Ambito Territoriale “Appennino Dauno Settentrionale”

Ambito Territoriale “Appennino Dauno Settentrionale”
Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Lucera, Motta
Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Voturara Appula, Volturino.
Capofila Comune di Lucera - C.F.: 82000950715
sede: Comune di Lucera Assessorato Servizi alla Persona - via 4 Novembre n. 49 – 71036 Lucera
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OGGETTO: Procedura aperta mediante aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento
del servizio di assistenza domiciliare (SAD) e di assistenza domiciliare integrata (ADI) nei Comuni
dell’Ambito Territoriale – CIG 570851606E – RISPOSTE FAQ N.2
Relativamente al quesito pervenuto in data 02/05/2014 si fornisce la seguente risposta.
D.1 La maturazione del fatturato specifico svolto mediante servizi in strutture socio sanitarie assistenziali ovvero
r.s.s.a. ex art.66 e 58 r.r. 4/2007 della Regione Puglia, considerando che la tipologia di espletamento del servizio
comprende le stesse procedure nonché lo stesso modus operandi svolti nei servizi di SAD e ADI se non con
(addirittura) più alta intensità e complessità socio sanitaria e considerando che si rimane nell’alveo dei servizi socio
sanitari assistenziali extra ospedalieri, lo stesso (ossia il fatturato) può essere considerato analogo e/o affine?.
R.1:
Il bando/disciplinare di gara richiede che per essere ammessi alla gara i concorrenti devono dimostrare il
possesso del requisito di aver maturato negli ultimi tre esercizi finanziari fiscalmente chiusi con bilancio approvato o
frazione inferiore nel caso di costituzione e/o inizio dell’attività da meno di tre anni, un fatturato specifico relativo a
tipologia di servizi affini alla tematica di riferimento dell’appalto (assistenza domiciliare per anziani e disabili) per un
importo almeno pari all’importo posto a base di gara espresso per servizi resi a favore di Enti committenti. Tenuto
conto tra gli altri dei pareri AVCP n.197 del 20/11/2013 e n.208 del 19/12/2012 si precisa che quando la lex specialis di
gara richieda, come nella fattispecie, di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili (nel caso affini), non è
consentito alla stazione appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti
nell’oggetto dell’appalto, né le è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di
servizi identici. Tenuto conto della natura dell’oggetto dell’appalto in questione, come delineato dalla lex specialis di
gara, si evidenzia che le prestazioni rese in RSSA comprendono quelle previste nel bando di gara ma sono di gran lunga
più complesse involgendo anche servizi a più alta intensità e complessità socio sanitaria. Pertanto nella presente
fattispecie ed aderendo alle prescrizioni contenute nei citati pareri AVCP, non è consentito a questa stazione
appaltante escludere i concorrenti che dimostrino di avere svolto servizi in strutture socio sanitarie per anziani e
disabili quali le RSSA.
Lucera 03/05/2014
Il RUP - Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dott. Michele Guida