1) Francia. Appalti pubblici semplificati. 2) Corte di Giustizia

Anno 2014, Numero 812
9 luglio 2014
Tribunale R.G. n. 431/2008
Istituto Grandi Infrastrutture
APPALTI &CONCESSIONI
Europa e Regioni
Francia
Appalti pubblici semplificati
Lo sforzo del Governo per razionalizzare l’achat public (attuato tramite il Segretariato della
modernizzazione dell’azione pubblica) ha visto nell’aprile scorso la messa in cantiere di un
dispositivo sperimentale, denominato MPS –Marché public simplifié -, quale parte di un più ampio
programma Dites-le-nous une fois, traducibile in Ditelo (alla P.A.) una sola volta!
In pratica, questo programma, che a settembre vedrà terminare la fase sperimentale e prendere avvio
concreto presso la maggior parte delle stazioni appaltanti, si basa sulla fiducia verso gli offerenti,
riducendo drasticamente le informazioni preliminari richieste alle imprese per poter partecipare alle
gare: in estrema sintesi, si può dire che la procedura dell’appalto pubblico semplificato consente
alle imprese di qualificarsi con un unico documento, quello cioè che contiene il c.d. “numéro
SIRET”, grosso modo l’equivalente della nostra iscrizione al registro delle imprese presso le
Camere di Commercio.
Nella prima fase attuativa, questo nuovo dispositivo si applicherà agli appalti dello Stato inferiori a
134.000 € e a quelli degli enti locali al di sotto dei 207.000 €.
Inoltre, potrà riguardare soltanto imprese partecipanti da sole o con i propri subappaltatori, ma non
in riunione con altri appaltatori ovvero per appalti che necessitano dell’abilitazione propria degli
appalti della Difesa.
Grazie ad un apposito motore di ricerca che compare nei siti degli Enti aderenti al programma
sperimentale, le imprese trovano stampigliato accanto agli appalti annessi al programma, la dicitura
MPS. In tale procedura, le imprese sono ammesse con il solo “numéro SIRET” ed eventuali
documenti aggiuntivi che le stesse intendano allegare per giustificare la loro richiesta di
partecipazione: inoltre, la firma elettronica non è obbligatoria. Al momento del deposito dell’offerta
le imprese sono richieste di fornire una dichiarazione sull’onore circa il possesso dei requisiti di
idoneità.
Questa facilità di accesso tramite l’abbattimento di ogni barriera burocratica dovrebbe allargare il
campo dei partecipanti anche alle PMI fino ad ora scoraggiate dalla complessità della
documentazione da presentare: al riguardo, si deve precisare che è data facoltà alle stazioni
appaltanti di integrare la richiesta di “numéro SIRET” con un KIT esplicativo degli standards web
richieste per l’appalto nel caso di procedura informatica di gara.
Inoltre, va chiarito che la verifica dei requisiti è successiva alla formazione delle graduatorie delle
offerte presentate e riguarda unicamente le prime 2 offerte meglio classificate.
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OSSERVAZIONI
Questo programma francese si pone in parallelo con gli sforzi di sburocratizzazione del Governo
inglese che già attua, per tutti gli interventi standards soprattutto di acquisto di beni e servizi, una
semplificazione estrema basata su un modello informatico standardizzato di autocertificazione dei
requisiti che si risolve nella compilazione di un documento composto di una sola facciata, secondo
lo slogan One sheet, one offer! (Un foglio, un’offerta!).
Corte di Giustizia
Sentenza nella causa C-612/12 P
Ballast Nedam NV / Commissione
La Corte riduce l’importo dell’ammenda inflitta alla Ballast Nedam per la sua partecipazione
all’intesa sul mercato del bitume stradale nei Paesi Bassi da EURO 4,65 milioni a EURO 3,45
milioni
La Ballast Nedam N.V. e le sue controllate sono attive nel settore delle costruzioni nei Paesi Bassi.
A partire dall’anno 1995, le attività di costruzione stradale del gruppo sono state centralizzate in
seno alla Ballast Nedam Grond en Wegen BV (« BNGW »), controllata al 100 % dalla Ballast
Nedam Infra BV (« BN Infra »), a sua volta controllata interamente dalla Ballast Nedam N.V. A
decorrere dal 1er ottobre 2000, le attività di costruzione stradale del gruppo Ballast Nedam sono
state esercitate direttamente dalla BN Infra.
Nel 2006, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale di EUR 266,71 milioni a
quattordici imprese in ragione della loro partecipazione a un’intesa sui prezzi del bitume stradale
nei Pasi Bassi.
La Ballast Nedam N.V. è stata riconosciuta colpevole di tale infrazione per il periodo compreso tra
il 21 giugno 1996 e il 15 aprile 2002, al pari della sua controllata BN Infra ed è stata inflitta, in
solido, un’ammenda di EURO 4,65 milioni.
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La Ballast Nedam N.V. ha proposto un ricorso di annullamento che è stato respinto dal Tribunale
con sentenza del 27 settembre 2012. La Ballast Nedam N.V. ha quindi proposto un’impugnazione
dinanzi alla Corte di giustizia.
A sostegno della propria impugnazione, la Ballast Nedam N.V. deduce, segnatamente, una
violazione dei diritti della difesa da parte del Tribunale, sostenendo che quest’ultimo ha commesso
un errore di diritto concludendo che, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione
degli addebiti, la Ballast Nedam N.V. non poteva ignorare di poter essere destinataria, in qualità di
società controllante della BNGW, di una decisione definitiva della Commissione. A tale proposito
essa sostiene che, nella comunicazione degli addebiti, la Commissione avrebbe dovuto qualificare la
BNGW come soggetto contravventore e informare la Ballast Nedam N.V. del fatto che essa
rischiava di essere dichiarata responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla
BNGW.
La Corte rileva che, secondo le constatazioni del Tribunale, la Commissione non ha fornito, nella
comunicazione degli addebiti, alcun elemento di prova supplementare relativo all’esistenza di
un’impresa unitaria tra la Ballast Nedam N.V. e la BNGW e che, a tale riguardo, la comunicazione
degli addebiti avrebbe potuto essere più chiara. Essa constata che il Tribunale ha tuttavia ritenuto
che tale mancanza di chiarezza nella comunicazione degli addebiti non basti per considerare che la
Commissione non abbia espresso chiaramente l’intenzione di applicare la presunzione dell’esercizio
effettivo di un’influenza determinante della Ballast Nedam N.V. sul comportamento commerciale
della BN Infra e della BNGW.
La Corte ritiene, tuttavia, che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto statuendo che i diritti
della difesa della Ballast Nedam N.V. non sono stati violati. Infatti la Commissione deve, nella
comunicazione degli addebiti, indicare in che qualità ad un’impresa sono contestati i fatti addebitati.
Peraltro, l’ambiguità della formulazione della comunicazione degli addebiti è aggravata dal fatto
che nessuna comunicazione degli addebiti è stata indirizzata alla BNGW.
La Corte annulla pertanto la decisione del Tribunale per quanto riguarda l’imputazione del
comportamento della BNGW alla Ballast Nedam N.V. per il periodo compreso tra il 21 giugno
1996 e il 30 settembre 2000.
Per quanto riguarda l’ammenda inflitta in solido alla Ballast Nedam N.V., la Corte rileva che, per
quanto riguarda il comportamento della BN Infra, della quale la decisione controversa imputa
ancora una volta alla prima la responsabilità, il Tribunale ha definitivamente ridotto l’ammenda
inflitta a EURO 3,45 milioni, dichiarando che la BN Infra non poteva essere considerata
responsabile, a titolo derivato, del comportamento della BNGW durante il periodo compreso tra il
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21 giugno 1996 ed il 1° ottobre 2000.
Date tali premesse, l’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Ballast Nedam N.V. è fissato dalla
Corte a EURO 3,45 milioni.
Università di Greenwich
(Regno Unito)
Conclusioni di una ricerca dell’UNITA’ DI RICERCA SUI SERVIZI PUBBLICI (SPIRU)
sull’efficienza delle formule di Partenariato pubblico-privato nel procurement
L’analisi dei contratti stipulati negli ultimi 10 anni da una platea di 337 Consigli di Contea
evidenzia che ben 305 hanno stipulato contratti di partenariato per la realizzazione e la gestione di
servizi pubblici, sulla base di stime di risparmio e di incremento di efficienza valutate in origine in
305 ml di sterline.
Il concetto di partenariato contrattuale (Share Service), nato nel contesto privato, è stato
ampiamente utilizzato dal Governo inglese e trasferito ai dipartimenti del Governo centrale e
periferico. Applicato in modo massiccio e acritico soprattutto nel primo, questa via alla
contrattualistica partecipata con i privati è stata sostenuta fortemente anche, almeno in un primo
tempo, dalla Corte di Conti (National Audit Office – NAO –), che però ormai da anni, e
separatamente dal un Report del 2008, ha mostrato come tale formula in molti casi “non abbia
prodotto risparmi e abbia ridotto la qualità dei servizi”. (In particolare, Report NAO: Efficiency in
Government Shared Services – 2012). Purtroppo, non vi è stata una sufficiente presa di
consapevolezza dell’esperienza anche negativa di questi contratti stipulati negli ultimi 10 anni.
Il Governo ha, infatti, solo parzialmente corretto il tiro rispetto ad una indiscriminata preferenza per
tale formula con un documento del Cabinet Office del 2013 dal titolo: Next Generation Shared
Services. The Strategic Plan, con cui sono stati lanciati i c.d. contratti SSCL gestiti dai nuovi
Shared Services Centres, uffici governativi dislocati sul territorio con specializzazione nella
definizione e monitoraggio di tali contratti.
Le critiche più serrate riguardano il fatto che con tali formule contrattuali finiscono per prevalere le
logiche privatistiche apportate dall’aggiudicatario, che tende a massimizzare il profitto in una
prospettiva più di breve che di lungo periodo e a ridurre il carico della forza lavoro sia per numero
che per specialità di competenza.
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Al contrario, nella selezione di contratti in-house efficienti, è vero che gli addetti non calano, ma
neppure calano le competenze del soggetto pubblico e tale logica dell’equilibrio tra costi e ricavi si
palese, nel lungo periodo, più efficiente anche in termini di costi sociali generali.
La ricerca conclude dunque infrangendo il mito della superiorità “a prescindere” delle formule
contrattuali che vedono la partecipazione dei privati nella realizzazione e gestione dei servizi e
incita il Cabinet Office (l’organo governativo preposto alle strategie di procurement) a far tesoro
con più equilibrio dell’esperienza dei PPP, considerandoli anche in un’ottica di lungo periodo e
valutando pienamente i (pesanti) costi indotti sulle strutture pubbliche da tali impostazioni
contrattuali con effetti negativi pure sulla qualità dei servizi erogati.
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