Regolamento I.U.C. ( Imposta Unica Municipale )

COMUNE DI MANIACE
PROVINCIA DI CATANIA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE
I.U.C.
(Approvato con Deliberazione Consiliare n 14 del 28/07/2014.
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PREMESSA
Parte integrante e sostanziale del presente regolamento
AGGIORNAMENTO NORMATIVO AL 27/12/2013 ‐ Legge 27 dicembre 2013 n. 47 “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014) ‐ GU n.302 del
27‐12‐2013 ‐ Suppl. Ordinario n. 87 e successive modifichee ed integrazioni intervenute‐
‐ Imposta Unica Comunale (IUC)
L’imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, si basa su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e
alla fruizione di servizi comunali.
La IUC, di seguito regolamentata, si compone :
‐ Dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali.
‐ Di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
‐ Della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Definizione di Possessore:
- In diritto si definisce possesso un potere di fatto su una cosa, che si manifesta in una attività
corrispondente a quella esercitata dai titolari di diritti reali sulla cosa stessa. Essa non è corrispondente
all'esercizio di proprietà. Il possesso è regolato nel codice civile italiano dagli artt. 1140-1170 c.c.,il primo
enuncia:
- Art.1140 - Possesso - 1. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente
all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
- I diritti reali di godimento possono trovare fonte in primo luogo in un atto volontario del proprietario del
bene tra vivi, come il contratto, o a causa di morte, come il testamento.
- Il contratto con cui si costituiscono i diritti reali di godimento è un contratto ad effetti reali che si
perfeziona con il semplice consenso delle parti legittimamente manifestato (art. 1376 cod. civ.). Se oggetto
del diritto reale di godimento è un bene immobile, il contratto necessita della forma scritta a pena di nullità
(art. 1350 cod. civ.) ed è soggetto a trascrizione (art. 2643 cod. civ.).
- I diritti reali di godimento possono essere oggetto di possesso: questo determina la possibilità di
acquistarli a titolo originario per mezzo dell'usucapione.
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- I diritti reali minori si estinguono per confusione quando titolare del diritto reale su cosa altrui e
proprietario del bene divengono, per qualsiasi ragione, la stessa persona (es. l'usufruttuario acquista in
qualità di erede la proprietà del fondo; il titolare del diritto di servitù acquista mediante un contratto di
compravendita la proprietà del fondo servente).
- I diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, la cui durata non può eccedere la vita del titolare, si estinguono
alla morte del loro titolare; in questo caso si verifica la consolidazione in capo al proprietario o, per meglio
dire, il contenuto del diritto di proprietà si riespande non essendo più configurabile un diritto reale di
godimento che ne comprime il contenuto.
- Il diritto reale di godimento può essere oggetto di rinunzia da parte del proprio titolare: anche in questo
caso si verifica l'effetto automatico della consolidazione in capo al proprietario.
- Altra causa di estinzione dei diritti reali su cosa altrui è la prescrizione per non uso ventennale; solo
l'effettivo esercizio del diritto può giustificare il vincolo posto alla proprietà altrui. Questa è un'importante
differenza rispetto al diritto di proprietà che è imprescrittibile.
- Il diritto di superficie può essere costituito sia per atto tra vivi (con contratto) che a causa di morte (con il
testamento).
- Il contratto costitutivo della superficie necessita della forma scritta a pena di nullità (art. 1350, n. 2, cod.
civ.) ed è soggetto a trascrizione (art. 2643, n. 2, cod. civ.).
- La superficie può essere acquistata anche per effetto dell'usucapione.
- Riguardo a quest'ultimo modo di acquisto occorre fare alcune precisazioni.
- L'usucapione richiede il possesso, cioè l'esercizio dei poteri inerenti al diritto di superficie per un tempo
determinato che decorre dal momento in cui la costruzione è eseguita. Il soggetto acquista per usucapione il
diritto di superficie sulla costruzione, non il diritto di proprietà sul fondo e sull'annessa costruzione, se ha
posseduto da superficiario e non da proprietario, ossia esercitando di fatto i poteri inerenti al diritto di
superficie e riconoscendo l'altrui proprietà del suolo.
- Il diritto di superficie può essere concesso in perpetuo o a tempo determinato; in questo secondo caso il
diritto si estingue allo scadere del termine e ritorna ad operare il principio dell'accessione, per cui il
proprietario del suolo diventa automaticamente proprietario della costruzione ai sensi dell'art. 953 cod. civ.
Il perimento della costruzione non comporta, salvo patto contrario, l'estinzione del diritto di superficie ed il
superficiario può ricostruire l'edificio (art. 954, comma 3, cod. civ.).
- Il diritto di costruire sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti
anni, come prevede l'art. 954, ultimo comma, cod. civ.
- L'estinzione del diritto di superficie si ha anche per effetto della confusione, ovvero della riunione del
diritto di proprietà e del diritto di superficie nella stessa persona derivante da qualsiasi causa.
- Secondo l’articolo 1140 c. 1 chi ha la disponibilità materiale di una cosa ne è considerato possessore, a
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meno che non venga dimostrato che egli ne è soltanto detentore
- La legge dà alcune regole per determinare la durata del possesso:
- Si presume, salvo prova contraria, che il possessore attuale, che abbia un titolo a fondamento del suo
possesso, abbia posseduto fin dalla data del titolo.
- Il possessore attuale può unire il periodo di tempo del suo possesso con il periodo di tempo del possesso
del suo dante causa, al fine di conseguirne gli effetti positivi.
- Il possesso è di buona fede e non bisogna dimostrarla in quanto la buona fede è presunta. Quando si
acquista un bene, lo sia acquista in buona fede, che non deve essere dimostrata. La mala fede avviene
quando si è consapevoli di non avere un diritto, ma volontariamente si occupa un bene.
- Chi ottiene la disponibilità materiale di una cosa come detentore non può successivamente trasformarsi in
possessore soltanto per sua volontà, è necessario, invece, che vi siano atti o fatti di rilievo esterno, rilevabili
e accertabili in modo oggettivo: il titolo in forza del quale egli detiene, cioè, dev’essere modificato in forza
di opposizione da lui fatta verso il possessore o per causa proveniente da un terzo e trasformato in un titolo
idoneo a conferire il possesso.
- Una norma simile è stabilita per il possessore a titolo di un diritto reale su cosa altrui: egli non può per sua
volontà, diventare possessore a titolo di proprietà, senza atti o fatti di rilievo esterno, rilevabili e accertabili
in modo oggettivo
- Non è possessore chi esercita un potere di fatto, su di una cosa altrui, al quale non corrisponde alcun
diritto reale, grazie soltanto alla tolleranza.
- Mentre il successore (erede) continua nel possesso del suo dante causa con i suoi pregi ed i suoi vizi,
colui che acquista può unire al suo possesso quello del dante causa.
- Resta a totale carico del possessore quale soggetto passivo l’onere fiscale derivate dalle vigenti
disposizioni di legge in materia in misura equivalente alla propria quota di possesso .
Definizione dei soggetti passivi:
1. I soggetti passivi dell’imposta sono quelli così come individuati dall’art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n.
504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero :
a) i proprietari di immobili , ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie, il coniuge assegnatario della casa coniugale, il coniuge superstite, titolare del diritto di
abitazione ai sensi dell’art. 540 del codice civile, con riferimento alla casa coniugale nel caso di decesso di
uno dei due coniugi, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede
legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario o il soggetto che ha
occupato l’area a qualsiasi titolo.
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3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto
passivo è il locatario.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal
primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione
finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il
Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile1994, con conseguente determinazione del valore
del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello
nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista
nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato
sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario
tutti i dati necessari per il calcolo.
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INDICE
‐ CAPITOLO 1
Disciplina generale
(Imposta Unica Comunale)
“IUC”
‐ CAPITOLO 2
Regolamento componente
(Imposta Municipale Propria)
“IMU”
‐ CAPITOLO 3
Regolamento componente
(Tributo sui servizi indivisibili)
“TASI”
‐ CAPITOLO 4
Regolamento componente
“TARI”
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)
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CAPITOLO 1
Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)
‐ ART. 1 (DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”)
‐ ART. 2 (TERMINI E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”)
‐ ART. 3 (DICHIARAZIONI)
‐ ART. 4 (STRUMENTI DI VERSAMENTO)
‐ ART. 5 (SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO)
‐ ART. 6 (MODALITA’ DI VERSAMENTO)
‐ ART. 7 (RISCOSSIONE)
‐ ART. 8 (RISCOSSIONE COATTIVA)
‐ ART. 9 (DEROGA AFFIDAMENTO PER ANNO 2014)
‐ ART. 10 (FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)
‐ ART. 11 (ACCERTAMENTO)
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Art. 1
(DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”)
1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
viene determinata la disciplina per l'applicazione dell’imposta Unica Comunale “IUC” , concernente
tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
a1) i criteri di determinazione delle tariffe;
a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
a4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
a5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera
superficie su cui l'attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
b1) le condizioni e vincoli per la determinazione delle aliquote;
b2) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche
attraverso l'applicazione dell'ISEE;
b3) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi
costi alla cui copertura la TASI è diretta.
c) per quanto riguarda l’IMU:
c1) la disciplina delle assimilazioni ad abitazione principale;
c2) i criteri di determinazione del valore delle aree edificabili.
Art. 2
(TERMINI E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”)
1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione :
a) le tariffe della TARI :
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge
il servizio stesso
b) le aliquote della TASI :
in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
c) le aliquote dell’ IMU :
che possono essere differenziate in ragione della categoria catastale, nonché della tipologia della
destinazione degli immobili.
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ART.3
(DICHIARAZIONI)
1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30
giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree
assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può
essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni
successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a
quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la
toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità
immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero
civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
(TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 (TIA 1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (TIA 2) o del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione
della dichiarazione dell’IMU .
5. Ai fini della dichiarazione relativa all’IMU, restano fermi gli immobili ed i valori dichiarati o
accertati per le annualità precedenti, qualora compatibili ;
ART. 4
(STRUMENTI DI VERSAMENTO)
1. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al
citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite
bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei
soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e
delle finanze.
3. Il versamento dell’IMU è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
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secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre
2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in
quanto compatibili
ART. 5
(SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO)
1. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI; le scadenze e termini di
versamento TARI sono stabilite, in dettaglio, all’art. 33 Capitolo 4 del presente regolamento.
2. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23; Pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta
per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
3. Per il primo anno di applicazione della TASI (anno 2014) le scadenze e termini di versamento
tengono conto anche delle ulteriori disposizioni di dettaglio contenute all’art. 16 Capitolo 3 del presente
regolamento.
4. Il versamento dell’IMU è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23; Pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta
per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
5. È consentito il pagamento della TARI, della TASI e dell’IMU in unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno.
ART. 6
(MODALITA’ DI VERSAMENTO)
1. Il Comune e il Soggetto che effettua la gestione del servizio rifiuti, provvedono, di norma, all’invio dei
modelli di pagamento preventivamente compilati per TASI e TARI.
2. Il versamento dell’IMU è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo,
nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, con l’applicazione delle
aliquote e detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare ;
3. Nella impossibilità per il Comune di adottare la soluzione di semplificazione di cui al comma 1 per il
versamento del tributo TASI, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie
per il preventivo calcolo dell’imposta, i soggetti passivi del tributo TASI sono comunque tenuti al
versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità
stabiliti
dal
presente
regolamento, con l’applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni
stabilite
annualmente
con
deliberazione consiliare.
4. Le modalità di versamento di cui al comma 3 (versamento spontaneo) riferite alla componente
TASI, non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.
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5. ART. 7
(RISCOSSIONE)
1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, per tutte le sue componenti IMU – TASI – TARI,
Qualora venga stabilito con apposita Delibera del Consiglio Comunale, fatta eccezione per la tariffa
corrispettiva che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai
sensi dei commi 667 e 668 art.1 legge 27.12.2013 n.147, e tenuto conto della riserva a favore dello Stato
del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad
aliquota standard dello 0,76 percento.
ART. 8
RISCOSSIONE COATTIVA
1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell’ente locale a riscuotere il tributo si forma nel
momento in qui è divenuto definitivo l’accertamento, che si verifica con il decorso di:
- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.
Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine
sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28
gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
b) sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che
costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli
agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più
funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della
riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo
svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, e successive modificazioni;
3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la
riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno
successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. La decadenza dal potere d’agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla
procedura di ingiunzione fiscale.
ART. 9
(DEROGA AFFIDAMENTO PER ANNO 2014)
1. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla
scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel
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caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668 art.1 legge 27.12.2013 n.147, ai soggetti ai quali,
alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
ART. 10
(FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)
1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività,
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di
servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo,
mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
ART. 11
(ACCERTAMENTO)
1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione,
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC con riferimento alle sue singole componenti
IMU-TASI-TARI, risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione IUC con riferimento alle sue singole componenti
IMU-TASI-TARI, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un
minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione della IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU- TASITARI, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50
euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell’articolo 10,
entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene
acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC e con
riferimento alle sue singole componenti IMU-TASI-TARI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
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CAPITOLO 2
Regolamento componente “IMU” (Imposta Municipale Propria)
‐ Oggetto
‐ Presupposto dell’imposta
‐ Esclusioni
‐ Esenzioni
‐ Determinazione delle aliquote e dell’’imposta
‐ Base imponibile
‐ Soggetti attivi
‐ Soggetti passivi
‐ Definizione di fabbricato
‐ Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
‐ Riduzione fabbricati inagibili e fabbricati di interesse storico
‐ Area fabbricabile
‐ Determinazione del valore delle aree fabbricabili
‐ Decorrenza
‐ Definizione di terreno agricolo
‐ Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti
‐ Versamenti
‐ Dichiarazioni
‐ Accertamento e liquidazione dell’imposta
‐ Rimborsi
‐ Sanzioni ed interessi
‐ Contenzioso
‐ Dichiarazione sostitutiva
‐ Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili
‐ Rinvio
‐ Entrata in vigore
articolo 1
articolo 2
articolo 3
articolo 4
articolo 5
articolo 6
articolo 7
articolo 8
articolo 9
articolo 10
articolo 11
articolo 12
articolo 13
articolo 14
articolo 15
articolo 16
articolo 17
articolo 18
articolo 19
articolo 20
articolo 21
articolo 22
articolo 23
articolo 24
articolo 25
articolo 26
13
ARTICOLO 1
OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria in base agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e smi, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono
l’istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni
del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del
D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare
riguardante l’IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l’istituzione dell’Imposta
Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014.
5. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal
D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del
21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30
novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5, per le disposizioni
applicabili a far data dal 1 gennaio 2014, dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con modificazioni
dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68.
ARTICOLO 2
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso (in premessa specificato)di immobili;
restano ferme le definizioni di cui all’art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
ARTICOLO 3
ESCLUSIONI
1. In via generale, sono esclusi dall’imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli
2 – 9 – 10 ‐ 12 del presente regolamento e comunque gli immobili non individuati e definiti nelle
fattispecie imponibili dalle norme statali vigenti.
ARTICOLO 4
ESENZIONI
1. Sono esenti dall’imposta, le fattispecie disciplinate dall’ art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente
al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte , e precisamente :
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a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni,
dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli
enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. La riserva allo Stato del gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, non si
applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che
insistono sul rispettivo territorio.
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del
decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5‐ bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense,
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984, diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola, e gli altri ;
i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché
delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
1) Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista,
l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge
l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta
individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante
parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale
e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite
catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º
gennaio 2013.
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2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l’unità
immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione
degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a
partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale
dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta
dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n.
27.
4. Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3‐bis, del
decreto‐legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani
predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
5. A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del
decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del
medesimo articolo 13 del decreto‐legge n. 201 del 2011.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locate .
7. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze
della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali
continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’articolo 13
del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214;
L’imposta municipale propria non si applica, altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia
e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
16
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica.
ARTICOLO 5
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’IMPOSTA
1. L’aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre dal
regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale .
2. Il diritto all’eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione
presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea
documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni .
3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente .
4. Nella determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli
stabiliti dal comma n. 677 art.1 della legge 27.12.2013 n.147 e smi, e di altre eventuali disposizioni
normative comunque applicabili.
ARTICOLO 6
BASE IMPONIBILE
1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle
rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi
dell’art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall’art. 13, comma 4 del D.L.
201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3
dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal
valore costituito dall’importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili,
aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992 .
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data
del 1° gennaio dell’anno di imposizione, così come definita in base agli articoli 12 e 13 del presente
regolamento .
ARTICOLO 7
SOGGETTI ATTIVI
1. I soggetti attivi dell’imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie
dell’immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell’imposta municipale
propria di cui all’articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall’imposta a far
data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo
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periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
2. La prevalenza dell’immobile ricadente nel Comune di Maniace viene intesa per una quota parte non
inferiore al 50% della superficie dell’immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale
dell’imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risulta ubicato l’immobile
al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce .
ARTICOLO 8
SOGGETTI PASSIVI
1. I soggetti passivi dell’imposta sono quelli così come individuati dall’art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504
e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero :
a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, il coniuge superstite, titolare del diritto di
abitazione ai sensi dell’art. 540 del codice civile, con riferimento alla casa coniugale nel caso di decesso di
uno dei due coniugi ,anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o
amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Su aree demaniali non
concesse il soggetto passivo e l’occupatario .
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto
passivo è il locatario.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal
primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il 11 contratto di locazione
finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il
Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile1994, con conseguente determinazione del valore
del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello
nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista
nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato
sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario
tutti i dati necessari per il calcolo.
ARTICOLO 9
DEFINIZIONE DI FABBRICATO
1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta o ascrivibile al Catasto Edilizio Urbano con la
attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa
catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
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pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono
inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle
categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 ( rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o
aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche
se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento
tributario dell’abitazione principale .
In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2‐C/6‐C/7, qualora la
pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha
l’obbligo pena decadenza del beneficio, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di
produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi
entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli
adempimenti accertativi.
3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all’imposta a far tempo dalla data di
ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo
utilizzo , se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi
indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l’energia elettrica ed a metri cubi 5
mensili per l’acqua potabile .
4. Il fabbricato privo di rendita catastale ultimato e non ancora censito al catasto, è soggetto all’imposta
sulla base della redita presunta attribuita dall’Ufficio sino alla definizione della redita definitiva attribuita
dal Catasto Urbano .
5. Il fabbricato privo di rendita catastale in corso di costruzione è soggetto all’imposta sulla base delle
disposizioni contenute nel successivo art.12 .
6. La dichiarazione, limitatamente per l’anno 2014, delle pertinenze va presentata, a pena decadenza, su
apposito modello predisposta dall’ufficio entro e non oltre la scadenza della seconda rata.
ARTICOLO 10
UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nel quale il possessore (in premessa specificato) e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente .
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e
per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile .
2. All’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel
rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
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3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la
riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 :
a) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
6. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari :
a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata e/o comunque occupata ;
b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata ;
A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato;
c) l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado, con le modalità appresso indicate:
c1 - Si considera equiparata all’Abitazione Principale l’unità immobiliare e le relative pertinenze concesse
in comodato dal soggetto passivo dell’imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado che lo utilizzano
come abitazione principale. Sono escluse dalla suddetta agevolazione le unità immobiliari classificate nelle
categorie catastali A1- A8 – A9 . In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo
soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità
immobiliare.
c2 - L’abitazione in comodato deve essere utilizzata come abitazione principale, coi requisiti di residenza
anagrafica e dimora da un parente in linea retta entro il primo grado, ovvero il comodato deve essere tra
padre e figlio o viceversa.
c3 - Per usufruire dell’Agevolazione, di cui sopra il comodatario non deve superare un importo ai fini ISEE
pari a 15.000 euro annui.
L’attestazione ISEE và obbligatoriamente presentata, pena decadenza del beneficio per ogni singolo anno
d’imposta entro e non oltre gg.30 dalla scadenza prevista per legge, alla trasmissione dei Modelli Fiscali
sulla dichiarazione dei redditi all’Agenzia Delle Entrate).
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c4 - Il trattamento di favore riservato all’abitazione principale si estende anche per le eventuali
pertinenze,nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C6 – C2 –
C7.
7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al
presente articolo, non oggettivamente riscontrabili dal Comune, dovranno essere dichiarate nella
dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione predisposta dall’Ente da presentarsi pena
decadenza entro la scadenza del versamento della 1° rata.
8. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze
della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al
comma 10 dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214.
9. La dichiarazione, limitatamente per l’anno 2014, di cui al comma 6 lettera c va presentata, a pena
decadenza, su apposito modello predisposta dall’ufficio entro e non oltre la scadenza della seconda rata.
ARTICOLO 11
RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI
E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n.42 ;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla
dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal
periodo precedente.
2. L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione
edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge
5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti
condizioni :
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone,
con potenziale rischio di crollo;
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b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose
o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
3. La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere
dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L’ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto
dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando
le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente
comma, o rigettando motivatamente la richiesta.
ARTICOLO 12
AREA FABBRICABILE
1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un
potenziale edificatorio “di fatto”, ancorché residuale.
2. Il dirigente/responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se
un’area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente
comma.
3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’imposta
per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con
“l’area fabbricabile” da intendersi quale valore base di ricostruzione dell’immobile. Pertanto tutti i
potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili
stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale
edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.
4. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello
strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti
organi regionali; ai fini di applicazione dell’imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di
sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
5. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel
loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione
delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del “comparto” di
ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell’area;
pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde
pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro
completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la
verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale.
Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a
determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso,tenuto
conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe 14 essere attuato.
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ARTICOLO 13
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5
dell’art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ;
La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli
adempimenti dell’ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi
entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione
delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all’Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni ;
Per l’anno 2014 il valore venale viene stabilito in € 34,82 per metro quadro.
In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto
reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero
dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono
confermati i valori stabiliti per l’anno precedente.
3. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Comunale.
4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal
contribuente.
5. Le eventuali limitazioni al valore dell’immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di
ubicazione e alla destinazione d’uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e
quindi la concreta misura dell’imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli
urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell’area compresa in una
qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi
l’applicazione dell’imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della
determinazione del loro valore venale in comune commercio.
ARTICOLO 14
DECORRENZA
1. Per le aree già individuate come “fabbricabili” dal PRG Comunale al momento dell’istituzione
dell’imposta municipale propria, e pertanto dal 1 gennaio 2012, siano esse inedificate o parzialmente
edificate, l’imposta si applica dalla data della sua istituzione.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta
si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale,
l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni
urbanistiche.
23
ARTICOLO 15
DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO
1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la coltivazione,
l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui,
comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile; si intendono
comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o 15 dall’allevamento di animali, nonché
le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come
definite dalla legge.
2. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall’imposta, come riportato all’art.4 comma 3 lettera h) del presente
regolamento.
I terreni agricoli ricadenti nei Comuni individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e
dell'interno, ai sensi del comma 5-bis art. 4 del DL n. 16-2012 e smi, con eventuale diversificazione tra
terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri, sulla base dell'altitudine
riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. Sono comunque esenti dall’imposta tutti i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai
sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
ARTICOLO 16
AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E
COLTIVATORI DIRETTI
1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano
l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di
animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l’assimilazione come terreno agricolo, a condizione
che sullo stesso permanga l’utilizzazione agro‐silvo‐pastorale; Si considerano coltivatori diretti o
imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo
periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992
individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”;
2. E’ imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze
professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di
società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle
attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro .
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Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per
l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore
agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone
svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente
comma sono ridotti al venticinque per cento (25%) .
3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori
agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività
agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari ;
b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno
un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; c) nel caso di
società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale.
4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende
riferito alla definizione di cui al presente articolo .
5. L’assimilazione come terreno agricolo é concessa a condizione :
a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del
terreno necessari per la successiva edificazione;
b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di l’edificabilità dell’area nello
strumento urbanistico.
6. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata
entro il termine di versamento della prima rata, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha
effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti
elementi :
a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);
b) l'ubicazione del terreno e l’indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
c) l’impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari
all'istruttoria della richiesta;
ARTICOLO 17
VERSAMENTI
1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi in misura pari alla propria quota di possesso , per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso . A ciascuno degli anni
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solari corrisponde un’autonoma imposizione tributaria . Il mese durante il quale il possesso si è protratto
per almeno quindici giorni è computato per intero . A tal fine, facendo riferimento alla data dell’atto di
compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l’obbligo, per quel mese, è in capo all’acquirente;
se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l’obbligo è in capo al cedente .
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31
dicembre dell’anno di decesso, purchè l’imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in
solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante
causa .
3. I comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla
detrazione del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione .
4. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di
rispettiva competenza determinate dalla percentuale di possesso, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno
e la seconda il 16 dicembre . Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente . Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo
dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata .
E’ nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica
soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Nella seconda rata potrà essere effettuato l’eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell’intera somma
dovuta per l’annualità di competenza.
5. Nel caso di accertamento, attività di esclusiva competenza comunale, riguardante più annualità
d’imposta, qualora l’importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari
di pensione sociale, sia superiore a Euro 600,00, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere
rateizzato in quattro rate trimestrali.
6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di accertamento il debitore decade dal beneficio e
deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non
adempiuta.
7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e
le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo .
8. Il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è
effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le
modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1°
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato
articolo 17, in quanto compatibili.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da
quello competente, quando viene data comunicazione dell’errore entro due anni al Funzionario
Responsabile della gestione dell’imposta.
9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l’imposta è dovuta
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per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel
complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita . Il versamento dell’imposta
deve
essere
effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato .
10. Si considera regolare il versamento dell’imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima
rata e per un importo non inferiore all’imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del
primo semestre .
11. L’imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito
all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo .
ARTICOLO 18
DICHIARAZIONI
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello
in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma
6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n23 .
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei
dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto,
sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione . Restano ferme le disposizioni
dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili .
ARTICOLO 19
ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
1. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla
normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all’accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato
sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 .
3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità
operative dell’Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica .
4. A seguito di idonea previsione normativa dello Stato, per incentivare l'attività di controllo sarà
determinata con specifico provvedimento una quota delle somme effettivamente accertate e/o riscosse a
titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria.
5. Le attività di accertamento e liquidazione dell’imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate
qualora l’importo dell’imposta non versata sia superiore ad € 12,00, considerata sia la quota comunale che
la quota statale qualora prevista.
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ARTICOLO 20
RIMBORSI
1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, per la quota di competenza
comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del
pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da
comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere
compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si da luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall’articolo 17
comma 11 .
ARTICOLO 21
SANZIONI ED INTERESSI
1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del
Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :
a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre
2011 n. 214 e s.m.i.
ARTICOLO 22
CONTENZIOSO
1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge
l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono
disciplinati in conformita' con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo
2011 n. 23.
ARTICOLO 23
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di
richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza
del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle
sanzioni previste dalla normativa vigente.
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ARTICOLO 24
ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI
1. A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento
relativo all’imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il comune
che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve
attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente
percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati
catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha
ricevuto erroneamente il versamento.
2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al
Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno gli esiti della procedura del
riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.
3. A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento
relativo all’imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l’istanza di rimborso va
presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria
spettanza, segnalando al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’Interno l’importo
totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dell’erario
che effettua il rimborso ai sensi dell’articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel 20 supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari
Stato‐comune, si applica la procedura di cui al comma 4 .
4. A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta
municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà
notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’Interno il
quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova
istituzione del proprio stato di previsione.
5. A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una
somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua
posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore
imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.
6. A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta
municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una
comunicazione nell’ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L’ente locale impositore, all’esito
dell’istruttoria, determina l’ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento
all’erario .
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ARTICOLO 25
RINVIO
1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme
legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011 n. 23, all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 dicembre 2013 n.147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei
diritti del contribuente” ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque
applicabili all’imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la
specifica materia.
ARTICOLO 26
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione.
3. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì,
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite
dal Ministero dell’economia e delle finanze
‐ Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani .
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati,
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso
di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno
precedente.
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CAPITOLO 3
Regolamento componente “TASI”
(Tributo sui servizi indivisibili)
ART. 1
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
ART. 2
ESCLUSIONI
ART. 3
SOGGETTI PASSIVI
ART. 4
BASE IMPONIBILE
ART. 5
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
ART. 6
SOGGETTO ATTIVO
ART. 7
DETRAZIONI – RIDUZIONI ‐ ESENZIONI
ART. 8
INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI
ART. 9
DICHIARAZIONI
ART. 10
DEFINIZIONE DI FABBRICATO
ART. 11
UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
ART. 12
AREA FABBRICABILE
ART. 13
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
ART. 14
DECORRENZA AREE FABBRICABILI
ART. 15
STRUMENTI DI VERSAMENTO
ART. 16
SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO
ART. 17
MODALITA’ DI VERSAMENTO
ART. 18
SOMME DI MODESTO AMMONTARE
ART. 19
RIMBORSI
ART. 20
ENTRATA IN VIGORE
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ART. 1
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
1. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi
compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale
propria.
ART. 2
ESCLUSIONI
1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.
ART.3
SOGGETTI PASSIVI
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.1
comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento
dell’unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare,
la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi
comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per
i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di
questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso
esclusivo.
4. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.
L’occupante versa la TASI nella misura del 30 % per cento dell’ammontare complessivo della TASI,
calcolato applicando l’aliquota determinata come da successivo art. 5. La restante parte è corrisposta dal
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
ART.4
BASE IMPONIBILE
1. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” di cui
all’articolo 13 del decreto‐legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 e smi.
ART.5
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota
fino all’azzeramento.
32
2. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote
TASI
rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per
l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile.
3. Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
4. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti
stabiliti dei precedenti commi 2 e 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille,
e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse
equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili.
5. L’aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille.
6. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell’art.1 della Legge n.
147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti
commi, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle
aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI,
terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.
ART.6
SOGGETTO ATTIVO
1. Soggetto attivo dell’imposta è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la
Superficie degli immobili.
2. La prevalenza dell’immobile ricadente nel Comune di Maniace viene intesa per una quota parte non
inferiore al 50% della superficie dell’immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il
Comune nell’ambito del cui territorio risulta ubicato l’immobile al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si
riferisce.
33
ART.7
DETRAZIONI – RIDUZIONI ‐ ESENZIONI
1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente
art. 5 , il Comune può stabilire l’applicazione di detrazioni d'imposta o altre misure, relativamente alle
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, ai sensi del comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014),
ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, alla superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti
dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.
2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente
art. 5, il Comune può stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679
art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei seguenti casi:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno,
all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo ;
3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l’importo che può essere portato in detrazione
dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1,
oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del consiglio
comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni
o esenzioni.
4. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita'
montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali ; Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e
i bivacchi.
5. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
6. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 677 e 679 dell’art.1 della Legge n.147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-2,
oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni,
riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni,
riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento .
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7. E’ esclusa dal tributo la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ART.8
INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI
1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i
servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura
la TASI è diretta.
ART.9
DICHIARAZIONI
1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la
presentazione della dichiarazione dell’IMU .
ART. 10
DEFINIZIONE DI FABBRICATO
1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di
autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve
essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita catastale .
2. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato . Sono
inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle
categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o
aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche
se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento
tributario dell’abitazione principale .
In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2‐C/6‐C/7, qualora la
pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il contribuente ha
l’obbligo pena decadenza , in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al
Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la
scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti
accertativi.
3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all’imposta a far tempo dalla data di
ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo
utilizzo , se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi
indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l’energia elettrica ed a metri cubi 5
mensili per l’acqua potabile .
4. Il fabbricato privo di rendita catastale ultimato e non ancora censito al catasto, è soggetto all’imposta
sulla base della redita presunta attribuita dall’Ufficio sino alla definizione della redita definitiva attribuita
dal Catasto Urbano .
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5.Il fabbricato privo di rendita catastale in corso di costruzione è soggetto all’imposta sulla base delle
disposizioni contenute nel successivo art.12 .
ART. 11
UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nel quale il possessore (in premessa specificato) e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e
per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
ARTICOLO 12
AREA FABBRICABILE
1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un
potenziale edificatorio “di fatto”, ancorché residuale.
2. Il dirigente/responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se
un’area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente
comma.
3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’imposta
per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con
“l’area fabbricabile” da intendersi quale valore base di ricostruzione 27 dell’immobile . Pertanto tutti i
potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili
stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale
edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.
4. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello
strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti
organi regionali; ai fini di applicazione dell’imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di
sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
5. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel
loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione
delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del “comparto” di
ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell’area;
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pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde
pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro
completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la
verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale.
Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a
determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso,
tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.
ARTICOLO 13
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5
dell’art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ;
La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli
adempimenti dell’ufficio.
I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o
comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e
detrazioni, da pubblicare all’Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni ;
Per l’anno 2014 il valore venale viene stabilito in € 34,82 per metro quadro.
In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto
reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero
dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono
confermati i valori stabiliti per l’anno precedente.
3. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Comunale.
4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal
contribuente.
5. Le eventuali limitazioni al valore dell’immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di
ubicazione e alla destinazione d’uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e
quindi la concreta misura dell’imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli
urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell’area compresa in una
qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi
l’applicazione dell’imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della
determinazione del loro valore venale in comune commercio.
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ARTICOLO 14
DECORRENZA
1. Per le aree già individuate come “fabbricabili” dal PRG Comunale al momento dell’istituzione
dell’imposta unica comunale, e pertanto dal 1 gennaio 2014, siano esse inedificate o parzialmente edificate,
la TASI si applica dalla data della sua istituzione.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta
si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale,
l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni
urbanistiche.
ART. 15
STRUMENTI DI VERSAMENTO
1. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in
quanto compatibili.
ART. 16
SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO
1. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23; Pertanto I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al
comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
2. È consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici
mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito,
a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno
di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il
21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del
1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l'anno precedente.
4. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI (anno
2014), il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676
art.1 della legge 27.12.2013 n.147, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31
maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a
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conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e
dei termini indicati nei periodi precedenti.
5. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI (anno
2014), il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo
il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando
in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il
comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il
23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale.
6. Per il 2014 il versamento della TASI relativo agli immobili adibiti ad abitazione principale è comunque
effettuato entro il termine del 16 dicembre 2014, sotto forma di autoliquidazione.
7. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi
dell’anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde
un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso e/o la detenzione si è protratto per
almeno 15 (quindici) giorni è computato per intero.
ART. 17
MODALITA’ DI VERSAMENTO
1. Il Comune provvede, di norma, all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la
componente TASI.
2. Nella impossibilità per il Comune di adottare la soluzione di semplificazione di cui al comma 1, dovuta
alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo
dell’imposta, i soggetti passivi del tributo sono comunque tenuti al versamento, in maniera spontanea, nel
rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l’applicazione delle aliquote ed
eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.
3. Le modalità di versamento di cui al comma 2 (versamento spontaneo), non saranno applicabili qualora
in contrasto con specifica disposizione normativa.
Art. 18
SOMME DI MODESTO AMMONTARE
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme
inferiori a 12 euro per anno d’imposta.
ART. 19
RIMBORSI
1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, il rimborso delle somme
versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è
stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
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2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente di
comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere
compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.
3. Non si da luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall’articolo 18
comma 1.
ART. 20
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione.
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CAPITOLO 4
Regolamento componente “TARI”
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto del Regolamento
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 4. Soggetto attivo
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
Art. 5. Presupposto per l’applicazione del tributo
Art. 6. Soggetti passivi
Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo
Art. 8. Esclusione dall’obbligo di conferimento
Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 10. Superficie degli immobili
TITOLO III – TARIFFE
Art. 11. Costo di gestione
Art. 12. Determinazione della tariffa
Art. 13. Articolazione della tariffa
Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 19. Scuole statali
Art. 20. Tributo giornaliero
Art. 21. Tributo provinciale
TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni
Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 24. Riduzioni per il recupero
Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni
Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
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TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO
Art. 28. Obbligo di dichiarazione
Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 30. Poteri del Comune
Art. 31. Accertamento
Art. 32. Sanzioni
Art. 33. Riscossione
Art. 34. Interessi
Art. 35. Rimborsi
Art. 36. Somme di modesto ammontare
Art. 37. Contenzioso
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 39. Clausola di adeguamento
Art. 40. Disposizioni transitorie
Allegati
all. A: Categorie di utenze non domestiche
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente “TARI” diretta alla copertura
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall’art.1
commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare
stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare
la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1 della citata Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art. 2.
Gestione e classificazione dei rifiuti
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero
territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal
Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonchè dalle disposizioni previste nel
presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di
disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) i
rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i
rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del
presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua;
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e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
Art. 3.
Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate
dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio
catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di
scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva
2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati
permanentemente al terreno ;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di
costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso
sito in cui è stato escavato ;
d) i rifiuti radioattivi ;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché
altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per
la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né
mettono in pericolo la salute umana.
g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi
d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o
ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE
della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni .
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da
altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento :
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento
(CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in
un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
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c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti
per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
Art. 4.
Soggetto attivo
1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la
superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie
dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di
nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli
immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e
fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione
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TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
Art. 5.
Presupposto per l’applicazione del tributo
1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo
1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non
conformi alle disposizioni urbanistico‐edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che
non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) aree Private, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che
non costituiscono locale, come tettoie, terrazze con accesso diretto, aree utilizzate per fini commerciali o
espositivi;
d) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
e) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali,
artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere e aree private .
3. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte
prive di accesso diretto, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via
esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i
condomini.
4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica,
elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell’occupazione o
conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti
competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o
da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze
comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la
cessazione autonoma).
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6. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta )di cui
all’Allegato A:
a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica,
elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti
(indipendentemente dall’allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).
c) Sono considerate aree tassabile anche gli immobili adibiti a depositi, cantine, garage, box auto , a
qualsiasi titolo utilizzate .
d) Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite,
la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre
rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di
locali a loro volta assoggettati al prelievo.
7. la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea
dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.
Art. 6.
Soggetti passivi
1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori,
essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto
dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è
dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione,
superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi
comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i
locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di
questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso
esclusivo.
Art. 7.
Locali ed aree non soggetti al tributo
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano,
secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il
47
particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di
contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle
superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro,
gradinate e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine
elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; d) le unità
immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d’inizio dei lavori fino alla data
di inizio dell’occupazione;
e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili
perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio
degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di
servizio e dal lavaggio.
g) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in
disuso, la cui altezza minima non superi 1,50 mt ;
h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all’esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse
in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al
culto stesso;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di
variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea
documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi
competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività
nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze
totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare
in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
Art. 8.
Esclusione dall’obbligo di conferimento
1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei
rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria,
ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
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2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 7.
Art. 9.
Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella
parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non
assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 3, al cui
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali purchè autorizzate dalle autorità locali di igiene
pubblica;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, legnaie, locali adibiti a
depositi fienili purchè rispettano la normativa antincendio attestata dalla pubblica autorità competente;
c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non
assimilati e/o pericolosi.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di
rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al
pubblico servizio, viene inclusa nel tributo la superficie al netto delle attrezzature che producono rifiuti
diversamente smaltibili , qualora ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso
individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando
all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.
ATTIVITA’
RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE
FALEGNAMERIE
AUTOCARROZZERIE
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI
GOMMISTI
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
LAVANDERIE E TINTORIE
VERNICIATURA‐GALVANOTECNICI‐FONDERIE
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle
Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e
continuativa Nell’ambito e per le finalità di cui alla Legge
833/1978)
Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.
30%
50%
60%
30%
40%
30%
30%
30%
50%
40%
20%
49
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione
(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o
sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali,
pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della denuncia originaria o di
variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione
attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
Art. 10.
Superficie degli immobili
1. Per superficie dell’immobile soggetta al tributo s’intende la superficie reale , utile e calpestabile dei
locali, delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati le cui superficie sono determinate:
a) Banca dati Comunale preesistente;
b) Accertata d’Ufficio ;
c) Da parte dell’utente mediate presentazione di idonee planimetrie quotate ove si evince la destinazione
d’uso e la superficie reale.
2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità
immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna
ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella reale calpestabile dei
locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Successivamente all’attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al
tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà
pari all'ottanta per cento della superficie catastale soltanto ed esclusivamente per l’attività di accertamento
di nuove utenze , determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più
idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Il comune in seguito chiederà al contribuente una dettagliata e quotata planimetria dei locali a firma di un
tecnico abilitato, in alternativa il contribuente può chiedere all’Ufficio preposto l’accertamento ai fini
dell’individuazione della superficie reale calpestabile soggetta a tributo.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile,
misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di
0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al
suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di
erogazione.
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TITOLO III – TARIFFE
Art. 11.
Costo di gestione
1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese
i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla
relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del
termine o r d i n a r i o per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto
degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al
Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.
4. E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo
scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo
provinciale:
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato ;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi
imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore
al gettito preventivato .
Art. 12.
Determinazione della tariffa
1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un’autonoma obbligazione tributaria .
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio
comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine
indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è
adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente .
51
Art. 13.
Articolazione della tariffa
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi
i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non
domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere
determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 .
Art. 14.
Periodi di applicazione del tributo
1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale
sussiste l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree .
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei
locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e
tempestivamente dichiarata .
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di
presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione .
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso
dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di
effettiva variazione degli elementi stessi .
Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione
che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo
altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio .
Art. 15.
Tariffa per le utenze domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie
dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al
numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli
occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27
52
aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
Art. 16.
Occupanti le utenze domestiche
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza
anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune.
Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e
dimoranti nell’utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia .
2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri
presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio‐educativi, istituti penitenziari, per un
periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della
tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata .
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile, per gli alloggi dei cittadini
residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il
tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti presenti pari a due unità
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente
dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi
anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in
Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque n o n utilizzate, il
numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con
riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di
pagamento di cui all’articolo 33, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni
successivamente intervenute.
Art. 17.
Tariffa per le utenze non domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 .
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di
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coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 .
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli
qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l’Ente Gestore potrà provvedere a
stipulare un’apposita convenzione con l’utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche
adeguate alle esigenze dell’utenza.
In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte
dell’Ente Gestore nei confronti dell’utenza non domestica.
Art. 18.
Classificazione delle utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene di regola
effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi
all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente
svolta .
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta
maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e
qualitativa a produrre rifiuti .
4.La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio .
5.Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o
professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività
esercitata .
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra
attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi .
Art. 19.
Scuole statali
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole
dell’infanzia , primaria , secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica)
resta disciplinato dall’art. 33‐bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla 46 Legge
28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere
coperto con la componente TARI .
54
Art. 20.
Tributo giornaliero
1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente,
ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali
od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente
categoria di attività non domestica e aumentandola del 50% .
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è
applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a
produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con
le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero
per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa .
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le
agevolazioni di cui agli articoli 24 (recupero), 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26
(Ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all’articolo
22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all’articolo 23.
6. L’Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i
corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di
occupazione temporanea.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
tributo annuale .
Art. 21.
Tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è
applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di
cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 .
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo
comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
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TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni
Art. 22.
Riduzioni per le utenze domestiche
1. Non sono stabilite e regolamentate riduzioni o agevolazioni facoltative per le utenze domestiche
Art. 23.
Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi
dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché
non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto
assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal
titolare a pubbliche autorità.
Art. 24.
Riduzioni per il recupero
1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi :
a) nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche che effettuano la raccolta differenziata
presso i Centri di Raccolta, prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera
differenziata;
b) nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero nell’anno di
riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato
l’attività di recupero
2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo dell’100%
della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione
delle tariffe.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato presentando idonea documentazione
entro il mese di gennaio dell’anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di
misurazione e rendicontazione.
4. Il tributo è ridotto nella misura del 15% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito
agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad
esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni
operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di
trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del
carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.
56
Art. 25.
Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una
distanza superiore a 1.500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza
alla strada pubblica.
Art. 26.
Ulteriori riduzioni ed esenzioni
1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per
famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap,
ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o
musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente,
purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai
proventi del tributo .
2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del
comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso
apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune
3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di
spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche
per l’accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all’apposito modulo di richiesta.
4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte,
oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.
5. L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di
ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune .
6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa
determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l’entità delle
stesse . Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la
Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto .
7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente
fossero già state versate.
8. Ai sensi dell’art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, la tariffa del tributo è
ridotta nelle seguenti ipotesi:
a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
b. abitazioni per non residenti : riduzione del 30%;
9. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno
successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di
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inizio occupazione/detenzione o possesso , nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il
contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto
dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
10. Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante
compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo, con
effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si
attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo.
Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con
obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento
dell’attività di compostaggio.
Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a
provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio .
L’agevolazione indicata nel predetto comma verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo
dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
Quanto previsto nel predetto comma trova applicazione con successivo regolamento da adottarsi a cura del
Consiglio Comunale .
Art. 27.
Cumulo di riduzioni e agevolazioni.
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo
ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell’intera tariffa.
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Art. 28.
Obbligo di dichiarazione
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e
in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze
domestiche sono acquisite direttamente dall’Ufficio Anagrafe .
2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all’art. 6 del presente
Regolamento.
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3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere
adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La
dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri .
Art. 29.
Contenuto e presentazione della dichiarazione
1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno
successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche
da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione
degli interessati.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o
della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA
1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2)
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con
le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero
per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati
dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di
variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di
immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è
verificato l’obbligo dichiarativo .
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)
dell’intestatario della scheda famiglia;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici,
residenza, codice fiscale);
c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati
catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o
cessazione;
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f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve
contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa,
società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede
legale);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice
fiscale);
c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i
dati del proprietario/i dello stesso;
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o
cessazione ;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni .
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo , oppure
può essere inoltrata allo stesso :
a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)
b) via fax
c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata ;
Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o
concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo
restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
Art. 30.
Poteri del Comune
1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di
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servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo,
mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure di allineamento
tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come
superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 138.
Art. 31.
Accertamento
1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo,
anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o s a r e b b e dovuta essere
presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica .
2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per
tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata
entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà
alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora .
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive
all’intervenuta definitività .
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.
Art. 32.
Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la
sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a
quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal
comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente
ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo .
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili
posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del
tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
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3.In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 30, comma 2, entro
il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a
euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione .
5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il
termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il
pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative
per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
Art. 33.
Riscossione
1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai
contribuenti, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, per posta semplice, gli inviti di
pagamento che ogni specifica utenza.
2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È
comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.
4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. Il tributo per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale,
ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.241.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è
notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente
pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con
addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la
sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà
alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
7. Solo per l’anno 2014 il pagamento della TARI avverrà a saldo entro il 16 dicembre .
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Art. 34.
Interessi
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento
generale delle entrate comunale .
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono
divenuti esigibili .
Art. 35.
Rimborsi
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il
rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza .
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 34, a decorrere dalla
data dell’eseguito versamento.
Art. 36.
Somme di modesto ammontare
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso
per somme inferiori a 12 euro per anno d’imposta.
Art. 37.
Contenzioso
1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge
l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo
le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni .
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto
dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle superfici o
alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a
richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in
materia.
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TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie
Art. 38.
Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, è
abrogato l’articolo 14 (TARES) del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme
regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
Art. 39.
Clausola di adeguamento
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e
comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo
vigente delle norme stesse.
Art. 40.
Disposizioni transitorie
1. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla
scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso
di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013,
risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo
sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che
non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
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ALLEGATO A
Categorie di utenze non domestiche .
Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ‐ Regolamento recante norme per
l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani.
Utenze non domestiche
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e riposo
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie, studi professionali
12 Banche ed istituti di credito
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato genere alimentari
30 Discoteche, night club
31 Aree Private
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