MCA LEGAL NEWS n. 7 / 2014

MCA LEGAL NEWS n. 7 / 2014
Di seguito una breve rassegna di alcune recentissime pronunce giurisprudenziali di particolare interesse e
rilevanza.
Diritto societario
Determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso e legittimità dell’adozione del
criterio della continuità aziendale
- Cassazione Civile 15 luglio 2014 n. 16168 È consentito prevedere statutariamente che la consistenza patrimoniale della società, elevata dall’art. 2437
ter, comma 2, c.c. a parametro per la determinazione del valore delle azioni ai fini della liquidazione della
partecipazione in caso di recesso - e di prelazione nella circolazione mortis causa ex art. 2355 bis, comma 3,
c.c. - venga valutata secondo il criterio che tiene conto dell’utilizzo dei cespiti nella prospettiva della
continuità aziendale (cd. going concern), trattandosi del criterio più coerente rispetto a quei beni aziendali il
cui valore complessivo non si risolve nella somma del valore statico dei singoli componenti, ma è
influenzato dalla prospettiva dinamica della continuazione dell’attività di impresa.
Natura giuridica delle business warranties nel contratto di cessione di partecipazioni sociali e
termine di prescrizione applicabile
- Cassazione Civile 24 luglio 2014 n. 16963 Nell’ambito del contratto di cessione delle partecipazioni sociali, è frequente, nella pratica, l’inserimento di
clausole con le quali il venditore rilascia, in favore dell’acquirente, espresse garanzie in ordine alle
caratteristiche delle quote (legal warranties) o alla situazione patrimoniale e reddituale della società
(business warranties). In relazione a tale ultimo tipo di clausole, l’applicazione dell’art. 1497 c.c. risulta
inidonea al perseguimento del fine per cui la garanzia stessa è prestata, alla luce delle gravi conseguenze che
deriverebbero in capo al compratore a seguito dell’inquadramento della fattispecie in parola nell’ambito della
garanzia per i vizi della cosa venduta. Ciò, in particolare, in ragione dell’applicazione del ridotto termine di
prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., che penalizzerebbe l’acquirente nella misura in cui, per la natura stessa
degli eventi garantiti (tipicamente, sopravvenienze fiscali e contributive), le eventuali incongruenze tra la
situazione patrimoniale effettiva della società, e quella dichiarata, possano verosimilmente emergere anche
molto tempo dopo dalla conclusione del contratto. Invero, la consistenza patrimoniale della società garantita
non integra una qualità promessa dei beni venduti (essendo tali, ex art. 1497 c.c., quelle che attengono alla
struttura materiale, alla funzionalità, o alla mancanza di attributi giuridici della cosa venduta), ma configura
l’oggetto di una specifica garanzia, ovvero una prestazione accessoria al trasferimento del diritto oggetto del
contratto, volta a garantire l’esito economico dell’operazione, al cui esercizio sono, pertanto, inapplicabili i
Il presente elaborato costituisce un documento informativo di sintesi e non un parere professionale; gli estratti proposti
corrispondono a rielaborazioni liberamente tratte dagli Autori e non rappresentano le massime ufficiali delle pronunce
giurisprudenziali indicate; i relativi provvedimenti sono tratti da siti istituzionali o da banche dati di primaria rilevanza e diffusione.
MCA declina, in ogni caso, ogni responsabilità in merito ad eventuali errori o inesattezze del testo o dei riferimenti, da qualsiasi
ragione causati.
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termini di prescrizione di cui al combinato disposto degli artt. 1497 e 1495 c.c., valendo, invece, l’ordinario
termine di prescrizione decennale.
Diritto dei mercati finanziari
Pignorabilità della polizza di assicurazione con prevalente funzione di investimento
- Tribunale di Milano 1 luglio 2014 Sono normalmente impignorabili, ai sensi dell’art. 1923, comma 1, c.c., le somme dovute dall’assicuratore al
contraente o al beneficiario in virtù del contratto di assicurazione. Tuttavia, con riferimento ad una polizza di
assicurazione, è necessario verificare la prevalenza della funzione previdenziale rispetto a quella di investimento,
in forza dell’analisi degli obiettivi di risparmio / investimento dichiarati dal contraente e dal fatto che il contratto
sia collegato ad un conto corrente il cui saldo venga utilizzato per la determinazione dell’entità dei premi. Sono,
pertanto, pignorabili, i diritti del contraente nei confronti della compagnia di assicurazioni derivanti da polizze che,
pur essendo classificate come previdenziali, svolgano in concreto una prevalente funzione di investimento.
Diritto bancario
Illegittima segnalazione alla centrale rischi da parte della banca e risarcimento del danno in favore
della società
- Cassazione Civile 9 luglio 2014 n. 15609 È illegittima la segnalazione della società debitrice operata, da parte della banca, alla centrale dei rischi, qualora il
credito non sia esigibile, essendovi controversia tra le parti sull’importo dovuto quanto agli interessi e, quindi, non
sussista alcun inadempimento. Ciò in quanto, da un lato, ai fini dell’obbligo di segnalazione che incombe sulle
banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in istato di
insolvenza (anche non accertato giudizialmente), per cui tale segnalazione non può scaturire dal mero ritardo
nell’adempimento o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione
patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se
non coincidente, con la condizione d’insolvenza. Ove dunque, alla luce di tanto, emerga l’illegittimità della
segnalazione eseguita, deve essere riconosciuto, in favore del soggetto ingiustamente segnalato, sia il danno non
patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell’onore (essendo anche i
soggetti collettivi titolari dei diritti della personalità costituzionalmente tutelati), sia il danno al patrimonio, che
potrà essere oggetto di prova presuntiva, quale conseguenza per l’imprenditore di un peggioramento della sua
affidabilità commerciale, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza,
potendo, comunque, entrambe le voci di danno essere liquidate in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.
La determinazione del saldo nello sconto cambiario
- Cassazione Civile 9 luglio 2014 n. 15605 Con il contratto di sconto, la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito a
seguito della cessione, salvo buon fine, del credito stesso (art. 1858 c.c.). In particolare, con riferimento allo sconto
Il presente elaborato costituisce un documento informativo di sintesi e non un parere professionale; gli estratti proposti
corrispondono a rielaborazioni liberamente tratte dagli Autori e non rappresentano le massime ufficiali delle pronunce
giurisprudenziali indicate; i relativi provvedimenti sono tratti da siti istituzionali o da banche dati di primaria rilevanza e diffusione.
MCA declina, in ogni caso, ogni responsabilità in merito ad eventuali errori o inesattezze del testo o dei riferimenti, da qualsiasi
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di cambiali, è previsto, in caso di mancato pagamento, il diritto della banca alla restituzione della somma
anticipata (art. 1859 c.c.). Corrisponde, dunque, al meccanismo contrattuale ed, invero, alla reale causa negoziale,
l’effetto della immediata disponibilità della somma da parte del cliente - correntista, che dovrà essere, tuttavia,
dallo stesso restituita in caso di inadempimento da parte del terzo, operando il mancato buon fine del titolo come
condizione risolutiva del contratto, e non quale condizione sospensiva dell’accredito al cliente (come accade,
invece, nella diversa ipotesi di versamento di titoli senza sconto). Pertanto - poiché le rimesse in conto corrente
operate dall’imprenditore poi fallito, sono legittimamente revocabili, ai sensi dell’art. 67 L.F., quando il conto
risulti “scoperto” secondo il criterio del saldo disponibile, da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva
esecuzione di incassi ed erogazioni da parte della banca – in presenza di operazioni di sconto di titoli cambiari, con
accredito del netto ricavo sul conto corrente, tale saldo va determinato considerando che il cliente acquista la
disponibilità del danaro in via immediata, e che l’eventuale mancato buon fine opera, soltanto, come condizione
risolutiva del contratto.
Il presente elaborato costituisce un documento informativo di sintesi e non un parere professionale; gli estratti proposti
corrispondono a rielaborazioni liberamente tratte dagli Autori e non rappresentano le massime ufficiali delle pronunce
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