Procedura gestione Informazioni Privilegiate

Procedura per la gestione interna e la
comunicazione all’esterno di documenti ed
Informazioni Privilegiate
Adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 novembre 2012 e
successivamente revisionata ed aggiornata in data 9 maggio 2014
DiaSorin S.p.A. - Informazioni Privilegiate
Sommario
Scopo ............................................................................................................................... 3
Destinatari ....................................................................................................................... 3
Principale Normativa di riferimento ............................................................................... 3
1. Informazioni Privilegiate ............................................................................................. 4
1.1 Definizione di informazioni privilegiate .................................................................... 4
1.2 Procedura per la gestione interna dei documenti e delle Informazioni Privilegiate 5
1.2.1 Principi generali ...................................................................................................... 5
1.2.2 Principi applicativi .................................................................................................. 7
1.3 Procedura per la Comunicazione all’esterno delle Informazioni Privilegiate e delle
Informazioni Regolamentate .......................................................................................... 8
1.3.1 Principi generali ...................................................................................................... 8
1.3.2 Principi Applicativi ................................................................................................ 11
1.3.3 Informazione selettiva e venir meno delle condizioni di riservatezza .................. 12
1.3.4 Diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo 13
1.3.5 Diffusione delle informazioni attraverso la rete Internet ..................................... 14
1.3.6 Incontri con la comunità finanziaria e gli organi di informazione ....................... 14
1.3.7 Incontri con organizzazioni sindacali ................................................................... 15
Violazioni della procedura............................................................................................. 15
Disposizioni finali .......................................................................................................... 16
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DiaSorin S.p.A. - Informazioni Privilegiate
Scopo
La presente procedura (la “Procedura”) ha lo scopo di regolamentare i processi di
gestione interna e di comunicazione all’esterno di documenti ed informazioni riguardanti
DiaSorin S.p.A. (la “Società” o “DiaSorin”) e le società da essa controllate ai sensi
dell’art. 93 TUF (le “Controllate”), con particolare riferimento alle Informazioni
Privilegiate (come di seguito definite).
La stessa è collegata alla procedura relativa ad operazioni con parti correlate e alla
procedura in materia di internal dealing adottate dalla Società.
La Procedura viene approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società e dovrà
essere notificata, ad opera del soggetto delegato a tal fine dal Consiglio di Amministrazione
(il “Responsabile Delegato”), ai Country Managers e in ogni caso ai legali
rappresentanti delle sue Controllate, che avranno la responsabilità della sua
implementazione e applicazione nell’ambito delle medesime.
Destinatari
La Procedura si applica a tutte le persone che in ragione dell’attività lavorativa o
professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte hanno accesso alle Informazioni
Privilegiate.
Si indicano quali destinatari della Procedura (i) gli amministratori; (ii) i sindaci, (iii) i
dipendenti e (iv) i consulenti della Società e delle sue Controllate (i “Destinatari”).
Principale Normativa di riferimento
La Procedura viene redatta in ossequio alle disposizioni in materia, inter alia:
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni
(“TUF”);
- Regolamento approvato con Delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive
modificazioni ed integrazioni (il “Regolamento Consob”);
- Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa
Italiana”), in vigore alla data della presente Procedura (il “Regolamento MTA”),
unitamente alle relative Istruzioni in vigore alla data della presente Procedura (le
“Istruzioni”);
- Codice di Autodisciplina (versione dicembre 2011) art. 1.C.1 lettera (j);
- Comunicazione Consob n. 6027054 del 28 marzo 2006 avente a oggetto “Informazione
al pubblico su eventi e circostanze rilevanti e adempimenti per la prevenzione degli abusi
di mercato - Raccomandazioni e chiarimenti” per quanto tuttora applicabile, disponibile
sul sito internet di Consob (www.consob.it).
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DiaSorin S.p.A. - Informazioni Privilegiate
1. Informazioni Privilegiate
1.1
Definizione di informazioni privilegiate
L’art. 181 del TUF definisce “Informazione Privilegiata” un’informazione di carattere
preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o
più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica,
potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
Un’informazione si ritiene di carattere preciso se:
(a)
si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possano ragionevolmente
prevedere che verranno ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa
ragionevolmente prevedere che si verificherà;
(b)
è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto
del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera (a) sui prezzi degli
strumenti finanziari.
Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di
strumenti finanziari si intende un’informazione che presumibilmente un investitore
ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di
investimento.
A mero titolo esemplificativo, tra le Informazioni Privilegiate possono rientrare quelle
relative ai seguenti eventi o circostanze (cd. “Fatti Rilevanti”):
-
ingresso o ritiro da settori di business;
dimissioni o nomina di consiglieri d’amministrazione o di sindaci;
acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d’azienda;
rinuncia all’incarico da parte della società di revisione;
operazioni sul capitale;
emissioni di warrant, obbligazioni o altri titoli di debito;
modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati;
perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
operazioni di fusione e scissione;
conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi;
conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o
licenze;
controversie legali;
cambiamenti dei soggetti rilevanti della società;
operazioni sulle azioni proprie;
presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a
procedure concorsuali;
richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
operazioni con parti correlate.
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DiaSorin S.p.A. - Informazioni Privilegiate
Inoltre, ai sensi dell’art. 66, comma 3, lett. a), Regolamento Consob, costituiscono Fatti
Rilevanti:
(i)
le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel
bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le
situazioni contabili destinate ad essere riportate nei resoconti intermedi di gestione,
quando tali situazioni vengono comunicate a soggetti esterni, salvo che i predetti
soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in
applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un
sufficiente grado di certezza e
(ii)
l’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle delibere di approvazione
del progetto di bilancio, della proposta di distribuzione di dividendi, del bilancio
consolidato, del bilancio semestrale abbreviato e del resoconto intermedio di
gestione.
Ai sensi del Regolamento Consob in materia di Operazioni con Parti Correlate1, i
comunicati stampa relativi a operazioni con parti correlate devono contenere, in aggiunta
alle informazioni da pubblicarsi ai sensi dell’art. 114, comma 1, del TUF, le ulteriori
informazioni indicate dall’art. 6 (“Operazioni con parti correlate e comunicazioni al
pubblico ai sensi dell’art. 114, comma 1, del Testo Unico”) del Regolamento Consob.
1.2 Procedura per la gestione interna dei documenti e delle Informazioni
Privilegiate
1.2.1 Principi generali
Gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti e qualsiasi altro dipendente di DiaSorin e delle
Controllate che per ragioni di ufficio o professionali vengano a conoscenza di Informazioni
Privilegiate (i “Soggetti Rilevanti”), sono tenuti a mantenere riservate tali informazioni
(e/o documenti) e ad utilizzarle esclusivamente nell’espletamento delle loro funzioni
manageriali o delle mansioni lavorative2.
Con specifico riferimento alla gestione interna delle Informazioni Privilegiate, la Società ha
inteso predisporre le seguenti regole di comportamento e condotta:

le Informazioni Privilegiate non possono essere dai singoli soggetti autonomamente
comunicate a terzi o diffuse al mercato, in quanto gli stessi devono attenersi al
Cfr. Regolamento adottato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche.
I medesimi Soggetti Rilevanti sono, tra gli altri, iscritti nel “Registro delle Persone che hanno accesso ad
informazioni privilegiate”, predisposto e tenuto dalla Società ai sensi dell’art. 152-bis del Regolamento Consob
ed oggetto di regolari aggiornamenti, cui fanno seguito le necessarie comunicazioni agli interessati di avvenuta
iscrizione (ovvero delle eventuali modifiche o cancellazioni).
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DiaSorin S.p.A. - Informazioni Privilegiate
rispetto delle norme di legge e delle procedure in materia di comunicazioni
all’esterno di documenti ed informazioni (come dettagliato infra all’articolo 1.3.
della presente Procedura);

le stesse Informazioni Privilegiate non possono essere utilizzate, direttamente o
indirettamente, per finalità estranee all’attività aziendale: in particolare, i Soggetti
Rilevanti dovranno astenersi da comportamenti in contrasto con le regole dettate in
materia di internal dealing;

sarà cura di ciascuno dei Soggetti Rilevanti porre in essere tutte le misure e/o gli
accorgimenti atti ad evitare che tali Informazioni Privilegiate vengano in possesso
di soggetti terzi o di dipendenti che, in base alle mansioni svolte all’interno
dell’azienda, non necessitino di venire a conoscenza delle medesime. Tali
informazioni dovranno cioè essere trattate adottando ogni necessaria cautela
affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio
del carattere riservato delle informazioni stesse;

chiunque venga a conoscenza dell’inosservanza delle norme contemplate dal
presente articolo 1.2, o della diffusione di una notizia riservata al di fuori dei canali
istituzionali, è tenuto ad avvisare senza indugio l’Amministratore Delegato per
l’adozione degli opportuni provvedimenti.
I Soggetti Rilevanti sono tenuti al rispetto delle regole contenute nel presente articolo 1.2 e
ad astenersi da comportamenti contrari alla stessa ed, in generale, alle norme di legge. La
Società, attraverso il Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo, che si avvale a
tal fine delle funzioni competenti, si attiva per far sì che le persone che hanno accesso a tali
informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a
conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle
predette informazioni.
A titolo puramente indicativo e non esaustivo, e fatte salve le più dettagliate istruzioni
operative della Società, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta:
(a)
particolare attenzione deve essere posta nella trasmissione ai membri del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio Sindacale della documentazione propedeutica
alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati: viene di norma evitata la
trasmissione a mezzo fax (potenzialmente visionabile anche da altri soggetti) o
l’utilizzo di altri strumenti o modalità non idonei a garantire la massima
riservatezza;
(b)
analoga cautela viene utilizzata, nell’ambito di operazioni di carattere straordinario,
nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il
ruolo di consulenti o advisor nelle operazioni stesse;
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DiaSorin S.p.A. - Informazioni Privilegiate
(c)
per accedere a informazioni “price-sensitive” i soggetti esterni al gruppo facente
capo alla Società (il “Gruppo DiaSorin”) devono previamente sottoscrivere
idonei accordi di riservatezza e confidenzialità3;
(d)
per quanto concerne i documenti cartacei contenenti Informazioni Privilegiate è
stabilito che:
‐
i documenti vengano custoditi in archivi situati in armadio o cassetto chiuso a
chiave (e la chiave sia custodita dal soggetto stesso);
‐
la permanenza dei documenti fuori dall’archivio sia limitata al periodo
necessario per l’utilizzo;
‐
il documento non in uso sia riposto nell’archivio;
‐
venga evitato di depositare i documenti su tavoli e scrivanie oltre il tempo
strettamente necessario, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati;
(e)
analoghe cautele vengono inoltre osservate anche in caso di viaggi e trasferte. In
particolare, i documenti di cui trattasi non devono mai essere lasciati incustoditi;
(f)
l’apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio
postale e/o corrieri deve essere operata nel rispetto di criteri di riservatezza;
(g)
il carattere “confidenziale” dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere
debitamente evidenziato apponendo la dicitura “riservato” o analoga, utilizzando
apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione.
1.2.2 Principi applicativi
Al fine di assicurare la gestione delle Informazioni Privilegiate all’interno della Società, la
Procedura verrà portata a conoscenza, ad opera del Reponsabile Delegato, di tutti i soggetti
che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.
Al fine di assicurare la gestione delle Informazioni Privilegiate all’interno del Gruppo
DiaSorin, la Procedura verrà notificata ai Country Managers e in ogni caso ai legali
rappresentanti delle Controllate.
La gestione delle Informazioni Privilegiate relative alle Controllate è affidata ai Country
Managers e in ogni caso ai legali rappresentanti delle stesse, i quali dovranno
tempestivamente trasmettere al Responsabile Affari Legali e Societari Corporate e/o alla
In tale circostanza i soggetti sono iscritti nel “Registro delle Persone che hanno accesso ad informazioni
privilegiate”, predisposto e tenuto dalla Società ai sensi dell’art. 152-bis del Regolamento Consob e viene data
loro la relativa comunicazione informativa.
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DiaSorin S.p.A. - Informazioni Privilegiate
Funzione Investor Relations della Società e al Responsabile Delegato (ove diverso dai
predetti soggetti) ogni informazione che, sulla base della loro valutazione, possa
configurare una Informazione Privilegiata ai sensi della presente Procedura. La
comunicazione dell’Informazione Privilegiata deve essere effettuata, ove possibile, con
congruo anticipo prima del suo verificarsi e comunque immediatamente all’avvenuta
conoscenza della stessa.
La comunicazione deve essere effettuata per iscritto, con la descrizione degli elementi di
fatto e di tutte le informazioni utili, e trasmessa:
-
via
posta
elettronica
[email protected];
ai
seguenti
indirizzi:
[email protected],
-
ovvero, qualora l’indirizzo della posta elettronica non sia possibile, via telefax al
numero 0161.487670.
Il Responsabile Affari Legali e Societari Corporate e/o la Funzione Investor Relations della
Società e il Responsabile Delegato (ove diverso dai predetti soggetti), che hanno ricevuto la
comunicazione dell’Informazione Privilegiata dai Country Managers delle Controllate o dai
legali rappresentanti delle Controllate, si confrontano con l’Amministratore Delegato per la
verifica degli obblighi di legge ed in particolare se l’informazione debba essere considerata
privilegiata.
Nel caso in cui l’informazione sia giudicata privilegiata o la normativa vigente ne imponga la
comunicazione all’esterno si applica la procedura prevista al successivo art. 1.3.
1.3 Procedura per la Comunicazione all’esterno delle Informazioni Privilegiate
e delle Informazioni Regolamentate
1.3.1 Principi generali
Fatte salve le specifiche disposizioni di legge e regolamentari, la Società deve senza indugio
comunicare al pubblico le Informazioni Privilegiate che la riguardino direttamente o che
riguardino le Controllate.
Tale comunicazione è regolata dalle disposizioni che seguono:

i commi 2 e 3 dell’art. 66 Regolamento Consob regolano le modalità di
comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate;

l’art. 67 Regolamento Consob prevede che la società di gestione del mercato possa
stabilire con il regolamento del mercato il contenuto minimo dei comunicati e le
modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a
singole tipologie di fatti4;

se i comunicati devono essere diffusi a mercato aperto, la Società dovrà (i)
trasmettere tali comunicati a Consob e Borsa Italiana, mediante lo SDIR di cui si
avvale DiaSorin5, almeno 15 minuti prima della loro diffusione6, nonchè (ii)
Cfr. Sezione I.A.2.6.1 delle Istruzioni.
SDIR-NIS è il sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, gestito da Bit Market Service
S.p.A. (società del gruppo London Stock Exchange Group Plc.) e autorizzato dalla Consob con delibera n. 18159
del 4 aprile 2012. DiaSorin, come indicato sul proprio sito internet, ha scelto di avvalersi del circuito SDIR-NIS
per la trasmissione delle Informazioni Regolamentate.
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DiaSorin S.p.A. - Informazioni Privilegiate
preavvertire Borsa Italiana a mezzo telefono circa l’inoltro del comunicato a
mercato aperto allo scopo di consentire alla stessa Borsa Italiana di valutare con
maggiore ponderazione l’impatto che la notizia, una volta diffusa, potrebbe avere
sul regolare andamento delle contrattazioni;

il comma 5 dell’art. 114 del TUF, attribuisce a Consob, anche in via generale, il
potere di richiedere (i) agli emittenti e ai soggetti controllanti tali emittenti, (ii) ai
componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché (iii)
ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell’art. 120 del TUF
o che partecipano a un patto parasociale previsto dall’art. 122 del TUF, che siano
resi pubblici i documenti e le notizie necessari per l’informazione al pubblico,
prevedendosi altresì che, in caso di inottemperanza, Consob stessa provveda
direttamente a spese del soggetto inadempiente. In particolare, Consob, in forza del
disposto di cui all’art. 114, comma 5, del TUF, può chiedere all’emittente quotato di
commentare eventuali “rumors”7; resta ferma in tal caso la possibilità per gli
emittente di opporsi a tale richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 6, TUF, secondo
quanto di seguito indicato;

il comma 6 dell’art. 114 del TUF, riconosce agli emittenti e ai soggetti che li
controllano il potere di opporre, mediante reclamo motivato da trasmettere
tempestivamente a Consob, che l’assolvimento degli obblighi di comunicazione al
pubblico di cui all’art. 114, comma 5, del TUF (come descritto al precedente punto
del presente paragrafo 1.3.1), possa comportare grave danno a carico dello stesso
emittente. In tal caso gli obblighi di comunicazione sono sospesi. Consob, entro 7
giorni8, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione
delle informazioni, qualora ciò non induca in errore il pubblico su fatti o
circostanze essenziali9;

ai sensi dell’art. 114 del TUF, e dell’art. 66-bis del Regolamento Consob, la Società
potrà ritardare legittimamente una comunicazione all’esterno di Informazioni
Privilegiate, fermo restando quanto segue:
Qualora il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni e si verifichi un
temporaneo malfunzionamento dello SDIR-NIS, la diffusione è effettuata con l’invio del comunicato ad almeno
due agenzie di stampa, nonché a Consob (fax n. 06.8477.757) e Borsa Italiana (fax n. 02.7200.4666) almeno 15
minuti prima dell’invio alle agenzie di stampa. In tal caso, l’invio del comunicato a Consob tramite fax assolve
anche l’obbligo di deposito.
7 Secondo la previgente disciplina per “rumors” si intendono “notizie diffuse tra il pubblico non ai sensi del
presente articolo [66 del Regolamento Consob] concernenti la situazione patrimoniale, economica o
finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria relative a tali emittenti
ovvero l’andamento dei loro affari”. Alla data della presente Procedura è stato abrogato l’obbligo per gli
emittenti di commento dei rumors (al di fuori dei casi di perdita della riservatezza ex art. 114, comma 4, del
TUF, come disciplinati dal successivo paragrafo 1.3.3 della presente Procedura), e pertanto di diffondere un
comunicato in presenza di “rumors”, nei casi in cui vi fosse una variazione rilevante del prezzo degli
strumenti finanziari.
8 Ai sensi dell’art. 114, comma 6, del TUF, trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.
9 Il caso esaminato, consistente nell’esclusione totale o parziale dalla diffusione al pubblico dell’informazione
sul Fatto Rilevante, ovvero nella sospensione temporanea dall’obbligo di diffusione della stessa, su reclamo
della Società o dell’eventuale soggetto che controlla la Società, deve essere tenuto distinto dall’ipotesi di
“ritardo” nella diffusione dell’informazione (cfr. successivo punto al presente paragrafo 1.3.1.). Nell’ipotesi di
ritardo, non sono difatti previsti né il reclamo formulato dalla Società o dall’eventuale soggetto controllante la
Società, né l’autorizzazione preventiva di Consob.
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DiaSorin S.p.A. - Informazioni Privilegiate
-
il ritardo è possibile in presenza di un “legittimo interesse” della Società che
sarebbe pregiudicato dalla comunicazione al pubblico, sempre che ciò non
possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che la
stessa Società sia in grado di garantirne la riservatezza10;
-
la responsabilità della decisione di ritardare la diffusione dell’Informazione
Privilegiata, e quindi di derogare all’obbligo di immediata comunicazione,
ricade integralmente sul soggetto obbligato;
-
in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico, il soggetto obbligato è
comunque tenuto a garantire il mantenimento della confidenzialità
dell’Informazione Privilegiata11 e, ove questa confidenzialità sia venuta meno, a
ristabilire la parità informativa, adottando misure efficaci e comunicando
immediatamente al pubblico le Informazioni Privilegiate;
-
in caso di ritardo della comunicazione al pubblico, il soggetto obbligato è
tenuto a dare notizia a Consob dell’avvenuto ritardo, immediatamente dopo la
diffusione al pubblico della suddetta comunicazione, indicando le circostanze
connesse (art. 66-bis, comma 4, del Regolamento Consob). Ciò al fine di
consentire a Consob una compiuta valutazione della condotta segnalata,
nonché di intraprendere con tempestività le opportune misure di vigilanza in
ordine ai titoli dell’emittente. Consob avuta comunque notizia di un ritardo
nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate e valutando le
circostanze rappresentate, ha il potere di richiedere ai soggetti interessati di
procedere senza indugio a tale comunicazione (nonché di provvedere essa
stessa a spese degli interessati, in caso di inottemperanza) (art. 66-bis, comma
5, del Regolamento Consob).
Il ritardo può trovare applicazione anche con riferimento agli eventi e alle circostanze delle
società controllate dagli emittenti quotati;

l’art. 113-ter del TUF e gli artt. 65/65-septies del Regolamento Consob, in
attuazione della cd. Direttiva Transparency12, disciplinano le modalità e i termini di
diffusione al pubblico, conservazione e deposito presso le autorità competenti delle
cd. Informazioni Regolamentate, ossia quelle informazioni “che devono essere
pubblicate dagli emittenti quotati, (…) o dai soggetti che li controllano, ai sensi
delle disposizioni contenute nel presente Titolo [III], Capo I e Capo II, Sezioni I, Ibis, II e V-bis, [del TUF] e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle
A tal fine assumono rilevanza i “legittimi interessi”, mentre non sono stati giudicati meritevoli di tutela gli
interessi legittimi delle parti terze se il loro pregiudizio non si riverberi, indirettamente, sugli interessi
dell’emittente quotato.
11 Per garantire il mantenimento della confidenzialità dell’Informazione Privilegiata, il soggetto deve adottare
misure efficaci: (i) per controllare/regolare l’accesso a tali informazioni, in modo da consentire che a esse
accedano soltanto le persone che ne hanno necessità per l’esercizio delle loro funzioni nell’ambito della Società ed
eventualmente i soli soggetti terzi che siano sottoposti ad obblighi di riservatezza ai sensi dell’art. 114, comma 4,
del TUF; nonché (ii) per “garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri
giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di
diffusione non autorizzata delle informazioni” (art. 66-bis, comma 3, del Regolamento Consob).
12 Direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza delle informazioni sugli emittenti i cui
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo.
10
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DiaSorin S.p.A. - Informazioni Privilegiate
disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob”.
In particolare, le citate norme:
-
stabiliscono gli standard e i requisiti minimi che gli emittenti devono rispettare
nella pubblicazione delle Informazioni Regolamentate al fine di assicurare “un
accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne
l’effettiva diffusione in tutta l’Unione Europea”. A tal fine gli emittenti
predispongono, ove non già disponibile, un sito internet per la pubblicazione
delle Informazioni Regolamentate e si avvalgono di un sistema autorizzato da
Consob per la diffusione elettronica delle Informazioni Regolamentate (lo
SDIR);
-
prescrivono agli emittenti di avvalersi di un meccanismo, autorizzato, di
stoccaggio delle Informazioni Regolamentate che consenta la conservazione e
l’agevole accesso, su base storica, di tali informazioni da parte degli investitori.
A tal fine gli emittenti individuano un meccanismo di stoccaggio autorizzato al
quale trasmettere, contestualmente alla diffusione al pubblico, le Informazioni
Regolamentate, e, tramite tale meccanismo, a Consob13.
Gli emittenti pubblicano sul proprio sito internet la denominazione dello SDIR e del
meccanismo di stoccaggio autorizzato da essi utilizzato/i.
1.3.2 Principi Applicativi
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e il Responsabile
Affari Legali e Societari Corporate della Società assicurano la corretta gestione della
diffusione al Mercato delle Informazioni Privilegiate da parte della Funzione Investor
Relations, vigilando sull’osservanza della Procedura.
La Funzione Investor Relations, informata o comunque a conoscenza di fatti di rilievo
riguardanti la Società o le società da essa controllate, si confronta con l’Amministratore
Delegato, con il Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo, con il Responsabile
Delegato e con il Responsabile Affari Legali e Societari Corporate per verificare gli obblighi
di legge e, in particolare, se l’informazione debba essere considerata privilegiata.
Nel caso in cui l’informazione sia giudicata privilegiata o la normativa vigente ne imponga la
comunicazione all’esterno, la Funzione Investor Relations predispone un comunicato
stampa e, con l’ausilio del Responsabile Affari Legali e Societari Corporate, assicura che
questo contenga i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia.
Consob, nella Comunicazione n. 12027454 del 5 aprile 2012, con riferimento allo stoccaggio delle Informazioni
Regolamentate ha chiarito che fino alla data di inizio di attività di un meccanismo di stoccaggio autorizzato
restano in vigore le disposizioni transitorie relative allo stoccaggio e deposito presso Consob delle Informazioni
Regolamentate come stabilite dalla Delibera Consob 16850 del 1° aprile 2009. Pertanto sino alla predetta data: (i)
lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate continuerà a essere transitoriamente svolto dal sito internet di
Borsa Italiana anche con rinvio ai siti internet degli emittenti e (ii) l’obbligo di deposito presso Consob (filing)
delle Informazioni Regolamentate continuerà ad essere adempiuto mediante inserimento delle Informazioni
Regolamentate nei sistemi telematici di trasmissione delle informazioni ai quali ha accesso Consob (quindi
mediante inserimento delle informazioni nel sistema SDIR-NIS) o mediante trasmissione attraverso il
sistema di Teleraccolta ovvero via posta, secondo le disposizioni vigenti.
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DiaSorin S.p.A. - Informazioni Privilegiate
Il testo del comunicato stampa deve essere sottoposto al Presidente ed all’Amministratore
Delegato e, se del caso, al Consiglio d’Amministrazione, per l’approvazione finale prima della
diffusione all’esterno previa attestazione, nel caso in cui il testo sia relativo ad informazioni
di natura contabile, del “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 154-bis del TUF.
Il comunicato viene diffuso attraverso il sistema SDIR-NIS. La Società, inoltre, provvede
all’inserimento del comunicato “entro l’apertura del mercato del giorno successivo a quello
della diffusione” sul proprio sito internet (www.diasorin.com) assicurando un tempo
minimo di permanenza di dette informazioni pari ad almeno cinque anni.
1.3.3 Informazione selettiva e venir meno delle condizioni di riservatezza
L’art. 114 del TUF stabilisce le condizioni e i limiti in cui può considerarsi legittima la cd.
“informazione selettiva”, per tale intendendosi l’accesso ad Informazioni Privilegiate da
parte di determinati soggetti:
(i)
è sempre ammissibile quando l’Informazione Privilegiata sia comunicata a soggetti
terzi che siano sottoposti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario
o contrattuale. I “terzi” possono includere: (a) consulenti dei soggetti obbligati e gli
altri soggetti coinvolti nell’esame delle materie oggetto di consulenza; (b) soggetti con i
quali l’emittente ha in corso negoziazioni su operazioni commerciali e finanziarie; (c)
autorità pubbliche di vigilanza di settore; (d) banche nell’ambito dell’attività di
concessione degli affidamenti; (e) agenzie di rating; (f) società di gestione dei mercati
ove sono quotati gli strumenti finanziari; e (g) organizzazioni sindacali le quali abbiano
assunto un vincolo di riservatezza (cfr. successivo paragrafo 1.3.7 della presente
Procedura);
(ii)
nel caso in cui all’informazione abbia avuto accesso, per divulgazione intenzionale o
non intenzionale, un soggetto terzo non tenuto ad un obbligo di riservatezza (legale,
regolamentare, statutario o contrattuale), o comunque sia di fatto venuta meno la
confidenzialità dell’Informazione Privilegiata, l’emittente quotato è tenuto a ristabilire
la parità informativa attraverso la diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate
(“immediata”, se la divulgazione è stata intenzionale; “senza indugio”, se la
divulgazione non è stata intenzionale).
Secondo la disciplina sopra illustrata, non è legittima l’informativa selettiva in occasione di
assemblee della Società o di incontri con la comunità finanziaria e gli organi di informazione.
In particolare, con riferimento alle assemblee di DiaSorin, le informazioni su Fatti Rilevanti
non possono essere fornite nel corso delle assemblee, se non preventivamente comunicate al
mercato; in caso di diffusione involontaria di tali informazioni, queste devono essere
tempestivamente fornite al mercato. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, si precisa che,
qualora nel corso di un’assemblea da tenersi nelle more del procedimento di formazione di
un Fatto Rilevante, un partecipante all’assemblea rivolga agli amministratori delle domande
in merito a tale Fatto Rilevante, gli amministratori possono astenersi dal rispondere in
merito, sull’assunto che la diffusione dell’informazione vada differita ad un successivo
momento.
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DiaSorin S.p.A. - Informazioni Privilegiate
Per quanto concerne gli incontri con la comunità finanziaria e gli organi di informazione cfr.
successivo paragrafo 1.3.6 della presente Procedura.
1.3.4 Diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di
periodo
La diffusione di informazioni di carattere previsionale (dati previsionali e obiettivi
quantitativi) è facoltativa. Peraltro, l’art. 68 Regolamento Consob disciplina gli obblighi di
informazione al pubblico in materia di dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili
di periodo, qualora gli emittenti decidano di diffondere al pubblico dati previsionali ed
obiettivi quantitativi concernenti l’andamento della gestione.
L’art. 68 del Regolamento Consob, in particolare, prevede che possono essere
comunicate a terzi soggetti dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti
l’andamento della gestione purché, alternativamente:
(i)
tali dati siano contestualmente messi a disposizione del pubblico alle modalità
indicate dallo stesso Regolamento Consob14 per le comunicazioni sui Fatti
Rilevanti; o
(ii)
i soggetti terzi ai quali vengano comunicati dati previsionali e obiettivi
quantitativi concernenti l’andamento della gestione siano tenuti ad un obbligo
di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale e la
comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione,
della funzione o dell’ufficio.
La diffusione di informazioni di carattere previsionale obbliga inoltre gli emittenti, ai sensi
del citato art. 68 del Regolamento Consob, a monitorare l’andamento effettivo della propria
attività, al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto ai dati previsionali e obiettivi
quantitativi già comunicati al mercato. Ai sensi dello stesso art. 68 del Regolamento Consob,
infatti, gli emittenti, con successivi comunicati, devono curare l’aggiornamento delle
informazioni date al mercato, fornendo indicazione degli scostamenti e delle relative ragioni.
Nel caso in cui l’informazione previsionale venga fornita al mercato direttamente da
intermediari finanziari, investitori professionali e centri di analisi (eg. consensus estimate),
la medesima Società dovrà:
(i)
monitororare il consensus di mercato, anche attraverso la valutazione delle analisi
finanziarie pubblicate; e
(ii)
esaminare gli eventuali scostamenti tra le previsioni del mercato e quelle della Società,
invitando gli analisti a rivedere le proprie stime attraverso la diffusione di commenti e
precisazioni su tali scostamenti, elaborati sulla base delle previsioni interne aggiornate
(cd. profit warning).
L’obbligo di cui all’art. 68 del Regolamento Consob sussiste anche nel caso in cui la
diffusione a terzi dei dati previsionali non sia effettuata direttamente dall’emittente ma da
14
Cfr. Parte III, Titolo II, Capo II, del Regolamento Consob (artt. 65/65-septies).
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DiaSorin S.p.A. - Informazioni Privilegiate
una società (non quotata) da esso controllata e sia idonea, per la rilevanza assunta
all’interno del Gruppo DiaSorin, ad influenzare la valorizzazione di quest’ultima.
1.3.5 Diffusione delle informazioni attraverso la rete Internet
In ottemperanza alle rilevanti disposizioni normative e regolamentari, la Società riserva
grande attenzione all’utilizzo del proprio sito internet quale strumento indispensabile per
la diffusione delle Informazioni Regolamentate.
In particolare, a seguito dell’attuazione della Direttiva Transparency, la Società è tenuta a:
(i)
predisporre un sito internet per la pubblicazione delle Informazioni Regolamentate
(art. 65-bis, comma 3, del Regolamento Consob);
(ii)
pubblicare nel proprio sito internet le Informazioni Regolamentate relative alla
Società medesima, entro l’apertura del mercato del giorno successivo a quello della
loro diffusione e provvedere affinché le stesse rimangano disponibili nel sito internet
per almeno cinque anni (art. 65-septies, comma 5, del Regolamento Consob). Tali
previsioni si applicano anche ai comunicati sui Fatti Rilevanti (cfr. precedente
paragrafo 1.3.2. della presente Procedura).
I documenti vengono pubblicati in versione integrale e anche in lingua inglese.
1.3.6 Incontri con la comunità finanziaria e gli organi di informazione
I rapporti con la comunità finanziaria e gli organi di informazione sono curati dall’Investor
Relator sotto la responsabilità dell’Amministratore Delegato.
In occasione di incontri allargati con analisti finanziari e/o investitori istituzionali, la
Società provvede:
-
a comunicare anticipatamente alle autorità di vigilanza data, luogo e argomenti
dell’incontro e a trasmettere alle stesse la documentazione messa a disposizione dei
partecipanti all’incontro, al più tardi contestualmente all’inizio dell’incontro stesso;
-
a rendere contestualmente pubbliche le presentazioni alla comunità finanziaria sul
proprio sito internet (www.diasorin.com);
-
nella ipotesi in cui la documentazione consegnata contenga Informazioni
Privilegiate, a pubblicare contestualmente un comunicato stampa con le modalità
previste dal Regolamento Consob15 per le comunicazioni sui Fatti Rilevanti.
Analoga procedura viene seguita in caso di involontaria diffusione di tali
informazioni.
15
Cfr. Parte III, Titolo II, Capo II, del Regolamento Consob (artt. 65/65-septies).
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DiaSorin S.p.A. - Informazioni Privilegiate
1.3.7 Incontri con organizzazioni sindacali
In occasione di incontri con le organizzazioni sindacali, la Società cura che vengano
illustrati esclusivamente dati e informazioni già comunicati al mercato, fermo restando
quanto segue.
Nel caso in cui, nel corso dei suddetti incontri, si verifichi la divulgazione di Informazioni
Privilegiate ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti agli incontri e tali
soggetti non siano dipendenti della Società o non abbiano assunto un impegno di
riservatezza, deve essere data immediata informativa all’Amministratore Delegato, il quale
dispone l’immediata pubblicazione di un comunicato secondo il procedimento di cui
all’articolo 1.3. della presente Procedura.
Nel diverso caso in cui, nel corso degli incontri con le organizzazioni sindacali, si verifichi
la divulgazione di Informazioni Privilegiate ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
presenti e tali soggetti siano dipendenti della Società o abbiano assunto un impegno di
riservatezza, la Società deve, comunque, adottare le seguenti misure:
(i)
diffondere al pubblico, con le modalità previste per la diffusione dei comunicati sui
Fatti Rilevanti (cfr. precedente paragrafo 1.3.2 della presente Procedura), le
informazioni relative ai predetti argomenti se è ragionevole ritenere che le stesse
notizie possano avere una rilevante influenza sulle quotazioni dei titoli della Società;
(ii)
informare il pubblico, in presenza di indiscrezioni pubblicate dagli organi di stampa,
circa la veridicità delle notizie relative agli argomenti trattati con i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali anche in assenza di rilevanti variazioni del prezzo di
mercato degli strumenti finanziari della Società.
Violazioni della procedura
Fermo restando le conseguenze penali ed amministrative dell’illecito16, l’inosservanza degli
obblighi previsti dalla Procedura e dalla normativa vigente da parte dei destinatari potrà
comportare, oltre alle sanzioni previste dalla normativa applicabile:
(i)
per i dipendenti, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme
di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, da parte delle funzioni societarie
competenti;
In caso di violazione delle disposizioni della presente Procedura che comportino inosservanza degli obblighi
di comunicazione al pubblico e a Consob è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00
a Euro 500.000,00 di cui all’art. 193, comma 1, del TUF, nei termini e con le modalità ivi stabiliti. Nel caso in
cui le predette violazioni comportino l’inosservanza delle disposizioni del Regolamento MTA e/o delle
Istruzioni, è applicabile la procedura di accertamento di cui agli artt. 2.6.10 e seguenti del Regolamento MTA.
L’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali (articoli da 184 a
187 del TUF) e amministrativi (artt. 187-bis, 187-ter, 187-quater e 187-sexies del TUF) e possono dare luogo a
responsabilità amministrativa della Società ai sensi degli artt. 187-quinquies del TUF e 25-sexies del D.Lgs.
231/2001 e successive modifiche e integrazioni.
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DiaSorin S.p.A. - Informazioni Privilegiate
(ii)
per i collaboratori esterni, la risoluzione del rapporto di collaborazione o consulenza,
tramite comunicazione scritta da parte di Affari Legali e Societari Corporate,
secondo quanto è stabilito nel relativo contratto;
(iii) per gli amministratori e sindaci, rispettivamente, l’informazione da parte
dell’Internal Audit al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, affinché
provvedano ad adottare le misure più adeguate.
Disposizioni finali
Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere
del Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Presidente o
dell’Amministratore Delegato o del Responsabile Affari Legali e Societari Corporate, tenuto
conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché
dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in
conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di
specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata
urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente o
dell’Amministratore Delegato ovvero dal Segretario del Consiglio su mandato di questi
ultimi, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di
Amministrazione nella prima riunione successiva.
Eventuali modifiche verranno trasmesse ai Country Managers e in ogni caso ai legali
rappresentanti delle Controllate e in particolare a ciascun responsabile del’applicazione della
Procedura nelle Controllate.
Per quanto non espressamente previsto in questa Procedura, si intendono applicabili e
richiamate le norme legislative, regolamentari e di autoregolamentazione afferenti le società
quotate.
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