Pubblicazione nr. 3-14

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Marzo 20141 4
a n n oVII
VII
anno
AESSE INFORMA
Convegno a Torino il 10 febbraio 2014 sul ruolo del RSPP.
Notizie di rilievo:
• Convegno a Torino il 10 febbraio 2014 sul ruolo del
RSPP;
• Comunicazione all’Inail nominativo RLS per la Sicurezza;
• Informazione sui finanziamenti INAIL alle Imprese;
• Semplificato per le PMI
l’adempimento di adottare un
modello di organizzazione e
gestione della sicurezza sui
luoghi di lavoro (MOG);
• Carrelli elevatori anche sulla
strada, ma a determinate
condizioni;
• L’applicazione delle sanzioni
interdittive previste dal d.lgs
231/01;
• Condannato per non aver
esibito la documentazione
richiesta;
• I quesiti sul decreto 81:
l’obbligo di registrare i mancati incidenti.
Lunedì 10 febbraio si è tenuto a
Torino il convegno di studio e
approfondimento sul “Ruolo del
RSPP tra responsabilità e sicurezza: cosa e come cambia il ruolo
del RSPP, dopo la sentenza
Darwin”. Diversi i relatori tra i quali
l’avv. Rolando Dubini di Milano e il
prof. Rocco Vitale presidente
AiFOS.
Tutti i relatori hanno messo in luce
che sta cambiando il modo di
intendere il ruolo del RSPP, non
solo nel pubblico, caso del liceo
Darwin, ma anche nel privato.
Prova ne sia che numerose sono
oggi le sentenze che condannano
l’RSPP e spesso solo l’RSPP e
non il datore di lavoro titolare
dell’azienda. Proprio perché si
ravvisa nel RSPP una responsabilità specifica molto alta nella stesura ad esempio del DVR, nelle
indicazioni degli interventi per
ridurre il rischio che viene analizzato, vedesi in particolare gli aspetti citati nell’art. 33 del D.lgs
81/08.
Alcuni relatori affermano che oggi
l’RSPP è visto come il “capro
espiatorio” su cui agire, su cui
attestare le responsabilità, senza
tener conto delle circostanze e
anche di tutti gli altri interlocutori
che necessariamente intervengono in azienda con il loro peso e
con la loro azione o anche con la
loro assenza. La valutazione dei
rischi – viene sottolineato - dovrebbe essere fatta da tutti i soggetti che partecipano alle decisioni, da tutti coloro che hanno la
conoscenza dell’ambiente lavora-
tivo, che hanno le informazioni sui
vari aspetti dei reparti, delle modalità di operare, di lavorare e di controllare i possibili rischi che potrebbero esserci, in quel processo lavorativo e in quella determinata mansione. La prevenzione non dovrebbe essere appannaggio esclusivo
del RSPP, dovrebbero farla tutti, a
partire dal datore di lavoro, dagli
stessi lavoratori, da chi è RLS, dal
medico competente e poi anche
dall’RSPP.
Viene ricordato inoltre che la figura
dell’RSPP nasce dal d.lgs 626,
quindi è recente e sopratutto non si
è riusciti in questi anni dal 1994 a
definire concretamente certezze e
“ruoli specifici per la figura, frutto di
sperimentazioni sul campo e non di
precisione sistematica di un concreto modello”, di RSPP: la si è solo
tratteggiata e soprattutto non si
sono ancora chiariti tutti gli aspetti
che toccano la sua effettiva professionalità.
Ma oggi la giurisprudenza che si sta
sviluppando, pone con più attenzione di prima il ruolo del RSPP sotto
analisi: ne focalizza con nuove
sentenze un interesse che potrebbe
anche portare a modificare il d.lgs
81 e prevedere sanzioni penali
anche per l’RSPP. Non sarebbe
una novità, perché in fase di stesura del T.U. il Ministero della Giustizia aveva più volte tentato di affermare questo principio, mentre il
Ministero del Lavoro è risultato
sempre restio e contrario. Oggi sta
emergendo che l’RSPP sia una
figura simile al coordinatore che ha
precisi compiti e responsabilità. Per
questo si richiede sempre di più oggi
un’attenzione da parte dell’RSPP alta,
basata sulla massima conoscenza di
ogni possibilità e aspetto, anche non
soliti, già in uso e diffusi nella pratica.
C’è la sentenza Galeazzi, ma c’è anche ad esempio la condanna
dell’RSPP avvenuta nella causa della
Pettinatura Italiana, azienda del biellese dove è stato condannato per un
grave incendio solo il RSPP perché
non aveva previsto che le polveri di
lana in particolari condizioni possono
anche esplodere. Si sottolinea infatti
nella sentenza che l’RSPP doveva
prevedere ogni possibile rischio e tra
questi che le polveri di lana possono
incendiarsi ed esplodere, come le
polveri di farina per il Mulino Cordero
di Fossano di alcuni anni fa. Poi l’art.
18 comma 3 nella sostanza che richiede che il DVR abbia un capitolo dedicato agli aspetti strutturali dell’edificio
e alla relativa manutenzione delle
strutture e degli impianti, come è stato
analizzato un certo rischio e come si è
arrivati alla sua definizione, utilizzando
se il caso anche esperti ad hoc chiamati a fornire tutte le indicazioni necessarie al caso.
Se il RSPP non è in grado, perché non
competente, deve dirlo e consentire al
datore di lavoro di provvedere ad
utilizzare adeguati esperti sul problema posto a cui affidare il mandato
relativo; se non lo fa potrebbe essere
messo sotto giudizio. Altro caso di
condanna di un RSPP Altro caso di
condanna di un (segue in ultima pagina)
Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Comunicazione
nominativo
Rappresentanti
dei lavoratori
per la sicurezza. Denuncia
nominativa
soci/collaboratori/coadiuvanti
artigiani e non artigiani.
Pubblicata da Inail la circolare
10/02/2014 n.11 Comunicazione
nominativo RLS. Denuncia nominativa soci/collaboratori/
coadiuvanti artigiani e non artigiani. Dismissione fax.
Inail ricorda che la comunicazione
Rls deve essere effettuata esclusivamente online e per singola
azienda o singola unità produttiva.
E a tale riguardo chiarisce che
“dall’8/01/2013 la procedura online, relativa alla dichiarazione
delle unità produttive, è stata
scorporata da quella della comunicazione Rls; da tale data è quin-
di necessario provvedere
all’inserimento dei dati della Unità
produttiva prima di accedere alla
procedura Rls (Circ. n. 69 del
21/12/ 2012)”.
La comunicazione denuncia nominativa dei soci/collaboratori/
coadiuvanti dal 15 febbraio 2014
deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica e la
modalità riguarda “collaboratori e
coadiuvanti delle imprese familiari,
coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.
Tale denuncia, che il datore di lavoro, anche artigiano, ha l’obbligo di
effettuare qualora gli stessi lavoratori non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione
del rapporto di lavoro, dovrà essere
effettuata esclusivamente utilizzando il servizio Dna soci, già attivo in
www.inail.it (servizi online-
Diamo ugualmente, spazio, con questo
articolo, alla comunicazione inviata
dall’INAIL il 14 febbraio. Riteniamo comunque che ogni società cooperativa, a
partire dall’anno scorso - stessa data abbia già provveduto alla relativa comunicazione all’Istituto. Nel caso non lo avesse fatto si prega di ottemperare al più
presto.
denunce)”.
Sia per le comunicazioni relative ai Rls
che per Dna soci, in casi eccezionali e
comprovati, le procedure possono
essere espletate tramite Pec, allegando copia della schermata di errore e
modello dedicato.
Dal 15 febbraio il fax 800657657 non
sarà più attivo.
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AESSE INFORMA
Numero tre
Informazioni sui finanziamenti Inail alle Imprese.
Un video presenta alcune utili
informazioni su come accedere ai
finanziamenti che Inail mette a
disposizione per le imprese che
attuano progetti per la salute e la
sicurezza dei lavoratori.
In occasione del seminario informativo dell’11 febbraio, realizzato da
INAIL Emilia-Romagna sui Finanziamenti INAIL per la sicurezza (ISI e
OT24), il CPTO (Comitato Paritetico
Territoriale Operativo per la prevenzione infortuni in edilizia Bologna e
provincia) e IIPLE (Istituto di Istruzione Professionale Lavoratori Edili di
Bologna e provincia) hanno realizzato
un video di una decina di minuti con
tre brevi interviste con i relatori che,
unitamente ai materiali e i moduli già
presenti sul sito www.inail.it, possono aiutare le aziende e i professionisti a valutare l’utilizzo di questa opportunità.
Il video presenta alcune utili informazioni su come accedere ai finanziamenti che Inail mette a disposizione
per le imprese che attuano progetti
per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
http://www.youtube.com/watch?featu
re=player_embedded&v=Zju69yNpm
kA - (18 feb 2014)
Semplificato per le PMI l’adempimento di adottare
un modello di organizzazione e gestione della
sicurezza sui luoghi di lavoro (MOG).
La vignetta di Punto Sicuro
Sommelier
E’ stato pubblicato sulla G.U. il Decreto ministeriale del 13 febbraio
2014 che recepisce le “procedure
semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione
nelle piccole e medie imprese” approvate dalla Commissione Consultiva.
Il decreto che recepisce
le procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei
modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e
medie imprese risponde all’art. 30,
co. 5-bis, del d.lgs 81/81 e s.m.i..
Il Decreto ha lo scopo di fornire alle
piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e
sicurezza, indicazioni organizzative
semplificate, di natura operativa, utili
alla predisposizione e alla efficace
attuazione di un sistema aziendale
idoneo a prevenire le conseguenze
dei reati previsti dall'art. 25-septies,
del d.lgs 231/01.
A questo proposito in “Procedure
semplificate per l'adozione dei
modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie
imprese (PMI)”, si premette che la
semplificazione riguarda “alcuni aspetti organizzativi e le relative modalità applicative per l’adozione e
l’efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della salute e sicurezza”.
Le procedure semplificate tengono
conto in particolare dell’articolazione
della struttura organizzativa in merito
alla quale si considera:
- “l’eventuale coincidenza tra l’alta
direzione (AD), il datore di lavoro
(DL) e l’organo dirigente ai sensi del
D. Lgs. 231/01;
- l’esistenza o meno di un unico centro decisionale e di responsabilità;
- la presenza o meno di dirigenti;
- la presenza di soggetti sottoposti
alla altrui vigilanza”.
In particolare le procedure semplificate per l’adozione dei modelli di
organizzazione e gestione nella piccole e medie imprese “delineano una
serie di scelte organizzative, descrivendone le modalità attuative”,
01/02/2014 - RISCHIO RAPINE E
TUTELA DEI LAVORATORI:
UNA SENTENZA IMPORTANTE.
Una sentenza molto importante
che riconosce la responsabilità
delle Poste Italiane SpA rispetto
alla protezione dei lavoratori in
relazione ai rischi derivanti dalle
rapine.
La sentenza del giudice Dott.
Riverso del Tribunale di Ravenna
rappresenta una svolta rispetto
alla definizione delle responsabilità del datore di lavoro rispetto alle
protezioni da predisporre preventivamente per l'incolumità fisica e
psichica degli impiegati e impiegate degli uffici ove circola denaro.
Questa sentenza, verosimilmente,
interrompe una prassi che era
quella di considerare la rapina un
"evento esterno" che non era da
considerare nella valutazione dei
rischi per la salute e la sicurezza
e nella predisposizione delle
misure di protezione dei dipendenti. IL TESTO DELLA SENTENZA
per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di salute e
sicurezza di cui all’art. 30 del Testo Unico.
Si ricorda che il documento contiene diverse schede attuative del
sistema, riportate nei moduli allegati, utili a semplificare l’attuazione
di alcuni dei requisiti descritti nel
presente documento e che possono essere modificate ed integrate
a seconda della complessità organizzativa e tecnica aziendale.Per
approfondire: Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali – Decreto
del 13 febbraio 2014 – Documento
“Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole
e medie imprese (PMI)” – Modulistica. .
Carrelli elevatori anche sulla strada, ma a determinate condizioni.
Prescrizioni
tecniche per
l'immissione in
circolazione
dei
carrelli
elevatori, trasportatori o
trattori, non
immatricolati e
sprovvisti di carta di circolazione che
circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.
Si sa che i carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non sono immatricolati e non sono provvisti di carta di
circolazione in quanto destinati ad
operare prevalentemente all’interno
degli stabilimenti. All’esigenza, avvertita molto diffusamente, che queste macchine si muovano anche
all’esterno dei magazzini, depositi
ed aree aeroportuali, ha risposto il
Codice della strada* prevedendo, tra
l’altro, l’immissione in circolazione
su strada dei carrelli, per brevi e
saltuari spostamenti, a vuoto o a
carico.
Allo scopo, l’art. 114 del Codice ha
demandato il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di stabilire,
con proprio decreto, le relative prescrizioni tecniche, decreto che porta
il numero 752 e che è stato adottato
il 14 gennaio scorso.
I 4 articoli del decreto fissano le condizioni perché i carrelli possano collegare più reparti dei singoli stabilimenti
per effettuare le operazioni di carico/
scarico, muovendosi:
su strada;
con brevi e saltuari spostamenti;
a vuoto o a pieno carico.
Ecco le condizioni.
Il carrello:
a) deve essere munito di una scheda
tecnica sottoscritta dal costruttore
contenente diversi dati sulla tipologia,
le dimensioni, le masse, i pneumatici,
anno di costruzione, tipo di motore e
alimentazione, ecc.;
b) deve essere munito dei dispositivi
di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici
di cui all’art. 58 del Codice della strada** e del dispositivo supplementare
(a luce lampeggiante gialla o arancione);
c) deve essere dotato di pannelli retro
riflettenti a strisce bianche e rosse (o
di analoghi sistemi) atti a segnalare
l’ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di
sezione ridotta;
d) deve essere munito di almeno un
dispositivo retrovisore collocato sul
lato sinistro che consenta la visibilità
verso il retro e, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
e) deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su
almeno un asse, che consenta il
graduale arresto del veicolo;
f) deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE
(direttiva macchine);
g) deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore,
di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
h) deve essere accompagnato da
personale a terra, che coadiuvi il
conducente
I trasferimenti su strada sono
consentiti a velocità non superiore
a 10 km/h. L’autorizzazione alla
circolazione viene rilasciata
dall’Ufficio motorizzazione civile competente per territorio.
AESSE INFORMA
Numero tre
L’applicazione delle sanzioni interdittive previste dal d.lgs 231/2001.
In caso di lesioni aggravate da
violazioni di norme sulla sicurezza
le sanzioni interdittive devono
essere adottate.
Il commento
Una sentenza questa della Corte di
Cassazione penale che riguarda
l’applicazione del d.lgs 231 relativo
alla responsabilità
amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di
personalità giuridica. Secondo
quanto emerge dalla stessa nel caso
di commissione del delitto di lesioni
aggravate dalla violazione delle
norme sulla sicurezza sul lavoro, le
sanzioni dettate dall’art. 9 co. 2 dello
stesso decreto, che prevedono
l’interdizione dall’esercizio
dell’attività e la sospensione o la
revoca delle autorizzazioni, licenze o
concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito, devono
essere obbligatoriamente applicate
né è possibile sospendere la pena. Il
beneficio della sospensione, infatti,
non può trovare applicazione
nel sistema sanzionatorio delineato
dal d.lgs 231 in quanto, in virtù della
sua natura amministrativa,
non
possono essere applicati gli istituti
giuridici previsti per le sanzioni di
natura penale
Il fatto ed il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha applicata nei confronti
del responsabile legale di una
società la pena di € 600 di multa per
il delitto di lesioni colpose in danno di
un operaio che lavorava alle sue
dipendenze. Allo stesso era stato
addebitato di aver consentito che il
lavoratore operasse presso un
trapano privo di dispositivo
automatico di blocco, in caso di
apertura del coperchio per lavori
di regolazione, per cui il
lavoratore, nello svolgere tale
operazione, riportava
l'amputazione di una falange. Con
la sentenza il Tribunale, in
osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità degli Enti, ai
sensi dell'art. 63 del d.lgs 231/01,
ha applicata alla società la
sanzione pecuniaria di € 10.000,
nonché le misure interdittive di cui
all'art. 9 co. 2 del citato decretto
per la durata di mesi due.
Avverso la sentenza del Tribunale
il legale rappresentante della
società ha proposto ricorso per
cassazione lamentando una
erronea applicazione della legge
per avere il giudice disposto le
sanzioni interdittive alla società, ai
sensi dell'art. 9 co. 2 benché
ricorressero le circostanze di
esclusione di cui all'art. 17, lett. a,
b e c dell'art. 17 per avere riparato
le conseguenze del reato e
lamentando altresì la eccessività
della sanzione irrogata, per il
mancato riconoscimento della
attenuante di cui all'art. 12 co. 2
lett. a) ed il mancato
riconoscimento del beneficio della
sospensione condizionale della
pena in favore dell'ente.
Le decisioni della suprema
Corte
Il ricorso, ritenuto dalla Corte di
Cassazione infondato, è stato
pertanto dalla stessa rigettato. La
suprema Corte ha fatto presente
in merito che in sede di udienza il
difensore della società, ai sensi
dell'art. 63 del d.lgs 231/2001,
aveva chiesta l'applicazione alla
società stessa della sanzione di €
10.000 e l'applicazione de/lle sanzioni
interdittive ex art. 9 del d.lgs 231 ed ha
ricordato, altresì, che il terzo comma
dell'art. 25 septies stabilisce che "In
relazione al delitto di cui all'art. 590,
terzo co., del c. p., commesso con
violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, si applica
una sanzione pecuniaria in misura non
superiore a 250 quote. Nel caso di
condanna per il delitto di cui al
precedente periodo si applicano le
sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co.
2, per una durata non superiore a sei
mesi".
Da tale disposizione, ha quindi
proseguito la Sez. IV, “si evince che in
caso di commissione del delitto di
lesioni aggravate dalla violazione delle
norme sulla sicurezza del lavoro, le
sanzioni interdittive devono essere
applicate obbligatoriamente” per cui
correttamente di conseguenza nella
sua proposta il difensore-procuratore
speciale ne aveva fatto menzione e
legittimamente il giudice le aveva
applicate.
Quanto alla lamentela relativa alla
determinazione della sanzione
pecuniaria la suprema Corte ha rilevato
che essa è stata applicata in
conformità alla richiesta difensiva
senza che fosse invocata alcuna
ulteriore diminuente della sanzione e
quanto, infine, alla doglianza relativa al
mancato riconoscime nto d ella
sospensione della pena, la suprema
Corte ha fatto presente che la stessa
era infondata. “Invero il beneficio
richiesto”, ha così concluso la Sez. IV,
“non può trovare applicazione nel
sistema sanzionatorio delineato dalla
Pagina 3
Legge 231/01, relativa alla
responsabilità degli enti, la quale
ha natura amministrativa ed ove,
pertanto, non possono trovare
applicazione istituti giuridici
specificamente previsti per le
sanzioni di natura penale”. (A cura
di G. Porreca)
Non è obbligatoria la visita medica preventiva per studenti minorenni partecipanti a stage formativi
Il Ministero del lavoro ha fornito
indicazioni in merito alla visita
medica preventiva nei confronti
dei soggetti minori di età, i quali
partecipanti a corsi di istruzione/
formazione scolastica (stage), si
alternino tra attività scolastica e
di lavoro ovvero effettuino un
periodo di tirocinio formativo.
Il Ministero chiarisce che lo stage, o tirocinio formativo e di
orientamento, rappresenta una
forma di inserimento temporaneo nell'azienda e non costituisce rapporto di lavoro perché è
finalizzato a far conoscere e
sperimentare ai soggetti coinvolti
il mondo del lavoro in modo
concreto attraverso l'addestramento e la formazione pratica
all'interno della azienda.
I quesiti sul decreto 81: l’obbligo di registrare i mancati incidenti.
Esiste
l’obbligo
nel d.lgs
81
di
registrare
e
valutare
gli
incidenti,
near-miss
e
comportamenti pericolosi?
La domanda.
In merito ai mancati infortuni, quali
sono gli adempimenti richiesti dal
d.lgs 81? Non essendo certificati e/o
non avendo ancora adottato un
Sistema di Certificazioni, in che
modo può essere evidenziata da
parte di un tecnico ASL l’assenza di
segnalazioni di “mancati infortuni”?
La risposta
In merito all’obbligo di registrare e
valutare gli incidenti, near-miss e
comportamenti pericolosi nel d.lgs
81, si segnala che l'art. 33 del d.lgs
81 (Compiti del servizio di
prevenzione e protezione) prevede
che al punto 1 (il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi
professionali)
provvede
all’individuazione dei fattori di rischio.
L' Accordo Stato-Regioni del 21
dicembre 2011 poi sulla formazione
dei lavoratori prevede inoltre che la
formazione dei dirigenti, in relazione
agli obblighi previsti all'art. 18 è
strutturata in quattro moduli aventi i
seguenti contenuti minimi: (...), il
modulo 3 (Individuazione e
valutazione dei Rischi) indica che
vanno presi in considerazione gli
infortuni mancati.
Dunque con tutta evidenza i fattori
di rischio da valutare emergono
dalla considerazione dei mancati
infortuni.
E, inoltre, come si fa a insegnare
ai dirigenti, anche a considerare i
mancati infortuni, se l’azienda non
li registra e gestisce?
Poi occorre considerare anche gli
“Indirizzi per la redazione del
DVR” della Regione Lombardia
approvato il 16/02/2004 che
contengono un ALLEGATO I
(Linee Guida Regionali, tratto
dalle Linee Guida Cee per
effettuare la valutazione dei rischi
– Direzione Generale V – III
Sezione) recante “Esempi di
situazioni e di attività lavorative
che richiedono una valutazione
dei rischi” e al punto 8 indicano:
“Interazione del posto di lavoro
e dei fattori umani”:
a) Dipendenza del sistema di
sicurezza dalla necessità di
ricevere ed elaborare con cura le
informazioni.
b) Dipendenza dalle conoscenze
e dalle capacità del personale;
c) Dipendenza dalle norme di
comportamento;
d)
Dipendenza
da
una
soddisfacente comunicazione e da
istruzioni corrette per far fronte a
condizioni mutevoli;
e) Conseguenze di deviazioni
ragionevolmente prevedibili dalle
procedure di lavoro in condizioni di
sicurezza.
La lettera e) prevede dunque l'obbligo
di considerare gli incidenti, che sono
quasi sempre “conseguenza” di
“deviazioni
prevedibili
dalle
procedure”.
Inoltre
le
nuove
procedure
standardizzate per la valutazione di
tutti i rischi durante il lavoro di cui al
Decreto
interministeriale
del
30/11/2012, in vigore dal 4/02/2013,
obbligano (chi le applica) ad
individuare i possibili incidenti, e
dunque a maggior ragione rendono
evidente
l'obbligo
anche
metodologico di registrare gli
incidenti realmente accaduti al fine
di poterne evitare la reiterazione.
Se poi qualcuno dice che non vi sono
stati incidenti la cosa non è credibile in
presenza di infortuni, ma neppure in
assenza di infortuni posto che la
sproporzione tra incidenti e infortuni è
talmente grande che praticamente non
esiste attività lavorativa priva di
incidenti, solo che assai spesso non si
registrano, o non si vuole organizzare
la loro registrazione. (Da art. su Punto
Sicuro scritto da avv. Rolando Dubini).
La Interpelli offre criteri interpretativi e direttivi per la vigilanza
Attribuzioni del Ministero del
Lavoro in materia di sicurezza.
La Commissione risponde solo a
questioni generali di applicazione
del TU.
I quesiti di ordine generale
sull’applicazione della normativa
in materia di salute e sicurezza
del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, istituita con il DM
28.09.2011 secondo la previsione
dell’art 12 del TU 81/08.
Gli interpelli possono essere
inoltrati:
dagli organismi associativi a
rilevanza nazionale degli enti
territoriali; dagli enti pubblici nazionali; dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale; dai consigli nazionali degli
ordini o collegi professionali.
ADERISCE a:
AESSE SERVIZI predispone tutte le pratiche per la sicurezza sul lavoro.
In particolare provvede alla valutazione dei Rischi sul Lavoro: Rischi da Rumore, da
Incendio; Rischi Chimici, Biologici; Rischi da movimenti ripetuti e da movimentazione dei
carichi; Rischi da radiazioni ionizzanti e non, compreso il Rischio da agenti cancerogeni
e amianto e il Rischio di campi elettromagnetici; Rischio per l’utilizzo videoterminali, ecc..
Provvede alla realizzazione di Piani di Emergenza e Evacuazione; di Piani operativi di
sicurezza per cantieri mobili e non; di Piani di sicurezza e coordinamento per cantieri
temporanei o mobili e, ecc..
Provvede alla realizzazione di azioni di Informazione, Formazione e Addestramento e Istruzione ed ad organizzare direttamente le docenze nei corsi previsti dalla normativa, sia direttamente, sia presso le strutture dei clienti o presso la sede di Confcooperative di Cuneo e di Alba.
Provvede nell’ambito della Medicina del lavoro, avvalendosi di medici del lavoro
convenzionati, ad effettuare visite mediche preassuntive, periodiche, specialistiche e a
svolgere corsi di formazione per addetti al primo soccorso (da 12 e da 16 ore).
Provvede ad Assistere il cliente nella gestione delle pratiche, compresa l’Assistenza
telefonica e l’Aggiornamento ed informazione costante sulla normativa dell’ambiente e
sicurezza sul lavoro.
E’ in grado di fornire l’Incarico di R.S.P.P. in qualità di consulente esterno.
QUESITI.
C’è un manuale per il lavoro
sicuro in agricoltura?
Si: la Regione Veneto, con l'obiettivo primario di promuovere la
sicurezza sul lavoro in agricoltura
e di ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali in tale settore, ha pubblicata,
nell'ambito del Piano Regionale di
Prevenzione, la seconda edizione, aggiornata a settembre 2013,
del "Manuale per un lavoro sicuro
in agricoltura".
Segue dalla I° pagina l’articolo:
“Incentivi imprese sicurezza sul
lavoro, dal 21 gennaio via al bando
Inail Isi 2013” (…) RSPP che aveva
giustamente evidenziato il rischio
però non aveva seguito che i responsabili dell’azienda intervenissero subito alle regolari manutenzioni
per evitare il rischio di incidente,
non aveva indicato come prioritario
l’intervento da svolgere e soprattutto non ne aveva controllato che
fosse posto in opera celermente,
seguendo una certa urgenza e
priorità. In riferimento alla sentenza
del Darwin (cioè della condanna
del primo funzionario e di altri due
funzionari della Provincia e in particolare dei tre RSPP, con pene
variabili dai 2 anni e 2 mesi ai 3
anni e 6 mesi) quando questa
diventerà definitiva - è stato sottolineato con molta preoccupazione da
un relatore da sempre esperto nella
Pubblica Amministrazione di Sicurezza sul lavoro - che si modifichi
ulteriormente il ruolo del RSPP non
tanto nella direzione di esprimere il
massimo di attenzione nei confronti
degli altri che debbono essere posti
in sicurezza, quanto di muoversi
invece con maggiore tutela verso
se stessi, verso il proprio ruolo. Il
risultato sarà maggiore burocrazia e
la raccolta ogni carta possibile, ogni
tempo impiegato per i problemi
della sicurezza in generale
Infine il problema dei costi e delle
retribuzioni per una funzione sempre più complessa rappresentanza
dal ruolo dell’RSPP. Queste sono
molto diverse da caso a caso: si va
da costi quasi simbolici a costi di un
certo valore e spessore, ma che
sono il risultato di ore e ore di lavoro e di elaborazione di dati, di verifiche sul campo, di ricerche anche
innovative per capire l’andamento
di una certa mansione o di un lavoro complesso. Spesso oggi nel
costo non figura invece la voce del
possibile rischio penale della funzione del RSPP, che dovrebbe
essere oggi riconosciuta e posta
con maggiore evidenza: è quanto i
relatori hanno più volte messo in
luce nel convegno.
Vanno tenuti presenti i costi assicurativi per coprire i costi economici di
questi eventi e i relativi costi giudiziari che necessariamente potrebbero derivare.
Concludo questa breve sintesi sul
convegno con questa comunicazione di un relatore che fa riflettere e
soprattutto dovrebbe far riflettere
molti RSPP. Il caso è questo: il 23
dicembre dell’anno scorso un comune della cintura di Torino indice
un bando con scadenza 31 dicembre per la stesura di VdR su 20
edifici, la assunzione della funzione
di RSPP negli stessi, la stesura di
55 DUVRI e la partecipazione periodica a 6 commissioni comunali. Il
relatore, responsabile di uno studio
di professionisti sulla Sicurezza,
partecipa lavorando ovviamente
anche nel periodo natalizio e dichiarando un costo di Euro 48.000 per
ottemperare a quanto richiesto.
Data la mole di incombenze previste nel costo c’era anche quello di
una assunzione di un nuovo operatore.
Perde, perché risulta vincente un
altro studio che presenta un costo
di Euro 6.000 comprensivo anche
dell’IVA. La notizia parla da sé e
non c’è molto da aggiungere, se
non che la questione fa riflettere sia
il pubblico perché non può non
documentazione per attestare formalmente un atto, una decisione,
una analisi, e meno rendersi conto
che con un costo così ridotto non si
fa niente se non carta su carta e, in
caso di incidenti, l’amministrazione
AMBIENTE SICURO SERVIZI
Società Cooperativa
Iscritta all’Albo delle Cooperative a
mutualità prevalente al n°
A181684
Sede: Via Cascina Colombaro, 56
– 12100 CUNEO
C.F. e P. IVA 03157080049
Tel. 0171/ 451725
FAX 0171/451734
e-mail: [email protected]
sito: www.aesseservizi.eu
Per informazioni si prega di telefonare al seguente numero: 0171/
451725 . Non sono più attivi invece
gli interni 719 e 733.
pubblica è chiamata comunque a
rispondere.
Ma anche gli stessi RSPP che
debbono oggi assumere tutte le
responsabilità
del
caso
e
denunciare le concorrenze sleali
che danneggiano gravemente il
sistema della sicurezza sul lavoro.
(Bruno A. DAMIANO).
Segue ATTIVITA’ FORMATIVE
• AGGIORNAMENTO RSPP per Dato-
ATTIVITA’ FORMATIVE
Confcooperative Cuneo in collaborazione con l’Agenzia Formativa I.Re.Coop Piemonte propone
per l’anno 2014 i seguenti corsi
finanziati in ambito sicurezza:
• AGGIORNAMENTO RLS (4
ore): 2° edizione: martedì 15
aprile 2014 in orario 14.00-18.00,
3° edizione: lunedì 24 novembre
2014 in orario 14/18, scadenza
preiscrizioni: 26 settembre 2014 costo € 8,80 ( esente IVA art.10);
• AGGIORNAMENTO RLS (8
ore): 2° edizione: mercoledì 16
aprile 2014 in orario 9.00-13.00 e
14.00-18.00, 3° edizione: mercoledì 26 novembre 2014 in orario
9.00-13.00 e 14.00-18.00
,scadenza preiscrizioni: 26 settembre 2014 - (costo € 26,40
esente IVA art.10);
Dal 18 marzo entrano in vigore i
nuovi requisiti per i formatori per
la salute e sicurezza sul lavoro
(D.M. 6/03/2013).
Si ricorda che a partire dal 18 marzo p.v. la figura del formatore per la
salute e la sicurezza sul lavoro ex
accordi 21 dicembre 2011 dovrà
rispondere ai criteri di qualificazione
previsti dal D.M. 6/03/13.
ri di Lavoro - attività a rischio
basso (8 ore): 2° edizione martedì
6 maggio 2014 in orario 9.00-13.00
e 14.00-18.00, scadenza preiscrizioni 13 marzo 2014 ;3° edizione
martedì 2 dicembre 2014 in orario
9.00-13.00 e 14.00-18.00, scadenza
preiscrizioni 9 ottobre 2014 costo €
17,60 (per piccole imprese); € 26,40
(per medie imprese) - (costi esenti
IVA art.10);
• AGGIORNAMENTO RSPP per
datori di lavoro - attività a rischio
medio e alto - (16 ore): 2° edizione: mercoledì 7 e mercoledì 14
maggio 2014 in orario 9.00-13.00 e
14.00-18.00, scadenza preiscrizioni
13 marzo 2014; 3° edizione: mercoledì 3 e mercoledì 10 dicembre
2014 in orario 9.00-13.00 e 14.0018.00, scadenza preiscrizioni 9
ottobre 2014; costo € 35,20 (per
piccole imprese); € 52,80 (per medie imprese) - (costi esenti IVA
art.10);
R.L.S .Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - (32 ore): i
giorni martedì 4,11,18,25 e venerdì
7,14,21,28 novembre 2014 in orario
9.00-13.00 , scadenza preiscrizioni
12 settembre 2014; costo 70,40 €
(per piccole imprese); € 105,60 (per
medie imprese) - (costi esenti IVA
art.10).
Per informazioni e iscrizioni contattare Area Sindacale, Servizio
Europrogetti e Formazione Roberta Rallo 0171/451738 - email: [email protected]
Hanno collaborato a questo numero:
B. A. DAMIANO, Simone DOGLIANI,
Matteo CASSINO, Valeria
PELLEGRINO, Cinzia DUTTO e
Roberta RALLO.