Allegato_Notizie_Lavoro_Flash 9 settembre

Notizie Lavoro Flash
1) Gestione Separata Committenti – Emissione comunicazione debitoria per anno di
competenza 2013
Con messaggio n.6859 del 5 settembre 2014 l’INPS ha comunicato l’avvenuta elaborazione delle
situazioni debitorie delle aziende committenti, che, per l’anno 2013, hanno denunciato tramite il
flusso EMENS il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art.2
comma 26 della legge 335/1995.
I committenti interessati e loro intermediari possono visualizzare le posizioni a debito tramite
cassetto committenti GS seguendo il percorso:
www.inps.it> Tipologia di Utenti > Cittadino oppure Aziende, Consulenti e Professionisti oppure
Associazioni di Categoria > alla voce “Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione
Separata”.
La situazione debitoria comprende:
1)l’omesso pagamento del contributo, sia totale che parziale, relativo al/ai singoli periodi di
competenza;
2)le sanzioni civili calcolate su contributi omessi;
3)le sanzioni civili calcolate sul ritardato versamento del contributo dovuto.
Le sanzioni civili sono calcolate ai sensi dell’art.116 comma 8 lett. a) e/o b) della legge 388/2000.
La comunicazione è composta da un testo fisso, due prospetti relativi alla situazione debitoria dei
contributi e delle sanzioni con le relative istruzioni e il prospetto relativo a come compilare il
modello di pagamento (F24).
Nel caso in cui il periodo interessato (descritto nella prima pagina del testo) riporti il periodo
“0/2013 – 0/2013”, la comunicazione interessa le sole sanzioni per ritardato versamento, elencate
nel “prospetto situazione debitoria sanzioni”.
La pubblicazione della comunicazione sul Cassetto è anticipata, sia all’azienda committente che
all’intermediario collegato, tramite un messaggio di alert inviato all’indirizzo email conosciuto
dall’Istituto. Mentre all’interno del Cassetto compare il messaggio “Attenzione: sono presenti delle
comunicazioni da leggere” . Per gli intermediari un segno di spunta di colore rosso indica per quali
aziende sono presenti le comunicazioni. Nel Menù principale, scegliere l’opzione “Comunicazioni”
per la loro visualizzazione nel formato PDF.
Nel caso in cui l’azienda o l’intermediario non visualizzino la Comunicazione (o eventualmente
stampino la stessa), l’avviso di lettura sarà ripetuto ad ogni accesso.
La comunicazione debitoria è propedeutica al passaggio alle fasi successive per il recupero dei
crediti.
Le aziende committenti, che hanno inviato erroneamente denunce per compensi non corrisposti
effettivamente nel periodo di competenza denunciato, sono pregate di inviare con urgenza i flussi di
correzione al fine di evitare errata emissione di avvisi di addebito.
Infine, in attesa del rilascio del cassetto bidirezionale, l’Istituto invita le aziende committenti e i loro
intermediari, che devono comunicare l’errata esposizione dei dati o altra situazione relativa alla
comunicazione debitoria, ad utilizzare un solo canale di comunicazione (pec –linea inps- ) onde
evitare duplicazioni di attività con conseguenti ritardi nella definizione delle pratiche.
2) Fondo di solidarietà residuale Messaggio INPS
Con messaggio n. 6897 dell’ 8 settembre 2014 l’INPS con riferimento alle modalità di versamento
delle contribuzione relativa al Fondo di solidarietà residuale di cui alla circolare n. 100 del 2
settembre 2014 (Cfr. precedente Notiziario n.14), tenuto conto delle difficoltà tecniche
nell’aggiornamento delle procedure informatiche dell’Istituto, l’INPS ha comunicato che le aziende
potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro
il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens relativo al versamento del contributo ordinario
dovuto per le predette mensilità rimangono valide le istruzioni già fornite nella circolare n.
100/2014.
Allegato al messaggio l’Ente fornisce una tabella in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende
(CSC: codice statistico contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice Ateco2007) rientranti
nell’ambito di applicazione del Fondo; il possesso delle citate caratteristiche non determina
automaticamente l’iscrizione al Fondo residuale, che rimane subordinata alla verifica dei requisiti
previsti dalla normativa. L’Istituto procederà alla modifica della predetta tabella al variare del
quadro normativo di riferimento.
Tabella Fondo di solidarietà residuale
Settore
Industria
Agricoltura
CSC
CA
1.15.01 con c.a. 2B
1.XX.XX con 4A escluso se 3X
1.XX.XX con 1D escluso se 1M
1.18.08 escluso se 1M
1.15.02
1.15.03
1.19.01 – 1.20.01 – 1.21.01
5.01.02 con ca 1D
Terziario
7.01.XX - 7.02.XX – 7.03.01
7.04.01
7.05.01 – 7.05.02 – 7.05.04
7.06.01 - 7.06.02
7.07.01 - 7.07.02
7.07.04
7.07.06
7.07.08 escluso se 5J, 5K, 9A e 5M
7.07.XX con 4A esclusi se 5K e 5 J
7.07.09 escluso se 1M
Sono escluse le imprese rientranti nell’ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già istituiti,
indipendentemente dall’inquadramento previdenziale: 3R (Gruppo Poste italiane spa); 3F (Credito
cooperativo); 2M (Società del gruppo FS); 4P (Trasporto aereo e sistema aeroportuale); 2V
(Assicurativo e di assistenza); 3D (Credito)
Sono escluse le aziende cui sono attribuiti i seguenti codici Ateco2007:
94.11.00 Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro
94.12.10 Attività di federazioni e consiglio di ordini e collegi professionali
94.12.20 Attività di associazioni professionali
94.20.00 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto
94.92.00 Attività dei partiti e delle associazioni politiche
94.99.10 - 94.99.20 - 94.99.30 - 94.99.40 - 94.99.50 - 94.99.60 - 94.99.90 Attività di altre
organizzazioni associative n.c.a.
97.00.00 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
98.10.00 Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
98.20.00 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
99.00.00 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.
99.99.97 Parlamentari assunzione collaboratori
99.99.98 Cantieri lavoro allievi
99.99.99 Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie)
3) Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme
aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali.
Con Circolare n.103/2014 l’INPS, a seguito della decisione della BCE che ha definito allo 0,05% il
tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, ha rideterminato il
tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli
Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni
civili.
1 Interesse di Dilazione e di Differimento
L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e
l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi
dovranno essere calcolati al tasso del 6,05% annuo.
Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 10
settembre 2014.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non
subiranno modificazioni.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso,
pari al 6,05%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2014.
2 Sanzioni Civili
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8,
dell’art. 116 della legge 388/2000, la sanzione civile è pari al 5,55% in ragione d’anno (tasso dello
0,05% maggiorato di 5,5 punti) (3).
La medesima misura del 5,55% annuo, trova applicazione anche con riferimento all’’ipotesi di cui
alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8.
Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’art. 116, la sanzione civile sarà dovuta
nella stessa misura del 5,55% annuo.
4) Durc: verifica autodichiarazione e invito a regolarizzare
L'Inps, con messaggio n.6756 del 2 settembre, ha precisato che i Durc per verifica di
autodichiarazione continue-ranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita
alla data in cui la dichiarazione, da parte dell’interessato, è stata resa, ferma restando la valutazione
di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate nella misura prevista dall’art.8,
co.3, D.M. 24 ottobre 2007. Pertanto, ove alla predetta data sia accertata la condizione di
irregolarità, l’eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento
negativo che riguardi l’emissione di un Durc di altra tipologia non potrà essere considerata ai fini
dell’attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione. Unica eccezione è
rappresentata dalla previsione che disciplina il rilascio del Durc, in presenza di certificazione dei
crediti, ai sensi dell’art.13-bis, co.5, D.L. n.52/12, convertito, con modificazioni, dalla L. n.94/12.
L'Istituto è intervenuto a seguito della sentenza n.486/14 del Tar Veneto che, in tema di Durc
rilasciato per la verifica di autodichiarazione in cui il soggetto interessato sia risultato non regolare
alla data indicata dall’Ammi-nistrazione nella richiesta, ha ritenuto che la normativa, nel
disciplinare il preavviso di accertamento negativo, ha inteso generalizzare l’obbligo per gli Enti
preposti al rilascio del Durc, di attivazione del procedimento di re-golarizzazione (tramite, appunto
il preavviso di accertamento negativo) prima dell’emissione di tutte le tipologie di Durc.
5) Malattie, legittimo il licenziamento anche senza il superamento del periodo di
comporto
La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 18678 depositata il 4 settembre 2014,
confermando i precedenti gradi di merito, ha ritenuto legittimo il licenziamento, qualificato come
per giustificato motivo oggettivo, irrogato a seguito di sistematiche assenze del lavoratore, a
macchia di leopardo, anche se non superiori al periodo di comporto, da cui derivava una prestazione
lavorativa non proficuamente utilizzabile dal datore di lavoro.
La Suprema Corte ha ritenuto non applicabile al caso l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario in
base al quale il licenziamento per malattia è soggetto alle regole previste dall’art. 2110 c.c., che
richiede per la legittimità del licenziamento il superamento del limite di tollerabilità dell’assenza (il
cd periodo di comporto).
Infatti, le assenze davano vita a una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente
utilizzabile dal datore di lavoro, da un punto di vista produttivo, e pregiudizievole per
l’organizzazione aziendale così da giustificare il provvedimento risolutorio.