Ditta Pagnini Pina - Località Nocella

COMUNITA' MONTANA "Orvietano Narnese Amerino Tuderte"
Regione Umbria - Province di Terni e Perugia
__________
Comuni aderenti : Acquasparta, Amelia, Alviano, Allerona, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell’Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo,
Fabro, Ficulle, Fratta Todina, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Monte Castello di Vibio, Montecastrilli, Montecchio, Montegabbione, Monteleone di
Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Porano, San Gemini, San Venanzo, Todi
GESTIONE COMMISSARIALE
ai sensi Decreto del Presidente della Giunta Regionale Umbria n. 3 del 14 gennaio 2012 “Legge Regionale 23 dicembre
2011, n. 18, art. 63 e 64. Soppressione delle Comunità Montane e nomina dei Commissari Liquidatori”
Proposta nr. 100/L Del 29/07/2014
Determinazione nr. 200/L Del 01/08/2014
SERVIZIO TECNICO ASSETTO DEL TERRITORIO
OGGETTO: Riconoscimento Tartufaia Controllata - Ditta Pagnini Pina - Località Nocella - Comune
di Ficulle.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 23/12/2011, n. 18 pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Umbria
S.O. al n.61 del 29/12/2012 ed entrata in vigore il 30/12/2012 con particolare riferimento
all’articolo 63 in merito allo scioglimento delle Comunità Montane;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 545 del 19/05/2014 con il quale la Regione
Umbria ha dispostolo la nomina del Commissario Liquidatore nella persona di Giuliano Nalli;
Vista ed esaminata la Deliberazione Commissariale n. 1 del 02.01.2013 con la quale sono stati
confermati gli incarichi dei Dirigenti e dei responsabili;
VISTI I RIFERIMENTI:
L.R. n. 6 del 28/02/1994 “Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei
tartufi” e successive modificazioni ed integrazioni;
R.R. n. 8 del 16/07/2007 “Disposizioni in attuazione della L.R. 28/02/94 n. 6 e successive
modificazioni e integrazioni “;
Art. 4 L.R. 6/1994 e s.m.i. che, a proposito delle tartufaie controllate, stabilisce in Kg. 2/Ha, il
quantitativo minimo di tartufi necessario per il loro riconoscimento, nonché in Ha 3,00.00 la loro
superficie massima;
Art. 9 della richiamata L.R.6/94 e s.m.i. che stabilisce in anni 5 la durata del riconoscimento delle
tartufaie controllate;
Nota n. 186953 in data 01.12.2010, con la quale la regione dell’Umbria fornisce chiarimenti in
merito all’attuazione della norma in materia di tartufi (L.R. 6/94 e s.m.i.);
Richiesta registrata agli atti prot. N. 67 in data 02 Gennaio 2014 presentata dalla Ditta PAGNINI
PINA residente in Via dei Quattro Venti n.246 nel comune di Roma relativa al riconoscimento
di tartufaia controllata in località Nocella del Comune di Ficulle su una superficie di Ha 2.59.20 e
distinto al N.C.T. al Fg. 29 p.lle 23,24,64/p,65;
COMUNITA' MONTANA O.N.A.T. "Orvietano Narnese Amerino Tuderte" - Determinazione n. 200 del 01/08/2014
PREMESSO CHE:
La Commissione Tartufi di questa Comunità Montana, ha provveduto all’esame della pratiche
relative alle richieste di riconoscimento o rinnovo dell’attestato di tartufaia controllata, presentate
entro il 28/02/2014;
Dall’esame stesso è emerso che la richiesta di riconoscimento della tartufaia controllata avanzata
dalla Ditta PAGNINI PINA residente in Via dei Quattro Venti n.246 nel comune di Roma,
non è stata sorteggiata all’interno del campione previsto del 10% delle pratiche presenti, per il
quale era necessaria la verifica in campo della produttività delle tartufaie e che pertanto, avendo
esaminato con parere favorevole la richiesta suddetta, il riconoscimento dell’attestato della
tartufaia in parola, avviene automaticamente;
Il relativo verbale della Commissione Tartufi, è stato affisso per giorni 30 consecutivi con nota
prot. n.3867 del 12 giugno 2014 a far data dal giorno medesimo, senza che siano pervenute
osservazioni a questo Ente;
CONSIDERATO CHE:
La tartufaia suddetta ha una superficie di Ha 2.90.00 ed è distinta al N.C.T. al Fg.29 P.lle
23,24,64/p,65;
DETERMINA
Attestare il riconoscimento della tartufaia controllata descritta in premessa, alla ditta dalla Ditta
PAGNINI PINA residente in Via dei Quattro Venti n.246 nel comune di Roma che viene
iscritta nell’albo della Comunità Montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte, zona di San
Venanzo con il n. 36;
Stabilire che l’attestazione di riconoscimento è subordinata alle seguenti prescrizioni:
a) la tartufaia controllata dovrà essere tabellata, così come previsto dall’art. 3 comma 3 della L.R.
6/94, apponendo le tabelle su pali ad altezza da terra non inferiore a m 2,50, lungo il perimetro
dell’impianto stesso, così come risulta dalla planimetria allegata, ad una distanza tale da essere
visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il
successivo, con la scritta a stampatello ben visibile “Raccolta dei tartufi riservata”;
b) Le tabelle dovranno essere richieste a questa Comunità Montana in numero adeguato per
rispettare le modalità di cui alla precedente lettera a), che le concederà dietro pagamento di €
4,00/tabella, salvo aggiornamento dei prezzi;
c) la tabellazione della tartufaia, dovrà essere eseguita entro anni uno dal rilascio dell’attestazione
in argomento;
d) è vietata l’affissione di tabelle e di sostegni direttamente sugli alberi eventualmente presenti;
e) la tartufaia dovrà essere mantenuta e migliorata nel rispetto delle indicazioni contenute nella
normativa di settore, garantendo in ogni caso la pulizia annuale mediante sfalcio della
vegetazione e/o sarchiatura in prossimità del suo perimetro, ai fini della prevenzione dagli
incendi;
COMUNITA' MONTANA O.N.A.T. "Orvietano Narnese Amerino Tuderte" - Determinazione n. 200 del 01/08/2014
f) è fatto divieto di trasformare l’impianto tartufigeno in altre qualità di coltura senza la preventiva
autorizzazione dell’Ente competente in materia;
g) le prescrizioni contenute nel presente atto valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e
di polizia forestale per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincolo idrogeologico, ai
sensi della normativa regionale vigente;
h) l’inadempienza delle prescrizioni contenute nel presente atto può comportare la revoca del
riconoscimento con l’applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera s) del
secondo comma dell’art. 20 della L.R. 6/94 e s.m.i.;
i) il presente atto sarà trasmesso mediante raccomandata AR alla ditta richiedente, che ha facoltà
di rinunciare al riconoscimento richiesto entro 120 giorni dalla data di rilascio dell’attestazione
sopra detta;
j) il presente atto sarà trasmesso inoltre agli organi di vigilanza, per agevolarli nelle funzioni di
istituto.
L’Istruttore
Cristina Cerqualia
IL DIRIGENTE
Giampiero Lattanzi
Firmato digitalmente
COMUNITA' MONTANA O.N.A.T. "Orvietano Narnese Amerino Tuderte" - Determinazione n. 200 del 01/08/2014
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Ai fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, la presente determinazione e’ stata
pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal 01/08/2014 e fino al
16/08/2014
Orvieto,lì 01/08/2014
IL DIRIGENTE
Giampiero Lattanzi
Firmato digitalmente
COMUNITA' MONTANA O.N.A.T. "Orvietano Narnese Amerino Tuderte" - Determinazione n. 200 del 01/08/2014