Zona Franca Urbana - AndriaViva il portale di Andria

ZONA FRANCA URBAN
NA
DI ANDRIA
ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
•
Legge 27.12.2006, n. 296
296, c. 340 art. 1 – Istituzione ZFU
• Delibera CIPE 30 genna
ennaio 2008, n. 8
“Criteri
eri
ed
indicatori
indi
per
Settore Sviluppo Economico
’individuazione e delimi
delimitazione delle ZFU”
nta Comunale n. 143 del 14 luglio 2008 di
• Deliberazione di Giunt
adesione del Comune di Andria alla sperimentazione delle ZFU;
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 19 luglio 2008 di
approvazione della proposta progettuale di candidatura di ZFU di cui
agli atti allegati (Relazione illustrativa con primetrazione);
• Decreto Interministeriale
eriale 10 aprile 2013 come modificato dal decreto
interministeriale del 21 gennaio 2014;
• Circolare MISE esplic
cativa 30 settembre 2013, n. 32024;
• Bando ZFU Puglia del 18 aprile 2014 (Decreto Direttoriale)
Modalità e termini d
di presentazione delle istan
anze (Bando)
• Le istanze, firmate
e digitalmente, devono esse
sere presentate,
complete di eventuali allegati, in via esclusivam
amente telematica
Settore Sviluppo Economico
tramite la procedura
a iinformatica accessibile dalla
la sezione “ZFU
Convergenza e Carbon
rbonia Iglesias” del sito Intern
ernet del Ministero
dello sviluppo economi
mico (www.mise.gov.it).
• Le istanze devono esse
essere compilate sulla base
e del modello di
istanza di cui è riportato
o il facsimile nell’allegato n. 2 al Bando del
18/4/2014
.
• Nell’ambito della procedu
ocedura informatica
a l'impresa avrà accesso
alla specifica sezione
zione relativa alla Zona fran
anca urbana di
interesse, dove saranno
anno riportate le informazioni inerenti
ine
le risorse
finanziarie disponibili,
nibili, nonché l'elenco delle ssezioni
ni censuarie che
Settore Sviluppo Economico
individuano l’area
ea della Zona franca urbana.
• Le istanze possono
ono essere presentate a decorrere
de
dalle
ore 12:00 del 2 4 a p r i l e 2014 e sino alle ore
e 12:00 del 1 2
g i u g n o 2014.
Nel caso in cui il firmatario
ario dell’ istanza sia un procur
curatore:
1. "dati relativi al firm
firmatario della comunicazione"
azione" da riportare
nell'istanza devono essere quelli del sogge
etto che firma
digitalmente l'istanza in qualità di "procuratore";
Settore Sviluppo Economico
2. è necessario trasmettere, oltre all'istanza, copia della procura
copia del documento di identità del soggetto che conferisce la
procura;
3. la procura deve conten
enere almeno le seguenti informazioni:
ormazioni:
-indicazione del nome
me e del cognome di colui che conferisce
procura, nonché del luo
luogo di nascita, del codice fiscale,
ale, della qualità,
all’interno dell’impresa, in virtù della quale egli con
nferisce procura.
Identificazione altresì di tale impresa mediante indicazione del
codice fiscale /partita IV
VA;
- indicazione sintetica delle finalità della procura;
- indicazione del nome e cognome del procuratore, nonché del suo
Settore Sviluppo Economico
luogo di nascita, del codice
dice fiscale e del domicilio ai fini della
procura.
• Le
agevolazioni
sono
concesse
dal
Ministero
Mini
dello
Sviluppo Economico
o nel limite delle risorse finanziarie
ziarie disponibili
dispon
per
singola Zona franca urban
urbana.
• Nel caso in cui l’impor
importo delle agevolazioni complessivamente
c
richieste dalle imprese
ese ammesse sia superiore alll’ammontare delle
risorse disponibili, l’impor
l’importo dell’agevolazione spetttante a ciascuna
impresa beneficiaria
ficiaria è determinato dal Ministero
o dello Sviluppo
Economico moltiplican
ando l’importo dell’agevolazione
lazione richiesta dalla
Settore Sviluppo Economico
singola impresa per il rapporto tra l’ammontare delle risorse finanziarie
disponibili per la Zfu e l’ammontare del risparmio
risparm
d’imposta e
contributivo complessi
mplessivamente richiesto da tutte le imprese
imp
della Zfu
ammesse ai benefici.
fici. Gli importi sono resi noti co
on provvedimento
del MISE pubblicato sul sito dello stesso Ministero.
• Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti
miti di quanto
previsto all'articolo
olo 2, comma 2, del Regolamentto (CE) n.
1998/2006 relativo all'applicazione degli artico
oli 87 e 88 del
Trattato agli aiuti d'impor
d'importanza minore (<<de minimis»).
minimis»
• Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni
olazioni previste
dal Decreto fino al llimite massimo di 200.000,,00 euro, ovvero
di l00.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del
trasporto su strada, ttenuto conto di eventuali ulteri
eriori agevolazioni
Settore Sviluppo Economico
già ottenute dall'imp
mpresa a titolo di de minim
mis nell'esercizio
finanziario in corso
so alla data di presentazione
azione dell'istanza
dell'i
e nei
due esercizi finanzia
finanziari precedenti.
• Nel modulo di istan
anza l'impresa richiedente do
ovrà indicare gli
importi delle eventuali
tuali a
agevolazioni già ottenu
enute, alla data di
presentazione dell'isstanza, a titolo di de minimis.
• Le agevolazioni decorrono dal periodo di imposta di
accoglimento
o dell'i
dell'istanza di agevolazione. La data di
accoglimento dell'isttanza coincide con quella di pubblicazione
nella
Gazzetta
a
Ufficiale
della
Repubbli
epubblica
italiana
del provvedimento
o del Ministero recante
e l'approvazione
l'app
dell'elenco delle imp
imprese ammesse alle agevolazioni.
olazioni.
Settore Sviluppo Economico
Inform
mazioni antimafia
Laddove previsto dalla
a vi
vigente normativa, il Ministe
ero provvede ad
inoltrare alla competen
nte Prefettura-UTG la richiesta
a di informazioni
i
circa l'eventuale sussi
sistenza di tentativi di infiltrrazione mafiosa
tendenti a condizionarre le scelte
e e gli indirizzi dell'impresa.
dell'imp
In tali
casi, l'efficacia del provvvedimento di concessione delleagevolazioni
dellea
resta subordinata all'acquisizi
cquisizione dell'informativa antimafia
a
recante
l'attestazione dell'insussi
dell'insussistenza di condizioni interditti
tive.
Settore Sviluppo Economico
Beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese
ese di micro e
piccola dimensione, già costituite e regolarme
mente iscritte nel
Registro delle imprese
ese alla data di presentazione dell'istanza, che
si trovano nel pieno e llibero esercizio dei propri diritti
diri che non sono
in liquidazione o sottop
oposte a procedure concorsuali
suali
a) "microimprese": im
imprese che hanno meno di 10 occupati e un
fatturato, oppure un tottale di bilancio annuo, inferio
eriore ai 2 milioni di
euro;
b) "piccole imprese" le imprese che hanno meno di 50 occupati e
un fatturato annuo, oppu
oppure un totale di bilanc
cio annuo, non
superiore a 10 milioni di eu
euro.
Settore Sviluppo Economico
• Possono accedere
ea
alle agevolazioni anche gli sttudi professionali
e, più in generale,
ale, i p
professionisti purché svol
olgano la propria
attività in forma di impresa e siano iscrittti, alla data di
presentazione dell'isstanza di agevolazione,
olazione, al Registro delle
imprese.
• La mera iscrizione
ne al Registro delle imprese
se ai soli fini di
conoscenza e pubblici
licità, non accompagnata dallo svolgimento di
un’effettiva attività di impresa, non rileva ai fini dell’accesso
dell
alle
agevolazioni.
•
Le imprese
ese ammissibili alle a
agevolazioni devo
ono svolgere la
Settore Sviluppo Economico
propria attività all'intterno del territorio della ZFU disponendo, alla
data di presentazione
azione dell'istanza, di un ufficio
u
o locale
destinato ad attività,
à, anche amministrativa, ubica
cato all'interno del
predetto territorio,, regolarmente segnalato
o alla
al
competente
Camera di comme
mercio e risultante dal rel
elativo certificato
camerale.
• Per ufficio o locale
ale si intende la sede legale,, amministrativa,
produttiva o qualsiasi alt
altra sede secondaria o unità locale
dell'impresa, così come
ome risultante dal certificato cam
amerale.
• Può accedere alle age
agevolazioni l’impresa che abbia acquisito
la disponibilità dell’uffi
ufficio o locale in data anteced
edente alla data
di presentazione dellll’istanza di agevolazione.
Settore Sviluppo Economico
• L’impresa può dispo
orre dell’ufficio o locale a qualunque
qual
titolo
(proprietà, locazion
ne, comodato, ecc.), purché
ché risultante da
idoneo e valido titolo
o.
• Come precisato ne
ella circolare ministeriale n.. 32024 del 30
settembre
e 2013, il predetto ufficio o locale
ale deve essere
regolarmente segn
nalato, in data antecede
ente quella di
presentazione dellll’istanza, alla competente
e Camera di
commercio e risultare
are dal certificato camerale.
• L’impresa “plurisede”” può accedere alle agevola
azioni nel caso in
cui almeno una dell
delle sedi ricada nel territorio
rio della ZFU, fermo
restando che, in tali
ali casi, le esenzioni previst
ste operano con
esclusivo riferimento
o alla qu
quota di reddito prodotta
a all’interno della
ZFU. Per tali casi
asi o
opera l’obbligo della tenuta di una contabilità
Settore Sviluppo Economico
separata previsto dall’articolo 9, comma
ma 6, del decreto
interministeriale 10 ap
aprile 2013.
• In ogni caso l’impr
impresa richiedente deve rispetttare tutti gli altri
requisiti previsti dal citato decreto, ivi incluso quello
uello relativo alla
dimensione
e di micro e piccola impresa.
• Non sono previste esclusioni o limitazioni in funzione della forma
societaria dell’impresa, fermo restando l’obbligo per la società
richiedente dell’iscrizione al Registro delle imprese e del necessario
svolgimento di un’attività di impresa.
• Le operazioni stra
aordinarie, ove determinino
minino cambiamenti
nella soggettività e nei dati aziendali comunic
cati dall’impresa
Settore Sviluppo Economico
beneficiaria
nell’isstanza
di
accesso,
devono
devo
essere
preventivamente comu
omunicate e autorizzate dal Ministero dello
Sviluppo Economico
o, ai fini del mantenimento delle
elle agevolazioni
age
(fusioni, scissioni, ce
essioni quote, ecc.).
• Per le imprese che svolgono attività
richiesto che:
a) presso il predetto
o ufficio o locale
lavoratore dipendentte a tempo pieno
totalità delle ore lavo
orative;
ovvero
b) almeno il 25% del volume di affari
non sedent
ntaria è, inoltre,
sia impiegato
impie
almeno un
o parziale che vi svolga la
dell'impres
sa sia realizzato
Settore Sviluppo Economico
da operazioni effettu
tuate all'interno del territorio della
de ZFU.
• Tali requisiti – alterna
ernativi l’uno rispetto all’altro – devono essere
posseduti dall’impresa
mpresa alla data di presentazione
azione della richiesta
di agevolazioni.
• Il possesso del requisi
quisito di cui alla lettera b), in considerazione
del fatto che esso pr
prende a riferimento una variabile
abile dinamica
–
qual è il fattura
ato di un’impresa – e perr consentirne la
dimostrazione anche alle imprese di nuova costituzione, è
rilevato ex post, con
on riferimento alla situazione
e contabile o al
bilancio di esercizio chiusi relativi al periodo di impo
mposta (2014) di
presentazione dell’isstanza di agevolazione.
Settore Sviluppo Economico
Ai fini del Decreto, so
ono considerate non sede
entarie le attività
esercitate prevalentemen
nte al di fuori di un ufficio o locale
lo
aziendale e
svolte principalmente, sse non esclusivamente, direttame
amente presso la
clientela dell'impresa o in spazi pubblici. In tal senso, a fini esemplificativi
e non esaustivi (v. circolare
olare esplicativa), sono considerrate attività di tipo:
• non sedentario, i vendi
enditori ambulanti, le imprese di costruzione, gli
idraulici e i parrucchieri che svolgono la propria attività
à prevalentemente
p
presso l' abitazione dei clie
clienti;
• sedentario, le attivittà manifatturiere svolte all'interno
all'i
di uno
stabilimento produttivo, gli esercizi commerciali, i risto
oranti, i saloni di
parrucchiere.
I benefici previsti dal rregime fiscale agevolato di cui all’articolo 13
della legge n.388/00
0 e s.m.i. n
non sono
no cumulabili con le
Settore Sviluppo Economico
agevolazioni previste per Zone franche urbane;; pertanto
per
i soggetti
che abbiano optato
o per il regime fiscale agevolato
o possono fruire
delle agevolazioni per
er le ZFU solo a condizione
ne che abbiano
rinunciato al predettto regime agevolato, inviando
viando apposita
comunicazione di form
male rinuncia all'Agenzia
enzia delle entrate, con le
modalità previste
e dal p
provvedimento del Direttore dell'Agenzia
dell'A
delle
entrate del 14 marzo 2001.
• Non sono ammess
se alle agevolazioni di cui al Decreto le
"imprese in difficol
oltà" ai sensi degli Orientam
menti comunitari
sugli aiuti di Stato
o per il salvataggio e la ris
strutturazione di
imprese in difficoltà:
Settore Sviluppo Economico
a) se si tratta di una soci
società a responsabilità illim
mitata, che abbia
perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di
un quarto di detto capi
pitale sia intervenuta nel co
orso degli ultimi
dodici mesi, ovvero
società in cui almeno alcuni soci abbiano la
b) se si tratta di una soci
responsabilità illimitata per i debiti della società, ab
bbia perduto più
della metà del capitale,
e, come indicato nei conti della
del società, e la
perdita di più di un qua
arto di detto capitale sia interv
venuta nel corso
degli ultimi dodici mesi, ovvero
c) indipendentemente d
dal tipo di società, le imprese per cui ricorrano
le condizioni previste
viste dal diritto nazionale per l'apertura
l'apert
nei loro
confronti di una procedu
ocedura concorsuale per insolvenz
za.
Una micro o piccola imp
impresa costituitasi da meno di tre
t anni non è
considerata un'impresa in difficoltà per il periodo inte
teressato, a meno
che essa non soddisfi le
e condizioni previste alla sudd
detta lettera c).
Settore Sviluppo Economico
Settori
ri esclusi dalle agevolaz
zioni
L’articolo 3 del decreto
o ministeriale 10 aprile 201
13, esclude dalle
agevolazioni i soggetti che si trovano in una o più delle condizioni
individuate dall’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006. In
particolare,
le
a
agevolazioni
non
pos
ssono
essere
concesse:
a) a imprese attive nel
el settore della pesca e dell’acqui
acquicoltura che
rientrano nel campo di ap
applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000
del Consiglio;
b) a imprese attive nel settore della produzione
duzione primaria dei prodotti
agricoli di cui all’alleg
gato I del Trattato sul funzionam
mento dell’Unione
europea;
c) per lo svolgimento di attività connesse all’esportazione
azione verso paesi
terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente colleg
gati ai quantitativi
Settore Sviluppo Economico
esportati, alla costituzione
tituzione e gestione di una rete di distribuzione o
ad altre spese correnti cconnesse con l’attività d’esportazione;
azione;
d) per gli interventi condizi
ndizionati all’impiego preferenziale
enziale di prodotti interni
rispetto ai prodotti d'imp
portazione;
e) a imprese attive nel se
ettore carboniero ai sensi del Regolamento
R
(CE)
n. 1407/2002;
f) a imprese in difficoltà
à ai sensi degli Orientamenti comuni
munitari sugli aiuti
di Stato per il salvataggio
gio e la ristrutturazione di imprese
ese in difficoltà.
Age
evolazioni concedibili
edibili
Le imprese possono be
eneficiare delle agevolazioni consistenti
c
in:
Settore Sviluppo Economico
a) esenzione dalle impo
imposte sui redditi (IRPEF, IRES)
S)
b) esenzione dall'impo
dall'imposta regionale sulle attività produttive
p
(IRAP)
c) esenzione dall'impo
dall'imposta municipale propria (IMU)
U)
d) esonero dal versam
mento dei contributi sulle retribuzioni
tribuzioni da lavoro
dipendente
Esenzione dalle
lle imposte sui redditi (IRPE
RPEF, IRES)
1. Il reddito derivante dalloo svolgimento dell’attività svolta dall’’impresa nella ZFU,
fino a concorrenza dell’im
mporto di 100.000,00 euro per ciascun periodo di
imposta e fatto salvo quan
nto previsto al comma 5, è esente dalle imposte sui
redditi, a decorrere dal periodo
eriodo di imposta di accoglimento della istanza, nei limiti
Settore Sviluppo Economico
delle seguenti percentuali:
a) 100% (cento percento),
o), per i pri
primi cinque periodi di imposta;
a;
b) 60% (sessanta percento),
o), per i periodi di iimposta dal sesto al decimo;
c) 40% (quaranta percento),
o), per i periodi di imposta undicesim
mo e dodicesimo;
d) 20% (venti percento),
o), per i periodi di iimposta tredicesimo e quattordicesimo.
q
2. Ai fini della determinazione
inazione del reddito non rilevano:
ano:
a) le plusvalenze e le minu
minusvalenze (artt. 54, 86 e 101 del TUIR),
TUI
b) le sopravvenienze attitive e passive (artt. 88 e 101 TUIR.)
3. I componenti positivi
itivi e negativi riferiti a esercizi
cizi precedenti a
quello di accoglimento
o della istanza di cui all’arti
rticolo 14, la cui
tassazione o deduzio
deduzione è stata rinviata in conformità alle
Settore Sviluppo Economico
disposizioni del TUI
TUIR, concorrono,
determinazione del reddi
eddito.
in
via
ordinaria,
alla
4. Il limite di 100.000,00 eeuro è maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta
di un importo pari a 5.0
000,00 euro, ragguagliato ad ann
no, per ogni nuovo
dipendente, residente all’interno
erno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU
assunto a tempo indetermin
erminato dall’impresa beneficiaria. A tale
e fine, rilevano le
nuove assunzioni che co
ostituiscono un incremento del nu
umero di dipendenti
assunti con contratto a tempo
empo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale,
rispetto al numero di lavorat
atori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in
essere alla data di chiusu
sura del periodo di imposta precede
ecedente a quello di
decorrenza dell’esenzione dii cui al presente articolo. La maggio
giorazione spetta per i
nuovi assunti che svolgono at
attività di lavoro dipendente solo all’int
nterno della ZFU.
L’incremento è considerato al n
netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate
o collegate all’impresa richied
ichiedente ai sensi dell’articolo 2359 del codice
c
civile o facenti
capo, anche per interposta pe
persona, al medesimo soggetto.
Settore Sviluppo Economico
5. Nel caso in cui il so
oggetto svolga la propria attivi
tività anche al di
fuori della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto
nella ZFU, sussiste l’obbligo in capo all’imprresa di tenere
un’apposita contabilità
à separata. Le spese e gli altri componenti
negativi relativi a beni e se
servizi adibiti promiscuame
ente all’esercizio
dell’attività nella ZFU e al di fuori di essa concorrono
o alla formazione
del reddito prodotto nella ZFU per la parte del loro
lo importo che
corrisponde al rapporto
o tra l’ammontare dei ricavi o compensi e altri
proventi che concorrono
ono a formare il reddito prodo
otto dall’impresa
nella ZFU e l’ammonta
are di tutti gli altri ricavi o compensi
c
e altri
proventi.
6. Rilevanza del reddito
o esente
(art. 10 del decreto int.le
t.le 13.04.2013)
• Ai fini del riconosciment
nto delle detrazioni per carichi
chi di famiglia ai sensi
Settore Sviluppo Economico
dell'articolo 12, comma
a 2, del TUIR, ri
rileva altresì il reddi
eddito determinato per
l'esenzione dalle imposte.
e.
• Ai fini dell'applicazione degli articoli 12, commi l, 13, 15 e 16 del TUIR, il
reddito determinato per l'esenzione dalle iimposte è compu
putato in aumento del
reddito complessivo. R
Resta fermo il computo del predetto reddito ai fini
dell'accesso alle prestazioni
azioni p
previdenziali e assistenziali.
• Il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte conco
oncorre alla formazione
della base imponibile
e dell'ad
dell'addizionale regionale all'impos
sta sul reddito delle
persone fisiche di cui alii' articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 e dell' addizionale
dizionale comunale di cui all’articolo 1 del decreto
de
legislativo
28 settembre 1998, n. 360.
Esenzione dall'impo
posta regionale sulle attivi
vità produttive
(IRAP)
Per ciascuno dei primi cinque periodi di impostta decorrenti da
quello di accoglimento
o dell'i
dell'istanza di agevolazione,
olazione, dall'imposta
Settore Sviluppo Economico
regionale sulle attivittà produttive è esentato
o il valore della
produzione netta nel limi
limite di euro 300.000,00.
Per la determinazione
erminazione del valore della produzi
oduzione netta, non
rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate..
I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi pre
ecedenti a quello
di accoglimento dell'isttanza, la cui tassazione o deduzione
dedu
è stata
rinviata (in applicazione
azione dell'articolo 5-bis del d.lg
gs 15 dicembre
1997, n. 446, nonché della disciplina vigente in data anteriore
a quella di introduzi
uzione delle modifiche recate dal comma 50
dell'articolo l della le
legge 24 dicembre 2007, n. 244)
concorrono alla determ
minazione del valore della produzi
oduzione netta.
Nel caso in cui l'impresa
impresa svolga la propria attivi
ività anche al di
fuori nel territorio della ZFU, ai fini della determinazione
erminazione della quota
Settore Sviluppo Economico
di valore della produzi
duzione netta per cui è possibile
ssibile beneficiare
ben
dell'esenzione dall'impo
dall'imposta regionale sulle attivittà produttive si
applicano le disposizio
sizioni di cui all'articolo 4, comma
mma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre
e 1997, n. 446.
Esenzione dall’impo
dall’imposta municipale propria (IMU )
Per gli immobili sit
situati nella ZFU, posseduti
duti e utilizzati
dai soggettiti ben
beneficiari per l’esercizio
o dell’attività
de
d’impresa, è ricconosciuta l’esenzione
one dall’imposta
da
municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal
periodo di imposta di accoglimento della istan
anza.
Settore Sviluppo Economico
Esonero dal versamento dei contribu
uti
sulle retri
tribuzioni da lavoro dipendent
nte
L'esonero è riconosciutto per:
• i contratti a tempo inde
indeterminato
• ovvero a tempo determin
erminato di durata non inferiorre a 12 mesi
• a condizione che almeno il 30% degli occup
cupati risieda nel
Sistema Locale del L
Lavoro in cui ricade la ZFU (Occorre
(
dunque
far riferimento non già al solo territorio della Zon
na franca urbana
ma alla più vasta
a ar
area rappresentata dal Sistema
tema Locale
Lo
del
Lavoro (SLL) in cui la ZFU ricade. L’elenco dei SLL è disponibile
Settore Sviluppo Economico
sul sito Internet dell’I
ll’Istat).
• nei limiti del massimale
assimale di retribuzione fissato dall'articolo
dall'arti
1,
comma 1, del decre
eto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali I° dicembre 2009
• nelle seguenti perce
entuali:
– 100%, per i primi cinque anni;
– 60%, per gli anni dal sesto al decimo;
– 40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo;
– 20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.
simo.
Settore Sviluppo Economico
L’esonero può avere ad oggetto anche lavo
avoratori “parttime” dell’impresa, pu
urché il relativo rapporto sia regolato da
contratto di lavoro a tempo indeterminato
o o a tempo
determinato con dura
rata non inferiore a 12 mesi.
Rilevano tutti i dipend
denti iscritti a libro matricola
ola dell’impresa.
Occorre far riferime
erimento non già al solo territo
orio della Zona
franca urbana ma
a alla più vasta area rappre
ppresentata dal
Sistema Locale del L
Lavoro (SLL) in cui la ZFU ricade.
ri
L’elenco
dei SLL è disponibile sul sito Internet dell’Istat.
Laddove
l’impresa
non
abbia
più
titolo
a
beneficiare
Settore Sviluppo Economico
dell’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da
lavoro dipendente (esempio venir meno del 30% degli occupati
residenti nel SLL), può, nel caso in cui non abbia ancora
raggiunto l’ammontare dell’agevolazione concessa dal
Ministero, utilizzare l’importo dell’agevolazione residua per
abbattere o ridurre, nei limiti di quanto consentito dal decreto, gli
altri adempimenti fiscali (IRPES, IRES, IRAP, IMU) a suo carico.
Modalità di fruizione delle agevolazioni
• Le agevolazioni sono
no fruite mediante riduzione dei versamenti da
effettuarsi, ai sensi d
dell'articolo 17 del decreto legislativo
legisl
9 luglio
1997, n. 241, co
con il modello di pagame
amento F24, da
Settore Sviluppo Economico
presentare esclusivame
amente attraverso i servizi tel
elematici messi a
disposizione dall' Agenzia delle entrate, pena
p
lo scarto
dell’operazione di ve
ersamento, secondo modalità e termini definiti
con provvedimento
o del Direttore della medesima
a Agenzia.
A
• Le agevolazioni sono fruite dalle imprese beneficiarie fino al
raggiungimento dell'importo dell'agevolazione concessa, così
come determinato dal Ministero.
Revoca
a delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al p
presente decreto sono revocate nel caso in cui:
a) venga accertata l’insus
insussistenza, in capo al soggetto
o beneficiario, dei
requisiti previsti all’artic
icolo 3 del decreto 13 aprile 2013
3 per l’accesso e la
fruizione delle esenzioni,
senzioni, ovvero, con riferimento al requisito di cui al
comma 1, lettera c), del
dello stesso articolo, l’attività econom
mica venga trasferita
al di fuori della ZFU pri
prima che siano decorsi almeno 5 anni
an dalla data di
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accoglimento dell’istan
anza di cui all’articolo 14;
b) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichia
iarazioni mendaci o
esibito atti falsi o contene
enenti dati non rispondenti a verità;
c) il soggetto beneficiario,, pur svolgendo l’attività di impresa
esa anche al di fuori
della ZFU, non abbia
bia adempiuto, ai sensi di quanto
o previsto all’articolo
9, comma 6, del decre
eto, all’obbligo di tenuta della contabilità
c
separata;
d) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli
c
di cui
all’articolo 18 del decreto
o del 13 aprile 2013;
e) emerga che il sogget
getto beneficiario abbia fruito delle
elle esenzioni di cui
all’articolo 4 in misura
ura superiore agli importi di cui
c
all’articolo 14,
comma 2, del decreto 1
13 aprile 2013, nonché agli ulteriori
riori limiti di esenzione
previsti dal decreto.
2. Nel caso in cui il so
oggetto beneficiario, successivame
mente alla data di
accoglimento dell’istanza
a di agevolazione, perda almeno uno dei requisiti di
cui all’articolo 3, comma
a 1, lettera d) del decreto 13.04.20
2013 e ne abbia dato
tempestiva comunicazione
azione ai sensi dell’articolo 18, comma
a 2, le agevolazioni
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concesse sono revocate
e in misura parziale, a decorrere dalla
d
data in cui si
è verificata la perdita
a del requisito (imprese che non si trovano
t
più nel
pieno e libero esercizio dei propri diritti, che sono in liquidazione
idazione o sottoposte
a procedure concorsuali)).
3. Nei casi in cui è dispossta la revoca delle agevolazioni ovvero
o
si verifica la
decadenza dalle stesse,
e, il Ministero dello Sviluppo Economi
onomico procede al
recupero presso le imprese
ese delle agevolazioni indebitamente
e percepite.
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