Documento ASSONIME

6/2014
Interventi
Libro bianco della Commissione europea
sul controllo delle concentrazioni nell’UE
Incontro con le Associate
26 settembre 2014
Libro bianco della Commissione
sul controllo delle concentrazioni
nell UE
nell’UE
La revisione del controllo UE
delle concentrazioni
A dieci anni dall’adozione del reg.
g CE n.
139/2004, la Commissione si interroga
sull’opportunità di aggiustamenti più o meno
radicali del controllo delle concentrazioni
nell’UE
Precedente consultazione sul tema nel 2013
risposta Assonime “Consultazioni” n.
7/2013 (70 contributi ricevuti dalla
Commissione)
Nel luglio 2014 la Commissione pubblica un
Libro bianco con due allegati; consultazione
sull Libro
Lib bianco
bi
aperta
t fino
fi
all 3 ottobre
tt b
2
Il sistema oggi (1)
a. Ri
Riparto
t delle
d ll competenze
t
Soglia (fatturato mondiale e negli SM) superata
l quale
la
l la
l competenza
t
èd
della
ll C
Commissione
i i
(one-stop shop)
M
Meccanismo
i
di rinvio
i i dalla
d ll Commissione
C
i i
agli
li SM,
SM
se la concentrazione può incidere sulla
concorrenza in un mercato distinto all’interno
all interno
dello SM richiedente (art. 9)
Meccanismo di rinvio dagli SM alla Commissione,
Commissione
se la concentrazione ha impatto sul commercio
cross border e sulla concorrenza in uno o più SM
richiedenti (art. 22)
Richiesta di rinvio da parte dell
dell’impresa
impresa in prepre
3
notifica (art. 4)
Il sistema oggi (2)
b. Procedura
Pre-notifica
Notifiche in forma semplificata per le
concentrazioni che non suscitano gravi
perplessità sul piano concorrenziale (campo
di applicazione esteso nel 2013)
Notifica completa (informazioni ridotte dal
2013)
Fase I – possibilità di approvare con misure
correttive
Fase II- possibilità di approvare con misure
correttive o vietare
4
Il sistema oggi (3)
c) Criterio sostanziale di valutazione
SIEC (ostacolo significativo a una
concorrenza effettiva), in particolare - ma
non solo - attraverso la creazione o il
rafforzamento di una posizione dominante
La Commissione ha adottato nel 2008 Linee
guida sull’applicazione del nuovo test di
valutazione
l
i
alle
ll concentrazioni
i i orizzontali
i
li e
alle concentrazioni verticali e conglomerali
5
Il sistema oggi (4)
27 su 28 SM hanno un sistema di controllo
delle concentrazioni; ancora significative
di
divergenze
tra S
SM sia
i per quanto attiene
i
alla
ll
notifica (obbligatoria o volontaria, soglie in
t
termini
i i ffatturato
tt
t o quote
t di mercato),
t ) alle
ll
procedure, ai tempi e anche (in parte) ai
criteri sostanziali di valutazione.
valutazione In alcuni SM
una decisione di divieto può essere superata
da ragioni di “interesse
interesse pubblico”
pubblico
Nel resto del mondo, molteplici sistemi di
controllo delle concentrazioni,
concentrazioni che possono
trarre ispirazione dal modello europeo. L’ICN
da tempo propone “best
best practices
practices”
6
Le esigenze
g
delle imprese
p
I costi di notificare un’operazione in molteplici
sedi a livello internazionale e in base a regole
diverse sono significativi, quindi in linea
generale si auspicano modelli uniformi e di
one-stop shop. Il modello europeo può ispirare
quelli degli SM e quelli di giurisdizioni
extraeuropee: le proposte di modifica del reg.
139/2004 devono tenere conto di questo
impatto esterno. E’ importante che i criteri di
valutazione e i rimedi siano chiari e prevedibili,
p
,
per evitare un utilizzo “politico” del controllo
delle concentrazioni, anche extra UE
7
Il bilancio
Solo nel 5-8% dei casi notificati alla
Commissione emergono
g
p
preoccupazioni
p
concorrenziali, solitamente risolte con misure
correttive in fase I o in fase II. Molto meno
dell’1% delle operazioni viene vietato (dal
1990 24 divieti, di cui 6 dal 2004)
Il 90% dei casi problematici riguarda effetti
orizzontali non coordinati. Rarissimi casi
riguardano
d
effetti
ff
coordinati.
d
Nell’ultimo
ll’ l
triennio i casi verticali e conglomerali
rappresentano
t
il 7,5%
7 5% e il 2,5%
2 5% di quelli
lli
problematici. La Commissione riporta circa 10
casi di SIEC in cui l’impresa
l impresa non è dominante
(mercato oligopolistico)
8
La valutazione della Commissione (1)
( )
Non servono modifiche radicali, ma:
a. Occorre estendere l’ambito
l ambito di applicazione
del regolamento alle acquisizioni di
partecipazioni
p
p
di minoranza non di controllo
(come in US, Jap, Canada, Germania,
Austria e UK – dove peraltro non c’è obbligo
di notifica preventiva) per completare
l’armamentario contro le operazioni che
possono avere un impatto
anticoncorrenziale
b. I meccanismi di rinvio possono essere
semplificati ulteriormente per favorire
un’efficiente
’ ffi i t allocazione
ll
i
d
delle
ll competenze
t
9
La valutazione della Commissione (2)
( )
c. Vanno introdotte ulteriori semplificazioni
rispetto a quelle solo procedurali del 2013
d. Occorre rafforzare i meccanismi di
coope a ione ttra
cooperazione
a Commissione e SM già
operanti nel Merger Working Group e
promuovere una maggiore convergenza tra
i sistemi europei di controllo delle
concentrazioni Quest
concentrazioni.
Quest’ultimo
ultimo progetto è
però considerato in una prospettiva di
lungo periodo.
10
a. Acquisizioni di partecipazioni di
minoranza
i
non di controllo
ll
11
Acquisizioni di partecipazioni di
minoranza non di controllo (1)
La proposta riguarda le operazioni di dimensione
comunitaria secondo l’attuale soglia
soglia. Sarebbero
soggette a controllo preventivo (criteri
cumulativi):
- le operazioni tra concorrenti o operazioni
verticali ((“competitively
competitively significant link
link”)) se
- acquisizione di quota oltre il 20% o tra il 5% e
il 20% accompagnate da fattori ulteriori (poteri
di veto, presenza nel CDA, accesso a
informazioni sensibili)
Secondo le stime della Commissione, i casi da
notificare sarebbero 20-30 all’anno
all anno
Il criterio di valutazione sarebbe sempre il SIEC12
Acquisizioni di partecipazioni di
minoranza non di controllo (2)
La procedura prevede l’obbligo di trasmettere
una breve informativa (parti,
(parti fatturato,
fatturato
limitate informazioni sulle quote di mercato,
descrizione dell
dell’operazione
operazione, quota di
partecipazione e diritti connessi)
Se la Commissione decide di approfondire,
approfondire va
effettuata la notifica e si segue la procedura
abituale con obbligo di stand
abituale,
stand-still
still
Se la Commissione non risponde entro 15
giorni l’operazione
giorni,
l operazione può essere realizzata.
realizzata Nei
15 gg gli Stati membri che hanno competenza
a controllare queste operazioni possono
chiedere il rinvio.
13
Acquisizioni
q
di p
partecipazioni
p
di
minoranza non di controllo (3)
Le parti possono su base volontaria notificare
secondo le modalità tradizionali
E’ prevista una sorta di periodo di autotutela di
4/6 mesi in cui la Commissione, pur non
avendo deciso inizialmente di approfondire,
può richiedere la notifica, adottare misure
cautelari
l i e anche
h vietare
i
l’
l’operazione
i
già
ià
realizzata
14
Commenti (1)
( )
L’impatto della misura proposta va valutato
tenendo conto del probabile effetto imitazione:
il controllo preventivo delle acquisizioni di
partecipazioni di minoranza presumibilmente
si diffonderebbe in tutti gli SM e anche in altre
giurisdizioni Oneri informativi molto maggiori
giurisdizioni.
di “20-30 operazioni all’anno”
L’effetto
L
effetto anticoncorrenziale di queste
operazioni esiste in teoria, ma la Commissione
non porta una forte base empirica per
dimostrare un significativo gap di tutela (già
precedente consultazione,,
detto da molti nella p
ma ignorano). Ancora non convincente.
15
Commenti (2)
( )
L’argomento della Commissione in base al
quale c’è asimmetria - perché oggi puoi
imporre cessione di una partecipazione di
minoranza preesistente nell
nell’ambito
ambito del
controllo di una concentrazione ma non puoi
vietare successivamente l’acquisizione
l acquisizione di
quella partecipazione - è ingannevole: lo
stesso vale per tutte le modifiche delle
condizioni concorrenziali successive a una
concentrazione che,, se preesistenti,
p
, avrebbero
potuto essere oggetto di misure correttive (ad
esempio, contratti di esclusiva)
16
Commenti (3)
( )
La scelta di non estendere il controllo
preventivo alle acquisizioni di partecipazioni di
minoranza e di utilizzare gli strumenti esistenti
ossia artt.
artt 101 e 102 (che pur non sono
sostituti perfetti) sembra allo stato preferibile,
in termini costi/benefici
costi/benefici, rispetto
all’introduzione di un controllo preventivo
generalizzato, con effetti a catena negli SM e
in altre giurisdizioni
17
Commenti (4)
( )
In ogni caso:
 i criteri
i i per identificare
id
ifi
le
l acquisizioni
i i i i da
d
comunicare alla Commissione sono troppo
ampi (anche acq
acquisizioni
isi ioni del 5%!) e vaghi
aghi
(diritti aggiuntivi definiti in modo
inadeguato)
 le informazioni da inserire nell’informativa
potrebbero essere ulteriormente ridotte,
ridotte
sul modello tedesco
 il periodo di autotutela di 4/6 mesi non
appare accettabile
18
b. Meccanismi di rinvio
19
Rinvio pre-notifica dagli SM alla
C
Commissione,
i i
su richiesta
i hi t delle
d ll parti
ti art. 4.5 (1)
Riguarda le concentrazioni non di dimensione
comunitaria ma rientranti nella competenza di
almeno 3 SM. Si inizia con una richiesta motivata
di rinvio. Se uno degli SM competenti si oppone,
il caso non viene
i
rinviato;
i i t iin assenza di
opposizioni viene effettuata la notifica alla
Commissione che ottiene giurisdizione
Commissione,
gi isdi ione per
pe
l’intero SEE. Dal 2004, 269 richieste.
I base
In
b
alla
ll proposta,
t invece
i
di effettuare
ff tt
una
richiesta motivata di rinvio le parti
procederebbero direttamente alla notifica alla
20
Commissione.
Commenti
 Semplificazione opportuna, risparmio di costi
 Attenzione alla trasmissione dalla
Commissione agli SM delle informazioni
ottenute nell’ambito
nell ambito dei contatti pre
pre-notifica
notifica
con le parti
21
Rinvio post-notifica alla Commissione
su richiesta
i hi
degli
d li SM - art.22
22 (1)
Riguarda le concentrazioni non di dimensione
comunitaria, che incidono sulla concorrenza di
più SM e hanno impatto
p
sul commercio
uno o p
cross-border. Dal 2004, 23 richieste.
In base alla p
proposta
p
del LB,, il rinvio può
p
essere chiesto solo dagli SM competenti; se
uno SM si oppone, la Commissione rinuncia in
toto all’esame; in assenza di opposizioni la
Commissione ha competenza per l’intero SEE
( tt l
(attualmente
t gli
li SM che
h non aderiscono
d i
alla
ll
richiesta di rinvio mantengono la loro
competenza e si ha un rinvio parziale).
parziale)
22
Commenti
 La proposta è più coerente con il principio
dell’one-stop
dell
one stop shop (anche se non pregiudica le
eventuali decisioni di NCA già adottate prima
pronuncerà sul
del rinvio: la Commissione si p
resto del territorio UE)
 Un sistema di scambio anticipato
p
di
informazioni (mandatory early information
system) può avere controindicazioni per le
imprese coinvolte
23
Altre modifiche proposte nel LB
Eliminare l’autodenuncia: nel richiedere in prenotifica
ifi il rinvio
i i dalla
d ll C
Commissione
i i
a uno SM
SM,
l’impresa dovrà indicare che l’operazione può
avere principalmente
i i l
t un iimpatto
tt ((non un
effetto significativo sulla concorrenza) in un
mercato distinto all
all’interno
interno di quello SM
Escludere il controllo nel caso di JV a pieno
titolo anche se le soglie di fatturato sono
titolo,
soddisfatte, sita e integralmente operante al di
fuori del SEE
Esentare dall’obbligo di notifica alcune
operazioni oggi soggette a notifica semplificata
(prevedendo sistema di trasparenza mirato) 24