DGR 1019/2014 (formato pdf)

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26.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 47
DELIBERAZIONE 18 novembre 2014, n. 1019
DGR n. 743/2013 “Microcredito regionale a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici in difficoltà” - modifiche.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e successive modifiche e
integrazioni;
3. non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori nell’anno in corso.
c) è stato abrogato l’art. 11, comma 2 relativo alle
disposizioni di prima applicazione con cui dava disposizione che, in attesa dell’entrata in vigore dell’ISEE
corrente, il requisito per la concessione del contributo
fosse costituito dall’appartenenza ad un nucleo familiare fiscale monoreddito, oppure ad un nucleo familiare
fiscale nel quale i due principali percettori di reddito
si trovano entrambi nella condizione di non ricevere lo
stipendio da più di due mesi o in attesa di percepire un
ammortizzatore sociale.
Visto il “Regolamento di esecuzione della L.R.
32/02”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto necessario procedere ad una modifica delle
Indicazioni Operative di cui all’allegato B della DGR
743/2013 relativamente all’individuazione dei beneficiari, al fine di recepire le modifiche di cui alla L.R.
56/2014;
Visto il “Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana ed
Organizzazioni Sindacali per la realizzazione di interventi di sostegno finanziario alle famiglie ed ai lavoratori
in difficoltà”, approvato con delibera G.R. n. 624 del 22
luglio 2013, sottoscritto in data 23 luglio 2013;
Preso atto che le modifiche di cui alla L.R. 56/2014
hanno ampliato la categoria dei beneficiari senza modificare gli aspetti finanziari di funzionamento del fondo e
di gestione del prestito erogato;
Vista la Legge Regionale 2/08/2013 n. 45, recante
“Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il
contrasto al disagio sociale” e in particolare l’art 7, che
stabilisce la misura “Microcredito a favore dei lavoratori
e lavoratrici in difficoltà”, finalizzata alla concessione
di contributi a totale copertura degli interessi e alla prestazione di garanzie su finanziamenti erogati a favore di
lavoratori e lavoratrici in difficoltà economica temporanea in possesso di specifici requisiti definiti dallo stesso
art. 7, dagli istituti bancari, sottoscrittori di uno specifico
protocollo d’intesa con la Giunta Regionale;
Vista la DGR n. 743 del 09.09.2013, con cui si era
proceduto ad approvare il protocollo d’Intesa con gli
Istituti bancari ed a definire le indicazioni operative per
la gestione dei procedimenti di contributo e per la concessione delle garanzie;
Vista la L.R. 56/2014 che ha modificato la L.R.
45/2013 come segue:
a) è stato aumentato il valore ISEE dei beneficiari ad
un importo non superiore a 36.151,98;
b) è stata introdotta una nuova categoria di beneficiari, e cioè i lavoratori e le lavoratrici autonomi residenti
in Toscana, titolari di partita IVA individuale da almeno
due anni precedenti la presentazione della domanda, con
valore ISEE non superiore ad euro 36.151,98, che:
1. non abbiano in essere contratti o incarichi di lavoro
autonomo né percepire compensi da almeno due mesi;
2. non siano imprenditori;
Ritenuto che, a seguito di tali modifiche, la Regione
Toscana richieda agli Istituti Bancari già sottoscrittori
dell’Accordo l’adesione a proseguire la propria operatività tramite nota ufficiale, che gli Istituti bancari stessi
restituiranno sottoscritta per formale adesione;
A voti unanimi,
DELIBERA
1. di integrare l’allegato B della DGR 743/2013
sostituendo il paragrafo “2.Beneficiari” con il seguente
testo:
“2. Beneficiari
Hanno titolo alla concessione del contributo, sino ad
esaurimento delle risorse disponibili a tal fine:
a) i lavoratori e le lavoratrici dipendenti residenti in
Toscana, in costanza di rapporto di lavoro, che, da almeno due mesi, non ricevono la retribuzione, oppure sono
in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali ed hanno
un valore ISEE non superiore ad euro 36.151,98;
b) i lavoratori e le lavoratrici autonomi residenti in
Toscana, titolari di partita IVA individuale da almeno
due anni precedenti la presentazione della domanda, con
valore ISEE non superiore ad euro 36.151,98. I medesimi soggetti devono inoltre avere i seguenti requisiti:
1) non avere in essere contratti o incarichi di lavoro
autonomo né percepire compensi da almeno due mesi;
2) non essere imprenditori;
3) non avere sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori nell’anno in corso.”
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2. di eliminare dal medesimo paragrafo di cui al
punto 1 la seguente parte:
“In attesa dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la nuova disciplina dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che istituisce il cosiddetto ISEE corrente, il
requisito per la concessione del contributo di cui all’art.
7 della L.R. 45/2013 è costituito dall’appartenenza ad
un nucleo familiare fiscale monoreddito, oppure ad un
nucleo familiare fiscale nel quale i due principali percettori di reddito si trovano entrambi nella condizione di
difficoltà definita al citato articolo 7 comma 2.”
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dell’Accordo l’adesione a proseguire la propria operatività tramite nota ufficiale, che gli Istituti bancari stessi
restituiranno sottoscritta per formale adesione;
5. di dare mandato al Settore Lavoro della Direzione
Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze per l’attuazione del presente
provvedimento.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT,
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
3. di approvare nuovamente, per esigenze di maggior
chiarezza, l’intero allegato alla DGR 743/20013 “Indicazioni Operative”, con le modifiche e integrazioni di cui
ai punti precedenti, apportando allo stesso una revisione
di carattere meramente formale;
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
4. di richiedere agli Istituti Bancari già sottoscrittori
SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI
CONTRIBUTO E PER LA CONCESSIONE DELLE GARANZIE DELLA MISURA
“MICROCREDITO REGIONALE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E DELLE
LAVORATRICI IN DIFFICOLTA’”
1. Finalità
Le risorse di cui all’art. 7 della L.R. 45/2013 sono finalizzate alla concessione di contributi a totale
copertura degli interessi ed alla prestazione di garanzie nei confronti delle banche che effettuano
operazioni di finanziamento a favore dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti in difficoltà
economica temporanea ed in possesso dei requisiti sotto indicati.
Le risorse stanziate dal citato art. 7 confluiscono nel fondo “Interventi diretti a favorire la continuità
retributiva in favore dei lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)”,
istituito dall’art. 46 septies della legge regionale 70/2005 e gestito da Fidi Toscana S.p.A., come
previsto dalla DGR 748/2006. A tal fine le risorse stanziate saranno trasferite a Fidi Toscana S.p.A.
2. Beneficiari
Possono accedere al fondo:
a) i lavoratori e le lavoratrici dipendenti residenti in Toscana, in costanza di rapporto di lavoro,
che, da almeno due mesi, non ricevono la retribuzione, oppure sono in attesa di percepire gli
ammortizzatori sociali ed hanno un valore ISEE non superiore ad euro 36.151,98;
b) i lavoratori e le lavoratrici autonomi residenti in Toscana, titolari di partita IVA individuale da
almeno due anni precedenti la presentazione della domanda, con valore ISEE non superiore ad
euro 36.151,98. I medesimi soggetti devono inoltre avere i seguenti requisiti:
1) non avere in essere contratti o incarichi di lavoro autonomo né percepire compensi da
almeno due mesi;
2) non essere imprenditori;
3) non avere sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori nell’anno in corso.
3. Modalità di attuazione dell’Intervento
a) Garanzia rilasciata a valere sulle risorse di cui all’art. 7 della legge regionale 45/2013
Il finanziamento sarà assistito dalla garanzia diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile pari al
100% del finanziamento erogato, ed escutibile dagli istituti finanziatori a prima richiesta.
Potranno essere attivati prestiti garantiti pari a cinque volte l’entità delle risorse stanziate.
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Sul finanziamento garantito non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative.
La garanzia è concessa al lavoratore/lavoratrice gratuitamente. 2
b) Contributi in conto interessi
Gli interessi bancari sono fissati nella misura del 4% nominale annuo, come stabilito nell’Accordo
di Progetto sottoscritto dalla Regione Toscana e le Banche.
Il contributo in conto interessi - pari al 100% - è a carico delle risorse stanziate dall’articolo 7 ed è
erogato da Fidi Toscana S.p.A. in unica soluzione al singolo lavoratore/lavoratrice entro trenta
giorni dalla data di comunicazione da parte della banca finanziatrice dell’avvenuta erogazione del
finanziamento garantito.
4. Importo e durata del finanziamento
Il finanziamento è concesso fino ad un massimo di euro 3.000,00 ed è erogato in un’unica
soluzione.
La restituzione della somma erogata avverrà in 36 mesi, comprensivi di 12 mesi di preammortamento, mediante rate mensili.