Guida IMU 2014 - Comune di Tarzo

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C.F.: 84000890263
P.I.: 00645110263
UFFICIO TRIBUTI
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IMU 2014.
Aliquote e modalità di applicazione dell’imposta municipale propria
per l’anno 2014.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24 aprile 2014 è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, che sostituisce integralmente a
decorrere dal 01/01/2014 il previgente Regolamento IMU.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 aprile 2014 sono state approvate le
aliquote e le detrazioni “IMU” per l’anno 2014
Presupposto del tributo
Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere
dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9. (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 come
modificato dalla Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013).
L’imposta municipale propria non si applica altresì:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28
giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.L.
19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale come previsto dal comma 708 della Legge di
Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (D.L. 102/2013 art.2 lettera a) Ai
fini dell'applicazione dei benefici, il soggetto passivo deve presentare entro il 30 giugno 2014,
a pena di decadenza, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto con
la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali
il beneficio si applica.
Per informazioni potete contattarci direttamente al numero 04389264210 o scriverci all’indirizzo mail [email protected] all’attenzione del responsabile del procedimento Susi MARCON
Matt.
Pom.
Lunedì
10.30- 12.45
-
L’Ufficio ha i seguenti orari di apertura al pubblico:
Martedì
Mercoledì
Giovedì
09.00- 12.45
16.00- 18.15
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Venerdì
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Per l’anno 2014 sono previste le seguenti fattispecie equiparate all’abitazione
principale:
- le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti fino al 1° grado, che
nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale, l’agevolazione
opera limitatamente alla quota di rendita non eccedente il valore di € 500,00 e ad una sola
unità immobiliare. Per poter usufruire di tale agevolazione il proprietario dell’immobile dovrà
consegnare apposita dichiarazione, reperibile nella sezione modulistica, entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il comodato. Per l’anno 2014 la
presentazione dell’autocertificazione attestante la sussistenza del predetto requisito è ritenuta
valida a partire dal 01/01/2014 (ricorrendone tutti i presupposti), e deve essere consegnata
entro il termine di pagamento del saldo.
N.B: A decorrere dall’anno 2014 non sono più equiparate all’abitazione principale, le unità
immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel Territorio dello Stato (AIRE), tali
unità immobiliari e le relative pertinenze sono assoggettate ad imposta con l’aliquota prevista
per i fabbricati a disposizione (altri fabbricati).
Terreni agricoli
Nel Comune di Tarzo non sono attualmente assoggettati ad imposta, ai sensi dell’art. 7 lettera h) - del D.Lgs. 504/92, i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale in quanto
ricompresi nell’elenco allegato alla C.M. n. 9 del 14 giugno 1993.
Il D.L. 66 del 24 aprile 2014, art. 22, comma 2, ha però riaperto la questione sulla tassabilità
IMU dei terreni agricoli in territori collinari che fino ad oggi erano considerati esenti. In
particolare, il nuovo provvedimento demanda ad un successivo decreto interministeriale il
compito di individuare quali siano i comuni montani nei quali, a decorrere dal periodo
d'imposta 2014, applicare l'esclusione dall'IMU prevista per i terreni agricoli.
Stante l’assoluta incertezza sulla questione si provvederà a fornire le opportune delucidazioni
non appena possibile.
Modalità di determinazione dell’imposta
La base per il calcolo dell’IMU è la rendita catastale che è reperibile dalla visura catastale. La
visura - qualora il contribuente non ne fosse in possesso - può essere richiesta recandosi
all’Agenzia del Territorio - ora Agenzia delle Entrate oppure on-line nel sito agenziaterritorio.it
munendosi di codice fiscale del titolare e del foglio, mappale e subalterno dell’immobile (dati
che sono riportati nel contratto di acquisto dello stesso). Si ricorda che se non sono
intervenute variazioni non è necessario munirsi di nuove visure catastali.
Ottenuta la rendita catastale si deve poi procedere alla rivalutazione della stessa
moltiplicandola per 1,05 e utilizzando poi i seguenti moltiplicatori distinti per categoria di
immobile:
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CATEGORIE CATASTALI
MOLTIPLICATORE
A ABITAZIONI (DA A/1 AD A/9)
160
A/10 UFFICI
80
B COLLEGI, OSPEDALI, UFFICI PUBBLICI, SCUOLE, ORATORI
140
C/1 NEGOZI
55
C/3 LABORATORI
140
C/4 LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI
140
C/5 STABILIMENTI BALNEARI
140
C/2 CANTINE
160
C/6 GARAGE
160
C/7 TETTOIE
160
D IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE (PRODUTTIVI)
65
D/5 ISTITUTI DI CREDITO
80
Infine per le aree edificabili la base imponibile è determinata dal valore venale di mercato
(perizie o tabella). I valori indicativi determinati dal comune di Tarzo per tali aree per l'anno
2013 e seguenti sono disponibili nella pagina del Sito Istituzionale denominata “Sportello IMU”.
Si sottolinea che la banca dati aree edificabili del Comune è ancora in fase di aggiornamento,
pertanto i possessori di aree edificabili, che riceveranno la comunicazione con il calcolo
dell’imposta in acconto, sono invitati a verificare la propria posizione in sede di saldo a
dicembre.
Aliquote
DESCRIZIONE
ALIQUOTA DETRAZIONE
Aliquota ordinaria. Si applica a tutte le tipologie immobiliari non
comprese nelle altre aliquote
0,76 %
Fabbricati a disposizione (non abitazioni principali) censiti in
categoria A/7 e A/8
0,84 %
Aree edificabili
0,84 %
Immobili produttivi censisti in categoria D/5 (istituti di credito)
0,96 %
Abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie
A1, A8 e A9
0,50 %
€ 230

Per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Pertinenze Si ricorda che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
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
Il coniuge assegnatario della casa coniugale Ai soli fini IMU, il coniuge assegnatario
dell'ex casa coniugale e relative pertinenze, si considera titolare del diritto di abitazione su
tali unità, perciò unico soggetto passivo.

Per i fabbricati storici la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse
storico o artistico di cui all’art. 10 del D.L. 42 del 22.01.2004.

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base
imponibile è ridotta del 50%. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico
comunale, previa presentazione di perizia redatta da tecnico abilitato e corredata da
idonea documentazione, con spese a carico del possessore. In alternativa, il contribuente
ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 allegando
la documentazione fotografica. Si prega di consultare l’art. 11 del Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale ove sono elencate le caratteristiche di fatiscenza
per il riconoscimento dell’inagibilità/inabitabilità.
Detrazioni
L’importo detraibile dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo, classificata nella categorie A/1 – A/8 e A/9, è pari ad € 230 e va
rapportata:
- al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione per abitazione principale;
- in proporzione alla quota di destinazione d’uso dell’unità immobiliare da parte di ciascuno dei
soggetti passivi indipendentemente dalla quota di possesso.
Calcolo dell'imposta
Determinata con le modalità sopra esposte la base imponibile si procede poi alla
determinazione dell’imposta con le seguenti modalità ed utilizzando le aliquote e le detrazioni
già deliberate dal Comune.
MANUALE: BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA (vedi tabella) x QUOTA DI POSSESSO = IMU
ANNUA DA VERSARE
AUTOMATICA: tramite il CALCOLO IMU ONLINE (link accessibile dalla pagina Sportello IMU)
Versamenti e scadenze
IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO SOLO UTILIZZANDO IL MODELLO F24
Le scadenze per il versamento del dovuto saranno:
- PRIMA RATA IN ACCONTO ENTRO IL 16 GIUGNO 2014
- SECONDA RATA A SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014
IL CODICE CATASTALE PER IL COMUNE DI TARZO DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE
DEL MOD F24 E’: L058
Non si effettua il versamento qualora l'imposta complessivamente dovuta per l’anno sia
inferiore a € 5,00
Al momento risultano validi i codici tributo utilizzati per i versamenti effettuati nel 2013.
3912 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
3914 TERRENI
3916 AREE FABBRICABILI
3918 ALTRI FABBRICATI
3925 IMMOBILI USO PRODUTTIVO GRUPPO D - GETTITO STATO
3930 IMMOBILI USO PRODUTTIVO GRUPPO D – INCREMENTO COMUNE
Qualora l’Agenzia delle Entrate apporti delle modifiche agli stessi, si provvederà con
tempestività alla loro diffusione.
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Ravvedimento operoso (pagamento dopo la scadenza)
I pagamenti effettuati dopo la scadenza sono soggetti a sanzioni ed interessi. Pertanto dal
giorno 17 giugno 2014 (per la prima rata), è possibile effettuare il versamento IMU, utilizzando
la formula del ravvedimento operoso.
Si ricorda che ci si può avvalere dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla
scadenza.
Si esplicitano di seguito le modalità di applicazione delle sanzioni per i pagamenti tardivamente
effettuati:
 per pagamenti effettuati dal primo al 14° giorno dopo la scadenza: sanzione dello 0,2%
per ogni giorno di ritardo
 per pagamenti effettuati dal 15° al 30° giorno dopo la scadenza sanzione del 3%
 per pagamenti effettuati dal 31° e fino ad un anno dalla scadenza sanzione del 3,75%
Andranno aggiunti gli interessi per i giorni di ritardo con tasso legale pari per il 2014 a 1,00%.
Tali interessi si calcolano sul solo importo relativo alla differenza d’imposta e, pertanto, senza
tener conto della sanzione, con la seguente formula:
IMPOSTA NON VERSATA x TASSO DI INTERESSE x GIORNI DI RITARDO / 36.500
Dichiarazione IMU
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo
alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti
ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto
ministeriale (ancora valido). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre
che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui
deve essere presentata la dichiarazione.
Il modello di dichiarazione IMU con le relative istruzioni è scaricabile nella sezione Modulistica –
Sportello IUC.
Ultimo aggiornamento: 28/05/2014
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