trimestrale luglio-settembre 2014 Anno XIV n. 117/14 www.stsfit.it Poste Italiane S.p.A. –– Spedizione in abbonamento postale –70% - Aut. GIPA/C/ PD /18/2014 . Reg. Trib. Roma n. 454/00 del 3171072000 . Edito a cura di Press & Image 2001 SpA . Via L. Serra, 32 - 00153 Roma . Prezzo a copia: euro 0,15 Organo Ufficiale del Sindacato Totoricevitori Sportivi aderente alla Federazione Italiana Tabaccai VITA NUOVA NEL SINDACATO, E NON SOLO… LA NOSTRA CONCESSIONE NON È ANTIEUROPEA L’EDITORIALE VITA NUOVA NEL SINDACATO E NON SOLO... VERSO IL RINNOVO DELLE CARICHE A OTTOBRE Il 15 settembre scorso si sono svolte le elezioni dei Rappresentanti Territoriali STS. La compagine rappresentativa territoriale era infatti giunta alla sua naturale scadenza quadriennale e necessitava di essere rinnovata per i prossimi quattro anni. Tra rappresentanti di lungo corso riconfermati nell’incarico e new entry, il Sindacato è quindi perfettamente ripristinato e pronto all’Assemblea Nazionale che si terrà nel mese di ottobre. Sarà un’assemblea a carattere elettivo in quanto si tratterà di eleggere, tra i Rappresentanti Territoriali appena rinnovati, due dei quattro membri che formeranno il nuovo Comitato Direttivo Nazionale del Sindacato. I restanti due membri saranno nominati dalla Giunta Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai su proposta del Presidente Nazionale FIT Risso. Così stabilisce il Regolamento STS, nell’ottica della massima sinergia con la Federazione Italiana Tabaccai cui il nostro Sindacato aderisce. Una volta definita la composizione del Comitato Direttivo Nazionale STS, i suoi membri eleggeranno al loro interno, mediante votazione a maggioranza e a scrutinio segreto, il Presidente Nazionale ed eventualmente un Vice Presidente Nazionale. Al termine di quest’ultimo passaggio, gli organi rappresentativi nazionali saranno al completo e dureranno in carica per quattro anni. Intorno a metà ottobre, quindi, la nuova compagine del Sindacato Totoricevitori Sportivi raccoglierà il testimone lasciato dai predecessori e ne proseguirà il lavoro con altrettanta dedizione e con lo stesso entusiasmo di sempre. Nota significativa è che l’insediamento dei neo eletti avverrà a poche settimane da un’importantissima ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha rimesso al centro la concessione statale in materia di esercizio delle scommesse. Si tratta di una pronuncia che fornisce uno strumento di garanzia per le nostre ricevitorie autorizzate e potrebbe cambiare le cose in fatto di lotta ai punti di raccolta scommesse irregolari (vedere articolo a n pag. 7). SOMMARIO Reg. Trib. Roma n. 454/00 del 3171072000 Prezzo a copia euro 0,15 Direttore Responsabile Stefano Bartoli Direzione e Redazione Press&Image 2001, Via L. Serra, 32 - 00153 Roma Tel. 06/585501, Fax 06/5809826 Inserzioni informative Edipubblicità Srl, Via Nicolodi 15 - 20161 Milano Tel. 02/66200315, Fax 02/66200318, e-mail: [email protected] Progetto grafico Monica Cirillo, Dina Dancu Testi, foto & disegni Monica Cirillo, Paola Crapulli Stampa Mediagraf SpA, Via della Navigazione Interna 89 - 35027 Noventa Padovana (PD) - Tel. 049/8991 Numero chiuso in tipografia il 26.09.2014 www.stsfit.it Il Ricevitore Italiano - Organo Ufficiale STS 5 7 10 13 14 17 Stessa domanda, risposte opposte La nostra concessione non è antieuropea Un piano di controlli... mondiale Un binomio del tutto inconciliabile Un mondiale dal sapore agrodolce “Cara slot, vieni via con me”... 3 PIANETA GIOCHI STESSA DOMANDA, RISPOSTE OPPOSTE ANCORA MESCOLANZA DI PARERI GIURIDICI IN TEMA DI CTD “Scommesse: Tar Piemonte respinge il ricorso di un centro non autorizzato”; “Tar Liguria: accolto ricorso di un ced per mancato rilascio licenza di P.S.”. Sono i titoli di due notizie apparse il 1 settembre scorso sul sito dell’Agimeg, l’agenzia di stampa specializzata in materia di giochi, a distanza di poche ore l’una dall’altra. Prima ancora di leggere il contenuto delle notizie, si percepisce immediatamente un’apparente contraddizione. E, allora, viene naturale rileggere quei titoli, magari più lentamente, per essere sicuri di aver capito bene. Alla seconda lettura, ogni dubbio è fugato: è proprio così, un TAR dice “bianco” e un altro dice “nero”... Ci si accorgerà, andando ad analizzare le notizie nei dettagli, che i casi trattati dal giudice ligure e da quello piemontese sono pressoché identici e tuttavia le conclusioni sono diametralmente opposte. Vale la pena premettere che un caso giudiziario non può essere esattamente conosciuto se non esaminando direttamente le carte processuali e, soprattutto, il testo dell’ordinanza e le relative motivazioni. Le riflessioni espresse in questo articolo, dunque, si basano solo ed esclusivamente sulla lettura, attenta e consapevole, delle due notizie riportate dall’Agimeg complessivamente in una decina di righe. Ma crediamo di non sbagliare dicendo che, ancora una volta, si è verificato un caso di contrapposizione di giudizi su una medesima fattispecie. In entrambi i casi, infatti, si evince che i due titolari dei punti scommesse si erano rivolIl Ricevitore Italiano - Organo Ufficiale STS 5 ti al TAR rispettivamente competente per territorio per ottenere l’annullamento del provvedimento con cui la Questura aveva rigettato la loro richiesta di rilascio della licenza di Polizia ex art. 88 TULPS. Il giudice amministrativo piemontese e quello ligure si sono trovati sostanzialmente di fronte a una medesima domanda ma il primo l’ha respinta, il secondo l’ha accolta. Il TAR Piemonte, si legge nel lancio dell’Agimeg, ha stabilito che “il questore (nella fattispecie quello di Cuneo, NdR) può rifiutare il rilascio della licenza di Polizia a un centro scommesse collegato a un operatore che non è in possesso dell’autorizzazione del Ministero delle Finanze e che non può dirsi in alcun modo discriminato dal sistema italiano”. Di tutt’altro avviso, evidentemente, il TAR Liguria che, accogliendo il ricorso per il mancato rilascio della licenza, ha fissato la trattazione nel merito al 2 luglio 2015. Senz’altro stupisce questa posizione del giudice amministrativo in considerazione di un paio di fatti. Il primo: alla fine di agosto, il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività di una precedente sentenza con cui proprio il medesimo TAR Liguria aveva accolto il ricorso di un CTD che lamentava il mancato rilascio della licenza di P.S. (vedere articolo a pag. 7). Il secondo: la Liguria è tra le Regioni maggiormente schierate contro il gioco in 6 generale, che sia legale o meno. E lo stesso TAR di Genova ha già emanato numerose ordinanze tese a negare il rilascio dei titoli autorizzatori per l’offerta di gioco. Ricordiamo a tal proposito il caso, direttamente seguito dal nostro Sindacato, avente come protagonista una tabaccaia genovese alla quale era stata negata la licenza per l’installazione delle newslot. Rivoltasi al TAR per l’annullamento del diniego, i giudici lo hanno, invece, dichiarato del tutto legittimo con la conseguenza che la titolare ha dovuto rinunciare a offrire ai propri clienti il gioco tramite apparecchi. È bene sottolineare che, in questo caso, il giudice amministrativo ha basato la propria decisione sulla Legge Regionale n. 17 del 30 aprile 2012, la quale chiaramente impone precisi limiti all’installazione delle slot. Ma ciò non toglie che l’effetto pratico di questa pronuncia sia stato quello di impedire l’offerta legale di gioco mentre con l’accoglimento del ricorso presentato dal CTD si è permessa, almeno per il momento, la prosecuzione di un’attività sulla cui regolarità vi sono molti dubbi. Sarà ora interessante seguire l’andamento del procedimento di merito per vedere come i giudici tratteranno la materia. Qualunque sarà l’esito, si tratterà di un precedente importante, destinato a influenzare le future pronunce non solo del TAR Liguria ma n anche di quelli delle altre regioni. Il Ricevitore Italiano - Organo Ufficiale STS PIANETA GIOCHI LA NOSTRA CONCESSIONE NON È ANTIEUROPEA IL CONSIGLIO DI STATO RIAFFERMA LA LEGITTIMITÀ DEL SISTEMA “Contrariamente a quanto sembra implicitamente affermare la sentenza appellata, il sistema concessorio-autorizzatorio imposto dal nostro ordinamento non si pone in contrasto con l’ordinamento comunitario”. È il passaggio chiave dell’Ordinanza emanata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale lo scorso 29 agosto. Un’ordinanza che potrebbe finalmente fornire ai diversi Tribunali Amministrativi Regionali un orientamento preciso nella trattazione dei ricorsi presentati dai gestori dei centri di trasmissione dati affiliati a bookmaker stranieri. Ricorsi che, generalmente, hanno ad oggetto il diniego del rilascio della licenza di Polizia per l’esercizio delle scommesse da parte delle Questure. Abbiamo visto, nell’articolo a pag. 5, quale stato di incertezza produca la mancanza di uniformità nelle decisioni dei diversi giudici amministrativi. Il Ricevitore Italiano - Organo Ufficiale STS Pur considerando le peculiarità di ciascun singolo caso, è fuor di dubbio che se un giudice legittima il diniego di licenza questorile nei confronti di un CTD e un altro, al contrario, lo annulla, si crea una situazione ambigua che non consente di discernere oggettivamente quale sia la giusta condotta da seguire. Ora, con la pronuncia del massimo organo di giustizia amministrativa, la nebbia potrebbe piano piano diradarsi. Vediamo nel dettaglio il ragionamento del Collegio. Si trattava di giudicare la sentenza emessa dal Tar della Liguria in favore della titolare di un centro di trasmissione dati di Finale Ligure. Alla signora, la Questura di Savona aveva negato l’autorizzazione alla raccolta delle scommesse che sarebbero state acquisite per conto della SKS365 Group Gmbh con sede a Innsbruck. 7 La società austriaca, secondo il ragionamento del Questore, non possiede la concessione dello Stato italiano, quindi, non può operare nel nostro Paese attraverso propri punti di raccolta. Invocando i principi di diritto europeo, la titolare del CTD si era dunque rivolta al Tar per l’annullamento del diniego, ottenendolo. I giudici genovesi, infatti, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16 febbraio 2012 (nota come sentenza CostaCifone) hanno abbracciato il principio dell’incompatibilità delle restrizioni alla circolazione dei servizi con il diritto europeo. E poiché il mancato rilascio della licenza 88 TULPS si traduce proprio nell’impossibilità di circolazione di un servizio (quello di esercizio delle scommesse), il Tar bollava come illegittimo il rifiuto della Questura di Savona e, annullandolo, invitava quest’ultima a riesaminare la domanda dell’esercente tenendo conto delle menzionate argomentazioni. Contro questa sentenza, il Ministero dell’Interno ha proposto appello al Consiglio di Stato e quest’ultimo, come abbiamo detto in premessa, l’ha sospesa. In buona sostanza, i giudici di secondo grado hanno ribaltato il ragionamento di quelli di primo grado, affermando la supremazia del regime concessorio sui principi di diritto comunitario. Quando si tratta di giochi e scommesse, dunque, prevalgono le esigenze di ordine e sicurezza pubblica sottese al sistema fondato sul doppio titolo abilitativo (concessione e licenza di Polizia). Vedremo adesso se questa autorevole pronuncia avrà la capacità di radicare un conseguente orientamento giurisprudenziale. Se si affermasse nettamente il principio che chi è privo di concessione (e quindi di licenza di Polizia) non può esercitare le scommesse, si renderebbe giustizia ai punti di raccolta autorizzati (corner e negozi di gioco). I quali, nell’essere soggetti a regole rigide e a obblighi onerosi, subiscono la concorrenza sleale di chi, al contrario, si pone al di sopra di qualsivoglia disciplina. Concludiamo riflettendo che l’esigenza di chiarezza è oggi quanto mai urgente. Tra poco meno di due anni, infatti, si tratterà di riassegnare tutte le concessioni e dare un nuovo assetto all’intera rete di raccolta, terrestre e non. Per allora, non dovrebbero esserci più dubbi su ciò che è lecito e ciò che non lo è. n 8 Il Ricevitore Italiano - Organo Ufficiale STS PIANETA GIOCHI UN PIANO DI CONTROLLI… MONDIALE! STRAORDINARI CONTROLLI A TAPPETO DURANTE I MONDIALI È recente la notizia, l’ennesima, riguardante il sequestro di postazioni destinate alla raccolta di scommesse on line non autorizzate. 10 L’operazione è avvenuta in un bar di Giffoni – comune alle porte di Salerno noto per l’omonimo Festival dedicato al cinema – dove i Carabinieri hanno scoperto computer e materiali adibiti alla raccolta delle scommesse, come modulistica per la redazione delle puntate e ricevute di gioco. Il tutto in assenza di qualsivoglia licenza da parte del titolare dell’esercizio al quale, per ora, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria. Gli inquirenti dovranno poi valutare se vi sono i presupposti per contestare all’uomo il reato di raccolta abusiva di scommesse. Fin qui i fatti della cronaca più recente. Ma abbiamo detto che si tratta soltanto di una delle ultime azioni in ordine di tempo di cui si ha notizia al momento in cui scriviamo questo articolo. Difatti, l’attività di controllo da parte degli organi deputati è costante e foriera di risultati quotidiani di tutto rispetto. Un periodo molto caldo è stato quello a cavallo dei Mondiali di calcio disputatisi in Brasile. In considerazione dell’universalità dell’evento, l’attenzione è stata massima e gli effetti non sono di certo mancati. Con un comunicato stampa diramato un paio di settimane dopo la fine del campionato vinto dalla Germania, la Finanza ha reso noti i risultati dell’intensa sessione di controlli sostenuta in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Su 1.486 esercizi e sale scommesse controllati nell’arco di un mese circa, sono state rilevate 309 violazioni di carattere penale e 74 di carattere amministrativo. Sono inoltre stati sequestrati 57 apparecchi, tra slot e totem di gioco illegali. Il Ricevitore Italiano - Organo Ufficiale STS Questi ultimi sono intesi come “apparecchi forniti di un computer mediante il quale, in violazione delle leggi vigenti in materia, è possibile accedere, attraverso il collegamento alla rete internet, a una vasta gamma di giochi presenti sul web e non autorizzati in Italia”. Banditi ormai da tempo dal nostro ordinamento, questi strumenti continuano a circolare un po’ ovunque, consentendo ai bookmaker e ai loro gestori guadagni totalmente sottratti al Fisco. Il piano straordinario di controlli ha inoltre portato alla chiusura di ben 150 punti di raccolta di scommesse non autorizzati e alla denuncia, a vario titolo, all’Autorità giudiziaria di 235 persone. Da sottolineare che le verifiche sono state circoscritte agli esercizi ubicati nelle vicinanze di determinati luoghi sensibili quali i punti di ritrovo dei giovani, soggetti che, più di altri, rischiano di essere coinvolti in giri di malaffare in occasioni come quella fornita dai Mondiali di calcio. Cosicché, i Finanzieri hanno concentrato le loro attenzioni sul rispetto del divieto di gioco minorile rilevando violazioni specifiche in sette casi. Minori sono stati infatti trovati in aree destinate a giochi con vincite in denaro e, 12 in alcuni casi, nell’atto di scommettere. In tale ipotesi, l’esercente, reo di aver consentito l’accesso al gioco da parte del minore, è punito con la sanzione da 5.000 a 20.000 euro. I pedissequi controlli non sono stati privi di sorprese per i Finanzieri. In particolare quelli di Nola, in provincia di Napoli, si sono addirittura imbattuti in un giro di produzione di monete false. La scoperta è avvenuta dopo il rinvenimento, all’interno di alcune newslot, di monete da un euro risultate false. Indagando sui clienti della sala ove erano installate le macchine, gli inquirenti hanno dapprima individuato i giocatori che disponevano di tali monete e poi sono risaliti al luogo ove le stesse venivano coniate, un anonimo capannone a Casalnuovo di Napoli. Tra presse, trapani e tondini di acciaio (ve ne erano 5.000) pronti per diventare monete da un euro, i Finanzieri hanno trovato anche la matrice che era stata rubata alla Zecca di Stato. Insomma, l’obiettivo di salvaguardare le entrate erariali è stato onorato pienamente così come quello di tutelare i consumatori e gli n operatori di gioco autorizzati. Il Ricevitore Italiano - Organo Ufficiale STS PIANETA GIOCHI UN BINOMIO DEL TUTTO INCONCILIABILE SI MOLTIPLICANO LE PRONUNCE CONTRO LE SLOT IN PROSSIMITÀ DI LUOGHI SENSIBILI Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso di un esercente che si era rivolto ai giudici nella speranza di riuscire a far sospendere (e poi annullare) il provvedimento con cui gli è stata inibita l’installazione di newslot causa la vicinanza del locale a luoghi sensibili. La notizia non è la prima e non sarà l’ultima. I giudici amministrativi milanesi, infatti, con questa nuova pronuncia non hanno fatto altro che seguire un orientamento già enunciato a marzo in una ordinanza di pari oggetto. Sul verdetto pesa come un macigno la Legge Regionale n. 8 del 2013 che stabilisce il divieto assoluto di nuove installazioni di apparecchi da intrattenimento in tutti gli esercizi ubicati a meno di 500 metri da luoghi sensibili. Questi ultimi sono identificati dalla medesima legge in istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. I Comuni, peraltro, possono individuare altri luoghi sensibili. È chiaro ed evidente che sono ben pochi i locali pubblici che, in quanto posti a distanza sufficiente da ciascuno di questi siti, possano permettersi di collocare le slot. Si consideri poi che quella che è una difficoltà nelle grandi città diventa impossibilità nei centri medi e piccoli dove i 500 metri è come se fossero chilometri. Del resto, lo scopo ultimo della legge regionale lombarda è proprio quello di impeIl Ricevitore Italiano - Organo Ufficiale STS dire la proliferazione dei luoghi di fruizione del gioco tramite apparecchi e non vi sono presupposti per pensare che la situazione, di qui a qualche tempo, possa mutare. La delega fiscale approvata a febbraio scorso, infatti, stabilisce la salvaguardia della legislazione locale in tema di “distanziometro”. C’è da aspettarsi dunque che il decreto di attuazione, sul quale i Monopoli starebbero attualmente lavorando, confermerà in qualche modo le restrizioni già poste dalle numerose leggi regionali e ordinanze comunali esistenti. In questo scenario, a quell’esercente che si è visto respingere il ricorso dal TAR, non resterebbe che trasferire il locale in una zona semi deserta, lontano da asili, oratori, centri sportivi... In una parola, lontano dalla vita civile. Cosicché potrebbe mettere le slot a disposizione dei suoi clienti, ammesso che li trovi! A chi si chiede, e chiede a noi del Sindacato, se ciò sia giusto, rispondiamo che no non lo è, in considerazione della perdita di opportunità di crescita commerciale cui vanno incontro tutti coloro che vorrebbero, ma di fatto non possono, installare gli apparecchi da intrattenimento. Cionondimeno vi è una legge, anzi ve ne sono tante, che sanciscono l’inconciliabilità tra slot e luoghi sensibili. E quando tutti gli strumenti leciti per opporci ad esse, fornitici dallo stesso ordinamento giuridico, falliscono, non si può far altro che conformarsi alla norma. Cosicché, l’unico mezzo che resta è quello di lavorare per far cambiare la n legge. 13 PIANETA GIOCHI UN MONDIALE DAL SAPORE AGRODOLCE MALE PER LA SQUADRA AZZURRA MA BENE PER LA RACCOLTA DEL GIOCO I Mondiali di calcio disputati in Brasile nel mese di luglio hanno portato una grande delusione agli italiani. L’uscita inaspettata degli azzurri al primo turno ha lasciato tutti sgomenti, tifosi e non... E sì che la bella partita d’esordio aveva fatto sperare in un risultato ben diverso, tanto che si guardava alla semifinale come obiettivo minimo! La performance degli azzurri è stata comunque l’unica cosa da dimenticare della kermesse mondiale, che, per il resto, ha regalato incontri ad alto livello con risultati a volte imprevedibili (come la “goleada” subita dal Brasile). Tirando le somme, è stato uno spettacolo divertente che, come al solito, ha tenuti incollati davanti agli schermi milioni di telespettatori. D’altro canto, questo Mondiale ha avuto effetti più che positivi sulla raccolta dei giochi pubblici. Il mese di luglio ha infatti registrato risultati molto importanti in termini di incassi derivanti dalle scommesse: sono stati giocati 233,7 milioni di euro contro i 159,8 giocati nello stesso periodo del 2013. Vale a dire un aumento del 46,2% che ha permesso al mercato di fare un notevole balzo in avanti. Sul fronte delle scommesse on line, che hanno raccolto poco più di 85 milioni e mezzo di euro, l’incremento rispetto a luglio dello scorso anno è stato del 36,6%. 14 Insomma, il campionato mondiale sudamericano ha trainato il consumo di gioco come nella migliore tradizione. Ma non tutti hanno gioito dei positivi risultati della raccolta. C’è chi ha visto in questo super-evento mediatico un enorme catalizzatore di danni per la salute dei consumatori. Tra tutti, il Codacons che ha presentato un esposto al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Commissione di Vigilanza Rai contro l’eccessiva pubblicità di gioco trasmessa prima, durante e dopo le partite. C’è da dire che tutti gli spot trasmessi rispettavano i limiti normativi posti in materia dal decreto Balduzzi. La critica dell’associazione dei consumatori, dunque, non riguardava concrete violazioni ma piuttosto si interrogava sull’opportunità di un simile bombardamento mediatico e chiedeva alle istituzioni “di attivarsi per verificare i fatti e le relative responsabilità, considerando che la martellante pubblicità a scommesse e giochi durante i Mondiali può rappresentare una forma di istigazione al gioco d’azzardo”. Come a dire, che effetti nocivi possono derivare anche da pratiche del tutto lecite quando queste siano portate all’eccesso. Spenti i riflettori su questo Mondiale “agrodolce”, anche le polemiche sulle scommesse e sulla loro pubblicità si sono placate. Ciò che ne resta è un dato di raccolta obiettivo mentre non sembrano esserci informazioni altrettanto oggettive circa l’aggravamento del fenomeno ludopatico nel nostro n Paese. Il Ricevitore Italiano - Organo Ufficiale STS PIANETA GIOCHI «CARA SLOT VIENI VIA CON ME»... ME APRIAMO GLI OCCHI SUL PROBLEMA SICUREZZA PER LE NOSTRE RICEVITORIE Le cronache dei giornali locali nonché le agenzie di stampa specializzate in materia di giochi, riportano quotidianamente notizie di furti e rapine a danno di ricevitorie, sale scommesse e sale gioco. Reati perpetrati generalmente di notte o comunque durante l’orario di chiusura in quanto, il più delle volte, l’obiettivo dei malviventi è rappresentato dalle slot o, meglio, dal loro prezioso contenuto. Se, infatti, il titolare dell’esercizio può tutelarsi svuotando la cassa ogni sera o anche più volte al giorno recandosi alla cassa automatica, nulla può fare con i soldi contenuti all’interno delle newslot dei cui cassetti, magari, non possiede neanche le chiavi. Del resto, laddove le abbia, non può certo mettersi a svuotare le macchine a piacimento. I contratti, a tale proposito, sono chiari: il prelevamento dei soldi deve essere effettuato a scadenze concordate. Questo stato di cose fa sì che le slot siano viste dai ladri alla stregua di luccicanti bancomat... A meno che il furto o la rapina avvengano subito dopo che la macchina ha erogato qualche ingente vincita (ma c’è da pensare che chi intende rubare tenga sotto controllo l’obiettivo nelle ore che precedono l’azione) di soldi, all’interno degli apparecchi, ve ne sono sempre in quantità sufficiente da attirare le brame dei delinquenti. Tra i refill effettuati dagli esercenti e le monete introdotte dai giocatori, qualche centinaio, se non migliaia, di euro si possono sempre rimediare e ciò, fermo restando il 75% di ritorno in vincite su ciascun ciclo di 140.000 partite. Il Ricevitore Italiano - Organo Ufficiale STS Aprire una slot per sottrarne il contenuto nei pochi minuti in cui deve svolgersi il furto, potrebbe risultare difficoltoso: si è pur sempre di fronte a un contenitore particolarmente resistente anche se non blindato, chiuso da serrature. Ma tutto ciò non rappresenta un problema per chi ha deciso di mettere le mani sul bottino: basta portare via le slot così come sono, per poi sventrarle in tutta tranquillità in un luogo sicuro. Così è avvenuto recentemente in provincia di Udine: nel corso della notte, almeno due, se non più, malviventi si sono lanciati, presumibilmente con un piccolo furgone, contro la vetrina di un bar, sfondandola. Dopodiché hanno caricato sul mezzo le tre newslot installate nel locale e un cambiamonete e si sono dileguati. È soltanto una delle tante notizie, dello stesso tenore, che possiamo trovare sui mezzi di informazione. La dinamica è più o meno sempre la stessa: senza remore, ci si lancia a tutta velocità contro le vetrine e il resto vien da sé... Contro questo tipo di violenza, purtroppo, non c’è molto da fare: è chiaro che le barriere metalliche o i “panettoni” in cemento possono aiutare a evitare le spaccate ma la sicurezza non è mai al 100%. Basti pensare che a Roma, qualche mese fa, un gruppo di ladri, per crearsi spazio sufficiente a sfondare una vetrina con lo scopo di rubare all’interno di un negozio di bici, non si è fatto scrupolo a sollevare letteralmente e poi spostare un’edicola che intralciava il percorso. Se, nonostante i dubbi sulla sua efficacia, volessimo comunque prendere in con17 siderazione la soluzione data dai dissuasori, sorgerebbero ulteriori interrogativi. Quanto costa metterli davanti al proprio negozio? E in quanti casi risulterebbe impossibile posizionarli per via della configurazione della strada o per il diniego di licenza di occupazione del suolo pubblico da parte del Comune? Il problema sicurezza degli esercenti nel cui locale siano installati apparecchi da intrattenimento è dunque cogente e particolarmente grave. La dimostrazione di ciò è che il nostro Sindacato si trova spesso ad assistere gli associati nelle pratiche dirette a recedere dai contratti relativi alle newslot. Non sono pochi i casi in cui il recesso viene richiesto dopo l’ennesimo colpo subito: meglio rinunciare al guadagno derivante dalle slot, piuttosto che subire periodicamente furti o rapine. Sotto questo aspetto, l’impegno del Sindacato Tototoricevitori Sportivi volto a facilitare l’uscita dai contratti degli apparecchi assume particolare valore. Il Ricevitore Italiano - Organo Ufficiale STS Ricordiamo, a tal proposito, la vicenda che ha portato alla sottoscrizione di un accordo con la Sisal che garantisce la non applicazione della penale, contrattualmente prevista (6.000 euro ad apparecchio), in caso di recesso. Chi vuole uscire definitivamente dal mondo degli apparecchi, magari proprio perché non ne può più di colpi con spaccata, deve poterlo fare liberamente, senza dover versare soldi al concessionario. Sarebbe come subire l’ennesimo, anche se ultimo, furto e... una vera e propria beffa. Queste sono state tra le argomentazioni con le quali, alla fine, siamo giunti all’accordo con la Sisal che, la sottolineamo, si è dimostrata sensibile al problema. Problema che diventa ancor più grave quando il reato viene messo in atto in pieno giorno, sotto la minaccia delle armi. In questi casi ci va di mezzo l’incolumità personale dell’esercente. Vi è dunque un problema sicurezza, meglio faremmo a dire allarme sicurezza, in n tutti i luoghi autorizzati deputati al gioco. 19
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