Bando Capitale Circolante

28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 22 gennaio 2014, n. G00458
POR FESR Lazio 2007-2013. Attività I.5.3. Fondo di partecipazione IF. Riapprovazione dell'Avviso Pubblico
e della scheda prodotto relativi alla linea di attività denominata "Fondo per il finanziamento del capitale
circolante e degli investimenti produttivi delle PMI" approvati con Determinazione 27 dicembre 2013, n.
G06270.
28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013. Attività I.5.3. Fondo di partecipazione IF. Riapprovazione dell'Avviso
Pubblico e della scheda prodotto relativi alla linea di attività denominata “Fondo per il finanziamento del
capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI” approvati con Determinazione 27 dicembre
2013, n. G06270.
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2007-2013
Su proposta del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione,
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 - “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;
VISTO il “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” n. 1 del 6
settembre 2002 e ss.mm.ii.;
VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con D.C.R. n. 39 del 3 aprile
2007 e adottato con Decisione della Commissione n. C(2007)4584 del 2/10/2007 e successive modifiche;
CONSIDERATO che con comunicazione del 18 giugno 2013 prot. 120169, trasmessa in data 19.07.2013, via
SFC 2007, l’Autorità di Gestione del POR ha avviato una procedura di revisione del POR ai sensi dell’art. 33
punti 1.a) e 1.b) del Reg. (CE) 1083/06, sostituendo la precedente descrizione dell’attività I.5 con la
seguente, approvata dal Comitato di Sorveglianza nella riunione tenutasi il medesimo 18 giugno:
“L’attività promuove l’accesso al credito da parte delle PMI, con i limiti previsti dalla sezione 8 del
Reg.(CE) 1828/06 e dalle note del Comitato previsto dall’art.103 del Reg.(CE)1083/06 e favorisce la
crescita dimensionale dei Confidi adeguandone l’operatività alla nuova regolamentazione di vigilanza
delle banche (Basilea 2).
L’attività è volta a favorire azioni di rafforzamento e di potenziamento dei Confidi del Lazio, che
dovranno adeguarsi al regime di “Intermediario vigilato” ex art. 107 del TUB, favorendone processi di
riorganizzazione, di aggregazione e di crescita patrimoniale coerentemente con quanto previsto dalla
regolamentazione prudenziale in materia creditizia e finanziaria. L’attività esclude i Confidi che
intendono trasformarsi in banche con prevalente attività di garanzia78.
L’attività prevede, altresì, l’attivazione di fondi regionali di garanzia per favorire l’accesso al credito
delle PMI anche in coordinamento con misure nazionali, nell’ambito del sistema pubblico delle
garanzie all’economia reale. Considerando l’attuale difficoltà del sistema bancario nel concedere
credito alle PMI, potranno essere attivati strumenti di ingegneria finanziaria che prevedano parziale
provvista da parte del POR.”;
CONSIDERATO che con decisione C(2013) 6769 del 14.10.2013 la Commissione ha approvato la proposta di
modifica del POR FESR Lazio;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 632 del 7 agosto 2009 e ss.mm. ii. – “Approvazione delle
modalità attuative dell’Attività 5 dell’Asse I “Sostegno all’accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi ed
i Fondi di garanzia ed altre forme di credito innovative, attivate dalla Regione Lazio” (la “DGR 632/09”) ed in
particolare l’allegato 1 “Modalità Attuative del P.O.” (“MAPO”), come modificata dalle D.G.R. n. 212 del 18
maggio 2012, che ha introdotto l’attività “Fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai PLUS” e n.
496 del 17 ottobre 2012, che ha introdotto la sub-attività denominata “Fondo di patrimonializzazione PMI”;
CONSIDERATO che la suddetta modifica della descrizione dell’attività I.5 allinea le previsioni del POR
all’intervenuto Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011,
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che ha modificato il regolamento (CE) n. 1828/2006 ampliando l’ambito di intervento degli strumenti di
ingegneria finanziaria a favore delle PMI;
VISTA la Determinazione 27 dicembre 2013, n. G06270, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n.1del 02/01/2014 con la quale:
-
è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo alla linea di attività denominata Fondo per il
finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI – Allegato A con una
dotazione finanziaria di Euro 35.000.000,00, che rappresenta la quota agevolata dei finanziamenti
stessi;
-
è stata approvata la “Scheda Prodotto” che Sviluppo Lazio sottoscriverà con le Banche o
Intermediari finanziari interessati per la gestione unitaria del finanziamento ivi compreso
qualunque adempimento previsto e disciplinato dalla normativa bancaria, Allegato B;
-
è stata disposta l’apertura dello sportello on line e quindi la possibilità di compilare il formulario
(appendice 6 dell’avviso pubblico) sui siti web www.porfesr.lazio.it e www.sviluppo.lazio.it per le
ore 9.00 del giorno 03 febbraio 2014, al fine di consentire la migliore conoscibilità dei contenuti
dell’avviso pubblico di cui all’allegato A.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articolo 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, che è
entrato in vigore il 1° gennaio 2014;
RITENUTO opportuno adeguare il contenuto dell’avviso pubblico e della scheda prodotto alle modifiche
apportate dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 rispetto al precedente Regolamento “de minimis” n.
1998/2006, con particolare riferimento al calcolo della soglia “de minimis” in rapporto al concetto di
“impresa unica” e all’eliminazione dell’esclusione dai benefici “de minimis” per le imprese in difficoltà e
per quelle che operano nel settore carboniero;
RITENUTO opportuno riapprovare il testo dell’avviso pubblico con la relativa scheda prodotto, che
recepiscono le citate modifiche, allegati A e B alla presente determinazione della quale formano parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO opportuno ribadire che l’apertura dello sportello on line e quindi la possibilità di compilare il
formulario (appendice 6 dell’avviso pubblico) sui siti web www.porfesr.lazio.it e www.sviluppo.lazio.it
abbia luogo dalle ore 9.00 del giorno 03 febbraio 2014;
ASSUME LA DETERMINAZIONE
In conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate:
- di adeguare il contenuto dell’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale 27 dicembre
2013, n. G06270, alle modifiche intervenute con il Regolamento (UE) n. 1407/2013 relative, in
particolare, al calcolo della soglia “de minimis” con riferimento al concetto di “impresa unica” e
all’eliminazione dell’esclusione dai benefici “de minimis” per le imprese in difficoltà e per quelle che
operano nel settore carboniero;
- riapprovare il testo dell’avviso pubblico con la relativa scheda prodotto, che recepiscono le citate
modifiche, allegati A e B alla presente determinazione della quale formano parte integrante e
sostanziale;
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- di ribadire che l’apertura dello sportello on line e quindi la possibilità di compilare il formulario
(appendice 6 dell’avviso pubblico ) sui siti web www.porfesr.lazio.it e www.sviluppo.lazio.it abbia luogo
dalle ore 9.00 del giorno 03 febbraio 2014;
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet
http://www.porfesr.lazio.it e sul sito www.sviluppo.lazio.it.
Il Direttore
Rosanna Bellotti
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Allegato A
AVVISO PUBBLICO
Nuovo Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013 Asse I, attività 5, sub attività I.5.3 “Fondo di partecipazione IF” linea di attività “Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI”
Art. 1 - Finalità, oggetto e interventi
1. Il presente Avviso Pubblico è emanato in attuazione del Programma Operativo Regionale “Competitività
regionale e occupazione” 2007-2013 della Regione Lazio, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale a valere sull’Asse I “Ricerca, Innovazione e rafforzamento della base produttiva” e sul seguente
Obiettivo operativo ed Attività:
Obiettivo operativo 1) “Rafforzamento della capacità innovativa delle PMI”, Attività 5 “Sostegno
all’accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi e i Fondi di garanzia e altre forme di credito innovative,
attivate dalla Regione Lazio”, sub attività I.5.3 “Fondo di partecipazione IF”.
Il Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI, che
costituisce una delle linee di attività del Fondo di partecipazione IF, è destinato a sostenere le micro,
piccole e medie imprese operanti nel Lazio al fine di contrastare l’attuale scarsa liquidità del sistema,
finanziando da un lato il fabbisogno di capitale circolante per consentirne il riequilibrio finanziario,
dall’altro gli investimenti produttivi, mediante l’erogazione di finanziamenti chirografari, in
compartecipazione con il sistema bancario.
2. La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’intervento ammonta ad Euro 35.000.000,00 e rappresenta la
quota agevolata a disposizione per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato.
3. Il presente Avviso Pubblico specifica i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di
finanziamento, la documentazione da allegare, le condizioni di ammissibilità, gli impegni da assumere da
parte dei singoli beneficiari nonché i termini temporali relativi all’iter per la valutazione delle domande
presentate.
4. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R.L. e sui siti www.sviluppo.lazio.it. e www.porfesr.lazio.it,sui quali
è reperibile, altresì, la relativa documentazione.
Art. 2 - Definizioni e riferimenti normativi
1. Il presente Avviso Pubblico utilizza le seguenti definizioni:
a.
«Avviso»: il presente Avviso Pubblico;
b.
«Accordo di Programma»: Accordo di Programma sottoscritto in data 2 agosto 2013 tra la Regione
Lazio, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Provincia di Frosinone e l’Agenzia Nazionale per
l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.a., per il rilancio e lo sviluppo industriale
delle aree interessate dalla crisi del Sistema Locale di Lavoro di Frosinone – Anagni e Comune di
Fiuggi, approvato con Decreto Presidenziale n. T00323 del 21/10/2013;
c.
«Banche Convenzionate» o «Banche»: tutti gli istituti di credito che abbiano sottoscritto l’Accordo
Quadro con Sviluppo Lazio e la Scheda Prodotto relativa all’intervento di cui al presente Avviso;
entrambi i documenti sono sottoscrivibili in qualsiasi momento da parte di ogni istituto di credito con
sportelli sul territorio regionale; Sviluppo Lazio assicura la massima trasparenza ai beneficiari
1
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tenendo costantemente aggiornato sul proprio sito web l’elenco degli istituti sottoscrittori
dell’Accordo Quadro e della Scheda Prodotto;
d.
«Comitato di Investimento»: organo istituito all’art. 7 della Convenzione IF. Il Comitato di
Investimento valuta le opportunità di investimento e definisce nel dettaglio le caratteristiche degli
strumenti di ingegneria finanziaria oggetto di investimento del Fondo IF;
e.
«Convenzione IF»: Convenzione per la gestione del Fondo IF - stipulata in data 12 settembre 2011,
registrata al n. 14549 del 22 settembre 2011, in conformità allo schema approvato con DGR n. 360
dell’8 agosto 2011 -, come integrata e modificata a seguito delle DGR n. 486/2011, 104/2012 e
496/2012 e della determinazione G04567/2013;
f.
«De minimis»: Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
d’importanza minore («De minimis»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L
352 del 24.12.2013;
g.
«Disciplina antiriciclaggio»: prevista dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.
che, all'art. 2, comma 1, definisce le azioni che, se commesse intenzionalmente, costituiscono
riciclaggio;
h.
«ESL»: è l’Equivalente Sovvenzione Lordo;
i.
«DURC»: è il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
j.
«Fondo»: il Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle
PMI;
k.
«Fondo IF»: Fondo di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, gestito da Sviluppo Lazio, a valere sul
POR FESR Lazio 2007-2013;
l.
«Impresa unica»: l’insieme delle imprese come definito all’art. 2, comma 2 del Regolamento (UE) N.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, tra le quali esista almeno una delle relazioni
seguenti:
un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre
imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica;
m. «L. 241/90»: è la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
n.
«Micro imprese»: imprese che rispettano la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
ovvero quelle imprese il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio
annuale non superi 2 milioni di euro.
o.
« PEC »: è la Posta Elettronica Certificata;
p.
«Piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che rispettano i parametri dimensionali previsti
nell'Allegato I al RGE e nel Decreto Ministero Attività Produttive del 18.04.2005 di recepimento della
raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 6.05.2003 (GUCE L 124 del 25.05.2003). Fermi
2
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restando i maggiori dettagli previsti da dette norme (requisito di indipendenza, modalità di calcolo,
etc.), alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese appartengono le
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro
e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
q.
«POR FESR Lazio 2007-2013»: Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e
occupazione” 2007-2013 della Regione Lazio, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
r.
«Quota Agevolata »: quota del finanziamento erogata con le risorse POR FESR Lazio 2007-2013;
s.
«Quota Ordinaria»: quota del finanziamento erogata con le risorse messe a disposizione dalle
Banche convenzionate con Sviluppo Lazio;
t.
«Regolamento Generale di Esenzione» o «RGE»: Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione
del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria),
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 214 del 09.08.2008;
u.
«Reg. 1828»: Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione
e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 371 del
27.12.2006, e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle norme in materia di ingegneria finanziaria
(artt. 43-45);
v.
«Sviluppo Lazio»: Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo S.p.A. - Sviluppo Lazio, gestore
del Fondo.
Art. 3 - Soggetti beneficiari
1. Sono soggetti beneficiari le micro, piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa e in
consorzi di imprese, industriali, artigianali, commerciali e di servizi, con sede legale ed operativa nel
territorio della Regione Lazio, già operanti in regime di contabilità ordinaria, in possesso dei requisiti
dimensionali di PMI previsti dall’Allegato I del RGE, di cui al precedente Art. 2.
2. I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della
domanda:
a.
essere già costituiti ed iscritti nel registro delle imprese da almeno 2 anni solari ovvero essere in
possesso di almeno 2 bilanci approvati e depositati o almeno 2 dichiarazioni dei redditi regolarmente
presentate nel caso di società di persone o ditte individuali;
b.
non trovarsi in condizioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione
controllata;
c.
non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste
dal diritto nazionale per l’apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei propri
creditori, ai sensi dell’art. 4 comma 3, lettera a) del De minimis;
d.
possedere una situazione di regolarità contributiva attestata dal DURC. A tal proposito si precisa che,
ai fini dell’erogazione, si applica quanto previsto dall’art. 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69
convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto compatibile;
e.
operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela
ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari
opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e
3
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territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli
artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e
all’emersione del lavoro non regolare”;
f.
aver restituito le eventuali agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la revoca e
restituzione, al di fuori dei casi di cui al presente comma, lett. h;
g.
essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al Dlgs. 21 novembre 2007, n.
231;
h.
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (clausola
Daggendorf);
i.
non essere stati destinatari, nei 3 anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle
agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche per fatti gravi imputabili
all’impresa, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte dell’impresa;
j.
non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della
normativa antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell’art. 4 del decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490) .
k.
non superare, mediante il finanziamento, i massimali previsti dall’art. 3 del De minimis per aiuti
ricevuti nell’esercizio corrente e nei due precedenti come Impresa unica.
3. Sono escluse le imprese operanti nei settori di attività riportati nell’Appendice 1 del presente Avviso.
4. Per le imprese che presentano domanda di finanziamento per investimenti produttivi, ai fini
dell’ammissibilità alle agevolazioni, è necessario che le stesse abbiano, alla data di presentazione della
domanda, la piena disponibilità dell’immobile dell’unità operativa ove viene realizzato l’investimento,
rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione - anche finanziaria - o
comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi
previamente registrato, ovvero da un contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del codice civile. Alla
data sopra indicata tale immobile deve essere già rispondente, in relazione all’attività da svolgere, ai
vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso.
Art. 4 - Ambito territoriale
1. Intero territorio regionale.
Art.5 - Interventi e spese ammissibili
1. Sono ammissibili gli interventi finalizzati a:
a. contrastare la scarsa liquidità delle imprese del territorio consentendone il riequilibrio finanziario
attraverso tre specifiche linee di attività:
i. smobilizzo crediti Enti Locali;
ii. anticipo ordini/contratti;
iii. finanziamento circolante;
b. promuovere investimenti produttivi.
2. Al momento di presentazione della domanda il beneficiario deve selezionare un’unica tipologia di
intervento tra quelli previsti dal precedente comma 1. La domanda di finanziamento non è ripetibile
nell’ambito del medesimo Avviso.
4
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3. Requisiti dei singoli interventi di cui al precedente comma 1, punto a.:
i.
smobilizzo crediti Enti Locali
I crediti devono essere:
¾ scaduti, certi, liquidi ed esigibili;
¾ del valore complessivo minimo di Euro 50.000 (al netto di Iva). Si precisa che non è
previsto un importo massimo, fermo restando che l’eventuale finanziamento sarà
concesso solo nei limiti di cui al successivo Art. 6;
¾ vantati dalle imprese, così come definite all’Art. 2, nei confronti degli Enti Locali italiani,
ad eccezione dei Comuni commissariati1. Ai fini della verifica del menzionato requisito
farà fede la certificazione della piattaforma elettronica predisposta del MEF (ex Legge
n.64/2013);
¾ non configurabili come crediti ceduti;
¾ non smobilizzati a valere sulla Legge n. 64/2013.
ii. anticipo ordini/contratti
Gli ordini accettati ed i singoli contratti devono essere:
¾ del valore complessivo minimo di Euro 50.000 (al netto di Iva). Si precisa che non è
previsto un importo massimo, fermo restando che l’eventuale finanziamento sarà
concesso solo nei limiti di cui al successivo Art. 6;
¾ antecedenti massimo tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Ai fini della
verifica del menzionato requisito farà fede la data di accettazione, contestuale o
mediante lettera di accettazione, dell’ordine o di sottoscrizione del contratto di fornitura;
¾ inevasi ovvero la data prevista per la consegna dell’ultimo dei beni o per l’integrale
prestazione dei servizi non dovrà essere anteriore alla data di presentazione della
domanda;
¾ regolari ovvero dovranno recare indicazione della data di accettazione o sottoscrizione,
della data prevista di consegna dei beni e/o prestazione dei servizi, dell’oggetto della
fornitura, del committente, della società fornitrice che richiede l’intervento finanziario e
dell’ammontare della fornitura.
Si precisa che, nel caso in cui l’ordine accettato costituisca esecuzione di un più ampio
rapporto di fornitura (per esempio contratto quadro), i requisiti dell’ordine accettato di cui al
presente comma potranno essere, in tutto o in parte, verificati in relazione al più ampio
rapporto di fornitura (per esempio contratto quadro), fermo restando che il requisito della su
indicata antecedenza massima pari a tre mesi verrà in ogni caso verificato in relazione al
singolo ordine accettato.
Si precisa altresì che i singoli ordini accettati o i singoli contratti di fornitura devono essere in
lingua italiana, o in mancanza dovrà essere allegato al singolo ordine accettato o al singolo
contratto di fornitura una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445 del 2000 sottoscritta dalla società richiedente e contenente gli elementi utili alla
verifica dei requisiti oggettivi di cui al presente articolo.
iii. circolante
Sono ammissibili finanziamenti relativi all’acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti
finiti, al pagamento di altri debiti commerciali ed all’anticipo di crediti commerciali. Banca
1
La lista dei Comuni commissariati è disponibile sul sito Anci http://portale.ancitel.it/, Mappe e reti comunali.
5
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espliciterà nella propria delibera le finalità del finanziamento, che effettuerà applicando le
proprie ordinarie procedure.
4. Requisiti e spese ammissibili degli interventi di cui al precedente comma 1, punto b.:
9 Gli investimenti produttivi ammissibili sono quelli finalizzati all’ampliamento, alla
ristrutturazione, alla riconversione, alla riqualificazione, alla riattivazione ed
all’ammodernamento produttivo delle imprese ovvero della sede operativa delle stesse. Si fa
rinvio all’Appendice 2 per la definizioni delle finalità.
9 Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di immobilizzazioni materiali e
immateriali così come definite dall’articolo 2424 e seguenti del Codice Civile, nella misura in
cui queste siano necessarie alla finalità del progetto interessato dall’agevolazione.
Nell’Appendice 3 sono identificate le categorie di spese ammissibili.
9 Le variazioni agli investimenti rispetto al piano approvato sono ammesse con una flessibilità
del 15% per ciascuna categoria di spesa, fermo restando il totale complessivo degli stessi, a
condizione che non alterino il piano approvato. Non si considerano variazioni la sostituzione
dei fornitori e le modifiche non sostanziali dei beni (aggiornamenti tecnologici, ecc).
Eventuali variazioni dei progetti di investimento che superino il limite indicato dovranno
essere preventivamente comunicate a Sviluppo Lazio indicando le spese oggetto della
variazione, i motivi della variazione, gli importi approvati ed i nuovi importi richiesti. Tale
richiesta dovrà essere autorizzata da Sviluppo Lazio. In caso di diminuzione della spesa
ammissibile il finanziamento agevolato concesso verrà proporzionalmente ridotto fermo
restando quanto previsto al successivo Art. 11, comma 2.2, mentre non verranno riconosciute
maggiorazioni a fronte di un aumento degli investimenti.
Le modifiche dovute a fattori contingenti o a circostanze imprevedibili non preventivamente
autorizzate saranno valutate in sede di esame della rendicontazione intermedia (SAL) e finale
(SALDO). Qualora le modifiche apportate siano sostanziali e compromettano l’effettiva e
corretta realizzazione del progetto approvato, si procederà alla revoca totale o parziale delle
agevolazioni concesse.
Art. 6 - Risorse complessive, agevolazioni concedibili, importi minimi e massimi finanziabili e
caratteristiche del finanziamento
1. La dotazione finanziaria del Fondo ammonta ad Euro 35.000.000,00 e rappresenta la quota agevolata a
disposizione per l’erogazione di finanziamenti chirografari ed in compartecipazione con il sistema
bancario.
2. L’importo minimo finanziabile è pari a Euro 50.000 per tutte le linee di intervento. Qualora l’importo
ammissibile, a seguito di valutazione operata da Sviluppo Lazio in sede di istruttoria, risulti inferiore alla
soglia minima di Euro 50.000, la domanda sarà considerata non ammissibile. I massimali dei finanziamenti
concedibili sono:
a.
per riequilibrio finanziario relativo:
i. allo smobilizzo crediti Enti Locali: Euro 100.000;
ii. all’ anticipo ordini/contratti: Euro 500.000;
iii. al finanziamento del circolante: Euro 500.000.
b.
per investimenti produttivi: Euro 1.000.000.
6
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3. Il finanziamento si articola in due componenti di pari durata:
a.
una componente a tasso agevolato, denominata Quota Agevolata, pari al 75% del finanziamento; il
tasso di interesse applicato al beneficiario su questa quota è pari a zero, ovvero rideterminato nel
limite di intensità di aiuto espressa in ESL che risulta concedibile ai sensi del De minimis., tenuto
conto dei massimali ivi previsti, e comunque non superiore al tasso applicato sulla Quota Ordinaria.
b.
una componente a tasso ordinario, denominata Quota Ordinaria, pari al restante 25% del
finanziamento; il tasso di interesse applicato al beneficiario su questa quota è ottenuto sommando al
parametro IRS (in caso di tasso fisso) ovvero al parametro Euribor 3 mesi (in caso di tasso variabile)
una maggiorazione (spread), variabile in funzione del merito di credito e del rating del beneficiario. I
livelli di spread praticati da ciascuna Banca per ogni Categoria di Rating, che debbono risultare
all’interno dei tetti massimi previsti nell’Appendice 4, sono indicati nella Scheda Prodotto sottoscritta
dalla Banca con Sviluppo Lazio e sono consultabili dal beneficiario sul sito www.sviluppo.lazio.it. Al
fine di garantire le migliori condizioni di mercato, è prevista una revisione trimestrale dei tetti
massimi di spread al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. Entro i 15
giorni antecedenti l’inizio di ciascun trimestre solare, Sviluppo Lazio provvede a verificare le migliori
condizioni da applicare nel trimestre successivo e negozia gli spread con ciascuna banca, che sono poi
recepiti con decisione del Comitato di Investimento e pubblicati sui siti ufficiali di Sviluppo Lazio e del
POR FESR.
Facendo seguito all’Accordo di Programma di cui all’Art. 2 del presente Avviso, le imprese con sede legale
ed operativa sita nel Sistema Locale del Lavoro Frosinone-Anagni e nel Comune di Fiuggi, beneficiano di
una Quota Agevolata pari all’80% del finanziamento e conseguentemente la relativa Quota Ordinaria si
riduce al 20%.
4. La durata del finanziamento è distinta per le linee di attività, come di seguito specificato:
a.
riequilibrio finanziario: durata massima 36 mesi più eventuale preammortamento tecnico;
b.
investimenti produttivi: durata massima 5 anni più un periodo di preammortamento di durata
massima di 12 mesi dalla data della prima erogazione, oltre un eventuale periodo tecnico di
allineamento alla scadenza del trimestre solare.
5. Il rimborso del finanziamento avviene su base trimestrale, fatta eccezione per il caso di finanziamento per
smobilizzo crediti Enti Locali, per il quale il capitale viene rimborsato in una unica soluzione a scadenza
mentre gli interessi possono essere corrisposti in un’unica soluzione a scadenza ovvero periodicamente,
secondo la prassi di ciascuna Banca.
6. Il beneficiario, al momento della presentazione della domanda, deve indicare obbligatoriamente la Banca,
fra quelle convenzionate, alla quale intende rivolgersi per l’erogazione del finanziamento.
Sul sito www.sviluppo.lazio.it viene data evidenza delle Banche convenzionate e, per ciascuna di esse:
9 dei livelli di spread praticati per ogni Categoria di Rating, all’interno dei tetti massimi previsti
nell’Appendice 4;
9 della durata massima applicabile a ciascun intervento di cui al precedente Art. 5, comma 1;
9 della periodicità del pagamento degli interessi nel caso di finanziamenti per lo smobilizzo crediti
Enti Locali.
7. Le ulteriori caratteristiche del finanziamento sono riportate nell’Appendice 5 del presente Avviso, che
rappresenta un estratto della Scheda Prodotto sottoscritta dalle singole Banche.
8. Il termine per la concessione dei finanziamenti è stabilito al 30 novembre 2014, mentre il termine ultimo
per l’erogazione dei finanziamenti concessi è stabilito al 30 novembre 2015, salvo eventuali proroghe
stabilite dalla Regione, in coerenza con le decisioni della Commissione UE.
7
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Art 7 - Cumulo delle agevolazioni
1. Gli investimenti realizzati ai sensi del presente Avviso sono agevolati nel rispetto del De minimis e
possono essere erogati solo previo accertamento che la concessione degli stessi non determini il
superamento dei massimali previsti dallo stesso.
2. Le agevolazioni previste dal presente Avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche
ottenute per le medesime spese.
Art. 8 - Garanzie
1. Relativamente ai finanziamenti concessi per lo smobilizzo crediti Enti Locali, la Banca acquisisce, oltre alla
certificazione rilasciata dalla piattaforma elettronica predisposta dal MEF2, il mandato irrevocabile
all’incasso del credito da parte del beneficiario.
2. Relativamente alle risorse erogate come anticipo di ordini e contratti, finanziamento circolante o per
investimenti produttivi, sulla Quota Agevolata, Banca richiede al beneficiario una protezione del credito di
tipo personale, a favore di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del Fondo, estensibile, ove necessario,
all’intera compagine societaria e/o a soggetti terzi. La garanzia suindicata deve essere coerente con quella
richiesta da Banca sulla Quota Ordinaria di cui al successivo comma. Nel caso in cui Banca non richieda
garanzie personali sulla Quota Ordinaria Garantita, dovrà richiederne comunque sulla Quota Agevolata.
3. Relativamente alle risorse erogate come anticipo di ordini e contratti, finanziamento circolante o per
investimenti produttivi, sulla Quota Ordinaria, Banca può richiedere garanzie personali analoghe a quelle
che assistono la Quota Agevolata e/o garanzie accessorie purché di natura non reale. Al fine di facilitare
l’accesso al credito o per abbattere il costo, Banca può richiedere anche garanzie consortili ovvero di
natura pubblica laddove applicabili.
Art. 9 - Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione
1.
2.
La partecipazione al presente Avviso può aver luogo dalle ore 9.00 del giorno 03 febbraio 2014 a seguito
della pubblicazione sui siti www.porfesr.lazio.it e www.sviluppo.lazio.it dello schema di formulario da
compilare on line e fino al 30 giugno 2014 ovvero fino ad esaurimento delle risorse stanziate, qualora ciò
avvenga antecedentemente a tale data. Sono accolte domande fino a copertura di un ulteriore 50% dello
stanziamento complessivo quale riserva di futuro recupero in caso di rinuncia, inammissibilità o revoca
delle domande utilmente collocate.
Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica compilando ed inoltrando il
pertinente formulario on-line, di cui all’Appendice 6, utilizzando i moduli predisposti e disponibili sul sito
www.sviluppo.lazio.it alla sezione “agevolazioni”. Alla domanda deve essere allegata in formato
elettronico, secondo le modalità indicate nel formulario on-line, la seguente documentazione:
a. copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa richiedente;
b. ultimi 2 bilanci depositati, corredati degli allegati di rito ovvero ultime 2 dichiarazioni dei redditi;
Inoltre:
c. in caso di domanda di anticipo ordini/contratti, copia degli ordini/contratti di fornitura, ivi inclusa la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 per gli ordini
2
Conformemente alla legge 64 del 2013, le PA debitrici erano tenute a comunicare entro il 15 settembre 2013 l’elenco
completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 attraverso una piattaforma elettronica per il
rilascio delle certificazioni del credito; questo obbligo, peraltro è stato reso permanente e tale comunicazione equivale
alla certificazione informatica del diritto.
8
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accettati o i contratti di fornitura in lingua diversa dall’italiano, da cui siano evincibili gli elementi di cui
al precedente Art. 5, comma 3, punto ii.;
d. in caso di domanda di finanziamento del circolante:
i.
sintetica descrizione dell’intervento in relazione alle necessità strutturali di capitale
circolante legate al normale ciclo commerciale;
ii.
copia conforme delle fatture attive/passive ovvero preventivi di spesa rilasciati dai
fornitori;
e. in caso di domanda di finanziamento per investimenti produttivi:
i.
scheda di progetto su apposito modulo approvato da Sviluppo Lazio, di cui
all’Appendice 8;
ii.
copia dei preventivi di spesa rilasciati dai fornitori (ovvero copia delle fatture di spesa
qualora già sostenute);
iii.
idoneo titolo di piena disponibilità dell’immobile dell’unità operativa ubicata nel
territorio della Regione Lazio ove viene realizzato il progetto (proprietà, diritto reale di
godimento, locazione - anche finanziaria, comodato, ecc.) risultante da un atto o un
contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi previamente registrato,
ovvero da un contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del codice civile; tale
immobile deve essere già rispondente, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti
specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso.
Qualora la documentazione di cui ai punti precedenti risulti incompleta, Sviluppo Lazio provvede a
richiedere tramite PEC le integrazioni al beneficiario, il quale dispone di 10 giorni dal ricevimento della
richiesta per inviare la documentazione completa, pena l’inammissibilità della domanda.
3.
La compilazione on-line del formulario può avere luogo dalle ore 9.00 del giorno indicato al comma 1 del
presente articolo. L’inoltro del formulario on-line assicura l’ottenimento di un numero cronologico di
protocollo.
Per il perfezionamento della richiesta occorre, altresì, compilare il Modulo di domanda, di cui
all’Appendice 7, scaricabile dal sito sopra citato; tale modulo, sottoscritto in originale dal Legale
Rappresentante dell’impresa, deve essere spedito, tramite raccomandata a/r, entro il termine di 10 giorni
dalla data di inoltro del formulario on-line, al seguente indirizzo:
Sviluppo Lazio S.p.A.
Fondo di Ingegneria Finanziaria - Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti
produttivi delle PMI
Via Vincenzo Bellini, 22 - 00198 ROMA
4.
5.
6.
7.
8.
Il mancato inoltro del Modulo di domanda entro i suddetti termini, comporta automaticamente
l’inammissibilità della stessa.
Sviluppo Lazio provvede all’acquisizione della documentazione e allo svolgimento delle relative
procedure di gestione.
Non sono ritenute ammissibili le domande presentate in modo difforme, prive della firma sul modello
cartaceo e riportanti erronea o parziale presentazione dei dati e dei documenti richiesti.
Tutte le eventuali ulteriori carenze di informazioni e/o di allegati, ovvero la loro non conformità, possono
essere oggetto di richiesta di integrazioni o chiarimenti da parte di Sviluppo Lazio. Il beneficiario è tenuto
a fornirli entro 10 giorni dall’invio della richiesta effettuata mediante PEC. In caso di mancato invio della
documentazione richiesta e/o di mancata risposta i beneficiari verranno considerati rinunciatari.
Al momento di sottoscrizione della richiesta di finanziamento il beneficiario deve fornire direttamente
alla Banca prescelta quanto ulteriormente richiesto per la valutazione del merito creditizio ad
integrazione della documentazione di cui al comma 2.
9
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9. Non è ammessa la presentazione di più domande da parte della stessa impresa.
10. Eventuali ed ulteriori comunicazioni verranno richieste da Sviluppo Lazio esclusivamente tramite PEC
([email protected]) all’indirizzo di PEC indicato dal beneficiario nel modulo di domanda.
Art. 10 - Procedure e termini per l’istruttoria
1. Al finanziamento degli interventi di cui al precedente Art. 5 si accede attraverso una procedura valutativa
a sportello che si svolge secondo i termini e le modalità indicate nei commi successivi. L’istruttoria delle
domande viene effettuata da Sviluppo Lazio seguendo l’ordine cronologico attribuito dal sistema on-line e
da Banca sulla base delle richieste di finanziamento presentate.
2. Sviluppo Lazio verifica la regolarità e l’ammissibilità delle domande presentate, con riferimento a quanto
richiesto dagli Art. 3 e 9. In caso di esito negativo provvede ad informarne il soggetto destinatario, il quale
dispone di 10 giorni dalla ricezione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto
dall’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. In caso di esito positivo Sviluppo Lazio comunica al soggetto
destinatario ed alla Banca l’avvio del procedimento valutativo del merito agevolativo. Il soggetto
destinatario deve perfezionare la richiesta di finanziamento alla Banca da lui prescelta entro 10 giorni
lavorativi dalla ricezione della suddetta comunicazione. Qualora tale termine non venga rispettato la
domanda sarà considerata come rinunciata.
3. Sviluppo Lazio effettua la verifica di cui al punto precedente e la valutazione del merito agevolativo della
domanda presentata entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione cartacea completa per gli
interventi previsti dall’Art. 5 comma 1 lettera a. ed entro 30 giorni per quelli di cui all’Art. 5 comma 1
lettera b. In caso sia necessaria l’acquisizione di documentazione integrativa provvede a richiederla al
soggetto destinatario, dandogli un termine perentorio pari a 10 giorni ed i 15/30 giorni di cui sopra
decorrono dalla ricezione della documentazione integrativa completa. Sviluppo Lazio provvede ad
informare la Banca circa l’esito dell’istruttoria di merito agevolativo. Nel caso in cui tale esito sia negativo
Sviluppo Lazio provvede ad informarne il soggetto destinatario, il quale dispone di 10 giorni dalla ricezione
della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto
dall’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Banca, entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta di finanziamento ed in parallelo alla valutazione di merito
agevolativo da parte di Sviluppo Lazio, effettua l’istruttoria di merito creditizio. In caso sia necessaria
l’acquisizione di documentazione integrativa provvede a richiederla al soggetto destinatario, dandogli un
termine perentorio adeguato alle integrazioni richieste, ed i 30 giorni decorrono dalla ricezione della
documentazione integrativa completa.
5. Qualora la domanda risulti ammissibile per l’intero importo richiesto, Banca formalizza la delibera
condizionata alla valutazione del merito agevolativo, ove non già acquisito l’esito positivo, dandone
comunicazione a Sviluppo Lazio. In caso di esito positivo del merito creditizio, ma per un importo inferiore
a quello richiesto, Banca provvede ad informarne Sviluppo Lazio che, entro 5 giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione di Banca, effettua la comunicazione al soggetto destinatario.
Relativamente ai finanziamenti per investimenti produttivi il soggetto destinatario può integrare il piano
finanziario con mezzi propri ovvero procedere ad un investimento di importo ridotto concordato con
Sviluppo Lazio attraverso una rimodulazione dell’intervento (presentando relativa documentazione a
consuntivo) entro 10 giorni dalla comunicazione della valutazione del merito creditizio.
6. In caso di esito negativo dell’istruttoria di merito creditizio Banca provvede ad informarne Sviluppo Lazio
che, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di Banca, effettua la comunicazione al
soggetto destinatario. Il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per
presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
7. Nel caso in cui Banca sia impossibilitata a completare l’iter istruttorio entro i 30 giorni di cui al precedente
comma 4, è tenuta a darne comunicazione a Sviluppo Lazio. Decorso comunque il termine di 90 giorni
l’istruttoria di merito creditizio si intenderà deliberata negativamente.
10
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8. Sviluppo Lazio comunica al Comitato di Investimento l’ammissibilità o la non ammissibilità al
finanziamento entro 7 giorni dalla valutazione del merito agevolativo.
9. Il Comitato di Investimento, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente approva:
a. le domande ammissibili a finanziamento;
b. le domande non ammissibili, con l’indicazione del motivo di non ammissibilità.
10. Sviluppo Lazio provvede a comunicare al soggetto destinatario - entro 5 giorni dalla decisione del
Comitato di Investimento, di cui cura la segreteria tecnica, o se successiva dalla data di comunicazione da
parte della Banca dell’esito dell’istruttoria di merito creditizio - la concessione del finanziamento ovvero il
diniego. Il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per presentare
eventuali osservazioni, in merito alla esclusione per mancanza del merito agevolativo, secondo quanto
previsto dall’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
11. Sviluppo Lazio relativamente agli interventi deliberati positivamente eroga la provvista agevolata alla
Banca scelta dal beneficiario ed autorizza la Banca a sottoscrivere il contratto di finanziamento con il
beneficiario e ad erogare il finanziamento.
Art. 11 - Modalità di erogazione
1. In caso di domande volte al finanziamento di una delle 3 linee di attività relative al riequilibrio finanziario,
cioè smobilizzo crediti Enti Locali, anticipo ordini/contratti e finanziamento capitale circolante, la Banca
eroga l’intero importo finanziato in un’unica soluzione, contestualmente alla stipula del contratto di
finanziamento, al ricevimento dell’autorizzazione da parte di Sviluppo Lazio di cui al precedente Art. 10,
comma 11.
2. In caso di finanziamento per investimenti produttivi, l'erogazione del finanziamento avviene
successivamente alla stipula del contratto di mutuo ed è articolata al massimo in due tranches, come di
seguito indicato:
2.1. qualora l’investimento realizzato risulti pari al 100% dell’investimento ammesso, il finanziamento
erogato è pari al 100% del finanziamento concesso a fronte di un ammontare di spesa effettivamente
rendicontato. Alla richiesta dovono essere allegati i seguenti documenti:
certificazione (del Presidente del Collegio Sindacale ovvero, in mancanza del collegio medesimo,
del Revisore Contabile iscritto all’Albo Ufficiale) attestante la regolarità e la conformità alla
normativa della documentazione di spesa presentata;
prospetto riepilogativo delle spese, avente valore di autocertificazione , con timbro e firma del
legale rappresentante dell’impresa e del Presidente del Collegio Sindacale/Revisore Contabile che
rilascia la certificazione;
certificato d’iscrizione rilasciato dalla competente CCIAA con vigenza e dicitura antimafia,
aggiornato ed in originale overo dichiarazione equipollente ai sensi della normativa vigente;
copia conforme delle fatture da rendicontare anche se non ancora quietanzate come previsto al
successivo comma 6;
relazione tecnica sul progetto realizzato.
2.2. qualora l’investimento rendicontato sia inferiore a quello ammesso e quest’ultimo non risulti ancora
interamente realizzato:
a. la prima quota, erogata a Stato di Avanzamento dei Lavori (di seguito “SAL”), deve essere pari almeno
al 50% del finanziamento concesso, a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato e
rendicontato nella misura suddetta. Alla richiesta devono essere allegati i documenti già elencati al
precedente comma 2.1;
11
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b. la seconda quota, erogata a titolo di SALDO, deve essere pari al rimanente importo del finanziamento
concesso, a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato e rendicontato comunque pari
al 100% dell’investimento ammesso, ovvero, in caso di parziale realizzazione dell’investimento, al
minor importo residuo, purché l’investimento complessivamente realizzato non sia inferiore al 70% di
quanto approvato e costituisca un impianto organico e funzionale all’attività dell’impresa e garantisca
l’effettiva e corretta realizzazione del progetto. Alla richiesta devono essere allegati tutti i documenti
già elencati al precedente comma 2.1.
Sviluppo Lazio, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione relativa alla
rendicontazione di spesa concernente il SAL o il SALDO del progetto ammesso, effettuate le
valutazioni previste, dispone l’erogazione della relativa tranche di finanziamento trasmettendo
l’ordine alla Banca.
3. In caso di finanziamento per investimenti produttivi, l'erogazione del finanziamento può avvenire solo
dietro presentazione di fatture di spesa quietanzate. Nell’ipotesi in cui le fatture relative alle spese
ammesse non siano quietanzate, le stesse vengono saldate dalla Banca direttamente al soggetto
emittente la fattura (fornitore), previo pagamento, da parte del beneficiario, dell’IVA e delle eventuali
spese non oggetto del finanziamento indicate nelle fatture stesse. Al fine di procedere a tale pagamento
diretto, è cura del beneficiario provvedere alla raccolta del consenso espresso del fornitore ed alla
formalizzazione della relativa domanda a Sviluppo Lazio, che deve fornire alla Banca idonea
autorizzazione.
L’impresa decade dal diritto al finanziamento concesso nel caso in cui la richiesta di erogazione del saldo
non pervenga a Sviluppo Lazio entro 30 giorni dalla data ultima di realizzazione dell’investimento e
comunque entro e non oltre 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del finanziamento ed entro i termini
previsti dall’Art. 6, comma 8.
Art. 12 - Erogazione delle agevolazioni
1. La Banca si obbliga ad erogare il finanziamento nel minor tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni
dalla comunicazione da parte di Sviluppo Lazio di cui al precedente Art. 10, comma 11, fatto salvo
l’insorgere di elementi pregiudizievoli nel frattempo intervenuti e che la Banca valuti ostativi
all’erogazione. Di tale evenienza la Banca informa Sviluppo Lazio per l’assunzione dei provvedimenti del
caso.
2. In caso di domanda di finanziamento per investimenti produttivi, qualora l’importo inizialmente
riconosciuto subisca una rimodulazione a seguito di rendicontazione delle spese presentate, Sviluppo
Lazio provvede a comunicare a Banca l’ammontare dell’importo effettivamente dovuto.
3. Sviluppo Lazio è esonerata da ogni responsabilità giuridica nel caso dovessero sorgere controversie tra la
Banca e l’impresa per tutto ciò che non attiene al merito agevolativo.
Art. 13 - Pagamento delle rate di finanziamento
1. La Banca provvede ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare le rate del finanziamento alle
scadenze previste nel contratto.
2. Il mancato pagamento - anche parziale - alla scadenza di ciascuna rata delle somme messe a disposizione
da Sviluppo Lazio, produce dal giorno di scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi
moratori in favore di Sviluppo Lazio.
a. Detti interessi di mora sono calcolati al tasso applicato alla Quota Ordinaria (IRS/Euribor + spread)
maggiorato di 2 punti percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula
12
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del contratto, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni
emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze).
b. Il tasso di mora è applicato all’intera rata scaduta (compresa la quota agevolata) secondo la prassi
consolidata di ciascuna Banca.
c. L’interesse di mora decorre dalla data di scadenza della rata non pagata.
3. In caso di domande volte al finanziamento delle 3 linee di attività relative al riequilibrio finanziario, cioè
smobilizzo crediti Enti Locali, anticipo ordini/contratti e finanziamento circolante, è possibile l’estinzione
anticipata parziale o totale del finanziamento a costo zero.
4. In caso di finanziamento per investimenti produttivi, è possibile l’estinzione totale anticipata del
finanziamento con l’applicazione di una penale in misura non superiore all’1% del debito residuo della
Quota Ordinaria. Non è prevista l’ipotesi di estinzione parziale anticipata.
Art. 14 - Revoca delle agevolazioni
1. L’agevolazione concessa al beneficiario può essere revocata nei seguenti casi:
a. agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte o reticenti;
b. venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi di ammissibilità all’agevolazione nel periodo di durata
del finanziamento;
c. al raggiungimento e/o superamento della soglia di 180 giorni di scaduto relativamente al rimborso
della rata di finanziamento e/o a seguito della messa a sofferenza del credito ad esso collegato.
Banca si riserva, a suo insindacabile giudizio, di agire anche prima dei 180 giorni qualora si rilevassero
elementi pregiudizievoli in capo all’impresa o ai soci e/o garanti con contestuale passaggio a
sofferenza;
d. cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria;
e. fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell’impresa finanziata ad altra
procedura concorsuale anche minoritaria;
f.
rinuncia all’agevolazione.
g. nel caso di finanziamento per investimenti produttivi:
i)
destinazione dell’intervento agevolativo a finalità diverse rispetto a quelle previste dal progetto
ammesso;
ii) parziale realizzazione dell’investimento e questo non costituisca comunque un intervento
organico e funzionale e coerente con le previsioni del presente Avviso;
iii) i beni acquistati con le agevolazioni siano alienati, ceduti o distratti prima che sia decorso il
termine di cinque anni dalla data di conclusione del progetto ammesso;
iv) il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e
non rientri nel territorio della Regione Lazio;
2. Nei casi di cui sopra si ha la revoca totale dell’agevolazione, con conseguente decadenza dal beneficio del
termine.
In caso di revoca dell’agevolazione il beneficiario, oltre a restituire in un’unica soluzione il debito residuo
del finanziamento, deve corrispondere interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo
intercorrente dalla data di erogazione a quella di restituzione, sulla somma erogata rivalutata in base agli
indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Banca ha facoltà di non richiedere il rimborso della Quota Ordinaria. La Banca, in caso di revoca
dell’agevolazione (es. venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi), ha, altresì, facoltà di revisionare la
13
28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
pratica del cliente, acquisendo o aumentando, ad insindacabile giudizio, le garanzie a tutela del suo rischio
di credito e/o di porre in essere ulteriori modifiche o rimodulazioni del fido esistente.
3. Sviluppo Lazio è tenuta a comunicare, con lettera raccomandata A/R, alle imprese beneficiarie l’avvio del
procedimento di revoca, con indicazione dei relativi motivi, assegnando al destinatario della
comunicazione un termine non superiore a 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione
stessa, per presentare eventuali controdeduzioni (L. n° 241/90).
4. Sviluppo Lazio, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle controdeduzioni o dalla decorrenza del
termine di cui al precedente capoverso, informa dell’esito della comunicazione il Comitato di
Investimento, che provvede agli atti conseguenti.
5. In caso di revoca dell’agevolazione di cui al precedente comma 1, il recupero della quota di finanziamento
agevolato eventualmente erogata può avvenire escutendo la garanzia di cui al precedente Art. 8, comma
2, ovvero attraverso il versamento totale o rateale dell’importo dovuto.
Art. 15 - Controlli ed ispezioni
1. In ogni fase e stadio del procedimento Sviluppo Lazio può disporre accertamenti documentali e verifiche
in loco presso il beneficiario, il quale deve consentire, senza limitazioni, alle persone e organismi che per
norma hanno il diritto di verifica e controllo, di effettuare ispezioni e controlli e l’accesso ai libri contabili e
a qualsiasi altro documento.
2. Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dall’Autorità di Gestione e dagli
organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale, nazionale e comunitario.
3. La documentazione contabile, costituita dai titoli originali, la documentazione comprovante quanto
dichiarato in sede di richiesta del prestito, nonché i progetti, in caso di finanziamento per investimenti
produttivi, devono essere conservati a cura dei soggetti beneficiari nei propri uffici, per un periodo non
inferiore a 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo.
Art. 16 - Ulteriori disposizioni
1. Il Comitato di Investimento e Sviluppo Lazio possono intervenire con ulteriori disposizioni al fine di
favorire eventuali integrazioni e chiarimenti, anche ai fini di attivazione e regolamentazione delle
procedure previste nonché dei rapporti con i soggetti terzi.
Art. 17 - Diritto di accesso e responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90
1. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della Legge 241/90 viene esercitato mediante richiesta
scritta motivata rivolgendosi a Sviluppo Lazio all’indirizzo PEC indicato al precedente Art.9, comma 11.
2. Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Sviluppo Lazio.
Art. 18 - Trattamento dei dati personali
1.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti
informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
2. I beneficiari, accettando i finanziamenti, accettano quanto disposto in materia di informativa stabilito
negli artt. 6 e 7 del Reg. CE 1828/2006 ove è prevista la pubblicazione, elettronica o in altra forma,
14
28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
dell’elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell’importo del finanziamento pubblico
destinato alle operazioni.
3. Il titolare del trattamento è Sviluppo Lazio. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento,
designato/i ai sensi dell’art. 29 del Dlgs n. 196/2003 e s.m.i, sono riportati in un elenco costantemente
aggiornato presso Sviluppo Lazio, all’indirizzo di cui all’Art. 9 del presente Avviso.
Art. 19 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa comunitaria,
nazionale e regionale in conformità alla quale sono stati predisposti il Programma Operativo Regionale
FESR 2007-2013 “Obiettivo competitività regionale e occupazione” approvato con Decisione della
Commissione Europea CE n. C(2012) 1659 in data 28/03/2012.
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Appendice 1
Settori limitati e/o esclusi
Ai sensi dell’art. 1 del De minimis sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori di attività:
a. pesca ed acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.
104/2000 del Consiglio;
b. produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato;
c. trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, nei
casi seguenti:
a. quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo, o al quantitativo, di tali prodotti
acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
b. quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente, o interamente, trasferito a
produttori primari;
d. attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente
collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad
altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
Ai sensi del comma 1, lettera e) del suindicato art. 1 del De minimis non possono essere presentate
domande per aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione;
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del De minimis non possono essere presentate domande per l’acquisto di
veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su
strada per conto terzi.
Sono, altresì, escluse le imprese operanti - o che per effetto del progetto andassero ad operare - in
settori non etici (es. pornografia, gioco d’azzardo). Inoltre, nel rispetto dei principi stabiliti dalla L.R. 24
dicembre 2008, n. 25, i progetti imprenditoriali oggetto della richiesta di finanziamento debbono essere
inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolti all’ambito applicativo civile e comunque non riguardare i
materiali di armamento come definiti dall’art. 2 della Legge 9 luglio 1990 n. 185 e successive modifiche.
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Appendice 2
Finalità ammissibili investimenti produttivi
Ampliamento: progetti di investimento volti ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti
esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o a creare
nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi
esistenti (ampliamento verticale) anche in un’ottica di internazionalizzazione.
Ristrutturazione: progetti di investimento diretti alla razionalizzazione dei processi produttivi,
alla riorganizzazione, al rinnovo, all’aggiornamento tecnologico dell’impresa.
Riconversione: progetti di investimento diretti a sostituire i prodotti esistenti tramite
l’introduzione di produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi e la relativa
modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti.
Riqualificazione: progetti di investimento volti all’innovazione di prodotto, di processo o
organizzativa in grado di introdurre significativi miglioramenti dei prodotti e delle tecniche di
produzione.
Riattivazione: progetti di investimento diretti alla ripresa dell’attività di insediamenti produttivi
inattivi per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di
un’attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente.
Ammodernamento: progetti di investimento volti ad apportare innovazioni nell’impresa con
l’obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni
lavorative, ambientali ed ecologiche legate ai processi produttivi.
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28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
Appendice 3
Spese ammissibili investimenti produttivi
Le spese ammissibili riguardano:
-
progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti sia generali
che specifici nonché la direzione dei lavori, gli studi di fattibilità economico finanziaria e di
valutazione dell’impatto ambientale, entro il limite del 10% delle opere murarie;
-
suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
-
acquisto, costruzione, ampliamento, ristrutturazione e adeguamento dei locali aziendali;
costruzione di porti e darsene;
-
opere murarie ed impiantistiche relative alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione e
all’adeguamento dei locali aziendali (quali riscaldamento e condizionamento, illuminazione,
ascensori, rete idrica, mezzi di sollevamento, raccordi ferroviari, impianti di produzione e
distribuzione di energia elettrica, officine di manutenzione, centrali di conversione, impianti
di trasporto interno, servizi a vapore, impianti d’allarme, impianti di sicurezza);
-
macchinari, impianti e attrezzature (incluse le attrezzature da officina e le attrezzature da
laboratorio) nuovi di fabbricazione; macchine per ufficio elettriche ed elettroniche, mobili e
arredi nuovi di fabbricazione; dotazione della mensa aziendale; beni per i servizi sanitari e
assistenziali;
-
programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa anche
finalizzati al commercio elettronico, alla realizzazione di show rooms virtuali;
-
brevetti, banche dati, know how e licenze d’uso (acquisto e registrazione) concernenti nuove
tecnologie di processo o di prodotto anche in un’ottica di internazionalizzazione;
-
costi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, compresi i costi di personale, i diritti di
utilizzazione di opere dell’ingegno, diritti d’autore connessi all’utilizzazione di opere
dell’ingegno, concessioni licenze e marchi. I costi di personale interno sono ammissibili nel
limite delle seguenti percentuali applicabili al costo totale per i dipendenti indicato
nell’ultimo bilancio approvato alla data di prenotazione dei fondi, ovvero per le imprese
costituite da meno di tre anni, al costo previsionale indicato nel business plan redatto sulla
base del modello allegato al presente Avviso:
ƒ
per le imprese con meno di 50 dipendenti: 50%;
ƒ
per le imprese con 50 o più dipendenti: 30%.
Le spese sopra indicate sono considerate ammissibili anche se sostenute in data antecedente a
quella di inoltro della domanda on-line, a condizione che gli interventi siano stati avviati entro e
non oltre i 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso sui siti
www.sviluppo.lazio.it. e www.porfesr.lazio.it .
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Appendice 4
Spread praticati
INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI RATING E SPREAD MASSIMO
Nel seguito indichiamo la corrispondenza tra le Categorie di Rating previste dalla Comunicazione della
Commissione Europea 2008/C 14/02, i Rating Notch secondo la Master Scale di Standard & Poor’s e il
livello massimo di spread praticato per ciascuna Categoria all’interno dei livelli massimi applicabili :
Categoria di Rating
Rating Notch (Master Scale S&P)
Spread massimo praticato
AAA
AA+
AA
Ottimo (AAA-A)
[…%]
AAmassimo applicabile 4,35%
A+
A
ABBB+
Buono (BBB)
Soddisfacente (BB)
[…%]
BBB
BBB-
massimo applicabile 4,35%
BB+
[…%]
BB
massimo applicabile 5,40%
BB-
[…%]
Scarso (B)
B+
massimo applicabile 6,00%
19
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Appendice 5
Ulteriori caratteristiche del finanziamento
Intervento A - Riequilibrio Finanziario
Tipologia di finanziamento:
Durata:
Mutuo chirografario.
Massimo 36 mesi oltre un eventuale periodo di
preammortamento tecnico.
Massimo 5 anni oltre un periodo di
preammortamento.
Importo minimo: € 50.000,00.
Importo minimo: € 50.000,00.
Importo: Importo massimo: € 100.000,00 per la linea 1; €
500.000,00 per le linee 2 e 3.
Erogazione:
Intervento B - Investimenti
Il finanziamento agevolato sarà erogato in un’unica
soluzione.
Eventuale periodo di preammortamento tecnico per
Preammortamento:
allineamento al trimestre solare.
Linea 1: capitale in una unica soluzione a scadenza e
rimborso interessi in una unica soluzione a scadenza
ovvero in soluzioni trimestrali posticipate, secondo la
prassi di ciascuna Banca.
Ammortamento:
Importo massimo: € 1.000.000,00.
Il finanziamento agevolato sarà erogato in massimo
due tranches, così come disciplinato all'Art. 10 della
Scheda Prodotto.
Di durata massima di 12 mesi dalla data della prima
erogazione oltre un eventuale periodo di
preammortamento tecnico per allineamento al
trimestre solare.
In rate trimestrali posticipate; le rate saranno
pagate il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il
31 dicembre di ciascun anno.
Linee 2 e 3: in rate trimestrali posticipate (il 31 marzo, il
30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun
anno, secondo la prassi di ciascuna Banca).
Possibile estinzione totale o parziale anticipata a costo
Estinzione totale anticipata:
zero.
Possibile con applicazione di una penale in misura
non superiore all’1% del debito residuo della Quota
Ordinaria. Non è prevista l’ipotesi di estinzione
parziale anticipata.
• Linea 1: su entrambe le quote (agevolata ed ordinaria)
Banca acquisirà mandato irrevocabile all’incasso del
credito oltre alla certificazione rilasciata dalla
piattaforma elettronica predisposta dal MEF (ex Legge n. • Sulla Quota Agevolata Banca richiederà a favore
64 del 2013).
di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del Fondo,
garanzie personali estensibili all’intera compagine
societaria e/o a soggetti terzi, secondo quanto
• Linee 2 e 3: Sulla Quota Agevolata Banca richiederà a
previsto dall’Art. 8, comma 2 della Scheda Prodotto.
favore di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del
Fondo, garanzie personali estensibili all’intera
compagine societaria e/o a soggetti terzi, secondo
Garanzie richieste al quanto previsto dall’Art. 8, comma 2 della Scheda
beneficiario: Prodotto.
• Linee 2 e 3: Sulla Quota Ordinaria, Banca può
richiedere al destinatario del finanziamento garanzie
personali analoghe a quelle che assistono la Quota
Agevolata e/o garanzie accessorie purchè di natura non
reale e/o garanzie consortili ovvero di natura pubblica
come meglio specificato al precedente Art.8, comma 3
della Scheda Prodotto.
20
Sulla Quota Ordinaria, Banca può richiedere al
destinatario del finanziamento garanzie personali
analoghe a quelle che assistono la Quota Agevolata
e/o garanzie accessorie purchè di natura non reale
e/o garanzie consortili ovvero di natura pubblica
come meglio specificato al precedente Art.8,
comma 3 della Scheda Prodotto.
28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
Intervento A - Riequilibrio Finanziario
Tasso di interesse agevolato:
Intervento B - Investimenti
Tasso pari a zero ovvero rideterminato nel limite di intensità di aiuto massima concedibile ai sensi del De
minimis e comunque non superiore al tasso applicato sulla Quota Ordinaria.
Tasso fisso o variabile sulla Quota Ordinaria, ottenuto applicando una maggiorazione (spread) variabile in
funzione del merito di credito e del rating del beneficiario:
Tasso di interesse ordinario:
• in caso di tasso fisso, al parametro IRS (rilevato secondo la prassi di Banca);
ovvero
• in caso di tasso variabile, al parametro Euribor 3 mesi (rilevato secondo la prassi di Banca).
I livelli massimi di spread praticati da Banca per ciascuna Categoria di Rating sono indicati nella tabella allegata
sub A alla Scheda Prodotto e devono risultare all’interno dei tetti massimi previsti dall’Appendice 4 dell’Avviso
Pubblico.
Spread applicabile al tasso di
interesse ordinario: Al fine di garantire le migliori condizioni di mercato è prevista una revisione trimestrale degli spread al 31
marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. Entro i 15 giorni antecedenti l’inizio di ciascun
trimestre solare, Sviluppo Lazio provvederà a verificare le migliori condizioni da applicare nel trimestre
successivo e negozierà gli spread con ciascuna Banca, che saranno poi recepiti con decisione del Comitato di
Investimento (di cui all’Art. 7 della menzionata Convenzione IF) e pubblicati sui siti ufficiali di Sviluppo Lazio e
del POR FESR.
Pari al tasso applicato alla Quota Ordinaria (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti percentuali, a
condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula del contratto, la soglia massima consentita dalla
normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti
Tasso di mora: del Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Il tasso di mora viene applicato all’intera rata scaduta (compresa la Quota Agevolata) e decorre secondo la
prassi di Banca.
• Presentare la documentazione indicata nell’Avviso Pubblico.
• Integrare la documentazione ove richiesto.
Obblighi per il beneficiario:
• Sottoscrivere per accettazione l’atto di impegno e trasmetterlo a Sviluppo Lazio entro 20 giorni dalla data di
ricevimento.
Spese per il beneficiario: Spese di istruttoria: pari a massimo Euro 250 per pratica.
21
28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
Intervento A - Riequilibrio Finanziario
Intervento B - Investimenti
Tasso pari a zero ovvero rideterminato nel limite di intensità di aiuto massima concedibile ai
Tasso di interesse agevolato: sensi del Reg. CE 1407/2013 (De minimis) e comunque non superiore al tasso applicato sulla
Quota Ordinaria.
Tasso fisso o variabile sulla Quota Ordinaria, ottenuto applicando una maggiorazione (spread)
variabile in funzione del merito di credito e del rating del beneficiario:
Tasso di interesse ordinario: • in caso di tasso fisso , al parametro IRS (rilevato secondo la prassi di Banca );
ovvero
• in caso di tasso variabile , al parametro Euribor 3 mesi (rilevato secondo la prassi di Banca ).
I livelli massimi di spread praticati da Banca per ciascuna Categoria di Rating sono indicati nella
tabella allegata sub A alla Scheda Prodotto e devono risultare all’interno dei tetti massimi
previsti dall’Appendice 4 dell’Avviso Pubblico .
Spread applicabile al tasso di Al fine di garantire le migliori condizioni di mercato è prevista una revisione trimestrale degli
interesse ordinario: spread al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. Entro i 15 giorni
antecedenti l’inizio di ciascun trimestre solare , Sviluppo Lazio provvederà a verificare le migliori
condizioni da applicare nel trimestre successivo e negozierà gli spread con ciascuna Banca
, che
saranno poi recepiti con decisione del Comitato di Investimento (di cui all’Art . 7 della
menzionata Convenzione IF) e pubblicati sui siti ufficiali di Sviluppo Lazio e del POR FESR.
Pari al tasso applicato alla Quota Ordinaria (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti
percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula del contratto, la
soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con
Tasso di mora: cadenza trimestrale , tramite appositi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze ).
Il tasso di mora viene applicato all’intera rata scaduta
secondo la prassi di Banca.
Obblighi per il beneficiario:
(compresa la Quota Agevolata ) e decorre
• Presentare la documentazione indicata nell’Avviso Pubblico
• Integrare la documentazione ove richiesto .
.
• Sottoscrivere per accettazione l’atto di impegno e trasmetterlo a Sviluppo Lazio entro
giorni dalla data di ricevimento.
Spese per il beneficiario: Spese di istruttoria: pari a massimo Euro 250 per pratica.
22
20
28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
Appendice 6
Formulario on- line
FORMULARIO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
FONDO DI INGEGNERIA FINANZIARIA A FAVORE DELLE PMI A VALERE SUL POR FESR
LAZIO 2007-2013
Linea di attività “Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti
produttivi delle PMI”
1
Soggetto richiedente
1.1 - Anagrafica
Ragione sociale
Forma giuridica
Data di costituzione
Partita IVA
Codice Fiscale
Sede legale
Indirizzo
Civico
Comune sede legale
Provincia
Telefono
Fax
Sito Web
e-mail
CAP
Paese
e-mail certificata (PEC)
Sede operativa
Indirizzo
Civico
Comune sede operativa
Provincia
23
CAP
28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
n. iscrizione REA
________________________
__________________________
data di iscrizione
CCIAA di
________________________
Classificazione
dimensionale
□ Micro Impresa
Impresa
Codice ATECO 2007
Numero
□ Piccola Impresa
□ Media
Descrizion
e
Codice SAE
Codice
RAE
CCNL applicato
Codice Posizione
assicurativa INAIL (PAT)
Sede INAIL
INPS matricola azienda
Sede INPS
Legale Rappresentante
Nome _______________________________________
Cognome ____________________________________
Codice Fiscale_________________________________
Carica ________________________________________
Ruolo ________________________________________
Tipo documento di Identità__________________________________
N°
documento:________________________________________________
Rilasciato
da:________________________________________________
Autorità che ha rilasciato il
documento:____________________________
24
28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
Data di riladscio__________________Data di
Scadenza_____________
1.2 Dati sul referente della pratica
Cognome e Nome
_______________________________________________________________
Telefono
_______________________________________________________________
Fax
________________________________________________________________
E-mail personale
_________________________________________________________________
25
28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
2
Compagine sociale del soggetto richiedente
2.1 – Composizione del Capitale Sociale del Soggetto richiedente:
Denominazione/
%
Cognome Nome
partecipazione
N. di addetti
(ULA)
31/12/2012.
Fatturato
31/12/2012
Attivo
Patrimoniale
(ampliare quanto necessario)
2.2 – Partecipazione al capitale sociale di altre società del Soggetto richiedente:
%
Nome Società
partecipazione
N. di addetti
(ULA)
31/12/2012.
(ampliare quanto necessario)
26
Fatturato
31/12/2012…..
Attivo
Patrimoniale
28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
3
Bilanci e dichiarazioni
Conto Economico
Terzultimo bilancio
approvato
Penultimo bilancio
approvato
Ultimo bilancio
approvato
terzultimo bilancio
approvato
Penultimo bilancio
approvato
Ultimo bilancio
approvato
Valore della produzione
Costi della produzione
Proventi e oneri
finanziari
Rettifiche di valore di
attività finanziarie
Utile netto/Perdita netto
Stato Patrimoniale
Totale Immobilizzazioni
Totale attivo circolante
Patrimonio netto
Capitale sociale
Capitale sociale versato
Totale Debiti
ULA
Procedure concorsuali
□
Sì
□
No
27
28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
4
Tipologia di intervento prescelto
4.1 - Interventi finalizzati al riequilibrio finanziario:
□ a. smobilizzo crediti Enti Locali
□ b. anticipo ordini/contratti
□ c. finanziamento circolante:
(fornire una sintetica descrizione dell’intervento in relazione alle necessità strutturali di capitale
circolante legate al normale ciclo commerciale: acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti
finiti, al pagamento di altri debiti commerciali ed all’anticipo di crediti commerciali)
4.2 - Interventi finalizzati ad investimenti produttivi:
□ d. investimenti produttivi
28
28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
5
Caratteristiche agevolazione richiesta
Finanziamento richiesto
[Importo Min. € 50.000. Importo Max € 100.000 per intervento 4.1.a ; Max € 500.000 per interventi 4.1.b e
4.1.c; Max € 1.000.000 per interventi 4.2.d]
Banca convenzionata di cui avvalersi
Banca
Agenzia/Filiale n°
Indirizzo
Comune
CAP
Altre agevolazioni pubbliche già ottenute in regime “de minimis” come Impresa unica
(indicare la ragione sociale di tutti i soggetti facenti parte dell’Impresa Unica che hanno percepito
agevolazioni)
Ragione sociale
Legge di riferimento
Anno di riferimento
Totale
29
Importo
dell’agevolazione
ottenuta
28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
Appendice 7
Modulo di domanda
MODULO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO
Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013
Linea di attività “Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle
PMI”
Spett.le
Sviluppo Lazio S.p.A.
Via Vincenzo Bellini, 22
00198 Roma
Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di domande di finanziamento da parte
delle PMI del Lazio a valere sul “Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli
investimenti produttivi delle PMI”
Formulario Prot. n. _______________________________________del _______________________
__ sottoscritt_______________________________________________________________________
nat___ -________________________________ il_________________________________________
residente in________________________________________________________________________
Via____________________________n°_______________Comune___________________________
CAP_________ Provincia__________________________________
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata:
_________________________________________________________________________________
chiede
l’ammissione ai benefici previsti dall’Avviso pubblico in oggetto per i seguenti importi:
30
28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
Finanziamento richiesto _____________________________________________________________
Quota agevolata ___________________________________________________________________
dichiara:
- di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso pubblicato sul BURL;
- di essere consapevole che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze
dell’istruttoria realizzata da Sviluppo Lazio S.p.A. ed all’approvazione da parte del competente
Nucleo di Valutazione;
si impegna a:
-
consentire controlli ed accertamenti che Sviluppo Lazio S.p.A. e/o la Regione Lazio riterranno
più opportuni in ordine ai dati dichiarati;
-
comunicare tempestivamente a Sviluppo Lazio S.p.A. ogni variazione dei dati contenuti nei
documenti allegati e nelle dichiarazioni fornite, sollevando Sviluppo Lazio S.p.A. da ogni
conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette variazioni;
Luogo e data _______________
SOGGETTO RICHIEDENTE
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)
La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale. In caso di cittadini extracomunitari occorre
invece l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata).
31
28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
DICHIARAZIONE REQUISITI
Spettabile
Sviluppo Lazio S.p.A.
Via Vincenzo Bellini, 22
00198 Roma
__ sottoscritt_____________________________________________________________________
nat___-________________________________ il________________________________________
residente in______________________________________________________________________
Via____________________________n°_______________Comune_________________________
CAP_________ Provincia__________________________________
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata:
________________________________________________________________________________
Forma giuridica______________________________
con sede legale in:
Via______________________________________________________________ n°_____________
Comune ______________________________________CAP_________ Provincia______________
Iscritta al registro delle imprese di ________________ con il n. _____________________________
C.F. ____________________________ P.IVA__________________________________________
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76
32
28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
□
che i dati e le informazioni riportate nel formulario, trasmesso on line, corrispondono al vero;
□
che, ai fini dell’accertamento dei requisiti dimensionali di piccola e media di cui all’Allegato I
al Regolamento CE n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008:
-
gli addetti (ULA) sono n. _____
-
il fatturato è di € _____ oppure il totale di bilancio annuo è di € _____
-
è in possesso/non è in possesso (cancellare quello che non interessa) del requisito di
impresa autonoma;
-
è in possesso/non è in possesso (cancellare quello che non interessa) del requisito di
indipendenza;
□
che, in caso di domanda per interventi di cui all’Art. 5 comma 1, punto a.i smobilizzo crediti
Enti Locali, i crediti non sono stati oggetto di cessione né di smobilizzo a valere sulla Legge
n.64/2013.
□
di essere, al momento della presentazione della domanda, già costituiti ed iscritti nel registro
delle imprese da almeno 2 anni solari ovvero essere in possesso di almeno 2 bilanci approvati
e depositati o almeno 2 dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate nel caso di società
di persone.
□
di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a concordato
preventivo, fallimento, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione e non
presentare gravi squilibri economico-patrimoniali tali da non consentire di far fronte alle
proprie obbligazioni.
□
che nei confronti degli amministratori, membri del consiglio di amministrazione e, a seconda
dei casi, dei titolari, non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato
per reati contro la morale, per reati finanziari e contro il patrimonio;
□
di operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia
di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per
le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione
collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi
contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16
“Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non
regolare”;
□
di aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
□
possedere una situazione di regolarità contributiva attestata dal DURC. A tal proposito si
precisa che, ai fini dell’erogazione, si applica quanto previsto dall’art. 31, comma 3, del D.L.
21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98;
33
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□
di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea (c. 1223, art. 1 della L. 296/06 cd. “clausola Deggendorf”);
□
di non essere stati destinatari, nei 3 anni precedenti la data di comunicazione di ammissione
alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di
quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese;
□
di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni
previste dal diritto nazionale per l’apertura nei propri confronti di una tale procedura su
richiesta dei propri creditori;
□
di non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi
della normativa antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell’art. 4 del
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490).
□
che l’impresa è in regola con la normativa fiscale e tributaria nazionale e regionale
□
che gli amministratori ed i rappresentanti dell’impresa non si sono resi colpevoli di false
dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
Luogo e data____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e Firma)
La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale. In caso di cittadini extracomunitari occorre
invece l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata).
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PRIVACY
Spettabile
Sviluppo Lazio S.p.A.
Via Bellini, 22
00198 – Roma
Oggetto: Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali ”
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, all’atto della raccolta dei dati personali Sviluppo Lazio
S.p.A. è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo di tali dati.
A.
x
x
x
I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti tramite:
l’inoltro, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di fondi
pubblici anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra Società;
tramite la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro delle
imprese, Albi, altri Uffici Pubblici);
Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici.
Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e commerciali da Voi svolte e possono riguardare,
ad esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, ordini, fatture, debiti, crediti, attività, passività, solvibilità,
morosità, inadempimenti, transazioni, ragione sociale, sedi, indirizzi, dati contabili, ecc., nonché il personale
da Voi preposto alla gestione amministrativa ed operativa ed ai quali la presente informativa è da
intendersi estesa.
B.
I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
B.1
per l’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta
Sviluppo Lazio S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l’attivazione
dei finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione contabile, ecc.);
B.2
per dare esecuzione a contratti nei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o per
acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito di credito,
ecc.);
B.3
per altre nostre finalità gestionali ed organizzative.
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Il conferimento dei dati necessari per le finalità di cui al punto B1 e B2 è obbligatorio ed il loro mancato
conferimento comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione del progetto.
Il mancato conferimento, o il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto B.3
potrebbe essere valutato negativamente ai fini dell’instaurazione o prosecuzione dei rapporti.
C.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
D.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
Per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Sviluppo Lazio S.p.A. potrà comunicare tali dati a:
x
x
x
x
x
società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
Enti, od Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, regolamenti
e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra Società;
liberi professionisti, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per
consulenze operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto valutazioni di
progetto, incluso il possesso di requisiti per l’attivazione di fondi pubblici;
società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di
consulenza informatica, ecc.);
professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario).
Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in
qualità di “Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia.
Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda.
E.
Diritti di cui all’art. 7.
Informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto Legislativo conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti.
In particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o non di propri dati
personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge nonché l’aggiornamento e se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi
legittimi al trattamento stesso ed in particolare di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati
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28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
personali a fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ecc.,
esercitando tale diritto in forma gratuita presso l’indirizzo di seguito indicato:
Sviluppo Lazio S.p.A. - Via Bellini, 22 - 00198 ROMA
Il titolare del trattamento è Sviluppo Lazio S.p.A., con sede legale in Via V. Bellini 22 - 00198 Roma. I dati
identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell’art. 29 del decreto, sono
riportati in un elenco costantemente aggiornato presso l’agenzia stessa all’indirizzo sopra indicato.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Preso atto dell’informativa fornita acconsento/acconsentiamo al trattamento dei miei/nostri dati, ivi
compresa la comunicazione ai soggetti di cui al punto D dell’informativa, per le finalità sopra indicate.
Data
Firma e Timbro
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DATI CAMERALI
(articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Spett.le
Sviluppo Lazio SpA
Via Vincenzo Bellini 22
00198 Roma
Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________,
C.F.
____________________ residente a ___________________ (________) in
Via
______________________ n. _________, in qualità di __________________________ e legale
rappresentante della ___________________________________, con sede in ____________, via
___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ___________, di seguito “Impresa”
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti
falsi e/o uso degli stessi,
- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di
___________, al numero ___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di __________, con sede in ___________ Via
_____________, n. ________, CAP ________, costituita con atto del -_____________, capitale sociale
deliberato Euro ______________capitale sociale sottoscritto Euro_________, capitale sociale versato Euro
__________, termine di durata della società ____________, che ha ad oggetto sociale
___________________________________________________________________________
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che l’amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione composto da n.
__ consiglieri), i cui componenti sono:
ƒ
nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in
___________________, carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Delegato), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla
carica:
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ƒ
nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in
____________________, carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore
Delegato), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
ƒ
nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in
____________________, carica (Consigliere), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti
poteri
associati
alla
carica:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
che
la/e
sede/i
secondaria/e
e
unità
locali
è/sono:_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(specificare l’indirizzo completo e il tipo di sede secondaria. Es: ufficio, stabilimento, deposito).
che la classificazione ATECO 20__ (es. 2007) della descrizione attivita' è la seguente
_________________________________ (indicare l’anno della classificazione ed il codice ISTAT completo).
che l’impresa medesima non si è trovata negli ultimi cinque anni in stato di fallimento, liquidazione
amministrativa coatta, concordato preventivo o amministrazione controllata.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nella sua qualità, dichiara altresì:
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è
rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà revocata.
______, lì _________________
Timbro e firma leggibile del dichiarante
_______________________________
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentono. Sviluppo Lazio si riserva di effettuare controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale.
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28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Spett.le Sviluppo Lazio
SpA
Via Vincenzo Bellini 22
00198 Roma
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________C.F._____________________
nato/a
_________________________
_________________________
Prov.
____
Prov.
__________________________________________
il
______________
____
in
n.
___,
residente
a
via/piazza
in qualità di (carica ricoperta)
_________________________ dell’impresa (indicare la denominazione) __________________________
C.F.___________________________avente la sede in __________________Prov. di _____
via/piazza ______________________________________ n. ______
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
z (dichiarazione del legale rappresentante) che nei confronti dell’impresa/società/consorzio/raggruppamento
non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs
06/09/2011, n. 159.
firma leggibile del Legale Rappresentante
________________________________________
z che nei propri confronti di (carica ricoperta) _______________________________________ non
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011,
n. 159.
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Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice
in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
firma leggibile del dichiarante (*)
data
__________________________
________________________________________
(*) La dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia deve essere prodotta da tutti i
soggetti individuati dall’art. 85 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed
integrazioni.
La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di
identità del dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale.
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
Sviluppo Lazio si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R.
445/2000).
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INFORMATIVA DURC
Spett.le
Sviluppo Lazio S.p.A.
Via Vincenzo Bellini, 22
00198 ROMA
sottoscritt
nat
a
il
residente in
Via
n°
Comune
C.A.P.
Provincia
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
denominata:
Forma giuridica:
con sede legale in
Via
n°
Comune
C.A.P.
Provincia
Iscritta al registro delle imprese di
con il n.
C.F.
P.IVA
Telefono fisso
Cellulare di riferimento
Fax
E-mail
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni civili e penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dagli artt. 75 e 76
(Barrare con una X i punti che interessano)
43
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[__]
che l’impresa non ha in carico personale dipendente o assimilato.
[__]
che l’impresa non è stata iscritta in passato presso gli enti ritenuti al rilascio del DURC.
[__]
che l’impresa non ha l’obbligo di iscrizione presso alcuno degli Enti tenuti al rilascio del DURC
(Inps, Inail, ecc..).
(IN CASO CONTRARIO), indicare di seguito presso quale Ente tenuto al rilascio del DURC è iscritta l’impresa:
Luogo e data
IL LEGALE RAPPRESENTANTE (*)
(*) Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale documento sia leggibile. In
caso di cittadini extracomunitari occorre invece l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (Comune, notaio o
ambasciata).
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Appendice 8
Scheda di progetto investimenti produttivi
SCHEDA DI PROGETTO INVESTIMENTI PRODUTTIVI
Descrizione del progetto
Descrivere il progetto esplicitando, in particolare, gli aspetti rilevanti di seguito evidenziati:
a) programmi di investimento previsti dal Progetto;
b) criticità/potenzialità e fabbisogno rilevati;
c) obiettivi;
d) eventuali interventi connessi;
e) valore complessivo degli investimenti;
f) effetti attesi dal punto di vista economico ed occupazionale;
(max 200 righe)
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Livello di cantierabilità
Indicare tutte le concessioni e/o autorizzazioni necessarie previste, nonché - ove i procedimenti autorizzatori
lo richiedano - tutti gli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti che dovessero
essere necessari ai fini della realizzazione degli investimenti previsti dal programma, specificando se sono
già stati ottenuti ovvero i tempi previsti.
Evidenziare eventuali criticità/motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra.
(max 50 righe)
46
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TABELLA 1 – Finanziamento per investimenti produttivi
Dettaglio
Categoria
Classificazione degli investimenti
fabbisogno per
Importo complessivo
A – Progettazione e Studi
spese
Progettazioni ingegneristiche e Studi di fattibilità
A1
€ tecnica
B – Suolo Aziendale
Suolo aziendale e sue sistemazioni, indagini
B1
geognostiche
€
C – Opere murarie e impianti su immobili
C1
Costruzione fabbricati
€ C2
Ampliamento fabbricati esistenti
€ C3
Ristrutturazione fabbricati esistenti
€ C4
Adeguamento fabbricati esistenti
€ D – Impianti, macchinari, attrezzature produttivi
D1
Impianti produttivi
€ D2
Macchinari/Macchine per ufficio
€ D3
Attrezzature – hardware – software
€ D4
Mobili e arredi
E – Programmi informatici e Brevetti
E1
Marchi, Opere dell’ingegno
€ E2
Brevetti, Banche Dati, Know how
€ E4
Licenze d’uso e concessioni
€ E5
Ricerca industriale e sviluppo sperimentale
€ TOTALE FABBISOGNO
DATA
€ TIMBRO E FIRMA
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DESCRIZIONE DELLE SPESE
Allegare preventivi o fatture per tutte le voci indicate , e compilare la seguente tabella analitica
Classificazione degli
investimenti
(Indicare categoria di
investimento ex tab. 1)
Voce di costo e
descrizione sintetica
Fornitore
Data offerta/fattura
Importo imponibile
in euro
Tempi di realizzazione degli investimenti
Indicare i tempi di realizzazione degli investimenti, possibilmente su base mensile o trimestrale a partire
dalla data prevista di inizio del progetto
ATTIVITA’
1° TRIMESTRE
2° TRIMESTRE
(ampliare quanto necessario)
48
3° TRIMESTRE
4° TRIMESTRE
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Allegato B
Scheda Prodotto
Nuovo Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013 Asse I, attività 5, sub attività I.5.3 “Fondo di partecipazione IF” –
linea di attività “Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI”
PREMESSO CHE
1.
con DGR n. 360 del 8 agosto 2011 la Giunta Regionale ha costituito, presso Sviluppo Lazio Spa, in
conformità alle previsioni contenute nel documento “Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria POR FESR
Lazio 2007-2013 - Definizione delle politiche di investimento” uno strumento di Ingegneria Finanziaria
nella forma di Fondo di Partecipazione, denominato “Nuovo Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore
delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013” (di seguito “Fondo IF”);
2.
il Fondo IF è stato affidato in gestione a Sviluppo Lazio, quale Organismo Intermedio attraverso apposita
Convenzione con la Regione Lazio;
3.
il Fondo IF, sulla base delle valutazioni del Comitato di Investimento costituito ai sensi della Convenzione
di cui al precedente punto 2, partecipa in strumenti di ingegneria finanziaria ovvero li gestisce
direttamente e, in quest’ultimo caso, stipula e gestisce i relativi accordi di finanziamento a valle con gli
intermediari finanziari interessati ad aderire;
4.
la presente Scheda Prodotto costituisce accordo di finanziamento relativamente al “Fondo per il
finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI” (di seguito “Fondo”) di cui
al relativo Avviso Pubblico;
5.
la presente Scheda Prodotto è da considerarsi attuativa ed integrativa delle seguenti disposizioni
normative, convenzioni e provvedimenti amministrativi:
a. disposizioni normative:
i.
«De minimis»: Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore («De minimis»), pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L 352 del 24.12.2013
ii.
Regolamento (CE) n. 800/08;
b. convenzioni:
i.
Accordo Quadro tra Sviluppo Lazio S.p.A. e ………, firmato il ………. Prot. N. ………, di cui la presente
Scheda Prodotto costituisce Allegato B/C;
ii.
Convenzione tra Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. di cui alla DGR n. 360 del 8 agosto 2011 e
sue successive modificazioni;
c. provvedimenti amministrativi:
i.
Determinazione Dirigenziale n. …- di approvazione dell'Avviso Pubblico, che fissa i termini iniziali e
finali per la presentazione delle domande ed al quale si rinvia per quanto qui non espressamente
specificato;
1
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6.
il presente atto è da intendersi quale
CONTRATTO TRA
a. Sviluppo Lazio S.p.A., nonché mandante (di seguito “Sviluppo Lazio”), con sede in Roma, Via
Vincenzo Bellini 22, registro imprese di Roma P.IVA e C.F.05950941004, capitale sociale
………………………….. euro, in persona di…………………………, nato a ……………… domiciliato per la
carica presso la sede della società;
E
b. Banca o Intermediario Finanziario, nonché mandataria (di seguito “Banca”), con sede in …., Via
………, registro imprese tenuto dalla CCIAA di …… al numero ……, in persona del rappresentante
legale, ………………, nato a ………….. il ……….., domiciliato per la carica presso la sede della società,
autorizzato alla firma della presente Scheda Prodotto.
ART. 1
Premesse e allegati
1.
Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Scheda Prodotto.
ART. 2
Mandato
1.
Al fine di consentire che il finanziamento complessivamente accordato - così come specificato al
successivo Art. 7 - sia inteso quale somma della Quota Agevolata e della Quota Ordinaria ed abbia
caratteristiche unitarie, Sviluppo Lazio conferisce mandato a Banca di compiere per suo conto e in suo
nome le attività di gestione del finanziamento ivi compreso qualunque adempimento previsto e
disciplinato dalla normativa bancaria (decreto legislativo n°385 del 1993), nonché tutte quelle previste
nel successivo Art. 16 nonché ogni altro atto necessario ed opportuno per svolgere quanto previsto nella
Scheda Prodotto.
2.
In ordine al suddetto mandato, il mandatario è tenuto quindi a provvedere alla stipula del contratto di
finanziamento, alla gestione di tutta l’attività connessa al menzionato contratto di finanziamento,
all’acquisizione delle garanzie ritenute necessarie ed infine all’attività di recupero del credito anche a
mezzo di azioni giudiziali delle quali dovrà informare Sviluppo Lazio. Banca potrà affidare ad un soggetto
esterno la suddetta attività di recupero. Nell’ipotesi, invece, di recupero in via extragiudiziale Banca o il
soggetto dalla stessa delegato, potrà procedere direttamente laddove la cifra recuperata sia pari o
superiore all’80% dell’importo residuo a credito; al di sotto di tale percentuale il mandatario dovrà essere
preventivamente autorizzato da Sviluppo Lazio all’attività recuperatoria.
3.
Sviluppo Lazio, con la sottoscrizione della presente Scheda Prodotto, rinuncia alla gestione dei rapporti
derivanti dal contratto di finanziamento, ivi compresa la rinuncia a svolgere azioni per l’incasso ed il
recupero delle somme, tenuto conto degli obblighi assunti da Banca.
4.
Per l'espletamento del presente mandato, il mandatario non ha diritto ad alcun compenso da parte del
mandante essendo il presente contratto a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 19
in relazione alle spese di recupero credito.
2
28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
5.
Il mandatario dichiara di accettare l'incarico e si impegna a fornire al mandante una relazione trimestrale
sull’andamento dei finanziamenti o, in alternativa, una rendicontazione via telematica, che contenga tutti
gli elementi di dettaglio necessari a ricostruire l’importo versato da Sviluppo Lazio, la somma rimborsata a
fronte delle rate pagate dai beneficiari o delle somme incassate a fronte delle azioni di recupero del
credito.
ART. 3
Oggetto, finalità e interventi del Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti
produttivi delle PMI
1.
Il Fondo opera secondo le modalità disciplinate nella presente Scheda Prodotto ed è destinato a
promuovere interventi finalizzati al riequilibrio finanziario ovvero alla realizzazione di progetti di
investimento come meglio definiti nell’Avviso Pubblico di cui in premessa.
ART. 4
Beneficiari
1.
Sono soggetti beneficiari le micro, piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa e in
consorzi di imprese, industriali, artigianali, commerciali e di servizi, con sede legale ed operativa nel
territorio della Regione Lazio, già operanti in regime di contabilità ordinaria, in possesso dei requisiti
dimensionali di PMI previsti dall’Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008. I soggetti beneficiari
dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell’Art. 3 dell’Avviso Pubblico e non
operare nei settori di attività limitati e/o esclusi dai commi 3 e 4 dello stesso Art.3.
ART. 5
Tipologie di interventi ammissibili
1. Sono ammissibili i seguenti interventi finalizzati a:
A) contrastare la scarsa liquidità delle imprese del territorio consentendone il riequilibrio finanziario
attraverso tre specifiche linee di attività:
1. smobilizzo crediti Enti Locali;
2. anticipo ordini/contratti;
3. finanziamento circolante;
B) promuovere investimenti produttivi.
3
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ART. 6
Spese ammissibili
1. Il Fondo può essere impiegato per le spese indicate all’Art. 5 dell’Avviso Pubblico.
2. In caso di domanda per interventi di cui al precedente Art. 5 lettera A) linea 1 smobilizzo crediti Enti Locali
i crediti devono essere: scaduti, certi, liquidi, esigibili del valore complessivo minimo di € 50.000,00 (al
netto di IVA), non configurabili come crediti ceduti e/o non oggetto di smobilizzo a valere della L.64/2013
e vantati dalle imprese nei confronti degli Enti Locali italiani , ad eccezione dei Comuni commissariati1.
3. In caso di domanda per interventi di cui al precedente Art. 5 lettera A) linea 2 anticipo ordini/contratti
sono ammissibili ordini e contratti con data antecedente di massimo tre mesi dalla data di presentazione
della domanda. Devono inoltre essere:
a. inevasi ovvero la data prevista per la consegna dell’ultimo dei beni o per l’integrale prestazione dei
servizi non dovrà essere anteriore alla data di presentazione della domanda;
b. regolari ovvero dovranno recare indicazione della data di accettazione o sottoscrizione, della data
prevista di consegna dei beni e/o prestazione dei servizi, dell’oggetto della fornitura, del committente,
della società fornitrice che richiede l’intervento finanziario e dell’ammontare della fornitura;
c. del valore complessivo minimo di € 50.000,00 (al netto di IVA).
4. In caso di domanda per interventi di cui al precedente Art. 5 lettera A) linea 3 finanziamento circolante
sono ammissibili finanziamenti relativi all’acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, al
pagamento di altri debiti commerciali ed all’anticipo di crediti commerciali. In caso di domanda per
interventi di cui al precedente Art. 5 lettera B) le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di
immobilizzazioni materiali e immateriali così come definite dall’articolo 2424 e seguenti del Codice Civile,
nella misura in cui queste siano necessarie alla finalità del progetto oggetto dell’agevolazione.
Nell’Appendice 3 dell’Avviso Pubblico sono identificate le categorie di spese ammissibili.
5. Al momento di presentazione della domanda il beneficiario deve selezionare un’unica tipologia di
intervento tra quelli previsti dal precedente Art. 5, comma 1. La domanda di finanziamento non è
ripetibile nell’ambito del medesimo Avviso.
ART. 7
Agevolazioni previste e massimali
1. L’agevolazione è concessa sotto forma di finanziamento a tasso agevolato. Il finanziamento rientra nella
fattispecie di mutuo chirografario.
2. Per gli interventi di cui all’Art. 5 lettera A) la domanda di finanziamento, presentata nelle modalità
indicate nell’Art. 9 dell’Avviso Pubblico, dovrà riguardare un importo non inferiore ad € 50.000,00 e non
superiore ad € 100.000,00 nel caso della linea 1) smobilizzo crediti enti locali, ovvero ad € 500.000,00 nei
casi delle linee 2) anticipo ordini/contratti e 3) finanziamento del circolante.
1
La lista dei Comuni commissariati è disponibile sul sito Anci http://portale.ancitel.it/, Mappe e reti comunali.
4
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3. Per gli interventi di cui all’Art.5 lettera B) la domanda di finanziamento, presentata nelle modalità indicate
nell’Art. 9 dell’Avviso Pubblico, dovrà riguardare una spesa non inferiore a € 50.000,00 e non superiore ad
€ 1.000.000,00.
4. Qualora l’importo ammissibile, a seguito di valutazione operata da Sviluppo Lazio in sede istruttoria, risulti
inferiore alla soglia minima di € 50.000,00, la domanda sarà considerata non ammissibile.
5. Il finanziamento si articola in due componenti di pari durata: una a tasso agevolato (“Quota Agevolata”) ed
una a tasso ordinario (“Quota Ordinaria”).
5.1. la Quota Agevolata:
5.1.1. è a carico ed a rischio del Fondo;
5.1.2. è ad un tasso agevolato come definito nel successivo Art. 9;
5.1.3. costituisce il 75% del finanziamento totale;
5.1.4. è una somma affidata in gestione a Banca firmataria dell’Accordo Quadro e della presente
Scheda Prodotto.
5.2. la Quota Ordinaria:
5.2.1. è provvista ordinaria di Banca, di cui la stessa detiene il rischio;
5.2.2. è ad un tasso ordinario come definito nel successivo Art. 9;
5.2.3. costituisce il restante 25% del finanziamento.
Facendo seguito all’Accordo di Programma sottoscritto in data 2/8/2013 tra la Regione Lazio, il Ministero dello
Sviluppo Economico, la Provincia di Frosinone e l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo
Sviluppo di Impresa S.p.a. di cui all’Art. 2 dell’Avviso Pubblico, le imprese con sede legale ed operativa sita nel
Sistema Locale del Lavoro Frosinone-Anagni e nel Comune di Fiuggi, beneficiano di una Quota Agevolata pari
all’80% del finanziamento e conseguentemente la relativa Quota Ordinaria si riduce al 20%.
6. La durata degli interventi finanziari è stabilita in massimo 36 mesi più eventuale preammortamento
tecnico per quanto attiene gli interventi di cui all’Art. 5 comma 1, lettera A) relativi al riequilibrio
finanziario; ovvero in caso di interventi di cui all’Art. 5 comma 1 lettera B) investimenti produttivi in 5 anni
più un periodo di preammortamento di massimo 12 mesi dalla data della prima erogazione oltre un
eventuale periodo di preammortamento tecnico per allineamento al trimestre solare. Sul sito di Sviluppo
Lazio sarà data evidenza della durata massima praticata da Banca per ciascun intervento.
7. La periodicità dei rimborsi, medesima per entrambe le quote, ha cadenza trimestrale, fatta eccezione per
il caso di finanziamento per interventi di cui all’Art. 5 lettera A) linea 1 smobilizzo crediti Enti Locali, per cui
il capitale viene rimborsato in una unica soluzione a scadenza mentre gli interessi possono essere
corrisposti in un’unica soluzione a scadenza ovvero periodicamente, secondo la prassi di ciascuna Banca.
Sul sito di Sviluppo Lazio sarà data evidenza della periodicità del pagamento degli interessi praticata da
Banca per ciascun intervento.
5
28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
8. Le agevolazioni relative alla Quota Agevolata di cui al precedente comma 5 sono concesse ai sensi del «De
minimis»: Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
d’importanza minore («De minimis»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L 352
del 24.12.2013 e sono espresse in ESL secondo quanto stabilito dall’Art. 4, del citato Regolamento e dal
Regolamento (CE) 800/2008.
9. Gli aiuti concessi ai sensi del relativo Avviso Pubblico sono cumulabili nelle modalità descritte all’Art. 7
dello stesso Avviso.
ART. 8
Garanzie
1. Relativamente ai finanziamenti concessi per lo smobilizzo crediti Enti Locali, Banca acquisirà, oltre alla
certificazione rilasciata dalla piattaforma elettronica predisposta dal MEF2, il mandato irrevocabile
all’incasso del credito da parte del beneficiario.
2. Relativamente alle risorse erogate come anticipo di ordini e contratti, finanziamento circolante o per
investimenti produttivi, sulla Quota Agevolata Banca richiederà al beneficiario una protezione del
credito di tipo personale, a favore di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del Fondo, estensibile, ove
necessario, all’intera compagine societaria e/o a soggetti terzi. La garanzia suindicata dovrà essere
coerente con quella richiesta da Banca sulla Quota Ordinaria di cui al successivo comma. Nel caso in cui
Banca non richieda garanzie personali sulla Quota Ordinaria, dovrà richiederne comunque sulla Quota
Agevolata.
3. Relativamente alle risorse erogate come anticipo di ordini e contratti, finanziamento circolante o per
investimenti produttivi, sulla Quota Ordinaria Banca potrà richiedere garanzie personali analoghe a
quelle che assistono la Quota Agevolata e/o garanzie accessorie purché di natura non reale. Al fine di
facilitare l’accesso al credito o per abbattere il costo, Banca potrà richiedere anche garanzie consortili
ovvero di natura pubblica laddove applicabili.
2
Conformemente alla legge 64 del 2013, le PA debitrici erano tenute a comunicare entro il 15 settembre 2013 l’elenco
completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 attraverso una piattaforma elettronica per il
rilascio delle certificazioni del credito; questo obbligo, peraltro è stato reso permanente e tale comunicazione equivale
alla certificazione informatica del diritto.
6
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ART.9
Caratteristiche del finanziamento
Tipologia di finanziamento:
Durata:
Importo:
Erogazione:
Preammortamento:
Intervento A - Riequilibrio Finanziario
Intervento B - Investimenti
Mutuo chirografario.
Massimo 36 mesi oltre un eventuale periodo Massimo 5 anni oltre un periodo di
di preammortamento tecnico.
preammortamento.
Importo minimo: € 50.000,00.
Importo minimo: € 50.000,00.
Importo massimo: € 100.000,00 per la linea
Importo massimo: € 1.000.000,00.
1; € 500.000,00 per le linee 2 e 3.
Il finanziamento agevolato sarà erogato in
Il finanziamento agevolato sarà erogato in
massimo due tranches, così come
un’unica soluzione.
disciplinato al successivo Art. 10.
Di durata massima di 12 mesi dalla data
Eventuale periodo di preammortamento
della prima erogazione oltre un eventuale
tecnico per allineamento al trimestre
periodo di preammortamento tecnico per
solare.
allineamento al trimestre solare.
Linea 1: capitale in una unica soluzione a
scadenza e rimborso interessi in una unica
soluzione a scadenza ovvero in soluzioni
trimestrali posticipate, secondo la prassi di
ciascuna Banca.
In rate trimestrali posticipate; le rate
saranno pagate il 31 marzo, il 30 giugno, il
Ammortamento:
30 settembre e il 31 dicembre di ciascun
Linee 2 e 3: in rate trimestrali posticipate (il anno.
31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il
31 dicembre di ciascun anno, secondo la
prassi di ciascuna Banca) .
Estinzione totale anticipata:
Possibile estinzione totale o parziale
anticipata a costo zero.
Possibile con applicazione di una penale in
misura non superiore all’1% del debito
residuo della Quota Ordinaria. Non è
prevista l’ipotesi di estinzione parziale
anticipata.
• Linea 1: su entrambe le quote (agevolata
ed ordinaria) Banca acquisirà mandato
irrevocabile all’incasso del credito oltre alla
• Sulla Quota Agevolata Banca richiederà a
certificazione rilasciata dalla piattaforma
elettronica predisposta dal MEF (ex Legge n. favore di Sviluppo Lazio quale soggetto
gestore del Fondo, garanzie personali
64 del 2013).
• Linee 2 e 3 : Sulla Quota Agevolata Banca estensibili all’intera compagine societaria
richiederà a favore di Sviluppo Lazio quale e/o a soggetti terzi, secondo quanto previsto
dall’Art. 8, comma 2.
soggetto gestore del Fondo, garanzie
personali estensibili all’intera compagine
Garanzie richieste al beneficiario: societaria e/o a soggetti terzi, secondo
quanto previsto dall’Art. 8, comma 2.
• Linee 2 e 3: Sulla Quota Ordinaria , Banca
può richiedere al destinatario del
finanziamento garanzie personali analoghe a
quelle che assistono la Quota Agevolata e/o
garanzie accessorie purchè di natura non
reale e/o garanzie consortili ovvero di natura
pubblica come meglio specificato al
precedente Art.8, comma 3.
Sulla Quota Ordinaria, Banca può richiedere
al destinatario del finanziamento garanzie
personali analoghe a quelle che assistono la
Quota Agevolata e/o garanzie accessorie
purchè di natura non reale e/o garanzie
consortili ovvero di natura pubblica come
meglio specificato al precedente Art.8,
comma 3.
7
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Tasso pari a zero ovvero rideterminato nel limite di intensità di aiuto massima concedibile
Tasso di interesse agevolato: ai sensi del De minimis e comunque non superiore al tasso applicato sulla Quota
Ordinaria.
Tasso fisso o variabile sulla Quota Ordinaria, ottenuto applicando una maggiorazione
(spread) variabile in funzione del merito di credito e del rating del beneficiario:
Tasso di interesse ordinario: • in caso di tasso fisso, al parametro IRS (rilevato secondo la prassi di Banca);
ovvero
• in caso di tasso variabile, al parametro Euribor 3 mesi (rilevato secondo la prassi di
Banca).
I livelli massimi di spread praticati da Banca per ciascuna Categoria di Rating sono
indicati nella tabella allegata sub A e devono risultare all’interno dei tetti massimi previsti
dall’Appendice 4 dell’Avviso Pubblico.
Al fine di garantire le migliori condizioni di mercato è prevista una revisione trimestrale
Spread applicabile al tasso di
degli spread al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. Entro i
interesse ordinario:
15 giorni antecedenti l’inizio di ciascun trimestre solare, Sviluppo Lazio provvederà a
verificare le migliori condizioni da applicare nel trimestre successivo e negozierà gli
spread con ciascuna Banca, che saranno poi recepiti con decisione del Comitato di
Investimento (di cui all’Art. 7 della menzionata Convenzione IF) e pubblicati sui siti
ufficiali di Sviluppo Lazio e del POR FESR.
Pari al tasso applicato alla Quota Ordinaria (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti
percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula del
contratto, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative
disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero
Tasso di mora: dell’Economia e delle Finanze).
Il tasso di mora viene applicato all’intera rata scaduta (compresa la Quota Agevolata) e
decorre secondo la prassi di Banca.
Obblighi per il beneficiario:
• Presentare la documentazione indicata nell’Avviso Pubblico.
• Integrare la documentazione ove richiesto.
• Sottoscrivere per accettazione l’atto di impegno e trasmetterlo a Sviluppo Lazio entro 20
giorni dalla data di ricevimento.
Spese per il beneficiario: Spese di istruttoria: pari a massimo Euro 250 per pratica.
8
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ART. 10
Modalità di erogazione
1. L’erogazione del finanziamento avviene successivamente alla stipula del contratto di mutuo.
2. Per gli interventi di cui all’Art. 5 lettera A) riequilibrio finanziario: l’erogazione avviene in una unica
soluzione alla firma del contratto di finanziamento.
3. Per gli interventi di cui all’Art. 5 lettera B) investimenti: l’erogazione può avvenire, a scelta del beneficiario
in massimo due tranches. Nel caso in cui l’investimento realizzato risulti pari al 100% dell’investimento
ammesso, il finanziamento erogato sarà pari al 100% del finanziamento concesso a fronte di un
ammontare di spesa effettivamente realizzato e rendicontato. Alla richiesta dovranno essere allegati i
documenti di cui all’art. 11 dell’Avviso Pubblico.
4. Per gli interventi di cui all’Art. 5 lettera B) nel caso in cui l’investimento rendicontato sia inferiore a quello
ammesso e quest’ultimo non risulti ancora realizzato:
a. la prima quota, erogata a Stato di Avanzamento dei Lavori (di seguito “SAL”), dovrà essere pari almeno
al 50% del finanziamento concesso, a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato e
rendicontato nella misura suddetta. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti di cui all’Art.
11 dell’Avviso Pubblico;
b. la seconda quota, erogata a titolo di SALDO, dovrà essere pari al rimanente importo del finanziamento
concesso, a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato e rendicontato comunque pari
al 100% dell’investimento ammesso, ovvero, in caso di parziale realizzazione dell’investimento, al
minor importo residuo, purché l’investimento complessivamente realizzato non sia inferiore al 70% di
quanto approvato e costituisca un impianto organico e funzionale all’attività dell’impresa e garantisca
l’effettiva e corretta realizzazione del progetto. Alla richiesta dovranno essere allegati tutti i
documenti di cui all’Art. 11 dell’Avviso Pubblico.
5. Sviluppo Lazio, entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione relativa alla
rendicontazione di spesa concernente il SAL o il saldo del progetto ammesso, effettuate le valutazioni
previste, dispone l'erogazione delle quote di finanziamento trasmettendo il relativo ordine a Banca. Per gli
interventi di cui all’Art. 5 lettera B), l'erogazione del finanziamento può avvenire solo dietro presentazione
di fatture di spesa quietanzate. Nell’ipotesi in cui le fatture relative alle spese ammesse non siano
quietanzate, le stesse verranno saldate dalla Banca direttamente al soggetto emittente la fattura
(fornitore), previo pagamento, da parte del beneficiario, dell’IVA e delle eventuali spese non oggetto del
finanziamento indicate nelle fatture stesse. Al fine di procedere a tale pagamento diretto, sarà cura del
beneficiario provvedere alla raccolta del consenso espresso del fornitore ed alla formalizzazione della
relativa domanda a Sviluppo Lazio, che dovrà fornire alla Banca idonea autorizzazione.
L’impresa decade dal diritto al finanziamento concesso nel caso in cui la richiesta di erogazione del saldo
non pervenga a Sviluppo Lazio entro 30 giorni dalla data ultima di realizzazione dell’investimento e
comunque entro e non oltre 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del finanziamento ed entro i termini
previsti dall’Art. 6, comma 8 dell’Avviso Pubblico.
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ART.11
Istruttorie e procedure attuative
1. Al finanziamento degli interventi di cui al precedente Art. 5 si accede attraverso una procedura valutativa
a sportello, che avverrà con le modalità di cui all’Art. 9 dell’Avviso Pubblico.
2. L’istruttoria delle domande viene effettuata da:
2.1. Sviluppo Lazio, per le domande perfezionate, secondo la procedura esplicitata all’Art. 9 dell’Avviso
Pubblico, seguendo l’ordine cronologico attribuito dal sistema on-line:
2.1.1. Sviluppo Lazio verifica la regolarità e l’ammissibilità delle domande presentate, con
riferimento a quanto previsto dall’Art.3 e dall’Art. 9 dell’Avviso Pubblico. In caso di esito
negativo provvede ad informarne il soggetto destinatario, il quale dispone di 10 giorni dalla
ricezione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della L.
7 agosto 1990 n. 241. In caso di esito positivo comunica al soggetto destinatario ed a Banca
l’avvio del procedimento valutativo del merito agevolativo. Il soggetto destinatario è tenuto a
perfezionare la richiesta di finanziamento alla Banca da lui prescelta entro 10 giorni lavorativi
dalla ricezione della comunicazione. Qualora tale termine non venga rispettato la domanda sarà
considerata come rinunciata.
2.1.2. Sviluppo Lazio effettua la valutazione del merito agevolativo entro 15 giorni dalla ricezione
della documentazione cartacea completa per gli interventi previsti dall’Art. 5 comma 1 lettera A
ed entro 30 giorni per quelli di cui all’Art. 5 comma 1 lettera B. In caso sia necessaria
l’acquisizione di documentazione integrativa provvede a richiedere le integrazioni al soggetto
destinatario, dandogli un termine perentorio pari a 10 giorni ed i 15/30 giorni di cui sopra
decorrono dalla ricezione della documentazione integrativa completa. Sviluppo Lazio provvede
ad informare la Banca circa l’esito dell’istruttoria di merito agevolativo In caso di esito negativo
dell’istruttoria di merito agevolativo, Sviluppo Lazio provvede ad informarne il soggetto
destinatario, che dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per
presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 10 bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, e contestualmente Banca.
2.2. Banca, sulla base delle richieste di finanziamento presentate.
2.2.1.Banca, entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta di finanziamento ed in parallelo alla valutazione di
merito agevolativo da parte di Sviluppo Lazio, effettua l’istruttoria di merito creditizio. In caso sia
necessaria l’acquisizione di documentazione integrativa provvede a richiederla al soggetto
destinatario, dandogli un termine perentorio adeguato rispetto le integrazioni richieste, ed i 30
giorni decorrono dalla ricezione della documentazione integrativa completa.
2.2.2.Qualora la domanda risulti ammissibile per l’intero importo richiesto, Banca formalizza la
delibera condizionata alla valutazione del merito agevolativo, ove non già acquisito l’esito
positivo, dandone comunicazione a Sviluppo Lazio. In caso di esito positivo del merito creditizio,
ma per un importo inferiore all’investimento, Banca provvede ad informarne Sviluppo Lazio che,
entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di Banca, informa il soggetto destinatario.
Relativamente ai finanziamenti per investimenti produttivi, il soggetto può integrare il piano
finanziario con mezzi propri ovvero procedere ad un investimento di importo ridotto concordato
con Sviluppo Lazio attraverso una rimodulazione dell’intervento (presentando relativa
documentazione a consuntivo) entro 10 giorni dalla comunicazione della valutazione del merito
creditizio. In caso di Art. 5 lettera A punto 3. finanziamento del circolante, Banca deve
necessariamente indicare le finalità nella delibera di concessione del finanziamento secondo
quanto richiesto dal beneficiario nel formulario on line;
10
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2.2.3.In caso di esito negativo dell’istruttoria di merito creditizio Banca provvede ad informarne
Sviluppo Lazio che, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di Banca,
effettua la comunicazione al soggetto destinatario. Il beneficiario dispone di 10 giorni dalla
ricezione della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto
previsto dall’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.2.4.Nel caso in cui Banca sia impossibilitata a completare l’iter istruttorio entro i suddetti 30 giorni, è
tenuta a darne comunicazione a Sviluppo Lazio. Decorso comunque il termine di 90 giorni
l’istruttoria di merito creditizio si intenderà deliberata negativamente;
2.2.5.Sviluppo Lazio comunica al Comitato d’Investimento l’ammissibilità o la non ammissibilità al
finanziamento entro 20 giorni dalla valutazione del merito agevolativo;
2.2.6.Il Comitato d’Investimento, entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente
approva:
1)
le domande ammissibili a finanziamento;
2)
le domande non ammissibili, con l’indicazione del motivo di non ammissibilità.
2.2.7.Sviluppo Lazio provvede a comunicare al soggetto destinatario - entro 10 gg. dalla decisione del
Comitato d’Investimento, di cui cura la segreteria tecnica, o se successiva dalla data di
comunicazione da parte della Banca dell’esito dell’istruttoria di merito creditizio - la concessione
del finanziamento ovvero il diniego. Il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della
suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, in merito alla esclusione per
mancanza del merito agevolativo, secondo quanto previsto dall’ Art.10 bis della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2.2.8.Sviluppo Lazio relativamente agli interventi deliberati positivamente eroga la provvista agevolata
alla Banca scelta dal beneficiario ed autorizza Banca a sottoscrivere il contratto di finanziamento
con il beneficiario e ad erogare il finanziamento.
ART. 12
Modalità di trasferimento delle risorse da Sviluppo Lazio a Banca e modalità di rimborso delle stesse
1. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Scheda Prodotto, Sviluppo Lazio provvede,
subordinatamente alla presenza di risorse finanziarie nell’apposito Fondo affidatole in gestione, a versare
un plafond minimo pari ad Euro 1.000.000 su un conto corrente vincolato fruttifero acceso presso Banca,
intestato a “Sviluppo Lazio - Fondo PMI” (di seguito “Conto Vincolato”), costituendo tale accredito
provvista minima necessaria all’attuazione di quanto previsto nella presente Scheda Prodotto.
Banca preleva, su disposizione di Sviluppo Lazio, la Quota Agevolata relativa al finanziamento dandone
contestuale comunicazione a Sviluppo Lazio, che provvede a reintegrare la somma prelevata entro 10
giorni, subordinatamente alla presenza di risorse finanziarie nell’apposito Fondo affidatole in gestione.
2. Il Conto Vincolato genera un rendimento di mercato a favore di Sviluppo Lazio. Banca è tenuta a versare
sul Conto Vincolato quanto incassato a titolo di rimborso del finanziamento, con la medesima periodicità
di pagamento delle rate, compresi eventuali interessi moratori.
Sviluppo Lazio potrà disporre delle somme di cui al precedente capoverso ogni qualvolta si renderanno
nuovamente disponibili sul Conto Vincolato a seguito dei rimborsi effettuati tempo per tempo dai
beneficiari. Potrà disporre, inoltre, degli interessi maturati sul Conto Vincolato sulla base delle risultanze
dell’estratto conto al 31 dicembre di ogni anno così come comunicato da Banca.
3. In ogni caso il saldo del Conto Vincolato non potrà mai essere inferiore per nessuna ragione e causa
all’ammontare nominale della Quota Agevolata dei finanziamenti per i quali, tempo per tempo, non sia
11
28/01/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
stata ancora completata la procedura di erogazione, al netto delle somme che fossero già state
corrisposte ai rispettivi beneficiari e dei rimborsi effettuati dai beneficiari stessi.
ART.13
Erogazione finanziamento
1. Banca si obbliga ad erogare la quota di finanziamento nel minor tempo possibile e comunque non oltre 30
giorni dall’autorizzazione da parte di Sviluppo Lazio, fatto salvo l’insorgere di elementi pregiudizievoli nel
frattempo intervenuti e che Banca valuti ostativi all’erogazione della quota di finanziamento. Di tale
evenienza Banca informerà Sviluppo Lazio per l’assunzione dei provvedimenti del caso.
2. In caso di domanda di finanziamento per investimenti produttivi, qualora l’importo inizialmente
riconosciuto dovesse subire una rimodulazione a seguito di rendicontazione delle spese presentate,
Sviluppo Lazio provvederà a comunicare a Banca l’ammontare dell’importo effettivamente dovuto.
3. Sviluppo Lazio è esonerata da ogni responsabilità giuridica nel caso dovessero sorgere controversie tra
Banca e le imprese in merito alla mancata o errata erogazione del finanziamento, per tutto ciò che non
attiene al merito agevolativo.
ART.14
Incasso rate finanziamento
1. Banca provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare alle scadenze previste nel contratto
di finanziamento le rate del finanziamento medesimo e trasferirà a Sviluppo Lazio, entro il termine di 30
giorni, con pari valuta dell’incasso, attraverso appositi accrediti sul Conto Vincolato, la quota percentuale,
comprensiva di capitale e interessi, relativa alla Quota Agevolata, secondo le proporzioni di cui al
precedente Art. 7.
2. Il mancato pagamento anche parziale alla scadenza di ciascuna rata delle somme messe a disposizione da
Sviluppo Lazio, dovute dall’impresa beneficiaria, produrrà dal giorno di scadenza e senza bisogno di
costituzione in mora, interessi moratori in favore di Sviluppo Lazio.
2.1. Detti interessi di mora saranno calcolati al tasso applicato alla Quota Ordinaria (IRS/Euribor + spread)
maggiorato di 2 punti percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula del
contratto, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni
emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze).
2.2. Il tasso di mora verrà applicato all’intera rata scaduta secondo la prassi consolidata di ciascuna Banca.
2.3. L’interesse di mora decorre dalla data di scadenza della rata non pagata.
3. In caso di finanziamento delle 3 linee di attività relative al riequilibrio finanziario cioè smobilizzo crediti
Enti locali, anticipo ordini/contratti e finanziamento circolante, è possibile l’estinzione parziale o totale del
finanziamento a costo zero.
4. In caso di finanziamento per investimenti produttivi, è possibile l’estinzione totale anticipata con
l’applicazione di una penale in misura non superiore all’1% del debito residuo della Quota Ordinaria,
mentre non è prevista l’ipotesi di estinzione parziale anticipata.
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ART.15
Revoca delle agevolazioni
1. L’agevolazione concessa al destinatario potrà essere revocata nei seguenti casi:
a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte o reticenti;
b) venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi di ammissibilità all’agevolazione nel periodo di durata
del finanziamento;
c) al raggiungimento e/o superamento della soglia di 180 (centottanta) giorni di scaduto relativamente al
rimborso della rata di finanziamento e/o a seguito della messa a sofferenza del credito ad esso
collegato. Banca si riserva, a suo insindacabile giudizio, di agire anche prima dei 180 giorni qualora si
rilevassero elementi pregiudizievoli in capo all’impresa o ai soci e/o garanti con contestuale passaggio
a sofferenza;
d) cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria;
e) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell’impresa finanziata ad altra
procedura concorsuale anche minoritaria;
f)
rinuncia all’agevolazione;
g) nel caso di finanziamento per investimenti produttivi:
i.
destinazione dell’intervento agevolativo a finalità diverse rispetto a quelle previste dal progetto
ammesso;
ii.
parziale realizzazione dell’investimento e questo non costituisca comunque un intervento
organico e funzionale e coerente con le previsioni dell’Avviso Pubblico;
iii.
i beni acquistati con le agevolazioni siano alienati, ceduti o distratti prima che sia decorso il
termine di cinque anni dalla data di conclusione del progetto ammesso;
iv.
il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione
e non rientri, quindi, nel territorio della Regione Lazio.
2. Nei casi di cui sopra si ha la revoca totale dell’agevolazione, con conseguente decadenza dal beneficio del
termine.
In caso di revoca dell’agevolazione il beneficiario, oltre a restituire in un’unica soluzione il debito residuo
del finanziamento, dovrà corrispondere interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il
periodo intercorrente dalla data di erogazione a quella di restituzione, sulla somma erogata rivalutata in
base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Banca ha facoltà di non richiedere il rimborso della Quota Ordinaria. Banca, in caso di revoca
dell’agevolazione (es. venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi) ha, altresì, facoltà di revisionare la
pratica del cliente, acquisendo o aumentando, ad insindacabile giudizio, le garanzie a tutela del suo rischio
di credito e/o di porre in essere ulteriori modifiche o rimodulazioni del fido esistente.
3. In caso di revoca parziale di agevolazione relativa ad investimenti dovuta al mancato completamento
dell’investimento, fermo restando quanto previsto al punto ii) punto g) del precedente comma 1, si
procede alla rideterminazione delle quote erogabili.
4. Sviluppo Lazio sarà tenuta a comunicare, con lettera raccomandata A/R., alle imprese beneficiarie l’avvio
del procedimento di revoca, con indicazione dei relativi motivi, assegnando al destinatario della
comunicazione un termine non superiore a 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione
stessa, per presentare eventuali controdeduzioni (L. n° 241/90).
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5. Sviluppo Lazio, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle controdeduzioni o dalla decorrenza del
termine di cui al precedente capoverso, informa dell’esito della comunicazione il Comitato di
Investimento, che provvede agli atti conseguenti.
6. In caso di revoca dell’agevolazione di cui al precedente comma 1, il recupero della quota di finanziamento
agevolato eventualmente erogata potrà avvenire escutendo la garanzia di cui al precedente Art. 8, comma
1, ovvero attraverso il versamento totale o rateale dell’importo dovuto.
ART.16
Impegni di Banca
Banca si impegna a:
a) effettuare la valutazione del merito creditizio della Quota Ordinaria entro 30 giorni lavorativi dalla
richiesta di finanziamento. Nel caso in cui sia impossibilitata a completare l’iter istruttorio entro i suddetti
30 giorni, è tenuta a darne comunicazione a Sviluppo Lazio;
b) effettuare tutte le istruttorie tecniche e legali necessarie ed opportune alla stipula del contratto di
finanziamento ed all’accertamento della consistenza ed acquisibilità delle eventuali garanzie relative a
ciascun finanziamento;
c) predisporre quanto necessario alla stipula del contratto ed all’erogazione del finanziamento, sottoscrivere
il contratto di finanziamento ed ogni altro contratto allo stesso connesso, nonché gli atti necessari
all'acquisizione delle garanzie personali a copertura del contratto di finanziamento così come previste a
carico del beneficiario ai precedenti Artt. 8 e 9;
d) erogare il finanziamento secondo le modalità di cui all’art 13, incassare le rate in scadenza, accreditando
quanto di spettanza di Sviluppo Lazio sul Conto Vincolato con le modalità di cui all’Art. 9 e all’Art. 14;
e) segnalare eventuali ritardi nel pagamento delle rate e, in caso di ritardato pagamento di una rata,
applicare gli interessi di mora di cui all’Art.14;
f)
compiere tutte le attività di recupero anche coattivo del credito di Sviluppo Lazio derivanti dal contratto di
finanziamento ivi inclusa ogni opportuna azione giudiziaria ed stragiudiziale in sede cautelare, di
cognizione, di esecuzione e concorsuale, ai sensi dell’Art. 2 della presente Scheda Prodotto;
g) ripartire le somme recuperate in esito all’attività di recupero del credito tra Sviluppo Lazio e Banca in
misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al finanziamento,
inteso come somma della Quota Agevolata e della Quota Ordinaria;
h) predisporre una relazione trimestrale e/o una rendicontazione in via telematica, sull’andamento dei
finanziamenti nel periodo, che contenga tutti gli elementi di dettaglio necessari a ricostruire l’importo
versato da Sviluppo Lazio e di quanto rimborsato a fronte delle rate pagate dai beneficiari o delle somme
incassate a fronte di azioni di recupero del credito.
i)
dare comunicazione a Sviluppo Lazio entro 30 giorni a mezzo raccomandata A/R, anticipata a mezzo fax:
1) del verificarsi dell’evento di credito - dato dal raggiungimento e/o superamento da parte dell'impresa
beneficiaria del termine di cui all'Art.15 lett. c) della presente Scheda Prodotto, (termine
espressamente indicato nel singolo contratto di finanziamento) - o di qualsivoglia altro evento che
determini, ai sensi del contratto, la risoluzione dello stesso o la decadenza del beneficio del termine,
con conseguente passaggio a sofferenza del credito ad esso collegato;
2) di aver provveduto a comunicare al beneficiario, nel rispetto delle modalità previste nel contratto di
finanziamento, la decadenza dal beneficio del termine concesso in relazione al finanziamento e
risoluzione del contratto di finanziamento stesso;
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j)
dare comunicazione di aver esperito, senza esito positivo, ogni azione giudiziaria volta al recupero coattivo
del credito.
ART. 17
Inadempimento di Banca
1. L’inadempimento di Banca agli obblighi ed impegni previsti negli artt. 2, 13 e 16 della presente Scheda
Prodotto, comporta la risoluzione del presente contratto.
ART. 18
Insolvenza del beneficiario del finanziamento
1.
Si realizza civilisticamente il mancato recupero del credito:
1.1. in caso di infruttuoso esperimento delle procedure di recupero coattivo da parte di Banca,
concretizzatesi nelle ordinarie azioni legali previste dall’ordinamento;
1.2. ove ricorrendo i presupposti legittimanti la presentazione di istanza fallimentare, dallo “stato di
riparto” dell’attivo fallimentare non risultino somme liquidate a copertura totale della posizione
creditoria così come ammessa nello “stato passivo” consolidato.
2.
Sviluppo Lazio, preso atto della comunicazione prevista alla lettera j) dell’Art. 16, dichiara “il passaggio a
perdita del finanziamento”, diventato ormai irrecuperabile.
Qualora dovesse verificarsi un passaggio a perdita del credito vantato nei confronti del beneficiario del
finanziamento, Banca provvede a darne comunicazione a Sviluppo Lazio. Decorso dalla comunicazione un
lasso di tempo ritenuto congruo, Sviluppo Lazio cede pro-soluto a titolo oneroso il proprio credito ad un
soggetto da essa individuato, informandone Banca entro 10 giorni. Il corrispettivo consisterà in una
percentuale (da concordare con il cessionario del credito) della somma recuperata, che Sviluppo Lazio
provvederà a riversare nelle risorse del Fondo. Sulla scelta del cessionario del credito si riconosce una
prelazione convenzionale a Banca.
3.
A seguito di tale cessione, nessuna incombenza né alcun onere in termini finanziari e/o convenzionali sarà
più dovuto da Banca in forza del contratto.
ART. 19
Spese di recupero e compensi riconosciuti a Banca
1. Per l’attività di recupero crediti Banca potrà addebitare a Sviluppo Lazio un compenso, la cui entità sarà
concordata fra le parti in una lettera a latere che sarà sottoscritta contestualmente alla presente Scheda
Prodotto.
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ART. 20
Impegni di Sviluppo Lazio
1. Sviluppo Lazio, soggetto gestore del Fondo, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione IF
richiamata in premessa e ss. mm., dovrà:
a) promuovere e divulgare, attraverso appositi mezzi di comunicazione, tutte le informative inerenti la
conoscenza della legge attivando, altresì, specifici servizi informativi in favore dei diversi soggetti
richiedenti per la corretta redazione delle domande di agevolazione e la conoscenza dei successivi iter
attuativi;
b) coordinare i propri uffici e le loro articolazioni territoriali, i sistemi informativi ed il flusso documentale
per l’attuazione degli interventi previsti;
c) valutare attraverso un’istruttoria tecnica i progetti imprenditoriali presentati e trasmettere a Banca
tutti gli atti necessari per la valutazione del merito del credito;
d) nei termini e con le modalità indicati nel precedente Art.12, conferire le risorse del Fondo sul Conto
Vincolato e ripristinare le somme prelevate da Banca;
e) gestire i rapporti con i soggetti beneficiari degli interventi.
ART. 21
Divisibilità
1.
Qualunque disposizione della presente Scheda Prodotto che risulti invalida o inefficace sarà priva di
effetti, senza per questo inficiare le rimanenti disposizioni della presente Scheda Prodotto. Tuttavia, per
tale evenienza le Parti si impegnano a negoziare in buona fede per concordare disposizioni sostitutive che
siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti delle disposizioni risultate invalide.
ART. 22
Eventuali condizioni da applicare alla finanza integrativa.
1.
Non sono previste dalla presente Scheda Prodotto ipotesi di finanza integrativa.
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ART. 23
Norme di chiusura
1. Si rinvia all’Accordo Quadro per quanto qui non specificamente previsto.
ART. 24
Foro competente
1. Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà
competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Letto, approvato e sottoscritto in Roma, il ________________
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: Art.2 –
Mandato; Art.7 – Agevolazioni previste e massimali;Art. 8 – Garanzie; Art. 9 – Caratteristiche del
finanziamento; Art. 10 – Modalità di erogazione; Art. 12 – Modalità di trasferimento delle risorse da
Sviluppo Lazio a Banca e modalità di rimborso delle stesse; Art. 13 – Erogazione finanziamento; Art. 14 –
Incasso rate finanziamento; Art. 15 – Revoca delle agevolazioni; Art. 16 – Impegni di Banca; Art. 17 –
Inadempimento di Banca; Art. 18 – Insolvenza del beneficiario del finanziamento; Art. 19 – Spese di
recupero e compensi riconosciuti a Banca; Art. 21 – Divisibilità; Art. 24 – Foro competente.
Letto, approvato e sottoscritto in Roma, il __________________
Sviluppo Lazio S.p.A.
________________________
Banca
_____________________________
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Sub A
INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI RATING E SPREAD MASSIMO
Nel seguito indichiamo la corrispondenza tra le Categorie di Rating previste dalla Comunicazione della
Commissione Europea 2008/C 14/02, i Rating Notch secondo la Master Scale di Standard & Poor’s e il livello
massimo di spread praticato per ciascuna Categoria all’interno dei livelli massimi applicabili previsti
dall’Appendice 3 dell’Avviso Pubblico:
Categoria di Rating
Ottimo (AAA-A)
Buono (BBB)
Soddisfacente (BB)
Scarso (B)
Rating Notch (Master Scale S&P)
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
B-
Spread massimo praticato
[…%]
massimo applicabile 4.35%
[…%]
massimo applicabile 4.35%
[…%]
massimo applicabile 5.40%
[…%]
massimo applicabile 6.00%
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lettera a latere
per la definizione delle spese di recupero e dei compensi
riconosciuti a Banca
ai sensi dell’articolo 19 della Scheda Prodotto
Con riferimento alle spese di recupero ed ai compensi riconosciuti a Banca ai sensi dell’articolo 19 della
Scheda Prodotto, con la presente si concorda quanto segue:
1. Per l’attività di recupero crediti Banca potrà addebitare a Sviluppo Lazio:
a) una commissione fissa in funzione dell’ammontare del credito da recuperare e comunque non
superiore ad Euro [….] per pratica;
b) una commissione variabile non superiore al […]% della somma recuperata a valere sulla Quota
Agevolata;
c) la copertura delle spese legali effettivamente sostenute se preventivamente autorizzate da
Sviluppo Lazio, in misura pari al 75% del totale ovvero pari al 80% del totale nel caso di spese
legali sostenute per imprese con sede legale ed operativa sita nel Sistema Locale del Lavoro
Frosinone-Anagni e nel Comune di Fiuggi.
Letto, approvato e sottoscritto in Roma, il ______________
Sviluppo Lazio S.p.A.
________________________
Banca
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