Semplificazioni fiscali a cura di Giancarlo Modolo

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
PRINCIPALI NOVITÀ
DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175
SEMPLIFICAZIONI FISCALI
E DICHIARAZIONE DEI REDDITI
PRECOMPILATA
GIANCARLO MODOLO
Cernusco sul Naviglio-Milano – 15 dicembre 2015
MODELLO 730 PRE-COMPILATO
CERTIFICAZIONE UNICA
(comunicato stampa del 26 settembre 2014 e bozza sul sito Agenzia e delle entrate)
Redditi di lavoro dipendente, equiparati e
assimilati
Mod. CU-certificazione
unica (che deve essere consegnata entro il
28.2)
Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi
La nuova certificazione trova la sua giustificazione nel Mod. 730 precompilato. Infatti,
l’Agenzia delle entrate per precompilare il Mod. 730 ha necessità di conoscere i dati delle
certificazioni dei redditi erogati dai datori di lavoro.
Ne deriva, l’obbligo in capo ai sostituti d’imposta di inviare all’Agenzia la certificazione
“dei redditi” corrisposti nell’anno precedente, esclusivamente in via telematica, entro il 7
marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (-> 7
marzo 2015 per l’anno 2014).
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MODELLO 730 PRE-COMPILATO
CERTIFICAZIONE UNICA
Nuovo articolo 4, comma 6-ter, del DPR 322/1998:
tenere
presente
che …
•
l’invio certificazioni telematiche deve avvenire entro il 7
marzo dell’anno successivo;
•
sanzione di € 100 per ogni omissione, senza possibilità di
cumulo giuridico;
•
redditi lavoro dipendente, pensioni, alcuni redditi assimilati,
lavoro autonomo, provvigioni, interessi su mutui, dati
assicurazioni, dati previdenze;
•
dal periodo d’imposta 2015, anche invio dati delle varie
spese mediche.
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MODELLO 730 PRE-COMPILATO
DISPONIBILE PER IL CONTRIBUENTE
Procedure telematiche
Modello precompilato
reso disponibile entro il
15 aprile di ogni anno
Su autorizzazione del contribuente, anche ad
intermediari abilitati
(in via sperimentale dal
2015)
Pertanto, il modello 730 precompilato non sarà cartaceo, come il precompilato
classico a cui siamo stati abituati fino ad ora, ma sarà solamente “online” per coloro
che avranno il codice PIN del portale dell’Agenzia delle entrate.
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MODELLO 730 PRE-COMPILATO
DISPONIBILE PER IL CONTRIBUENTE
Il mod. 730 precompilato viene reso disponibile ai titolari di redditi di lavoro dipendente (art.
49, Tuir) e di taluni redditi assimilati (art. 50, comma 1, lett. a, c, c-bis, d, g, i e l, Tuir),
riguardanti:
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MODELLO 730 PRE-COMPILATO
DISPONIBILE PER IL CONTRIBUENTE
Il mod. 730 precompilato è consultabile a partire dal 15.4:
 direttamente dal contribuente in una specifica sezione del sito Internet dell’Agenzia delle
entrate, per accedere alla quale è necessario disporre di un Pin, che può essere richiesto
online, per telefono (al numero 848800444) oppure presso un Ufficio dell’Agenzia delle
entrate;
 mediante il sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato, previa apposita delega.
Oltre al mod. 730 precompilato, è possibile visualizzare:
• l’esito della liquidazione, con gli importi da trattenere / da rimborsare in busta paga da
parte del sostituto d’imposta;
• il mod. 730-3 con i risultati della liquidazione in dettaglio;
• un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel mod. 730
precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad
esempio, dati del sostituto d’imposta che ha inviato la Certificazione Unica o della banca
che ha comunicato l’ammontare degli interessi passivi del mutuo).
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MODELLO 730 PRE-COMPILATO
DISPONIBILE PER IL CONTRIBUENTE
Le informazioni incomplete possedute dall’Agenzia non vengono inserite nel mod. 730
precompilato, bensì riportate in un apposito prospetto per consentire al contribuente di
verificarle.
Così, ad esempio, sarà evidenziata la presenza nell’Anagrafe tributaria di un contratto
d’acquisto di un fabbricato di cui non è nota la relativa destinazione (a disposizione, comodato,
ecc.).
In tale prospetto sono riportante altresì le informazioni incongruenti. Ad esempio, interessi
passivi comunicati dalla banca di ammontare superiore a quelli indicati nella dichiarazione dei
redditi dell’anno precedente.
Attenzione: Il contribuente che “riceve” il mod. 730 precompilato non è obbligato ad
utilizzarlo. Infatti, può presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie,
utilizzando il mod. 730 “non precompilato” avvalendosi del sostituto d’imposta / CAF /
professionista abilitato o il mod. UNICO.
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I costi occulti
MODELLO 730 PRE-COMPILATO
NUOVI TERMINI DA RISPETTARE
28.2
Trasmissione all’Agenzia delle entrate da parte di banche, assicurazioni, enti
previdenziali, ecc. dei dati inerenti ai seguenti oneri deducibili e/o detraibili riferiti
all’anno precedente:
- interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui;
- premi assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi corrisposti alle forme di previdenza complementare.
Per gli oneri e le spese sostenute nel 2015, l’Agenzia delle entrate acquisirà dal “Sistema tessera
sanitaria” e informazioni inerenti alle prestazioni sanitarie rese da ASL, aziende ospedaliere,
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, pubbliche e
private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di
assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per
l’erogazione dei servizi sanitari, medici / odontoiatri.
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I costi occulti
MODELLO 730 PRE-COMPILATO
NUOVI TERMINI DA RISPETTARE
7.3
Trasmissione all’Agenzia delle entrate del nuovo modello CU – certificazione
unica da parte dei sostituti d’imposta.
7.3
Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei riferimenti per la coerente
ricezione dei modd. 730-4.
7.7
Presentazione del mod. 730 al sostituto d’imposta o al CAF o al
professionista abilitato, tenendo presente che detto termine si rende
operativo anche nei casi di “assenza” del sostituto d’imposta, nel qual
caso, in presenza di adempimento dichiarativo a debito, il versamento
deve essere eseguito con le stesse modalità e i medesimi termini previsti
per il pagamento dell’IRPEF.
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I costi occulti
MODELLO 730 PRE-COMPILATO
NUOVI TERMINI DA RISPETTARE
7.7
Trasmissione all’Agenzia delle entrate del mod. 730:
 da parte dei sostituti d’imposta o dei CAF o dei professionisti abilitati;
oppure:
 direttamente dal contribuente.
Attenzione:
• la consegna del mod. 730 al contribuente da parte del sostituto d’imposta o del CAF del
professionista abilitato deve avvenire prima della trasmissione della dichiarazione e,
comunque, entro il 7.7;
• è stato soppresso l’obbligo di annotare nel quadro B della dichiarazione la quota di IMU
dell’immobile inerente all’anno precedente.
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I costi occulti
MODELLO 730 PRE-COMPILATO
OPZIONI CONTRIBUENTE E OPERATIVITÀ
1
Il contribuente procede a presentare il mod. 730 precompilato
direttamente o tramite il sostituto d’imposta:
SENZA MODIFICHE -> Non si applica il controllo formale
relativamente agli oneri deducibili / detraibili (interessi
passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali)
comunicati da soggetti terzi (istituti di credito ed
assimilati, assicurazioni, Enti previdenziali). Sono esclusi
anche i controlli preventivi in caso di rimborso superiore a
€ 4.000 (ex art. 1, c. 586, legge stabilità 2014).
Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente in
merito alla sussistenza delle condizioni soggettive che
danno diritto alle detrazioni / deduzioni / agevolazioni.
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CON MODIFICHE -> si
applica il controllo formale
in capo al contribuente.
Resta fermo il controllo nei
confronti del contribuente
in merito alla sussistenza
delle condizioni soggettive
che danno diritto alle
detrazioni / deduzioni /
agevolazioni.
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I costi occulti
MODELLO 730 PRE-COMPILATO
OPZIONI CONTRIBUENTE E OPERATIVITÀ
2
Il contribuente procede a presentare il mod. 730 precompilato
tramite Caf o professionista abilitato:
CON O SENZA MODIFICHE:
 si applica il controllo formale nei confronti del CAF / professionista abilitato
(anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti all’Agenzia da soggetti
terzi indicati nel mod. 730 precompilato);
 si applicano anche i controlli preventivi in caso di rimborsi superiori ad € 4.000;
 resta fermo il controllo nei confronti del contribuente in merito alla sussistenza
delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni / deduzioni /
agevolazioni.
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I costi occulti
MODELLO 730 PRE-COMPILATO
OPZIONI CONTRIBUENTE E OPERATIVITÀ
3
Il contribuente ha la possibilità di rifiutare la dichiarazione, nel qual
caso ha la possibilità di rivolgersi al sostituto d’imposta o ad un CAF o
a un professionista abilitato per procedere alla presentazione della
dichiarazione, redatta con le ordinarie modalità.
Attenzione -> nell’ipotesi di rilascio del visto di conformità “infedele” da parte dei
CAF o dei professionisti abilitati, a carico di questi ultimi si rende dovuta non solo
l’imposta, ma anche le sanzioni amministrative nella misura del 30% e gli interessi
che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter del DPR 600/73, salvo che
il medesimo non sia stato generato dal comportamento doloso o gravemente
colposo del contribuente (non applicabile la sanzione da € 258 a € 2.582).
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I costi occulti
MODELLO 730 PRE-COMPILATO
OPZIONI CONTRIBUENTE E OPERATIVITÀ
4
Se entro il 10.11 dell’anno in cui la violazione è commessa il CAF o il
professionista procede ad inviare:
 una dichiarazione rettificativa;
oppure:
 una specifica comunicazione dei dati interessati dalla rettifica, se il
contribuente non intende presentare detta dichiarazione;
a carico del CAF o del professionista abilitato sarà applicata la sola sanzione
amministrativa (se il versamento viene eseguito entro il termine in esame la
sanzione viene ridotta ad 1/8).
Attenzione -> nell’ipotesi di dichiarazione rettificativa il contribuente deve
corrispondere la maggior imposta dovuta e i relativi interessi.
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I costi occulti
MODELLO 730 PRE-COMPILATO
EFFETTI E CONSEGUENZE
Semplificazione??
?
 senza modifica del sistema degli oneri deducibili e
detraibili, è impossibile gestire in autonomia la
dichiarazione;
 l’assistenza fiscale cambia: serve maggiore
professionalità e tempo per le dichiarazioni
teoricamente semplificate;
 aumentano i costi delle assicurazioni (oltre ai rischi
accennati, per coloro che appongono il visto di
conformità ex DM 164/99 è stato confermato
l’incremento del massimale minimo non inferiore a €
3 milioni della prescritta polizza assicurativa;
 aumenta il costo dell’assistenza alla dichiarazione.
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I costi occulti
MODELLO 730 PRE-COMPILATO
UTILIZZO MOD. F24 COMPENSAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA
FISCALE
a decorrere dal
1° gennaio 2015
(art. 15)
Obbligo dei sostituti d’imposta di utilizzare in
compensazione tramite mod. F24:
 le somme rimborsate ai percipienti sulla base
dei prospetti di liquidazione dei modd. 730;
 le ritenute e le imposte sostitutive
corrisposte in eccedenza.
Attenzione -> è stato eliminato il riconoscimento dei compensi per
l’assistenza fiscale sotto forma di crediti d’imposta da
utilizzare in compensazione.
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I costi occulti
VISTO DI CONFORMITÀ
PRECISAZIONI DELLA CIRCOLARE 25.9.2014, n. 28/E
POLIZZA
se il professionista ha già comunicato all’Agenzia
delle entrate di voler apporre il visto di conformità
e intenda apporre il medesimo anche ai sensi delle
disposizioni introdotte …. non è necessaria la
presentazione di una nuova comunicazione …. a
condizione che la polizza assicurativa già
presentata all’Agenzia delle entrate non sia
limitata a determinate dichiarazioni (ad, esempio,
visto di conformità ai fini IVA).
In quest’ultimo caso la documentazione deve
essere integrata con una polizza assicurativa che
garantisca anche l’ulteriore attività di visto.
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
LAVORATORI AUTONOMI
SPESE DI VITTO E ALLOGGIO
a decorrere dal
periodo d’imposta in
corso al
31 dicembre 2015
(art. 10)
le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti
e bevande sostenute direttamente dal committente non
costituiscono compensi in natura per il professionista che
ne usufruisce.
Pertanto:
 il professionista non sarà più tenuto a “riaddebitare” in parcella tali spese al
committente;
 il committente potrà validamente procedere a dedurre le spese per competenza
(senza necessità di attendere il ricevimento della parcella da parte del
professionista).
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SUCCESSIONI
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO
a decorrere dal
13 dicembre 2014
(art. 11)
non è necessario procedere alla presentazione della
dichiarazione di successione se l’eredità, devoluta al
coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore non
superiore a € 100.000,00 (precedentemente € 25.822,84) e
non comprende beni immobili e/o diritti reali immobiliari.
Pertanto, è venuto meno dell’onere di:
 allegare alla dichiarazione documenti in copia autentica (sufficienti copie non
autenticate, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante che le stesse costituiscono copie degli originali - possibilità dell’Ufficio di
richiedere i documenti in originale o in copia autentica);
 presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la
dichiarazione di successione (imposta riliquidata automaticamente dall’Ufficio).
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ESPORTATORI ABITUALI
LETTERE DI INTENTO
a decorrere dal
2015
(art. 20)
Con la variazione apportata all’art. 1, comma 1, lett. c), D.L.
746/1983 è stata trasferita in capo all’esportatore abituale
l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati e le
informazioni delle dichiarazioni d’intento, fino ad ora a carico del
fornitore.
Si pone in rilievo che:
 le nuove modalità operative si rendono applicabili alle dichiarazioni d’intento relative ad
operazioni senza IVA da effettuare a decorrere dall’1.1.2015;
 l’Agenzia delle entrate entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014 (quindi, entro
il 12 marzo 2015) con apposito provvedimento dovrà stabilire le modalità applicative;
 in capo al soggetto cedente e/o prestatore si rende operativo l’onere di procedere a
riepilogare nel modello dichiarativo IVA i dati e le informazioni delle dichiarazioni d’intento
ricevute.
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ESPORTATORI ABITUALI
LETTERE DI INTENTO
al presente
dal 1° gennaio 2015
comunicazioni all’Agenzia delle entrate a cura del soggetto
«fornitore».
Regola operativa fino all’11 febbraio 2015.
comunicazioni all’Agenzia delle entrate a cura dell’esportatore
abituale o soggetto «cliente».
In pratica effettiva: dal 12 febbraio 2015
effetto conseguente
della nuova modalità
la preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate dello status
di esportatore abituale dovrebbe ridurre le ipotesi di responsabilità
a carico del fornitore.
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ESPORTATORI ABITUALI
LETTERE DI INTENTO
Prima fase
esportatore abituale comunica all’Agenzia delle entrate la volontà
dell’acquisto e riceve la debita ricevuta.
Seconda fase
esportatore abituale invia/consegna al proprio «fornitore» la
lettera d’intenti e la ricevuta della presentazione all’Ade.
Terza fase
il fornitore, dopo aver verificato i documenti, effettua l’operazione
in sospensione dell’imposta.
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ESPORTATORI ABITUALI
LETTERE DI INTENTO: dal 12.2.2015
in dogana
L’esportatore abituale deve consegnare in Dogana la dichiarazione d’intento unitamente alla
ricevuta di presentazione della stessa all’Agenzia.
al fornitore
L’esportatore abituale deve consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento unitamente
alla ricevuta di presentazione della stessa all’Agenzia.
sanzioni
In caso di cessione e/o di prestazione posta in essere prima di aver ricevuto la dichiarazione
d’intento e aver
“riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate”,
al cedente o al prestatore si rende applicabile (nuovo comma 4-bis dell’art. 7 del D.Lgs. 471/97), la
sanzione prevista “in mancanza della dichiarazione d’intento” di cui al comma 3 del citato art. 7 (dal
100% al 200% dell’imposta).
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OPERAZIONI BLACK LIST
COMUNICAZIONE PERIODICA
dalle operazioni
“poste in essere
nell’anno solare in
corso nel 2014”
(art. 21)
la comunicazione inerente alle cosiddette operazioni
“black list”, che erano operative con cadenza mensile o
trimestrale,
diventa annuale.
Attenzione -> modificata anche la soglia delle operazioni che costituiscono oggetto di
comunicazione che
passa da € 500 a € 10.000,
tenendo in considerazione che il limite deve essere considerato quale entità
complessiva annua.
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IVA-IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
RIMBORSO CREDITO ANNUALE/TRIMESTRALE
Con decorrenza dal 13 dicembre 2014
(art. 13)
Fino a € 15.000,00
erogazione senza prestazione di alcuna garanzia.
Oltre a € 15.000,00
regola generale
erogazione previa prestazione di garanzia o con presentazione
dell’istanza di rimborso infrannuale o della dichiarazione annuale o
istanza infrannuale munita del visto di conformità (o con
sottoscrizione dell’organo di controllo).
Oltre a € 15.000,00
se contribuenti
«rischiosi»
erogazione previa prestazione di idonea garanzia.
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IVA-IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
RIMBORSO CREDITO ANNUALE/TRIMESTRALE
esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni (incluse start up).
Contribuenti
cosiddetti
«rischiosi»
i soggetti passivi
che
sono stati oggetto, nei due anni precedenti alla richiesta di rimborso, di avvisi di
accertamento/rettifica da cui risulta, per ciascun anno, una differenza tra importi
accertati e dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al dichiarato:
• del 10%, se non superano € 150.000;
• del 5%, se maggiori di € 150.000, ma non di € 1.500.000;
• dell’1% (o comunque a € 150.000), se superano € 1.500.000.
presentano la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito richiesto a
rimborso senza visto di conformità o in assenza della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà.
hanno cessato l’attività.
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IVA-IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
RIMBORSO CREDITO ANNUALE/TRIMESTRALE
Inoltre, la prestazione di idonea garanzia può venire meno in presenza del visto di conformità nella
dichiarazione o nell’istanza di rimborso, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante le seguenti condizioni:
1. non aver subito, rispetto a quanto risultante dall’ultimo bilancio approvato:
• riduzioni di patrimonio netto;
• cessioni di immobili;
per oltre il 40% di cessioni non di normale gestione dell’attività d’impresa;
2. non aver cessato l’attività né aver effettuato cessioni d’azienda o rami d’azienda compresi
nell’ultimo bilancio approvato;
3. non aver ceduto, se si tratta di una società di capitali, nel corso dell’anno precedente, azioni o
quote della società medesima, per un’entità superiore al 50% del capitale sociale (tale requisito è
previsto solo per le società di capitali);
4. aver corrisposto regolarmente i contributi previdenziali e assistenziali.
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CONTO FISCALE
RIMBORSO CREDITI D’IMPOSTA E INTERESSI
con decorrenza dal 1°
gennaio 2015
(art. 14)
l’erogazione dei rimborsi in conto fiscale è prevista entro:
 60 giorni dall’apposita richiesta, sottoscritta dal
contribuente attestante il diritto al rimborso;
 20 giorni se il rimborso viene disposto con
comunicazione da parte del competente Ufficio.
Attenzione -> nell’ipotesi di rimborso in conto fiscale, l’Agente della riscossione deve
necessariamente procedere anche ad erogare gli interessi maturati senza
necessità da parte del contribuente di formulare una specifica richiesta.
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SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI
MODELLI INTRASTAT
Con decorrenza dal 12 marzo 2015
(art. 23)
Negli elenchi riepilogativi relativi ai servizi diversi da quelli di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies
del decreto Iva resi a soggetti passivi UE e quelli da questi ultimi ricevuti, le informazioni da
rilevare si riducono a:
 numero di identificazione IVA della controparte;
 valore totale o complessivo della transazione;
 codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
 lo Stato di pagamento.
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SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI
MODELLI INTRASTAT
SITUAZIONE ATTUALE
Note informative
Intrastat per i servizi generici (art. 7-ter) resi (o ricevuti) verso
soggetti passivi UE, devono anche rilevare:
 il numero e la data delle fatture;
 le modalità di erogazione del servizio e di incasso del
corrispettivo.
Sanzioni per violazioni
statistiche
(art. 11 del D.Lgs. 322/89)
I dati statistici devono risultare segnalati dai contribuenti con
periodicità mensile di trasmissione dei modelli.
Sanzione minima -> per soggetti persone fisiche: € 207
- per soggetti diversi da persone fisiche (società): € 516.
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SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI
MODELLI INTRASTAT
SITUAZIONE FUTURA
variazioni previste
per i servizi generici (art. 7-ter), resi (o ricevuti) verso soggetti
passivi UE, viene prevista l’emanazione di un provv. Direttore
Agenzia Dogane (da emanare entro 90 giorni), per ridurre il
contenuto degli elenchi a:
 numeri di identificazione Iva delle controparti;
 valore totale delle transazioni;
 codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
 Paese di pagamento;
senza indicazione del numero e della data delle fatture, delle
modalità di erogazione del servizio e di incasso del corrispettivo.
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SOPPRESSIONE SANZIONI
MODD. INTRA DATI STATISTICI OMESSI / ERRATI
SITUAZIONE FUTURA
dal 13 dicembre 2014 (art.
25)
conseguenze
Art. 50-bis, comma 4, D.L. 69/2013 -> considerare abrogati i
modelli INTRA 2-quater e INTRA 2-quinquies, per i servizi
“generici” ricevuti (?).
Soppressione delle sanzioni in caso di omessa e/o inesatta
indicazione dei dati statistici nei modd. Intra (di cui all’art. 11 del
D.Lgs. 322/1989).
Attenzione -> continuano ad essere sanzionate le imprese, incluse nello specifico elenco pubblicato
dall’Istat, con volumi di scambi mensili pari o superiori a € 750.000, per le quali la violazione si
configura quale omissione dell’obbligo di risposta (ex artt. 7 e 11 del D.Lgs. 322/1989). Al riguardo,
però, si segnala che “le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile
inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato
nell’elenco stesso”.
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ARCHIVIO VIES
PER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRAUE
Con decorrenza dal 13 dicembre 2014
(art. 22)
Regola ->
Autorizzazione per effettuare operazioni intraUE
la possibilità di effettuare operazioni intraUE è subordinata alla presenza del soggetto
nell’archivio VIES.
Operatività ->
a seguito della variazione all’art. 35 del decreto Iva, il contribuente si deve ritenere
abilitato ad effettuare le operazioni intraUE a partire dalla data di attribuzione della
partita IVA senza necessità di attendere il 31° giorno successivo.
Per i soggetti già in attività non è necessario attendere il decorso dei 30 giorni dalla
presentazione della specifica istanza, per porre in essere tali operazioni.
Attenzione ->
la mancata presentazione dei modelli per quattro trimestri consecutivi comporta la
cancellazione dal VIES.
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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI
ALLINEAMENTO DEFINIZIONI “PRIMA CASA”
(art. 33 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)
SITUAZIONE DALL’1.1.2014 – POST D.LGS. 23/2011
regola
 IVA -> rilevanza della definizione di “immobile di lusso”
desumibile dal D.M. 2.8.1969 -> gli immobili che rientrano in
tale definizione non possono beneficiare dell’aliquota
agevolata del 4%;
 REGISTRO -> non rilevanza della definizione di “immobile di
lusso” del D.M. 2.8.1969 -> applicazione dell’aliquota del 2%
agli immobili abitativi delle categorie catastali A2, A3, A4, A5,
A6, A7, A11.
esclusioni
gli immobili abitativi appartenenti alle categorie catastali A1, A8
e A9.
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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI
ALLINEAMENTO DEFINIZIONI “PRIMA CASA”
(art. 33 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)
SITUAZIONE DOPO MODIFICA N. 21 TABELLA A, PARTE II, DECRETO IVA
La nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in materia di IVA
viene allineata a quella prevista in materia di imposta di registro [immobili abitativi delle
categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7, A11].
Ne deriva, di conseguenza, che l’aliquota ridotta del 4% si applica in relazione ad abitazioni
classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da
 A/1 - Abitazioni di tipo signorile
 A/8 - Abitazioni in ville
 A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI
SPESE DI RAPPRESENTANZA
(art. 30 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)
Nuovi limiti e operatività
Spese di rappresentanza -> sussiste la possibilità di detrarre l’Iva sulle spese di rappresentanza
sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 50 (in
luogo dell’attuale limite pari a € 25,82).
Analogo incremento per le prestazioni di servizi gratuite.
Inoltre, è stato previsto l’aumento a € 50 (in luogo di € 25,82) per la rilevanza ai fini Iva:
 delle cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione / commercio non rientra
nell’attività propria dell’impresa (art. 2, c. 2, n. 4), decreto Iva);
 delle prestazioni di servizi gratuite (art. 3, c. 3, del decreto Iva)
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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI
DETRAZIONE FORFETARIA SPONSORIZZAZIONE
(art. 29 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)
La detrazione forfettaria nella misura del 50% (in luogo dell’attuale 10%), conseguente alla
modifica apportata all’art. 74, comma 6, del decreto Iva, si rende operativa alle prestazioni di
sponsorizzazione.
RETTIFICA IVA PER CREDITI NON RISCOSSI
(art. 28, comma 4 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)
A seguito della stipulazione:
 di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato;
oppure:
 di un piano attestato di risanamento;
il creditore può recuperare l’Iva mediante l’emissione di una nota di credito ai sensi dell’art. 26,
comma 2, del decreto Iva.
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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI
SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA
(art. 18 con decorrenza dal 2014 - periodo d’imposta in corso)
Nuovi limiti e operatività
Variando l’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, D L.138/2011, è stato allungato, come termine
per il periodo di monitoraggio rilevante ai fini dell’individuazione della condizione che si rendono
operative per le società di comodo (ex art. 30, L. 724/94)
da 3 a 5 periodi d’imposta.
Ne deriva, quindi, che una società si deve considerare in perdita sistematica se:
 risulta in perdita nei 5 periodi d’imposta precedenti;
 nei 5 periodi d’imposta precedenti:
− risulta in perdita per 4 periodi d’imposta;
− per il restante periodo d’imposta risulta dichiarare un reddito inferiore a quello minimo di
cui all’art. 30 della L. 724/94.
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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI
SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA
(art. 18 con decorrenza dal 2014 - periodo d’imposta in corso)
Deve essere considerata in “perdita sistematica”, dal sesto periodo d’imposta, la società che:
 risulta in perdita per cinque periodi d’imposta consecutivi;
 in un quinquiennio:
- risulta in perdita per quattro periodi d’imposta;
- per il restante periodo d’imposta dichiara un reddito inferiore a quello minimo presunto
determinato ai sensi del citato art. 30.
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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI
ESERCIZIO OPZIONE REGIMI SPECIALI
(art. 16 con decorrenza dal 2015 – successivo periodo d’imposta in corso)
SITUAZIONE ATTUALE
richiede la manifestazione preventiva dell’opzione
Trasparenza
fiscale
società di capitali = società di persone -> opzione, irrevocabile per tre
periodi di imposta, deve essere esercitata entro la chiusura del primo
periodo d’imposta in cui si intende applicare il regime con invio telematico
all’AdE di apposita comunicazione (con modello apposito).
Consolidato Ires
base imponibile unica per controllante e controllate -> opzione, irrevocabile
per un triennio, deve essere esercitata presentando all’AdE, da parte della
controllante, entro il 16°giorno del sesto mese successivo alla chiusura del
periodo d’imposta precedente al primo esercizio del triennio, di una
domanda (con modello apposito).
Irap
Imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria = società
capitali -> opzione, irrevocabile per tre periodi di imposta, deve essere
esercitata con apposito modello entro 60 giorni dall’inizio del periodo di
imposta per il quale viene esercitata.
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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI
ESERCIZIO OPZIONE REGIMI SPECIALI
(art. 16 con decorrenza dal 2015 – successivo periodo d’imposta in corso)
SITUAZIONE FUTURA
Non richiede più la manifestazione preventiva dell’opzione
Trasparenza
fiscale
Modifica dell’art. 115, comma 4, Tuir -> la scelta per la trasparenza fiscale
possa essere esercitata in sede di dichiarazione presentata nel periodo
d’imposta, a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
Consolidato Ires
Opzione da comunicare all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione
presentata nel periodo d’imposta, a decorrere dal quale si intende
esercitarla.
Irap
Imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria = società
capitali -> opzione può essere esercitata direttamente nella dichiarazione
Irap presentata nel periodo d’imposta, a decorrere dal quale si intende
esercitarla.
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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI
OPERAZIONI STRAORDINARIE SOCIETÀ DI PERSONE
(art. 17 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)
Variazioni termini per
adempimenti dichiarativi
(art. 1, c.1, DPR 322/98)
In presenza di liquidazione, trasformazione, scissione e fusione ->
modello UNICO utilizzabile è quello inerente al periodo d’imposta
precedente.
Caso -> sas trasformata in srl in data 20.2.2015 -> modello Unico
SP 2015 da presentare entro il 30.11.2014.
Variazioni termini per
eseguire i versamenti
(art. 17, c. 1, DPR 435/01)
In presenza di liquidazione, trasformazione, scissione e fusione ->
le imposte devono essere corrisposte entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di scadenza del termine di presentazione
dell’adempimento dichiarativo.
Caso -> sas trasformata in srl in data 20.2.2015 -> modello Unico
SP 2015 da presentare entro il 30.11.2014 e imposte da
corrispondere entro il 16.12.2015.
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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI
RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI
(art. 28, c.1 e 2 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)
1
soppressione della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, con
riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
riguardanti il rapporto di subappalto.
2
abolizione della sanzione pecuniaria da € 5.000 a € 200.000 se il committente
effettuava il pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver ottenuto idonea
documentazione inerente alla correttezza del versamento all’Erario delle ritenute
sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore.
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Difesa da accertamento bancario
ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI
RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI
(art. 28, c.1 e 2 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)
3
Rimane la responsabilità (art. 29, c. 2, D.Lgs. 276/03) per 2 anni dalla
cessazione dell’appalto, tra committente imprenditore / datore di lavoro,
appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori per i trattamenti
retributivi, comprese quote TFR, contributi previdenziali e premi
assicurativi dovuti relativamente al periodo di esecuzione del contratto di
appalto di opere o servizi.
Per l’art. 28, comma 2 -> il committente che effettua nei confronti dei
lavoratori il pagamento delle predette somme è tenuto, ove previsto, ad
assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta.
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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI
SOCIETÀ ESTERE
(art. 19 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)
le società o enti che non hanno la sede legale / amministrativa in Italia non sono più
tenute a specificare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile
organizzazione nel territorio stesso e le generalità e l'indirizzo in Italia di un
rappresentante per i rapporti tributari.
ONERI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
(DETRAZIONE 55% / 65%)
(art. 12 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)
Eliminato l’obbligo di procedere alla presentazione all’Agenzia delle entrate del mod. IRE riservato
alla comunicazione relativa ai lavori che proseguono per più periodi d’imposta ammessi alla
detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici.
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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI
RITENUTA RIDOTTA PROVVIGIONI AGENTI
(art. 27 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)
la comunicazione con la quale gli agenti e/o i rappresentanti di commercio dichiarano ai
committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di
terzi, per beneficiare che la ritenuta alla fonte sia conteggiata su base imponibile ridotta (20%) da
«annuale» diventa «permanente».
la stessa non deve essere
ripetuta ogni anno, salvo
l’ipotesi in cui vengono
meno i requisiti o in caso
di revoca.
l’eventuale non segnalazione delle
intervenute variazioni per
beneficiare della ritenuta ridotta è
soggetta alla sanzione da € 258 a
€ 2.056.
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criteri, termini e
modalità (pec compresa)
per la
comunicazione saranno
previsti con decreto.
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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI
POSIZIONI CONTRIBUTIVE DIPENDENTI
(art. 28, comma 3 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)
Per rafforzare le attività di controllo inerenti al coerente adempimento degli obblighi fiscali,
mensilmente l’INPS dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni e i dati inerenti sia
ai datori di lavoro, sia delle posizioni contributive dei lavoratori gestite dall’Istituto.
CANCELLAZIONE SOCIETÀ DAL REGISTRO IMPRESE
(art. 28, comma 4 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)
Allo scopo di evitare la concentrazione dei controlli fiscali a seguito dello scioglimento e della
liquidazione della società, l’estinzione della società per quanto attiene alla validità e all’efficacia
degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, esplica
effetti nei 5 anni dalla richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, di
pendentemente dal disposto dell’art. 2495, c. 1, del C.c., secondo cui “approvato il bilancio finale
di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle
imprese”.
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Difesa da accertamento bancario
Grazie
per l’attenzione
prestata
48
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