Rassegna3 - Comune di Sabaudia

ANNO 00 NUMERO 03
COMUNE DI SABAUDIA
PROVINCIA DI LATINA
RUBRICA DELLE NOVITA’ NORMATIVE
GIURISPRUDENZIALI ED AMMINISTRATIVE
Il Segretario Generale
Francesco Zeoli
Il Responsabile di Progetto
Paola Martullo
1
AGGIORNAMENTI NORMATIVI
Legge 16 maggio 2014,n. 78 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
20
marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per
favorire
il
rilancio
dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico dell’occupazione e
per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese –in G.U. Serie generale 19
maggio 2014, n. 114) in vigore dal 20 maggio 2014
Contenuto in Sintesi :la normativa contenuta nella legge rubricata ,di conversione del decreto
legge 20 marzo 2014 , n. 34 ( in rassegna 1) modifica il decreto legge n. 34 rispetto:
al contratto di lavoro a termine (art.1) , per cui :
1.
il limite percentuale massimo per assumere , è da applicare non sul numero
complessivo(= organico complessivo ) dei lavoratori impiegati presso l’ente o l’azienda , ma
soltanto sui lavoratori impiegati con contratto a tempo indeterminato
;
2. il sistema delle proroghe è modificato: il numero massimo è di 5 anziché 8;
3. sono stabiliti casi di trasformazione automatica del rapporto di lavoro da “a tempo
determinato “in contratti di lavoro “a tempo indeterminato “ , per il non rispetto di termini
massimi di durata dei contratti a termine ;
4. sono stabiliti casi di trasformazione automatica del rapporto di lavoro da “a tempo
determinato “in contratti di lavoro “a tempo indeterminato “ , per il non rispetto di termini
massimi di durata dei contratti a termine
5. sono stabilite nuove condizioni che
danno priorità nelle assunzioni a
tempo
indeterminato ( criteri di preferenza nell’impiego con trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato )
6. si tende a favorire le lavoratrici che abbiano fruito del congedo di maternità nel corso di
un contratto a tempo determinato presso la stessa azienda o ente, essendo il periodo di
congedo computato ai fini del calcolo del raggiungimento del periodo previsto per la
trasformazione del rapporto di lavoro da “a tempo determinato” in “a tempo
indeterminato”
7. sono previste sanzioni per le violazioni commesse per non rispetto dei termini massimi di
durata del contratto a tempo determinato ,riferite al numero di lavoratori cui la violazione
si riferisce secondo un rapporto direttamente proporzionale( più alto è il numero di
lavoratori “irregolari” più alta è la sanzione) (art.2)
8. introduzione a livello centrale di una attività di monitoraggio sull’andamento dei contratti
di somministrazione lavoro ex d.lgs. n. 276/2003
9. per l’apprendistato riportato di seguito nelle linee essenziali
è prevista la possibilità di
attuare un programma sperimentale per il 2014-2016 per studenti degli ultimi 2 anni di
scuola secondaria ( art.2)
10. la proroga sino al 31 luglio 2015 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale
educativo e scolastico
Altre disposizioni riguardano
Iscrizioni all’elenco anagrafico dei lavoratori disoccupati : possono fare richiesta di iscrizione
anche i cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e i cittadini di
Stati membri U.E. e stranieri( art.3)
Semplificazioni di acquisizione DURC : la richiesta può essere inoltrata a agli istituti previdenziali
anche dalle imprese( art. 4)
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Per garantire , in materia di contratti di solidarietà la definizione di buone politiche , i contratti
sono depositati presso l’Archivio nazionale dei contratti di cui all’art. 17 della legge n. 936/1986.
Di seguito le disposizioni in sintesi
Art 1 Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto a termine
E’ consentita l’apposizione di un termine della durata del contratto di lavoro subordinato di
durata non superiore a 36 mesi comprensivo di eventuali proroghe , concluso da un datore di
lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualsiasi mansione sia nella forma di contratto a
tempo determinato sia nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo
determinato , a norma dell’art. 20 co. 4 del d.lgs. n. 276/2003 .
Determinazione limiti quantitativi
Fatta salva la competenza dei CCNL nell’individuazione dei limiti quantitativi di utilizzo dei
contratti a termine , il numero complessivo dei contratti a tempo determinato stipulati da
ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% del numero di lavoratori a tempo
indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione
Forma scritta del termine nel contratto ( riferito al co.2 d.lgs. 368/2001 )
Il contratto è privo di effetto se il
termine al contratto non risulti
indirettamente da atto scritto
di rettamente o
Disciplina della proroga nel contratto a tempo determinato ( co 1 b) riferito all’ art. 4 co. 1
d.lgs. n. 368/2001
Il termine del contratto a tempo determinato può essere con il consenso del datore di lavoro
prorogato soltanto quando la durata del contratto sia inferiore a 3 anni .In tali casi le proroghe
sono consentite fino a un massimo di 5 volte anziché 8 , nell’arco dei complessivi 36 mesi ,
indipendentemente dal numero dei rinnovi e a condizione che si riferiscano alla stessa attività
lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato .Con esclusivo
riferimento a tali ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore
a 3 anni
Non è più previsto che il datore di lavoro debba provare l’esistenza delle ragioni che giustificano
l’eventuale proroga del termine ( abrogazione all’ art. 4 del co. 2 d.lgs. n. 368/2001)
Trasformazione automatica del rapporto di lavoro ( art. 5 co. 2 d.lgs. 368/2001)
Se il rapporto di lavoro instaurato con contratto di lavoro di durata inferiore a 6 mesi , continua
oltre il 30mo giorno anche per effetto di successione di contratti per lo svolgimento di mansioni
equivalenti , o continua oltre il 50mo giorno negli altri casi , il contratto si considera a tempo
indeterminato .
Trasformazione automatica del rapporto di lavoro ( art.5 co. 4 bis d.lgs. n. 368/2001)
Se il rapporto di lavoro tra stesso datore di lavoro e stesso lavoratore abbia complessivamente
superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi , indipendentemente dai periodi di
interruzione che corrono tra un contratto e l’altro , il rapporto si considera a tempo indeterminato
Per computare il periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato pari a 36 mesi , si
tiene conto anche di periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti svolti tra i
medesimi soggetti a titolo e forma di somministrazione di lavoro a tempo determinato , ex art. 20
d.lgs. n.276/2003
Priorità nelle assunzioni a tempo indeterminato e calcolo del congedo di maternità
( integrazione dell’ art. 5 co. 4 quiquies d.lgs. )
Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piu' contratti a termine presso la stessa
azienda, abbia prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i
successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a
termine , fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale. Integrazione: Per le lavoratrici , il congedo di maternità di cui all’art. 16 co. 1 –
d.lgs. n. 151/2001 intervenuto nella esecuzione di un contratto a termine presso la stessa
3
azienda , concorre a determinare il periodo di attività utile e comporta il diritto di precedenza
di cui al periodo precedente .A quelle lavoratrici è riconosciuto il diritto di precedenza anche
nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi ,
con riferimento alle mansioni gia svolte in esecuzione di precedenti rapporti a termine
Il diritto di precedenza di cui al co. 4 quater e 4 quinquies dell’art.5 ,può essere esercitato
purchè il lavoratore abbia manifestato tale volontà al datore di lavoro entro 6 mesi o 3 mesi
dalla data di cessazione del rapporto .Il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del
diritto di precedenza con comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione
Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente
richiamato nell'atto scritto di lavoro di cui all'articolo 1, co 2. D.lgs. 368/2001
Sanzioni per violazione dei termini contrattuali
Risulta integrato l’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001 con l’ inserimento del co. 4 septies
Le sanzioni sono stabilite in relazione al superamento dei termini di durata consentiti del
rapporto di lavoro a tempo determinato , tenuto conto del numero complessivo di lavoratori nei
confronti de quali sia stata commessa la violazione Più alto il numero di lavoratori per i quali non
sia stato rispettato il termine più alta è la sanzione.
Le somme a titolo di sanzione pagate dai datori di lavoro sono introitate dallo Stato
Limiti quantitativi dei contratti di somministrazione lavoro
Eliminazione delle motivazioni nei contratti di somministrazione lavoro Modifica all’art.
20 .co.4 – d.lgs. n. 276/2003
Risultano soppressi i primi 2 periodi del co. 4 dell’art. 20 del d.lgs. n. 276/2003 , per cui il
contratto di somministrazione a tempo determinato può essere utilizzato a prescindere da
ragioni di carattere produttivo, tecnico , organizzativo ,sostitutivo , anche se riferibile alla
ordinaria attività dell’utilizzatore ( nel nostro caso del Comune)
Dell’art. 20 co. 4 resta soltanto l’ultimo periodo in base al quale è stabilito che la individuazione
dei limiti quantitativi di utilizzo dei contratti di somministrazione a termine è affidata ai CCNL
Forma e contratto del contratto di somministrazione integrazione dell’art. 21 del d.lgs. n.
276/2003 in materia di monitoraggio sull’applicazione dei contratti di somministrazione
Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato per iscritto e contiene gli elementi stabiliti
dall’art. 21 del d.lgs. n. 276/2003
Con la disposizione integrativa è stabilito che ,per verificare gli effetti delle disposizioni , il
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali decorsi 12 mesi a decorrere dal 20 maggio 2014
evidenzia nella relazione alle Camere gli andamenti occupazionali e l’entità dl ricorso a tali
tipologie contrattuali anche tenuto conto delle età ,qualifiche , aree geografiche
Ambito di esclusione dall’assoggettamento a sanzioni – art. 2 co. Ter d.lgs. 276/2003
Le sanzioni previste all’art. 5 co 4 septies , ovvero l’automatica trasformazione dei contratti di
lavoro a termine in contratti di lavoro a tempo indeterminato conclusi oltre il limite percentuale
di superamento della soglia limite del 20% non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati
prima del 20 marzo 2014 .
Proroga dei contratti di cui all’art. 4 co. 4 bis – legge n. 85/2013
I contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico sottoscritti per
comprovate esigenze temporanee o sostitutive possono essere prorogati sino al 15 luglio 2015
Art.2 Contratto di apprendistato - art. 2 co. 1 legge 78 /2014 –in riferimento al d.lgs. n.
167/2011
La disciplina generale è rimessa ad accordi interconfederali sulla base dei princìpi enucleati
nell’art. 2, tra cui quello contenuto nella lett a) ovvero contratti a forma scritta e patto di
prova .Rispetto al testo del decreto legge n. 34, è stato stabilito che il contratto di apprendistato
contiene in forma sintetica il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e
formulari
elaborati e predisposti in sede contrattuale Non sono previsti termini per gli
adempimenti riferiti al piano formativo
Se la regione non provvede a comunicare al datore di lavoro entro 45 giorni dalla
comunicazione dell’instaurazione del datore di lavoro le modalità per fruìre della offerta formativa
pubblica secondo gli indirizzi stabiliti dalla conferenza Stato-regioni –province autonome del
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20.02.2014 , il datore di lavoro non è obbligato a integrare la formazione.
In modifica all’art. 8 bis co 2 della legge n. 128/2013 “Istruzione e Formazione per il lavoro “ è
stato previsto un programma sperimentale di apprendistato in azienda per studenti degli ultimi
2 anni di scuola secondaria per il 2014-2016
Restano confermate le disposizioni che prevedono che il datore di lavoro possa procedere alla
conclusione di nuovi contratti di apprendistato a prescindere dalla conferma in servizio dei
lavoratori gia presso le aziende ,che abbiano terminato il periodo di formazione ;
nel contratto
di apprendistato è prevista soltanto la stipula con forma scritta , la definizione del patto di prova
e, mentre non è più prevista la definizione del piano formativo individuale e la circostanza che
per la determinazione della retribuzione
il datore di lavoro deve tener conto
delle ore
effettivamente prestate e delle ore di formazione nella misura del 35% del monte ore complessivo .
Art. 3 Elenco anagrafico dei lavoratori e stato di disoccupazione
Viene delimitato e specificato l’ambito soggettivo di coloro che possono iscriversi all’elenco in
rubrica tenuto dai centri per l’impiego o dagli altri organismi previsti dalla Regione , in cerca di
occupazione , come previsto dall’art.4 co. 1 –D.P.R. n. 442/2000
Può iscriversi non “ chiunque” ma soltanto i cittadini italiani , comunitari e stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia nonche' a decorrere dal 20 maggio 2014 , i cittadini di Stati
membri dell'Unione europea e gli stranieri
Rimane esteso ,come previsto dal d.l. 34/2014 , l’ambito territoriale presso cui i disoccupati in
cerca di nuova occupazione possono fare richiesta di iscrizione . La condizione di disoccupazione
come definito dall’art. 1 co. 2 lett.c ) del d.lgs. n. 181/2000 deve essere comprovato dalla
presentazione dell’interessato presso il servizio competente in qualsiasi ambito territoriale dello
Stato che presenta una dichiarazione sostitutiva attestante la precedente attività lavorativa
eventualmente precedentemente svolta e la disponibilità immediata allo svolgimento di nuova
attività lavorativa .
Art. 4 Semplificazioni in materia di d.u.r.c.
La sostituzione dell’acquisizione del d.u.r.c. con accesso alla Banca dati nazionale istituìta
presso l’AVCP ,può essere effettuata da chiunque vi abbia interesse attraverso l’inoltro telematico
di una interrogazione ( richiesta ) da parte dei soggetti appaltanti , all’INPS ,INAIL e Casse edìli .La
risposta da parte di questi istituti al richiedente/ interrogante ha validità pari a 120 giorni e
sostituisce il DURC. Le modalità applicative , i requisiti , durata e casi in cui è ammessa
l’interrogazione sostituiva del DURC sono determinate con apposito decreto del Ministro del
Lavoro ,emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore di questa disposizione .Tra i
soggetti interessati alla trasmissione della istanza sono state contemplate le imprese
Art. 5 Contratti di solidarietà
La legge n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di deposito dei contratti presso l’Archivio nazionale
dei contratti di lavoro , previsto dall’art. 17 della legge n. 936/78
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Circolare 12 maggio 2014, n. 4 del Ministro per gli Affari regionali , Ministro
per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione e Ministro Economia e finanze
sito Dipartimento funzione pubblica
Contenuto in sintesi La circolare in rubrica contiene disposizioni esplicative in materia di :1)
gestione dei sovrannumero di personale ,in applicazione dell’art. 2 co.11 e 12 della legge n.
135/2012 , prevedendo iniziative di messa in pensionamento stanti i presupposti e/o la
riallocazione del personale infra o extra amministrazione di appartenenza . Qualora non siano
attuabili le misure pre indicate, è stabilita la messa in disponibilità del dipendente .Le scadenze
per adottare gli adempimenti connessi alla previsione del piano di cessazione del personale per
pensionamento, per l’individuazione dei sovrannumero riassorbibili e infine per la messa in
mobilità comandata , sono perentorie .Si prevedono,inoltre , obblighi di trasmissione da parte
degli enti locali allo Stato sulle iniziative adottate in materia di piani obbligatori di
riorganizzazione e una serie di benefici con deroghe alle normative vigenti per gli enti locali che
abbiano rispettato il patto di stabilità .Nelle more del riordino della disciplina riguardante la
riorganizzazione del Personale e il riordino dei fondi finanziari delle amministrazioni pubbliche , è
stato istituìto un Comitati provvisorio interterritoriale affinchè le varie rappresentanze pubblicoamministrative forniscano indirizzi in materia .Nelle more del riordino è consentito alle
amministrazioni pubbliche di adottare autonomamente le misure riorganizzative disciplinate
dall’art. 4 del. Dl. 16 marzo 2014, n. 16 .Le misure sono di seguito riportate
Innovazioni previste dal Governo per ridisciplinare la razionalizzazione e il contenimento
delle spese di personale : costituzione Comitato provvisorio interterritoriale
La circolare prevede che , nelle more del riordino della disciplina statale da applicare a tutte le
PP.AA., in materia di misure per la riorganizzazione del personale e per il corretto utilizzo dei
fondi finanziari delle amministrazioni , per dare concreta attuazione all’art. 4 del d.l. 16 marzo
2014 , n. 16 , convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68, recante disposizioni normative in
materia di interventi da parte delle PP.AA. per la riduzione delle spese di personale , il Governo
intende proporre la istituzione presso la Conferenza Unificata di un comitato temporaneo
composto da rappresentanti di amministrazioni statali, regionali e locali .Il compito del Comitato
interterritoriale è di proporre indirizzi applicativi in tempi rapidi per disciplinare il trattamento
economico accessorio del personale del comparto Regioni-enti locali , anche proponendo
modifiche ai vigenti testi normativi e/o fornendo proposte all’ARAN.
In attesa di attuare le misure su sintetizzate , le singole amministrazioni possono
,attraverso gli organi di governo locali ( organi politici )effettuare una prima valutazione
sul come attuare l’art. 4 del d.l. n.16/2014, anche attraverso l’applicazione temporanea
dei CCDI vigenti , salvo successivo recupero di somme indebitamente corrisposte .
Cosa dice in sintesi l’art. 4 d.l. 16/2014
Ciascuna amministrazione adotta le seguenti misure in base alla situazione di fatto rilevata e
con il perentorio rispetto dei termini stabiliti :
1) Applicazione estensiva ,non limitata più soltanto agli enti locali in dissesto, dell’art.
263 co. 2 TUEL: l’amministrazione rileva , cioè, il rispetto dei parametri numero
dipendenti/popolazione applicando il DM 16 marzo 2011 triennio 2011/2013 . Per i
Comuni ricompresi nella fascia demografica superiore a 15.000 abitanti il parametro
da rispettare è 1 dipendente/ 122 abitanti
2) Gestione dei sovrannumeri .Il sovrannumero si configura sia applicando il
parametro dipendenti/popolazione, sia in base alla definizione fornìta dalla circolare
n. 4/2014 : quando, cioè, il personale in servizio complessivamente rilevato sia
superiore in ogni qualifica , categoria, servizio a quello necessario per la funzionalità
dell’amministrazione risultante dalla dotazione organica
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GESTIONE DEI SOVRANNUMERI
L’amministrazione procede applicando le normative in vigenza : art 2 commi 11 e 12 della legge n.
135/2012, ovvero
a) non effettua ( stante il divieto ex art.2 co. 11) nelle qualifiche e/o nelle aree interessate da
sovrannumeri , nuove assunzioni a qualsiasi titolo e
per tutta la durata
del
sovrannumero. Per i posti vacanti, invece, nelle aree non interessate da sovrannumero , le
amministrazioni possono procedere a nuove assunzioni in tali aree , da calcolare al netto
dei costi delle cessate unità di personale in sovrannumero poste in pensionamento
b) effettua spostamenti interni tra aree all’interno della stessa amministrazione
c) se i rimedi su applicati non siano sufficienti a eliminare
il sovrannumero, le
amministrazioni procedono previo esame congiunto con le OO.SS .
Procedimento per la gestione dei sovrannumeri
Competenze dirigenziali : nei casi in cui il dirigente responsabile rilevi situazioni di
sovrannumero che non possono essere reimpiegate poiché non sussistono posti utili disponibili
anche per una eventuale riconversione del personale o una diversa redistribuzione dei posti , è
obbligato a inoltrare formale informativa alle R.S.U. e alle OO.SS
Soluzioni previste per la gestione del sovrannumero :
FASE 1 : iniziative di pensionamento e ricollocazione
-pensionamento .Trascorsi 10 giorni dalla comunicazione da parte del dirigente responsabile
l’amministrazione, applicando l’art. 72 co. 11- d.l. n. 112/2008, verifica la presenza di personale
che abbia raggiunto 40 anni di anzianità contributiva .In tal caso può risolvere unilateralmente il
rapporto anche se il personale ha qualifica dirigenziale , dando preavviso formale al dipendente di
6 mesi .
Per il pensionamento si verifica il possesso in capo al lavoratore dei requisiti previgenti la legge n.
214/2011 che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro il 31.12.2016 dei
requisiti anagrafici e di anzianità contributiva con richiesta di attestazione dei presupposti
all’amministrazione di appartenenza
Per il calcolo del TFR si osservano le disposizioni di cui all’art. 2 co. 11 –lett a n.1 e 2 -legge n.
135/2012 , per il personale che ha maturato i requisiti anagrafici e contributivi al 31.12.2011;
-ricollocazione totale o parziale del personale in sovrannumero all’interno della stessa
amministrazione : in tal caso l’amministrazione verifica la possibilità di ricorrere a forme flessibili
di lavoro specie razionalizzando il tempo di lavoro , come accade in applicazione dei contratti di
solidarietà , attraverso l’applicazione dell’art. 1 legge n. 863/1984 , stabilendo a seguito di accordi
tra pubblica amministrazione e RSU della diminuzione di orari di lavoro per mantenere il
personale gia occupato o con la possibilità di disporre l’espletamento dell’attività di lavoro in un
luogo di lavoro o sedi diverse sulla base di motivate esigenze tecniche , organizzative e produttive
, nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL di comparto e nell’ambito della programmazione della
Performance
FASE 2 : Messa in disponibilità
Trascorsi 90 giorni dalla comunicazione inoltrata dal dirigente , l’amministrazione colloca in
disponibilità il/i dipendenti qualora non siano applicabili le misure di mantenimento in servizio
descritte , inclusa la rilevata impossibilità di ricollocazione del /dei dipendente/i nella stessa
amministrazione o in altra amministrazione. Il collocamento in disponibilità si attua anche
qualora il dipendente non abbia preso esercizio presso diversa amministrazione come disposto
in base agli accordi di mobilità
Il lavoratore in disponibilità ha diritto a percepìre l’80% dello stipendio e della I.I.S. per un
periodo massimo di 24 mesi conservando i diritti e le prerogative stabilite dall’art. 33 co. 8 – d.lgs.
n. 165/2001 .
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Verifiche da parte delle Amministrazioni per l’attuazione degli interventi di gesstione dei
sovrannumero e scadenza per procedere
E’ stato previsto che entro il 31.12.2013 ( termine perentorio) ciascuna amministrazione :
predisponesse
una previsione
delle cessazioni di personale in servizio
per il
pensionamento ( rif. fase 1n.1)
- Individuasse i sovrannumeri non riassorbibili entro 3 anni a decorrere dal 1 gennaio
2013 al netto dei pensionamenti effettuati ( rif.fase 1 –n.2)
- Avviasse i processi di mobilità guidata anche intercompartimentale per la riallocazione
presso pp.aa che abbiano dichiarato vacanze in organico presso uffici dirigenziali e
dotazioni organiche di amministrazioni statali , agenzie , enti pubblici non economici ,
enti di ricerca e altri enti pubblici.
Gestione degli esuberi
Per il personale non riassorbibile secondo le procedure di cui al co. 11 art. 2 legge n. 135/2012 ,
le amministrazioni pubbliche dichiarano l’esubero non oltre il 31 dicembre 2013. Il periodo di 24
mesi per la retribuzione pari all’80% di quello percepibile , può essere aumentato fino a 48 mesi
se il personale collocato in disponibilità maturi entro il detto periodo i requisiti per il trattamento
pensionistico
Trasmissioni da parte degli enti locali allo Stato
Ogni ente locale trasmette entro il 31 maggio di ogni anno alla PCM –Dipartimento della funzione
Pubblica-M.E.F. e al Ministero dell’ Interno , una relazione illustrativa e una relazione tecnico
finanziaria che con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari , dia conto dell’adozione
dei Piani obbligatori di riorganizzazione e delle misure per il contenimento della spesa pubblica
Benefici e deroghe a favore degli enti locali che hanno rispettato il Patto di stabilità
Modalità di recupero di somme indebitamente erogate : Gli enti locali che hanno rispettato il
patto di stabilità interno , possono compensare le somme da recuperare perché indebitamente
erogate , anche con l’utilizzo
dei risparmi
effettivamente derivanti dalle misure di
razionalizzazione organizzativa attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico
amministrative , attraverso gli accorpamenti tra uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni
organiche del personale dirigenziale non inferiore al 20% ( calcolato numericamente) e della
spesa complessiva di personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10% ( calcolato in
termini di spesa) e con il rispetto dei quantitativi numerici di personale stabiliti dall’art. 263
co. 2 TUEL
Attingimento di risorse : Possono essere utilizzati anche i risparmi derivanti dalle misure di
razionalizzazione derivanti dalla applicazione dell’art. 16 co. 4 e 5 della legge n. 111/2011 ,
ovvero i rrsparmi derivanti dalla attuazione delle misure di razionalizzazione delle spese adottati
triennalmente entro il 31 marzo di ogni anno , di semplificazione e digitalizzazione , di riduzione
dei costi della politica e di funzionamento , compresi gli appalti di servizio , affidamenti alle
partecipate e ricorso a consulenze attraverso persone giuridiche .
Validità degli atti di utilizzo dei fondi di CCDI :Fermo restando l’obbligo di recupero per compensi
indebitamente erogati, sono considerati validi ed efficaci gli atti di costituzione e l’utilizzo di
fondi costituiti per la CCDI se adottati prima del 31.12.2011 anche se vìolino vincoli e limiti
imposti da CCNL o da leggi , purchè non abbiano comportato il riconoscimento di responsabilità
erariale in sede giudiziale nei confronti di quei Comuni che hanno rispettato il patto di stabilità
No limitazioni derivanti dall’art. 9 co. 2 bis d.l. 78/2010 : Non si applicano le limitazioni relative
al trattamento economico accessorio normato dall’art. 9 co. 2 bis d.l. 78/2010 che ha stabilito
che tale trattamento non può superare il corrispondente importo del 2010 con riduzione in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio ; non si applicano le altre
limitazioni contenute nell’articolo in questione stabilite anche per i rapporti di formazione e
lavoro , somministrazione lavoro e lavoro accessorio
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Misure a favore di LSU e LPU :Per prevenire contenziosi a carico delle amministrazioni pubbliche
coinvolte , le Regioni e gli enti locali che nel periodo 2010-2013 hanno attivato anche attraverso
l’utilizzo di propri organismi partecipati , iniziative a favore di LSU e di LPU , anche dando luogo
al superamento dei vincoli stabiliti dalla legislazione regionale limitatamente alla parte di spesa
coperta da finanziamenti regionali , possono per il periodo 2010-2013 provvedere al pagamento
delle competenze
retributive maturate rispettando il patto di stabilità , purchè siano
salvaguardati gli equilibri di bilancio .Questa disposizione si applica soltanto per garantire il a
pagamento delle retribuzioni dovute.
Restano in vigore le disposizioni che stabiliscono che per i L.S.U. le regioni predispongono un
elenco regionale secondo criteri che tengano conto dell’anzianità anagrafica , di servizio e
situazioni familiari ( art. 4 co. 8 l. n. 125/2013 ); che stabiliscono che dal 1 settembre 2013 e
sino al 31.12.2016 gli enti territoriali che hanno vacanze in organico rispetto a posti per i quali è
richiesto il titolo di studio non superiore alla III media possono utilizzarli attingendoli tra gli
iscritti nelle liste di collocamento e in quelle di mobilità che abbiano la professionalità richiesta
e i requisiti previsti per accedere al pubblico impiego .essi sono avviati numericamente alla sede
secondo l’ordne di graduatoria risultanti dalle liste di circoscrizioni competenti territorialmente
Sempre per queste categorie di lavoratori è stata prevista l’emanazione di un DPCM da emanarsi
entro il 29 febbraio 2014 individuante le riserve finanziarie disponibili per garantire assunzioni
a tempo indeterminato di LSU e LPU anche se in rapporto di lavoro a tempo determinato.
Comunicato M.E.F. n. 126/16 maggio 2014. sito tesoro.it
Il M.E.F. fa conoscere che è operativa la procedura di erogazione della terza tranche delle risorse
finanziarie per il pagamento dei debiti certi , liquidi ed esigibili maturati al 31.12.2012 dai
fornitori delle Amministrazioni Pubbliche.
I criteri e le modalità di accesso da parte degli enti locali interessati alle anticipazioni , sono
definiti sulla base delle disposizioni
contenute nell’atto aggiuntivo all’Addendum della
Convenzione 23 dicembre 2009 tra M.E.F. e Cassa Depositi e Prestiti
Le richieste devono pervenire compilando i moduli allegati all’atto aggiuntivo all’Addendum ,
entro il 3 giugno 2014
Sintesi normativa
Con l’art. 1 –co. 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 è stato istituìto nello stato di previsione
del M.E.F. un Fondo denominato “ Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti di debiti
certi , liquidi ed esigibili , distinto in 3 sezioni , di cui una contenente risorse finanziarie destinate
ai pagamenti di debiti certi , liquidi ed esigibili degli enti locali , con una dotazione di 2000 milioni
di euro per gli anni 2013 e 2014.
Per garantire l’immediata disponibilità delle somme disponibili per il M.E.F. da destinare alle
amministrazioni pubbliche , il M.E.F. ha stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti una
convenzione sottoscritta in data 23.12.2009 .In base a tale accordo aggiuntivo , il M.E.F.
trasferisce le risorse della sezione del fondo per gli enti locali a CDDPP.
Con un successivo atto integrativo “ Addendum” è stata concordato il trasferimento delle
disponibilità delle risorse su un c/corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato intestato al
MEF su cui CDDPP è autorizzata ad effettuare versamenti e prelevament i
Adempimenti degli enti locali
Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti di debiti certi , liquidi ed esigibili maturati
al 31.12.2012 e dei debiti per i quali sia stata emessa una fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro il 31.12.2012 , a causa di mancanza di liquidità
chiedono a CDDPP
l’anticipazione di liquidità .Le somme ricevute dagli enti locali richiedenti sono restituite con un
piano di ammortamento a rate costanti comprensive di quota capitale e quota interessi , con
durata massima di 30 anni.E’ prevista l’applicazione di un tasso di interesse da applicare sulle
anticipazioni secondo le modalità stabilite dalla integrazione all’addendum determinato dal
M.E.F. ai sensi dell’art. 3 co. 4 D.M. 10.02.2014.
La I fase esterna ( di competenza dei Comuni) : è la richiesta di anticipazione entro il 3 giugno
2014 ( è compilato l’allegato 1 alla integrazione addendum) .Le domande sono inoltrabili tramite
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fax con successivo inoltro dell’originale di richiesta ; per posta elettronica o con consegna a mano
dell’originale .
La II fase :( di competenza di CCDDPP) è di verifica dei presupposti e dell’accoglibilità della
richiesta da compilare in ogni sua parte .Avvenuta la verifica ad esito positivo CCDDPP concede
l’anticipazione .
La III fase :dopo la concessione di anticipazione , l’ente locale deve trasmettere con fax alla
CDDPP il modulo di contratto (All. 2 alla integrazione all’Addendum) in cui devono essere indicati
l’importo e la durata dell’ammortamento dell’anticipazione ricevuta.
La IV fase dopo l’erogazione delle anticipazioni : gli enti locali provvedono immediatamente a
estinguere i debiti e dell’avvenuto pagamento l’ente locale deve darne formale e analitica
certificazione alla CDDPP sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario entro 45 giorni
dalla erogazione dell’anticipazione .
La V fase : l’ente locale è comunque tenuto a pubblicare il piano dei pagamenti dei debiti sul
proprio sito internet per importi aggregati per classi omogenee di debiti e comunicare ai propri
debitori anche tramite posta elettronica l’importo e la data entro cui provvederà a pagare i debiti
.I criteri di priorità progressiva per il pagamento dei debiti sono indicati nell’art. 3 co. 7
addendum
La VI fase :se l’ente locale non corrisponde le rate di ammortamento costanti a partire dall’anno
successivo a quello in cui è stata effettuata l’erogazione , entro il 31 maggio di ogni anno , la
CDDPP ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate ( pag. 6 addendum) e per garantire
l’assolvimento degli obblighi si procede al trattenimento di somme dovute agli enti locali a tItolo di
entrate da IMU
Per garantire l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di anticipazione
previsto in Convenzione e condizioni necessaria per fruìre della erogazione dei finanziamenti
statali , l’Ente beneficiario deve impegnarsi a iscrivere nei propri bilanci per tutta la durata
dell’anticipazione , le somme per il rimborso delle anticipazioni stesse ( art. 5 Contratto tipo – 2
allegato Addendum)
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Circolare 18 marzo 2014, n. 3 Dipartimento Funzione Pubblica : trattamenti
economici massimi erogabili da pubbliche amministrazioni-sito Dipartimento
funzione pubblica
Contenuto in sintesi :
La disposizione a base della disciplina sui trattamenti massimi economici a carico delle finanze
pubbliche è l’art. 23 bis del d.l. n. 201/2011 che ha stabilito che il trattamento massimo annuo
onnicomprensivo ,per chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti e
retribuzioni , sia nei rapporti di lavoro autonomo che dipendente dalle pp.aa. non può essere
superiore a quello del I Presidente di Cassazione : tale trattamento non superabile è pari per il
2014 a € 311.658, 53
Modalità di calcolo del trattamento economico annuo onnicomprensivo .
Si tiene conto
- degli emolumenti percepìti nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato o autonomo
ovvero stipendi e tutte le altre voci del trattamento fondamentale , indennità , voci
accessorie , remunerazioni per consulenze, per collaborazioni
, incarichi aggiuntivi
conferìti da pubbliche amministrazioni anche diverse da quelle di appartenenza .In caso
di superamento l’amministrazione ove opera il dipendente con l’ultimo contratto in corso
effettua la riduzione
- Al limite su individuato sono sottoposti anche
gli emolumenti degli organi di
amministrazione, direzione e controllo delle pp.aa
- Per i trattamenti economici derivanti da prestazioni occasionali di cui all’art. 61 d.lgs. n.
276/2003 , essi rientrano nel calcolo soltanto se l’assuntore /datore di lavoro abbia
corrisposto più di 5000 euro nell’anno solare per rapporti superiori complessivamente a
30 giorni
Rientrano nel calcolo anche i trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali
obbligatorie , ad esclusione di forme complementari e integrative , inclusi i vitalizi ( es.
da funzioni pubbliche eelttive)
Criteri per la verifica del limite :
- Secondo competenza : tutti i trattamenti economici ,
- Secondo criteri di cassa : i trattamenti e le retribuzioni di risultato dirigenziali
In termini di cassa sono assoggettati al regime limitativo del 2014 , i trattamenti corrisposti nel
2014 anche se riferiti ad attività prestate nel 2013
Adempimenti dell’Amministrazione: all’atto di assunzione dell’incarico l’amministrazione deve far
sottoscrivere all’interessato una dichiarazione che indichi l’eventuale trattamento pensionistico
in godimento al netto delle decurtazioni derivanti dall’applicazione del contributo di solidarietà di
cui all’art. 1 co. 486 della legge di stabilità 2014
Se sulla base delle dichiarazioni risulta che il limite è superato , l’amministrazione procede alla
riduzione dei compensi per rientrare nel limite massimo o effettua una segnalazione del
superamento alla amministrazione che assume o conferisce l’incarico .Senza la dichiarazione
resa dall’interessato , il rapporto di lavoro non si perfeziona .
La dichiarazione dovrà essere resa e acquisita dall’amministrazione anche per gli incarichi
rinnovati p conferiti a decorrere dal 1 gennaio 2014 con acquisizione immediata della
dichiarazione
Le amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 –T.U.P.I. che effettuino recuperi di somme le
trasferiscono al Fondo ammortamento titoli di Stato
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PARTE SECONDA : INFORMATIVE
Circolare n. 9/E 14.05.2014 Agenzia delle Entrate –Modalità applicative dell’art. 1 –d.l. n.
66/2014 cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati
Comunicato M.E.F. 19 maggio 2014, n. 128-TASI I RATA
Con il comunicato n. 128 si fa conoscere che nei Comuni che entro il 23 maggio non hanno
deliberato le aliquote TASI , la scadenza per il pagamento della I rata è prorogata da giugno a
settembre ; per tutti gli altri Comuni la scadenza è al 16 giugno
Comunicato
del
20
maggio
2014
–Ministero
Interno
A seguito delle segnalazioni di difficoltà riscontrate dagli enti nell’apposizione delle firme digitali
nel formato PDF per le certificazioni in corso di acquisizione, è stata predisposta una modalità di
invio alternativo. (da utilizzare in caso di irrisolvibili problemi tecnici).
Tale modalità alternativa permette l'invio del file PDF firmato ESCLUSIVAMENTE con firme digitali
in modalità PKCS7 (estensione P7M).
Si precisa infine che NON saranno accettati certificati firmati con entrambe le modalità di firma
(dovranno essere tutte firme in P7m o tutte in modalità PDF).
Comunicato 17 maggio 2014 :M.I.U.R. Risulta datata 17 maggio 2014 la lettera inviata
dall’attuale Presidente del consiglio direttamente agli indirizzi mail dei Sindaci italiani per
interventi di edilizia scolastica .Se vi è stata una preventiva adesione , il Comunicato rende noto
che il Comune entro venerdì prossimo 23 maggio dovrà trasmettere appositi moduli reperibili
sul sito istruzione.it
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AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione
Consiglio di Stato -sez-IV- sentenza 15 maggio 2014 , n. 2499-I presupposti richiesti
per risarcire i ricorrenti - Errore scusabile dell’amministrazione
Il risarcimento non è conseguenza automatica della pronuncia di legittimità del Giudice .Poichè
possa configurarsi la responsabilità in capo alla amministrazione pubblica è sufficiente che
sussista l’elemento della colpa anche lieve
Il privato danneggiato può lamentare l’illegittimità del provvedimento come indice preventivo
della colpa dell’amministrazione e i danni conseguenti ad un atto illegittimo o ad una violazione
delle regole .Oltre a denunciare l’illegittimità di un provvedimento può collegare circostanze
ulteriori
, idonee a dimostrare
che si è trattato
di errore non scusabile commesso
dall’amministrazione
All’amministrazione ,invece, spetterà dimostrare che si è trattato di un errore scusabile
configurantesi in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma , di formula
incerta di norme entrate in vigore di recente , di rilevante complessità del fatto , di una influenza
determinante di altri soggetti , di illegittimità derivante
da una successiva dichiarazione di
incostituzionalità della norma applicata per emanare il provvedimento
Normativa in materia di V.I.A. applicabile
Consiglio di Stato - sez.IV- sentenza 15 maggio 2014, n. 2496 –Rilevanza della data di avvio
dei procedimenti
La normativa in materia di V.I.A. in caso di progetti e/o procedimenti gia avviati e in corso ,
prima della entrata in vigore del d.lgs. n., 152/2006 - artt. 23 e 24 , in vigore dal 31 luglio 2007 ,
è l’art. 15 della legge n. 306/2003 che stabilisce l’esclusione della V.I.A. si applica in caso di
calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e solo in specifici casi in cui la
situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento
della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di
immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi
dalla procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai
sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Pertanto per escludere la V.I.A. mìnon è sufficiente far riferimento al testo del D.P.R. 12 aprile
1996 che basa l’acquisizione o meno della VIA a requisiti di superficie
Innovazioni a piani particolareggiati da adottati dalle amministrazioni
Consiglio di Stato –sez.IV- sentenza 15 maggio 2014, , n. 2494 – Possibilità di
introdurre modifiche e innovazioni a PP
In sede di adozione di un nuovo strumento urbanistico , l’amministrazione può introdurre
innovazioni a piani particolareggiati gia adottati per migliorare e aggiornare le vigenti
prescrizioni urbanistiche a nuove , sopravvenute esigenze , anche quando la scelta
effettuata imponga sacrifici ai proprietari interessati .
Esclusione da gara per motivi relativi a offerte tecniche
Tar Lazio- Roma – III sezione – sentenza 13 maggio 2014, n. 4944- Sulla verifica del
rispetto dell’offerta tecnica rispetto alle prescrizioni del bando di gara , in particolare delle
prescrizioni del progetto definitivo posto a base di gara
E’ motivo di esclusione da gara d’appalto il fatto che una ditta partecipante abbia presentato
una offerta tecnica che non rispetti le prescrizioni obbligatorie del bando che nel caso di specie
stabiliva il rispetto di limiti inderogabili di un’opera da realizzare sulla base di caratteristiche
tecniche e scelte progettuali indicate nel progetto definitivo posto a base di gara , our essendo
ammessi accorgimenti tecnici migliorativi che se non siano ritenuti tali dall’amministrazione non
comportano l’esclusione ma soltanto l’assegnazione di un punteggio alla offerta tecnica inferiore
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