MCA LEGAL NEWS n. 7 / 2014 Di seguito una breve rassegna di alcune recentissime pronunce giurisprudenziali di particolare interesse e rilevanza. Diritto societario Determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso e legittimità dell’adozione del criterio della continuità aziendale - Cassazione Civile 15 luglio 2014 n. 16168 È consentito prevedere statutariamente che la consistenza patrimoniale della società, elevata dall’art. 2437 ter, comma 2, c.c. a parametro per la determinazione del valore delle azioni ai fini della liquidazione della partecipazione in caso di recesso - e di prelazione nella circolazione mortis causa ex art. 2355 bis, comma 3, c.c. - venga valutata secondo il criterio che tiene conto dell’utilizzo dei cespiti nella prospettiva della continuità aziendale (cd. going concern), trattandosi del criterio più coerente rispetto a quei beni aziendali il cui valore complessivo non si risolve nella somma del valore statico dei singoli componenti, ma è influenzato dalla prospettiva dinamica della continuazione dell’attività di impresa. Natura giuridica delle business warranties nel contratto di cessione di partecipazioni sociali e termine di prescrizione applicabile - Cassazione Civile 24 luglio 2014 n. 16963 Nell’ambito del contratto di cessione delle partecipazioni sociali, è frequente, nella pratica, l’inserimento di clausole con le quali il venditore rilascia, in favore dell’acquirente, espresse garanzie in ordine alle caratteristiche delle quote (legal warranties) o alla situazione patrimoniale e reddituale della società (business warranties). In relazione a tale ultimo tipo di clausole, l’applicazione dell’art. 1497 c.c. risulta inidonea al perseguimento del fine per cui la garanzia stessa è prestata, alla luce delle gravi conseguenze che deriverebbero in capo al compratore a seguito dell’inquadramento della fattispecie in parola nell’ambito della garanzia per i vizi della cosa venduta. Ciò, in particolare, in ragione dell’applicazione del ridotto termine di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., che penalizzerebbe l’acquirente nella misura in cui, per la natura stessa degli eventi garantiti (tipicamente, sopravvenienze fiscali e contributive), le eventuali incongruenze tra la situazione patrimoniale effettiva della società, e quella dichiarata, possano verosimilmente emergere anche molto tempo dopo dalla conclusione del contratto. Invero, la consistenza patrimoniale della società garantita non integra una qualità promessa dei beni venduti (essendo tali, ex art. 1497 c.c., quelle che attengono alla struttura materiale, alla funzionalità, o alla mancanza di attributi giuridici della cosa venduta), ma configura l’oggetto di una specifica garanzia, ovvero una prestazione accessoria al trasferimento del diritto oggetto del contratto, volta a garantire l’esito economico dell’operazione, al cui esercizio sono, pertanto, inapplicabili i Il presente elaborato costituisce un documento informativo di sintesi e non un parere professionale; gli estratti proposti corrispondono a rielaborazioni liberamente tratte dagli Autori e non rappresentano le massime ufficiali delle pronunce giurisprudenziali indicate; i relativi provvedimenti sono tratti da siti istituzionali o da banche dati di primaria rilevanza e diffusione. MCA declina, in ogni caso, ogni responsabilità in merito ad eventuali errori o inesattezze del testo o dei riferimenti, da qualsiasi ragione causati. n. 7 / 2014 riproduzione riservata termini di prescrizione di cui al combinato disposto degli artt. 1497 e 1495 c.c., valendo, invece, l’ordinario termine di prescrizione decennale. Diritto dei mercati finanziari Pignorabilità della polizza di assicurazione con prevalente funzione di investimento - Tribunale di Milano 1 luglio 2014 Sono normalmente impignorabili, ai sensi dell’art. 1923, comma 1, c.c., le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario in virtù del contratto di assicurazione. Tuttavia, con riferimento ad una polizza di assicurazione, è necessario verificare la prevalenza della funzione previdenziale rispetto a quella di investimento, in forza dell’analisi degli obiettivi di risparmio / investimento dichiarati dal contraente e dal fatto che il contratto sia collegato ad un conto corrente il cui saldo venga utilizzato per la determinazione dell’entità dei premi. Sono, pertanto, pignorabili, i diritti del contraente nei confronti della compagnia di assicurazioni derivanti da polizze che, pur essendo classificate come previdenziali, svolgano in concreto una prevalente funzione di investimento. Diritto bancario Illegittima segnalazione alla centrale rischi da parte della banca e risarcimento del danno in favore della società - Cassazione Civile 9 luglio 2014 n. 15609 È illegittima la segnalazione della società debitrice operata, da parte della banca, alla centrale dei rischi, qualora il credito non sia esigibile, essendovi controversia tra le parti sull’importo dovuto quanto agli interessi e, quindi, non sussista alcun inadempimento. Ciò in quanto, da un lato, ai fini dell’obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in istato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente), per cui tale segnalazione non può scaturire dal mero ritardo nell’adempimento o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza. Ove dunque, alla luce di tanto, emerga l’illegittimità della segnalazione eseguita, deve essere riconosciuto, in favore del soggetto ingiustamente segnalato, sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell’onore (essendo anche i soggetti collettivi titolari dei diritti della personalità costituzionalmente tutelati), sia il danno al patrimonio, che potrà essere oggetto di prova presuntiva, quale conseguenza per l’imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, potendo, comunque, entrambe le voci di danno essere liquidate in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. La determinazione del saldo nello sconto cambiario - Cassazione Civile 9 luglio 2014 n. 15605 Con il contratto di sconto, la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito a seguito della cessione, salvo buon fine, del credito stesso (art. 1858 c.c.). In particolare, con riferimento allo sconto Il presente elaborato costituisce un documento informativo di sintesi e non un parere professionale; gli estratti proposti corrispondono a rielaborazioni liberamente tratte dagli Autori e non rappresentano le massime ufficiali delle pronunce giurisprudenziali indicate; i relativi provvedimenti sono tratti da siti istituzionali o da banche dati di primaria rilevanza e diffusione. MCA declina, in ogni caso, ogni responsabilità in merito ad eventuali errori o inesattezze del testo o dei riferimenti, da qualsiasi ragione causati. n. 7 / 2014 riproduzione riservata di cambiali, è previsto, in caso di mancato pagamento, il diritto della banca alla restituzione della somma anticipata (art. 1859 c.c.). Corrisponde, dunque, al meccanismo contrattuale ed, invero, alla reale causa negoziale, l’effetto della immediata disponibilità della somma da parte del cliente - correntista, che dovrà essere, tuttavia, dallo stesso restituita in caso di inadempimento da parte del terzo, operando il mancato buon fine del titolo come condizione risolutiva del contratto, e non quale condizione sospensiva dell’accredito al cliente (come accade, invece, nella diversa ipotesi di versamento di titoli senza sconto). Pertanto - poiché le rimesse in conto corrente operate dall’imprenditore poi fallito, sono legittimamente revocabili, ai sensi dell’art. 67 L.F., quando il conto risulti “scoperto” secondo il criterio del saldo disponibile, da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni da parte della banca – in presenza di operazioni di sconto di titoli cambiari, con accredito del netto ricavo sul conto corrente, tale saldo va determinato considerando che il cliente acquista la disponibilità del danaro in via immediata, e che l’eventuale mancato buon fine opera, soltanto, come condizione risolutiva del contratto. Il presente elaborato costituisce un documento informativo di sintesi e non un parere professionale; gli estratti proposti corrispondono a rielaborazioni liberamente tratte dagli Autori e non rappresentano le massime ufficiali delle pronunce giurisprudenziali indicate; i relativi provvedimenti sono tratti da siti istituzionali o da banche dati di primaria rilevanza e diffusione. MCA declina, in ogni caso, ogni responsabilità in merito ad eventuali errori o inesattezze del testo o dei riferimenti, da qualsiasi ragione causati. n. 7 / 2014 riproduzione riservata
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