I RAPPORTI CON LA POLIZIA GIUDIZIARIA: COMPETENZE E POSSIBILITÀ OPERATIVE DELLE SINGOLE ARMI: CARABINIERI Relatore: Ten. Col. t. SG Leonardo GALLITELLI Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri SOMMARIO: 1. Premessa: a. Generalità; b. Struttura della polizia giudiziaria. - 2. L’Arma ed i compiti di polizia giudiziaria: a. Generalità: (1) Compiti e dipendenze; (2) l’ordinamento; b. Le funzioni di polizia giudiziaria. - 3. Problematiche organizzativo-funzionali derivanti dal nuovo rito processuale: a. Generalità; b. Esame delle principali problematiche: (1) Obbligo di riferire la notizia di reato entro 48 ore; (2) Notificazioni; (3) Divieto di accesso al registro delle notizie di reato; (4) Impiego di ufficiali di P.G. quali P.M. in udienza. - 4. Problematiche connesse all’istituzione dei nuclei interforze: a. Generalità; b. Situazione; c. Impiego di forze speciali. - 5. Conclusioni 1. Premessa a. Generalità Tra gli elementi salienti del nuovo rito processuale assume particolare rilevanza il rinnovato e più stretto rapporto tra il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria. Lungi dal voler trattare in questa sede l’intero excursus formativo del nuovo codice è doveroso fare riferimento, sia pur brevemente, alla prospettiva con cui il legislatore delegante e, successivamente, quello delegato hanno affrontato la tematica. In sintesi, l’orientamento storicamente costante del potere legislativo è teso a non creare un ulteriore, autonomo corpo di polizia giudiziaria, ma a razionalizzare le potenzialità delle Forze di Polizia esistenti conseguendo, anche in aderenza ai principi sanciti dalla Corte Costituzionale (sent. 9.6.1971 n. 122), un rapporto P.M. - P.G. funzionale ed aderente alle esigenze. Nella stessa ottica si muove il nuovo codice che, pur attribuendo innovativi e più articolati compiti al Pubblico Ministero ha, sostanzialmente, mantenuto l’impostazione di dipendenza funzionale tra i due organismi. 9 b. Struttura della polizia giudiziaria Il nuovo rito, com’è noto, ha modificato la previgente struttura della polizia giudiziaria, individuando tre livelli organizzativi e, quindi, tre diverse forme di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, fermo restando il principio della diretta disponibilità della p.g., sancito dall’art. 109 Cost.. Più precisamente, sono stati creati, in tema di polizia giudiziaria, i seguenti tre ordini: – ad un primo e più ampio livello operano, genericamente, tutti i soggetti cui sono attribuite qualifiche di p.g. (Ufficiali ed Agenti); – in un secondo livello sono stati inseriti i Servizi di P.G., cioè reparti spiccatamente orientati all’attività investigativa e, quindi, in possesso di un’elevata specializzazione nel settore; – nell’ultimo, e quantitativamente più contenuto livello, operano le Sezioni di P.G. che, create sulla scorta dei precedenti Nuclei e Squadre di P.G. introdotti dalla riforma del 1955 (D.P.R. 25.10.1955), rappresentano una sorta di referente immediato e privilegiato per l’Autorità Giudiziaria. Al riguardo, il legislatore ha introdotto una chiara e dettagliata successione di procedure per la selezione, assegnazione ed impiego di detto personale, affidando - nel senso - un’ampia facoltà direttiva all’Autorità Giudiziaria. La riferita attribuzione di funzioni a diversi organismi e soggetti, è, pertanto, strettamente correlata al maggiore o minore collegamento funzionale - organizzativo tra P.M. e P.G. ed alla citata esigenza di razionalizzazione delle risorse, nel rispetto del richiamato principio della diretta disponibilità, attuato, analogamente al vecchio codice, con la c.d. subordinazione funzionale. 2. L’arma ed i compiti di polizia giudiziaria a. Generalità Per poter correttamente inquadrare i compiti e le funzioni dell’Arma è necessario trattare, anche se concisamente, dell’attuale configurazione ordinativa e delle competenze dell’Istituzione. 10 (1) compiti e dipendenze L’Arma riunisce in sè le funzioni militari e di polizia. Quale Forza Armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, come definita nella legge 121/81: – concorre al mantenimento dell’ordine pubblico ed alla sicurezza dei cittadini; – cura l’osservanza delle leggi, profondendo ogni sforzo nell’azione di contrasto a tutte le forme di criminalità. Pertanto, nell’assolvimento dei compiti di polizia, l’Arma dei Carabinieri dipende dal Ministero dell’Interno per il servizio d’istituto, cioè per quanto attiene, in genere, al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Inoltre, nell’adempimento di specifici compiti, essa ha una dipendenza funzionale e di impiego di propri reparti speciali da: – Ministero della Sanità, per l’attività antidroga e la repressione delle frodi alimentari; – Ministero dei Beni Culturali, per quanto attiene alla tutela del patrimonio artistico; – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per la vigilanza sull’applicazione delle norme sul lavoro; – Ministero degli affari Esteri, per la sicurezza delle principali sedi diplomatiche italiane all’estero; – Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, per il concorso nella repressione delle frodi ed evasioni in tale specifico settore; – Ministero dell’Ambiente, per la prevenzione e la repressione delle violazioni in danno dell’assetto ambientale. (2) l’ordinamento La struttura ordinativa che consente l’assolvimento di detti compiti di polizia, ha al vertice il Comando Generale e comprende distinte organizzazioni: – territoriale; – speciale; – mobile. L’organizzazione territoriale, attualmente in fase di revisione ordinativa, è costituita da: 11 – • • • • • • una linea di comandi articolati su sei livelli gerarchici Divisione; Brigata; Legione o Regione; Comando Provinciale o Gruppo; Comando Intermedio; Stazione, che costituisce l’unità elementare dell’Arma capillarmente dislocata sul territorio nazionale, dai grandi centri (a livello quartiere) sino ai più piccoli Comuni; – una linea di Reparti ad elevata specializzazione tecnica comprendente: • Raggruppamento Operativo Speciale, articolato in 24 Sezioni Anticrimine con competenze ultraprovinciali, cui sono demandati compiti di intelligence ed investigativi per la lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata. • Nuclei Radiomobili previsti presso i Comandi di Gruppo e Intermedi, che esercitano una continua vigilanza preventiva dinamica caratterizzata da immediatezza di intervento e rapida concentrazione di forze. Hanno in dotazione autovetture, motociclette e automezzi speciali per rilevamenti tecnici, tutti radiocollegati con i rispettivi Gruppi e Comandi Intermedi, i quali ne coordinano l’attività avvalendosi della Centrale Operativa. • Reparti Operativi, articolati in Nuclei Operativi e Nuclei Informativi, a livello Gruppo, altamente specializzati per l’assolvimento di compiti di Polizia Giudiziaria, informativi e di Polizia Militare. Dispongono di una vasta gamma di apparecchiature scientifiche in linea con la più aggiornata tecnologia. Analoghi compiti sono disimpegnati dai Nuclei Operativi e Radiomobili dei Comandi Intermedi, per eventi di minore valenza operativa e con più stretta aderenza ai rispettivi territori; • Squadrone eliportato Cacciatori e Squadriglie, unità addestrate ed equipaggiate per la lotta a talune forme di criminalità che sfruttano l’ambiente morfologico impervio di particolari aree; • Nuclei Ispettorato del Lavoro, presso gli Ispettorati Provinciali del Lavoro, per il controllo sull’applicazione delle leggi che regolano il particolare settore; • Posti di Frontiera, in corrispondenza dei valichi stradali, ferroviari, aerei, marittimi e lacuali affidati all’Arma per il controllo 12 di persone, veicoli e natanti e per la tutela delle leggi sull’emigrazione. L’organizzazione speciale è costituita da una serie di reparti che, sotto il profilo operativo, offrono il necessario supporto all’attività istituzionale. In questa branca operano: • Reggimento Carabinieri a Cavallo, custode delle nobili tradizioni della cavalleria italiana; • Comando Carabinieri Antidroga, articolato su 3 Reparti, 12 Sezioni e un Nucleo. Esplica la sua azione sia direttamente - per la localizzazione dei canali di rifornimento della droga e l’individuazione dei grossi centri di raccolta e smistamento - sia a supporto dell’azione dei Comandi territoriali. In campo internazionale opera con i paritetici organismi delle polizie e Gendarmerie dei diversi Paesi; • Comando Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità, alle dipendenze del Ministero della Sanità, che provvede alla tutela della salute pubblica mediante la lotta alle sofisticazioni ed alla frode nella produzione e commercio di prodotti alimentari, dietetici, fitofarmaceutici nonchè delle specialità medicinali e veterinarie; • Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri, con sede in Roma, alle dipendenze del Ministero dell’Ambiente, con compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente; • Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri, in Roma, che assolve compiti di vigilanza presso le sedi delle principali Rappresentanze diplomatiche italiane, nonchè di Polizia Giudiziaria nel settore delle leggi speciali sull’immigrazione e sulla tutela dei nostri lavoratori all’estero; • Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico, inquadrato presso il Ministero dei Beni Culturali, che opera a tutela del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale, svolgendo una specifica attività operativa per il recupero delle opere trafugate; • Comando Carabinieri Banca d’Italia, costituito per la vigilanza delle sedi dell’istituto e per la scorta ai valori su tutto il territorio nazionale; • Comando Carabinieri Ministero Agricoltura e Foreste, con compiti di prevenzione e repressione dei reati attinenti al settore forestale ed agroalimentare; 13 • Reggimento Carabinieri Guardie della Repubblica, costituito dai noti Corazzieri cui è attribuita la prerogativa di guardia d’onore e scorta al Capo dello Stato, oltre all’esecuzione dei servizi di sicurezza e di rappresentanza all’interno del Palazzo Quirinale; • Nucleo Presidenziale Carabinieri, Comando Carabinieri Senato della Repubblica, Comando Carabinieri Camera dei Deputati, Comando Carabinieri Corte Costituzionale, con precipui compiti di vigilanza e sicurezza delle sedi e dei rappresentanti dei massimi organi costituzionali dello Stato; • Servizio Aereo, articolato su un Centro Elicotteri, nei pressi della Capitale, e 12 Nuclei Elicotteri distribuiti sul territorio nazionale; • Servizio Navale, comprendente motovedette di differenti classi in relazione alle esigenze di navigazione, che consentono ai Comandi territoriali di sviluppare l’attività istituzionale anche sul mare e sulle acque interne; • Servizio Cinofilo, con un Centro in Firenze e Nuclei distribuiti su tutto il territorio; • Centro Carabinieri Investigazioni Scientifiche, istituito in Roma e dotato di sofisticate attrezzature di laboratorio per indagini scientifiche, a richiesta dei Comandi dell’Arma e dell’Autorità Giudiziaria. In particolare, svolge analisi chimiche e biologiche, esami balistici e grafici, comparazione di impronte digitali, esami merceologici, rilievi ed esami fotografici in sede criminologica; • Gruppo d’Intervento Speciale (G.I.S.), istituito nel 1978 per fronteggiare particolari situazioni di emergenza (dirottamento aerei, tenuta di ostaggi, rivolte in ambienti carcerari). Opera alle dirette dipendenze del Comando Generale, con le più sofisticate tecniche del settore. L’organizzazione mobile dell’Arma, vera e propria massa di manovra nelle mani del Comando Generale, svolge attualmente i seguenti compiti: • concorso nei servizi a tutela dell’Ordine Pubblico; • difesa interna del territorio, nell’ambito delle Pianificazioni della Forza Armata; • soccorso in occasione di pubbliche calamità; • supporto all’attività preventiva svolta dall’organizzazione territoriale. 14 E’ costituita dalla 11ª Brigata, strutturata su quattro Raggruppamenti e tredici battaglioni Carabinieri, dislocati su tutto il territorio nazionale. b. Le funzioni di polizia giudiziaria In esecuzione al dettato normativo l’Arma ha provveduto ad adeguare i propri reparti alle esigenze descritte. Per quanto concerne le Sezioni di Polizia Giudiziaria, si è provveduto, in un’ottica coordinata con le altre F.P., ad assegnare il personale necessario, costituito in Aliquote Carabinieri delle Sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica. Riguardo ai Servizi di P.G., sono stati designati i seguenti Comandi: organizzazione territoriale: • a livello provinciale: Nuclei Operativi e Sezioni Infortunistiche dei Reparti Operativi; • a livello infraprovinciale: Aliquota Operativa dei Nuclei Operativi Radiomobili dei Comandi Intermedi; • • • • • organizzazione speciale: Sezioni Anticrimine; Nucleo Operativo Ecologico; Comando Tutela Patrimonio Artistico; Comando Antidroga; Comando Carabinieri Antisofisticazioni. 3. Problematiche organizzativo-funzionali derivanti dal nuovo rito processuale a. Generalità L’esperienza acquisita nei primi due anni di applicazione del nuovo rito ha evidenziato problemi operativi e difformità applicative nell’ambito del territorio nazionale. Le principali difficoltà incontrate dall’Arma scaturiscono soprattutto dall’adeguamento della struttura alle nuove esigenze processuali. 15 b. Esame delle principali problematiche (1) Obbligo di riferire la notizia di reato entro 48 ore La norma citata costituisce uno dei punti più controversi per le differenti applicazioni nelle Procure del territorio nazionale. Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che il Comando Generale, proprio al fine di porre i comandi dipendenti nelle condizioni di adempiere - comunque - alla previsione delle 48 ore, ha già dal 1989 determinato di procedere, in tempi brevi, all’acquisizione di apparati fax per la distribuzione sino al minore livello ordinativo. Purtuttavia, occorre doverosamente sottolineare le complesse difficoltà dovute all’applicazione - in taluni casi addirittura letterale del limite delle 48 ore che costringe, particolarmente i reparti minori dislocati in centri talvolta estremamente lontani dall’Ufficio Giudiziario, all’impiego di diversi e costosi sistemi di comunicazione (es. spese telefoniche per comunicazioni agli Uffici Giudiziari situati in altro distretto SIP). (2) Notificazioni In tema di notificazioni di atti il nuovo codice, al fine di contenere in tempi ristretti l’espletamento delle attività processuali, non solo mantiene come il precedente (art. 166 co. 5) la possibilità del ricorso alla p.g., ma ne prevede un impiego più ampio. La previsione del ricorso alle F.P., per adempiere ad attività per le quali l’ordinamento statuale ha specificatamente creato propri organi (ufficiali giudiziari) comporta la distrazione di personale a scapito delle pressanti esigenze sia di polizia giudiziaria sia di polizia di prevenzione. E’ quindi auspicabile, nel quadro della serena ed aperta collaborazione che da sempre anima il rapporto magistrato/polizia giudiziaria, che detto impiego sia limitato ai soli casi di effettiva necessità ed urgenza. (3) Divieto di accesso al registro delle notizie di reato L’art. 335 del nuovo C.P.P. al 3° comma vieta la comunicazione di iscrizioni relative alle persone sottoposte alle indagini. 16 Pertanto, in molte sedi, il Procuratore della Repubblica ha eccepito la legittimità dell’accesso del personale delle Forze di Polizia al registro delle pendenze penali, in quanto contenente dati riferiti sia agli imputati sia ai suddetti indagati. Da un primo esame della situazione emerge inoltre che presso molti uffici giudiziari vige l’assoluto divieto di accesso al registro, mentre presso altri è consentito previa specifica autorizzazione del magistrato ovvero è genericamente autorizzato. L’attuale situazione crea problemi per l’acquisizione dei dati riferiti agli imputati, legittimamente consentita e indispensabile per la completezza e attendibilità dei referti informativi. Occorrerebbe, quindi, l’esame - in sede interministeriale - di proposte risolutive, quali ad esempio la separazione fisica dei registri o l’informatizzazione dei dati. In sintesi, si auspicano disposizioni organizzative per la consultazione del registro degli imputati già consentita dal C.P.P.. Il problema, peraltro, non si pone in sede di indagini di P.G., dove può rendersi necessaria una consultazione mirata su autorizzazione del Pubblico Ministero, ma in sede di accertamenti informativi sul conto di una generalità di nominativi, come accade nell’attività quotidiana degli addetti alla raccolta dei dati di fatto, svolta a favore di Enti statali preventivamente autorizzati. (4) Impiego di Ufficiali di P.G. quali P.M. in udienza La possibilità, assolutamente innovativa rispetto al vecchio rito, di impiegare Ufficiali di P.G. quali sostituti del Pubblico Ministero nelle udienze presso le Preture ha trovato difforme applicazione sul territorio nazionale. In particolare, molti Procuratori della Repubblica del Nord o di grandi centri urbani fanno largo ricorso a detta possibilità, creando intuitive difficoltà all’organizzazione dei Comandi dipendenti, mentre altri Uffici Giudiziari impiegano solo sporadicamente personale della p.g.. In merito, occorre sottolineare sia le difficoltà incontrate dal personale, chiaramente riconducibili alla carenza di una specifica preparazione a condurre il dibattimento sia l’impegno profuso dai prescelti per l’acquisizione di una capacità che è estranea al proprio profilo professionale. 17 4. Problematiche connesse all’istituzione dei nuclei interforze a. Generalità Il D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con l. 12 luglio 1991 n. 203, all’art. 12 dispone la costituzione con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri di Grazia e Giustizia, Difesa e Finanze, e solo in determinate regioni e per particolari esigenze, di servizi interforze. Lo stesso articolo precisa, al 5° cpv., che il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l’effettivo coordinamento investigativo ed operativo tra diversi organismi di polizia giudiziaria. b. Situazione La norma ha trovato applicazione in occasione di recenti casi di sequestro di persona a scopo estorsivo e di altri gravi episodi criminosi, per i quali il Ministro dell’Interno ha istituito, con proprio decreto, nuclei interforze per le relative indagini, ai sensi: dell’art. 17 della legge 121/81; dell’art. 12 del D.L. 12.1.91, n. 5 «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa»; dell’art. 8 del D.L. 15.1.91, n. 8 «Nuove norme in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia». c. Impiego di Forze Speciali Un cenno particolare merita, in questo contesto, l’attuale gestione delle risorse altamente specializzate delle diverse Amministrazioni. Ci si riferisce alla scelta delle forze speciali (GIS e NOCS) per eventuali interventi risolutori che, non rientrando nelle previsioni del decreto, è stata lasciata alla più ampia discrezionalità del Magistrato incaricato delle indagini. Ciò ha comportato l’insorgere di momenti di discrasia operativa, a tutto scapito dell’efficienza del reparto speciale chiamato, eventualmente, ad operare. Le forze speciali, estranee all’attività investigativa e interessate solo per interventi risolutivi, non possono impegnare proprio perso18 nale, altamente qualificato, in posizione sostanzialmente di attesa, considerando anche che l’intervento non sempre interesserà zone già oggetto di sopralluoghi. Si ravvisa pertanto la necessità di stabiliare inequivocabilmente e sin dalle prime fasi delle indagini quale organismo speciale sarà interessato all’eventuale intervento risolutore, al fine di approfondire le necessarie predisposizioni organizzative. 5. Conclusioni L’attuale grave situazione della sicurezza pubblica e la conseguente necessità di determinare una decisa inversione di tendenza, postulano il razionale e convinto impiego di tutte le risorse disponibili, nel quadro di un’armonica collaborazione tra le componenti dello Stato impegnate nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata. In tale contesto diviene sempre più decisivo il ruolo del magistrato inquirente che costituisce unico, valido referente per le Forze dell’Ordine, nei cui confronti, in un necessario rapporto fiduciario e di reciproca stima, egli svolge la duplice funzione di direzione delle attività di P.G. e - oggi di sempre maggior rilevanza - di coordinamento dei servizi e delle risorse delle diverse Amministrazioni preposte alle indagini, al fine di garantire l’azione unitaria dello Stato contro la Criminalità. 19
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