Il lavoratore rifiuta la lettera di recesso? Il licenziamento è comunque legittimo Tribunale Trento, ordinanza 10.02.2014 (Giuseppina Mattiello) Il rifiuto del lavoratore a ricevere la lettera di recesso non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta trattandosi di atto unilaterale recettizio (artt. 1334 e 1335 c.c.). È questo il principio espresso nell’ordinanza in esame, conforme alla giurisprudenza di Cassazione in materia (ex multis, Cass. Civile, sez. lav., n. 20272 del 18.09.2009 e Cass. Civile, sez. lav. n. 26390 del 3.11.2008). Nella fattispecie, un’apprendista conveniva in giudizio la sua ex datrice di lavoro, asserendo che solo dopo la scadenza del contratto di apprendistato le era stata recapitata la lettera di recesso dal rapporto di lavoro de quo per compimento dell’apprendistato. In particolare, la lavoratrice sosteneva che poiché il recesso le era stato comunicato a mezzo raccomandata dopo lo scadere del periodo di apprendistato, il rapporto si era trasformato in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, pertanto, invocava in primis la tutela “forte” di cui al novellato art. 18 Stat. Lav.. La società convenuta, costituitasi, eccepiva che il recesso dal contratto le era stato in realtà preannunciato prima della scadenza dell’apprendistato, e che la ricorrente aveva rifiutato di firmare per ricevuta la lettera di recesso in questione. Il Tribunale, nella pronuncia in esame, ha rigettato integralmente il ricorso in quanto il rifiuto della firma è stato provato in sede testimoniale (anche il padre dell’apprendista ha dichiarato che il recesso alla scadenza dell’apprendistato “era in qualche modo atteso dalla famiglia) e ha trovato implicita conferma nella dicitura “anticipata a mani” contenuta nella lettera di recesso poi inviata per raccomandata. Nessun rilievo, invece, ha per il giudice del merito la circostanza opposta dalla ricorrente che il rifiuto alla firma doveva essere, a fini probatori, opportunamente contestato ex art. 7 Stat. Lav., in quanto tale norma è a garanzia del lavoratore nell’ipotesi in cui il datore proceda disciplinarmente, ma non obbliga quest’ultimo all’irrogazione della sanzione. Per approfondimenti: • • • Master sul nuovo Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale, Altalex Formazione; Cessazione del rapporto di lavoro. Dimissioni, licenziamento e forme di risoluzione nei contratti flessibili, di E. M. Dal Bon, D. M. Massaini, P. Salazar, Altalex Editore, 2014; Offerta Lavoro: Collana Itinera - Lavoro, a cura di Studio Trifirò & Partners Avvocati + Formulario Commentato - Lavoro, a cura di Arturo Maresca, Pierluigi Rausei, Luca Failla, Roberto Romei, Massimo Brisciani. (Altalex, 7 ottobre 2014. Nota di Giuseppina Mattiello) / rito Fornero / licenziamento / recesso / Giuseppina Mattiello / ( da www.altalex.it )
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