Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa Novità introdotte dal D.Lgs 46/14 e nuovo quadro sanzionatorio Piacenza, 14/11/2014 ing. Matteo Balboni Normativa quadro europea Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento Direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (versione codificata) Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali del 24 novembre 2010 (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) 2 Normativa quadro europea Direttiva 2010/75/UE – disciplina IPPC • La nuova direttiva sostituisce la 2008/1/CE sulla prevenzione e riduzione dell’inquinamento (abrogata dal 7 gennaio 2014) ricomprendendo insieme una serie di direttive settoriali: sui grandi impianti di combustione, sull’incenerimento dei rifiuti, sulle attività che utilizzano solventi organici e sulla produzione di biossido di Titanio. • Recepimento previsto per la gran parte entro il 7 gennaio 2013 (due anni dopo l’entrata in vigore). Sono previste disposizioni transitorie per l’applicazione delle disposizioni previste alle attività che non rientravano nel campo di applicazione della normativa IPPC. • La parte principale delle norme che riguardano l’IPPC sono raccolte al capo II 3 Normativa quadro europea Principi della normativa IPPC • • • • • Scopo: evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso Adozione dell’approccio integrato. Approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso Valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti devono basarsi sulle migliori tecniche disponibili, senza imporre l'uso di una tecnica o di una tecnologia specifica Si devono tenere presenti le caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, la sua posizione geografica e le condizioni ambientali locali. Possibilità di accesso del pubblico all’informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione. 4 Normativa quadro nazionale Direttiva 96/61/CE Dlgs. 372/99 Dlgs. 59/05 Direttiva 2008/1/CE Dlgs. 128/10 Dlgs 152/06 Direttiva 2010/75/UE Dlgs. 46/2014 Dlgs. 152/06 5 Situazione Regionale Codic e IPPC Attività IPPC (principale) svolta nell’impianto esistenti nuovi Codice IPPC Attività IPPC (principale) svolta nell’impianto 1 Attività Energetiche 13 1.1 Combustione 1.2 5 2 Produz. e trasformaz. Metalli 95 12 18 4 2.1 0 0 Raffinazione petrolio e gas 0 0 Arrostimento/sinterizzazione di minerali metallici 1.3 Cokerie 0 0 2.2 Produzione di ghisa o acciaio 3 0 1.4 Gassificazione e liquefazione del carbone 0 1 2.3 (a) Laminazione a caldo 0 0 2.3 (b) Forgiatura 0 0 Codic e IPPC Attività IPPC (principale) svolta nell’impianto 2.3 (c) Applicazione di strati protettivi di metallo fuso 6 0 3 Industria dei prodotti Minerali 2.4 Fonderia 4 0 3.1 2.5 (a) Produzione di metalli grezzi non ferrosi 0 0 2.5 (b) Fusione di metalli non ferrosi 14 1 2.6 Trattamento di superficie di metalli e materie plastiche 68 11 esistenti esistenti nuovi nuovi 143 4 Produzione di cemento o calce viva 4 0 3.2 Produzione di amianto 0 0 3.3 Fabbricazione del vetro 5 0 3.4 Fusione di sostanze minerali 4 0 3.5 Fabbricazione di prodotti ceramici 131 4 6 6 Situazione Regionale Codice IPPC Attività IPPC (principale) svolta nell’impianto esistent i nuov i 4 Industria chimica 35 4.1 Produzione di prodotti chimici organici 4.2 Codice IPPC Attività IPPC (principale) svolta nell’impianto 3 6 Altre attività 16 3 6.1 (a) Produzione di prodotti chimici inorganici 9 0 4.3 Produzione di fertilizzanti 2 0 4.4 Produzione di prodotti fitosanitari e biocidi 4 0 4.5 Produzione di prodotti farmaceutici 4 0 4.6 Produzione di esplosivi 0 0 5 Gestione dei rifiuti 103 14 5.1 Smaltimento o ricupero di rifiuti pericolosi 45 6 5.2 Incenerim. dei rifiuti urbani 8 1 5.3 Smaltim. di rifiuti non pericolosi 22 3 5.4 Discariche 31 4 TOTALI 818 51 esistenti nuovi 429 13 Produzione di pasta di cellulosa 1 0 6.1 (b) Produzione di carta e cartoni 4 0 6.2 Pretrattam. o tintura fibre o tessili 1 0 6.3 Concia delle pelli 0 0 6.4 (a) Macelli 13 0 6.4 (b) Trattam. e trasf. prodotti alimentari 58 4 6.4 (c) Trattam. e trasformaz. del latte 4 0 6.5 Smaltim o riciclaggio carcasse 9 0 6.6 (a) Allevamento intensivo di pollame 195 5 6.6 (b) Allevamento suini da produzione 109 3 6.6 (c) Allevamento intensivo di scrofe 16 0 6.7 Tratt. superficie con solventi 22 1 6.8 Produzione carbonio o grafite 0 0 6.9 Cattura dei flussi di CO2 0 0 7 7 Dlgs 46/14 – principali novità Dlgs 46/2014 • Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46: attuazione delle direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate del’inquinamento). • Pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 27 marzo 2014, entrata in vigore 11 aprile 2014. • Recepimento previsioni della direttiva e riordino disposizioni nazionali in materia di IPPC e non solo. 8 delle Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità riprese Direttiva 2010/75/UE • Nuovo valore dei documenti di riferimento sulle BAT (“BRef”) e “conclusioni sulle BAT” BAT conclusions (art. 13) • A livello europeo nuove procedure per lo scambio di informazioni per la revisione dei documenti di riferimento sulle BAT (kick-off meeting, draft 1, 2, final meeting, final draft, parere Forum ex art. 13, procedura di approvazione ex art. 75 c.2 della Direttiva e approvazione con decisione di esecuzione della Commissione) che comprendono l’istituzione di un forum con rappresentanti di Stati membri, industrie e organizzazioni per la protezione ambientale, che potrà fornire pareri sul contenuto proposto per i documenti di riferimento sulle BAT e sul programma di lavoro per lo scambio di informazioni. BAT conclusions disponibili in tutte le lingue • Concetto di “BAT AEL”: livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell’ambito di condizioni di riferimento specifiche 9 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità riprese Direttiva 2010/75/UE • • • • I Valori limite di emissione indicati nell’AIA devono garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i BAT AELs (tramite fissazione di limiti conformi ai BAT AELs o tramite fissazione di limiti diversi con valutazione almeno annuale dell’A.C. (art. 29-sexies comma 4-bis) entro 4 anni dalla pubblicazione delle BAT conclusions riferite all’attività principale dell’installazione (art. 29-octies comma 6) riesame e, se necessario, aggiornamento, delle condizioni di autorizzazione e verifica della conformità dell’installazione a tali condizioni In casi specifici (art. 29-sexies comma 9-bis) possono essere previste “deroghe” con valori di emissione meno severi (ma comunque non superiori ai limiti degli allegati al dlgs 152/06) a condizione che una valutazione dimostri che i BAT AELs comporterebbero una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto a benefici ambientali, in ragione delle condizioni locali e delle caratteristiche dell’installazione (riferimento all’allegato XII-bis). In tal caso l’autorità competente deve giustificarlo in uno specifico allegato, da verificare a ogni riesame, e comunicarlo entro 120 giorni al Ministero. Sono previste deroghe per la eventuale sperimentazione di tecniche emergenti, per un periodo non superiore a 9 mesi. 10 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità riprese Direttiva 2010/75/UE • • • • Chiusura del sito e relazione di riferimento: Quando l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, il gestore elabora e trasmette per validazione all’autorità competente una relazione di riferimento prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’installazione esistente, che contiene informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività Alla cessazione dell’attività il gestore adotta le misure relative alle sostanze pericolose pertinenti per riportare il sito allo stato descritto nella relazione di riferimento e per eliminare i rischi significativi del sito per la salute umana e per l'ambiente dovuti all’attività svolta anteriormente al primo aggiornamento dell’autorizzazione per l'installazione esistente (con interventi per eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti), tenuto conto dell'uso attuale o futuro del sito Se non è tenuto alla relazione di riferimento il gestore esegue gli interventi affinchè il sito cessi di comportare un rischio significativo in conseguenza delle attività svolte come sopra Disponibile ad oggi linea guida della Commissione 2014/ C136; in fase di 11 emanazione il previsto decreto attuativo. Dlgs 46/14 – principali novità Linea guida della Commissione 2014/ C136 • Fase1: identificazione sostanze pericolose attualmente usate, prodotte o rilasciate nell’installazione • Fase2: identificazione delle sostanze pericolose pertinenti • Fase 3: valutazione della possibilità di inquinamento locale (quantità, ubicazione, meccanismi di contenimento) • Fase 4: storia del sito • Fase 5: contesto ambientale (topografia, caratteristiche idrogeologiche, uso dei terreni circostanti) • Fase 6: caratterizzazione del sito • Fase 7: ricognizione sul campo (se i dati delle fasi precedenti non sono sufficienti per caratterizzare la situazione di riferimento) con eventuali nuove misurazioni • Fase 8: stesura della relazione di riferimento • Fasi 1-3: verificare se occorre la relazione di riferimento • Fasi 4-7: determinare come elaborare la relazione • Fase 8: determinare il contenuto della relazione 12 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità riprese Direttiva 2010/75/UE • A garanzia degli obblighi di riportare il sito allo stato constato con la relazione di riferimento, l’AIA prevede adeguate garanzie finanziarie (art. 29-sexies art. 9-septies) • In corso di elaborazione decreto per fissare i criteri per determinare l’importo in base a fattori quali: – – – • i quantitativi di sostanze utilizzate e le loro caratteristiche di pericolosità Estensione del sito e tipologia di attività svolta Riduzioni per imprese EMAS o ISO 14001 Sono previste come requisito minimo controlli per le acque sotterranee almeno ogni 5 anni e almeno una volta ogni 10 anni 13 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità riprese Direttiva 2010/75/UE • Ispezioni ambientali • le attività ispettive (art. 29-decies) programmate e straordinarie sono definite in un piano di ispezione ambientale a livello regionale (che garantisca il coordinamento anche con le AIA statali) che contenga: – – – – – – • a) analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti; b) la identificazione della zona geografica coperta d'ispezione; c) un registro delle installazioni coperte dal piano; d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie; e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un’ autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale; f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione. Sulla base del piano il periodo tra due visite in loco: – – – varia con frequenza tra 1 e 3 anni, non supera 6 mesi se emergono inosservanze Viene fissato sulla base di una valutazione del rischio ambientale 14 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità riprese Direttiva 2010/75/UE • La valutazione del rischio è basata almeno su principi quali: – – – impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute e sull’ambiente, tenuto conto dei livelli e dei tipi di emissione, della sensibilità dell’ambiente locale e del rischio di incidenti nel suo contesto, livello di osservanza dell’autorizzazione, partecipazione a Emas • Dopo ogni visita il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione in merito alla conformità all’autorizzazione e gli interventi da intraprendere, da consegnare al gestore ed autorità competente entro 2 mesi e resa disponibile al pubblico entro 4 mesi (art. 29-decies comma 5) • Rilievo alle procedure di consultazione del pubblico: pubblicazione sul sito internet dell’autorizzazione e quali motivazioni della determinazione dei limiti di emissione, concessione di deroghe e misure al momento della cessazione definitiva delle attività 15 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità riprese Direttiva 2010/75/UE • Campo di applicazione/1 • 1.1 include il 50 MW, 1.4. b) Gassificazione o liquefazione di combustibili diversi dal carbone con potenza >20 MW; nuova attività 1.4-bis:attività su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore (escluse le semplificate) 3.1.c) Produzione di ossido di magnesio in forni con capacità di produzione di oltre 50 Mg/giorno 4. Industria chimica: compresi anche le trasformazioni biologiche, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 eliminata la dicitura “di base” 5 Rifiuti: le operazioni sono nominate esplicitamente invece di fare riferimento ai codici della direttiva. 5.2 cambiata, inserito riferimento al coincenerimento e incenerimento rifiuti pericolosi, tolto riferimento a rifiuti urbani (possibili cambi di numerazione). 5.3 nuova attività relative al recupero di rifiuti non pericolosi >75 t/g • • • 16 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità riprese Direttiva 2010/75/UE • • • • • • Campo di applicazione/2 5.5 deposito temporaneo (esclusa discarica e deposito temporaneo prima della raccolta nel luogo in cui sono generati i rifiuti) e deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi >50 t 6.1 c) pannelli a base di legno con capacità > 600 m3/g 6.4 b) precisazione sul concetto di materie prime e di trasformazione, per le materie prime vegetali scompare il concetto di valore medio su base trimestrale e viene introdotta una soglia più alta (600 t/giorno) se l’impianto è in funzione per un periodo non superiore a 90 gg consecutivi all’anno, viene regolato il caso in cui ci sia trattamento misto di materie prime vegetali e animali 6.10 conservazione del legno con prodotti chimici con potenzialità >75 m3/g 6.11 Trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da un impianto IPPC 17 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità riprese Direttiva 2010/75/UE • Dettaglio sul campo di applicazione per il trattamento di materie vegetali o animali: 18 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46 • • • • Riordino dei meccanismi di aggiornamento delle autorizzazioni: non è più previsto il rinnovo ma solo il riesame Determinati i casi di riesame dell’autorizzazione: Riesame complessivo ogni 10 anni (12, per ISO, 16 per EMAS) ed entro 4 anni dall’uscita delle BAT conclusions Riesame complessivo o parziale disposto dall’autorità competente: – – – – – • L’inquinamento provocato dall’installazione richiede la revisione dei valori limite Le MTD hanno subito una evoluzione La sicurezza del processo o dell’esercizio lo richiede Sviluppi normativi lo esigono Se sono stati fissati limiti espressi in forma diversa dai BAT AELs ma è stato verificato che non sono equivalenti La documentazione per il riesame va presentata nel termine previsto dalla’A.C., tra 30 e 180 giorni dalla richiesta, o in base ad appositi calendari se il numero dei riesami attesi è alto, e comunque entro i 10 (12 o 16) anni dall’ultimo riesame 19 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46 • Istituzione del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale (art. 29-quinquies) per l’elaborazione di indirizzi e linee guida su aspetti di interesse comune • Riunioni il 5 maggio e l’8 settembre (verbali inviati ai referenti del coordinamento nazionale) e del 28 ottobre • Prima circolare del Ministro dell’Ambiente e della Tutele del Territorio e del Mare n. 22295 del 27/10/2014 20 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46 • Modalità di gestione delle domande di rinnovo in essere alla data di entrata in vigore del decreto: convertiti in procedimenti di riesame, con possibilità di archiviazione se si riferiscono a procedimenti con scadenza posteriore al 11 aprile 2014 • Proroga delle scadenze delle AIA vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, opportuna formalizzazione della nuova disciplina della scadenza dell’AIA tramite modifica dell’atto o atto generale • Procedimenti in corso avviati dal 7 gennaio al 10 aprile 2014 si adeguano alle nuove procedure facendo salvi gli esiti conseguiti allo stato degli atti: – – • se la fase istruttoria è conclusa non è necessario riaprirla Se l’impianto non è più in AIA la competenza passa alla autorità settoriale Procedimenti in corso avviati prima del 7 gennaio 2013 si concludono con le procedure previgenti entro 75 giorni 21 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46 • • • • • • Nuovi impianti Installazione esistente se autorizzata al 6 gennaio 2013 o che ha presentato domanda di autorizzazione ed entra in esercizio entro il 6gennaio 2014. “Non già soggette ad AIA” se si svolgono attività non già ricomprese nella precedente versione dell’’allegato VIII (DLgs 128/2010) Installazione nuova: una installazione che non ricade nella definizione di esistente Data prevista per la presentazione delle domande per le nuove installazioni 7 settembre 2014 l’AIA deve essere rilasciata tassativamente entro il 7 luglio 2015 (come da direttiva) solo fino a tale data possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti Domande presentate oltre il termine possono mettere a rischio il rispetto del termine di rilascio della nuova AIA 22 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46 • • Nuove definizioni di “installazione”, “AIA”, “gestore” “Attività connesse” gestite da diverso gestore entrano a far parte dell’installazione e conseguentemente del regime autorizzatorio AIA • 'installazione': unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E’ considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore • o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio; • r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi; 23 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46 • • • • • VARIE – Procedura – artt. 29-ter e 29-quater Viene chiarito (art. 6 comma 14 e art. 208) che l’AIA sostituisce l’autorizzazione ex 208 per le attività svolte nell’installazione soggette, anche per quanto riguarda la costruzione e la modifica Domanda di AIA (art. 29-ter): aggiunta la relazione di riferimento, ove dovuta, da allegare all’istanza per validazione da parte dell’A.C., che ha facoltà di richiedere ulteriori e specifici approfondimenti Non è più prevista pubblicazione su quotidiano da parte del gestore (se non nell’ambito di contestuali procedure VIA-AIA), sostituita da pubblicazione su sito web. Inserito nelle norme che disciplinano la conferenza dei servizi (art. 29-quater comma 5) richiamo al coordinamento con le disposizioni in merito ai rischi di incidente rilevante, viene inviato rappresentante per concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell’installazione 24 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46 • • • • VARIE – Procedura – art. 29-quater Viene convocata la conferenza dei Servizi, durante la quale vengono acquisiti le prescrizioni del Sindaco relativamente alle industrie insalubri e il parere dell’ARPA su monitoraggio e controllo; viene ora specificato che seguito di circostanze intervenute successivamente, il Sindaco può per motivi di salute pubblica, mediante un proprio provvedimento supportato da documentazione istruttoria e proposte di modifica, chiedere il riesame dell’AIA Rettificata una disposizione procedurale: qualora vi sia una richiesta di integrazioni in fase di conferenza dei Servizi (successiva alla richiesta di integrazioni iniziale in fase di verifica di completezza), il termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda per la conclusione del procedimento è sospeso per il tempo necessario alla presentazione delle integrazioni, assegnato dall’A.C. fino ad un massimo di 90 giorni (precedentemente il termine si allungava fino a 180 giorni e veniva sospesa la conferenza dei Servizi) Oltre all’autorizzazione, vengono individuati altri elementi da mettere a disposizione del pubblico (motivi e riferimenti per la fissazione dei valori limite, consultazione del pubblico, deroghe ecc.), che tuttavia in Emilia-Romagna dovrebbero di norma essere ricompresi nell’AIA 25 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46 • • • VARIE – MTD e valori limite L’autorità competente procede a stabilire opportune condizioni di autorizzazione anche se non sono disponibili conclusioni sulle BAT, in base ai criteri di cui all’allegato XI L’A.C. può fissare valori limite e misure più restrittivi di quelli associati alle BAT: – – • • qualora uno strumento di programmazione o pianificazione ambientale, che considera tutte le emissioni coinvolte, ne riconosca la necessità per il rispetto degli standard di qualità ambientale (art. 29-septies). L’amministrazione competente lo rappresenta in sede di conferenza dei servizi Quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio di ubicazione I valori limite si applicano al punto di fuoriuscita dell’emissione, al netto di ogni diluizione e tenendo conto se del caso della presenza di fondo della sostanza per motivi non antropici Per quanto riguarda gli scarichi indiretti nell’acqua, l’effetto di un depuratore può essere considerato solo se non determina maggiori emissioni nell’ambiente e mantiene un livello di protezione dell’ambiente equivalente nel suo insieme 26 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46 • • • • VARIE – MTD e valori limite Vengono confermati i requisiti di controllo delle emissioni e gli obblighi di comunicazione dei controlli (almeno annualmente): viene inoltre esplicitato che in sede di aggiornamento dell’AIA, nel determinare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni l’autorità competente, su richiesta del gestore, tiene conto dei dati dei controlli e degli esiti delle ispezioni (rif. DGR 1159/2014); Oltre che disciplinare le condizioni diverse da quelle normali (avvio, arresto, malfunzionamenti, arresto definitivo) l’autorità competente può disciplinare pulizia e messa in sicurezza di parti dell’installazione non in funzione, e gli spazi liberati con la dismissione di tali parti sono considerati disponibili per la realizzazione di BAT E’ facoltà dell’A.C., considerate anche la stabilità degli impianti e l’assenza di precedenti violazioni, fissare il numero, durata, intensità (comunque non superiore al 20%) di superamenti dei valori limite per una determinata causa che possono essere considerati funzionamento non a regime (ma diverse da incidenti o imprevisti) 27 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46 • • • • VARIE – condizioni dell’AIA L’AIA può contenere ulteriori condizioni giudicate opportune dall'autorità competente quali (fermo restando il rispetto del BAT AELs) la redazione di progetti migliorativi, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati. In tal caso, fermo restando l'obbligo di comunicazione, non si applicano le norme sulle modifiche non sostanziali per gli interventi strettamente necessari a rispettare la prescrizione Per le installazioni assoggettate alle norme sugli incidenti rilavanti (Dlgs 334/1999) la rispettiva autorità competente trasmette le più aggiornate valutazioni alle cui prescrizioni sono armonizzate le condizioni dell’AIA Modifica dell’AIA (art. 29-nonies): escluso il caso in cui sia comunicata come modifica non sostanziale, viene introdotto anche l’obbligo per il gestore di informare l’A.C. di ogni nuova istanza RIR, VIA o urbanistica, motivandone la non comunicazione ai fini AIA 28 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46 • • • • • • VARIE - Inosservanza prescrizioni Ferma restando l'applicazione delle sanzioni, l'autorità competente procede: a) alla diffida a eliminare le inosservanze e all'applicazione delle adeguate misure provvisorie o complementari, assegnando opportuni termini b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni (sottinteso: di immediato pericolo o danno per l'ambiente e per la salute umana), o nel caso di violazioni reiterate più di due volte all'anno; c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente; d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione. 29 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46 • • • • • VARIE - Incidenti o imprevisti (art. 29-decies) In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ente responsabile dei controlli, adottando contestualmente tutte le misure per limitare le conseguenze sull'ambiente e il verificarsi di altri incidenti, informandone l'A.C. L'A.C. può prescrivere tramite diffida l'adozione di misure complementari necessari, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e dell'ente di controllo L'AIA può meglio specificare le modalità di tali obblighi fermo restando (con riferimento all'art. 271) il termine massimo di 8 ore per la comunicazione nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite Raccolta di dati e informazioni in merito all'applicazione della normativa IPPC da parte del Ministero con cadenza triennale (a partire dal secondo invio dopo il primo riferito al 2012-2013) 30 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46 • • • Sanzioni – art. 29-quattuordecies Introduzione di elementi di gradualità, in termini di rilevanza e natura della sanzione, proporzionata alla gravità dal punto di vista degli impatti ambientali Introduzione di nuove fattispecie sanzionate Nuova formulazione Dlgs 46/14 Vecchia formulazione Esercizio in assenza (o sospensione) di AIA: In generale: Arresto fino a un anno o ammenda da 2500 a 26000 euro ● Se l'esercizio comporta lo scarico di sostanze pericolose o la gestione di rifiuti pericolosi o è effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione: Arresto da 6 mesi a due anni e ammenda da 5000 a 52000 euro + confisca dell'area se si tratta di una discarica abusiva Esercizio in assenza (o sospensione) di AIA: Arresto fino a un anno o ammenda da 2500 a 26000 euro ● Esercizio dopo l'ordine di chiusura della installazione: Arresto da 6 mesi a due anni o ammenda da 5000 a 52000 euro 31 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46 • Sanzioni – art. 29-quattuordecies Nuova formulazione Dlgs 46/14 Vecchia formulazione Mancato rispetto di prescrizioni dell'AIA o dell'autorità competente: Mancato rispetto di prescrizioni dell'AIA o dell'autorità competente: sola ammenda da 5000 a 26000 euro (salvo che il fatto costituisca più grave reato) Caso generale: sanzione amministrativa da 1500 a 15000 euro (salvo che il fatto costituisca reato) Se l'inosservanza riguarda superamenti di limiti di emissione rilevati durante un controllo, relativa alla gestione dei rifiuti, relativa a scarichi in aree di salvaguardia delle risorse idriche per il consumo umano o in aree protette: sola ammenda da 5000 a 26000 euro (salvo che il fatto costituisca più grave reato) Se l'inosservanza riguarda gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati, scarico di sostanze pericolose, superamenti dei valori limite di emissione in atmosfera che determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria, utilizzo di combustibili non autorizzati: ammenda da 5000 a 26000 euro e arresto fino a 2 anni 32 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46 • Sanzioni – art. 29-quattuordecies Nuova formulazione Dlgs 46/14 Vecchia formulazione Modifica sostanziale senza autorizzazione: arresto fino a un anno o ammenda da 2500 a 26000 euro Modifica non sostanziale senza comunicazione o senza aver atteso il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione: sanzione amministrativa da 1500 a 15000 euro NB: se occorre la modifica dell'AIA per l'esercizio dell'impianto modificato resta ferma l'applicazione delle sanzioni per inosservanza di prescrizioni Mancata comunicazione prima di dare attuazione a quanto previsto nell'AIA o mancata comunicazione di incidenti o imprevisti nei termini fissati in AIA: sanzione amministrativa da 5000 a 52000 euro Mancata comunicazione prima di dare attuazione a quanto previsto nell'AIA: sanzione amministrativa da 5000 a 52000 euro 33 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46 • Sanzioni – art. 29-quattuordecies Nuova formulazione Dlgs 46/14 Vecchia formulazione Mancata comunicazione dei dati di controllo delle emissioni ad autorità competente, ente di controllo e Comune nelle modalità previste nell'AIA: sanzione amministrativa da 2500 a 11000 euro Mancata comunicazione dei dati di controllo delle emissioni ad autorità competente, ente di controllo e Comune nelle modalità previste nell'AIA: sanzione amministrativa da 2500 a 11000 euro Mancata presentazione entro il termine stabilito della documentazione integrativa richiesta in sede di conferenza dei servizi o per perfezionare un'istanza o far partire un procedimento di riesame, senza giustificato motivo: sanzione amministrativa da 5000 a 26000 euro Idem per mancata presentazione di documentazione integrativa richiesta in CdS Sanzione sestuplicata se l'adempimento riguarda informazioni sulla gestione di rifiuti pericolosi Sanzione ridotta a un decimo se la comunicazione è effettuata entro 60 giorni dal termine previsto o se è solo formalmente incompleta o inesatta Applicazione della pena di cui all'art 483 del codice penale se vengono falsificati o alterati dati nella comunicazione 34 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46 • • • • • • Sanzioni – art. 29-quattuordecies È prevista anche sanzione all'art. 29-octies comma 5 per chi non presenta la domanda di riesame quando sono trascorsi 10 anni (o 12 o 16) dall'ultimo riesame, da 10000 a 60000 euro Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti statale e dall'A.C. Per gli altri Per gli impianti AIA non si applicano le sanzioni previste dalle norme di settore a meno che non configurino anche un più grave reato Molte voci delle sanzioni amministrative di competenza statale sono destinate a un apposito capitolo per potenziale le ispezioni straordinarie agli impianti in AIA e i controlli per le installazioni prive di autorizzazione. Previsto aggiornamento del decreto tariffe 35 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46 • • Sanzioni – settoriali Per le sanzioni settoriali è previsto il coordinamento con le previsioni sanzionatorie in materia di AIA: negli articoli riportanti le sanzioni settoriali è stato aggiunta la specificazione che si applicano ad esclusione dei casi sanzionati dall'art. 29-quattuordecies • Direttamente nel Dlgs 46/14 sono introdotte ulteriori disposizioni e sanzioni per l'attuazione del regolamento E-PRTR n.166 del 2006 (DPR 157/2011) Le autorità competenti sono individuate in quelle competenti anche per le AIA Sanzione da 5000 a 52000 euro per il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti le comunicazioni Sanzione da 5000 a 26000 euro per il gestore che omette di rettificare eventuali inesattezze nelle modalità stabilite • • • 36 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46 • • Sanzioni – art. 29-quattuordecies Proporzionalità delle sanzioni. Con la Circolare n. 16882 22/1/2013 è stato approva il nuovo schema di AIA con sezione di indicazioni gestionali non prescrittiva, completata dal nuovo sistema sanzionatorio e dal seguente orientamento Rilevanza penale violazioni dei limiti agli scarichi e dei registri rifiuti. Per violazioni che non riguardino prescrizioni espressamente specificate nell’AIA (ad esempio violazione dei valori limite di emissione di sostanze pertinenti specificati nel provvedimento), ma prescrizioni parimenti applicabili e solo genericamente richiamate nell’AIA, ma specificate in norme di settore (ad esempio superamenti dei valori limite di legge di inquinanti, quali il boro, non indicati nell’AIA) si è concordato sulla inapplicabilità delle specifiche sanzioni amministrative o penali AIA, ritenendo viceversa applicabili le sanzioni indicate dalle norme di settore (nel caso degli scarichi contenenti boro, le sanzioni amministrative individuate nella parte terza del D. Lgs. 152/2006). Si concorda in generale con tale approccio metodologico, riconoscendo che esso può essere applicato non solo nel caso di superamenti dei limiti di emissione, ma anche in relazione ad altre prescrizioni non espressamente individuate nell’AIA, come ad esempio quelle relative alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti. 37 Dlgs 46/14 – principali novità Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46 • • • • • • Sanzioni – art. 29-quattuordecies È prevista anche sanzione all'art. 29-octies comma 5 per chi non presenta la domanda di riesame quando sono trascorsi 10 anni (o 12 o 16) dall'ultimo riesame, da 10000 a 60000 euro Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti statale e dall'A.C. Per gli altri Per gli impianti AIA non si applicano le sanzioni previste dalle norme di settore a meno che non configurino anche un più grave reato Molte voci delle sanzioni amministrative di competenza statale sono destinate a un apposito capitolo per potenziale le ispezioni straordinarie agli impianti in AIA e i controlli per le installazioni prive di autorizzazione. Previsto aggiornamento del decreto tariffe 38 Dlgs 46/14 – principali novità Altri Orientamenti applicativi • • • • • Altri orientamenti e indirizzi Lettera di risposta a quesiti delle Province da parte della Regione - Direzione Generale Ambiente Verbale conferenza delle Regioni del 29/07/14 Verbali delle riunioni del coordinamento nazionale IPPC Circolare ministeriale Categoria 6.4 alimentari: • • • • chiarito definitivamente che vengono comprese anche le attività di produzioni di mangimi Prodotti alimentari ed eventuali sottoprodotti destinati alla produzione di mangime sommano le potenzialità per il calcolo della soglia Le attività che rilevano sono quelle di trattamento e trasformazione: l'esclusione del semplice imballo è esemplificativa ma non esaustiva, per esempio non sono da conteggiare le attività di stagionatura La deroga sia ammissibile solo per impianti caratterizzati da forte stagionalità delle lavorazioni e pertanto per un solo periodo di funzionamento, di durata non superiore ai 90 giorni, all’anno 39 Dlgs 46/14 – principali novità Altri Orientamenti applicativi • • Frantumatori di rifiuti metallici: da intendere coerentemente con il termine “shredder” e con la definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m, del D. Lgs. 209/2003 come un dispositivo che determina con azione meccanica la riduzione in pezzi e frammenti di un rifiuto costituito da un oggetto metallico; non sono da considerarsi “frantumatori” gli impianti che effettuano la mera cesoiatura, e/o altre operazioni similari quali tranciatura o taglio delle parti metalliche Autodemolitori. Le attività di autodemolizione sono regolate da normativa specifica, il D. Lgs. 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, direttiva che non rientra tra quelle sostituite dalla IED, si ritiene quindi che: • Il centro diraccolta/autodemolitore rientra con tutte le sue attività se svolge attività di frantumazione dei veicoli bonificati sopra la soglia • Le attività 5.1d) “ricondizionamento” non può essere intesa come come l’operazione di bonifica effettuata sul veicolo per separare i diversi rifiuti di cui si compone, e l’operazione di messa in sicurezza e rottamazione di veicoli fuori uso non è da intendersi attività finalizzata alle operazioni di cui al punto 5.1) • per quanto concerne l’eventuale assoggettamento a categoria 5.5. la “FAQ” della Commissione europea riporta la questione dell’assoggettamento delle attività di demolizione dei veicoli fuori uso alla verifica sulle categorie 5.1 e 5.3, non menzionando l’attività 5.5; si rileva inoltre che le attività svolte all’interno dei centri di raccolta non rientrino generalmente tra quelle elencate ai punti 5.1, 405.2, 5.4 e 5.6 Dlgs 46/14 – principali novità Altri Orientamenti applicativi • Scorie e ceneri: Con riferimento all’All. VIII, punto 5.3, lett. b), punto III, (trattamento di scorie e ceneri), ai fini dell’applicazione dell’AIA, le scorie e ceneri sono da intendersi quelle provenienti dai processi termici, restano pertanto esclusi dall’AIA gli impianti di trattamento di scorie di cemento. Inoltre per l'assoggettabilità ad AIA non rientrano le scorie e ceneri che vengono riutilizzate tal quali senza nessun tipo di trattamento. • Categoria 4 – industria chimica. L'orientamento assunto è che la categoria 4 possa ricomprendere solo la produzione su scala industriale di prodotti chimici (anche intermedi di processo) potenzialmente commercializzabili quali tali, ma non la produzione (anche attraverso reazioni chimiche) di manufatti, intesi come oggetti per i quali la composizione chimica non sia sufficiente a connotarne le qualità merceologiche. Ad esempio è da ritenere di per sé soggetta ad AIA la produzione di granulati plastici destinati alla sinterizzazione, ma non quella di lastre continue di poliuretano. Requisito di base per l'assoggettabilità è che l'attività sia una industria chimica e che per ottenere la sostanza si svolgano reazioni chimiche o biologiche 41 Dlgs 46/14 – principali novità Altri Orientamenti applicativi • Chiarimenti in merito al regime di autocontrollo ai fini dell’accertamento delle violazioni: i dati e le informazioni relativi ai controlli forniti dal gestore, in quanto previsti dall’AIA, sono sì utilizzabili per contestare allo stesso eventuali violazioni amministrative o penali, ma non sono generalmente sufficienti a giustificare da sole la contestazione di violazioni (né tanto meno a costituire da sole notizie di reato), senza essere state preventivamente e opportunamente valutate dall’ente di controllo. • Gli effetti del DM 15 gennaio 2014 (attività a ridotto inquinamento), in relazione alle emissioni da eventuali trattamenti fanghi di depurazione, non comportano la automatica decadenza delle relative prescrizioni eventualmente fissate nell'AIA 42 Dlgs 46/14 – principali novità DGR 1159/2014 Ribadisce importanza dei dati rilevati per l'aggiornamento del piano di monitoraggio e controllo: ● Per le AIA data la mole di dati e gli obblighi di comunicazione propri della normativa i requisiti generali CRIAER per quanto riguarda il monitroaggio degli impianti non costituiscono requisiti vincolanti ● Per la determinazione delle frequenze delle visite ispettive, in attesa del piano di ispezione regionale previsto, valgono i criteri indicati nel Dlgs 46 ( e ripresi dalla direttiva) ● Esempio di applicazione per gli impianti ceramici per i quali viene proposto un esempio di piano di monitoraggio e controllo in base alla lprima analisi di prestazione di settore che è stato possibile effettuare sui dati rilevati attraverso lo specifico report: ● Criteri di riferimento per il monitoraggio, con indicazione delle frequenze di autocontrollo ● Indicazioni sulle comunicazioni in caso di guasto o anomalia ● Visite ispettive ceramiche: frequenza base di 2 anni e fattore correttivo di + o – 1 anno in funzione di determinate caratteristiche 43 Dlgs 46/14 – principali novità DGR 1159/2014 44 Modulistica DGR 152/2008 – Reporting settore ceramico • • • Approvazione sistema di reporting settore ceramico Risponde alle esigenze di fissare criteri omogenei per la raccolta dei dati per costruire un quadro conoscitivo in grado di rispondere a vari livelli. In seguito a quanto stabilito negli incontri di coordinamento per l’attuazione della normativa IPPC è stato dato avvio ad uno specifico gruppo di lavoro nel quale sono rappresentati Regione, Province, ARPA, Confindustria Ceramica, Centro Ceramico Bologna che ha provveduto ad elaborare uno strumento tecnico per il reporting dei dati di monitoraggio e controllo strutturato in moduli: Modulo n° 1 – Produzione Modulo n° 2 – Bilancio dei materiali e rifiuti/residui di processo Modulo n° 3.1 – Bilancio idrico e riutilizza/scarico di acque di processo Modulo n° 3.2 – Qualità delle acque: scarichi di acque reflue industriali Modulo n° 3.3 – Qualità delle acque: prelievi Modulo n° 4 – Consumi energetici e produzione di energia Modulo n° 5 – Produzione e gestione di rifiuti Modulo n° 6 – Emissioni in atmosfera Modulo n° 7 – Emissioni sonore Modulo n° 8 – Riepilogo 45 45
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