A E S S E I N F O R MA N u m e r otre tre Numero M a r z o 2 0 Marzo 20141 4 a n n oVII VII anno AESSE INFORMA Convegno a Torino il 10 febbraio 2014 sul ruolo del RSPP. Notizie di rilievo: • Convegno a Torino il 10 febbraio 2014 sul ruolo del RSPP; • Comunicazione all’Inail nominativo RLS per la Sicurezza; • Informazione sui finanziamenti INAIL alle Imprese; • Semplificato per le PMI l’adempimento di adottare un modello di organizzazione e gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (MOG); • Carrelli elevatori anche sulla strada, ma a determinate condizioni; • L’applicazione delle sanzioni interdittive previste dal d.lgs 231/01; • Condannato per non aver esibito la documentazione richiesta; • I quesiti sul decreto 81: l’obbligo di registrare i mancati incidenti. Lunedì 10 febbraio si è tenuto a Torino il convegno di studio e approfondimento sul “Ruolo del RSPP tra responsabilità e sicurezza: cosa e come cambia il ruolo del RSPP, dopo la sentenza Darwin”. Diversi i relatori tra i quali l’avv. Rolando Dubini di Milano e il prof. Rocco Vitale presidente AiFOS. Tutti i relatori hanno messo in luce che sta cambiando il modo di intendere il ruolo del RSPP, non solo nel pubblico, caso del liceo Darwin, ma anche nel privato. Prova ne sia che numerose sono oggi le sentenze che condannano l’RSPP e spesso solo l’RSPP e non il datore di lavoro titolare dell’azienda. Proprio perché si ravvisa nel RSPP una responsabilità specifica molto alta nella stesura ad esempio del DVR, nelle indicazioni degli interventi per ridurre il rischio che viene analizzato, vedesi in particolare gli aspetti citati nell’art. 33 del D.lgs 81/08. Alcuni relatori affermano che oggi l’RSPP è visto come il “capro espiatorio” su cui agire, su cui attestare le responsabilità, senza tener conto delle circostanze e anche di tutti gli altri interlocutori che necessariamente intervengono in azienda con il loro peso e con la loro azione o anche con la loro assenza. La valutazione dei rischi – viene sottolineato - dovrebbe essere fatta da tutti i soggetti che partecipano alle decisioni, da tutti coloro che hanno la conoscenza dell’ambiente lavora- tivo, che hanno le informazioni sui vari aspetti dei reparti, delle modalità di operare, di lavorare e di controllare i possibili rischi che potrebbero esserci, in quel processo lavorativo e in quella determinata mansione. La prevenzione non dovrebbe essere appannaggio esclusivo del RSPP, dovrebbero farla tutti, a partire dal datore di lavoro, dagli stessi lavoratori, da chi è RLS, dal medico competente e poi anche dall’RSPP. Viene ricordato inoltre che la figura dell’RSPP nasce dal d.lgs 626, quindi è recente e sopratutto non si è riusciti in questi anni dal 1994 a definire concretamente certezze e “ruoli specifici per la figura, frutto di sperimentazioni sul campo e non di precisione sistematica di un concreto modello”, di RSPP: la si è solo tratteggiata e soprattutto non si sono ancora chiariti tutti gli aspetti che toccano la sua effettiva professionalità. Ma oggi la giurisprudenza che si sta sviluppando, pone con più attenzione di prima il ruolo del RSPP sotto analisi: ne focalizza con nuove sentenze un interesse che potrebbe anche portare a modificare il d.lgs 81 e prevedere sanzioni penali anche per l’RSPP. Non sarebbe una novità, perché in fase di stesura del T.U. il Ministero della Giustizia aveva più volte tentato di affermare questo principio, mentre il Ministero del Lavoro è risultato sempre restio e contrario. Oggi sta emergendo che l’RSPP sia una figura simile al coordinatore che ha precisi compiti e responsabilità. Per questo si richiede sempre di più oggi un’attenzione da parte dell’RSPP alta, basata sulla massima conoscenza di ogni possibilità e aspetto, anche non soliti, già in uso e diffusi nella pratica. C’è la sentenza Galeazzi, ma c’è anche ad esempio la condanna dell’RSPP avvenuta nella causa della Pettinatura Italiana, azienda del biellese dove è stato condannato per un grave incendio solo il RSPP perché non aveva previsto che le polveri di lana in particolari condizioni possono anche esplodere. Si sottolinea infatti nella sentenza che l’RSPP doveva prevedere ogni possibile rischio e tra questi che le polveri di lana possono incendiarsi ed esplodere, come le polveri di farina per il Mulino Cordero di Fossano di alcuni anni fa. Poi l’art. 18 comma 3 nella sostanza che richiede che il DVR abbia un capitolo dedicato agli aspetti strutturali dell’edificio e alla relativa manutenzione delle strutture e degli impianti, come è stato analizzato un certo rischio e come si è arrivati alla sua definizione, utilizzando se il caso anche esperti ad hoc chiamati a fornire tutte le indicazioni necessarie al caso. Se il RSPP non è in grado, perché non competente, deve dirlo e consentire al datore di lavoro di provvedere ad utilizzare adeguati esperti sul problema posto a cui affidare il mandato relativo; se non lo fa potrebbe essere messo sotto giudizio. Altro caso di condanna di un RSPP Altro caso di condanna di un (segue in ultima pagina) Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Denuncia nominativa soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani. Pubblicata da Inail la circolare 10/02/2014 n.11 Comunicazione nominativo RLS. Denuncia nominativa soci/collaboratori/ coadiuvanti artigiani e non artigiani. Dismissione fax. Inail ricorda che la comunicazione Rls deve essere effettuata esclusivamente online e per singola azienda o singola unità produttiva. E a tale riguardo chiarisce che “dall’8/01/2013 la procedura online, relativa alla dichiarazione delle unità produttive, è stata scorporata da quella della comunicazione Rls; da tale data è quin- di necessario provvedere all’inserimento dei dati della Unità produttiva prima di accedere alla procedura Rls (Circ. n. 69 del 21/12/ 2012)”. La comunicazione denuncia nominativa dei soci/collaboratori/ coadiuvanti dal 15 febbraio 2014 deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica e la modalità riguarda “collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria. Tale denuncia, che il datore di lavoro, anche artigiano, ha l’obbligo di effettuare qualora gli stessi lavoratori non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando il servizio Dna soci, già attivo in www.inail.it (servizi online- Diamo ugualmente, spazio, con questo articolo, alla comunicazione inviata dall’INAIL il 14 febbraio. Riteniamo comunque che ogni società cooperativa, a partire dall’anno scorso - stessa data abbia già provveduto alla relativa comunicazione all’Istituto. Nel caso non lo avesse fatto si prega di ottemperare al più presto. denunce)”. Sia per le comunicazioni relative ai Rls che per Dna soci, in casi eccezionali e comprovati, le procedure possono essere espletate tramite Pec, allegando copia della schermata di errore e modello dedicato. Dal 15 febbraio il fax 800657657 non sarà più attivo. Pagina 2 AESSE INFORMA Numero tre Informazioni sui finanziamenti Inail alle Imprese. Un video presenta alcune utili informazioni su come accedere ai finanziamenti che Inail mette a disposizione per le imprese che attuano progetti per la salute e la sicurezza dei lavoratori. In occasione del seminario informativo dell’11 febbraio, realizzato da INAIL Emilia-Romagna sui Finanziamenti INAIL per la sicurezza (ISI e OT24), il CPTO (Comitato Paritetico Territoriale Operativo per la prevenzione infortuni in edilizia Bologna e provincia) e IIPLE (Istituto di Istruzione Professionale Lavoratori Edili di Bologna e provincia) hanno realizzato un video di una decina di minuti con tre brevi interviste con i relatori che, unitamente ai materiali e i moduli già presenti sul sito www.inail.it, possono aiutare le aziende e i professionisti a valutare l’utilizzo di questa opportunità. Il video presenta alcune utili informazioni su come accedere ai finanziamenti che Inail mette a disposizione per le imprese che attuano progetti per la salute e la sicurezza dei lavoratori. http://www.youtube.com/watch?featu re=player_embedded&v=Zju69yNpm kA - (18 feb 2014) Semplificato per le PMI l’adempimento di adottare un modello di organizzazione e gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (MOG). La vignetta di Punto Sicuro Sommelier E’ stato pubblicato sulla G.U. il Decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 che recepisce le “procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese” approvate dalla Commissione Consultiva. Il decreto che recepisce le procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese risponde all’art. 30, co. 5-bis, del d.lgs 81/81 e s.m.i.. Il Decreto ha lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall'art. 25-septies, del d.lgs 231/01. A questo proposito in “Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI)”, si premette che la semplificazione riguarda “alcuni aspetti organizzativi e le relative modalità applicative per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza”. Le procedure semplificate tengono conto in particolare dell’articolazione della struttura organizzativa in merito alla quale si considera: - “l’eventuale coincidenza tra l’alta direzione (AD), il datore di lavoro (DL) e l’organo dirigente ai sensi del D. Lgs. 231/01; - l’esistenza o meno di un unico centro decisionale e di responsabilità; - la presenza o meno di dirigenti; - la presenza di soggetti sottoposti alla altrui vigilanza”. In particolare le procedure semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione nella piccole e medie imprese “delineano una serie di scelte organizzative, descrivendone le modalità attuative”, 01/02/2014 - RISCHIO RAPINE E TUTELA DEI LAVORATORI: UNA SENTENZA IMPORTANTE. Una sentenza molto importante che riconosce la responsabilità delle Poste Italiane SpA rispetto alla protezione dei lavoratori in relazione ai rischi derivanti dalle rapine. La sentenza del giudice Dott. Riverso del Tribunale di Ravenna rappresenta una svolta rispetto alla definizione delle responsabilità del datore di lavoro rispetto alle protezioni da predisporre preventivamente per l'incolumità fisica e psichica degli impiegati e impiegate degli uffici ove circola denaro. Questa sentenza, verosimilmente, interrompe una prassi che era quella di considerare la rapina un "evento esterno" che non era da considerare nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza e nella predisposizione delle misure di protezione dei dipendenti. IL TESTO DELLA SENTENZA per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza di cui all’art. 30 del Testo Unico. Si ricorda che il documento contiene diverse schede attuative del sistema, riportate nei moduli allegati, utili a semplificare l’attuazione di alcuni dei requisiti descritti nel presente documento e che possono essere modificate ed integrate a seconda della complessità organizzativa e tecnica aziendale.Per approfondire: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Decreto del 13 febbraio 2014 – Documento “Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI)” – Modulistica. . Carrelli elevatori anche sulla strada, ma a determinate condizioni. Prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Si sa che i carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non sono immatricolati e non sono provvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno degli stabilimenti. All’esigenza, avvertita molto diffusamente, che queste macchine si muovano anche all’esterno dei magazzini, depositi ed aree aeroportuali, ha risposto il Codice della strada* prevedendo, tra l’altro, l’immissione in circolazione su strada dei carrelli, per brevi e saltuari spostamenti, a vuoto o a carico. Allo scopo, l’art. 114 del Codice ha demandato il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di stabilire, con proprio decreto, le relative prescrizioni tecniche, decreto che porta il numero 752 e che è stato adottato il 14 gennaio scorso. I 4 articoli del decreto fissano le condizioni perché i carrelli possano collegare più reparti dei singoli stabilimenti per effettuare le operazioni di carico/ scarico, muovendosi: su strada; con brevi e saltuari spostamenti; a vuoto o a pieno carico. Ecco le condizioni. Il carrello: a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta dal costruttore contenente diversi dati sulla tipologia, le dimensioni, le masse, i pneumatici, anno di costruzione, tipo di motore e alimentazione, ecc.; b) deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all’art. 58 del Codice della strada** e del dispositivo supplementare (a luce lampeggiante gialla o arancione); c) deve essere dotato di pannelli retro riflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta; d) deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro e, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo; e) deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo; f) deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine); g) deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica; h) deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente I trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h. L’autorizzazione alla circolazione viene rilasciata dall’Ufficio motorizzazione civile competente per territorio. AESSE INFORMA Numero tre L’applicazione delle sanzioni interdittive previste dal d.lgs 231/2001. In caso di lesioni aggravate da violazioni di norme sulla sicurezza le sanzioni interdittive devono essere adottate. Il commento Una sentenza questa della Corte di Cassazione penale che riguarda l’applicazione del d.lgs 231 relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Secondo quanto emerge dalla stessa nel caso di commissione del delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, le sanzioni dettate dall’art. 9 co. 2 dello stesso decreto, che prevedono l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, devono essere obbligatoriamente applicate né è possibile sospendere la pena. Il beneficio della sospensione, infatti, non può trovare applicazione nel sistema sanzionatorio delineato dal d.lgs 231 in quanto, in virtù della sua natura amministrativa, non possono essere applicati gli istituti giuridici previsti per le sanzioni di natura penale Il fatto ed il ricorso in Cassazione Il Tribunale ha applicata nei confronti del responsabile legale di una società la pena di € 600 di multa per il delitto di lesioni colpose in danno di un operaio che lavorava alle sue dipendenze. Allo stesso era stato addebitato di aver consentito che il lavoratore operasse presso un trapano privo di dispositivo automatico di blocco, in caso di apertura del coperchio per lavori di regolazione, per cui il lavoratore, nello svolgere tale operazione, riportava l'amputazione di una falange. Con la sentenza il Tribunale, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità degli Enti, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs 231/01, ha applicata alla società la sanzione pecuniaria di € 10.000, nonché le misure interdittive di cui all'art. 9 co. 2 del citato decretto per la durata di mesi due. Avverso la sentenza del Tribunale il legale rappresentante della società ha proposto ricorso per cassazione lamentando una erronea applicazione della legge per avere il giudice disposto le sanzioni interdittive alla società, ai sensi dell'art. 9 co. 2 benché ricorressero le circostanze di esclusione di cui all'art. 17, lett. a, b e c dell'art. 17 per avere riparato le conseguenze del reato e lamentando altresì la eccessività della sanzione irrogata, per il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 12 co. 2 lett. a) ed il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore dell'ente. Le decisioni della suprema Corte Il ricorso, ritenuto dalla Corte di Cassazione infondato, è stato pertanto dalla stessa rigettato. La suprema Corte ha fatto presente in merito che in sede di udienza il difensore della società, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs 231/2001, aveva chiesta l'applicazione alla società stessa della sanzione di € 10.000 e l'applicazione de/lle sanzioni interdittive ex art. 9 del d.lgs 231 ed ha ricordato, altresì, che il terzo comma dell'art. 25 septies stabilisce che "In relazione al delitto di cui all'art. 590, terzo co., del c. p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, per una durata non superiore a sei mesi". Da tale disposizione, ha quindi proseguito la Sez. IV, “si evince che in caso di commissione del delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, le sanzioni interdittive devono essere applicate obbligatoriamente” per cui correttamente di conseguenza nella sua proposta il difensore-procuratore speciale ne aveva fatto menzione e legittimamente il giudice le aveva applicate. Quanto alla lamentela relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria la suprema Corte ha rilevato che essa è stata applicata in conformità alla richiesta difensiva senza che fosse invocata alcuna ulteriore diminuente della sanzione e quanto, infine, alla doglianza relativa al mancato riconoscime nto d ella sospensione della pena, la suprema Corte ha fatto presente che la stessa era infondata. “Invero il beneficio richiesto”, ha così concluso la Sez. IV, “non può trovare applicazione nel sistema sanzionatorio delineato dalla Pagina 3 Legge 231/01, relativa alla responsabilità degli enti, la quale ha natura amministrativa ed ove, pertanto, non possono trovare applicazione istituti giuridici specificamente previsti per le sanzioni di natura penale”. (A cura di G. Porreca) Non è obbligatoria la visita medica preventiva per studenti minorenni partecipanti a stage formativi Il Ministero del lavoro ha fornito indicazioni in merito alla visita medica preventiva nei confronti dei soggetti minori di età, i quali partecipanti a corsi di istruzione/ formazione scolastica (stage), si alternino tra attività scolastica e di lavoro ovvero effettuino un periodo di tirocinio formativo. Il Ministero chiarisce che lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, rappresenta una forma di inserimento temporaneo nell'azienda e non costituisce rapporto di lavoro perché è finalizzato a far conoscere e sperimentare ai soggetti coinvolti il mondo del lavoro in modo concreto attraverso l'addestramento e la formazione pratica all'interno della azienda. I quesiti sul decreto 81: l’obbligo di registrare i mancati incidenti. Esiste l’obbligo nel d.lgs 81 di registrare e valutare gli incidenti, near-miss e comportamenti pericolosi? La domanda. In merito ai mancati infortuni, quali sono gli adempimenti richiesti dal d.lgs 81? Non essendo certificati e/o non avendo ancora adottato un Sistema di Certificazioni, in che modo può essere evidenziata da parte di un tecnico ASL l’assenza di segnalazioni di “mancati infortuni”? La risposta In merito all’obbligo di registrare e valutare gli incidenti, near-miss e comportamenti pericolosi nel d.lgs 81, si segnala che l'art. 33 del d.lgs 81 (Compiti del servizio di prevenzione e protezione) prevede che al punto 1 (il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali) provvede all’individuazione dei fattori di rischio. L' Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 poi sulla formazione dei lavoratori prevede inoltre che la formazione dei dirigenti, in relazione agli obblighi previsti all'art. 18 è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi: (...), il modulo 3 (Individuazione e valutazione dei Rischi) indica che vanno presi in considerazione gli infortuni mancati. Dunque con tutta evidenza i fattori di rischio da valutare emergono dalla considerazione dei mancati infortuni. E, inoltre, come si fa a insegnare ai dirigenti, anche a considerare i mancati infortuni, se l’azienda non li registra e gestisce? Poi occorre considerare anche gli “Indirizzi per la redazione del DVR” della Regione Lombardia approvato il 16/02/2004 che contengono un ALLEGATO I (Linee Guida Regionali, tratto dalle Linee Guida Cee per effettuare la valutazione dei rischi – Direzione Generale V – III Sezione) recante “Esempi di situazioni e di attività lavorative che richiedono una valutazione dei rischi” e al punto 8 indicano: “Interazione del posto di lavoro e dei fattori umani”: a) Dipendenza del sistema di sicurezza dalla necessità di ricevere ed elaborare con cura le informazioni. b) Dipendenza dalle conoscenze e dalle capacità del personale; c) Dipendenza dalle norme di comportamento; d) Dipendenza da una soddisfacente comunicazione e da istruzioni corrette per far fronte a condizioni mutevoli; e) Conseguenze di deviazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza. La lettera e) prevede dunque l'obbligo di considerare gli incidenti, che sono quasi sempre “conseguenza” di “deviazioni prevedibili dalle procedure”. Inoltre le nuove procedure standardizzate per la valutazione di tutti i rischi durante il lavoro di cui al Decreto interministeriale del 30/11/2012, in vigore dal 4/02/2013, obbligano (chi le applica) ad individuare i possibili incidenti, e dunque a maggior ragione rendono evidente l'obbligo anche metodologico di registrare gli incidenti realmente accaduti al fine di poterne evitare la reiterazione. Se poi qualcuno dice che non vi sono stati incidenti la cosa non è credibile in presenza di infortuni, ma neppure in assenza di infortuni posto che la sproporzione tra incidenti e infortuni è talmente grande che praticamente non esiste attività lavorativa priva di incidenti, solo che assai spesso non si registrano, o non si vuole organizzare la loro registrazione. (Da art. su Punto Sicuro scritto da avv. Rolando Dubini). La Interpelli offre criteri interpretativi e direttivi per la vigilanza Attribuzioni del Ministero del Lavoro in materia di sicurezza. La Commissione risponde solo a questioni generali di applicazione del TU. I quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, istituita con il DM 28.09.2011 secondo la previsione dell’art 12 del TU 81/08. Gli interpelli possono essere inoltrati: dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali; dagli enti pubblici nazionali; dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. ADERISCE a: AESSE SERVIZI predispone tutte le pratiche per la sicurezza sul lavoro. In particolare provvede alla valutazione dei Rischi sul Lavoro: Rischi da Rumore, da Incendio; Rischi Chimici, Biologici; Rischi da movimenti ripetuti e da movimentazione dei carichi; Rischi da radiazioni ionizzanti e non, compreso il Rischio da agenti cancerogeni e amianto e il Rischio di campi elettromagnetici; Rischio per l’utilizzo videoterminali, ecc.. Provvede alla realizzazione di Piani di Emergenza e Evacuazione; di Piani operativi di sicurezza per cantieri mobili e non; di Piani di sicurezza e coordinamento per cantieri temporanei o mobili e, ecc.. Provvede alla realizzazione di azioni di Informazione, Formazione e Addestramento e Istruzione ed ad organizzare direttamente le docenze nei corsi previsti dalla normativa, sia direttamente, sia presso le strutture dei clienti o presso la sede di Confcooperative di Cuneo e di Alba. Provvede nell’ambito della Medicina del lavoro, avvalendosi di medici del lavoro convenzionati, ad effettuare visite mediche preassuntive, periodiche, specialistiche e a svolgere corsi di formazione per addetti al primo soccorso (da 12 e da 16 ore). Provvede ad Assistere il cliente nella gestione delle pratiche, compresa l’Assistenza telefonica e l’Aggiornamento ed informazione costante sulla normativa dell’ambiente e sicurezza sul lavoro. E’ in grado di fornire l’Incarico di R.S.P.P. in qualità di consulente esterno. QUESITI. C’è un manuale per il lavoro sicuro in agricoltura? Si: la Regione Veneto, con l'obiettivo primario di promuovere la sicurezza sul lavoro in agricoltura e di ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali in tale settore, ha pubblicata, nell'ambito del Piano Regionale di Prevenzione, la seconda edizione, aggiornata a settembre 2013, del "Manuale per un lavoro sicuro in agricoltura". Segue dalla I° pagina l’articolo: “Incentivi imprese sicurezza sul lavoro, dal 21 gennaio via al bando Inail Isi 2013” (…) RSPP che aveva giustamente evidenziato il rischio però non aveva seguito che i responsabili dell’azienda intervenissero subito alle regolari manutenzioni per evitare il rischio di incidente, non aveva indicato come prioritario l’intervento da svolgere e soprattutto non ne aveva controllato che fosse posto in opera celermente, seguendo una certa urgenza e priorità. In riferimento alla sentenza del Darwin (cioè della condanna del primo funzionario e di altri due funzionari della Provincia e in particolare dei tre RSPP, con pene variabili dai 2 anni e 2 mesi ai 3 anni e 6 mesi) quando questa diventerà definitiva - è stato sottolineato con molta preoccupazione da un relatore da sempre esperto nella Pubblica Amministrazione di Sicurezza sul lavoro - che si modifichi ulteriormente il ruolo del RSPP non tanto nella direzione di esprimere il massimo di attenzione nei confronti degli altri che debbono essere posti in sicurezza, quanto di muoversi invece con maggiore tutela verso se stessi, verso il proprio ruolo. Il risultato sarà maggiore burocrazia e la raccolta ogni carta possibile, ogni tempo impiegato per i problemi della sicurezza in generale Infine il problema dei costi e delle retribuzioni per una funzione sempre più complessa rappresentanza dal ruolo dell’RSPP. Queste sono molto diverse da caso a caso: si va da costi quasi simbolici a costi di un certo valore e spessore, ma che sono il risultato di ore e ore di lavoro e di elaborazione di dati, di verifiche sul campo, di ricerche anche innovative per capire l’andamento di una certa mansione o di un lavoro complesso. Spesso oggi nel costo non figura invece la voce del possibile rischio penale della funzione del RSPP, che dovrebbe essere oggi riconosciuta e posta con maggiore evidenza: è quanto i relatori hanno più volte messo in luce nel convegno. Vanno tenuti presenti i costi assicurativi per coprire i costi economici di questi eventi e i relativi costi giudiziari che necessariamente potrebbero derivare. Concludo questa breve sintesi sul convegno con questa comunicazione di un relatore che fa riflettere e soprattutto dovrebbe far riflettere molti RSPP. Il caso è questo: il 23 dicembre dell’anno scorso un comune della cintura di Torino indice un bando con scadenza 31 dicembre per la stesura di VdR su 20 edifici, la assunzione della funzione di RSPP negli stessi, la stesura di 55 DUVRI e la partecipazione periodica a 6 commissioni comunali. Il relatore, responsabile di uno studio di professionisti sulla Sicurezza, partecipa lavorando ovviamente anche nel periodo natalizio e dichiarando un costo di Euro 48.000 per ottemperare a quanto richiesto. Data la mole di incombenze previste nel costo c’era anche quello di una assunzione di un nuovo operatore. Perde, perché risulta vincente un altro studio che presenta un costo di Euro 6.000 comprensivo anche dell’IVA. La notizia parla da sé e non c’è molto da aggiungere, se non che la questione fa riflettere sia il pubblico perché non può non documentazione per attestare formalmente un atto, una decisione, una analisi, e meno rendersi conto che con un costo così ridotto non si fa niente se non carta su carta e, in caso di incidenti, l’amministrazione AMBIENTE SICURO SERVIZI Società Cooperativa Iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente al n° A181684 Sede: Via Cascina Colombaro, 56 – 12100 CUNEO C.F. e P. IVA 03157080049 Tel. 0171/ 451725 FAX 0171/451734 e-mail: [email protected] sito: www.aesseservizi.eu Per informazioni si prega di telefonare al seguente numero: 0171/ 451725 . Non sono più attivi invece gli interni 719 e 733. pubblica è chiamata comunque a rispondere. Ma anche gli stessi RSPP che debbono oggi assumere tutte le responsabilità del caso e denunciare le concorrenze sleali che danneggiano gravemente il sistema della sicurezza sul lavoro. (Bruno A. DAMIANO). Segue ATTIVITA’ FORMATIVE • AGGIORNAMENTO RSPP per Dato- ATTIVITA’ FORMATIVE Confcooperative Cuneo in collaborazione con l’Agenzia Formativa I.Re.Coop Piemonte propone per l’anno 2014 i seguenti corsi finanziati in ambito sicurezza: • AGGIORNAMENTO RLS (4 ore): 2° edizione: martedì 15 aprile 2014 in orario 14.00-18.00, 3° edizione: lunedì 24 novembre 2014 in orario 14/18, scadenza preiscrizioni: 26 settembre 2014 costo € 8,80 ( esente IVA art.10); • AGGIORNAMENTO RLS (8 ore): 2° edizione: mercoledì 16 aprile 2014 in orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00, 3° edizione: mercoledì 26 novembre 2014 in orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00 ,scadenza preiscrizioni: 26 settembre 2014 - (costo € 26,40 esente IVA art.10); Dal 18 marzo entrano in vigore i nuovi requisiti per i formatori per la salute e sicurezza sul lavoro (D.M. 6/03/2013). Si ricorda che a partire dal 18 marzo p.v. la figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro ex accordi 21 dicembre 2011 dovrà rispondere ai criteri di qualificazione previsti dal D.M. 6/03/13. ri di Lavoro - attività a rischio basso (8 ore): 2° edizione martedì 6 maggio 2014 in orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00, scadenza preiscrizioni 13 marzo 2014 ;3° edizione martedì 2 dicembre 2014 in orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00, scadenza preiscrizioni 9 ottobre 2014 costo € 17,60 (per piccole imprese); € 26,40 (per medie imprese) - (costi esenti IVA art.10); • AGGIORNAMENTO RSPP per datori di lavoro - attività a rischio medio e alto - (16 ore): 2° edizione: mercoledì 7 e mercoledì 14 maggio 2014 in orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00, scadenza preiscrizioni 13 marzo 2014; 3° edizione: mercoledì 3 e mercoledì 10 dicembre 2014 in orario 9.00-13.00 e 14.0018.00, scadenza preiscrizioni 9 ottobre 2014; costo € 35,20 (per piccole imprese); € 52,80 (per medie imprese) - (costi esenti IVA art.10); R.L.S .Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - (32 ore): i giorni martedì 4,11,18,25 e venerdì 7,14,21,28 novembre 2014 in orario 9.00-13.00 , scadenza preiscrizioni 12 settembre 2014; costo 70,40 € (per piccole imprese); € 105,60 (per medie imprese) - (costi esenti IVA art.10). Per informazioni e iscrizioni contattare Area Sindacale, Servizio Europrogetti e Formazione Roberta Rallo 0171/451738 - email: [email protected] Hanno collaborato a questo numero: B. A. DAMIANO, Simone DOGLIANI, Matteo CASSINO, Valeria PELLEGRINO, Cinzia DUTTO e Roberta RALLO.
© Copyright 2024 ExpyDoc