VIA ALBERTO DA GIUSSANO, 8 20145 MILANO TEL. 02/86454996 r.a. TELEFAX 02/867898 e-mail [email protected] ASSOSIM ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERMEDIARI MOBILIARI www.assosim.it Milano, 13 gennaio 2014 GB/gb Alle Società Associate/Aderenti CIRCOLARE N. 01/14 OGGETTO Imposta sulle Transazioni Finanziarie (FTT): - Provvedimento 27 dicembre 2013: Modello FTT e istruzioni; - Lista delle società con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di Euro. Precisazioni Si rende noto che sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il Provvedimento del 27 dicembre 2013 recante l’approvazione del “Modello FTT” per la dichiarazione della FTT, delle annesse istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati(1). Il Modello va presentato in modalità telematica dai soggetti abilitati a Entratel o Fisco on line o per il tramite della società di gestione accentrata mediante conferimento di apposita delega. I soggetti non residenti responsabili del versamento, privi di stabile organizzazione e che non hanno nominato un rappresentate fiscale in Italia possono, in alternativa all’invio telematico, presentare il modello all’Agenzia delle Entrate anche mediante spedizione dall’estero mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. Nelle istruzioni al Modello FTT si precisa che se l’imposta liquidata è di importo inferiore a 50 Euro, non va presentata alcuna dichiarazione. La trasmissione del Modello può avvenire utilizzando il software denominato “Modello FTT”, reperibile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, e in ossequio alle specifiche tecniche di cui all’allegato A del citato Provvedimento, cui si rinvia per approfondimenti. Si rende altresì nota la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) della lista delle società residenti nel territorio dello Stato con azioni negoziate in un Mercato Regolamentato (MR) o in un Sistema Multilaterale di Negoziazione (SMN), con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di Euro 1 Vedi allegato 1. Member of ICSA -International Council of Securities Associations- ASSOSIM (cd. sottocapitalizzate) di cui all’art. 17, comma 3, del D.M. 21 Febbraio 2013 (D.M.)(2). Al riguardo, il ritardo nella pubblicazione della citata lista da parte del MEF, avvenuta il 7 gennaio 2014, ha sollevato qualche incertezza interpretativa tra gli intermediari Associati circa il trattamento FTT da riservare ai trasferimenti di azioni effettuati successivamente al 20 dicembre (data entro la quale il MEF è tenuto ad aggiornare la predetta lista) e ai trasferimenti di azioni ammesse alla negoziazione successivamente al mese di novembre (data prevista per la verifica dei requisiti di capitalizzazione). In particolare è stato chiesto: 1. a partire da quale data si rende non applicabile la FTT per le negoziazioni di azioni di società “sottocapitalizzate” incluse nella recente lista pubblicata in ritardo dal MEF; 2. se sono sottoposte alla FTT le negoziazioni di azioni di società ammesse alla negoziazione nel corso o successivamente al mese di novembre, nonostante il rispetto del limite di capitalizzazione (< 500 milioni di Euro). Ai sensi del comma 491, ultimo periodo, della legge n. 228/2013 e dall’art. 15, comma 1, lett. f) del D.M. sono escluse da imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate (e non) in MR o SMN di società con capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà inferiore a 500 milioni di Euro. L’art. 17, co. 1, del D.M. prevede che la Consob entro il 10 dicembre di ogni anno rediga e trasmetta al MEF la lista delle società che rispetto detto limite. Il successivo comma 3 dispone che sulla base delle informazioni pervenute, il MEF entro il 20 dicembre di ogni anno redige e pubblica sul proprio sito internet la lista ai fini dell’esenzione FTT. Il comma 3 prevede inoltre che per il primo anno di applicazione la lista delle società residenti non soggette ad imposta per il rispetto del limite di capitalizzazione è allegata al D.M. per le azioni negoziazione nel mercato regolamentato italiano. In caso di ammissione alla negoziazione su MR o SMN, la verifica dell’inclusione in detta lista avviene a decorrere dall’esercizio successivo a quello per il quale è possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al predetto limite di capitalizzazione. Dalle disposizioni sopra richiamate è possibile ritenere quanto segue: 1. il comma 3 dell’art. 17 individua nell’anno solare il periodo temporale rilevante per l’applicazione della FTT. Pertanto, una volta verificata l’inclusione (ovvero 2 Vedi allegato 2. L’aggiornamento riguarda al momento solo le società quotate su mercati italiani (Sezione A) e non anche quelle quotate su mercati esteri (Sezione B). La lista è anche reperibile al seguente link: http://www.mef.gov.it/primo-piano/article_0099.html. 2 ASSOSIM l’esclusione) nella lista da ultimo pubblicata, l’esenzione (o l’imposizione FTT) che ne consegue andrebbe applicata a partire dalle negoziazioni effettuate dal 1° gennaio 2014. Tuttavia, in caso di tardiva pubblicazione delle liste, come da ultimo avvenuto, si ritiene che l’eventuale applicazione dell’imposta decorrerà dalle operazioni effettuate successivamente alla pubblicazione della lista stessa, ciò in quanto il ritardo in parola non è imputabile al responsabile d’imposta. 2. Ai sensi del medesimo comma 3, ultimo periodo, le società con azioni ammesse alla negoziazione nel corso o successivamente al mese di novembre per le quali non è stato possibile verificare il requisito di capitalizzazione, si presumono con capitalizzazione inferiore a 500 milioni di Euro, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4 del medesimo art. 17 (3). Tale interpretazione è, peraltro, suffragata dalla Faq n. 24 su azioni pubblicate l’ 8 agosto 2013 dal MEF in cui si afferma che “…per l’esercizio (o i due esercizi) per cui non è possibile comunicare entro il dieci dicembre la capitalizzazione media del mese di novembre precedente si presume una capitalizzazione inferiore a 500 milioni.”(4). Con riguardo al cambio di aliquote previsto dall’art. 21 del D.M. a decorrere dal 1° gennaio 2014, si ricorda che il MEF nella FAQ del 21 dicembre 2013 ha chiarito che l'aliquota ordinaria dello 0,2 per cento per le transazioni in strumenti finanziari di cui al comma 491, della Legge n. 228/2012, eventualmente ridotta alla metà qualora le transazioni avvengano su MR e SMN, entrerà in vigore con riferimento alle operazioni regolate a decorrere dal 1° gennaio 2014, anche se la relativa negoziazione è stata effettuata nel 2013(5). Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti. 3 Ai sensi dell’art. 17, comma 4, del D.M. “Per capitalizzazione media si intende la media semplice delle capitalizzazioni giornaliere calcolate sulla base dei relativi prezzi medi ponderati, con riferimento a ciascuna giornata di negoziazione con esclusione di quelle per le quali i suddetti prezzi non sono coerenti con il numero di titoli in circolazione, come, per esempio, nel caso degli aumenti di capitale, e di quelle nelle quali non vi sono state negoziazioni. Nel caso di titoli sospesi dalle negoziazioni, la capitalizzazione e' calcolata con riferimento all'ultimo mese disponibile. Qualora la societa' emittente abbia piu' categorie di azioni negoziate, la valutazione va riferita all'insieme delle categorie.”. 4 Questo è, ad esempio, il caso della società “Moncler” le cui azioni sono state negoziate a partire dalla seconda metà del mese di dicembre 2013 per le quali non essendo stato possibile calcolare la capitalizzazione media di novembre 2013, ancorché non incluse nella lista delle azioni esenti, si presumono comunque con capitalizzazione inferiore a 500 milioni di Euro fino a tutto il 2014, pertanto non imponibili a fini FTT. 5 Per l'anno 2013, l'art.21 del Decreto 21 febbraio 2013 aveva stabilito che l'imposta di cui al comma 491 veniva elevata allo 0,22 per cento per i trasferimenti over the counter, ed allo 0,12 per cento per i trasferimenti in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. 3
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