N. 11 Risparmio energetico comunicazione e 9 Comunicazione Ire 9 Soggetti interessati 9 Immobili interessati 9 Interventi agevolabili Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info COMUNICAZIONE Ire I contribuenti che nel 2013 hanno sostenuto spese per il risparmio energetico, detraibili dall'Irpef/Ires al 55%/65%, e non hanno terminato i lavori entro il 31 dicembre 2013, devono inviare entro il 31 marzo 2014 l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, indicando l'ammontare di quanto hanno pagato nel 2013. Principio di imputazione Per i privati e i lavoratori autonomi vale il principio di cassa, cioè la spesa è "sostenuta" al momento del pagamento con bonifico, mentre per le imprese vale quello di competenza. Il provvedimento del 6 maggio 2009 ha stabilito che, i soggetti obbligati all'invio di questa comunicazione sono solo quelli che contemporaneamente: proseguono i lavori iniziati nell'anno precedente; hanno "sostenuto" (cassa o competenza, per le imprese) spese agevolate nell'anno precedente a quello dell'invio della comunicazione. Quindi, se i lavori sono effettuati entro il 31 dicembre 2013, ma il pagamento viene effettuato nel 2014, la comunicazione non va inviata. Mentre se c'è stato un acconto lo scorso anno, va spedita indicando i dati di quel pagamento. Infine, se un acconto è stato effettuato lo scorso anno, ma i lavori sono iniziati nel 2014, non va effettuato alcun invio alle Entrate. Modello La comunicazione va trasmessa utilizzando l’apposito software “IRE2009” disponibile sul sito web delle Entrate, ovvero un software che fornisca un file conforme alle specifiche fissate dal provv. 21/12/09. L'invio della comunicazione alle Entrate non sostituisce quella da trasmettere all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Inoltre, il contribuente con lavori a cavallo d'anno, deve continuare ad attestare che i lavori non sono stati ultimati nell'anno precedente, nel caso intenda iniziare a beneficiare della detrazione del 55%/65% già dalla dichiarazione di quel periodo d'imposta, senza attendere la fine dei lavori e il conseguente invio della documentazione all'Enea. La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati, di cui all’art. 3, comma 2-bis e 3 D.P.R. 27.07.1998, n. 322 (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti). Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 1. Soggetti obbligati …V Quali sono i soggetti obbligati a presentare il modello Ire? … Sono obbligati alla presentazione del mod. Ire, i soggetti beneficiari della detrazione del 65% titolari o meno di reddito d’impresa, ossia privati, enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale, società semplici ed associazioni professionali, ditte individuali, società di persone (snc e sas) e società di capitali (srl, spa, ecc), nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta, ossia che inizino in un periodo d’imposta e proseguono in quello/i successivo/i. 2. Più proprietari …V In caso di più proprietari chi è tenuto a presentare il modello Ire? … In caso di spese sostenute in più periodi d’imposta, ossia nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano è necessaria la presentazione all’Agenzia delle Entrate del mod. Ire denominato “Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta”, approvato con il Provvedimento 06.05.2009. In presenza di più proprietari/detentori dell’immobile che sostengono le spese e che intendono fruire della detrazione del 65%, la comunicazione può essere trasmessa soltanto da uno di essi. 3. Lavori iniziati nel 2012 …V Un contribuente ha iniziato i lavori nel 2012, poi sono proseguiti nel 2013 e termineranno nel 2014. Come deve essere presentato il modello Ire? … Qualora i lavori proseguano per più periodi d’imposta (quindi interessano almeno 3 anni), è necessario presentare una comunicazione per ciascun periodo d’imposta nel quale sono eseguiti lavori non terminati. Per interventi iniziati nel 2012, proseguiti nel 2013 e conclusi nel 2014, con sostenimento delle relative spese nei 3 anni, doveva/dovrà essere inviata una comunicazione per il 2012 ed una per il 2013. 4. Dati del dichiarante …V Nel campo “dati del dichiarante” del modello Ire, oltre ai dati anagrafici sono richieste anche altre informazioni? … Oltre ai dati anagrafici è richiesta l’indicazione del diritto goduto sull’immobile oggetto dell’intervento. In particolare, barrando la relativa casella, va indicato se il dichiarante è il “Possessore” (proprietario o titolare di altro diritto reale), ovvero il “Detentore” (locatario, comodatario) dell’immobile. In presenza di più soggetti proprietari/detentori va barrata anche la casella “Contitolare”. Per gli interventi che riguardano parti comuni di un condominio, vanno indicati i dati del soggetto che presenta il modello, barrando la casella “Amministratore” ovvero “Condomino”, indicando in ogni caso il “Codice fiscale del condominio”. 5. Sanzioni …V In caso di mancata presentazione del modello Ire, a quali sanzioni si va incontro? E’ possibile rimediare in ritardo? … Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.04.2010, n. 21/E, l’omessa o tardiva presentazione del mod. Ire non preclude la possibilità di beneficiare della detrazione del 65%, ma è sanzionata da € 258 a € 2.065. Le violazioni in esame non sono regolarizzabili tramite la c.d. “remissione in bonis” ex D.L. n. 16/2012, considerato che tale istituto non è applicabile per le violazioni connesse alle comunicazioni/adempimenti che costituiscono mere irregolarità, dal cui inadempimento Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info consegue esclusivamente l’irrogazione delle sanzioni, ma non la decadenza dai benefici fiscali. Entrate, in quanto i lavori sono iniziati e finiti nello stesso anno; deve inviare l’apposita comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. 6. Bonifico nell’anno successivo …V Nel caso i lavori non si concludano entro il 31 dicembre 2013, se si paga entro la fine dell'anno solo una parte dell'importo totale dovuto alla ditta esecutrice, è possibile portare in detrazione nel 2013 almeno la quota parziale effettivamente pagata, oppure è indispensabile che i lavori siano ultimati e pagati entro l'anno? … Anche se l'esecuzione degli interventi sul risparmio energetico (65%) continuerà nel 2014, tutti i pagamenti effettuati dalle persone fisiche, tramite bonifico, entro il 31 dicembre 2013 potranno beneficiare delle detrazioni Irpef. In questo caso, comunque è necessario inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2014 la comunicazione contenente i dati dei pagamenti effettuati nel 2013. Non sono agevolati solo i pagamenti delle fatture di acconto effettuati nel 2013, ma beneficiano dello sconto fiscale anche quelli effettuati entro questo termine, per il saldo dell'opera, a prescindere dall'effettiva esecuzione dei lavori entro il 2013. In questo caso, naturalmente, è bene che il contratto con l'impresa, di appalto o di fornitura con posa in opera, preveda specifiche garanzie per la corretta conclusione dell'intervento. 7. Lavori iniziati e terminati nel 2013 …V Un contribuente a ottobre 2013 ha iniziato dei lavori per la sostituzione degli infissi di un immobile di sua proprietà, rientranti tra gli interventi agevolabili, di cui all’art. 1, comma 345, L. n. 296/2006. I lavori sono terminati a dicembre 2013. A quali adempimenti è tenuto il contribuente? … Il contribuente indicato nel quesito non deve presentare il mod. Ire all’Agenzia delle 8. Pagamento rilevante …V Una srl a settembre 2013 ha iniziato dei lavori per la sistemazione dell’immobile strumentale, rientranti tra gli interventi di cui all’art. 1, comma 344, L. n. 296/2006. I lavori sono terminati a febbraio 2014 ed il pagamento degli stessi è avvenuto interamente a fine lavori (2014). Quali sono le comunicazioni a cui è tenuta la società? … La società non deve presentare il mod. Ire all’Agenzia delle Entrate in quanto, ancorché i lavori siano iniziati nel 2013 e terminati nel 2014, nel 2013 non ha sostenuto spese; inoltre deve inviare l’apposita comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. 9. Termine dei lavori nel 2014 …V Un contribuente a novembre 2013 ha iniziato dei lavori per la sistemazione di un immobile, rientranti tra quelli agevolabili, di cui all’art. 1, comma 345, L. n. 296/2006. I lavori sono terminati a marzo 2014. Le spese sostenute ammontano ad € 3.000 nel 2013 ed a € 6.000 nel 2014. Quali comunicazioni è tenuto a presentare il contribuente? … Il contribuente indicato nel quesito deve presentare: - il mod. Ire all’Agenzia delle Entrate, per la spesa sostenuta nel 2013 (€ 3.000); - l’apposita comunicazione all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori. 10. Comproprietari …V Un contribuente a novembre 2013 ha iniziato dei lavori per la sistemazione di un immobile in comproprietà al 50% con la sorella. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info I lavori eseguiti, riguardanti la struttura esterna dell’edificio, rientrano tra quelli di cui all’art. 1, comma 345, L. n. 296/2006. I lavori sono terminati a febbraio 2014. Le spese sostenute ammontano ad € 18.000 nel 2013 ed € 4.000 nel 2014. Le medesime spese sono state sostenute anche dalla sorella. Come andrà presentato il modello Ire? … Oltre all’invio, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dell’apposita comunicazione all’Enea, entro il 31.03.2014 va presentato il mod. Ire all’Agenzia delle Entrate; ai fini di tale adempimento è sufficiente che vi provveda uno dei due soggetti. Qualora provveda il fratello, il modello trasmesso all’Agenzia delle Entrate tramite un intermediario abilitato riguarda anche la parte di spesa sostenuta dalla sorella. 11. Soggetti con periodo non solare …V Un soggetto con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, 1° luglio – 30 giugno, ha iniziato nel mese di luglio 2013 lavori di riqualificazione energetica che proseguono oltre il 30 giugno 2014. Come deve presentare il modello Ire? … I soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono indicare il periodo d’imposta (data inizio/fine) in cui sono state sostenute le spese per le quali intendono fruire della detrazione. Il contribuente indicato nel quesito è tenuto ad inviare la comunicazione entro il 28 settembre 2014, indicando come periodo di riferimento il periodo d’imposta dall’01/07/2013 al 30/06/2014. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info SOGGETTI INTERESSATI L’ambito soggettivo della detrazione del 55/65% ricomprende ogni categoria di soggetti, indipendentemente dal titolo di possesso o di detenzione (purché lecito) dell’immobile sul quale saranno effettuati gli interventi per il risparmio energetico. L’art. 2, D.M. 19 febbraio 2007, in merito, recita quanto segue: 9 “1. Per gli interventi di cui all’art. 1, commi da 2 a 5, la detrazione dall’imposta sul reddito spetta: 9 alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti; 9 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti”. Pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, possono beneficiare della detrazione del 55%/65%: 9 i soggetti non titolari di reddito di impresa; 9 i soggetti titolari di reddito di impresa. L’art. 2, D.I. 19 febbraio 2007 richiede che gli immobili oggetto degli interventi siano posseduti o detenuti dal contribuente sulla base, come specificato dalla C.M. 31 maggio 2007, n. 36, di un titolo idoneo che: Ö “[...] può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato”. Il possessore dell’immobile si può qualificare come: 9 proprietario o nudo proprietario; 9 titolare di diritto reale di godimento (usufruttuario, titolare del diritto d’uso o di abitazione, etc...); 9 oppure socio di cooperativa a proprietà divisa. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 1. Nuda proprietà …V Un contribuente detiene il diritto di nuda proprietà sulla casa in cui abita. Tale soggetto vuole effettuare dei lavori che usufruiscono della detrazione del 65% relativa al risparmio energetico. Si chiede se tale soggetto possa godere della detrazione anche se non è proprietario della casa, ma detiene solamente la nuda proprietà. … Il Decreto del 19/02/2007 individua quali soggetti ammessi a fruire della detrazione: - le persone fisiche, gli enti e i soggetti, di cui all’art. 5 del TUIR, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti; - i soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 36/E/2007, precisa che, “i soggetti indicati possono fruire della detrazione a condizione che sostengano le spese e che queste siano rimaste a loro carico. Inoltre devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato”. Alla luce di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 36/E/2007, si ritiene, quindi, che il soggetto indicato nel quesito possa godere della detrazione del 65% per gli interventi volti al risparmio energetico. 2. Lavori in condominio …V In un condominio si sta deliberando la spesa per la sostituzione dell'attuale centrale termica a gas metano con un'altra a condensazione, sempre condominiale. Trattandosi di un intervento volto al "risparmio energetico", certificato dalla diagnosi energetica, l'attuale percentuale di detrazione è fissata al 65%. Il condominio è composto da 80 condomini e la spesa si aggira intorno a 220.000 euro. Il limite di detrazione, pari a 30.000 euro, è da intendere per singolo proprietario o si riferisce all'intero condominio? … Nell'ipotesi di sostituzione dell'impianto di riscaldamento al servizio dell'intero edificio residenziale (riscaldamento centralizzato), l'intervento è considerato come eseguito sulle parti comuni, e tutti gli adempimenti sono effettuati dall'amministratore. L'importo detraibile, nella misura massima di 30.000 euro, è riferito, in tal caso, a ciascun comproprietario e suddiviso dall'amministratore, sulla base della tabella millesimale di ripartizione della proprietà delle parti comuni, che esprimono il valore proporzionale dei singoli piani o porzioni di piano spettanti in proprietà esclusiva ai singoli condomini. Pertanto, nell'ipotesi di 80 appartamenti, il limite massimo è riferito autonomamente per ciascuna unità immobiliare, applicandosi quanto previsto per la detrazione del 50% (ex art. 16-bis del TUIR, D.P.R. 917/1986, risoluzione 124/E del 4 giugno 2007, guida al 55% su www.agenziaentrate.it). In sostanza, l'intero importo di 220.000 euro rileva ai fini della detrazione e andrà ripartito (a cura dell'amministratore) tra i singoli condòmini in base alla tabella millesimale. Tutto questo a partire dal presupposto che, tra gli interventi che fruiscono del 65% (art. 1, comma 139, della L. 147/2013), vi sono anche quelli per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) mediante l’installazione di caldaie a condensazione, con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, compresa l’installazione delle valvole termostatiche in tutti gli alloggi. Per tali interventi, il valore massimo della detrazione è pari a 30.000 euro (decreto attuativo 19 febbraio 2007). Per beneficiare della detrazione del 65%, è venuto meno l’obbligo, che era posto a carico Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info del contribuente, di acquisire l’attestato di qualificazione energetica. I soggetti interessati al beneficio, relativamente agli interventi di sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, sono tenuti ad acquisire la seguente documentazione: asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti (artt. 6-9 del D.M. 19 febbraio 2007, e allegato A decreto 11 marzo 2008); scheda informativa relativa agli interventi realizzati, contenente i dati elencati nello schema, di cui all’allegato E del decreto 19 febbraio 2007. La scheda informativa dev'essere inviata telematicamente all’Enea entro 90 giorni dal collaudo dell’intervento. 3. Eredi …V Mia madre ha fatto rifare e isolare il tetto di una seconda casa, sfitta. Prima della fine dei lavori è morta, lasciando 5 figli eredi (per ora non è stata fatta alcuna divisione dei suoi beni). Quattro figli pagherebbero le fatture da un conto a loro cointestato. È corretto fare intestare le fatture a "eredi di ..." facendo riportare il codice fiscale dei figli paganti e per il pagamento procedere con un solo bonifico con il codice fiscale dei quattro ordinanti, o è più opportuno frazionare il pagamento con quattro bonifici individuali? … La norma prevede che, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Nella specie, scrivendo sulle fatture "eredi di..." vi sarebbe il rischio di dover discutere con l'Agenzia in sede di controllo sulla legittimità dell'accesso al beneficio da parte degli eredi. Contrariamente, trattando i pagamenti come avviene normalmente in caso di comproprietà, il problema sarebbe risolto all'origine. Infatti, gli eredi dovrebbero procedere intestando le fatture a tutti i comproprietari (eredi) e pagando con tanti versamenti quanti sono i soggetti, ovvero a nome di un unico soggetto per conto di tutti. 4. Enti non commerciali …V Il condominio-centro commerciale (quindi un ente commerciale e non residenziale e non sostituto d’imposta), a fronte di una sostituzione parziale dell’impianto del circuito aria (cambio di due unità per il trattamento dell'aria nelle parti comuni), può beneficiare delle agevolazioni fiscali riferite al risparmio energetico? In che misura? … Nel caso di specie, la detrazione del 65% (art. 14 D.L. 63/2013, convertito in L. n. 90 del 2013), può rendersi applicabile solo se la sostituzione dell’impianto a circuito d’aria avvenga con unità terminali a pompa di calore e siano presenti le caratteristiche termiche previste dall’art. 9 del D.M. 19 febbraio 2007. Per il resto, nessun problema per l’applicazione della detrazione, tenuto conto che tra i soggetti beneficiari del 65% sono previsti espressamente anche gli enti commerciali (soggetti Ires). 5. Dichiarazione congiunta …V Due coniugi hanno effettuato lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico nel 2012. Tutti i bonifici e le fatture contengono i dati di entrambi. La coppia fa dichiarazione congiunta. Nel 730/2013 gli importi soggetti a detrazione sono stati inseriti nel quadro E della moglie (perché il marito non aveva un contratto da lavoratore dipendente). Si può, nel 730/2014, inserire parte di questi importi nel quadro E del marito, data l'incapienza parziale della moglie? Chiaramente il motivo è far recuperare qualcosa in più ai coniugi, dato che ora il marito, che ha un contratto di lavoro, ha anche lui delle trattenute. … L'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi, con un piano iniziale di detrazione della spesa di ristrutturazione attribuita interamente a uno soltanto dei coniugi, preclude la possibilità di apportare modifiche, in tutto o in parte, al piano stesso per le dichiarazioni successive, allo scopo di ovviare Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 7 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info coniuge rate o può essere suddivisa in 3 o 5 rate, in relazione all'età del soggetto che ne vuole fruire? 6. Interventi su parti comuni In caso di interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, copertura tetto e cappotto esterno, eseguiti sulle parti comuni di un immobile, composto da tre unità abitative possedute da tre soggetti, è possibile fruire delle detrazioni del 65% da parte dei soli due soggetti che sostengono le spese, in quanto il terzo proprietario non può farsene carico? Se ciò non fosse possibile, quale criterio di ripartizione dev'essere seguito per attribuire ai due soggetti le detrazioni spettanti, considerato che le fatture saranno intestate solo a loro due, e gli stessi saranno i soli a eseguire i relativi bonifici? … La detrazione del 65% si recupera in ogni caso in 10 anni, e non in 3 o 5 anni. Le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici vanno ripartite in 10 quote annuali costanti, in sede di dichiarazione dei redditi- Nel corso degli anni il periodo di ripartizione è variato. In particolare: per le spese sostenute nel 2007, la ripartizione avveniva in tre quote annuali di pari importo; per le spese sostenute nel 2008, la ripartizione avveniva in un numero variabile, da 3 a 10, di quote annuali di pari importo, su scelta irrevocabile del contribuente all’atto della prima detrazione; per le spese sostenute dal 1° gennaio 2009, la ripartizione avviene obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo. Nessuna diversa ripartizione è invece prevista in base all’età. all'eventuale beneficiario. incapienza del … La risposta è negativa. Trattandosi di due interventi su parti comuni (copertura del tetto e cappotto esterno), il limite massimo delle spese detraibili, da ciascuno dei tre proprietari è correlato alla tabella millesimale o, in assenza di condominio, a una ripartizione delle spese legata alla dimensione di ciascuna delle tre unità immobiliari (per esempio, 1/3 per ciascuno delle spese se di tratta di tre appartamenti identici). Anche se le spese sono interamente sostenute solo da due dei tre proprietari, comunque la detrazione massima è correlata alla citata tabella di divisione delle spese, e la parte eccedente non è detraibile. Pertanto, le fatture e i bonifici devono essere eseguiti con riferimento a tutte le spese sostenute, mentre l’importo detraibile è correlato alla quota di proprietà di ciascuno. Per non creare confusione, si consiglia di far emettere tre fatture diverse sulla base della divisione delle spese fra i tre appartamenti. Due sole di tali fatture, intestate ai due proprietari che sostengono le spese, risulteranno detraibili. 7. Ripartizione …V La detrazione del 65% per risparmio energetico, va suddivisa esclusivamente in 10 8. Soggetti non titolari di reddito d’impresa …V Tra i soggetti non titolari di reddito d’impresa, quali sono quelli che possono fruire della detrazione del 65%? … Tra i non titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione: - le persone fisiche: trattasi di soggetti privati, lavoratori autonomi e imprenditori agricoli; - gli enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciale: sono ad esempio gli enti non commerciali di cui all’art. 73, lettera c), TUIR, a condizione che esercitino solo l’attività istituzionale. Si noti tuttavia che l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 5 febbraio 2008, n. 33, ha chiarito che, i Comuni non possono beneficiare della detrazione del 65%, in quanto essendo la stessa una detrazione e non un credito d’imposta, presupposto fondamentale per poterne beneficiare, è la capienza di imposta del soggetto interessato, che quindi deve essere soggetto passivo Ires; - i soggetti, di cui all’art. 5, TUIR: società semplici e associazioni tra professionisti. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 8 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 9. Immobili per i soggetti titolari di reddito d’impresa …V Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, l’agevolazione del 65% può essere fruita su qualsiasi immobile? … Per i soggetti titolari di reddito di impresa l’agevolazione è attribuita limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale. Infatti, con R.M. n. 303/2008, ad un’impresa esercente attività di ristrutturazione edilizia e vendita è stata negata la detraibilità delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che: “In ogni caso, i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza. Per esempio, una società non può fruire della detrazione per le spese relative a immobili locati. Questo vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, in quanto i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa e non beni strumentali.”. 10. Immobili in leasing …V È possibile fruire della detrazione per gli immobili detenuti in leasing? … L’art. 2, D.M. 19 febbraio 2007, sancisce quanto segue: “Nel caso in cui gli interventi [...] siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente”. Pertanto, nel caso in cui gli interventi siano realizzati mediante contratti di leasing, l’utilizzatore del bene o dell’opera è il soggetto beneficiario della detrazione del 55%/65% che, in tal caso, è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente (locataria), in base al contratto o alla documentazione rilasciata all’utilizzatore. La Circolare n. 36/2007 chiarisce che, essendo la detrazione da rapportare al costo sostenuto dalla società, non devono essere considerati i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. 11. Familiari conviventi …V Quali sono i familiari conviventi che possono godere della detrazione per risparmio energetico? … La Circolare 31 maggio 2007, n. 36 precisa che, al pari di quanto previsto per la detrazione del 36/50%, possono beneficiare dell’agevolazione riferita al risparmio energetico anche i familiari conviventi del soggetto possessore o detentore, a condizione che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. Sono da considerarsi “familiari”: il coniuge; i parenti entro il terzo grado; gli affini entro il secondo grado. La citata Circolare n. 36/2007 precisa in merito che: “È stata, infatti, ravvisata nella convivenza una condizione che giustifica la partecipazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado alle spese che avrebbe dovuto sostenere il titolare dell’immobile. Tale principio deve ritenersi valido anche in relazione alla detrazione per i lavori di risparmio energetico [...]”. 12. Immobili dei familiari conviventi …V La detrazione per risparmio energetico, può essere fruita dal familiare convivente per qualsiasi immobile? … La possibilità di fruire della detrazione per i familiari conviventi è limitata agli interventi eseguiti su immobili dell’ambito “personale”, intendendosi come tali, quelli nei quali può esplicarsi il rapporto di convivenza. Pertanto, non è ammessa la detrazione in capo al familiare convivente se i lavori sono eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 9 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info IMMOBILI INTERESSATI L’inquadramento degli immobili interessati alla detrazione del 55% (ora 65%) per interventi di risparmio energetico è fornito dalla Circolare 31 maggio 2007, n. 36, che al riguardo prevede quanto segue: Ö “L’agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che è espressamente riservata ai soli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi, quindi, quelli strumentali. Una limitazione a tale ampia accezione è data dalla circostanza che gli edifici oggetto degli interventi devono essere esistenti. In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, sulla base di quanto si deduce dalle disposizioni concernenti la certificazione energetica degli stessi, si rende necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio: 9 essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari; 9 nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità, in relazione a quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del decreto; 9 nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. [...]”. In sostanza, applicando i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 36/2007, è possibile affermare che: 9 gli immobili oggetto degli interventi possono essere di qualsiasi tipo; 9 gli interventi possono essere eseguiti solo su edifici già esistenti (unica eccezione, come si vedrà, è rappresentata dall’installazione dei pannelli solari) e già dotati di impianto di riscaldamento. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 10 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info A differenza di quanto previsto per la detrazione del 36/50% (riferita alle sole unità residenziali), è possibile beneficiare della detrazione del 55/65% su ogni tipologia di immobile, indipendentemente: 9 dalla relativa destinazione (abitativa, produttiva, commerciale, etc.); 9 dal gruppo e dalla categoria catastale di appartenenza. 1. Immobili a uso promiscuo …V La detrazione per risparmio energetico può essere fruita per una abitazione utilizzata da un professionista anche per lo svolgimento dell’attività professionale? … Con Circolare n. 20/2011 (punto 3.4) l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ipotesi in cui gli interventi agevolabili 55/65% siano effettuati su un immobile utilizzato “promiscuamente”. L’Agenzia, ricorda che per imprese, società e professionisti, la detrazione del 55/65%: - spetta a condizione che oggetto dell’intervento sia un immobile strumentale all’esercizio dell’attività; - non preclude la possibilità di dedurre le medesime spese dal reddito d’impresa o lavoro autonomo; - ammette la detraibilità 55/65% delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico su immobili ad uso promiscuo, anche se dedotte (al 50%) dal reddito di impresa o lavoro autonomo. In pratica, la deduzione delle spese ai fini della determinazione del reddito d’impresa/professionale non pregiudica per l’imprenditore/professionista la detrazione del 55/65%. 2. Immobili merce …V La detrazione per ristrutturazione può essere fruita da una società per gli immobili merce? … Con Risoluzione 15 luglio 2008, n. 303, l’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello di una società esercente attività di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, ha chiarito che, le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica previsti dall’art. 1, comma 344, Finanziaria 2007, su immobili merce, non possono beneficiare della detrazione del 55/65%. Secondo l’Agenzia, gli immobili merce rappresentano l’oggetto dell’attività esercitata e non sono qualificabili come cespiti strumentali: pertanto, in tale ipotesi, viene meno lo scopo dell’agevolazione, “...che è quello di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni”. 3. Cumulo …V In seguito alla ristrutturazione di un immobile, sono stati sostituiti gli infissi in legno, per il risparmio energetico, per i quali è stata avviata la pratica per la detrazione del 55/65%. Inoltre, è stata effettuata la ristrutturazione di due bagni e di una stanza dell’immobile. È possibile portare in detrazione (al 50 %) le spese relative a questi ultimi lavori di manutenzione ordinaria? … Per quanto concerne gli interventi di manutenzione ordinaria, ai fini della detrazione del 36/50%, sono agevolabili solo gli interventi sulle parti comuni condominiali e non anche i lavori inerenti le singole unità immobiliari. Per fruire della detrazione, occorre che l’intervento sia di manutenzione straordinaria Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 11 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info (come ad esempio il rifacimento integrale dei bagni, non basta la semplice sostituzione delle piastrelle). Per quanto concerne il cumulo tra la detrazione del 50% e del 55/65% non vi sono problemi. Nell’ipotesi di un contestuale intervento di risparmio energetico ed edilizio su un fabbricato residenziale, il contribuente può fruire di entrambe le detrazioni, sia del 50% che del 55/65% . Il D.M. 19 febbraio 2007 prevede espressamente che, la detrazione del 55/65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, non sia cumulabile con le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge nazionale per i medesimi interventi. In tale ambito la circolare 36/E del 2007 ha chiarito che, stante la possibile sovrapposizione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici con analoghi interventi agevolabili nell’ambito della detrazione Irpef del 36/50%, in tema di recupero edilizio, il contribuente può avvalersi per le medesime spese in via alternativa dell’una o dell’altra agevolazione, nel rispetto della specifica normativa e degli adempimenti previsti per ognuna di esse. La risoluzione 152/E/2007 ha chiarito che, nel caso in cui sullo stesso fabbricato abitativo (come nel caso posto in domanda) siano eseguiti interventi di ristrutturazione già agevolati ai fini della detrazione del 36/50%, che comprendano lavori diretti anche al risparmio energetico (come la sostituzione di infissi), il contribuente può scegliere, limitatamente a questi ultimi, di applicare la detrazione del 55/65% a condizione però che per le relative spese il contribuente non abbia già fruito della detrazione del 36/50%, e a condizione che nella fattura rilasciata al contribuente vengano individuate le spese relative a uno o più interventi che sono finalizzati al risparmio energetico. Naturalmente, infine, non bisogna dimenticare tutti gli adempimenti necessari per poter beneficiare dell’una o dell’altra agevolazione. 4. Moglie a carico …V Un contribuente è proprietario dell'abitazione principale al 50% con la moglie. Per questo immobile sono state sostenute spese per il risparmio energetico. Per godere della detrazione del 55%/65% è stata predisposta e inviata la comunicazione all’Enea, ma la fattura, attestante la spesa, è stata intestata per metà della somma al marito e per la restante metà alla moglie. Dato che la moglie è fiscalmente a carico del marito, quest'ultimo può detrarre anche l’importo risultante dalla fattura intestata alla moglie? … Tra gli adempimenti previsti per la fruizione del bonus del 55/65%, è prevista la necessità di trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell’attestato di qualificazione energetica. Non vanno inviate all’Enea asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine e documentazione varia. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). La scheda informativa relativa agli interventi realizzati, è redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell’intervento, di cui all’allegato F, può essere compilata anche dall’utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito; nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione. Per quanto concerne i pagamenti, è previsto che: i contribuenti non titolari di reddito di impresa Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 12 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale. Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). L’Amministrazione Finanziaria ha ammesso la possibilità, nell’ipotesi di comproprietà (marito e moglie, nel caso esaminato), di ripartire in quote uguali o differenti l’importo detraibile per ciascuno (circolari 121/E/1998 e 15/E/2005). La suddivisione delle spese è quella che risulta nelle fatture. In tal senso, se le spese sono interamente sostenute dal solo marito (fattura interamente a lui intestata e bonifico da lui eseguito), la detrazione compete a quest’ultimo per intero, anche se è proprietario solo di una parte del fabbricato. Si consiglia, dunque, di far emettere un’unica fattura a lui intestata, per evitare possibili contenziosi. Tra l’altro, la moglie è a carico del marito e, nell’ipotesi in cui i due coniugi siano conviventi, per il marito è sempre possibile fruire interamente della detrazione in qualità di coniuge convivente. Infatti, la risoluzione 184/E del 12 giugno 2002 prevede che, per due coniugi conviventi, con la moglie a carico del marito, vi sia la possibilità per il marito di utilizzare la detrazione come coniuge convivente, cosa che va specificatamente annotata nel bonifico. Nella causale del bonifico, quindi, andrà indicato che si tratta di un unico titolare del diritto. Va detto che, ai fini del 55/65%, l’asseverazione, la certificazione energetica e la scheda informativa devono essere intestate al soggetto che effettivamente sostiene le spese. A tal fine, nell’attestato di qualificazione energetica, per precisione, occorre indicare sia il nome del proprietario che quello del familiare convivente che fruisce della detrazione e a cui sono intestati bonifici e fatture. Nella scheda informativa è, invece, espressamente richiesto di indicare solo il nome del soggetto che sostiene le spese. 5. Capannone industriale …V Un'impresa di servizi (persona fisica, ditta individuale) deve sostenere spese di manutenzione straordinaria e spese per il risparmio energetico nel locale utilizzato come ufficio (categoria catastale C/1), su cui paga l'affitto. Ha diritto, per entrambe le tipologie di spesa, sia alla deduzione in contabilità che alla detrazione del 55%/65% (per il risparmio energetico)? … La risposta è affermativa. Per i titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, società di persone o di capitali), la detrazione del 65% (art. 14 del D.L. 63/2013, convertito in L. 90/2013), spetta solo se gli interventi di riqualificazione energetica sono eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Sono, pertanto, esclusi gli immobili locati a terzi (risoluzione n.340/E del 1° agosto 2008) e gli altri immobili posseduti dalle imprese o società. Pertanto, se si tratta di rifacimento del tetto di capannone industriale utilizzato direttamente per l’esercizio dell’attività, la detrazione si applica senza problemi, sempreché l’edificio sia dotato di impianto di riscaldamento preesistente e si conseguano, dopo l’intervento, i prescritti valori di trasmittanza termica, previsti dal D.M. 11 marzo 2008, successivamente modificati con il decreto 6 gennaio 2010). 6. Impresa locataria …V La nostra società è in affitto in un immobile ad uso negozio. Si chiede se per gli interventi effettuati sull’immobile, possa godere della detrazione per risparmio energetico. … La risposta è affermativa. In particolare, per i titolari di reddito d’impresa (società di persone Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 13 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info o di capitali e ditte individuali), la detrazione del 65% (ex art. 14 del D.L. 63/2013, convertito in L. 90/2013, guida al 65% su www.agenziaentrate.it) spetta solo se gli interventi di riqualificazione energetica sono eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati direttamente nell’esercizio dell’attività imprenditoriale (per esempio, il negozio, se l’attività è svolta direttamente dal proprietario dell’immobile). Sono, pertanto, esclusi gli immobili locati a terzi (risoluzione 340/E del 1° agosto 2008). Viceversa, se le spese sono sostenute direttamente dall’impresa che detiene in affitto il fabbricato, nessun problema si pone per l’applicazione della detrazione (come nel caso di specie). Tali spese sono alternativamente ammortizzabili o deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili (art. 102 del TUIR, D.P.R. 917/1986), oltre che detraibili, nel limite del 65%, ai sensi delle disposizioni sul risparmio energetico. 7. Appartamenti per casa vacanze …V Una società di capitali che svolge l'attività di locazione di case e appartamenti per vacanze, disciplinata da legislazione regionale, può fruire della detrazione del 55%/65% sugli immobili strumentali a tale attività? … L'Agenzia delle Entrate ha interpretato la normativa sull'incentivo fiscale sugli interventi finalizzati al risparmio energetico, aggiungendo un nuovo requisito nel caso in cui i lavori siano svolti da imprese, anche se immobiliari, di costruzione o di gestione. Secondo le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate 15 luglio 2008, n. 303/E e 1° agosto 2008, n. 340/E, infatti, il beneficio Irpef/Ires del 55/65% dovrebbe essere rivolto esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi, quindi, sarebbero agevolabili solo i fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale. Sono esclusi dall'agevolazione, quindi, gli immobili merce posseduti dalle immobiliari di costruzione e quelli locati o dati in comodato a terzi dalle immobiliari di gestione. Non sono strumentali e quindi non sono agevolati gli immobili che, pur potendo essere considerati tali rispetto alle finalità perseguite attraverso l'esercizio dell'impresa, costituiscono anche l'oggetto della predetta attività imprenditoriale, come nel caso degli immobili locati a terzi. 8. Villaggio turistico …V Una società di capitali che è proprietaria di un villaggio turistico, può beneficare delle detrazioni per il risparmio energetico (rispettando i requisiti di prestazioni energetiche richiesti), relativamente alla sostituzione di tetto, infissi, pavimentazione e caldaia su unità esistenti quali bungalow, case mobili e chalet iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni materiali (costruzioni leggere), anche se il campeggio non svolge attività invernale ma solo stagionale? … Fermo il rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma, lo svolgimento stagionale dell'attività non pregiudica la detrazione in questione, trattandosi di interventi (che devono garantire un risparmio energetico) su immobili strumentali dell'impresa. 9. Locazione commerciale …V Una srl detiene in leasing circa 50 unità immobiliari che concede tutte in locazione commerciale a terzi (società e enti pubblici quali regioni e comuni). È intenzione della società eseguire su tali immobili lavori in materia antisismica e messa in sicurezza statica. È possibile godere dell'agevolazione del 65%? … Per i titolari di reddito d'impresa la detrazione del 55%/65% spetta solo se gli interventi di riqualificazione energetica sono eseguiti su fabbricati utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Sono, pertanto, Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 14 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info esclusi gli immobili locati a terzi (risoluzione 340/E del 01.08.2008). 10. Impresa edile …V Un’impresa edile ha acquistato un immobile di civile abitazione, attualmente inserito nelle rimanenze, di cui intende però modificare la destinazione inserendolo conseguentemente nelle immobilizzazioni materiali. È possibile beneficiare della detrazione del 55%? … L'Amministrazione finanziaria ha chiarito in più di una occasione che, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, la detrazione del 55/65% per gli interventi di riqualificazione energetica non spetta per gli interventi realizzati sugli immobili oggetto dell'attività (c.d. immobili merce), bensì unicamente per quelli effettuati su immobili strumentali. È stata così negata la possibilità di fruire della detrazione in oggetto ad una società immobiliare di locazione per gli immobili locati (R.M. n. 340 del 1 agosto 2008; v. anche R.M. n. 303 del 17 luglio 2008). Si considerano strumentali gli immobili che hanno, come unica destinazione, quella di essere direttamente impiegati per l'espletamento delle attività tipicamente imprenditoriali, ossia quelli che per destinazione, sono inseriti nel complesso aziendale (e non sono quindi suscettibili di creare un reddito autonomo; v. R.M. n. 340/2008 cit.). Ulteriore condizione, per usufruire della detrazione, è che all'intervento di risparmio energetico consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Visto che difficilmente si può ritenere che gli immobili in questione non costituiscano oggetto dell’attività di una impresa edile (immobile merce), si ritiene che la detrazione non dovrebbe spettare per gli interventi descritti. … Con Risoluzione n. 215/2009 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, è possibile beneficiare della detrazione anche nel caso di interventi eseguiti su un edificio a destinazione abitativa che, a seguito di eventi sismici, è classificato catastalmente F2, ovvero unità collabente, inagibile e non produttiva di reddito. La condizione di inagibilità del fabbricato non fa venir meno “l’esistenza dell’edificio” in quanto lo stesso risulta già costruito ed accatastato, anche se attualmente non è produttivo di reddito. 12. Immobile privo di riscaldamento …V È possibile fruire della detrazione del 65% per un immobile privo di riscaldamento? … La Circolare 31 maggio 2007, n. 36, prevede che, per beneficiare dell’agevolazione gli edifici devono essere già dotati di impianto di riscaldamento, che deve essere presente anche negli ambienti interessati dagli interventi di risparmio energetico. Pertanto, non risulta possibile richiedere l’agevolazione per lavori eseguiti in ambienti privi di riscaldamento: un esempio può essere la coibentazione (intervento di cui al comma 345, Finanziaria 2007) di una soffitta al fine di ottenerne un appartamento. Essendo il locale privo di impianto di riscaldamento, l’agevolazione non è ammessa. 11.Immobile inagibile …V È possibile fruire della detrazione del 65% per gli immobili inagibili? Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 15 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info INTERVENTI AGEVOLABILI Gli interventi di risparmio energetico che possono beneficiare della detrazione del 65% sono espressamente elencati nei commi da 344 a 347, Legge finanziaria 2007, ed in particolare si tratta di: 9 interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti (comma 344); 9 interventi sull’involucro degli edifici per riduzione della trasmittanza termica (comma 345); 9 installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346); 9 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347). I diversi interventi e la relativa detrazione possono essere così riassunti: Intervento agevolabile Dal Dall’01.01.2015 Dall’01.01.2012 06.06.2013 al 31.12.2015 al 05.06.2013 al 31.12.2014 (**) Detrazione (*) massima Spesa Spesa Spesa massima massima massima Detrazione Detrazione Detrazione 55% 65% 50% Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, inferiore di almeno il 20% rispetto comma ai valori individuati € 100.000 344 dalle Tabelle allegate al Provvedimento 19.02.2007 e, dal 2008, al Decreto 11.03.2008. € 181.818,18 € 153.846,15 € 200.000 Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.09.2013, n. 29/E, detti interventi sono definiti sulla base del risultato Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 16 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info conseguito in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato, non rilevando le opere/impianti che occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. Di conseguenza, la stessa precisa che, sono ammessi al beneficio fiscale qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi, che incidendo sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzano la maggior efficienza energetica richiesta. Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e comma pavimenti), finestre 345 comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, purché siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica. € 60.000 € 109.090,91 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 € 92. 07,69 € 120.000 17 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua comma calda in piscine, 346 strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università; è esclusa l’installazione di pannelli solari per la produzione di energia (pannelli fotovoltaici). € 60.000 € 109.090,91 € 92.307,69 € 120.000 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: - impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; - impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, dal comma 2008. 347 Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel rispetto dei valori di prestazione ed efficienza energetica, fissati dalle apposite Tabelle. € 30.000 € 54.545,45 € 46.153,85 € 60.000 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 18 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info (*) al 30.06.2015 per gli interventi su parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio (**) dall’01.07.2015 al 30.06.2016 per gli interventi su parti comuni condominiali, o su tutte le unità immobiliari del condominio 1. Copertura edificio …V Può beneficiare dell'ecobonus del 65% la costruzione di un tetto ad alto isolamento, costruito su una terrazza non isolata sopra un fabbricato industriale? C'è chi mi dice, che devo isolare la terrazza che fa da tetto e non costruire un tetto ad alto isolamento sopra la terrazza per beneficiare del 65%. … La realizzazione di copertura sulla terrazza di un edificio industriale, direttamente utilizzato per l’esercizio dell’attività commerciale (e non la costruzione di un tetto a copertura della terrazza), rientra tra gli interventi che fruiscono della detrazione del 65%, quale intervento di riqualificazione globale (art. 14 del D.L. 63/2013 convertito in L. 90/2013, guida al 65% su www.agenziaentrate.it). In sostanza, occorre, per fruire della detrazione, che al termine dell’intervento si raggiunga un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto 11 marzo 2008, Allegato A. Il limite massimo di detrazione in 10 anni, è pari a 100.000 euro. 2. Caldaia a biomassa …V Se nell’intervento di riqualificazione si effettua la sostituzione della caldaia con una a biomassa, quali requisiti deve avere per fruire della detrazione? … Se nell’ambito dell’intervento di riqualificazione energetica (comma 344), si provvede alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, l’art. 1, comma 2, Decreto 11 marzo 2008 oltre al rispetto dei valori tecnici, richiede che detti dispositivi: - abbiano un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3, di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5; - rispettino i limiti di emissione, di cui all’allegato IX alla Parte quinta, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i limiti più restrittivi eventualmente fissati dalla normativa regionale; - utilizzino biomasse combustibili comprese fra quelle ammissibili, ai sensi dell’allegato X alla Parte quinta, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni. 3. Interventi sull’involucro …V In caso di interventi sull’involucro dell’edifico, è possibile fruire della detrazione per risparmio energetico? … Ai sensi del comma 345, Legge finanziaria 2007, è possibile beneficiare della detrazione del 55%, ora del 65%, per la realizzazione, su edifici o parti di edifici esistenti, di interventi relativi a: strutture opache verticali (pareti generalmente esterne); - strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti); - finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che permettano di ottenere un risparmio energetico, in termini di Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 19 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info minor calore disperso: a tal fine, è necessario che siano rispettati determinati valori di trasmittanza termica. Possono, ad esempio, rientrare nell’agevolazione in esame pareti esterne e finestre costruite con materiali e sistemi tali da permettere di ridurre la trasmittanza termica, ovvero il calore che si disperde per la differenza di temperatura tra l’ambiente interno e l’esterno. 4. Portone d’ingresso …V È possibile fruire dell’agevolazione per risparmio energetico in caso di sostituzione del portone d’ingresso? … Con Circolare n. 21/2010 (punto 3.2), l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’intervento di sostituzione del portone di ingresso, anche se non risulta specificamente richiamato dal comma 345, rientra “...nel campo applicativo dell’agevolazione al pari delle finestre” a condizione che: - tale serramento delimiti l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati; - siano rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre. A seguito del chiarimento, di cui al punto 3.2 della C.M. n. 21/2010, deve ritenersi superato l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate con R.M. 9 dicembre 2008, n. 475, nella quale era stata ammessa la detraibilità della sostituzione del portoncino di ingresso solo nel caso in cui lo stesso fosse assimilabile ad una portafinestra. Detta apertura consegue all’emanazione del D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, relativo al rendimento energetico in edilizia, che, in materia di trasmittanza termica, ha equiparato le porte alle finestre ed alle vetrine. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5. Pannelli su edifici esistenti …V La detrazione per l’installazione di pannelli solari è possibile solo se questa avviene su edifici esistenti? … La formulazione del comma 346, Legge finanziaria 2007, non faceva alcun riferimento al fatto che l’installazione dei pannelli solari dovesse essere eseguita solamente su edifici esistenti. Tale condizione è tuttavia richiesta dal D.I. 19 febbraio 2007 (attuativo dell’agevolazione e confermata dalla Circolare n. 36/2007. “L’ambito di applicazione del comma 346, risulta, peraltro, delimitato dalla disposizione dell’articolo 2, comma 1, lett. a) il quale, individuando i soggetti ammessi alla detrazione, precisa che le spese devono essere sostenute su edifici esistenti. Tale precisazione impone l’adozione di un criterio interpretativo unitario e sistematico delle norme agevolative in base al quale tutti gli interventi previsti, compresa anche l’installazione dei pannelli solari, devono consistere in interventi di recupero del patrimonio edilizio e quindi devono essere realizzati su edifici esistenti”. In conclusione, per beneficiare della detrazione, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda deve essere eseguita su edifici già esistenti. 6. Requisiti dei pannelli …V Quali requisiti devono rispettare i pannelli solari per poter fruire della detrazione per risparmio energetico? … I requisiti richiesti, affinché l’intervento di installazione dei pannelli solari possa beneficiare della detrazione, sono definiti dall’art. 8, comma 1, D.I. 19 febbraio 2007, il quale esige che: - i pannelli solari e i bollitori impiegati siano garantiti per almeno cinque anni; - gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici siano garantiti per almeno due anni; 20 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info - che i pannelli solari presentino una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera; - l’installazione dell’impianto sia stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti. Con R.M. n. 244/2007 è stato ribadito che non sono ammessi alla detrazione del 55%, attualmente del 65%, i pannelli solari per i quali siano prodotte certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal D.I. 19 febbraio 2007. 7. Scalda acqua con pompa di calore …V Ho saputo che la legge “Salva Italia” del dicembre 2011 ha introdotto l’agevolazione del 55% anche per gli scaldacqua a pompa di calore. Quali sono le modalità per usufruirne? … Il D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22/12/2011 n. 214, all’art. 4, comma 4, ha introdotto, a partire dal 2012, la detrazione fiscale del 55% anche per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, rientranti nell’ambito del comma 347 della Legge finanziaria 2007. Tuttavia i requisiti tecnici di questi impianti non sono stati definiti e quindi, sentito anche il Ministero dello Sviluppo Economico, si ritiene che possa considerarsi valido quanto specificatamente indicato al punto 3c) dell’Allegato 2 al D.Lgs. 28/2011, ossia COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 16147. Inoltre, deve essere approntata e tenuta a disposizione un’asseverazione di un tecnico abilitato che comprovi il rispetto dei requisiti richiesti (oppure idonea certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti), mentre deve essere inviata all’Enea Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 telematicamente attraverso l’apposito sito la sola scheda informativa (“allegato E”). Per agevolare il calcolo del risparmio energetico, si può ipotizzare per un’abitazione monofamiliare un risparmio medio del 72% in caso di sostituzione di uno scaldacqua elettrico e del 46% in caso di sostituzione di uno scaldacqua a gas. 8. Unità prive di riscaldamento …V Nel caso di un edificio formato da più unità immobiliari, di cui solo alcune risultano dotate di riscaldamento preesistente, è agevolabile l’installazione di un impianto di climatizzazione centralizzato? … Nel caso di un edificio formato da più unità immobiliari, di cui solo alcune risultano dotate di riscaldamento preesistente, l’installazione di un impianto di climatizzazione centralizzato è agevolabile solo relativamente agli interventi riferibili a dette unità “pre-riscaldate”: è quindi necessario scomputare dall’intera spesa sostenuta l’ammontare imputabile alle unità immobiliari prive di impianto di riscaldamento. Detto chiarimento è stato fornito dalla Circolare n. 21/2010 (punto 3.4) che ha inoltre chiarito che per l’individuazione dell’ammontare detraibile, può essere utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale, considerando le quote millesimali di ciascun appartamento. 9. Asseverazione …V Chi può firmare l'asseverazione di un intervento e l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica? E le spese sono detraibili? … L'asseverazione e attestato di qualificazione energetica) può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla 21 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegi o professionale. Tuttavia, nelle regioni in cui vige una legislazione regionale più restrittiva, i tecnici sono soggetti a detta legislazione. Le parcelle dei professionisti sono comunque anch'esse detraibili ai sensi di questi incentivi. 10. Impianti climatizzazione …V Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, è possibile utilizzare generatori di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione? … Dal 2008, ai sensi del comma 347 della Finanziaria 2007, sono ammesse a detrazione anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia, purché questi rispondano ai requisiti prestazionali previsti dall’allegato I del “decreto edifici”. Quindi, anche per le pompe di calore e gli impianti geotermici, come per le caldaie a condensazione, dal 2008 è possibile trasmettere ad Enea solo l’Allegato E. Nel caso invece di altri tipi di impianti termici, si può sempre usufruire delle detrazioni fiscali, ma facendo riferimento al comma 344 della Legge finanziaria, sempre che, al termine dei lavori, gli stessi assicurino un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, non superiore a quanto tabellato nell’allegato A al D.M. 11/03/08. In quest’ultimo caso, la documentazione da trasmettere all’Enea non è stata semplificata nel tempo e rimane ancora costituita dall’Allegato A e dall’Allegato E. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 22 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Esperto Risponde Fiscal Focus: le date da ricordare Argomento Già pubblicate Dichiarazione Iva 2014 11/02/2014 Modello 730/2014 18/02/2014 Sconti in Unico 25/02/2014 Rateazione e riscossione 04/03/2014 Bilancio 11/03/2014 Detrazione risparmio energetico e comunicazione 18/03/2014 Argomento Prossime uscite Spesometro 25/03/2014 Comunicazione Polivalente - Acquisti da San Marino 01/04/2014 La territorialità dei servizi Enti No profit Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 08/04/2014 15/04/2014 23 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
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