TAR CALABRIA – REGGIO CALABRIA – sentenza

TAR CALABRIA – REGGIO CALABRIA – sentenza 28
ottobre 2014 n. 608
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2006, proposto dalla dott.ssa De
Simone Sacca’ Alessandra n.q di Curatore del Fallimento della I.M.M. Ionio
Mare Master , rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Venezia, con domicilio
eletto in Reggio Calabria, via T. Campanella 40/B;
contro
Comune di Bova Marina;
per la declaratoria di nullità e comunque per l’annullamento
dell’ordinanza ingiunzione prot. 349 del 18.01.2006, pervenuta alla Curatela il
23.1.2006 con la quale il Comune di Bova Marina ha irrogato nei confronti del
Curatore del Fallimento I.M.M. Ionio Mare Master srl la sanzione pecuniaria di
€. 516,00 ex art. 37 DPR n. 380/2001;
nonché di tutti gli atti presupposti, coevi e/o comunque connessi con quello
impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Filippo Maria
Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente impugna il provvedimento menzionato in epigrafe, con cui il
Comune di Bova Marina ha ingiunto al Fallimento istante il pagamento della
somma di € 516,00 a titolo di sanzione ex art. 37 D.P.R. 380/2001,
lamentandone l’invalidità sulla base di articolati motivi di ricorso.
In particolare, il Fallimento deduce, in via preliminare, la nullità del
provvedimento ai sensi dell’art. 21-septies L. 241/1990 per difetto di elementi
essenziali; contesta comunque l’illegittimità dell’atto per difetto di
motivazione, violazione dei principi del giusto procedimento nonché carenza di
istruttoria; lamenta, infine, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 37 e
46 del D.P.R. 380/2001, il travisamento dei fatti e lo sviamento di potere posti
in essere nella emissione del provvedimento medesimo. Conclude dunque
l’istante chiedendo la declaratoria di nullità dell’atto ovvero, in subordine,
l’annullamento dello stesso in quanto illegittimo in forza dei vizi di legittimità
denunciati in ricorso.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 23.10.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato per la sussistenza del vizio di nullità dell’atto, come dedotto
in via prioritaria ed assorbente nell’atto introduttivo.
Rileva, invero, il Collegio che nel corpo della motivazione del provvedimento
gravato (righi 1-3) è scritto che a seguito di sopralluogo (non identificato),
l’amministrazione avrebbe accertato che “…che nel piano Pilotis del villaggio
denominato “Rada Azzurra” è stato ricavato un box auto, previa realizzazione
della tamponatura esterna”(sic!); sulla base di tale scarna indicazione, il
Comune ha elevato la sanzione de qua.
Risulta tuttavia dagli atti e dalla documentazione depositata dal Fallimento che,
in effetti, alla procedura concorsuale è intestato non già un immobile singolo
ma un complesso immobiliare imponente, costituente il villaggio de quo,
composto da molteplici unità immobiliari, ciascuna individuata catastalmente.
Di tali immobili per altro solo n. 66 risulterebbero pervenuti al Fallimento,
essendo state le restanti unità già trasferite a terzi dalla società in bonis.
Ma, se così è, il provvedimento impugnato difetta del tutto nella individuazione
del bene oggetto della asserita attività abusiva, il quale viene solo
genericamente menzionato, senza alcuna indicazione concreta dei luoghi e/o
indicazione catastale, le quali consentano di comprendere quale sia l’oggetto
materiale del dedotto illecito edilizio. La laconica e generica locuzione
utilizzata dall’amministrazione non permette infatti in alcun modo di
identificare la porzione materiale del cospicuo immobile de quo, che sia stata
oggetto di abuso.
Si aggiunga che non è presente, né allegato in atti alcun atto a supporto, il
quale consenta, ancheob relationem, la detta individuazione.
Tanto premesso, ricorda il Collegio che l’art. 21- septies della L. 241/90
sancisce in via generale la nullità del provvedimento che manchi degli elementi
essenziali.
Sulla individuazione di tali requisiti strutturali dell’atto, è noto al Collegio il
relativo dibattito dottrinale.
Tuttavia, sia che si acceda alla più risalente tesi c.d. “negoziale”, sia che si
segua, al contrario, la più moderna tesi autonomistica, emersa nella riflessione
amministrativa, pare pacifico che tra gli elementi essenziali del provvedimento
amministrativo è comunque annoverabile l’oggetto dell’atto. Con l’ulteriore
specificazione che per “oggetto” del provvedimento deve intendersi sia il
contenuto proprio dell’atto, sia la res ossia la porzione di realtà giuridica o
materiale su cui l’atto è destinato ad incidere ( v. Cons. St. sez. V n.
4522/2008; TAR Molise – Campobasso n.506/2013). Così inteso, tale elemento
deve essere in ogni caso, lecito, possibile, determinato o determinabile, anche
in applicazione analogica dell’art. 1346 c.c, norma che, pur dettata in ambito
civilistico contrattuale, è sicuramente espressione di un principio generale, il
quale postula che sia comunque individuabile con sufficiente certezza l’oggetto
del contenuto precettivo dell’atto e, per così dire, il terminale fenomenico su
cui esso va ad incidere.
Alla luce di tali coordinate giuridiche, il provvedimento impugnato, poiché del
tutto inidoneo a specificare l’oggetto del dedotto abuso e della relativa
sanzione, per le ragioni sopra esposte, appare viziato da nullità per difetto di
elemento essenziale ai sensi dell’art. 21-septies cit. con conseguente pronuncia
di accertamento da parte del Giudice di tale massima irregolarità giuridica e
con assorbimento di ogni altro motivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di
Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e per l’effetto dichiara la nullità dell’atto impugnato.
Condanna il Comune di Bova Marina alla rifusione delle spese di lite in favore
del ricorrente, che liquida in complessivi €. 500,00 oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre
2014 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Valentina Santina Mameli, Referendario
Filippo Maria Tropiano, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 28/10/2014.