Regolamento delegato

COMMISSIONE
EUROPEA
Bruxelles, 19.8.2014
C(2014) 5833 final
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. …/.. DELLA COMMISSIONE
del 19.8.2014
che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
IT
IT
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
Dal 1971 l'Unione europea (UE) accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo
nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) che fa parte della sua
politica commerciale comune in conformità alle disposizioni generali che disciplinano
l'azione esterna dell'UE. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il
buon governo ("SPG+") prevede che i paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa
di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema degli scambi
internazionali beneficino di preferenze tariffarie supplementari quando effettuano esportazioni
nell'UE. Mediante il regime SPG+ questi paesi sono aiutati a sostenere gli speciali oneri e
responsabilità derivanti dalla ratifica e dall'effettiva attuazione delle 27 convenzioni
internazionali fondamentali relative ai diritti umani e del lavoro, alla protezione dell'ambiente
e al buon governo.
L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio1 ("regolamento SPG") stabilisce le condizioni per beneficiare dell'SPG+. Un elenco
dei paesi beneficiari dell'SPG+ figura nell'allegato III del regolamento SPG.
Le Filippine hanno presentato domanda per beneficiare del regime SPG+. La Commissione ha
esaminato la domanda e stabilito che le Filippine soddisfano i criteri di ammissibilità per
beneficiare dell'SPG+.
La Commissione, a seguito della decisione di concedere le preferenze GSP+ alle Filippine,
seguirà lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni pertinenti e ne controllerà
l'attuazione effettiva da parte di tale paese, nonché la sua cooperazione con gli organi di
controllo competenti, in conformità all'articolo 13 del regolamento GSP.
2.
CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
In conformità al paragrafo 4 dell'intesa comune sugli atti delegati tra il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione europea, adeguate consultazioni sono state svolte in piena
trasparenza, anche presso esperti, in merito al presente atto delegato. Il gruppo di esperti della
Commissione sul sistema di preferenze generalizzate è stato consultato in occasione delle
riunioni svoltesi il 21 maggio 2014 e il 3 luglio 2014.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento GSP alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati per creare e modificare l'allegato III di tale regolamento. L'atto
delegato proposto modificherà l'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+ aggiungendovi le
Filippine. La proposta dovrebbe essere adottata al più presto per consentire alle Filippine di
beneficiare quanto prima del regime SPG+.
1
IT
GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.
2
IT
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. …/.. DELLA COMMISSIONE
del 19.8.2014
che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e
che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio1, in particolare l'articolo 10,
paragrafo 4,
considerando quanto segue:
IT
(1)
L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri specifici
di ammissibilità per la concessione, al paese che ne faccia richiesta, delle preferenze
tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo
sostenibile e il buon governo (SPG+). Per la concessione di tale beneficio il paese in
questione dovrebbe essere considerato vulnerabile. Dovrebbe aver ratificato tutte le
convenzioni elencate nell'allegato VIII del suddetto regolamento e le conclusioni
disponibili più recenti degli organi di controllo competenti non dovrebbero aver
rilevato gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni. In relazione a tali
convenzioni, il paese in questione non dovrebbe aver formulato una riserva che sia da
esse vietata o che, ai fini esclusivi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 978/2012,
sia ritenuta incompatibile con l'oggetto e lo scopo delle medesime convenzioni.
Dovrebbe accettare senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna
convenzione e assumere gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 978/2012.
(2)
Un paese beneficiario dell'SPG che intenda beneficiare dell'SPG+ deve presentare una
domanda corredata da informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni
pertinenti, le sue riserve e le obiezioni in merito a tali riserve espresse da altre parti
della convenzione nonché gli impegni vincolanti assunti.
(3)
Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare un atto delegato
conformemente all'articolo 290 del TFUE per creare e modificare l'allegato III allo
scopo di concedere l'SPG+ al paese che ne faccia richiesta inserendolo nell'elenco dei
paesi beneficiari dell'SPG+.
(4)
Il 28 febbraio 2014 la Commissione ha ricevuto una domanda di SPG+ dalla
Repubblica delle Filippine ("le Filippine").
(5)
La Commissione ha esaminato la domanda presentata conformemente alle disposizioni
dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 e ha stabilito che il
suddetto paese soddisfa i criteri di ammissibilità. Alle Filippine dovrebbe pertanto
essere concesso l'SPG+ a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
1
GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.
3
IT
regolamento e l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 dovrebbe essere
modificato di conseguenza.
(6)
La Commissione seguirà lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni
pertinenti e controllerà la loro attuazione effettiva da parte delle Filippine e la
cooperazione di tale paese con gli organi di controllo competenti, in conformità
all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 978/2012,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) n. 978/2012
Nell'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 sono aggiunti il seguente paese e il
corrispondente codice alfabetico rispettivamente nelle colonne B e A:
Filippine
PH
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19.8.2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
IT
4
IT