S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO BANDE MUSICALI Fisco e Previdenza per Cori, Bande e Filodrammatiche 21 marzo 2014 - Corso Europa Milano Ordine Dottori Commercialisti - Milano Relatore Dott. Giovanni Scoz S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Cori, Bande e Filodrammatiche Analisi degli aspetti Fiscali Normativa di riferimento: Art. 53, 54, 67 comma 1 lettera m, 69 comma 2 del Tuir 917/86 nonché l’art. 25 comma 1 della L. 133/1999. Previdenziali Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Introduzione Quale forma contrattale? Occasionale Lavoro autonomo disciplinate all’art. 2222 del Cod.Civ. Professionale Lavoro parasubordinato Lavoro dipendente Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Lavoro autonomo occ. e prof. Categoria reddituale molto articolata: in tale ambito infatti, sotto il profilo fiscale, è possibile distinguere: i lavoratori autonomi c.d. occasionali - vale a dire quelli che espletano la propria attività in modo saltuario, non sistematico e non continuativo, disciplinati dall’art. 67, comma 1, lettera m del Tuir, da quelli c.d. “professionali” - cioè quelli che espletano la propria attività in modo abituale, regolare e sistematico, disciplinati con gli art. 53 e 54 del Tuir. Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Caratteristiche del Lavoro autonomo: • libertà nelle modalità di svolgimento delle prestazioni; • autonomia organizzativa; • volontà dei contraenti (committente e collaboratore) di escludere la subordinazione; • compenso commisurato alla professionalità e al risultato, e non al semplice corrispettivo rapportato all’energia lavorativa profusa nella prestazione; • tempi di lavoro non imposti unilateralmente dal committente ma sono concordati tra le parti; • prestazione non è generica ma concordata tra le parti per quanto concerne la definizione degli obiettivi e dei risultati; • mancanza di inserimento (dell’artista) nell’organizzazione aziendale; • mancanza di vincoli gerarchici e, conseguentemente, anche di sanzioni disciplinari Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Regole generali Trattamento fiscale e previdenziale Lavoro autonomo occasionale Ritenuta d’ acconto 20% sul comp. lordo; Inps gestione separata per le prestazioni generiche (didattiche, amministrative gestionali) al superamento franchigia di 5 mila euro lordi annui; Ex Enpals (per i lavoratori dello spettacolo), per le prestazioni di natura artistica (o connesse alla realizzazione di prestazioni artistiche); Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Regole generali Trattamento fiscale Lavoro autonomo professionale (partita iva) Ritenuta d’ acconto 20% sul compenso lordo (reg. iva normale) Esonero ritenuta d’ acconto (reg. dei minimi ) Esposizione nella fattura dell’ Iva sul comp. lordo (reg. iva normale) Esonero esposizione nella fattura dell’iva (reg. dei minimi ) (Iva al 10 % per le prestazioni artistiche, al 22% per tutte le altre) Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Regole generali Trattamento previdenziale Lavoro autonomo professionale (partita iva) Inps gestione separata (con rivalsa 4 % sul compenso lordo) per le prestazioni generiche (didattiche, amministrative gestionali) (aliquote 22 % o al 27,72%) Enpals (per i lavoratori dello spettacolo), per le prestazioni di natura artistiche (o connesse alla realizzazione di prestazioni artistiche) (aliquote 33 % di cui il 9,19 a carico del lavoratore dello spettacolo e il 23,81% a carico del committente Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Somme erogabili da Bande /Cori /Filodrammatiche Compensi Rimborsi spesa : Indennità di trasferta Rimborsi forfettari di spesa Rimborsi analitici di spesa Premi Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Agevolazione per Bande (e Cori e Filodrammatiche) Trattamento fiscale Lavoro autonomo occasionale Esonero Ritenuta d’ acconto 20% (defiscalizzazione prevista dall’art. 67, comma 1, lettera m, del Tuir) Fino ad una franchigia di € 7.500 euro lordi annui Sui compensi, indennità di trasferta, rimborsi spesa forfettari e sui premi Erogati da Bande (…) aventi finalità dilettantesche ai propri: Direttori artistici e Collaboratori tecnici ( e collaborazioni amministrative gestionali) per prestazioni di natura non professionale Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Bande aventi finalità dilettantistiche 1 Attraverso l’utilizzo dell’inciso “finalità dilettantistiche” relativamente ai cori, bande musicali e filodrammatiche che erogano compensi ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici, il Legislatore pare abbia inteso espressamente evidenziare che tali enti devono avere quale scopo lo svolgimento di attività artistica o musicale a carattere dilettantistico e che, nell’ambito di tale attività, devono essere rese le prestazioni del direttore artistico e dei collaboratori tecnici Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Bande aventi finalità dilettantistiche 2 Non esiste in dottrina una definizione esaustiva di “associazione avente carattere dilettantistico»: Resta ragionevole considerare tale aggettivo attraverso l’utilizzo dell’inciso “finalità dilettantistiche” per identificare quelle attività svolte da esordienti, cultori, pensionati, volontari. Altri parametri che possono essere rilevanti sono ,oltre alla finalità ideale e mutualistica e all’esecuzione dal vivo degli eventi, l’assenza di organizzazione, il numero e la rilevanza della prestazione, l’assenza del presupposto della commercialità. Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Natura non professionale 1) La Commissione Finanze della Camera dei Deputati (Risposta formulata a seguito dell’interrogazione del 16/05/2007 n. 5-01033) ha all’uopo specificato che: I proventi devono essere corrisposti al direttore artistico e ai collaboratori tecnici a fronte di prestazioni di «natura non professionale (*)»; (*): L’Enpals, con la Circolare n. 13 del 7/08/2006 considera un compenso inferiore a 4500 € lorde annui per dare una definizione di «non professionalità» (marginalità del compenso) Sono pertanto escluse dall’ambito di applicazione della norma le somme erogate a soggetti la cui attività artistica o musicale è resa in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche nell’ambito della stessa professione da essi svolta abitualmente in modo indipendente ed autonomo; In pratica si deve intendere quelle attività profuse dal Direttore Artistico e dai Collaboratori Tecnici che non rientrano nella loro normale e continuativa attività professionale: ci si riferisce cioè a quelle attività marginali afferenti l’organizzazione tecnica la realizzazione di un determinato evento, come può essere una manifestazione bandistica, un’esibizione corale, eccetera. Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Natura non professionale 2) Attività non professionale: Si deve intendere che tali attività non devono rientrare nell’attività professionale specifica del collaboratore. Sono attività non professionali, per esempio, le mansioni di segreteria, di archiviazione, di tenuta della prima nota, di raccolta delle quote associative, di sistemazione delle pratiche e di tutte quelle altre mansioni per le quali non siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente. Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Direttori artistici e collaboratori tecnici Nella nozione di «collaboratore tecnico» rientrano soltanto quei soggetti che - insieme al direttore artistico - prendono parte direttamente alle manifestazioni artistiche e musicali, organizzate da cori, bande musicali e filodrammatiche, offrendo contributi afferenti alla tecnica delle manifestazioni stesse; Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Compensi, Premi e rimborsi Spese agevolabili: le Co.Co.Co 1) In forza dell’integrazione apportata dalla Finanziaria 2005 (dal Comma 253, integrazioni all’art. 67 comma 1 lettera m), il secondo capoverso dell’art. 67 comma 1 lettera m trova applicazione anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale di natura non professionale resi in favore di Cori Bande e Filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici. In pratica, rientrano nell’ambito della norma agevolativa anche i compensi eventualmente percepiti per prestazioni di carattere amministrativogestionale rese (mediante collaborazioni coordinate e continuative) nei confronti dei cori, bande musicali e filodrammatiche (precedentemente il predetto articolo menziona solo le società sportive e le associazioni sportive dilettantesche senza menzionare specificatamente gli enti cori, bande e filodrammatiche). Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Compensi e rimborsi Spese agevolabili: le Co.Co.Co 2 Ovviamente, per non ricadere in un’altra forma contrattuale (regolamentata da altre e più restrittive regole fiscali e previdenziali, occorre che l’attività del collaboratore sia espletata con continuità nel tempo, senza vincoli di subordinazione e con autonomia organizzativa. E’ di esclusiva competenza del collaboratore la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle disposizioni organizzative interne e nel rispetto dei fini istituzionali dell’Associazione. Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Compensi e rimborsi Spese agevolabili: le Co.Co.Co 3 Le Co.Co.Co di natura amministrativa gestionale si caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l’inserimento del collaboratore nell’organizzazione economica del committente e l’assenza del vincolo di subordinazione, restando esclude le prestazioni rientranti nell’oggetto dell’arte o della professione. Il carattere amministrativo gestionale delle collaborazioni, unito alla previsione normativa relativa alla collaborazione nell’attività amministrativa e di gestione dell’ ente (Cori bande e filodrammatiche) da parte del direttore e dei collaboratori tecnici, restringe il campo d’azione della norma. Si è voluto quindi ricondurre nel regime agevolativo i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della prestazione musicale, cioè a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione stessa, garantendone la realizzazione. Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO TABELLA SI SINTESI Compensi corrisposti per la seguente prestazione: Sono inquadrabili tra i redditi diversi ex lettera m) dell'articolo 67 del Tuir Motivazione Coro, Banda Musicale o Filodrammatica, con finalità dilettantistiche Attività di collaborazione tecnica o del direttore artistico (di natura non professionale) Si Possono beneficiare del regime fiscale di cui all’art. 69, comma 2 in quanto si rientra appieno nel disposto normativo Coro, Banda Musicale o Filodrammatica, con finalità dilettantistiche Attività di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale (di natura non professionale) Si Possono beneficiare del regime fiscale di cui all’art. 69, comma 2 per disposizione del comma 253 della Finanziaria 2005 Coro, Banda Musicale o Filodrammatica, con finalità dilettantistiche Attività di collaborazione tecnica o del direttore artistico ( di natura professionale) No Non possono beneficiare del regime fiscale di cui all’articolo 69, comma 2, in quanto non sono soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa Resa cioè da un professionista con Partita iva Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO TABELLA DI SINTESI Coro, Banda Musicale o Filodrammatica, con finalità dilettantistiche Associazione culturale o di formazione extrascolastica con finalità didattiche, Associazioni religiose, politica, sindacale, ecc. Compensi corrisposti Per la seguente prestazione: Sono inquadrabili tra i redditi diversi ex lettera m) dell'articolo 67 del Tuir Motivazione Attività di docenza in corsi formativi erogati ad un soggetto che riveste sia la qualifica di docente che quella di direttore artistico No Non possono beneficiare del regime fiscale di cui all’articolo 69, comma 2, in quanto manca un’espressa attrazione tra le due categorie: la norma agevolativa ha carattere tassativo Attività di docenza musicale (attività di insegnamento) No Non possono beneficiare del regime fiscale di cui all’art. 69, comma 2 in quanto le prestazioni sono rese a favore di un’associazione non compresa fra i soggetti espressamente individuati dalla norma . Oppure Qualsiasi attività di natura tecnica, svolta da collaboratori in modo non professionale Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Superamento della franchigia 1) Come precisato dalla Circolare n. 207/E del 16 Novembre 2000, e ripreso dalla Circolare n. 21/E del 22 Aprile 2003, tali redditi sono assoggettati ad imposizione con le seguenti modalità: Fino a €. 7.500 (ESENZIONE IRPEF) sono esclusi dalla formazione del reddito (non si cumulano) Oltre €. 7.500 e fino a € 28.158,28 sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta (23%) + add.reg Oltre €. 28.158,28 sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto (*) (23%) + add.reg (*) E’ curioso vedere come il Legislatore spesso preveda una casistica del tutto teorica, al limite del possibile: Come potrebbe un collaboratore occasionale percepire compensi superiori a 28mila euro, per prestazioni svolte in modo non professionale e in contesti così particolari? Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Superamento della franchigia 2) La norma da ultimo citata prevede che solo la parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta concorre alla formazione del reddito complessivo: In altre parole, i redditi conseguiti compresi nella predetta franchigia non costituiscono reddito per cui non si cumulano con eventuali altri redditi. Reddito virtuale per la determinazione degli scaglioni Irpef Ai fini della determinazione delle aliquote applicabili agli scaglioni di reddito, le somme di cui all’art. 67 comma 1 lettera m) assoggettate a ritenuta a titolo di imposta ( cioè quelle comprese tra € 7.500 e € 28.158,28, CONCORRONO ALA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO «VIRTUALE» . In pratica, in presenza di altri redditi, questi sarebbero tassati con le aliquote Irpef più elevate, in relazione ai previsti scaglioni. Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Adempimenti del Committente CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI Entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di corresponsione dei compensi, il SOSTITUTO DI IMPOSTA deve rilasciare apposita Certificazione dei compensi, anche in relazione agli ammontari non imponibili (Circ. n. 60/E del 19 giugno 2001, paragrafo 6) Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Adempimenti del Committente MODELLO 770 Il sostituto di imposta deve riportare i compensi liquidati nel 770 semplificato (da trasmettere telematicamente entro il 31/07/2014) Punto 22: devono essere indicate anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 7.500,00 ai sensi dell’art. 69, comma 2, del TUIR), che devono essere inoltre riportate nel successivo punto 25. Tali modalità devono essere eseguite anche in caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente euro 7.500,00. Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Adempimenti del Collaboratore AUTOCERTIFICAZIONE dei compensi percepiti dal collaboratore da altri soggetti Ai fini dell’applicazione della ritenuta, i percipienti (i collaboratori) devono AUTOCERTIFICARE all’ Ente (Coro, Banda, Filodrammatica) all’atto del pagamento ( ma prima dell’effettivo esborso del compenso) l’ammontare dei compensi della stessa natura già percepiti nell’anno da altri soggetti. VERIFICARE IL CUMULO ANNUALE DEI COMPENSI IN CAPO ALLO STESSO PERCIPIENTE Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Adempimenti del Collaboratore obbligo di redigere la propria dichiarazione dei redditi Per redditi obbligo di redigere la dichiarazione il sostituto applica la ritenuta Fino a €. 7.500 (ESENZ. IRPEF) NO NO TRA €. 7.500 € 28.158,28 NO 23 % +0,9% (RIT. D’IMPOSTA) OLTRE €. 28.158,28 SI (REDDITI DIVERSI) 23 % +0,9% (RIT. D’ACCONTO) Si compila il quadro RL, Sezione II – B (…collaboraz. con Cori Bande Filodrammatiche) I valori poi si sommano nel rigo RL 21 Nel rigo RN poi vengono riportati solo i redditi eccedenti la franchigia Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Altri aspetti afferenti al Collaboratore Limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico I compensi di cui alla art. 67 comma 1 lettera m) , esclusi dal reddito oppure assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, NON RILEVANO ai fini del limite di 2.840,51 euro per essere considerati familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 del Tuir. Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Recente Novità: Niente tasse sui rimborsi spese se … Recente semplificazione (Risoluzione n. 49/2013 Agenzia Entrate) I rimborsi spese erogati dal committente per il ristoro di costi strettamente necessari e sostenuti per l’esecuzione di una prestazione di lavoro autonomo occasionale resa a titolo gratuito a lavoratori autonomo occasionali (italiani o stranieri) sono esenti dall’assoggettamento della ritenuta di acconto (o della ritenuta alla fonte) se effettivamente necessari per l’espletamento dell’attività, purché documentate. Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Niente tasse sui rimborsi spese se … Vitto Alloggio Viaggio Nell’ipotesi che queste siano strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività e se tale rimborso non ecceda le spese effettivamente sostenute e documentate Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Niente tasse sui rimborsi spese La prestazione deve essere svolta a titolo gratuito. Il committente potrà rimborsare le spese da questi sostenute purché siano analiticamente documentate. Conservare fatture, ricevute fiscali, scontrini di bar alberghi ristoranti treni, aerei, bus, eccetera Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Niente tasse sui rimborsi spese Agevolazione valida sia se le spese sono sostenute direttamente dal collaboratore occasionale e poi rimborsate, sia se le spese sono sostenute direttamente dal committente Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Niente tasse sui rimborsi spese Questa agevolazione non è valida per i professionisti per i quali sussiste sempre l’obbligo di esporre in fattura (e di assoggettare ad iva e a ritenuta) tutte le le spese eventualmente sostenute per l’espletamento della propria attività professionale. Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Aspetti previdenziali Inps gestione separata ( L. 335/95) per prestazioni di natura non artistica Enpals (Inps ExEnpals): Circolare n. 20 del 6 Febbraio 2014 (*) per prestazioni di natura artistica (*) Accorpamento dell’Enpals (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Lavoratori dello spettacolo e degli Sportivi Professionisti) nell’Inps, incorporazione prevista dall’art. 21 comma 1-11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 23 dicembre 2011, n. 214, in G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 denominato “Manovra Monti”. Con la predetta Circolare n. 20 viene previsto l’aggiornamento delle aliquote contributive e dei minimali e massimali di riferimento Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Inps gestione separata per le collaborazioni occasionali Se il Compenso del Collaboratore è < 5000 € lordi annui: Il Committente non è tenuto a pagare i Contributi previdenziali (Inps Gestione separata) Se il Compenso del Collaboratore è > 5000 € lordi annui: Il Committente è tenuto a versare i Contributi previdenziali 1/3 dell’aliquota fissata annualmente è a carico del Collaboratore 2/3 dell’aliquota fissata annualmente è a carico del Committente Aliquota 2014: • • 27,72 % casi normali 22,00% per chi ha un’altra posizione previdenziale Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Inps gestione separata Si ritiene che le prestazioni alle quali sono applicabili le predette agevolazioni fiscali siano di natura non artistica (collaborazioni tecniche, direttori artistici…): pertanto sembrerebbe ragionevole ipotizzare che l’agevolazione sia estendibile anche per il profilo previdenziale, quando essa fa riferimento all’Inps gestione separata (Ex art. 2 L.335/95). Lo chiarisce la Circolare Inps 32 del 7/02/2001. Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Inps gestione separata in altre parole: se siamo nel contesto di esonero dall’applicazione delle ritenuta di acconto (fino alla franchigia di € 7.500) si ritiene che sia corretto NON PROCEDERE al versamento dei contributi Inps Gestione separata (Allineamento della Base imponibile fiscale con quella previdenziale) Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Inps gestione separata Diversamente, parrebbe che tale agevolazione non possa estendersi anche alle attività artistiche, le quali sarebbero comunque da assoggettare: a tassazione (non essendo esonerate dall’art. 67) a contribuzione Enpals (secondo le normali regole) A tale conclusione si giunge considerando che la norma agevolativa si riferisce esclusivamente alle prestazioni di carattere tecnico o amministrativo gestionale (quindi di natura non artistica) Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Non serve il Certificato di Agibilità Enpals 1 » Formazioni dilettantistiche o amatoriali e saggi degli allievi. 1) Formazioni dilettantistiche o amatoriali, e per tutte quelle formazioni che «essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folcloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura, si esibiscono in pubblico, senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spesa forfetario». 2) Per usufruire di queste esenzioni (informative e contributive) è necessario che la manifestazione sia svolta a titolo gratuito, in altre parole non devono esservi incassi dal pubblico, né compensi diretti, erogati a «corrispettivo dell’allestimento della manifestazione stessa». Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Non serve il Certificato di Agibilità Enpals 2 » – Formazioni dilettantistiche o amatoriali e saggi degli allievi. Manifestazione sia svolta a titolo gratuito: Ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, né compensi diretti erogati a corrispettivo dell’allestimento della manifestazione stessa. Si precisa che i contributi erogati dall’Amministrazione centrale dello Stato (ai sensi della Legge 30 aprile 1985, n. 163) così come i contributi erogati dagli Enti locali a complessi bandistici, a gruppi folkloristici e simili, non sono considerati compensi; non sono altresì considerati compensi le donazioni effettuate da privati ad associazioni od enti senza scopo di lucro finalizzati all’allestimento di manifestazioni artistiche mediante l’attività di dilettanti che non devono ricevere alcun compenso o retribuzione, neanche sotto forma di rimborso spese. Quando per queste manifestazioni siano previsti ricavi che, tuttavia, siano interamente destinati alle finalità associative e a compensazione degli oneri di allestimento e di organizzazione dello spettacolo e/o vi siano coinvolti lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/47che non percepiscano alcun compenso per le prestazioni svolte, potranno essere rilasciate apposite certificazioni. Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Non serve il Certificato di Agibilità Enpals 3 Formazioni dilettantistiche o amatoriali e saggi degli allievi (segue) – A titolo esemplificativo, – possono essere considerate formazioni dilettantistiche o amatoriali quei complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali, complessi corali amatoriali cortei e rappresentazioni storiche, eccetera, che, essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione (neppure sotto forma di rimborso spese forfettario). Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Non serve il Certificato di Agibilità Enpals 4 Saggi di allievi Effettuati da bambini e da giovani ragazzi che frequentano corsi didattici (di danza, di musica, altre forme artistiche) oppure con riferimento a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266 del 1991, da associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da cooperative sociali di cui alla Legge n. 381 del 1991, purché non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo. Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Regime di Esonero Enpals per artisti marginali 1 Novità introdotta all’inizio del 2008 (dall’art. 39 quater del collegato alla Legge finanziaria 2008 - L. n. 222 del 29/11/2007, conversione del decreto-legge 01/10/07 n. 159) che ha introdotto un nuovo regime di esonero per gli artisti “non professionisti”. Scopo: semplificare gli adempimenti amministrativi in specifiche condizioni oggettive e soggettive: Esonero dagli obblighi informativi (richiesta agibliltà e denuncia mensile unificata) e contributiva (pagamento dei contributi) verso l’Enpals. In pratica il Legislatore ha voluto armonizzare il trattamento previdenziale dell’artista non professionista con quello già previsto dall’Inps per le collaborazioni occasionali di natura non artistica Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Regime di Esonero Enpals per artisti marginali 2 Requisiti soggettivi: occorre che le prestazioni artistiche siano effettuate da: minorenni, studenti fino a venticinque anni (compresi gli universitari, gli allievi dei Conservatori e delle Accademie di Alta Formazione Artistica, ora equiparati ad università), pensionati ultra sessantacinquenni, o da altri soggetti che, svolgendo altra attività lavorativa, sono già assoggettati ad altra cassa (privata) o Ente (pubblico) di previdenza obbligatoria. In altri termini, il regime agevolato si rivolge a quelle persone che espletano un’attività artistica in maniera «marginale» e «non professionale», o che abbiano un’altra attività principale (rileva, in particolare, che tali soggetti abbiano in essere un'altra copertura previdenziale). Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Regime di Esonero Enpals per artisti marginali 2 Requisiti soggettivi: In altri termini, il regime agevolato si rivolge a quelle persone che espletano un’attività artistica in maniera «marginale» e «non professionale», o che abbiano un’altra attività principale (rileva, in particolare, che tali soggetti abbiano in essere un'altra copertura previdenziale). Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Regime di Esonero Enpals per artisti marginali 3 Requisiti oggettivi: La prestazione artistica, resa dai soggetti precedentemente indicati, deve essere profusa per delle esibizioni musicali dal vivo . Questi ultime devono configurarsi: 1) in spettacoli; 2) in manifestazioni di intrattenimento; 3) in celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche. Dall’interpretazione letterale del testo sembra quindi che possano essere agevolate solo le attività musicali dal vivo, quelle cioè ove è presente un pubblico e sembrerebbero escluse le attività artistiche non musicali (quindi, per esempio, le attività teatrali, cabarettistiche, di prosa di balletto senza musica dal vivo). Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Regime di Esonero Enpals per artisti marginali 4 Requisiti oggettivi (segue) La norma impone poi che tali artisti, per le predette esibizioni, conseguano un compenso lordo annuo non superiore ai 5 mila euro. Pertanto, al superamento della predetta soglia, si dovranno applicare i consueti adempimenti, con i relativi calcoli effettuati sulle somme lorde in esubero (quindi solo per l’ammontare oltre i 5.000 euro). Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Regime di Esonero Enpals 1 Il lavoratore dello spettacolo dovrà rilasciare una certificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi Il Committente doversi attivarsi, qualora sia informato del superamento della predetta franchigia o della volontà di non voler optare per tale regime agevolativo, a esperire gli adempimenti informativi e contributivi tradizionali Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Regime di Esonero Enpals 2 Facoltà, non obbligo Il lavoratore dello spettacolo che volesse, pur sussistendo tutti i requisiti oggettivi e soggettivi di esenzione, ottenere il regolare versamento dei contributi dovuti (perché magari ritiene di poter maturare convenientemente la previdenza Enpals con una carriera artistica a ciò orientata) potrebbe non aderire a tale regime esonerativo, richiedendo espressamente all’ organizzatore di procedere ai versamenti e alle comunicazioni previste dalla normativa generale. Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Regime di Esonero Enpals 3 Inizialmente questo provvedimento è stato accolto con un certo entusiasmo, in particolare dalle piccole associazioni o enti che organizzavano eventi artistici con modeste risorse economiche, umane ed organizzative (in quanto beneficiavano di un interessante snellimento delle varie procedure da espletare) nonché dai quei lavoratori che ne potevano usufruire (studenti e docenti del conservatorio, docenti delle scuole, dipendenti di altri enti, eccetera, che, in pratica, riuscivano a spuntare un compenso netto leggermente più alto, rispetto agli altri “colleghi” che non potevano usufruire di tale regime). Successivamente sono state mosse alcune critiche in quanto alcuni operatori del settore hanno ritenuto che tale regime di esonero poteva creare una “concorrenza sleale” tra i vari lavoratori dello spettacolo, spostando cioè l’interesse verso quei lavoratori che potevano beneficiare della predetta norma, beneficio che, lo ricordiamo, si concretizza anche in termini economici per l’esonero dei versamenti contributivi (dovuti, come è noto, per il 9,19% del compenso lordo pattuito a carico del lavoratore e per il 23,81% a carico del committente). Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Siae – Bande musicali e fanfare dei corpi armati dello Stato – L’art. 71 l.d.a. stabilisce che le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro. – Questa è l’unica disposizione in materia di eccezioni e limitazioni al diritto d’autore che deroga al diritto esclusivo di esecuzione in pubblico dell’opera (art. 15 l.d.a). Probabilmente il fondamento della norma è da ricercarsi in una vecchia tradizione o nel favore che il legislatore ha in genere verso le forze armate, oltre all’interesse del pubblico verso tali forme di spettacolo. Pensiamo alla banda dei Bersaglieri o dei Carabinieri e alle loro esecuzioni in determinate ricorrenze, civili o religiose.La norma è eccezionale e di interpretazione restrittiva e soprattutto l’esibizione della banda musicale deve essere compiuta senza scopo di lucro. – L’eccezione non vale quindi per le bande municipali. Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO LAVORO CON I VAUCHER – Nuovi valori per l’anno 2014 : Importi dei buoni lavoro accessorio Per l’anno 2014 (Circolare n.28 INPS del 26/02/2014) vengono rivisti gli importi dei vaucher € 5.050 netti (per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare ( corrispondenti ad un lordo di € 6.740) € 2.020 € netti (in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare) (corrispondenti ad un lordo di € 2.690 ) Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO LAVORO CON I VAUCHER valore netto voucher: 10 € nominali, netto al lavoratore 7,50 € Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL VANTAGGI Per il committente : Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Per il prestatore : Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari. Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO LAVORO CON I VAUCHER – Chi può usare i vaucher: - famiglie; - enti senza fini di lucro ( quindi anche le associazioni, I cori, le Bande, le filodrammatiche); - soggetti non imprenditori; - imprese familiari; - imprenditori agricoli; - imprenditori operanti in tutti i settori; - committenti pubblici. Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO OBBLIGHI PER IL COMMITTENTE Prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio: il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’INPS (valida anche ai fini INAIL) Il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una apposita dichiarazione (riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi). L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio. Dott. Giovanni Scoz – www.scoz.it
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