Notizie Lavoro Flash 1) Gestione Separata Committenti – Emissione comunicazione debitoria per anno di competenza 2013 Con messaggio n.6859 del 5 settembre 2014 l’INPS ha comunicato l’avvenuta elaborazione delle situazioni debitorie delle aziende committenti, che, per l’anno 2013, hanno denunciato tramite il flusso EMENS il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art.2 comma 26 della legge 335/1995. I committenti interessati e loro intermediari possono visualizzare le posizioni a debito tramite cassetto committenti GS seguendo il percorso: www.inps.it> Tipologia di Utenti > Cittadino oppure Aziende, Consulenti e Professionisti oppure Associazioni di Categoria > alla voce “Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata”. La situazione debitoria comprende: 1)l’omesso pagamento del contributo, sia totale che parziale, relativo al/ai singoli periodi di competenza; 2)le sanzioni civili calcolate su contributi omessi; 3)le sanzioni civili calcolate sul ritardato versamento del contributo dovuto. Le sanzioni civili sono calcolate ai sensi dell’art.116 comma 8 lett. a) e/o b) della legge 388/2000. La comunicazione è composta da un testo fisso, due prospetti relativi alla situazione debitoria dei contributi e delle sanzioni con le relative istruzioni e il prospetto relativo a come compilare il modello di pagamento (F24). Nel caso in cui il periodo interessato (descritto nella prima pagina del testo) riporti il periodo “0/2013 – 0/2013”, la comunicazione interessa le sole sanzioni per ritardato versamento, elencate nel “prospetto situazione debitoria sanzioni”. La pubblicazione della comunicazione sul Cassetto è anticipata, sia all’azienda committente che all’intermediario collegato, tramite un messaggio di alert inviato all’indirizzo email conosciuto dall’Istituto. Mentre all’interno del Cassetto compare il messaggio “Attenzione: sono presenti delle comunicazioni da leggere” . Per gli intermediari un segno di spunta di colore rosso indica per quali aziende sono presenti le comunicazioni. Nel Menù principale, scegliere l’opzione “Comunicazioni” per la loro visualizzazione nel formato PDF. Nel caso in cui l’azienda o l’intermediario non visualizzino la Comunicazione (o eventualmente stampino la stessa), l’avviso di lettura sarà ripetuto ad ogni accesso. La comunicazione debitoria è propedeutica al passaggio alle fasi successive per il recupero dei crediti. Le aziende committenti, che hanno inviato erroneamente denunce per compensi non corrisposti effettivamente nel periodo di competenza denunciato, sono pregate di inviare con urgenza i flussi di correzione al fine di evitare errata emissione di avvisi di addebito. Infine, in attesa del rilascio del cassetto bidirezionale, l’Istituto invita le aziende committenti e i loro intermediari, che devono comunicare l’errata esposizione dei dati o altra situazione relativa alla comunicazione debitoria, ad utilizzare un solo canale di comunicazione (pec –linea inps- ) onde evitare duplicazioni di attività con conseguenti ritardi nella definizione delle pratiche. 2) Fondo di solidarietà residuale Messaggio INPS Con messaggio n. 6897 dell’ 8 settembre 2014 l’INPS con riferimento alle modalità di versamento delle contribuzione relativa al Fondo di solidarietà residuale di cui alla circolare n. 100 del 2 settembre 2014 (Cfr. precedente Notiziario n.14), tenuto conto delle difficoltà tecniche nell’aggiornamento delle procedure informatiche dell’Istituto, l’INPS ha comunicato che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Ai fini della compilazione del flusso Uniemens relativo al versamento del contributo ordinario dovuto per le predette mensilità rimangono valide le istruzioni già fornite nella circolare n. 100/2014. Allegato al messaggio l’Ente fornisce una tabella in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende (CSC: codice statistico contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice Ateco2007) rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo; il possesso delle citate caratteristiche non determina automaticamente l’iscrizione al Fondo residuale, che rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa. L’Istituto procederà alla modifica della predetta tabella al variare del quadro normativo di riferimento. Tabella Fondo di solidarietà residuale Settore Industria Agricoltura CSC CA 1.15.01 con c.a. 2B 1.XX.XX con 4A escluso se 3X 1.XX.XX con 1D escluso se 1M 1.18.08 escluso se 1M 1.15.02 1.15.03 1.19.01 – 1.20.01 – 1.21.01 5.01.02 con ca 1D Terziario 7.01.XX - 7.02.XX – 7.03.01 7.04.01 7.05.01 – 7.05.02 – 7.05.04 7.06.01 - 7.06.02 7.07.01 - 7.07.02 7.07.04 7.07.06 7.07.08 escluso se 5J, 5K, 9A e 5M 7.07.XX con 4A esclusi se 5K e 5 J 7.07.09 escluso se 1M Sono escluse le imprese rientranti nell’ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già istituiti, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale: 3R (Gruppo Poste italiane spa); 3F (Credito cooperativo); 2M (Società del gruppo FS); 4P (Trasporto aereo e sistema aeroportuale); 2V (Assicurativo e di assistenza); 3D (Credito) Sono escluse le aziende cui sono attribuiti i seguenti codici Ateco2007: 94.11.00 Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro 94.12.10 Attività di federazioni e consiglio di ordini e collegi professionali 94.12.20 Attività di associazioni professionali 94.20.00 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti 94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto 94.92.00 Attività dei partiti e delle associazioni politiche 94.99.10 - 94.99.20 - 94.99.30 - 94.99.40 - 94.99.50 - 94.99.60 - 94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative n.c.a. 97.00.00 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 98.10.00 Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 98.20.00 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 99.00.00 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 99.99.97 Parlamentari assunzione collaboratori 99.99.98 Cantieri lavoro allievi 99.99.99 Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie) 3) Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Con Circolare n.103/2014 l’INPS, a seguito della decisione della BCE che ha definito allo 0,05% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, ha rideterminato il tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili. 1 Interesse di Dilazione e di Differimento L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,05% annuo. Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 10 settembre 2014. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6,05%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2014. 2 Sanzioni Civili Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8, dell’art. 116 della legge 388/2000, la sanzione civile è pari al 5,55% in ragione d’anno (tasso dello 0,05% maggiorato di 5,5 punti) (3). La medesima misura del 5,55% annuo, trova applicazione anche con riferimento all’’ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8. Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’art. 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 5,55% annuo. 4) Durc: verifica autodichiarazione e invito a regolarizzare L'Inps, con messaggio n.6756 del 2 settembre, ha precisato che i Durc per verifica di autodichiarazione continue-ranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell’interessato, è stata resa, ferma restando la valutazione di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate nella misura prevista dall’art.8, co.3, D.M. 24 ottobre 2007. Pertanto, ove alla predetta data sia accertata la condizione di irregolarità, l’eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi l’emissione di un Durc di altra tipologia non potrà essere considerata ai fini dell’attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione. Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che disciplina il rilascio del Durc, in presenza di certificazione dei crediti, ai sensi dell’art.13-bis, co.5, D.L. n.52/12, convertito, con modificazioni, dalla L. n.94/12. L'Istituto è intervenuto a seguito della sentenza n.486/14 del Tar Veneto che, in tema di Durc rilasciato per la verifica di autodichiarazione in cui il soggetto interessato sia risultato non regolare alla data indicata dall’Ammi-nistrazione nella richiesta, ha ritenuto che la normativa, nel disciplinare il preavviso di accertamento negativo, ha inteso generalizzare l’obbligo per gli Enti preposti al rilascio del Durc, di attivazione del procedimento di re-golarizzazione (tramite, appunto il preavviso di accertamento negativo) prima dell’emissione di tutte le tipologie di Durc. 5) Malattie, legittimo il licenziamento anche senza il superamento del periodo di comporto La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 18678 depositata il 4 settembre 2014, confermando i precedenti gradi di merito, ha ritenuto legittimo il licenziamento, qualificato come per giustificato motivo oggettivo, irrogato a seguito di sistematiche assenze del lavoratore, a macchia di leopardo, anche se non superiori al periodo di comporto, da cui derivava una prestazione lavorativa non proficuamente utilizzabile dal datore di lavoro. La Suprema Corte ha ritenuto non applicabile al caso l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario in base al quale il licenziamento per malattia è soggetto alle regole previste dall’art. 2110 c.c., che richiede per la legittimità del licenziamento il superamento del limite di tollerabilità dell’assenza (il cd periodo di comporto). Infatti, le assenze davano vita a una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile dal datore di lavoro, da un punto di vista produttivo, e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale così da giustificare il provvedimento risolutorio.
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