CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 20 DEL 23 MAGGIO 2014 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA Pagina 3 LE SCHEDE INFORMATIVE L'EFFETTO SOSTITUTIVO IMU/IRPEF PER I TERRENI DEI COLTIVATORI DIRETTI E IAP Nella risoluzione 41/E del 18.04.2014 l'Agenzia delle Entrate ribadisce che l'effetto sostitutivo Imu/Irpef si applica anche nel caso di versamento della sola "mini-Imu". Pertanto, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, in possesso di terreni agricoli, che hanno avuto l'abolizione sia della prima che della seconda rata Imu 2013, e per i quali il Comune non ha deliberato un incremento di aliquota rispetto a quella base, scontano l'IRPEF. Pagina 5 OGNI IMPRESA DEVE AVERE LA PROPRIA PEC Ogni impresa deve possedere un indirizzo PEC esclusivamente riconducibile ad essa. E' quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare n. 77684 del 9 maggio 2014, superando i precedenti orientamenti. Pagina 7 LA RIPARTIZIONE TRA GENITORI DELLA DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO Ai fini di una corretta indicazione in dichiarazione della percentuale di detrazione di figli a carico, si riepilogano le regole di ripartizione tra genitori, nel caso in cui siano coniugati /conviventi oppure separati. Pagina 10 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE BONUS IRPEF IN BUSTA PAGA: ULTERIORI CHIARIMENTI Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizziamo i nuovi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E pubblicata il 14 maggio 2014 in merito al bonus Irpef in busta paga introdotto dall'art. 1 del D.L. n. 66/2014, dopo le prime indicazioni fornite nella Circolare n. 8/E/2014. Pagina 13 CASI RISOLTI Pagina 21 PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 23 LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 23 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 24 SCADENZARIO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 26.05.2014 AL 09.06.2014 Pagina 26 Riproduzione riservata Pag. 2 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana. Il termine per il pagamento della prima rata della TASI è prorogato a settembre nei Comuni che entro oggi non avranno deliberato le aliquote. La scadenza resta, invece, confermata al 16 giugno nei Comuni che deliberano le aliquote entro il 23 maggio. Ad annunciarlo è lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze con il comunicato stampa n. 128 del 19 maggio 2014. Per i Comuni dove varrà la proroga, il comunicato fa riferimento in modo generico al mese di settembre, ma si ipotizza che la data possa essere il 16 settembre. La proroga della Tasi dal 16 giugno a settembre comunicata lunedì dal ministero dell'Economia per i Comuni che non deliberano in tempo (cioè oggi 23 maggio), riguarda gli immobili diversi dall'abitazione principale. Nel caso dell'abitazione principale, invece, il rinvio del Governo non modifica le regole: se la delibera del Comune è pubblicata in tempo (31 maggio) sul sito del dipartimento delle Finanze, l'acconto si paga entro il 16 giugno sulla base dell'aliquota deliberata, altrimenti si versa tutto entro il 16 dicembre. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 maggio, sono stati approvati, insieme alle relative istruzioni, i 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, da utilizzare per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2013. Gli studi riguardano i settori manifatturiero, dei servizi, professionale e del commercio. Le istruzioni ed i modelli tengono conto dei correttivi “crisi” introdotti da recenti provvedimenti legislativi. I modelli con le relative istruzioni sono rese disponibili sul sito internet delle Entrate. Con Provvedimento del 15 maggio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche alle istruzioni e ai modelli dichiarativi UNICO ENC 2014, UNICO SC 2014, UNICO SP 2014, Consolidato nazionale e mondiale 2014 e IRAP 2014, nonché alle relative specifiche tecniche. Le modifiche alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione si sono rese necessarie per aggiornare e correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla loro pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Sono state rese disponibili, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le versioni aggiornate del software e della procedura di controllo relativi alla dichiarazione Irap 2014. Con il software, è possibile compilare il modello e generare il file da trasmettere in via telematica. ll Consiglio dei Ministri, nella seduta di ieri, ha approvato un decreto legge per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Tra le misure contenute nel decreto, viene previsto che le erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura pubblici o Riproduzione riservata Pag. 3 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 per la realizzazione di nuove strutture o il restauro e il potenziamento delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri pubblici possono beneficiare di un credito di imposta pari al 65% per gli anni 2014 e 2015 e al 50% per il 2016. Il credito è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti senza scopo di lucro nei limiti del 15% del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Si avvicina, nel frattempo, il termine del 31 maggio per poter fruire della sanatoria della cartelle di pagamento, come prorogato dall'art. 2, lett. c), D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014. In particolare, i debitori di carichi inclusi in ruoli emessi dalle Agenzie Fiscali, da Uffici Statali, Regioni, Province e Comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, nonché i contribuenti destinatari di avvisi di esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, possono avvalersi della possibilità di estinguere i ruoli mediante il pagamento, in unica soluzione, di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, e dell'aggio dovuto all'agente della riscossione, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e degli interessi di mora. Riproduzione riservata Pag. 4 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: L'effetto sostitutivo Imu/Irpef per i terreni dei coltivatori diretti e IAP Con la risoluzione 41/E del 18.04.2014 l'Agenzia delle Entrate, in risposta a diverse richieste da parte delle associazioni di categoria, chiarisce le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi nel caso di terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP per i quali risultava dovuta la mini Imu 2013. L'EFFETTO SOSTITUTIVO IMU/IRPEF PER I TERRENI DEI COLTIVATORI DIRETTI E IAP Si ricorda che in generale vale il principio per cui l'IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali sui redditi fondiari degli immobili non locati. Per i terreni l'effetto sostitutivo vale per la componente dominicale dei terreni non affittati, il reddito agrario invece è assoggettato alle imposte sui redditi. Sono poi assoggettati ad Irpef, anche se affittati, i terreni esenti Imu. Nel corso del 2013 però si sono succedute una serie di disposizioni riguardanti l'effetto sostitutivo IMU-Irpef: inizialmente è stata abolita la prima rata Imu 2013 per la generalità dei terreni agricoli (D.l. 54/2013 e D.l. 102/2013); poi è stata abolita la seconda rata Imu 2013 per terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza L'IMU PER I TERRENI AGRICOLI NEL 2013 agricola (D.l. 133/2013), a meno che il Comune non avesse deliberato un incremento dell’aliquota rispetto a quella base. In tal caso era dovuta la c.d. "mini Imu", ossia una quota pari al 40% della differenza tra l'aliquota IMU e la relativa detrazione deliberata dal Comune e l'aliquota Imu e la relativa detrazione ordinaria (D.l. 122/2013). Pertanto, per il 2013: i soggetti diversi dai coltivatori diretti e IAP non scontano l'IRPEF, in quanto hanno applicato l'IMU (anche se solo sulla seconda rata); i coltivatori diretti e IAP, per i quali il Comune non ha deliberato un incremento di aliquota rispetto a quella base, scontano l'IRPEF. Di seguito si riepilogano i casi in cui l'Imu non risulta dovuta per il 2013, per i quali pertanto occorre calcolare la relativa Irpef e addizionali, e le modalità di compilazione del quadro A del mod. 730-72014 ed RA del modello Unico PF 2014. Riproduzione riservata Pag. 5 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 È stato modificato il campo 9 "Imu non dovuta", che ora (al posto di una semplice barratura come era previsto l'anno scorso in Unico PF 2013, per indicare che si trattava di un terreno esente Imu) prevede l'indicazione di uno di questi due codici, in presenza delle relative condizioni di non applicazione dell’Imu: 1 Terreni esenti Imu come ad esempio i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 2 Terreni per i quali non è dovuta l'Imu (decreto legge del 30 novembre 2013, n. 133). Si tratta dei terreni agricoli, e di quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. I TERRENI POSSEDUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E IAP IN DICHIARAZIONE L'Agenzia delle entrate nella risoluzione 41/E/2014 ha confermato che nel caso di terreni posseduti da coltivatori diretti e IAP, per i quali: è dovuta la c.d. "mini-Imu": il campo 9 del quadro RA non va compilato; il reddito dominicale del terreno non affittato non sconta l'Irpef e le relative addizionali; non è dovuta la c.d. "mini-Imu": al campo 9 del quadro RA va indicato il codice "2"; il reddito dominicale del terreno non affittato è assoggettato all'Irpef e alle relative addizionali. I TERRENI RICADENTI IN AREE MONTANE O DI COLLINA IN DICHIARAZIONE Nella risoluzione 41/E del 18.04.2014 l'Agenzia delle Entrate ricorda un altro caso di esenzione Imu per il 2013, quello dei terreni ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/1977. In questo caso il reddito dominicale del terreno, anche se non affittato, deve essere assoggettato all'Irpef e alle relative addizionali. Nel quadro A del mod. 730/2014, o RA di Unico PF 2014, deve essere compilata la colonna 9 "Imu non dovuta", indicando il codice "1". Riproduzione riservata Pag. 6 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: Ogni impresa deve avere la propria PEC Ogni impresa deve possedere un indirizzo PEC esclusivamente riconducibile ad essa. Questo garantisce la certezza di individuare l'effettivo destinatario della comunicazione eventualmente spedita mediante posta elettronica certificata, specialmente in considerazione dell'utilizzo sempre più ampio, dal 2008 ad oggi, del canale PEC per le comunicazioni tra imprese e Pubbliche Amministrazioni. E' quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare n. 77684 del 9 maggio 2014, superando i precedenti orientamenti. LA PEC E GLI ULTIMI ORIENTAMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COS'È LA PEC L'OBBLIGO DELLA PEC PER TUTTI I SOGGETTI: UN RIEPILOGO L a Posta Elettronica Certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale1 di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. In particolare, si tratta di una casella di e-mail che informa sia il mittente che il destinatario dell’avvenuta o mancata consegna del messaggio, con l’ora e la data precisa dell’invio e della ricezione. I messaggi PEC ed i relativi allegati si considerano legalmente "conosciuti" dal destinatario nel momento in cui sono recapitati nella sua casella di posta elettronica, indipendentemente dall’effettiva lettura. L'art. 16, commi da 6 a 10, D.L. n. 185 del 29.11.2008, per favorire il processo di digitalizzazione del Paese e ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese, ha introdotto l'obbligo di attivazione della casella PEC per società, professionisti e Pubbliche Amministrazioni. Con l'art. 5, commi 1 e 2, D.L. n. 179/2012 2, poi, l'obbligo di dotarsi di u n a PEC e di comunicarne l'indirizzo è stato esteso anche alle imprese individuali. Queste le decorrenze dell'obbligo della PEC per i vari tipi di soggetti: DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PEC PER I VARI SOGGETTI TERMINE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE dal 29.11.2008 CNIPA PROFESSIONISTA ISCRITTO entro il 29.11.2009 Albo / Collegio IN 1 2 SOGGETTO SOGGETTO OBBLIGATO DESTINATARIO ALBO / ELENCO Come stabilito dal DPR n. 68 del 11 febbraio 2005, che definisce le regole e le modalità di utilizzo della PEC. Convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012. Riproduzione riservata Pag. 7 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 costituita ante 29.11.2008 SOCIETÀ costituita dal 29.11.2008 costituita ante 20.10.2012 IMPRESE INDIVIDUALI costituita dal 20.10.2012 entro il 30.06.2012 all’atto dell’iscrizione al Registro delle Imprese Registro delle Imprese entro il 30.06.2013 all’atto dell’iscrizione al Registro delle Imprese Registro delle Imprese A decorrere dal 30.06.2013, quindi, l'obbligo di possedere una PEC riguarda tutte le imprese e le Pubbliche Amministrazioni. L'estensione dell'obbligo della PEC alle imprese individuali si collega all'istituzione dell’elenco nazionale degli indirizzi PEC (c.d. INI-PEC) cui possono accedere, dal 19.06.2013, le Pubbliche Amministrazioni, i professionisti, le imprese ed i cittadini. Per accedervi, basta collegarsi a: http://www.inipec.gov.it/. MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA PEC IL NUOVO ORIENTAMENTO DEL MISE SULL'ESCLUSIVITÀ DELLA PEC Per l’attivazione della PEC, i soggetti obbligati devono scegliere e stipulare u n contratto con un gestore abilitato a fornire tale servizio (l'elenco aggiornato è consultabile sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al seguente link: http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza/pec-elenco-gestori). Il gestore provvede ad attribuire all’utente una casella di posta elettronica certificata e le relative chiavi di accesso per potervi accedere e leggere i messaggi in essa contenuti. N e l l a Circolare n. 3645/C del 03.11.2011, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva chiarito, con riguardo all'obbligo della PEC per le società, che esse potevano indicare come indirizzo PEC quello dello studio professionale che le assiste negli adempimenti burocratici, oppure quello di un'altra società cui la società sia giuridicamente o economicamente collegata. Tuttavia, con nota n. 53687 del 02.04.2013, lo stesso Ministero ha affermato che, considerato il nuovo quadro normativo vigente, che ricollega l'obbligo della PEC alla iscrizione dell'indirizzo PEC stesso nell'INIPEC, "è necessario che l'indirizzo PEC sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi". A causa dell'orientamento contrastante dei due chiarimenti, le Camere di Commercio hanno assunto nell'ultimo anno un comportamento disomogeneo. Dopo alcune richieste di chiarimento al MISE, quest'ultimo ha risposto sciogliendo definitivamente i dubbi nella Circolare n. 77684 del 9 maggio 2014, in cui è stato precisato in modo netto che: "Nel caso in cui... si rilevi, d’ufficio o su segnalazione di terzi, l’iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla Riproduzione riservata Pag. 8 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 posizione di un’altra (o di più altre) - ovvero, comunque, l’iscrizione sulla posizione di un’impresa di un indirizzo PEC che non sia<<proprio>> della stessa - dovrà avviarsi la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell’art. 2191 c.c., previa intimazione, all’impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l’indirizzo registrato con un indirizzo di PEC <<proprio>>". Pertanto, ogni società o impresa deve avere un proprio indirizzo PEC utilizzabile e riconducibile esclusivamente ad essa. Ciò implica che non è più possibile comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo PEC di un terzo (ad esempio, quello dello studio professionale che assiste l'impresa negli adempimenti burocratici, oppure quello di un'altra società cui la società sia giuridicamente o economicamente collegata). Si ritengono, quindi, superate le indicazioni fornite in passato al riguardo (come nella Circolare n. 3645/C/2011), anche perché, dal 2008 ad oggi, è stato ampliato sempre più l’utilizzo dell’indirizzo PEC per le comunicazioni tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, tanto da rendere necessario che ad un determinato indirizzo PEC corrisponda con certezza un effettivo destinatario della comunicazione eventualmente spedita. SANZIONI Nel caso in cui la Camera di Commercio rilevi, d'ufficio o su segnalazione di terzi, che lo stesso indirizzo PEC è utilizzato da più imprese, l'ufficio, in primo luogo, intima l'impresa interessata (o le imprese interessate) a sostituire l'indirizzo PEC registrato ma non esclusivo con un indirizzo PEC "proprio". In caso di inadempienza, trascorsi: 3 mesi per le società (art. 16, comma 6-bis, D.L. n. 185/2008); 45 giorni per le imprese individuali (art. 5, comma 2, D.L. n. 179/2012); la Camera di Commercio avvia la procedura di cancellazione d'ufficio della PEC ai sensi dell'art. 2191 del codice civile e applica la sanzione prevista dall’art. 2630 del codice civile per l'omessa presentazione della domanda di variazione di dati già comunicati, cioè da € 103 a € 1.032. Riproduzione riservata Pag. 9 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: La ripartizione tra genitori della detrazione per figli a carico I figli rientrano tra i soggetti che possono essere considerati a carico, siano essi naturali, adottivi, affidati o affiliati. L'unica condizione è che i figli abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 €. Pertanto non assume alcuna importanza l'età del figlio, o il fatto che conviva con il genitore, che sia residente in Italia, che stia studiando o effettuando un tirocinio. Poiché i dubbi principali sulla detrazione dei figli a carico riguardano la sua ripartizione tra i genitori, si riepilogano in questa scheda le regole da seguire per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi. COME RIPARTIRE LA DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO TRA GENITORI QUANDO SPETTA LA DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO La detrazione per figli a carico spetta indipendentemente dall'età del figlio, o dal fatto che il figlio sia o meno dedito agli studi o a tirocinio gratuito, e indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente. Riguarda sia i figli naturali riconosciuti, che quelli adottivi e affidati o affiliati. Il diritto alla detrazione spetta per tutti i figli che nel corso dell'anno hanno percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 Euro (indicato al rigo RN1, colonna 1 del modello Unico PF). Questo limite di reddito è fissato con riferimento all’intero anno e, in caso di superamento, il familiare non può essere considerato a carico per l’intero anno, in quanto non rileva il momento a decorrere dal quale si è verificato il superamento. Il diritto alla detrazione deve essere sempre rapportato ai mesi in cui si verificano le condizioni per le quali spetta l’attribuzione della stessa, tenendo presente che in caso di: una situazione ex-novo (ad esempio, la nascita di un figlio) la condizione si considera esistente dal mese nel quale la stessa si verifica a prescindere dal giorno. Se ad esempio il figlio nasce il 30 novembre, il mese di novembre va conteggiato per intero e in relazione al periodo d'imposta di nascita la detrazione compete per 2 mesi; variazione di una situazione preesistente, la nuova condizione decorre dal mese successivo a quello in cui la stessa si verifica, a prescindere dal giorno. Fanno eccezione a questa regola: Riproduzione riservata Pag. 10 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 l’ulteriore detrazione di € 200 per ciascun figlio se ci sono più di 3 figli a carico; l’ulteriore detrazione di € 1.200 per le famiglie con almeno 4 figli ; che sono riconosciute per intero a prescindere dal momento in cui si verifica la situazione che dà diritto alla maggiorazione stessa (data di nascita del quarto figlio a carico). Le detrazioni vanno poi rapportate alla percentuale imputabile a ciascun genitore. LE REGOLE DI RIPARTIZIONE TRA I GENITORI La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra i genitori, ma è necessario seguire delle regole precise, che variano a seconda che i genitori siano o meno legalmente ed effettivamente separati. Se i genitori sono coniugati o conviventi (quindi non sono legalmente ed effettivamente separati) la detrazione per figli a carico deve essere ripartita tra i genitori nella misura del 50%. Tuttavia per evitare che, per incapienza d'imposta, il nucleo familiare perda l'agevolazione i genitori possono decidere di attribuire l'intera detrazione a quello dei due che ha il reddito complessivo più elevato. Come rileva l'Agenzia delle Entrate nella circolare 15/2007 (pagina 7 ) , è possibile utilizzare tale ripartizione anche in assenza della condizione di "incapienza", in quanto la norma non vi fa espresso riferimento. Una volta effettuata questa scelta, tale criterio è obbligatorio per tutti i figli dei medesimi genitori (Circolare 20/E/2011 quesito 5.1). Invece, in presenza di figli di altri genitori è possibile applicare percentuali di detrazioni diverse (50 o 100%). Se i genitori sono legalmente ed effettivamente separati, o in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione è così ripartita: al genitore affidatario, in mancanza di accordo, se il figlio è affidato esclusivamente ad uno dei genitori; al 50% tra entrambi i genitori, in mancanza di accordo, se l'affidamento è congiunto o condiviso. Se vi è accordo, è fatta salva la possibilità di adottare le regole dei genitori coniugati (50% a ciascuno o 100% al genitore con reddito più elevato). Sia in caso di affido esclusivo, sia congiunto, se uno dei due genitori non può usufruire in tutto o in parte della detrazione per incapienza, questa è attribuita per intero all'altro genitore, che è tenuto - salvo diverso accordo - a riversare all'altro genitore l'intera detrazione o il 50% in caso di affido congiunto. Sono previste alcune regole particolari in caso di: coniuge fiscalmente a carico dell'altro: la detrazione spetta per intero al coniuge dichiarante; assenza del coniuge: per il primo figlio si può applicare - se più favorevole -la detrazione spettante per coniuge a carico, nei seguenti Riproduzione riservata Pag. 11 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 casi: se il coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato, ovvero se coniugato si è poi legalmente ed effettivamente separato (ragazza madre o vedovo); se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato, o se è coniugato si è legalmente ed effettivamente separato. Riproduzione riservata Pag. 12 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 SAPERE PER FARE BONUS IRPEF IN BUSTA PAGA: ULTERIORI CHIARIMENTI INTRODUZIONE Siamo ormai quasi ala fine di maggio ed i sostituti d'imposta ed i consulenti del lavoro sono alle prese con i conteggi del bonus Irpef da erogare ai lavoratori dipendenti a partire dalla busta paga di questo mese. Si tratta del credito riconosciuto dall'art. 1 del "Decreto Renzi" (D.L. n. 66/2014) pari, per il 2014, a 640 euro (80 euro mensili) ai titolari di reddito di lavoro dipendente (e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) che abbiano un reddito complessivo 2014 superiore a € 8.000 e fino a € 24.000; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. Il credito spetta solo se l'Irpef lorda è di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti (non rilevano, invece, a tal fine, le detrazioni per carichi di famiglia). Con la Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate aveva fornito le prime indicazioni per l'applicazione del credito. Ora, con un nuovo documento di prassi, la Circolare n. 9/E pubblicata il 14 maggio 2014, le Entrate hanno fornito ulteriori importanti precisazioni in vista dell'erogazione del bonus, con particolare riguardo ai soggetti beneficiari, all’applicazione del credito da parte dei sostituti d’imposta, al recupero del credito erogato ed al coordinamento con altre misure agevolative. INDICE DELLE DOMANDE 1. I soggetti non residenti fiscalmente in Italia possono fruire del "bonus Irpef" previsto dal Decreto Renzi? 2. I lavoratori in cassa integrazione possono fruire del bonus Irpef? 3. Gli eredi del lavoratore deceduto nel 2014 possono ottenere il bonus Irpef che sarebbe spettato al de cuius? 4. In caso di assenza del lavoratore per aspettativa, senza corresponsione di assegni, spetta comunque il bonus Irpef? 5. A partire da quando verrà erogato il bonus Irpef? Riproduzione riservata Pag. 13 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 6. Come deve essere calcolato l'importo del credito Irpef da parte dei sostituti d'imposta? 7. Come viene calcolato il credito Irpef per un nuovo assunto che abbia intrattenuto nel 2014 un precedente rapporto di lavoro? 8. Come viene calcolato il credito Irpef per un lavoratore che intrattenga nel 2014 due rapporti di lavoro contestuali? 9. Se, dopo che è iniziata l'erogazione del bonus Irpef, si verificano variazioni del reddito o delle detrazioni tali per cui il credito non è più spettante, come ci si deve comportare? 10. Il reddito proveniente dall'affitto di un immobile e assoggettato a cedolare secca concorre a formare il reddito complessivo del lavoratore ai fini dell'erogazione del bonus Irpef? 11. Le somme percepite a titolo di "retribuzione di produttività" nel 2014 e assoggettate ad imposta sostitutiva del 10% concorrono a formare il reddito complessivo del lavoratore ai fini dell'erogazione del bonus Irpef? 12. I lavoratori che determinano il reddito in base alle retribuzioni convenzionali possono fruire del bonus Irpef? 13. I lavoratori "frontalieri" possono fruire del bonus Irpef? 14. Per il recupero del bonus Irpef in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, opera il limite alla compensazione "orizzontale" di € 700.000? CASI RISOLTI 1. Esempio pratico su bonus Irpef in caso di reddito complessivo € 24.000 e periodo di lavoro per tutto il 2014 2. Esempio pratico su bonus Irpef in caso di reddito complessivo € 24.000 e periodo di lavoro per tutto il 2014 3. Esempio pratico su bonus Irpef in caso di reddito complessivo € 24.000 e periodo di lavoro solo per parte del 2014 4. Esempio pratico su bonus Irpef - ripartizione del credito di € 640 nei mesi da maggio a dicembre 2014 con calcolo preciso dei giorni lavorati 5. Esempio pratico su bonus Irpef - ripartizione del credito di € 640 nei mesi da giugno a dicembre 2014 con calcolo preciso dei giorni lavorati 6. Esempio pratico su bonus Irpef - ripartizione del credito di € 640 per un periodo di lavoro infrannuale Riproduzione riservata Pag. 14 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 DOMANDE E RISPOSTE D.1 I SOGGETTI RENZI? NON RESIDENTI FISCALMENTE IN ITALIA POSSONO FRUIRE DEL "BONUS IRPEF" PREVISTO DAL DECRETO R.1 Sì. I soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato, se titolari di redditi di lavoro imponibili in Italia, fruiscono del credito Irpef previsto dal Decreto Renzi. L’art. 24 del TUIR, infatti, riconosce ad essi le detrazioni per lavoro dipendente previste dall’art. 13 del TUIR. Pertanto, secondo le Entrate, se ricorrono i presupposti stabiliti dal nuovo comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR (tipologia di reddito prodotto; sussistenza di un'Irpef a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro dipendente; importo del reddito complessivo inferiore a 26.000 euro), il bonus spetta. In tal caso, il reddito complessivo dei non residenti (ai fini della verifica della spettanza del credito) si calcola in base alle regole di cui all’art. 3 del TUIR, secondo cui per i soggetti non residenti il reddito complessivo è formato dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Il credito Irpef non spetta, invece, se il reddito di lavoro non è imponibile in Italia per effetto dell’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali. D.2 I LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE POSSONO FRUIRE DEL BONUS IRPEF? R.2 Sì. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E/2014, ai lavoratori percettori di prestazioni a sostegno del reddito (cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione) spetta il bonus Irpef, in quanto tali somme costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, in base al comma 2 dell’art. 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. Tra l'altro, i percettori di tali somme hanno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente previste dal comma 1 dell’art. 13 del TUIR, in relazione ai giorni che danno diritto all'indennità (ad esempio, per l'indennità di disoccupazione, con riferimento ai giorni di disoccupazione che hanno dato diritto alla corresponsione dell'indennità) (Circolare n. 3/E/1998). Considerato che le indennità in esame costituiscono reddito di lavoro dipendente e danno diritto alle relative detrazioni, il credito va calcolato per le erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità. L’ente erogatore (Inps o altri Enti), in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a riconoscere il credito “in via automatica”, determinando la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a sua disposizione. Nel caso in cui il contribuente non abbia i presupposti previsti dalla legge, sarà suo dovere comunicare la circostanza al sostituto d’imposta, il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti da corrispondere nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto (circolare n. 8/E/2014, par. 6). Riproduzione riservata Pag. 15 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 D.3 GLI EREDI DEL LAVORATORE DECEDUTO NEL 2014 CUIUS? POSSONO OTTENERE IL BONUS IRPEF CHE SAREBBE SPETTATO AL DE R.3 Con riguardo al caso del lavoratore che sia deceduto nel corso del 2014, l'Agenzia delle Entrate riconosce il credito Irpef in relazione al periodo di lavoro nel 2014. Il credito sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo modalità che saranno specificate nel relativo modello dichiarativo (modello 730/2015). Le Entrate precisano che, nel caso particolare in cui il lavoratore sia deceduto dopo l’inizio dell’erogazione del credito da parte del sostituto d’imposta, la parte di credito eventualmente maturata nel periodo di paga in cui è avvenuto il decesso e materialmente percepita dagli eredi, continua a mantenere la sua qualificazione fiscale e, quindi, non costituisce reddito per gli stessi. D.4 IN CASO DI ASSENZA DEL LAVORATORE PER ASPETTATIVA, SENZA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI, SPETTA COMUNQUE IL BONUS IRPEF? R.4 In base al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, il credito spetta se l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Inoltre, il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E/2014, il periodo di lavoro nell'anno deve essere inteso facendo riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro. Pertanto, come era stato già precisato con la circolare del Ministero delle finanze n. 3/E/1998, dai giorni per cui spettano le detrazioni vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, come in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni. Al contrario, nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part time (verticale o orizzontale). D.5 A PARTIRE DA QUANDO VERRÀ EROGATO IL BONUS IRPEF? R.5 I sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio, considerata la data di entrata in vigore del D.L. n. 66/2014. Solo nella particolare ipotesi in cui non sia possibile iniziare ad erogare il bonus a partire dal mese di maggio per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014. Riproduzione riservata Pag. 16 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 D.6 COME DEVE ESSERE CALCOLATO L'IMPORTO DEL CREDITO IRPEF DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA? R . 6 Nella Circolare n. 9/E/2014, l'Agenzia delle Entrate chiarisce qual è il corretto metodo di calcolo del credito da parte dei sostituti d'imposta. In particolare, essi devono, nell'ordine: verificare la capienza d'imposta del lavoratore (Irpef lorda sui redditi da lavoro maggiore delle detrazioni da lavoro calcolate sugli stessi); calcolare l'importo del credito annuale spettante in base al reddito complessivo [(€ 640 annui se il reddito complessivo non è superiore a € 24.000; oppure € 640 x (€ 26.000 - reddito complessivo)/2.000 se il reddito è superiore a € 24.000 ma non a € 26.000] e rapportarlo al periodo di lavoro (cioè, come chiarito sopra, ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro); pertanto, se il periodo di lavoro nel 2014 è inferiore a 365 giorni, l’importo del credito spettante, come sopra determinato, deve essere parametrato al numero dei giorni di lavoro dell’anno; infine, determinare l'importo da erogare in ciascun periodo di paga. La ripartizione del bonus complessivamente spettante potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Ad esempio, per le erogazioni da maggio a dicembre (245 giorni), il credito dovrebbe essere diviso per 245 e poi moltiplicato per i giorni di ciascun mese. Lo stesso criterio di calcolo vale anche per i periodi di lavoro infrannuali. È comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell'intero credito tra le retribuzioni del 2014 (ad esempio, è possibile ripartire il credito considerando il numero dei periodi di paga in cui il credito stesso è erogato , cioè, se corrisposto da maggio a dicembre, in otto quote di pari importo). Non è, invece, consentito dividere i € 640 annui per dodici mensilità, erogando 53,33 euro per ciascuno degli otto mesi che vanno da maggio a dicembre 2014, e la differenza in sede di conguaglio. D.7 COME VIENE CALCOLATO IL CREDITO IRPEF PER UN NUOVO ASSUNTO CHE ABBIA INTRATTENUTO NEL 2014 UN PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO? R.7 In caso di assunzione nel corso del 2014 di un lavoratore che abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro nel medesimo anno (ad esempio, lavoratore licenziato dal precedente datore di lavoro a marzo 2014 e poi assunto dal nuovo datore di lavoro a luglio 2014), il nuovo sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare il calcolo della capienza d'imposta e del credito spettante sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore assunto. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, in base all’art. 4 del DPR n. 322/1998, i sostituti d’imposta sono tenuti al rilascio del CUD entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati in caso di interruzione del rapporto di lavoro (fino alla data di pubblicazione del modello CUD 2015 per il periodo d’imposta 2014, l’importo del credito erogato al lavoratore, nonché quello Riproduzione riservata Pag. 17 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 maturato e non erogato, dovranno essere indicati nelle annotazioni del CUD 2014 con codice ZZ). Se l’interessato consegna il CUD al nuovo datore di lavoro, quest’ultimo dovrà tenere conto dei dati in esso indicati, sia ai fini del calcolo della capienza d'imposta, sia ai fini del calcolo del reddito complessivo. Dall’importo del credito spettante dovrà essere detratto quanto eventualmente riconosciuto dal precedente sostituto d’imposta. L’importo del credito residuo da erogare dovrà essere ripartito tra i periodi di paga, tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Se il nuovo assunto non produce il CUD relativo al precedente rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta è tenuto a determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali a propria disposizione, fermo restando che il nuovo assunto è tenuto a comunicare al sostituto stesso di non avere i presupposti per il riconoscimento del credito, ad esempio perché sommando i redditi derivanti dai due rapporti di lavoro ha un reddito complessivo superiore a quello che consente il relativo riconoscimento. D.8 COME VIENE CALCOLATO IL CREDITO IRPEF PER UN LAVORATORE CHE INTRATTENGA NEL LAVORO CONTESTUALI? 2014 DUE RAPPORTI DI R.8 Nel caso in cui il lavoratore abbia due (o più) rapporti di lavoro contestuali (ad esempio, due contratti di collaborazione a progetto con due diversi datori di lavoro), il lavoratore è tenuto a verificare i presupposti per il riconoscimento del credito (ad es., il superamento o meno del limite di reddito complessivo di € 26.000) e a comunicarli ai due sostituti d'imposta: se i presupposti sussistono, il lavoratore chiederà l'erogazione del credito ad uno dei due sostituti d'imposta; se i presupposti non sussistono, il credito non sarà erogato. D.9 SE, DOPO CHE È INIZIATA L'EROGAZIONE DEL BONUS IRPEF, SI VERIFICANO VARIAZIONI DEL REDDITO O DELLE DETRAZIONI TALI PER CUI IL CREDITO NON È PIÙ SPETTANTE, COME CI SI DEVE COMPORTARE? R.9 In presenza di variazioni del reddito o delle detrazioni dopo che l'erogazione del bonus è già iniziata e tali da rendere il credito non più spettante, la Circolare n. 9/E/2014 precisa che il sostituto d'imposta "può" ricalcolare il bonus spettante recuperandolo già nei periodi di paga successivi, senza necessariamente aspettare il conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Se, invece, le variazioni comportano la maturazione del diritto al credito, in precedenza non spettante, il sostituto "deve" riconoscerlo in via automatica a partire dal primo periodo di paga utile o, in mancanza, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Riproduzione riservata Pag. 18 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 D.10 IL REDDITO PROVENIENTE DALL'AFFITTO DI UN IMMOBILE E ASSOGGETTATO A CEDOLARE SECCA CONCORRE A FORMARE IL REDDITO COMPLESSIVO DEL LAVORATORE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL BONUS IRPEF? R.10 Sì. L'Agenzia delle Entrate precisa che, nel calcolo del reddito complessivo ai fini della verifica del limite di € 26.000 (a partire dal quale il bonus Irpef si azzera), devono essere conteggiati anche i redditi provenienti dall’affitto di immobili assoggettati a cedolare secca. Secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 23/2011, infatti: “Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.”. D.11 LE "RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ" 1 0 % CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DELL'EROGAZIONE DEL BONUS IRPEF? SOMME PERCEPITE A TITOLO DI SOSTITUTIVA DEL NEL 2014 E ASSOGGETTATE AD IMPOSTA COMPLESSIVO DEL LAVORATORE AI FINI R.11 No. L'Agenzia delle Entrate precisa che, nel calcolo del reddito complessivo ai fini dell'erogazione del bonus Irpef, non devono essere conteggiate le somme percepite a titolo di premio di produttività e già assoggettate ad imposta sostitutiva del 10%. Nel 2014, la "retribuzione di produttività" individuale che può beneficiare di questa agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3.000 euro lordi (D.p.c.m. 19.02.2014) e questa cifra non contribuisce, quindi, al raggiungimento della soglia di 26.000 euro di reddito complessivo. Allo stesso tempo, però, a vantaggio del lavoratore, le stesse somme assoggettate ad imposta sostitutiva vengono sommate ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti. D.12 I LAVORATORI BONUS IRPEF? CHE DETERMINANO IL REDDITO IN BASE ALLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI POSSONO FRUIRE DEL R.12 Sì. I lavoratori che determinano il reddito di lavoro dipendente in base alle retribuzioni convenzionali di cui al comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR, se hanno i requisiti previsti dall'art. 1 del Decreto Renzi, possono fruire del credito, "in quanto si tratta di contribuenti i cui redditi di lavoro dipendente, sia pure determinati con modalità diverse da quelle ordinarie, confluiscono comunque nel reddito complessivo". Riproduzione riservata Pag. 19 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 D.13 I LAVORATORI "FRONTALIERI" POSSONO FRUIRE DEL BONUS IRPEF? R.13 Sì. In tal caso, il reddito da considerare per la verifica della spettanza del bonus e per il calcolo del bonus stesso è quello eccedente i € 6.700. L’art. 1, comma 175, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha, infatti, previsto che: “A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.”. D.14 PER IL RECUPERO DEL BONUS IRPEF IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA, OPERA IL LIMITE ALLA COMPENSAZIONE "ORIZZONTALE" DI € 700.000? R.14 No. I sostituti d'imposta potranno recuperare in compensazione il bonus Irpef utilizzando fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga (ritenute Irpef, addizionali regionale e comunale all'Irpef, ritenute relative all'imposta sostitutiva sui premi di produttività, contributo di solidarietà, ecc.) e, per la differenza eventuale, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono essere quindi versati. Con la Circolare n. 9/E/2014, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tale recupero mediante compensazione non è soggetto al limite annuale di 700.000 euro previsto dall'art. 34 della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni per la compensazione orizzontale (cioè fra crediti e debiti di natura diversa). Riproduzione riservata Pag. 20 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 CASI RISOLTI C.1. ESEMPIO TUTTO IL PRATICO SU BONUS IRPEF IN CASO DI REDDITO COMPLESSIVO € 24.000 E PERIODO DI LAVORO PER 2014 S.1. Lavoratore impiegato per l’intero 2014 con reddito complessivo pari a € 22.000. Credito annuo spettante = € 640 Credito mensile spettante (da maggio a dicembre) = € 640 : 8 mesi = € 80. C.2. ESEMPIO TUTTO IL PRATICO SU BONUS IRPEF IN CASO DI REDDITO COMPLESSIVO € 24.000 E PERIODO DI LAVORO PER 2014 S.2. Lavoratore impiegato per l’intero 2014 con reddito complessivo pari a € 24.500. Credito annuo spettante = 640 x [(26.000 – 24.500)/2.000] = 640 x 1.500/2000 = 640 x 0,75 = € 480 . Credito mensile spettante (da maggio a dicembre) = € 480 : 8 mesi = € 60. C.3. ESEMPIO PRATICO SU BONUS IRPEF IN CASO DI REDDITO COMPLESSIVO € 24.000 E PERIODO DI LAVORO SOLO PER PARTE DEL 2014 S.3. Lavoratore con reddito complessivo pari a € 23.000 che: ha cessato il rapporto di lavoro il 31 marzo 2014 (90 giorni di lavoro nel 2014); ha iniziato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il 3 giugno 2014 (212 giorni di lavoro del 2014); avrà diritto soltanto a parte del credito. In particolare: per il periodo di lavoro da gennaio a marzo 2014, avrà diritto ad un credito pari a € 640/365 x 90 = € 157,81. per il periodo di lavoro dal 3 giugno al 31 dicembre 2014, avrà diritto ad un credito pari a € 640/365 x 212 = € 371,73; per un totale di credito annuo spettante pari a € 529, 54. Credito mensile spettante (da maggio a dicembre) = € 529,54 : 8 mesi = € 66,19. C.4. ESEMPIO PRATICO SU BONUS IRPEF - RIPARTIZIONE DEL CREDITO DI € 640 NEI MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2014 CON CALCOLO PRECISO DEI GIORNI LAVORATI S.4. Lavoratore con reddito complessivo = € 20.500. Ripartizione del bonus Irpef di € 640 in base al n° di giorni lavorati in ciascun periodo di paga: € 640/245gg x 31 gg = € 80,98 per i mesi di maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre; € 640/245gg x 30 gg = € 78,37 per i mesi di giugno, settembre e novembre. Riproduzione riservata Pag. 21 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 C.5. ESEMPIO PRATICO SU BONUS IRPEF - RIPARTIZIONE DEL CREDITO DI € 640 NEI MESI DA GIUGNO A DICEMBRE 2014 CON CALCOLO PRECISO DEI GIORNI LAVORATI S.5. Lavoratore con reddito complessivo = € 19.000. Ripartizione del bonus Irpef di € 640 in base al n° di giorni lavorati in ciascun periodo di paga: € 640/214gg x 31 gg = € 92,71 per i mesi di luglio, agosto, ottobre e dicembre; € 640/214gg x 30 gg = € 89,72 per i mesi di giugno, settembre e novembre. C.6. ESEMPIO PRATICO SU BONUS IRPEF - RIPARTIZIONE DEL CREDITO DI € 640 PER UN PERIODO DI LAVORO INFRANNUALE S.6. Lavoratore con reddito complessivo = € 22.000 e periodo di lavoro dal 15.05.2014 al 15.09.2014: € 640/365 x 124 gg = € 217,42 totale credito spettante per il 2014, da ripartire poi in ciascun mese in base ai giorni di lavoro, quindi: MAGGIO: € 217,42/124gg x 17 gg = € 29,81 GIUGNO: € 217,42/124gg x 30 gg = € 52,60 LUGLIO: € 217,42/124gg x 31 gg = € 54,36 AGOSTO: € 217,42/124gg x 31 gg = € 54,36 SETTEMBRE: € 217,42/124gg x 15 gg = € 26,30 Riproduzione riservata Pag. 22 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Circolare n. 11/E del 21 Maggio 2014 L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito a varie questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti, considerata la campagna dichiarativa in corso. Fra i chiarimenti più importanti vi sono quelli sul bonus mobili e sul bonus ristrutturazioni. Con riguardo al bonus mobili, ad esempio, viene precisato esso spetta anche a chi ha acquistato da un’impresa non residente tramite bonifico internazionale. Le spese per ristrutturazioni edilizie, poi, sono ammesse in detrazione anche quando sono effettuate tramite una società finanziaria. Inoltre, chi commette errori materiali nella compilazione del bonifico con scambi di riferimenti normativi (è il caso in cui nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici), non perde in ogni caso il diritto alle detrazioni per interventi di recupero edilizio e risparmio energetico, a patto che siano rispettati tutti i presupposti previsti per la fruizione della detrazione. LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione n. 52/E del 16 Maggio 2014 L'Agenzia precisa che sono esenti da IVA le prestazioni finanziarie rese alle compagnie di assicurazione per la gestione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche relative alle polizze unit linked e index linked, a garanzia degli impegni assunti dalle stesse compagnie verso gli assicurati. Tali prestazioni, infatti, rientrano tra quelle relative alla gestione di fondi comuni d’investimento e, quindi, godono dell’esenzione di cui all'art. 10, Riproduzione riservata Pag. 23 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972. Il documento di prassi evidenzia che l’esenzione non può essere estesa anche alla gestione degli attivi che coprono il ramo danni. Risoluzione n. 53/E del 13 Maggio 2014 L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito all'indicazione analitica delle modalità di paga men to de l co rris pet tiv o n e l c a s o d i pagamenti rinviati ad un momento successivo rispetto al perfezionamento degli atti di cessione immobiliare (articolo 35, comma 22, del DL 4 luglio 2006, n. 223). In mancanza di detta dichiarazione, infatti, l'Amministrazione finanziaria può sottoporre ad accertamento di valore, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), l'immobile oggetto del trasferimento. Nel caso di pagamenti rinviati ad un momento successivo rispetto al perfezionamento degli atti di cessione di diritti immobiliari, l'Agenzia ritiene che l'obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo possa essere assolto fornendo in atto gli elementi utili alla identificazione, in termini di tempi, importi ed eventuali modalità di versamento, di quanto dovuto a saldo. E' comunque nella piena facoltà dell'Amministrazione Finanziaria verificare poi la coerenza tra le corrispondenti movimentazioni finanziarie, una volta manifestatesi, e i patti conclusi tra acquirente e venditore. I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Comunicato stampa del 20 Maggio 2014 L'Agenzia comunica che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 maggio, sono stati approvati, insieme alle relative istruzioni, i 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, da utilizzare per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2013. Gli studi riguardano i settori manifatturiero, dei servizi, professionale e del commercio. Le istruzioni ed i modelli tengono conto dei correttivi “crisi” introdotti da recenti Riproduzione riservata Pag. 24 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 provvedimenti legislativi. I modelli con le relative istruzioni sono rese disponibili sul sito internet delle Entrate. Comunicato stampa del 21 Maggio 2014 L'Agenzia informa di aver pubblicato la Circolare n. 11/E/2014 contenente risposte a quesiti posti dai Centri di assistenza fiscale sulla compilazione della dichiarazione dei redditi per il 2014. Riproduzione riservata Pag. 25 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 SCADENZARIO LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 26.05.2014 AL 09.06.2014 Lunedì 26 Maggio 2014 Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile Sabato 31 Maggio 2014 Per i debitori di carichi inclusi in ruoli emessi dalle Agenzie Fiscali, da Uffici Statali, Regioni, Province e Comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, nonché per i contribuenti destinatari di avvisi di esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, scade il termine per avvalersi della possibilità di estinguere i ruoli mediante il pagamento, in unica soluzione, di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, e dell'aggio dovuto all'agente della riscossione, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del medesimo D.P.R. n. 602/1973 (art. 1, commi 618-624, Legge n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014, come modificati dall'art. 2, lett. c), D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014). Si segnala al riguardo che, sebbene non esplicitato dalla normativa di riferimento, l o scadenzario pubblicato on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate riporta come scadenza il 3 giugno in luogo del 31 maggio, cadendo il 31 maggio di sabato. Martedì 3 Giugno 2014 Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di aprile, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) Martedì 3 Giugno 2014 Liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari r e g i s t r a t i n e l m e s e precedente (aprile) d a p a r t e d e g l i enti non commerciali Riproduzione riservata Pag. 26 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 Martedì 3 Giugno 2014 Comunicazione mensile (aprile) degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo > € 500 rese e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black list" Martedì 3 Giugno 2014 Comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri IVA nel mese precedente (Aprile 2014). Martedì 3 Giugno 2014 Versamento, da parte delle imprese di assicurazione, dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati n e l m e s e d i Aprile 2014, nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Marzo 2014 Martedì 3 Giugno 2014 P r e s e n t a z i o n e , d a p a r t e d e l l e imp re se di assicurazione, d e l l a denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto (2013), su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni Martedì 3 Giugno 2014 Per le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, scade il termine per la presentazione delle denuncia mensile (Aprile 2014) relativa ai premi ed accessori incassati nel mese precedente Martedì 3 Giugno 2014 Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.05.2014 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.05.2014 e per i quali non s i è optato per il regime della “cedolare secca” Martedì 3 Giugno 2014 Presentazione al C.A.F. o ad un professionista abilitato del modello 730/2014 e della busta c o n t e n e n t e l a s c h e d a p e r l a scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille (Mod. 730-1) e della scheda per la destinazione del 2 per mille ai partiti politici. Martedì 3 Giugno 2014 Consegna al dipendente o pensionato di copia del Modello 730/2014 elaborato e del prospetto di liquidazione (Modello 730-3) da parte dei sostituti d'imposta. Riproduzione riservata Pag. 27 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 23 MAGGIO 2014 Martedì 3 Giugno 2014 Pagamento della tassa annuale sulle unità da diporto (imbarcazioni e navi) per il periodo 1° maggio 2014 - 30 aprile 2015. Venerdì 6 Giugno 2014 P e r i fornitori di Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale, scatta l'ob blig o di trasmettere le fatture in formato elettronico. Venerdì 6 Giugno 2014 Per gli enti rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca sanitaria " ) c h e intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'Irpef, scade il termine per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco degli "enti della ricerca sanitaria". Riproduzione riservata Pag. 28
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