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N. R.G. 2013/28609
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 28609/2013 promosso da:
ADRIANO TOTA (C.F. TTODRN68L23L219M) con il patrocinio dell’avv. DOGLIO
STEFANO
e
dell’avv.
VALLOSIO
FILIPPO
(VLLFPP62S02L219Q)
VIA
PASSALACQUA, 14 10122 TORINO;
elettivamente domiciliato in VIA
PASSALCQUA, 14 10122 TORINOpresso il difensore avv. DOGLIO STEFANO
RICORRENTE
contro
1922 MANIFATTURE PREZIOSE TORINO S.P.A. (C.F. 06105170010) con il
patrocinio degli avvocati Paolo FABRIS DE FABRIS e Luisa JONA CELESIA
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, Corso Galileo Ferraris,
n.120;
RESISTENTE
Il Giudice dott. Maria Cristina Contini,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 28 ottobre 2013;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
PER LA PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale, previ gli incombenti di rito, disporre, ai sensi dell’art. 2378
terzo comma c.p.c. la sospensione dell’esecuzione delle delibere 27 giugno 2013,
con cui l’assemblea della società 1922 MANIFATTURE PREZIOSE TORINO sp.a.
in sede ordinaria e straordinaria ha disposto l’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2012 e la riduzione e ricostituzione del capitale sociale.
PER LA PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previa ogni eventuale opportuna declaratoria;
riservato il diritto di dedurre ed ulteriormente produrre anche nel contesto della
formale costituzione nel giudizio di merito;
riservato ed impregiudicati ogni ragione, diritto ed azione della parte
conchiudente in ogni opportuna competente sede,
per i motivi di cui in narrativa, sia di natura preliminare e/o pregiudiziale sia di
merito, dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande e le istanze
avversarie, in particolare quella di sospensione dell’esecuzione delle delibere 27
giugno 2013 dell’assemblea ordinaria e straordinaria della società 1922
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Preso atto delle seguenti richieste cautelari :
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MANIFATTURE PREZIOSE TORINO s.p.a. ed assolvere la resistente 1922
MANIFATTURE PREZIOSE TORINO s.p.a. dalle medesime.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CPA sugli importi
assoggettati.
IN FATTO E IN DIRITTO
Adriano TOTA ha impugnato, ex art. 2378 c.c., la delibera 27 giugno 2013 con
cui l’assemblea ordinaria di 1922 MANIFATTURE PREZIOSE TORINO s.p.a. (di
seguito MPT) ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2012 che ha evidenziato una
perdita di €2.784.490, coperta solo in parte con utilizzo di altre poste (per
complessivi €1.364.490); e la conseguente delibera con cui è stato azzerato e
contestualmente ricostituito il capitale sociale per l’importo di €1.420.000
mediante emissione di identico numero di azioni del valore nominale di €1
ciascuna, da offrire ai soci in numero proporzionale al numero di azioni da
ciascuno possedute, e con fissazione di un termine di 30 giorni dalla
pubblicazione dell’offerta per l’esercizio del diritto e di ulteriori 30 giorni per la
sottoscrizione dell’eventuale inoptato.
Ciò premesso ha esposto di avere rivestito, fino agli ultimi mesi del 2012, la
carica di a.d. e ha lamentato di non essere stato posto in grado di visionare la
contabilità ed in concreto escluso dalle attività necessarie alla sua revisione.
A suo avviso il saldo negativo di oltre €2milioni quale risultava dal bilancio
approvato era incomprensibile e inattendibile, tenuto conto dei risultati
dell’esercizio precedente e degli esiti della revisione contabile effettata da un
soggetto terzo (MAZARES) su incarico dei soci DEMEGLIO e PAMAL oltre che
dalla valutazione operata dai professionisti della PRICE WATER HOUSE in vista
di una prospettata cessione di quote.
Il bilancio era quindi frutto, a suo avviso, della erronea adozione di criteri di
valutazione “significativamente difformi da quelli seguiti per i bilanci delle tre
annualità precedenti” e incompatibili con la redazione di un bilancio che si poneva
in un’ottica di continuità aziendale rispetto al pregresso e non invece in una
prospettiva di liquidazione.
In particolare secondo il ricorrente erano stati adottati plurimi accorgimenti
contabili finalizzati a differire per quanto più possibile alla gestione 2013 le voci
attive e, al contempo, dirottare sulla gestione 2012 il maggior numero possibile di
voci attive.
Tutto ciò al chiaro scopo di ridurre il patrimonio sociale e imporre una
ricapitalizzazione o un rifinanziamento e in definitiva escludere o rendere
assolutamente marginali le partecipazioni di alcuni soci.
Pertanto la delibera con cui era stato approvato il bilancio redatto in violazione
dei precetti di chiarezza e precisione doveva essere annullata, con conseguente
caducazione della delibera con cui l’assemblea straordinaria aveva disposto
l’azzeramento e la ricostituzione del capitale sociale.
Quanto ai presupposti di urgenza dell’azione cautelare TOTA ha fatto presente
che per effetto delle delibere in contestazione la sua partecipazione azionaria si
era ridotta dal 40% (pari quella dell’amministratore attualmente in carica) al 5%.
Tale situazione rendeva evidente il pericolo nel ritardo, dato che il sig. TOTA era
stato privato di effettivi poteri decisionali il cui esercizio non avrebbe potuto
essere esercitato nelle assemblee future.
A seguito di decreto di fissazione di udienza MFT si è costituita.
In via preliminare ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per violazione della
clausola arbitrale, ex art. 32 dello Statuto, richiamando sul punto la dottrina e la
L’eccezione di incompetenza fondata su clausola arbitrale.
Si tratta di eccezione che sommariamente valutata al solo fine di verificare di
esaminare le richieste cautelari della parte ricorrente non appare fondata.
Essa si basa sulla clausola contenuta nello statuto della MPT che devolve alla
cognizione di un collegio arbitrale “qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i
soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al
rapporto sociale ,,,” (v. doc. 7 della parte resistente).
Tale eccezione potrebbe, in linea di principio, essere idonea a a definire il giudizio
posto che l’art. 35 Decreto legislativo n.5/2003 comma 5 prevede che : “la
devoluzione in arbitrato anche non rituale, di controversia non preclude il ricorso
alla tutela cautelare a norma dell’art. 669 quinquies c.p.c. ma se la clausola
compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad
oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di
disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della
delibera”, e posto che l’art. 34 primo comma precisa, quanto alla possibile
estensione di tali clausole che : “gli atti costitutivi delle società … possono,
mediante clausola compromissoria, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune
ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che
abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi all’oggetto sociale”.
Nel decreto legislativo n.5/2003 non è contenuta una definizione di “diritto
disponibile” per l’individuazione, ai fini che qui interessano, delle controversie
che devono ritenersi escluse dalla possibilità di formare oggetto di convenzione
arbitrale (ovviamente nelle controversie nelle quali non sia obbligatoria la
partecipazione del Pubblico Ministero) ed è pertanto necessario valutare, caso
per caso, se la controversia ha o meno ad oggetto “diritti disponibili”.
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giurisprudenza di merito che si sono espresse a favore della compromettibilità in
arbitri anche delle cause che, come la presente, vertono in materia di
impugnativa di bilancio anche nelle ipotesi in cui l’impugnativa si fondi su vizi
riconducibili alla nullità ex art. 2379 c.c..
Ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione attiva di TOTA, ormai non più
socio di MFT.
Infatti il ricorrente, dopo la decisione societaria di ripianare le perdite e azzerare
integralmente il capitale sociale, ne aveva deliberato la ricostituzione.
Il capitale deliberato in aumento era stato sottoscritto dal solo DEMEGLIO,
avendo il sig. TOTA provveduto in modo irregolare a sottoscrivere una quota di
detto capitale, emettendo cioè un assegno circolare di €17.750 consegnato a
persona priva di cariche sociali e senza indicazione dell’esatto numero di azioni
che era sua intenzione sottoscrivere.
La società quindi con apposita delibera aveva preso atto del mancato esercizio del
diritto di opzione sul capitale deliberato, e perdita della qualità di socio da parte
del sig. TOTA.
Nel merito ha contestato l’assenza di pericolo nel ritardo, anche perché la delibera
di ricapitalizzazione della società era imposta, ex art. 2447 c.c., dalla situazione
contabile in cui versava la società, ed essa si era ormai cristallizzata, essendo
spirati i termini per l’esercizio del diritto di opzione anche per l’eventuale capitale
inoptato.
Ha infine sottolineato il grave pregiudizio, in termini di stabilità aziendale, che
sarebbe derivato dalla richiesta sospensione e ha chiesto, in via subordinata, che
la parte ricorrente venga obbligata a depositare una cauzione.
Sul fumus boni juris e il periculum in mora
Ritiene il Tribunale che l’azione cautelare proposta da Adriano TOTA sia priva di
entrambi i requisiti.
Per quanto attiene al fumus boni juris deve essere preliminarmente affrontata la
questione, oggetto di specifica contestazione, in ordine alla stessa legittimazione
del sig. TOTA a proporre la presente azione cautelare, avendo egli nelle more
perduto la qualità di socio.
Infatti l’assemblea straordinaria del 27 giugno 2013 (alla quale ha partecipato
anche il sig. TOTA) ha deliberato, tra l’altro, l’azzeramento del capitale sociale per
€1.420 mila e lo ha ricostituito contestualmente, emettendo un pari numero di
azioni del valore nominale di €1 ciascuna, fissando un termine di 30 giorni dalla
pubblicazione dell’offerta per l’esercizio del diritto di opzione, e ulteriore termine
di 30 giorno per la sottoscrizione di quanto vi fosse di eventualmente inoptato.
Quanto alle modalità dell’esercizio del diritto di opzione era previsto che vi si
dovesse procedere con versamento nelle casse sociali di una somma pari quantomeno - al 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte.
Il Sig. TOTA, come eccepito dalla parte convenuta, ha esercitato il diritto di
opzione, avendo (la circostanza è in sé pacifica) rimesso un assegno circolare
dell’importo di €17.750 al “Rag. Domenico MORABITO” (v. doc. 3 di parte
convenuta).
La conformità a statuto di una simile modalità di sottoscrizione delle azioni è
contestata da MPT che ritiene trattarsi di atto nullo (come da comunicazione di
cui al doc. 5 di p. convenuta) e per questo l’ha rifiutata, non incassando
l’assegno e infine escludendo sig. TOTA dall’elenco dei soci, come si evince dalla
visura di cui al doc. 23 di parte resistente.
La difesa della parte ricorrente ha sul punto argomentato che si tratterebbe di
questione sollevata dalla MPT in modo strumentale e formalistico in quanto vi
sarebbe solo una discrasia tra l’importo portato dall’assegno e la relativa cifra
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Come accennato TOTA chiede che sia accertata la nullità della delibera di
approvazione del bilancio per violazione dei principi dettati dagli artt. 2423 e ss.
c.c. di verità, e chiarezza e trasparenza.
Parte della dottrina e della giurisprudenza di merito (si rimanda sul punto alle
argomentazioni e citazioni svolte dalla parte convenuta) si sono espresse nel
senso prospettato dalla parte convenuta.
Si deve però constatare che si tratta di orientamento non uniforme e comunque
in contrasto con quello finora espresso dalla Corte di Cassazione : “Questa Corte
… nel ribadire che le controversie in materia societaria possono, in linea generale
formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto
interessi della società o che concernono la violazione dei norme poste a tutela
dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi, ha precisato che a tal fine l’area della
indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme
inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento, svincolata
da qualsiasi iniziativa di parte, come ad esempio nel caso delle norme dirette a
garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, la cui inosservanza
rende la delibera di approvazione illecita e quindi nulla …” (così Cass. Sez. I, 30
dicembre 2011, n.30510, ma v. anche Cass. Sez. I 27 giugno 2013, n.16265,
orientamento ripreso da Tribunale Torino, Sezione I, 14 giugno 2012, edita come
le altre citate su banca dati JURIS DATA GIUFFRE’).
Non ritiene il Giudice, pertanto, di discostarsi da tale principio.
indicata nella lettera di accompagnamento e che in concreto il deposito del titolo
di pagamento presso il commercialista era stata una scelta obbligata, dato che
era stato impedito al socio di accedere alla sede sociale.
L’eccepita nullità delle modalità di sottoscrizione delle azioni non potrebbero in
ogni caso mai incidere sulla legittimazione dell’odierno ricorrente, in quanto con
l’impugnazione in esame il sig. TOTA lamenta proprio la nullità delle delibere che
hanno generato la procedura di azzeramento e ricostituzione del capitale, adottate
in difetto dei presupposti di legge e con il solo scopo di estromettere TOTA dalla
compagine sociale.
Ritiene il Tribunale che anche tale questione, sommariamente valutata, non sia,
quantomeno in questa sede, idonea a definire il giudizio.
Nel merito si osserva che le contestazioni poste dalla parte ricorrente a base
dell’impugnazione si sostanziano in una complessiva critica ai criteri utilizzati per
la redazione del bilancio e hanno come assunto fondamentale la assenza di
significative perdite nella gestione 2012, e la conseguente necessità per MPT di
ricorrere ad artifici di bilancio per spostare sulla gestione 2012 tutte le possibili
passività e sulla gestione 2013 tutte le attività e così giustificare l’azzeramento del
capitale sociale e così indirettamente ottenere l’annullamento della partecipazione
azionaria del sig. TOTA.
Tali contestazioni ai principi di trasparenza, verità e correttezza non appaiono né
immediatamente verificabili, né così evidenti, tenuto conto anche di quanto
emerge dalla relazione del Collegio sindacale che, con riferimento all’esercizio in
contestazione, ha evidenziato una perdita, per l’anno 2012 di €2.784.490 (come
da doc. 16 di parte resistente).
In tale contesto non appare macroscopicamente errata o frutto di un evidente
artificio contabile l’adozione di criteri prudenziali nella redazione del bilancio,
scelta fortemente criticata dal TOTA nell’atto introduttivo del giudizio di merito e
che spiega per quali ragioni, a suo avviso, con l’applicazione di criteri meno
“prudenziali” le perdite del 2012 non vi sarebbero state o sarebbero risultate
contabilmente molto inferiori di quanto risulta dal bilancio oggetto di
controversia.
A ciò deve aggiungersi che con l’esecuzione delle delibere impugnate si è dato
corso alla copertura delle ricordate perdite e al rifinanziamento della società.
Conseguentemente la valutazione comparativa tra i contrapposti interessi, ex art.
2378 quinto comma c.c., ne sconsiglia la sospensione in via cautelare, essendo
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Sebbene il venir meno della qualità di socio in capo a colui che ha esercitato
azione di nullità o di annullamento di una delibera assembleare determini
inevitabilmente il venir meno anche della sua legittimazione e del suo interesse
ad agire, tale situazione non può dirsi ricorrere quando la qualità di socio venga
perduta proprio a causa degli effetti prodotti dalla deliberazione la cui legittimità
egli contesta.
Infatti, in tale ipotesi, qualora con l’annullamento - per i motivi posti a base
dell’impugnazione - l’ex socio possa riacquistare la qualità perduta, è evidente che
negare la sua legittimazione a svolgere detta impugnazione si porrebbe in
contrasto con i principi di cui all’art. 24 comma I Costituzione (v. Cass, Sez, I, 7
novembre 2008, n.26842)
certamente prevedibile un maggiore pregiudizio per la società in caso di
sospensione che per la posizione del TOTA.
In proposito si deve osservare che, pur essendo controversa, per le ragioni che si
sono precedente esposte (connesse alle modalità di esercizio da parte sua del
diritto di opzione dopo la ricapitalizzazione) l’ attuale qualità di socio del TOTA, è
tuttavia innegabile che lo stesso ricorrente afferma che il suo pregiudizio consiste
oggi nella riduzione della sua partecipazione, non nella totale estromissione dalla
compagine sociale.
Questo rilievo rende evidente che dalla sospensione deriverebbero maggiori
pregiudizi alla società di quelli ai quali potrebbe essere esposto il socio in caso di
mantenimento della efficacia esecutiva delle delibere.
Infatti in caso di sospensione vi sarebbe una grave compromissione dell’interesse
della società, dei suoi dipendenti, clienti e fornitori, al mantenimento del progetto
di risanamento scaturito dalle delibere di ripianamento delle perdite e di
ricostituzione del capitale sociale.
Mentre l’odierno ricorrente è esclusivamente esposto al “rischio” connesso al non
poter esercitare attualmente poteri di controllo e decisionali, essendo ormai un
socio di minoranza.
Per tali ragioni le richieste cautelari della parte ricorrente non possono essere
accolte.
Le spese della presente fase verranno regolate all’esito del giudizio di merito.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale;
visto l’art. 2378 terzo comma c.c.;
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RIGETTA
La richiesta di sospensione dell’esecuzione delibere adottate il 27 giugno 2013
dall’assemblea di MANIFATTURE PREZIOSE TORINO s.p.a. in sede ordinaria e
ordinaria con le quali è stato approvato il bilancio al 31 dicembre 2012 ed è stato
ridotto e ricostituito il capitale sociale;
SPESE
Al definitivo.
Torino, 15 novembre 2013
Si comunichi
Il Giudice
dr. Maria Cristina Contini
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