Nuove disposizioni riguardanti i compensi ai - Csen

m_lps.37.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0004036.21-02-2014
Dalla Circolare n. 37/4036 del Min. Lav. chiare e importanti indicazioni per tutti gli operatori dello
sport
La Circolare n. 37/4036 del 21/2/2014 del Min. Lav. fotografa con grande precisione molti aspetti
del mondo sportivo dilettantistico, e non solo nel campo di rapporti di lavoro. Se ne raccomanda
un'attenta lettura a tutti: dirigenti, consulenti ... e verificatori!
E’ stata divulgata ieri, 26 febbraio, la Circolare del Ministero del Lavoro Prot. 37/4036 del
21/2/2014 (qui allegata), avente per oggetto “Società ed associazioni sportive dilettantistiche –
vigilanza – indicazioni operative”.
I primissimi commenti, alcuni dei quali decisamente “accesi” (sia in senso favorevole che in senso
critico), si sono concentrati soprattutto sui due passaggi nei quali essa evidenzia che “occorre
prendere atto che l’attività di vigilanza svolta nei confronti di tali realtà [le società e associazioni
sportive dilettantistiche, n.d.a.] ha determinato l’insorgere di contenziosi con esito in buona parte
non favorevole per l’Amministrazione e per l’INPS” e quindi dà indicazioni agli organi di vigilanza
di “concentrare la propria attività sulle diverse attività imprenditoriali … non riconosciute dal
CONI”.
Pur non trascurando l’importanza di tali indicazioni, riteniamo che questa importante
comunicazione contenga più di uno spunto, e meriti quindi una disamina più completa, pur
nell’inevitabile “frenesia” di un commento a caldo.
1. L’ampio richiamo della normativa e prassi di riferimento, e la fissazione di principi
generali che si dovrebbero quindi ora considerare ufficialmente acquisiti
La prima, ampia parte della Circolare ripercorre normativa e prassi di riferimento e sottolinea alcuni
aspetti di non poca importanza.
Come già accadde per la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E del 17/5/2010 - altra “pietra
miliare” fra i documenti di prassi - in questa prima parte il Ministero non propone interpretazioni
nuove e originali né indica particolari novità ma fissa una serie di principi, già noti ai più attenti
operatori del settore, che è assai positivo siano stati “ufficializzati” appunto in un documento
ministeriale.
Nel corso di una attività di verifica, o in sede di contestazione di presunte irregolarità, un
documento che fissi chiaramente principi consolidati è strumento assai importante, perché permette
di sgombrare il campo da contestazioni (o difese) infondate, e concentrarsi invece sulle eventuali
problematiche di effettivo peso.
Esaminiamo quindi quali sono questi principi che la Circolare dà per acquisiti.
1/a. I sodalizi sportivi come “realtà occupazionali”
La prima frase che ci è piaciuta è il riferimento alle “realtà occupazionali delle società e
associazioni sportive dilettantistiche”: affermazione che può apparire banale, ma dopo anni nei
quali i sodalizi sportivi e i loro collaboratori sono stati sempre indicati come soggetti quantomeno a
forte rischio di evasione fiscale e contributiva, una sorta di “sottobosco da ripulire”, leggere che le
società e associazioni sportive costituiscono “realtà occupazionali”, in un momento storico nel
quale il problema della disoccupazione è fra le priorità del Paese, ci pare un bel modo per
approcciare l’argomento.
1/b. I rapporti fra normativa statale e sportiva
La seconda frase, altrettanto apparentemente banale ma di non poca importanza, è la segnalazione
dell’indissolubile legame fra normativa statale e normativa sportiva, “che la integra e ne consente
la concreta attuazione”; dopo miriadi di verbali nei quali abbiamo letto “essendo fatto notorio che
le Federazioni e gli Enti di promozione non svolgono alcuna attività di controllo”, e dopo esserci
confrontati più di una volta con funzionari che esaminavano quasi con fastidio i certificati di
affiliazione a Federazioni ed Enti, e talvolta anche di iscrizione al Registro CONI, leggere questa
“pari dignità” - pur nei rispettivi ambiti applicativi - della normativa sportiva e di quella statale, ci
ha fatto molto piacere.
1/c. Le sostanziali differenze fra sodalizi sportivi e realtà commerciali
La Circolare procede poi evidenziando (la frase è scritta in neretto nel documento) quella che
secondo noi è forse l’iter logico più importante che essa contiene; essa infatti ricorda che “mediante
il riconoscimento le società e le associazioni … entrano a far parte dell’ordinamento sportivo e
sono quindi sottoposte sia alle norme di tale ordinamento che a quelle dell’ordinamento statale.
Tali caratteristiche delineano pertanto una netta differenziazione tra le SSD/ASD e le realtà
imprenditoriali che “gestiscono” lo sport con fini di lucro”.
Eccola, l’affermazione che noi professionisti del settore (e non solo noi, naturalmente) facciamo da
anni, ricevendo in cambio sorrisi ironici e contestazioni fiscali!
L’affermazione che i sodalizi sportivi fanno “concorrenza sleale” alle realtà imprenditoriali da anni
riempie pagine di verifiche, sentenze e articoli dottrinali, e la contestazione sull’esercizio
dell’attività sportiva “con modalità commerciali” è il pilastro su cui poggia la maggior parte degli
accertamenti; ora finalmente una fonte ufficiale (e non certo una fonte tenera con i datori di lavoro
…) chiarisce che nel momento in cui si intende svolgere un’attività sportiva si effettua una scelta
ben precisa:
- ci si assoggetta alle rigorose e limitative regole del mondo sportivo dilettantistico senza scopo di
lucro, fissate in primo luogo dall’art. 148, comma 8, del T.U.I.R. e dall’art. 90, comma 18, della
Legge 289/02, ma non solo: anche all’obbligo della certificazione medica, ai provvedimenti
disciplinari e alle clausole arbitrali delle Federazioni, alla normativa antidoping, alle formalità (e ai
costi) di affiliazione e tesseramento, all’indetraibilità dell’IVA, e così via, e allora si ha diritto alle
agevolazioni fiscali.
Non ci si assoggetta a tale complesso di disposizioni e allora, mancandone i presupposti, non si ha
diritto alle agevolazioni fiscali.
Da anni lo diciamo, e ora una Circolare lo scrive in grassetto! Speriamo che non passi inosservato:
faremo di tutto perché ciò non avvenga.
1/d) L’efficacia dell’iscrizione al registro CONI
Il punto successivo è l’affermazione dell’importanza dell’iscrizione al Registro CONI, quale
“certificazione … [del]lo svolgimento da parte di SSD e ASD di attività sportive a livello
dilettantistico”, che “costituisce … il presupposto per l’applicazione del citato trattamento di
favore”.
E a tale affermazione va legato quanto la Circolare ricorda nell’ultimo periodo, ovvero che
“l’Amministrazione fiscale [è] interessata alla verifica dei presupposti di affiliazione al CONI e
quindi della applicabilità del citato trattamento di favore”; come abbiamo letto (e commentato in
questa newsletter) in più di una sentenza della Corte di Cassazione, l’iscrizione al Registro CONI
non può essere un “lasciapassare in bianco” per poterne impunemente violare le regole, e
l’Amministrazione finanziaria ha certamente il diritto di effettuare ogni verifica ritenga opportuna.
Ciò che deve essere chiaro, e che la Circolare ci pare confermi in modo netto anche se solo
implicito, è che se il riconoscimento passa dal CONI, dal CONI deve passare anche il
disconoscimento: se i due ordinamenti hanno pari dignità, ciascuno ha potere esclusivo nel proprio
ambito.
Così, come il CONI può regolamentare l’aspetto sportivo ma non entrare direttamente nel merito
dell’aspetto fiscale, l’Amministrazione finanziaria deve occuparsi del suo ambito di competenza, e
se riscontra violazione dei “presupposti di affiliazione al CONI” non potrà certo provvedere alla
cancellazione dal registro e all’immediato disconoscimento delle agevolazioni ma (come infatti ci
risulta stia già avvenendo) dovrà segnalare la (presunta) violazione al CONI, e solo in seguito alla
cancellazione dal registro dichiarare non spettanti le agevolazioni fiscali.
1/e) L’estensione dei “compensi sportivi” anche al di fuori delle gare o manifestazioni, e le
collaborazioni amministrativo-gestionali
Ci pare, per gli “addetti ai lavori del mondo sportivo”, la parte tutto sommato meno importante della
Circolare, perché conferma principi che da tempo diamo per acquisiti.
La sua importanza è, come abbiamo detto all’inizio di questo articolo, l’esposizione sistematica
delle fonti normative e di prassi di maggior peso, così che verificatori e verificati non perdano
tempo ed energie in contestazioni destinate ad avere comunque vita breve, e possano concentrarsi
sulle violazioni sostanziali.
Cogliamo in questo punto l’occasione per ribadire un principio che ripetiamo da tempo: chi
approfitta delle agevolazioni per il mondo sportivo senza averne diritto non lede solo gli interessi
dell’Erario e/o degli Enti previdenziali nel suo caso specifico, ma crea un danno ancora maggiore
all’intero sistema dello sport dilettantistico, contribuendo a creare un clima di sfiducia e
conflittualità.
Per questo motivo siamo ben contenti quando, chiarendo le regole, si tolgono ai verificatori gli
strumenti per “accanirsi” contro sodalizi che le rispettano, ma siamo altrettanto contenti quando,
così facendo, si tolgono agli evasori strumenti per poter camuffare le irregolarità commesse: un
settore “pulito” è veramente interesse di tutti.
2) La presa d’atto dell’esito sfavorevole per l’Ufficio di molti contenziosi
Nell’ultima mezza pagina la Circolare passa infine a trarre le proprie conclusioni dalle ampie e
importantissime premesse di cui si è detto qui sopra e a dare le proprie direttive agli organi ispettivi.
La prima di tali conclusioni è la presa d’atto, di cui abbiamo già detto in apertura, “che l’attività di
vigilanza svolta nei confronti di tali realtà [le società e associazioni sportive dilettantistiche, n.d.a.]
ha determinato l’insorgere di contenziosi con esito in buona parte non favorevole per
l’Amministrazione e per l’INPS”.
E qui ci permettiamo di porci in lieve controtendenza sia con il Ministero che con alcuni dei
commentatori: come tutti i documenti di questa portata e di questo tipo di fonte, la Circolare ha
evidentemente avuto un periodo di gestazione non indifferente, e dobbiamo rilevare che
l’affermazione riportata qui sopra appare leggermente “datata”.
Essa fotografa infatti con precisione la situazione creatasi fino a qualche mese fa (quando,
probabilmente, è iniziata l’elaborazione della Circolare), ovvero contestazioni “a tappeto” e
sentenze spesso favorevoli ai sodalizi sportivi, proprio perché i rilievi dei verificatori erano talmente
ampi da prestare il fianco a più di una critica.
Ma recentemente, e ne abbiamo dato ampio conto in più di un intervento, le verifiche si sono fatte
più “mirate”, le contestazioni più puntuali, e le sentenze, spesso giustamente, meno spesso
favorevoli ai soggetti verificati.
In sostanza, riteniamo che probabilmente i principi ora esplicitati nella Circolare già da qualche
tempo fossero ben presenti quantomeno ai verificatori più attenti, che a essi si sono conformati
ancor prima di queste direttive ufficiali.
Ciò non toglie ovviamente alcun valore sia alla Circolare in generale sia a questo specifico
passaggio di essa, ma deve essere ben chiaro a tutte le SSD e ASD che né nel recente passato, né in
futuro, vi sono state e vi potranno essere sentenze favorevoli ai soggetti verificati, se essi non hanno
correttamente rispettato “le regole del gioco”.
3) L’impegno a farsi promotori di una nuova e specifica tutela previdenziale per gli sportivi
E’ il secondo passaggio della Circolare di enorme importanza.
Da lungo tempo i più seri operatori del settore, segnalavano l’esigenza di creare una forma di tutela
previdenziale per gli sportivi, diversa da quella “ex-ENPALS”, che risultava decisamente troppo
onerosa e di fatto insostenibile per il sistema, anche perché l’alternativa era il nulla: il collaboratore
che usufruiva della disciplina dell’art. 67 non aveva alcun obbligo contributivo e nessuna tutela
previdenziale; quando “usciva” da tale regime, di norma perché il suo impegno, e quindi il suo
compenso, crescevano gradualmente nel tempo, si “andava a sbattere” in un regime previdenziale
estremamente oneroso.
Nella Circolare il Ministero dichiara “di farsi promotore, d’intesa con l’INPS, di iniziative di
carattere normativo, volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore
dei soggetti che … svolgono attività sportiva dilettantistica … ex art. 67, comma 1, lettera ’m’ …
del T.U.I.R.”.
Siamo ancora nell’ambito di una petizione di principio e quindi solo dopo che avremo visto le prime
bozze di queste iniziative potremo esprimere una valutazione. Ci pare però che da questa
impostazione non possa che discendere una operazione più ampia, ovvero un più articolato (e
chiaro) inquadramento del trattamento dei compensi agli sportivi dilettanti.
Attualmente infatti, a parte i rapporti di lavoro dipendente sui quali c’è ben poco da dire, siamo in
presenza di una miriade di rapporti di collaborazione con i sodalizi sportivi tutti inquadrati - per
amore (perché effettivamente “è il vestito giusto”) o per forza (perché non ci sono i danari per
pagare i contributi) - nella previsione dell’art. 67, lettera “m”, del T.U.I.R., norma, giova ricordarlo,
nata per regolamentare compensi assolutamente residuali, ancorché interessanti una platea assai
ampia (in primo luogo gli arbitri, gli ufficiali di campo, i guardalinee dei campionati minori).
Non essendo evidentemente ragionevole (né possibile) assoggettare a prelievo contributivo i gettoni
dei guardalinee o i rimborsi spese forfetari degli accompagnatori delle squadre giovanili, riteniamo
che se verrà stabilito un inquadramento previdenziale specifico per lo sport, la soluzione non potrà
essere che un ampliamento della platea dei destinatari della fattispecie individuata dall’art. 67,
operando al suo interno una divisione fra coloro che svolgono attività, e percepiscono compensi,
marginali, che riteniamo continueranno a essere esonerati da obblighi contributivi, e coloro che
invece svolgono un’attività di maggiore continuità e “peso”, pur senza giungere all’”esercizio di arti
e professioni”, per i quali la graduale introduzione dell’obbligo contributivo ci pare certamente
ragionevole.
Naturalmente ci auguriamo che i tempi siano sufficientemente brevi e le regole sufficientemente
chiare.
4) Le verifiche sulle realtà imprenditoriali
La terza conclusione alla quale giunge la Circolare è l’indicazione ai verificatori, anch’essa già
citata in apertura di questo articolo, di “concentrare la propria attività sulle diverse attività
imprenditoriali … non riconosciute dal CONI”.
E’ il passaggio salutato con grande entusiasmo da molte voci del settore, la sua portata è evidente e
non ci pare necessario dedicarvi troppo spazio, se non per raccomandare a tutti, sia alle società
sportive, che a quelle commerciali, che ai verificatori tutti, il necessario equilibrio.
Non ci sono i buoni e i cattivi, e se ieri non erano buone le imprese commerciali e cattive le società
sportive, oggi non sono diventate cattive le prime e buone le seconde; semplicemente, come
abbiamo sottolineato in precedenza, ci sono due possibili modalità di svolgimento dell’attività
sportiva: quelle soggette alla stringente normativa sullo sport dilettantistico, beneficiarie di
agevolazioni, e quelle gestite con modalità e finalità imprenditoriali, alle quali le agevolazioni non
spettano.
In entrambi questi due grandi gruppi possono trovarsi soggetti che non rispettano le regole, e vanno
perseguiti. Se fino a ieri i soggetti “commerciali” non erano assoggettati ad adeguati controlli, è
bene che da domani lo siano, come lo sono stati i soggetti “sportivi dilettantistici agevolati”…
niente di più e niente di meno.
5) … ma, sia chiaro, “lasciapassare in bianco” non ce ne sono
Infine, anche se il tono è decisamente “dimesso” e l’essere relegate nell’ultima frase non dà loro
certo grande forza, non trascuriamo le affermazioni contenute nell’ultimo periodo della Circolare,
ovvero che “resta … ferma la possibilità di intervenire anche in questo settore” in due fattispecie,
entrambe di grande importanza:
- (come abbiamo già accennato) “nell’ambito di attività congiunte con l’Amministrazione fiscale”:
l’Amministrazione può certamente verificare il concreto rispetto “dei presupposti di affiliazione al
CONI”, e in questa attività i verificatori del Ministero del Lavoro possono innegabilmente
affiancare i verificatori fiscali
- “nelle ipotesi di richieste di intervento per presunto svolgimento di prestazioni di natura
subordinata”
Anche se, quantomeno per i verificatori del Ministero del Lavoro, i sodalizi sportivi non sono più
nella “lista dei cattivi”, sia ben chiaro che non esiste alcuna “lista dei buoni”: in caso rilevino una
violazione sostanziale delle regole stabilite dalle disposizioni agevolative, ben potranno i
verificatori segnalarlo al CONI per la cancellazione dal registro e il conseguente disconoscimento
delle agevolazioni fiscali. Così come, se verrà riscontrata la presenza di rapporti di lavoro
dipendente non regolarizzati, verranno sollevate le relative contestazioni (questa volta,
naturalmente, senza passare attraverso la procedura di disconoscimento).
Effettività del rapporto associativo, assenza di qualsiasi scopo di lucro, effettivo svolgimento di
attività sportiva dilettantistica, rispetto sostanziale di tutte le disposizioni statutarie e delle norme
che regolano i rapporti di lavoro dipendente, eccetera, rimangono sempre parole d’ordine
inderogabili.