Testo del documento

REGIONE PIEMONTE BU35 28/08/2014
Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2014, n. 49-236
D.G.R. n. 48-7462 dell'8/5/2014 "Criteri per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi
di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2014/15 delle borse di studio agli studenti
universitari". Recepimento modifiche e integrazioni.
A relazione dell'Assessore Cerutti:
La legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, art. 6 prevede la determinazione da parte della Giunta
Regionale dei criteri generali relativi ai bandi di concorso per l’attribuzione delle borse di studio
agli studenti universitari, su conforme parere della Commissione consiliare competente, e secondo
le modalità previste dal D.P.C.M, 9 aprile 2001, recante “Disposizioni per l’uniformità di
trattamento sul Diritto agli Studi Universitari, norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n.
390” per le parti non abrogate dal D.lgs. 68/2012.
Con D.G.R. n. 48-7462 dell’ 8/05/2014 la Giunta Regionale ha approvato i “Criteri per la
pubblicazione da parte dell’ EDISU dei Bandi di concorso relativi all’erogazione per l’a.a. 2014/15
delle borse di studio agli studenti universitari.”
Come stabilito dalla citata deliberazione, e dall’allegato, Sez. V. Art. 1 comma 2 bis che stabilisce
che “qualora gli elenchi dei corsi di nuova istituzione degli atenei vengano definiti solo a seguito
dell’approvazione del presente provvedimento, la Giunta Regionale provvederà ad integrare, con
propri atti, e ad aggiornare gli elenchi dei corsi di studio senza richiedere ulteriore parere alla
commissione consiliare competente, in quanto trattasi di modifiche formali e non sostanziali”.
Con nota prot. n. 3240/DB2103 del 21/07/2011 è pervenuta ai competenti uffici regionali nota di
integrazione dei corsi di studio inseriti all’interno dell’offerta formativa per l’anno accademico
2014/2015, per i quali è stato calcolato apposito livello ECTS.
La medesima D.G.R. stabiliva di demandare all’EDISU l’adeguamento degli importi delle borse di
studio e dei limiti ISEE/ISPE per l’accesso ai bandi di concorso alle disposizioni di cui sopra
nonché alle disposizioni ministeriali che saranno eventualmente emanate successivamente
all’approvazione del presente provvedimento, tenuto conto che attualmente sono in vigore i limiti
approvati con il Decreto Ministeriale 26 marzo 2013 n. 222.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con DM 14 DM 14 luglio 2014, n. 553
ha adeguato gli indicatori ISEE e ISPE e gli importi minimi delle borse di studio per l’anno
accademico 2014-2015.
Il Ministero ha quindi stabilito che per l'anno accademico 2014/2015 i limiti massimi dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) sono aggiornati per effetto della variazione
dell'Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
corrispondente al valore del +1,1 per cento dall’anno precedente, tra i 15.717,35 € e i 20.956,46 € e
ha aggiornato i limiti massimi dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE), tra i
27.505,38 € e i 35.364,05 €.
In ultimo, con lo stesso Decreto Ministeriale, sono stati definiti gli importi delle borse di studio, e
sono aggiornati per effetto della variazione dell'Indice generale ISTAT , come di seguito indicato:
a) per gli studenti fuori sede: € 5.108,14;
b) per gli studenti pendolari: € 2.816,04;
c) per gli studenti in sede: € 1.925,37;
ritenuto quindi opportuno adeguare gli importi delle borse di studio e gli i limiti ISEE/ISPE sulla
base di quanto stabilito dall’apposito decreto ministeriale;
tutto ciò premesso,
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
- di integrare, per le motivazioni indicate in premessa, in attuazione del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e
dell’art. 6 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, i “Criteri per la pubblicazione da parte
dell’EDISU dei Bandi di concorso relativi all’erogazione per l’a.a. 2014/15 delle borse di studio
agli studenti universitari”, le tabelle di individuazione dei livelli di soglia ECTS per l’accesso alle
borse, secondo quanto riportato nella documentazione allegata alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
- di demandare all’EDISU l’adeguamento, nei propri bandi di concorso, degli importi delle borse di
studio e dei limiti ISEE/ISPE per l’accesso ai bandi di concorso ai sensi di quanto stabilito dal D.M.
14 giugno 2014, n. 553.
Per quanto non esplicitamente citato, restano vigenti le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n. 487462 dell’ 8/5/2014 “Criteri per la pubblicazione da parte dell’EDISU dei Bandi di concorso relativi
all’erogazione per l’a.a. 2014/15 delle borse di studio agli studenti universitari”.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D. lgs. 33/2013 nel sito
istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
(omissis)
Allegato
/Ed'Z/KEůĞŶĐŽŽƌƐŝĚŝ^ƚƵĚŝŽĐŽŶ>ŝǀĞůůŽΗΗd^ƉĞƌů͛͘͘ϮϬϭϰͬϮϬϭϱ
ƐƵĚĚŝǀŝƐŽƉĞƌƚĞŶĞŽ͕ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĞŽƌƐŽĚŝ>ĂƵƌĞĂ
hE/sZ^/d'>/^dh//dKZ/EK
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
h>dhZ͕WK>/d/^K/dΖ
ϬϯϬϰDϮϭ
ϬϱϱϱϬϭ
ϭϱϱϯϬϯ
ŽƌƐŽĚŝ>ĂƵƌĞĂDĂŐŝƐƚƌĂůĞŝŶKDhE//KE͕/dD/
ŽƌƐŽĚŝ>ĂƵƌĞĂ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂŝŶ^/E^dZd'/,D/>/dZ/
ŽƌƐŽĚŝ>ĂƵƌĞĂŝŶ >ĂƵƌĞĂƚƌŝĞŶŶĂůĞ/ŶƚĞƌĂƚĞŶĞŽŝŶ^ĐŝĞŶnjĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
'/hZ/^WZhE
ϬϱϱϱϬϮ
ϬϱϱϯϬϮ
>/s͘ΗΗ hZd
d^ >'>
Ϯϴ
Ϯϴ
Ϯϰ
Ϯ
Ϯ
ϯ
>/s͘ΗΗ hZd
d^ >'>
ŽƌƐŽĚŝ>ĂƵƌĞĂ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂŝŶ^/E^dZd'/,
KZ^K/>hZdZ/EE>/EdZ/WZd/DEd>/E
ŽƌƐŽĚŝ>ĂƵƌĞĂŝŶ
^/E^dZd'/,
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
DE'DEd
^/
dŽƌŝŶŽ
dŽƌŝŶŽ
dŽƌŝŶŽ
^/
Ϯϲ
Ϯ
dŽƌŝŶŽ
Ϯϰ
ϯ
dŽƌŝŶŽ
>/s͘ΗΗ hZd
d^ >'>
^/
ϭϬϮϳϬϯ
ŽƌƐŽĚŝ>ĂƵƌĞĂŝŶ KEKD//E>
Ϯϯ
ϯ
dŽƌŝŶŽ͕ŝĞůůĂ͕
ƵŶĞŽ
ϭϬϮϯϭϬ
ŽƌƐŽĚŝ>ĂƵƌĞĂŝŶ KEKD/'^d/KE>>/DWZ^
ϮϮ
ϯ
dŽƌŝŶŽ͕ŝĞůůĂ͕
ƵŶĞŽ͕
WŝŶĞƌŽůŽ
Ϯϲ
Ϯ
dŽƌŝŶŽ
ϭϭϬϯDϮϭ
ŽƌƐŽĚŝ>ĂƵƌĞĂDĂŐŝƐƚƌĂůĞŝŶ/Z/KEΖ/DWZ^͕DZ<d/E'^dZd'/
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
W^/K>K'/
ϭϱϬϭDϮϭ
ϭϱϬϱDϮϭ
>/s͘ΗΗ hZd
d^ >'>
ŽƌƐŽĚŝ>ĂƵƌĞĂDĂŐŝƐƚƌĂůĞŝŶW^/K>K'/>/E/͗^>hd/EdZsEd//KDhE/dΖ
ŽƌƐŽĚŝ>ĂƵƌĞĂDĂŐŝƐƚƌĂůĞŝŶ^/E>KZWK>>DEd
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
^dh/^dKZ//
ϮϲϬϭ>ϯϭ
Ϯ
Ϯ
>/s͘ΗΗ hZd
d^ >'>
ŽƌƐŽĚŝ>ĂƵƌĞĂŝŶ E/h>dhZ>/
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
^/E>>s/d/K>K'//^/^dD/
ϬϵϭϳϬϭ
Ϯϴ
Ϯϵ
ŽƌƐŽĚŝ>ĂƵƌĞĂŝŶ ^/E>>dd/s/dDKdKZ/^WKZd/s
Ϯϳ
ϯ
>/s͘ΗΗ hZd
d^ >'>
Ϯϯ
ϯ
^/
dŽƌŝŶŽ
dŽƌŝŶŽ
^/
dŽƌŝŶŽ
^/
dŽƌŝŶŽ͕Ɛƚŝ
hE/sZ^/dΖ>W/DKEdKZ/Ed>ΗDKsK'ZKΗ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
>/s͘ΗΗ hZd
/'^W^Ͳ/WZd/DEdK/'/hZ/^WZhE^/EWK>/d/,͕KEKD/,^K/>/ d^ >'>
ϬϬϵϯϭϱ
ŽƌƐŽĚŝ>ĂƵƌĞĂŝŶ /ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ'ŝƵƌŝĚŝĐĂWĞƌ>ĂW͘͘/ŵƉƌĞƐĞ;͘D͘ϮϳϬͬϮϬϬϰͿ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
/^/Ͳ/WZd/DEdK/^dh/WZ>ΖKEKD/>Ζ/DWZ^
ϬϬϭϰϮϯ
ŽƌƐŽĚŝ>ĂƵƌĞĂŝŶ ^Ğƌǀŝnjŝ'ŝƵƌŝĚŝĐŝƉĞƌůΖ/ŵƉƌĞƐĂ;͘D͘ϮϳϬͬϮϬϬϰͿ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
/^/dͲ/WZd/DEdK/^/E/EEKs/KEdEK>K'/
ϬϬϭϵϯϯ
ŽƌƐŽĚŝ>ĂƵƌĞĂŝŶ ^ĐŝĞŶnjĞŵďŝĞŶƚŝĂůŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ;͘D͘
Ϯϰ
ϯ
>/s͘ΗΗ hZd
d^ >'>
Ϯϰ
ϯ
>/s͘ΗΗ hZd
d^ >'>
Ϯϱ
ϯ
^/
ůĞƐƐĂŶĚƌŝĂ
^/
EŽǀĂƌĂ
^/
ůĞƐƐĂŶĚƌŝĂ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
/^hDͲ/WZd/DEdK/^dh/hDE/^d//
ϬϬϬϬϮ
ŽƌƐŽĚŝ>ĂƵƌĞĂŵĂŐŝƐƚƌĂůĞŝŶ>ŝŶŐƵĞ͕ƵůƚƵƌĞ͕dƵƌŝƐŵŽ
>/s͘ΗΗ hZd
d^ >'>
Ϯϱ
Ϯ
^/
sĞƌĐĞůůŝ