ANNO 00 NUMERO 03 COMUNE DI SABAUDIA PROVINCIA DI LATINA RUBRICA DELLE NOVITA’ NORMATIVE GIURISPRUDENZIALI ED AMMINISTRATIVE Il Segretario Generale Francesco Zeoli Il Responsabile di Progetto Paola Martullo 1 AGGIORNAMENTI NORMATIVI Legge 16 maggio 2014,n. 78 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese –in G.U. Serie generale 19 maggio 2014, n. 114) in vigore dal 20 maggio 2014 Contenuto in Sintesi :la normativa contenuta nella legge rubricata ,di conversione del decreto legge 20 marzo 2014 , n. 34 ( in rassegna 1) modifica il decreto legge n. 34 rispetto: al contratto di lavoro a termine (art.1) , per cui : 1. il limite percentuale massimo per assumere , è da applicare non sul numero complessivo(= organico complessivo ) dei lavoratori impiegati presso l’ente o l’azienda , ma soltanto sui lavoratori impiegati con contratto a tempo indeterminato ; 2. il sistema delle proroghe è modificato: il numero massimo è di 5 anziché 8; 3. sono stabiliti casi di trasformazione automatica del rapporto di lavoro da “a tempo determinato “in contratti di lavoro “a tempo indeterminato “ , per il non rispetto di termini massimi di durata dei contratti a termine ; 4. sono stabiliti casi di trasformazione automatica del rapporto di lavoro da “a tempo determinato “in contratti di lavoro “a tempo indeterminato “ , per il non rispetto di termini massimi di durata dei contratti a termine 5. sono stabilite nuove condizioni che danno priorità nelle assunzioni a tempo indeterminato ( criteri di preferenza nell’impiego con trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ) 6. si tende a favorire le lavoratrici che abbiano fruito del congedo di maternità nel corso di un contratto a tempo determinato presso la stessa azienda o ente, essendo il periodo di congedo computato ai fini del calcolo del raggiungimento del periodo previsto per la trasformazione del rapporto di lavoro da “a tempo determinato” in “a tempo indeterminato” 7. sono previste sanzioni per le violazioni commesse per non rispetto dei termini massimi di durata del contratto a tempo determinato ,riferite al numero di lavoratori cui la violazione si riferisce secondo un rapporto direttamente proporzionale( più alto è il numero di lavoratori “irregolari” più alta è la sanzione) (art.2) 8. introduzione a livello centrale di una attività di monitoraggio sull’andamento dei contratti di somministrazione lavoro ex d.lgs. n. 276/2003 9. per l’apprendistato riportato di seguito nelle linee essenziali è prevista la possibilità di attuare un programma sperimentale per il 2014-2016 per studenti degli ultimi 2 anni di scuola secondaria ( art.2) 10. la proroga sino al 31 luglio 2015 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico Altre disposizioni riguardano Iscrizioni all’elenco anagrafico dei lavoratori disoccupati : possono fare richiesta di iscrizione anche i cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e i cittadini di Stati membri U.E. e stranieri( art.3) Semplificazioni di acquisizione DURC : la richiesta può essere inoltrata a agli istituti previdenziali anche dalle imprese( art. 4) 2 Per garantire , in materia di contratti di solidarietà la definizione di buone politiche , i contratti sono depositati presso l’Archivio nazionale dei contratti di cui all’art. 17 della legge n. 936/1986. Di seguito le disposizioni in sintesi Art 1 Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto a termine E’ consentita l’apposizione di un termine della durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 36 mesi comprensivo di eventuali proroghe , concluso da un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualsiasi mansione sia nella forma di contratto a tempo determinato sia nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato , a norma dell’art. 20 co. 4 del d.lgs. n. 276/2003 . Determinazione limiti quantitativi Fatta salva la competenza dei CCNL nell’individuazione dei limiti quantitativi di utilizzo dei contratti a termine , il numero complessivo dei contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione Forma scritta del termine nel contratto ( riferito al co.2 d.lgs. 368/2001 ) Il contratto è privo di effetto se il termine al contratto non risulti indirettamente da atto scritto di rettamente o Disciplina della proroga nel contratto a tempo determinato ( co 1 b) riferito all’ art. 4 co. 1 d.lgs. n. 368/2001 Il termine del contratto a tempo determinato può essere con il consenso del datore di lavoro prorogato soltanto quando la durata del contratto sia inferiore a 3 anni .In tali casi le proroghe sono consentite fino a un massimo di 5 volte anziché 8 , nell’arco dei complessivi 36 mesi , indipendentemente dal numero dei rinnovi e a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato .Con esclusivo riferimento a tali ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore a 3 anni Non è più previsto che il datore di lavoro debba provare l’esistenza delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga del termine ( abrogazione all’ art. 4 del co. 2 d.lgs. n. 368/2001) Trasformazione automatica del rapporto di lavoro ( art. 5 co. 2 d.lgs. 368/2001) Se il rapporto di lavoro instaurato con contratto di lavoro di durata inferiore a 6 mesi , continua oltre il 30mo giorno anche per effetto di successione di contratti per lo svolgimento di mansioni equivalenti , o continua oltre il 50mo giorno negli altri casi , il contratto si considera a tempo indeterminato . Trasformazione automatica del rapporto di lavoro ( art.5 co. 4 bis d.lgs. n. 368/2001) Se il rapporto di lavoro tra stesso datore di lavoro e stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi , indipendentemente dai periodi di interruzione che corrono tra un contratto e l’altro , il rapporto si considera a tempo indeterminato Per computare il periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato pari a 36 mesi , si tiene conto anche di periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti svolti tra i medesimi soggetti a titolo e forma di somministrazione di lavoro a tempo determinato , ex art. 20 d.lgs. n.276/2003 Priorità nelle assunzioni a tempo indeterminato e calcolo del congedo di maternità ( integrazione dell’ art. 5 co. 4 quiquies d.lgs. ) Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piu' contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a termine , fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Integrazione: Per le lavoratrici , il congedo di maternità di cui all’art. 16 co. 1 – d.lgs. n. 151/2001 intervenuto nella esecuzione di un contratto a termine presso la stessa 3 azienda , concorre a determinare il periodo di attività utile e comporta il diritto di precedenza di cui al periodo precedente .A quelle lavoratrici è riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi , con riferimento alle mansioni gia svolte in esecuzione di precedenti rapporti a termine Il diritto di precedenza di cui al co. 4 quater e 4 quinquies dell’art.5 ,può essere esercitato purchè il lavoratore abbia manifestato tale volontà al datore di lavoro entro 6 mesi o 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto .Il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del diritto di precedenza con comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di lavoro di cui all'articolo 1, co 2. D.lgs. 368/2001 Sanzioni per violazione dei termini contrattuali Risulta integrato l’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001 con l’ inserimento del co. 4 septies Le sanzioni sono stabilite in relazione al superamento dei termini di durata consentiti del rapporto di lavoro a tempo determinato , tenuto conto del numero complessivo di lavoratori nei confronti de quali sia stata commessa la violazione Più alto il numero di lavoratori per i quali non sia stato rispettato il termine più alta è la sanzione. Le somme a titolo di sanzione pagate dai datori di lavoro sono introitate dallo Stato Limiti quantitativi dei contratti di somministrazione lavoro Eliminazione delle motivazioni nei contratti di somministrazione lavoro Modifica all’art. 20 .co.4 – d.lgs. n. 276/2003 Risultano soppressi i primi 2 periodi del co. 4 dell’art. 20 del d.lgs. n. 276/2003 , per cui il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere utilizzato a prescindere da ragioni di carattere produttivo, tecnico , organizzativo ,sostitutivo , anche se riferibile alla ordinaria attività dell’utilizzatore ( nel nostro caso del Comune) Dell’art. 20 co. 4 resta soltanto l’ultimo periodo in base al quale è stabilito che la individuazione dei limiti quantitativi di utilizzo dei contratti di somministrazione a termine è affidata ai CCNL Forma e contratto del contratto di somministrazione integrazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 276/2003 in materia di monitoraggio sull’applicazione dei contratti di somministrazione Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato per iscritto e contiene gli elementi stabiliti dall’art. 21 del d.lgs. n. 276/2003 Con la disposizione integrativa è stabilito che ,per verificare gli effetti delle disposizioni , il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali decorsi 12 mesi a decorrere dal 20 maggio 2014 evidenzia nella relazione alle Camere gli andamenti occupazionali e l’entità dl ricorso a tali tipologie contrattuali anche tenuto conto delle età ,qualifiche , aree geografiche Ambito di esclusione dall’assoggettamento a sanzioni – art. 2 co. Ter d.lgs. 276/2003 Le sanzioni previste all’art. 5 co 4 septies , ovvero l’automatica trasformazione dei contratti di lavoro a termine in contratti di lavoro a tempo indeterminato conclusi oltre il limite percentuale di superamento della soglia limite del 20% non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati prima del 20 marzo 2014 . Proroga dei contratti di cui all’art. 4 co. 4 bis – legge n. 85/2013 I contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive possono essere prorogati sino al 15 luglio 2015 Art.2 Contratto di apprendistato - art. 2 co. 1 legge 78 /2014 –in riferimento al d.lgs. n. 167/2011 La disciplina generale è rimessa ad accordi interconfederali sulla base dei princìpi enucleati nell’art. 2, tra cui quello contenuto nella lett a) ovvero contratti a forma scritta e patto di prova .Rispetto al testo del decreto legge n. 34, è stato stabilito che il contratto di apprendistato contiene in forma sintetica il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari elaborati e predisposti in sede contrattuale Non sono previsti termini per gli adempimenti riferiti al piano formativo Se la regione non provvede a comunicare al datore di lavoro entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del datore di lavoro le modalità per fruìre della offerta formativa pubblica secondo gli indirizzi stabiliti dalla conferenza Stato-regioni –province autonome del 4 20.02.2014 , il datore di lavoro non è obbligato a integrare la formazione. In modifica all’art. 8 bis co 2 della legge n. 128/2013 “Istruzione e Formazione per il lavoro “ è stato previsto un programma sperimentale di apprendistato in azienda per studenti degli ultimi 2 anni di scuola secondaria per il 2014-2016 Restano confermate le disposizioni che prevedono che il datore di lavoro possa procedere alla conclusione di nuovi contratti di apprendistato a prescindere dalla conferma in servizio dei lavoratori gia presso le aziende ,che abbiano terminato il periodo di formazione ; nel contratto di apprendistato è prevista soltanto la stipula con forma scritta , la definizione del patto di prova e, mentre non è più prevista la definizione del piano formativo individuale e la circostanza che per la determinazione della retribuzione il datore di lavoro deve tener conto delle ore effettivamente prestate e delle ore di formazione nella misura del 35% del monte ore complessivo . Art. 3 Elenco anagrafico dei lavoratori e stato di disoccupazione Viene delimitato e specificato l’ambito soggettivo di coloro che possono iscriversi all’elenco in rubrica tenuto dai centri per l’impiego o dagli altri organismi previsti dalla Regione , in cerca di occupazione , come previsto dall’art.4 co. 1 –D.P.R. n. 442/2000 Può iscriversi non “ chiunque” ma soltanto i cittadini italiani , comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia nonche' a decorrere dal 20 maggio 2014 , i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri Rimane esteso ,come previsto dal d.l. 34/2014 , l’ambito territoriale presso cui i disoccupati in cerca di nuova occupazione possono fare richiesta di iscrizione . La condizione di disoccupazione come definito dall’art. 1 co. 2 lett.c ) del d.lgs. n. 181/2000 deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente in qualsiasi ambito territoriale dello Stato che presenta una dichiarazione sostitutiva attestante la precedente attività lavorativa eventualmente precedentemente svolta e la disponibilità immediata allo svolgimento di nuova attività lavorativa . Art. 4 Semplificazioni in materia di d.u.r.c. La sostituzione dell’acquisizione del d.u.r.c. con accesso alla Banca dati nazionale istituìta presso l’AVCP ,può essere effettuata da chiunque vi abbia interesse attraverso l’inoltro telematico di una interrogazione ( richiesta ) da parte dei soggetti appaltanti , all’INPS ,INAIL e Casse edìli .La risposta da parte di questi istituti al richiedente/ interrogante ha validità pari a 120 giorni e sostituisce il DURC. Le modalità applicative , i requisiti , durata e casi in cui è ammessa l’interrogazione sostituiva del DURC sono determinate con apposito decreto del Ministro del Lavoro ,emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore di questa disposizione .Tra i soggetti interessati alla trasmissione della istanza sono state contemplate le imprese Art. 5 Contratti di solidarietà La legge n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di deposito dei contratti presso l’Archivio nazionale dei contratti di lavoro , previsto dall’art. 17 della legge n. 936/78 5 Circolare 12 maggio 2014, n. 4 del Ministro per gli Affari regionali , Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione e Ministro Economia e finanze sito Dipartimento funzione pubblica Contenuto in sintesi La circolare in rubrica contiene disposizioni esplicative in materia di :1) gestione dei sovrannumero di personale ,in applicazione dell’art. 2 co.11 e 12 della legge n. 135/2012 , prevedendo iniziative di messa in pensionamento stanti i presupposti e/o la riallocazione del personale infra o extra amministrazione di appartenenza . Qualora non siano attuabili le misure pre indicate, è stabilita la messa in disponibilità del dipendente .Le scadenze per adottare gli adempimenti connessi alla previsione del piano di cessazione del personale per pensionamento, per l’individuazione dei sovrannumero riassorbibili e infine per la messa in mobilità comandata , sono perentorie .Si prevedono,inoltre , obblighi di trasmissione da parte degli enti locali allo Stato sulle iniziative adottate in materia di piani obbligatori di riorganizzazione e una serie di benefici con deroghe alle normative vigenti per gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità .Nelle more del riordino della disciplina riguardante la riorganizzazione del Personale e il riordino dei fondi finanziari delle amministrazioni pubbliche , è stato istituìto un Comitati provvisorio interterritoriale affinchè le varie rappresentanze pubblicoamministrative forniscano indirizzi in materia .Nelle more del riordino è consentito alle amministrazioni pubbliche di adottare autonomamente le misure riorganizzative disciplinate dall’art. 4 del. Dl. 16 marzo 2014, n. 16 .Le misure sono di seguito riportate Innovazioni previste dal Governo per ridisciplinare la razionalizzazione e il contenimento delle spese di personale : costituzione Comitato provvisorio interterritoriale La circolare prevede che , nelle more del riordino della disciplina statale da applicare a tutte le PP.AA., in materia di misure per la riorganizzazione del personale e per il corretto utilizzo dei fondi finanziari delle amministrazioni , per dare concreta attuazione all’art. 4 del d.l. 16 marzo 2014 , n. 16 , convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68, recante disposizioni normative in materia di interventi da parte delle PP.AA. per la riduzione delle spese di personale , il Governo intende proporre la istituzione presso la Conferenza Unificata di un comitato temporaneo composto da rappresentanti di amministrazioni statali, regionali e locali .Il compito del Comitato interterritoriale è di proporre indirizzi applicativi in tempi rapidi per disciplinare il trattamento economico accessorio del personale del comparto Regioni-enti locali , anche proponendo modifiche ai vigenti testi normativi e/o fornendo proposte all’ARAN. In attesa di attuare le misure su sintetizzate , le singole amministrazioni possono ,attraverso gli organi di governo locali ( organi politici )effettuare una prima valutazione sul come attuare l’art. 4 del d.l. n.16/2014, anche attraverso l’applicazione temporanea dei CCDI vigenti , salvo successivo recupero di somme indebitamente corrisposte . Cosa dice in sintesi l’art. 4 d.l. 16/2014 Ciascuna amministrazione adotta le seguenti misure in base alla situazione di fatto rilevata e con il perentorio rispetto dei termini stabiliti : 1) Applicazione estensiva ,non limitata più soltanto agli enti locali in dissesto, dell’art. 263 co. 2 TUEL: l’amministrazione rileva , cioè, il rispetto dei parametri numero dipendenti/popolazione applicando il DM 16 marzo 2011 triennio 2011/2013 . Per i Comuni ricompresi nella fascia demografica superiore a 15.000 abitanti il parametro da rispettare è 1 dipendente/ 122 abitanti 2) Gestione dei sovrannumeri .Il sovrannumero si configura sia applicando il parametro dipendenti/popolazione, sia in base alla definizione fornìta dalla circolare n. 4/2014 : quando, cioè, il personale in servizio complessivamente rilevato sia superiore in ogni qualifica , categoria, servizio a quello necessario per la funzionalità dell’amministrazione risultante dalla dotazione organica 6 GESTIONE DEI SOVRANNUMERI L’amministrazione procede applicando le normative in vigenza : art 2 commi 11 e 12 della legge n. 135/2012, ovvero a) non effettua ( stante il divieto ex art.2 co. 11) nelle qualifiche e/o nelle aree interessate da sovrannumeri , nuove assunzioni a qualsiasi titolo e per tutta la durata del sovrannumero. Per i posti vacanti, invece, nelle aree non interessate da sovrannumero , le amministrazioni possono procedere a nuove assunzioni in tali aree , da calcolare al netto dei costi delle cessate unità di personale in sovrannumero poste in pensionamento b) effettua spostamenti interni tra aree all’interno della stessa amministrazione c) se i rimedi su applicati non siano sufficienti a eliminare il sovrannumero, le amministrazioni procedono previo esame congiunto con le OO.SS . Procedimento per la gestione dei sovrannumeri Competenze dirigenziali : nei casi in cui il dirigente responsabile rilevi situazioni di sovrannumero che non possono essere reimpiegate poiché non sussistono posti utili disponibili anche per una eventuale riconversione del personale o una diversa redistribuzione dei posti , è obbligato a inoltrare formale informativa alle R.S.U. e alle OO.SS Soluzioni previste per la gestione del sovrannumero : FASE 1 : iniziative di pensionamento e ricollocazione -pensionamento .Trascorsi 10 giorni dalla comunicazione da parte del dirigente responsabile l’amministrazione, applicando l’art. 72 co. 11- d.l. n. 112/2008, verifica la presenza di personale che abbia raggiunto 40 anni di anzianità contributiva .In tal caso può risolvere unilateralmente il rapporto anche se il personale ha qualifica dirigenziale , dando preavviso formale al dipendente di 6 mesi . Per il pensionamento si verifica il possesso in capo al lavoratore dei requisiti previgenti la legge n. 214/2011 che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro il 31.12.2016 dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva con richiesta di attestazione dei presupposti all’amministrazione di appartenenza Per il calcolo del TFR si osservano le disposizioni di cui all’art. 2 co. 11 –lett a n.1 e 2 -legge n. 135/2012 , per il personale che ha maturato i requisiti anagrafici e contributivi al 31.12.2011; -ricollocazione totale o parziale del personale in sovrannumero all’interno della stessa amministrazione : in tal caso l’amministrazione verifica la possibilità di ricorrere a forme flessibili di lavoro specie razionalizzando il tempo di lavoro , come accade in applicazione dei contratti di solidarietà , attraverso l’applicazione dell’art. 1 legge n. 863/1984 , stabilendo a seguito di accordi tra pubblica amministrazione e RSU della diminuzione di orari di lavoro per mantenere il personale gia occupato o con la possibilità di disporre l’espletamento dell’attività di lavoro in un luogo di lavoro o sedi diverse sulla base di motivate esigenze tecniche , organizzative e produttive , nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL di comparto e nell’ambito della programmazione della Performance FASE 2 : Messa in disponibilità Trascorsi 90 giorni dalla comunicazione inoltrata dal dirigente , l’amministrazione colloca in disponibilità il/i dipendenti qualora non siano applicabili le misure di mantenimento in servizio descritte , inclusa la rilevata impossibilità di ricollocazione del /dei dipendente/i nella stessa amministrazione o in altra amministrazione. Il collocamento in disponibilità si attua anche qualora il dipendente non abbia preso esercizio presso diversa amministrazione come disposto in base agli accordi di mobilità Il lavoratore in disponibilità ha diritto a percepìre l’80% dello stipendio e della I.I.S. per un periodo massimo di 24 mesi conservando i diritti e le prerogative stabilite dall’art. 33 co. 8 – d.lgs. n. 165/2001 . 7 Verifiche da parte delle Amministrazioni per l’attuazione degli interventi di gesstione dei sovrannumero e scadenza per procedere E’ stato previsto che entro il 31.12.2013 ( termine perentorio) ciascuna amministrazione : predisponesse una previsione delle cessazioni di personale in servizio per il pensionamento ( rif. fase 1n.1) - Individuasse i sovrannumeri non riassorbibili entro 3 anni a decorrere dal 1 gennaio 2013 al netto dei pensionamenti effettuati ( rif.fase 1 –n.2) - Avviasse i processi di mobilità guidata anche intercompartimentale per la riallocazione presso pp.aa che abbiano dichiarato vacanze in organico presso uffici dirigenziali e dotazioni organiche di amministrazioni statali , agenzie , enti pubblici non economici , enti di ricerca e altri enti pubblici. Gestione degli esuberi Per il personale non riassorbibile secondo le procedure di cui al co. 11 art. 2 legge n. 135/2012 , le amministrazioni pubbliche dichiarano l’esubero non oltre il 31 dicembre 2013. Il periodo di 24 mesi per la retribuzione pari all’80% di quello percepibile , può essere aumentato fino a 48 mesi se il personale collocato in disponibilità maturi entro il detto periodo i requisiti per il trattamento pensionistico Trasmissioni da parte degli enti locali allo Stato Ogni ente locale trasmette entro il 31 maggio di ogni anno alla PCM –Dipartimento della funzione Pubblica-M.E.F. e al Ministero dell’ Interno , una relazione illustrativa e una relazione tecnico finanziaria che con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari , dia conto dell’adozione dei Piani obbligatori di riorganizzazione e delle misure per il contenimento della spesa pubblica Benefici e deroghe a favore degli enti locali che hanno rispettato il Patto di stabilità Modalità di recupero di somme indebitamente erogate : Gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno , possono compensare le somme da recuperare perché indebitamente erogate , anche con l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico amministrative , attraverso gli accorpamenti tra uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale non inferiore al 20% ( calcolato numericamente) e della spesa complessiva di personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10% ( calcolato in termini di spesa) e con il rispetto dei quantitativi numerici di personale stabiliti dall’art. 263 co. 2 TUEL Attingimento di risorse : Possono essere utilizzati anche i risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione derivanti dalla applicazione dell’art. 16 co. 4 e 5 della legge n. 111/2011 , ovvero i rrsparmi derivanti dalla attuazione delle misure di razionalizzazione delle spese adottati triennalmente entro il 31 marzo di ogni anno , di semplificazione e digitalizzazione , di riduzione dei costi della politica e di funzionamento , compresi gli appalti di servizio , affidamenti alle partecipate e ricorso a consulenze attraverso persone giuridiche . Validità degli atti di utilizzo dei fondi di CCDI :Fermo restando l’obbligo di recupero per compensi indebitamente erogati, sono considerati validi ed efficaci gli atti di costituzione e l’utilizzo di fondi costituiti per la CCDI se adottati prima del 31.12.2011 anche se vìolino vincoli e limiti imposti da CCNL o da leggi , purchè non abbiano comportato il riconoscimento di responsabilità erariale in sede giudiziale nei confronti di quei Comuni che hanno rispettato il patto di stabilità No limitazioni derivanti dall’art. 9 co. 2 bis d.l. 78/2010 : Non si applicano le limitazioni relative al trattamento economico accessorio normato dall’art. 9 co. 2 bis d.l. 78/2010 che ha stabilito che tale trattamento non può superare il corrispondente importo del 2010 con riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio ; non si applicano le altre limitazioni contenute nell’articolo in questione stabilite anche per i rapporti di formazione e lavoro , somministrazione lavoro e lavoro accessorio 8 Misure a favore di LSU e LPU :Per prevenire contenziosi a carico delle amministrazioni pubbliche coinvolte , le Regioni e gli enti locali che nel periodo 2010-2013 hanno attivato anche attraverso l’utilizzo di propri organismi partecipati , iniziative a favore di LSU e di LPU , anche dando luogo al superamento dei vincoli stabiliti dalla legislazione regionale limitatamente alla parte di spesa coperta da finanziamenti regionali , possono per il periodo 2010-2013 provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate rispettando il patto di stabilità , purchè siano salvaguardati gli equilibri di bilancio .Questa disposizione si applica soltanto per garantire il a pagamento delle retribuzioni dovute. Restano in vigore le disposizioni che stabiliscono che per i L.S.U. le regioni predispongono un elenco regionale secondo criteri che tengano conto dell’anzianità anagrafica , di servizio e situazioni familiari ( art. 4 co. 8 l. n. 125/2013 ); che stabiliscono che dal 1 settembre 2013 e sino al 31.12.2016 gli enti territoriali che hanno vacanze in organico rispetto a posti per i quali è richiesto il titolo di studio non superiore alla III media possono utilizzarli attingendoli tra gli iscritti nelle liste di collocamento e in quelle di mobilità che abbiano la professionalità richiesta e i requisiti previsti per accedere al pubblico impiego .essi sono avviati numericamente alla sede secondo l’ordne di graduatoria risultanti dalle liste di circoscrizioni competenti territorialmente Sempre per queste categorie di lavoratori è stata prevista l’emanazione di un DPCM da emanarsi entro il 29 febbraio 2014 individuante le riserve finanziarie disponibili per garantire assunzioni a tempo indeterminato di LSU e LPU anche se in rapporto di lavoro a tempo determinato. Comunicato M.E.F. n. 126/16 maggio 2014. sito tesoro.it Il M.E.F. fa conoscere che è operativa la procedura di erogazione della terza tranche delle risorse finanziarie per il pagamento dei debiti certi , liquidi ed esigibili maturati al 31.12.2012 dai fornitori delle Amministrazioni Pubbliche. I criteri e le modalità di accesso da parte degli enti locali interessati alle anticipazioni , sono definiti sulla base delle disposizioni contenute nell’atto aggiuntivo all’Addendum della Convenzione 23 dicembre 2009 tra M.E.F. e Cassa Depositi e Prestiti Le richieste devono pervenire compilando i moduli allegati all’atto aggiuntivo all’Addendum , entro il 3 giugno 2014 Sintesi normativa Con l’art. 1 –co. 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 è stato istituìto nello stato di previsione del M.E.F. un Fondo denominato “ Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti di debiti certi , liquidi ed esigibili , distinto in 3 sezioni , di cui una contenente risorse finanziarie destinate ai pagamenti di debiti certi , liquidi ed esigibili degli enti locali , con una dotazione di 2000 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014. Per garantire l’immediata disponibilità delle somme disponibili per il M.E.F. da destinare alle amministrazioni pubbliche , il M.E.F. ha stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti una convenzione sottoscritta in data 23.12.2009 .In base a tale accordo aggiuntivo , il M.E.F. trasferisce le risorse della sezione del fondo per gli enti locali a CDDPP. Con un successivo atto integrativo “ Addendum” è stata concordato il trasferimento delle disponibilità delle risorse su un c/corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato intestato al MEF su cui CDDPP è autorizzata ad effettuare versamenti e prelevament i Adempimenti degli enti locali Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti di debiti certi , liquidi ed esigibili maturati al 31.12.2012 e dei debiti per i quali sia stata emessa una fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31.12.2012 , a causa di mancanza di liquidità chiedono a CDDPP l’anticipazione di liquidità .Le somme ricevute dagli enti locali richiedenti sono restituite con un piano di ammortamento a rate costanti comprensive di quota capitale e quota interessi , con durata massima di 30 anni.E’ prevista l’applicazione di un tasso di interesse da applicare sulle anticipazioni secondo le modalità stabilite dalla integrazione all’addendum determinato dal M.E.F. ai sensi dell’art. 3 co. 4 D.M. 10.02.2014. La I fase esterna ( di competenza dei Comuni) : è la richiesta di anticipazione entro il 3 giugno 2014 ( è compilato l’allegato 1 alla integrazione addendum) .Le domande sono inoltrabili tramite 9 fax con successivo inoltro dell’originale di richiesta ; per posta elettronica o con consegna a mano dell’originale . La II fase :( di competenza di CCDDPP) è di verifica dei presupposti e dell’accoglibilità della richiesta da compilare in ogni sua parte .Avvenuta la verifica ad esito positivo CCDDPP concede l’anticipazione . La III fase :dopo la concessione di anticipazione , l’ente locale deve trasmettere con fax alla CDDPP il modulo di contratto (All. 2 alla integrazione all’Addendum) in cui devono essere indicati l’importo e la durata dell’ammortamento dell’anticipazione ricevuta. La IV fase dopo l’erogazione delle anticipazioni : gli enti locali provvedono immediatamente a estinguere i debiti e dell’avvenuto pagamento l’ente locale deve darne formale e analitica certificazione alla CDDPP sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario entro 45 giorni dalla erogazione dell’anticipazione . La V fase : l’ente locale è comunque tenuto a pubblicare il piano dei pagamenti dei debiti sul proprio sito internet per importi aggregati per classi omogenee di debiti e comunicare ai propri debitori anche tramite posta elettronica l’importo e la data entro cui provvederà a pagare i debiti .I criteri di priorità progressiva per il pagamento dei debiti sono indicati nell’art. 3 co. 7 addendum La VI fase :se l’ente locale non corrisponde le rate di ammortamento costanti a partire dall’anno successivo a quello in cui è stata effettuata l’erogazione , entro il 31 maggio di ogni anno , la CDDPP ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate ( pag. 6 addendum) e per garantire l’assolvimento degli obblighi si procede al trattenimento di somme dovute agli enti locali a tItolo di entrate da IMU Per garantire l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di anticipazione previsto in Convenzione e condizioni necessaria per fruìre della erogazione dei finanziamenti statali , l’Ente beneficiario deve impegnarsi a iscrivere nei propri bilanci per tutta la durata dell’anticipazione , le somme per il rimborso delle anticipazioni stesse ( art. 5 Contratto tipo – 2 allegato Addendum) 10 Circolare 18 marzo 2014, n. 3 Dipartimento Funzione Pubblica : trattamenti economici massimi erogabili da pubbliche amministrazioni-sito Dipartimento funzione pubblica Contenuto in sintesi : La disposizione a base della disciplina sui trattamenti massimi economici a carico delle finanze pubbliche è l’art. 23 bis del d.l. n. 201/2011 che ha stabilito che il trattamento massimo annuo onnicomprensivo ,per chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti e retribuzioni , sia nei rapporti di lavoro autonomo che dipendente dalle pp.aa. non può essere superiore a quello del I Presidente di Cassazione : tale trattamento non superabile è pari per il 2014 a € 311.658, 53 Modalità di calcolo del trattamento economico annuo onnicomprensivo . Si tiene conto - degli emolumenti percepìti nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato o autonomo ovvero stipendi e tutte le altre voci del trattamento fondamentale , indennità , voci accessorie , remunerazioni per consulenze, per collaborazioni , incarichi aggiuntivi conferìti da pubbliche amministrazioni anche diverse da quelle di appartenenza .In caso di superamento l’amministrazione ove opera il dipendente con l’ultimo contratto in corso effettua la riduzione - Al limite su individuato sono sottoposti anche gli emolumenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle pp.aa - Per i trattamenti economici derivanti da prestazioni occasionali di cui all’art. 61 d.lgs. n. 276/2003 , essi rientrano nel calcolo soltanto se l’assuntore /datore di lavoro abbia corrisposto più di 5000 euro nell’anno solare per rapporti superiori complessivamente a 30 giorni Rientrano nel calcolo anche i trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali obbligatorie , ad esclusione di forme complementari e integrative , inclusi i vitalizi ( es. da funzioni pubbliche eelttive) Criteri per la verifica del limite : - Secondo competenza : tutti i trattamenti economici , - Secondo criteri di cassa : i trattamenti e le retribuzioni di risultato dirigenziali In termini di cassa sono assoggettati al regime limitativo del 2014 , i trattamenti corrisposti nel 2014 anche se riferiti ad attività prestate nel 2013 Adempimenti dell’Amministrazione: all’atto di assunzione dell’incarico l’amministrazione deve far sottoscrivere all’interessato una dichiarazione che indichi l’eventuale trattamento pensionistico in godimento al netto delle decurtazioni derivanti dall’applicazione del contributo di solidarietà di cui all’art. 1 co. 486 della legge di stabilità 2014 Se sulla base delle dichiarazioni risulta che il limite è superato , l’amministrazione procede alla riduzione dei compensi per rientrare nel limite massimo o effettua una segnalazione del superamento alla amministrazione che assume o conferisce l’incarico .Senza la dichiarazione resa dall’interessato , il rapporto di lavoro non si perfeziona . La dichiarazione dovrà essere resa e acquisita dall’amministrazione anche per gli incarichi rinnovati p conferiti a decorrere dal 1 gennaio 2014 con acquisizione immediata della dichiarazione Le amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 –T.U.P.I. che effettuino recuperi di somme le trasferiscono al Fondo ammortamento titoli di Stato 11 PARTE SECONDA : INFORMATIVE Circolare n. 9/E 14.05.2014 Agenzia delle Entrate –Modalità applicative dell’art. 1 –d.l. n. 66/2014 cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati Comunicato M.E.F. 19 maggio 2014, n. 128-TASI I RATA Con il comunicato n. 128 si fa conoscere che nei Comuni che entro il 23 maggio non hanno deliberato le aliquote TASI , la scadenza per il pagamento della I rata è prorogata da giugno a settembre ; per tutti gli altri Comuni la scadenza è al 16 giugno Comunicato del 20 maggio 2014 –Ministero Interno A seguito delle segnalazioni di difficoltà riscontrate dagli enti nell’apposizione delle firme digitali nel formato PDF per le certificazioni in corso di acquisizione, è stata predisposta una modalità di invio alternativo. (da utilizzare in caso di irrisolvibili problemi tecnici). Tale modalità alternativa permette l'invio del file PDF firmato ESCLUSIVAMENTE con firme digitali in modalità PKCS7 (estensione P7M). Si precisa infine che NON saranno accettati certificati firmati con entrambe le modalità di firma (dovranno essere tutte firme in P7m o tutte in modalità PDF). Comunicato 17 maggio 2014 :M.I.U.R. Risulta datata 17 maggio 2014 la lettera inviata dall’attuale Presidente del consiglio direttamente agli indirizzi mail dei Sindaci italiani per interventi di edilizia scolastica .Se vi è stata una preventiva adesione , il Comunicato rende noto che il Comune entro venerdì prossimo 23 maggio dovrà trasmettere appositi moduli reperibili sul sito istruzione.it 12 AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI Azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione Consiglio di Stato -sez-IV- sentenza 15 maggio 2014 , n. 2499-I presupposti richiesti per risarcire i ricorrenti - Errore scusabile dell’amministrazione Il risarcimento non è conseguenza automatica della pronuncia di legittimità del Giudice .Poichè possa configurarsi la responsabilità in capo alla amministrazione pubblica è sufficiente che sussista l’elemento della colpa anche lieve Il privato danneggiato può lamentare l’illegittimità del provvedimento come indice preventivo della colpa dell’amministrazione e i danni conseguenti ad un atto illegittimo o ad una violazione delle regole .Oltre a denunciare l’illegittimità di un provvedimento può collegare circostanze ulteriori , idonee a dimostrare che si è trattato di errore non scusabile commesso dall’amministrazione All’amministrazione ,invece, spetterà dimostrare che si è trattato di un errore scusabile configurantesi in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma , di formula incerta di norme entrate in vigore di recente , di rilevante complessità del fatto , di una influenza determinante di altri soggetti , di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata per emanare il provvedimento Normativa in materia di V.I.A. applicabile Consiglio di Stato - sez.IV- sentenza 15 maggio 2014, n. 2496 –Rilevanza della data di avvio dei procedimenti La normativa in materia di V.I.A. in caso di progetti e/o procedimenti gia avviati e in corso , prima della entrata in vigore del d.lgs. n., 152/2006 - artt. 23 e 24 , in vigore dal 31 luglio 2007 , è l’art. 15 della legge n. 306/2003 che stabilisce l’esclusione della V.I.A. si applica in caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Pertanto per escludere la V.I.A. mìnon è sufficiente far riferimento al testo del D.P.R. 12 aprile 1996 che basa l’acquisizione o meno della VIA a requisiti di superficie Innovazioni a piani particolareggiati da adottati dalle amministrazioni Consiglio di Stato –sez.IV- sentenza 15 maggio 2014, , n. 2494 – Possibilità di introdurre modifiche e innovazioni a PP In sede di adozione di un nuovo strumento urbanistico , l’amministrazione può introdurre innovazioni a piani particolareggiati gia adottati per migliorare e aggiornare le vigenti prescrizioni urbanistiche a nuove , sopravvenute esigenze , anche quando la scelta effettuata imponga sacrifici ai proprietari interessati . Esclusione da gara per motivi relativi a offerte tecniche Tar Lazio- Roma – III sezione – sentenza 13 maggio 2014, n. 4944- Sulla verifica del rispetto dell’offerta tecnica rispetto alle prescrizioni del bando di gara , in particolare delle prescrizioni del progetto definitivo posto a base di gara E’ motivo di esclusione da gara d’appalto il fatto che una ditta partecipante abbia presentato una offerta tecnica che non rispetti le prescrizioni obbligatorie del bando che nel caso di specie stabiliva il rispetto di limiti inderogabili di un’opera da realizzare sulla base di caratteristiche tecniche e scelte progettuali indicate nel progetto definitivo posto a base di gara , our essendo ammessi accorgimenti tecnici migliorativi che se non siano ritenuti tali dall’amministrazione non comportano l’esclusione ma soltanto l’assegnazione di un punteggio alla offerta tecnica inferiore 13
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