Cassazione penale 7 ottobre 2014, n. 41726 - anaci

CASSAZIONE PENALE Sentenza 10 luglio – 7 ottobre 2014, n. 41726
(Presidente Teresi – Relatore Andronio)
Ritenuto in fatto
1. - Con sentenza del 5 dicembre 2013, il Tribunale di Padova ha - per quanto qui rileva - condannato
l'imputata alla pena dell'ammenda, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita,
per il reato di cui all'art. 674 cod. pen., perché, usando in spazi condominiali ad uso pubblico in modo
eccessivo ammoniaca e candeggina, molestava condomini ed estranei con emissioni di gas e vapori tossici
(reato ritenuto permanente fino al 28 gennaio 2009).
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, atto d'impugnazione qualificato come
appello, deducendo: 1) l'erronea valutazione delle emergenze processuali, perché non si sarebbe
considerato che la vicina di casa querelante aveva una soglia di tollerabilità delle emissioni ben inferiore
rispetto a quella dell'uomo comune, né si sarebbe considerato che i testi indotti della difesa avevano
dichiarato di non essere stati molestati dalle esalazioni e che non erano stati effettuati accertamenti in
ordine alla intollerabilità da parte di organi tecnici; 2) l'erronea valutazione delle emergenze processuali
quanto alla pena e alle circostanze attenuanti e al risarcimento del danno, perché non si sarebbe tenuto
conto della saltuarietà dell'uso di detergenti.
Con memoria depositata in prossimità dell'udienza davanti a questa Corte, la difesa sostiene l'ammissibilità
dell'impugnazione, da riqualificarsi come ricorso per cassazione, insiste di doglianze già proposte ed
eccepisce la prescrizione del reato.
Considerato in diritto
3. - Preliminarmente l'impugnazione - trasmessa a questa Corte dalla Corte d'appello di Venezia con
ordinanza del 21 maggio 2014 - deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568,
comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3,
cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda.
Il ricorso è inammissibile.
Esso consiste, infatti, in generiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata, dalle quali non
emergono, neanche in via di semplice prospettazione, vizi rilevabili in sede di legittimità ai sensi dell'art.
606 cod. proce. pen. Si chiede, in sostanza, sia ai fini della responsabilità penale, sia ai fini del trattamento
sanzionatorio e della determinazione del risarcimento del danno, una rivalutazione del compendio
probatorio già ampiamente analizzato dal giudice di merito. Con motivazione logica e coerente, il Tribunale
ha rilevato, infatti, che i testimoni indotti della parte civile e gli accertamenti fotografici circa la coloritura
del pavimento dovuta all'uso dei detergenti hanno dimostrato con certezza la colpevolezza dell'imputato; i
testi hanno specificato, in particolare, la presenza di odori forti e di lacrimazione degli occhi, oltre che, per
alcuni di essi, problemi respiratori. Per contro - prosegue il Tribunale - la differente versione resa dei testi
della difesa non inficia tali conclusioni, perché essi sono soggetti che abitualmente lavorano fuori tutto il
giorno o che non hanno utilizzato gli spazi antistanti all'abitazione dell'imputata dove avvenivano le
emissioni nocive. Parimenti logico e coerente è l'iter motivazionale seguito dal Tribunale quanto al
trattamento sanzionatorio e alla determinazione dei risarcimento del danno, perché esso ha correttamente
valorizzato il dato della permanenza della condotta molesta, attuata ben conoscendo il disagio della
persona offesa e la durata pluriennale dell'esposizione di quest'ultima alle emissioni.
Quanto alla prescrizione, premesso che la difesa non ha contestato la ricostruzione dei reato
sostanzialmente operata dai Tribunale in termini di permanenza (fino al 28 gennaio 2009), deve rilevarsi
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che il relativo termine non è decorso, perché andrà a scadere, in presenza di una sospensione per 169
giorni, il 14 luglio 2014. In ogni caso, a fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova
applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi
compresa la prescrizione, è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla
genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22
marzo 2005, n. 4).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima
consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese dei procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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