Disposizioni della Commissione elettorale

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI
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COMMISSIONE ELETTORALE
PER L’ELEZIONE DEL RETTORE
SESSENNIO 2014 / 2020
DISPOSIZIONI
Seggio elettorale e Commissione di seggio
1) Per lo svolgimento delle votazioni è costituito un seggio unico. La Commissione di
seggio, designata dalla Commissione elettorale, è composta da:
- tredici docenti, uno per ogni Dipartimento dell’Ateneo, scelti in modo da
rappresentare i diversi ruoli;
- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
- un rappresentante degli studenti.
2) Presiede la Commissione di seggio uno dei professori di prima fascia, su designazione
della Commissione elettorale. Il Presidente della Commissione di seggio nomina un
vice-Presidente. Le funzioni di Segretario del seggio sono espletate da un funzionario
dell’Ufficio Affari Generali.
3) La Commissione elettorale altresì nomina, come supplenti, tredici docenti, un
rappresentante del personale tecnico-amministrativo e un congruo numero di studenti,
individuati con gli stessi criteri sopra esposti.
4) I supplenti sono chiamati a sostituire i commissari effettivi nel caso di loro
impedimento, su indicazione del Presidente o di un altro componente della
Commissione elettorale. Qualora possibile, un docente è sostituito dal supplente
afferente allo stesso Dipartimento. In caso di impedimento o di rinuncia da parte del
Presidente, il suo sostituto è designato dalla Commissione elettorale tra i professori di
prima fascia già inseriti nell’elenco dei supplenti.
5) Almeno cinque componenti della Commissione di seggio, tra i quali il Presidente o il
vice-Presidente, devono essere presenti a tutte le operazioni elettorali.
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Modalità di votazione
6) I requisiti per l’esercizio del diritto di voto devono essere posseduti dall’elettore alla
data fissata per la prima votazione e cioè al 17 giugno 2014. L’elettore deve
presentarsi al seggio munito di idoneo documento di riconoscimento.
7) Per l’espressione del voto è predisposta una scheda di dimensioni pari alla metà del
formato A4 (ca. 15 cm x 21 cm) stampata su carta di spessore superiore a quello
medio.
8) Le schede destinate al voto dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di
Dipartimento e al personale tecnico-amministrativo sono di colore diverso e sono
raccolte in urne distinte.
9) I nominativi dei candidati sono riportati nella scheda in ordine alfabetico. L’elettore
può esprimere la propria preferenza per uno solo dei candidati. Il voto va espresso con
l’apposizione di una croce o di una barra nel riquadro posto a fianco del nominativo
del candidato prescelto.
10) Qualora l’intenzione dell’elettore risulti chiara, la Commissione di seggio può
considerare valida la preferenza espressa con l’apposizione di una croce o di una
barra sul nominativo del candidato prescelto.
11) Sono considerate nulle le schede contenenti preferenze per più di un candidato o
recanti segni di riconoscimento. Sono considerate nulle le schede nelle quali il nome
del candidato è scritto a mano dall’elettore. Appositi avvisi sono affissi sia all’esterno
che all’interno del seggio per informare l’elettore.
12) Gli elettori non autosufficienti possono esprimere il loro voto con l’assistenza di un
altro elettore o di un familiare o di un conoscente, dagli stessi liberamente scelti.
Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore.
13) Alla chiusura delle operazioni elettorali, possono ancora esercitare il loro diritto di
voto esclusivamente gli elettori presenti al momento nella sede del seggio.
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Ritiro della candidatura
14) Qualora un candidato ritiri la propria candidatura, si provvede alla ristampa delle
schede elettorali emendate dal nominativo del candidato rinunciatario. Qualora la
tardiva presentazione di tale rinuncia non consenta la ristampa della scheda
opportunamente corretta, sono predisposti, sia all’esterno che all’interno del seggio,
avvisi per informare l’elettore. Il voto accordato al candidato rinunciatario è
considerato nullo.
Calcolo del voto ponderato
15) I voti del personale tecnico-amministrativo sono computati in misura pari a un decimo
del numero dei docenti aventi diritto di voto, con arrotondamento all’intero inferiore.
Chiamato VTA tale numero, ciascuno dei voti espressi dal personale tecnicoamministrativo, incluse le schede bianche e nulle, ha un valore pari al rapporto tra
VTA e il numero dei votanti, NV. Perciò, per calcolare il numero dei voti da attribuire
a ciascun candidato, si moltiplica il rapporto VTA/NV per il numero di preferenze
riportate dal candidato (NP).
VC = (VTA/NV)*NP
Il numero VC, riportato con due cifre decimali, è arrotondato all’intero più vicino per
difetto se la parte frazionaria è ≤0,50, per eccesso se la parte frazionaria è >0,50. La
medesima procedura si applica per il calcolo delle schede bianche e nulle.
16) Per la ponderazione dei voti espressi dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di
Dipartimento si procede come segue. Il numero dei membri del Consiglio degli
Studenti (NCS) è diviso per il numero totale dei voti espressi dai rappresentanti nei
Consigli di Dipartimento (NV), includendo le schede bianche e nulle. Il numero dei
voti da attribuire ad ogni candidato (VC) si ottiene moltiplicando tale quoziente per il
numero delle preferenze riportate dal candidato (NP).
VC = (NCS/NV)*NP
Il numero VC, riportato con due cifre decimali, è arrotondato all’intero più vicino per
difetto se la parte frazionaria è ≤0,50, per eccesso se la parte frazionaria è >0,50. La
medesima procedura si applica per il calcolo relativo alle schede bianche e nulle.
17) Qualora, per effetto degli arrotondamenti, il numero totale dei voti attribuiti risulti
diverso dal numero di voti da attribuire, la differenza è eliminata tenendo conto
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dell’entità degli arrotondamenti effettuati. Pertanto, qualora la somma dei voti pesati
porti ad un risultato superiore rispetto ai voti attribuibili, viene portato all’unità
inferiore il valore per il quale è stato effettuato l’arrotondamento per eccesso
maggiore. Qualora, al contrario, la somma dei voti pesati porti ad un risultato
inferiore rispetto ai voti attribuibili, viene portato all’unità superiore il valore per il
quale è stato effettuato l’arrotondamento per difetto maggiore.
18) Al secondo turno, qualora, una volta attribuiti i voti, sommando i voti a quoziente
pieno ed i voti ponderati, conteggiati secondo i criteri indicati ai precedenti numeri 15,
16 e 17, due o più candidati risultino pari, la priorità ai fini dell’ammissione al
ballottaggio è determinata sulla base della somma delle preferenze riportate da
ciascun candidato assegnando un peso unitario a tutti i voti espressi dell’intero
elettorato.
Disposizioni finali
19) Al termine dello scrutinio, la Commissione di seggio redige apposito verbale
sottoscritto da tutti i componenti. La Commissione allega al verbale i registri degli
elettori sui quali sono state apposte le firme dei votanti, e in distinti plichi le schede
elettorali. Il verbale, con allegati i registri degli elettori e i plichi delle schede sono
immediatamente trasmessi alla Commissione elettorale.
20) La Commissione elettorale verifica la correttezza dello scrutinio e redige apposito
processo verbale. Quindi provvede a far pubblicare i risultati sul sito web dell’Ateneo.
21) Tutta la documentazione della Commissione di seggio deve essere conservata per
l’intera durata del mandato dell’eletto.
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