6/2014 Interventi Libro bianco della Commissione europea sul controllo delle concentrazioni nell’UE Incontro con le Associate 26 settembre 2014 Libro bianco della Commissione sul controllo delle concentrazioni nell UE nell’UE La revisione del controllo UE delle concentrazioni A dieci anni dall’adozione del reg. g CE n. 139/2004, la Commissione si interroga sull’opportunità di aggiustamenti più o meno radicali del controllo delle concentrazioni nell’UE Precedente consultazione sul tema nel 2013 risposta Assonime “Consultazioni” n. 7/2013 (70 contributi ricevuti dalla Commissione) Nel luglio 2014 la Commissione pubblica un Libro bianco con due allegati; consultazione sull Libro Lib bianco bi aperta t fino fi all 3 ottobre tt b 2 Il sistema oggi (1) a. Ri Riparto t delle d ll competenze t Soglia (fatturato mondiale e negli SM) superata l quale la l la l competenza t èd della ll C Commissione i i (one-stop shop) M Meccanismo i di rinvio i i dalla d ll Commissione C i i agli li SM, SM se la concentrazione può incidere sulla concorrenza in un mercato distinto all’interno all interno dello SM richiedente (art. 9) Meccanismo di rinvio dagli SM alla Commissione, Commissione se la concentrazione ha impatto sul commercio cross border e sulla concorrenza in uno o più SM richiedenti (art. 22) Richiesta di rinvio da parte dell dell’impresa impresa in prepre 3 notifica (art. 4) Il sistema oggi (2) b. Procedura Pre-notifica Notifiche in forma semplificata per le concentrazioni che non suscitano gravi perplessità sul piano concorrenziale (campo di applicazione esteso nel 2013) Notifica completa (informazioni ridotte dal 2013) Fase I – possibilità di approvare con misure correttive Fase II- possibilità di approvare con misure correttive o vietare 4 Il sistema oggi (3) c) Criterio sostanziale di valutazione SIEC (ostacolo significativo a una concorrenza effettiva), in particolare - ma non solo - attraverso la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante La Commissione ha adottato nel 2008 Linee guida sull’applicazione del nuovo test di valutazione l i alle ll concentrazioni i i orizzontali i li e alle concentrazioni verticali e conglomerali 5 Il sistema oggi (4) 27 su 28 SM hanno un sistema di controllo delle concentrazioni; ancora significative di divergenze tra S SM sia i per quanto attiene i alla ll notifica (obbligatoria o volontaria, soglie in t termini i i ffatturato tt t o quote t di mercato), t ) alle ll procedure, ai tempi e anche (in parte) ai criteri sostanziali di valutazione. valutazione In alcuni SM una decisione di divieto può essere superata da ragioni di “interesse interesse pubblico” pubblico Nel resto del mondo, molteplici sistemi di controllo delle concentrazioni, concentrazioni che possono trarre ispirazione dal modello europeo. L’ICN da tempo propone “best best practices practices” 6 Le esigenze g delle imprese p I costi di notificare un’operazione in molteplici sedi a livello internazionale e in base a regole diverse sono significativi, quindi in linea generale si auspicano modelli uniformi e di one-stop shop. Il modello europeo può ispirare quelli degli SM e quelli di giurisdizioni extraeuropee: le proposte di modifica del reg. 139/2004 devono tenere conto di questo impatto esterno. E’ importante che i criteri di valutazione e i rimedi siano chiari e prevedibili, p , per evitare un utilizzo “politico” del controllo delle concentrazioni, anche extra UE 7 Il bilancio Solo nel 5-8% dei casi notificati alla Commissione emergono g p preoccupazioni p concorrenziali, solitamente risolte con misure correttive in fase I o in fase II. Molto meno dell’1% delle operazioni viene vietato (dal 1990 24 divieti, di cui 6 dal 2004) Il 90% dei casi problematici riguarda effetti orizzontali non coordinati. Rarissimi casi riguardano d effetti ff coordinati. d Nell’ultimo ll’ l triennio i casi verticali e conglomerali rappresentano t il 7,5% 7 5% e il 2,5% 2 5% di quelli lli problematici. La Commissione riporta circa 10 casi di SIEC in cui l’impresa l impresa non è dominante (mercato oligopolistico) 8 La valutazione della Commissione (1) ( ) Non servono modifiche radicali, ma: a. Occorre estendere l’ambito l ambito di applicazione del regolamento alle acquisizioni di partecipazioni p p di minoranza non di controllo (come in US, Jap, Canada, Germania, Austria e UK – dove peraltro non c’è obbligo di notifica preventiva) per completare l’armamentario contro le operazioni che possono avere un impatto anticoncorrenziale b. I meccanismi di rinvio possono essere semplificati ulteriormente per favorire un’efficiente ’ ffi i t allocazione ll i d delle ll competenze t 9 La valutazione della Commissione (2) ( ) c. Vanno introdotte ulteriori semplificazioni rispetto a quelle solo procedurali del 2013 d. Occorre rafforzare i meccanismi di coope a ione ttra cooperazione a Commissione e SM già operanti nel Merger Working Group e promuovere una maggiore convergenza tra i sistemi europei di controllo delle concentrazioni Quest concentrazioni. Quest’ultimo ultimo progetto è però considerato in una prospettiva di lungo periodo. 10 a. Acquisizioni di partecipazioni di minoranza i non di controllo ll 11 Acquisizioni di partecipazioni di minoranza non di controllo (1) La proposta riguarda le operazioni di dimensione comunitaria secondo l’attuale soglia soglia. Sarebbero soggette a controllo preventivo (criteri cumulativi): - le operazioni tra concorrenti o operazioni verticali ((“competitively competitively significant link link”)) se - acquisizione di quota oltre il 20% o tra il 5% e il 20% accompagnate da fattori ulteriori (poteri di veto, presenza nel CDA, accesso a informazioni sensibili) Secondo le stime della Commissione, i casi da notificare sarebbero 20-30 all’anno all anno Il criterio di valutazione sarebbe sempre il SIEC12 Acquisizioni di partecipazioni di minoranza non di controllo (2) La procedura prevede l’obbligo di trasmettere una breve informativa (parti, (parti fatturato, fatturato limitate informazioni sulle quote di mercato, descrizione dell dell’operazione operazione, quota di partecipazione e diritti connessi) Se la Commissione decide di approfondire, approfondire va effettuata la notifica e si segue la procedura abituale con obbligo di stand abituale, stand-still still Se la Commissione non risponde entro 15 giorni l’operazione giorni, l operazione può essere realizzata. realizzata Nei 15 gg gli Stati membri che hanno competenza a controllare queste operazioni possono chiedere il rinvio. 13 Acquisizioni q di p partecipazioni p di minoranza non di controllo (3) Le parti possono su base volontaria notificare secondo le modalità tradizionali E’ prevista una sorta di periodo di autotutela di 4/6 mesi in cui la Commissione, pur non avendo deciso inizialmente di approfondire, può richiedere la notifica, adottare misure cautelari l i e anche h vietare i l’ l’operazione i già ià realizzata 14 Commenti (1) ( ) L’impatto della misura proposta va valutato tenendo conto del probabile effetto imitazione: il controllo preventivo delle acquisizioni di partecipazioni di minoranza presumibilmente si diffonderebbe in tutti gli SM e anche in altre giurisdizioni Oneri informativi molto maggiori giurisdizioni. di “20-30 operazioni all’anno” L’effetto L effetto anticoncorrenziale di queste operazioni esiste in teoria, ma la Commissione non porta una forte base empirica per dimostrare un significativo gap di tutela (già precedente consultazione,, detto da molti nella p ma ignorano). Ancora non convincente. 15 Commenti (2) ( ) L’argomento della Commissione in base al quale c’è asimmetria - perché oggi puoi imporre cessione di una partecipazione di minoranza preesistente nell nell’ambito ambito del controllo di una concentrazione ma non puoi vietare successivamente l’acquisizione l acquisizione di quella partecipazione - è ingannevole: lo stesso vale per tutte le modifiche delle condizioni concorrenziali successive a una concentrazione che,, se preesistenti, p , avrebbero potuto essere oggetto di misure correttive (ad esempio, contratti di esclusiva) 16 Commenti (3) ( ) La scelta di non estendere il controllo preventivo alle acquisizioni di partecipazioni di minoranza e di utilizzare gli strumenti esistenti ossia artt. artt 101 e 102 (che pur non sono sostituti perfetti) sembra allo stato preferibile, in termini costi/benefici costi/benefici, rispetto all’introduzione di un controllo preventivo generalizzato, con effetti a catena negli SM e in altre giurisdizioni 17 Commenti (4) ( ) In ogni caso: i criteri i i per identificare id ifi le l acquisizioni i i i i da d comunicare alla Commissione sono troppo ampi (anche acq acquisizioni isi ioni del 5%!) e vaghi aghi (diritti aggiuntivi definiti in modo inadeguato) le informazioni da inserire nell’informativa potrebbero essere ulteriormente ridotte, ridotte sul modello tedesco il periodo di autotutela di 4/6 mesi non appare accettabile 18 b. Meccanismi di rinvio 19 Rinvio pre-notifica dagli SM alla C Commissione, i i su richiesta i hi t delle d ll parti ti art. 4.5 (1) Riguarda le concentrazioni non di dimensione comunitaria ma rientranti nella competenza di almeno 3 SM. Si inizia con una richiesta motivata di rinvio. Se uno degli SM competenti si oppone, il caso non viene i rinviato; i i t iin assenza di opposizioni viene effettuata la notifica alla Commissione che ottiene giurisdizione Commissione, gi isdi ione per pe l’intero SEE. Dal 2004, 269 richieste. I base In b alla ll proposta, t invece i di effettuare ff tt una richiesta motivata di rinvio le parti procederebbero direttamente alla notifica alla 20 Commissione. Commenti Semplificazione opportuna, risparmio di costi Attenzione alla trasmissione dalla Commissione agli SM delle informazioni ottenute nell’ambito nell ambito dei contatti pre pre-notifica notifica con le parti 21 Rinvio post-notifica alla Commissione su richiesta i hi degli d li SM - art.22 22 (1) Riguarda le concentrazioni non di dimensione comunitaria, che incidono sulla concorrenza di più SM e hanno impatto p sul commercio uno o p cross-border. Dal 2004, 23 richieste. In base alla p proposta p del LB,, il rinvio può p essere chiesto solo dagli SM competenti; se uno SM si oppone, la Commissione rinuncia in toto all’esame; in assenza di opposizioni la Commissione ha competenza per l’intero SEE ( tt l (attualmente t gli li SM che h non aderiscono d i alla ll richiesta di rinvio mantengono la loro competenza e si ha un rinvio parziale). parziale) 22 Commenti La proposta è più coerente con il principio dell’one-stop dell one stop shop (anche se non pregiudica le eventuali decisioni di NCA già adottate prima pronuncerà sul del rinvio: la Commissione si p resto del territorio UE) Un sistema di scambio anticipato p di informazioni (mandatory early information system) può avere controindicazioni per le imprese coinvolte 23 Altre modifiche proposte nel LB Eliminare l’autodenuncia: nel richiedere in prenotifica ifi il rinvio i i dalla d ll C Commissione i i a uno SM SM, l’impresa dovrà indicare che l’operazione può avere principalmente i i l t un iimpatto tt ((non un effetto significativo sulla concorrenza) in un mercato distinto all all’interno interno di quello SM Escludere il controllo nel caso di JV a pieno titolo anche se le soglie di fatturato sono titolo, soddisfatte, sita e integralmente operante al di fuori del SEE Esentare dall’obbligo di notifica alcune operazioni oggi soggette a notifica semplificata (prevedendo sistema di trasparenza mirato) 24
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