ADELFIA PUG - Comune di Lucera

REGIONE PUGLIA
COMUNE DI LUCERA
PUG
PIANO URBANISTICO GENERALE
l.r. n.20/2001 – DRAG Puglia
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PUG/STRUTTURALE – PUG/PROGRAMMATICO
Elaborazione PUG e VAS
prof. ing. Domenico DE SALVIA
Collaborazione
arch. Nicola Ferdinando FUZIO
Studio Associato Fuzio
arch. Rosa Angela MOREA
arch. Ilaria MAGISTRO
arch. Cinzia PERRONE
arch. Viviana LOPEZ
Ufficio di Piano
responsabile Ufficio Urbanistica
arch. Antonio LUCERA
esperto informatico
sig. Gianluca MONTANARO
geologia, geomorfologia, idrologia
prof. Giovanni CALCAGNÌ
Comune di Lucera
Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)
Indice
Parte I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità del PUG
Art. 2 - Obiettivi del PUG
2.1. - Le azioni strategiche (AS)
2.2. - Le azioni/obiettivi per lo spazio rurale
2.3. - Le azioni/obiettivi per lo spazio urbano
Art. 3 - Attuazione del PUG
Art. 4 - Parte strutturale e parte programmatica del PUG
Art. 5 - Tutela generale dell’ambiente e del paesaggio
Art. 6 - Lo sviluppo sostenibile: principi ed indirizzi
Art. 7 - Elaborati costituenti il Piano Urbanistico Generale
Art. 8 - Efficacia degli elaborati del PUG
Art. 9 - Adeguamento del PUG agli strumenti di pianificazione sovraordinati
Parte II
Definizioni
Art. 10 - Gli interventi costruttivi
Art. 11 - Definizioni
Art. 12 - Destinazioni d’uso
Parte III
PUG Strutturale
Art. 13 - Definizioni
Art. 14 - Invarianti strutturali
Art. 15 - Sistema idro-geo-morfologico
Art. 15.1 - IS.ID.sc- Invariante strutturale dell’assetto idro-geo-morfologico: sistema complesso
Art. 15.2 - IS.ID.os- Invariante strutturale dell’assetto idro-geo-morfologico: orlo morfologico di scarpata
Art. 15.3 - IS.ID.ca, Invariante strutturale dell’assetto idro-geo-morfologico: corso d’acqua con cigli morfologici
Art. 15.4 - IS.ID.cv, Invariante strutturale dell’assetto idro-geo-morfologico: cava
Art. 15.5 - IS.ID.la- Invariante strutturale dell’assetto idro-geo-morfologico: lago artificiale
Art. 16 - Sistema della vulnerabilità e del rischio idrogeologico e geomorfologico
Art. 16.1 - IS.IG.ca- invariante strutturale dell’assetto idrogeologico: corso d’acqua
Art. 16.2 - IS.IG.ap- invariante strutturale dell’assetto idrogeologico: aree ad alta pericolosità idraulica;
IS.IG.mp - invariante strutturale dell’assetto idrogeologico: aree a media pericolosità idraulica;
IS.IG.bp - invariante strutturale dell’assetto idrogeologico: aree a bassa pericolosità idraulica
Art. 16.3 - IS.IG.pg3, Invarianti strutturanti dell’assetto idrogeologico: pericolosità geomorfologica molto
elevata
Art. 16.4 - IS.IG.pg2, Invarianti strutturanti dell’assetto idrogeologico: pericolosità geomorfologica elevata
Art. 16.5 - IS.IG.pg1, Invarianti strutturanti dell’assetto idrogeologico: pericolosità geomorfologica media e
moderata
Art. 17 - Sistema naturalistico
Art. 17.1- IS.NA.bo, invariante strutturale del sistema naturalistico: bosco
Art. 17.2 - IS.NA.ma, invariante strutturale del sistema naturalistico: macchia
Art. 17.3 - IS.NA.pr, invariante strutturale del sistema naturalistico: pascolo naturale o prateria
Art. 17.4 - IS.NA.zu- Invarianti strutturanti dell’assetto idrologico: zona umida
Art. 18 - Sistema agrario
Art. 18.1 - IS.AG.ul, invariante strutturale del sistema agrario: uliveto
Art. 18.2 - IS.AG.vi, invariante strutturale del paesaggio agrario: vigneto
Art. 19 - Sistema ecologico
Art. 19.1 - IS.EC.iba, Invarianti strutturanti il sistema ecologico: Important Bird Areas.
Art. 19.2 - IS.EC.pf- Invarianti strutturanti il sistema ecologico: aree percorse dal fuoco
Art. 19.3 - IS.EC.fer- Invarianti strutturanti il sistema ecologico: aree non idonee FER
Art. 20 - Sistema storico architettonico
11.2
Comune di Lucera
Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)
Art. 20.1 - IS.ST.va- Invariante strutturale della stratificazione storica: vincolo archeologico
Art. 20.2 - IS.ST.tr- Invariante strutturale della stratificazione storica: tratturi
Art. 20.3 - IS.ST.vc - Invariante strutturale della stratificazione storica; vincolo architettonico.
Art. 20.4 - IS.ST.vp- Invariante strutturale della stratificazione storica: vincolo paesaggistico
Art. 20.5 - IS.ST.dg- Invariante strutturale della stratificazione storica: decreto Galasso
Art. 20.6 - IS.ST.bs- Invariante strutturale della stratificazione storica: beni storici
Art. 20.7 - IS.ST.ba- Invariante strutturale della stratificazione storica: beni architettonici
Art. 20.8 - IS.ST.ms- Invariante strutturale della stratificazione storica: muri a secco
Art. 20.9 - IS.ST.aq- invariante strutturale della stratificazione storica: acque pubbliche
Art. 20.10 - IS.ST.br- Invariante strutturale della stratificazione storica: insediamenti rurali della bonifica e della
riforma agraria
Art. 20.11 - IS.ST.vp- Invariante strutturale della stratificazione storica: componenti dei valori percettivi
Art. 21 - Il sistema dei Contesti Territoriali
Art. 22 - Contesti Rurali: definizioni e direttive di tutela
Art. 23 - CRV, Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico
Art. 23.1 - CRV.re- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico - Rete Ecologica
(ATE “B”)
Art. 23.2 - CRV.ss- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema
idrogeomorfologico settentrionale (ATE “C”)
Art .23.3- CRV.sc- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema
idrogeomorfologico centrale (ATE “C”)
Art. 23.4 - CRV.sm- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema
idrogeomorfologico meridionale (ATE “C”)
Art. 24 - CRM- Contesto rurale multifunzionale
Art. 24.1 - CRM.br- Contesto rurale multifunzionale della bonifica e della riforma agraria (ATE “D”)
Art. 24.2 - CRM.sp- Contesto rurale multifunzionale speciale
Art. 24.3 - CRM.in- Contesto rurale multifunzionale insediato
Art. 24.4 - CRM.sb- Contesto rurale multifunzionale dei borghi di Palmori e di San Giusto
Art. 24.5 - CRM.asi- Contesto rurale multifunzionale del Consorzio ASI
Art. 24.6 - CRM.pp- Contesto rurale multifunzionale per la produzione già pianificata
Art. 24.7 - CRM.ni- Contesto rurale multifunzionale per la produzione di nuovo impianto
Art. 24.8 - CRM.ae- Contesti rurali multifunzionali attività estrattive
Art. 25 - CRA- Contesto rurale con prevalente funzione agricola
Art. 25.1 - CRA.ar- Contesto rurale con prevalente funzione agricola di riserva (ATE “D”)
Art. 25.2 - CRA.df- Contesto rurale con prevalente funzione agricola definita (ATE “E”)
Art. 25.3 - CRA.mf- Contesto rurale con prevalente funzione agricola multifunzionale (ATE “E”)
Art. 26 - Territori costruiti
Art. 27 - I contesti urbani:
Art. 27.1 - Definizioni e direttive di tutela
Art. 27.2 - I contesti urbani a trasformabilità condizionata
Art. 28 - Ambiti urbani e periurbani esistenti
Art. 28.1 - CUT - Contesto urbano storico da tutelare
Art. 28.2 - CUM - Contesto urbano compatto da tutelare e manutenere
Art. 28.3 - CUC - Contesto urbano compatto da manutenere e qualificare
Art. 28.4 - CPP- Contesto urbano recente da manutenere e qualificare
Art. 28.5 - CPI - Contesto periurbano PIRP
Art. 28.6 - CPM - Contesto periurbano multifunzionale
Art. 28.7 - CUS - Contesto urbano per servizi esistenti
Art. 29 - Ambiti urbani e periurbani di trasformazione
Art. 29.1- AVA - Ambiti di valorizzazione
Art. 29.1.1 - AVA.af - Ambito di valorizzazione dell'Anfiteatro
Art. 29.1.2 - AVA.ca - Ambito di valorizzazione del Castello
Art. 30 - ARI - Ambiti di riqualificazione
Art. 30.1 - ARI.vf – Ambito di riqualificazione di via Foggia
Art. 31 - ARO - Ambiti di riordino
Art. 31.1 - ARO.pa - Ambito di riordino via delle Porte Antiche
Art. 31.2 - ARO.vf - Ambito di riordino viale ferrovia
Art. 31.3 - ARO.vg - Ambito di riordino via Grieco
Art. 31.4 - ARO.ss - Ambito di riordino via San Severo
Art. 31.5 - ARO.vd - Ambito di riordino viale Dante
11.3
Comune di Lucera
Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)
Art. 32 - ARU - Ambiti di rifunzionalizzazione
Art. 32.1 - ARU.vs - Ambito di rifunzionalizzazione strada vicinale Salnitro
Art. 32.2 - ARU.sp/1 - Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la produzione
-ARU.sr/1 – Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la residenza
Art. 32.3 - ARU.sp/2 - Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la produzione
Art. 32.4 - ARU.sr/2 – Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la residenza
Art. 32.5 - ARU.ps – Ambito di rifunzionalizzazione per lo sport e la residenza
Art. 33 - Elementi costitutivi del sistema dell’armatura infrastrutturale
Art. 34 - Indirizzi e criteri per l’applicazione del principio della perequazione
Art. 35 - Interventi di compensazione
Art. 36 - Interventi di riqualificazione paesaggistica attraverso la delocalizzazione delle volumetrie
Art. 37 - Durata e validità del PUG/P
Parte IV
PUG Programmatico
Art. 38 - Definizioni
Art. 39 - Modalità di attuazione dei comparti
Art. 40 - Contesti Rurali:
Art. 40.1 - CRV.re- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico - Rete Ecologica
(ATE “B”)
Art. 40.2 - CRV.ss- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema
idrogeomorfologico settentrionale (ATE “C”)
Art. 40.3 - CRV.sc- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema
idrogeomorfologico centrale (ATE “C”)
Art. 40.4 - CRV.sm- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema
idrogeomorfologico meridionale (ATE “C”)
Art. 41 - CRM- Contesto rurale multifunzionale
Art. 41.1 - CRM.br- Contesto rurale multifunzionale della bonifica e della riforma agraria (ATE “D”)
Art. 41.2 - CRM.in- Contesto rurale multifunzionale insediato
Art. 41.3 - CRM.sp- Contesto rurale multifunzionale speciale
Art. 42 - CRA- Contesto rurale con prevalente funzione agricola
Art. 42.1 - CRA.ar- Contesto rurale con prevalente funzione agricola di riserva (ATE “D”)
Art. 42.2 - CRA.df- Contesto rurale con prevalente funzione agricola definita (ATE “E”)
Art. 42.3 - CRA.mf- Contesto rurale con prevalente funzione agricola multifunzionale (ATE “E”)
Art. 43 - Disciplina per l’attività agrituristica
Art. 44 - Insediamenti produttivi esistenti sparsi
Art. 45 - Insediamenti produttivi sparsi dismessi
Art. 46 - Contesti urbani
Art. 47 - Ambiti urbani e periurbani esistenti
Art. 47.1 - CUT - Contesto urbano storico da tutelare
Art. 47.2 - CUM - Contesto urbano compatto da tutelare e manutenere
Art. 47.3 - CUC - Contesto urbano compatto da manutenere e qualificare
Art. 47.4 - CPP- Contesto urbano recente da manutenere e qualificare
Art. 47.5 - CPI - Contesto periurbano PIRP
Art. 47.6 - CPM - Contesto periurbano multifunzionale
Art. 48 - Ambiti urbani e periurbani di trasformazione
Art. 48 - AVA - Ambiti di valorizzazione
Art. 48.1 - AVA.af - Ambito di valorizzazione dell'Anfiteatro
Art. 48.2 - AVA.ca - Ambito di valorizzazione del Castello
Art. 49 - ARI - Ambiti di riqualificazione
Art. 49.1 - ARI.vf – Ambito di riqualificazione di via Foggia
Art. 50 - ARO - Ambiti di riordino
Art. 50.1 - ARO.pa - Ambito di riordino via delle Porte Antiche
Art. 50.2 - ARO.vf - Ambito di riordino viale ferrovia
Art. 50.3 - ARO.vg - Ambito di riordino via Grieco
Art. 50.4 - ARO.ss - Ambito di riordino via San Severo
Art. 50.5 - ARO.vd - Ambito di riordino viale Dante
Art. 51 - ARU - Ambiti di rifunzionalizzazione
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Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)
Art. 51.1 - ARU.vs - Ambito di rifunzionalizzazione strada vicinale Salnitro
Art. 51.2 - ARU.sp/1 - Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la produzione
ARU.sr/1 – Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la residenza
Art. 51.3 - ARU.sp/2 Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la produzione
Art. 51.4 - ARU.sr/2 – Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la residenza
Art. 51.5- ARU.ps – Ambito di rifunzionalizzazione per lo sport e la residenza
Art. 52 - CUS, Contesti urbani per i servizi (US e zone “F” DIM. 1444/1968)
Art. 52.1 - Aree per le urbanizzazioni primarie (UP)
Art. 52.2 - Aree per le urbanizzazioni secondarie (US)
Art. 52.3 - Aree per attrezzature di pubblico interesse di livello urbano e territoriale (zone F)
Art. 53 - Infrastrutture ferroviarie
Art. 54 - Aree cimiteriali
Art. 55 - Impianti tecnologici
Art. 56 - Contesto produttivo 447/1998
Art. 57 - Insediamento produttivo sparso esistente
Parte V
Norme finali
Art. 58 - Conferenza di servizi istruttoria
Art. 59 - Disposizioni relative ai piani urbanistici esecutivi e i comparti
Art. 60 - Disciplina dei comparti di intervento
Art. 61 - Viabilità
Art. 62 - Varianti ai piani urbanistici esecutivi vigenti
Art. 63 - Demolizione e ricostruzione di edifici
Art. 64 - Rispetto delle alberature di alto fusto
Art. 65 - Utilizzazione degli indici di fabbricabilità
Art. 66 - Cambiamenti di destinazione d’uso
Art. 67 - Edifici abusivi
Art. 68 - Costruzioni provvisorie
Art. 69 - Delimitazione del centro abitato
Art. 70 - Edifici crollati o resi inagibili da eventi calamitosi
Art. 71 - Tolleranze di costruzione
Art. 72 - Allineamenti stradali
Art. 73 - Aree pubbliche cedute
Art. 74 – Disciplina edifici esistenti
Art. 75 – Recepimento leggi Regione Puglia
Art. 76 – Disciplina aree asservite
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Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)
Parte I
Disposizioni generali
Art. 1- Finalità del PUG
1. Le Norme Tecniche di Attuazione e gli elaborati grafici del PUG costituiscono gli strumenti per:
a- la definizione dell’assetto strutturale del territorio comunale, finalizzata alla tutela ed alla valorizzazione della sua identità ambientale, storica e culturale;
b- la definizione delle previsioni programmatiche finalizzate al soddisfacimento dei fabbisogni nei
settori residenziale, produttivo e infrastrutturale;
c- la operativa applicazione del principio della perequazione.
Art. 2- Obiettivi del PUG
Il Pug di Lucera coerentemente con quanto definito dal Documento Programmatico Preliminare adottato con Delibera del Consiglio Comunale n.46 del 14.10.2005, persegue i seguenti obiettivi di carattere generale delineati nello Schema Strutturale Strategico del Piano.
2.1. Le azioni strategiche (AS)
Le azioni strategiche del Pug di Lucera sono articolate rispetto ai “contesti territoriali”, intesi quali “parti del territorio connotate da uno o più specifici caratteri dominanti sotto il profilo ambientale, paesistico, storico-culturale, insediativo, infrastrutturale, e da altrettanto specifiche e significative relazioni e tendenze evolutive che le
interessano”.
I contesti territoriali sono:
 contesti urbani, vale a dire le porzioni del territorio ove dominano gli insediamenti, articolati in base a
considerazioni integrate sulle caratteristiche fisiche e funzionali delle risorse insediative classificate
nell'ambito del sistema delle conoscenze, sul grado di compiutezza e il valore storico-culturale dell'insediamento, sulle tendenze di trasformazione e le relative problematiche (contesti urbani storici, contesti urbani consolidati, contesti urbani in via di consolidamento, contesti urbani periferici e marginali,
contesti urbani in formazione in modalità accentrate; contesti della diffusione, contesti urbani di nuovo
impianto);
 contesti rurali, vale a dire le parti del territorio ove i caratteri dominanti sono quelli paesistico-ambientali o produttivi, anch'essi articolati in base a considerazioni integrate di tipo ambientale, paesaggistico,
produttivo/colturale e/o insediativo (contesti rurali periurbani, contesti rurali multifunzionali, contesti
rurali marginali, contesti rurali a prevalente funzione agricola, contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico).
2.2. Le azioni/obiettivi per lo spazio rurale
A/O.r.1
In linea con i principi del Drag regionale e con la bozza del Pptr, per le risorse rurali (intese quale insieme del
territorio non urbanizzato comprendente le aree destinate ad attività produttive agricole e zootecniche, ad infrastrutture e/o ad attrezzature a servizio delle zone urbanizzate, aree protette, parchi, ecc), il Pug dovrà individuare
strategie volte ad integrare e rendere coerenti politiche mirate a salvaguardare il valore naturale, ambientale, paesaggistico del territorio con lo sviluppo delle attività agricole esistenti.
Nella prospettiva dello sviluppo sostenibile ed in coerenza con le politiche agroalimentari della comunità europea, in ragione dei diversi ruoli assegnati oggi al territorio rurale, legati non solo alla produzione agricola ma anche all'assolvimento di funzioni ambientali ed alla produzioni di paesaggi, i contenuti del Pug dovranno essere
orientati:
 alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale
tradizionale, promovendo il sistema produttivo aziendale per le funzioni e tipologie produttive significative e lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e multifunzionale, preservando i suoli di elevato pregio
attuale e potenziale ai fini della produzione agricola, per caratteristiche fisiche o infrastrutturali, consentendo il loro consumo solo in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente
valide;
 alla valorizzazione della funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli
impatti negativi degli insediamenti, anche attraverso il rafforzamento del ruolo di presidio ambientale
delle aziende, prestando particolare attenzione alle zone di maggior pregio ambientale e a più basso livello di produttività;
 alla promozione della permanenza delle attività agricole e mantenimento di una comunità rurale vitale,
specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua manutenzione e salva11.6
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Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)

guardia, incentivando lo sviluppo, nelle aziende agricole, di attività complementari;
alla promozione del recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo a quello di valore
storico/architettonico/ambientale, e limitazione della nuova edificazione a esigenze degli imprenditori
agricoli strettamente funzionali allo sviluppo dell'attività produttiva.
A/O.r.2
Le aree agricole, articolate in contesti in funzione del diverso valore paesaggistico-ambientale e/o della funzione
predominante, dovranno essere sottoposte a specifica normativa, tendente a definire le possibilità di trasformazione in funzione dell'effettivo stato dei luoghi.
A/O.r.3
Nei contesti rurali si tenderà a privilegiare gli insediamenti produttivi correlati alle attività agricole e a contenere
le funzioni residenziali (e comunque le stesse dovranno essere determinate dall'attività produttiva dell'imprenditore agricolo).
A/O.r.4
Dovrà essere individuata e normata la possibilità di integrazione dell'attività agricola con altre attività compatibili con la stessa (es. agriturismo, turismo rurale).
Prevedere quindi la possibilità della tutela e dell'uso a fini turistico-ricettivi degli edifici rurali esistenti, per il
ripristino funzionale dei quali si individueranno incentivi e strumenti di fiscalità agevolata.
A/O.r.5
Nelle aziende agricole, in linea con i recenti disposti normativi regionali, dovrà essere perseguito uno sviluppo
sostenibile, promuovendo (non solo per motivi di risparmio energetico), l'uso di fonti rinnovabili di energia per
l'autoconsumo; in particolare le norme tecniche del piano dovranno incentivare la possibilità di utilizzo per gli
impianti idrici ed elettrici negli edifici esistenti e di nuova costruzione, di tecnologie che utilizzano fonti di energia rinnovabili.
A/O.r.6
L'adeguamento del Pug al Putt/p della Regione Puglia ed al Pai dell'Autorità di Bacino (come a tutti i piani sovraordinati), e di conseguenza il riconoscimento e la contestualizzazione e la specificazione dei contenuti cartografici e normativi degli stessi (definizione fisica delle “aree di pertinenza” e delle “aree annesse” del sistema
vincolistico), rappresenteranno la base su cui articolare le diverse modalità di trasformazione del c.d. territorio
aperto (lotto minimo di intervento, attività insediabili), e di conseguenza la possibile trasformazione dei luoghi,
ecc.).
A/O.r.7
La valorizzazione della produttività agricola, delle specializzazioni aziendali nella trasformazione di prodotti
agricoli (locali) e delle diverse attività, presenti sul territorio, attraverso l'incentivazione della cultura di aggregazione dei produttori del settore agricolo.
A/O.r.8
L'indicazione di strategie utili all'ottimizzazione della produttività agricola in funzione della propensione dei terreni, delle produzioni specializzate di qualità (già esistenti), finalizzate anche alla attività di azioni di sostegno
della Comunità Europea, delle possibilità ed innovazioni dell'economia agricola rurale attraverso l'integrazione e
a diversificazione produttiva (es. il PSR 2007/2013).
A/O.r.9
Il censimento e la conseguente tutela delle emergenze architettoniche esistenti, anche attraverso la contestualizzazione della bozza della “carta dei beni culturali” redatta dalla Regione Puglia nell'ambito della definizione del
quadro delle conoscenze del nuovo Pptr.
A/O.r.10 La spianata a nord e a sud
Incentivazione di azioni di bonifica e recupero ambientale delle situazioni di degrado naturalistico, di rischio
ecologico, nonché idrogeologico, conseguenza di un improprio uso del suolo (agricoltura a seminativo, diffusa
ed intensa attività di cava, edificazione non regolata), situazione che caratterizza i fianchi del versante a nord e a
sud della città, che in assenza di una adeguata copertura arborea, a seguito dello scorrimento delle acque meteoriche, presenta un diffuso dissesto idrogeologico per frana.
A/O.r.11 Rinaturalizzazione delle cave
Il consolidamento delle pareti delle cave attive, la cui altezza di decine di metri determina fenomeni di instabilità
e destabilizzazione delle zone sovrastanti. La rinaturalizzazione delle cave dismesse e riqualificazione degli
spazi limitrofi, al fine di integrare le medesime nella rete ecologica, in coerenza con la disciplina del PRAE.
A/O.r.12 La tutela idrogeomorfologica
La significativa presenza di corsi d'acqua superficiali a regime torrentizio, guidati da strutture morfologiche quali
dorsali e dalle litologie argillose del sottosuolo e dei fianchi delle strutture, determinano un sistema idrogeomorfologico da tutelare e manutenere, mediante miglioramento del funzionamento del deflusso delle acque superficiali, potenziamento della vegetazione sui versanti, mantenimento e recupero ambientale dell'assetto naturale degli alvei e delle fasce di pertinenza dei corsi d'acqua.
A/O.r.13 Il patrimonio storico-architettonico diffuso
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Tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico ed architettonico diffuso nel paesaggio agrario (masserie,
poste, casini, poderi), mediante la promozione di forme di conservazione e valorizzazione, oltre che di riuso ai
fini delle attività di sostegno e complementari alla attività agricola e altre attività compatibili con la stessa quali
agriturismo, turismo rurale.
Prevedere pertanto la possibilità della tutela e dell'uso a fini turistico-ricettivi degli edifici rurali esistenti, per il
ripristino funzionale dei quali si individueranno incentivi e strumenti di fiscalità agevolata.
A/O.r.14 Poli produttivi
Polo produttivo di livello sovracomunale da completare e qualificare.
A/O.u.15 La tutela e valorizzazione ambientale
Il territorio agricolo di Lucera appare caratterizzato da un elevato livello di artificializzazione e da un basso tasso
di diversificazione, essendo costituito in larga misura da monocolture cerealicole.
Questa estrema semplificazione degli ambienti rurali determina una drastica diminuzione delle interconnessioni
fra gli ecosistemi ed un decadimento degli equilibri ecologici.
La principale causa di questa situazione di degrado è la riduzione delle aree marginali ad alto valore ecologico,
come le piccole macchie boscate e le siepi.
La riqualificazione degli ambienti agrari con messa a dimora di siepi e fasce boscate, il recupero ambientale, il
rimboschimento, la forestazione, a scopi produttivi e non, in terreni agricoli o incolti, sono misure necessarie ad
incrementare il valore ecologico e paesaggistico del territorio, rese attuabili dalla disponibilità di numerosi incentivi economici ed in linea con i principali indirizzi comunitari e nazionali in termini di pianificazione del territorio, politica agricola ed energetica.
A/O.r.16 Il sistema della qualità del territorio
Seguendo la filosofia del superamento dell'amnesia di paesaggio, che si pone il duplice obiettivo di evitare ulteriori compromissioni dei beni paesaggistici e dall'altro sostenere tutte quelle attività ed iniziative atte al superamento della frattura tra abitanti e territorio, il PUG deve attuare a livello territoriale il progetto del "sistema della
qualità del territorio". Partendo dal censimento dei beni naturali, dei beni culturali diffusi e dei beni sociali si
tenta una loro integrazione in un sistema delle qualità naturali, culturali e sociali.
Questo implica, a livello ambientale, la costituzione di una rete ecologica come sistema di unità di paesaggio che
integra e allo stesso tempo si compone delle singole aree protette (aree di pregio naturalistico, lame, corsi d'acqua, boschi, macchie), e quindi la creazione di una rete ecologica locale basata su aree centrali e corridoi ecologici che si connette alla più ampia rete di area vasta a scala provinciale o addirittura nazionale.
A livello culturale una messa in rete del complesso dei beni culturali diffusi nel territorio (centro storico, aree
archeologiche, masserie, il sistema dei tratturi, beni storici quali gli insediamenti neolitici) che implica la costituzione di itinerari per la fruizione collettiva, che hanno sia una consistenza materiale (percorsi protetti per la mobilità lenta che dipartono da aree servite dal trasporto pubblico), che immateriale (costituiscono un modello organizzativo attraverso il quale far conoscere e sostenere le iniziative relative al turismo, alla cultura, al tempo
libero, alle attività sociali). Il sistema della qualità non investe solo il territorio aperto ma anche il centro urbano,
all'interno del quale sono presenti aree che possono essere riqualificate ed attrezzate in quanto facenti parte di un
sistema più ampio (e quindi sotto il profilo urbanistico questo sistema porterebbe al recupero e alla fruizione
collettiva di spazi marginali). Questi aspetti inevitabilmente investono l'ambito sociale, in quanto la città e il territorio risulterebbero maggiormente accessibili e con spazi pubblici riqualificati, e l'ambito economico in quanto
produttore di turismo.
A/O.r.17 Ricettività Turistica
Le risorse naturali e paesaggistiche sono beni posizionali, il loro valore dipende dall'intensità con la quale vengono utilizzate. Per questo lo sviluppo del turismo interno ed esterno richiede strategie che si distendano nell'intero territorio e nel lungo periodo. Di questo fanno parte non solo la salvaguardia assoluta di alcune aree e luoghi
ma un modello di sviluppo, che puntando sulla qualità, utilizzi in modo diffuso l'intera gamma delle risorse disponibili evitando la concentrazione di masse ed attrezzature. Alta qualità, scarsa concentrazione, salvaguardia
assoluta delle risorse. Le azioni che si ispirano a questa strategia possono essere riferite all'idea di costruzione
"dell'albergo più grande del mondo" cioè la costruzione di un'offerta turistica che si esprime in un numero di
strutture di grande qualità, ospitati in antiche masserie, appartamenti e mini appartamenti del centro antico, in
case di vacanza disperse nella campagna. Un'offerta turistica che utilizzi il patrimonio edilizio esistente, che
tragga il valore aggiunto dal contesto, dalla qualità come conseguenza di azioni di recupero, restauro e riqualificazione.
A/O.r.18 La mobilità
L'azione prevede la razionalizzazione del sistema dei trasporti, integrando il Piano del Traffico e prevedendo interventi sulla viabilità urbana ed extraurbana. L'obiettivo è di consentire un flusso corretto di interscambio fra
Lucera e tutto il bacino di utenza, senza incidere negativamente sul livello di qualità delle aree urbane, eliminando le cause di inquinamento ambientale, acustico etc.
Per la rete viaria extraurbana esistente si prevede la tutela con le fasce di rispetto, onde consentire le operazioni
di ammodernamento e potenziamento da parte degli enti preposti, e valorizzazione della naturale funzione di
11.8
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Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)
"cerniera" svolta da Lucera in riferimento al Centro-nord, al versante tirrenico e al bacino del Mediterraneo, funzione che va perseguita attraverso il rafforzamento della direttrice adriatica e l'integrazione territoriale con le
provincie di Campobasso, Benevento, Avellino, e il potenziamento della rete ferroviaria, così come previsto nel
PTCP della Provincia di Foggia.
 realizzazione di un nuovo tratto della rete ferroviaria
 adeguamento della rete stradale esistente
 completamento della tangenziale al centro abitato e realizzazione del tratto viario di collegamento
interregionale tra il Gargano e la Basilicata
2.3- Le azioni/obiettivi per lo spazio urbano
A/O.u.1
Definizione del perimetro dei contesti urbani ed individuazione degli indirizzi e direttive strutturali, volti a definire specifiche politiche urbanistiche, ovvero gli obiettivi progettuali di tutela, uso e valorizzazione delle risorse,
e le caratteristiche prestazionali sotto il profilo ambientale, morfologico, funzionale e procedurale delle trasformazioni compatibili con detti obiettivi.
Tali indirizzi e direttive saranno comunque finalizzati:

al contenimento del consumo di suolo;

al risparmio energetico e all'uso di tecnologie ecocompatibili e sostenibili;

alla riduzione dell'inquinamento acustico e dell'inquinamento luminoso;

all'aumento della permeabilità dei suoli urbani e del verde urbano anche mediante la previsione di specifici indici di densità vegetazionale e di reti ecologiche quali fattori di rigenerazione ambientale degli insediamenti urbani;

all'abbattimento delle barriere architettoniche;

allo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile.
A/O.u.2
In linea con i principi sanciti dal Drag regionale, nel Pug di Lucera si darà assoluta priorità alla individuazione
degli interventi che possono risolvere le ricorrenti situazioni di incompiutezza e inadeguatezza spaziale e/o funzionale e quindi il dimensionamento del Pug nei diversi settori (residenziale, produttivo, infrastrutturale), dovrà
derivare dalla sommatoria dei singoli possibili interventi di completamento, sostituzione, ristrutturazione e di
riqualificazione nell'ambito dei contesti urbani consolidati e di quelli da consolidare e riqualificare, nonché dalle
previsioni insediative per i contesti di nuovo impianto. Saranno individuati nuovi contesti per servizi; la ridefinizione e perimetrazione delle “nuove” aree di trasformazione dovrà essere effettuata a partire dal principio del
contenimento dell'espansione e della conservazione dei territori rurali.
A/O.u.3
I piani e i programmi dovranno contenere norme, parametri, indicazioni progettuali e tipologiche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali.
Il Comune potrà attivare incentivi in favore di coloro che effettueranno interventi di edilizia sostenibile, quali:
riduzioni della tassazione comunale sugli immobili e sulle aree edificabili (ICI, IMU, ecc), di altre imposte comunali, degli oneri di urbanizzazione secondaria e/o del costo di costruzione, con particolare riferimento all'edilizia residenziale sociale; incrementi fino al 10 per cento del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, per gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento, di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici
esistenti, compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di
densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal DI 1444/1968.
A/O.u.4
La riqualificazione dell'attuale tessuto urbano intervenendo sulla trasformazione di alcune aree, per ridare funzioni, servizi ed una identità a quelle parti di città oggi prive di qualità urbana.
A/O.u.5
La ridistribuzione dei servizi di quartiere, per soddisfare i fabbisogni pregressi della popolazione insediata, utilizzando le aree attualmente libere destinate a standard dal PRG vigente, acquisendo le stesse con il principio
della perequazione urbanistica, attraverso l'inclusione in PUE.
A/O.u.6
La delocalizzazione di parte delle attività pubbliche per consentire un miglioramento di alcune zone, un alleggerimento della pressione del traffico e per creare punti di attrazione che svolgano la funzione di cerniera tra parti
di città separate.
A/O.u.7
Salvaguardare il paesaggio urbano sia attraverso il completamento della pianificazione esecutiva, sia attraverso i
programmi di rigenerazione urbana in applicazione della L.r.21/2008, finalizzati al recupero e alla riqualificazione spaziale e funzionale di contesti urbani.
A/O.u.8
11.9
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)
La tutela e la promozione degli attrattori turistici non limitati alle pur notevoli risorse storiche e archeologiche
della città (Castello, Anfiteatro Romano) ma anche al patrimonio architettonico diffuso nel paesaggio agrario
come le masserie, i tratturi, e la vicinanza a pregevoli località extracomunali (quali i Santuari di San Giovanni
Rotondo e Monte Sant'Angelo) attivando contestualmente sistemi di riqualificazione urbana (come l'accoglienza
diffusa) che consentano il recupero e la valorizzazione degli edifici storici e del centro storico.
A/O.u.9 Il centro antico
 Riqualificazione del centro antico tesa al restauro e alla ristrutturazione del patrimonio edilizio privato
esistente, attraverso forme di cooperazione tra pubblico e privato, come politiche di incentivazione di
tipo fiscale e di supporto alle iniziative.
 Potenziamento del polo universitario mediante la ristrutturazione dell'edificato esistente in disuso da
destinare alla ricerca e alla didattica oltre che a residenze universitarie.
 Utilizzo delle nuove forme tipologiche di accoglienza diffusa che ben si adatta alle politiche di recupero
edilizio dei centri storici ed ha il vantaggio di operare in progress (albergo diffuso).
A/O.u.10 Il centro storico
Lo spostamento verso la città moderna o contemporanea ("Lucera 2" e "zona 167") di alcune funzioni del centro
storico, poiché incompatibili spazialmente con un contesto compatto, privo di infrastrutture (parcheggi) e/o di
difficile accessibilità (viabilità storica), produrrebbe effetti di decongestione del traffico (e conseguente miglioramento delle condizioni sociali, ambientali, ecc.) e produrrebbe il superamento della monofunzionalità oggi esistente (ad esempio residenziale).di alcune parti di città.
A/O.u.11 Ingresso via Foggia
Riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ingresso alla città e dell'asse urbano "via Foggia", creando un polo
lineare di attrezzature terziarie/direzionali. L'asse attrezzato, partendo da un polo turistico, continua con grandi
contenitori per attività urbane ed extraurbane a concentrazione terziaria (pubblico-privato) fra "Lucera 2" e le
zone di completamento del precedente piano (PRG) e l'area dell'Anfiteatro (anche questa interessata dalla realizzazione di un parco archeologico) per finire nel centro antico.
A/O.u.12 Aree a servizi
 Ridistribuzione, miglioramento e potenziamento mediante acquisizione gratuita di aree per servizi che
nel PRG avevano medesima destinazione ma sono rimaste inattuate. Le stesse aree dovranno essere utilizzate per realizzare spazi pubblici e servizi atti a migliorare la qualità di vita.
 Verifica della compatibilità di alcune localizzazioni con il tessuto edificato, in rapporto alla congestione
del traffico.
 Ipotesi di delocalizzazioni in rapporto alla marginalità di alcune aree residenziali, per le quali occorrerebbe prevedere una riqualificazione.
 Acquisizione delle aree libere intorno al Castello, destinate dal precedente PRG a servizi di quartiere, e
realizzazione di attrezzature che (insieme allo stadio) possano divenire poli di riqualificazione del tessuto urbano della zona a ovest del centro urbano.
 Recupero e riutilizzo dei manufatti industriali dismessi esistenti nella zona nord testimonianza della storia industriale della città di Lucera, mediante l'insediamento di attività private e pubbliche di interesse
collettivo.
A/O.u.13 Contesti della produzione, trasformazione, commercializzazione
Individuazione di contesti della produzione, della trasformazione e della commercializzazione a sud del centro
abitato in stretta relazione fisica e funzionale con la S.S. 17.
A/O.u.14 Attività produttive
Delocalizzazione delle imprese artigianali collocate all'interno del tessuto urbano verso siti più idonei ed attrezzati, per consentire eventuali ampliamenti, l'adeguamento alla normativa di sicurezza e miglioramento della qualità ambientale del contesto urbano.
A/O.u.15 La direttrice di sviluppo "via Foggia"
 Recupero delle aree intercluse nelle zone di espansione diffusa, con l'obiettivo di dotare le stesse di servizi di quartiere, consentendo il completamento e imponendo la cessione gratuita delle aree necessarie
per rafforzare un sistema residenziale integrato onde evitare fenomeni di marginalizzazione.
 Individuazione di contesti di nuovo impianto per l'integrazione tra residenza e servizi.
 La direttrice di sviluppo Sud

Lo sviluppo lungo tale direttrice sarà destinato alla ricucitura ed al rafforzamento degli
insediamenti produttivi e di tipo commerciale esistenti rispetto al centro urbano.

Previsione di contesti da destinare a terziario/direzionale misto a residenza, volti ad accogliere
servizi privati di eccellenza e di livello superiore di tipo urbano e territoriale, e la successiva riqualificazione dell'area lungo la via Appulo Sannitica.
A/O.u.16 Il sistema infrastrutturale
La rete urbana può essere potenziata mediante l'attuazione di PUE con l'acquisizione, per cessione gratuita, delle
11.10
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)
aree per le urbanizzazioni primarie. In merito alla viabilità esistente, essendo improbabile un ampliamento, un
primo livello di intervento è costituito dalla limitazione del traffico in alcune zone, come il Centro Storico, così
come sta avvenendo, al fine di migliorare la qualità di vita dei residenti, il sistema della mobilità, e l'utilizzo
delle aree a standard esistenti da destinare a parcheggi.
A/O.u.17 La tutela dei boschi planiziali
Il territorio di Lucera si caratterizza per l'assenza di aree di valore naturalistico in grado di svolgere un ruolo importante ai fini della conservazione della biodiversità, pertanto risulta di prioritaria importanza la conservazione,
la tutela ed il potenziamento di tutto il sistema botanico vegetazionale esistente quali, ad esempio, gli ultimi residui di bosco planiziale che punteggiano il versante del castello.
 Conservazione e potenziamento del bosco planiziale
 Tutela e valorizzazione della Pineta Castello e delle aree arborate limitrofe
Art. 3- Attuazione del PUG
1. Il PUG, in esecuzione della legge Regione Puglia n. 20/2001, della Del.G.R. n.1328/03.08.2007
“Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) – Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei Piani Urbanistici Generali” ed in adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio della Regione Puglia, al PAI “Piano di Assetto Idrogeologico” della Autorità di Bacino
della Puglia ed al PTCP “Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Foggia”, si applica su
tutto il territorio comunale secondo le disposizioni di seguito riportate e le rappresentazioni degli elaborati grafici.
2. L’attività edificatoria nei vari contesti in cui è suddiviso il territorio comunale, pertanto, è regolata
dal PUG ed è soggetta alle disposizioni di legge e, per quanto non in contrasto con il PUG, alle disposizioni degli altri regolamenti comunali.
Art. 4- Parte strutturale e parte programmatica del PUG
Il PUG in conformità ai disposti della LR 20/2001 e del DRAG, è articolato in “previsioni strutturali”
(PUG/S) e “previsioni programmatiche” (PUG/P).
1. La parte strutturale: persegue gli obiettivi della salvaguardia e valorizzazione delle invarianti strutturali del territorio; indica le grandi scelte di assetto di medio lungo periodo costruite a partire dai
contesti territoriali individuati; detta indirizzi e direttive per le previsioni programmatiche e per la pianificazione attuativa.
2. La parte programmatica contiene gli obiettivi specifici e la disciplina delle trasformazioni territoriali
e di gestione delle trasformazioni diffuse; individua gli interventi coerenti con il livello strutturale e
realisticamente realizzabili nel breve-medio periodo, in relazione ad attori e risorse disponibili e/o mobilitabili, da raccordarsi con la programmazione finanziaria comunale, e in particolare con le previsioni del Piano Triennale delle Opere Pubbliche.
3. Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso procedimento per la formazione del PUG (art.11 della L.R. 20/2001).
4. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni programmatiche del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale.
5. La deliberazione motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali
del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva
da:
a) verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
b) precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;
c) modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizione di
nuovi vincoli;
d) adeguamento e/o rettifica di limitata entità delle perimetrazione dei PUE di cui all’articolo 15, derivanti dalle verifiche, precisazioni e modifiche di cui alle lettere a), b), c);
e) modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 3, del DPR
n.380 del 2001.
Art. 5- Tutela generale dell’ambiente e del paesaggio
L’ambiente, sia nell’aspetto naturale che in quello assunto attraverso le successive trasformazioni storiche operate dagli uomini (il paesaggio), è un bene di interesse pubblico.
11.11
Comune di Lucera
Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)
Il Comune, di intesa con gli altri Organi competenti a livello regionale e statale, ne cura la conservazione, lo sviluppo, l’utilizzazione sociale al fine di garantire il benessere igienico e culturale della popolazione.
Qualsiasi progetto di strumento urbanistico e qualsiasi intervento comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio deve adeguarsi al principio enunciato al comma precedente.
Art. 6- Lo sviluppo sostenibile: principi ed indirizzi
Lo “sviluppo sostenibile” (Rapporto Brundtland, Word Commission on Environment, 1987), che “garantisce i bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future di fare altrettanto”, deve sottendere ogni proposta progettuale da quella del semplice organismo architettonico
alla pianificazione territoriale.
Nella formazione del Piano Urbanistico Generale, pertanto, tale concetto non può non essere il “filo
rosso” da seguire dal momento della proposta a quello della decisione, in coerenza con i contenuti
della Carta di Alborg approvata nel 1994 dalla “Conferenza Europea sulle città sostenibili”.
In riferimento alla “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia” approvata dal
CIPE il 2 agosto 2002 con deliberazione n.57 (GU n.255 del 30.10.2002, suppl. ord. n.205, in attuazione della “Agenda 21”) che, nel cap.V “Qualità dell’ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani”, recepisce gli obiettivi generali del “Quadro d’azione per uno sviluppo urbano sostenibile
nell’UE” (COM 1998/605): riequilibrio territoriale, migliore qualità dell’ambiente urbano, uso sostenibile delle risorse ambientali, valorizzazione delle risorse socio-economiche locali e loro equa distribuzione.
A scala urbana, lo sviluppo sostenibile, anche in riferimento ai contenuti della l.r. 13/2008 “Norme per
l’abitare sostenibile” e della l.r. 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e
di trasformazione del territorio”, si sviluppa con:
- l’applicazione del principio della perequazione e dell’istituto del comparto urbanistico per gestire (attraverso il trasferimento dei diritti di costruire) la tutela e la valorizzazione dei siti con
specificità ecologiche, documentarie e paesaggistiche;
- la qualità dell’abitare attraverso la attenta delimitazione delle aree da sottrarre al traffico
veicolare di transito, previa individuazione degli assi viari di scorrimento e delle aree di stazionamento;
- la promozione dell’ecoefficienza basata sulla integrazione degli aspetti globali (clima, strato di
ozono, biodiversità), con quelli connessi con la conservazione delle risorse naturali (minerarie,
energetiche fossili, idriche, suolo, ecc.) e con quelli locali (inquinamenti, rifiuti, qualità urbana, ecc.) valutata ex ante per i piani e gli interventi di settore.
A scala edilizia, di contro, si sviluppa con:
- la formulazione di un Regolamento Edilizio e di Igiene che deve rispondere anche alle esigenze di nuove forme di progettazione orientate alla sostenibilità;
- la progettazione di interventi che salvaguardino gli equilibri ecologici ambientali (insolazione,
ventilazione, ombreggiamento, verde, ecc.);
- la adozione nelle attività edilizie di procedure di produzione e di gestione che pongano in
primo piano le questioni energetiche;
- l’attenzione al perseguimento della qualità estetica sia nella definizione degli spazi urbani sia
delle architetture che li definiscono;
- la differenziazione dei rifiuti fin dal luogo della produzione (per esempio, nelle abitazioni)
onde rendere automatica la successiva raccolta differenziata e, quindi, il successivo riciclaggio, riuso, recupero energetico;
- l’applicazione delle azioni e degli incentivi derivanti dalle normative regionali.
Inoltre il PUG, in adeguamento al Piano stralcio di Assetto Idrogeologico dell’AdB della Puglia, persegue l’obiettivo di promuovere la manutenzione del territorio e le opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale. Tale obbiettivo è perseguito mediante: a) interventi strutturali volti a garantire la riduzione di
pericolosità del territorio; b) interventi non strutturali, volti a garantire adeguati sistemi di gestione degli eventi anche nelle more della realizzazione delle opere strutturali; c) interventi di manutenzione,
11.12
Comune di Lucera
Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)
vigilanza e controllo, al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia del sistema fisico esistente; d) gli
strumenti di governo del territorio, al fine di garantire l’attuazione delle strategie di risanamento e
prevenzione.
Le finalità primarie da considerare sono quelle inerenti a: a) mantenere il reticolo idrografico in buono
stato idraulico ed ambientale, ivi compreso il trattenimento idrico ai fini della ottimizzazione del deflusso superficiale e dell’andamento dei tempi di corrivazione; b) garantire buone condizioni di assetto
idrogeologico del territorio, ivi compresa la protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e
instabilità; c) garantire la piena funzionalità delle opere di difesa finalizzate alla sicurezza idraulica e
geomorfologica; d) privilegiare condizioni di uso del suolo, che favoriscano il miglioramento della
stabilità dei versanti e delle condizioni di assetto idrogeologico; e) favorire il perseguimento della sicurezza idrogeologica anche attraverso l’incentivazione delle rilocalizzazioni ai sensi dell’art. 1,
comma 5, del D.L. 180/1998; f) favorire l’informazione e la comunicazione alla popolazione in modo
da renderla consapevole sui contenuti del PAI con particolare riguardo alle condizioni d’uso delle aree
a pericolosità molto elevata e alla gestione del rischio residuo.
Le azioni, oltre a perseguire la mitigazione della pericolosità idrogeologica del territorio, devono essere informate ai seguenti criteri generali: a) protezione e recupero dei biotopi locali e delle specie rare
ed endemiche, attraverso le opportune valutazioni in sede progettuale e ponendo in opera adeguate
precauzioni durante la fase di cantiere; b) diversità morfologica atta a preservare una biocenosi il più
possibile ricca e diversificata, nella valutazione complessiva che l’eterogeneità morfologica
dell’habitat costituisce il valore essenziale ai fini della biodiversità; c) conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalità dei corsi d’acqua, previa analisi dei rapporti funzionali tra l’ecosistema ripario e quello terrestre, interventi di riqualificazione ambientale e di conservazione e messa a dimora di specie compatibili con la buona officiosità, la sicurezza e la manutenzione
dell’alveo; d) conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalità dei
versanti; e) protezione e conservazione del suolo mediante l’uso della buona pratica agricola e la
limitazione dell’azione di spietramento inteso quale scarnificazione e macinazione del substrato
calcareo; f) conservazione e creazione di corridoi biologici atti a garantire il libero movimento degli
organismi ed evitare l’isolamento e la conseguente estinzione di popolazioni animali; g) naturalità e
compatibilità ambientale delle strutture e delle opere, atta a mitigare l’impiego di elementi strutturali,
anche non visibili, che perturbino sensibilmente la naturalità e il valore storico architettonico dei siti;
h) conservazione e sviluppo dei processi autodepurativi, attraverso la realizzazione di interventi di
differenziazione degli alvei tali da incrementare la diversità idrobiologica, di “ecosistemi filtro” e
sistemi di fitodepurazione nelle aree di golena e di fondovalle, conservazione e messa a dimora, ove
opportuno e possibile, di adeguate piante con capacità fitodepurativa, specie lungo le fasce riparie.
Art. 7- Elaborati costituenti il Piano Urbanistico Generale
1. Gli elaborati costituenti il Piano Urbanistico Generale, in conformità ai disposti della lr
20/2001 e del DRAG sono:
a. Relazione
b. Sistema delle conoscenze
b.1. Sistema di area vasta
b.1.1 Sistema territoriale di area vasta
b.1.2 PTCP – Provincia di Foggia: “Sistema della qualità”
b.1.3 PTCP – Provincia di Foggia: “Vulnerabilità degli acquiferi”
b.1.4 PTCP – Provincia di Foggia: “Sistema insediativo e della mobilità”
b.1.5 PTCP – Provincia di Foggia: “ Tutela dell’integrità fisica del territorio”
b.1.6 PTCP – Provincia di Foggia: “Tutela dell’identità culturale: elementi di matrice naturale
b.1.7 PTCP – Provincia di Foggia: “Tutela dell’identità culturale:
elementi di matrice antropica
b.2. Sistema territoriale locale
b.2.1.1 Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
b.2.1.2a/b/c Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
b.2.1.3 Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale – Centro urbano
b.2.2.1 Cartografia di base: Ortofotocarta
11.13
Scala 1: 50.000
Scala 1:150.000
Scala 1:130.000
Scala 1:150.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 10.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 30.000
Comune di Lucera
Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)
b.2.2.2a/b/c Cartografia di base: Ortofotocarta
b.2.2.3 Cartografia di base: Ortofotocarta – Centro urbano
b.2.3.1 Carta delle emergenze idrogeomorfologiche (AdB Puglia)
b.2.4 Vulnerabilità e rischio idrogeomorfologico (AdB Puglia)
b.2.5 Carta geolitologica (AdB Puglia)
b.2.6 Carta dell’uso del suolo (SIT Puglia)
b.2.7 Carta delle emergenze storiche-architettoniche (c.b.c, vincoli statali)
b.2.8 Carta dei vincoli statali
b.2.8.1 a/b/c Carta dei vincoli statali
c. Bilancio della pianificazione in vigore
c.1 Riporto Primi adempimenti per l’attuazione del piano
c.1.1 PUTT/P Regione Puglia: sistema botanico vegetazionale
c.1.2 PUTT/P Regione Puglia: sistema geomorfologico
c.1.3 PUTT/P Regione Puglia: sistema storico architettonico
c.1.4 PUTT/P Regione Puglia: ambiti territoriali estesi
c.1.5 PUTT/P Regione Puglia: perimetrazione dei territori costruiti
c.2.1 Riporto del PRG vigente
c.2.2 Riporto del PRG vigente – Centro urbano
c.3 Quadro della programmazione e della progettazione in atto Centro urbano
d. Quadri interpretativi
d.1 Carta dell’uso del suolo
d.2a/b/c Carta dell’uso del suolo
d.3 Carta delle emergenze botanico-vegetazionali
d.4a/b/c Carta delle emergenze botanico-vegetazionali
d.5 Carta delle emergenze storico-architettoniche
d.6a/b/c Carta delle emergenze storico-architettoniche
d.7 Carta idrogeomorfologica/paesaggio
d.8a/b/c Carta idrogeomorfologica/paesaggio
d.9 Carta della vulnerabilità e del rischio idrologico e geomorfologico
d.10a/b/c Carta della vulnerabilità e del rischio idrologico e geomorfologico
d.11 Carta delle risorse insediative
d.12 Carta delle risorse insediative - Centro urbano
d.13 Carta delle risorse paesaggistiche
d.14a/b/c Carta delle risorse paesaggistiche
d.15 Carta delle risorse infrastrutturali
d.16 Carta delle risorse infrastrutturali- Centro urbano
d.17 Carta delle dominanti territoriali
d.18a/b/c Carta delle dominanti territoriali
e. Schemi direttori
e.1 Schema Strutturale Strategico: contesti rurali
e.2 Schema Strutturale Strategico: contesti urbani
f. Previsioni strutturali (PUG/S)
f.1 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali: sistema botanico-vegetazionale
f.1.1 a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema botanico-vegetazionale
f.2 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.2.1 a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.3 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.3.1 a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.4 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
vulnerabilità e rischio idraulico
f.4.1 a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
vulnerabilità e rischio idraulico
11.14
Scala 1: 10.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 10.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 10.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 10.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 10.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 10.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 10.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 10.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 10.000
Scale varie
Scale varie
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 10.000
Comune di Lucera
Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)
f.5 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali – Centro urbano
f.6 Atlante dei beni archeologici ed architettonici
f.7.1 a/b/c Carta dei contesti
f.7.2 Carta dei contesti
f.7.3 Indagine conoscitiva del centro storico su AEFG comunale
f.8 Carta dei contesti con trasformabilità condizionata
g. Previsioni Programmatiche (PUG/P)
g.1. Carta del PUG programmatico
h. Norme Tecniche di Attuazione
i. Rapporto Ambientale
Scala 1: 5.000
Scale varie
Scala 1: 10.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 2.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 5.000
Art. 8- Efficacia degli elaborati del PUG
1. Le tavole, costituenti le “basi” cartografiche su cui sono state riportate le analisi e su cui è stato
costruito il progetto del PUG, derivano da quelle messe a disposizione dalla Regione Puglia e dagli
altri Enti anche a seguito delle Conferenze di Copianificazione; da quelle in possesso del Comune;
dalla traslazione adeguata delle tavole del PUTT/P e delle aree perimetrate a diversa pericolosità
idraulica e geomorfologica dal PAI dell’AdB; dagli elaborati grafici del PTCP della Provincia di
Foggia, dagli studi specialistici relativi alla geologia, alla sismica ed all’idrogeologia redatti ed
asseverati per conto dell’Amministrazione Comunale.
Esse, conseguentemente, non costituiscono documentazione esaustiva della situazione dei luoghi, ma
vanno considerate esclusivamente come supporti cartografici per le analisi e per il progetto del Piano
Urbanistico Generale.
2. Le indicazioni contenute nelle tavole in scala maggiore prevalgono su quelle in scala minore. In
caso di discordanza o di indicazione errata, le indicazioni scritte prevalgono su quelle grafiche. I
contenuti della Relazione e dei suoi inserti ed allegati, non producono effetti normativi e/o prescrittivi,
dovendosi ritenere soltanto “illustrativi” del progetto del Piano Urbanistico Generale.
Sono da ritenersi prescrittivi, di contro, i contenuti degli elaborati NTA e degli elaborati grafici della
serie “f” e della serie “g”.
3. D’ora in avanti il Piano Urbanistico Generale sarà indicato con il solo “PUG”.
Art. 9- Adeguamento del PUG agli strumenti di pianificazione sovraordinati
1. Il PUG è stato predisposto nelle rispetto delle indicazioni contenute negli strumenti di
pianificazione territoriale regionali e sovraordinati, in particolare del:
 al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio delle Regione Puglia approvato con
delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15 Dicembre 2000;
 del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Delibera del C. I. dell’Autorità di
Bacino Puglia n. 39 del 30.11.2005, pubblicato sul BUR Puglia del 2 febbraio 2006 n. 15, e
aggiornato per il territorio di Lucera all’interno del tavolo tecnico di copianificazione per la
redazione del PUG ai sensi degli artt. 24 e 35 delle NTA;
 del PTCP “Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Foggia”, approvato con
Delibera del Consiglio Provinciale n. 84 del 21.12.2009.
Nella redazione del PUG si è tenuto conto, inoltre, delle indicazioni contenute del PPTR- Piano
Paesistico Territoriale Regionale della Regione Puglia (adottato con Del.GR n.1435 del 2/8/2013 e
successive modifiche alle NTA con Del.GR n. 2022 del 29/10/2013).
2. Nella elaborazione del PUG sono stati presi in considerazione le indicazioni fornite dai seguenti
piani regionali e provinciali:
 Piano regionale delle attività estrattive (PRAE);
 Piano faunistico venatorio;
 Piano regionale di tutela delle acque;
 Piano regionale dei rifiuti;
 Piano energetico ambientale regionale (PEAR);
 Piano regionale dei trasporti.
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Parte II
Definizioni
Art. 10- Gli interventi costruttivi
Le opere sottoposte alla disciplina delle presenti NTA sono costituite dagli interventi costruttivi tesi a
trasformare o a riqualificare lo stato dei luoghi, intendendosi:
 per interventi costruttivi, le opere edilizie realizzate, entro e/o fuori terra, che risultino ancorate al
terreno e non rientrino nella categoria delle cose mobili secondo il codice della strada, e che
riguardino costruzioni aggiuntive o sostitutive, rispetto all'originario stato del suolo e dei luoghi,
quali edifici, costruzioni in genere, nonché quant’altro comporti la realizzazione di manufatti;
 per trasformazioni, le azioni costruttive funzionali alla realizzazione della nuova edificazione di
manufatti edilizi, infrastrutturali e di opere in generale, per cui l’ambiente fisico viene ad essere
modificato rispetto a quello preesistente;
 per riqualificazione, le azioni atte a conservare con adeguamenti funzionali, strutturali e
morfologici gli elementi costruiti e quelli ambientali esistenti.
Art. 11- Definizioni
1- Indici riferiti agli abitanti
Volume lordo abitabile = mc 100 per abitante di cui mc 80 destinati all’abitazione e mc 20 destinati ai
servizi di prima necessità.
2- St = Superficie territoriale
La superficie territoriale è misurata al lordo della metà delle strade di PUG e di quelle esistenti che
contornano la maglia di intervento, ed al lordo delle eventuali fasce di rispetto stradale e della viabilità
prevista in progetto all’interno della maglia stessa.
3- Comparto edilizio
E’ un’area delimitata, con o senza presenza di edifici, nella quale gli interventi di edificazione o di
riqualificazione, comportano progettazione planovolumetrica unitaria o di PUE estesa all'intera area,
con l'utilizzo del principio della perequazione, regolata da patti convenzionali pubblico-privati;
4- Stc = Superficie territoriale di comparto
La superficie territoriale del comparto è misurata al lordo della metà delle strade di PUG e di quelle
esistenti che contornano il comparto di intervento (o alla loro totalità), ed al lordo delle eventuali fasce
di rispetto stradale e della viabilità prevista in progetto all’interno del comparto stesso.
5- Sf = Superficie fondiaria
La superficie fondiaria è pari alla superficie dell’area interessata dalla costruzione, computata al netto
delle superfici per urbanizzazioni primarie e secondarie.
6- Ift = Indice di fabbricabilità territoriale
E’ il rapporto tra il volume massimo costruibile (espresso in mc) e la superficie territoriale St (espressa
in mq).
7- Ifc = Indice di comparto
E’ il rapporto tra il volume massimo costruibile (espresso in mc) e la superficie territoriale del
comparto perequativo Stc (espressa in mq).
8- Iff = Indice di fabbricabilità fondiaria
E’ il rapporto tra il volume massimo costruibile (espresso in mc) e la superficie fondiaria (espressa in
mq).
9- Ds = densità territoriale
E’ data dal rapporto tra il numero di abitanti e la superficie territoriale espressa in ettari.
10- Superficie
10.1- Scv = Superficie di concentrazione volumetrica
Superficie delimitata all’interno del comparto perequativo, in cui viene concentrata la volumetria
rinveniente dall’applicazione dell’indice di comparto.
10.2- Scg = Superficie di cessione gratuita
Superficie determinata dall’applicazione del meccanismo perequativo nei comparti, riveniente dalla
differenza tra superficie territoriale del comparto (Stc) e la somma della superficie di concentrazione
volumetrica (Scv) e le superficie per urbanizzazioni primarie e secondarie.
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10.3- SU = Superficie per opere di urbanizzazione
10.3.1- SUP = Superficie per opere di urbanizzazione primaria
Comprende le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria di cui alla tabella C della legge
regionale n. 6/79 e sue integrazioni e modifiche.
10.3.2- SUS = Superficie per opere di urbanizzazioni secondarie
Comprende le aree destinate alle urbanizzazioni secondarie definite dalla tabella C della legge
regionale n. 6/79 e sue integrazioni e modifiche.
10.4- Sm = superficie minima di intervento
E’ la Sf minima richiesta per ogni intervento edilizio diretto, oppure la St minima richiesta per ogni
strumento urbanistico di esecuzione.
10.5- Sc = Superficie coperta
E’ rappresentata dall’inviluppo della proiezione verticale di tutte le superfici chiuse perimetralmente
costituenti l’edificio.
10.6- Su = superficie utile
E’ la superficie in mq di pavimento dell’unità immobiliare, al netto delle strutture murarie, degli
ingombri delle tramezzature e dei vuoti di porte e finestre.
10.7- Sa = superficie accessoria
E’ la superficie in mq, destinata a servizi e accessori, per attività diverse da quelle residenziali.
10.8- Snr = superficie non residenziale
E’ la superficie in mq destinata a servizi e accessori al servizio dell'abitazione, quali balconi, logge,
cantinole, locali di deposito, terrazzi, ballatoi, (misurati tutti al netto delle murature, tramezzi e vuoti
di porte e finestre), tettoie, scale e ascensori, locali per impianti tecnologici, vani e androni d'ingresso,
spazi per riunioni, parcheggi e autorimesse entro e fuori terra, compresi i relativi spazi di manovra.
10.9- Lr = lotto libero
Si definisce lotto libero, il lotto non edificato, intercluso tra lotti edificati o tra edifici esistenti, la cui
superficie non sia asservita a edifici o come pertinenze dirette o come parte scoperta del lotto
edificabile originario, (prescindendo da divisioni di proprietà o catastali), e abbia una diretta
comunicazione con una strada (pubblica e/o privata) o con spazio pubblico o di uso pubblico.
E’ definita pertinenza diretta, l’area che ha contribuito al calcolo degli indici di utilizzazione
territoriale o fondiaria del lotto e/o che abbia un nesso oggettivo, strumentale e funzionale con
l’edificio principale.
10.10 - Isff = Indice di superficie di fabbricabilità fondiaria
E’ il rapporto tra la superficie massima costruibile (espressa in mq) e la superficie fondiaria (espressa
in mq).
11. Altezza
11.1. H = Altezza del fabbricato.
Per altezza del fabbricato si intende la distanza verticale misurata fra il piano del terreno sistemato, o il
marciapiede, come risulta dal progetto, e l’estradosso dell’ultimo solaio anche se a copertura di volumi
arretrati, misurato al rustico a meno di strati per masso a pendio e coibentazione.
Qualora la copertura abbia, anche parzialmente, pendenza superiore ai 30°, per altezza dell’edificio si
intende la distanza verticale misurata fra il piano del terreno sistemato come risulta dal progetto e la
linea mediana della copertura inclinata. L’altezza così determinata è quella da utilizzarsi per la
determinazione della distanza minima fra i fabbricati.
In caso di edifici complessi e di terreni in pendenza, l’altezza dell’edificio va calcolata come media
delle altezze delle facciate (Hf).
Ai fini della determinazione dell’altezza massima (Hmax) si escludono i volumi relativi a tutti gli
impianti tecnologici e funzionali (anche se chiusi in un involucro di protezione) e si considerano, in
luogo di quelle reali, le altezze teoriche.
11.2. Hf = Altezza della facciata
Per altezza della facciata si intende l’altezza media misurata per tratti di facciate omogenee rispetto ai
sistemi geometrici di riferimento, costituiti dalla linea di gronda e dalla linea di attacco a terra.
11.3. HP = Altezza lorda di piano
E’ rappresentata dalla differenza tra le quote del pavimento del piano superiore e quella del piano di
riferimento. Per i piani con copertura a tetto avente pendenza superiore al 30% l’Hp è data dall’altezza
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media corrente tra il pavimento e l’estradosso della copertura.
12- V = Volume
Il volume del manufatto edilizio o dei manufatti edilizi è quello che emerge dal terreno sistemato
conformemente al progetto approvato; sono esclusi dal computo i porticati soltanto se destinati ad uso
collettivo.
12.1- Il volume complessivo, in mc, è quello risultante dalla somma dei volumi di ciascun piano,
costituiti dallo spazio compreso tra gli estradossi di due solai orizzontali conseguenti, relativamente
alla superficie coperta di piano; nel caso del solaio superiore inclinato l'altezza da considerare è quella
media.
12.2- Nel volume complessivo non vanno computati: 1) i volumi entroterra, sottostanti il fabbricato
fino ad un’altezza fuori terra di 0,70 ml; le sistemazioni esterne, se in aderenza al perimetro del
fabbricato, 2) i volumi tecnici, 3) le camere d’aria delle pareti ventilate dei prospetti e quelle di
estradosso, i sottotetti non praticabili, e la parte dei vani scala sovrastante la linea di gronda o la
copertura piana; i volumi delle serre captanti e delle torri o camini di ventilazione, nonché altri spazi
strettamente funzionali al risparmino energetico e idrico; 4) nell’edificato esistente le variazioni di
volume conseguenti all'adeguamento alle norme di sicurezza e igieniche, ed all'eliminazione delle
barriere architettoniche.
12.3- I volumi tecnici sono quelli destinati ad ospitare impianti tecnologici aventi un rapporto di
strumentalità necessaria per l'utilizzazione dell'edificio, quali vani ascensori (vano corsa e sala
macchinari), locali per impianti termici e quadri elettrici, impianti idrici di accumulo (serbatoi) e di
pressurizzazione (autoclavi), parti dei vani scala (torrini) ricadenti al di sopra della linea di gronda o
del piano terrazzo. Essi sono commisurati alle esigenze funzionali ed alla consistenza degli edifici di
riferimento. Non sono volumi tecnici quelli svolgenti mere funzioni complementari all'abitazione,
quali soffitte, locali di sgombero, stenditoi chiusi; nel caso di edifici esistenti si applicano le norme di
cui alla l.r. Puglia n. 33 del 15.11.2007 e s.m.i. . Per edifici e costruzioni destinate ad attività
produttive (industriali, artigianali e commerciali), i volumi tecnici, se non distinguibili dai volumi
tecnologici, sono considerati nella misura del 5% dei volumi esclusivamente tecnologici;
12.4- Le verande, laddove non escluse dalle norme di PUG, (per verande si intendono vani siti sul
perimetro esterno dell’edificio, coperti e chiusi con muri per almeno il 75% del loro perimetro totale,
non costituiscono volume se la loro superficie non eccede il 15% della superficie chiusa del piano di
riferimento (esclusa la superficie della veranda stessa). La parte eccedente il 15% è da considerarsi
volume a tutti gli effetti;
12.5- Il volume delle costruzioni coperte con volte e/o con pseudovolte (trulli, cannucciati, plafoni
chiusi, ecc,) il volume è dato dal prodotto della superficie, al netto delle murature, per l’altezza interna
misurata dal piano di calpestio fino all’imposta della volta/pseudovolta; nel caso di imposta a quota
inferiore a m 1,50 dal pavimento, il volume è dato dal prodotto della superficie, al netto delle
murature, per l’altezza pari ai 2/3 di quella interna misurata dal piano di calpestio fino all’intradosso
della chiave della volta/pseudovolta.
12.6- Il volume di contenitori per liquidi (serbatoi cilindrici prefabbricati, ecc.) o per materiali sciolti
(sili granari, ecc.) o per componenti e/o prodotti finiti imballati (magazzini automatizzati, ecc.) in cui
non è prevista e possibile la presenza umana, salvo che per attività di manutenzione, si calcola
applicando al volume geometrico fuori terra un coefficiente di riduzione pari al 50%.
13- Q = Rapporto massimo di copertura
E’ dato dal rapporto tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf), riferito a tutte le opere
edificate sul terreno; è espresso in percentuale.
14- Distanze
14.1- Dc = Distanze dai confini.
E’ rappresentata dal minimo distacco tra i vari prospetti del fabbricato ed i confini del lotto stesso.
14.2- Dst = Distanze dalle strade
E’ rappresentata dal minimo distacco tra i vari prospetti del fabbricato e le strade.
14.3- Df = Distacco tra fabbricati.
E’ la distanza minima tra le proiezioni verticali dei fabbricati misurata nei punti di massima sporgenza.
I balconi sporgenti, anche se delimitati da parapetti pieni, non vengono computati ai fini delle
distanze; vengono invece computati i bow-windows e le verande chiuse.
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15- Sagoma
La sagoma di un edificio è definita in termini geometrici e urbanistici. In termini geometrici la sagoma
di un edificio è costituita dal minimo inviluppo spaziale che comprende ogni e qualsiasi suo punto
esterno, fuori terra ed entro terra. Ne fanno parte, pertanto, gli elementi edilizi di contorno quali: tetti;
balconi (in aggetto e incassati); porticati; logge a qualsiasi livello; aggetti e modanature; cornicioni e
gronde; collegamenti verticali coperti e scoperti; volumi tecnici ubicati entro terra, sulle superfici
verticali o subverticali, sulle coperture. In termini urbanistici la sagoma di un edificio è costituita dalla
somma delle superfici lorde abitabili presenti nello stesso a qualsiasi livello e comunque utilizzate, sia
per la residenza sia per qualsiasi attività.
16- Sp = Superficie permeabile
E’ la superficie fondiaria che deve essere permeabile in modo profondo alle acque.
17- Ipe = Indice di permeabilità
17.1 Ipef Indice di permeabilità fondiaria E’ il rapporto (Ipef) tra la superficie permeabile (Sp) e la
superficie fondiaria (Sf)
17.2 Ipet Indice di permeabilità territoriale E’ il rapporto (Ipet) tra la superficie permeabile (Sp) e
la superficie territoriale (St).
18- Da = Densità arborea
E’ la superficie da destinare alla piantumazione di alberi.
18- Ic = Indice di compensazione rappresenta la quantità di essenze arboree/arbustive autoctone ogni
mq di superficie coperta realizzata, con l’obbligo di ottemperare ai necessari interventi di
manutenzione della/e stesse per un lasso di tempo non inferiore ai 5 anni.
19- Applicazione degli indici edilizi
19.1- L’indice di fabbricabilità territoriale (Ift) si applica nei PUE (PP, PL, PR, ed ogni tipo di
strumento urbanistico esecutivo previsto dall’ordinamento vigente), e nei progetti sottoposti a Pdc nei
casi previsti dalle presenti NTA.
19.2- L’indice di fabbricabilità fondiario (Iff) si applica per l’edificazione dei singoli lotti sia nel caso
di attuazione di PUE sia nel caso di edificazione in zone che non richiedano il PUE.
19.3- I distacchi tra gli edifici e dai confini di proprietà sono inedificabili, ancorché esprimenti
volume.
19.4- Nel caso di edifici a muro cieco sul confine, le nuove costruzioni possono essere edificate in
aderenza allo stesso.
19.5- Nel caso di due o più lotti contigui, la costruzione in aderenza è concessa a condizione che esista
un accordo trascritto tra i proprietari.
19.6- Per il distacco degli edifici dai confini di zona di PUG sono applicate le stesse norme fissate dal
PUG per i distacchi dai confini di proprietà, salvo disposizioni diverse rivenienti da specifico PUE
corredato da convenzione tra le parti.
19.7- Con accordo trascritto da parte dei confinanti, è possibile operare compensazioni nelle distanze
dai confini edificati, nel rispetto della distanza minima per le superfici finestrate.
Art. 12- Destinazioni d’uso
La destinazione d'uso di complessi edilizi, di opere infrastrutturali, di manufatti costruiti sul suolo e
nel sottosuolo, è determinata dall'insieme delle attività prevalenti che in essi vengono svolte o siano
previste, compatibilmente con le caratteristiche costruttive delle opere.
Le destinazioni d’uso ammissibili, in rapporto alle prescrizioni urbanistiche, sono dei seguenti tipi:
 “residenziale”, per funzione abitativa comprensiva delle funzioni complementari quali il deposito,
la sosta e il parcheggio di mezzi di mobilità, ecc.;
 “terziarie” e “direzionale” per attività connesse con uffici pubblici e privati, studi professionali e
laboratori medici; servizi alle imprese e alla produzione; attività commerciali al dettaglio; attività
alberghiere e turistiche; attività artigiane compatibili (artigianato di servizio);
 “produttive” per attività industriali, artigianali, di deposito, di rappresentanza e di assistenza
commerciale, “commerciali” comprensive del commercio al minuto e all'ingrosso, “turistiche e
alberghiere”;
 “di servizio pubblico o privato”,
 “di tempo libero”, “per impianti sportivi”, “per verde attrezzato”;
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)
 “di sosta e parcheggio”, “di mobilità sul territorio”, “per infrastrutture e impianti connessi con la
mobilità”;
 “di servizi territoriali” per impianti e attrezzature a livello sovracomunale;
 “di difesa attiva dell’ambiente”,
 “di tipo misto e polifunzionale”.
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Parte III
PUG Strutturale
Art. 13- Definizioni
1. L’art. 9 comma 2 della L.R. 20/01 definisce le previsioni strutturali del PUG, che:
 identificano le linee fondamentali dell’assetto dell’intero territorio comunale, derivanti dalla
ricognizione della realtà socio-economica, dell’identità ambientale, storica e culturale
dell’insediamento, anche con riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare per i loro
particolari aspetti ecologici, paesaggistici e produttivi;
 determinano le direttrici di sviluppo dell’insediamento nel territorio comunale, del sistema
delle reti infrastrutturali e delle connessioni con i sistemi urbani contermini.
2. Nel PUG, le linee fondamentali di assetto del territorio comunale sono identificate nelle invarianti
strutturali e nei contesti territoriali, mentre le direttrici di sviluppo sono determinate nei contesti della
trasformazione (di riqualificazione e di nuovo impianto), così come specificati negli elaborati grafici
relativi.
3. Le previsioni strutturali sono orientate a definire le politiche urbanistiche per ciascun contesto e
invariante, e finalizzate a tutela, uso e valorizzazione delle risorse esistenti, aventi o meno rilevanza
storica e culturale, anche ai fini della limitazione del consumo delle risorse ambientali, ivi compresa la
risorsa suolo.
Le Previsioni strutturali quindi definiscono:
 le articolazioni e i perimetri dei contesti urbani e rurali;
 le articolazioni e i perimetri delle invarianti strutturali di tipo paesistico-ambientale e storicoculturale;
 le articolazioni e i perimetri delle invarianti strutturali di tipo infrastrutturale esistenti e
previste, delle quali il PUG Programmatico e i PUE definiranno e preciseranno la
localizzazione precisa, stabilendone la disciplina urbanistica.
4. Le previsioni del PUG/S hanno solo valore indicativo e non conformativo dei diritti proprietari, ad
eccezione delle aree soggette a vincoli ricognitivi di carattere ambientale e paesistico (invarianti
strutturali), nonché di quelle soggette a vincoli specifici funzionali a determinate infrastrutture e
attrezzature (invarianti infrastrutturali); in tali aree si applicano le norme e le disposizioni delle leggi
nazionali e regionali di riferimento.
Art. 14- Invarianti strutturali
Le invarianti strutturali sono rappresentate dagli elementi fisici maggiormente significativi del
territorio comunale di Lucera, per gli aspetti paesaggistici, ambientali, storici, culturali ed
infrastrutturali.
Il PUG individua quali invarianti strutturali:
Sistema idro-geo-morfologico
 IS.ID.sc- Invariante strutturale dell’assetto idro-geo-morfologico: sistema complesso
 IS.ID.os- Invariante strutturale dell’assetto idro-geo-morfologico: orlo morfologico di scarpata
 IS.ID.ca, Invariante strutturale dell’assetto idro-geo-morfologico: corso d’acqua con cigli
morfologici
 IS.ID.cv, Invariante strutturale dell’assetto idro-geo-morfologico: cava
 IS.ID.la- Invariante strutturale dell’assetto idro-geo-morfologico: lago artificiale
Sistema della vulnerabilità e del rischio idrogeologico e geomorfologico
 IS.IG.ca- invariante strutturale dell’assetto idrogeologico: corso d’acqua
 IS.IG.ap- invariante strutturale dell’assetto idrogeologico: aree ad alta pericolosità idraulica;
 IS.IG.mp- invariante strutturale dell’assetto idrogeologico: aree a media pericolosità idraulica;
 IS.IG.bp- invariante strutturale dell’assetto idrogeologico: aree a bassa pericolosità idraulica
 IS.IG.pg3, Invarianti strutturanti dell’assetto idrogeologico: pericolosità geomorfologica molto
elevata
 IS.IG.pg2, Invarianti strutturanti dell’assetto idrogeologico: pericolosità geomorfologica
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elevata
 IS.IG.pg1, Invarianti strutturanti dell’assetto idrogeologico: pericolosità geomorfologica
media e moderata
Sistema naturalistico
 IS.NA.bo, invariante strutturale del sistema naturalistico: bosco
 IS.NA.ma, invariante strutturale del sistema naturalistico: macchia
 IS.NA.pr, invariante strutturale del sistema naturalistico: pascolo naturale o prateria
 IS.NA.zu- Invarianti strutturanti dell’assetto idrologico: zona umida
Sistema agrario
 IS.AG.ul, invariante strutturale del sistema agrario: uliveto
 IS.AG.vi, invariante strutturale del paesaggio agrario: vigneto
Sistema ecologico
 IS.EC.iba, Invarianti strutturanti il sistema ecologico: Important Bird Areas.
 IS.EC.pf- Invarianti strutturanti il sistema ecologico: aree percorse dal fuoco
 IS.EC.fer- Invarianti strutturanti il sistema ecologico: Aree non idonee FER
Sistema storico architettonico
 IS.ST.va- Invariante strutturale della stratificazione storica: vincolo archeologico
 IS.ST.tr- Invariante strutturale della stratificazione storica: tratturi
 IS.ST.vc- Invariante strutturale della stratificazione storica: vincolo architettonico
 IS.ST.vp- Invariante strutturale della stratificazione storica: vincolo paesaggistico
 IS.ST.dg- Invariante strutturale della stratificazione storica: decreto Galasso
 IS.ST.bs- Invariante strutturale della stratificazione storica: beni storici
 IS.ST.ba- Invariante strutturale della stratificazione storica: beni architettonici
 IS.ST.ms- Invariante strutturale della stratificazione storica: muri a secco
 IS.ST.aq- invariante strutturale della stratificazione storica: acque pubbliche
 IS.ST.br- Invariante strutturale della stratificazione storica: insediamenti rurali della bonifica e
della riforma agraria
 IS.ST.vp- Invariante strutturale della stratificazione storica: componenti dei valori percettivi
Art. 15- Sistema idro-geo-morfologico
Art. 15.1- IS.ID.sc- Invariante strutturale dell’assetto idro-geo-morfologico: sistema complesso
1. Il PUG definisce “sistema complesso”, il sistema in cui la compresenza e la interrelazione fisica e
funzionale delle invarianti idro-geo-morfologiche (delle aree di pertinenza e delle aree annesse delle
singole invarianti) è tale, da non poterne disciplinarne singolarmente la tutela e la valorizzazione.
2. Nell’ area individuata come “sistema complesso”, non sono autorizzabili:
 piani e/o progetti comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia del suolo;
 piani e/o progetti e interventi che determinino escavazioni o estrazioni di materiali litoidi sul
fronte del versante.
 discarica di rifiuti di ogni tipo, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti.
Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che con particolare considerazione dell'assetto
paesaggistico dei luoghi (documentate nella “analisi di impatto paesaggistico”) che evidenzino
particolare considerazione dell’assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole
trasformazioni:
 infrastrutture a rete non completamente interrate e quelle di attraversamento aereo in
trasversale, se le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel sottosuolo e purché la
posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia
dei luoghi e con l'andamento del profilo trasversale.
 manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo,
ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell’involucro esterno) di manufatti
edilizi legittimamente esistenti ed attrezzature connesse con attività produttive;
 integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore
al 20%, purché finalizzata all'adeguamento di standard funzionali abitativi o di servizio alle
11.22
Comune di Lucera
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
attività produttive, che non alteri significativamente lo stato dei luoghi;
la modificazione del sito al fine di ripristino di situazione preesistente, connessa a fini
produttivi e compatibilmente con gli indirizzi e le direttive di tutela.
Art. 15.2- IS.ID.os- Invariante strutturale dell’assetto idro-geo-morfologico: orlo morfologico di
scarpata
1. Il PUG definisce “versante” o “scarpata” le aree delimitate a monte da un “ciglio di versante” o da
un “orlo di scarpata” (orlatura del pianoro soprastante con significato morfologico) ed a valle da un
piede di versante (orlatura del pianoro sottostante).
L’“area di pertinenza” del “ciglio di versante” è definita con una fascia parallela all’orlo superiore,
posta a valle dello stesso; è rappresentata negli elaborati grafici del PUG.
L’“area annessa” al “ciglio di versante” è definita con una fascia parallela all’orlo superiore, posta a
monte dello stesso; è rappresentata negli elaborati grafici del PUG.
2. Nell’ “area di pertinenza”, non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che determinino
trasformazione del ciglio superiore o ed escavazioni o estrazioni di materiali litoidi sul fronte del
versante.
Non sono autorizzabili:
 ogni trasformazione del ciglio superiore del versante, fatta eccezione degli interventi
finalizzati: alla sistemazione della vegetazione di orlo, al miglioramento locale del regime
idrico (limitatamente alla stabilità dell’orlo); escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi;
 discarica di rifiuti di ogni tipo, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti;
 sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa, ad eccezione delle manutenzioni e di quelle
indifferibili e urgenti di consolidamento, non inserite in un organico progetto di sistemazione
ambientale;
 realizzazione di nuove infrastrutture viarie o a rete, di attraversamento o aderenti al versante,
con la sola esclusione delle manutenzioni delle opere esistenti.
Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che con particolare considerazione dell'assetto
paesaggistico dei luoghi (documentate nella “analisi di impatto paesaggistico”) che evidenzino
particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole
trasformazioni:
 mantenimento, ristrutturazione e ampliamento di manufatti edilizi ed attrezzature connesse con
attività produttive; costruzioni di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in
conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni
nel ruscellamento delle acque superficiali, e modificazioni nella visibilità del ciglio superiore
del versante;

infrastrutture a rete non completamente interrate e quelle di attraversamento aereo in
trasversale, se le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel sottosuolo e purché la
posizione, nonchè la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei
luoghi e con l'andamento del profilo trasversale.
3. Nell’ “area annessa”, non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti trasformazioni che
compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d’uso del suolo.
Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che
evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesaggistico dei luoghi, comportino:
 manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo,
ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell’involucro esterno) di manufatti
edilizi legittimamente esistenti, ma non con cambio di destinazione d’uso;
 integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non
superiore al 20%, purché finalizzata all'adeguamento di standard funzionali abitativi o di
servizio alle attività produttive, che non alteri significativamente lo stato dei luoghi;
 i volumi edificabili espressi dalla superficie dell'area annessa e dell'area di pertinenza, possono
essere trasferiti in aree contigue;
 la modificazione del sito al fine di ripristino di situazione preesistente, connessa a fini
produttivi e compatibilmente con gli indirizzi e le direttive di tutela.
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)
Art. 15.3- IS.ID.ca, Invariante strutturale dell’assetto idro-geo-morfologico: corso d’acqua con
cigli morfologici
1. Il PUG definisce “corso d’acqua con cigli morfologici” i reticoli idraulici delimitati da elementi
lineari (cigli) naturali e/o artificiali. L’“area di pertinenza” del “corso d’acqua” è definita dall’area
interna ai cigli morfologici ed è rappresentata negli elaborati grafici del PUG.
L’“area annessa” al “corso d’acqua” è definita con una fascia parallela ai cigli morfologici; è
rappresentata negli elaborati grafici del PUG.
2. Nell’ “area di pertinenza”, non è autorizzabile alcuna trasformazione, fatta eccezione degli
interventi finalizzati: alla sistemazione della vegetazione esistente, al miglioramento locale del regime
idrico (limitatamente alla stabilità del ciglio);
3. Nell’ “area annessa”, non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti trasformazioni che
compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d’uso del suolo.
Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che
evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesaggistico dei luoghi, comportino:
 manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo,
ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell’involucro esterno) di manufatti
edilizi legittimamente esistenti, ma non con cambio di destinazione d’uso;
 i volumi edificabili espressi dalla superficie dell'area annessa e dell'area di pertinenza, possono
essere trasferiti in aree contigue.
Art. 15.4- IS.ID.cv, Invariante strutturale dell’assetto idro-geo-morfologico: cava
1. La coltivazione delle cave in attività è regolamentata della vigente normativa regionale e statale ed
in particolare a quanto disposto dal nuovo Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE Puglia) di cui
alla DGR n.445/3.02.2010.
Art. 15.5- IS.ID.la- Invariante strutturale dell’assetto idro-geo-morfologico: lago artificiale
1. E’ un bacino idrico individuato in coerenza con la Carta idrogeomorfologico del PPTR. Il lago
artificiale, rappresenta in forma areale un corpo idrico superficiale presente sul territorio, caratterizzato
da acque sostanzialmente ferme, originato a causa della presenza di un’opera di regolazione e pertanto
può mostrare anche variazioni nella estensione areale delle aree bagnate in relazione al regime di
regolazione delle stesse.
2. Nelle aree individuate dal PUG come IS.ID.la, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono far
riferimento a quanto disciplinato dalle presenti NTA per le “IS.IG.ap- invariante strutturale
dell’assetto idrogeologico: aree ad alta pericolosità idraulica”.
Art. 16- Sistema della vulnerabilità e del rischio idrogeologico e geomorfologico
Art. 16.1- IS.IG.ca- invariante strutturale dell’assetto idrogeologico: corso d’acqua
1. Le linee classificate dal PUG in IS.IG.ca corrispondono all’Alveo fluviale in modellamento attivo
ed aree golenali del PAI “Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico” dell’Autorità di Bacino
della Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.). L’Alveo in modellamento
attivo è la porzione di territorio interessata dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non
continuativo, legato a fenomeni di piena con frequenza stagionale; l’area golenale è la porzione di
territorio contermine all’alveo in modellamento attivo, interessata dal deflusso concentrato delle
acque, ancorché non continuativo, per fenomeni di piena di frequenza pluriennale. Dette aree sono
sottoposte alle prescrizioni di cui all’art. 6 delle NTA del PAI.
In relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti
dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti
alle norme del presente capo le aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 delle NTA del PAI. Nelle aree a
pericolosità idraulica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:
a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei
territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque
ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)
c) non costituire un elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione delle specifiche cause
di rischio esistenti;
d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti
dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i
lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare
deflusso delle acque;
f) limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali
tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e
di drenaggio;
g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all’utilizzo di
tecniche di ingegneria naturalistica.
La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di
somma urgenza di cui all’art. 5 punto c) delle NTA del PAI, è sottoposta al parere vincolante
dell’Autorità di Bacino. Nessun intervento previsto nelle aree di cui al comma 1, può essere approvato
da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o
contestuale parere vincolante da parte dell’Autorità di Bacino. Nelle aree di cui al comma 1 interessate
anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si
sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità. I manufatti lambiti e/o attraversati dal
limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell’area interessata dalle prescrizioni
più restrittive.
Nelle aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 delle NTA del PAI sono consentiti:
a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o
l’eliminazione della pericolosità;
b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l’altro la
ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la
ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante
stabiliti dall’autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso
delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile
1993;
c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o
situazioni di rischio eccezionali.
In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di
sistemazione dell’intero corso d’acqua oggetto d’intervento preventivamente approvato dall’Autorità
di Bacino e dall’Autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.
Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all’Autorità di Bacino e potranno essere
oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.
2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica.
3. In tali aree può essere consentito lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni
morfologiche o funzionali ed un apprezzabile pericolo per l’ambiente e le persone. All’interno delle
aree in oggetto non può comunque essere consentito:
a) l’impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;
b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall’autorità idraulica competente, ai
sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.;
c) lo svolgimento delle attività di campeggio;
d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione
del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall’autorità idraulica competente;
e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97
nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all’art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97.
4. All’interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere
consentiti l’ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico
esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non
delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico,
comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili,
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)
purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di
mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli
elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni
presentate, è sottoposto al parere vincolante dell’Autorità di Bacino.
5. I manufatti e i fabbricati esistenti all’interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al
precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d’acqua, sono
da considerare in condizioni di rischio idraulico molto elevato e pertanto le Regioni, le Province e i
Comuni promuovono e/o adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro
rilocalizzazione.
6. Sui manufatti e fabbricati posti all’interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti soltanto:
a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così
come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non
concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
c) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio senza che essi diano origine ad aumento di
superficie o volume.
7. Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della
valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed
idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area
interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Quando il reticolo idrografico e l’alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono
realmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la
loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra
che in sinistra, dall’asse del corso d’acqua, non inferiore a 75 m.
Le aree contermini alle aree classificate dal PUG in IS.IG.ca corrispondono alla Fascia di pertinenza
fluviale del PAI “Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico” dell’Autorità di Bacino della
Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.). La Fascia di pertinenza fluviale è
una porzione di territorio contermine all’area golenale. Dette aree sono sottoposte alle prescrizioni di
cui all’art. 10 delle NTA del PAI. All’interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli
interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che venga preventivamente
verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come definita all’art. 36, sulla base di
uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell’Autorità di
Bacino. Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie in
allegato, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, contermine all’area
golenale, come individuata all’art. 6 comma 8, di ampiezza comunque non inferiore a 75 m.
Art. 16.2 - IS.IG.ap- invariante strutturale dell’assetto idrogeologico: aree ad alta pericolosità
idraulica;
IS.IG.mp- invariante strutturale dell’assetto idrogeologico: aree a media pericolosità idraulica;
IS.IG.bp- invariante strutturale dell’assetto idrogeologico: aree a bassa pericolosità idraulica
1. Le aree classificate dal PUG in ISI.IG.api, ISI.IG.mpi e ISI.IG.bpi corrispondono alle aree ad Alta
Pericolosità idraulica (A.P.), Media Pericolosità idraulica (M.P.) e Bassa Pericolosità idraulica (B.P.)
del PAI “Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico” dell’Autorità di Bacino della Puglia
(Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.). In particolare le aree A.P. sono porzioni di
territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o pari a 30 anni;
le area M.P. sono porzioni di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di
ritorno compreso tra 30 e 200 anni; le area B.P. sono porzioni di territorio soggette ad essere allagate
per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni. Dette aree sono sottoposte alle
prescrizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 delle NTA del PAI.
2. In relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili
effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono
soggetti alle norme del Titolo II le aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 delle NTA del PAI. In tutte le
aree a pericolosità idraulica si applicano, oltre a quelle del Titolo II, le disposizioni dei Titoli IV, V e
VI delle NTA del PAI. Nelle aree a pericolosità idraulica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi
11.26
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)
devono essere tali da:
a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei
territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque
ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
c) non costituire un elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione delle specifiche cause
di rischio esistenti;
d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti
dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i
lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare
deflusso delle acque;
f) limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali
tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e
di drenaggio;
g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all’utilizzo di
tecniche di ingegneria naturalistica.
La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 2, salvo gli interventi di
somma urgenza di cui all’art. 5 punto c) delle NTA del PAI, è sottoposta al parere vincolante
dell’Autorità di Bacino. Nessun intervento previsto nelle aree di cui al comma 2, può essere approvato
da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o
contestuale parere vincolante da parte dell’Autorità di Bacino. Nelle aree di cui al comma 2 interessate
anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si
sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità. I manufatti lambiti e/o attraversati dal
limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell’area interessata dalle prescrizioni
più restrittive.
Nelle aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 delle NTA del PAI sono consentiti:
a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o
l’eliminazione della pericolosità;
b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l’altro la
ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la
ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante
stabiliti dall’autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso
delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile
1993;
c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o
situazioni di rischio eccezionali.
In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di
sistemazione dell’intero corso d’acqua oggetto d’intervento preventivamente approvato dall’Autorità
di Bacino e dall’Autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i. Gli interventi di
cui al punto c) devono essere comunicati all’Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica
da parte della stessa Autorità.
Nelle aree ad Alta Pericolosità idraulica (A.P.) del PAI, classificate dal PUG in ISI.IG.api, sono
esclusivamente consentiti:
a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente, previo parere
favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati
esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura
dell’intervento e al contesto territoriale;
c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse
pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non
delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico,
comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili,
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)
purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di
mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli
elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni
presentate, è sottoposto al parere vincolante dell’Autorità di Bacino;
e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela della
pubblica incolumità;
f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R.
n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti
relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul
lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici
danneggiati da eventi bellici e sismici;
h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di
servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali,
rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che
si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi
edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze,
manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici
impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione
agricola vincolata;
Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad
essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi
compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è
sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h) e i).
Nelle aree a Media Pericolosità idraulica (M.P.) del PAI, classificate dal PUG in ISI.IG.mpi, sono
esclusivamente consentiti:
a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente, previo parere
favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati
esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura
dell’intervento e al contesto territoriale;
c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse
pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non
delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico,
comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili,
purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di
mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli
elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni
presentate, è sottoposto al parere vincolante dell’Autorità di Bacino;
e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela della
pubblica incolumità;
f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R.
n.380/2001 e s.m.i.;
g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti
relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul
lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici
danneggiati da eventi bellici e sismici;
h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di
servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali,
rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che
11.28
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)
si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi
edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze,
manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici
impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione
agricola vincolata;
j) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001
e s.m.i., a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
k) ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale
realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni,
previo parere favorevole dell’autorità idraulica competente e dell’Autorità di Bacino sulla coerenza
degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti e comunque
secondo quanto previsto agli artt. 5, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. In caso di
contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d’obbligo, ovvero in appositi
accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le
prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che
possano pregiudicare l’abitabilità o l’agibilità. Nelle more del completamento delle opere di
mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree.
Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad
essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi
compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è
sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h), i), j) e k).
Nelle aree a Bassa Pericolosità idraulica (B.P.) del PAI, classificate dal PUG in IS.IG.bpi, sono
esclusivamente consentiti:
Nelle aree a bassa probabilità di inondazione sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti
di governo del territorio, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla
natura dell’intervento e al contesto territoriale.
Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione del
rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne
analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.
In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI
persegue l’obbiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione
prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e
prevenzione.
In relazione a quanto disposto dal punto c, comma 3 dell’art.12 della LR 20/2001, la deliberazione
motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del PUG non è
soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da modifiche di
perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli,
come nel caso degli aggiornamenti e modifiche delle perimetrazioni del PAI riportate nelle invarianti
strutturali del PUG, approvate dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia, sentito il
Comitato Tecnico, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle NTA del PAI. La realizzazione di tutti gli interventi
previsti nelle aree di cui agli artt. 7, 8 e 9 delle NTA del PAI, salvo gli interventi di cui all’art. 12
punto c) delle NTA del PAI, sono sottoposti al parere vincolante dell’Autorità di Bacino. Nessun
intervento può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o
comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell’Autorità di Bacino. Nelle
aree di cui al comma 1 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si
applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità. I
manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi
nell’area interessata dalle prescrizioni più restrittive.
Art. 16.3- IS.IG.pg3, Invarianti strutturanti dell’assetto idrogeologico: pericolosità
geomorfologica molto elevata
1. Le aree classificate dal PUG in IS.GM.PG3 corrispondono alle aree a pericolosità geomorfologica
molto elevata (P.G.3) del PAI “Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto geomorfologico”
11.29
Comune di Lucera
Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)
dell’Autorità di Bacino della Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.). Sono
porzioni di territorio interessate da fenomeni franosi attivi o quiescenti e/o da potenziale pericolo di
sprofondamento per effetto del crollo di cavità di origini naturali e/o antropiche presenti nel
sottosuolo, ai sensi dell’“Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei Territori a rischio cavita'
sotterranee”. Dette aree sono sottoposte alle prescrizioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 delle NTA del
PAI e/o comunque regolate dai contenuti del succitato “Atto di indirizzo”, approvato dal Comitato
Tecnico dell’Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 25 luglio 2006, ed allegato alle presenti
NTA.
In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente ed
alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, così come risultanti dallo
stato delle conoscenze, sono soggetti alle seguenti disposizioni generali tutte le aree di cui agli artt. 13,
14 e 15 delle NTA del PAI. Nelle aree a pericolosità geomorfologica, tutte le nuove attività e i nuovi
interventi devono essere tali da: a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza
del territorio e di difesa del suolo; b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della
pericolosità geomorfologica; c) non compromettere la stabilità del territorio; d) non costituire
elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione definitiva della pericolosità
geomorfologica esistente; e) non pregiudicare la sistemazione geomorfologica definitiva né la
realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di
programmazione provvisoria e urgente; f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la
permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure
temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità; g) limitare
l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da
controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di
drenaggio; h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile,
all’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata pg.3 (Art. 12 Interventi per la mitigazione della
pericolosità geomorfologica delle NTA) sono consentiti:
a) gli interventi e le opere di difesa attiva e passiva per la messa in sicurezza delle aree e per la
riduzione o l’eliminazione della pericolosità, ivi compresa la realizzazione di sistemi di monitoraggio
e controllo della stabilità del territorio e degli spostamenti superficiali e profondi;
b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, di miglioramento del patrimonio
forestale, di rinaturalizzazione delle aree abbandonate dall’agricoltura, finalizzati a ridurre la
pericolosità geomorfologica, ad incrementare la stabilità dei terreni e a ricostituire gli equilibri
naturali, a condizione che non interferiscano negativamente con l’evoluzione dei processi di instabilità
e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o
situazioni di rischio eccezionali. In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere
inseriti in un piano organico di sistemazione dell’area interessata ed oggetto d’intervento
preventivamente approvato dall’Autorità di Bacino. Gli interventi di cui al punto c) devono essere
comunicati all’Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.
Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata pg.3, per le finalità di cui al PAI, oltre agli
interventi di cui all’articolo 12 delle NTA del PAI e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente
consentiti:
a) interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a
indagare e monitorare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto
elevata, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli
indirizzi dalla stessa fissati;
b) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
c) interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche nonché della viabilità e della rete
dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di
instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento dell’area e la
manutenzione delle opere di consolidamento;
d) interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro,
di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001
11.30
Comune di Lucera
Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)
e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
e) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente
a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro,
di superamento delle barriere architettoniche;
f) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della
pubblica incolumità, che non comportino aumenti di superficie, di volume e di carico urbanistico.
Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione del
rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne
analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto
per gli interventi di cui ai punti a), c) e f). In caso di cavità detto studio deve essere conforme all’Atto
di indirizzo.
In relazione a quanto disposto dal punto c, comma 3 dell’art.12 della LR 20/2001, la deliberazione
motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del PUG non è
soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da modifiche di
perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli,
come nel caso degli aggiornamenti e modifiche delle perimetrazioni del PAI riportate nelle invarianti
strutturali del PUG, approvate dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia, sentito il
Comitato Tecnico, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle NTA del PAI. La realizzazione di tutti gli interventi
previsti nelle aree di cui agli artt. 13, 14 e 15 delle NTA del PAI, salvo gli interventi di cui all’art. 12
punto c) delle NTA del PAI, sono sottoposti al parere vincolante dell’Autorità di Bacino. Nessun
intervento può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o
comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell’Autorità di Bacino. Nelle
aree di cui all’art. 4 comma 1 (TITOLO II - Assetto Idraulico, Disposizioni generali NTA del PAI)
interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano
contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità. I manufatti
lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell’area
interessata dalle prescrizioni più restrittive.
Art. 16.4- IS.IG.pg2, Invarianti strutturanti dell’assetto idrogeologico: pericolosità
geomorfologica elevata
1. Le aree classificate dal PUG in IS.GM.PG2 corrispondono alle aree a pericolosità geomorfologica
elevata (P.G.2) del PAI “Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto geomorfologico” dell’Autorità di
Bacino della Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.). Sono porzioni di
territorio caratterizzata dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti l’occorrenza di
instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata a potenziale pericolo di sprofondamento per effetto
del crollo di cavità di origini naturali e/o antropiche rinvenibili nel sottosuolo e/o, ai sensi dell’“Atto di
indirizzo per la messa in sicurezza dei Territori a rischio cavità sotterranee”. Dette aree sono
sottoposte alle prescrizioni di cui agli artt. 11, 12 e 14 delle NTA del PAI e/o comunque regolate dai
contenuti del succitato “Atto di indirizzo”, approvato dal Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino
della Puglia nella seduta del 25 luglio 2006, ed allegato alle presenti NTA.
In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente ed
alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, così come risultanti dallo
stato delle conoscenze, sono soggetti alle seguenti disposizioni generali tutte le aree di cui agli artt. 13,
14 e 15 delle NTA del PAI. Nelle aree a pericolosità geomorfologica, tutte le nuove attività e i nuovi
interventi devono essere tali da: a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza
del territorio e di difesa del suolo; b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della
pericolosità geomorfologica; c) non compromettere la stabilità del territorio; d) non costituire
elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione definitiva della pericolosità
geomorfologica esistente; e) non pregiudicare la sistemazione geomorfologica definitiva né la
realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di
programmazione provvisoria e urgente; f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la
permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure
temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità; g) limitare
l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da
11.31
Comune di Lucera
Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)
controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di
drenaggio; h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile,
all’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto pg.2 (Art. 12 Interventi per la mitigazione della
pericolosità geomorfologica delle NTA del PAI) sono consentiti:
a) gli interventi e le opere di difesa attiva e passiva per la messa in sicurezza delle aree e per la
riduzione o l’eliminazione della pericolosità, ivi compresa la realizzazione di sistemi di monitoraggio
e controllo della stabilità del territorio e degli spostamenti superficiali e profondi;
b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, di miglioramento del patrimonio
forestale, di rinaturalizzazione delle aree abbandonate dall’agricoltura, finalizzati a ridurre la
pericolosità geomorfologica, ad incrementare la stabilità dei terreni e a ricostituire gli equilibri
naturali, a condizione che non interferiscano negativamente con l’evoluzione dei processi di instabilità
e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o
situazioni di rischio eccezionali. In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere
inseriti in un piano organico di sistemazione dell’area interessata ed oggetto d’intervento
preventivamente approvato dall’Autorità di Bacino. Gli interventi di cui al punto c) devono essere
comunicati all’Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.
Nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (pg.2), per le finalità di cui al PAI, oltre agli
interventi di cui all’articolo 12 delle NTA del PAI e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente
consentiti:
a) gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di
servizi igienici, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo
abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari nonché manufatti che non siano
qualificabili quali volumi edilizi, purché corredati da un adeguato studio geologico e geotecnico da cui
risulti la compatibilità con le condizioni di pericolosità che gravano sull’area.
b) Ulteriori tipologie di intervento sono consentite a condizione che venga dimostrata da uno studio
geologico e geotecnico la compatibilità dell’intervento con le condizioni di pericolosità dell’area
ovvero che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con
superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato. Detto studio e i progetti
preliminari delle opere di consolidamento e di messa in sicurezza dell’area sono soggetti a parere
vincolante da parte dell’Autorità di Bacino secondo quanto previsto agli artt. 12, 24, 25 e 26 delle
NTA in materia di aggiornamento dal PAI. Qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza
siano elemento strutturale sostanziale della nuova edificazione, è ammessa la contestualità. In tal caso,
nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d’obbligo, ovvero in appositi accordi laddove
le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni
necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano
pregiudicare l’abitabilità o l’agibilità. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l’AdB richiede, in
funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità
geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata.
Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a) e b) del presente articolo). In caso di
cavità detto studio deve essere conforme all’Atto di indirizzo.
In relazione a quanto disposto dal punto c, comma 3 dell’art.12 della LR 20/2001, la deliberazione
motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del PUG non è
soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da modifiche di
perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli,
come nel caso degli aggiornamenti e modifiche delle perimetrazioni del PAI riportate nelle invarianti
strutturali del PUG, approvate dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia, sentito il
Comitato Tecnico, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle NTA del PAI. La realizzazione di tutti gli interventi
previsti nelle aree di cui agli artt. 13, 14 e 15 delle NTA del PAI, salvo gli interventi di cui all’art. 12
punto c) delle NTA del PAI, sono sottoposti al parere vincolante dell’Autorità di Bacino. Nessun
intervento può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o
comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell’Autorità di Bacino. Nelle
aree di cui all’art. 4 comma 1 (TITOLO II - Assetto Idraulico, Disposizioni generali NTA del PAI)
11.32
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Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)
interessate anche da pericolosità
Art. 16.5- IS.IG.pg1, Invarianti strutturanti dell’assetto idrogeologico: pericolosità
geomorfologica media e moderata
1. Le aree classificate dal PUG in IS.GM.PG1 corrispondono alle aree a pericolosità geomorfologica
media e moderata (P.G.1) del PAI “Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto geomorfologico”
dell’Autorità di Bacino della Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.), e sono
porzioni di territorio caratterizzati da bassa suscettività geomorfologica all’instabilità e/o porzioni di
territorio per le quali sono state collaudate opere di messa in sicurezza di cavità di origini naturali e/o
antropiche presenti nel sottosuolo, ai sensi dell’“Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei
Territori a rischio cavita' sotterranee”. Dette aree sono sottoposte alle prescrizioni di cui agli artt. 11,
12 e 15 delle NTA del PAI e/o comunque regolate dai contenuti del succitato “Atto di indirizzo”,
approvato dal Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 25 luglio 2006,
ed allegato alle presenti NTA.
In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente ed
alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, così come risultanti dallo
stato delle conoscenze, sono soggetti alle seguenti disposizioni generali tutte le aree di cui agli artt. 13,
14 e 15 delle NTA del PAI. Nelle aree a pericolosità geomorfologica, tutte le nuove attività e i nuovi
interventi devono essere tali da: a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza
del territorio e di difesa del suolo; b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della
pericolosità geomorfologica; c) non compromettere la stabilità del territorio; d) non costituire
elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione definitiva della pericolosità
geomorfologica esistente; e) non pregiudicare la sistemazione geomorfologica definitiva né la
realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di
programmazione provvisoria e urgente; f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la
permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure
temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità; g) limitare
l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da
controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di
drenaggio; h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile,
all’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto pg.1 (Art. 12 Interventi per la mitigazione della
pericolosità geomorfologica delle NTA) sono consentiti:
a) gli interventi e le opere di difesa attiva e passiva per la messa in sicurezza delle aree e per la
riduzione o l’eliminazione della pericolosità, ivi compresa la realizzazione di sistemi di monitoraggio
e controllo della stabilità del territorio e degli spostamenti superficiali e profondi;
b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, di miglioramento del patrimonio
forestale, di rinaturalizzazione delle aree abbandonate dall’agricoltura, finalizzati a ridurre la
pericolosità geomorfologica, ad incrementare la stabilità dei terreni e a ricostituire gli equilibri
naturali, a condizione che non interferiscano negativamente con l’evoluzione dei processi di instabilità
e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o
situazioni di rischio eccezionali. In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere
inseriti in un piano organico di sistemazione dell’area interessata ed oggetto d’intervento
preventivamente approvato dall’Autorità di Bacino. Gli interventi di cui al punto c) devono essere
comunicati all’Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.
Nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (pg.1) sono consentiti tutti gli interventi
previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l’intervento garantisca la sicurezza, non
determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi
geomorfologici nell’area e nella zona potenzialmente interessata dall’opera e dalle sue pertinenze. Per
tutti gli interventi di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi
associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi
compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata. In tali aree, nel rispetto delle condizioni
fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l’obbiettivo di integrare il livello di
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Comune di Lucera
Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)
sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai
sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.
In relazione a quanto disposto dal punto c, comma 3 dell’art.12 della LR 20/2001, la deliberazione
motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del PUG non è
soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da modifiche di
perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli,
come nel caso degli aggiornamenti e modifiche delle perimetrazioni del PAI riportate nelle invarianti
strutturali del PUG, approvate dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia, sentito il
Comitato Tecnico, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle NTA del PAI. La realizzazione di tutti gli interventi
previsti nelle aree di cui agli artt. 13, 14 e 15 delle NTA del PAI, salvo gli interventi di cui all’art. 12
punto c) delle NTA del PAI, sono sottoposti al parere vincolante dell’Autorità di Bacino. Nessun
intervento può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o
comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell’Autorità di Bacino. Nelle
aree di cui all’art. 4 comma 1 (TITOLO II - Assetto Idraulico, Disposizioni generali NTA del PAI)
interessate anche da pericolosità.
Art. 17- Sistema naturalistico
Art. 17.1- IS.NA.bo, invariante strutturale del sistema naturalistico: bosco
1. L’area a “bosco” è costituita dalla “area di pertinenza” (il sedime) e dalla “area annessa” (di
rispetto).
Si considerano boschi i terreni su cui predomina la vegetazione di specie legnose in associazioni
spontanee o di origine artificiale la cui area di incidenza (proiezione sul terreno della chioma degli
alberi, degli arbusti e dei cespugli) non sia inferiore al 20%.
Si considerano boschi anche le radure, le soluzioni di continuità e le aree agricole di superficie
inferiore a 10 ettari ad essi interne, e negli stessi marginalmente comprese con almeno i 3/4 del loro
perimetro.
Non si considerano come bosco: gli appezzamenti di terreni che, pur con i requisiti di cui sopra, hanno
superficie inferiore a 2.000 mq e distanza da altri appezzamenti a bosco o a macchia di almeno 300 m,
misurati fra i margini più vicini; le piantagioni di arboricoltura da legno di origine artificiale su terreni
precedentemente non boscati. Le presenze botanico-vegetazionali sopra citate rientrano comunque nel
novero dei “beni diffusi del paesaggio agrario” in quanto sono da considerarsi “accrescitori” del valore
paesaggistico complessivo del sito interessato ed in particolare concorrono a qualificare il sistema
della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica oltre che, sia pure
indirettamente ed in termini prettamente ambientali (vulnerabilità al dissesto), anche il sistema
dell’assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico.
2. L’area annessa al bosco, contigua sul perimetro dell’area di pertinenza, è quella che risulta connessa
in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bosco o la macchia ed il suo
intorno espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità sia da insediamento sia da
dissesto idrogeologico sia ecologico in senso generale).
La estensione dell’area boscata e della relativa area annessa è definita negli elaborati del PUG.
3. Nelle “area di pertinenza” dei boschi (“area di sedime”) non sono autorizzabili piani e/o progetti e
interventi comportanti trasformazioni della vegetazione arborea, salvo quelle volte al
ripristino/recupero di situazioni degradate e le normali pratiche colturali; non sono autorizzabili nuovi
insediamenti residenziali e produttivi; escavazioni ed estrazioni di materiali; discarica di rifiuti e
materiali di ogni tipo; realizzazione di nuove infrastrutture viarie.
Nell’ “area annessa” al perimetro dell’area di pertinenza del bosco, non sono autorizzabili piani e/o
progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi, trasformazioni che compromettano
la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesaggistico
esistente tra il bosco/macchia/uliveto storico ed il suo intorno diretto.
Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, con particolare considerazione dell'assetto
paesaggistico dei luoghi, comportino (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche) la ristrutturazione
(con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente
costruiti, anche con cambio di destinazione, la integrazione di manufatti legittimamente esistenti per
una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%.
11.34
Comune di Lucera
Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)
Le cubature edificabili sulle superfici dell’area annessa possono essere trasferite su aree contigue.
Art. 17.2- IS.NA.ma, invariante strutturale del sistema naturalistico: macchia
1. L’area a “macchia con elementi vegetazionali diffusi”, è costituita dalla “area di pertinenza” (il
sedime) e dalla “area annessa” (di rispetto).
Si considerano macchie gli arbusteti e le macchie risultanti sia da situazioni naturalmente equilibrate
sia da degradazione dei boschi. Si considerano macchie anche le radure, le soluzioni di continuità e le
aree agricole di superficie inferiore a 10 ettari ad essi interne, e negli stessi marginalmente comprese
con almeno i 3/4 del loro perimetro.
Non si considerano come macchia: gli appezzamenti di terreni che, pur con i requisiti di cui sopra,
hanno superficie inferiore a 2.000 mq e distanza da altri appezzamenti a bosco o a macchia di almeno
300 m, misurati fra i margini più vicini; le piantagioni di arboricoltura da legno di origine artificiale su
terreni precedentemente non boscati. Le presenze botanico-vegetazionali sopra citate rientrano
comunque nel novero dei “beni diffusi del paesaggio agrario” in quanto sono da considerarsi
“accrescitori” del valore paesaggistico complessivo del sito interessato ed in particolare concorrono a
qualificare il sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica
oltre che, sia pure indirettamente ed in termini prettamente ambientali (vulnerabilità al dissesto), anche
il sistema dell’assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico.
2. L’area annessa alla macchia, contigua sul perimetro dell’area di pertinenza, è quella che risulta
connessa in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra la macchia ed il suo intorno
espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità sia da insediamento sia da dissesto
idrogeologico sia ecologico in senso generale).
La estensione dell’area a macchia e della relativa area annessa è definita negli elaborati del PUG.
3. Nelle “area di pertinenza” delle macchie (“area di sedime”) non sono autorizzabili piani e/o progetti
e interventi comportanti trasformazioni della vegetazione arborea, salvo quelle volte al
ripristino/recupero di situazioni degradate e le normali pratiche colturali; non sono autorizzabili nuovi
insediamenti residenziali e produttivi; escavazioni ed estrazioni di materiali; discarica di rifiuti e
materiali di ogni tipo; realizzazione di nuove infrastrutture viarie.
4. Nell’ “area annessa” al perimetro dell’area di pertinenza della macchia, non sono autorizzabili piani
e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi, trasformazioni che
compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d’uso del suolo con riferimento al rapporto
paesaggistico esistente tra il bosco/macchia/uliveto storico ed il suo intorno diretto.
Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, con particolare considerazione dell'assetto
paesaggistico dei luoghi, comportino (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche) la ristrutturazione
(con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente
costruiti, anche con cambio di destinazione, la integrazione di manufatti legittimamente esistenti per
una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%.
Le cubature edificabili sulle superfici dell’area annessa possono essere trasferite su aree contigue.
Art. 17.3- IS.NA.pr, invariante strutturale del sistema naturalistico: pascolo naturale o prateria
1. Le aree dotate di una naturalità diffusa sono quelle attualmente utilizzate a coltivo abbandonato
caratterizzato dalla presenza di lembi di gariga e/o prati e pascoli naturali.
Solo alcune delle predette aree in considerazione soprattutto della loro localizzazione sono state
ritenute funzionali al mantenimento/ripristino dei corridoi ecologici e/o delle direttrici di
interconnessione ecologica attualmente interrotti in alcune parti del territorio comunale ; pertanto, le
predette aree, laddove ricadenti all’interno di incisioni carsiche e/o compluvi e/o prossime ad
emergenze del sistema botanico-vegetazionale, sono state comunque considerate peculiarità del
sistema botanico-vegetazionale dal PUG e sottoposte a regime di tutela in quanto rivestono un ruolo
significativo nei processi ecologici.
2. Nelle aree indicate come pascolo, sono consentiti esclusivamente:
- opere per il mantenimento e/o il miglioramento dell’assetto idro-geo-morfologico;
- opere per il mantenimento e/o il miglioramento dell’ attuale assetto vegetazionale e di
potenziamento dell’attuale funzione ecologica;
- interventi tesi al mero recupero-riuso di edifici esistenti ;
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insediamento di nuova edificazione ed ampliamento di manufatti esistenti, in conformità con
le disposizioni del PUG, purchè al servizio esclusivo dell’agricoltura e della pastorizia ed a
condizione che sia operata :
la tutela integrale dell’area di pertinenza delle componenti vegetazionali di pregio (boschi e/o
macchie) eventualmente presenti ;
il mantenimento del complessivo assetto geomorfologico e botanico-vegetazionale esistente ;
il rafforzamento della funzione ecologica mediante interventi di riconnessione che prevedono
la messa a dimora di soggetti arborei ed arbustivi della vegetazione naturale autoctona
presente in loco.
Art. 17.4- IS.NA.zu- Invarianti strutturanti dell’assetto idrologico: zona umida
1. Nel PUG sono individuate come “zone umide” i sistemi terra-acqua costieri ed interni, naturali ed
artificiali, palustri e lacuali, di rilevante importanza naturalistica in analogia a quelle individuate dal
P.U.T.T./P..
2. Nell’area di pertinenza delle aree umide:
 non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti la modificazione dell'assetto
del territorio (esclusi quelli finalizzati al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali),
nonchè la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia;
 sono autorizzabili esclusivamente le sistemazioni idrauliche e le relative opere di difesa se
inserite in piani organici di assetto idrogeologico estesi comunque all’intera “unità
fisiografica” di appartenenza, utilizzanti tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del
contesto ed opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi.
Art. 18- Sistema agrario
Art. 18.1- IS.AG.ul, invariante strutturale del sistema agrario: uliveto
1. Le colture di ulivo costituiscono una parte consistente del sistema produttivo locale, ed hanno
assunto nel tempo un significato paesistico ambientale di strutturazione del paesaggio agricolo, che il
PUG tutela e valorizza.
Per questi ambiti, il PUG definisce una direttiva di tutela finalizzata alla conservazione dei caratteri
che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi locali, attraverso il controllo dei processi di
trasformazione e della loro sostenibilità.
2. Per le aree individuate come uliveti indicati negli elaborati del PUG, sarà una relazione motivata di
un tecnico “esperto” a valutare la sussistenza di caratteristiche tali da definirle quali invarianti
strutturali.
Sono comunque da considerare IS.AG.ul, gli uliveti come definiti dall’art.2 della lr 14/2007 “Tutela e
valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
3. Nelle aree interessate da IS.AG.ul, ove confermate dalla relazione del “tecnico esperto”, sono
possibili:
 opere per il mantenimento e/o il miglioramento dell’assetto idro-geo-morfologico;
 interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti.
4. Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici
prescritti ed anche se essi insistano su superfici fondiarie inferiori a quanto definito nei singoli contesti
rurali, è consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative,
l’ampliamento una tantum della superficie utile (Su) nella misura massima del 20% di quella esistente.
Un ulteriore ampliamento del volume esistente,nel limite max del 20%,è possibile nel caso di
utilizzazione degli immobili esistenti ad attività di agriturismo in aderenza al manufatto originario,
purchè nel rispetto della tipologia edilizia, dei materiali e delle caratteristiche architettoniche esistenti.
Art. 18.2- IS.AG.vi, invariante strutturale del paesaggio agrario: vigneto
1. Le colture di vigneto costituiscono una parte consistente del sistema produttivo locale, ed hanno
assunto nel tempo un significato paesistico ambientale di strutturazione del paesaggio agricolo, che il
PUG tutela e valorizza.
Per questi ambiti, il PUG definisce una direttiva di tutela finalizzata alla conservazione dei caratteri
che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi locali, attraverso il controllo dei processi di
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trasformazione e della loro sostenibilità.
2. Per le aree individuate come vigneti indicati negli elaborati del PUG, sarà una relazione motivata di
un tecnico “esperto” a valutare la sussistenza di caratteristiche tali da definirle quali invarianti
strutturali.
Nello specifico sono definibili quali IS.AG.vi, le vigne a ceppo o a schiera finalizzate alla produzione
del vino.
3. Nelle aree interessate da IS.AG.ul, ove confermate dalla relazione del “tecnico esperto”, sono
possibili:
 opere per il mantenimento e/o il miglioramento dell’assetto idro-geo-morfologico;
 interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti.
4. Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici
prescritti ed anche se essi insistano su superfici fondiarie inferiori a quanto definito nei singoli contesti
rurali, è consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative,
l’ampliamento una tantum della superficie utile (Su) nella misura massima del 20% di quella esistente.
Un ulteriore ampliamento del volume esistente,nel limite max del 20%,è possibile nel caso di
utilizzazione degli immobili esistenti ad attività di agriturismo in aderenza al manufatto originario,
purchè nel rispetto della tipologia edilizia, dei materiali e delle caratteristiche architettoniche esistenti.
Art. 19- Sistema ecologico
Art. 19.1- IS.EC.iba, Invarianti strutturanti il sistema ecologico: Important Bird Areas.
1. Il PUG considera le IS.EC.iba come “siti di rilevanza naturalistica”, nell’ambito delle componenti
botanico-vegetazionali del sistema territoriale.
Nelle IS.EC.iba si applica il sistema di tutela definito dalle norme internazionali, statali, regionali
vigenti.
Art. 19.2- IS.EC.pf- Invarianti strutturanti il sistema ecologico: aree percorse dal fuoco
1. Sono le aree disciplinate dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge quadro sugli incendi
boschivi», finalizzata alla difesa dagli incendi e alla conservazione del patrimonio boschivo nazionale.
2. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una
destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni.
E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica
incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette
zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi di cui al presente articolo, deve essere espressamente
richiamato il vincolo, pena la nullità dell’atto.
E’ inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e
infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta
realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale
data.
Art. 19.3- IS.EC.fer- Invarianti strutturanti il sistema ecologico: aree non idonee FER
Sono le aree indicate dall'All. 3 del R.R. 24/2010: “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero
per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia” e
derivano dalle cartografie consultabili nel sito www.sit.puglia.it
Art. 20- Sistema storico architettonico
Art. 20.1– IS.ST.va- Invariante strutturale della stratificazione storica: vincolo archeologico
1. Le IS.ST.va, in quanto “zone archeologiche”, sono i beni culturali archeologici sottoposti a
protezione ai sensi della legge 1089/1939; ritenuti di riconosciuto interesse scientifico ai sensi della
legge 431/1985; ovvero sono da considerarsi “beni paesaggistici” ai sensi dell’art.134 del D.Lgs
22.1.2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” individuati negli elaborati del PUG.
2. L’ “area di pertinenza” degli IS.ST.va coincide con il sedime del bene sottoposto a tutela.
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Nell’ “area di pertinenza” dei beni archeologici già sottoposti alla specifica tutela statale, non sono
autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazione del sito eccettuate le attività
inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici, e la normale utilizzazione
agricola dei terreni (ove consentita dal sistema di tutela statale).
3. Qualora nel territorio comunale, nel corso dei lavori di qualsiasi natura, avvengano ritrovamenti di
interesse storico o artistico, è fatto obbligo al proprietario, al direttore e all'esecutore dei lavori, di
denunciarli alla competente Soprintendenza e all'Amministrazione comunale.
In caso di ritrovamento di elementi suddetti, l'Amministrazione comunale può disporre la sospensione
o revoca dell’atto abilitativo e fornire prescrizioni per la più idonea conservazione e valorizzazione
degli elementi ritrovati.
Fatta salva ogni altra sanzione prevista da leggi statali e regionali, la mancata denunzia di cui al
comma precedente comporta la immediata e automatica decadenza dell’atto abilitativo (PdC, ecc.).
4. Sono censiti dal PUG quali IS.ST.va, i seguenti beni:
1 - Piano dei Puledri (Necropoli di IV sec. a.C. - Decl. 27.07.1990)
2 - Piazza San Matteo (Terme romane di I-II sec. d.C. - Decl. 08.07.1991)
3 - Masseria Selvaggi (Resti archeologici di un insediamento di età tardo - Decl.09.09.2003)
4 - Ripatetta (Abitato neolitico degli inizi del VI millenio a.C.Decl. 14.01.1993)
5 - S. Giusto (Resti di un insediamento tardoantico - Decl. 23.09.1998)
Art. 20.2– IS.ST.tr- Invariante strutturale della stratificazione storica: tratturi
1. La L.R. n. 29 del 23.12.2003 rende obbligatorio per i Comuni interessati dalla presenza di tracciati
tratturali la redazione del PCT “Piano comunale dei Tratturi”.
2. Nel territorio comunale di Lucera sono presenti diversi tracciati tratturali indicati negli elaborati
grafici del PUG e inclusi nel Piano comunale dei Tratturi, in via di approvazione.
3. Il PUG persegue, comunque secondo il Piano comunale dei Tratturi, l’obiettivo di tutelare,
riqualificare ed evidenziare i tracciati tratturali presenti nel territorio comunale; la valorizzazione dei
tracciati tratturali, è finalizzata anche al recupero ed alla riqualificazione degli edifici rurali di pregio
collocati lungo il loro percorso, secondo l'antico assetto della transumanza.
4. L’area di pertinenza dei tratturi, indicata negli elaborati grafici del PUG, deriva dalla trasposizione
della “Carta dei Tratturi”, dei contenuti degli Atlanti del PUTT/P e del Piano comunale dei Tratturi.
L’ “area annessa” ai tratturi, non individuata dalle tavole del PUG, è pari ad una fascia di 100 mt per
lato.
In attesa della definitiva approvazione del Piano comunale dei Tratturi, in attuazione della parte terza,
titolo I, D.lgs n.42/2004 e delle NTA del PUTT/P, tutti i progetti relativi a opere e/o interventi,
ricadenti nell’ “area di pertinenza” o nell’ “area annessa” del tratturo, sono sottoposti alla disciplina
di cui all’art. 14.21 delle presenti NTA ed alla procedura regionale per l’ottenimento
dell’autorizzazione di cui al Capo IV del D.vo n.42/2004.
Art. 20.3- IS.ST.vc- Invariante strutturale della stratificazione storica: vincolo architettonico
1. Sono gli immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004. Gli interventi e le opere da realizzarsi su tali
immobili seguono le procedure previste dall’ordinamento statale.
Art. 20.4- IS.ST.vp- Invariante strutturale della stratificazione storica: vincolo paesaggistico
1.Consistono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Dlgs
42/2004, e comprendono le aree sottoposte a vincolo dalla L. 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:
a) assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al
territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai
caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;
b) mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche
attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della
trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria
identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;
c) salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne
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l’integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;
d) garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del
contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;
e) evidenziare e valorizzare i caratteri dei territori rurali storici di interesse paesaggistico;
g) reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e
identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.
3. Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, si applicano le seguenti prescrizioni:
a) Non sono ammissibili piani e/o progetti e interventi che:
 comportano modificazioni dello stato dei luoghi che possono compromettere l’integrità dei
peculiari valori paesaggistici evidenziati nei singoli provvedimenti di vincolo.
b) Sono ammissibili ed eventualmente incentivati, oltre che gli interventi non soggetti ad
autorizzazione paesaggistica ai sensi del Dlgs 241/2004, piani e/o progetti e interventi che comportano
modificazioni dello stato dei luoghi:
 coerenti con le finalità di tutela evidenziate nei provvedimenti di vincolo;
 funzionali alla valorizzazione e fruizione dei valori paesaggistici evidenziati nei
provvedimenti di vincolo;
 finalizzate al restauro o il ripristino di valori paesaggistici cancellati o sostituiti da
trasformazioni dello stato dei luoghi in contrasto con detti valori.
Art. 20.5- IS.ST.dg- Invariante strutturale della stratificazione storica: decreto Galasso
1.Comprendono le aree indicate come Decreti Ministeriali 1 Agosto 1985 (c.d. "Galassini") e
sottoposte a vincolo dalla L. 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:
a) assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al
territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai
caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;
b) mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche
attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della
trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria
identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;
c) salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne
l’integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;
d) garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del
contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;
e) evidenziare e valorizzare i caratteri dei territori rurali storici di interesse paesaggistico;
g) reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e
identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.
3. Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, si applicano le seguenti prescrizioni:
a) Non sono ammissibili piani e/o progetti e interventi che:
 comportano modificazioni dello stato dei luoghi che possono compromettere l’integrità dei
peculiari valori paesaggistici evidenziati nei singoli provvedimenti di vincolo.
b) Sono ammissibili ed eventualmente incentivati, oltre che gli interventi non soggetti ad
autorizzazione paesaggistica ai sensi del Dlgs 241/2004, piani e/o progetti e interventi che comportano
modificazioni dello stato dei luoghi:
 coerenti con le finalità di tutela evidenziate nei provvedimenti di vincolo;
 funzionali alla valorizzazione e fruizione dei valori paesaggistici evidenziati nei
provvedimenti di vincolo;
 finalizzate al restauro o il ripristino di valori paesaggistici cancellati o sostituiti da
trasformazioni dello stato dei luoghi in contrasto con detti valori.
Art. 20.6- IS.ST.bs- Invariante strutturale della stratificazione storica: beni storici
1. Sono le aree individuate sia negli elaborati grafici che nello specifico atlante del PUG che, anche se
non sottoposte a vincolo statale, presentano siti archeologici individuati dalla Carta dei Beni Culturali
della Regione Puglia e/o dal PUTT/P.
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2. Gli interventi e le opere da realizzarsi su tali immobili devono rispettare le NTA dei contesti ove
ricadono.
3. Per le stesse va verificata, attraverso indagini specifiche e preventivamente a qualsiasi intervento di
trasformazione del sito, la presenza oggettiva di resti archeologici.
Il progetto di trasformazione del sito, corredato da una relazione asseverata da un tecnico abilitato
(archeologo) attestante l’assenza di reperti archeologici, deve essere sottoposta al rilascio di parere di
competenza da parte della “commissione locale per il paesaggio” corredato, ove ritenuto necessario
dalla stessa commissione, del preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici.
Art. 20.7- IS.ST.ba- Invariante strutturale della stratificazione storica: beni architettonici
1. Sono i beni architettonici extraurbani individuati sia negli elaborati grafici che nello specifico
“atlante dei beni culturali” del PUG, caratterizzati da significativi elementi storico-architettonici.
Sono consentiti per i predetti beni interventi che contemperino la garanzia di mantenimento della
qualità storico-architettonica e modifica della destinazione d’uso originaria, finalizzata al recupero
fisico dei beni architettonici esistenti, esclusivamente per destinazioni produttive/agricole,
produttive/turistiche, residenziali.
2. In particolare nell’ “area di pertinenza” sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro, che contemperino la garanzia di mantenimento della qualità storicoarchitettonica, anche con cambio di destinazione d’uso.
3. Nell’ “area annessa”, sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specifica
considerazione dell'assetto paesaggistico dei luoghi, comportino: il recupero, compresa la
ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione.
Ove l’intervento preveda la delocalizzazione delle superfetazioni regolarmente assentite o sanate di
epoca recente rispetto all’organismo edilizio originario, è consentito un incremento volumetrico pari al
35% della volumetria esistente, da allocare al di fuori dell’area annessa al bene.
4. Per i beni architettonici extraurbani, tutte le tipologie di intervento, a prescindere dai parametri
urbanistico-edilizi, devono integrarsi il più possibile nel contesto paesaggistico di riferimento ovvero
non devono realizzare alcun contrasto localizzativo, tipologico, formale e materico con il contesto
paesaggistico di riferimento.
5. Tutte le tipologie di intervento, vanno sottoposte preventivamente al parere vincolante della
“commissione locale per il paesaggio”.
6. Gli interventi consentiti dovranno comunque essere eseguiti nel rispetto delle seguenti linee guida:
 i lavori dovranno essere eseguiti nel rigoroso rispetto dei caratteri formali e matrici del bene
architettonico esistente;
 il materiale da utilizzare per le integrazioni e/o per il totale rifacimento del manto di copertura,
qualora sia reputato necessario, dovrà essere simile per natura e dimensione a quello già
esistente;
 le opere di consolidamento delle murature dovranno essere realizzate possibilmente
utilizzando la tecnica del “cuci-scuci”;
 dovrà essere limitato al minimo indispensabile la creazione di nuovi collegamenti interni e la
sostituzione di elementi in pietra da taglio dovrà essere limitata a quegli elementi reputati
ormai irrecuperabili;
 gli impianti a farsi siano eseguiti possibilmente senza intaccare sostanzialmente la struttura
muraria del complesso architettonico;
 qualora la pavimentazione esistente sia in basole calcaree e non ne sia possibile il recupero,
l’eventuale nuova pavimentazione sia realizzata in pietra bianca levigata e non lucidata;
 gli infissi siano possibilmente realizzati in legno con assoluta esclusione di elementi di
alluminio anodizzato e/o materiali similari;
 per quanto attiene alle sistemazioni esterne siano tutelati e ripristinati i muretti a secco
esistenti. Le nuove recinzioni dovranno essere realizzate con muretti a secco in pietra calcarea
in analogia formale e materia con quelli preesistenti nel contesto paesaggistico di riferimento;
gli scavi dovranno essere limitati alla rimozione del materiale incoerente evitando lo scavo
della roccia calcarea soprattutto se affiorante.
 la piantumazione delle aree dovrà preservare il più possibile i soggetti arborei e/o arbustivi
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esistenti che dovranno essere integrati dalla messa a dimora di nuovi soggetti delle stesse
specie esistenti ovvero autoctone appartenenti alla vegetazione naturale potenziale dei luoghi.
Art. 20.8- IS.ST.ms- Invariante strutturale della stratificazione storica: muri a secco
1.Sono i “beni diffusi nel paesaggio agrario” con notevole significato paesaggistico.
Ai fini della tutela “muri a secco”, il Piano individua, un unico regime di tutela da applicarsi all’ “area
del bene”.
2.Nell’ “area del bene” si dovrà attuare esclusivamente la conservazione e la valorizzazione
dell’assetto attuale ed il recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei
detrattori; non sono autorizzabili:
 qualunque opera che comprometta lo stato fisico del’invariante strutturale;
 piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed
i caratteri colturali e d’uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale
esistente tra il bene ed il suo intorno diretto;
 le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la
morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa
idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
 le attività estrattive, ad eccezione dell’ampliamento, fino al 50%, di cave attive, se funzionali
(sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei
luoghi;
 la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni
naturali ed inerti;
 la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di
captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle
opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;
 la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti, con esclusione dei
soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente.
Art. 20.9- IS.ST.aq- invariante strutturale della stratificazione storica: acque pubbliche
1. Sono i “Corsi d’acqua d’interesse paesaggistico” di cui all’art. 143, comma 1, lett. e, del D.lgs
42/2004.
Consistono in corpi idrici, anche effimeri o occasionali, come definiti dagli elaborati grafici del PUG,
includendo una fascia di salvaguardia di 150 m da ciascun lato.
2. Fatte salve le disposizioni previste dai PAI, nelle ISI.ST.is, non sono ammissibili piani e/o progetti e
interventi che comportano:
 la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate
alla tutela del corso d’acqua, alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del
regime idrico, al disinquinamento ed alla disinfestazione del corso d’acqua e le opere
finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;
 la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o comunque di infrastrutture stabili, salvo il
loro trasferimento al di fuori della fascia tutelata, anche prevedendo specifiche incentivazioni
consentite da norme regionali o atti di governo del territorio (lr 21/2009);
 escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;
 nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il
reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal PRAE);
 la realizzazione di recinzioni che riducano l’accessibilità del corso d’acqua e la sua fruibilità
visiva, nonché trasformazioni del suolo che comportino l’aumento della superficie
impermeabile;
 la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali
atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti
e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
 la trasformazione profonda dei suoli, il dissodamento o il movimento di terre, e qualsiasi
intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
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
la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per la depurazione delle acque reflue
e per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo;
 la realizzazione di nuovi tracciati viari o l’adeguamento di tracciati esistenti compresi quelli di
asfaltatura, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità.
 la realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche
secondarie (escluse le linee di allacciamento domestico) con palificazioni,
 la realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali.
3. Sono ammissibili ed eventualmente incentivati, oltre che gli interventi non soggetti ad
autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs n.42/2004, piani e/o progetti e interventi che, in
conformità con le previsioni di piani sovraordinati e gli atti di governo del territorio vigenti,
comportino:
 il mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature esistenti destinati ad
attività connesse con la presenza del corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura
ecc.);
 la manutenzione straordinaria con la sostituzione di parti e ristrutturazione edilizia di
manufatti legittimamente esistenti, ove questi siano in contrasto con le qualità paesaggistiche
dei luoghi, nonché integrazione di manufatti a destinazione residenziale legittimamente
esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e
interventi:
o siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili;
o comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi, non interrompano la
continuità del corso d’acqua e assicurando nel contempo l’incremento della superficie
permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità,
fruibilità e accessibilità del corso d’acqua;
o garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche
costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando
l’inserimento di elementi dissonanti.
o promuovono attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di
contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del
bene paesaggio.
 sistemazioni idrauliche e opere di difesa inserite in un organico progetto esteso all’intera unità
idrografica e che utilizzino materiali e tecnologie appropriate ai caratteri del contesto e
prevedano opere di mitigazione degli effetti paesaggistici ed ecologici indotti;
 la realizzazione di infrastrutture a rete purché la posizione, nonché la disposizione
planimetrica del tracciato, rispettino l’assetto morfologico e idrologico dei luoghi e prevedano
un corretto inserimento paesaggistico;
 la realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a
condizione che siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui alle presenti
NTA, siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione
residente e non siano localizzabili altrove;
 l’impiego di energie rinnovabili di pertinenza di insediamenti esistenti e integrati nelle relative
strutture edilizie, di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di
sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;
 la realizzazione di reti per la “mobilità dolce” correttamente inserite nel paesaggio;
 la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all’alveo, che ostacolano il naturale decorso
della acque, nonché la trasformazione naturale delle opere di difesa idraulica che si sono
rivelate inefficaci alla messa in sicurezza dei corsi d’acqua;
 l’ampliamento di cave attive, per un massimo del 50% della superficie autorizzata, se
funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione
paesaggistica finale dei luoghi, compresa la formazione di bacini annessi ai corsi d'acqua,
nella sola fascia di 150 m dalle sponde o piedi degli argini, e fatta salva la specifica disciplina
dettata dal Piano Regionale delle Attività Estrattive.
 la realizzazione di strutture a carattere provvisorio e rimovibili di piccole dimensioni, per
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)
attività connesse alla produzione agricola o al tempo libero che non compromettano i caratteri
naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non
comportino l’aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione
degli impatti;
 la realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio unicamente al servizio delle attività
esistenti, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la
frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino l’aumento di
superficie impermeabile, garantendo la salvaguardia delle specie autoctone esistenti o
prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore
inserimento paesaggistico.
4. Gli interventi ricadenti nella IS.is, sono sottoposti al rilascio a parere da parte dell’ente preposto,
fermo restando il controllo di legittimità esercitato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e
Paesaggio.
Art.20.10- IS.ST.br- Invariante strutturale della stratificazione storica: insediamenti rurali
della bonifica e della riforma agraria
1. Sono i contesti rurali caratterizzati da una parcellizzazione territoriale diffusa e storicamente
consolidata.
2. Gli interventi sono disciplinati dall’art. 24.1 delle presenti NTA.
Art.20.11- IS.ST.vp- Invariante strutturale della stratificazione storica: componenti dei valori
percettivi
1. Strada con valenza paesaggistica: consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali dai quali
è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi, che attraversano paesaggi
naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi
morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, ecc…) e dai quali è possibile percepire panorami
e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico.
2. Strade panoramiche: consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali che per la loro
particola posizione orografica presentano condizioni visuali che consentono di percepire aspetti
significativi del paesaggio pugliese.
3. Punti panoramici/cono visuale: consistono in siti posti in posizioni orografiche strategiche,
accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di
pregio, naturali o antropici.
4. Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:
- salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi, attraverso il mantenimento degli
orizzonti visuali percepibili da quegli elementi puntuali o lineari quali strade a valenza
paesaggistica, strade panoramiche, punti panoramici, impedendo l’occlusione di tutti quegli
elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;
- salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova
geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale) dei
paesaggi;
- riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.
5. Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale non
devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti
territoriali attraversati.
Art. 21- Il sistema dei Contesti Territoriali
I Contesti Territoriali, definiti negli elaborati del PUG, sono intesi quali parti del territorio connotate
da uno più specifici caratteri dominanti sotto il profilo ambientale, paesistico, storico - culturale,
insediativo e da altrettanto specifiche e significative relazioni e tendenze evolutive che le interessano.
Il PUG/strutturale, in funzione delle specificità locali e delle caratteristiche dei contesti, individua per
ognuno di essi le modalità applicative di indirizzi e direttive per il PUG/Programmatico (per i contesti
con significativi caratteri ambientali, paesaggistici e culturali anche una disciplina di tutela).
I contesti territoriali sono articolati in “contesti urbani” e “contesti rurali”, ciascuno dei quali
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caratterizzato da differenti requisiti ambientali, culturali e socioeconomici e quindi da assoggettarsi a
diversi contenuti progettuali e politiche territoriali, anche in attuazione delle direttive e degli indirizzi
del PUTT/P, del PAI e di altri piani e norme a rilevanza territoriale.
Art. 22- Contesti Rurali: definizioni e direttive di tutela
I Contesti rurali, sono le parti del territorio prevalentemente non “urbanizzate”, caratterizzati da
differenti rapporti tra le componenti agricole/produttive, ambientali, ecologiche, paesaggistiche ed
insediative.
Il PUG/ parte strutturale, in coerenza con i contenuti del DRAG e con i piani settoriali sovraordinati
vigenti, definisce il perimetro e individua specifiche azioni di uso, tutela, recupero e valorizzazione
finalizzate ad assicurare la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici
presenti sul territorio.
Nella prospettiva dello sviluppo sostenibile ed in ragione dei diversi ruoli oggi assegnati al territorio
rurale, legati non solo alla produzione agricola e zootecnica ma anche all’assolvimento di funzioni
ambientali e alla produzione di paesaggi, le azioni di trasformazione fisica dei contesti rurali dovranno
essere orientati:
 alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e
strutturale tradizionale, promovendo il sistema produttivo aziendale per le funzioni e tipologie
produttive significative e lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile e multifunzionale;
preservando i suoli di elevato pregio attuale e potenziale ai fini della produzione agricola, per
caratteristiche fisiche o infrastrutturali, consentendo il loro consumo solo in assenza di
alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;
 alla valorizzazione della funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di
mitigazione degli impatti negativi degli insediamenti, anche attraverso il rafforzamento del
ruolo di presidio ambientale delle aziende, prestando particolare attenzione alle zone di
maggior pregio ambientale e a più basso livello di produttività;
 alla promozione della permanenza delle attività agricole e mantenimento di una comunità
rurale vitale, specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua
manutenzione e salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività
complementari;
 al mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura;
 alla promozione del recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo a quello
di valore storico/architettonico/ambientale, e limitazione della nuova edificazione a esigenze
degli imprenditori agricoli strettamente funzionali allo sviluppo dell'attività produttiva.
I Contesti Rurali individuati e disciplinati nel PUG/S, sono:
CRV, Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico
- CRV.re- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico - Rete
Ecologica (ATE “B”)
- CRV.ss- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del
sistema idrogeomorfologico settentrionale (ATE “C”)
- CRV.sc- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del
sistema idrogeomorfologico centrale (ATE “C”)
- CRV.sm- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del
sistema idrogeomorfologico meridionale (ATE “C”)
CRM- Contesto rurale multifunzionale
- CRM.br- Contesto rurale multifunzionale della bonifica e della riforma agraria (ATE “D”)
- CRM.sp- Contesto rurale multifunzionale speciale
- CRM.in- Contesto rurale multifunzionale insediato
- CRM.sb- Contesto rurale multifunzionale dei borghi di Palmori e di San Giusto
- CRM.asi- Contesto rurale multifunzionale del Consorzio ASI
- CRM.pp- Contesto rurale multifunzionale per la produzione già pianificata
- CRM.ni- Contesto rurale multifunzionale per la produzione di nuovo impianto
- CRM.ae- Contesti rurali multifunzionali attività estrattive
CRA- Contesto rurale con prevalente funzione agricola
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CRA.ar- Contesto rurale con prevalente funzione agricola di riserva (ATE “D”)
CRA.df- Contesto rurale con prevalente funzione agricola definita (ATE “E”)
CRA.mf- Contesto rurale con prevalente funzione agricola multifunzionale (ATE “E”)
Art. 23- CRV, Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico
1. In questi contesti, coincidenti con gli ambiti paesaggisticamente, ambientalmente o ecologicamente
rilevanti, interessati da sistemi di tutela sovraordinati (vincoli statali; Aree a Pericolosità idraulica
definite dal Pai dell’AdB) e/o da beni strutturanti il paesaggio e l’ambiente di Lucera (Corridoio
fluviale; tracciati e beni storici ed archeologici; sistema geomorfologico), il PUG/parte strutturale
incentiva le attività di tutela e gestione delle aree.
Nelle NTA, è individuata una specifica disciplina di tutela e valorizzazione delle aree di valore
naturale e ambientale e delle relative fasce di tutela, del recupero del patrimonio edilizio esistente nel
rispetto delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie, dell’armonizzazione degli
assetti insediativi e infrastrutturali del territorio con finalità di tutela dell’ambiente naturale e delle sue
risorse.
2. In questi contesti, è necessario:
 assicurare la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di
biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni
vegetali e forestali;
 la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori
idrogeomorfologici, antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti;
 la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e
degli equilibri ecologici;
 la salvaguardia degli elementi identitari del territorio.
3. Sono comunque consentite (compatibilmente con la presenza dei singoli beni paesaggistici
costitutivi e/o dei vincoli sovraordinati), le attività integrative del reddito agricolo, quali l’offerta di
servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l’agriturismo mediante il recupero del
patrimonio edilizio esistente.
4. Nei CRV, indipendentemente da quanto disposto specificamente per i singoli contesti:
 gli edifici e gli altri manufatti esistenti riconducibili alla storia e alla tradizione dei luoghi e
della comunità in essi insediata, ancorché non tutelati da altre leggi e norme, non possono
demolirsi e vanno obbligatoriamente assoggettati, in caso di intervento, a manutenzioni
ordinarie e straordinarie di tipo conservativo e a risanamenti o restauri di tipo conservativo;
 le nuove costruzioni, in genere, fatte salve quelle per usi produttivi, vanno realizzate con
criteri costruttivi tradizionali, e devono avere coperture tradizionali rivestite di manti lapidei e
murature con faccia vista in blocchetti di pietra calcarea locale o in intonaco tradizionale a
base di calce;
 le nuove costruzioni destinate a usi produttivi (capannoni agricoli, stalle ecc.), ove consentite e
quando non possano essere realizzate secondo soluzioni architettoniche e costruttive
tradizionali vanno realizzate comunque in sintonia con il paesaggio-ambiente locale della
tradizione per volumi, materiali, colori;
 per gli edifici rurali (non produttivi) le nuove edificazioni devono avere volumi semplici o
essere coerenti alle edificazioni preesistenti di carattere storico e tradizionale ove ne
costituiscano ampliamento;
 devono essere evitate per quanto possibile le reti infrastrutturali (es. elettriche, telefoniche etc.)
a vista, sostituendole con tracciati interrati.
Art. 23.1- CRV.re- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico Rete Ecologica (ATE “B”)
1. La definizione della rete ecologica per il territorio comunale di Lucera, risponde all’esigenza di
attuazione a livello territoriale del progetto del “sistema della qualità del territorio”; ovvero partendo
dal censimento dei beni naturali, dei beni culturali diffusi e dei beni sociali, si tenta una loro
integrazione in un sistema di qualità.
Questo implica a livello ambientale la costituzione di una rete ecologica come sistema di unità di
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paesaggio, che integra e allo stesso tempo si compone delle singole aree protette (aree di pregio
naturalistico, lame, corsi d'acqua, boschi, macchie).
Una rete ecologica locale basata su aree centrali e corridoi ecologici che si connette alla più ampia rete
di area vasta a scala provinciale o addirittura nazionale.
A livello culturale una messa in rete del complesso dei beni culturali diffusi nel territorio (centro
storico, aree archeologiche, masserie, il sistema dei tratturi, beni storici quali gli insediamenti
neolitici) che implica la costituzione di itinerari per la fruizione collettiva, che hanno sia una
consistenza materiale (percorsi protetti per la mobilità lenta che dipartono da aree servite dal trasporto
pubblico), che immateriale (costituiscono un modello organizzativo attraverso il quale far conoscere e
sostenere le iniziative relative al turismo, alla cultura, al tempo libero, alle attività sociali).
Il sistema della qualità non investe solo il territorio aperto ma anche il centro urbano, all’interno del
quale sono presenti aree che possono essere riqualificate ed attrezzate in quanto facenti parte di un
sistema più ampio (e quindi sotto il profilo urbanistico questo sistema porterebbe al recupero e alla
fruizione collettiva di spazi marginali).
2. L’obiettivo della individuazione del CRV.re è la qualificazione ecosistemica del territorio
interessato, ottenuta in particolare preservando il sistema idrogeomorfologico esistente ed
incrementando la biomassa vegetale: pertanto nell’area individuata quale CRV.re, le azioni e gli
interventi ammessi sono tenuti a salvaguardare e/o a riqualificare il sistema idrogeomorfologico,
botanico vegetazionale autoctono e/o naturale esistente.
3. A tal fine il PUG introduce l’obbligo di applicazione, per tutti gli interventi edificatori e di
trasformazione dell’uso dei suoli, di un apposito “Indice di compensazione (Ic)”, per stabilire l'entità di
impianto di essenze arboree da realizzare in relazione agli interventi ammessi, nei diversi contesti
individuati dal Piano.
L’ “Indice di compensazione (Ic)” viene fissato tendenzialmente in una essenza arborea/arbustiva
autoctona ogni 10 mq di superficie coperta realizzata, con l’obbligo di ottemperare ai necessari
interventi di manutenzione della/e stesse per un lasso di tempo non inferiore ai 5 anni.
Qualora in sede esecutiva non fosse possibile realizzare gli impianti conseguenti all’applicazione
dell’Indice di compensazione (Ic) nell’area di proprietà e/o oggetto di trasformazione, gli stessi
andranno eseguiti in aree selezionate prioritariamente tra le seguenti:
 nelle fasce di rispetto del reticolo idrografico principale e minore;
 a completamento di zone umide e/o macchie arboree ricomprese nella rete ecologica
principale;
 nelle fasce di rispetto di strade vicinali ed interpoderali (nel rispetto delle distanze minime
prescritte dal “Codice della Strada”);
 nelle aree “degradate” soggette a recupero ambientale (ad esempio ex cave).
4. Quale direttiva di tutela, in tutto il territorio individuato come CRV.re tutti gli interventi devono
essere subordinati al rispetto ed alla ricostruzione dei corridoi ecologici; pertanto tutti gli interventi
(escludendo il normale uso agricolo), devono essere corredati da rilievo dello stato di fatto esteso
all’intorno più prossimo, atto a documentare la collocazione, i collegamenti ai margini e la
quantificazione della dotazione esistente di elementi vegetali minori. Il progetto deve prevedere le
opere necessarie a ristabilire tutte le precedenti connessioni ecologiche e/o a crearne di nuove ed in
particolare, riconoscendo agli elementi vegetali minori un ruolo fondamentale nella realizzazione dei
corridoi ecologici, le opere di ripiantumazione della vegetazione, da collocare all’interno della stessa
proprietà fondiaria interessata dall’intervento o ai suoi margini e contorni.
5. Nel CRV.re, sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto
attuale; al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori della qualità
paesaggistica e/o la mitigazione dei loro effetti negativi; interventi di trasformazione del territorio
operati con la massima cautela.
6. Non sono ammessi:
 attività estrattive;
 l’allocazione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo;
 nuovi interventi edilizi;
 gli interventi di regimazione idraulica attraverso cementificazione.
7. Nel CRV.re, esternamente alle invarianti strutturali per le quali vige la specifica normativa, sono
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possibili:
 oltre all’uso agricolo, la previsione di attrezzature sportive e per il tempo libero (percorsi
ciclabili, ginnici, aree di sosta per picnic) da realizzarsi con soluzioni, modi, materiali
ecocompatibili;
 opere per il mantenimento dell’assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e
faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche;
 interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti.
8. I progetti ricadenti nel CRV.re, sono sottoposti al rilascio dell’“autorizzazione paesaggistica” da
parte dell’ente preposto, fermo restando il controllo di legittimità esercitato dalla Soprintendenza per i
Beni Culturali e Paesaggio per le aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs n.42/2004.
Art. 23.2- CRV.ss- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico
del sistema idrogeomorfologico settentrionale (ATE “C”)
1. Nel CRV.ss, sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto
attuale; al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori della qualità
paesaggistica e/o la mitigazione dei loro effetti negativi; interventi di trasformazione del territorio
operati con la massima cautela.
2. Non sono ammessi:
 attività estrattive;
 l’apertura di nuove strade o piste e l’ampliamento di quelle esistenti;
 l’allocazione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo;
 interventi edilizi a soggetti non ufficialmente qualificati all’esercizio dell’attività agricola;
 gli interventi di regimazione idraulica attraverso cementificazione;
3. Nel CRV.ss, esternamente alle invarianti strutturali per le quali vige la specifica normativa, sono
possibili:
 oltre all’uso agricolo, la previsione di attrezzature sportive e per il tempo libero (percorsi
ciclabili, ginnici, aree di sosta per picnic) da realizzarsi con soluzioni, modi, materiali
ecocompatibili;
 opere per il mantenimento dell’assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e
faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche;
 interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti;
 limitato insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo, sempre
all’esterno delle invarianti strutturali presenti nel contesto, con i seguenti parametri:
- Sf - superficie fondiaria minima: mq 10.000;
-Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: iff=0,015 mc/mq;
4. I progetti ricadenti nel CRV.ss, sono sottoposti al rilascio dell’“autorizzazione paesaggistica” da
parte dell’ente preposto, fermo restando il controllo di legittimità esercitato dalla Soprintendenza per i
Beni Culturali e Paesaggio per le aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs n.42/2004.
Art. 23.3- CRV.sc- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico
del sistema idrogeomorfologico centrale (ATE “C”)
1. Nel CRV.sc, sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto
attuale se qualificato; alla trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e
l’ulteriore qualificazione; alla trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la presenza
delle invarianti del sistema geomorfologico.
2. In rapporto alle funzioni individuate, nel PUG/P sono disciplinate le modalità di trasformazione
consentite; le modalità d’uso degli edifici esistenti e gli interventi ammessi sui medesimi.
3. Nelle aree comprese nel CRV.sc non sono ammessi:
 attività estrattive;
 l’allocazione di discariche o depositi di rifiuti.
Sono possibili:
 le opere per il mantenimento e/o il miglioramento dell’assetto idro-geo-morfologico, delle
peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche;
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interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti;
insediamento di nuova edificazione di servizio all’agricoltura, sempre all’esterno delle
invarianti strutturali presenti, con i seguenti parametri:
Sf - superficie fondiaria minima: mq 10.000;
Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: iff=0,05 mc/mq di cui 0,03 per la residenza;
4. I progetti ricadenti nel CRV.sc, sono sottoposti al rilascio dell’“autorizzazione paesaggistica” da
parte dell’ente preposto, fermo restando il controllo di legittimità esercitato dalla Soprintendenza per i
Beni Culturali e Paesaggio per le aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs n.42/2004.
Art. 23.4- CRV.sm- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico
del sistema idrogeomorfologico meridionale (ATE “C”)
1. Nel CRV.sm, sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto
attuale; al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori della qualità
paesaggistica e/o la mitigazione dei loro effetti negativi; interventi di trasformazione del territorio
operati con la massima cautela.
2. Non sono ammessi:
 attività estrattive;
 l’apertura di nuove strade o piste e l’ampliamento di quelle esistenti;
 l’allocazione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo;
 interventi edilizi a soggetti non ufficialmente qualificati all’esercizio dell’attività agricola;
 gli interventi di regimazione idraulica attraverso cementificazione;
3. Nel CRV.sm, esternamente alle invarianti strutturali per le quali vige la specifica normativa, sono
possibili:
 oltre all’uso agricolo, la previsione di attrezzature sportive e per il tempo libero (percorsi
ciclabili, ginnici, aree di sosta per picnic) da realizzarsi con soluzioni, modi, materiali
ecocompatibili;
 opere per il mantenimento dell’assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e
faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche;
 interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti;
 limitato insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo, sempre
all’esterno delle invarianti strutturali presenti nel contesto, i seguenti parametri:
-Sf - superficie fondiaria minima: mq 10.000;
-Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: iff=0,015 mc/mq;
4. I progetti ricadenti nel CRV.sm, sono sottoposti al rilascio dell’“autorizzazione paesaggistica” da
parte dell’ente preposto, fermo restando il controllo di legittimità esercitato dalla Soprintendenza per i
Beni Culturali e Paesaggio per le aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs n.42/2004.
Art. 24- CRM- Contesto rurale multifunzionale
Art. 24.1- CRM.br- Contesto rurale multifunzionale della bonifica e della riforma agraria (ATE
“D”)
1. Sono i contesti rurali caratterizzati da una parcellizzazione territoriale diffusa e storicamente
consolidata.
2. I CRM.br sono destinati al mantenimento ed allo sviluppo della attività e produzione agricola. Non
sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario.
In questi contesti, il PUG mira all’incentivazione dell’attività agricola esistente, anche nelle forme
part-time o di autoconsumo, in connessione con gli obiettivi di recupero e il mantenimento degli
assetti agrari, delle sistemazioni agrarie e del quadro ambientale e paesaggistico d’insieme.
In queste aree, è consentita la valorizzare delle funzioni “di servizio” ambientale e paesaggistico delle
attività agricole, anche per il miglioramento della qualità ambientale, degli assetti degli ecosistemi.
3. Sono comunque consentiti modesti incrementi volumetrici sugli edifici esistenti per il
mantenimento del presidio umano nelle sue diverse forme e funzioni.
4. Nel CRM.br, sono possibili:
- opere per il mantenimento delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze
archeologiche e architettoniche;
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)
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interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti;
insediamento di nuova edificazione di servizio all’agricoltura/agriturismo, sempre all’esterno
delle invarianti strutturali esistenti, i seguenti parametri:
Sf - superficie fondiaria minima: mq 10.000;
Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: iff=0,05 mc/mq di cui 0,03 per la residenza;
5. I progetti ricadenti nel CRM.br, sono sottoposti al rilascio dell’“autorizzazione paesaggistica” da
parte dell’ente preposto, fermo restando il controllo di legittimità esercitato dalla Soprintendenza per i
Beni Culturali e Paesaggio per le aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs n.42/2004.
Art. 24.2- CRM.sp- Contesto rurale multifunzionale speciale
1. E’ il contesto ubicato in fregio alla via per Biccari, di proprietà pubblica, destinato in passato ad
ospitare una sede universitaria e già oggetto di un concorso nazionale di idee.
2. Fino all’attuazione delle previsioni definite dal comma successivo e specificate dal PUG/P ovvero
con l’approvazione dello strumento attuativo, il contesto assume la disciplina prevista dal PUG/S per il
CRA.df- Contesto rurale con prevalente funzione agricola definita (ATE “E”).
3. Il CRM.sp, è destinato alla residenza ed ai servizi alla residenza.
Gli insediamenti sono sottoposti alla formazione del PUE esteso alla maglia definita dal PUG, con un
Ift indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,8 mc/mq. Le aree per Urbanizzazioni Secondarie saranno
stabilite ai sensi del DIM 1444/1968 nella misura di 18 mq/abitante.
Il PUE dovrà essere predisposto in coerenza con quanto definito dalla Delibera di Giunta Regionale N.
2589 del 22.12.2009 “DRAG – Criteri per la formazione e la localizzazione dei PUE”.
Art. 24.3- CRM.in- Contesto rurale multifunzionale insediato
1. Sono i contesti ai margini del centro abitato, frange urbane ubicate su via Virgilio e sulla SP n. 21,
sostanzialmente edificati con destinazioni funzionali residenziali o miste, ma privi delle minime
dotazioni infrastrutturali.
2. Obbiettivi del PUG sono la riqualificazione urbanistica ed ambientale dei luoghi, e la dotazione
delle urbanizzazioni primarie e secondarie.
3. Nel CRM.in sono consentiti interventi di completamento e di nuova edificazione con destinazione
residenziale, attraverso un PdC a titolo oneroso, nel rispetto dei seguenti parametri:
 Sf - superficie fondiaria minima: area di proprietà alla data del 31.12.2012;
 Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: iff=0,8 mc/mq;
Art. 24.4- CRM.sb- Contesto rurale multifunzionale dei borghi di Palmori e di San Giusto
Sono i borghi rurali esistenti di Palmori e di San Giusto. Il PUG recepisce lo stato giuridico riveniente
dal PRG vigente.
Art. 24.5- CRM.asi- Contesto rurale multifunzionale del Consorzio ASI
E’ l’area già pianificata dal piano del Consorzio ASI di Foggia approvato con DPRP
n.618/02.04.1976. Il PUG recepisce le previsioni del piano del Consorzio ASI.
Art. 24.6- CRM.pp- Contesto rurale multifunzionale per la produzione già pianificata
1. E’ un contesto destinato alla produzione già individuato dal PRG vigente ed oggetto di una variante
urbanistica in riduzione di area, approvato definitivamente con la DGR n. 305/25.03.2002.
2. Nel rispetto delle invarianti strutturali individuate e disciplinate dal PUG, ed in coerenza con quanto
disposto dalla DGR n. 305/2002, per le aree oggetto di insediamento degli impianti industriali esistenti,
nonché in relazione ad eventuali ampliamenti e/o ristrutturazioni, alle aree immediatamente confinanti
con detti impianti, di proprietà delle ditte insediate alla data di adozione della Delibera di C.C. n.
25/96, devono essere applicate la Normativa Tecnica di Attuazione del PRG vigente (art. 24), senza le
limitazioni riferite alla data di acquisizione della proprietà, nonché le disposizioni di cui all’art. 5 del
D.M. 1444/68 con il reperimento degli spazi pubblici destinati a verde pubblico, a parcheggi o ad
attività collettive.
3. Le aree che non hanno le caratteristiche definite dal precedente comma e che non risultano
interessate dalla presenza di invarianti strutturali, assumono la disciplina prevista dal PUG/S per
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contesti rurali limitrofi.
Art. 24.7- CRM.ni- Contesto rurale multifunzionale per la produzione di nuovo impianto
1. E’ un’area ubicata all’intersezione tra la SP n.109 per Troia e la SP 18 per Foggia, oggetto di istanze
formali (da parte di un consorzio di imprenditori locali) finalizzate alla definizione di un’area
produttiva, ed in parte interessata dalla presenza di invarianti strutturali del sistema storico
architettonico (“tratturo” ).
2. Obiettivo del PUG è il recupero di aree di proprietà pubblica, da destinare ad attività produttive, da
assegnare in diritto di concessione e/o in diritto di proprietà attraverso procedure di evidenza pubblica.
3. Il CRM.ni, è destinato ad attività produttive.
4. Gli insediamenti sono sottoposti alla formazione del PUE esteso alla maglia definita dal PUG. Il
PUE, deve rispettare i seguenti parametri:
 St – Superficie territoriale: superficie del contesto;
 Indice di fabbricabilità territoriale: Ift = 2,00 mc/mq;
 Lotto minimo = 2.000 mq;
 US- Urbanizzazioni secondarie = 10% St.
5. I proprietari e/o i soggetti attuatori del comparto dovranno, sulla base di un apposita convenzione,
impegnarsi a cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale una quota minima del 20% della
superficie totale urbanizzata.
La superficie di cessione potrà essere assegnata dall’Amministrazione Pubblica a privati in diritto di
concessione e/o in diritto di proprietà, attraverso procedure di evidenza pubblica.
Art. 24.8- CRM.ae- Contesti rurali multifunzionali attività estrattive
1. Per i contesti già impegnati da attività estrattive, che in coerenza con la carta idrogeomorfologica
del PPTR sono articolate in:
 cava attiva;
 cava abbandonata;
 cava rinaturalizzata;
 cava riqualificata;
2. Cava attiva: a coltivazione delle cave in attività è soggetta alle previsioni della vigente normativa
regionale e statale ed in particolare a quanto disposto dal nuovo Piano Regionale Attività Estrattive
(PRAE Puglia) di cui alla DGR n.445/3.02.2010.
3. Cava abbandonata: sono le cave non attive da riqualificare.
Al fine di favorire l’eliminazione e/o la mitigazione degli impatti negativi rivenienti dall’attività
estrattiva dismessa e nel contempo consentire interventi che agevolino la ricomposizione del contesto
paesaggistico di riferimento, l’Amministrazione Comunale incentiva il recupero paesistico-ambientale
dei siti già interessati dall’esercizio di attività estrattiva che versano attualmente in uno stato di
abbandono e di degrado e che costituiscono pertanto “detrattori” della qualità paesaggistica del
territorio.
Sono consentiti interventi che prevedano la realizzazione di attrezzature per attività collettive, come
verde pubblico attrezzato, parcheggi o impianti sportivi, museali e per lo spettacolo purchè finalizzati
anche al recupero ambientale dei siti oggetto di attività estrattiva.
L’intervento, può essere eseguito da privati, previa stipula di una convenzione con l’Amministrazione
Comunale.
Gli interventi devono rispettare i seguenti parametri:
 lotto minimo di intervento pari alla superficie totale della ex cava;
 indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,05 mc/mq;
 altezza max pari a 4,00 mt, salvo particolari esigenze;
 indice di piantumazione pari al 40 % della superficie totale dell’ex cava.
4. Cava rinaturalizzata: sono le cave già sottoposte ad interventi di rinaturalizzazione che hanno
assunto le caratteristiche di elementi della Rete ecologica locale e conseguentemente del CRV.reContesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico - Rete Ecologica (ATE
“B”).
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5. Cava riqualificata:sono le cave non attive sottoposte a pratiche agricole. Gli interventi ammissibili
sono disciplinati dalle NTA relative alla zona agricola di appartenenza, così come indicata nella
presente variante.
Art. 25- CRA- Contesto rurale con prevalente funzione agricola
Art. 25.1- CRA.ar- Contesto rurale con prevalente funzione agricola di riserva (ATE “D”)
1. I CRA.ar sono contesti agricoli in cui è indicata la presenza di invarianti strutturali puntuali del
sistema storico architettonico quali segnalazioni archeologiche e/o edifici rurali sottoposti a tutela dal
PUG:
I CRA.ar sono destinati al mantenimento ed allo sviluppo della attività e produzione agricola. Non
sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario e l’equilibrio
ecologico.
2. Gli interventi di trasformazione o di ristrutturazione agricola dovranno prevedere il miglioramento
delle condizioni idrogeologiche del terreno e l’incremento del patrimonio arboreo autoctono.
E’ comunque consentito insediamento di nuova edificazione di servizio alla
agricoltura/agriturismo/zootecnia (quali magazzini scorte; depositi; locali per la lavorazione, la
conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli), sempre all’esterno delle Invarianti
Strutturali presenti.
3. Per i nuovi interventi sono vietate le seguenti destinazioni d’uso: depositi e magazzini di merci
all’ingrosso non attinenti la produzione e/o la trasformazione del prodotto agricolo; rimesse industriali
e laboratori anche di carattere artigianale; ospedali; mattatoi; supermercati; stazioni di servizio per la
distribuzione di carburanti se non individuate da apposito piano di distribuzione carburante e ogni altra
destinazione possa produrre inquinamento dell'ambiente, sia per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie, che idriche o acustiche.
4. Nel CRA.ar, sono possibili:
- opere per il mantenimento e/o il miglioramento dell’assetto idro-geo-morfologico, delle
peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche;
- interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti;
- insediamento di nuova edificazione di servizio all’agricoltura/agriturismo/zootecnia (quali
magazzini scorte; depositi; locali per la lavorazione, la conservazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli), sempre all’esterno delle invarianti strutturali
esistenti, secondo i seguenti parametri:
 Sf - superficie fondiaria minima: mq 10.000;
 Iff - indice di fabbricabilità fondiaria massimo: iff=0,05 mc/mq di cui 0,03 per la
residenza;
5. I progetti ricadenti nel CRA.ar, sono sottoposti al rilascio dell’“autorizzazione paesaggistica” da
parte dell’ente preposto, fermo restando il controllo di legittimità esercitato dalla Soprintendenza per i
Beni Culturali e Paesaggio per le aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs n.42/2004.
Art.25.2- CRA.df- Contesto rurale con prevalente funzione agricola definita (ATE “E”)
1. I CRA.df sono contesti agricoli destinati al mantenimento ed allo sviluppo della attività e
produzione agricola.
Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario e
l’equilibrio ecologico.
2. Nel CRA.df, sono possibili:
- interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti;
- insediamento di nuova edificazione di servizio all’agricoltura/agriturismo/zootecnia (quali
magazzini scorte; depositi; locali per la lavorazione, la conservazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli), sempre all’esterno delle invarianti strutturali
esistenti, secondo i seguenti parametri:
 Sf - superficie fondiaria minima: mq 10.000;
 Iff - indice di fabbricabilità fondiaria massimo: iff=0,08 mc/mq di cui 0,03 per la
residenza.
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Art. 25.3 - CRA.mf- Contesto rurale con prevalente funzione agricola multifunzionale (ATE
“E”)
1. Sono le aree caratterizzate da un’economia agricola residuale in cui il sistema aziendale è in parte
sostituito da altri usi e funzioni o sottoposto a pressioni per tali trasformazione, con presenza di
residenze rurali e di insediamenti produttivi sparsi, e di contesti non più utilizzati per le colture
agricole o non suscettibili di lavorazioni agricole.
2. In questi contesti, il PUG/Strutturale mira all’incentivazione dell’attività agricola esistente, anche
nelle forme part-time o di autoconsumo, in connessione con gli obiettivi di recupero e il mantenimento
degli assetti agrari, delle sistemazioni agrarie e del quadro ambientale e paesaggistico d’insieme.
In queste aree, è consentita la valorizzare delle funzioni “di servizio” ambientale e paesaggistico delle
attività agricole, anche per il miglioramento della qualità ambientale, degli assetti degli ecosistemi.
3. Nel CRA.mf, sono possibili:
- interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti;
- insediamento di nuova edificazione di servizio all’agricoltura/agriturismo/zootecnia (quali
magazzini scorte; depositi; locali per la lavorazione, la conservazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli), sempre all’esterno delle invarianti strutturali
esistenti, secondo i seguenti parametri:
 Sf - superficie fondiaria minima: mq 5.000;
 Iff - indice di fabbricabilità fondiaria massimo: iff=0,08 mc/mq di cui 0,03 per la
residenza;
Art. 26- Territori costruiti
Il PUG, in coerenza con i contenuti dei “Primi Adempimenti” già definiti dall’Amministrazione
Comunale, individua come “territori costruiti”, in applicazione dall’art.1.03 delle Nta del Putt/P della
Regione Puglia e dell’art.1 della legge 431/1985, le aree:
 tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti al 6 giugno 1990 come zone omogenee “A” e “B”;
 tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “C” oppure come zone
“turistiche”, “direzionali”, “artigianali”, “industriali”, “miste” se, alla data del 6 giugno 1990,
incluse in strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione)
regolarmente approvato o presentato;
 incluse, anche se in percentuale, in Programmi Pluriennali di Attuazione approvati alla stessa
data;
 aree che, ancorchè non tipizzate come zone omogenee “B” dagli strumenti urbanistici vigenti:
 ne abbiamo di fatto le caratteristiche (ai sensi del DIM n.1444/1968), vengano
riconosciute come regolarmente edificate (o con edificato già “sanato” ai sensi della
legge n.47/1985);
 siano intercluse nell’interno del perimetro definito dalla presenza di maglie
regolarmente edificate.
Quanto disciplinato dalle presenti NTA per i singoli CRV e per le invarianti strutturali (ove non
sottoposte a tutela di tipo comunitario, statale e/o specifica), non trovano applicazione all’interno dei
“territori costruiti”.
Art. 27- I contesti urbani
Art. 27-1 Definizioni e direttive di tutela
1. Per ciascuno dei Contesti Urbani, caratterizzati da differenti condizioni di assetto fisico, insediativo
e funzionale e da diverse tendenze di trasformazione edilizia e condizione socioeconomica, le
previsioni strutturali del PUG hanno individuato il perimetro e stabilito indirizzi e direttive strutturali,
volti a definire specifiche politiche urbanistiche, ovvero gli obiettivi di tutela, uso e valorizzazione
delle risorse, e le caratteristiche prestazionali sotto il profilo ambientale, morfologico, funzionale e
procedurale delle trasformazioni compatibili con detti obiettivi.
2. Come direttiva generale, le trasformazioni ammissibili nei contesti territoriali, sono comunque
finalizzate:
 al contenimento del consumo di suolo;
 alla riduzione dei costi insediativi;
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


al risparmio energetico e all'uso di tecnologie ecocompatibili e sostenibili;
alla riduzione dell'inquinamento acustico e dell'inquinamento luminoso;
all’aumento della permeabilità dei suoli urbani e del verde urbano anche mediante la
previsione di specifici indici di densità vegetazionale e di reti ecologiche quali fattori di
rigenerazione ambientale degli insediamenti urbani;
 all’abbattimento delle barriere architettoniche;
 allo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile.
 alla rigenerazione dei tessuti esistenti mediante azioni integrate di riqualificazione fisica e
inclusione sociale.
3. I Contesti Urbani individuati e disciplinati nel PUG/S, sono:
a. Ambiti urbani e periurbani esistenti
CUT - Contesti urbani storici da tutelare;
CUM- Contesti urbani compatti da tutelare e manutenere;
CUC - Contesti urbani compatti da manutenere e qualificare;
CPP - Contesti urbani recenti da manutenere e qualificare;
CPI - Contesti periurbani PIRP;
CPM- Contesti periurbani multifunzionali
CUS - Contesti urbani per servizi esistenti;
b. Ambiti urbani e periurbani di trasformazione
AVA - Ambiti di valorizzazione
AVA.af - Ambito di valorizzazione dell’Anfiteatro;
AVA.ca - Ambito di valorizzazione del Castello;
ARI - Ambiti di riqualificazione
ARI.vf - Ambito di riqualificazione di via Foggia;
ARO - Ambiti di riordino
ARO.pa - Ambito di riordino via delle Porte Antiche;
ARO.vf - Ambito di riordino viale Ferrovia;
ARO.vg - Ambito di riordino via Greco;
ARO.ss - Ambito di riordino via San Severo;
ARO.vd - Ambito di riordino viale Dante;
ARU- Ambiti di rifunzionalizzazione
ARU.vs - Ambito di rifunzionalizzazione strada vicinale Salnitro;
ARU.sp - Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la produzione;
ARU.sr - Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la residenza
ARU.ps -Ambito di rifunzionalizzazione per lo sport e la residenza
Art. 27.2 – I contesti urbani a trasformabilità condizionata
1.Sono i contesti urbani individuati nelle tavole di piano, interessati dalla presenza di Invarianti
strutturali dell’assetto idrologico e geomorfologico. In particolare IS.pg.3 – Invarianti strutturali
dell’assetto geomorfologico: pericolosità geomorfologica molto elevata, ISI.c – Invariante strutturale
dell’assetto idrologico: corso d’acqua e ISI.api – Invariante strutturale dell’assetto idrologico : aree ad
alta pericolosità , così come individuati nel PAI dell’AdBP.
2. L’attuazione delle previsioni urbanistiche è condizionata alla redazione di studi di verifica di
compatibilità idraulica e/o geomorfologica rispetto ai vincoli del PAI, da sottoporre al preventivo
parere vincolante dell’AdB.
In caso di variazione delle perimetrazioni dei vincoli PAI, vanno attivate le procedure di cui al
combinato disposto degli artt. 24 e 25 delle NTA del PAI e dell’art.12, punto c, comma 3 della LR
n.20/2001.
Art. 28 - Ambiti urbani e periurbani esistenti
Art. 28.1 - CUT - Contesto urbano storico da tutelare
1. Nel CUT, il PUG persegue la tutela del patrimonio artistico storico tipologico e paesaggistico
attraverso la conservazione e la valorizzazione sia dei monumenti singoli e degli insiemi monumentali
(tutelati o tutelabili ai sensi del D.vo 42/2004 (già l.n.1098/1939), sia degli edifici e degli insiemi
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edilizi d'interesse paesaggistico (tutelati o tutelabili ai sensi del D.vo 42/2004 -già L.N.1497/1939), sia
degli edifici e degli insiemi ritenuti di interesse per la storia del Comune (tutelati attraverso il PUG e/o
i PUE da esso prescritti).
Prevalentemente residenziale, vi sono insediabili tutte le destinazioni assimilate a quella residenziale,
comprese quelle dell’artigianato di servizio alla persona e all’artigianato artistico, al commercio al
minuto, agli esercizi pubblici, alle attività culturali, alle residenze a rotazione, agli uffici pubblici e/o
privati e al turismo.
2. Vi si perseguono, inoltre, nei modi appresso specificati:

il rispetto della tipologia dei luoghi, della rete viaria e della toponomastica tradizionale;

il potenziamento dei servizi e delle attrezzature, attraverso la graduale acquisizione all'uso
pubblico delle aree e degli edifici occorrenti;

il recupero ad usi compatibili degli edifici degradati e/o abbandonati;

la sostituzione o la demolizione definitiva degli edifici che non si possono ricostruire per
motivi di sicurezza, di igiene, di estetica ambientale, di viabilità, di costo o per altri validi motivi;

l'attento controllo, sia preventivo che in corso d'opera, del completamento delle “architetture
interrotte”, dei nuovi interventi edilizi e delle trasformazioni dei fabbricati esistenti.
3. Il centro antico delimitato dal PUG è considerato "zona di recupero edilizio" ai sensi dell'art. 27
della ln 457/1978, ed è sottoposto a pianificazione di secondo livello.
4. In assenza di strumentazione attuativa (PUE, Piani di Recupero, Piani di Rigenerazione Urbana,
ecc.) così come definiti nel PUG/P, sono consentiti i seguenti interventi edilizi diretti:

manutenzione straordinaria;

restauro e risanamento conservativo

ristrutturazione edilizia (esclusivamente nella sola zona CUT.ri, CUT.rq).
Detti interventi devono, comunque, rispettare il più possibile le caratteristiche architettoniche degli
edifici stessi e quelle architettonico-ambientali del contesto.
5. Nel caso di interventi su edifici di interesse monumentale tutelati a norma del titolo I del D.vo
42/2004 (già ln 1089/1939), il Comune deve chiedere l'autorizzazione alla competente autorità
(Soprintendenza ai Beni AAAS della Puglia).
Art. 28.2 - CUM - Contesto urbano compatto da tutelare e manutenere
1.Sono contesti totalmente edificati, definiti “tessuti urbani compatti” dal DRAG ove una accettabile
struttura urbana consente interventi di completamento e/o miglioramento a fini, prevalentemente, di
insediamento residenziale.
La parte strutturale del PUG, ne ha individuato il perimetro e persegue il mantenimento e la
qualificazione degli attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali anche attraverso specifici
indirizzi e direttive, finalizzati al miglioramento delle condizioni di salubrità dell’ambiente urbano,
alla qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, alla equilibrata integrazione tra la
funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili.
2.Nei CUM:
 vanno valutate attentamente ulteriori densificazioni (date le densità edilizie abbastanza
elevate), e di contro va perseguita la conservazione degli equilibri raggiunti;
 vanno valutati singolarmente i fenomeni di terziarizzazione, per valutarne il carico urbanistico
conseguente (mobilità e parcheggi);
 è indispensabile potenziare la quantità e la fruibilità del verde urbano e dei servizi in genere;
 le eventuali zone interstiziali o di margine dimesse presenti, degradate o sottoutilizzate, sono
da sottoporre a processi di riqualificazione.
 va comunque favorita la qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di recupero
e completamento, nonché attraverso il cambio della destinazione d’uso, compatibilmente con
le caratteristiche specifiche dei contesti stessi.
3.-Al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di consentire la
formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammesse, nei CUM, costruzioni destinate in tutto
o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche,
sindacali, culturali e religiose, attività commerciali al minuto, amministrative, bar, ristoranti, uffici
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)
pubblici e privati, studi professionali, locali per il tempo libero e lo spettacolo, attrezzature ricettive,
laboratori artigianali purché non producano rumori molesti o esalazioni nocive, ed in genere tutte le
attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente
residenziale della zona.
 Unità operativa minima: Um = area di proprietà, che diventa Sf
 Modalità attuativa: intervento edilizio diretto
 Indice di fabbricabilità fondiario massimo: Iff <= 5,00 mc/mq
Art. 28.3 - CUC - Contesto urbano compatto da manutenere e qualificare
1. Si tratta di contesti urbani della città consolidata formatisi anche in assenza di programmazione
urbanistica unitaria o comunque in cui l’impianto urbanistico non è ancora definito, con composizione
tipologica, funzionale e morfologica poco riconoscibile, e comunque carente di manutenzione o da
consolidare; i servizi e le attrezzature, se realizzate, sono bisognose di ammodernamenti e
adeguamenti funzionali e formali; gli spazi aperti, pur configurati, spesso sono sottoutilizzati o in
degrado.
In questi contesti l’integrazione delle diverse destinazioni d’uso è assolutamente auspicata e favorita in
modo da garantire al contesto un carattere realmente urbano, non relegato a funzioni meramente
residenziali, ma aperto ad attività sociali ed economiche diverse e integrate tra loro e possibilmente
attive nell’intero arco della giornata.
2. Sono ammesse, nei CUC, costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi,
istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività
commerciali al minuto, amministrative, bar, ristoranti, uffici pubblici e privati, studi professionali,
locali per il tempo libero e lo spettacolo, attrezzature ricettive, laboratori artigianali purché non
producano rumori molesti o esalazioni nocive, ed in genere tutte le attività che non comportino
disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.
 Unità operativa minima: Um = area di proprietà, che diventa Sf
 Modalità attuativa: intervento edilizio diretto
 Indice di fabbricabilità fondiario massimo: Iff <= 4,20 mc/mq
Art. 28.4 - CPP- Contesto urbano recente da manutenere e qualificare
1. Sono i contesti già sottoposti ai piani particolareggiati definiti “Zona 167” e “Lucera 2” ed ai
successivi programmi complessi (vedi Contratto di Quartiere).
2. Obbiettivo del PUG è l’integrazione delle diverse destinazioni d’uso in modo da garantire al
contesto un carattere realmente urbano, non relegato a funzioni meramente residenziali, ma aperto ad
attività sociali ed economiche diverse e integrate tra loro e possibilmente attive nell’intero arco della
giornata, attraverso l’acquisizione delle aree e la realizzazione dei servizi.
3. Il CPP é assoggettato ad un PUE, secondo le procedure previste dalla lr n.20/2001.
Per le aree destinate a servizi dai PP (167 e Lucera 2) sia quelle sottoposte a caducazione dei vincoli
espropriativi mediante sentenze del CdS, sia quelle non sottoposte a procedura di esproprio e/o non
indennizzate, il PUG conferma la destinazione per servizi ed individua quale ristoro per i proprietari,
la procedura perequativa di seguito indicata.
4.
4.1 Nell’ambito del Piano Particolareggiato “Lucera 2” all’intera superficie di ogni singola area così
come definita innanzi al punto 3 viene attribuito un indice di edificabilità territoriale complessivo pari
a 1,0 mc/mq, di cui 0,6 mc/mq destinati alla residenza e 0,4 mc/mq destinati a terziario, da cui deriva
un volume, valutato quale ristoro per i proprietari delle aree da cedere al Comune per l’attuazione dei
servizi nella misura del 75%, che deve essere allocato in una superficie di concentrazione volumetrica
(Scv) individuata o nella stessa area o trasferita in altre aree, in base al principio del trasferimento dei
diritti volumetrici della Del.G.R. 1437/2005, secondo le modalità indicate nel PUG/P
4.2 Nell’ambito del PEEP 167 all’intera superficie di ogni singola area così come definita innanzi al
punto 3 viene attribuito un indice di edificabilità territoriale complessivo pari a 1,4 mc/mq, di cui 1,0
mc/mq destinati alla residenza e 0,4 mc/mq destinati a terziario, da cui deriva un volume, valutato
quale ristoro per i proprietari delle aree da cedere al Comune per l’attuazione dei servizi nella misura
del 75%, che deve essere allocato in una superficie di concentrazione volumetrica (Scv) individuata o
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)
nella stessa area o trasferita in altre aree, in base al principio del trasferimento dei diritti volumetrici
della Del.G.R. 1437/2005, secondo le modalità indicate nel PUG/P
5. Alla superficie delle aree non ricomprese nei perimetri dei PP vigenti , viene attribuito un indice di
edificabilità territoriale complessivo pari a 0,6 mc/mq, di cui 0,4 mc/mq destinati alla residenza e 0,2
mc/mq destinati a terziario, da cui deriva un volume, valutato quale ristoro per i proprietari delle aree
cedute al Comune per l’attuazione dei servizi, nella misura del 75%, che deve essere allocato in una
superficie di concentrazione volumetrica (Scv) individuata o nella stessa area o trasferita in altre aree,
in base al principio del trasferimento dei diritti volumetrici della Del.G.R. 1437/2005, secondo le
modalità indicate nel PUG/P.
6. I proprietari e/o i soggetti attuatori del comparto rispetto alla volumetria residenziale derivante
dall’applicazione dell’indice di cui ai punti 4 e 5, possono realizzare una quota aggiuntiva massima del
10% degli alloggi da destinare ad edilizia residenziale convenzionata, secondo modalità da concordare
con l’amministrazione comunale nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Puglia con la l.r. n.
12/2008.
7. Per le aree individuate come CPP dal PUG, ma non ricomprese nei perimetri dei PP approvati, fino
all’approvazione definitiva del PUE, vigono le previsioni del PRG.
8. Il PUE dovrà essere predisposto in coerenza con quanto definito dalla Delibera di Giunta Regionale
N. 2589 del 22.12.2009 “DRAG – Criteri per la formazione e la localizzazione dei PUE”.
Art. 28.5- CPI - Contesto periurbano PIRP
Sono i contesti sottoposti a Piano Integrato di Recupero delle Periferie (PIRP). Gli interventi
rimangono disciplinati dal piano approvato.
Art. 28.6- CPM - Contesto periurbano multifunzionale
1. Sono le parti del territorio, localizzate ai limiti della città consolidata e/o confinanti con contesti da
completare e consolidare, che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale finalizzate al
miglioramento della qualità ambientale e/o architettonica, nonché alla eliminazione di eventuali
condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.
2. Nei contesti multifunzionali, l’integrazione delle diverse destinazioni d’uso è assolutamente
auspicata e favorita, non relegato a funzioni meramente residenziali, ma aperto ad attività sociali ed
economiche diverse e integrate tra loro e possibilmente attive nell’intero arco della giornata.
Il PUG/P conferma le tendenze insediative in atto, destinando il contesto multifunzionale ad
insediamenti misti residenziali e produttivi.
3. In linea con quanto disposto dal DRAG, è auspicabile che, al fine di ridurre l’impatto ambientale
dell’insediamento urbano, gli interventi edilizi siano progettati con nuovi criteri di sostenibilità
ambientale e di bioarchitettura in modo da ridurre il consumo di suolo; ridurre il fabbisogno energetico
degli edifici.
4. Nel CPM sono consentiti interventi di completamento e di nuova edificazione con destinazione
residenziale, attraverso un PdC a titolo oneroso, nel rispetto dei seguenti parametri:
 Sf - superficie fondiaria minima: area di proprietà alla data del 31.12.2012;
 Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo:
iff = 0,6 mc/mq di cui 0.4 mc/mq per la residenza e 0,2 per la produzione;
iff = 0,6 mc/mq per la produzione (è consentito realizzare una unità residenziale con
una superficie massima di 90 mq).
 UP – Urbanizzazioni Primarie: realizzate dal privato e cedute gratuitamente
all’Amministrazione Comunale;
 US – Urbanizzazioni Secondarie: 10 mq ceduti ogni 10 mc di volume realizzati; nel caso di
difficile cessione si può procedere alla monetizzazione, secondo parametri fissati
dall’amministrazione.
Art. 28.7- CUS - Contesto urbano per servizi esistenti
1. I CUS, sono le aree di uso pubblico già occupate o destinate dal PUG alle opere di urbanizzazione
primarie e secondarie.
Le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria sono di proprietà pubblica.
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Le aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria (servizi di quartiere) e le zone F (destinate
alle opere di urbanizzazione di livello urbano o sovracomunale) possono essere sia di proprietà
pubblica che di proprietà privata.
Le opere di urbanizzazione secondaria e le zone F possono perciò essere realizzate e gestite da privati
previa stipula di apposite convenzioni con il Comune.
2. Il PUG individua come urbanizzazioni primarie le:
 sedi stradali e ferroviarie;
 reti di distribuzione delle acque e relative strutture di accumulo e trattamento;
 reti di raccolta delle acque meteoriche e fognarie e relative strutture di accumulo e trattamento;
 reti di distribuzione dell'energia elettrica e relativi impianti di trasformazione;
 reti di distribuzione di gas e relative strutture di trattamento;
 le strutture per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti solidi;
 le reti di distribuzione telefoniche, radio-televisive, telematiche, e similari, con relativi impianti di
trasformazione e ripetizione;
 gli impianti di pubblica illuminazione;
 le aree a verde per il decoro e per esigenze ambientali.
3. Le urbanizzazioni secondarie sono quelle definite nell'art. 3 del DIM 1444 del 02/04/68 e vengono
classificate in:
 i - standard di quartiere: attrezzature per l’istruzione dell’obbligo;
 c - standard di quartiere: attrezzature di interesse collettivo;
 v - standard di quartiere: aree a verde attrezzate per il gioco e per lo sport;
 p - standard di quartiere: aree per parcheggio.
4. Le aree per attrezzature di pubblico interesse di livello urbano e territoriale (zone F) sono quelle
definite nell'art. 4 del DIM 1444 del 02/04/68 e vengono classificate in:
 s- attrezzature di interesse generale: istruzione superiore;
 o - attrezzature socio-sanitarie ed ospedaliere;
 p – parchi pubblici urbani e territoriali.
5. La disciplina urbanistica dei singoli CUS, è definita dal PUG/P.
Art. 29 - Ambiti urbani e periurbani di trasformazione
Art. 29.1 - AVA - Ambiti di valorizzazione
Sono gli ambiti caratterizzati da una forte identità e riconoscibilità che deriva dalla presenza di
invarianti strutturali del sistema storico architettonico.
Obiettivo del PUG è la salvaguardia e la valorizzazione e la possibilità di una fruizione consapevole
dei beni tutelati.
E’ prevista l’acquisizione delle aree libere al patrimonio pubblico, attraverso forme perequative e di
ristoro volumetrico.
Art. 29.1.1 - AVA.af - Ambito di valorizzazione dell'Anfiteatro
1. E’ l’ambito di valorizzazione caratterizzato dalla presenza dell’anfiteatro. Il perimetro del bene
sottoposto a procedura di tutela dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici, è indicata negli elaborati
del PUG.
2. In tale ambito l’Amministrazione Comunale reperisce aree pubbliche da utilizzare per la fruizione e
la valorizzazione del bene archeologico e per finalità d’interesse pubblico o generale, come la
realizzazione di un parco agricolo archeologico.
3. La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata alla approvazione di uno strumento
urbanistico esecutivo PUE di iniziativa pubblica e/o privata.
La formazione dello strumento urbanistico esecutivo è subordinata a un atto di indirizzo e
programmazione, di competenza della Giunta Comunale, o di indicazioni specifiche del PUG/P.
4. All’intera superficie del comparto, viene attribuito un indice di edificabilità territoriale complessivo
pari a 0,4 mc/mq, di cui 0,2 mc/mq destinati alla residenza e 0,2 mc/mq destinati a terziario (valutato
quale ristoro per i proprietari delle aree cedute al Comune per la realizzazione dei servizi), che deve
essere allocato in una superficie di concentrazione volumetrica (Scv) individuata obbligatoriamente al
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di fuori delle invarianti strutturali nel settore sud-est del comparto (ovvero in adiacenza all’ARO.pa),
in base al principio del trasferimento dei diritti volumetrici della Del.G.R. 1437/2005, così come
indicato dalle seguenti NTA.
La superficie derivante dalla differenza tra la superficie del comparto perequato e la superficie di
concentrazione volumetrica, e comunque nella misura minima del 70% della St, è destinata a servizi
(secondo le modalità individuate dal PUE) e ceduta gratuitamente dai proprietari al Comune.
5. I proprietari e/o i soggetti attuatori del comparto rispetto alla volumetria residenziale derivante
dall’applicazione dell’indice di cui al punto 4, potranno realizzare una quota aggiuntiva massima del
10% degli alloggi da destinare ad edilizia residenziale convenzionata, secondo modalità da concordare
con l’amministrazione comunale nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Puglia.
6. Il PUE dovrà essere predisposto in coerenza con quanto definito dalla Delibera di Giunta Regionale
N. 2589 del 22.12.2009 “DRAG – Criteri per la formazione e la localizzazione dei PUE”.
Art. 29.1.2 - AVA.ca - Ambito di valorizzazione del Castello
1. E’ l’ambito di valorizzazione ubicato in prossimità del Castello e caratterizzato dalla presenza di un
attrezzatura sportiva pubblica e di aree pubbliche e private sostanzialmente libere da edificazione.
L’ambito è interessato dalla presenza di diverse invarianti strutturali ed è sottoposto a tutela nazionale.
2. In tale ambito l’Amministrazione Comunale reperisce aree pubbliche da utilizzare per la fruizione e
la valorizzazione del Castello e per finalità d’interesse pubblico o generale.
3. La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata alla approvazione di uno strumento
urbanistico esecutivo PUE di iniziativa pubblica e/o privata.
La formazione dello strumento urbanistico esecutivo è subordinata a un atto di indirizzo e
programmazione, di competenza del Consiglio Comunale, o di indicazioni specifiche del PUG/P.
4. All’intera superficie del comparto, viene attribuito un indice di edificabilità territoriale pari a 1,10
mc/mq complessivi, di cui 0,70 mc/mq per residenza e 0,40 mc/mq per terziario, da cui deriva un
volume virtuale (valutato quale ristoro per i proprietari delle aree cedute al Comune per la
realizzazione dei servizi e quale risorsa economica per l’Amministrazione), che può essere allocato in
una superficie di concentrazione volumetrica (Scv) individuata nel comparto o essere trasferito in altre
aree di proprietà pubblica, in base al principio del trasferimento dei diritti volumetrici della Del.G.R.
1437/2005, così come indicato dalle seguenti NTA.
La superficie derivante dalla differenza tra la superficie del comparto perequato e la superficie di
concentrazione volumetrica, e comunque nella misura minima del 60% della St, è destinata a servizi
(secondo le modalità individuate dal PUE) e ceduta gratuitamente dai proprietari al Comune.
5. I proprietari e/o i soggetti attuatori del comparto rispetto alla volumetria residenziale derivante
dall’applicazione dell’indice di cui al punto 4, potranno realizzare una quota aggiuntiva massima del
10% degli alloggi da destinare ad edilizia residenziale convenzionata, secondo modalità da concordare
con l’amministrazione comunale nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Puglia.
6. Il PUE dovrà essere predisposto in coerenza con quanto definito dalla Delibera di Giunta Regionale
N. 2589 del 22.12.2009 “DRAG – Criteri per la formazione e la localizzazione dei PUE”.
Art. 30 - ARI - Ambiti di riqualificazione
Art. 30.1- ARI.vf – Ambito di riqualificazione di via Foggia
1. E’ un ambito di transizione tra la città consolidata e le frange urbane localizzate in fregio a via
Foggia, caratterizzato dalla presenza di area sostanzialmente libera e di elementi del sistema idrologico
sottoposte a vincolo di inedificabilità dall’Autorità di Bacino.
2. Obiettivo del PUG è la riqualificazione ed utilizzazione dell’area, compatibilmente con la presenza
delle invarianti idrauliche, per la realizzazione di servizi di primo livello.
3. La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata alla approvazione di uno strumento
urbanistico esecutivo PUE di iniziativa pubblica e/o privata.
La formazione dello strumento urbanistico esecutivo è subordinata a un atto di indirizzo e
programmazione, di competenza della Giunta Comunale, o di indicazioni specifiche del PUG/P.
4. All’intera superficie del comparto, viene attribuito indice di edificabilità territoriale pari a 0,8
mc/mq complessivi, di cui 0,6 mc/mq per residenza e 0,2 mc/mq per terziario, da cui deriva un volume
virtuale (valutato quale ristoro per i proprietari delle aree cedute al Comune per la realizzazione dei
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servizi), che deve essere allocato in una superficie di concentrazione volumetrica (Scv) individuata
obbligatoriamente al di fuori delle invarianti strutturali nel settore sud-est del comparto (ovvero in
adiacenza all’ARO.pa), in base al principio del trasferimento dei diritti volumetrici della Del.G.R.
1437/2005, così come indicato dalle seguenti NTA.
La superficie derivante dalla differenza tra la superficie del comparto perequato e la superficie di
concentrazione volumetrica, e comunque nella misura minima del 60% della St, è destinata a servizi
(secondo le modalità individuate dal PUE) e ceduta gratuitamente dai proprietari al Comune.
5. I proprietari e/o i soggetti attuatori del comparto rispetto alla volumetria residenziale derivante
dall’applicazione dell’indice di cui al punto 4, potranno realizzare una quota aggiuntiva massima del
10% degli alloggi da destinare ad edilizia residenziale convenzionata, secondo modalità da concordare
con l’amministrazione comunale nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Puglia.
6. Il PUE dovrà essere predisposto in coerenza con quanto definito dalla Delibera di Giunta Regionale
N. 2589 del 22.12.2009 “DRAG – Criteri per la formazione e la localizzazione dei PUE”.
Art. 31- ARO - Ambiti di riordino
Sono contesti che ricadono nella città consolidata o comunque in parti del territorio urbano urbanizzati
e morfologicamente definiti. Già occupati da edificato sparso, devono essere oggetto di un piano di
secondo livello finalizzato alla razionalizzazione del rapporto tra costruito e spazi aperti, utile ad un
miglioramento dell’assetto urbano complessivo e della dotazione di servizi.
Art. 31.1- ARO.pa - Ambito di riordino via delle Porte Antiche
1. E’ una frangia urbana localizzata tra via Foggia e via delle Porte Antiche, caratterizzato dalla
presenza di edificato sparso con diverse tipologie edilizie, rivenienti in massima parte da trasferimento
di volumetrie assentite in zona agricola, e destinazioni miste e con ripartizione fondiaria pressoché
definita.
2. Obiettivo del PUG è la riqualificazione urbanistica dell’area e la contestuale dotazione di servizi
anche attraverso specifici indirizzi e direttive, finalizzati al miglioramento delle condizioni di salubrità
dell’ambiente urbano, alla qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, alla equilibrata
integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili.
3. Il PUG/P definisce le modalità di realizzazione degli interventi di trasformazione edilizia e delle
infrastrutture per servizi.
4. La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata alla approvazione di uno o più
strumenti urbanistici esecutivi PUE di iniziativa pubblica e/o privata.
La formazione degli strumenti urbanistici esecutivi è subordinata a un atto di indirizzo e
programmazione, di competenza della Giunta Comunale, che preveda:
- la quantificazione delle necessità derivanti dalle finalità di cui al comma 2 e le relative
priorità;
- la conseguente quantificazione degli Ambiti di riserva da attivare;
- l’individuazione degli Ambiti di intervento su cui predisporre gli strumenti urbanistici
esecutivi o le modalità e i criteri di individuazione;
5. All’intera superficie libera del comparto, viene attribuito indice di edificabilità territoriale pari a 0,6
mc/mq per residenza.
6. Nel PUE vano garantite urbanizzazioni secondarie pari a 18 mq per ogni nuovo abitante insediato.
7. Il PUE dovrà essere predisposto in coerenza con quanto definito dalla Delibera di Giunta Regionale
N. 2589 del 22.12.2009 “DRAG – Criteri per la formazione e la localizzazione dei PUE”.
Art. 31.2- ARO.vf - Ambito di riordino viale ferrovia
1. E’ una area centrale ubicata a cavallo di viale ferrovia, con morfologia complessa, che collega la
stazione alla Piazza del Popolo, caratterizzato dalla presenza di edilizia per scuole superiori, edilizia
privata con destinazione residenziale, edilizia sottoposta a tutela, strutture alberghiere, aree mercatali
ed aree libere. Essa è attraversata dalla previsione del collegamento treno-tram.
2. Obiettivo del PUG è la riqualificazione urbanistica dell’area e la creazione di un asse urbano
attrezzato che metta a sistema le aree per servizi esistenti con nuove attrezzature di interesse comune,
aree commerciali e verde urbano attrezzato.
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3. La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata alla approvazione di uno o più
strumenti urbanistici esecutivi PUE di iniziativa pubblica e/o privata.
La formazione degli strumenti urbanistici esecutivi è subordinata a un atto di indirizzo e
programmazione, di competenza della Giunta Comunale, che preveda:
- la quantificazione delle necessità derivanti dalle finalità di cui al comma 2 e le relative
priorità;
- la conseguente quantificazione degli Ambiti di riserva da attivare;
- l’individuazione degli Ambiti di intervento su cui predisporre gli strumenti urbanistici
esecutivi o le modalità e i criteri di individuazione;
4. All’intera superficie libera del comparto, viene attribuito un indice di edificabilità territoriale pari a
1,70 mc/mq complessivi, di cui 1,20 mc/mq per residenza e 0,50 mc/mq per terziario o turistico, da cui
deriva un volume virtuale (valutato quale ristoro per i proprietari delle aree cedute al Comune per la
realizzazione dei servizi), che deve essere allocato in una superficie di concentrazione volumetrica
(Scv), in base al principio del trasferimento dei diritti volumetrici della Del.G.R. 1437/2005, così
come indicato dalle seguenti NTA.
La superficie derivante dalla differenza tra la superficie del comparto perequato e la superficie di
concentrazione volumetrica, e comunque nella misura minima del 50% della superficie libera
complessiva, è destinata a servizi (secondo le modalità individuate dal PUE) e ceduta gratuitamente
dai proprietari all’Amministrazione Comunale.
5. I proprietari e/o i soggetti attuatori del comparto rispetto alla volumetria residenziale derivante
dall’applicazione dell’indice di cui al punto 4, potranno realizzare una quota aggiuntiva massima del
10% degli alloggi da destinare ad edilizia residenziale convenzionata, secondo modalità da concordare
con l’amministrazione comunale nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Puglia.
6. Il PUE dovrà essere predisposto in coerenza con quanto definito dalla Delibera di Giunta Regionale
N. 2589 del 22.12.2009 “DRAG – Criteri per la formazione e la localizzazione dei PUE”.
Art. 31.3- ARO.vg - Ambito di riordino via Grieco
1. E’ una area ubicata a margine del centro urbano, sostanzialmente libera da edificazione, di
transizione tra la città costruita e l’area dell’anfiteatro.
2. Obiettivo del PUG è la riqualificazione urbanistica, la dotazione di servizi e la creazione di un filtro
tra il centro urbano e l’ambito dell’anfiteatro sottoposto a tutela.
3. La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata alla approvazione di uno strumento
urbanistico esecutivo PUE di iniziativa pubblica e/o privata.
4. All’intera superficie libera del comparto, viene attribuito un indice di edificabilità territoriale pari a
1,70 mc/mq complessivi, di cui 1,20 mc/mq per residenza e 0,50 mc/mq per terziario, (valutato quale
ristoro per i proprietari delle aree cedute all’Amministrazione Comunale per la realizzazione dei
servizi), che deve essere allocato in una superficie di concentrazione volumetrica (Scv), in base al
principio del trasferimento dei diritti volumetrici della Del.G.R. 1437/2005, così come indicato dalle
seguenti NTA.
La superficie derivante dalla differenza tra la superficie del comparto perequato e la superficie di
concentrazione volumetrica, e comunque nella misura minima del 50% della superficie libera
complessiva, è ceduta gratuitamente dai proprietari all’Amministrazione Comunale.
5. I proprietari e/o i soggetti attuatori del comparto rispetto alla volumetria residenziale derivante
dall’applicazione dell’indice di cui al punto 4, potranno realizzare una quota aggiuntiva massima del
10% degli alloggi da destinare ad edilizia residenziale convenzionata, secondo modalità da concordare
con l’amministrazione comunale nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Puglia.
6. Il PUE dovrà essere predisposto in coerenza con quanto definito dalla Delibera di Giunta Regionale
N. 2589 del 22.12.2009 “DRAG – Criteri per la formazione e la localizzazione dei PUE”.
Art. 31.4- ARO.ss - Ambito di riordino via San Severo
1. L’ambito è formato da cinque aree, di cui quattro contigue ubicate in fregio a via San Severo e via
Dante Alighieri (poi via Ovidio) e una quinta, sostanzialmente interclusa da fabbricati esistenti,
ubicata tra via Ariosto e via Mancini.
2. Obiettivo del PUG è la riqualificazione urbanistica, la dotazione di servizi e la creazione di un filtro
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tra il centro urbano, l’area cimiteriale ed il contesto rurale.
3. La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata alla approvazione di uno strumento
urbanistico esecutivo PUE di iniziativa pubblica e/o privata esteso a tutte le aree che compongono
l’ARO.ss.
4. All’intera superficie libera del comparto, viene attribuito un indice di edificabilità territoriale pari a
1,70 mc/mq complessivi, di cui 1,20 mc/mq per residenza e 0,50 mc/mq per terziario, (valutato quale
ristoro per i proprietari delle aree cedute all’Amministrazione Comunale per la realizzazione dei
servizi), che deve essere allocato in una superficie di concentrazione volumetrica (Scv), in base al
principio del trasferimento dei diritti volumetrici della Del.G.R. 1437/2005, così come indicato dalle
seguenti NTA.
La superficie derivante dalla differenza tra la superficie del comparto perequato e la superficie di
concentrazione volumetrica, e comunque nella misura minima del 50% della superficie libera
complessiva, è ceduta gratuitamente dai proprietari all’Amministrazione Comunale.
5. I proprietari e/o i soggetti attuatori del comparto rispetto alla volumetria residenziale derivante
dall’applicazione dell’indice di cui al punto 4, potranno realizzare una quota aggiuntiva massima del
10% degli alloggi da destinare ad edilizia residenziale convenzionata, secondo modalità da concordare
con l’amministrazione comunale nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Puglia.
6. Il PUE dovrà essere predisposto in coerenza con quanto definito dalla Delibera di Giunta Regionale
N. 2589 del 22.12.2009 “DRAG – Criteri per la formazione e la localizzazione dei PUE”.
Art. 31.5- ARO.vd - Ambito di riordino viale Dante
1. E’ un ambito ubicato a margine del centro urbano, localizzato tra via Dante Alighieri e l’area a
versante che degrada verso il contesto rurale. Limitrofo al cimitero, è caratterizzato dalla presenza di
edificato sparso con diverse tipologie edilizie e destinazioni miste.
Il contesto da completare e consolidare, necessita di politiche di riorganizzazione territoriale
finalizzate al miglioramento della qualità ambientale e/o architettonica, nonché alla eliminazione di
eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le
investono.
2. Il PUG/S conferma le tendenze insediative in atto, destinando l’ambito di riordino alla residenza ed
ai servizi alla residenza.
3. In linea con quanto disposto dal DRAG, è auspicabile che, al fine di ridurre l’impatto ambientale
dell’insediamento urbano, gli interventi edilizi siano progettati con nuovi criteri di sostenibilità
ambientale e di bioarchitettura in modo da ridurre il consumo di suolo; ridurre il fabbisogno energetico
degli edifici.
4. La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata alla approvazione di uno strumento
urbanistico esecutivo PUE di iniziativa pubblica e/o privata esteso a tutte le aree che compongono
l’ARO.vd.
5. All’intera superficie libera del comparto, viene attribuito un indice di edificabilità territoriale pari a
1,20 mc/mq complessivi, di cui 0,80 mc/mq per residenza e 0,40 mc/mq per terziario, (valutato quale
ristoro per i proprietari delle aree cedute all’Amministrazione Comunale per la realizzazione dei
servizi), che deve essere allocato in una superficie di concentrazione volumetrica (Scv), in base al
principio del trasferimento dei diritti volumetrici della Del.G.R. 1437/2005, così come indicato dalle
seguenti NTA.
6. Nel PUE vano garantite urbanizzazioni secondarie pari a 18 mq per ogni nuovo abitante insediato.
Art. 32- ARU - Ambiti di rifunzionalizzazione
Sono ambiti sostanzialmente liberi da edificazione, marginali rispetto alla città compatta, ma
comunque rientranti nel contesto urbano di Lucera e definiti da elementi dell’armatura infrastrutturale
(viabilità esistente).
Gli interventi, attuati attraverso un piano di secondo livello, devono avere come obiettivi primari la
qualità urbana e la forte dotazione di aree per servizi, utili a soddisfare il deficit dei contesti limitrofi.
Art. 32.1- ARU.vs - Ambito di rifunzionalizzazione strada vicinale Salnitro
1. Sostanzialmente libero da edificato, è un ambito marginale di notevoli dimensioni, ubicato tra via
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Foggia e la strada vicinale Salnitro, a margine città costruita e limitrofo alle aree della “167” e di
“Lucera 2”.
2. Obiettivo del PUG è il recupero di aree pubbliche da destinare a servizi di interesse generale e di
livello territoriale o urbano.
3. La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata alla approvazione di uno o più
strumenti urbanistici esecutivi PUE di iniziativa pubblica e/o privata.
La formazione degli strumenti urbanistici esecutivi è subordinata a un atto di indirizzo e
programmazione, di competenza della Giunta Comunale, che preveda:
- la quantificazione delle necessità derivanti dalle finalità di cui al comma 2 e le relative
priorità;
- la conseguente quantificazione degli Ambiti di riserva da attivare;
- l’individuazione degli Ambiti di intervento su cui predisporre gli strumenti urbanistici
esecutivi o le modalità e i criteri di individuazione;
4. All’intera superficie libera del comparto, viene attribuito un indice di edificabilità territoriale pari a
0,8 mc/mq complessivi, di cui 0,6 mc/mq per residenza e 0,2 mc/mq per terziario o turismo, (valutato
quale ristoro per i proprietari delle aree cedute all’Amministrazione Comunale per la realizzazione dei
servizi), che deve essere allocato in una superficie di concentrazione volumetrica (Scv), in base al
principio del trasferimento dei diritti volumetrici della Del.G.R. 1437/2005, così come indicato dalle
seguenti NTA.
La superficie derivante dalla differenza tra la superficie del comparto perequato e la superficie di
concentrazione volumetrica, e comunque nella misura minima del 50% della superficie libera
complessiva, è destinata a servizi (secondo le modalità individuate dal PUE) e ceduta gratuitamente
dai proprietari all’Amministrazione Comunale.
5. I proprietari e/o i soggetti attuatori del comparto rispetto alla volumetria residenziale derivante
dall’applicazione dell’indice di cui al punto 4, potranno realizzare una quota aggiuntiva massima del
10% degli alloggi da destinare ad edilizia residenziale convenzionata, secondo modalità da concordare
con l’amministrazione comunale nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Puglia.
6. Il PUE dovrà essere predisposto in coerenza con quanto definito dalla Delibera di Giunta Regionale
N. 2589 del 22.12.2009 “DRAG – Criteri per la formazione e la localizzazione dei PUE”.
Art. 32.2- ARU.sp/1 - Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la produzione
-ARU.sr/1 – Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la residenza
1. Sostanzialmente libero da edificato, l’ARU.sp/1 è un ambito marginale di notevoli dimensioni,
ubicato tra via Aspromonte, la SP n.130 e la SS n.17, a margine della città costruita.
Parimente libero da edificato, l’ARU.sr/1 è un ambito marginale ubicato tra la SP n.130, la SP n.160 e
la SS n.17, a margine della stazione ferroviaria.
2. Il comparto produttivo/residenziale è composto dai contesti ARU.sp/1 e ARU.sr/1 lungo la via
Pasubio (ex aree produttive) e deve essere oggetto di un unico piano di secondo livello (PUE) di
iniziativa pubblico-privata.
3. Il contesto ARU.sp/1 è per metà destinato a insediamenti produttivi, riservati ai proprietari delle
aree dell’intero contesto e per metà a insediamenti produttivi riservati alla amministrazione comunale.
La zona riservata ai servizi, pari al 10% della superficie totale, è inclusa nella quota pubblica pari al
50%; la superficie destinata a viabilità rimane a carico dell’insieme dei proprietari delle aree e
dell’amministrazione comunale secondo il PUE.
Gli oneri per la realizzazione delle infrastrutture primarie a rete deve essere suddiviso in due quote del
50% fra l’insieme dei proprietari dell’intera area e l’amministrazione comunale.
3.1. La realizzazione dell’intero intervento deve essere regolato da accordo di programma che
individuerà i tempi di attuazione, i relativi oneri e la ripartizione degli stessi.
3.2. La suscettività edificatoria del contesto è costituita da:
- indice di fabbricabilità fondiaria di superficie Isff = 0,6 mq/mq destinato ad attività produttive
e si apparterrà in egual misura ai proprietari dei lotti ubicati nelle aree incluse nel 50% e alla
amministrazione comunale proprietaria dei lotti nelle aree del restante 50%;
- indice di fabbricabilità territoriale residenziale Ift = 0,15 mc/mq per la residenza, da applicare
all’area oggetto della cessione pari al 50% dell’intero contesto; la volumetria ricavata sarà
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delocalizzata sull’ambito ARU.sr/1 e rappresenta, per i proprietari delle aree il corrispettivo
della cessione del 50% dell’area interessata; i suddetti proprietari potranno realizzare una
quota aggiuntiva massima del 10% degli alloggi da destinare ad edilizia residenziale
convenzionata, secondo modalità da concordare con l’amministrazione comunale nel rispetto
dei criteri stabiliti dalla Regione Puglia.
4. Il contesto ARU.sr/1 è destinato a insediamenti residenziali, terziari e a servizi di quartiere, urbani
ed extraurbani.
4.1. La zona sarà riservata all’intervento privato costituito dai proprietari delle aree del contesto
ARU.sr/1 e dai proprietari delle aree del contesto ARU.sp/1 che localizzeranno le volumetrie loro
spettanti.
La realizzazione dell’intero intervento deve essere regolato da un PUE pubblico e/o privato
4.2. La superficie totale del contesto è così ripartita:
- una superficie pari al 50% per standard urbani da cedere all’amministrazione comunale da
parte dei proprietari dell’intero contesto ARU,sr/1;
- il restante 50% da destinare a insediamento di edilizia residenziale con concentrazione
dell’intero volume dei proprietari dell’area del contesto ARU.sr/1 e del volume di cui ai
proprietari del contesto ARU.sp/1; tale superficie comprende la quota per gli standard di cui
al dm 1444/68 pari a 18 mq/per abitante a carico dei proprietari del contesto ARU.sp/1.
La suscettività edificatoria del contesto, cui si aggiunge la volumetria di cui al contesto ARU.sp/1, è
pari a:
- indice di fabbricabilità territoriale Ift = 0,4 mc/mq da destinare a edilizia residenziale privata ,
di pertinenza dei proprietari delle aree all’interno del contesto ARU.sr/1 i quali potranno
realizzare una quota aggiuntiva massima del 10% degli alloggi da destinare ad edilizia
residenziale convenzionata, secondo modalità da concordare con l’amministrazione comunale
nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Puglia
- indice di fabbricabilità territoriale Ift = 0,4 mc/mq, da destinare a attività terziarie, calcolato
sull’intera area del contesto;
4.3. La realizzazione delle infrastrutture a rete (strade, acquedotto, fognature, ecc.) saranno in quote
proporzionali a carico dei proprietari delle volumetrie residenziali e terziarie consentite.
Art. 32.3- ARU.sp/2 - Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la produzione
1. L’ARU.sp/2 è destinato alla produzione di beni e di servizi, con esclusione della residenza e di
attività inquinanti.
Gli interventi sono soggetti alla redazione di PUE di iniziativa pubblica e/o privata esteso all’intera
contesto.
2. Il PUE deve essere conforme alle seguenti prescrizioni:
 Ift indice di fabbricabilità territoriale 0,6 mc/mq
 Rc rapporto di copertura: max 40%;
 H altezza massima: 14,0 mt, salvo particolari esigenze dell’attività da insediare;
 Vc verde privato: minimo 20% di Sf;
 Sup parcheggi privati: mq 1 ogni mc 10 di volume edilizio; in presenza di attività direzionali
secondo l’art. 5 del d.m. 1444/68 e come da prospetto dell’art. 14 delle presenti NTA;
 Dc distacco dai confini: min m 10,00;
 Df distacco dai fabbricati: min m 20,00;
 Ds distacco dalle strade: min m 20,00.
La zona da cedere riservata ai servizi è pari al 10% della superficie totale.
Art. 32.4- ARU.sr/2 – Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la residenza
1. Sostanzialmente libero da edificato, è un ambito marginale ubicato tra la SP n.160, la SS n.17 e la
linea ferroviaria.
2. L’ambito è destinato alla residenza ed a servizi di livello urbano e territoriale.
Obiettivo del PUG è il recupero di aree di proprietà pubblica, da destinare a servizi di livello urbano e
territoriale.
3. La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata alla approvazione di uno o più
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)
strumenti urbanistici esecutivi PUE di iniziativa pubblica e/o privata.
4. All’intera superficie libera del comparto, viene attribuito un indice di edificabilità territoriale pari a
0,8 mc/mq complessivi, di cui 0,40 mc/mq per residenza e 0,40 mc/mq per terziario, (valutato quale
ristoro per i proprietari delle aree cedute all’Amministrazione Comunale per la realizzazione dei
servizi), che deve essere allocato in una superficie di concentrazione volumetrica (Scv), in base al
principio del trasferimento dei diritti volumetrici della Del.G.R. 1437/2005, così come indicato dalle
seguenti NTA.
La superficie derivante dalla differenza tra la superficie del comparto perequato e la superficie di
concentrazione volumetrica, e comunque nella misura minima del 50% della superficie libera
complessiva, è destinata a servizi (secondo le modalità individuate dal PUE) e ceduta gratuitamente
dai proprietari all’Amministrazione Comunale.
5. I proprietari e/o i soggetti attuatori del comparto rispetto alla volumetria residenziale derivante
dall’applicazione degli indici di ristoro di cui al punto 4 , potranno realizzare una quota aggiuntiva
massima del 10% degli alloggi da destinare ad edilizia residenziale convenzionata, secondo modalità
da concordare con l’amministrazione comunale nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Puglia.
6. Il PUE dovrà essere predisposto in coerenza con quanto definito dalla Delibera di Giunta Regionale
N. 2589 del 22.12.2009 “DRAG – Criteri per la formazione e la localizzazione dei PUE”.
Art. 32.5 – ARU.ps - Ambito di rifunzionalizzazione per lo sport e la residenza
1. Il contesto ARU.ps , ubicato lungo la via Pasubio, comprende l’attuale area destinata a zona
sportiva V.05, le aree a servizi vicine e l’area Sacco su via Aspromonte. Su tale area la proprietà ha
presentato un Piano di Riqualificazione Urbana, che prevedendo la demolizione dei manufatti
produttivi, ormai non più in funzione, chiede di poter edificare edilizia residenziale e terziaria, con
cessione di aree per la realizzazione di attrezzature di uso pubblico.
Obiettivo del PUG è il recupero paesaggistico dell’area, attraverso la demolizione dei manufatti
produttivi, senza alcun riconoscimento delle volumetrie esistenti, ma applicando solo i nuovi indici di
PUG, e l’acquisizione di ulteriori aree alla proprietà pubblica, da destinare alla realizzazione di un più
ampio polo polisportivo a livello urbano ed extraurbano, che comprenda l’attuale campo sportivo
comunale sito tra via Bologna e via Indipendenza.
2. La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata alla approvazione di uno o più
strumenti urbanistici esecutivi PUE di iniziativa pubblica e/o privata.
3. All’intera superficie del comparto, così come riveniente dalle demolizioni, viene attribuito un indice
di edificabilità territoriale pari a 1,20 mc/mq complessivi, di cui 0,8 mc/mq per residenza e 0,4 mc/mq
per terziario, (valutato quale ristoro per la demolizione dei manufatti produttivi e la cessione delle aree
per servizi all’Amministrazione Comunale e quale risorsa economica per l’Amministrazione al fine di
realizzare il polo sportivo), che deve essere allocato in una superficie di concentrazione volumetrica
(Scv), in base al principio del trasferimento dei diritti volumetrici della Del.G.R. 1437/2005, così
come indicato dalle seguenti NTA.
La superficie derivante dalla differenza tra la superficie del comparto perequato e la superficie di
concentrazione volumetrica, e comunque nella misura minima del 60% della superficie libera
complessiva, è destinata a servizi (secondo le modalità individuate dal PUE) e ceduta gratuitamente
dai proprietari all’Amministrazione Comunale.
4. I proprietari e/o i soggetti attuatori del comparto rispetto alla volumetria residenziale derivante
dall’applicazione degli indici di ristoro di cui al punto 3 , potranno realizzare una quota aggiuntiva
massima del 10% degli alloggi da destinare ad edilizia residenziale convenzionata, secondo modalità
da concordare con l’amministrazione comunale nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Puglia.
5. Il PUE dovrà essere predisposto in coerenza con quanto definito dalla Delibera di Giunta Regionale
N. 2589 del 22.12.2009 “DRAG – Criteri per la formazione e la localizzazione dei PUE”.
Art. 33- Elementi costitutivi del sistema dell’armatura infrastrutturale
Il PUG nei suoi elaborati grafici definisce gli elementi costitutivi del sistema infrastrutturale di
interesse sovralocale, ovvero le principali infrastrutture lineari e puntuali per la mobilità; gli impianti
necessari per garantire la qualità igienico sanitaria e l’efficienza degli insediamenti; le attrezzature per
favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva; i
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nodi ad elevata specializzazione funzionale che concentrano funzioni strategiche o servizi ad alta
specializzazione di interesse sovralocale; che assumono le caratteristiche di invarianti strutturali.
Il sistema infrastrutturale, nella sua articolazione funzionale, nelle interconnessioni reciproche e nelle
relazioni con i contesti rurali e urbani, costituisce una “armatura territoriale”, caratterizzata da
continuità, differenziazione, efficienza, nonché da limitati impatti sull’ambiente e sul paesaggio, ed
assume le caratteristiche di invariante strutturale del PUG/S.
Nell’ambito del sistema dell’armatura infrastrutturale il PUG/Strutturale:
 ha definito la giacitura della rete per la mobilità esistente e di progetto di rilievo sovracomunale
(reti nodi intermodali, strade di rilievo intercomunale e connessioni tra rete urbana e territoriale,
quali strade di scorrimento e assi urbani principali, tangenziali e snodi, e comprensive dei
parcheggi di attestazione e interscambio), definendo ambiti di salvaguardia all’interno dei quali
verrà sviluppato il tracciato definitivo dell’infrastruttura medesima;
 ha definito il sistema degli interventi sulla rete esistente necessari per adeguarla funzionalmente e
per mitigarne gli impatti;
 ha individuato le aree ove sono localizzate le reti tecnologiche e degli impianti e necessarie per
garantire la qualità igienico sanitaria degli insediamenti e ha definito il sistema degli interventi
sulla rete e gli impianti esistenti necessari per adeguarli funzionalmente e per mitigarne gli
impatti;
 ha individuato le aree più idonee per la localizzazione delle attrezzature di interesse
sovracomunale e per i nodi ad elevata specializzazione funzionale, fornendo indirizzi per le
caratteristiche morfologiche e l’organizzazione funzionale;
 ha definito inoltre gli interventi sulle attrezzature e i nodi esistenti finalizzati ad adeguarli,
riqualificarli e completarli e a dotarli delle necessarie infrastrutture.
Il PUG/programmatico definisce gli obiettivi specifici e le prescrizioni di dettaglio per gli interventi di
salvaguardia e di riqualificazione della rete viaria di collegamento.
Art. 34- Indirizzi e criteri per l’applicazione del principio della perequazione
1. La perequazione urbanistica nel PUG di Lucera, è intesa quale principio applicato nella
pianificazione per conseguire due risultati: la giustizia distributiva nei confronti dei proprietari di suoli
interessati da trasformazioni insediative e la formazione, senza espropri e spese, di un patrimonio
pubblico di aree a servizio della collettività.
Dal punto di vista metodologico la perequazione urbanistica comporta essenzialmente le seguenti
attività:
 classificazione delle aree suscettibili di trasformazione urbanistica in categorie caratterizzate da
simili condizioni di fatto e di diritto;
 attribuzione di diritti edificatori di pari entità (plafond perequativo) a tutti i proprietari delle aree
che si trovano in analoghe condizioni di fatto e di diritto, indipendentemente dalla destinazione
specifica, pubblica o privata, assegnata loro dal disegno del piano urbanistico;
 definizione di diritti edificatori unitari che siano fissati in misura tale da concentrare le
trasformazioni private su una parte limitata delle superfici del comparto e prevedere la cessione al
Comune delle aree residue, in eccedenza rispetto alla cessione delle dotazioni minime di legge per
le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e ai fini dell’utilizzazione delle stesse sia per
recuperare deficit di aree per servizi collettivi sia per realizzare edilizia sociale, prevedendo
comunque, anche per quest’ultima, le dotazioni minime di standard per la residenza.
Quindi, i tre passaggi fondamentali del meccanismo applicativo sono riassumibili in:
 attribuzione di diritti edificatori ai suoli oggetto di trasformazione;
 utilizzazione di tali diritti concentrati sulla superficie fondiaria;
 cessione al Comune dei suoli eccedenti la superficie fondiaria e degli standard urbanistici.
Il meccanismo applicativo comporta il trasferimento di diritti edificatori:
 tra suoli compresi all’interno di un unico comparto urbanistico (origine e destinazione
predeterminate, con conseguente indifferenza rispetto alla localizzazione del diritto edificatorio);
 tra suoli appartenenti a progetti urbanistici concepiti in modo collegato (origine e destinazione
predeterminate);
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)

tra suoli soggetti a trasformazione originariamente non collegati (diritti edificatori senza vincolo
di destinazione).
2. Per il corretto funzionamento del principio perequativo, entro tre mesi dall’approvazione del PUG e
mediante apposita Delibera di indirizzo della Giunta Comunale, viene costituito presso l’Ufficio del
Piano, un apposito registro che costituirà una banca dati informatica per la gestione delle volumetrie
espresse dal territorio; la banca dati costituirà il luogo di incontro tra chi desidera acquisire e chi
desidera cedere diritti edificatori e conterrà la registrazione dei trasferimenti.
L’Amministrazione Comunale, entro tre mesi dall’approvazione del PUG, approverà un regolamento
contenente il costo base di riferimento del metro cubo per i trasferimenti di volumetria ed i costi per la
monetizzazione degli standards nei casi in cui gli stessi non siano realizzati direttamente dagli aventi
titolo, oltre agli incentivi fiscali connessi all’attuazione del PUG (contenimento consumi energetici,
limitata produzione di rifiuti, ecc.). Le tabelle contenenti i costi di cui sopra e le tipologie di incentivi
fiscali saranno integrate e/o modificate annualmente in relazione alla programmazione economica
dell’Ente ed all’andamento del mercato.
Art. 35 - Interventi di compensazione
1. La compensazione urbanistica è il principio fondamentale su cui si basa l’attuazione delle previsioni
del PUG/S, come disciplinate dalle prescrizioni del PUG/P.
2. Per compensazione urbanistica si intende l’assegnazione di edificabilità (diritti edificatori) a fronte
della cessione di aree necessarie per la collettività, di interventi di riqualificazione urbana
particolarmente complessi e della realizzazione di attrezzature e opere pubbliche.
3. La compensazione riguarda gli interventi di trasformazione urbanistica, come classificati in generale
dal PUG/S e in particolare dal PUG/P, nei quali, di norma, è finalizzata alla cessione delle aree
necessarie per la collettività.
4. L’amministrazione Comunale può comunque prevedere, con apposito provvedimento, altri
interventi di compensazione finalizzati alla realizzazione di attrezzature e opere pubbliche a fronte
dell’assegnazione di ulteriori quote di edificabilità, utilizzando uno dei “programmi complessi”
disciplinati dalla legislazione nazionale e regionale; in tal caso le eventuali modiche alle previsioni del
presente PUG/S sono regolate da uno specifico “Accordo di Programma” con la Regione.
Art. 36- Interventi di riqualificazione paesaggistica attraverso la delocalizzazione delle
volumetrie
1. In applicazione della lr 29 luglio 2008, n. 21 “Norme per la rigenerazione urbana”, il PUG incentiva
la delocalizzazione degli edifici con destinazione residenziale o non residenziale, legittimamente
realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da rimuovere in quanto contrastanti per
dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico o architettonico
circostante.
La delocalizzazione avviene attraverso piani urbanistici esecutivi, PUE di iniziativa pubblica e/o
privata, che prevedono il trasferimento delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e
ricostruzione in area o aree diverse, individuate anche attraverso meccanismi perequativi.
2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, il piano urbanistico esecutivo può prevedere, come
misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del 35 per
cento di quella preesistente purché sussistano le seguenti condizioni:
a) l’edificio da demolire deve essere collocato all’interno delle zone o degli ambiti territoriali elencati
nel comma 5 e non deve interessare gli immobili elencati al comma 6;
b) l’interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il comune, alla
demolizione dell’edificio e al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza dell’edificio
demolito, con cessione ove il comune lo ritenga opportuno;
c) con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree un vincolo di inedificabilità assoluta
che, a cura e spese dell’interessato, deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;
d) la ricostruzione deve avvenire, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui
alla lettera b), in area o aree, ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma
5, che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il comune e l’interessato;
e) la ricostruzione deve avvenire in aree nelle quali lo strumento urbanistico generale preveda
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)
destinazioni d’uso omogenee, secondo la classificazione di cui all’articolo 2 del Dim 1444/1968, a
quelle dell’edificio demolito;
f) la destinazione d’uso dell’immobile ricostruito deve essere omogenea a quella dell’edificio
demolito;
g) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla legge
regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l’abitare sostenibile). A tal fine, l’edificio ricostruito deve
acquisire almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla l.r. 13/2008 e dotarsi
della certificazione di cui all’articolo 9 della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità.
3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, il limite massimo della misura premiale è elevato al
45 per cento della volumetria preesistente qualora l’intervento di demolizione o di ricostruzione sia
contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana o, nell’ipotesi di interventi che
interessino immobili con destinazione residenziale, qualora gli edifici ricostruiti siano destinati, per
una quota minima pari al 20 per cento della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale.
4. Qualora gli interventi di demolizione e ricostruzione siano promossi da comuni o istituti autonomi
case popolari (IACP) e comprendano immobili destinati a edilizia residenziale pubblica di proprietà di
detti enti, per usufruire della misura premiale prevista dal comma 3 è sufficiente che siano soddisfatte
le condizioni di cui al comma 2, lettere e), f), g).
5. Le misure premiali di cui ai commi 2 e 3 possono essere cumulate agli incentivi riconosciuti in
applicazione della l.r. 13/2008 e possono essere previste unicamente nelle ipotesi in cui l’edificio da
demolire sia collocato:
a) in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004;
b) nei CR.VA individuati nel PUG;
c) nelle zone A delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394
(Legge quadro sulle aree protette) e delle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale
24 luglio 1997 n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione
Puglia);
d) nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali
e per la regolamentazione dell’attività venatoria);
e) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide
d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2
febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
f) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità
geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica.
6. La demolizione non può riguardare comunque immobili:
a) ubicati all’interno delle zone territoriali omogenee A) di cui all’articolo 2 del d.m. 1444/1968 o ad
esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del
territorio comunali;
b) definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli
strumenti urbanistici generali;
c) inclusi nell’elenco di cui all’articolo 12 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a
sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio);
d) di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
7. Per l’approvazione dei corrispondenti piani urbanistici esecutivi (PUE) si applica il procedimento
disciplinato dall’articolo 16 della l.r. 20/2001.
8. Nei casi previsti dal comma 4, la realizzazione di interventi demolizione e ricostruzione di edifici in
area o aree diverse da quella originaria è subordinata all’applicazione del procedimento di cui al
comma 10 dell’articolo 16 della l.r. 20/2001; la ricostruzione di edifici nella stessa area oggetto di
demolizione è subordinata al rilascio del permesso di costruire.
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)
Art. 37 - Durata e validità del PUG/P
1. Le previsioni programmatiche del PUG per i contesti esistenti e/o in cui sono previsti interventi di
trasformazione diretta (tramite PdC), hanno validità illimitata nel tempo e sono sottoposte a verifica
ogni dieci anni.
2. Le previsioni programmatiche del PUG per i contesti di nuovo impianto e/o in cui sono previsti
interventi tramite pianificazione di secondo livello (tramite PUE), ove non diversamente e
specificatamente previsto dalle presenti norme, hanno validità decennale e sono soggette a verifica
ogni cinque anni, attraverso una Delibera del Consiglio Comunale.
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)
Parte IV
PUG Programmatico
Art. 38- Definizioni
1. Il Piano Urbanistico Generale “previsioni programmatiche” (PUG/P) ai sensi dell’articolo 9 comma
3 della LR 20/2001 (LR) e del Documento Regionale di Assetto Regionale (DRAG) “indirizzi, criteri
e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali
(PUG)” approvato definitivamente dalla Giunta Regionale con deliberazione del 03 agosto 2007,
pubblicato sul BURP n.120/2007:
 contiene gli obiettivi specifici e la disciplina delle trasformazioni territoriali e della gestione delle
trasformazioni diffuse in coerenza con il PUG/S e la programmazione comunale, in particolare
con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
 definisce, in coerenza con il dimensionamento dei fabbisogni nei settori residenziale e produttivo
e infrastrutturale operato dal PUG/S, le localizzazioni delle aree comprese nei Piani Urbanistici
Esecutivi (PUE), stabilendo le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili sottoposte alla
previa redazione dei PUE.
2. Le previsioni del PUG/P hanno carattere prescrittivo e valore conformativo dei diritti proprietari.
Art. 39- Modalità di attuazione dei comparti
1. Così come disposto dall’art 16 della lr 20/2001 i PUE possono essere redatti o proposti:
a) dal Comune;
b) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51% degli immobili
compresi entro il perimetro dell’area interessata (il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio
ai fini della presentazione al Comune della proposta di piano esecutivo e del relativo schema di
convenzione);
c) dalle società di trasformazione urbana previste dalla normativa vigente;
Qualora sia proposto dai soggetti di cui alla lettera b) e c) il PUE è adottato dal Consiglio Comunale
entro novanta giorni dalla data di ricezione della proposta:
 entro trenta giorni dalla data di adozione, il PUE ed i relativi elaborati sono depositati, per
quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune, in libera visione al pubblico. Del
deposito è dato avviso sull’albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione nella
provincia;
 qualora il PUE riguardi aree sulle quali insistano vincoli specifici, contestualmente al deposito di
cui al punto 4 dell’art 16 lr 20/2001, il Sindaco, o l’Assessore da lui delegato, indice una
Conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni competenti per
l’emanazione dei necessari atti di consenso, comunque denominati;
 entro il termine di quindici giorni alla data di scadenza del periodo di deposito di cui al punto 4
dell’art 16 lr 20/2001, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai
sensi dell’articolo 9 della l. 241/1990;
 entro il termine perentorio di trenta giorni alla data di acquisizione degli atti di consenso di cui al
punto 5 dell’art 16 lr 20/2001, il Consiglio comunale approva in via definitiva il PUE,
pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate nei termini;
 la deliberazione di approvazione è pubblicata, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
 il PUE acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione di cui al punto 8 dell’art
16 lr 20/2001;
In caso di inerzia e/o inadempienza nelle procedure di cui ai commi precedenti, si applicano le
disposizioni dell’articolo 21 della L.R. 20/2001 attinente ai poteri sostitutivi.
2. Così come disposto dall’art 17 della lr 20/2001 la deliberazione di approvazione del PUE ha
efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi ivi previsti, ai fini
della acquisizione pubblica degli immobili mediante espropriazione.
3. I PUE sono attuati in un tempo non maggiore di dieci anni, salvo specifiche disposizioni di leggi
statali. Decorsi i termini stabiliti per l’attuazione rimane efficace, per la parte di Pue non attuata,
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)
l’obbligo di osservarne le previsioni mentre, ai fini espropriativi, decadono gli effetti della pubblica
utilità delle opere previste.
Art. 40-Contesti Rurali:
Art. 40.1- CRV.re- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico Rete Ecologica (ATE “B”)
1. Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici
prescritti è consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni
abitative, l’ampliamento una tantum della superficie utile (Su) nella misura massima del 20% di quella
preesistente.
Un ulteriore ampliamento del volume esistente, nel limite max del 20%, è possibile nel caso di
utilizzazione degli immobili esistenti ad attività di agriturismo in aderenza al manufatto originario,
purché nel rispetto della tipologia edilizia preesistente, dei materiali e delle caratteristiche
architettoniche.
2. Nel caso di edifici esistenti, realizzati prima della entrata in vigore del PRG o comunque oggetto di
condono edilizio, sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia
anche con cambio di destinazione d’uso, compatibilmente con la destinazione del PUG:
Art. 40.2- CRV.ss- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico
del sistema idrogeomorfologico settentrionale (ATE “C”)
1. Parametri urbanistici:
H - altezza massima: 3,50 ml; (salvo impianti speciali, quali silos, ecc);
Df – Distanza minima tra fabbricati con minimo assoluto 10 ml:
Dc – distanza dai confini: minimo di 10 ml;
Ds – distanza dalle strade pubbliche: secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con un
min 10 ml;
2. Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici
prescritti ed anche se essi insistano su superfici fondiarie inferiori a mq 10.000 è consentito, per la
dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l’ampliamento una tantum
della superficie utile (Su) nella misura massima del 20% di quella preesistente.
Un ulteriore ampliamento del volume esistente, nel limite max del 20%, è possibile nel caso di
utilizzazione degli immobili esistenti ad attività di agriturismo in aderenza al manufatto originario,
purché nel rispetto della tipologia edilizia preesistente, dei materiali e delle caratteristiche
architettoniche. E’ consentito l’accorpamento.
3. Nel caso di edifici esistenti, realizzati prima della entrata in vigore del PRG o comunque oggetto di
condono edilizio, sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia
anche con cambio di destinazione d’uso, compatibilmente con la destinazione del PUG:
Art. 40.3- CRV.sc- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico
del sistema idrogeomorfologico centrale (ATE “C”)
1. Parametri urbanistici:
H - altezza massima: residenza 3,50 ml;
produzione 6,00 ml (salvo impianti speciali, quali silos, ecc);
Df – Distanza minima tra fabbricati con minimo assoluto 5 ml:
a) con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
b) all’interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
Dc – distanza dai confini: minimo di 10 ml;
Ds – distanza dalle strade pubbliche: secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con un
min 10 ml;
 Us – urbanizzazioni secondarie e servizi per la residenza - 6 mq ogni 100 mc di volume
residenziale (nel caso di difficile cessione si può procedere alla monetizzazione, secondo
parametri fissati dall’amministrazione).
2. Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici
prescritti ed anche se essi insistano su superfici fondiarie inferiori a mq 10.000 è consentito, per la
11.70
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)
dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l’ampliamento una tantum
della superficie utile (Su) nella misura massima del 20% di quella preesistente. Un ulteriore
ampliamento del volume esistente, nel limite max del 20%, è possibile nel caso di utilizzazione degli
immobili esistenti ad attività di agriturismo in aderenza al manufatto originario, purché nel rispetto
della tipologia edilizia preesistente, dei materiali e delle caratteristiche architettoniche. E’ consentito
l’accorpamento.
3. Nel caso di edifici esistenti, realizzati prima della entrata in vigore del PRG o comunque oggetto di
condono edilizio, sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia
anche con cambio di destinazione d’uso, compatibilmente con la destinazione del PUG:
Art. 40.4- CRV.sm- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico
del sistema idrogeomorfologico meridionale (ATE “C”)
1. Parametri urbanistici:
H - altezza massima: 3,50 ml; (salvo impianti speciali, quali silos, ecc);
Df – Distanza minima tra fabbricati con minimo assoluto 10 ml:
Dc – distanza dai confini: minimo di 10 ml;
Ds – distanza dalle strade pubbliche: secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con un
min 10 ml;
2. Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici
prescritti ed anche se essi insistano su superfici fondiarie inferiori a mq 10.000 è consentito, per la
dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l’ampliamento una tantum
della superficie utile (Su) nella misura massima del 20% di quella preesistente. Un ulteriore
ampliamento del volume esistente, nel limite max del 20%, è possibile nel caso di utilizzazione degli
immobili esistenti ad attività di agriturismo in aderenza al manufatto originario, purché nel rispetto
della tipologia edilizia preesistente, dei materiali e delle caratteristiche architettoniche. E’ consentito
l’accorpamento.
3. Nel caso di edifici esistenti, realizzati prima della entrata in vigore del PRG o comunque oggetto di
condono edilizio, sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia
anche con cambio di destinazione d’uso, compatibilmente con la destinazione del PUG:
Art. 41 - CRM- Contesto rurale multifunzionale
Art. 41.1 - CRM.br- Contesto rurale multifunzionale della bonifica e della riforma agraria (ATE
“D”)
1. Parametri urbanistici:
H - altezza massima: residenza = 3,5 ml;
produzione 5,00 ml;
Df – Distanza minima tra fabbricati con minimo assoluto 5 ml:
a) con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
b) all’interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
Dc – distanza dai confini: minimo di 10 ml;
Ds – distanza dalle strade pubbliche: secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con un
min 10 ml;
Us – urbanizzazioni secondarie e servizi per la residenza - 6 mq ogni 100 mc di volume
residenziale (nel caso di difficile cessione si può procedere alla monetizzazione, secondo
parametri fissati dall’amministrazione).
2. Qualora gli edifici esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici prescritti ed anche se
essi insistano su superfici fondiarie inferiori a mq 10.000 è consentito, per la dotazione dei servizi
igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l’ampliamento una tantum della superficie utile
(Su) nella misura massima del 20% di quella preesistente.
Un ulteriore ampliamento del volume esistente, nel limite max del 20%, è possibile nel caso di
utilizzazione degli immobili esistenti ad attività di agriturismo in aderenza al manufatto originario,
purché nel rispetto della tipologia edilizia preesistente, dei materiali e delle caratteristiche
architettoniche. E’ consentito l’accorpamento.
3. E’ ammesso (al solo fine dell’utilizzo dell’indice di fabbricabilità che si assume essere quello
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dell’area su cui si edifica), l’accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle
stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché‚ ricadenti nel territorio
comunale. Sulle proprietà costituenti l’accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla
costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico
registrato e trascritto nei registri delle ipoteche. L’accorpamento è consentito anche per il
trasferimento di cubature edificabili derivanti da aree sottoposte a tutela. E’ consentito l’accorpamento
tra fondi non contigui, con il limite di 10.000 mq di superficie asservibile per la realizzazione di
insediamenti residenziali a titolo oneroso.
4. Nel caso di edifici esistenti, realizzati prima della entrata in vigore del PRG o comunque oggetto di
condono edilizio, sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia
anche con cambio di destinazione d’uso, compatibilmente con la destinazione del PUG:
Art. 41.2- CRM.in- Contesto rurale multifunzionale insediato
1. Parametri urbanistici:
- H - altezza massima: residenza = 7,50 ml;
- Df – Distanza minima tra fabbricati con minimo assoluto 5 ml:
o con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
o all’interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
- Dc – distanza dai confini: minimo di 10 ml;
- Ds – distanza dalle strade pubbliche: secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con un
min 10 ml;
- UP – Urbanizzazioni Primarie: realizzate dal privato e cedute gratuitamente
all’Amministrazione Comunale;
 US – Urbanizzazioni Secondarie: 10 mq ceduti ogni 10 mc di volume realizzati (nel caso di
difficile cessione si può procedere alla monetizzazione, secondo parametri fissati
dall’amministrazione).
Art. 41.3- CRM.sp- Contesto rurale multifunzionale speciale
1. Le aree destinate ad interventi pubblici, in attesa della loro utilizzazione da parte del Comune, sono
destinate a verde pubblico attrezzato.
2. Parametri edilizio - urbanistici:
- Iff = PUG/S;
- US = urbanizzazioni secondarie/area di cessione per servizi = DIM 1444/1968
- Hmax = altezza massima = 7,50 ml;
- Distanza dai confini: in aderenza o H/2 e comunque non inferiori a m 5,00 purché sia fatta
salva la disposizione relativa al distacco tra i fabbricati.
- Distanza dalla strada: secondo DM 1444/68, salvo allineamento prevalente;
- Distanza tra fabbricati: H/2 e comunque non inferiori a m 10,00;
- Parcheggi privati: P > 1 mq ogni 10 mc o minimo 1 posto macchina per unità immobiliare.
Art. 42 - CRA- Contesto rurale con prevalente funzione agricola
Art. 42.1-CRA.ar- Contesto rurale con prevalente funzione agricola di riserva (ATE “D”)
1. Parametri urbanistici:
- H - altezza massima: residenza = 3,5 ml;
produzione 5,00 ml (salvo impianti speciali, quali silos, ecc);
- Df – Distanza minima tra fabbricati con minimo assoluto 5 ml:
a) con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
b) all’interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
- Dc – distanza dai confini: minimo di 10 ml;
- Ds – distanza dalle strade pubbliche: secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con un
min 10 ml;
2. E’ ammesso (al solo fine dell’utilizzo dell’indice di fabbricabilità che si assume essere quello
dell’area su cui si edifica), l’accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle
stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché‚ ricadenti nel territorio
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comunale. Sulle proprietà costituenti l’accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla
costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico
registrato e trascritto nei registri delle ipoteche. L’accorpamento è consentito anche per il
trasferimento di cubature edificabili derivanti da aree sottoposte a tutela.
3. Nel caso di edifici esistenti, realizzati prima della entrata in vigore del PRG o comunque oggetto di
condono edilizio, sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia
anche con cambio di destinazione d’uso, compatibilmente con la destinazione del PUG:
Art. 42.2 - CRA.df- Contesto rurale con prevalente funzione agricola definita (ATE “E”)
1. Parametri urbanistici:
- H - altezza massima: residenza = 5 ml;
produzione 8,00 ml (salvo impianti speciali, quali silos, ecc);
- Df – Distanza minima tra fabbricati con minimo assoluto 5 ml:
a) con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
b) all’interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
- Dc – distanza dai confini: minimo di 10 ml;
- Ds – distanza dalle strade pubbliche: secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con un
min 10 ml;
 Us – urbanizzazioni secondarie e servizi per la residenza - 6 mq ogni 100 mc di volume
residenziale (nel caso di difficile cessione si può procedere alla monetizzazione, secondo
parametri fissati dall’amministrazione).
2. Per l’insediamento di nuova edificazione di servizio all’agricoltura, è ammesso l’accorpamento
delle aree di terreni confinanti come disciplinato dalle presenti NTA.
3. In questa zona è consentita l’installazione di serre, secondo le prescrizioni e con l’osservanza dei
limiti imposti dall’art. 5 della L.R. 11.9.1986, n.19 e s.m.i. .
4. E’ ammesso (al solo fine dell’utilizzo dell’indice di fabbricabilità che si assume essere quello
dell’area su cui si edifica), l’accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle
stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché‚ ricadenti nel territorio
comunale. Sulle proprietà costituenti l’accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla
costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico
registrato e trascritto nei registri delle ipoteche. L’accorpamento è consentito anche per il
trasferimento di cubature edificabili derivanti da aree sottoposte a tutela. E’ consentito l’accorpamento
tra fondi non contigui, con il limite di 10.000 mq di superficie asservibile per la realizzazione di
insediamenti residenziali a titolo oneroso.
5. Nel caso di edifici esistenti, realizzati prima della entrata in vigore del PRG o comunque oggetto di
condono edilizio, sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia
anche con cambio di destinazione d’uso, compatibilmente con la destinazione del PUG:
Art. 42.3 - CRA.mf- Contesto rurale con prevalente funzione agricola multifunzionale (ATE
“E”)
1. Parametri urbanistici:
- H - altezza massima: residenza = 5 ml;
produzione 8,00 ml (salvo impianti speciali, quali silos, ecc);
- Df – Distanza minima tra fabbricati con minimo assoluto 5 ml:
a) con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
b) all’interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
- Dc – distanza dai confini: minimo di 10 ml;
- Ds – distanza dalle strade pubbliche: secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con un
min 10 ml;
Us – urbanizzazioni secondarie e servizi per la residenza - 6 mq ogni 100 mc di volume
residenziale (nel caso di difficile cessione si può procedere alla monetizzazione, secondo
parametri fissati dall’amministrazione).
2. Sono ammessi insediamenti residenziali a titolo oneroso, subordinati al rilascio di PdC.
3. Qualora gli edifici esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici prescritti ed anche se
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essi insistano su superfici fondiarie inferiori a mq 5.000 è consentito, per la dotazione dei servizi
igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l’ampliamento una tantum della superficie utile
(Su) nella misura massima del 20% di quella preesistente. Un ulteriore ampliamento del volume
esistente, nel limite max del 20%, è possibile nel caso di utilizzazione degli immobili esistenti ad
attività di agriturismo in aderenza al manufatto originario, purché nel rispetto della tipologia edilizia
preesistente, dei materiali e delle caratteristiche architettoniche. E’ consentito l’accorpamento.
4. In questa zona è consentita l’installazione di serre, secondo le prescrizioni e con l’osservanza dei
limiti imposti dall’art. 5 della L.R. 11.9.1986, n.19 e s.m.i. .
5. E’ ammesso (al solo fine dell’utilizzo dell’indice di fabbricabilità che si assume essere quello
dell’area su cui si edifica), l’accorpamento delle aree di terreni non confinanti, purchè di proprietà del
richiedente, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del
richiedente, purché‚ ricadenti nel territorio comunale. Sulle aree di proprietà costituenti
l’accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di
esse, con atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche. E’ possibile procedere sull’area
di pertinenza all’ampliamento di manufatti previo accorpamento e trasferimento di altre volumetrie,
con analogo procedimento. L’accorpamento è consentito anche per il trasferimento di cubature
edificabili derivanti da aree sottoposte a tutela. E’ consentito l’accorpamento tra fondi non contigui,
per la realizzazione di insediamenti residenziali a titolo oneroso.
6. Possono accedere all’accorpamento anche gli imprenditori con contratto di fitto solo se in possesso
del seguente requisito oggettivo: imprenditore agricolo, coltivatore diretto, bracciante agricolo
7. L’Amministrazione Comunale rimane esentata dalla realizzazione e dalla successiva manutenzione
delle opere di urbanizzazione primaria, che saranno a totale carico dei soggetti richiedenti il PdC a
titolo oneroso.
8. Nel caso di edifici esistenti, realizzati prima della entrata in vigore del PRG o comunque oggetto di
condono edilizio, sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia
anche con cambio di destinazione d’uso, compatibilmente con la destinazione del PUG:
Art. 43- Disciplina per l’attività agrituristica
1. Coerentemente con le norme statali e regionali e con il sistema di tutela fissato dal PUG, l’attività
agrituristica è consentita nel contesto rurale, per immobili esistenti alla data di approvazione del
presente PUG.
2. Secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 34 del 22 maggio 1985, l’attività agrituristica è volta a
favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli
nelle zone rurali attraverso l’integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di
vita, ad utilizzare meglio il patrimonio rurale esistente sia edilizio sia naturale anche ai fini turistici, a
creare un armonico rapporto tra città e campagna ed a favorire ed orientare i flussi turistici.
3. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ospitalità e promozione svolte da imprenditori
agricoli di cui all’art. 2135 del C.C., attraverso la utilizzazione di strutture aziendali o interaziendali,
localizzate in zone agricole, le cui attività di produzione agricola deve comunque restare prioritarie
rispetto a quella agrituristica.
Rientrano tra tali attività:
 dare ospitalità, anche in spazi destinati alla sosta di campeggiatori;
 somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri.
 organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o
secondo itinerari agrituristici integrati.
4. Lo svolgimento di attività agrituristiche non deve costituire distrazione dalla destinazione agricola
dei fondi e degli edifici interessati.
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore
agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla
conduzione dello stesso.
5. Al fine di favorire le attività agrituristiche, il PUG prevede, nel caso in cui le stesse siano
regolarmente assentite e certificate ai sensi della suddetta lr 34/85 , la possibilità di realizzare
volumetrie aggiuntive rispetto a quelle preesistenti e/o consentite dalle norme di piano per le
destinazioni d’uso legate alle attività agrituristiche, nella misura massima del 20%.
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Tali volumetrie aggiuntive potranno essere realizzate in diretto ampliamento di quelle preesistenti,
salvo il caso di edifici di particolare interesse storico architettonico.
In quest’ultimo caso i volumi aggiuntivi ad uso agrituristico dovranno rispettare adeguati distacchi e
localizzarsi in maniera tale da non creare serio pregiudizio al contesto di riferimento visuale degli
edifici di valore storico-testimoniale preesistenti.
I locali e gli alloggi destinati all’utilizzazione agrituristica devono possedere idonei requisiti di
stabilità, sicurezza e decoro e devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività
agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunziata.
I lavori di sistemazione e di restauro devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche tipologiche e
la configurazione architettonica complessiva degli edifici esistenti.
E’ ammessa la sola demolizione delle superfetazioni dell’organismo architettonico originario.
Gli interventi di ampliamento devono essere organicamente integrati nelle strutture architettoniche
preesistenti devono prevedere il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche
costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l’inserimento di
elementi dissonanti con il contesto paesaggistico di riferimento.
6. Negli immobili rurali esistenti alla data di adozione del PUG, sono consentite anche destinazioni
d’uso aventi finalità culturali e turistiche.
Art. 44 - Insediamenti produttivi esistenti sparsi
1. Trattasi di insediamenti industriali e/o artigianali preesistenti sparsi sul territorio comunale
localizzati al di fuori delle aree tipizzate “D” di PRG regolarmente autorizzati con varianti puntuali
allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi della L.R. n.3/78 – L.L.R.R. n.34/94 e n.8/98 – art
5 DPR n.447/98 e succ. modif. Per quanto attiene a questi insediamenti è consentito il loro
ampliamento solo a condizione di dimostrata necessità e/o inopportunità e/o impossibilità del
trasferimento dell’attività in relazione a fattori di natura tecnico-economici ed a condizione che
risultino compatibili con l’igiene e la salubrità della zona in cui sorgono (cioè che non siano nocivi),
che con la loro permanenza non pregiudichino l’attuazione delle previsioni del P.U.G. nella
realizzazione funzionale di pubblici impianti (come svincoli stradali tracciati viari, piazze e servizi
similari), che non siano ubicati in aree che dal P.U.G. siano destinati a servizi e/o alla residenza.
2. Gli interventi vengono autorizzati mediante rilascio di permesso di costruire, con tutti gli oneri
consequenziali e sottoposti alle seguenti prescrizioni:
- l’ampliamento è ammissibile limitatamente al 100% del volume;
- all’interno del lotto o marginalmente ad esso, in posizione di gradimento
dell’Amministrazione comunale, debbono essere reperite e cedute gratuitamente quelle
superfici da destinare a spazi pubblici come previsto dal primo comma dell’art. 5 del D. M.
1444/1968, in misura non inferiore al 10% dell’intera superficie del lotto e/o dette aree
dovranno essere monetizzate. Nel caso trattasi di insediamento a carattere commerciale,
direzionale, turistico-alberghiero le aree per standards urbanistici vanno calcolati come
previsto dal 2° comma dell’art 5 del D.M. n.1444/68;
- l’altezza massima delle costruzioni (anche in sopraelevazione) non deve superare m. 7,50,
salvo le maggiori altezze delle costruzioni già esistenti;
- qualora la nuova costruzione non sorgesse sul confine, essa vi si deve distaccare di almeno m.
5,00;
- qualora i corpi di fabbrica non sorgessero in aderenza, la distanza minima tra pareti finestrate
che si fronteggiano non può essere inferiore a m. 10,00;
- le porzioni di fabbrica costruite in ampliamento al piano terra debbono distaccarsi almeno
m.10,00 dal filo strada ovvero della maggiore misura prevista dal D.M. 1444/1968; questa
prescrizione non è valida in caso di sopraelevazione potendosi, in tale evenienza, conservare il
filo fabbrica sottostante;
- all’interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un’area (da sottoporre a vincolo
specifico con atto notarile) pari ad un posto macchina effettivo (comprensivo dello spazio per
lo stallo e per la manovra) per ogni addetto e/o comunque nella quantità minima di cui all’art 2
comma 2 della L. 24/3/89 n°122;
- è ammessa la destinazione parziale per la residenza nella misura di una unità abitativa con
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superficie non superiore al 20% di quella destinata all’attività produttiva e comunque nella
misura massima di a mq 100 di superficie totale. Nell’esame preventivo della pratica edilizia
di ampliamento dovrà essere accertato che l’azienda risulti ancora regolarmente iscritta ai
rispettivi albi presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
3. Sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia anche con
cambio di destinazione d’uso, compatibilmente con la destinazione del PUG:
Art. 45 - Insediamenti produttivi sparsi dismessi
1. Per quanto attiene agli insediamenti sparsi dismessi e/o comunque a tutt’oggi non in attività, è
possibile procedere ad una riconversione delle aree produttive defunzionalizzate e/o comunque
sottoutilizzate per destinarle ad attività e attrezzature socio-culturali, assistenziali, sportive, per il
turismo e per il tempo libero per il rimessaggio di mezzi pubblici e privati ovvero per attrezzature di
interesse generale non espressamente contemplate nella elencazione dell’art 4 del DM 1444/68. Si
opera mediante intervento diretto a mezzo di permesso di costruire previa stipula di apposita
convenzione con la pubblica amministrazione al fine di regolamentare i rapporti tra pubblico e privato
in relazione alle finalità che con l’intervento si intende perseguire e che si dovranno concordare con i
programmi che l’amministrazione si prefigge.
2. Nel caso di intervento per iniziativa pubblica sia l’unità operativa minima d’intervento che tutti gli
indici edilizi e parametri urbanistici sono funzionali al tipo di attrezzatura e/o servizio che la pubblica
amministrazione intende realizzare.
Nel caso di intervento privato, l’unità operativa minima di intervento deve comprendere
esclusivamente la superficie dell’intera area dell’impianto dismesso, il tutto previa stipula di apposita
convenzione con l’Amministrazione Comunale e senza alcun incremento volumetrico.
3. L’Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l’opportunità, potrà sempre procedere, previa
comunicazione agli aventi titolo, all’acquisizione delle aree con le procedure di esproprio fermo
restando le destinazioni delle aree previste dalle presenti norme.
4. Sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia anche con
cambio di destinazione d’uso, compatibilmente con la destinazione del PUG:
Art. 46- Contesti urbani
I Contesti Urbani individuati e disciplinati nel PUG/P, sono:
1. Ambiti urbani e periurbani esistenti
CUT- Contesti urbani storici da tutelare;
CUM- Contesti urbani compatti da tutelare e mantenere;
CUC- Contesti urbani compatti da mantenere e qualificare;
CPP- Contesti urbani recenti da mantenere e qualificare;
CPI - Contesti periurbani PIRP;
CPM- Contesti periurbani multifunzionali.
2. Ambiti urbani e periurbani di trasformazione
AVA- Ambiti di valorizzazione
AVA.af- Ambito di valorizzazione dell’Anfiteatro;
AVA.ca- Ambito di valorizzazione del Castello;
ARI- Ambiti di riqualificazione
ARI.fo- Ambito di riqualificazione di via Foggia;
ARO- Ambiti di riordino
ARO.pa- Ambito di riordino via delle Porte Antiche;
ARO.vf- Ambito di riordino viale Ferrovia;
ARO.vg- Ambito di riordino via Greco;
ARO.ss- Ambito di riordino via San Severo;
ARO.vd- Ambito di riordino viale Dante;
ARO.fo- Ambito di riordino via Foggia.
ARU- Ambiti di rifunzionalizzazione
ARU.vs- Ambito di rifunzionalizzazione strada vicinale Salnitro;
ARU.sp- Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la produzione;
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ARU.sr- Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la residenza.
ARU.ps - Ambito di rifunzionalizzazione per lo sport e la residenza
Art. 47- Ambiti urbani e periurbani esistenti
Art. 47.1 - CUT - Contesto urbano storico da tutelare
1.Il Contesto urbano storico da tutelare CUT è suddiviso nelle seguenti zone, così come individuate
nelle tavole del PUG:

CUT.tu - zone soggette a tutela (solo recupero e restauro);

CUT.rq - zone soggette a riqualificazione mediante rigenerazione urbana (possibili incrementi
di volume mediante il ridisegno dei profili);

CUT.ri - zone soggette a ristrutturazione (applicazione delle norme del PRG previgente);

CUT.v - zone di verde pubblico (applicazione delle norme del PRG previgente);

CUT.s - zone a servizi (applicazione delle norme del PRG previgente).
2. Gli interventi nei singoli comparti CUT, sono sottoposti ad uno strumento attuativo (PUE, Piani di
Recupero, Piani di Rigenerazione Urbana, ecc.) esteso all’intero contesto o a parte di esso, purchè
contornato da strade esistenti.
I piani possono essere di iniziativa pubblica o di iniziativa privata e/o di iniziativa pubblico/privata: in
tal caso dovranno essere presentati dai proprietari che rappresentino almeno il 51% della proprietà
catastale. In detti piani, per le nuove costruzioni eventualmente consentite, la densità fondiaria
ammessa non deve superare il 50% della densità fondiaria delle aree perimetrate nel PUG all’interno
del C.S., e in nessun caso i 5 mc/mq.
3. Negli interventi in particolare valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale:
le murature a vista, intonacate o scialbate non possono essere ricoperte con materiali plastici o
con piastrelle di qualsiasi tipo;
nelle murature esistenti e/o di nuova costruzione si deve preferibilmente fare uso di materiali
naturali locali o di uso locale, di finiture a scialbo o ad intonaco e di colori tenui (bianco, grigio chiaro,
terra di Siena naturale e simili); nei rifacimenti il colore dovrà essere già contenuto nell’intonaco;
per nuove murature è vietato l’uso di intonaci plastici, nonché di grés, marmi e ceramica di
qualsiasi tipo per il rivestimento;
gli infissi devono essere in legno naturale o verniciato; è consentito per interventi straordinari
l’uso di profili metallici ferrosi verniciati con finitura opaca. E’ vietato utilizzare avvolgibili per
l’oscuramento che va invece realizzato con persiane o ante in legno o in ferro verniciato;
le balaustre dei balconi, nel caso esista la necessità di un loro rifacimento, devono essere
realizzate con profilati in ferro pieno (non tubolare) verniciato;
le modifiche della geometria di vani di porte e di finestre nonché la loro chiusura o apertura
vanno consentite (su idonea documentazione progettuale) previo parere favorevole dell’UTC;
è vietata la realizzazione di verande a chiusura di logge e balconi;
le superfici delle strade, delle piazze, dei vicoli e di ogni altro spazio pubblico o di uso
pubblico devono essere pavimentate con pietra locale
4. Nelle zone CUT.tu sono ammessi solo interventi finalizzati al restauro e al risanamento
conservativo, esteso almeno ad un isolato e/o ad un complesso edilizio funzionalmente e storicamente
definito, previo piano di recupero.
5. Nelle zone CUT.rq sono ammessi anche interventi di ristrutturazione edilizia ad esclusione della
demolizione totale e ricostruzione.
Possono essere ammessi, senza il ricorso alla procedura del piano di recupero gli interventi su singoli
edifici per i quali sia stato acquisito preventivamente un parere della Sovrintendenza ai Beni
Ambientali e Culturali, circa l’assenza di elementi e/o ambienti da tutelare; tale parere può essere
richiesto direttamente dal/dai proprietario/i sulla base di un progetto preliminare che documenti
l’esistente e illustri nelle linee essenziali il contenuto dell’intervento, anche in rapporto all’ambiente
circostante, nel rispetto dei vicoli esistenti.
6. Nelle zone CUT.s - zone a servizi, libere da costruzioni, è prevista l’edificazione con un Ift indice
di fabbricabilità territoriale pari a 0,8 mc/mq per la residenza e di 0,2 mc/mq per il terziario, previa
cessione a titolo gratuito all’amministrazione del 75% della superficie fondiaria e con l’applicazione
delle norme del PRG previgente per quanto attiene i parametri edilizi.
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Art. 47.2- CUM - Contesto urbano compatto da tutelare e manutenere
1. Sono state definite come “CUM, Contesto urbano compatto da tutelare e mantenere” quelle parti del
territorio comunale totalmente o parzialmente edificate ove una accettabile struttura urbana consente
interventi di completamento e/o miglioramento a fini, prevalentemente, di insediamento residenziale e
attività connesse ed assimilate.
Da tale zona sono escluse le attrezzature per il commercio all'ingrosso e per il trasporto merci, e quelle
attività industriali/artigianali che, ancorché non in contrasto con quanto sopra scritto, a giudizio del
Sindaco, sentito il parere della ASL competente e dell’UTC, siano ritenute incompatibili con la
residenza in quanto generatrici di traffico o sorgenti di inconvenienti igienico-sanitari.
2. Interventi consentiti
a. Il PUG prevede la conferma delle strutture urbane esistenti nei casi in cui queste presentino
accettabili caratteristiche formali e caratteristiche funzionali conformi all’ordinamento
vigente; conseguentemente, consente interventi di completamento e/o rinnovamento edilizio.
b. Il PUG invece consente la sostituzione integrale oppure parziale degli edifici e/o la
ristrutturazione urbanistica nei casi in cui le strutture urbane esistenti non presentino
accettabili caratteristiche formali e caratteristiche funzionali non conformi all’ordinamento
vigente; conseguentemente, consente i relativi interventi di rinnovo edilizio in modo diretto
(permesso di costruire).
c. Ogni intervento, sia di nuovo edificato, sia di completamento e/o miglioramento dell'esistente,
deve essere conforme alla vigente legislazione sia per le caratteristiche interne delle singole
unità abitative sia per i rapporti esterni con l'edificato contermine esistente.
d. Negli interventi di recupero, e cioè di manutenzione straordinaria, di restauro, di
ristrutturazione e di completamento, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a
quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti computati senza tenere conto di
costruzioni aggiuntive di epoca recente non conformi alla normativa vigente all'epoca della
loro costruzione.
Negli interventi edilizi di ristrutturazione e di completamento, ogni nuova finestra di vano
abitabile (escluse quelle che si aprono su strade o spazi pubblici) deve avere, per tutta la sua
dimensione, planimetrica ed altimetrica, uno spazio prospiciente libero e scoperto della
profondità non inferiore a 10 metri.
3. Modalità di intervento
L’intervento edilizio diretto è subordinato al rilascio del “permesso di costruire” (Pdc) o di altro titolo
edilizio ai sensi della normativa vigente. Si concretizza con la edificazione su singoli lotti liberi o con
la esecuzione di interventi edilizi su edifici esistenti nel rispetto delle norme generali degli articoli
precedenti.
Nel CUM l'intervento edilizio diretto può assumere le seguenti tipologie:
a) intervento di manutenzione straordinaria;
b) intervento di restauro e/o recupero conservativo;
c) intervento di ristrutturazione edilizia;
d) intervento di completamento edilizio;
e) intervento di nuova costruzione nelle aree libere oppure derivate da demolizione;
f) intervento di completamento urbanistico;
in conformità delle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del previgente PRG allegate.
Negli edifici sottoposti a tutela architettonica o ambientale, gli interventi di manutenzione, comprese le
opere interne ex art.26 della legge n.47/1985, devono essere, a fini di tutela, oggetto della procedura
della autorizzazione edilizia.
Ogni intervento edilizio nel CUM, non deve determinare il formarsi di alcuna barriera architettonica
negli spazi pubblici o di uso pubblico. In particolare è assolutamente vietato impegnare (in toto o in
parte) le sedi dei marciapiedi su strada con rampe o gradini per accedere a piani interrati/seminterrati o
rialzati.
4. Parametri edilizio - urbanistici
La nuova edificazione su aree libere, o rese libere, rispetta i seguenti parametri:
 Altezza massima: 10,50 ml;
11.78
Comune di Lucera
Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)



Distanza dalle strade: secondo allineamenti esistenti
Distanza dai confini degli edifici: Dc > H x 0,5 con il minimo di 5,00 m; oppure nulla nel
caso di costruzioni in aderenza;
Distanza tra i fabbricati: Df > semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un
minimo di ml 10,00; oppure nulla in caso di costruzione in aderenza;
Parcheggi privati: P > 1 mq ogni 10 mc;
Art. 47.3- CUC - Contesto urbano compatto da manutenere e qualificare
1. Da tale zona sono escluse le attrezzature per il commercio all'ingrosso e per il trasporto merci, e
quelle attività industriali/artigianali che, ancorché non in contrasto con quanto sopra scritto, a giudizio
del Sindaco, sentito il parere della ASL competente e dell’UTC, siano ritenute incompatibili con la
residenza in quanto generatrici di traffico o sorgenti di inconvenienti igienico-sanitari.
2. Interventi consentiti
a) Il PUG prevede la conferma delle strutture urbane esistenti nei casi in cui queste presentino
accettabili caratteristiche formali e caratteristiche funzionali conformi all’ordinamento
vigente; conseguentemente, consente interventi di completamento e/o rinnovamento edilizio.
b) Il PUG invece consente la sostituzione integrale oppure parziale degli edifici e/o la
ristrutturazione urbanistica nei casi in cui le strutture urbane esistenti non presentino
accettabili caratteristiche formali e caratteristiche funzionali non conformi all’ordinamento
vigente; conseguentemente.
c) Ogni intervento, sia di nuovo edificato, sia di completamento e/o miglioramento dell'esistente,
deve essere conforme alla vigente legislazione sia per le caratteristiche interne delle singole
unità abitative sia per i rapporti esterni con l'edificato contermine esistente.
d) Negli interventi di recupero, e cioè di manutenzione straordinaria, di restauro, di
ristrutturazione e di completamento, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a
quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti computati senza tenere conto di
costruzioni aggiuntive di epoca recente non conformi alla normativa vigente all'epoca della
loro costruzione.
e) Negli interventi edilizi di ristrutturazione e di completamento, ogni nuova finestra di vano
abitabile (escluse quelle che si aprono su strade o spazi pubblici) deve avere, per tutta la sua
dimensione, planimetrica ed altimetrica, uno spazio prospiciente libero e scoperto della
profondità non inferiore a 10 metri.
3. Modalità di intervento
L’intervento edilizio diretto è subordinato al rilascio del “permesso di costruire” (Pdc) o di altro titolo
edilizio ai sensi della normativa vigente. Si concretizza con la edificazione su singoli lotti liberi o con
la esecuzione di interventi edilizi su edifici esistenti nel rispetto delle norme generali degli articoli
precedenti.
Nel CUC l'intervento edilizio diretto può assumere le seguenti tipologie:
a) intervento di manutenzione straordinaria;
b) intervento di restauro e/o recupero conservativo;
c) intervento di ristrutturazione edilizia;
d) intervento di completamento edilizio;
e) h) intervento di nuova costruzione nelle aree libere oppure derivate da demolizione;
f) intervento di completamento urbanistico;
in conformità delle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del previgente PRG allegate
Negli edifici sottoposti a tutela architettonica o ambientale, gli interventi di manutenzione, comprese le
opere interne ex art.26 della legge n.47/1985, devono essere, a fini di tutela, oggetto della procedura
della autorizzazione edilizia.
Ogni intervento edilizio nel CUC, non deve determinare il formarsi di alcuna barriera architettonica
negli spazi pubblici o di uso pubblico. In particolare è assolutamente vietato impegnare (in toto o in
parte) le sedi dei marciapiedi su strada con rampe o gradini per accedere a piani interrati/seminterrati o
rialzati.
4. Parametri edilizio - urbanistici
La nuova edificazione su aree libere, o rese libere, rispetta i seguenti parametri:
11.79
Comune di Lucera
Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)



Distanza dalle strade: secondo allineamenti esistenti
Distanza dai confini degli edifici: Dc > H x 0,5 con il minimo di 5,00 m; oppure nulla nel
caso di costruzioni in aderenza;
Distanza tra i fabbricati: Df > semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un
minimo di ml 10,00; oppure nulla in caso di costruzione in aderenza;
Parcheggi privati: P > 1 mq ogni 10 mc;
Art. 47.4- CPP- Contesto urbano recente da manutenere e qualificare
1. Per il reperimento delle aree a standard derivanti dall’applicazione degli ift, nelle aree per
urbanizzazione secondaria, all’interno delle singole Superfici di concentrazione volumetrica (Scv)
dovranno essere reperite esclusivamente le aree per parcheggi di cui al DIM 1444/1968.
2. Parametri edilizio - urbanistici:
- Iff = PUG/S;
- US = urbanizzazioni secondarie/area di cessione per servizi = PUG/S;
- Hmax = altezza massima = secondo i PUE previgenti
o o pari a mt 10,0 per i PUE di nuova formazione;
- Distanza dai confini: in aderenza o H/2 e comunque non inferiori a m 5,00 purché sia fatta
salva la disposizione relativa al distacco tra i fabbricati. Fanno eccezione i box auto che
potranno edificarsi anche sui confini del lotto, compatibilmente con il rispetto delle distanze
dagli altri fabbricati e purché la altezza interna non superi i m 2,20;
- Distanza dalla strada: secondo DM 1444/68, salvo allineamento prevalente;
- Distanza tra fabbricati: H/2 e comunque non inferiori a m 10,00. Fanno eccezione i box auto la
cui distanza tra di essi ed il fabbricato principale non potrà essere inferiore a m 6,00;
- Parcheggi privati: P > 1 mq ogni 10 mc;
- Superficie permeabile = 30 % Superficie territoriale.
Art. 47.5- CPI - Contesto perturbano PIRP
Sono i contesti sottoposti a Piano Integrato di Recupero delle Periferie (PIRP).
Gli interventi rimangono disciplinati dal piano approvato.
Art. 47.6- CPM - Contesto periurbano multifunzionale
1. Parametri edilizio - urbanistici:
- Iff = PUG/S;
- US = urbanizzazioni secondarie/area di cessione per servizi = PUG/S;
- Hmax = altezza massima = 10,00 ml;
- Distanza dai confini: in aderenza o H/2 e comunque non inferiori a m 5,00 purché sia fatta
salva la disposizione relativa al distacco tra i fabbricati. Fanno eccezione i box auto che
potranno edificarsi anche sui confini del lotto, compatibilmente con il rispetto delle distanze
dagli altri fabbricati e purché la altezza interna non superi i m 2,20;
- Distanza dalla strada: secondo DM 1444/68, salvo allineamento prevalente;
- Distanza tra fabbricati: H/2 e comunque non inferiori a m 10,00. Fanno eccezione i box auto la
cui distanza tra di essi ed il fabbricato principale non potrà essere inferiore a m 6,00;
- Parcheggi privati: P > 1 mq ogni 10 mc o minimo 1 posto macchina per unità immobiliare;
Art. 48- AVA - Ambiti di valorizzazione
Art. 48.1- AVA.af - Ambito di valorizzazione dell'Anfiteatro
1. Le aree destinate ad interventi pubblici, in attesa della loro utilizzazione da parte del Comune, sono
destinate a verde pubblico attrezzato.
2. Parametri edilizio - urbanistici:
- Iff = PUG/S;
- US = urbanizzazioni secondarie/area di cessione per servizi = PUG/S;
- Hmax = altezza massima = 7,50 ml;
- Distanza dai confini: in aderenza o H/2 e comunque non inferiori a m 5,00 purché sia fatta
salva la disposizione relativa al distacco tra i fabbricati.
11.80
Comune di Lucera
Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)
-
Distanza dalla strada: secondo DM 1444/68, salvo allineamento prevalente;
Distanza tra fabbricati: H/2 e comunque non inferiori a m 10,00;
Parcheggi privati: P > 1 mq ogni 10 mc;
Art. 48.2- AVA.ca - Ambito di valorizzazione del Castello
1. Le aree destinate ad interventi pubblici, in attesa della loro utilizzazione da parte del Comune, sono
destinate a verde pubblico attrezzato.
2. Parametri edilizio - urbanistici:
- Iff = PUG/S;
- US = urbanizzazioni secondarie/area di cessione per servizi = PUG/S;
- Hmax = altezza massima = 10,50 ml;
- Distanza dai confini: in aderenza o H/2 e comunque non inferiori a m 5,00 purché sia fatta
salva la disposizione relativa al distacco tra i fabbricati.
- Distanza dalla strada: secondo DM 1444/68, salvo allineamento prevalente;
- Distanza tra fabbricati: H/2 e comunque non inferiori a m 10,00;
- Parcheggi privati: P > 1 mq ogni 10 mc o minimo 1 posto macchina per unità immobiliare;
Art. 49- ARI - Ambiti di riqualificazione
Art. 49.1. ARI.vf – Ambito di riqualificazione di via Foggia
1. Le aree destinate ad interventi pubblici, in attesa della loro utilizzazione da parte del Comune, sono
destinate a verde pubblico attrezzato.
2. Parametri edilizio - urbanistici:y6
- Iff = PUG/S;
- US = urbanizzazioni secondarie/area di cessione per servizi = PUG/S;
- Hmax = altezza massima = 12,50 ml;
- Distanza dai confini: in aderenza o H/2 e comunque non inferiori a m 5,00 purché sia fatta
salva la disposizione relativa al distacco tra i fabbricati.
- Distanza dalla strada: secondo DM 1444/68, salvo allineamento prevalente;
- Distanza tra fabbricati: H/2 e comunque non inferiori a m 10,00;
- Parcheggi privati: P > 1 mq ogni 10 mc o minimo 1 posto macchina per unità immobiliare.
Art. 50- ARO - Ambiti di riordino
Art. 50.1- ARO.pa - Ambito di riordino via delle Porte Antiche
1. Le aree destinate ad interventi pubblici, in attesa della loro utilizzazione da parte del Comune, sono
destinate a verde pubblico attrezzato.
2. Parametri edilizio - urbanistici:
- Iff = PUG/S;
- US = urbanizzazioni secondarie/area di cessione per servizi = 18 mq/abitante;
- Hmax = altezza massima = 12,50 ml;
- Distanza dai confini: in aderenza o H/2 e comunque non inferiori a m 5,00 purché sia fatta
salva la disposizione relativa al distacco tra i fabbricati. Fanno eccezione i box auto che
potranno edificarsi anche sui confini del lotto, compatibilmente con il rispetto delle distanze
dagli altri fabbricati e purché la altezza interna non superi i m 2,20;
- Distanza dalla strada: secondo DM 1444/68, salvo allineamento prevalente;
- Distanza tra fabbricati: H/2 e comunque non inferiori a m 10,00. Fanno eccezione i box auto la
cui distanza tra di essi ed il fabbricato principale non potrà essere inferiore a m 6,00;
- Parcheggi privati: P > 1 mq ogni 10 mc o minimo 1 posto macchina per unità immobiliare;
Art. 50.2- ARO.vf - Ambito di riordino viale ferrovia
1. Le aree destinate ad interventi pubblici, in attesa della loro utilizzazione da parte del Comune, sono
destinate a verde pubblico attrezzato.
2. Parametri edilizio - urbanistici:
- Iff = PUG/S;
- US = urbanizzazioni secondarie/area di cessione per servizi = PUG/S;
11.81
Comune di Lucera
Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)
-
-
Hmax = altezza massima = 12,50 ml;
Distanza dai confini: in aderenza o H/2 e comunque non inferiori a m 5,00 purché sia fatta
salva la disposizione relativa al distacco tra i fabbricati. Fanno eccezione i box auto che
potranno edificarsi anche sui confini del lotto, compatibilmente con il rispetto delle distanze
dagli altri fabbricati e purché la altezza interna non superi i m 2,20;
Distanza dalla strada: secondo DM 1444/68, salvo allineamento prevalente;
Distanza tra fabbricati: H/2 e comunque non inferiori a m 10,00. Fanno eccezione i box auto la
cui distanza tra di essi ed il fabbricato principale non potrà essere inferiore a m 6,00;
Parcheggi privati: P > 1 mq ogni 10 mc o minimo 1 posto macchina per unità immobiliare;
Art. 50.3- ARO.vg - Ambito di riordino via Grieco
1. Le aree destinate ad interventi pubblici, in attesa della loro utilizzazione da parte del Comune, sono
destinate a verde pubblico attrezzato.
2. Parametri edilizio - urbanistici:
- Iff = PUG/S;
- US = urbanizzazioni secondarie/area di cessione per servizi = PUG/S;
- Hmax = altezza massima = 12,50 ml;
- Distanza dai confini: in aderenza o H/2 e comunque non inferiori a m 5,00 purché sia fatta
salva la disposizione relativa al distacco tra i fabbricati. Fanno eccezione i box auto che
potranno edificarsi anche sui confini del lotto, compatibilmente con il rispetto delle distanze
dagli altri fabbricati e purché la altezza interna non superi i m 2,20;
- Distanza dalla strada: secondo DM 1444/68, salvo allineamento prevalente;
- Distanza tra fabbricati: H/2 e comunque non inferiori a m 10,00. Fanno eccezione i box auto la
cui distanza tra di essi ed il fabbricato principale non potrà essere inferiore a m 6,00;
- Parcheggi privati: P > 1 mq ogni 10 mc o minimo 1 posto macchina per unità immobiliare.
Art. 50.4- ARO.ss - Ambito di riordino via San Severo
1. Le aree destinate ad interventi pubblici, in attesa della loro utilizzazione da parte del Comune, sono
destinate a verde pubblico attrezzato.
2. Parametri edilizio - urbanistici:
- Iff = PUG/S;
- US = urbanizzazioni secondarie/area di cessione per servizi = PUG/S;
- Hmax = altezza massima = 12,50 ml;
- Distanza dai confini: in aderenza o H/2 e comunque non inferiori a m 5,00 purché sia fatta
salva la disposizione relativa al distacco tra i fabbricati. Fanno eccezione i box auto che
potranno edificarsi anche sui confini del lotto, compatibilmente con il rispetto delle distanze
dagli altri fabbricati e purché la altezza interna non superi i m 2,20;
- Distanza dalla strada: secondo DM 1444/68, salvo allineamento prevalente;
- Distanza tra fabbricati: H/2 e comunque non inferiori a m 10,00. Fanno eccezione i box auto la
cui distanza tra di essi ed il fabbricato principale non potrà essere inferiore a m 6,00;
- Parcheggi privati: P > 1 mq ogni 10 mc o minimo 1 posto macchina per unità immobiliare.
Art. 50.5 - ARO.vd - Ambito di riordino viale Dante
1. Parametri edilizio - urbanistici:
- Iff = PUG/S;
- UP - Urbanizzazioni Primarie: realizzate dal privato e cedute gratuitamente alla
Amministrazione Comunale;
- US - Urbanizzazioni Secondarie: 18 mq ceduti ogni 100 mc di volume realizzati (possono
essere monetizzati).
- Hmax = altezza massima = 12,50 ml;
- Distanza dai confini: in aderenza o H/2 e comunque non inferiori a m 5,00 purché sia fatta
salva la disposizione relativa al distacco tra i fabbricati. Fanno eccezione i box auto che
potranno edificarsi anche sui confini del lotto, compatibilmente con il rispetto delle distanze
dagli altri fabbricati e purché la altezza interna non superi i m 2,20;
11.82
Comune di Lucera
Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)
-
Distanza dalla strada: secondo DM 1444/68, salvo allineamento prevalente;
Distanza tra fabbricati: H/2 e comunque non inferiori a m 10,00. Fanno eccezione i box auto la
cui distanza tra di essi ed il fabbricato principale non potrà essere inferiore a m 6,00;
Parcheggi privati: P > 1 mq ogni 10 mc o minimo 1 posto macchina per unità immobiliare;
Art. 51 - ARU - Ambiti di rifunzionalizzazione
Art. 51.1 - ARU.vs - Ambito di rifunzionalizzazione strada vicinale Salnitro
1. Le aree destinate ad interventi pubblici, in attesa della loro utilizzazione da parte del Comune, sono
destinate a verde pubblico attrezzato.
2. Parametri edilizio - urbanistici:
- Iff = PUG/S;
- US = urbanizzazioni secondarie/area di cessione per servizi = PUG/S;
- Hmax = altezza massima = 12,50 ml;
- Distanza dai confini: in aderenza o H/2 e comunque non inferiori a m 5,00 purché sia fatta
salva la disposizione relativa al distacco tra i fabbricati. Fanno eccezione i box auto che
potranno edificarsi anche sui confini del lotto, compatibilmente con il rispetto delle distanze
dagli altri fabbricati e purché la altezza interna non superi i m 2,20;
- Distanza dalla strada: secondo DM 1444/68, salvo allineamento prevalente;
- Distanza tra fabbricati: H/2 e comunque non inferiori a m 10,00. Fanno eccezione i box auto la
cui distanza tra di essi ed il fabbricato principale non potrà essere inferiore a m 6,00;
- Parcheggi privati: P > 1 mq ogni 10 mc o minimo 1 posto macchina per unità immobiliare;
Art. 51.2- ARU.sp/1 - Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la produzione
ARU.sr/1 – Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la residenza
1. Le aree destinate ad interventi pubblici, in attesa della loro utilizzazione da parte del Comune, sono
destinate a verde pubblico attrezzato.
2. Parametri edilizio - urbanistici per la residenza/mista:
- Iff = PUG/S;
- US = urbanizzazioni secondarie/area di cessione per servizi = PUG/S;
- Hmax = altezza massima = 15,50 ml;
- Distanza dai confini: in aderenza o H/2 e comunque non inferiori a m 5,00 purché sia fatta
salva la disposizione relativa al distacco tra i fabbricati. Fanno eccezione i box auto che
potranno edificarsi anche sui confini del lotto, compatibilmente con il rispetto delle distanze
dagli altri fabbricati e purché la altezza interna non superi i m 2,20;
- Distanza dalla strada: secondo DM 1444/68, salvo allineamento prevalente;
- Distanza tra fabbricati: H/2 e comunque non inferiori a m 10,00. Fanno eccezione i box auto la
cui distanza tra di essi ed il fabbricato principale non potrà essere inferiore a m 6,00;
- Parcheggi privati: P > 1 mq ogni 10 mc o minimo 1 posto macchina per unità immobiliare;
3. Parametri edilizio - urbanistici per la produzione:
- Iff = PUG/S;
- Sf lotto minimo: mq. 3.000;
- Rc rapporto di copertura: max 40%;
- US = urbanizzazioni secondarie = Dim 1444/1968;
- Hmax = altezza massima = 14,00 ml;
- Distanza dai confini: 10,00 ml;
- Distanza dalla strada: 20,00 ml;
- Distanza tra fabbricati: 20,00 ml.
Art. 51.3- ARU.sp/2 - Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la produzione
1. Parametri edilizio - urbanistici:
- Iff = PUG/S;
- Sf lotto minimo: mq. 3.000;
- Rc rapporto di copertura: max 40%;
- US = urbanizzazioni secondarie = Dim 1444/1968;
11.83
Comune di Lucera
Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)
-
Hmax = altezza massima = 14,00 ml;
Distanza dai confini: 10,00 ml;
Distanza dalla strada: 20,00 ml;
Distanza tra fabbricati: 20,00 ml.
Art. 51.4- ARU.sr/2 – Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la residenza
1. Le aree destinate ad interventi pubblici, in attesa della loro utilizzazione da parte del Comune, sono
destinate a verde pubblico attrezzato.
2. Parametri edilizio - urbanistici:
- Iff = PUG/S;
- US = urbanizzazioni secondarie/area di cessione per servizi = PUG/S;
- Hmax = altezza massima = 15,50 ml;
- Distanza dai confini: in aderenza o H/2 e comunque non inferiori a m 5,00 purché sia fatta
salva la disposizione relativa al distacco tra i fabbricati. Fanno eccezione i box auto che
potranno edificarsi anche sui confini del lotto, compatibilmente con il rispetto delle distanze
dagli altri fabbricati e purché la altezza interna non superi i m 2,20;
- Distanza dalla strada: secondo DM 1444/68, salvo allineamento prevalente;
- Distanza tra fabbricati: H/2 e comunque non inferiori a m 10,00. Fanno eccezione i box auto la
cui distanza tra di essi ed il fabbricato principale non potrà essere inferiore a m 6,00;
- Parcheggi privati: P > 1 mq ogni 10 mc o minimo 1 posto macchina per unità immobiliare;
Art. 51.5- ARU.ps - Ambito di rifunzionalizzazione per lo sport e la residenza
1. Parametri edilizio - urbanistici:
- Iff = PUG/S;
- US = urbanizzazioni secondarie/area di cessione per servizi = PUG/S;
- Hmax = altezza massima = 15,50 ml;
- Distanza dai confini: in aderenza o H/2 e comunque non inferiori a m 5,00 purché sia fatta
salva la disposizione relativa al distacco tra i fabbricati. Fanno eccezione i box auto che
potranno edificarsi anche sui confini del lotto, compatibilmente con il rispetto delle distanze
dagli altri fabbricati e purché la altezza interna non superi i m 2,20;
- Distanza dalla strada: secondo DM 1444/68, salvo allineamento prevalente;
- Distanza tra fabbricati: H/2 e comunque non inferiori a m 10,00. Fanno eccezione i box auto la
cui distanza tra di essi ed il fabbricato principale non potrà essere inferiore a m 6,00;
- Parcheggi privati: P > 1 mq ogni 10 mc o minimo 1 posto macchina per unità immobiliare;
Art. 52- CUS, Contesti urbani per i servizi (US e zone “F” DIM. 1444/1968)
1 I CUS, sono le aree di uso pubblico esistenti e/o destinate dal PUG alle opere di urbanizzazione
primarie e secondarie.
2. Le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria sono di proprietà pubblica.
3. Le opere di urbanizzazione primaria sono di massima realizzate dal Comune di Lucera o da altri
Enti Pubblici, ma possono anche essere realizzate da privati nell'ambito della edificazione di comparti
edilizi, purché ciò non sia in contrasto con le successive esigenze di gestione delle stesse.
Modalità di realizzazione, tempi di esecuzione e modalità di pagamento da parte del Comune
(scomputo del controvalore dagli oneri di urbanizzazione o altro) dovranno essere oggetto di apposita
convenzione stipulata fra il Comune ed i privati (singolarmente nel caso di lottizzazione, riuniti in
consorzio nel caso di comparto).
Le aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria (servizi di quartiere) e le zone F (destinate
alle opere di urbanizzazione di livello urbano o sovracomunale) possono essere sia di proprietà
pubblica che di proprietà privata, con una ripartizione fra le diverse destinazioni e proprietà
eventualmente regolata dall’amministrazione. Le opere di urbanizzazione secondaria e le zone F di
proprietà pubblica possono essere concesse con diritto di superficie o realizzate e gestite da privati
previa stipula di apposite convenzioni con il Comune. Per le opere di urbanizzazione secondaria,
ciascuna convenzione dovrà comunque prevedere che al termine del periodo di tempo cui la
convenzione si riferisce la proprietà dell'opera di urbanizzazione (manufatti ed area di sedime) passi in
11.84
Comune di Lucera
Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)
proprietà al Comune. E’ comunque ammesso che, adempiuto quest’obbligo, queste strutture possano
continuare ad essere gestite da privati (gli stessi loro realizzatori o altri) previa la stipula di ulteriori
convenzioni con il Comune.
Sono escluse dalla stipula della convenzione le attività legittimamente esistenti coerenti con le
indicazioni del PRG.
I privati titolari di convenzioni relative alla proprietà e gestione di strutture di urbanizzazione
secondaria possono cedere ad altri il diritto di subentrare loro nella titolarità della proprietà e nella
convenzione relativa alla gestione, ma dovranno preventivamente comunicare al Comune il
nominativo del possibile subentrante ed il prezzo pattuito per tale subentro. Il Comune entro novanta
giorni potrà esercitare il diritto di prelazione e potrà quindi acquisire la struttura ed il sedime di
pertinenza. L’eventuale silenzio del Comune avrà il valore di assenso alla cessione. Avvenuta la
cessione venditore ed acquirente dovranno congiuntamente trasmettere entro sessanta giorni al
Comune documentazione idonea a dimostrare che la cessione è avvenuta alle condizioni annunciate
per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione. Nel caso in cui tale documentazione non dovesse
essere trasmessa la cessione sarà nulla a tutti gli effetti ed il Comune potrà chiedere al privato titolare
della convenzione il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla comunità. Un risarcimento potrà
essere richiesto dal Comune anche per un uso della struttura difforme da quanto previsto in
convenzione.
Art. 52.1- Aree per le urbanizzazioni primarie (UP)
1. Il PUG individua come urbanizzazioni primarie (già definite nella tabella C della LR. 6/12.2.1979 e
s.m.) le:
 sedi stradali e ferroviarie con relativi spazi di sosta e di rispetto;
 reti di distribuzione delle acque e relative strutture di accumulo e trattamento;
 reti di raccolta delle acque meteoriche e fognarie e relative strutture di accumulo e trattamento;
 reti di distribuzione dell'energia elettrica e relativi impianti di trasformazione;
 reti di distribuzione di gas e relative strutture di trattamento;
 le strutture per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti solidi;
 le reti di distribuzione telefoniche, radio-televisive, telematiche, e similari, con relativi impianti di
trasformazione e ripetizione;
 gli impianti di pubblica illuminazione;
 le aree a verde per il decoro e per esigenze ambientali.
2. Esse generalmente si realizzano su aree di proprietà pubblica (o acquisita dall’ente pubblico)
attraverso interventi diretti con progetti approvati dal Comune; per le maglie sottoposte a
pianificazione esecutiva (sia residenziale, sia produttiva, sia mista), in esecuzione di specifiche
convenzioni, su aree che devono essere cedute al Comune.
In conformità del PUG e/o di Pue e/o di specifici progetti, inoltre, le UP possono essere realizzate
anche da privati, sempre in attuazione di progetti approvati dal Comune, su aree di proprietà del
realizzante; tali aree in uno con le opere -se richieste dal Comune- devono essere cedute a titolo non
oneroso al Comune secondo modalità da definirsi in sede di autorizzazione a costruirle, finalizzate
anche alla definizione degli impegni di loro manutenzione e gestione in attesa della cessione.
3. La viabilità, con relativi spazi di sosta e di rispetto, si articola in:
3.1. Strade, nodi stradali e piazze carrabili e pedonali: in queste aree è imposto il divieto assoluto di
edificazione, salvo che nelle piazze pedonali ove il Sindaco può autorizzare, in casi particolari e per
ragioni di pubblico interesse, motivando la non interferenza con le esigenze della sosta e del traffico
pedonale, la installazione a tempo definito di chioschi per giornali, fiori, bibite, e simili.
Le sezioni stradali e le soluzioni planimetriche degli incroci tra le stesse, riportate nei grafici del PUG,
sono indicative e la loro definizione esecutiva (approvata dal Comune) in sede realizzativa non
costituisce variante al PUG.
3.2. Spazi di sosta e di parcheggio funzionali alla viabilità: queste aree sono da individuare, nelle zone
residenziali e produttive, in aggiunta a quelle (con la stessa destinazione) di urbanizzazione
secondaria, attraverso i piani di viabilità ed i progetti delle opere stradali; essi sono quantificati e
localizzati in base a motivate esigenze di funzionamento della viabilità.
3.3. Rispetti stradali: in queste aree il Sindaco può autorizzare, in casi particolari e per ragioni di
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pubblico interesse, motivando la non interferenza con le esigenze del traffico, la installazione di
chioschi per carburanti, giornali, bibite e simili; in esse sono in ogni caso ammesse le opere di cui alla
Circolare Min. LL.PP. 30.12.70 n.5980, punto 7. Ancorché non direttamente edificabili, fanno parte
della zona omogenea (esprimono l’Ift) e possono essere utilizzate per verde privato e/o pubblico,
parcheggi privati e/o pubblici, aree di pertinenza di edifici, ecc..
3.4. Il sistema stradale, gli incroci, gli svincoli e gli altri strumenti della viabilità risultano dalle tavole
di PUG.
In coerenza con il piano del traffico, nell’ambito del PUG, le strade si classificano in :
 strade primarie con funzioni di entrata e di uscita dal centro abitato;
 strade di scorrimento con funzione di garantire la fluidità degli spostamenti veicolari
all’interno della rete viaria cittadina; per tali strade, evidenziate nella tavola della viabilità, il
PUG recepisce, per quelle di nuova realizzazione, il dimensionamento della sezione
trasversale (larghezza stradale) pari a m 18,00, con la prescritta distanza delle costruzioni di m
9,00 dall’asse della strada;
 strade di quartiere con funzione di collegamento tra quartieri limitrofi;
 strade locali, a servizio diretto degli insediamenti; per tali strade, evidenziate nella tavola della
viabilità, il PUG recepisce il dimensionamento della sezione trasversale (larghezza stradale)
ottenuto con la prescritta distanza (per ogni zona) delle costruzioni dall’asse della strada;
Le strade di nuova costruzione, a senso unico o doppio di circolazione, avranno (rimanendo salvo
quanto sopra scritto) una sezione media complessiva (larghezza stradale) di almeno ml 10,50.
4. E’ assolutamente vietato interessare i marciapiedi con gradinate o con rampe per l’accesso a piani
interrati/seminterrati o rialzati; il calpestio dei marciapiedi deve essere regolare e non presentare alcun
ostacolo alla transitabilità dei diversamente abili, nel rispetto della legge 13/1989 e del DM 236/1989.
Più in particolare, le rampe di accesso carrabile ai piani interrati/seminterrati devono svilupparsi per
tutta la loro estensione all'interno dell'edificio o, comunque, all'interno dell'area recintata non di uso
pubblico.
5. Per le strade di PUG e per la progettazione di strade relative a qualunque tipo di intervento nel
territorio comunale, dovranno essere rispettate le disposizioni del nuovo Codice della strada.
6. Le aree a verde di decoro sono definite in sede di progettazione della viabilità o con specifici
progetti di arredo urbano; in esse sono poste a dimora piantumazioni in modo adeguato al sito. E’
possibile localizzarvi stazioni di servizio e/o chioschi, su progetto approvato dal Comune, motivando
la non interferenza con le esigenze del traffico.
7. Nei nuovi insediamenti destinati ai servizi tecnologici di carattere urbano (impianto terminale
fognatura, sottostazione o cabina elettrica, trasmettitore radio/tv, ripetitori telefonia, ecc.), da
realizzarsi nelle zone agricole in attuazione di specifici progetti approvati dal Comune, per le nuove
installazioni vanno rispettate le seguenti prescrizioni:
 Q >= 30% dell’area di pertinenza;
 Dc = distanza delle opere dai confini dell’area di pertinenza: minimo 10 ml,
La localizzazione di dette aree, e la definizione della distanza di rispetto della nuova edificazione, ove
non prevista dal PUG, avviene contestualmente alla approvazione del progetto della relativa opera da
parte del Consiglio Comunale, senza che ciò comporti variante al PUG.
Art. 52.2- Aree per le urbanizzazioni secondarie (US)
1. Le urbanizzazioni secondarie sono quelle definite nell'art. 3 del DIM 1444 del 02/04/68. Nelle aree
ad esse destinate, la realizzazione delle opere avviene mediante intervento diretto. Qualora dette aree
siano comprese all'interno di comparti d’intervento, esse dovranno essere progettate, unitariamente
alle aree ad altra destinazione, secondo le indicazioni localizzative riportate nelle planimetrie di PUG.
Le urbanizzazioni secondarie esistenti e/ previste dal PUG vengono classificate in:
 i – Standard di quartiere: attrezzature per l’istruzione dell’obbligo
 c - Standard di quartiere: attrezzature di interesse comune
 v - Standard di quartiere: aree a verde attrezzato per il gioco e lo Sport;
 p - Standard di quartiere: aree a parcheggio.
Esse vanno realizzate secondo le indicazioni del PUG in esecuzione di progetti conformi alle
specifiche normative.
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Per le zone di espansione gli elaborati del PUG non localizzano le aree delle US; queste sono tuttavia
da ricavarsi e da individuarsi, entro la maglia, in sede di strumento urbanistico esecutivo PUE, nel
rispetto delle tipologie di US e dei parametri di superficie indicati in queste NTA in conformità con gli
standard di legge.
Nella progettazione di detti strumenti, le aree in parola devono sempre essere localizzate a margine
della viabilità di PUG, al fine di garantire la migliore accessibilità possibile, ed essere accorpate, al
fine di consentire maggiore flessibilità d'uso.
Per la utilizzazione delle aree per urbanizzazioni secondarie, qualora i servizi e le attrezzature in esse
previsti non siano oggetto di specifiche prescrizioni di legge, si applicano i seguenti indici e parametri:
2. i – Standard di quartiere: attrezzature per l’istruzione dell’obbligo
 Iff = 2 mc/mq;
 Q = 40% della Sf;
 P = min 1 mq/10 mc di costruzione;
 Da = 20% della Stc.
3. c - Standard di quartiere: attrezzature di interesse comune
 Iff = 2 mc/mq;
 Hmax = 8 ml;
 Q = 50% della Sf;
 P = min 1 mq/5 mc di costruzione;
 Da = 20% della Stc.
4. v - Standard di quartiere: aree a verde attrezzato per il gioco e lo Sport
Le AS.V comprendono nuclei elementari di verde, giardini e i parchi di quartiere, aree per il gioco per
bambini da 3 a 6 anni, le aree per il gioco e lo sport per bambini da 6 a 10 anni, le aree per il gioco e lo
sport per ragazzi da 11 a 14 anni, le aree per lo sport per i ragazzi oltre i 14 anni e per gli adulti.
In dette aree è ammessa l'edificazione di manufatti provvisori per una superficie non superiore al 5%
dell'area e, pertanto, tutta la superficie sarà sistemata a giardini, prati e prati alberati e sarà dotata di
tutto l'arredo urbano necessario per la loro migliore fruizione; la superficie destinata a parcheggi non
potrà essere inferiore al 10% della superficie fondiaria.
Per l'ultima categoria (sport per i ragazzi oltre i 14 anni e per gli adulti) è ammessa l'edificazione
anche di manufatti permanenti, quali bar, biblioteche, impianti sportivi per allenamento, circoli
sportivi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 Q - rapporto di copertura: max 4% della superficie fondiaria;
 H - altezza: max 4 m
 P - parcheggi: min 10% della superficie fondiaria;
 Vp - verde piantumato: min 50% della superficie fondiaria;
 Dc - distanza dei fabbricati dai confini: min 10 m;
 Ds - distanza dalle strade: min 10 m.
Nelle aree a verde pubblico è comunque vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi
naturalistici preesistenti senza comprovata necessità e senza conseguente reintegrazione del
patrimonio arboreo.
5. p - Standard di quartiere: aree a parcheggio
Sono destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi pubblici secondo gli standard urbanistici
definiti dal D.M. 2.4.1968 n.1444.
Le aree destinate a parcheggi a livello stradale dovranno essere piantumate con alberature di
medio/alto fusto nella misura di almeno una pianta ogni 50 mq di superficie (una pianta ogni 2 posti
macchina in superficie). In queste aree è vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi
naturalistici preesistenti senza comprovata necessità e senza conseguente reintegrazione del
patrimonio arboreo. In queste aree possono quindi essere realizzati:
 parcheggi di quartiere in superficie;
 autorimesse sostitutive dei parcheggi di quartiere.
6.- Parcheggi pubblici
I parcheggi pubblici saranno realizzati a cura dell'amministrazione. E' ammessa, anche per i parcheggi
a più piani (massimo due piani fuori terra) o interrati sotto il livello stradale, la concessione
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temporanea in diritto di superficie delle aree a privati, enti o cooperative che li realizzino su area
pubblica e con progetto conforme alle esigenze comunali o a pianificazioni pubbliche di settore e ne
assumano la gestione, soggetta al pubblico controllo, per un numero di anni da stabilirsi in
convenzione. In tal caso l'amministrazione comunale dovrà stabilire termini e modalità della
concessione in modo da garantire il servizio pubblico.
Nelle medesime aree è ammessa la installazione di manufatti precari quali chioschi per la vendita di
libri e giornali, bibite, carburante, fiori, e simili.
Autorimesse
Nelle aree destinate ad autorimesse devono rispettarsi i seguenti indici e parametri:
 Q = 50% Sf;
 Hmax = 6 ml;
 Dc = sezione dell’altezza;
 Ds = 4 ml
Le aree scoperte dovranno essere protette con alberature di alto fusto nella misura di almeno una
pianta ogni 50 mq di superficie e comunque in rapporto non inferiore a una pianta ogni 2 posti
macchina in superficie. In esse è vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi naturalistici
preesistenti senza comprovata necessità e senza conseguente reintegrazione del patrimonio arboreo.
Art. 52.3- Aree per attrezzature di pubblico interesse di livello urbano e territoriale (zone F)
1. Il PUG individua come aree per le attrezzature e gli impianti di interesse generale, oltre a quelle già
definite come “zone F” dal DIM n.1444/1968, tutte le altre che, nel loro complesso, sono destinate alle
attività rivolte a dotare la comunità sia di servizi relativi alla vita sociale, sanitaria, assistenziale e
culturale, sia di servizi di tipo tecnico diretti ad assicurare il controllo e la qualità dell’ambiente
urbano.
Le aree per attrezzature di pubblico interesse di livello urbano e territoriale esistenti e/ previste dal
PUG vengono classificate in:
 attrezzature scolastiche di grado superiore;
 attrezzature sanitarie ed assistenziali;
 parchi urbani”.
2. Attrezzature scolastiche di grado superiore
La installazione di nuove attrezzature scolastiche di grado superiore (medio superiore, di livello
universitario e post-universitario, di ricerca, ecc.), nonché i relativi alloggi per la custodia ed il
servizio, e delle attrezzature destinate alla espansione e allo sviluppo delle attività a carattere urbano
rivolte ad assicurare alla comunità strutture funzionali alla sua vita sociale e culturale, rispetta i
seguenti parametri, che possono essere variati dal piano attuativo o dal progetto applicando le
procedure previste dall’art. 12 della lr 20/2001:
 Iff – indice di fabbricabilità fondiaria: massimo 3 mc/mq;
 Q - rapporto di copertura: massimo 50% dell’area;
 P - parcheggi: minimo 20% dell’area;
 Va - verde e strade di servizio: minimo 30% dell’area;
 Dc - distanza dei fabbricati dai confini dell’area: min 10 m.
3. Attrezzature sanitarie ed assistenziali
La installazione di nuove attrezzature sanitarie ed assistenziali, nonché delle strutture residenziali
destinate sia alle esigenze di servizio e di custodia, sia alle esigenze connesse alla formazione
professionale sanitaria, rispetta i seguenti parametri, che possono essere variati dal piano attuativo o
dal progetto applicando le procedure previste dall’art. 12 della lr 20/2001:
 Iff - indice di fabbricabilità territoriale: massimo 3 mc/mq;
 Q - rapporto di copertura: massimo 50% dell’area;
 P - parcheggi: minimo 20% dell’area;
 Va - verde e strade di servizio : minimo 30% dell’area;
 Dc - distanza dei fabbricati dai confini dell’area: min 10 ml.
4. I “parchi urbani”.
I parchi urbani sono strutturati come verde “attrezzato” di uso pubblico per perseguire prevalenti
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obiettivi di qualificazione naturalistica-paesaggistica-ambientale mediante la cura delle alberature, la
realizzazione di nuovi impianti arborei e la creazione di aree a verde con funzioni anche didattiche.
In essi è ammessa la presenza di attrezzature per attività sportive e culturali, e strutture per attività
ricreative e turistiche nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 Iff – indice di fabbricabilità territoriale: massimo 0,01 mc/mq;
 Q - rapporto di copertura: massimo 3% dell’area;
 P - parcheggi: minimo 12% dell’area;
 Va - verde e strade di servizio su superfici permeabili (oss.96): minimo 85% dell’area;
 Dc - distanza dei fabbricati dai confini dell’area: min 10 m.
5. Intervento diretto e/o PUE
Nelle aree per le attrezzature la costruzione di edifici ed impianti è subordinata alla approvazione di
uno strumento urbanistico esecutivo per l’intera maglia; se l’intera maglia è impegnata da un’unica
attrezzatura, la costruzione è subordinata all’approvazione di un progetto unitario. Nel computo del
volume sarà convenzionalmente assegnata una altezza di m 6,00 alle aule per assemblee, qualora le
altezze effettive siano superiori.
6. Proponente privato
Le attrezzature di pubblico interesse possono essere realizzate, su area di proprietà del realizzante, da
privati: in tale caso la loro realizzazione è preceduta da specifica convenzione al fine di garantirne e
regolamentarne la costruzione e l’uso pubblico, e di stabilire idonee garanzie.
Per le stesse attrezzature, nel caso di istanza di iniziativa privata per la loro realizzazione, entro tre
mesi dalla presentazione della istanza, il Comune ha la possibilità di realizzare direttamente l’opera
acquisendone l’area. Il Comune, inoltre, ha diritto di prelazione nel caso di vendita tra privati: al
Comune, pertanto, va data comunicazione della vendita nei modi utili all’esercizio della prelazione che
deve concretarsi entro 60 giorni dalla comunicazione.
Art. 53 - Infrastrutture ferroviarie
Le aree ferroviarie sono destinate alla rete ferroviaria esistente ai relativi impianti e servizi, ampliabili
e ammodernabili secondo progetti che le Autorità competenti redigono d'intesa col Comune,
eventualmente anche in consorzio con privati.
Le misure del rispetto ferroviario sono quelle di cui al D.P.R. n.753/1980 e del D.P.R. n.459/1998.
Art. 54- Aree cimiteriali
1. Le aree cimiteriali e i relativi rispetti ed ampliamenti sono identificate nelle tavole di Piano.
2. Gli interventi devono salvaguardare la tradizione esistente insediativa e costruttiva e conformarsi
dunque in modo a essa coerente, con limitazione (che può giungere fino al divieto ove insorgano
contrasti con il decoro tradizionale) dell’uso di nuovi materiali (cementi, marmi e pietre non locali,
marmi e pietre lucidate, infissi in alluminio) e di soluzioni progettuali discordanti con l’austerità e il
carattere storico e tradizionale del luogo.
3. Se di antico impianto, è fatto divieto di demolizione delle strutture esistenti, che possono essere solo
assoggettate a interventi di manutenzione straordinaria di tipo conservativo o di restauro conservativo.
4. Sono usi previsti o consentiti: campi di sepoltura e cappelle; attrezzature religiose, verde pubblico,
esercizi commerciali al dettaglio di servizio all’area cimiteriale (quali vendita di fiori e di oggetti
d’uso).
5. Nelle aree di rispetto cimiteriale, definite da distanze conformi alle leggi vigenti ed a specifiche
disposizioni comunali, sono allocabili parcheggi pubblici e privati, verde pubblico, esercizi
commerciali al dettaglio di servizio all’area cimiteriale (quali vendita di fiori e di oggetti d’uso).
Art. 55– Impianti tecnologici
1. Gli impianti di accumulo, di trasformazione-trattamento, terminali, di distribuzione dell’acqua,
dell’elettricità, del gas, delle telecomunicazioni, sono disciplinati, compresi relativi rispetti, qualora
non individuati nelle tavole del PUG, dalla normativa di settore.
2. Le realizzazione delle opere di cui al punto 1, di iniziativa pubblica e/o di iniziativa privata, è
definita in sede di approvazione del relativo progetto preliminare o definitivo.
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)
Art. 56- Contesto produttivo 447/1998
1. Trattasi di preesistenti insediamenti produttivi sparsi sul territorio comunale localizzati al di fuori
delle aree tipizzate “D” del PRG, regolarmente autorizzati e/o già istruiti, con varianti puntuali allo
strumento urbanistico generale vigente, anche con le procedure di cui all’art 5 del DPR n.447/98 e
succ. modif..
2. Per l’ampliamento degli impianti realizzati con le procedure di cui al DPR 447/1998, va seguita la
procedura prevista dallo stesso decreto.
Art.57- Insediamento produttivo sparso esistente
1. Trattasi di preesistenti insediamenti produttivi sparsi sul territorio comunale localizzati al di fuori
delle aree tipizzate “D” del PRG, non cartografati negli elaborati grafici del PUG.
2. Anche in applicazione dell’art. 9 della lr 14/2009, “Interventi di riqualificazione edilizia attraverso
la delocalizzazione delle volumetrie”, in questi contesti il PUG persegue la delocalizzazione delle
attività esistenti, attraverso forme di incentivazione urbanistica e premialità volumetriche, nei modi
appresso specificati.
Gli edifici da delocalizzare devono risultare legittimamente realizzati o sanati (sanatoria edilizia) alla
data di adozione del PUG.
La volumetria da delocalizzare, può essere localizzata in tutti i contesti produttivi previsti, in addizione
rispetto a quanto già previsto dal PUG per gli stessi, fino ad un massimo del raddoppio dell’iftc
(previsto).
Il trasferimento della volumetria nel comparto ricevente, produce la contestuale cessione gratuita della
proprietà dell’area cedente al Comune.
La volumetria derivante dalla delocalizzazione è da considerarsi esente dall’obbligo del reperimento di
aree per urbanizzazione/o dal pagamento degli oneri di urbanizzazione (art.16 T.U. 380/2001).
Per ogni singolo insediamento, deve essere predisposto un PUE, che preveda la delocalizzazione delle
relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione in area o aree diverse,
individuate anche attraverso meccanismi perequativi.
Per incentivare gli interventi di cui al punto precedente, il piano urbanistico esecutivo può prevedere,
come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del 35%
di quella preesistente purché sussistano le seguenti condizioni (il limite massimo diventa del 50% di
quella preesistente per le aree sottoposte a vincolo successivamente alla realizzazione dell’impianto):
 l’interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune,
alla demolizione dell’edificio e al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza
dell’edificio demolito, con cessione ove il comune lo ritenga opportuno;
 con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree un vincolo di inedificabilità
assoluta che, a cura e spese dell’interessato, deve essere registrato e trascritto nei registri
immobiliari;
 la ricostruzione deve avvenire, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di
cui al punto precedente in area o aree, ubicate al di fuori di zone sottoposte a tutela
comunitaria, statale, regionale o dal PUG, che devono essere puntualmente indicate nella
convenzione stipulata tra il comune e l’interessato;
 la ricostruzione deve avvenire in aree nelle quali lo strumento urbanistico generale preveda
destinazioni d’uso omogenee, secondo la classificazione di cui all’articolo 2 del d.m. lavori
pubblici 1444/1968, a quelle dell’edificio demolito;
 la destinazione d’uso dell’immobile ricostruito deve essere omogenea a quella dell’edificio
demolito;
 la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla
legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l’abitare sostenibile). A tal fine, l’edificio
ricostruito deve acquisire almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla
l.r. 13/2008 e dotarsi della certificazione di cui all’articolo 9 della stessa legge prima del
rilascio del certificato di agibilità.
La demolizione non può riguardare comunque immobili:
 definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dal
PUG;
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)

inclusi nell’elenco di cui all’articolo 12 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a
sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio);
 di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137).
Il limite massimo di volumetria supplementare di quella preesistente diventa del 50% nel caso di aree
sottoposte a vincolo successivamente alla realizzazione dell’impianto produttivo.
3. Fino alla delocalizzazione delle volumetrie, per le strutture legittimamente autorizzate sotto il
profilo urbanistico-edilizio e nei limiti di tali autorizzazioni rilasciate alla data di adozione del PUG e
ove documentata la reale necessità di trasformazione e risanamento della struttura esistente, nonché le
eventuali esigenze derivanti da nuovi cicli produttivi, sono consentiti esclusivamente interventi di:
 restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, comprese le opere di
demolizione e fedele ricostruzione dei manufatti originari;
 realizzazione di volumi tecnici interni ed esterni ai capannoni esistenti;
 realizzazione di tettoie aperte sui lati perimetrali;
 realizzazione di livelli interni, fuori terra alle strutture esistenti;
 ampliamento una tantum in misura non superiore al 20% della volumetria regolarmente
assentita e realizzata alla data di adozione del PUG a condizione che la superficie da
impegnare rientri nel lotto che ha espresso la cubatura realizzata. Qualora la dimensione del
lotto non consentisse di rispettare gli obblighi in materia di cessione di standard e di
urbanizzazioni, le stesse potranno essere monetizzate; i proventi della monetizzazione
potranno essere impiegati dal Comune per la realizzazione di opere pubbliche e per la
valorizzazione dei beni archeologici e monumentali della Città.
4. Nelle volumetrie esistenti, è consentita la realizzazione di interpiani da destinare ad attività
produttiva (secondo le categorie previste dall’art.1 del DPR n.160/2010).
Per le superfici realizzate destinate al commercio, qualora la dimensione del lotto non consentisse di
rispettare gli obblighi in materia di cessione di standard e di urbanizzazioni, le stesse potranno essere
monetizzate; i proventi della monetizzazione potranno essere impiegati dal Comune per la
realizzazione di opere pubbliche e per la valorizzazione dei beni monumentali della Città.
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Parte V
Norme finali
Art. 58 - Conferenza di servizi istruttoria
1. Per oggettive esigenze compositive e di funzionalità, per armonizzazione ed omogeneità del
contesto edilizio urbano, nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, l’amministrazione procederà alla
ricognizione dello stato esistente, dei fabbisogni per formazione di un atto di indirizzo per la
individuazione dei servizi necessari e della loro localizzazione nei singoli PUE.
2. In assenza dell’atto di indirizzo, in relazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche, i
proponenti del PUE predispongono uno studio di fattibilità da esaminarsi in sede di “conferenza di
servizio istruttoria” con l’UTC, la “Commissione locale per il paesaggio”, l’Assessorato Comunale e
gli Enti e/o i soggetti interessati, finalizzata alla definizione dell’idea progettuale. In conseguenza
dell’esito positivo della conferenza di servizio i proponenti predispongono il PUE.
3. Al fine di perseguire omogeneità con il contesto urbano, nella Relazione del PUE, per tutti i
comparti, è descritto ed analizzato l’impatto della edificazione/infrastrutturazione prevista con
riferimento a:
- disposizione planivolumetrica degli edifici;
- composizione delle architetture sugli spazi pubblici o collettivi;
- formazione o salvaguardia di scorci panoramici;
- individuazione planimetrica, funzionalità e spazialità dei luoghi di uso pubblico o collettivo.
4. La eventuale presenza nei comparti di strade esistenti di proprietà pubblica, riconfermate in sede di
PUE, non determina suscettività edificatorie per le relative superfici.
5. Gli standard e le aree di cessione, anche fra comparti diversi, devono essere prioritariamente
accorpati e localizzati su strade pubbliche e la loro conformazione e posizione sarà sottoposta
all’esclusiva approvazione dell’amministrazione.
6. Nelle aree scoperte destinate a verde, il PUE deve prevedere il numero, le essenze e le dimensioni
delle piante da porre a dimora e a quali interventi devono essere sottoposte le piantumazioni esistenti.
7. Il disegno della viabilità individuata dal PUG, costituisce invariante strutturale ed è modificabile in
sede di Pue, attivando le procedure di cui al comma 3 dell’art.12 della lr 20/2001;
Art. 59 – Disposizioni relative ai piani urbanistici esecutivi e ai comparti
1. I piani urbanistici esecutivi approvati alla data di adozione del presente PUG conservano la loro
validità per quanto non esplicitamente modificato dal presente PUG.
Nel caso di discordanze nella delimitazione di aree a diversa destinazione, fanno testo le delimitazioni
consolidatesi con la precedente strumentazione urbanistica.
2. I piani urbanistici esecutivi adottati alla data di adozione del presente PUG vengono recepiti nello
stesso a condizione che essi vengano approvati; nel caso di mancata approvazione assume piena
vigenza la destinazione di zona prevista dal presente PUG.
3. Il perimetro ed il numero dei “comparti” indicati negli elaborati del PUG, fermi restando i parametri
urbanistici ed i conseguenti carichi insediativi, può essere modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale senza che ciò costituisca variante del PUG.
Art. 60 - Disciplina dei comparti di intervento
1. Ove non diversamente esplicitato, ogni maglia sottoposta a PUE individuata nelle tavole del PUG
costituisce comparto di minimo intervento.
2. Le strade di previsione del PUG, ove non diversamente definite dagli elaborati grafici del PUG,
esprimono, per la superficie della strada prospiciente il comparto, l’indice di fabbricabilità previsto per
il comparto stesso. L’utilizzazione dell’indice determina la cessione non onerosa al Comune della sede
stradale.
Le strade di previsione del PUG non prospicienti un comparto o comunque non riconducibili ad un
comparto, esprimono un indice di fabbricabilità fondiario pari a 0,4 mc/mq; la suddetta volumetria
sarà da allocarsi obbligatoriamente nei contesti al cui servizio è riferibile la viabilità, su indicazione
dell’amministrazione.
11.92
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)
3. Con l’accordo sottoscritto in sede di convenzione di PUE dai proprietari di comparti adiacenti, è
consentita la ridefinizione del limite dei comparti, finalizzata all’attribuzione ad uno solo dei due
comparti dell’indice relativo all’intera sede stradale (con la conseguente cessione al Comune
dell’intera area).
4. Il PUE, con relativa proposta attuativa del comparto, può essere presentato dagli aventi titolo che
rappresentino almeno il 51% della proprietà, sempre che il piano attuativo stesso non comporti
modificazioni delle aree con edificato esistente di proprietà degli altri, e preveda la ripartizione
percentuale degli utili e degli oneri; esso, approvato, diventa operativo per tutte le aree impegnate
dallo stesso.
Il convenzionamento di uno o di tutti i proprietari non proponenti può non essere contestuale a quello
del/i proprietario/i proponente/i.
Il proprietario che si convenziona successivamente può, per la sola area di sua proprietà, proporre
variante al piano attuativo, che è sottoposta alla procedura del permesso di costruire se non modifica i
parametri urbanistici.
Il rilascio del permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza, o impegno a costruire
prima della utilizzazione degli edifici, delle urbanizzazioni primarie relative agli edifici stessi.
5. Il proprietario di un edificio esistente in una maglia sottoposta a PUE può, con l’intera area di
pertinenza dell’edificio, non aderire al PUE e, quindi, non fare parte del comparto; non esprimendo la
sua volontà entro 60 giorni dalla notifica della richiesta fattagli dal proponente il PUE, il silenzio del
proprietario significa automatica richiesta di esclusione.
Art. 61- Viabilità
La sede areale della viabilità prevista dal PUG, se non già di proprietà pubblica e ove non rientrante
nel perimetro di un comparto, esprime un indice di fabbricabilità pari a 0,4 mc/mq ; la suddetta
volumetria sarà da allocarsi obbligatoriamente nei contesti al cui servizio è riferibile la viabilità, su
indicazione dell’amministrazione
L’utilizzo dell’indice determina la cessione non onerosa al Comune dell’area stradale.
Art. 62– Varianti ai piani urbanistici esecutivi vigenti
1. I piani urbanistici esecutivi vigenti alla data di adozione del presente PUG possono essere variati,
per quanto non in contrasto con il PUG stesso, senza modificare in aumento il carico insediativo, senza
che ciò costituisca variante del PUG.
2. Nella esecuzione di piani attuativi vigenti, nella fase relativa al permesso di costruire, sono
proponibili modifiche alle sagome degli edifici ferma restando la volumetria massima edificabile.
Art. 63 – Demolizione e ricostruzione di edifici
1. Nel caso di demolizione di edifici o gruppi di edifici, anche se aventi destinazione diversa da quella
prescritta dal PUG, le ricostruzioni dovranno realizzarsi nel rispetto delle nuove destinazioni nonché
delle prescrizioni delle presenti norme, salva l’osservanza di disposizioni concernenti aree sottoposte a
tutele speciali.
Art. 64– Rispetto delle alberature di alto fusto
1. In sede di esecuzione degli interventi edilizi di qualsiasi natura e di elaborazione dei PUE, deve
essere eseguito il rilievo delle alberature di alto fusto esistenti e, in conseguenza, tali alberature devono
essere di massima conservate.
Nel caso non sia possibile mantenere le alberature esistenti, è prescritto il loro reimpianto o la loro
sostituzione.
Art. 65 – Utilizzazione degli indici di fabbricabilità
1. La utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità fondiaria (Iff), territoriale (Ift) e di comparto
(Ifc) su una determinata superficie, impedisce ogni richiesta successiva di PdC e/o autorizzazione di
altre costruzioni sulla stessa superficie, anche se frazionata e/o, comunque, trasferita.
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Comune di Lucera
Piano Urbanistico Generale
(lr 20/2001 – Drag Puglia)
Art. 66– Cambiamenti di destinazione d’uso
1. Per gli edifici e/o le attività esistenti in contrasto con le destinazioni di zona del PUG sono
consentiti interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di ristrutturazione (con esclusione
della demolizione e ricostruzione).
Art. 67– Edifici abusivi
1. Gli edifici abusivi, o comunque irregolari, la cui esistenza risulti o meno dalla cartografia del PUG,
non possono essere oggetto di alcun intervento, salvo l’ordinaria manutenzione, sino alla definizione
della loro situazione in applicazione delle leggi statali e regionali in materia.
Art. 68– Costruzioni provvisorie
1. In casi di motivata esigenza, l’autorizzazione edilizia per costruzione provvisoria o in precario, è
rilasciata dal Sindaco previo deposito cauzionale o fideiussione a garanzia della sua rimozione pari al
valore del manufatto o delle opere, stabilito dall’Utc.
Art. 69– Delimitazione del centro abitato
1. La delimitazione del centro abitato è indicata nella descrizione dei contesti urbani e coincide con
l’inviluppo complessivo degli stessi.
Art. 70- Edifici crollati o resi inagibili da eventi calamitosi0
1. Gli interventi finalizzati alla ricostruzione di edifici crollati o resi inagibili, a seguito di eventi
calamitosi, accidentali o comunque derivanti da causa di forza maggiore, sono sempre ammissibili in
qualsiasi zona del territorio comunale.
2. Qualora la richiesta di permesso di costruire preveda la ricostruzione sostanzialmente fedele e venga
presentata entro 10 anni dall’evento calamitoso (o dalla data di entrata in vigore del presente PUG), si
procede per intervento diretto (Pdc) autorizzato a titolo non oneroso. In tutti gli altri casi la
ricostruzione deve rispettare i parametri di zona.
Dal calcolo dei dieci anni vengono esclusi i tempi eventualmente impegnati da vicende giudiziarie
relative e/o da pratiche di risarcimento danni per eventi calamitosi.
Art. 71 – Tolleranze di costruzione
1. Nella esecuzione di opere edilizie di qualsiasi tipo, salvo quanto diversamente stabilito da leggi o
normative specifiche, sono ritenute non costituenti infrazioni e, pertanto, sono impeditive di atti
amministrativi sanzionatori, le seguenti “tolleranze costruttive”:
a - rispetto a misure nominali contenute nel progetto:
- per lunghezze fino a m 2,00: +/- 2,0% ;
- per lunghezze oltre m 2,00, fino a m 6,00: +/- 1,0% ;
- per lunghezze oltre m 6,00: +/- 0,5% ;
- per altezze esterne fino a m 5,00: +/- 1,0% ;
- per altezze esterne oltre m 5,00: +/- 0,5% ;
- per altezze nette interne ai vani: +/- 2 cm ;
b - rispetto a misure lette graficamente su elaborati di progetto in scala 1:100:
- se la misura non è deducibile in modo analitico da
quotatura esplicitata: +/- 10 cm ;
- negli altri casi vale quanto in "a".
2. Le tolleranze di cui sopra non sono cumulabili.
Art. 72 – Allineamenti stradali
Quando nel progetto di PUG siano fissati gli allineamenti stradali (strade primarie, strade di
scorrimento), le costruzioni dovranno rispettare tali allineamenti e non le distanze dalle strade indicate
per la sottozona omogenea.
Art. 73 – Aree pubbliche cedute
Le aree pubbliche e/o le aree cedute dai privati al Comune, possono essere destinate a “verde di
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(lr 20/2001 – Drag Puglia)
quartiere” sino alla realizzazione dell’opera pubblica prevista. Le stesse aree possono essere “gestite”
anche da privati mediante la sottoscrizione di una apposita convenzione con il Comune.
Art. 74 – Disciplina edifici esistenti
1. Sono fatti salvi gli edifici esistenti, ancorchè in contrasto con le destinazioni urbanistiche del PRG
vigente e/o con le previsioni del PUG, purchè rivenienti da atti amministrativi ai sensi della
legislazione vigente (conferenze di servizi, leggi sul condono edilizio, leggi regionali nn. 3/98,
13/2001, ecc.).
2. Sono fatti salvi gli atti transattivi stipulati e/o in via di sottoscrizione alla data dell’adozione del
PUG e le relative procedure previste per dirimere contenziosi in atto o per adempiere a sentenze.
3.Le volumetrie esistenti, con il relativo suolo di asservimento o di pertinenza, derivanti da atti
abilitativi legittimi o legittimati (licenze di costruzione, concessioni edilizie, permessi di costruire,
sanatoria edilizia), debbono essere stralciate dalle perimetrazioni degli strumenti attuativi (PUE, ecc.) e
dai relativi conteggi; anche nel caso di inclusione volontaria la volumetria esistente dovrà essere
stralciata dal computo delle volumetrie realizzabili in applicazione dei nuovi indici di Piano attribuiti
alle relative aree.
Art. 75 – Recepimento leggi regione Puglia
In attuazione della l.r. n. 33/2007 e s.m.i. è possibile il recupero dei sottotetti, dei seminterrati, degli
interrati dei porticati ecc. per fini residenziali e commerciali negli edifici esistenti, nel rispetto delle
norme igienico sanitarie.
Art. 76 – Disciplina delle aree asservite
Nel computo delle volumetrie realizzabili, nel caso di inclusione di suoli con edificato esistente
riveniente da trasferimento di volumetrie assentite a suoli in zona agricola va detratta la volumetria
esistente.
Il volume realizzabile sulla superficie assentita alla costruzione dovrà essere depurato della quantità
pari a 0,03 mc/mq.
Nelle aree che risultano asservite per effetto dell’applicazione della concentrazione volumetrica ai
sensi dell’art. 51 della l.r. 56/80, gli indici di piano vengono depurati della quantità di 0,03 mc/mq,
riveniente della precedente destinazione agricola.
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