TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA SEZIONE SECONDA VERBALE DI CAUSA Ruolo generale N° 799/2002 Iscritto il 26/02/2002 Giudice Laurenzi Fabio Ruolo GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI Materia Contratti e obbligazioni varie Oggetto Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie Rito ORDINARIO TRIBUNALE PRIMO GRADO ~ Attori: VARVELLI MARIA CRISTINA Avv. BAGOLAN GIUSEPPE E ALVISE CAPPELLARO \.VARVELLI PIERGIORGIO Avv. BAGOLAN GIUSEPPE E ALVISE CAPPELLARO (' Convenuti : ZAMPIERI BIANCAMARIA Avv. SORRENTINO VALERIO ~ ZAMPIERI ISABELLA Avv. VETTORI ENRICO MENEGATTI MAURIZIA QUALE EREDE DI ZAMPIERI FRANCO Avv. SORRENTINO VALERIO X ZAMPIERI ANDREA QUALE EREDE DI ZAMPIERI FRANCO 1 Avv. SORRENTINO VALERIO ZAMPIERI LUIGI QUALE EREDE DI ZAMPIERI FRANCO Avv. SORRENTINO VALERIO ZAMPIERI UMBERTO QUALE EREDE DI ZAMPIERI FRANCO Avv. SORRENTINO VALERIO terzi chiamati: AGENZIA AFFARI IMMOBILIARI VICENZA SRL avvocato Marchetti Lucia DIANESE PAOLO avvocato Crisafi Gaetano VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. avvocato Filippini Andrea GAMMA COSTRUZIONI SRL avvocato Buosi Giovanni. Successivamente oggi 20 febbraio 2014 sono comparsi avanti a me tutti procuratori delle parti come sopra indicati, sostituzione il solo avvocato dell'avvocato Schermidori Filippini; il è in Giudice dispone che le parti rassegnano le conclusioni ciò che essi fanno sottoscritto dimettendo viene foglio allegato separato al che presente debitamente verbale; ha quindi luogo la discussione della causa e dopo ampia e ed esaustiva discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare la sentenza. 2 -REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di Vicenza, sezione seconda civile, giudice unico di primo grado, nella persona del Dott. Fabio Laurenzi, ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies c.p.c.) Ruolo generale N° 799 / 2002 Iscritto il 26/02/2002 Ruolo GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI Materia Contratti e obbligazioni varie Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione È omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, applicabile ai procedimenti in corso; le parti hanno concluso come a verbale. Gli originali attori in causa sono deceduti nelle more del giudizio come anche uno dei convenuti, Zampieri Franco; è deceduto uno degli avvocati difensori; la causa è stata ogni volta interrotta e regolarmente riassunta, il contraddittorio è integro. Il Giudice che decide la causa è il quarto assegnatario. Venendo al merito, si osserva che le conclusioni in via principale della parte attrice sono accoglibili nei sensi di cui si viene a dire. E' altresì accoglibile nei sensi di cui in motivazione la domanda di manleva della convenuta Zampieri Isabella. Presupposti normativi e giurisprudenziali. L'art. 1027 c.c. stabilisce che " La servit~ prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario". Il successivo art. 1028 afferma che "l'utili tà può consistere anche nella maggiore comodi tà o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo". 3 l'art.1030 c.c. regola le Servitù per vantaggio futuro. e afferma: " [I]. È ammessa la costi tuzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro. [II]. È ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è acquistato. Sul piano dell'interpretazione giurisprudenziale occorre prendere l'incipit dalla giurisprudenza di legi ttimi tà ed in particolare da quanto afferma Cassazione civile, sez. II 21/08/2012 n. 14580, nella cui motivazione si legge:" Secondo la giurisprudenza di questa Corte le pattuizioni, con le quali vengono poste a carico di un fondo ed a favore di altri limitazioni di edificabilità, restringono permanentemente i poteri connessi alla proprietà dell'area gravata e mirano ad assicurare stabilmente e correlativamente particolari utilità a vantaggio del proprietario dell'area contigua. Di conseguenza tali pattuizioni si atteggiano, rispetto ai terreni che vi sono considerati, a permanente minorazione della loro utilizzazione da parte di chiunque ne sia o ne divenga proprietario, ed attribuiscono al fondo vicino un corrispondente vantaggio che a questo inerisce come qualitas fundi, ossia con caratteristiche di realità tali da inquadrarsi nello schema delle servitù, senza che siffatto carattere venga meno qualora le parti non parlino espressamente di servitù, ma prevedano l'imposizione agli acquirenti e loro aventi causa di limi tazioni e vincoli del genere anzidetto" (Cass. Sez. 2, n. 4624 del 03/08/1984; Casso n. 11948 del 02/12/1993; Casso Sez. 2, n. 4770 del 24/05/1996). Ha altresì precisato la S.C. che requisito essenziale del diritto di servitù è l'imposizione di un peso su un fondo (servente) per l'utilità, ovvero per la maggiore comodità o amenità di un altro (dominante) in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una "quali tas fundi" mentre si versa nell' ipotesi dell'obbligo personale quando il diri tto attribuito sia stato previsto per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costi tuti vo senza alcuna funzione di utili tà fondiaria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8611 del 29/08/1998; Cass. n. 13326 del 6.10.2000). Con il 3 motivo l'esponente 4 denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2643, 2656, 2657, 2658, 2659 c.c. e dalla L. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 2; dell'art. 112 c.p.c.; nonché per l'omessa, insufficiente motivazione. Deduce che la servit~ non é menzionata nella nota di trascrizione degli atti che contengono la clausola in cui non vi é peraltro alcuna indicazione del fondo dominante. La doglianza non ha pregio. Infatti la servit~ in questione é stata chiaramente indicata nell'atto con cui é stata costituita, atto che é stato regolarmente trascritto, per cui essa é vincolante anche per il terzo acquirente del fondo servente (Cass. n. 884 del 3.2.1999; Casso n. 5158 del 3.4.83) .. ". Secondo i principi testé esposti, e da noi qui condivisi, le pattuizioni con le quali vengono imposte, a carico di un fondo e a favore del fondo confinante, limitazioni di edificabilità, restringono permanentemente i poteri connessi al proprietario dell'area gravata e mirano ad assicurare, correlativamente, particolari utilità a vantaggio del proprietario dell'area contigua. Tali pattuizioni determinano, rispetto ai terreni che ne sono colpi ti, una permanente minorazione della loro utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario ed attribuiscono ai terreni contigui un corrispondente vantaggio che inerisce ai terreni stessi come "qualitas fundi" , cioè con carattere di realità cosi da inquadrarsi nello schema delle servitù. La natura reale delle obbligazioni contenute nei contratti stipulati avanti al notaio Caprara in data 28 ottobre 1966 e 3 marzo 1967. Violazione degli obblighi derivanti da detti contratti. Responsabilità. Nello specifico, secondo la prospettazione attore a i convenuti Zampieri Biancamaria, Zampieri Franco e Zampieri Isabella quali eredi di Margaria Antonietta e Zampieri Luigi non avevano rispettato l'obbligo di imporre ad alcuni terreni di loro proprietà il vincolo di non edificare oltre una determinata altezza. I convenuti avevano poi ceduto i fondi oggetto dell'obbligo a Gamma Costruzioni S.r.l. senza far assumere il medesimo obbligo all' acquirente che, conseguentemente, aveva realizzato un edificio di natura condominiale e di altezza superiore a quella pattuita edificando per ulteriori tre piani in altezza. Zampieri Isabella chiamava in causa il notaio Paolo 5 Dianese di Vicenza e l'Agenzia Affari Immobiliari di vicenza dei fratelli Marchetti Srl, Agenzia Affari Immobiliari chiedeva di chiamare in causa la Vittoria Assicurazione propria compagnia assicurativa, che pure si costituiva. Varvelli Umberto decedeva il 25 novembre 2002 e gli succedevano la moglie, Calcagno Erminia, e i figli Varvelli Piergiorgio e Varvelli Maria Cristina; anche Zampieri Biancamaria e Zampieri Franco chiedevano di essere autorizzate chiamare in causa Gamma Costruzioni S.r.l. . Ciò detto, osserva il Tribunale che si rivela fondata l'allegazione di parte attrice secondo cui nell'atto di compravendita del 28 ottobre 1966, numero di repertorio 6328 del notaio Caprara di Vicenza, atto con cui la signora Margaria Antonietta vendette alla propria figlia Zampieri Isabella l'allora mappale 13/L(Io) che l'architetto Scilla Zaltron, nominato c.t.u. dal Giudice nella presente causa, ha identificato corrispondere al mappale numero 1490 (poi venduto dalla medesima Zampieri Isabella alla Gamma Costruzioni con l'atto di compravendita in data 7 giugno 1999, numero 83.242 di repertorio del notaio Paolo Dianese, trascritto a Vicenza il 23 giugno 1999 ai numeri 15.024/10.656), era imposto l'obbligo per cui sul predetto lotto dovranno essere costruiti edifici unifamiliari, al massimo bifamiliari, al ti non più di due piani 01 tre al piano terra, con caratteristiche estetiche, dimensioni e caratteristiche generali di villa e non di edificio condominiale (cfr. pago 6, primo cpv. C. t. u. e relativi allo); la Margaria quale proprietaria di tutti i fondi ceduti aveva il potere di farlo e ha creato la servitù. Detta pattuizione convenzionale è stata riportata nella nota di trascrizione del 7 novembre 1966 prodotta dalla Zampieri Isabella al numero 5 della propria documentazione. È altresì vero che detti obblighi, aventi le caratteristiche che il Tribunale riconosce di natura reale, secondo quanto sopra indicato, non furono riportati nel secondo degli atti di acquisto testé menzionati. È importante precisare che, trattandosi di servi tù vere e proprie occorre identificare sempre un fondo dominante ed uno servente; cioè occorre che il Giudice accerti l'esistenza di questa relazione tra un fondo dominante, che gode del diritto, ed uno che lo 6 serve. Nel caso di specie, benché le parti non abbiano evidenziato che esiste una relazione di questo tipo tra i fondi oggetto del presente giudizio esso esiste, perché in data 3 marzo 1967, con atto numero 6591 al repertorio notaio Umberto Caprara, registrato a Vicenza il 15 marzo 1967, al numero 1148, e trascritto a Vicenza il 15 marzo 1967 ai numeri 2386/1893, Margaria Antonietta vendeva a Varvelli Umberto il lotto di terreno in comune di Vicenza, sezione H, foglio numero lO, mappale numero 13/0 di aree 6. 00. Questo atto, come si vede, è di poco successivo all' alienazione da parte della signora Margaria degli altri appezzamenti di terreno caratterizzati, allora, dal numero di mappale 13/ ... ; anche in questo atto con il Varvelli la signora Margaria inserì la seguente clausola: "sul lotto compravenduto dovrà essere comunque costruito un edificio unifamiliare o al massimo bifamiliari alto non più di due piani, oltre al piano terra con caratteristiche estetiche, dimensioni e caratteristiche generali di villa e non di edificio condominiale. La venditrice si è impegnata a imporre gli stessi vincoli sui mappali numero 13/P 13/G e 13/L e dal lotto confinante ad est con la strada di accesso". È evidente quindi che tra i mappali degli attori e dei convenuti, salvo quanto si dirà qui di seguito, esisteva una reciproca servitù al tius non tollendi, per cui si può ri tenere esistente la mutua relazione fondo dominantefondo servente e, di conseguenza, muniti di legittimazione attiva a far rispettare la servitù, come anche a lamentarne la violazione, gli odierni attori, loro eredi ed aventi causa. Per quanto riguarda la posizione di Zampieri Biancamaria e Zampieri Franco è assorbente il rilievo che questi hanno ceduto la quota di loro pertinenza del mappale 13/0, corrispondente al mappale 1483, ciascuno per la quota di un terzo. Questo mappale fu ceduto con l'atto del lO giugno 1999, numero di repertorio 83.278, del notaio Oianese Paolo di Vicenza. Su questo mappale in realtà insisteva esclusivamente una stradina di accesso al mappale 1490, pertanto Zampieri Franco, e i suoi eredi, e Zampieri Biancamaria, non hanno violato gli obblighi derivanti dalla costituzione della servitù altius non tollendi, ossia la servitù che impone il divieto di costruire oltre una certa altezza. 7 La medesima c. t. u. ha accertato l'effetti va realizzazione del condominio di cinque piani fuori terra, oggetto di denuncia da parti degli attori (e loro successori), quindi lo ha rilevato e trasposto in mappa, lo ha descritto nelle sue caratteristiche, anche sul piano dell' interferenza visiva che crea, i vi compresi i coni d'ombra che crea sulla proprietà attorea nelle varie stagioni dell' anno solare; infine, ha valutato il contesto urbanistico in cui i fabbricati sono inseriti. Da quanto si è fin qui venuti dicendo deriva l'accertamento della responsabilità tanto della vendi trice quanto dell' acquirente e del notaio rogante in relazione alle doglianze degli attori riconosciute fondate. A questo proposito va ritenuta la solidarietà passi va dei condebitori (Zampieri Isabella e Gamma C. ni) nei confronti degli attori e loro eredi, mentre, nei rapporti interni, va riconosci uta una concausali tà dei tre agenti rispetto all'evento lesivo, ma in misura diversa tra loro. Se è possibile ritenere che soprattutto il notaio aveva la possibilità e l'obbligo di rilevare l'esistenza della servitù reciproca, attiva e passiva, nonché la capacità professionale e l'apparato burocratico necessario per prenderne immediatamente contezza, è parimenti da dire che compratore e venditore conoscevano già (il venditore) o avevano la possibilità di valutare siffatti elementi (il compratore); per quanto riguarda l'attrice non v'è dubbio alcuno, poiché essa era colei che ricevette dalla madre, signora Margaria, la proprietà de quo agi tur con un negozio che probabilmente era simulato quanto alla natura onerosa dello stesso, ma comunque, al di là del rilievo, essa aveva acquistato il bene con la conclamata presenza di quel vincolo; essa in quanto acquirente non può averlo ignorato (tanto plU che il medesimo vincolo gravava su ogni proprietà venduta da sua madre) ; così facendo essa ha lucrato nella compravendi ta una somma assai maggiore di quella che avrebbe percepito se avesse fatto valere le limitazioni di edificabilità sul fondo compravenduto con la Gamma Costruzioni; quest'ultima poi è un imprenditore collettivo, è un'entità imprenditoriale munita di tecnici qualificati e capaci di ispezionare e leggere gli atti di provenienza, atti certamente ispezionati 8 secondo la ordinaria diligenza di un imprenditore edile, si è ben rappresentata il rischio cui si esponeva realizzando una cubatura che, seppure conforme allo strumento urbanistico allora vigente, costituiva ictu oculi manifesta violazione della servitù esistente e che risultava chiaramente dall'atto di provenienza. Pertanto si stima equo suddividere, nei rapporti interni, la responsabilità a metà tra il notaio rogante il quale ne assumerà il 50%, e le due parti negoziali, che ne assumeranno il restante 50% dividendolo in pari quota (cioè al 25% ciascuno). Poiché il notaio è stato chiamato solo dalla Zampieri Isabella non ci sono domande dirette degli attori nei suoi confronti e, tecnicamente la responsabilità della prima verso gli attori, eredi e aventi causa, è del 75%, misura che poi va suddivisa tra convenuta Zampieri e terzo chiamato Dianese nel senso che il secondo la manleverà fino al 50% di quel 75%. La Gamma Costruzioni risponde immediatamente verso gli attori del suo 25%. Non sembra invece possibile estendere la responsabili tà di quanto è accaduto all' intermediatore immobiliare che, generalmente, sulla natura e consistenza dei beni negoziati sta alle indicazioni che gli vengono fornite dalla parte venditrice, e non esperisce in proprio indagini sul compendio immobiliare, tranne nelle ipotesi in cui de visu o su sollecitazione di qualcuno, venga a conoscere di una qualsiasi "anomalia" tale da incidere in modo significativo sul sinallagma; in tal caso è responsabile se non fornisce pronta comunicazione alle parti, ma è responsabile contrattualmente solo verso le parti. Si ritiene che esuli dai compiti tipici del mediatore immobiliare, plU propriamente commerciali e di divulgazione, di pubblicità, di assistenza delle parti nelle questioni più semplici, a val te in alcune incombenze burocratiche, ma non oltre, quella di procedere ad una verifica del reale stato giuridico dei compendi immobiliari posti in vendita suo tramite; ciò vale in particolare per quanto riguarda i vincoli di carattere reale o obbligatorio che possono essere desunti soltanto dall'esame degli atti di provenienza. Detta incombenza è invece propria del notaio il quale rogi ta atti pubblici; egli è dotato della competenza professionale necessaria ad esaminare gli atti di provenienza dei beni, le relative note di trascrizione, 9 comprenderne pienamente il significato e la portata giuridica. Nel caso specifico si ritiene che dall'esame di entrambi egli poteva trarre la consapevolezza dell' esistenza e della reale portata dei vincoli che, come abbiamo visto, la Corte suprema ritiene avere natura schiettamente reale. Non poteva quindi fermarsi all'esame formale della sola nota di trascrizione operata dal notaio Caprara contro la s.ra Margaria, ma doveva senz'altro esaminare l'atto di provenienza e rilevare l'esistenza della servitù, che poi si atteggerà come reciproca tra tutti i fondi. D'altronde, nell' ordinamento giuridico italiano, la pubblicità legale ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, tranne le eccezioni previste dalla legge, ragion per cui essa serve unicamente a risolvere il conflitto fra più acquirenti di diritti di ugual natura, ma non può determinare la cessazione di un diritto esistente. La liquidazione del danno subito. Rilevanza della violazione dell' obbligo in sé e del pregiudizio concreto subito dagli attori. ~sura. Indeterminabilità Ricorso all'equità. Può dirsi quindi accertato il diritto al risarcimento dei danni da parte dei soggetti, e nei confronti dei soggetti, meglio sopra indicati; quanto alla misura del danno la c. t. u. non fornisce elementi precisi perché a pagina 15, ad esempio, afferma che " ... verificate nella planimetria di progetto le distanze del condominio costruito da Gamma Costruzioni S.r.l. dal fabbricato di parte attrice ed al confine fra le parti risul tano rispettate sia le distanze minime tra le pareti finestrate e le antistanti pareti dell'edificio attoreo, sia la distanza dal confine minima, pari alla metà dell'al tezza del fabbricato con un minimo di metri 5; la costruzione del fabbrica tocondominio non ha creato limitazioni di tipo urbanistico e non compromette la capacità edificatoria del lotto di parte attrice... come gli adiacenti lotti edificati ed edificabili la classificazione a zona RCl intervenuta nel 1983, confermata in tutte le successive varianti al PRG fino all'attuale PAT, ha comportato per tutta la zona un incremento del valore iniziale direttamente proporzionato alla maggiore capacità ammessa ... tale valore potrebbe essere limitato solo da una concreta impossibili tà di realizzare lO l'intera superficie utile ammessa come in questo caso, se verrà ritenuto cogente il patto imposto dall' originaria vendi trice. Ciò tuttavia comporterebbe una diminuzione di valore per il lotto dei convenuti ma non introduce una riduzione nuova per quello degli attori il cui valore è indipendente e proporzionato alla destinazione urbanistica e per il quale il vincolo, se sussiste, risale all'acquisto. Diminuzione di luce ed aria causa delle maggiori dimensioni e al tezze: ... la maggiore al tezza realizza ta e (il c. t. u. ha riscontrato un'altezza di 17,65 m contro i 17,40 dichiarati, n.d.r.)la nuova configurazione planimetrica comportano un maggior ombreggiamento della facciata est del fabbricato degli attori e della porzione nord-est del lotto dalle ore sette alle ore otto della mattina, ombreggiamento che diminuisce e non sussiste più già dalle ore 8,30 in poi .... Per la veduta e l'aria si richiama quanto già detto in tema di distanze ... non risulta pertanto quantificabile una diminuzione di valore per riduzione di luce ed aria. Alterazione delle caratteristiche estetiche dell'insediamento della zona: per quanto riguarda la perdita di valore del lotto di parte attrice per la modifica delle caratteristiche insediative della zona, pur riconoscendo che il nuovo fabbricato non rispetta il patto contenuto negli atti originali, non si conforma alle tipologie degli al tri immobili circostanti e supera di molto l'altezza degli edifici preesistenti, si ritiene che tale danno non sia determinabile sotto il profilo tecnico sulla base di parametri oggettivi, ma possa eventualmente, se verrà ritenuto ancora attivo il vincolo, essere quantificato dall'Ill.mo Signor Giudice in via equitativa. Determinazione dell'eventuale perdita di valore sia all'epoca della costruzione sia al momento attuale: come detto, il valore del lotto degli attori sul mercato, sia all'epoca della costruzione del condominio sia al momento attuale è conseguente alla classificazione urbanistica della donna come RC1 e alla relativa possibilità edificatoria ammessa, che supera la valutazione dell 'edificio esistente con l'area pertinenziale e non risul ta dal punto di vista urbanistico ridotto a causa dell'edificio realizzato nel lotto adiacente ad est, per cui è causa. Tuttavia il fabbricato costruito non rispetta il patto richiamato dagli attori e le altezze degli edifici 11 r preesistenti circostanti ed altera le caratteristiche dell'ambito insediativo; si ritiene che l'eventuale perdita di valore come specificata, possa essere determinata in via equitativa dall'Ill.mo Signor Giudice. ". Ciò premesso, considerato che, come dice l'articolo 1028, cit., la servitù può essere imposta anche solo in funzione della maggiore comodità o amenità del fondo dominante, è necessario riconoscere che il danno esiste, e non è affatto di misura trascurabile, poiché ha determinato l'inversione della posizione di dominanza dei fondi. Non si tratta qui solo della minore amenità dei luoghi, e della riconosciuta alterazione della tipologia residenziale della zona circostante, ma anche della concreta e diuturna possibilità di inspicere sul fondo ora solo servente, per il vero alquanto onerosa per chi si trova costretto subirla, a causa della maggiore altezza del fabbricato illegittimamente realizzato verso l'intera proprietà degli attori. Sotto questo profilo tenuto conto della previsione dell'articolo 1226 c.c., per le gravi limitazioni imposte al fondo, tenuto conto del pregio della zona e di valori medi per le proprietà, del sacrificio imposto, pare equo ridurre la richiesta attore a solo in minima parte, sì da adeguarla ad una minor somma che va comunque rapportata, per un verso al principio giurisprudenziale per il quale .. non è possibile subordinare la tutela giudiziale di una tale servitù, come, in genere, di ogni diritto reale, all'esistenza di un concreto pregiudizio derivante dagli atti lesivi, attesa l'assolutezza propria di tali situazioni giuridiche soggettive, tutelate da ogni forma di compressione o ingerenza da parte di chiunque, e, per altro verso, rapportata al minor pregio dell'immobile incidente in misura percentuale sulla (minore) commerciabilità dello stesso, nonché la minore capacità di soddisfare le esigenze dei proprietari. Inoltre, essi si trovano ora con una servitù altius non tollendi vigente solo contro loro e che per venti anni dall'eventuale violazione potrebbe venirgli contestata dai titolari del fondo dominante antagonista. Trattasi di danno certo, e da qualificarsi in re ipsa secondo quanto ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione ci vile, sez. I I, 08/07/1981, n. 4480) che ha affermato in fattispecie analoga: .. . ai sensi dell'art. 1226 c.c., il danno 12 r I j il lI I conseguente alla violazione di un diritto di servitù di veduta, commessa attraverso la privazione del godimento che è proprio del contenuto della servitù, ben può essere liquidato in via equitativa, trattandosi di danno "in re ipsa", non suscettibile di valutazione nel suo preciso ammontare. Allo stesso modo, la necessità di equo risarcimento della manifesta violazione del diritto si può desumere dal principio espresso, mutatis mutandis, da Cassazione civile, sez. II, 27/03/2008, n. 7972, secondo la quale in caso di violazione delle distanze tra costruzioni determinante l'asservimento di fatto del fondo del vicino o la limi tazione di una servitù a suo favore, il danno deve ritenersi in re specifica attività ipsa, senza necessi tà di una relativa alla probatoria. (Nella fattispecie, violazione della servitù di veduta esercitata dal balcone dell'appartamento sito al primo piano sopraelevato, poiché il proprietario terreno aveva innalzato una tettoia in canne a meno di tre metri, la s. c. ha ri tenuto corretta la liquidazione del danno in via equitativa da parte del giudice di merito, in mancanza di effettive prove fornite dal deducente, In questo senso, ritiene il Tribunale che costituisca misura equa di ristoro del danno subito dagli attori, danno che è permanente, un risarcimento pari ad euro 70.000,00 rapportato all'epoca di notifica della citazione. Su detta somma, che è determinata, come si è detto, in relazione al momento di insorgenza della controversia, andranno calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria decorrenti dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. Le spese di li te seguono la soccombenza tra gli attori, i loro eredi e aventi causa e la convenuta Zampieri Isabella, nonché a carico del Dott. Paolo Dianese e della società Gamma Costruzioni S.r.l., tra condebitori nella misura ripartizione interna sopraindicata. Così sono anche regolate le spese di c. t . u.. Le spe s e di li te seguono la soccombenza tra attori e parti convenute diverse da quelle sopra indicate; va, tuttavia, tenuto in debito conto la complessi tà della fattispecie dedotta e la difficoltà di discernere a priori (ex parte actoris) le singole responsabilità, come dimostrano anche le chiamate in causa successive, ragione per cui è opportuno compensarne la metà. Per gli stessi motivi le spese tra 13 I i convenuti, chiamanti in causa e la società di mediazione immobiliare e la società di assicurazione, vanno compensate. Le spese sono liquidate come in dispositivo. P.q.m. definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione: accerta che la convenuta Zampieri Isabella ha omesso di trascrivere nell'atto di compravendita da questa stipulato con la società Gamma Costruzioni, a ministero del notaio Paolo Dianese, atto meglio specificato in parte motiva, le prescrizioni inerenti alla servitù altius non tollendi gravanti sul fondo ceduto a favore del fondo attoreo, anch'esso più precisamente indicato in parte motiva; accertata la responsabilità dei tre soggetti ora indicati, convenuta e terzi chiamati, anche in manleva nei sensi e nella misura specificata in parte motiva, nella produzione del danno subito dagli attori, loro eredi e aventi causa, danno che si liquida equitativamente, nei sensi di cui alla motivazione, in euro 70.000,00, oltre interessi e rivalutazione decorrenti dalla notifica della citazione fino al saldo effettivo. Nella stessa misura proporzionale alle quote di responsabilità accertate per il danno prodotto, condanna i predetti convenuti e terzi chiamati alla rifusione delle spese di lite a favore degli attori che liquida in euro 10.000,00 per competenze professionali oltre accessori nella misura di legge; condanna i medesimi convenuti e terzi chiamati a tenere indenni gli attori dalle spese e anticipazioni sostenute nei rapporti diretti tra ivi comprese quelle relative alla consulenza loro, tecnica d'ufficio; compensa per la metà le spese di lite tra gli attori in questo capo soccombenti e i convenuti Zampieri Franco e Biancamaria, loro eredi e aventi causa, e liquida la restante metà a carico degli attori e a favore di questi convenuti liquidandola nella metà della misura sopra indicata per l'intero quanto a compensi professionali e accessori; compensa interamente le spese tra tutte le al tre parti: convenuti e chiamati. Così deciso in Vicenza oggi, 20.02.2014. Il G.U. Dott. ~~~aurenzi ILCANCELlIERE'li'.>.~' ,~u OEP03IT~.TA IN CANCElLER~A tt ~2 nr .." .. iL CANCHUERE inh ~.p 5 FEB. 2014 14 2 ,' ~, ~'
© Copyright 2024 ExpyDoc