cs discrezionalita ztl - Scuola di Giurisprudenza

N. 09177/2007 REG.RIC.
02/04/14 08.35
N. 03073/2011REG.PROV.COLL.
N. 09177/2007 REG.RIC.
N. 09284/2007 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9177 del 2007,
proposto da:
COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e
difeso dall'avvocato Pier Ludovico Patriarca, con cui è domiciliato in Roma,
via del Tempio di Giove, n. 21;
contro
PEZZANA CAPRANICA DEL GRILLO FRANCESCO MARIA,
rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Filippo Bracci e Aldo Pezzana,
con domicilio eletto presso l’avv. Aldo Pezzana in Roma, largo del Teatro
Valle, n. 6;
nei confronti di
ATAC. S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata
e difesa dall'avv. Francesca Cangiano, con domicilio eletto presso Atac
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S.P.A Direzione Legale in Roma, via Ostiense, n. 131/L;
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9284 del 2007,
proposto da:
ATAC S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e
difesa dall'avv. Francesca Cangiano, con domicilio eletto presso l’avv.
Francesca Cangiano in Roma, via delle Mura Portuensi, n. 33;
contro
PEZZANA CAPRANICA DEL GRILLO FRANCESCO MARIA,
rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Filippo Bracci e Aldo Pezzana,
con domicilio eletto presso l’avv. Aldo Pezzana in Roma, Largo del Teatro
Valle n.6;
nei confronti di
COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e
difeso dall’avv. Pier Ludovico Patriarca, con il quale è domiciliato in Roma,
via del Tempio di Giove, n. 21;
entrambi per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO, ROMA, sez. II, n. 7395 del 1° agosto
2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO PERMESSO ACCESSO
AUTOVETTURE IN CENTRO STORICO;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Atac S.p.A. (nel ricorso NRG.
9177/2007), del Comune di Roma (nel ricorso NRG. 9284/2007) e
dell’avv. Francesco Maria Pezzana Capranica del Grillo in entrambi i
giudizi;
Viste le memorie difensive;
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Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2011 il Cons. Carlo
Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Graziosi e Cangiano;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, con la sentenza
n. 7395 del 1° agosto 2007, nella resistenza del Comune di Roma e
dell’A.T.A.C. – Agenzia della mobilità di Roma, accogliendo il ricorso
proposto dall’avv. Francesco Maria Pezzana Capranica del Grillo, ha
annullato in parte qua la nota dell’A.T.A.C. di Roma, prot. 130 del 2 marzo
2007 (recante il diniego di rilascio di un secondo permesso per l’accesso alla
Z.T.L.) e la delibera della Giunta comunale di Roma n. 410 del 29 luglio
2006 (avente ad oggetto “Rimodulazione del sistema tariffario relativo al
rilascio dei permessi accesso alle Zone a Traffico Limitato”).
Disattese le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso
sollevate sia dal Comune di Roma che dall’A.T.A.C., anche con riferimento
al dedotto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il tribunale ha
respinto il primo motivo di ricorso, legittima essendo la revisione tariffaria
operata dall’amministrazione comunale, ma ha ritenuto fondato il secondo
motivo di censura, la limitazione del rilascio del permesso di circolazione ai
cittadini residenti nella Z.T.L. per una sola autovettura non essendo né
ragionevole, né utile per le stesse finalità pubbliche perseguite
dall’amministrazione, e non potendo invocarsi a sua giustificazione le
necessità legate al sistema di controllo automatizzato dei varchi di accesso
alla Z.T.L.
2. Il Comune di Roma, con atto di appello ritualmente notificato il 20
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novembre 2007, ha chiesto la riforma della predetta sentenza,
lamentandone la erroneità alla stregua di tre motivi di gravame, rubricati
rispettivamente “Erroneo apprezzamento dei presupposti in fatto e in
diritto; incongruità della motivazione; ingiustizia manifesta; omessa
pronuncia; inammissibilità del ricorso in primo grado” (primo motivo);
“Travisamento dei fatti posti a base del ricorso, difetto di istruttoria;
carenza di interesse, incongruità e contraddittorietà della motivazione;
ingiustizia manifesta; ultrapetizione” (secondo motivo) e “Contraddittorietà
della decisione; erroneità della decisione sotto altro profilo; violazione delle
leggi e delle direttive comunitarie in materia di inquinamento atmosferico
ed ambientale, D.M. n. 60/2002; carenza di giurisdizione e di potere;
inammissibile sindaco del merito dell’azione amministrativa” (terzo
motivo), con i quali, oltre a riproporre le eccezioni di inammissibilità e di
improcedibilità del ricorso di primo grado (quanto alla natura di mera
comunicazione, priva di valore provvedimentale, della nota dell’A.T.A.C. n.
prot. 130 del 6 marzo 2007 e della mancata tempestiva impugnazione della
delibera della Giunta comunale n. 410 del 29 luglio 2006), ha sostenuto nel
merito che i primi giudici avevano superficialmente apprezzato la
complessiva normativa in materia di accesso alla Z.T.L., non considerando
in particolare che era stata prevista la possibilità del rilascio di permessi di
transito, misura che, contemperando adeguatamente gli interessi, pubblici e
privati, in gioco, escludeva qualsiasi irragionevolezza della limitazione del
rilascio di un solo permesso di circolazione per ogni autovettura; ciò senza
contare che in ogni caso le scelte discrezionali dell’amministrazione, quali
erano quelli concernenti la concreta disciplina del traffico nell’area del
centro storico anche al fine della tutela dall’inquinamento, non possono
essere sindacate dal potere giurisdizionale .
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Ha resistito al gravame l’avvocato Francesco Maria Pezzana Capranica del
Grillo, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza e chiedendone il
rigetto.
Si è costituita in giudizio anche l’A.T.A.C. S.p.A. che ha chiesto la riunione
del presente giudizio a quello relativo all’appello da lei stessa proposto
avverso la stessa sentenza (NRG.9284 dell’anno 2007).
Il ricorso è stato iscritto al NRG. 9177 dell’anno 2007.
3. Con atto notificato a mezzo del servizio postale il 12 novembre 2007
anche l’A.T.A.C. S.p.A. (già A.T.A.C.) ha chiesto la riforma della predetta
sentenza, denunciando “Violazione e falsa applicazione dei principi generali
in materia di procedimento amministrativo con particolare riferimento alla
legge 241/90 così come riformata dalla legge 15/2005 e 80/2005” (primo
motivo), “Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di
inquinamento atmosferico con particolare riferimento al D.M. n. 60/2002 e
all’art. 7 del D. Lgs. n. 285/92 (C.d.S.)” (secondo motivo), nonché
“Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza
impugnata in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio” (terzo motivo).
Evidenziato la natura non provvedimentale della nota prot. 130 del 2
marzo 1997 impugnata in prime cure (con conseguente inammissibilità del
ricorso di primo grado), l’appellante ha sostanzialmente proposto gli stessi
motivi di gravame sollevati dal Comune di Roma nell’appello iscritto al
NRG. 9177 dell’anno 2007.
Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio, ha chiesto la riunione del
presente gravame a quello iscritto al NRG. 9177 dell’anno 2007.
Anche in tale giudizio si è costituito l’avvocato Francesco Maria Pezzana
Capranica del Grillo, chiedendo il rigetto dell’appello.
Il ricorso è stato iscritto al NRG. 9284 dell’anno 2007.
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4. All’udienza pubblica del 3 maggio 2011, dopo la rituale discussione, le
cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
5. Gli appelli in trattazione, che, essendo diretti avverso la stessa sentenza,
devono essere riuniti ai sensi dell’articolo 96, comma 1, sono fondati nel
merito: ciò esime la Sezione dall’esame dei motivi di gravame attinenti i
profili di ammissibilità e/o di improcedibilità del ricorso di primo grado.
6. La questione oggetto della odierna controversia è stata già esaminata
dalla Sezione con la decisione n. 825 del 13 febbraio 2009, dalle cui
articolate e convincenti conclusioni non vi è motivo di discostarsi.
6.1. In detta decisione è stato innanzitutto evidenziato, in punto di fatto,
che con la deliberazione giuntale n.410 del 29 luglio 2006, il Comune di
Roma, all’esito di accurata istruttoria e nel quadro di una più ampia
manovra volta a ridurre gli effetti nocivi del traffico veicolare all’interno del
centro storico, ha rimodulato il sistema tariffario relativo al rilascio dei
permessi di accesso alle zone a traffico limitato individuate nel centro
abitato, in particolare prevedendo che: a) ad ogni permesso di accesso, di
qualsivoglia categoria, venga abbinata una sola targa; b) il divieto di
permessi di accesso senza targa; c) il rilascio per ogni nucleo familiare
residente nel centro di non più di tre permessi di accesso, con tariffe e
durata variamente modulate; d) il rilascio in favore dei residenti di un
apposito permesso di solo transito di durata annuale e ad un costo
prestabilito di duecento euro.
Sono stati poi delineati i tratti peculiari dei provvedimenti limitativi della
circolazione veicolare all’interno dei centri abitati, così come emergenti
dalla giurisprudenza (ex plurimis, Sez. V, 4 marzo 2008, n. 824; Id., 11
dicembre 2007, 6383; Id., 29 maggio 2006, n. 3259; Ad. Plen. 6 febbraio
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1993, n. 3), rilevando che essi sono espressione di scelte latamente
discrezionali, coprendo un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti
su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere
contemperati, secondo criteri di ragionevolezza, così che il sindacato sulla
loro ragionevolezza può essere effettuato solo ab externo, controvertendosi
in sede di legittimità; è stato così ricordato che: a) è stata considerata
legittima la diversità del regime circolatorio in base al tipo, alla funzione ed
alla provenienza dei mezzi di trasporto, specie quando la nuova disciplina
sia introdotta gradualmente e senza soluzioni di continuità; b) non sono
state ritenute utilmente proponibili doglianze relative alla violazione degli
artt. 16 e 41 Cost. quando non sia stato vietato tout court l’accesso e la
circolazione all’intero territorio, ma solo a delimitate, seppur vaste, zone
dell’abitato urbano particolarmente esposte alle conseguenze dannose del
traffico; c) è stato riconosciuto che la parziale limitazione della libertà di
locomozione e di iniziativa economica sia sempre giustificata quando derivi
dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di
assoluto rilievo mondiale o nazionale.
6.2. Sempre secondo il ricordato precedente della Sezione, in punto di
diritto sono da ritenersi inammissibili le censure con cui, nella sostanza, si
contestano le conseguenze pratiche delle scelte tecniche discrezionali
dell’amministrazione, censure che sono anche infondate nel merito sia per
la loro assoluta genericità, in quanto: a) non è in alcun modo configurabile
il lamentato vizio di difetto di motivazione ed istruttoria; b) le scelte
tecniche non appaiono abnormi alla luce dell’oggettivo risultato perseguito
dal comune, ovvero il decremento delle auto autorizzate a circolare e
parcheggiare permanentemente all’interno del centro storico di Roma, con
tutte le difficoltà derivanti dalla ristrettezza degli spazi a disposizione; c) il
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meccanismo dell’abbinamento una targa – un autoveicolo, ha riguardato
tutte le categorie di permessi di accesso al centro storico, sicché non sono
neppure ipotizzabili, in astratto, situazioni di disparità di trattamento; d) è
stata prevista la possibilità del rilascio, in favore dei residenti nel centro
storico, di appositi permessi di transito (deliberazione n. 410 – 2006 della
Giunta del Comune di Roma), in vista del “…raggiungimento di un posto
auto in area privata” (deliberazione della stessa Giunta n.183 – 1996).
7. Sulla scorta dei principi e delle considerazioni svolte nella ricordata
decisione n. 825 del 13 febbraio 2009 di questa stessa Sezione, come sopra
tratteggiate, applicabili alla presente controversia essendo identica la
questione controversa, gli appelli in esame, previa riunione, devono essere
accolti e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere
respinto il ricorso proposto in primo grado dall’avvocato Francesco Maria
Pezzana Capranica del Grillo.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti
delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio
definitivamente
di
Stato
in
pronunciando
sede
sui
giurisdizionale,
ricorsi
in
Sezione
appello
Quinta,
proposti
rispettivamente dal Comune di Roma (NRG.9177/2007) e dall’A.T.A.C.
S.p.A. (NRG. 9284/2007) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, sez. II, n. 7395 del 1° agosto 2007, li riunisce e li
accoglie e, per effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il
ricorso proposto in primo grado dall’avvocato Francesco Maria Pezzana
Capranica del Grillo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011
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con l'intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Adolfo Metro, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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