Tribunale Trento, ordinanza 10.02.2014

Il lavoratore rifiuta la lettera di recesso? Il licenziamento è comunque legittimo
Tribunale Trento, ordinanza 10.02.2014 (Giuseppina Mattiello)
Il rifiuto del lavoratore a ricevere la lettera di recesso non esclude
che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta trattandosi di atto unilaterale recettizio
(artt. 1334 e 1335 c.c.).
È questo il principio espresso nell’ordinanza in esame, conforme alla giurisprudenza di Cassazione in
materia (ex multis, Cass. Civile, sez. lav., n. 20272 del 18.09.2009 e Cass. Civile, sez. lav. n. 26390 del
3.11.2008).
Nella fattispecie, un’apprendista conveniva in giudizio la sua ex datrice di lavoro, asserendo che solo
dopo la scadenza del contratto di apprendistato le era stata recapitata la lettera di recesso dal
rapporto di lavoro de quo per compimento dell’apprendistato.
In particolare, la lavoratrice sosteneva che poiché il recesso le era stato comunicato a mezzo
raccomandata dopo lo scadere del periodo di apprendistato, il rapporto si era trasformato in ordinario
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, pertanto, invocava in primis la tutela “forte” di
cui al novellato art. 18 Stat. Lav..
La società convenuta, costituitasi, eccepiva che il recesso dal contratto le era stato in realtà
preannunciato prima della scadenza dell’apprendistato, e che la ricorrente aveva rifiutato di firmare
per ricevuta la lettera di recesso in questione.
Il Tribunale, nella pronuncia in esame, ha rigettato integralmente il ricorso in quanto il rifiuto della
firma è stato provato in sede testimoniale (anche il padre dell’apprendista ha dichiarato che il recesso
alla scadenza dell’apprendistato “era in qualche modo atteso dalla famiglia) e ha trovato implicita
conferma nella dicitura “anticipata a mani” contenuta nella lettera di recesso poi inviata per
raccomandata.
Nessun rilievo, invece, ha per il giudice del merito la circostanza opposta dalla ricorrente che il rifiuto
alla firma doveva essere, a fini probatori, opportunamente contestato ex art. 7 Stat. Lav., in quanto
tale norma è a garanzia del lavoratore nell’ipotesi in cui il datore proceda disciplinarmente, ma non
obbliga quest’ultimo all’irrogazione della sanzione.
Per approfondimenti:
•
•
•
Master sul nuovo Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale, Altalex Formazione;
Cessazione del rapporto di lavoro. Dimissioni, licenziamento e forme di risoluzione nei contratti
flessibili, di E. M. Dal Bon, D. M. Massaini, P. Salazar, Altalex Editore, 2014;
Offerta Lavoro: Collana Itinera - Lavoro, a cura di Studio Trifirò & Partners Avvocati +
Formulario Commentato - Lavoro, a cura di Arturo Maresca, Pierluigi Rausei, Luca Failla,
Roberto Romei, Massimo Brisciani.
(Altalex, 7 ottobre 2014. Nota di Giuseppina Mattiello)
/ rito Fornero / licenziamento / recesso / Giuseppina Mattiello /
( da www.altalex.it )