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CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO – sentenza 29 settembre 2014* (sulla legittimità o meno di una sanzione
disciplinare irrogata ad un dipendente pubblico per avere ricevuto in due occasioni dei regali – nella specie
si trattava del direttore dell’Ufficio delle Entrate che aveva ricevuto in dono due maglioni di Cucinelli), con 4
documenti correlati.
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CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO – sentenza 29 settembre 2014 n. 20461 – Pres. Lamorgese, Rel. Maisano
– Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia delle Entrate (Avv.ra Stato) c. L.F. (n.c.) – (cassa con
rinvio Corte d’Appello di Perugia, sent. 21 aprile 2007, n. 59).
Pubblico impiego – Dipendenti statali – Sanzioni disciplinari – Sanzione della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per dieci giorni – Nei confronti di un dipendente pubblico (nella specie
direttore tributario in servizio presso l’Ufficio delle Entrate) – Per avere ricevuto dei regali – Legittimità.
E’ illegitima la sentenza che ha disapplicato il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per dieci giorni inflitto dal Ministero delle Finanze ad un proprio dipendente
per avere ricevuto in omaggio, in due distinte occasioni, dei regali (nella specie (nella specie si trattava del
direttore tributario in servizio presso l’Ufficio delle Entrate, che aveva ricevuto in regalo due maglioni del
valore di circa L. 70.000 ciascuno presso lo spaccio della Brunelle Cucinelli s.p.a.). Invero, l’art. 23, lett. m)
del CCNL del comparto Ministeri del 1995 fra i doveri del dipendente recita “non chiedere nè accettare, a
qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa“; d’altra parte il
divieto previsto dall’art. 23, lett. m) del comparto Ministeri del 1995, di chiedere o accettare, a qualsiasi
titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, non integra la previsione,
più limitativa, di cui al decreto del Ministero della Funzione Pubblica del 31 marzo 1994, ma prevale su di
esso quale fonte sovraordinata e successiva.
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Documenti correlati:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 (in G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 – in
vigore dal 19 giugno 2013) – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in Lextalia.it, pag.
http://www.lexitalia.it/p/13/2013-62.htm
LIDIA PIAZZA, Le nuove norme di comportamento dei dipendenti pubblici, in LexItalia.it, n. 6/2013, pag.
http://www.lexitalia.it/articoli/piazza_comportamento.htm
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. LAVORO, sentenza 3-3-2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/casslav_201003-03-3.htm (sulla portata dell’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni ed in particolare sull’obbligo dei dirigenti di enti pubblici di dichiarare formalmente le
situazioni di conflitto di interessi non solo all’inizio del rapporto, ma anche nel corso di esso; fattispecie
relativa a dirigente di un ente locale licenziato perchè aveva conferito tre appalti ad una società che faceva
capo alla moglie ed al cognato).
CORTE DEI CONTI SEZ. GIUR. REGIONE CALABRIA, sentenza 25-1-2006, pag.
http://www.lexitalia.it/p/61/cconticalabria_2006-01-25.htm (sulla sussistenza di una responsabilità
amministrativa per spese esorbitanti dai fini istituzionali deliberate dai Consigli regionali; fattispecie relativa
a delibera dell’Ufficio di presidenza del Consiglio della Regione Calabria di acquisto di costosi gadgets
natalizi da dare in omaggio ai consiglieri regionali), con commento di A. LAINO, Immunità funzionale dei
Consiglieri regionali e sindacato giurisdizionale della Corte dei conti: i criteri dirimenti di un possibile
conflitto.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 aprile 2007 la Corte d’appello di Perugia, in riforma della sentenza del Tribunale di
Perugia 457/04, ha dichiarato illegittimo il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per dieci giorni inflitto dal Ministero delle Finanze al proprio dipendente L.F.
direttore tributario in servizio presso l’Ufficio delle Entrate di Perugia per avere ricevuto in omaggio, in due
distinte occasioni, due maglioni del valore di circa L. 70.000 ciascuno presso lo spaccio della Brunelle
Cucinelli s.p.a.
La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha motivato tale pronuncia considerando il modico
valore del presente ricevuto dal dipendente comparabile ad uno sconto sul prezzo di acquisto di merce di
più alto valore, sconto di cui avrebbe comunque avuto diritto in virtù di tessera di cui era in legittimo
possesso.
Inoltre la medesima Corte d’appello ha pure ritenuto insussistente il presupposto del divieto di ricevere
regali da parte di funzionari dell’amministrazione finanziaria e costituito dall’eventualità che il donante
possa trarre profitto da decisioni o attività inerenti l’ufficio.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato
a tre motivi. Il L. è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del CCNL comparto Ministeri
sottoscritto il 16 marzo 1995 e del D.M. 30 marzo 1994, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In
particolare si deduce che il comportamento del L. avrebbe comunque violato il dovere indicato dall’art. 23
cit., lett. m) di non chiedere nè accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre attività in connessione
con la prestazione lavorativa.
Con il secondo motivo si assume insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per
il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare si assume che i regali ricevuti dal L. sarebbero
comunque di valore non del tutto trascurabile, e comunque il medesimo L. si trovava in rapporto di
controllante rispetto alla società da cui aveva ricevuto i regali in questione.
Con il terzo motivo si lamenta contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 con
riferimento all’affermazione secondo cui i regali ricevuti sarebbero comparabili ad un normale sconto che il
L. avrebbe potuto avere tramite una tessera di cui era in legittimo possesso, affermazione illogica ed
irrilevante.
Il primo motivo è fondato. L’art. 23, lett. m) del CCNL del comparto Ministeri del 1995 fra i doveri del
dipendente recita “non chiedere nè accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in
connessione con la prestazione lavorativa”. Nella motivazione della sentenza impugnata il giudice
dell’appello non tiene conto di tale previsione contrattuale considerando un precedente decreto del
Ministero della funzione pubblica del 31 marzo 1994 a cui, anche a voler seguire l’argomentazione della
sentenza impugnata secondo cui la previsione limiterebbe la portata del divieto, la successiva
contrattazione collettiva ha evidentemente derogato.
Va dunque affermato il principio di diritto secondo cui il divieto previsto dall’art. 23, lett. m) del comparto
Ministeri del 1995, di chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione
con la prestazione lavorativa, non integra la previsione, più limitativa, di cui al decreto del Ministero della
Funzione Pubblica del 31 marzo 1994, ma prevale su di esso quale fonte sovraordinata e successiva.
Fondato è anche il terzo motivo di ricorso. L’argomentazione svolta nella sentenza impugnata secondo cui il
beneficio economico ricavato dal L. sarebbe irrilevante in quanto corrisponderebbe al valore di uno sconto
di cui avrebbe avuto comunque diritto appare illogica stante l’ovvia diversa natura intrinseca di uno sconto
legittimamente concesso, indipendentemente dalla qualifica ricoperta dal cliente, ed un regalo personale di
cui potrebbe essere affermata la connessione con la prestazione lavorativa.
Il secondo motivo è assorbito.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio ad altra Corte d’appello che, adeguandosi al
suddetto principio di diritto, procederà al riesame della controversia alla luce del divieto posto dal suddetto
art. 23, lett. M) del CCNL di categoria. Il regolamento delle spese sarà operato dal medesimo giudice del
rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2014.