144 26.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 47 DELIBERAZIONE 18 novembre 2014, n. 1019 DGR n. 743/2013 “Microcredito regionale a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici in difficoltà” - modifiche. LA GIUNTA REGIONALE Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e successive modifiche e integrazioni; 3. non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori nell’anno in corso. c) è stato abrogato l’art. 11, comma 2 relativo alle disposizioni di prima applicazione con cui dava disposizione che, in attesa dell’entrata in vigore dell’ISEE corrente, il requisito per la concessione del contributo fosse costituito dall’appartenenza ad un nucleo familiare fiscale monoreddito, oppure ad un nucleo familiare fiscale nel quale i due principali percettori di reddito si trovano entrambi nella condizione di non ricevere lo stipendio da più di due mesi o in attesa di percepire un ammortizzatore sociale. Visto il “Regolamento di esecuzione della L.R. 32/02”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, e successive modifiche e integrazioni; Ritenuto necessario procedere ad una modifica delle Indicazioni Operative di cui all’allegato B della DGR 743/2013 relativamente all’individuazione dei beneficiari, al fine di recepire le modifiche di cui alla L.R. 56/2014; Visto il “Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana ed Organizzazioni Sindacali per la realizzazione di interventi di sostegno finanziario alle famiglie ed ai lavoratori in difficoltà”, approvato con delibera G.R. n. 624 del 22 luglio 2013, sottoscritto in data 23 luglio 2013; Preso atto che le modifiche di cui alla L.R. 56/2014 hanno ampliato la categoria dei beneficiari senza modificare gli aspetti finanziari di funzionamento del fondo e di gestione del prestito erogato; Vista la Legge Regionale 2/08/2013 n. 45, recante “Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale” e in particolare l’art 7, che stabilisce la misura “Microcredito a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà”, finalizzata alla concessione di contributi a totale copertura degli interessi e alla prestazione di garanzie su finanziamenti erogati a favore di lavoratori e lavoratrici in difficoltà economica temporanea in possesso di specifici requisiti definiti dallo stesso art. 7, dagli istituti bancari, sottoscrittori di uno specifico protocollo d’intesa con la Giunta Regionale; Vista la DGR n. 743 del 09.09.2013, con cui si era proceduto ad approvare il protocollo d’Intesa con gli Istituti bancari ed a definire le indicazioni operative per la gestione dei procedimenti di contributo e per la concessione delle garanzie; Vista la L.R. 56/2014 che ha modificato la L.R. 45/2013 come segue: a) è stato aumentato il valore ISEE dei beneficiari ad un importo non superiore a 36.151,98; b) è stata introdotta una nuova categoria di beneficiari, e cioè i lavoratori e le lavoratrici autonomi residenti in Toscana, titolari di partita IVA individuale da almeno due anni precedenti la presentazione della domanda, con valore ISEE non superiore ad euro 36.151,98, che: 1. non abbiano in essere contratti o incarichi di lavoro autonomo né percepire compensi da almeno due mesi; 2. non siano imprenditori; Ritenuto che, a seguito di tali modifiche, la Regione Toscana richieda agli Istituti Bancari già sottoscrittori dell’Accordo l’adesione a proseguire la propria operatività tramite nota ufficiale, che gli Istituti bancari stessi restituiranno sottoscritta per formale adesione; A voti unanimi, DELIBERA 1. di integrare l’allegato B della DGR 743/2013 sostituendo il paragrafo “2.Beneficiari” con il seguente testo: “2. Beneficiari Hanno titolo alla concessione del contributo, sino ad esaurimento delle risorse disponibili a tal fine: a) i lavoratori e le lavoratrici dipendenti residenti in Toscana, in costanza di rapporto di lavoro, che, da almeno due mesi, non ricevono la retribuzione, oppure sono in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali ed hanno un valore ISEE non superiore ad euro 36.151,98; b) i lavoratori e le lavoratrici autonomi residenti in Toscana, titolari di partita IVA individuale da almeno due anni precedenti la presentazione della domanda, con valore ISEE non superiore ad euro 36.151,98. I medesimi soggetti devono inoltre avere i seguenti requisiti: 1) non avere in essere contratti o incarichi di lavoro autonomo né percepire compensi da almeno due mesi; 2) non essere imprenditori; 3) non avere sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori nell’anno in corso.” 26.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 47 2. di eliminare dal medesimo paragrafo di cui al punto 1 la seguente parte: “In attesa dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la nuova disciplina dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che istituisce il cosiddetto ISEE corrente, il requisito per la concessione del contributo di cui all’art. 7 della L.R. 45/2013 è costituito dall’appartenenza ad un nucleo familiare fiscale monoreddito, oppure ad un nucleo familiare fiscale nel quale i due principali percettori di reddito si trovano entrambi nella condizione di difficoltà definita al citato articolo 7 comma 2.” 145 dell’Accordo l’adesione a proseguire la propria operatività tramite nota ufficiale, che gli Istituti bancari stessi restituiranno sottoscritta per formale adesione; 5. di dare mandato al Settore Lavoro della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze per l’attuazione del presente provvedimento. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007. 3. di approvare nuovamente, per esigenze di maggior chiarezza, l’intero allegato alla DGR 743/20013 “Indicazioni Operative”, con le modifiche e integrazioni di cui ai punti precedenti, apportando allo stesso una revisione di carattere meramente formale; Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta 4. di richiedere agli Istituti Bancari già sottoscrittori SEGUE ALLEGATO 146 26.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 47 ALLEGATO A INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI CONTRIBUTO E PER LA CONCESSIONE DELLE GARANZIE DELLA MISURA “MICROCREDITO REGIONALE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI IN DIFFICOLTA’” 1. Finalità Le risorse di cui all’art. 7 della L.R. 45/2013 sono finalizzate alla concessione di contributi a totale copertura degli interessi ed alla prestazione di garanzie nei confronti delle banche che effettuano operazioni di finanziamento a favore dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti in difficoltà economica temporanea ed in possesso dei requisiti sotto indicati. Le risorse stanziate dal citato art. 7 confluiscono nel fondo “Interventi diretti a favorire la continuità retributiva in favore dei lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)”, istituito dall’art. 46 septies della legge regionale 70/2005 e gestito da Fidi Toscana S.p.A., come previsto dalla DGR 748/2006. A tal fine le risorse stanziate saranno trasferite a Fidi Toscana S.p.A. 2. Beneficiari Possono accedere al fondo: a) i lavoratori e le lavoratrici dipendenti residenti in Toscana, in costanza di rapporto di lavoro, che, da almeno due mesi, non ricevono la retribuzione, oppure sono in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali ed hanno un valore ISEE non superiore ad euro 36.151,98; b) i lavoratori e le lavoratrici autonomi residenti in Toscana, titolari di partita IVA individuale da almeno due anni precedenti la presentazione della domanda, con valore ISEE non superiore ad euro 36.151,98. I medesimi soggetti devono inoltre avere i seguenti requisiti: 1) non avere in essere contratti o incarichi di lavoro autonomo né percepire compensi da almeno due mesi; 2) non essere imprenditori; 3) non avere sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori nell’anno in corso. 3. Modalità di attuazione dell’Intervento a) Garanzia rilasciata a valere sulle risorse di cui all’art. 7 della legge regionale 45/2013 Il finanziamento sarà assistito dalla garanzia diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile pari al 100% del finanziamento erogato, ed escutibile dagli istituti finanziatori a prima richiesta. Potranno essere attivati prestiti garantiti pari a cinque volte l’entità delle risorse stanziate. 26.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 47 147 Sul finanziamento garantito non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative. La garanzia è concessa al lavoratore/lavoratrice gratuitamente. 2 b) Contributi in conto interessi Gli interessi bancari sono fissati nella misura del 4% nominale annuo, come stabilito nell’Accordo di Progetto sottoscritto dalla Regione Toscana e le Banche. Il contributo in conto interessi - pari al 100% - è a carico delle risorse stanziate dall’articolo 7 ed è erogato da Fidi Toscana S.p.A. in unica soluzione al singolo lavoratore/lavoratrice entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte della banca finanziatrice dell’avvenuta erogazione del finanziamento garantito. 4. Importo e durata del finanziamento Il finanziamento è concesso fino ad un massimo di euro 3.000,00 ed è erogato in un’unica soluzione. La restituzione della somma erogata avverrà in 36 mesi, comprensivi di 12 mesi di preammortamento, mediante rate mensili.
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