8 Dlgs 46/14 – principali novità

Direzione Generale Ambiente e
Difesa del Suolo e della Costa
Novità introdotte dal D.Lgs
46/14 e nuovo quadro
sanzionatorio
Piacenza, 14/11/2014
ing. Matteo Balboni
Normativa quadro europea
Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento
Direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento (versione codificata)
Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali del 24
novembre 2010 (prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento) (rifusione)
2
Normativa quadro europea
Direttiva 2010/75/UE – disciplina IPPC
•
La nuova direttiva sostituisce la 2008/1/CE sulla prevenzione e riduzione
dell’inquinamento (abrogata dal 7 gennaio 2014) ricomprendendo insieme
una serie di direttive settoriali: sui grandi impianti di combustione,
sull’incenerimento dei rifiuti, sulle attività che utilizzano solventi organici e
sulla produzione di biossido di Titanio.
•
Recepimento previsto per la gran parte entro il 7 gennaio 2013 (due anni
dopo l’entrata in vigore). Sono previste disposizioni transitorie per
l’applicazione delle disposizioni previste alle attività che non rientravano
nel campo di applicazione della normativa IPPC.
•
La parte principale delle norme che riguardano l’IPPC sono raccolte al
capo II
3
Normativa quadro europea
Principi della normativa IPPC
•
•
•
•
•
Scopo: evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni
nell'aria, nell'acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti,
per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo
complesso
Adozione dell’approccio integrato. Approcci distinti nel controllo
delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel terreno possono incoraggiare
il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali anziché
proteggere l'ambiente nel suo complesso
Valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti
devono basarsi sulle migliori tecniche disponibili, senza imporre
l'uso di una tecnica o di una tecnologia specifica
Si devono tenere presenti le caratteristiche tecniche dell'impianto
in questione, la sua posizione geografica e le condizioni ambientali
locali.
Possibilità di accesso del pubblico all’informazione e partecipazione
del pubblico alla procedura di autorizzazione.
4
Normativa quadro nazionale
Direttiva 96/61/CE
Dlgs. 372/99
Dlgs. 59/05
Direttiva 2008/1/CE
Dlgs. 128/10
Dlgs 152/06
Direttiva 2010/75/UE
Dlgs. 46/2014
Dlgs. 152/06
5
Situazione Regionale
Codic
e
IPPC
Attività IPPC (principale)
svolta nell’impianto
esistenti
nuovi
Codice
IPPC
Attività IPPC (principale)
svolta nell’impianto
1
Attività Energetiche
13
1.1
Combustione
1.2
5
2
Produz. e trasformaz. Metalli
95
12
18
4
2.1
0
0
Raffinazione petrolio e gas
0
0
Arrostimento/sinterizzazione
di minerali metallici
1.3
Cokerie
0
0
2.2
Produzione di ghisa o acciaio
3
0
1.4
Gassificazione e liquefazione
del carbone
0
1
2.3 (a)
Laminazione a caldo
0
0
2.3 (b)
Forgiatura
0
0
Codic
e
IPPC
Attività IPPC (principale)
svolta nell’impianto
2.3 (c)
Applicazione di strati protettivi
di metallo fuso
6
0
3
Industria dei prodotti
Minerali
2.4
Fonderia
4
0
3.1
2.5 (a)
Produzione di metalli grezzi
non ferrosi
0
0
2.5 (b)
Fusione di metalli non ferrosi
14
1
2.6
Trattamento di superficie di
metalli e materie plastiche
68
11
esistenti
esistenti
nuovi
nuovi
143
4
Produzione di cemento o
calce viva
4
0
3.2
Produzione di amianto
0
0
3.3
Fabbricazione del vetro
5
0
3.4
Fusione di sostanze minerali
4
0
3.5
Fabbricazione di prodotti
ceramici
131
4
6
6
Situazione Regionale
Codice
IPPC
Attività IPPC (principale)
svolta nell’impianto
esistent
i
nuov
i
4
Industria chimica
35
4.1
Produzione di prodotti
chimici organici
4.2
Codice
IPPC
Attività IPPC (principale)
svolta nell’impianto
3
6
Altre attività
16
3
6.1 (a)
Produzione di prodotti
chimici inorganici
9
0
4.3
Produzione di fertilizzanti
2
0
4.4
Produzione di prodotti
fitosanitari e biocidi
4
0
4.5
Produzione di prodotti
farmaceutici
4
0
4.6
Produzione di esplosivi
0
0
5
Gestione dei rifiuti
103
14
5.1
Smaltimento o ricupero di
rifiuti pericolosi
45
6
5.2
Incenerim. dei rifiuti urbani
8
1
5.3
Smaltim. di rifiuti non
pericolosi
22
3
5.4
Discariche
31
4
TOTALI
818
51
esistenti
nuovi
429
13
Produzione di pasta di
cellulosa
1
0
6.1 (b)
Produzione di carta e cartoni
4
0
6.2
Pretrattam. o tintura fibre o
tessili
1
0
6.3
Concia delle pelli
0
0
6.4 (a)
Macelli
13
0
6.4 (b)
Trattam. e trasf. prodotti
alimentari
58
4
6.4 (c)
Trattam. e trasformaz. del
latte
4
0
6.5
Smaltim o riciclaggio carcasse
9
0
6.6 (a)
Allevamento intensivo di
pollame
195
5
6.6 (b)
Allevamento suini da
produzione
109
3
6.6 (c)
Allevamento intensivo di scrofe
16
0
6.7
Tratt. superficie con solventi
22
1
6.8
Produzione carbonio o grafite
0
0
6.9
Cattura dei flussi di CO2
0
0
7
7
Dlgs 46/14 – principali novità
Dlgs 46/2014
•
Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46: attuazione delle direttiva
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate del’inquinamento).
•
Pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 27 marzo 2014, entrata in
vigore 11 aprile 2014.
•
Recepimento previsioni della direttiva e riordino
disposizioni nazionali in materia di IPPC e non solo.
8
delle
Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità riprese Direttiva 2010/75/UE
•
Nuovo valore dei documenti di riferimento sulle BAT (“BRef”) e “conclusioni
sulle BAT” BAT conclusions (art. 13)
•
A livello europeo nuove procedure per lo scambio di informazioni per la
revisione dei documenti di riferimento sulle BAT (kick-off meeting, draft 1, 2,
final meeting, final draft, parere Forum ex art. 13, procedura di approvazione ex
art. 75 c.2 della Direttiva e approvazione con decisione di esecuzione della
Commissione) che comprendono l’istituzione di un forum con rappresentanti di
Stati membri, industrie e organizzazioni per la protezione ambientale, che potrà
fornire pareri sul contenuto proposto per i documenti di riferimento sulle BAT e
sul programma di lavoro per lo scambio di informazioni. BAT conclusions
disponibili in tutte le lingue
•
Concetto di “BAT AEL”: livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell’ambito
di condizioni di riferimento specifiche
9
Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità riprese Direttiva 2010/75/UE
•
•
•
•
I Valori limite di emissione indicati nell’AIA devono garantire che, in condizioni
di esercizio normali, le emissioni non superino i BAT AELs (tramite fissazione
di limiti conformi ai BAT AELs o tramite fissazione di limiti diversi con
valutazione almeno annuale dell’A.C. (art. 29-sexies comma 4-bis)
entro 4 anni dalla pubblicazione delle BAT conclusions riferite all’attività
principale dell’installazione (art. 29-octies comma 6) riesame e, se necessario,
aggiornamento, delle condizioni di autorizzazione e verifica della conformità
dell’installazione a tali condizioni
In casi specifici (art. 29-sexies comma 9-bis) possono essere previste
“deroghe” con valori di emissione meno severi (ma comunque non superiori ai
limiti degli allegati al dlgs 152/06) a condizione che una valutazione dimostri che
i BAT AELs comporterebbero una maggiorazione sproporzionata dei costi
rispetto a benefici ambientali, in ragione delle condizioni locali e delle
caratteristiche dell’installazione (riferimento all’allegato XII-bis). In tal caso
l’autorità competente deve giustificarlo in uno specifico allegato, da verificare a
ogni riesame, e comunicarlo entro 120 giorni al Ministero.
Sono previste deroghe per la eventuale sperimentazione di tecniche
emergenti, per un periodo non superiore a 9 mesi.
10
Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità riprese Direttiva 2010/75/UE
•
•
•
•
Chiusura del sito e relazione di riferimento: Quando l’attività comporta
l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della
possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito
dell’installazione, il gestore elabora e trasmette per validazione all’autorità
competente una relazione di riferimento prima della messa in servizio della
nuova installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per
l’installazione esistente, che contiene informazioni sullo stato di contaminazione
del suolo e delle acque sotterranee al fine di effettuare un raffronto in termini
quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività
Alla cessazione dell’attività il gestore adotta le misure relative alle sostanze
pericolose pertinenti per riportare il sito allo stato descritto nella relazione di
riferimento e per eliminare i rischi significativi del sito per la salute umana e
per l'ambiente dovuti all’attività svolta anteriormente al primo aggiornamento
dell’autorizzazione per l'installazione esistente (con interventi per eliminare,
controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti), tenuto conto
dell'uso attuale o futuro del sito
Se non è tenuto alla relazione di riferimento il gestore esegue gli interventi
affinchè il sito cessi di comportare un rischio significativo in conseguenza delle
attività svolte come sopra
Disponibile ad oggi linea guida della Commissione 2014/ C136; in fase di
11
emanazione il previsto decreto attuativo.
Dlgs 46/14 – principali novità
Linea guida della Commissione 2014/ C136
•
Fase1: identificazione sostanze pericolose attualmente usate, prodotte o
rilasciate nell’installazione
•
Fase2: identificazione delle sostanze pericolose pertinenti
•
Fase 3: valutazione della possibilità di inquinamento locale (quantità,
ubicazione, meccanismi di contenimento)
•
Fase 4: storia del sito
•
Fase 5: contesto ambientale (topografia, caratteristiche idrogeologiche,
uso dei terreni circostanti)
•
Fase 6: caratterizzazione del sito
•
Fase 7: ricognizione sul campo (se i dati delle fasi precedenti non sono
sufficienti per caratterizzare la situazione di riferimento) con eventuali
nuove misurazioni
•
Fase 8: stesura della relazione di riferimento
•
Fasi 1-3: verificare
se occorre la
relazione di
riferimento
•
Fasi 4-7:
determinare come
elaborare la
relazione
•
Fase 8: determinare
il contenuto della
relazione
12
Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità riprese Direttiva 2010/75/UE
•
A garanzia degli obblighi di riportare il sito allo stato constato con la
relazione di riferimento, l’AIA prevede adeguate garanzie finanziarie
(art. 29-sexies art. 9-septies)
•
In corso di elaborazione decreto per fissare i criteri per determinare
l’importo in base a fattori quali:
–
–
–
•
i quantitativi di sostanze utilizzate e le loro caratteristiche di pericolosità
Estensione del sito e tipologia di attività svolta
Riduzioni per imprese EMAS o ISO 14001
Sono previste come requisito minimo controlli per le acque sotterranee
almeno ogni 5 anni e almeno una volta ogni 10 anni
13
Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità riprese Direttiva 2010/75/UE
•
Ispezioni ambientali
•
le attività ispettive (art. 29-decies) programmate e straordinarie sono definite in un
piano di ispezione ambientale a livello regionale (che garantisca il coordinamento
anche con le AIA statali) che contenga:
–
–
–
–
–
–
•
a) analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
b) la identificazione della zona geografica coperta d'ispezione;
c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo
possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un’
autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia
ambientale;
f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.
Sulla base del piano il periodo tra due visite in loco:
–
–
–
varia con frequenza tra 1 e 3 anni,
non supera 6 mesi se emergono inosservanze
Viene fissato sulla base di una valutazione del rischio ambientale
14
Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità riprese Direttiva 2010/75/UE
•
La valutazione del rischio è basata almeno su principi quali:
–
–
–
impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute e sull’ambiente,
tenuto conto dei livelli e dei tipi di emissione, della sensibilità dell’ambiente locale e del
rischio di incidenti nel suo contesto,
livello di osservanza dell’autorizzazione,
partecipazione a Emas
•
Dopo ogni visita il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione in
merito alla conformità all’autorizzazione e gli interventi da intraprendere,
da consegnare al gestore ed autorità competente entro 2 mesi e resa
disponibile al pubblico entro 4 mesi (art. 29-decies comma 5)
•
Rilievo alle procedure di consultazione del pubblico: pubblicazione sul sito
internet dell’autorizzazione e quali motivazioni della determinazione dei limiti di
emissione, concessione di deroghe e misure al momento della cessazione
definitiva delle attività
15
Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità riprese Direttiva 2010/75/UE
•
Campo di applicazione/1
•
1.1 include il 50 MW, 1.4. b) Gassificazione o liquefazione di combustibili
diversi dal carbone con potenza >20 MW; nuova attività 1.4-bis:attività su
terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su
piattaforme off-shore (escluse le semplificate)
3.1.c) Produzione di ossido di magnesio in forni con capacità di
produzione di oltre 50 Mg/giorno
4. Industria chimica: compresi anche le trasformazioni biologiche, 4.1, 4.2,
4.4, 4.5 eliminata la dicitura “di base”
5 Rifiuti: le operazioni sono nominate esplicitamente invece di fare
riferimento ai codici della direttiva. 5.2 cambiata, inserito riferimento al
coincenerimento e incenerimento rifiuti pericolosi, tolto riferimento a rifiuti
urbani (possibili cambi di numerazione). 5.3 nuova attività relative al
recupero di rifiuti non pericolosi >75 t/g
•
•
•
16
Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità riprese Direttiva 2010/75/UE
•
•
•
•
•
•
Campo di applicazione/2
5.5 deposito temporaneo (esclusa discarica e deposito temporaneo prima
della raccolta nel luogo in cui sono generati i rifiuti) e deposito sotterraneo
di rifiuti pericolosi >50 t
6.1 c) pannelli a base di legno con capacità > 600 m3/g
6.4 b) precisazione sul concetto di materie prime e di trasformazione, per le
materie prime vegetali scompare il concetto di valore medio su base
trimestrale e viene introdotta una soglia più alta (600 t/giorno) se l’impianto
è in funzione per un periodo non superiore a 90 gg consecutivi all’anno,
viene regolato il caso in cui ci sia trattamento misto di materie prime
vegetali e animali
6.10 conservazione del legno con prodotti chimici con potenzialità >75
m3/g
6.11 Trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da un
impianto IPPC
17
Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità riprese Direttiva 2010/75/UE
•
Dettaglio sul campo di applicazione per il trattamento di materie vegetali o
animali:
18
Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46
•
•
•
•
Riordino dei meccanismi di aggiornamento delle autorizzazioni: non è più
previsto il rinnovo ma solo il riesame
Determinati i casi di riesame dell’autorizzazione:
Riesame complessivo ogni 10 anni (12, per ISO, 16 per EMAS) ed entro 4
anni dall’uscita delle BAT conclusions
Riesame complessivo o parziale disposto dall’autorità competente:
–
–
–
–
–
•
L’inquinamento provocato dall’installazione richiede la revisione dei valori limite
Le MTD hanno subito una evoluzione
La sicurezza del processo o dell’esercizio lo richiede
Sviluppi normativi lo esigono
Se sono stati fissati limiti espressi in forma diversa dai BAT AELs ma è stato verificato
che non sono equivalenti
La documentazione per il riesame va presentata nel termine previsto
dalla’A.C., tra 30 e 180 giorni dalla richiesta, o in base ad appositi calendari
se il numero dei riesami attesi è alto, e comunque entro i 10 (12 o 16) anni
dall’ultimo riesame
19
Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46
•
Istituzione del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio
nazionale (art. 29-quinquies) per l’elaborazione di indirizzi e linee guida su
aspetti di interesse comune
•
Riunioni il 5 maggio e l’8 settembre (verbali inviati ai referenti del
coordinamento nazionale) e del 28 ottobre
•
Prima circolare del Ministro dell’Ambiente e della Tutele del Territorio e del
Mare n. 22295 del 27/10/2014
20
Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46
•
Modalità di gestione delle domande di rinnovo in essere alla data di entrata in
vigore del decreto: convertiti in procedimenti di riesame, con possibilità di
archiviazione se si riferiscono a procedimenti con scadenza posteriore al 11
aprile 2014
•
Proroga delle scadenze delle AIA vigenti alla data di entrata in vigore del
decreto, opportuna formalizzazione della nuova disciplina della scadenza
dell’AIA tramite modifica dell’atto o atto generale
•
Procedimenti in corso avviati dal 7 gennaio al 10 aprile 2014 si adeguano alle
nuove procedure facendo salvi gli esiti conseguiti allo stato degli atti:
–
–
•
se la fase istruttoria è conclusa non è necessario riaprirla
Se l’impianto non è più in AIA la competenza passa alla autorità settoriale
Procedimenti in corso avviati prima del 7 gennaio 2013 si concludono con le
procedure previgenti entro 75 giorni
21
Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46
•
•
•
•
•
•
Nuovi impianti
Installazione esistente se autorizzata al 6 gennaio 2013 o che ha presentato
domanda di autorizzazione ed entra in esercizio entro il 6gennaio 2014. “Non già
soggette ad AIA” se si svolgono attività non già ricomprese nella precedente
versione dell’’allegato VIII (DLgs 128/2010)
Installazione nuova: una installazione che non ricade nella definizione di
esistente
Data prevista per la presentazione delle domande per le nuove installazioni 7
settembre 2014
l’AIA deve essere rilasciata tassativamente entro il 7 luglio 2015 (come da
direttiva) solo fino a tale data possono continuare l’esercizio in base alle
autorizzazioni previgenti
Domande presentate oltre il termine possono mettere a rischio il rispetto del
termine di rilascio della nuova AIA
22
Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46
•
•
Nuove definizioni di “installazione”, “AIA”, “gestore”
“Attività connesse” gestite da diverso gestore entrano a far parte
dell’installazione e conseguentemente del regime autorizzatorio AIA
•
'installazione': unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate
all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia
tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle
emissioni e sull'inquinamento. E’ considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa
anche quando condotta da diverso gestore
•
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una
installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa
a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti
di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione
integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano
localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di
una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate
ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;
•
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua
totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico
determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;
23
Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46
•
•
•
•
•
VARIE – Procedura – artt. 29-ter e 29-quater
Viene chiarito (art. 6 comma 14 e art. 208) che l’AIA sostituisce
l’autorizzazione ex 208 per le attività svolte nell’installazione soggette, anche
per quanto riguarda la costruzione e la modifica
Domanda di AIA (art. 29-ter): aggiunta la relazione di riferimento, ove dovuta,
da allegare all’istanza per validazione da parte dell’A.C., che ha facoltà di
richiedere ulteriori e specifici approfondimenti
Non è più prevista pubblicazione su quotidiano da parte del gestore (se non
nell’ambito di contestuali procedure VIA-AIA), sostituita da pubblicazione su sito
web.
Inserito nelle norme che disciplinano la conferenza dei servizi (art. 29-quater
comma 5) richiamo al coordinamento con le disposizioni in merito ai rischi
di incidente rilevante, viene inviato rappresentante per concordare
preliminarmente le condizioni di funzionamento dell’installazione
24
Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46
•
•
•
•
VARIE – Procedura – art. 29-quater
Viene convocata la conferenza dei Servizi, durante la quale vengono acquisiti le
prescrizioni del Sindaco relativamente alle industrie insalubri e il parere
dell’ARPA su monitoraggio e controllo; viene ora specificato che seguito di
circostanze intervenute successivamente, il Sindaco può per motivi di salute
pubblica, mediante un proprio provvedimento supportato da documentazione
istruttoria e proposte di modifica, chiedere il riesame dell’AIA
Rettificata una disposizione procedurale: qualora vi sia una richiesta di
integrazioni in fase di conferenza dei Servizi (successiva alla richiesta di
integrazioni iniziale in fase di verifica di completezza), il termine di 150 giorni
dalla presentazione della domanda per la conclusione del procedimento è
sospeso per il tempo necessario alla presentazione delle integrazioni,
assegnato dall’A.C. fino ad un massimo di 90 giorni (precedentemente il termine
si allungava fino a 180 giorni e veniva sospesa la conferenza dei Servizi)
Oltre all’autorizzazione, vengono individuati altri elementi da mettere a
disposizione del pubblico (motivi e riferimenti per la fissazione dei valori limite,
consultazione del pubblico, deroghe ecc.), che tuttavia in Emilia-Romagna
dovrebbero di norma essere ricompresi nell’AIA
25
Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46
•
•
•
VARIE – MTD e valori limite
L’autorità competente procede a stabilire opportune condizioni di autorizzazione
anche se non sono disponibili conclusioni sulle BAT, in base ai criteri di cui
all’allegato XI
L’A.C. può fissare valori limite e misure più restrittivi di quelli associati alle
BAT:
–
–
•
•
qualora uno strumento di programmazione o pianificazione ambientale, che considera tutte le
emissioni coinvolte, ne riconosca la necessità per il rispetto degli standard di qualità
ambientale (art. 29-septies). L’amministrazione competente lo rappresenta in sede di
conferenza dei servizi
Quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio di ubicazione
I valori limite si applicano al punto di fuoriuscita dell’emissione, al netto di ogni
diluizione e tenendo conto se del caso della presenza di fondo della sostanza
per motivi non antropici
Per quanto riguarda gli scarichi indiretti nell’acqua, l’effetto di un depuratore può
essere considerato solo se non determina maggiori emissioni nell’ambiente e
mantiene un livello di protezione dell’ambiente equivalente nel suo insieme
26
Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46
•
•
•
•
VARIE – MTD e valori limite
Vengono confermati i requisiti di controllo delle emissioni e gli obblighi di
comunicazione dei controlli (almeno annualmente): viene inoltre esplicitato che
in sede di aggiornamento dell’AIA, nel determinare i nuovi requisiti di
controllo delle emissioni l’autorità competente, su richiesta del gestore, tiene
conto dei dati dei controlli e degli esiti delle ispezioni (rif. DGR 1159/2014);
Oltre che disciplinare le condizioni diverse da quelle normali (avvio, arresto,
malfunzionamenti, arresto definitivo) l’autorità competente può disciplinare
pulizia e messa in sicurezza di parti dell’installazione non in funzione, e gli
spazi liberati con la dismissione di tali parti sono considerati disponibili per la
realizzazione di BAT
E’ facoltà dell’A.C., considerate anche la stabilità degli impianti e l’assenza di
precedenti violazioni, fissare il numero, durata, intensità (comunque non
superiore al 20%) di superamenti dei valori limite per una determinata causa
che possono essere considerati funzionamento non a regime (ma diverse
da incidenti o imprevisti)
27
Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46
•
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VARIE – condizioni dell’AIA
L’AIA può contenere ulteriori condizioni giudicate opportune dall'autorità
competente quali (fermo restando il rispetto del BAT AELs) la redazione di
progetti migliorativi, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori
prestazioni ambientali in tempi fissati. In tal caso, fermo restando l'obbligo di
comunicazione, non si applicano le norme sulle modifiche non sostanziali per
gli interventi strettamente necessari a rispettare la prescrizione
Per le installazioni assoggettate alle norme sugli incidenti rilavanti (Dlgs
334/1999) la rispettiva autorità competente trasmette le più aggiornate
valutazioni alle cui prescrizioni sono armonizzate le condizioni dell’AIA
Modifica dell’AIA (art. 29-nonies): escluso il caso in cui sia comunicata come
modifica non sostanziale, viene introdotto anche l’obbligo per il gestore di
informare l’A.C. di ogni nuova istanza RIR, VIA o urbanistica, motivandone
la non comunicazione ai fini AIA
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Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46
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VARIE - Inosservanza prescrizioni
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni, l'autorità competente procede:
a) alla diffida a eliminare le inosservanze e all'applicazione delle adeguate
misure provvisorie o complementari, assegnando opportuni termini
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo
determinato, ove si manifestino situazioni (sottinteso: di immediato pericolo o
danno per l'ambiente e per la salute umana), o nel caso di violazioni reiterate più
di due volte all'anno;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in
caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno
per l'ambiente;
d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato
esercizio in assenza di autorizzazione.
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Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46
•
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VARIE - Incidenti o imprevisti (art. 29-decies)
In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo
sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ente
responsabile dei controlli, adottando contestualmente tutte le misure per limitare
le conseguenze sull'ambiente e il verificarsi di altri incidenti, informandone l'A.C.
L'A.C. può prescrivere tramite diffida l'adozione di misure complementari
necessari, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia
ambientale e dell'ente di controllo
L'AIA può meglio specificare le modalità di tali obblighi fermo restando (con
riferimento all'art. 271) il termine massimo di 8 ore per la comunicazione nel
caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite
Raccolta di dati e informazioni in merito all'applicazione della normativa IPPC da
parte del Ministero con cadenza triennale (a partire dal secondo invio dopo il
primo riferito al 2012-2013)
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Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46
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Sanzioni – art. 29-quattuordecies
Introduzione di elementi di gradualità, in termini di rilevanza e natura della
sanzione, proporzionata alla gravità dal punto di vista degli impatti
ambientali
Introduzione di nuove fattispecie sanzionate
Nuova formulazione Dlgs 46/14
Vecchia formulazione
Esercizio in assenza (o sospensione) di AIA:
In generale: Arresto fino a un anno o
ammenda da 2500 a 26000 euro
●
Se l'esercizio comporta lo scarico di
sostanze pericolose o la gestione di rifiuti
pericolosi o è effettuato dopo l'ordine di
chiusura dell'installazione:
Arresto da 6 mesi a due anni e ammenda da
5000 a 52000 euro + confisca dell'area se si
tratta di una discarica abusiva
Esercizio in assenza (o sospensione) di AIA:
Arresto fino a un anno o ammenda da 2500 a
26000 euro
●
Esercizio dopo l'ordine di chiusura della
installazione:
Arresto da 6 mesi a due anni o ammenda da
5000 a 52000 euro
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Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46
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Sanzioni – art. 29-quattuordecies
Nuova formulazione Dlgs 46/14
Vecchia formulazione
Mancato rispetto di prescrizioni dell'AIA o dell'autorità
competente:
Mancato rispetto di
prescrizioni dell'AIA o
dell'autorità competente: sola
ammenda da 5000 a 26000
euro (salvo che il fatto
costituisca più grave reato)
 Caso generale: sanzione amministrativa da 1500 a 15000 euro
(salvo che il fatto costituisca reato)
 Se l'inosservanza riguarda superamenti di limiti di emissione
rilevati durante un controllo, relativa alla gestione dei rifiuti,
relativa a scarichi in aree di salvaguardia delle risorse idriche per
il consumo umano o in aree protette: sola ammenda da 5000 a
26000 euro (salvo che il fatto costituisca più grave reato)
 Se l'inosservanza riguarda gestione di rifiuti pericolosi non
autorizzati, scarico di sostanze pericolose, superamenti dei valori
limite di emissione in atmosfera che determina il superamento dei
valori limite di qualità dell'aria, utilizzo di combustibili non
autorizzati: ammenda da 5000 a 26000 euro e arresto fino a 2
anni
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Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46
•
Sanzioni – art. 29-quattuordecies
Nuova formulazione Dlgs 46/14
Vecchia formulazione
Modifica sostanziale senza autorizzazione: arresto fino a
un anno o ammenda da 2500 a 26000 euro
Modifica non sostanziale senza comunicazione o senza
aver atteso il termine di 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione: sanzione amministrativa da 1500 a 15000
euro
NB: se occorre la modifica dell'AIA per l'esercizio
dell'impianto modificato resta ferma l'applicazione delle
sanzioni per inosservanza di prescrizioni
Mancata comunicazione prima di dare attuazione a
quanto previsto nell'AIA o mancata comunicazione di
incidenti o imprevisti nei termini fissati in AIA: sanzione
amministrativa da 5000 a 52000 euro
Mancata comunicazione
prima di dare attuazione a
quanto previsto nell'AIA:
sanzione amministrativa da
5000 a 52000 euro
33
Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46
•
Sanzioni – art. 29-quattuordecies
Nuova formulazione Dlgs 46/14
Vecchia
formulazione
Mancata comunicazione dei dati di controllo delle emissioni ad autorità
competente, ente di controllo e Comune nelle modalità previste
nell'AIA: sanzione amministrativa da 2500 a 11000 euro
Mancata
comunicazione dei
dati di controllo delle
emissioni ad autorità
competente, ente di
controllo e Comune
nelle modalità previste
nell'AIA: sanzione
amministrativa da 2500
a 11000 euro
Mancata presentazione entro il termine stabilito della documentazione
integrativa richiesta in sede di conferenza dei servizi o per perfezionare
un'istanza o far partire un procedimento di riesame, senza giustificato
motivo: sanzione amministrativa da 5000 a 26000 euro
Idem per mancata
presentazione di
documentazione
integrativa richiesta in
CdS
 Sanzione sestuplicata se l'adempimento riguarda informazioni sulla gestione di rifiuti
pericolosi
 Sanzione ridotta a un decimo se la comunicazione è effettuata entro 60 giorni dal
termine previsto o se è solo formalmente incompleta o inesatta
 Applicazione della pena di cui all'art 483 del codice penale se vengono falsificati o
alterati dati nella comunicazione
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Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46
•
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•
•
•
Sanzioni – art. 29-quattuordecies
È prevista anche sanzione all'art. 29-octies comma 5 per chi non presenta la
domanda di riesame quando sono trascorsi 10 anni (o 12 o 16) dall'ultimo
riesame, da 10000 a 60000 euro
Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti statale e dall'A.C. Per gli
altri
Per gli impianti AIA non si applicano le sanzioni previste dalle norme di settore a
meno che non configurino anche un più grave reato
Molte voci delle sanzioni amministrative di competenza statale sono destinate a
un apposito capitolo per potenziale le ispezioni straordinarie agli impianti in AIA
e i controlli per le installazioni prive di autorizzazione.
Previsto aggiornamento del decreto tariffe
35
Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46
•
•
Sanzioni – settoriali
Per le sanzioni settoriali è previsto il coordinamento con le previsioni
sanzionatorie in materia di AIA: negli articoli riportanti le sanzioni settoriali è
stato aggiunta la specificazione che si applicano ad esclusione dei casi
sanzionati dall'art. 29-quattuordecies
•
Direttamente nel Dlgs 46/14 sono introdotte ulteriori disposizioni e sanzioni
per l'attuazione del regolamento E-PRTR n.166 del 2006 (DPR 157/2011)
Le autorità competenti sono individuate in quelle competenti anche per le AIA
Sanzione da 5000 a 52000 euro per il gestore che omette di effettuare nei tempi
previsti le comunicazioni
Sanzione da 5000 a 26000 euro per il gestore che omette di rettificare eventuali
inesattezze nelle modalità stabilite
•
•
•
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Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46
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Sanzioni – art. 29-quattuordecies
Proporzionalità delle sanzioni. Con la Circolare n. 16882 22/1/2013 è stato
approva il nuovo schema di AIA con sezione di indicazioni gestionali non
prescrittiva, completata dal nuovo sistema sanzionatorio e dal seguente
orientamento
Rilevanza penale violazioni dei limiti agli scarichi e dei registri rifiuti. Per violazioni che
non riguardino prescrizioni espressamente specificate nell’AIA (ad esempio violazione dei
valori limite di emissione di sostanze pertinenti specificati nel provvedimento), ma prescrizioni
parimenti applicabili e solo genericamente richiamate nell’AIA, ma specificate in norme di
settore (ad esempio superamenti dei valori limite di legge di inquinanti, quali il boro, non indicati
nell’AIA) si è concordato sulla inapplicabilità delle specifiche sanzioni amministrative o penali
AIA, ritenendo viceversa applicabili le sanzioni indicate dalle norme di settore (nel caso
degli scarichi contenenti boro, le sanzioni amministrative individuate nella parte terza del D.
Lgs. 152/2006). Si concorda in generale con tale approccio metodologico, riconoscendo che
esso può essere applicato non solo nel caso di superamenti dei limiti di emissione, ma anche in
relazione ad altre prescrizioni non espressamente individuate nell’AIA, come ad esempio quelle
relative alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.
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Dlgs 46/14 – principali novità
Principali novità IPPC introdotte dal Dlgs 46
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Sanzioni – art. 29-quattuordecies
È prevista anche sanzione all'art. 29-octies comma 5 per chi non presenta la
domanda di riesame quando sono trascorsi 10 anni (o 12 o 16) dall'ultimo
riesame, da 10000 a 60000 euro
Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti statale e dall'A.C. Per gli
altri
Per gli impianti AIA non si applicano le sanzioni previste dalle norme di settore a
meno che non configurino anche un più grave reato
Molte voci delle sanzioni amministrative di competenza statale sono destinate a
un apposito capitolo per potenziale le ispezioni straordinarie agli impianti in AIA
e i controlli per le installazioni prive di autorizzazione.
Previsto aggiornamento del decreto tariffe
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Dlgs 46/14 – principali novità
Altri Orientamenti applicativi
•
•
•
•
•
Altri orientamenti e indirizzi
Lettera di risposta a quesiti delle Province da parte della Regione - Direzione
Generale Ambiente
Verbale conferenza delle Regioni del 29/07/14
Verbali delle riunioni del coordinamento nazionale IPPC
Circolare ministeriale
Categoria 6.4 alimentari:
•
•
•
•
chiarito definitivamente che vengono comprese anche le attività di produzioni di
mangimi
Prodotti alimentari ed eventuali sottoprodotti destinati alla produzione di mangime
sommano le potenzialità per il calcolo della soglia
Le attività che rilevano sono quelle di trattamento e trasformazione: l'esclusione del
semplice imballo è esemplificativa ma non esaustiva, per esempio non sono da
conteggiare le attività di stagionatura
La deroga sia ammissibile solo per impianti caratterizzati da forte stagionalità delle
lavorazioni e pertanto per un solo periodo di funzionamento, di durata non superiore ai
90 giorni, all’anno
39
Dlgs 46/14 – principali novità
Altri Orientamenti applicativi
•
•
Frantumatori di rifiuti metallici: da intendere coerentemente con il termine “shredder” e
con la definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m, del D. Lgs. 209/2003 come un
dispositivo che determina con azione meccanica la riduzione in pezzi e frammenti di un
rifiuto costituito da un oggetto metallico; non sono da considerarsi “frantumatori” gli
impianti che effettuano la mera cesoiatura, e/o altre operazioni similari quali
tranciatura o taglio delle parti metalliche
Autodemolitori. Le attività di autodemolizione sono regolate da normativa specifica, il D.
Lgs. 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, direttiva
che non rientra tra quelle sostituite dalla IED, si ritiene quindi che:
• Il centro diraccolta/autodemolitore rientra con tutte le sue attività se svolge attività di
frantumazione dei veicoli bonificati sopra la soglia
• Le attività 5.1d) “ricondizionamento” non può essere intesa come come l’operazione di
bonifica effettuata sul veicolo per separare i diversi rifiuti di cui si compone, e
l’operazione di messa in sicurezza e rottamazione di veicoli fuori uso non è da
intendersi attività finalizzata alle operazioni di cui al punto 5.1)
• per quanto concerne l’eventuale assoggettamento a categoria 5.5. la “FAQ” della
Commissione europea riporta la questione dell’assoggettamento delle attività di
demolizione dei veicoli fuori uso alla verifica sulle categorie 5.1 e 5.3, non
menzionando l’attività 5.5; si rileva inoltre che le attività svolte all’interno dei centri di
raccolta non rientrino generalmente tra quelle elencate ai punti 5.1,
405.2, 5.4 e 5.6
Dlgs 46/14 – principali novità
Altri Orientamenti applicativi
•
Scorie e ceneri: Con riferimento all’All. VIII, punto 5.3, lett. b), punto III,
(trattamento di scorie e ceneri), ai fini dell’applicazione dell’AIA, le scorie e
ceneri sono da intendersi quelle provenienti dai processi termici, restano
pertanto esclusi dall’AIA gli impianti di trattamento di scorie di cemento. Inoltre
per l'assoggettabilità ad AIA non rientrano le scorie e ceneri che vengono
riutilizzate tal quali senza nessun tipo di trattamento.
•
Categoria 4 – industria chimica. L'orientamento assunto è che la categoria 4
possa ricomprendere solo la produzione su scala industriale di prodotti
chimici (anche intermedi di processo) potenzialmente commercializzabili
quali tali, ma non la produzione (anche attraverso reazioni chimiche) di
manufatti, intesi come oggetti per i quali la composizione chimica non sia
sufficiente a connotarne le qualità merceologiche. Ad esempio è da ritenere di
per sé soggetta ad AIA la produzione di granulati plastici destinati alla
sinterizzazione, ma non quella di lastre continue di poliuretano. Requisito di
base per l'assoggettabilità è che l'attività sia una industria chimica e che per
ottenere la sostanza si svolgano reazioni chimiche o biologiche
41
Dlgs 46/14 – principali novità
Altri Orientamenti applicativi
•
Chiarimenti in merito al regime di autocontrollo ai fini dell’accertamento
delle violazioni: i dati e le informazioni relativi ai controlli forniti dal gestore, in
quanto previsti dall’AIA, sono sì utilizzabili per contestare allo stesso eventuali
violazioni amministrative o penali, ma non sono generalmente sufficienti a
giustificare da sole la contestazione di violazioni (né tanto meno a costituire da
sole notizie di reato), senza essere state preventivamente e opportunamente
valutate dall’ente di controllo.
•
Gli effetti del DM 15 gennaio 2014 (attività a ridotto inquinamento), in relazione
alle emissioni da eventuali trattamenti fanghi di depurazione, non comportano la
automatica decadenza delle relative prescrizioni eventualmente fissate nell'AIA
42
Dlgs 46/14 – principali novità
DGR 1159/2014
Ribadisce importanza dei dati rilevati per l'aggiornamento del piano di monitoraggio e
controllo:
●
Per le AIA data la mole di dati e gli obblighi di comunicazione propri della normativa i
requisiti generali CRIAER per quanto riguarda il monitroaggio degli impianti non
costituiscono requisiti vincolanti
●
Per la determinazione delle frequenze delle visite ispettive, in attesa del piano di ispezione
regionale previsto, valgono i criteri indicati nel Dlgs 46 ( e ripresi dalla direttiva)
●
Esempio di applicazione per gli impianti ceramici per i quali viene proposto un esempio di
piano di monitoraggio e controllo in base alla lprima analisi di prestazione di settore che è
stato possibile effettuare sui dati rilevati attraverso lo specifico report:
●
Criteri di riferimento per il monitoraggio, con indicazione delle frequenze di autocontrollo
●
Indicazioni sulle comunicazioni in caso di guasto o anomalia
●
Visite ispettive ceramiche: frequenza base di 2 anni e fattore correttivo di + o – 1 anno in
funzione di determinate caratteristiche
43
Dlgs 46/14 – principali novità
DGR 1159/2014
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Modulistica
DGR 152/2008 – Reporting settore ceramico
•
•
•
Approvazione sistema di reporting settore ceramico
Risponde alle esigenze di fissare criteri omogenei per la raccolta dei dati per
costruire un quadro conoscitivo in grado di rispondere a vari livelli.
In seguito a quanto stabilito negli incontri di coordinamento per l’attuazione della
normativa IPPC è stato dato avvio ad uno specifico gruppo di lavoro nel quale sono
rappresentati Regione, Province, ARPA, Confindustria Ceramica, Centro Ceramico
Bologna che ha provveduto ad elaborare uno strumento tecnico per il reporting dei
dati di monitoraggio e controllo strutturato in moduli:





Modulo n° 1 – Produzione
Modulo n° 2 – Bilancio dei materiali
e rifiuti/residui di processo
Modulo n° 3.1 – Bilancio idrico e
riutilizza/scarico di acque di
processo
Modulo n° 3.2 – Qualità delle acque:
scarichi di acque reflue industriali





Modulo n° 3.3 – Qualità delle acque:
prelievi
Modulo n° 4 – Consumi energetici e
produzione di energia
Modulo n° 5 – Produzione e gestione di
rifiuti
Modulo n° 6 – Emissioni in atmosfera
Modulo n° 7 – Emissioni sonore
Modulo n° 8 – Riepilogo
45
45