28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 Regione Lazio DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE Atti dirigenziali di Gestione Determinazione 22 gennaio 2014, n. G00458 POR FESR Lazio 2007-2013. Attività I.5.3. Fondo di partecipazione IF. Riapprovazione dell'Avviso Pubblico e della scheda prodotto relativi alla linea di attività denominata "Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI" approvati con Determinazione 27 dicembre 2013, n. G06270. 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013. Attività I.5.3. Fondo di partecipazione IF. Riapprovazione dell'Avviso Pubblico e della scheda prodotto relativi alla linea di attività denominata “Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI” approvati con Determinazione 27 dicembre 2013, n. G06270. IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2007-2013 Su proposta del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione, VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 - “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; VISTO il “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.; VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con D.C.R. n. 39 del 3 aprile 2007 e adottato con Decisione della Commissione n. C(2007)4584 del 2/10/2007 e successive modifiche; CONSIDERATO che con comunicazione del 18 giugno 2013 prot. 120169, trasmessa in data 19.07.2013, via SFC 2007, l’Autorità di Gestione del POR ha avviato una procedura di revisione del POR ai sensi dell’art. 33 punti 1.a) e 1.b) del Reg. (CE) 1083/06, sostituendo la precedente descrizione dell’attività I.5 con la seguente, approvata dal Comitato di Sorveglianza nella riunione tenutasi il medesimo 18 giugno: “L’attività promuove l’accesso al credito da parte delle PMI, con i limiti previsti dalla sezione 8 del Reg.(CE) 1828/06 e dalle note del Comitato previsto dall’art.103 del Reg.(CE)1083/06 e favorisce la crescita dimensionale dei Confidi adeguandone l’operatività alla nuova regolamentazione di vigilanza delle banche (Basilea 2). L’attività è volta a favorire azioni di rafforzamento e di potenziamento dei Confidi del Lazio, che dovranno adeguarsi al regime di “Intermediario vigilato” ex art. 107 del TUB, favorendone processi di riorganizzazione, di aggregazione e di crescita patrimoniale coerentemente con quanto previsto dalla regolamentazione prudenziale in materia creditizia e finanziaria. L’attività esclude i Confidi che intendono trasformarsi in banche con prevalente attività di garanzia78. L’attività prevede, altresì, l’attivazione di fondi regionali di garanzia per favorire l’accesso al credito delle PMI anche in coordinamento con misure nazionali, nell’ambito del sistema pubblico delle garanzie all’economia reale. Considerando l’attuale difficoltà del sistema bancario nel concedere credito alle PMI, potranno essere attivati strumenti di ingegneria finanziaria che prevedano parziale provvista da parte del POR.”; CONSIDERATO che con decisione C(2013) 6769 del 14.10.2013 la Commissione ha approvato la proposta di modifica del POR FESR Lazio; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 632 del 7 agosto 2009 e ss.mm. ii. – “Approvazione delle modalità attuative dell’Attività 5 dell’Asse I “Sostegno all’accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi ed i Fondi di garanzia ed altre forme di credito innovative, attivate dalla Regione Lazio” (la “DGR 632/09”) ed in particolare l’allegato 1 “Modalità Attuative del P.O.” (“MAPO”), come modificata dalle D.G.R. n. 212 del 18 maggio 2012, che ha introdotto l’attività “Fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai PLUS” e n. 496 del 17 ottobre 2012, che ha introdotto la sub-attività denominata “Fondo di patrimonializzazione PMI”; CONSIDERATO che la suddetta modifica della descrizione dell’attività I.5 allinea le previsioni del POR all’intervenuto Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1828/2006 ampliando l’ambito di intervento degli strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle PMI; VISTA la Determinazione 27 dicembre 2013, n. G06270, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.1del 02/01/2014 con la quale: - è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo alla linea di attività denominata Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI – Allegato A con una dotazione finanziaria di Euro 35.000.000,00, che rappresenta la quota agevolata dei finanziamenti stessi; - è stata approvata la “Scheda Prodotto” che Sviluppo Lazio sottoscriverà con le Banche o Intermediari finanziari interessati per la gestione unitaria del finanziamento ivi compreso qualunque adempimento previsto e disciplinato dalla normativa bancaria, Allegato B; - è stata disposta l’apertura dello sportello on line e quindi la possibilità di compilare il formulario (appendice 6 dell’avviso pubblico) sui siti web www.porfesr.lazio.it e www.sviluppo.lazio.it per le ore 9.00 del giorno 03 febbraio 2014, al fine di consentire la migliore conoscibilità dei contenuti dell’avviso pubblico di cui all’allegato A. VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articolo 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2014; RITENUTO opportuno adeguare il contenuto dell’avviso pubblico e della scheda prodotto alle modifiche apportate dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 rispetto al precedente Regolamento “de minimis” n. 1998/2006, con particolare riferimento al calcolo della soglia “de minimis” in rapporto al concetto di “impresa unica” e all’eliminazione dell’esclusione dai benefici “de minimis” per le imprese in difficoltà e per quelle che operano nel settore carboniero; RITENUTO opportuno riapprovare il testo dell’avviso pubblico con la relativa scheda prodotto, che recepiscono le citate modifiche, allegati A e B alla presente determinazione della quale formano parte integrante e sostanziale; RITENUTO opportuno ribadire che l’apertura dello sportello on line e quindi la possibilità di compilare il formulario (appendice 6 dell’avviso pubblico) sui siti web www.porfesr.lazio.it e www.sviluppo.lazio.it abbia luogo dalle ore 9.00 del giorno 03 febbraio 2014; ASSUME LA DETERMINAZIONE In conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate: - di adeguare il contenuto dell’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale 27 dicembre 2013, n. G06270, alle modifiche intervenute con il Regolamento (UE) n. 1407/2013 relative, in particolare, al calcolo della soglia “de minimis” con riferimento al concetto di “impresa unica” e all’eliminazione dell’esclusione dai benefici “de minimis” per le imprese in difficoltà e per quelle che operano nel settore carboniero; - riapprovare il testo dell’avviso pubblico con la relativa scheda prodotto, che recepiscono le citate modifiche, allegati A e B alla presente determinazione della quale formano parte integrante e sostanziale; 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 - di ribadire che l’apertura dello sportello on line e quindi la possibilità di compilare il formulario (appendice 6 dell’avviso pubblico ) sui siti web www.porfesr.lazio.it e www.sviluppo.lazio.it abbia luogo dalle ore 9.00 del giorno 03 febbraio 2014; La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet http://www.porfesr.lazio.it e sul sito www.sviluppo.lazio.it. Il Direttore Rosanna Bellotti 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 Allegato A AVVISO PUBBLICO Nuovo Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013 Asse I, attività 5, sub attività I.5.3 “Fondo di partecipazione IF” linea di attività “Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI” Art. 1 - Finalità, oggetto e interventi 1. Il presente Avviso Pubblico è emanato in attuazione del Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 della Regione Lazio, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale a valere sull’Asse I “Ricerca, Innovazione e rafforzamento della base produttiva” e sul seguente Obiettivo operativo ed Attività: Obiettivo operativo 1) “Rafforzamento della capacità innovativa delle PMI”, Attività 5 “Sostegno all’accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi e i Fondi di garanzia e altre forme di credito innovative, attivate dalla Regione Lazio”, sub attività I.5.3 “Fondo di partecipazione IF”. Il Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI, che costituisce una delle linee di attività del Fondo di partecipazione IF, è destinato a sostenere le micro, piccole e medie imprese operanti nel Lazio al fine di contrastare l’attuale scarsa liquidità del sistema, finanziando da un lato il fabbisogno di capitale circolante per consentirne il riequilibrio finanziario, dall’altro gli investimenti produttivi, mediante l’erogazione di finanziamenti chirografari, in compartecipazione con il sistema bancario. 2. La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’intervento ammonta ad Euro 35.000.000,00 e rappresenta la quota agevolata a disposizione per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato. 3. Il presente Avviso Pubblico specifica i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di finanziamento, la documentazione da allegare, le condizioni di ammissibilità, gli impegni da assumere da parte dei singoli beneficiari nonché i termini temporali relativi all’iter per la valutazione delle domande presentate. 4. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R.L. e sui siti www.sviluppo.lazio.it. e www.porfesr.lazio.it,sui quali è reperibile, altresì, la relativa documentazione. Art. 2 - Definizioni e riferimenti normativi 1. Il presente Avviso Pubblico utilizza le seguenti definizioni: a. «Avviso»: il presente Avviso Pubblico; b. «Accordo di Programma»: Accordo di Programma sottoscritto in data 2 agosto 2013 tra la Regione Lazio, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Provincia di Frosinone e l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.a., per il rilancio e lo sviluppo industriale delle aree interessate dalla crisi del Sistema Locale di Lavoro di Frosinone – Anagni e Comune di Fiuggi, approvato con Decreto Presidenziale n. T00323 del 21/10/2013; c. «Banche Convenzionate» o «Banche»: tutti gli istituti di credito che abbiano sottoscritto l’Accordo Quadro con Sviluppo Lazio e la Scheda Prodotto relativa all’intervento di cui al presente Avviso; entrambi i documenti sono sottoscrivibili in qualsiasi momento da parte di ogni istituto di credito con sportelli sul territorio regionale; Sviluppo Lazio assicura la massima trasparenza ai beneficiari 1 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 tenendo costantemente aggiornato sul proprio sito web l’elenco degli istituti sottoscrittori dell’Accordo Quadro e della Scheda Prodotto; d. «Comitato di Investimento»: organo istituito all’art. 7 della Convenzione IF. Il Comitato di Investimento valuta le opportunità di investimento e definisce nel dettaglio le caratteristiche degli strumenti di ingegneria finanziaria oggetto di investimento del Fondo IF; e. «Convenzione IF»: Convenzione per la gestione del Fondo IF - stipulata in data 12 settembre 2011, registrata al n. 14549 del 22 settembre 2011, in conformità allo schema approvato con DGR n. 360 dell’8 agosto 2011 -, come integrata e modificata a seguito delle DGR n. 486/2011, 104/2012 e 496/2012 e della determinazione G04567/2013; f. «De minimis»: Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore («De minimis»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L 352 del 24.12.2013; g. «Disciplina antiriciclaggio»: prevista dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii. che, all'art. 2, comma 1, definisce le azioni che, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio; h. «ESL»: è l’Equivalente Sovvenzione Lordo; i. «DURC»: è il Documento Unico di Regolarità Contributiva; j. «Fondo»: il Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI; k. «Fondo IF»: Fondo di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, gestito da Sviluppo Lazio, a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013; l. «Impresa unica»: l’insieme delle imprese come definito all’art. 2, comma 2 del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti: un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica; m. «L. 241/90»: è la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; n. «Micro imprese»: imprese che rispettano la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero quelle imprese il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro. o. « PEC »: è la Posta Elettronica Certificata; p. «Piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che rispettano i parametri dimensionali previsti nell'Allegato I al RGE e nel Decreto Ministero Attività Produttive del 18.04.2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 6.05.2003 (GUCE L 124 del 25.05.2003). Fermi 2 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 restando i maggiori dettagli previsti da dette norme (requisito di indipendenza, modalità di calcolo, etc.), alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro; q. «POR FESR Lazio 2007-2013»: Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 della Regione Lazio, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; r. «Quota Agevolata »: quota del finanziamento erogata con le risorse POR FESR Lazio 2007-2013; s. «Quota Ordinaria»: quota del finanziamento erogata con le risorse messe a disposizione dalle Banche convenzionate con Sviluppo Lazio; t. «Regolamento Generale di Esenzione» o «RGE»: Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 214 del 09.08.2008; u. «Reg. 1828»: Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 371 del 27.12.2006, e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle norme in materia di ingegneria finanziaria (artt. 43-45); v. «Sviluppo Lazio»: Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo S.p.A. - Sviluppo Lazio, gestore del Fondo. Art. 3 - Soggetti beneficiari 1. Sono soggetti beneficiari le micro, piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa e in consorzi di imprese, industriali, artigianali, commerciali e di servizi, con sede legale ed operativa nel territorio della Regione Lazio, già operanti in regime di contabilità ordinaria, in possesso dei requisiti dimensionali di PMI previsti dall’Allegato I del RGE, di cui al precedente Art. 2. 2. I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: a. essere già costituiti ed iscritti nel registro delle imprese da almeno 2 anni solari ovvero essere in possesso di almeno 2 bilanci approvati e depositati o almeno 2 dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate nel caso di società di persone o ditte individuali; b. non trovarsi in condizioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata; c. non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei propri creditori, ai sensi dell’art. 4 comma 3, lettera a) del De minimis; d. possedere una situazione di regolarità contributiva attestata dal DURC. A tal proposito si precisa che, ai fini dell’erogazione, si applica quanto previsto dall’art. 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto compatibile; e. operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e 3 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”; f. aver restituito le eventuali agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la revoca e restituzione, al di fuori dei casi di cui al presente comma, lett. h; g. essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al Dlgs. 21 novembre 2007, n. 231; h. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (clausola Daggendorf); i. non essere stati destinatari, nei 3 anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche per fatti gravi imputabili all’impresa, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte dell’impresa; j. non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell’art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490) . k. non superare, mediante il finanziamento, i massimali previsti dall’art. 3 del De minimis per aiuti ricevuti nell’esercizio corrente e nei due precedenti come Impresa unica. 3. Sono escluse le imprese operanti nei settori di attività riportati nell’Appendice 1 del presente Avviso. 4. Per le imprese che presentano domanda di finanziamento per investimenti produttivi, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, è necessario che le stesse abbiano, alla data di presentazione della domanda, la piena disponibilità dell’immobile dell’unità operativa ove viene realizzato l’investimento, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione - anche finanziaria - o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi previamente registrato, ovvero da un contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del codice civile. Alla data sopra indicata tale immobile deve essere già rispondente, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso. Art. 4 - Ambito territoriale 1. Intero territorio regionale. Art.5 - Interventi e spese ammissibili 1. Sono ammissibili gli interventi finalizzati a: a. contrastare la scarsa liquidità delle imprese del territorio consentendone il riequilibrio finanziario attraverso tre specifiche linee di attività: i. smobilizzo crediti Enti Locali; ii. anticipo ordini/contratti; iii. finanziamento circolante; b. promuovere investimenti produttivi. 2. Al momento di presentazione della domanda il beneficiario deve selezionare un’unica tipologia di intervento tra quelli previsti dal precedente comma 1. La domanda di finanziamento non è ripetibile nell’ambito del medesimo Avviso. 4 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 3. Requisiti dei singoli interventi di cui al precedente comma 1, punto a.: i. smobilizzo crediti Enti Locali I crediti devono essere: ¾ scaduti, certi, liquidi ed esigibili; ¾ del valore complessivo minimo di Euro 50.000 (al netto di Iva). Si precisa che non è previsto un importo massimo, fermo restando che l’eventuale finanziamento sarà concesso solo nei limiti di cui al successivo Art. 6; ¾ vantati dalle imprese, così come definite all’Art. 2, nei confronti degli Enti Locali italiani, ad eccezione dei Comuni commissariati1. Ai fini della verifica del menzionato requisito farà fede la certificazione della piattaforma elettronica predisposta del MEF (ex Legge n.64/2013); ¾ non configurabili come crediti ceduti; ¾ non smobilizzati a valere sulla Legge n. 64/2013. ii. anticipo ordini/contratti Gli ordini accettati ed i singoli contratti devono essere: ¾ del valore complessivo minimo di Euro 50.000 (al netto di Iva). Si precisa che non è previsto un importo massimo, fermo restando che l’eventuale finanziamento sarà concesso solo nei limiti di cui al successivo Art. 6; ¾ antecedenti massimo tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Ai fini della verifica del menzionato requisito farà fede la data di accettazione, contestuale o mediante lettera di accettazione, dell’ordine o di sottoscrizione del contratto di fornitura; ¾ inevasi ovvero la data prevista per la consegna dell’ultimo dei beni o per l’integrale prestazione dei servizi non dovrà essere anteriore alla data di presentazione della domanda; ¾ regolari ovvero dovranno recare indicazione della data di accettazione o sottoscrizione, della data prevista di consegna dei beni e/o prestazione dei servizi, dell’oggetto della fornitura, del committente, della società fornitrice che richiede l’intervento finanziario e dell’ammontare della fornitura. Si precisa che, nel caso in cui l’ordine accettato costituisca esecuzione di un più ampio rapporto di fornitura (per esempio contratto quadro), i requisiti dell’ordine accettato di cui al presente comma potranno essere, in tutto o in parte, verificati in relazione al più ampio rapporto di fornitura (per esempio contratto quadro), fermo restando che il requisito della su indicata antecedenza massima pari a tre mesi verrà in ogni caso verificato in relazione al singolo ordine accettato. Si precisa altresì che i singoli ordini accettati o i singoli contratti di fornitura devono essere in lingua italiana, o in mancanza dovrà essere allegato al singolo ordine accettato o al singolo contratto di fornitura una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 2000 sottoscritta dalla società richiedente e contenente gli elementi utili alla verifica dei requisiti oggettivi di cui al presente articolo. iii. circolante Sono ammissibili finanziamenti relativi all’acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, al pagamento di altri debiti commerciali ed all’anticipo di crediti commerciali. Banca 1 La lista dei Comuni commissariati è disponibile sul sito Anci http://portale.ancitel.it/, Mappe e reti comunali. 5 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 espliciterà nella propria delibera le finalità del finanziamento, che effettuerà applicando le proprie ordinarie procedure. 4. Requisiti e spese ammissibili degli interventi di cui al precedente comma 1, punto b.: 9 Gli investimenti produttivi ammissibili sono quelli finalizzati all’ampliamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riqualificazione, alla riattivazione ed all’ammodernamento produttivo delle imprese ovvero della sede operativa delle stesse. Si fa rinvio all’Appendice 2 per la definizioni delle finalità. 9 Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali così come definite dall’articolo 2424 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste siano necessarie alla finalità del progetto interessato dall’agevolazione. Nell’Appendice 3 sono identificate le categorie di spese ammissibili. 9 Le variazioni agli investimenti rispetto al piano approvato sono ammesse con una flessibilità del 15% per ciascuna categoria di spesa, fermo restando il totale complessivo degli stessi, a condizione che non alterino il piano approvato. Non si considerano variazioni la sostituzione dei fornitori e le modifiche non sostanziali dei beni (aggiornamenti tecnologici, ecc). Eventuali variazioni dei progetti di investimento che superino il limite indicato dovranno essere preventivamente comunicate a Sviluppo Lazio indicando le spese oggetto della variazione, i motivi della variazione, gli importi approvati ed i nuovi importi richiesti. Tale richiesta dovrà essere autorizzata da Sviluppo Lazio. In caso di diminuzione della spesa ammissibile il finanziamento agevolato concesso verrà proporzionalmente ridotto fermo restando quanto previsto al successivo Art. 11, comma 2.2, mentre non verranno riconosciute maggiorazioni a fronte di un aumento degli investimenti. Le modifiche dovute a fattori contingenti o a circostanze imprevedibili non preventivamente autorizzate saranno valutate in sede di esame della rendicontazione intermedia (SAL) e finale (SALDO). Qualora le modifiche apportate siano sostanziali e compromettano l’effettiva e corretta realizzazione del progetto approvato, si procederà alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse. Art. 6 - Risorse complessive, agevolazioni concedibili, importi minimi e massimi finanziabili e caratteristiche del finanziamento 1. La dotazione finanziaria del Fondo ammonta ad Euro 35.000.000,00 e rappresenta la quota agevolata a disposizione per l’erogazione di finanziamenti chirografari ed in compartecipazione con il sistema bancario. 2. L’importo minimo finanziabile è pari a Euro 50.000 per tutte le linee di intervento. Qualora l’importo ammissibile, a seguito di valutazione operata da Sviluppo Lazio in sede di istruttoria, risulti inferiore alla soglia minima di Euro 50.000, la domanda sarà considerata non ammissibile. I massimali dei finanziamenti concedibili sono: a. per riequilibrio finanziario relativo: i. allo smobilizzo crediti Enti Locali: Euro 100.000; ii. all’ anticipo ordini/contratti: Euro 500.000; iii. al finanziamento del circolante: Euro 500.000. b. per investimenti produttivi: Euro 1.000.000. 6 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 3. Il finanziamento si articola in due componenti di pari durata: a. una componente a tasso agevolato, denominata Quota Agevolata, pari al 75% del finanziamento; il tasso di interesse applicato al beneficiario su questa quota è pari a zero, ovvero rideterminato nel limite di intensità di aiuto espressa in ESL che risulta concedibile ai sensi del De minimis., tenuto conto dei massimali ivi previsti, e comunque non superiore al tasso applicato sulla Quota Ordinaria. b. una componente a tasso ordinario, denominata Quota Ordinaria, pari al restante 25% del finanziamento; il tasso di interesse applicato al beneficiario su questa quota è ottenuto sommando al parametro IRS (in caso di tasso fisso) ovvero al parametro Euribor 3 mesi (in caso di tasso variabile) una maggiorazione (spread), variabile in funzione del merito di credito e del rating del beneficiario. I livelli di spread praticati da ciascuna Banca per ogni Categoria di Rating, che debbono risultare all’interno dei tetti massimi previsti nell’Appendice 4, sono indicati nella Scheda Prodotto sottoscritta dalla Banca con Sviluppo Lazio e sono consultabili dal beneficiario sul sito www.sviluppo.lazio.it. Al fine di garantire le migliori condizioni di mercato, è prevista una revisione trimestrale dei tetti massimi di spread al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. Entro i 15 giorni antecedenti l’inizio di ciascun trimestre solare, Sviluppo Lazio provvede a verificare le migliori condizioni da applicare nel trimestre successivo e negozia gli spread con ciascuna banca, che sono poi recepiti con decisione del Comitato di Investimento e pubblicati sui siti ufficiali di Sviluppo Lazio e del POR FESR. Facendo seguito all’Accordo di Programma di cui all’Art. 2 del presente Avviso, le imprese con sede legale ed operativa sita nel Sistema Locale del Lavoro Frosinone-Anagni e nel Comune di Fiuggi, beneficiano di una Quota Agevolata pari all’80% del finanziamento e conseguentemente la relativa Quota Ordinaria si riduce al 20%. 4. La durata del finanziamento è distinta per le linee di attività, come di seguito specificato: a. riequilibrio finanziario: durata massima 36 mesi più eventuale preammortamento tecnico; b. investimenti produttivi: durata massima 5 anni più un periodo di preammortamento di durata massima di 12 mesi dalla data della prima erogazione, oltre un eventuale periodo tecnico di allineamento alla scadenza del trimestre solare. 5. Il rimborso del finanziamento avviene su base trimestrale, fatta eccezione per il caso di finanziamento per smobilizzo crediti Enti Locali, per il quale il capitale viene rimborsato in una unica soluzione a scadenza mentre gli interessi possono essere corrisposti in un’unica soluzione a scadenza ovvero periodicamente, secondo la prassi di ciascuna Banca. 6. Il beneficiario, al momento della presentazione della domanda, deve indicare obbligatoriamente la Banca, fra quelle convenzionate, alla quale intende rivolgersi per l’erogazione del finanziamento. Sul sito www.sviluppo.lazio.it viene data evidenza delle Banche convenzionate e, per ciascuna di esse: 9 dei livelli di spread praticati per ogni Categoria di Rating, all’interno dei tetti massimi previsti nell’Appendice 4; 9 della durata massima applicabile a ciascun intervento di cui al precedente Art. 5, comma 1; 9 della periodicità del pagamento degli interessi nel caso di finanziamenti per lo smobilizzo crediti Enti Locali. 7. Le ulteriori caratteristiche del finanziamento sono riportate nell’Appendice 5 del presente Avviso, che rappresenta un estratto della Scheda Prodotto sottoscritta dalle singole Banche. 8. Il termine per la concessione dei finanziamenti è stabilito al 30 novembre 2014, mentre il termine ultimo per l’erogazione dei finanziamenti concessi è stabilito al 30 novembre 2015, salvo eventuali proroghe stabilite dalla Regione, in coerenza con le decisioni della Commissione UE. 7 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 Art 7 - Cumulo delle agevolazioni 1. Gli investimenti realizzati ai sensi del presente Avviso sono agevolati nel rispetto del De minimis e possono essere erogati solo previo accertamento che la concessione degli stessi non determini il superamento dei massimali previsti dallo stesso. 2. Le agevolazioni previste dal presente Avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le medesime spese. Art. 8 - Garanzie 1. Relativamente ai finanziamenti concessi per lo smobilizzo crediti Enti Locali, la Banca acquisisce, oltre alla certificazione rilasciata dalla piattaforma elettronica predisposta dal MEF2, il mandato irrevocabile all’incasso del credito da parte del beneficiario. 2. Relativamente alle risorse erogate come anticipo di ordini e contratti, finanziamento circolante o per investimenti produttivi, sulla Quota Agevolata, Banca richiede al beneficiario una protezione del credito di tipo personale, a favore di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del Fondo, estensibile, ove necessario, all’intera compagine societaria e/o a soggetti terzi. La garanzia suindicata deve essere coerente con quella richiesta da Banca sulla Quota Ordinaria di cui al successivo comma. Nel caso in cui Banca non richieda garanzie personali sulla Quota Ordinaria Garantita, dovrà richiederne comunque sulla Quota Agevolata. 3. Relativamente alle risorse erogate come anticipo di ordini e contratti, finanziamento circolante o per investimenti produttivi, sulla Quota Ordinaria, Banca può richiedere garanzie personali analoghe a quelle che assistono la Quota Agevolata e/o garanzie accessorie purché di natura non reale. Al fine di facilitare l’accesso al credito o per abbattere il costo, Banca può richiedere anche garanzie consortili ovvero di natura pubblica laddove applicabili. Art. 9 - Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione 1. 2. La partecipazione al presente Avviso può aver luogo dalle ore 9.00 del giorno 03 febbraio 2014 a seguito della pubblicazione sui siti www.porfesr.lazio.it e www.sviluppo.lazio.it dello schema di formulario da compilare on line e fino al 30 giugno 2014 ovvero fino ad esaurimento delle risorse stanziate, qualora ciò avvenga antecedentemente a tale data. Sono accolte domande fino a copertura di un ulteriore 50% dello stanziamento complessivo quale riserva di futuro recupero in caso di rinuncia, inammissibilità o revoca delle domande utilmente collocate. Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica compilando ed inoltrando il pertinente formulario on-line, di cui all’Appendice 6, utilizzando i moduli predisposti e disponibili sul sito www.sviluppo.lazio.it alla sezione “agevolazioni”. Alla domanda deve essere allegata in formato elettronico, secondo le modalità indicate nel formulario on-line, la seguente documentazione: a. copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa richiedente; b. ultimi 2 bilanci depositati, corredati degli allegati di rito ovvero ultime 2 dichiarazioni dei redditi; Inoltre: c. in caso di domanda di anticipo ordini/contratti, copia degli ordini/contratti di fornitura, ivi inclusa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 per gli ordini 2 Conformemente alla legge 64 del 2013, le PA debitrici erano tenute a comunicare entro il 15 settembre 2013 l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 attraverso una piattaforma elettronica per il rilascio delle certificazioni del credito; questo obbligo, peraltro è stato reso permanente e tale comunicazione equivale alla certificazione informatica del diritto. 8 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 accettati o i contratti di fornitura in lingua diversa dall’italiano, da cui siano evincibili gli elementi di cui al precedente Art. 5, comma 3, punto ii.; d. in caso di domanda di finanziamento del circolante: i. sintetica descrizione dell’intervento in relazione alle necessità strutturali di capitale circolante legate al normale ciclo commerciale; ii. copia conforme delle fatture attive/passive ovvero preventivi di spesa rilasciati dai fornitori; e. in caso di domanda di finanziamento per investimenti produttivi: i. scheda di progetto su apposito modulo approvato da Sviluppo Lazio, di cui all’Appendice 8; ii. copia dei preventivi di spesa rilasciati dai fornitori (ovvero copia delle fatture di spesa qualora già sostenute); iii. idoneo titolo di piena disponibilità dell’immobile dell’unità operativa ubicata nel territorio della Regione Lazio ove viene realizzato il progetto (proprietà, diritto reale di godimento, locazione - anche finanziaria, comodato, ecc.) risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi previamente registrato, ovvero da un contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del codice civile; tale immobile deve essere già rispondente, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso. Qualora la documentazione di cui ai punti precedenti risulti incompleta, Sviluppo Lazio provvede a richiedere tramite PEC le integrazioni al beneficiario, il quale dispone di 10 giorni dal ricevimento della richiesta per inviare la documentazione completa, pena l’inammissibilità della domanda. 3. La compilazione on-line del formulario può avere luogo dalle ore 9.00 del giorno indicato al comma 1 del presente articolo. L’inoltro del formulario on-line assicura l’ottenimento di un numero cronologico di protocollo. Per il perfezionamento della richiesta occorre, altresì, compilare il Modulo di domanda, di cui all’Appendice 7, scaricabile dal sito sopra citato; tale modulo, sottoscritto in originale dal Legale Rappresentante dell’impresa, deve essere spedito, tramite raccomandata a/r, entro il termine di 10 giorni dalla data di inoltro del formulario on-line, al seguente indirizzo: Sviluppo Lazio S.p.A. Fondo di Ingegneria Finanziaria - Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI Via Vincenzo Bellini, 22 - 00198 ROMA 4. 5. 6. 7. 8. Il mancato inoltro del Modulo di domanda entro i suddetti termini, comporta automaticamente l’inammissibilità della stessa. Sviluppo Lazio provvede all’acquisizione della documentazione e allo svolgimento delle relative procedure di gestione. Non sono ritenute ammissibili le domande presentate in modo difforme, prive della firma sul modello cartaceo e riportanti erronea o parziale presentazione dei dati e dei documenti richiesti. Tutte le eventuali ulteriori carenze di informazioni e/o di allegati, ovvero la loro non conformità, possono essere oggetto di richiesta di integrazioni o chiarimenti da parte di Sviluppo Lazio. Il beneficiario è tenuto a fornirli entro 10 giorni dall’invio della richiesta effettuata mediante PEC. In caso di mancato invio della documentazione richiesta e/o di mancata risposta i beneficiari verranno considerati rinunciatari. Al momento di sottoscrizione della richiesta di finanziamento il beneficiario deve fornire direttamente alla Banca prescelta quanto ulteriormente richiesto per la valutazione del merito creditizio ad integrazione della documentazione di cui al comma 2. 9 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 9. Non è ammessa la presentazione di più domande da parte della stessa impresa. 10. Eventuali ed ulteriori comunicazioni verranno richieste da Sviluppo Lazio esclusivamente tramite PEC ([email protected]) all’indirizzo di PEC indicato dal beneficiario nel modulo di domanda. Art. 10 - Procedure e termini per l’istruttoria 1. Al finanziamento degli interventi di cui al precedente Art. 5 si accede attraverso una procedura valutativa a sportello che si svolge secondo i termini e le modalità indicate nei commi successivi. L’istruttoria delle domande viene effettuata da Sviluppo Lazio seguendo l’ordine cronologico attribuito dal sistema on-line e da Banca sulla base delle richieste di finanziamento presentate. 2. Sviluppo Lazio verifica la regolarità e l’ammissibilità delle domande presentate, con riferimento a quanto richiesto dagli Art. 3 e 9. In caso di esito negativo provvede ad informarne il soggetto destinatario, il quale dispone di 10 giorni dalla ricezione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. In caso di esito positivo Sviluppo Lazio comunica al soggetto destinatario ed alla Banca l’avvio del procedimento valutativo del merito agevolativo. Il soggetto destinatario deve perfezionare la richiesta di finanziamento alla Banca da lui prescelta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta comunicazione. Qualora tale termine non venga rispettato la domanda sarà considerata come rinunciata. 3. Sviluppo Lazio effettua la verifica di cui al punto precedente e la valutazione del merito agevolativo della domanda presentata entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione cartacea completa per gli interventi previsti dall’Art. 5 comma 1 lettera a. ed entro 30 giorni per quelli di cui all’Art. 5 comma 1 lettera b. In caso sia necessaria l’acquisizione di documentazione integrativa provvede a richiederla al soggetto destinatario, dandogli un termine perentorio pari a 10 giorni ed i 15/30 giorni di cui sopra decorrono dalla ricezione della documentazione integrativa completa. Sviluppo Lazio provvede ad informare la Banca circa l’esito dell’istruttoria di merito agevolativo. Nel caso in cui tale esito sia negativo Sviluppo Lazio provvede ad informarne il soggetto destinatario, il quale dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Banca, entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta di finanziamento ed in parallelo alla valutazione di merito agevolativo da parte di Sviluppo Lazio, effettua l’istruttoria di merito creditizio. In caso sia necessaria l’acquisizione di documentazione integrativa provvede a richiederla al soggetto destinatario, dandogli un termine perentorio adeguato alle integrazioni richieste, ed i 30 giorni decorrono dalla ricezione della documentazione integrativa completa. 5. Qualora la domanda risulti ammissibile per l’intero importo richiesto, Banca formalizza la delibera condizionata alla valutazione del merito agevolativo, ove non già acquisito l’esito positivo, dandone comunicazione a Sviluppo Lazio. In caso di esito positivo del merito creditizio, ma per un importo inferiore a quello richiesto, Banca provvede ad informarne Sviluppo Lazio che, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di Banca, effettua la comunicazione al soggetto destinatario. Relativamente ai finanziamenti per investimenti produttivi il soggetto destinatario può integrare il piano finanziario con mezzi propri ovvero procedere ad un investimento di importo ridotto concordato con Sviluppo Lazio attraverso una rimodulazione dell’intervento (presentando relativa documentazione a consuntivo) entro 10 giorni dalla comunicazione della valutazione del merito creditizio. 6. In caso di esito negativo dell’istruttoria di merito creditizio Banca provvede ad informarne Sviluppo Lazio che, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di Banca, effettua la comunicazione al soggetto destinatario. Il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7. Nel caso in cui Banca sia impossibilitata a completare l’iter istruttorio entro i 30 giorni di cui al precedente comma 4, è tenuta a darne comunicazione a Sviluppo Lazio. Decorso comunque il termine di 90 giorni l’istruttoria di merito creditizio si intenderà deliberata negativamente. 10 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 8. Sviluppo Lazio comunica al Comitato di Investimento l’ammissibilità o la non ammissibilità al finanziamento entro 7 giorni dalla valutazione del merito agevolativo. 9. Il Comitato di Investimento, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente approva: a. le domande ammissibili a finanziamento; b. le domande non ammissibili, con l’indicazione del motivo di non ammissibilità. 10. Sviluppo Lazio provvede a comunicare al soggetto destinatario - entro 5 giorni dalla decisione del Comitato di Investimento, di cui cura la segreteria tecnica, o se successiva dalla data di comunicazione da parte della Banca dell’esito dell’istruttoria di merito creditizio - la concessione del finanziamento ovvero il diniego. Il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, in merito alla esclusione per mancanza del merito agevolativo, secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 11. Sviluppo Lazio relativamente agli interventi deliberati positivamente eroga la provvista agevolata alla Banca scelta dal beneficiario ed autorizza la Banca a sottoscrivere il contratto di finanziamento con il beneficiario e ad erogare il finanziamento. Art. 11 - Modalità di erogazione 1. In caso di domande volte al finanziamento di una delle 3 linee di attività relative al riequilibrio finanziario, cioè smobilizzo crediti Enti Locali, anticipo ordini/contratti e finanziamento capitale circolante, la Banca eroga l’intero importo finanziato in un’unica soluzione, contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento, al ricevimento dell’autorizzazione da parte di Sviluppo Lazio di cui al precedente Art. 10, comma 11. 2. In caso di finanziamento per investimenti produttivi, l'erogazione del finanziamento avviene successivamente alla stipula del contratto di mutuo ed è articolata al massimo in due tranches, come di seguito indicato: 2.1. qualora l’investimento realizzato risulti pari al 100% dell’investimento ammesso, il finanziamento erogato è pari al 100% del finanziamento concesso a fronte di un ammontare di spesa effettivamente rendicontato. Alla richiesta dovono essere allegati i seguenti documenti: certificazione (del Presidente del Collegio Sindacale ovvero, in mancanza del collegio medesimo, del Revisore Contabile iscritto all’Albo Ufficiale) attestante la regolarità e la conformità alla normativa della documentazione di spesa presentata; prospetto riepilogativo delle spese, avente valore di autocertificazione , con timbro e firma del legale rappresentante dell’impresa e del Presidente del Collegio Sindacale/Revisore Contabile che rilascia la certificazione; certificato d’iscrizione rilasciato dalla competente CCIAA con vigenza e dicitura antimafia, aggiornato ed in originale overo dichiarazione equipollente ai sensi della normativa vigente; copia conforme delle fatture da rendicontare anche se non ancora quietanzate come previsto al successivo comma 6; relazione tecnica sul progetto realizzato. 2.2. qualora l’investimento rendicontato sia inferiore a quello ammesso e quest’ultimo non risulti ancora interamente realizzato: a. la prima quota, erogata a Stato di Avanzamento dei Lavori (di seguito “SAL”), deve essere pari almeno al 50% del finanziamento concesso, a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato e rendicontato nella misura suddetta. Alla richiesta devono essere allegati i documenti già elencati al precedente comma 2.1; 11 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 b. la seconda quota, erogata a titolo di SALDO, deve essere pari al rimanente importo del finanziamento concesso, a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato e rendicontato comunque pari al 100% dell’investimento ammesso, ovvero, in caso di parziale realizzazione dell’investimento, al minor importo residuo, purché l’investimento complessivamente realizzato non sia inferiore al 70% di quanto approvato e costituisca un impianto organico e funzionale all’attività dell’impresa e garantisca l’effettiva e corretta realizzazione del progetto. Alla richiesta devono essere allegati tutti i documenti già elencati al precedente comma 2.1. Sviluppo Lazio, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione relativa alla rendicontazione di spesa concernente il SAL o il SALDO del progetto ammesso, effettuate le valutazioni previste, dispone l’erogazione della relativa tranche di finanziamento trasmettendo l’ordine alla Banca. 3. In caso di finanziamento per investimenti produttivi, l'erogazione del finanziamento può avvenire solo dietro presentazione di fatture di spesa quietanzate. Nell’ipotesi in cui le fatture relative alle spese ammesse non siano quietanzate, le stesse vengono saldate dalla Banca direttamente al soggetto emittente la fattura (fornitore), previo pagamento, da parte del beneficiario, dell’IVA e delle eventuali spese non oggetto del finanziamento indicate nelle fatture stesse. Al fine di procedere a tale pagamento diretto, è cura del beneficiario provvedere alla raccolta del consenso espresso del fornitore ed alla formalizzazione della relativa domanda a Sviluppo Lazio, che deve fornire alla Banca idonea autorizzazione. L’impresa decade dal diritto al finanziamento concesso nel caso in cui la richiesta di erogazione del saldo non pervenga a Sviluppo Lazio entro 30 giorni dalla data ultima di realizzazione dell’investimento e comunque entro e non oltre 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del finanziamento ed entro i termini previsti dall’Art. 6, comma 8. Art. 12 - Erogazione delle agevolazioni 1. La Banca si obbliga ad erogare il finanziamento nel minor tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione da parte di Sviluppo Lazio di cui al precedente Art. 10, comma 11, fatto salvo l’insorgere di elementi pregiudizievoli nel frattempo intervenuti e che la Banca valuti ostativi all’erogazione. Di tale evenienza la Banca informa Sviluppo Lazio per l’assunzione dei provvedimenti del caso. 2. In caso di domanda di finanziamento per investimenti produttivi, qualora l’importo inizialmente riconosciuto subisca una rimodulazione a seguito di rendicontazione delle spese presentate, Sviluppo Lazio provvede a comunicare a Banca l’ammontare dell’importo effettivamente dovuto. 3. Sviluppo Lazio è esonerata da ogni responsabilità giuridica nel caso dovessero sorgere controversie tra la Banca e l’impresa per tutto ciò che non attiene al merito agevolativo. Art. 13 - Pagamento delle rate di finanziamento 1. La Banca provvede ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare le rate del finanziamento alle scadenze previste nel contratto. 2. Il mancato pagamento - anche parziale - alla scadenza di ciascuna rata delle somme messe a disposizione da Sviluppo Lazio, produce dal giorno di scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi moratori in favore di Sviluppo Lazio. a. Detti interessi di mora sono calcolati al tasso applicato alla Quota Ordinaria (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula 12 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 del contratto, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze). b. Il tasso di mora è applicato all’intera rata scaduta (compresa la quota agevolata) secondo la prassi consolidata di ciascuna Banca. c. L’interesse di mora decorre dalla data di scadenza della rata non pagata. 3. In caso di domande volte al finanziamento delle 3 linee di attività relative al riequilibrio finanziario, cioè smobilizzo crediti Enti Locali, anticipo ordini/contratti e finanziamento circolante, è possibile l’estinzione anticipata parziale o totale del finanziamento a costo zero. 4. In caso di finanziamento per investimenti produttivi, è possibile l’estinzione totale anticipata del finanziamento con l’applicazione di una penale in misura non superiore all’1% del debito residuo della Quota Ordinaria. Non è prevista l’ipotesi di estinzione parziale anticipata. Art. 14 - Revoca delle agevolazioni 1. L’agevolazione concessa al beneficiario può essere revocata nei seguenti casi: a. agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte o reticenti; b. venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi di ammissibilità all’agevolazione nel periodo di durata del finanziamento; c. al raggiungimento e/o superamento della soglia di 180 giorni di scaduto relativamente al rimborso della rata di finanziamento e/o a seguito della messa a sofferenza del credito ad esso collegato. Banca si riserva, a suo insindacabile giudizio, di agire anche prima dei 180 giorni qualora si rilevassero elementi pregiudizievoli in capo all’impresa o ai soci e/o garanti con contestuale passaggio a sofferenza; d. cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria; e. fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell’impresa finanziata ad altra procedura concorsuale anche minoritaria; f. rinuncia all’agevolazione. g. nel caso di finanziamento per investimenti produttivi: i) destinazione dell’intervento agevolativo a finalità diverse rispetto a quelle previste dal progetto ammesso; ii) parziale realizzazione dell’investimento e questo non costituisca comunque un intervento organico e funzionale e coerente con le previsioni del presente Avviso; iii) i beni acquistati con le agevolazioni siano alienati, ceduti o distratti prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di conclusione del progetto ammesso; iv) il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri nel territorio della Regione Lazio; 2. Nei casi di cui sopra si ha la revoca totale dell’agevolazione, con conseguente decadenza dal beneficio del termine. In caso di revoca dell’agevolazione il beneficiario, oltre a restituire in un’unica soluzione il debito residuo del finanziamento, deve corrispondere interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente dalla data di erogazione a quella di restituzione, sulla somma erogata rivalutata in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Banca ha facoltà di non richiedere il rimborso della Quota Ordinaria. La Banca, in caso di revoca dell’agevolazione (es. venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi), ha, altresì, facoltà di revisionare la 13 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 pratica del cliente, acquisendo o aumentando, ad insindacabile giudizio, le garanzie a tutela del suo rischio di credito e/o di porre in essere ulteriori modifiche o rimodulazioni del fido esistente. 3. Sviluppo Lazio è tenuta a comunicare, con lettera raccomandata A/R, alle imprese beneficiarie l’avvio del procedimento di revoca, con indicazione dei relativi motivi, assegnando al destinatario della comunicazione un termine non superiore a 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni (L. n° 241/90). 4. Sviluppo Lazio, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle controdeduzioni o dalla decorrenza del termine di cui al precedente capoverso, informa dell’esito della comunicazione il Comitato di Investimento, che provvede agli atti conseguenti. 5. In caso di revoca dell’agevolazione di cui al precedente comma 1, il recupero della quota di finanziamento agevolato eventualmente erogata può avvenire escutendo la garanzia di cui al precedente Art. 8, comma 2, ovvero attraverso il versamento totale o rateale dell’importo dovuto. Art. 15 - Controlli ed ispezioni 1. In ogni fase e stadio del procedimento Sviluppo Lazio può disporre accertamenti documentali e verifiche in loco presso il beneficiario, il quale deve consentire, senza limitazioni, alle persone e organismi che per norma hanno il diritto di verifica e controllo, di effettuare ispezioni e controlli e l’accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento. 2. Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dall’Autorità di Gestione e dagli organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale, nazionale e comunitario. 3. La documentazione contabile, costituita dai titoli originali, la documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di richiesta del prestito, nonché i progetti, in caso di finanziamento per investimenti produttivi, devono essere conservati a cura dei soggetti beneficiari nei propri uffici, per un periodo non inferiore a 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo. Art. 16 - Ulteriori disposizioni 1. Il Comitato di Investimento e Sviluppo Lazio possono intervenire con ulteriori disposizioni al fine di favorire eventuali integrazioni e chiarimenti, anche ai fini di attivazione e regolamentazione delle procedure previste nonché dei rapporti con i soggetti terzi. Art. 17 - Diritto di accesso e responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 1. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della Legge 241/90 viene esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi a Sviluppo Lazio all’indirizzo PEC indicato al precedente Art.9, comma 11. 2. Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Sviluppo Lazio. Art. 18 - Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. 2. I beneficiari, accettando i finanziamenti, accettano quanto disposto in materia di informativa stabilito negli artt. 6 e 7 del Reg. CE 1828/2006 ove è prevista la pubblicazione, elettronica o in altra forma, 14 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 dell’elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell’importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni. 3. Il titolare del trattamento è Sviluppo Lazio. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell’art. 29 del Dlgs n. 196/2003 e s.m.i, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso Sviluppo Lazio, all’indirizzo di cui all’Art. 9 del presente Avviso. Art. 19 - Norme di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in conformità alla quale sono stati predisposti il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 “Obiettivo competitività regionale e occupazione” approvato con Decisione della Commissione Europea CE n. C(2012) 1659 in data 28/03/2012. 15 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 Appendice 1 Settori limitati e/o esclusi Ai sensi dell’art. 1 del De minimis sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori di attività: a. pesca ed acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b. produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato; c. trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, nei casi seguenti: a. quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo, o al quantitativo, di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, b. quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente, o interamente, trasferito a produttori primari; d. attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; Ai sensi del comma 1, lettera e) del suindicato art. 1 del De minimis non possono essere presentate domande per aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione; Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del De minimis non possono essere presentate domande per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Sono, altresì, escluse le imprese operanti - o che per effetto del progetto andassero ad operare - in settori non etici (es. pornografia, gioco d’azzardo). Inoltre, nel rispetto dei principi stabiliti dalla L.R. 24 dicembre 2008, n. 25, i progetti imprenditoriali oggetto della richiesta di finanziamento debbono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolti all’ambito applicativo civile e comunque non riguardare i materiali di armamento come definiti dall’art. 2 della Legge 9 luglio 1990 n. 185 e successive modifiche. 16 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 Appendice 2 Finalità ammissibili investimenti produttivi Ampliamento: progetti di investimento volti ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale) anche in un’ottica di internazionalizzazione. Ristrutturazione: progetti di investimento diretti alla razionalizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al rinnovo, all’aggiornamento tecnologico dell’impresa. Riconversione: progetti di investimento diretti a sostituire i prodotti esistenti tramite l’introduzione di produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi e la relativa modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti. Riqualificazione: progetti di investimento volti all’innovazione di prodotto, di processo o organizzativa in grado di introdurre significativi miglioramenti dei prodotti e delle tecniche di produzione. Riattivazione: progetti di investimento diretti alla ripresa dell’attività di insediamenti produttivi inattivi per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un’attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. Ammodernamento: progetti di investimento volti ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni lavorative, ambientali ed ecologiche legate ai processi produttivi. 17 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 Appendice 3 Spese ammissibili investimenti produttivi Le spese ammissibili riguardano: - progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti sia generali che specifici nonché la direzione dei lavori, gli studi di fattibilità economico finanziaria e di valutazione dell’impatto ambientale, entro il limite del 10% delle opere murarie; - suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche; - acquisto, costruzione, ampliamento, ristrutturazione e adeguamento dei locali aziendali; costruzione di porti e darsene; - opere murarie ed impiantistiche relative alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione e all’adeguamento dei locali aziendali (quali riscaldamento e condizionamento, illuminazione, ascensori, rete idrica, mezzi di sollevamento, raccordi ferroviari, impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, officine di manutenzione, centrali di conversione, impianti di trasporto interno, servizi a vapore, impianti d’allarme, impianti di sicurezza); - macchinari, impianti e attrezzature (incluse le attrezzature da officina e le attrezzature da laboratorio) nuovi di fabbricazione; macchine per ufficio elettriche ed elettroniche, mobili e arredi nuovi di fabbricazione; dotazione della mensa aziendale; beni per i servizi sanitari e assistenziali; - programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa anche finalizzati al commercio elettronico, alla realizzazione di show rooms virtuali; - brevetti, banche dati, know how e licenze d’uso (acquisto e registrazione) concernenti nuove tecnologie di processo o di prodotto anche in un’ottica di internazionalizzazione; - costi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, compresi i costi di personale, i diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, diritti d’autore connessi all’utilizzazione di opere dell’ingegno, concessioni licenze e marchi. I costi di personale interno sono ammissibili nel limite delle seguenti percentuali applicabili al costo totale per i dipendenti indicato nell’ultimo bilancio approvato alla data di prenotazione dei fondi, ovvero per le imprese costituite da meno di tre anni, al costo previsionale indicato nel business plan redatto sulla base del modello allegato al presente Avviso: per le imprese con meno di 50 dipendenti: 50%; per le imprese con 50 o più dipendenti: 30%. Le spese sopra indicate sono considerate ammissibili anche se sostenute in data antecedente a quella di inoltro della domanda on-line, a condizione che gli interventi siano stati avviati entro e non oltre i 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso sui siti www.sviluppo.lazio.it. e www.porfesr.lazio.it . 18 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 Appendice 4 Spread praticati INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI RATING E SPREAD MASSIMO Nel seguito indichiamo la corrispondenza tra le Categorie di Rating previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02, i Rating Notch secondo la Master Scale di Standard & Poor’s e il livello massimo di spread praticato per ciascuna Categoria all’interno dei livelli massimi applicabili : Categoria di Rating Rating Notch (Master Scale S&P) Spread massimo praticato AAA AA+ AA Ottimo (AAA-A) […%] AAmassimo applicabile 4,35% A+ A ABBB+ Buono (BBB) Soddisfacente (BB) […%] BBB BBB- massimo applicabile 4,35% BB+ […%] BB massimo applicabile 5,40% BB- […%] Scarso (B) B+ massimo applicabile 6,00% 19 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 Appendice 5 Ulteriori caratteristiche del finanziamento Intervento A - Riequilibrio Finanziario Tipologia di finanziamento: Durata: Mutuo chirografario. Massimo 36 mesi oltre un eventuale periodo di preammortamento tecnico. Massimo 5 anni oltre un periodo di preammortamento. Importo minimo: € 50.000,00. Importo minimo: € 50.000,00. Importo: Importo massimo: € 100.000,00 per la linea 1; € 500.000,00 per le linee 2 e 3. Erogazione: Intervento B - Investimenti Il finanziamento agevolato sarà erogato in un’unica soluzione. Eventuale periodo di preammortamento tecnico per Preammortamento: allineamento al trimestre solare. Linea 1: capitale in una unica soluzione a scadenza e rimborso interessi in una unica soluzione a scadenza ovvero in soluzioni trimestrali posticipate, secondo la prassi di ciascuna Banca. Ammortamento: Importo massimo: € 1.000.000,00. Il finanziamento agevolato sarà erogato in massimo due tranches, così come disciplinato all'Art. 10 della Scheda Prodotto. Di durata massima di 12 mesi dalla data della prima erogazione oltre un eventuale periodo di preammortamento tecnico per allineamento al trimestre solare. In rate trimestrali posticipate; le rate saranno pagate il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno. Linee 2 e 3: in rate trimestrali posticipate (il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, secondo la prassi di ciascuna Banca). Possibile estinzione totale o parziale anticipata a costo Estinzione totale anticipata: zero. Possibile con applicazione di una penale in misura non superiore all’1% del debito residuo della Quota Ordinaria. Non è prevista l’ipotesi di estinzione parziale anticipata. • Linea 1: su entrambe le quote (agevolata ed ordinaria) Banca acquisirà mandato irrevocabile all’incasso del credito oltre alla certificazione rilasciata dalla piattaforma elettronica predisposta dal MEF (ex Legge n. • Sulla Quota Agevolata Banca richiederà a favore 64 del 2013). di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del Fondo, garanzie personali estensibili all’intera compagine societaria e/o a soggetti terzi, secondo quanto • Linee 2 e 3: Sulla Quota Agevolata Banca richiederà a previsto dall’Art. 8, comma 2 della Scheda Prodotto. favore di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del Fondo, garanzie personali estensibili all’intera compagine societaria e/o a soggetti terzi, secondo Garanzie richieste al quanto previsto dall’Art. 8, comma 2 della Scheda beneficiario: Prodotto. • Linee 2 e 3: Sulla Quota Ordinaria, Banca può richiedere al destinatario del finanziamento garanzie personali analoghe a quelle che assistono la Quota Agevolata e/o garanzie accessorie purchè di natura non reale e/o garanzie consortili ovvero di natura pubblica come meglio specificato al precedente Art.8, comma 3 della Scheda Prodotto. 20 Sulla Quota Ordinaria, Banca può richiedere al destinatario del finanziamento garanzie personali analoghe a quelle che assistono la Quota Agevolata e/o garanzie accessorie purchè di natura non reale e/o garanzie consortili ovvero di natura pubblica come meglio specificato al precedente Art.8, comma 3 della Scheda Prodotto. 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 Intervento A - Riequilibrio Finanziario Tasso di interesse agevolato: Intervento B - Investimenti Tasso pari a zero ovvero rideterminato nel limite di intensità di aiuto massima concedibile ai sensi del De minimis e comunque non superiore al tasso applicato sulla Quota Ordinaria. Tasso fisso o variabile sulla Quota Ordinaria, ottenuto applicando una maggiorazione (spread) variabile in funzione del merito di credito e del rating del beneficiario: Tasso di interesse ordinario: • in caso di tasso fisso, al parametro IRS (rilevato secondo la prassi di Banca); ovvero • in caso di tasso variabile, al parametro Euribor 3 mesi (rilevato secondo la prassi di Banca). I livelli massimi di spread praticati da Banca per ciascuna Categoria di Rating sono indicati nella tabella allegata sub A alla Scheda Prodotto e devono risultare all’interno dei tetti massimi previsti dall’Appendice 4 dell’Avviso Pubblico. Spread applicabile al tasso di interesse ordinario: Al fine di garantire le migliori condizioni di mercato è prevista una revisione trimestrale degli spread al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. Entro i 15 giorni antecedenti l’inizio di ciascun trimestre solare, Sviluppo Lazio provvederà a verificare le migliori condizioni da applicare nel trimestre successivo e negozierà gli spread con ciascuna Banca, che saranno poi recepiti con decisione del Comitato di Investimento (di cui all’Art. 7 della menzionata Convenzione IF) e pubblicati sui siti ufficiali di Sviluppo Lazio e del POR FESR. Pari al tasso applicato alla Quota Ordinaria (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula del contratto, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti Tasso di mora: del Ministero dell’Economia e delle Finanze). Il tasso di mora viene applicato all’intera rata scaduta (compresa la Quota Agevolata) e decorre secondo la prassi di Banca. • Presentare la documentazione indicata nell’Avviso Pubblico. • Integrare la documentazione ove richiesto. Obblighi per il beneficiario: • Sottoscrivere per accettazione l’atto di impegno e trasmetterlo a Sviluppo Lazio entro 20 giorni dalla data di ricevimento. Spese per il beneficiario: Spese di istruttoria: pari a massimo Euro 250 per pratica. 21 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 Intervento A - Riequilibrio Finanziario Intervento B - Investimenti Tasso pari a zero ovvero rideterminato nel limite di intensità di aiuto massima concedibile ai Tasso di interesse agevolato: sensi del Reg. CE 1407/2013 (De minimis) e comunque non superiore al tasso applicato sulla Quota Ordinaria. Tasso fisso o variabile sulla Quota Ordinaria, ottenuto applicando una maggiorazione (spread) variabile in funzione del merito di credito e del rating del beneficiario: Tasso di interesse ordinario: • in caso di tasso fisso , al parametro IRS (rilevato secondo la prassi di Banca ); ovvero • in caso di tasso variabile , al parametro Euribor 3 mesi (rilevato secondo la prassi di Banca ). I livelli massimi di spread praticati da Banca per ciascuna Categoria di Rating sono indicati nella tabella allegata sub A alla Scheda Prodotto e devono risultare all’interno dei tetti massimi previsti dall’Appendice 4 dell’Avviso Pubblico . Spread applicabile al tasso di Al fine di garantire le migliori condizioni di mercato è prevista una revisione trimestrale degli interesse ordinario: spread al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. Entro i 15 giorni antecedenti l’inizio di ciascun trimestre solare , Sviluppo Lazio provvederà a verificare le migliori condizioni da applicare nel trimestre successivo e negozierà gli spread con ciascuna Banca , che saranno poi recepiti con decisione del Comitato di Investimento (di cui all’Art . 7 della menzionata Convenzione IF) e pubblicati sui siti ufficiali di Sviluppo Lazio e del POR FESR. Pari al tasso applicato alla Quota Ordinaria (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula del contratto, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con Tasso di mora: cadenza trimestrale , tramite appositi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze ). Il tasso di mora viene applicato all’intera rata scaduta secondo la prassi di Banca. Obblighi per il beneficiario: (compresa la Quota Agevolata ) e decorre • Presentare la documentazione indicata nell’Avviso Pubblico • Integrare la documentazione ove richiesto . . • Sottoscrivere per accettazione l’atto di impegno e trasmetterlo a Sviluppo Lazio entro giorni dalla data di ricevimento. Spese per il beneficiario: Spese di istruttoria: pari a massimo Euro 250 per pratica. 22 20 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 Appendice 6 Formulario on- line FORMULARIO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO FONDO DI INGEGNERIA FINANZIARIA A FAVORE DELLE PMI A VALERE SUL POR FESR LAZIO 2007-2013 Linea di attività “Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI” 1 Soggetto richiedente 1.1 - Anagrafica Ragione sociale Forma giuridica Data di costituzione Partita IVA Codice Fiscale Sede legale Indirizzo Civico Comune sede legale Provincia Telefono Fax Sito Web e-mail CAP Paese e-mail certificata (PEC) Sede operativa Indirizzo Civico Comune sede operativa Provincia 23 CAP 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 n. iscrizione REA ________________________ __________________________ data di iscrizione CCIAA di ________________________ Classificazione dimensionale □ Micro Impresa Impresa Codice ATECO 2007 Numero □ Piccola Impresa □ Media Descrizion e Codice SAE Codice RAE CCNL applicato Codice Posizione assicurativa INAIL (PAT) Sede INAIL INPS matricola azienda Sede INPS Legale Rappresentante Nome _______________________________________ Cognome ____________________________________ Codice Fiscale_________________________________ Carica ________________________________________ Ruolo ________________________________________ Tipo documento di Identità__________________________________ N° documento:________________________________________________ Rilasciato da:________________________________________________ Autorità che ha rilasciato il documento:____________________________ 24 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 Data di riladscio__________________Data di Scadenza_____________ 1.2 Dati sul referente della pratica Cognome e Nome _______________________________________________________________ Telefono _______________________________________________________________ Fax ________________________________________________________________ E-mail personale _________________________________________________________________ 25 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 2 Compagine sociale del soggetto richiedente 2.1 – Composizione del Capitale Sociale del Soggetto richiedente: Denominazione/ % Cognome Nome partecipazione N. di addetti (ULA) 31/12/2012. Fatturato 31/12/2012 Attivo Patrimoniale (ampliare quanto necessario) 2.2 – Partecipazione al capitale sociale di altre società del Soggetto richiedente: % Nome Società partecipazione N. di addetti (ULA) 31/12/2012. (ampliare quanto necessario) 26 Fatturato 31/12/2012….. Attivo Patrimoniale 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 3 Bilanci e dichiarazioni Conto Economico Terzultimo bilancio approvato Penultimo bilancio approvato Ultimo bilancio approvato terzultimo bilancio approvato Penultimo bilancio approvato Ultimo bilancio approvato Valore della produzione Costi della produzione Proventi e oneri finanziari Rettifiche di valore di attività finanziarie Utile netto/Perdita netto Stato Patrimoniale Totale Immobilizzazioni Totale attivo circolante Patrimonio netto Capitale sociale Capitale sociale versato Totale Debiti ULA Procedure concorsuali □ Sì □ No 27 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 4 Tipologia di intervento prescelto 4.1 - Interventi finalizzati al riequilibrio finanziario: □ a. smobilizzo crediti Enti Locali □ b. anticipo ordini/contratti □ c. finanziamento circolante: (fornire una sintetica descrizione dell’intervento in relazione alle necessità strutturali di capitale circolante legate al normale ciclo commerciale: acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, al pagamento di altri debiti commerciali ed all’anticipo di crediti commerciali) 4.2 - Interventi finalizzati ad investimenti produttivi: □ d. investimenti produttivi 28 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 5 Caratteristiche agevolazione richiesta Finanziamento richiesto [Importo Min. € 50.000. Importo Max € 100.000 per intervento 4.1.a ; Max € 500.000 per interventi 4.1.b e 4.1.c; Max € 1.000.000 per interventi 4.2.d] Banca convenzionata di cui avvalersi Banca Agenzia/Filiale n° Indirizzo Comune CAP Altre agevolazioni pubbliche già ottenute in regime “de minimis” come Impresa unica (indicare la ragione sociale di tutti i soggetti facenti parte dell’Impresa Unica che hanno percepito agevolazioni) Ragione sociale Legge di riferimento Anno di riferimento Totale 29 Importo dell’agevolazione ottenuta 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 Appendice 7 Modulo di domanda MODULO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013 Linea di attività “Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI” Spett.le Sviluppo Lazio S.p.A. Via Vincenzo Bellini, 22 00198 Roma Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di domande di finanziamento da parte delle PMI del Lazio a valere sul “Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI” Formulario Prot. n. _______________________________________del _______________________ __ sottoscritt_______________________________________________________________________ nat___ -________________________________ il_________________________________________ residente in________________________________________________________________________ Via____________________________n°_______________Comune___________________________ CAP_________ Provincia__________________________________ In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata: _________________________________________________________________________________ chiede l’ammissione ai benefici previsti dall’Avviso pubblico in oggetto per i seguenti importi: 30 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 Finanziamento richiesto _____________________________________________________________ Quota agevolata ___________________________________________________________________ dichiara: - di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso pubblicato sul BURL; - di essere consapevole che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze dell’istruttoria realizzata da Sviluppo Lazio S.p.A. ed all’approvazione da parte del competente Nucleo di Valutazione; si impegna a: - consentire controlli ed accertamenti che Sviluppo Lazio S.p.A. e/o la Regione Lazio riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati; - comunicare tempestivamente a Sviluppo Lazio S.p.A. ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e nelle dichiarazioni fornite, sollevando Sviluppo Lazio S.p.A. da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette variazioni; Luogo e data _______________ SOGGETTO RICHIEDENTE (Timbro e Firma del Legale Rappresentante) La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata). 31 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 DICHIARAZIONE REQUISITI Spettabile Sviluppo Lazio S.p.A. Via Vincenzo Bellini, 22 00198 Roma __ sottoscritt_____________________________________________________________________ nat___-________________________________ il________________________________________ residente in______________________________________________________________________ Via____________________________n°_______________Comune_________________________ CAP_________ Provincia__________________________________ In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata: ________________________________________________________________________________ Forma giuridica______________________________ con sede legale in: Via______________________________________________________________ n°_____________ Comune ______________________________________CAP_________ Provincia______________ Iscritta al registro delle imprese di ________________ con il n. _____________________________ C.F. ____________________________ P.IVA__________________________________________ DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 32 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 □ che i dati e le informazioni riportate nel formulario, trasmesso on line, corrispondono al vero; □ che, ai fini dell’accertamento dei requisiti dimensionali di piccola e media di cui all’Allegato I al Regolamento CE n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008: - gli addetti (ULA) sono n. _____ - il fatturato è di € _____ oppure il totale di bilancio annuo è di € _____ - è in possesso/non è in possesso (cancellare quello che non interessa) del requisito di impresa autonoma; - è in possesso/non è in possesso (cancellare quello che non interessa) del requisito di indipendenza; □ che, in caso di domanda per interventi di cui all’Art. 5 comma 1, punto a.i smobilizzo crediti Enti Locali, i crediti non sono stati oggetto di cessione né di smobilizzo a valere sulla Legge n.64/2013. □ di essere, al momento della presentazione della domanda, già costituiti ed iscritti nel registro delle imprese da almeno 2 anni solari ovvero essere in possesso di almeno 2 bilanci approvati e depositati o almeno 2 dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate nel caso di società di persone. □ di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione e non presentare gravi squilibri economico-patrimoniali tali da non consentire di far fronte alle proprie obbligazioni. □ che nei confronti degli amministratori, membri del consiglio di amministrazione e, a seconda dei casi, dei titolari, non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato per reati contro la morale, per reati finanziari e contro il patrimonio; □ di operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”; □ di aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione; □ possedere una situazione di regolarità contributiva attestata dal DURC. A tal proposito si precisa che, ai fini dell’erogazione, si applica quanto previsto dall’art. 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98; 33 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 □ di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (c. 1223, art. 1 della L. 296/06 cd. “clausola Deggendorf”); □ di non essere stati destinatari, nei 3 anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese; □ di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei propri creditori; □ di non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell’art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490). □ che l’impresa è in regola con la normativa fiscale e tributaria nazionale e regionale □ che gli amministratori ed i rappresentanti dell’impresa non si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; Luogo e data____________________ IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Timbro e Firma) La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata). 34 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 PRIVACY Spettabile Sviluppo Lazio S.p.A. Via Bellini, 22 00198 – Roma Oggetto: Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali ” Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, all’atto della raccolta dei dati personali Sviluppo Lazio S.p.A. è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo di tali dati. A. x x x I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti tramite: l’inoltro, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di fondi pubblici anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra Società; tramite la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro delle imprese, Albi, altri Uffici Pubblici); Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici. Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e commerciali da Voi svolte e possono riguardare, ad esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, ordini, fatture, debiti, crediti, attività, passività, solvibilità, morosità, inadempimenti, transazioni, ragione sociale, sedi, indirizzi, dati contabili, ecc., nonché il personale da Voi preposto alla gestione amministrativa ed operativa ed ai quali la presente informativa è da intendersi estesa. B. I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: B.1 per l’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta Sviluppo Lazio S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l’attivazione dei finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione contabile, ecc.); B.2 per dare esecuzione a contratti nei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o per acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito di credito, ecc.); B.3 per altre nostre finalità gestionali ed organizzative. 35 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 Il conferimento dei dati necessari per le finalità di cui al punto B1 e B2 è obbligatorio ed il loro mancato conferimento comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione del progetto. Il mancato conferimento, o il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto B.3 potrebbe essere valutato negativamente ai fini dell’instaurazione o prosecuzione dei rapporti. C. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. D. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Sviluppo Lazio S.p.A. potrà comunicare tali dati a: x x x x x società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi; Enti, od Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, regolamenti e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra Società; liberi professionisti, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per consulenze operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto valutazioni di progetto, incluso il possesso di requisiti per l’attivazione di fondi pubblici; società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di consulenza informatica, ecc.); professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario). Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia. Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda. E. Diritti di cui all’art. 7. Informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto Legislativo conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o non di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento e se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso ed in particolare di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati 36 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 personali a fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ecc., esercitando tale diritto in forma gratuita presso l’indirizzo di seguito indicato: Sviluppo Lazio S.p.A. - Via Bellini, 22 - 00198 ROMA Il titolare del trattamento è Sviluppo Lazio S.p.A., con sede legale in Via V. Bellini 22 - 00198 Roma. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell’art. 29 del decreto, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso l’agenzia stessa all’indirizzo sopra indicato. DICHIARAZIONE DI CONSENSO Preso atto dell’informativa fornita acconsento/acconsentiamo al trattamento dei miei/nostri dati, ivi compresa la comunicazione ai soggetti di cui al punto D dell’informativa, per le finalità sopra indicate. Data Firma e Timbro 37 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DATI CAMERALI (articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) Spett.le Sviluppo Lazio SpA Via Vincenzo Bellini 22 00198 Roma Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________, C.F. ____________________ residente a ___________________ (________) in Via ______________________ n. _________, in qualità di __________________________ e legale rappresentante della ___________________________________, con sede in ____________, via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ___________, di seguito “Impresa” - ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, - consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, DICHIARA sotto la propria responsabilità che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di ___________, al numero ___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di __________, con sede in ___________ Via _____________, n. ________, CAP ________, costituita con atto del -_____________, capitale sociale deliberato Euro ______________capitale sociale sottoscritto Euro_________, capitale sociale versato Euro __________, termine di durata della società ____________, che ha ad oggetto sociale ___________________________________________________________________________ 38 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 che l’amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione composto da n. __ consiglieri), i cui componenti sono: nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in ___________________, carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica: _________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in ____________________, carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in ____________________, carica (Consigliere), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ che la/e sede/i secondaria/e e unità locali è/sono:_________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (specificare l’indirizzo completo e il tipo di sede secondaria. Es: ufficio, stabilimento, deposito). che la classificazione ATECO 20__ (es. 2007) della descrizione attivita' è la seguente _________________________________ (indicare l’anno della classificazione ed il codice ISTAT completo). che l’impresa medesima non si è trovata negli ultimi cinque anni in stato di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, concordato preventivo o amministrazione controllata. Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nella sua qualità, dichiara altresì: - di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 39 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 - di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà revocata. ______, lì _________________ Timbro e firma leggibile del dichiarante _______________________________ N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Sviluppo Lazio si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale. 40 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) Spett.le Sviluppo Lazio SpA Via Vincenzo Bellini 22 00198 Roma Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________C.F._____________________ nato/a _________________________ _________________________ Prov. ____ Prov. __________________________________________ il ______________ ____ in n. ___, residente a via/piazza in qualità di (carica ricoperta) _________________________ dell’impresa (indicare la denominazione) __________________________ C.F.___________________________avente la sede in __________________Prov. di _____ via/piazza ______________________________________ n. ______ consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità DICHIARA z (dichiarazione del legale rappresentante) che nei confronti dell’impresa/società/consorzio/raggruppamento non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159. firma leggibile del Legale Rappresentante ________________________________________ z che nei propri confronti di (carica ricoperta) _______________________________________ non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159. 41 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. firma leggibile del dichiarante (*) data __________________________ ________________________________________ (*) La dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia deve essere prodotta da tutti i soggetti individuati dall’art. 85 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni. La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale. N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Sviluppo Lazio si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). 42 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 INFORMATIVA DURC Spett.le Sviluppo Lazio S.p.A. Via Vincenzo Bellini, 22 00198 ROMA sottoscritt nat a il residente in Via n° Comune C.A.P. Provincia In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: denominata: Forma giuridica: con sede legale in Via n° Comune C.A.P. Provincia Iscritta al registro delle imprese di con il n. C.F. P.IVA Telefono fisso Cellulare di riferimento Fax E-mail DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni civili e penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 (Barrare con una X i punti che interessano) 43 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 [__] che l’impresa non ha in carico personale dipendente o assimilato. [__] che l’impresa non è stata iscritta in passato presso gli enti ritenuti al rilascio del DURC. [__] che l’impresa non ha l’obbligo di iscrizione presso alcuno degli Enti tenuti al rilascio del DURC (Inps, Inail, ecc..). (IN CASO CONTRARIO), indicare di seguito presso quale Ente tenuto al rilascio del DURC è iscritta l’impresa: Luogo e data IL LEGALE RAPPRESENTANTE (*) (*) Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale documento sia leggibile. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (Comune, notaio o ambasciata). 44 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 Appendice 8 Scheda di progetto investimenti produttivi SCHEDA DI PROGETTO INVESTIMENTI PRODUTTIVI Descrizione del progetto Descrivere il progetto esplicitando, in particolare, gli aspetti rilevanti di seguito evidenziati: a) programmi di investimento previsti dal Progetto; b) criticità/potenzialità e fabbisogno rilevati; c) obiettivi; d) eventuali interventi connessi; e) valore complessivo degli investimenti; f) effetti attesi dal punto di vista economico ed occupazionale; (max 200 righe) 45 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 Livello di cantierabilità Indicare tutte le concessioni e/o autorizzazioni necessarie previste, nonché - ove i procedimenti autorizzatori lo richiedano - tutti gli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione degli investimenti previsti dal programma, specificando se sono già stati ottenuti ovvero i tempi previsti. Evidenziare eventuali criticità/motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra. (max 50 righe) 46 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 TABELLA 1 – Finanziamento per investimenti produttivi Dettaglio Categoria Classificazione degli investimenti fabbisogno per Importo complessivo A – Progettazione e Studi spese Progettazioni ingegneristiche e Studi di fattibilità A1 € tecnica B – Suolo Aziendale Suolo aziendale e sue sistemazioni, indagini B1 geognostiche € C – Opere murarie e impianti su immobili C1 Costruzione fabbricati € C2 Ampliamento fabbricati esistenti € C3 Ristrutturazione fabbricati esistenti € C4 Adeguamento fabbricati esistenti € D – Impianti, macchinari, attrezzature produttivi D1 Impianti produttivi € D2 Macchinari/Macchine per ufficio € D3 Attrezzature – hardware – software € D4 Mobili e arredi E – Programmi informatici e Brevetti E1 Marchi, Opere dell’ingegno € E2 Brevetti, Banche Dati, Know how € E4 Licenze d’uso e concessioni € E5 Ricerca industriale e sviluppo sperimentale € TOTALE FABBISOGNO DATA € TIMBRO E FIRMA 47 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 DESCRIZIONE DELLE SPESE Allegare preventivi o fatture per tutte le voci indicate , e compilare la seguente tabella analitica Classificazione degli investimenti (Indicare categoria di investimento ex tab. 1) Voce di costo e descrizione sintetica Fornitore Data offerta/fattura Importo imponibile in euro Tempi di realizzazione degli investimenti Indicare i tempi di realizzazione degli investimenti, possibilmente su base mensile o trimestrale a partire dalla data prevista di inizio del progetto ATTIVITA’ 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE (ampliare quanto necessario) 48 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 Allegato B Scheda Prodotto Nuovo Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013 Asse I, attività 5, sub attività I.5.3 “Fondo di partecipazione IF” – linea di attività “Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI” PREMESSO CHE 1. con DGR n. 360 del 8 agosto 2011 la Giunta Regionale ha costituito, presso Sviluppo Lazio Spa, in conformità alle previsioni contenute nel documento “Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria POR FESR Lazio 2007-2013 - Definizione delle politiche di investimento” uno strumento di Ingegneria Finanziaria nella forma di Fondo di Partecipazione, denominato “Nuovo Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013” (di seguito “Fondo IF”); 2. il Fondo IF è stato affidato in gestione a Sviluppo Lazio, quale Organismo Intermedio attraverso apposita Convenzione con la Regione Lazio; 3. il Fondo IF, sulla base delle valutazioni del Comitato di Investimento costituito ai sensi della Convenzione di cui al precedente punto 2, partecipa in strumenti di ingegneria finanziaria ovvero li gestisce direttamente e, in quest’ultimo caso, stipula e gestisce i relativi accordi di finanziamento a valle con gli intermediari finanziari interessati ad aderire; 4. la presente Scheda Prodotto costituisce accordo di finanziamento relativamente al “Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI” (di seguito “Fondo”) di cui al relativo Avviso Pubblico; 5. la presente Scheda Prodotto è da considerarsi attuativa ed integrativa delle seguenti disposizioni normative, convenzioni e provvedimenti amministrativi: a. disposizioni normative: i. «De minimis»: Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore («De minimis»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L 352 del 24.12.2013 ii. Regolamento (CE) n. 800/08; b. convenzioni: i. Accordo Quadro tra Sviluppo Lazio S.p.A. e ………, firmato il ………. Prot. N. ………, di cui la presente Scheda Prodotto costituisce Allegato B/C; ii. Convenzione tra Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. di cui alla DGR n. 360 del 8 agosto 2011 e sue successive modificazioni; c. provvedimenti amministrativi: i. Determinazione Dirigenziale n. …- di approvazione dell'Avviso Pubblico, che fissa i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande ed al quale si rinvia per quanto qui non espressamente specificato; 1 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 6. il presente atto è da intendersi quale CONTRATTO TRA a. Sviluppo Lazio S.p.A., nonché mandante (di seguito “Sviluppo Lazio”), con sede in Roma, Via Vincenzo Bellini 22, registro imprese di Roma P.IVA e C.F.05950941004, capitale sociale ………………………….. euro, in persona di…………………………, nato a ……………… domiciliato per la carica presso la sede della società; E b. Banca o Intermediario Finanziario, nonché mandataria (di seguito “Banca”), con sede in …., Via ………, registro imprese tenuto dalla CCIAA di …… al numero ……, in persona del rappresentante legale, ………………, nato a ………….. il ……….., domiciliato per la carica presso la sede della società, autorizzato alla firma della presente Scheda Prodotto. ART. 1 Premesse e allegati 1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Scheda Prodotto. ART. 2 Mandato 1. Al fine di consentire che il finanziamento complessivamente accordato - così come specificato al successivo Art. 7 - sia inteso quale somma della Quota Agevolata e della Quota Ordinaria ed abbia caratteristiche unitarie, Sviluppo Lazio conferisce mandato a Banca di compiere per suo conto e in suo nome le attività di gestione del finanziamento ivi compreso qualunque adempimento previsto e disciplinato dalla normativa bancaria (decreto legislativo n°385 del 1993), nonché tutte quelle previste nel successivo Art. 16 nonché ogni altro atto necessario ed opportuno per svolgere quanto previsto nella Scheda Prodotto. 2. In ordine al suddetto mandato, il mandatario è tenuto quindi a provvedere alla stipula del contratto di finanziamento, alla gestione di tutta l’attività connessa al menzionato contratto di finanziamento, all’acquisizione delle garanzie ritenute necessarie ed infine all’attività di recupero del credito anche a mezzo di azioni giudiziali delle quali dovrà informare Sviluppo Lazio. Banca potrà affidare ad un soggetto esterno la suddetta attività di recupero. Nell’ipotesi, invece, di recupero in via extragiudiziale Banca o il soggetto dalla stessa delegato, potrà procedere direttamente laddove la cifra recuperata sia pari o superiore all’80% dell’importo residuo a credito; al di sotto di tale percentuale il mandatario dovrà essere preventivamente autorizzato da Sviluppo Lazio all’attività recuperatoria. 3. Sviluppo Lazio, con la sottoscrizione della presente Scheda Prodotto, rinuncia alla gestione dei rapporti derivanti dal contratto di finanziamento, ivi compresa la rinuncia a svolgere azioni per l’incasso ed il recupero delle somme, tenuto conto degli obblighi assunti da Banca. 4. Per l'espletamento del presente mandato, il mandatario non ha diritto ad alcun compenso da parte del mandante essendo il presente contratto a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 19 in relazione alle spese di recupero credito. 2 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 5. Il mandatario dichiara di accettare l'incarico e si impegna a fornire al mandante una relazione trimestrale sull’andamento dei finanziamenti o, in alternativa, una rendicontazione via telematica, che contenga tutti gli elementi di dettaglio necessari a ricostruire l’importo versato da Sviluppo Lazio, la somma rimborsata a fronte delle rate pagate dai beneficiari o delle somme incassate a fronte delle azioni di recupero del credito. ART. 3 Oggetto, finalità e interventi del Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI 1. Il Fondo opera secondo le modalità disciplinate nella presente Scheda Prodotto ed è destinato a promuovere interventi finalizzati al riequilibrio finanziario ovvero alla realizzazione di progetti di investimento come meglio definiti nell’Avviso Pubblico di cui in premessa. ART. 4 Beneficiari 1. Sono soggetti beneficiari le micro, piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa e in consorzi di imprese, industriali, artigianali, commerciali e di servizi, con sede legale ed operativa nel territorio della Regione Lazio, già operanti in regime di contabilità ordinaria, in possesso dei requisiti dimensionali di PMI previsti dall’Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008. I soggetti beneficiari dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell’Art. 3 dell’Avviso Pubblico e non operare nei settori di attività limitati e/o esclusi dai commi 3 e 4 dello stesso Art.3. ART. 5 Tipologie di interventi ammissibili 1. Sono ammissibili i seguenti interventi finalizzati a: A) contrastare la scarsa liquidità delle imprese del territorio consentendone il riequilibrio finanziario attraverso tre specifiche linee di attività: 1. smobilizzo crediti Enti Locali; 2. anticipo ordini/contratti; 3. finanziamento circolante; B) promuovere investimenti produttivi. 3 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 ART. 6 Spese ammissibili 1. Il Fondo può essere impiegato per le spese indicate all’Art. 5 dell’Avviso Pubblico. 2. In caso di domanda per interventi di cui al precedente Art. 5 lettera A) linea 1 smobilizzo crediti Enti Locali i crediti devono essere: scaduti, certi, liquidi, esigibili del valore complessivo minimo di € 50.000,00 (al netto di IVA), non configurabili come crediti ceduti e/o non oggetto di smobilizzo a valere della L.64/2013 e vantati dalle imprese nei confronti degli Enti Locali italiani , ad eccezione dei Comuni commissariati1. 3. In caso di domanda per interventi di cui al precedente Art. 5 lettera A) linea 2 anticipo ordini/contratti sono ammissibili ordini e contratti con data antecedente di massimo tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Devono inoltre essere: a. inevasi ovvero la data prevista per la consegna dell’ultimo dei beni o per l’integrale prestazione dei servizi non dovrà essere anteriore alla data di presentazione della domanda; b. regolari ovvero dovranno recare indicazione della data di accettazione o sottoscrizione, della data prevista di consegna dei beni e/o prestazione dei servizi, dell’oggetto della fornitura, del committente, della società fornitrice che richiede l’intervento finanziario e dell’ammontare della fornitura; c. del valore complessivo minimo di € 50.000,00 (al netto di IVA). 4. In caso di domanda per interventi di cui al precedente Art. 5 lettera A) linea 3 finanziamento circolante sono ammissibili finanziamenti relativi all’acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, al pagamento di altri debiti commerciali ed all’anticipo di crediti commerciali. In caso di domanda per interventi di cui al precedente Art. 5 lettera B) le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali così come definite dall’articolo 2424 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste siano necessarie alla finalità del progetto oggetto dell’agevolazione. Nell’Appendice 3 dell’Avviso Pubblico sono identificate le categorie di spese ammissibili. 5. Al momento di presentazione della domanda il beneficiario deve selezionare un’unica tipologia di intervento tra quelli previsti dal precedente Art. 5, comma 1. La domanda di finanziamento non è ripetibile nell’ambito del medesimo Avviso. ART. 7 Agevolazioni previste e massimali 1. L’agevolazione è concessa sotto forma di finanziamento a tasso agevolato. Il finanziamento rientra nella fattispecie di mutuo chirografario. 2. Per gli interventi di cui all’Art. 5 lettera A) la domanda di finanziamento, presentata nelle modalità indicate nell’Art. 9 dell’Avviso Pubblico, dovrà riguardare un importo non inferiore ad € 50.000,00 e non superiore ad € 100.000,00 nel caso della linea 1) smobilizzo crediti enti locali, ovvero ad € 500.000,00 nei casi delle linee 2) anticipo ordini/contratti e 3) finanziamento del circolante. 1 La lista dei Comuni commissariati è disponibile sul sito Anci http://portale.ancitel.it/, Mappe e reti comunali. 4 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 3. Per gli interventi di cui all’Art.5 lettera B) la domanda di finanziamento, presentata nelle modalità indicate nell’Art. 9 dell’Avviso Pubblico, dovrà riguardare una spesa non inferiore a € 50.000,00 e non superiore ad € 1.000.000,00. 4. Qualora l’importo ammissibile, a seguito di valutazione operata da Sviluppo Lazio in sede istruttoria, risulti inferiore alla soglia minima di € 50.000,00, la domanda sarà considerata non ammissibile. 5. Il finanziamento si articola in due componenti di pari durata: una a tasso agevolato (“Quota Agevolata”) ed una a tasso ordinario (“Quota Ordinaria”). 5.1. la Quota Agevolata: 5.1.1. è a carico ed a rischio del Fondo; 5.1.2. è ad un tasso agevolato come definito nel successivo Art. 9; 5.1.3. costituisce il 75% del finanziamento totale; 5.1.4. è una somma affidata in gestione a Banca firmataria dell’Accordo Quadro e della presente Scheda Prodotto. 5.2. la Quota Ordinaria: 5.2.1. è provvista ordinaria di Banca, di cui la stessa detiene il rischio; 5.2.2. è ad un tasso ordinario come definito nel successivo Art. 9; 5.2.3. costituisce il restante 25% del finanziamento. Facendo seguito all’Accordo di Programma sottoscritto in data 2/8/2013 tra la Regione Lazio, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Provincia di Frosinone e l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.a. di cui all’Art. 2 dell’Avviso Pubblico, le imprese con sede legale ed operativa sita nel Sistema Locale del Lavoro Frosinone-Anagni e nel Comune di Fiuggi, beneficiano di una Quota Agevolata pari all’80% del finanziamento e conseguentemente la relativa Quota Ordinaria si riduce al 20%. 6. La durata degli interventi finanziari è stabilita in massimo 36 mesi più eventuale preammortamento tecnico per quanto attiene gli interventi di cui all’Art. 5 comma 1, lettera A) relativi al riequilibrio finanziario; ovvero in caso di interventi di cui all’Art. 5 comma 1 lettera B) investimenti produttivi in 5 anni più un periodo di preammortamento di massimo 12 mesi dalla data della prima erogazione oltre un eventuale periodo di preammortamento tecnico per allineamento al trimestre solare. Sul sito di Sviluppo Lazio sarà data evidenza della durata massima praticata da Banca per ciascun intervento. 7. La periodicità dei rimborsi, medesima per entrambe le quote, ha cadenza trimestrale, fatta eccezione per il caso di finanziamento per interventi di cui all’Art. 5 lettera A) linea 1 smobilizzo crediti Enti Locali, per cui il capitale viene rimborsato in una unica soluzione a scadenza mentre gli interessi possono essere corrisposti in un’unica soluzione a scadenza ovvero periodicamente, secondo la prassi di ciascuna Banca. Sul sito di Sviluppo Lazio sarà data evidenza della periodicità del pagamento degli interessi praticata da Banca per ciascun intervento. 5 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 8. Le agevolazioni relative alla Quota Agevolata di cui al precedente comma 5 sono concesse ai sensi del «De minimis»: Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore («De minimis»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L 352 del 24.12.2013 e sono espresse in ESL secondo quanto stabilito dall’Art. 4, del citato Regolamento e dal Regolamento (CE) 800/2008. 9. Gli aiuti concessi ai sensi del relativo Avviso Pubblico sono cumulabili nelle modalità descritte all’Art. 7 dello stesso Avviso. ART. 8 Garanzie 1. Relativamente ai finanziamenti concessi per lo smobilizzo crediti Enti Locali, Banca acquisirà, oltre alla certificazione rilasciata dalla piattaforma elettronica predisposta dal MEF2, il mandato irrevocabile all’incasso del credito da parte del beneficiario. 2. Relativamente alle risorse erogate come anticipo di ordini e contratti, finanziamento circolante o per investimenti produttivi, sulla Quota Agevolata Banca richiederà al beneficiario una protezione del credito di tipo personale, a favore di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del Fondo, estensibile, ove necessario, all’intera compagine societaria e/o a soggetti terzi. La garanzia suindicata dovrà essere coerente con quella richiesta da Banca sulla Quota Ordinaria di cui al successivo comma. Nel caso in cui Banca non richieda garanzie personali sulla Quota Ordinaria, dovrà richiederne comunque sulla Quota Agevolata. 3. Relativamente alle risorse erogate come anticipo di ordini e contratti, finanziamento circolante o per investimenti produttivi, sulla Quota Ordinaria Banca potrà richiedere garanzie personali analoghe a quelle che assistono la Quota Agevolata e/o garanzie accessorie purché di natura non reale. Al fine di facilitare l’accesso al credito o per abbattere il costo, Banca potrà richiedere anche garanzie consortili ovvero di natura pubblica laddove applicabili. 2 Conformemente alla legge 64 del 2013, le PA debitrici erano tenute a comunicare entro il 15 settembre 2013 l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 attraverso una piattaforma elettronica per il rilascio delle certificazioni del credito; questo obbligo, peraltro è stato reso permanente e tale comunicazione equivale alla certificazione informatica del diritto. 6 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 ART.9 Caratteristiche del finanziamento Tipologia di finanziamento: Durata: Importo: Erogazione: Preammortamento: Intervento A - Riequilibrio Finanziario Intervento B - Investimenti Mutuo chirografario. Massimo 36 mesi oltre un eventuale periodo Massimo 5 anni oltre un periodo di di preammortamento tecnico. preammortamento. Importo minimo: € 50.000,00. Importo minimo: € 50.000,00. Importo massimo: € 100.000,00 per la linea Importo massimo: € 1.000.000,00. 1; € 500.000,00 per le linee 2 e 3. Il finanziamento agevolato sarà erogato in Il finanziamento agevolato sarà erogato in massimo due tranches, così come un’unica soluzione. disciplinato al successivo Art. 10. Di durata massima di 12 mesi dalla data Eventuale periodo di preammortamento della prima erogazione oltre un eventuale tecnico per allineamento al trimestre periodo di preammortamento tecnico per solare. allineamento al trimestre solare. Linea 1: capitale in una unica soluzione a scadenza e rimborso interessi in una unica soluzione a scadenza ovvero in soluzioni trimestrali posticipate, secondo la prassi di ciascuna Banca. In rate trimestrali posticipate; le rate saranno pagate il 31 marzo, il 30 giugno, il Ammortamento: 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun Linee 2 e 3: in rate trimestrali posticipate (il anno. 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, secondo la prassi di ciascuna Banca) . Estinzione totale anticipata: Possibile estinzione totale o parziale anticipata a costo zero. Possibile con applicazione di una penale in misura non superiore all’1% del debito residuo della Quota Ordinaria. Non è prevista l’ipotesi di estinzione parziale anticipata. • Linea 1: su entrambe le quote (agevolata ed ordinaria) Banca acquisirà mandato irrevocabile all’incasso del credito oltre alla • Sulla Quota Agevolata Banca richiederà a certificazione rilasciata dalla piattaforma elettronica predisposta dal MEF (ex Legge n. favore di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del Fondo, garanzie personali 64 del 2013). • Linee 2 e 3 : Sulla Quota Agevolata Banca estensibili all’intera compagine societaria richiederà a favore di Sviluppo Lazio quale e/o a soggetti terzi, secondo quanto previsto dall’Art. 8, comma 2. soggetto gestore del Fondo, garanzie personali estensibili all’intera compagine Garanzie richieste al beneficiario: societaria e/o a soggetti terzi, secondo quanto previsto dall’Art. 8, comma 2. • Linee 2 e 3: Sulla Quota Ordinaria , Banca può richiedere al destinatario del finanziamento garanzie personali analoghe a quelle che assistono la Quota Agevolata e/o garanzie accessorie purchè di natura non reale e/o garanzie consortili ovvero di natura pubblica come meglio specificato al precedente Art.8, comma 3. Sulla Quota Ordinaria, Banca può richiedere al destinatario del finanziamento garanzie personali analoghe a quelle che assistono la Quota Agevolata e/o garanzie accessorie purchè di natura non reale e/o garanzie consortili ovvero di natura pubblica come meglio specificato al precedente Art.8, comma 3. 7 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 Tasso pari a zero ovvero rideterminato nel limite di intensità di aiuto massima concedibile Tasso di interesse agevolato: ai sensi del De minimis e comunque non superiore al tasso applicato sulla Quota Ordinaria. Tasso fisso o variabile sulla Quota Ordinaria, ottenuto applicando una maggiorazione (spread) variabile in funzione del merito di credito e del rating del beneficiario: Tasso di interesse ordinario: • in caso di tasso fisso, al parametro IRS (rilevato secondo la prassi di Banca); ovvero • in caso di tasso variabile, al parametro Euribor 3 mesi (rilevato secondo la prassi di Banca). I livelli massimi di spread praticati da Banca per ciascuna Categoria di Rating sono indicati nella tabella allegata sub A e devono risultare all’interno dei tetti massimi previsti dall’Appendice 4 dell’Avviso Pubblico. Al fine di garantire le migliori condizioni di mercato è prevista una revisione trimestrale Spread applicabile al tasso di degli spread al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. Entro i interesse ordinario: 15 giorni antecedenti l’inizio di ciascun trimestre solare, Sviluppo Lazio provvederà a verificare le migliori condizioni da applicare nel trimestre successivo e negozierà gli spread con ciascuna Banca, che saranno poi recepiti con decisione del Comitato di Investimento (di cui all’Art. 7 della menzionata Convenzione IF) e pubblicati sui siti ufficiali di Sviluppo Lazio e del POR FESR. Pari al tasso applicato alla Quota Ordinaria (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula del contratto, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero Tasso di mora: dell’Economia e delle Finanze). Il tasso di mora viene applicato all’intera rata scaduta (compresa la Quota Agevolata) e decorre secondo la prassi di Banca. Obblighi per il beneficiario: • Presentare la documentazione indicata nell’Avviso Pubblico. • Integrare la documentazione ove richiesto. • Sottoscrivere per accettazione l’atto di impegno e trasmetterlo a Sviluppo Lazio entro 20 giorni dalla data di ricevimento. Spese per il beneficiario: Spese di istruttoria: pari a massimo Euro 250 per pratica. 8 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 ART. 10 Modalità di erogazione 1. L’erogazione del finanziamento avviene successivamente alla stipula del contratto di mutuo. 2. Per gli interventi di cui all’Art. 5 lettera A) riequilibrio finanziario: l’erogazione avviene in una unica soluzione alla firma del contratto di finanziamento. 3. Per gli interventi di cui all’Art. 5 lettera B) investimenti: l’erogazione può avvenire, a scelta del beneficiario in massimo due tranches. Nel caso in cui l’investimento realizzato risulti pari al 100% dell’investimento ammesso, il finanziamento erogato sarà pari al 100% del finanziamento concesso a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato e rendicontato. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti di cui all’art. 11 dell’Avviso Pubblico. 4. Per gli interventi di cui all’Art. 5 lettera B) nel caso in cui l’investimento rendicontato sia inferiore a quello ammesso e quest’ultimo non risulti ancora realizzato: a. la prima quota, erogata a Stato di Avanzamento dei Lavori (di seguito “SAL”), dovrà essere pari almeno al 50% del finanziamento concesso, a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato e rendicontato nella misura suddetta. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti di cui all’Art. 11 dell’Avviso Pubblico; b. la seconda quota, erogata a titolo di SALDO, dovrà essere pari al rimanente importo del finanziamento concesso, a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato e rendicontato comunque pari al 100% dell’investimento ammesso, ovvero, in caso di parziale realizzazione dell’investimento, al minor importo residuo, purché l’investimento complessivamente realizzato non sia inferiore al 70% di quanto approvato e costituisca un impianto organico e funzionale all’attività dell’impresa e garantisca l’effettiva e corretta realizzazione del progetto. Alla richiesta dovranno essere allegati tutti i documenti di cui all’Art. 11 dell’Avviso Pubblico. 5. Sviluppo Lazio, entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione di spesa concernente il SAL o il saldo del progetto ammesso, effettuate le valutazioni previste, dispone l'erogazione delle quote di finanziamento trasmettendo il relativo ordine a Banca. Per gli interventi di cui all’Art. 5 lettera B), l'erogazione del finanziamento può avvenire solo dietro presentazione di fatture di spesa quietanzate. Nell’ipotesi in cui le fatture relative alle spese ammesse non siano quietanzate, le stesse verranno saldate dalla Banca direttamente al soggetto emittente la fattura (fornitore), previo pagamento, da parte del beneficiario, dell’IVA e delle eventuali spese non oggetto del finanziamento indicate nelle fatture stesse. Al fine di procedere a tale pagamento diretto, sarà cura del beneficiario provvedere alla raccolta del consenso espresso del fornitore ed alla formalizzazione della relativa domanda a Sviluppo Lazio, che dovrà fornire alla Banca idonea autorizzazione. L’impresa decade dal diritto al finanziamento concesso nel caso in cui la richiesta di erogazione del saldo non pervenga a Sviluppo Lazio entro 30 giorni dalla data ultima di realizzazione dell’investimento e comunque entro e non oltre 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del finanziamento ed entro i termini previsti dall’Art. 6, comma 8 dell’Avviso Pubblico. 9 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 ART.11 Istruttorie e procedure attuative 1. Al finanziamento degli interventi di cui al precedente Art. 5 si accede attraverso una procedura valutativa a sportello, che avverrà con le modalità di cui all’Art. 9 dell’Avviso Pubblico. 2. L’istruttoria delle domande viene effettuata da: 2.1. Sviluppo Lazio, per le domande perfezionate, secondo la procedura esplicitata all’Art. 9 dell’Avviso Pubblico, seguendo l’ordine cronologico attribuito dal sistema on-line: 2.1.1. Sviluppo Lazio verifica la regolarità e l’ammissibilità delle domande presentate, con riferimento a quanto previsto dall’Art.3 e dall’Art. 9 dell’Avviso Pubblico. In caso di esito negativo provvede ad informarne il soggetto destinatario, il quale dispone di 10 giorni dalla ricezione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. In caso di esito positivo comunica al soggetto destinatario ed a Banca l’avvio del procedimento valutativo del merito agevolativo. Il soggetto destinatario è tenuto a perfezionare la richiesta di finanziamento alla Banca da lui prescelta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione. Qualora tale termine non venga rispettato la domanda sarà considerata come rinunciata. 2.1.2. Sviluppo Lazio effettua la valutazione del merito agevolativo entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione cartacea completa per gli interventi previsti dall’Art. 5 comma 1 lettera A ed entro 30 giorni per quelli di cui all’Art. 5 comma 1 lettera B. In caso sia necessaria l’acquisizione di documentazione integrativa provvede a richiedere le integrazioni al soggetto destinatario, dandogli un termine perentorio pari a 10 giorni ed i 15/30 giorni di cui sopra decorrono dalla ricezione della documentazione integrativa completa. Sviluppo Lazio provvede ad informare la Banca circa l’esito dell’istruttoria di merito agevolativo In caso di esito negativo dell’istruttoria di merito agevolativo, Sviluppo Lazio provvede ad informarne il soggetto destinatario, che dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e contestualmente Banca. 2.2. Banca, sulla base delle richieste di finanziamento presentate. 2.2.1.Banca, entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta di finanziamento ed in parallelo alla valutazione di merito agevolativo da parte di Sviluppo Lazio, effettua l’istruttoria di merito creditizio. In caso sia necessaria l’acquisizione di documentazione integrativa provvede a richiederla al soggetto destinatario, dandogli un termine perentorio adeguato rispetto le integrazioni richieste, ed i 30 giorni decorrono dalla ricezione della documentazione integrativa completa. 2.2.2.Qualora la domanda risulti ammissibile per l’intero importo richiesto, Banca formalizza la delibera condizionata alla valutazione del merito agevolativo, ove non già acquisito l’esito positivo, dandone comunicazione a Sviluppo Lazio. In caso di esito positivo del merito creditizio, ma per un importo inferiore all’investimento, Banca provvede ad informarne Sviluppo Lazio che, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di Banca, informa il soggetto destinatario. Relativamente ai finanziamenti per investimenti produttivi, il soggetto può integrare il piano finanziario con mezzi propri ovvero procedere ad un investimento di importo ridotto concordato con Sviluppo Lazio attraverso una rimodulazione dell’intervento (presentando relativa documentazione a consuntivo) entro 10 giorni dalla comunicazione della valutazione del merito creditizio. In caso di Art. 5 lettera A punto 3. finanziamento del circolante, Banca deve necessariamente indicare le finalità nella delibera di concessione del finanziamento secondo quanto richiesto dal beneficiario nel formulario on line; 10 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 2.2.3.In caso di esito negativo dell’istruttoria di merito creditizio Banca provvede ad informarne Sviluppo Lazio che, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di Banca, effettua la comunicazione al soggetto destinatario. Il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2.2.4.Nel caso in cui Banca sia impossibilitata a completare l’iter istruttorio entro i suddetti 30 giorni, è tenuta a darne comunicazione a Sviluppo Lazio. Decorso comunque il termine di 90 giorni l’istruttoria di merito creditizio si intenderà deliberata negativamente; 2.2.5.Sviluppo Lazio comunica al Comitato d’Investimento l’ammissibilità o la non ammissibilità al finanziamento entro 20 giorni dalla valutazione del merito agevolativo; 2.2.6.Il Comitato d’Investimento, entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente approva: 1) le domande ammissibili a finanziamento; 2) le domande non ammissibili, con l’indicazione del motivo di non ammissibilità. 2.2.7.Sviluppo Lazio provvede a comunicare al soggetto destinatario - entro 10 gg. dalla decisione del Comitato d’Investimento, di cui cura la segreteria tecnica, o se successiva dalla data di comunicazione da parte della Banca dell’esito dell’istruttoria di merito creditizio - la concessione del finanziamento ovvero il diniego. Il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, in merito alla esclusione per mancanza del merito agevolativo, secondo quanto previsto dall’ Art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2.2.8.Sviluppo Lazio relativamente agli interventi deliberati positivamente eroga la provvista agevolata alla Banca scelta dal beneficiario ed autorizza Banca a sottoscrivere il contratto di finanziamento con il beneficiario e ad erogare il finanziamento. ART. 12 Modalità di trasferimento delle risorse da Sviluppo Lazio a Banca e modalità di rimborso delle stesse 1. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Scheda Prodotto, Sviluppo Lazio provvede, subordinatamente alla presenza di risorse finanziarie nell’apposito Fondo affidatole in gestione, a versare un plafond minimo pari ad Euro 1.000.000 su un conto corrente vincolato fruttifero acceso presso Banca, intestato a “Sviluppo Lazio - Fondo PMI” (di seguito “Conto Vincolato”), costituendo tale accredito provvista minima necessaria all’attuazione di quanto previsto nella presente Scheda Prodotto. Banca preleva, su disposizione di Sviluppo Lazio, la Quota Agevolata relativa al finanziamento dandone contestuale comunicazione a Sviluppo Lazio, che provvede a reintegrare la somma prelevata entro 10 giorni, subordinatamente alla presenza di risorse finanziarie nell’apposito Fondo affidatole in gestione. 2. Il Conto Vincolato genera un rendimento di mercato a favore di Sviluppo Lazio. Banca è tenuta a versare sul Conto Vincolato quanto incassato a titolo di rimborso del finanziamento, con la medesima periodicità di pagamento delle rate, compresi eventuali interessi moratori. Sviluppo Lazio potrà disporre delle somme di cui al precedente capoverso ogni qualvolta si renderanno nuovamente disponibili sul Conto Vincolato a seguito dei rimborsi effettuati tempo per tempo dai beneficiari. Potrà disporre, inoltre, degli interessi maturati sul Conto Vincolato sulla base delle risultanze dell’estratto conto al 31 dicembre di ogni anno così come comunicato da Banca. 3. In ogni caso il saldo del Conto Vincolato non potrà mai essere inferiore per nessuna ragione e causa all’ammontare nominale della Quota Agevolata dei finanziamenti per i quali, tempo per tempo, non sia 11 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 stata ancora completata la procedura di erogazione, al netto delle somme che fossero già state corrisposte ai rispettivi beneficiari e dei rimborsi effettuati dai beneficiari stessi. ART.13 Erogazione finanziamento 1. Banca si obbliga ad erogare la quota di finanziamento nel minor tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dall’autorizzazione da parte di Sviluppo Lazio, fatto salvo l’insorgere di elementi pregiudizievoli nel frattempo intervenuti e che Banca valuti ostativi all’erogazione della quota di finanziamento. Di tale evenienza Banca informerà Sviluppo Lazio per l’assunzione dei provvedimenti del caso. 2. In caso di domanda di finanziamento per investimenti produttivi, qualora l’importo inizialmente riconosciuto dovesse subire una rimodulazione a seguito di rendicontazione delle spese presentate, Sviluppo Lazio provvederà a comunicare a Banca l’ammontare dell’importo effettivamente dovuto. 3. Sviluppo Lazio è esonerata da ogni responsabilità giuridica nel caso dovessero sorgere controversie tra Banca e le imprese in merito alla mancata o errata erogazione del finanziamento, per tutto ciò che non attiene al merito agevolativo. ART.14 Incasso rate finanziamento 1. Banca provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare alle scadenze previste nel contratto di finanziamento le rate del finanziamento medesimo e trasferirà a Sviluppo Lazio, entro il termine di 30 giorni, con pari valuta dell’incasso, attraverso appositi accrediti sul Conto Vincolato, la quota percentuale, comprensiva di capitale e interessi, relativa alla Quota Agevolata, secondo le proporzioni di cui al precedente Art. 7. 2. Il mancato pagamento anche parziale alla scadenza di ciascuna rata delle somme messe a disposizione da Sviluppo Lazio, dovute dall’impresa beneficiaria, produrrà dal giorno di scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi moratori in favore di Sviluppo Lazio. 2.1. Detti interessi di mora saranno calcolati al tasso applicato alla Quota Ordinaria (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula del contratto, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze). 2.2. Il tasso di mora verrà applicato all’intera rata scaduta secondo la prassi consolidata di ciascuna Banca. 2.3. L’interesse di mora decorre dalla data di scadenza della rata non pagata. 3. In caso di finanziamento delle 3 linee di attività relative al riequilibrio finanziario cioè smobilizzo crediti Enti locali, anticipo ordini/contratti e finanziamento circolante, è possibile l’estinzione parziale o totale del finanziamento a costo zero. 4. In caso di finanziamento per investimenti produttivi, è possibile l’estinzione totale anticipata con l’applicazione di una penale in misura non superiore all’1% del debito residuo della Quota Ordinaria, mentre non è prevista l’ipotesi di estinzione parziale anticipata. 12 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 ART.15 Revoca delle agevolazioni 1. L’agevolazione concessa al destinatario potrà essere revocata nei seguenti casi: a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte o reticenti; b) venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi di ammissibilità all’agevolazione nel periodo di durata del finanziamento; c) al raggiungimento e/o superamento della soglia di 180 (centottanta) giorni di scaduto relativamente al rimborso della rata di finanziamento e/o a seguito della messa a sofferenza del credito ad esso collegato. Banca si riserva, a suo insindacabile giudizio, di agire anche prima dei 180 giorni qualora si rilevassero elementi pregiudizievoli in capo all’impresa o ai soci e/o garanti con contestuale passaggio a sofferenza; d) cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria; e) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell’impresa finanziata ad altra procedura concorsuale anche minoritaria; f) rinuncia all’agevolazione; g) nel caso di finanziamento per investimenti produttivi: i. destinazione dell’intervento agevolativo a finalità diverse rispetto a quelle previste dal progetto ammesso; ii. parziale realizzazione dell’investimento e questo non costituisca comunque un intervento organico e funzionale e coerente con le previsioni dell’Avviso Pubblico; iii. i beni acquistati con le agevolazioni siano alienati, ceduti o distratti prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di conclusione del progetto ammesso; iv. il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri, quindi, nel territorio della Regione Lazio. 2. Nei casi di cui sopra si ha la revoca totale dell’agevolazione, con conseguente decadenza dal beneficio del termine. In caso di revoca dell’agevolazione il beneficiario, oltre a restituire in un’unica soluzione il debito residuo del finanziamento, dovrà corrispondere interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente dalla data di erogazione a quella di restituzione, sulla somma erogata rivalutata in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Banca ha facoltà di non richiedere il rimborso della Quota Ordinaria. Banca, in caso di revoca dell’agevolazione (es. venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi) ha, altresì, facoltà di revisionare la pratica del cliente, acquisendo o aumentando, ad insindacabile giudizio, le garanzie a tutela del suo rischio di credito e/o di porre in essere ulteriori modifiche o rimodulazioni del fido esistente. 3. In caso di revoca parziale di agevolazione relativa ad investimenti dovuta al mancato completamento dell’investimento, fermo restando quanto previsto al punto ii) punto g) del precedente comma 1, si procede alla rideterminazione delle quote erogabili. 4. Sviluppo Lazio sarà tenuta a comunicare, con lettera raccomandata A/R., alle imprese beneficiarie l’avvio del procedimento di revoca, con indicazione dei relativi motivi, assegnando al destinatario della comunicazione un termine non superiore a 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni (L. n° 241/90). 13 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 5. Sviluppo Lazio, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle controdeduzioni o dalla decorrenza del termine di cui al precedente capoverso, informa dell’esito della comunicazione il Comitato di Investimento, che provvede agli atti conseguenti. 6. In caso di revoca dell’agevolazione di cui al precedente comma 1, il recupero della quota di finanziamento agevolato eventualmente erogata potrà avvenire escutendo la garanzia di cui al precedente Art. 8, comma 1, ovvero attraverso il versamento totale o rateale dell’importo dovuto. ART.16 Impegni di Banca Banca si impegna a: a) effettuare la valutazione del merito creditizio della Quota Ordinaria entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta di finanziamento. Nel caso in cui sia impossibilitata a completare l’iter istruttorio entro i suddetti 30 giorni, è tenuta a darne comunicazione a Sviluppo Lazio; b) effettuare tutte le istruttorie tecniche e legali necessarie ed opportune alla stipula del contratto di finanziamento ed all’accertamento della consistenza ed acquisibilità delle eventuali garanzie relative a ciascun finanziamento; c) predisporre quanto necessario alla stipula del contratto ed all’erogazione del finanziamento, sottoscrivere il contratto di finanziamento ed ogni altro contratto allo stesso connesso, nonché gli atti necessari all'acquisizione delle garanzie personali a copertura del contratto di finanziamento così come previste a carico del beneficiario ai precedenti Artt. 8 e 9; d) erogare il finanziamento secondo le modalità di cui all’art 13, incassare le rate in scadenza, accreditando quanto di spettanza di Sviluppo Lazio sul Conto Vincolato con le modalità di cui all’Art. 9 e all’Art. 14; e) segnalare eventuali ritardi nel pagamento delle rate e, in caso di ritardato pagamento di una rata, applicare gli interessi di mora di cui all’Art.14; f) compiere tutte le attività di recupero anche coattivo del credito di Sviluppo Lazio derivanti dal contratto di finanziamento ivi inclusa ogni opportuna azione giudiziaria ed stragiudiziale in sede cautelare, di cognizione, di esecuzione e concorsuale, ai sensi dell’Art. 2 della presente Scheda Prodotto; g) ripartire le somme recuperate in esito all’attività di recupero del credito tra Sviluppo Lazio e Banca in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al finanziamento, inteso come somma della Quota Agevolata e della Quota Ordinaria; h) predisporre una relazione trimestrale e/o una rendicontazione in via telematica, sull’andamento dei finanziamenti nel periodo, che contenga tutti gli elementi di dettaglio necessari a ricostruire l’importo versato da Sviluppo Lazio e di quanto rimborsato a fronte delle rate pagate dai beneficiari o delle somme incassate a fronte di azioni di recupero del credito. i) dare comunicazione a Sviluppo Lazio entro 30 giorni a mezzo raccomandata A/R, anticipata a mezzo fax: 1) del verificarsi dell’evento di credito - dato dal raggiungimento e/o superamento da parte dell'impresa beneficiaria del termine di cui all'Art.15 lett. c) della presente Scheda Prodotto, (termine espressamente indicato nel singolo contratto di finanziamento) - o di qualsivoglia altro evento che determini, ai sensi del contratto, la risoluzione dello stesso o la decadenza del beneficio del termine, con conseguente passaggio a sofferenza del credito ad esso collegato; 2) di aver provveduto a comunicare al beneficiario, nel rispetto delle modalità previste nel contratto di finanziamento, la decadenza dal beneficio del termine concesso in relazione al finanziamento e risoluzione del contratto di finanziamento stesso; 14 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 j) dare comunicazione di aver esperito, senza esito positivo, ogni azione giudiziaria volta al recupero coattivo del credito. ART. 17 Inadempimento di Banca 1. L’inadempimento di Banca agli obblighi ed impegni previsti negli artt. 2, 13 e 16 della presente Scheda Prodotto, comporta la risoluzione del presente contratto. ART. 18 Insolvenza del beneficiario del finanziamento 1. Si realizza civilisticamente il mancato recupero del credito: 1.1. in caso di infruttuoso esperimento delle procedure di recupero coattivo da parte di Banca, concretizzatesi nelle ordinarie azioni legali previste dall’ordinamento; 1.2. ove ricorrendo i presupposti legittimanti la presentazione di istanza fallimentare, dallo “stato di riparto” dell’attivo fallimentare non risultino somme liquidate a copertura totale della posizione creditoria così come ammessa nello “stato passivo” consolidato. 2. Sviluppo Lazio, preso atto della comunicazione prevista alla lettera j) dell’Art. 16, dichiara “il passaggio a perdita del finanziamento”, diventato ormai irrecuperabile. Qualora dovesse verificarsi un passaggio a perdita del credito vantato nei confronti del beneficiario del finanziamento, Banca provvede a darne comunicazione a Sviluppo Lazio. Decorso dalla comunicazione un lasso di tempo ritenuto congruo, Sviluppo Lazio cede pro-soluto a titolo oneroso il proprio credito ad un soggetto da essa individuato, informandone Banca entro 10 giorni. Il corrispettivo consisterà in una percentuale (da concordare con il cessionario del credito) della somma recuperata, che Sviluppo Lazio provvederà a riversare nelle risorse del Fondo. Sulla scelta del cessionario del credito si riconosce una prelazione convenzionale a Banca. 3. A seguito di tale cessione, nessuna incombenza né alcun onere in termini finanziari e/o convenzionali sarà più dovuto da Banca in forza del contratto. ART. 19 Spese di recupero e compensi riconosciuti a Banca 1. Per l’attività di recupero crediti Banca potrà addebitare a Sviluppo Lazio un compenso, la cui entità sarà concordata fra le parti in una lettera a latere che sarà sottoscritta contestualmente alla presente Scheda Prodotto. 15 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 ART. 20 Impegni di Sviluppo Lazio 1. Sviluppo Lazio, soggetto gestore del Fondo, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione IF richiamata in premessa e ss. mm., dovrà: a) promuovere e divulgare, attraverso appositi mezzi di comunicazione, tutte le informative inerenti la conoscenza della legge attivando, altresì, specifici servizi informativi in favore dei diversi soggetti richiedenti per la corretta redazione delle domande di agevolazione e la conoscenza dei successivi iter attuativi; b) coordinare i propri uffici e le loro articolazioni territoriali, i sistemi informativi ed il flusso documentale per l’attuazione degli interventi previsti; c) valutare attraverso un’istruttoria tecnica i progetti imprenditoriali presentati e trasmettere a Banca tutti gli atti necessari per la valutazione del merito del credito; d) nei termini e con le modalità indicati nel precedente Art.12, conferire le risorse del Fondo sul Conto Vincolato e ripristinare le somme prelevate da Banca; e) gestire i rapporti con i soggetti beneficiari degli interventi. ART. 21 Divisibilità 1. Qualunque disposizione della presente Scheda Prodotto che risulti invalida o inefficace sarà priva di effetti, senza per questo inficiare le rimanenti disposizioni della presente Scheda Prodotto. Tuttavia, per tale evenienza le Parti si impegnano a negoziare in buona fede per concordare disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti delle disposizioni risultate invalide. ART. 22 Eventuali condizioni da applicare alla finanza integrativa. 1. Non sono previste dalla presente Scheda Prodotto ipotesi di finanza integrativa. 16 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 ART. 23 Norme di chiusura 1. Si rinvia all’Accordo Quadro per quanto qui non specificamente previsto. ART. 24 Foro competente 1. Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. Letto, approvato e sottoscritto in Roma, il ________________ Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: Art.2 – Mandato; Art.7 – Agevolazioni previste e massimali;Art. 8 – Garanzie; Art. 9 – Caratteristiche del finanziamento; Art. 10 – Modalità di erogazione; Art. 12 – Modalità di trasferimento delle risorse da Sviluppo Lazio a Banca e modalità di rimborso delle stesse; Art. 13 – Erogazione finanziamento; Art. 14 – Incasso rate finanziamento; Art. 15 – Revoca delle agevolazioni; Art. 16 – Impegni di Banca; Art. 17 – Inadempimento di Banca; Art. 18 – Insolvenza del beneficiario del finanziamento; Art. 19 – Spese di recupero e compensi riconosciuti a Banca; Art. 21 – Divisibilità; Art. 24 – Foro competente. Letto, approvato e sottoscritto in Roma, il __________________ Sviluppo Lazio S.p.A. ________________________ Banca _____________________________ 17 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 Sub A INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI RATING E SPREAD MASSIMO Nel seguito indichiamo la corrispondenza tra le Categorie di Rating previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02, i Rating Notch secondo la Master Scale di Standard & Poor’s e il livello massimo di spread praticato per ciascuna Categoria all’interno dei livelli massimi applicabili previsti dall’Appendice 3 dell’Avviso Pubblico: Categoria di Rating Ottimo (AAA-A) Buono (BBB) Soddisfacente (BB) Scarso (B) Rating Notch (Master Scale S&P) AAA AA+ AA AAA+ A ABBB+ BBB BBBBB+ BB BBB+ B B- Spread massimo praticato […%] massimo applicabile 4.35% […%] massimo applicabile 4.35% […%] massimo applicabile 5.40% […%] massimo applicabile 6.00% 18 28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 lettera a latere per la definizione delle spese di recupero e dei compensi riconosciuti a Banca ai sensi dell’articolo 19 della Scheda Prodotto Con riferimento alle spese di recupero ed ai compensi riconosciuti a Banca ai sensi dell’articolo 19 della Scheda Prodotto, con la presente si concorda quanto segue: 1. Per l’attività di recupero crediti Banca potrà addebitare a Sviluppo Lazio: a) una commissione fissa in funzione dell’ammontare del credito da recuperare e comunque non superiore ad Euro [….] per pratica; b) una commissione variabile non superiore al […]% della somma recuperata a valere sulla Quota Agevolata; c) la copertura delle spese legali effettivamente sostenute se preventivamente autorizzate da Sviluppo Lazio, in misura pari al 75% del totale ovvero pari al 80% del totale nel caso di spese legali sostenute per imprese con sede legale ed operativa sita nel Sistema Locale del Lavoro Frosinone-Anagni e nel Comune di Fiuggi. Letto, approvato e sottoscritto in Roma, il ______________ Sviluppo Lazio S.p.A. ________________________ Banca _____________________________ 19
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