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A TUTTI I SIG.RI CLIENTI
LORO SEDI
Informativa fiscale
Febbraio 2014
In questo numero…..
Le news di febbraio
Sommario
1. Compensazione dei crediti relative alle imposte dirette: quando necessita il visto di conformità. ................................... 2
2. Gestioni artigiani, commercianti e separata, le aliquote INPS 2014 ................................................................................. 3
3. Slitta al 30 giugno l’obbligo di POS per i professionisti .................................................................................................... 4
4. In vigore la riforma dell’imposizione indiretta delle cessioni immobiliari ........................................................................ 4
5. Anno di novità per i contratti di locazione ........................................................................................................................ 5
6. Slalom della ritenuta del 20% tra i flussi esteri ............................................................................................................... 5
7. BANDI DI FINANZA AGEVOLATA IN SCADENZA. .............................................................................................................. 7
8. INDICE ISTAT. ................................................................................................................................................................. 9
SCADENZARIO ............................................................................................................................... 10
1. Compensazione dei crediti relative alle imposte dirette: quando necessita il visto di conformità.
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2014, che confermano le impostazioni più favorevoli per i
contribuenti, già sostenute dalla dottrina, rendono più agevole la compensazione per i crediti relativi alle imposte
dirette.
Con l’art. 1, comma 574 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), infatti, è stato introdotto un
nuovo limite alla compensazione tributaria, questa volta riferito ai crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e
IRES) e relative addizionali, all’IRAP, alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
I contribuenti che utilizzano in compensazione crediti relativi alle suddette imposte, per importi superiori a 15.000
euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle
quali emerge il credito, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.
In alternativa al visto di conformità, la dichiarazione deve essere sottoscritta da parte del soggetto cui è demandata
la revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis c.c.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i nuovi vincoli si applicano solo alla cosiddetta compensazione
“orizzontale”, vale a dire quella tra tributi diversi e tra tributi e contributi, che avviene necessariamente nel
modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97.
Sotto questo profilo, l’ambito applicativo è quindi analogo alla compensazione dei crediti IVA, di cui all’art. 10 del DL
n. 78/2009, applicabile a decorrere dal 2010.
Non rileva, quindi, l’utilizzo del credito in compensazione con importi a debito della stessa imposta (c.d.
compensazione “verticale”), ad esempio il credito IRES per l’anno precedente compensato con gli importi dovuti a
titolo di acconto per l’anno in corso, anche qualora tale compensazione dovesse essere evidenziata nel modello F24.
A differenza di quanto previsto in ambito IVA, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti in esame possono essere
compensati anche prima della presentazione della dichiarazione dalla quale emergono. Nel “sistema” delineato
dalla L. n. 147/2013, infatti, manca una norma analoga a quella prevista per l’IVA, dove la compensazione dei crediti
per importi superiori a 5.000 euro è ammessa solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale (modello TR) da cui emerge il credito.
Pertanto, è già possibile utilizzare in compensazione crediti di importo superiore a 15.000 euro, purché la
dichiarazione dalla quale emergono (es. UNICO 2014) venga presentata, nei termini ordinari, munita del visto di
conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo.
Se l’esclusione dell’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione era praticamente pacifico, molte più
incertezze sussistevano, invece, sulle modalità di determinazione del limite di 15.000 euro. Sulla base del dato
letterale del citato comma 574, infatti, non era chiaro se si trattava:
- di un limite complessivo riguardante tutti i crediti per imposte sui redditi (e relative addizionali), IRAP, ritenute alla
fonte e imposte sostitutive, che vengono utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24;
- oppure di un limite che riguarda autonomamente ogni tipologia di credito d’imposta.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite di 15.000 euro non è cumulativo, ma riguarda le singole
tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione (in pratica, i singoli codici tributo).
Ad esempio, in presenza di un credito IRPEF e di un credito IRAP che si intendono utilizzare integralmente in
compensazione “orizzontale” nel modello F24:
- se il credito IRPEF è di 12.000 euro e il credito IRAP di 4.000 euro, non si applicano le nuove disposizioni della
legge di stabilità 2014 (le relative dichiarazioni non devono quindi essere vistate);
- se il credito IRPEF è di 20.000 euro e il credito IRAP di 4.000 euro, solo il modello UNICO PF deve avere il visto
di conformità;
- se il credito IRPEF è di 50.000 euro e il credito IRAP di 20.000 euro, sia il modello UNICO PF che il modello IRAP
devono essere “vistati”.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre confermato che non rientrano nell’ambito applicativo delle nuove disposizioni della
L. n. 147/2013 i crediti derivanti da dichiarazioni già presentate per periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31
dicembre 2013, anche se vengono utilizzati in compensazione dal 1° gennaio 2014.
Ad esempio, un credito IRES relativo al periodo d’imposta 2012, derivante dal modello UNICO 2013 SC presentato
entro il 30 settembre 2013, può essere liberamente compensato nel 2014, fino alla presentazione della dichiarazione
2
successiva (UNICO 2014 SC), dove l’eventuale residuo non utilizzato verrà “rigenerato” come credito del periodo
d’imposta 2013, soggetto invece alla nuova disciplina.
2. Gestioni artigiani, commercianti e separata, le aliquote INPS 2014
Con le circolari nn.18 e 19 di ieri, 4 febbraio 2014, l’INPS ha reso noto i valori delle aliquote, dei massimali e
minimali di reddito, nonché le modalità operative ai fini della contribuzione 2014 dovuta dagli artigiani, gli
esercenti attività commerciali e gli iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26 della L. n. 335/1995.
Per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione separata, nella circ. n. 18 si ricorda che, con la legge di stabilità 2014 (L.
n. 147/2013), sono state modificate (commi 491 e 744 dell’art. 1) le relative aliquote contributive, prevedendo, per i
soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’incremento al 22%, mentre per i liberi
professionisti, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, il valore rimane invariato al 27%. Per tutti gli altri
soggetti, iscritti esclusivamente alla Gestione separata, l’aliquota aumenta al 28%, così come previsto ai sensi
dell’art. 46-bis, comma 1, lett. g) della L. n. 134/2012.
Si precisa che, per tutti i soggetti iscritti in esclusiva alla Gestione separata (compresi i liberi professionisti), è prevista,
anche quest’anno, l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72% ex art. 59, comma 16 della L. 449/1997, dovuta
all’estensione, a tale categoria di contribuenti, delle tutele di maternità, ANF, malattia e congedo parentale.
Inoltre, si rende noto che, per quest’anno, il valore del massimale di reddito assoggettabile a contribuzione ammonta
a 100.123 euro, mentre il minimale risulta pari a 15.516 euro. In relazione a quest’ultimo dato, per fare un
esempio, gli iscritti soggetti all’aliquota del 22% avranno l’accredito contributivo dell’intero anno con un contributo di
3.413,52 euro, mentre agli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72% o del
28,72% tale accredito sarà riconosciuto con un contributo annuale rispettivamente pari a 4.301,03 e 4.456,19 euro.
Infine, si ricorda che la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella
misura rispettivamente di 1/3 e 2/3, (tranne il caso dell’associazione in partecipazione, dove la ripartizione tra
associante e associato è rispettivamente pari al 55% e al 45%), mentre il versamento dei contributi deve essere
eseguito dal committente (o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del
compenso, mediante il modello F24 telematico.
Invece, con la successiva circ. 19, l’INPS illustra la contribuzione dovuta per il 2014 dagli iscritti alle Gestioni artigiani
ed esercenti attività commerciali, la cui aliquota base, in virtù del progressivo incremento previsto dall’art. 24,
comma 22 del DL n. 201/2011, è fissata nella misura pari al 22,20% per entrambe le categorie di contribuenti.
Ciò premesso, per i soli iscritti alla Gestione commercianti, dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota
aggiuntiva istituita dall’art. 5 del DLgs. n. 207/1996, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività
commerciale. Sono invece previste le consuete riduzioni delle aliquote per gli iscritti con più di 65 anni di età (50%),
nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni, fissate al 19,20% (artigiani) e 19,29% (commercianti).
Inoltre, a tali valori va aggiunto il contributo per le prestazioni di maternità, determinato ai sensi dall’art. 49, comma 1
della L. n. 488/1999 nella misura di 0,62 euro mensili, ovvero 7,44 su base annua. Invece, per quanto riguarda il
minimale di reddito per il 2014 da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani
e commercianti, si rende noto che il suo valore è pari a 15.516 euro. Pertanto, a titolo esemplificativo, la
contribuzione IVS sul minimale di reddito sarà, su base annua, pari a 3.451,99 euro (3.444,55 IVS + 7,44 maternità)
per gli artigiani e 3.465,96 euro (3.458,52 IVS + 7,44 maternità) per i commercianti, ovvero 2.986,51 euro e
3.000,48 euro con riferimento ai rispettivi coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni.
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Invece, per quanto riguarda la contribuzione IVS eccedente il minimale, l’INPS ricorda che il contributo per
quest’anno è dovuto sui redditi prodotti nel 2013 per la quota eccedente il predetto minimale, con applicazione delle
citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2014, a 46.031 euro,
mentre per i redditi superiori a tale limite si conferma l’aumento dell’aliquota dell’1% disposto dall’art. 3-ter della DL
n. 384/1992.
Infine, si segnala che il massimale di reddito 2014 ammonta a 76.718 euro per coloro che si sono iscritti alle citate
Gestioni prima del 1° gennaio 1996, ovvero a 100.123 euro se iscritti con decorrenza o successivamente a tale data.
In ultimo, l’INPS ricorda che i versamenti, mediante F24, devono essere effettuati: entro il 16 maggio, 20 agosto, 17
novembre 2014 e 16 febbraio 2015, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul
minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF per quanto riguarda i contributi dovuti sulla
quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014.
3. Slitta al 30 giugno l’obbligo di POS per i professionisti
I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, avranno
tempo fino al 30 giugno per adeguarsi all’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito.
Lo stabilisce uno degli emendamenti al Ddl. di conversione (A.S. 1214) del DL 150/2013, cosiddetto “Milleproroghe”.
4. In vigore la riforma dell’imposizione indiretta delle cessioni immobiliari
Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio, del DL 28 gennaio 2014 n. 4, è in vigore la c.d.
“voluntary disclosure”, ossia la nuova procedura di collaborazione volontaria finalizzata alla regolarizzazione delle
attività (finanziarie e patrimoniali) detenute all’estero in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.
La voluntary disclosure:
- consiste nell’autodenuncia da parte del contribuente, il quale, attraverso l’attività di accertamento, definisce con
l’Agenzia delle Entrate le imposte e le sanzioni dovute;
- a differenza dello scudo fiscale, non prevede alcuno sconto sulle imposte dovute e presuppone la totale
trasparenza nei confronti del Fisco;
- prevede un’attenuazione del regime sanzionatorio e la non punibilità per alcuni reati tributari commessi in
relazione alle somme regolarizzate.
Ai fini del suo perfezionamento, il contribuente soggetto alla compilazione del modulo RW (persone fisiche, società
semplici e enti non commerciali) dovrà procedere alla volontaria rappresentazione della dichiarazione, mediante la
presentazione di un’apposita richiesta di ammissione, secondo il modello che sarà approvato con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
In tale modello, dovranno essere indicati tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o
detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, unitamente alla produzione dei relativi
documenti e delle informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che
derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo.
È stato confermato che l’autodenuncia riguarderà soltanto le violazioni della disciplina sul monitoraggio fiscale che
sono state commesse entro il 31 dicembre 2013 e che sarà esperibile fino al 30 settembre 2015.
La collaborazione volontaria deve necessariamente riguardare tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di
presentazione della richiesta, non siano scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazione
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degli obblighi di compilazione del modulo RW.
5. Anno di novità per i contratti di locazione
Dal 2014 diventerà più semplice la registrazione dei contratti di locazione, nonché il versamento dell’imposta di
registro dovuta per i rinnovi annuali.
Dal 3 febbraio infatti il modello RLI andrà a sostituirsi ai modelli 69, Siria, Iris e RR per le registrazioni, le proroghe, le
cessioni, e le risoluzioni dei contratti di immobili, nonché per esercitare l’opzione o la revoca del regime di cedolare
secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile locato.
Novità importanti sono stati introdotte anche con riferimento alle modalità di versamento dell’imposta di registro,
tributi speciali e compensi, imposta di bollo, nonché eventuali sanzioni e interessi per registrare i contratti di locazione
e affitto di immobili.
Ma analizziamo singolarmente le novità
Il modello RLI - Con l’introduzione della cedolare secca si era generato un vero e proprio “caos modelli” nell’ambito
dei contratti di locazione e il contribuente era tenuto ad utilizzare il modello 69 per le registrazioni cartacee, il modello
Siria o Iris per le registrazioni telematiche (il primo per optare per la cedolare secca e il secondo per la tassazione
ordinaria). A questi modelli ne andava inoltre aggiunto un quarto, il modello RR, a cui ricorrere per le registrazioni
cartacee di più di un contratto.
Il 31 marzo 2014 questi modelli spariranno e già dal prossimo 3 febbraio i contribuenti potranno iniziare a compilare il
modello RLI.
Solo il modello 69 rimarrà in vita affianco al modello RLI, ma semplicemente per la registrazione degli altri atti, quali la
distribuzione dei dividendi, i comodati, i contratti verbali, le registrazioni volontarie, e via dicendo.
Il modello RLI andrà presentato telematicamente, e la presentazione potrà avvenire anche presso gli uffici dell’Agenzia
delle Entrate, salvo che per i soggetti obbligati ad adottare la procedura di registrazione telematica (soggetti che
possiedono almeno 10 unità immobiliari e agenti di affari in mediazione).
Al modello andrà allegata copia del contratto di locazione, nonché gli eventuali ulteriori documenti. Potrà tuttavia
essere presentato in via telematica in forma semplificata senza l’allegazione della copia del testo contrattuale qualora
ricorrano le seguenti caratteristiche:
• un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre;
• una sola unità abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre;
• tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita;
• il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione, pertanto non comprende ulteriori
pattuizioni;
• il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.
Il modello F24 ELIDE - Dal 1° febbraio sarà inoltre possibile pagare le imposte dovute per la registrazione dei
contratti di locazione direttamente con il modello F24 ELIDE, che andrà a sostituire il modello F23.
Tuttavia, fino al 31 dicembre 2014 si potrà continuare ad utilizzare il vecchio modello F23.
Sarà pertanto possibile versare con il nuovo modello l’imposta di registro, i tributi speciale e compensi e l’imposta di
bollo, nonché le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti.
Si ricorda, tuttavia, che con il nuovo modello non sarà però possibile procedere con la compensazione di eventuali
crediti.
6. Slalom della ritenuta del 20% tra i flussi esteri
A partire dal 1° gennaio 2014, è stato introdotto un nuovo sistema di tassazione alla fonte dei redditi e dei flussi
finanziari esteri percepiti da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale (persone
fisiche, società semplici ed enti non commerciali).
In sintesi, viene previsto che:
- deve essere effettuato un prelievo sui redditi di fonte estera percepiti a prescindere dal fatto che l’intermediario
abbia ricevuto dal cliente uno specifico incarico alla riscossione del provento;
5
- si applica una nuova ritenuta d’acconto del 20% su alcuni redditi di capitale e redditi diversi derivanti da
investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria.
Secondo quanto riportato nel provv. Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013 n. 151663, per i redditi diversi la ritenuta
d’acconto alla fonte del 20% si applica:
- ai redditi indicati nell’art. 67 del TUIR derivanti da investimenti all’estero e da attività finanziarie estere;
- che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.
Inoltre, nel medesimo documento vengono elencati quelli che possono essere i redditi diversi oggetto di ritenuta:
- le plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione di immobili situati all’estero;
- le plusvalenze imponibili realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all’estero
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in materia nel Paese in cui è situato il terreno al
momento della cessione;
- i redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero;
- i redditi esteri di natura fondiaria, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili situati all’estero, dall’affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili detenuti all’estero (ad esempio,
imbarcazioni, oggetti preziosi, d’antiquariato e opere d’arte), dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende
aventi sede all’estero;
- le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti o in società
residenti qualora detenute all’estero, nonché le plusvalenze derivanti da fattispecie assimilate, di cui all’art. 67, comma
1, lett. c) del TUIR.
Gli operatori si trovano quindi ad affrontare l’applicazione di questo nuovo prelievo legato alla tipologia di reddito
prodotto. Tuttavia, le banche non sono sempre al corrente della fattispecie reddituale collegata ai flussi di denaro
che trasferiscono: anzi, non è assolutamente detto che ogni trasferimento di denaro corrisponda a reddito.
Si pensi al caso di un soggetto non residente che prende in affitto un’abitazione in Italia e paga il locatore con un
bonifico proveniente dall’estero. Ci si potrebbe chiedere se il locatore possa vedersi applicare la ritenuta su tale flusso
estero.
In merito, si osserva che né l’art. 4 comma 2 del DL 167/90 né i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate n.
38/2013 prevedono l’applicazione della ritenuta in argomento in caso di produzione di redditi fondiari. I canoni
derivanti dalla locazione di un immobile situato in Italia costituiscono infatti redditi fondiari anche se il soggetto
locatario risulta non residente. Nel caso di specie, quindi, il reddito fondiario percepito a seguito del pagamento del
canone dall’estero non rientra nell’ambito di applicazione della nuova ritenuta “in ingresso”.
Tuttavia, occorre considerare anche che la circ. Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013 n. 38 ha espressamente
affermato come il prelievo vada in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a meno
che il contribuente non attesti, mediante un’autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non costituiscono
redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria.
In mancanza di tali informazioni, l’intermediario risulta quindi autorizzato ad effettuare il prelievo sull’intero importo
del flusso ricevuto in pagamento anche se non inciso dalla ritenuta d’acconto.
Pertanto, occorre fornire all’intermediario apposita autocertificazione nella quale si dichiara che il flusso proveniente
dall’estero deriva da un reddito fondiario e quindi la legge non prevede l’applicazione della ritenuta in argomento.
Laddove tale certificazione non fosse stata prodotta in tempo, poi, si ricorda che il contribuente potrà richiedere
all’intermediario la restituzione dell’imposta non dovuta ovvero applicata in misura superiore a quanto dovuto
entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello del prelievo.
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7. BANDI DI FINANZA AGEVOLATA IN SCADENZA.
Di seguito i principali bandi di finanza agevolata in scadenza
Soggetti Beneficiari
PMI (settori industria,
artigianato, servizi alla
produzione)
Finalità
Tipologia
contributo
Scadenza
Aiuti all'acquisizione di servizi
avanzati e qualificati
Contributo a
fondo perduto
fino ad esaurimento risorse
PMI Artigiane
Agevolare la creazione di
nuovi stabilimenti,
l’estensione, diversificazione o
trasformazione di stabilimenti
esistenti;
Favorire l’applicazione
industriale dei risultati di
progetti di ricerca e sviluppo
sperimentale realizzati
dall’impresa per lo sviluppo di
nuovi prodotti.
Aiuto
rimborsabile a
tasso zero;
Prestito
partecipativo a
tasso zero.
fino ad esaurimento risorse
PMI tutti i settori
Concessione di garanzie per
liquidità e per gli investimenti
di imprese
Garanzia
Giovani con età non
superiore ai 40
anni, donne senza limiti
di età e lavoratori
destinatari di
ammortizzatori sociali
Creazione di impresa
prestazione di
garanzia,
contributo per la
riduzione del
tasso di
interesse,
assunzione di
partecipazioni
PMI operanti nel
"Settore A - Agricoltura,
silvicoltura e pesca
Sostenere gli investimenti delle Concessione di
imprese agricole e della pesca. garanzie.
fino ad esaurimento risorse
Micro, PMI e Grandi
imprese, singole o
associate in
un'associazione
temporanea di imprese
o di scopo
(ATI, ATS) in cui siano
stati sottoscritti
contratti di solidarietà
Favorire interventi formativi
aziendali rivolti ai lavoratori di
imprese
Contributo a
fondo perduto.
fino ad esaurimento risorse
PMI con sede legale e
operativa in Italia.
Promuovere l’utilizzo dei diritti
di proprietà industriale,
agevolare la registrazione di
marchi comunitari e
internazionali
Contributo a
fondo perduto.
fino ad esaurimento risorse
mercoledì 31 ottobre 2018
giovedì 30 aprile 2015
7
Imprese di ogni
dimensione aventi sede
legale in Italia
Sostenere il lancio e diffusione
di nuovi prodotti/servizi,
l’acquisizione di nuovi mercati,
attraverso l’apertura di
Finanziamento a
strutture volte ad assicurare in tasso agevolato.
prospettiva la presenza stabile
nei mercati di riferimento extra
UE.
fino ad esaurimento risorse
Imprese di ogni
dimensione, loro
consorzi o associazioni,
con sede legale in Italia.
Hanno priorità le piccole
e medie imprese.
Agevolare la realizzazione di
studi di prefattibilità e
fattibilità collegati a programmi
Finanziamento a
d’investimenti italiani in Paesi
tasso agevolato
extra UE, e programmi di
assistenza tecnica collegati ai
suddetti investimenti.
fino ad esaurimento risorse
Micro, piccole e medie
imprese
finalizzato all’acquisto di
servizi specialistici funzionali
all’implementazione della
brevettazione
Contributo a
fondo perduto.
fino ad esaurimento risorse
Micro, piccole e medie
imprese con sede legale
e operativa in Italia, che
abbiano depositato, in
Italia o all’estero,
domanda di
registrazione di un
modello/disegno
industriale a partire dal
1 gennaio 2011.
Sensibilizzare le imprese a
utilizzare la registrazione di
nuovi modelli e disegni
industriali come strategia di
tutela dell’innovazione creata
attraverso il design, al fine di
ottenere una maggiore
competitività sui mercati.
Premio a fondo
perduto
fino ad esaurimento risorse
8
Imprese, consorzi
(esclusi quelli
all’esportazione) e
cooperative iscritte nel
registro della CCIAA di
Lucca o aventi unità
operativa in provincia di
Lucca.
PMI, loro cooperative e
consorzi con unità locali
in provincia di Pisa
spese, fino al 100%, relative al
costo dell’Ente certificatore
riferite a: ISO 9001:2000 –
VISION sistema di gestione
per la qualità; ISO
14001:2004 sistema di
gestione ambientale; ISO
22000:2005 sistema di
sicurezza alimentare; SA
8000:2001 sistema per la
responsabilità sociale; UNI
11020:2002 sistema di
rintracciabilità aziende
agroalimentari; UNI
10939:2001 sistema di
rintracciabilità filiere
agroalimentari; EMAS II
sistema di ecogestione e audit;
ECOLABEL TURISMO
certificazione ambientale;
OHSAS 18001 sistema di
gestione salute e sicurezza;
BRC e IFS certificazioni per
imprese agroalimentari.
ottenimento di uno o più dei
seguenti sistemi di
certificazione, uno o più dei
seguenti sistemi di
certificazione: ISO 9001:2008
sistemi di gestione per la
qualità, OHSAS 18001:2007
sistemi di gestione e sicurezza
della salute dei lavoratori; ISO
14001:2004 sistemi di
gestione ambientale; SA 8000
sistemi di gestione per la
responsabilità sociale; ISO
50001sistema di gestione
dell’energia; Accreditamento
SOA certificazione per
partecipazione a gare
d’appalto.
Contributo a
fondo perduto
fino ad esaurimento risorse
contributo, in
regime de
minimis,
fino ad esaurimento risorse
ammonta al 50%
delle spese
ammissibili
8. INDICE ISTAT.
Indice del mese di Dicembre 2013= 107,1
Variazione percentuale rispetto al mese precedente = +0,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente = +0,6
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = +3,0
In particolare il suddetto indice dei prezzi al consumo è utilizzato per calcolare l’aggiornamento dei canoni di
locazione immobiliare e per la rivalutazione degli assegni di mantenimento dovuti all’ex coniuge in caso di
separazione/divorzio.
9
SCADENZARIO
Mese di FEBBRAIO
Lunedì 17 febbraio
IVA
CORRISPETTIVI GRANDE
DISTRIBUZIONE
Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di gennaio da parte delle
imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

IVA
LIQUIDAZIONE MENSILE E
TRIMESTRALE “SPECIALE”
IVA
DICHIARAZIONI D’INTENTO
Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta
dovuta;

Liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2013 da parte dei
contribuenti “speciali” e versamento dell’imposta dovuta considerando
l’eventuale acconto già versato.
Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni
d'intento ricevute:
 per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza IVA
registrate per il quarto trimestre 2013 (soggetti trimestrali “speciali”);
 per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza IVA
registrate per il mese di gennaio (soggetti mensili).
Tale termine va inteso quale “termine ultimo” e pertanto la
comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente
ancorché nel mese / trimestre non sia stata emessa alcuna fattura
connessa con le dichiarazioni d’intento ricevute.
IRPEF
Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI
dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi / a
DI LAVORO DIPENDENTE E
progetto – codice tributo 1004).
ASSIMILATI
IRPEF
Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI
autonomo (codice tributo 1040).
DI LAVORO AUTONOMO
RITENUTE ALLA FONTE
OPERATE DA CONDOMINI
Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei
condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera
effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali
(codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
IRPEF
ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a:
 rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di
commercio (codice tributo 1038);
 utilizzazioni di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);
 contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro
(codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo
1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del
patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS
DIPENDENTI
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente,
per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.
INPS
GESTIONE SEPARATA
Versamento del contributo del 22% o 27,72% da parte dei committenti,
sui compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e
continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché
incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali
(compenso superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi
corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto
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esclusivo di lavoro, nella misura del 22% ovvero 27,72% (soggetti non
pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
Versamento della quarta rata fissa 2013 dei contributi previdenziali sul
reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS
CONTRIBUTI IVS
commercianti – artigiani.
INAIL (*)
Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2013 e per l’anticipo,
AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO
anche rateizzato, 2014.
Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
TFR
2013 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di
SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA
acconto a dicembre 2013.
(*) Come anticipato dall’INAIL nella Nota 23.1.2014, n. 495 e successivamente disposto dal DL n. 4/2014, il
termine di versamento è stato differito al 16.5.2014.
INPS
Giovedì 20 febbraio
ENASARCO
VERSAMENTO CONTRIBUTI
Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al
quarto trimestre 2013.
Martedì 25 febbraio
IVA COMUNITARIA
ELENCHI INTRASTAT MENSILI
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni
di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o
soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).
Venerdì 28 febbraio
MOD. CUD 2014
CERTIFICAZIONE
COMPENSI E PROVVIGIONI
CERTIFICAZIONE UTILI
IVA
COMUNICAZIONE DATI
IVA
STAMPATI FISCALI
INPS
DIPENDENTI
STUDI DI SETTORE
CAUSE GIUSTIFICATIVE
MOD. UNICO 2013
IVA
ELENCHI “BLACK LIST” MENSILI
Consegna da parte del datore di lavoro o committente ai lavoratori
dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi / a progetto della
certificazione dei redditi 2013.
Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e di provvigioni
della certificazione attestante i compensi / provvigioni corrisposte e le
ritenute effettuate nel 2013.
Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2013
da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo / utile.
La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2013
ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.
Presentazione in via telematica, diretta o tramite intermediario abilitato,
della comunicazione dati IVA riferita al 2013. Si rammenta che tra i
soggetti esonerati sono ricompresi coloro che presentano nel mese di
febbraio la dichiarazione IVA relativa al 2013.
Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali
effettuate nel 2013 (ricevute fiscali, bolle d’accompagnamento, formulari
rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi
che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L’adempimento
interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e
continuativi / a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori
autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto
esclusivo di lavoro.
Invio telematico della comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle
cause che hanno giustificato la non congruità agli studi di settore relativi
al 2012 (mod. UNICO 2013), come specificato dall’Agenzia nel
Comunicato stampa 4.12.2013.
Invio telematico della comunicazione delle operazioni, registrate o
soggette a registrazione, con soggetti aventi sede, residenza o domicilio
in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni registrate o soggette a
registrazione, di importo superiore a € 500, relative al mese di gennaio
(soggetti mensili). A tal fine va utilizzato il quadro BL contenuto nel
Modello di comunicazione polivalente approvato con il Provvedimento
2.8.2013, n. 94908.
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IVA
ACQUISTI DA SAN M ARINO
Invio telematico della comunicazione degli acquisti con operatori
economici aventi sede a San Marino, annotati a gennaio. A tal fine va
utilizzato il quadro SE contenuto nel Modello di comunicazione
polivalente approvato con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908.
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