N. 09177/2007 REG.RIC. 02/04/14 08.35 N. 03073/2011REG.PROV.COLL. N. 09177/2007 REG.RIC. N. 09284/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9177 del 2007, proposto da: COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Ludovico Patriarca, con cui è domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; contro PEZZANA CAPRANICA DEL GRILLO FRANCESCO MARIA, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Filippo Bracci e Aldo Pezzana, con domicilio eletto presso l’avv. Aldo Pezzana in Roma, largo del Teatro Valle, n. 6; nei confronti di ATAC. S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Cangiano, con domicilio eletto presso Atac http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20…Stato/Sezione%205/2007/200709177/Provvedimenti/201103073_11.XML Pagina 1 di 9 N. 09177/2007 REG.RIC. 02/04/14 08.35 S.P.A Direzione Legale in Roma, via Ostiense, n. 131/L; sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9284 del 2007, proposto da: ATAC S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Cangiano, con domicilio eletto presso l’avv. Francesca Cangiano in Roma, via delle Mura Portuensi, n. 33; contro PEZZANA CAPRANICA DEL GRILLO FRANCESCO MARIA, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Filippo Bracci e Aldo Pezzana, con domicilio eletto presso l’avv. Aldo Pezzana in Roma, Largo del Teatro Valle n.6; nei confronti di COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Pier Ludovico Patriarca, con il quale è domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; entrambi per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO, ROMA, sez. II, n. 7395 del 1° agosto 2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO PERMESSO ACCESSO AUTOVETTURE IN CENTRO STORICO; Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Atac S.p.A. (nel ricorso NRG. 9177/2007), del Comune di Roma (nel ricorso NRG. 9284/2007) e dell’avv. Francesco Maria Pezzana Capranica del Grillo in entrambi i giudizi; Viste le memorie difensive; http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20…Stato/Sezione%205/2007/200709177/Provvedimenti/201103073_11.XML Pagina 2 di 9 N. 09177/2007 REG.RIC. 02/04/14 08.35 Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Graziosi e Cangiano; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO 1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, con la sentenza n. 7395 del 1° agosto 2007, nella resistenza del Comune di Roma e dell’A.T.A.C. – Agenzia della mobilità di Roma, accogliendo il ricorso proposto dall’avv. Francesco Maria Pezzana Capranica del Grillo, ha annullato in parte qua la nota dell’A.T.A.C. di Roma, prot. 130 del 2 marzo 2007 (recante il diniego di rilascio di un secondo permesso per l’accesso alla Z.T.L.) e la delibera della Giunta comunale di Roma n. 410 del 29 luglio 2006 (avente ad oggetto “Rimodulazione del sistema tariffario relativo al rilascio dei permessi accesso alle Zone a Traffico Limitato”). Disattese le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso sollevate sia dal Comune di Roma che dall’A.T.A.C., anche con riferimento al dedotto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso, legittima essendo la revisione tariffaria operata dall’amministrazione comunale, ma ha ritenuto fondato il secondo motivo di censura, la limitazione del rilascio del permesso di circolazione ai cittadini residenti nella Z.T.L. per una sola autovettura non essendo né ragionevole, né utile per le stesse finalità pubbliche perseguite dall’amministrazione, e non potendo invocarsi a sua giustificazione le necessità legate al sistema di controllo automatizzato dei varchi di accesso alla Z.T.L. 2. Il Comune di Roma, con atto di appello ritualmente notificato il 20 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20…Stato/Sezione%205/2007/200709177/Provvedimenti/201103073_11.XML Pagina 3 di 9 N. 09177/2007 REG.RIC. 02/04/14 08.35 novembre 2007, ha chiesto la riforma della predetta sentenza, lamentandone la erroneità alla stregua di tre motivi di gravame, rubricati rispettivamente “Erroneo apprezzamento dei presupposti in fatto e in diritto; incongruità della motivazione; ingiustizia manifesta; omessa pronuncia; inammissibilità del ricorso in primo grado” (primo motivo); “Travisamento dei fatti posti a base del ricorso, difetto di istruttoria; carenza di interesse, incongruità e contraddittorietà della motivazione; ingiustizia manifesta; ultrapetizione” (secondo motivo) e “Contraddittorietà della decisione; erroneità della decisione sotto altro profilo; violazione delle leggi e delle direttive comunitarie in materia di inquinamento atmosferico ed ambientale, D.M. n. 60/2002; carenza di giurisdizione e di potere; inammissibile sindaco del merito dell’azione amministrativa” (terzo motivo), con i quali, oltre a riproporre le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso di primo grado (quanto alla natura di mera comunicazione, priva di valore provvedimentale, della nota dell’A.T.A.C. n. prot. 130 del 6 marzo 2007 e della mancata tempestiva impugnazione della delibera della Giunta comunale n. 410 del 29 luglio 2006), ha sostenuto nel merito che i primi giudici avevano superficialmente apprezzato la complessiva normativa in materia di accesso alla Z.T.L., non considerando in particolare che era stata prevista la possibilità del rilascio di permessi di transito, misura che, contemperando adeguatamente gli interessi, pubblici e privati, in gioco, escludeva qualsiasi irragionevolezza della limitazione del rilascio di un solo permesso di circolazione per ogni autovettura; ciò senza contare che in ogni caso le scelte discrezionali dell’amministrazione, quali erano quelli concernenti la concreta disciplina del traffico nell’area del centro storico anche al fine della tutela dall’inquinamento, non possono essere sindacate dal potere giurisdizionale . http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20…Stato/Sezione%205/2007/200709177/Provvedimenti/201103073_11.XML Pagina 4 di 9 N. 09177/2007 REG.RIC. 02/04/14 08.35 Ha resistito al gravame l’avvocato Francesco Maria Pezzana Capranica del Grillo, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza e chiedendone il rigetto. Si è costituita in giudizio anche l’A.T.A.C. S.p.A. che ha chiesto la riunione del presente giudizio a quello relativo all’appello da lei stessa proposto avverso la stessa sentenza (NRG.9284 dell’anno 2007). Il ricorso è stato iscritto al NRG. 9177 dell’anno 2007. 3. Con atto notificato a mezzo del servizio postale il 12 novembre 2007 anche l’A.T.A.C. S.p.A. (già A.T.A.C.) ha chiesto la riforma della predetta sentenza, denunciando “Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo con particolare riferimento alla legge 241/90 così come riformata dalla legge 15/2005 e 80/2005” (primo motivo), “Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di inquinamento atmosferico con particolare riferimento al D.M. n. 60/2002 e all’art. 7 del D. Lgs. n. 285/92 (C.d.S.)” (secondo motivo), nonché “Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio” (terzo motivo). Evidenziato la natura non provvedimentale della nota prot. 130 del 2 marzo 1997 impugnata in prime cure (con conseguente inammissibilità del ricorso di primo grado), l’appellante ha sostanzialmente proposto gli stessi motivi di gravame sollevati dal Comune di Roma nell’appello iscritto al NRG. 9177 dell’anno 2007. Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio, ha chiesto la riunione del presente gravame a quello iscritto al NRG. 9177 dell’anno 2007. Anche in tale giudizio si è costituito l’avvocato Francesco Maria Pezzana Capranica del Grillo, chiedendo il rigetto dell’appello. Il ricorso è stato iscritto al NRG. 9284 dell’anno 2007. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20…Stato/Sezione%205/2007/200709177/Provvedimenti/201103073_11.XML Pagina 5 di 9 N. 09177/2007 REG.RIC. 02/04/14 08.35 4. All’udienza pubblica del 3 maggio 2011, dopo la rituale discussione, le cause sono state trattenute in decisione. DIRITTO 5. Gli appelli in trattazione, che, essendo diretti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell’articolo 96, comma 1, sono fondati nel merito: ciò esime la Sezione dall’esame dei motivi di gravame attinenti i profili di ammissibilità e/o di improcedibilità del ricorso di primo grado. 6. La questione oggetto della odierna controversia è stata già esaminata dalla Sezione con la decisione n. 825 del 13 febbraio 2009, dalle cui articolate e convincenti conclusioni non vi è motivo di discostarsi. 6.1. In detta decisione è stato innanzitutto evidenziato, in punto di fatto, che con la deliberazione giuntale n.410 del 29 luglio 2006, il Comune di Roma, all’esito di accurata istruttoria e nel quadro di una più ampia manovra volta a ridurre gli effetti nocivi del traffico veicolare all’interno del centro storico, ha rimodulato il sistema tariffario relativo al rilascio dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato individuate nel centro abitato, in particolare prevedendo che: a) ad ogni permesso di accesso, di qualsivoglia categoria, venga abbinata una sola targa; b) il divieto di permessi di accesso senza targa; c) il rilascio per ogni nucleo familiare residente nel centro di non più di tre permessi di accesso, con tariffe e durata variamente modulate; d) il rilascio in favore dei residenti di un apposito permesso di solo transito di durata annuale e ad un costo prestabilito di duecento euro. Sono stati poi delineati i tratti peculiari dei provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati, così come emergenti dalla giurisprudenza (ex plurimis, Sez. V, 4 marzo 2008, n. 824; Id., 11 dicembre 2007, 6383; Id., 29 maggio 2006, n. 3259; Ad. Plen. 6 febbraio http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20…Stato/Sezione%205/2007/200709177/Provvedimenti/201103073_11.XML Pagina 6 di 9 N. 09177/2007 REG.RIC. 02/04/14 08.35 1993, n. 3), rilevando che essi sono espressione di scelte latamente discrezionali, coprendo un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza, così che il sindacato sulla loro ragionevolezza può essere effettuato solo ab externo, controvertendosi in sede di legittimità; è stato così ricordato che: a) è stata considerata legittima la diversità del regime circolatorio in base al tipo, alla funzione ed alla provenienza dei mezzi di trasporto, specie quando la nuova disciplina sia introdotta gradualmente e senza soluzioni di continuità; b) non sono state ritenute utilmente proponibili doglianze relative alla violazione degli artt. 16 e 41 Cost. quando non sia stato vietato tout court l’accesso e la circolazione all’intero territorio, ma solo a delimitate, seppur vaste, zone dell’abitato urbano particolarmente esposte alle conseguenze dannose del traffico; c) è stato riconosciuto che la parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica sia sempre giustificata quando derivi dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale o nazionale. 6.2. Sempre secondo il ricordato precedente della Sezione, in punto di diritto sono da ritenersi inammissibili le censure con cui, nella sostanza, si contestano le conseguenze pratiche delle scelte tecniche discrezionali dell’amministrazione, censure che sono anche infondate nel merito sia per la loro assoluta genericità, in quanto: a) non è in alcun modo configurabile il lamentato vizio di difetto di motivazione ed istruttoria; b) le scelte tecniche non appaiono abnormi alla luce dell’oggettivo risultato perseguito dal comune, ovvero il decremento delle auto autorizzate a circolare e parcheggiare permanentemente all’interno del centro storico di Roma, con tutte le difficoltà derivanti dalla ristrettezza degli spazi a disposizione; c) il http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20…Stato/Sezione%205/2007/200709177/Provvedimenti/201103073_11.XML Pagina 7 di 9 N. 09177/2007 REG.RIC. 02/04/14 08.35 meccanismo dell’abbinamento una targa – un autoveicolo, ha riguardato tutte le categorie di permessi di accesso al centro storico, sicché non sono neppure ipotizzabili, in astratto, situazioni di disparità di trattamento; d) è stata prevista la possibilità del rilascio, in favore dei residenti nel centro storico, di appositi permessi di transito (deliberazione n. 410 – 2006 della Giunta del Comune di Roma), in vista del “…raggiungimento di un posto auto in area privata” (deliberazione della stessa Giunta n.183 – 1996). 7. Sulla scorta dei principi e delle considerazioni svolte nella ricordata decisione n. 825 del 13 febbraio 2009 di questa stessa Sezione, come sopra tratteggiate, applicabili alla presente controversia essendo identica la questione controversa, gli appelli in esame, previa riunione, devono essere accolti e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dall’avvocato Francesco Maria Pezzana Capranica del Grillo. La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio definitivamente di Stato in pronunciando sede sui giurisdizionale, ricorsi in Sezione appello Quinta, proposti rispettivamente dal Comune di Roma (NRG.9177/2007) e dall’A.T.A.C. S.p.A. (NRG. 9284/2007) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, n. 7395 del 1° agosto 2007, li riunisce e li accoglie e, per effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado dall’avvocato Francesco Maria Pezzana Capranica del Grillo. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20…Stato/Sezione%205/2007/200709177/Provvedimenti/201103073_11.XML Pagina 8 di 9 N. 09177/2007 REG.RIC. 02/04/14 08.35 con l'intervento dei magistrati: Calogero Piscitello, Presidente Aldo Scola, Consigliere Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore Adolfo Metro, Consigliere Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/05/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20…Stato/Sezione%205/2007/200709177/Provvedimenti/201103073_11.XML Pagina 9 di 9
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