KNOW-HOW, SEGRETI COMMERCIALI E SEGRETI DI FABBRICA Definizione del know-howNel diritto svizzero non esiste una definizione specifica di know-how. Il know-how è stato definito come l’insieme delle conoscenze tecniche o d’organizzazione commerciale che possono essere applicate direttamente nei processi produttivi e che, se non segrete, sono comunque difficilmente accessibili per la concorrenza. Il know-how rappresenta un insieme di informazioni, detenute esclusivamente da una società o da un imprenditore, non protette dalle norme in materia di diritti di proprietà intellettuale.Protezione del know-howIl know-how non è protetto in quanto tale dall’ordinamento giuridico svizzero. Le cosiddette “clausole penali” dei contratti di trasferimento di know–how offrono però al detentore del know-how una certa protezione legale. Infatti, tali clausole consentono alla parte lesa di far valere pretese pecuniarie contro la parte che non ha rispettato l’obbligo di non-divulgazione del know-how. Inoltre, poiché il know-how non é accessibile pubblicamente, l’ordinamento giuridico svizzero gli riconosce un certo valore degno di protezione: difatti, anche nel caso in cui non siano state pattuite clausole penali, in caso di inadempimento all’obbligo di non-divulgazione del know-how, il Tribunale Federale riconosce alla parte lesa il diritto al risarcimento del danno – come per il contratto di licenza – in base alle norme generali sull’inadempimento contrattuale. In alternativa, qualora il contratto di trasferimento del know how presenti elementi di affinità con i contratti aventi ad oggetto la concessione d’uso o la vendita di beni, tale risarcimento potrà basarsi sulle norme applicabili a tali contratti.Definizione dei segreti commerciali e dei segreti di fabbricaA differenza del know-how, i segreti commerciali ed i segreti di fabbrica sono definiti dalla legge, anche se da norme differenti. I segreti commerciali possono essere definiti come tutte le informazioni, di una certa importanza, relative all’organizzazione di un’impresa e non liberamente accessibili al pubblico. Possono per esempio essere considerati segreti commerciali le informazioni riguardanti l’organizzazione della produzione, la lista dei clienti o la strategia di sviluppo commerciale.I segreti di fabbrica consistono in informazioni pratiche relative all’utilizzo di un procedimento tecnico, che non sono liberamente accessibili al pubblico. Ad esempio, elementi come la composizione chimica, la legatura ed i parametri ottimali di umidità, non essendo (facilmente) conoscibili, costituiscono le parti di un oggetto protette dal segreto di fabbrica.Protezione secondo il diritto civileIl diritto civile prevede per certi tipi di contratto un dovere di fedeltà che implica l’obbligo di non utilizzare i segreti commerciali e di fabbrica forniti dalla controparte (per esempio nel contratto di mandato). Per quanto concerne il contratto di lavoro, il Codice delle Obbligazioni prevede espressamente che, durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può utilizzare né rivelare i segreti commerciali o i segreti di fabbrica, di cui ha avuto conoscenza al servizio del datore di lavoro. Il lavoratore è tenuto al segreto anche dopo la fine del rapporto di lavoro, nella misura in cui la tutela di interessi legittimi del datore di lavoro lo esiga.Il datore di lavoro ed il lavoratore possono ugualmente stipulare per iscritto una clausola di non-concorrenza con cui il lavoratore si obbliga verso il datore di lavoro ad astenersi, per un determinato periodo di tempo, da ogni attività concorrenziale dopo la fine del rapporto di lavoro e, in particolare, a non esercitare per proprio conto un’impresa concorrente, né a lavorare per tale impresa.Il diritto civile prevede per certi tipi di contratto un dovere di fedeltà che implica l’obbligo di non utilizzare i segreti commerciali e di fabbrica forniti dalla controparte (per esempio nel contratto di mandato). Per quanto concerne il, il Codice delle Obbligazioni prevede espressamente che, durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può utilizzare né rivelare i segreti commerciali o i segreti di fabbrica, di cui ha avuto conoscenza al servizio del datore di lavoro. Il lavoratore è tenuto al segreto anche dopo la fine del rapporto di lavoro, nella misura in cui la tutela di interessi legittimi del datore di lavoro lo esiga.Il datore di lavoro ed il lavoratore possono ugualmente stipulare per iscritto una clausola di non-concorrenza con cui il lavoratore si obbliga verso il datore di lavoro ad astenersi, per un determinato periodo di tempo, da ogni attività concorrenziale dopo la fine del rapporto di lavoro e, in particolare, a non esercitare per proprio conto un’impresa concorrente, né a lavorare per una tale impresa.Protezione secondo la LCSlLa Legge Federale contro la Concorrenza Sleale(LCSl) prevede che agisce in modo sleale chiunque induce i lavoratori o i collaboratori a rivelare o a spiare segreti commerciali o segreti di fabbrica del proprio datore di lavoro e chiunque sfrutta detti segreti, che ha spiato, o di cui è venuto a conoscenza, in modo illecito. Tali nozioni devono essere interpretate in modo estensivo, così da ampliare il campo di applicazione della norma. Nonostante il know-how inglobi conoscenze non necessariamente segrete, in certi casi può costituire oggetto della protezione di cui alla LCSI.Protezione secondo il diritto penaleL’uso illecito di segreti commerciali o di segreti di fabbrica è proibito espressamente dal diritto penale, che prevede, ad esempio, che chiunque rivela un segreto commerciale o un segreto di fabbrica, che aveva per legge o per contratto l’obbligo di mantenere, è punito a querela di parte con una pena detentiva o con una pena pecuniaria.Il caso particolare delle collaborazioni tra le istituzioni accademiche ed i privatiEsistono varie possibilità per strutturare il rapporto tra istituzioni accademiche e partner privati. I due tipi di contratto più comuni sono il contratto di ricerca e il mandato di ricerca. In un contratto di ricerca (o “sponsored research”), l’università o il politecnico riceve fondi per condurre ricerche in un campo scientifico determinato. L’istituzione accademica diventa titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e di know-how che possono derivare dalla ricerca (salvo il caso di rinuncia ai medesimi), ma il partner privato ottiene generalmente una licenza d’uso per tali diritti. In caso di rinuncia da parte dell’istituzione accademica, si presume che spetti al partner privato una “precedenza” rispetto ai terzi per l’acquisto di tali diritti. Nell’ambito di un mandato di ricerca, l’istituzione accademica riceve il mandato di condurre ricerche per conto del partner privato. A differenza di quanto succede per il contratto di ricerca, il partner privato diventa titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di know-how relativi alle scoperte effettuate durante la ricerca. Di solito, l’istituzione accademica viene poi autorizzata a sfruttare le scoperte che hanno solamente portata scientifica, vale a dire che non sono rilevanti ai fini dell’applicazione industriale. La scelta tra questi tipi di contratto dipende, naturalmente, dagli obiettivi perseguiti dalle parti.
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