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XII ASSEMBLEA DEI SOCI
FIRENZE – 10/11 APRILE 2014
RACCOLTA DELLE MOZIONI
I. SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Il Coordinamento della Conciliazione Forense, nell’ottica dell’incentivazione
delle soluzioni negoziali, con il coinvolgimento e la valorizzazione dell’avvocato,
esprime una valutazione positiva sull’introduzione dell’istituto della
negoziazione assistita, con le seguenti osservazioni:
-
la negoziazione assista deve essere opportunamente coordinata con la
mediazione e con il sistema degli organismi di mediazione, valorizzando
ed agevolando la possibilità di un successivo intervento del mediatore in
caso di fallimento della negoziazione e, comunque, nel corso dello
svolgimento della procedura;
-
la procedura di negoziazione assistita può dispensare le parti dall’obbligo
di attivazione della mediazione, soltanto in caso di effettivo esperimento
della procedura e di successiva constatazione del fallimento della stessa
di fronte ad un organismo di mediazione, alla presenza delle parti;
-
l’accordo negoziato che sia raggiunto all’esito di una procedura di
negoziazione assistita, potrà comunque essere sottoscritto facoltativamente - di fronte ad un mediatore, ai fini dell’immediata
esecutività dello stesso, ai sensi del riformato art. 12 D.Lgs. 28/2010;
-
l’ordine del giudice deve essere contemplato solo per la mediazione,
evitando inutili duplicazioni;
-
la normativa sulla negoziazione assistita deve essere opportunamente
raccordata con quella sulla mediazione, valorizzando le diversità dei due
istituti;
Sedi aderenti
1
Ancona - Bari - Bassano del Grappa - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio - Crema Fermo - Ferrara - Firenze - Forlì Cesena - Ivrea - L'Aquila - Latina - Macerata - Mantova - Messina Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro Pescara - Pinerolo - Pordenone - Prato - Roma - Ravenna - Rossano - Rovereto - Spoleto - Teramo Terni - Tivoli - Trento - Treviso - Venezia - Verbania - Verona
Sede legale
Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - [email protected]
-
è opportuno che si prevedano, nell’ambito della formazione permanente,
dei percorsi formativi ad hoc per gli avvocati che assistono le parti nelle
procedure di negoziazione assistita e di mediazione.
Il Coordinamento promuove la costituzione di una commissione di studio per
seguire i lavori di riforma, con particolare riguardo alle misure alternative
(mediazione, negoziazione assistita e arbitrato).
II. SULLA INCOMPATIBILITA’ DEL PROFESSIONISTA MEDIATORE E AVVOCATO
PRESSO LO STESSO ORGANISMO
Il Coordinamento della Conciliazione Forense esprime ferma contrarietà alla
paventata ipotesi di incompatibilità del ruolo di assistente della parte per
l’avvocato che sia semplicemente iscritto come mediatore presso lo stesso
organismo, per le seguenti ragioni:
-
il professionista che sia iscritto come mediatore presso un organismo non
ha ordinariamente alcun compito di gestione presso lo stesso organismo
e non può, pertanto, interferire con la nomina dei mediatori, né con la
gestione ammnistrativa dei procedimenti;
-
il mediatore è obbligato, per legge, a sottoscrivere una dichiarazione di
imparzialità, assumendosi tutte le responsabilità rispetto a possibili
profili di incompatibilità o parzialità nei confronti delle parti e dei loro
avvocati;
-
in forza dell’art. 62 del nuovo Codice Deontologico Forense (già art. 55
bis), l’avvocato mediatore è soggetto a stringenti vincoli deontologici
(superiori ad altri professionisti), che ne preservano ulteriormente la
propria imparzialità anche nei confronti degli avvocati delle parti in
mediazione;
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ove sussistesse una simile incompatibilità, una parte convocata in
mediazione che si avvalga regolarmente di un avvocato iscritto come
mediatore presso l’organismo da cui proviene la convocazione, sarebbe
costretta paradossalmente ad avvalersi di un altro avvocato,
costringendo altresì il suo legale a rinunciare all’incarico.
III. SUGLI STANDARD FORMATIVI DI ACCESSO E AGGIORNAMENTO PER GLI
AVVOCATI MEDIATORI
L’Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, riunitasi a Firenze
nei giorni 10 e 11 aprile 2014, alla luce delle ultime modifiche normative (L.
98/2013), nonché dell’indirizzo proposto dal CNF in data 21.2.2014 in merito
alla formazione degli avvocati mediatori di diritto, contenente dei criteri minimi
di formazione e aggiornamento degli avvocati mediatori di diritto, in
considerazione della libertà di regolamentazione degli ODM, a specificazione
della delibera assunta sull’argomento all’Assemblea di Pesaro il 18 e 19 ottobre
2013, formula le seguenti ulteriori linee guida circa gli standard operativi di
formazione di accesso e di aggiornamento, da condividere con tutti gli
organismi forensi, con il Consiglio Nazionale Forense e con il Ministero della
Giustizia.
Al fine di una qualificata preparazione degli avvocati mediatori di diritto che
possa permettere una efficace attività da esercitarsi negli ODM nei quali
opereranno:
-
-
vengono confermati tutti e interamente i criteri operativi – minimi –
individuati all’Assemblea di Pesaro e contenuti nella Mozione approvata il
19 ottobre 2013 per la formazione di accesso e quindi l’iscrizione all’ODM
(corso preparazione secondo normativa 50 ore, in due step, oltre a n. 5
tirocini);
vengono confermati tutti i criteri individuati dall’Assemblea di Pesaro per
l’aggiornamento ai fini del mantenimento dell’iscrizione nelle liste
dell’ODM e precisamente l’attività di aggiornamento con cadenza annuale
della durata di almeno 9 ore, che potranno essere tenute da enti
accreditati o dagli stessi Ordini, associazioni e fondazioni forensi
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attraverso formatori accreditati. Il percorso formativo deve articolarsi in
corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate
partecipate dai discenti, con moduli di approfondimento sulle tecniche di
mediazione o di specializzazione sulle diverse materie oggetto di
controversia;
quanto all’attività di uditorato permanente o di tirocinio assistito, si
conferma la possibilità di sostituire tali uditorati (con un criterio di
equipollenza da stabilirsi presso ogni singolo organismo) con attività di
confronto tra mediatori o altre attività seminariali e convegnistiche in
tema di mediazione, fermo restando il numero minimo di 5
tirocini/uditorati nel biennio, da effettuarsi attraverso l’assistenza a
singoli incontri di mediazione effettivamente svolti (escluse le mancate
partecipazioni). Le attività di confronto, seminariali e convegnistiche,
alternative agli uditorati, potranno essere organizzate dallo stesso ODM,
dall’ordine, dalle associazioni o fondazioni forensi, o da altri enti, dietro
riconoscimento dell’ODM, e dovranno essere finalizzate soprattutto alla
discussione di casi concreti e alla individuazione delle migliori tecniche di
gestione della mediazione.
IV. NUOVI STANDARD OPERATIVI
L’Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, riunitasi a Firenze nei giorni
10 e 11 aprile 2014, formula le seguenti mozioni ed indirizzi interpretativi, da condividere
con tutti gli organismi forensi, con il Consiglio Nazionale Forense e con il Ministero della
Giustizia.
Sull'incontro preliminare
1) Il primo incontro tra le parti ed il mediatore può essere rinviato ad una
seconda e successiva sessione solo per eccezionali e comprovati motivi,
con il consenso di tutte le parti e del mediatore, previa verifica della
disponibilità dell’organismo di mediazione.
Sul verbale di mediazione
2) Il mediatore è libero di valutare le circostanze e l'opportunità di indicare
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specificamente nel verbale chi delle parti abbia accettato di dare inizio
alla mediazione e chi invece si sia rifiutato.
Sulla diffusione della cultura della mediazione
Il Coordinamento ritiene che occorra compiere un’adeguata opera di
informazione per diffondere tra avvocati e utenti il valore della mediazione e
l'utilità del raggiungimento di accordi in sede di mediazione (sottolineandone i
vantaggi anche fiscali e di titolo esecutivo), sollecitando l'attenzione degli
avvocati anche sui nuovi parametri forensi, che valorizzano l’attività di
assistenza stragiudiziale svolta dall’avvocato.
V. MOZIONE DI INDIRIZZO SULLA MEDIAZIONE IN MATERIA DI DIRITTI REALI ED IN
MATERIA BANCARIA
L’Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, al fine di
assicurare un costante e proficuo scambio di informazioni ed esperienze tra gli
ODM riguardo alle mediazioni in materia di diritti reali, ritiene opportuno e
suggerisce che i singoli Organismi di Mediazione inseriscano nel sito internet
del Coordinamento, che sarà prossimamente modificato implementato e reso
disponibile, in una specifica sezione dedicata, il maggior numero di verbali di
accordo in tali materie e le particolarità verificatesi nella casistica.
Verificato dalle esperienze riportate dagli ODM che varie sono le prassi adottate
dagli ODM, l’Assemblea raccomanda che quando con l’accordo le parti
concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti previsti dall'articolo
2643 del codice civile, ovvero accertino l’usucapione ex art.2643 n.12 bis c.c., il
pubblico ufficiale, che deve provvedere alla autentica della sottoscrizione, sia
presente alla redazione del verbale e dell’accordo medesimo, al fine di
garantirne la trascrizione.
Per una migliore collaborazione tra ODM e Notariato , preso atto del parere reso
in data 24/10/2013 dal Consiglio Nazionale del Notariato “ACCORDO DI
CONCILIAZIONE: REGOLE OPERATIVE PER IL NOTAIO AUTENTICANTE” e dello
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Studio n. 718-2013/C “La trascrizione dell’accordo conciliativo accertativo
dell’usucapione”, approvato dal CNN il 31 gennaio 2014, l’Assemblea invita gli
ODM a stipulare apposite convenzioni con i Consigli Notarili Distrettuali, e
possibilmente ottenere un prontuario di prezzi che i Consigli sono disponibili a
riservare agli ODM.
Anche al fine di uniformare le prassi , l’Assemblea delibera che gli ODM si
attivino onde richiedere alle locali Agenzie del Territorio ed Agenzie delle
Entrate con quali modalità intendono operare per provvedere alla trascrizione
degli accordi in materia di diritti reali, che allo stato sono varie e diverse sul
territorio nazionale. Anche gli accordi eventualmente raggiunti con le Agenzie
potranno, con il consenso di queste ultime, essere pubblicati sul sito internet
per un opportuno scambio di informazioni tra ODM.
Riguardo la mediazione in materia bancaria, al fine di incentivare il ricorso e la
partecipazione alla mediazione degli Istituti l’Assemblea conferisce mandato al
Coordinamento di prendere contatti con l’ABI e/o con gli Istituti di credito
maggiormente rappresentati sul territorio, onde possibilmente concordare,
sulla falsariga dell’accordo per convenzione a suo tempo stipulato con ANIA ,
una possibile collaborazione con gli ODM forensi.
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