Anno 2014, Numero 812 9 luglio 2014 Tribunale R.G. n. 431/2008 Istituto Grandi Infrastrutture APPALTI &CONCESSIONI Europa e Regioni Francia Appalti pubblici semplificati Lo sforzo del Governo per razionalizzare l’achat public (attuato tramite il Segretariato della modernizzazione dell’azione pubblica) ha visto nell’aprile scorso la messa in cantiere di un dispositivo sperimentale, denominato MPS –Marché public simplifié -, quale parte di un più ampio programma Dites-le-nous une fois, traducibile in Ditelo (alla P.A.) una sola volta! In pratica, questo programma, che a settembre vedrà terminare la fase sperimentale e prendere avvio concreto presso la maggior parte delle stazioni appaltanti, si basa sulla fiducia verso gli offerenti, riducendo drasticamente le informazioni preliminari richieste alle imprese per poter partecipare alle gare: in estrema sintesi, si può dire che la procedura dell’appalto pubblico semplificato consente alle imprese di qualificarsi con un unico documento, quello cioè che contiene il c.d. “numéro SIRET”, grosso modo l’equivalente della nostra iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di Commercio. Nella prima fase attuativa, questo nuovo dispositivo si applicherà agli appalti dello Stato inferiori a 134.000 € e a quelli degli enti locali al di sotto dei 207.000 €. Inoltre, potrà riguardare soltanto imprese partecipanti da sole o con i propri subappaltatori, ma non in riunione con altri appaltatori ovvero per appalti che necessitano dell’abilitazione propria degli appalti della Difesa. Grazie ad un apposito motore di ricerca che compare nei siti degli Enti aderenti al programma sperimentale, le imprese trovano stampigliato accanto agli appalti annessi al programma, la dicitura MPS. In tale procedura, le imprese sono ammesse con il solo “numéro SIRET” ed eventuali documenti aggiuntivi che le stesse intendano allegare per giustificare la loro richiesta di partecipazione: inoltre, la firma elettronica non è obbligatoria. Al momento del deposito dell’offerta le imprese sono richieste di fornire una dichiarazione sull’onore circa il possesso dei requisiti di idoneità. Questa facilità di accesso tramite l’abbattimento di ogni barriera burocratica dovrebbe allargare il campo dei partecipanti anche alle PMI fino ad ora scoraggiate dalla complessità della documentazione da presentare: al riguardo, si deve precisare che è data facoltà alle stazioni appaltanti di integrare la richiesta di “numéro SIRET” con un KIT esplicativo degli standards web richieste per l’appalto nel caso di procedura informatica di gara. Inoltre, va chiarito che la verifica dei requisiti è successiva alla formazione delle graduatorie delle offerte presentate e riguarda unicamente le prime 2 offerte meglio classificate. IGI Istituto Grandi Infrastrutture Via Cola di Rienzo, 111 - 00192 Roma tel. 06/3608481 - fax 06/36084841 [email protected] - www.igitalia.it Anno 2014, Numero 812 9 luglio 2014 Tribunale R.G. n. 431/2008 Istituto Grandi Infrastrutture APPALTI e CONCESSIONI Europa e Regioni OSSERVAZIONI Questo programma francese si pone in parallelo con gli sforzi di sburocratizzazione del Governo inglese che già attua, per tutti gli interventi standards soprattutto di acquisto di beni e servizi, una semplificazione estrema basata su un modello informatico standardizzato di autocertificazione dei requisiti che si risolve nella compilazione di un documento composto di una sola facciata, secondo lo slogan One sheet, one offer! (Un foglio, un’offerta!). Corte di Giustizia Sentenza nella causa C-612/12 P Ballast Nedam NV / Commissione La Corte riduce l’importo dell’ammenda inflitta alla Ballast Nedam per la sua partecipazione all’intesa sul mercato del bitume stradale nei Paesi Bassi da EURO 4,65 milioni a EURO 3,45 milioni La Ballast Nedam N.V. e le sue controllate sono attive nel settore delle costruzioni nei Paesi Bassi. A partire dall’anno 1995, le attività di costruzione stradale del gruppo sono state centralizzate in seno alla Ballast Nedam Grond en Wegen BV (« BNGW »), controllata al 100 % dalla Ballast Nedam Infra BV (« BN Infra »), a sua volta controllata interamente dalla Ballast Nedam N.V. A decorrere dal 1er ottobre 2000, le attività di costruzione stradale del gruppo Ballast Nedam sono state esercitate direttamente dalla BN Infra. Nel 2006, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale di EUR 266,71 milioni a quattordici imprese in ragione della loro partecipazione a un’intesa sui prezzi del bitume stradale nei Pasi Bassi. La Ballast Nedam N.V. è stata riconosciuta colpevole di tale infrazione per il periodo compreso tra il 21 giugno 1996 e il 15 aprile 2002, al pari della sua controllata BN Infra ed è stata inflitta, in solido, un’ammenda di EURO 4,65 milioni. IGI Istituto Grandi Infrastrutture Via Cola di Rienzo, 111 - 00192 Roma tel. 06/3608481 - fax 06/36084841 [email protected] - www.igitalia.it 2 Anno 2014, Numero 812 9 luglio 2014 Tribunale R.G. n. 431/2008 Istituto Grandi Infrastrutture APPALTI e CONCESSIONI Europa e Regioni La Ballast Nedam N.V. ha proposto un ricorso di annullamento che è stato respinto dal Tribunale con sentenza del 27 settembre 2012. La Ballast Nedam N.V. ha quindi proposto un’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia. A sostegno della propria impugnazione, la Ballast Nedam N.V. deduce, segnatamente, una violazione dei diritti della difesa da parte del Tribunale, sostenendo che quest’ultimo ha commesso un errore di diritto concludendo che, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione degli addebiti, la Ballast Nedam N.V. non poteva ignorare di poter essere destinataria, in qualità di società controllante della BNGW, di una decisione definitiva della Commissione. A tale proposito essa sostiene che, nella comunicazione degli addebiti, la Commissione avrebbe dovuto qualificare la BNGW come soggetto contravventore e informare la Ballast Nedam N.V. del fatto che essa rischiava di essere dichiarata responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla BNGW. La Corte rileva che, secondo le constatazioni del Tribunale, la Commissione non ha fornito, nella comunicazione degli addebiti, alcun elemento di prova supplementare relativo all’esistenza di un’impresa unitaria tra la Ballast Nedam N.V. e la BNGW e che, a tale riguardo, la comunicazione degli addebiti avrebbe potuto essere più chiara. Essa constata che il Tribunale ha tuttavia ritenuto che tale mancanza di chiarezza nella comunicazione degli addebiti non basti per considerare che la Commissione non abbia espresso chiaramente l’intenzione di applicare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante della Ballast Nedam N.V. sul comportamento commerciale della BN Infra e della BNGW. La Corte ritiene, tuttavia, che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto statuendo che i diritti della difesa della Ballast Nedam N.V. non sono stati violati. Infatti la Commissione deve, nella comunicazione degli addebiti, indicare in che qualità ad un’impresa sono contestati i fatti addebitati. Peraltro, l’ambiguità della formulazione della comunicazione degli addebiti è aggravata dal fatto che nessuna comunicazione degli addebiti è stata indirizzata alla BNGW. La Corte annulla pertanto la decisione del Tribunale per quanto riguarda l’imputazione del comportamento della BNGW alla Ballast Nedam N.V. per il periodo compreso tra il 21 giugno 1996 e il 30 settembre 2000. Per quanto riguarda l’ammenda inflitta in solido alla Ballast Nedam N.V., la Corte rileva che, per quanto riguarda il comportamento della BN Infra, della quale la decisione controversa imputa ancora una volta alla prima la responsabilità, il Tribunale ha definitivamente ridotto l’ammenda inflitta a EURO 3,45 milioni, dichiarando che la BN Infra non poteva essere considerata responsabile, a titolo derivato, del comportamento della BNGW durante il periodo compreso tra il 3 IGI Istituto Grandi Infrastrutture Via Cola di Rienzo, 111 - 00192 Roma tel. 06/3608481 - fax 06/36084841 [email protected] - www.igitalia.it Anno 2014, Numero 812 9 luglio 2014 Tribunale R.G. n. 431/2008 Istituto Grandi Infrastrutture APPALTI e CONCESSIONI Europa e Regioni 21 giugno 1996 ed il 1° ottobre 2000. Date tali premesse, l’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Ballast Nedam N.V. è fissato dalla Corte a EURO 3,45 milioni. Università di Greenwich (Regno Unito) Conclusioni di una ricerca dell’UNITA’ DI RICERCA SUI SERVIZI PUBBLICI (SPIRU) sull’efficienza delle formule di Partenariato pubblico-privato nel procurement L’analisi dei contratti stipulati negli ultimi 10 anni da una platea di 337 Consigli di Contea evidenzia che ben 305 hanno stipulato contratti di partenariato per la realizzazione e la gestione di servizi pubblici, sulla base di stime di risparmio e di incremento di efficienza valutate in origine in 305 ml di sterline. Il concetto di partenariato contrattuale (Share Service), nato nel contesto privato, è stato ampiamente utilizzato dal Governo inglese e trasferito ai dipartimenti del Governo centrale e periferico. Applicato in modo massiccio e acritico soprattutto nel primo, questa via alla contrattualistica partecipata con i privati è stata sostenuta fortemente anche, almeno in un primo tempo, dalla Corte di Conti (National Audit Office – NAO –), che però ormai da anni, e separatamente dal un Report del 2008, ha mostrato come tale formula in molti casi “non abbia prodotto risparmi e abbia ridotto la qualità dei servizi”. (In particolare, Report NAO: Efficiency in Government Shared Services – 2012). Purtroppo, non vi è stata una sufficiente presa di consapevolezza dell’esperienza anche negativa di questi contratti stipulati negli ultimi 10 anni. Il Governo ha, infatti, solo parzialmente corretto il tiro rispetto ad una indiscriminata preferenza per tale formula con un documento del Cabinet Office del 2013 dal titolo: Next Generation Shared Services. The Strategic Plan, con cui sono stati lanciati i c.d. contratti SSCL gestiti dai nuovi Shared Services Centres, uffici governativi dislocati sul territorio con specializzazione nella definizione e monitoraggio di tali contratti. Le critiche più serrate riguardano il fatto che con tali formule contrattuali finiscono per prevalere le logiche privatistiche apportate dall’aggiudicatario, che tende a massimizzare il profitto in una prospettiva più di breve che di lungo periodo e a ridurre il carico della forza lavoro sia per numero che per specialità di competenza. 4 IGI Istituto Grandi Infrastrutture Via Cola di Rienzo, 111 - 00192 Roma tel. 06/3608481 - fax 06/36084841 [email protected] - www.igitalia.it Anno 2014, Numero 812 9 luglio 2014 Tribunale R.G. n. 431/2008 Istituto Grandi Infrastrutture APPALTI e CONCESSIONI Europa e Regioni Al contrario, nella selezione di contratti in-house efficienti, è vero che gli addetti non calano, ma neppure calano le competenze del soggetto pubblico e tale logica dell’equilibrio tra costi e ricavi si palese, nel lungo periodo, più efficiente anche in termini di costi sociali generali. La ricerca conclude dunque infrangendo il mito della superiorità “a prescindere” delle formule contrattuali che vedono la partecipazione dei privati nella realizzazione e gestione dei servizi e incita il Cabinet Office (l’organo governativo preposto alle strategie di procurement) a far tesoro con più equilibrio dell’esperienza dei PPP, considerandoli anche in un’ottica di lungo periodo e valutando pienamente i (pesanti) costi indotti sulle strutture pubbliche da tali impostazioni contrattuali con effetti negativi pure sulla qualità dei servizi erogati. IGI Istituto Grandi Infrastrutture Via Cola di Rienzo, 111 - 00192 Roma tel. 06/3608481 - fax 06/36084841 [email protected] - www.igitalia.it 5
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