Addebito della separazione ad entrambi i coniugi: lui violento e fedifrago lei pronta a scappare Corte con di i soldi Cassazione del marito n. 19002/2014 Civile (Cass. n. sez. I 19002/2014) del 10/9/2014 Presidente: Carnevale Svolgimento del processo 1. - Il Tribunale di Bolzano nel 2007 dichiarò la separazione giudiziale di R.R. e A.M. senza addebito, rigettando la domanda della M. di assegnazione della casa coniugale e condannando il R. a versarle un assegno di euro 1300,00 mensili. Avverso tale sentenza propose appello il R. ai fini dell'addebito della separazione alla M., del rigetto della domanda della stessa di assegno di mantenimento e della corresponsione a lui stesso di un assegno dell'importo di 750,00 euro mensili. 2. - La Corte d'appello di Trento - Sez. distaccata di Bolzano, con sentenza del 6 maggio 2009 rigettò il gravame, addebitando peraltro la separazione ad entrambi i coniugi e revocando il contributo al mantenimento della M.. La Corte di merito esaminò preliminarmente la eccezione sollevata dall'appellante secondo la quale il termine per la costituzione nel procedimento di secondo grado sarebbe stato troppo breve, rigettandola, alla stregua del rilievo che per il procedimento di secondo grado avverso sentenze di separazione sulla base dell'art. 23 della legge n. 78 del 1987 andrebbe applicato il rito della camera di consiglio, disciplinato dagli artt. 737 e segg. cod. proc. civ. In particolare, l'art. 739, secondo comma, cod. proc. civ., prevede che il reclamo venga depositato entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione. Nella specie, con decreto dell'11 gennaio 2008 era stato concesso termine alla M. fino al 20 febbraio 2008 per la costituzione nella causa. Per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte era stato concesso termine fino al 5 febbraio 2008, che la Corte giudicò adeguato tenuto conto che il legislatore concede al ricorrente solo dieci giorni per la predisposizione del reclamo. Non si configurava, quindi, disparità di trattamento tra le parti né violazione dei diritti della difesa. Nel merito, il giudice di secondo grado rilevò che dalle risultanze istruttorie era emerso che il R. era dedito all'alcool e che era stato visto spesso in compagnia di una signora più giovane, che spesso minacciava la moglie, la offendeva e la picchiava. Peraltro era emerso sul conto della M. che costei aveva effettuato prelevamenti privati dal conto del Residence R., incassandone i ricavi e che, allontanandosi dal domicilio coniugale per un lungo periodo, aveva fatto un viaggio in Australia con un soggetto che aveva sostenuto le relative spese. Inoltre, la M. aveva ottenuto nel dicembre del 1998 il ricovero coattivo del marito nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Brunico ed aveva poi minacciato di farlo ancora. Da tali acquisizioni probatorie la Corte di merito inferì che entrambi i coniugi avevano violato regole imperative e inderogabili, sicchè non era possibile stabilire una graduazione nella violazione dei rispettivi doveri, avendo contribuito entrambi a rendere insostenibile la convivenza, con conseguente addebito della separazione ad entrambi. Pertanto, non potevano essere prese in considerazione né la domanda di contributo di mantenimento di R. né quella della M.. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la M. sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il R.. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 101 cod. proc. civ. e falsa applicazione degli artt. 23 della legge n. 74 del 1987 e 4, quindicesimo comma, della legge n. 898 del 1970 nonché dell'art. 709-bis, secondo comma, cod. proc. civ. in combinato disposto con l'art. 739 cod. proc. civ., e violazione dell'art. 350 cod. proc. civ. La Corte di merito avrebbe concesso alla M. un termine eccessivamente breve per la costituzione nel giudizio di appello, violando il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa. Fa presente il difensore della ricorrente di aver ricevuto mandato solo dopo che al legale officiato per il primo grado del procedimento di separazioné era stato notificato l'atto di gravame del R., sicchè egli aveva avuto solo "25 giorni per organizzare la difesa. Al riguardo, si osserva nel ricorso che, pur ammettendosi che l'appello in materia di separazione e divorzio segua il rito camerale - ciò che, dopo la riforma del 2005, sarebbe opinabile - non dovrebbe, comunque trovare applicazione nella specie l'art. 739, secondo comma, cod.proc.civ., riferibile al solo reclamo e non anche al giudizio di appello. 2. - La censura risulta priva di fondamento. Secondo l'orientamento di questa Corte, ai sensi dell'articolo 23 della legge 6 marzo 1987 n. 74, l'appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo - ricorso, anziché citazione - alla decisione in camera di consiglio (v. Cass., sent. n. 17645 del 2007. Cfr. anche Cass., sent. n. 21161 del 2011). Nella specie, la Corte ha emesso, in data 11 gennaio 2008, decreto di fissazione dell'udienza per il 20 febbraio 2008, concedendo termine all'appellante fino al 5 febbraio 2008 per la notifica del ricorso e del decreto: termine, codesto, da ritenere adeguato, come già ha fatto la Corte di merito nel rigettare la eccezione già in quella sede sollevata dalla difesa dell'attuale ricorrente, in considerazione della maggiore brevità del termine di dieci giorni concesso dal richiamato art. 739, secondo comma, cod. proc. civ. per la predisposizione del reclamo. Donde la esclusione di ogni censura di disparità di trattamento tra le parti o di violazione del diritto di difesa. 3. - La seconda censura ha ad oggetto la asserita contraddittorietà del dispositivo e la violazione del combinato disposto degli artt. 336 e 132 n. 5 cod. proc. civ. Si osserva che, avendo la Corte di merito rigettato entrambi gli appelli, non avrebbe potuto al tempo stesso riformare la sentenza impugnata, addebitando ad entrambi i coniugi la responsabilità della separazione - non attribuita in primo grado a nessuno dei due - così determinando la perdita del diritto della M. all'assegno di mantenimento, stabilito dal 4. primo - La doglianza è giudice. immeritevole di accoglimento. 4.1. - Sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 156 e 360 n. 4 cod. proc. civ., nel solo caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo attraverso valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (v. Cass., sent. n. 14966 del 2007). Il principio secondo cui la portata precettiva di una sentenza va individuata con riferimento non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione, trova, invece, applicazione tutte le volte in cui il giudice abbia pronunciato una sentenza di merito (di accertamento o di condanna) che si presti ad una interpretazione complessiva, che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti e proposizioni della medesima. 4.2. - Nella specie, dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata emerge con sicura evidenza che la valutazione della Corte di merito, incentrata essenzialmente sulla addebitabilità a ciascuno dei coniugi della crisi del rapporto matrimoniale, non consentiva né l'accoglimento dell'appello principale del R., volto ad ottenere la declaratoria di addebito della separazione alla moglie quale presupposto per l'accoglimento della domanda di condanna della stessa alla corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento, né l'accoglimento del gravame incidentale della M., inteso a conseguire l'accertamento della esclusiva responsabilità del coniuge nella causazione della crisi coniugale. In tale contesto, in cui risulta chiara la volontà della Corte di escludere ogni diritto di ciascuno dei coniugi all'assegno di mantenimento in quanto responsabili entrambi della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nessun rilievo idoneo a determinare un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza assume il contenuto nel dispositivo, in cui, mentre si stabilisce il rigetto dell'appello principale del R. (oltre che di quello incidentale), si addebita però la separazione non solo allo stesso R., ma anche alla M., e, conseguentemente, si revoca il riconoscimento in favore di costei, contenuto nella sentenza di primo grado, dell'assegno di mantenimento, che costituiva uno dei risultati cui il gravame era inteso. 5. - Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 151, secondo comma, cod. civ., e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La Corte di merito avrebbe riportato molto sommariamente, ai fini della ricostruzione del percorso logico del proprio convincimento, episodi confermati da alcuni testi, senza un vero esame istruttorio, senza, cioè, cercare riscontri a tali episodi, alcuni dei quali verificatisi in epoca successiva alla separazione dei coniugi, e senza esaminare l'attendibilità dei testi; mentre, per converso, avrebbe omesso di valutare altre risultanze istruttorie che avrebbero dovuto indurla a diverse conclusioni. 6. - La censura è infondata. 6.1. - La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. 6.2. - Nella specie, la Corte di merito ha fornito ampia ed articolata motivazione del proprio convincimento in ordine alla responsabilità di entrambi i coniugi nella crisi del matrimonio, analizzando puntigliosamente il materiale probatorio dal quale ha ritenuto emergesse, di volta in volta, la dimostrazione del contributo offerto da ciascuno di essi alla intollerabilità della prosecuzione della convivenza. 7. - Le suesposte argomentazioni danno conto altresì della infondatezza del quarto motivo, con il quale si deduce ancora violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., anche in riferimento all'art. 356 cod. proc. civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata considerazione di un documento prodotto nel giudizio di primo grado, e ritenuto tardivo dal Tribunale, in cui il R. riconosceva alcuni torti commessi nei confronti della moglie e la spettanza alla stessa di una parte del compendio immobiliare costruito con danaro e lavoro di entrambi, riconoscimento cui non aveva poi fatto seguito il materiale trasferimento alla M. di alcuno di detti beni immobili. 8. - Resta assorbito dal rigetto delle illustrate censure l'esame del quinto motivo, che presuppone l'accoglimento delle prime, e con il quale si richiede l'addebito delle spese di tutti i gradi del giudizio al R.. 9. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In ossequio al criterio della soccombenza, le spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio
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