Fisco e Previdenza per Cori, Bande e Filodrammatiche a cura di

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
BANDE MUSICALI
Fisco e Previdenza
per
Cori, Bande e Filodrammatiche
21 marzo 2014 - Corso Europa Milano
Ordine Dottori Commercialisti - Milano
Relatore
Dott. Giovanni Scoz
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Cori, Bande e Filodrammatiche
Analisi degli aspetti
Fiscali
Normativa di riferimento: Art. 53, 54,
67 comma 1 lettera m,
69 comma 2 del Tuir 917/86
nonché l’art. 25 comma 1 della L. 133/1999.
Previdenziali
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Introduzione
Quale forma contrattale?
Occasionale
Lavoro autonomo
disciplinate all’art. 2222 del Cod.Civ.
Professionale
Lavoro parasubordinato
Lavoro dipendente
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Lavoro autonomo occ. e prof.
Categoria reddituale molto articolata:
in tale ambito infatti, sotto il profilo fiscale, è possibile
distinguere:
i lavoratori autonomi c.d. occasionali - vale a dire quelli che
espletano la propria attività in modo saltuario, non
sistematico e non continuativo, disciplinati dall’art. 67,
comma 1, lettera m del Tuir,
da quelli c.d. “professionali” - cioè quelli che espletano la
propria attività in modo abituale, regolare e sistematico,
disciplinati con gli art. 53 e 54 del Tuir.
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Caratteristiche del Lavoro autonomo:
• libertà nelle modalità di svolgimento delle prestazioni;
• autonomia organizzativa;
• volontà dei contraenti (committente e collaboratore) di escludere la
subordinazione;
• compenso commisurato alla professionalità e al risultato, e non al semplice
corrispettivo rapportato all’energia lavorativa profusa nella prestazione;
• tempi di lavoro non imposti unilateralmente dal committente ma sono
concordati tra le parti;
• prestazione non è generica ma concordata tra le parti per quanto concerne
la definizione degli obiettivi e dei risultati;
• mancanza di inserimento (dell’artista) nell’organizzazione aziendale;
• mancanza di vincoli gerarchici e, conseguentemente, anche di sanzioni
disciplinari
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Regole generali
Trattamento fiscale e previdenziale
Lavoro autonomo occasionale
Ritenuta d’ acconto 20% sul comp. lordo;
Inps gestione separata per le prestazioni generiche (didattiche,
amministrative gestionali) al superamento franchigia di 5 mila euro lordi
annui;
Ex Enpals (per i lavoratori dello spettacolo), per le prestazioni di natura
artistica (o connesse alla realizzazione di prestazioni artistiche);
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Regole generali
Trattamento fiscale
Lavoro autonomo professionale (partita iva)
Ritenuta d’ acconto 20% sul compenso lordo (reg. iva normale)
Esonero ritenuta d’ acconto (reg. dei minimi )
Esposizione nella fattura dell’ Iva sul comp. lordo (reg. iva normale)
Esonero esposizione nella fattura dell’iva (reg. dei minimi )
(Iva al 10 % per le prestazioni artistiche, al 22% per tutte le altre)
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Regole generali
Trattamento previdenziale
Lavoro autonomo professionale (partita iva)
Inps gestione separata (con rivalsa 4 % sul compenso lordo) per le prestazioni
generiche (didattiche, amministrative gestionali) (aliquote 22 % o al 27,72%)
Enpals (per i lavoratori dello spettacolo), per le prestazioni di natura artistiche (o
connesse alla realizzazione di prestazioni artistiche) (aliquote 33 % di cui il 9,19
a carico del lavoratore dello spettacolo e il 23,81% a carico del committente
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Somme erogabili
da Bande /Cori /Filodrammatiche
Compensi
Rimborsi spesa :
Indennità di trasferta
Rimborsi forfettari di spesa
Rimborsi analitici di spesa
Premi
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Agevolazione per Bande (e Cori e Filodrammatiche)
Trattamento fiscale
Lavoro autonomo occasionale
Esonero Ritenuta d’ acconto 20%
(defiscalizzazione prevista dall’art. 67, comma 1, lettera m, del Tuir)
Fino ad una franchigia di € 7.500 euro lordi annui
Sui compensi, indennità di trasferta, rimborsi spesa forfettari e sui premi
Erogati da Bande (…) aventi finalità dilettantesche
ai propri: Direttori artistici e Collaboratori tecnici ( e collaborazioni
amministrative gestionali) per prestazioni di natura non professionale
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Bande aventi
finalità dilettantistiche 1
Attraverso l’utilizzo dell’inciso
“finalità dilettantistiche”
relativamente ai cori, bande musicali e filodrammatiche che
erogano compensi ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici, il
Legislatore pare abbia inteso espressamente evidenziare che tali
enti devono avere quale scopo lo svolgimento di attività artistica
o musicale a carattere dilettantistico e che, nell’ambito di tale
attività, devono essere rese le prestazioni del direttore artistico
e dei collaboratori tecnici
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Bande aventi
finalità dilettantistiche 2
Non esiste in dottrina una definizione esaustiva di
“associazione avente carattere dilettantistico»:
Resta ragionevole considerare tale aggettivo attraverso l’utilizzo
dell’inciso “finalità dilettantistiche” per identificare quelle attività
svolte da esordienti, cultori, pensionati, volontari.
Altri parametri che possono essere rilevanti sono ,oltre alla
finalità ideale e mutualistica e all’esecuzione dal vivo degli
eventi, l’assenza di organizzazione, il numero e la rilevanza della
prestazione, l’assenza del presupposto della commercialità.
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Natura non professionale 1)
La Commissione Finanze della Camera dei Deputati (Risposta formulata a seguito
dell’interrogazione del 16/05/2007 n. 5-01033) ha all’uopo specificato che:
I proventi devono essere corrisposti al direttore artistico e ai collaboratori tecnici
a fronte di prestazioni di «natura non professionale (*)»;
(*): L’Enpals, con la Circolare n. 13 del 7/08/2006 considera un compenso
inferiore a 4500 € lorde annui per dare una definizione di «non professionalità»
(marginalità del compenso)
Sono pertanto escluse dall’ambito di applicazione della norma le somme erogate
a soggetti la cui attività artistica o musicale è resa in favore di cori, bande
musicali e filodrammatiche nell’ambito della stessa professione da essi svolta
abitualmente in modo indipendente ed autonomo;
In pratica si deve intendere quelle attività profuse dal Direttore Artistico e dai
Collaboratori Tecnici che non rientrano nella loro normale e continuativa attività
professionale: ci si riferisce cioè a quelle attività marginali afferenti
l’organizzazione tecnica la realizzazione di un determinato evento, come può
essere una manifestazione bandistica, un’esibizione corale, eccetera.
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Natura non professionale 2)
Attività non professionale:
Si deve intendere che tali attività non devono rientrare nell’attività
professionale specifica del collaboratore.
Sono attività non professionali, per esempio, le mansioni di segreteria, di
archiviazione, di tenuta della prima nota, di raccolta delle quote
associative, di sistemazione delle pratiche e di tutte quelle altre mansioni
per le quali non siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche
direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitate
abitualmente.
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Direttori artistici e
collaboratori tecnici
Nella nozione di «collaboratore tecnico» rientrano
soltanto quei soggetti che - insieme al direttore
artistico - prendono parte direttamente alle
manifestazioni artistiche e musicali, organizzate da
cori, bande musicali e filodrammatiche, offrendo
contributi afferenti alla tecnica delle manifestazioni
stesse;
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Compensi, Premi e rimborsi Spese
agevolabili: le Co.Co.Co 1)
In forza dell’integrazione apportata dalla Finanziaria 2005 (dal Comma 253,
integrazioni all’art. 67 comma 1 lettera m), il secondo capoverso dell’art. 67
comma 1 lettera m trova applicazione anche ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale di natura
non professionale resi in favore di Cori Bande e Filodrammatiche da parte del
direttore e dei collaboratori tecnici.
In pratica, rientrano nell’ambito della norma agevolativa anche i compensi
eventualmente percepiti per prestazioni di carattere amministrativogestionale rese (mediante collaborazioni coordinate e continuative) nei
confronti dei cori, bande musicali e filodrammatiche (precedentemente il predetto
articolo menziona solo le società sportive e le associazioni sportive dilettantesche
senza menzionare specificatamente gli enti cori, bande e filodrammatiche).
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Compensi e rimborsi Spese
agevolabili: le Co.Co.Co 2
Ovviamente, per non ricadere in un’altra forma contrattuale
(regolamentata da altre e più restrittive regole fiscali e
previdenziali, occorre che l’attività del collaboratore sia espletata
con continuità nel tempo, senza vincoli di subordinazione e con
autonomia organizzativa.
E’ di esclusiva competenza del collaboratore la modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle
disposizioni organizzative interne e nel rispetto dei fini
istituzionali dell’Associazione.
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Compensi e rimborsi Spese
agevolabili: le Co.Co.Co 3
Le Co.Co.Co di natura amministrativa gestionale si caratterizzano per la continuità nel
tempo, la coordinazione, l’inserimento del collaboratore nell’organizzazione economica
del committente e l’assenza del vincolo di subordinazione, restando esclude le
prestazioni rientranti nell’oggetto dell’arte o della professione.
Il carattere amministrativo gestionale delle collaborazioni, unito alla previsione
normativa relativa alla collaborazione nell’attività amministrativa e di gestione dell’
ente (Cori bande e filodrammatiche) da parte del direttore e dei collaboratori tecnici,
restringe il campo d’azione della norma.
Si è voluto quindi ricondurre nel regime agevolativo i compensi corrisposti ai
soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della prestazione
musicale, cioè a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla
manifestazione stessa, garantendone la realizzazione.
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TABELLA SI SINTESI
Compensi
corrisposti
per la seguente
prestazione:
Sono
inquadrabili tra
i redditi diversi
ex lettera m)
dell'articolo 67
del Tuir
Motivazione
Coro, Banda Musicale o Filodrammatica,
con finalità dilettantistiche
Attività di collaborazione
tecnica o del direttore
artistico
(di natura non
professionale)
Si
Possono beneficiare del regime
fiscale di cui all’art. 69, comma
2
in quanto si rientra appieno nel
disposto normativo
Coro, Banda Musicale o Filodrammatica,
con finalità dilettantistiche
Attività di collaborazione
coordinata e continuativa
di carattere
amministrativo gestionale
(di natura non
professionale)
Si
Possono beneficiare del
regime fiscale di cui all’art. 69,
comma 2
per disposizione del comma
253 della Finanziaria 2005
Coro, Banda Musicale o Filodrammatica,
con finalità dilettantistiche
Attività di collaborazione
tecnica o del direttore
artistico
( di natura professionale)
No
Non possono beneficiare del
regime fiscale di cui all’articolo
69, comma 2, in quanto non
sono soddisfatti i requisiti
richiesti dalla normativa
Resa cioè da un
professionista con Partita
iva
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TABELLA DI SINTESI
Coro, Banda Musicale o Filodrammatica,
con finalità dilettantistiche
Associazione culturale o di formazione extrascolastica
con finalità didattiche, Associazioni religiose, politica,
sindacale, ecc.
Compensi
corrisposti
Per la seguente
prestazione:
Sono
inquadrabili tra
i redditi diversi
ex lettera m)
dell'articolo 67
del Tuir
Motivazione
Attività di docenza in
corsi formativi erogati ad
un soggetto che riveste
sia la qualifica di docente
che quella di direttore
artistico
No
Non possono beneficiare del
regime fiscale di cui all’articolo
69, comma 2, in quanto manca
un’espressa attrazione tra le
due categorie:
la norma agevolativa ha
carattere tassativo
Attività di docenza
musicale (attività di
insegnamento)
No
Non possono beneficiare del
regime fiscale di cui all’art. 69,
comma 2
in quanto le prestazioni sono
rese a favore di un’associazione
non compresa fra i soggetti
espressamente individuati dalla
norma .
Oppure
Qualsiasi attività di
natura tecnica, svolta da
collaboratori in modo
non professionale
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Superamento
della franchigia 1)
Come precisato dalla Circolare n. 207/E del 16 Novembre 2000, e ripreso dalla Circolare n. 21/E
del 22 Aprile 2003, tali redditi sono assoggettati ad imposizione con le seguenti modalità:
Fino a €. 7.500 (ESENZIONE IRPEF) sono esclusi dalla formazione del reddito (non si cumulano)
Oltre €. 7.500 e fino a € 28.158,28 sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta (23%) + add.reg
Oltre €. 28.158,28 sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto (*) (23%) + add.reg
(*) E’ curioso vedere come il Legislatore spesso preveda una casistica del tutto teorica, al limite
del possibile: Come potrebbe un collaboratore occasionale percepire compensi superiori a 28mila
euro, per prestazioni svolte in modo non professionale e in contesti così particolari?
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Superamento
della franchigia 2)
La norma da ultimo citata prevede che solo la parte dell’imponibile assoggettata a
ritenuta concorre alla formazione del reddito complessivo:
In altre parole, i redditi conseguiti compresi nella predetta franchigia non costituiscono reddito
per cui non si cumulano con eventuali altri redditi.
Reddito virtuale per la determinazione degli scaglioni Irpef
Ai fini della determinazione delle aliquote applicabili agli scaglioni di reddito, le somme di cui
all’art. 67 comma 1 lettera m) assoggettate a ritenuta a titolo di imposta ( cioè quelle comprese
tra € 7.500 e € 28.158,28, CONCORRONO ALA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO
«VIRTUALE» .
In pratica, in presenza di altri redditi, questi sarebbero tassati con le aliquote Irpef più elevate, in
relazione ai previsti scaglioni.
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Adempimenti del Committente
CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI
Entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di corresponsione dei
compensi,
il SOSTITUTO DI IMPOSTA
deve rilasciare apposita Certificazione dei compensi, anche in relazione agli
ammontari non imponibili (Circ. n. 60/E del 19 giugno 2001, paragrafo 6)
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Adempimenti del Committente
MODELLO 770
Il sostituto di imposta deve riportare i compensi liquidati nel 770 semplificato
(da trasmettere telematicamente entro il 31/07/2014)
Punto 22: devono essere indicate anche le somme che non hanno concorso
a formare il reddito (fino a euro 7.500,00 ai sensi dell’art. 69, comma 2, del
TUIR), che devono essere inoltre riportate nel successivo punto 25.
Tali modalità devono essere eseguite anche in caso di erogazione di
compensi di ammontare non eccedente euro 7.500,00.
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Adempimenti del Collaboratore
AUTOCERTIFICAZIONE dei compensi
percepiti dal collaboratore da altri soggetti
Ai fini dell’applicazione della ritenuta, i percipienti (i collaboratori) devono
AUTOCERTIFICARE all’ Ente (Coro, Banda, Filodrammatica) all’atto del
pagamento ( ma prima dell’effettivo esborso del compenso) l’ammontare dei
compensi della stessa natura già percepiti nell’anno da altri soggetti.
VERIFICARE IL CUMULO ANNUALE DEI COMPENSI IN CAPO ALLO STESSO
PERCIPIENTE
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Adempimenti del Collaboratore
obbligo di redigere la propria dichiarazione dei redditi
Per redditi
obbligo di redigere
la dichiarazione
il sostituto
applica la ritenuta
Fino a €. 7.500 (ESENZ. IRPEF)
NO
NO
TRA €. 7.500 € 28.158,28
NO
23 % +0,9%
(RIT. D’IMPOSTA)
OLTRE €. 28.158,28
SI (REDDITI DIVERSI)
23 % +0,9%
(RIT. D’ACCONTO)
Si compila il quadro RL, Sezione II – B (…collaboraz. con Cori Bande Filodrammatiche)
I valori poi si sommano nel rigo RL 21
Nel rigo RN poi vengono riportati solo i redditi eccedenti la franchigia
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Altri aspetti afferenti al Collaboratore
Limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico
I compensi di cui alla art. 67 comma 1 lettera m) , esclusi dal reddito oppure
assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, NON RILEVANO ai fini del limite di
2.840,51 euro per essere considerati familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12
del Tuir.
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Recente Novità:
Niente tasse sui rimborsi spese se …
Recente semplificazione
(Risoluzione n. 49/2013 Agenzia Entrate)
I rimborsi spese
erogati dal committente per il ristoro di costi strettamente necessari e
sostenuti per l’esecuzione di una prestazione di lavoro autonomo
occasionale resa a titolo gratuito a lavoratori autonomo occasionali
(italiani o stranieri) sono esenti dall’assoggettamento della ritenuta di
acconto (o della ritenuta alla fonte) se effettivamente necessari per
l’espletamento dell’attività, purché documentate.
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Niente tasse
sui rimborsi spese se …
Vitto
Alloggio
Viaggio
Nell’ipotesi che queste siano strettamente necessarie per lo svolgimento
dell’attività e se tale rimborso non ecceda le spese effettivamente sostenute e
documentate
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Niente tasse
sui rimborsi spese
La prestazione deve essere svolta a titolo gratuito.
Il committente potrà rimborsare le spese da questi
sostenute purché siano analiticamente documentate.
Conservare fatture, ricevute fiscali, scontrini di bar
alberghi ristoranti treni, aerei, bus, eccetera
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Niente tasse
sui rimborsi spese
Agevolazione valida sia se le spese sono sostenute
direttamente dal collaboratore occasionale e poi
rimborsate, sia se le spese sono sostenute
direttamente dal committente
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Niente tasse
sui rimborsi spese
Questa agevolazione
non è valida per i professionisti
per i quali sussiste sempre l’obbligo di esporre in
fattura (e di assoggettare ad iva e a ritenuta) tutte le
le spese eventualmente sostenute per l’espletamento
della propria attività professionale.
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Aspetti previdenziali
Inps gestione separata ( L. 335/95) per prestazioni di natura non artistica
Enpals (Inps ExEnpals): Circolare n. 20 del 6 Febbraio 2014 (*) per
prestazioni di natura artistica
(*) Accorpamento dell’Enpals (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza
Lavoratori dello spettacolo e degli Sportivi Professionisti) nell’Inps,
incorporazione prevista dall’art. 21 comma 1-11 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 23 dicembre 2011, n.
214, in G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 denominato “Manovra Monti”. Con
la predetta Circolare n. 20 viene previsto l’aggiornamento delle aliquote
contributive
e
dei
minimali
e
massimali
di
riferimento
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Inps gestione separata
per le collaborazioni occasionali
Se il Compenso del Collaboratore è < 5000 € lordi annui:
Il Committente non è tenuto a pagare i Contributi previdenziali (Inps Gestione separata)
Se il Compenso del Collaboratore è > 5000 € lordi annui:
Il Committente è tenuto a versare i Contributi previdenziali
1/3 dell’aliquota fissata annualmente è a carico del Collaboratore
2/3 dell’aliquota fissata annualmente è a carico del Committente
Aliquota 2014:
•
•
27,72 % casi normali
22,00% per chi ha un’altra posizione previdenziale
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Inps gestione separata
Si ritiene che le prestazioni alle quali sono applicabili le
predette agevolazioni fiscali siano di natura non artistica
(collaborazioni tecniche, direttori artistici…):
pertanto sembrerebbe ragionevole ipotizzare che
l’agevolazione sia estendibile anche per il profilo
previdenziale, quando essa fa riferimento all’Inps
gestione separata (Ex art. 2 L.335/95).
Lo chiarisce la Circolare Inps 32 del 7/02/2001.
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Inps gestione separata
in altre parole:
se siamo nel contesto di esonero dall’applicazione delle
ritenuta di acconto (fino alla franchigia di € 7.500)
si ritiene che sia corretto
NON PROCEDERE
al versamento dei contributi Inps Gestione separata
(Allineamento della Base imponibile fiscale con quella
previdenziale)
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Inps gestione separata
Diversamente, parrebbe che tale agevolazione non
possa estendersi anche alle attività artistiche, le quali
sarebbero comunque da assoggettare:
a tassazione (non essendo esonerate dall’art. 67)
a contribuzione Enpals (secondo le normali regole)
A tale conclusione si giunge considerando che la norma
agevolativa si riferisce esclusivamente alle prestazioni di
carattere tecnico o amministrativo gestionale (quindi di
natura non artistica)
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Non serve il Certificato di Agibilità
Enpals 1
»
Formazioni dilettantistiche o amatoriali e saggi degli allievi.
1) Formazioni dilettantistiche o amatoriali, e per tutte quelle
formazioni che «essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per
tramandare tradizioni popolari e folcloristiche, a fini educativi oppure
allo scopo di diffondere l’arte e la cultura, si esibiscono in pubblico,
senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso
spesa forfetario».
2) Per usufruire di queste esenzioni (informative e contributive) è
necessario che la manifestazione sia svolta a titolo gratuito, in
altre parole non devono esservi incassi dal pubblico, né compensi diretti,
erogati a «corrispettivo dell’allestimento della manifestazione stessa».
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Non serve il Certificato di Agibilità
Enpals 2
»
–
Formazioni dilettantistiche o amatoriali e saggi degli allievi.
Manifestazione sia svolta a titolo gratuito: Ovvero non devono esservi
incassi da presenza di pubblico pagante, né compensi diretti erogati a
corrispettivo dell’allestimento della manifestazione stessa. Si precisa che i
contributi erogati dall’Amministrazione centrale dello Stato (ai sensi della Legge
30 aprile 1985, n. 163) così come i contributi erogati dagli Enti locali a complessi
bandistici, a gruppi folkloristici e simili, non sono considerati compensi; non sono
altresì considerati compensi le donazioni effettuate da privati ad associazioni od
enti senza scopo di lucro finalizzati all’allestimento di manifestazioni artistiche
mediante l’attività di dilettanti che non devono ricevere alcun compenso o
retribuzione, neanche sotto forma di rimborso spese. Quando per queste
manifestazioni siano previsti ricavi che, tuttavia, siano interamente destinati alle
finalità associative e a compensazione degli oneri di allestimento e di
organizzazione dello spettacolo e/o vi siano coinvolti lavoratori dello spettacolo
di cui all’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/47che non percepiscano alcun compenso
per le prestazioni svolte, potranno essere rilasciate apposite certificazioni.
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Non serve il Certificato di Agibilità
Enpals 3
Formazioni dilettantistiche o amatoriali e saggi degli allievi
(segue)
– A titolo esemplificativo,
– possono essere considerate formazioni dilettantistiche o
amatoriali quei complessi bandistici comunali, gruppi
folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali,
complessi corali amatoriali cortei e rappresentazioni storiche,
eccetera, che, essenzialmente allo scopo di divertimento e/o
per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini
educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura, si
esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione
(neppure sotto forma di rimborso spese forfettario).
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Non serve il Certificato di Agibilità
Enpals 4
Saggi di allievi
Effettuati da bambini e da giovani ragazzi che frequentano corsi
didattici (di danza, di musica, altre forme artistiche) oppure con
riferimento a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da
oratori, associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da
associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni di
volontariato di cui alla Legge n. 266 del 1991, da associazioni di
promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da cooperative
sociali di cui alla Legge n. 381 del 1991, purché non si riscontri una
vera e propria attività di spettacolo.
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Regime di Esonero Enpals per artisti
marginali 1
Novità introdotta all’inizio del 2008 (dall’art. 39 quater del collegato alla Legge
finanziaria 2008 - L. n. 222 del 29/11/2007, conversione del decreto-legge
01/10/07 n. 159) che ha introdotto un nuovo regime di esonero per gli
artisti “non professionisti”.
Scopo: semplificare gli adempimenti amministrativi in specifiche condizioni
oggettive e soggettive: Esonero dagli obblighi informativi (richiesta agibliltà
e denuncia mensile unificata) e contributiva (pagamento dei contributi)
verso l’Enpals.
In pratica il Legislatore ha voluto armonizzare il trattamento previdenziale
dell’artista non professionista con quello già previsto dall’Inps per le
collaborazioni occasionali di natura non artistica
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Regime di Esonero Enpals per artisti
marginali 2
Requisiti soggettivi: occorre che le prestazioni artistiche siano effettuate da:
minorenni, studenti fino a venticinque anni (compresi gli universitari, gli allievi dei
Conservatori e delle Accademie di Alta Formazione Artistica, ora equiparati ad università),
pensionati ultra sessantacinquenni, o da altri soggetti che, svolgendo altra attività
lavorativa, sono già assoggettati ad altra cassa (privata) o Ente (pubblico) di previdenza
obbligatoria.
In altri termini, il regime agevolato si rivolge a quelle persone che espletano un’attività
artistica in maniera «marginale» e «non professionale», o che abbiano un’altra attività
principale (rileva, in particolare, che tali soggetti abbiano in essere un'altra copertura
previdenziale).
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Regime di Esonero Enpals per artisti
marginali 2
Requisiti soggettivi:
In altri termini, il regime agevolato si rivolge a
quelle persone che espletano un’attività artistica in
maniera «marginale» e «non professionale», o che
abbiano un’altra attività principale (rileva, in
particolare, che tali soggetti abbiano in essere
un'altra copertura previdenziale).
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Regime di Esonero Enpals per artisti
marginali 3
Requisiti oggettivi: La prestazione artistica, resa dai soggetti
precedentemente indicati, deve essere profusa per delle esibizioni
musicali dal vivo . Questi ultime devono configurarsi: 1) in spettacoli; 2)
in manifestazioni di intrattenimento; 3) in celebrazione di tradizioni
popolari e folkloristiche.
Dall’interpretazione letterale del testo sembra quindi che possano
essere agevolate solo le attività musicali dal vivo, quelle cioè ove è
presente un pubblico e sembrerebbero escluse le attività artistiche non
musicali (quindi, per esempio, le attività teatrali, cabarettistiche, di
prosa di balletto senza musica dal vivo).
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Regime di Esonero Enpals per artisti
marginali 4
Requisiti oggettivi (segue)
La norma impone poi che tali artisti, per le predette
esibizioni, conseguano un compenso lordo annuo non
superiore ai 5 mila euro.
Pertanto, al superamento della predetta soglia, si dovranno
applicare i consueti adempimenti, con i relativi calcoli
effettuati sulle somme lorde in esubero (quindi solo per
l’ammontare oltre i 5.000 euro).
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Regime di Esonero Enpals 1
Il lavoratore dello spettacolo dovrà rilasciare una certificazione
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio) attestante la sussistenza dei
requisiti oggettivi e soggettivi
Il Committente doversi attivarsi, qualora sia informato del superamento
della predetta franchigia o della volontà di non voler optare per tale
regime agevolativo, a esperire gli adempimenti informativi e contributivi
tradizionali
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Regime di Esonero Enpals 2
Facoltà, non obbligo
Il lavoratore dello spettacolo che volesse, pur sussistendo tutti i requisiti
oggettivi e soggettivi di esenzione, ottenere il regolare versamento dei
contributi dovuti (perché magari ritiene di poter maturare
convenientemente la previdenza Enpals con una carriera artistica a ciò
orientata) potrebbe non aderire a tale regime esonerativo, richiedendo
espressamente all’ organizzatore di procedere ai versamenti e alle
comunicazioni previste dalla normativa generale.
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Regime di Esonero Enpals 3
Inizialmente questo provvedimento è stato accolto con un certo entusiasmo, in particolare
dalle piccole associazioni o enti che organizzavano eventi artistici con modeste risorse
economiche, umane ed organizzative (in quanto beneficiavano di un interessante snellimento
delle varie procedure da espletare) nonché dai quei lavoratori che ne potevano usufruire
(studenti e docenti del conservatorio, docenti delle scuole, dipendenti di altri enti, eccetera,
che, in pratica, riuscivano a spuntare un compenso netto leggermente più alto, rispetto agli
altri “colleghi” che non potevano usufruire di tale regime).
Successivamente sono state mosse alcune critiche in quanto alcuni operatori del settore
hanno ritenuto che tale regime di esonero poteva creare una “concorrenza sleale” tra i vari
lavoratori dello spettacolo, spostando cioè l’interesse verso quei lavoratori che potevano
beneficiare della predetta norma, beneficio che, lo ricordiamo, si concretizza anche in termini
economici per l’esonero dei versamenti contributivi (dovuti, come è noto, per il 9,19% del
compenso lordo pattuito a carico del lavoratore e per il 23,81% a carico del committente).
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Siae
–
Bande musicali e fanfare dei corpi armati dello Stato
–
L’art. 71 l.d.a. stabilisce che le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato
possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento
di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di
lucro.
–
Questa è l’unica disposizione in materia di eccezioni e limitazioni al diritto d’autore che
deroga al diritto esclusivo di esecuzione in pubblico dell’opera (art. 15 l.d.a).
Probabilmente il fondamento della norma è da ricercarsi in una vecchia tradizione o nel
favore che il legislatore ha in genere verso le forze armate, oltre all’interesse del pubblico
verso tali forme di spettacolo. Pensiamo alla banda dei Bersaglieri o dei Carabinieri e alle
loro esecuzioni in determinate ricorrenze, civili o religiose.La norma è eccezionale e di
interpretazione restrittiva e soprattutto l’esibizione della banda musicale deve essere
compiuta senza scopo di lucro.
–
L’eccezione non vale quindi per le bande municipali.
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LAVORO CON I VAUCHER
–
Nuovi valori per l’anno 2014 : Importi dei buoni lavoro accessorio
Per l’anno 2014 (Circolare n.28 INPS del 26/02/2014) vengono rivisti gli
importi dei vaucher
€ 5.050 netti (per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare
( corrispondenti ad un lordo di € 6.740)
€ 2.020 € netti (in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi
professionisti nel corso di un anno solare)
(corrispondenti ad un lordo di € 2.690 )
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LAVORO CON I VAUCHER
valore netto voucher: 10 € nominali, netto al lavoratore 7,50 €
Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella
assicurativa presso l'INAIL
VANTAGGI
Per il committente : Il committente può beneficiare di prestazioni nella
completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul
lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover
stipulare alcun tipo di contratto.
Per il prestatore : Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste
prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e
non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. È, inoltre, cumulabile con i
trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.
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LAVORO CON I VAUCHER
– Chi può usare i vaucher:
- famiglie;
- enti senza fini di lucro ( quindi anche le associazioni, I cori, le Bande, le
filodrammatiche);
- soggetti non imprenditori;
- imprese familiari;
- imprenditori agricoli;
- imprenditori operanti in tutti i settori;
- committenti pubblici.
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OBBLIGHI PER IL COMMITTENTE
Prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio: il committente deve
effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’INPS (valida anche ai fini
INAIL)
Il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite
economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore
una apposita dichiarazione (riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che
a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi).
L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e
sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali
conseguenze di carattere sanzionatorio.
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