ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA Firenze, 13 ottobre 2014 prot.471 /RT/mtf Trasmissione a mezzo Email [email protected] Alla Terza Commissione consiliare "Sviluppo economico" Consiglio Regionale della Toscana via Cavour 2 - 50129 Firenze Facendo seguito alla vostra cortese convocazione trasmettiamo le osservazioni alla proposta di Legge oltre a delle note di indirizzo. Di seguito le note. Distinti saluti. Il Presidente dott. geol. Maria - Teresa Fagioli via V. Fossombroni 11 – 50136 Firenze tel. 055 2340878 fax 2269589 Email: [email protected] ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA COMMISSIONE CAVE Osservazioni alla Proposta di Legge “Norme in materia di cave” PREMESSE La Proposta di legge 356 (di seguito Pdl), già nel preambolo, ha un atteggiamento innovativo e propositivo laddove introduce il concetto s.l. di “risorsa mineraria” e sintetizza le funzioni di pianificazione mediante un solo piano di livello regionale (Piano regionale cave - PRC), salvo poi all’art. n°1 speci ficare che questa Pdl tratta delle sostanze minerali appartenenti alla categoria “cave”. Il concetto di risorsa mineraria non è un termine “d’antan” anzi, oltre ad essere un riconoscimento alla tradizione storica estrattiva della Regione, rappresenta, nel concetto olistico di risorsa mineraria, un riallineamento con l’UE dove non esiste una differenziazione amministrativa tra cave e miniere (con il termine mining si indica l’industria estrattiva in senso generale) per poi ricadere nella conservativa differenziazione tra cava e miniera stilata per le motivazioni geopolitiche del periodo autarchico ma che nell’epoca della globalizzazione ha poco senso. Una pianificazione “verticistica” è senz’altro positiva dato che permette un atteggiamento di terzietà che i contesti periferici non sono in grado di garantire laddove si manifestano inevitabili interferenze dovute al proliferare di movimenti di opposizione spesso solo strumentali raramente propositivi. Ben vengano quindi le valorizzazioni e l’incentivazione dei sistemi produttivi locali, delle pietre pregiate e di quant’altro il patrimonio minerario regionale può offrire; l’attività estrattiva deve essere progettualmente ed operativamente corretta, dotarsi possibilmente di sistemi di ecogestione ed audit, seguire la cogenza normativa, ma, allo stesso tempo, disporre di gradi di libertà che non sempre le tempistiche autorizzative, pesantemente condizionate dai vincoli ambientali, possono garantire. E’ quindi necessario incentivare i progetti di qualità, non solo attraverso sistemi comunitari di ecogestione ed audit, ma dando garanzie di tempistiche autorizzative prive di vincoli temporali. Nei metaobbiettivi questa Pdl si adopera per snellire ed unificare le procedure tuttavia, nella lettura puntuale del testo, sembra emergere un’antinomia dove da un lato il Legislatore si attiva per la riduzione degli oneri amministrativi e dall’altro tollera duplicati di norme di cui diventa difficile comprendere il livello di priorità delle une sulle altre. Nel preambolo della Pdl, di cui abbiamo sottolineato il carattere innovativo, vorremmo suggerire come OGT di dare un impulso affinché il testo contribuisca a modificare nella percezione collettiva la sensazione generalmente diffusa che l’industria estrattiva regionale sia un sistema unicamente caratterizzato da un bilancio ad impatto negativo sul territorio mentre è sicuramente in grado di proporre qualcosa di diversamente funzionale grazie al connubio industria, cultura, turismo che già annovera proseliti nella comunità scientifica. La Pdl quindi potrebbe valutare ed incentivare, laddove ci sono ovviamente le condizioni, forme di ripristino diverse dalla attuali in cui il dogma imperante è ricoprire lo scavato (spesso non importa come) e piantumare il tutto assecondato da sostanziose polizze fidejussorie a garanzia. Oggi sono possibili nuove tecniche come il “restoration blasting” il cui scopo è quello di sostituire fronti di cava uniformemente “ingegnerizzati” con sequenze di pendii aventi un aspetto più naturale oppure tecniche di recupero del tipo landform replication. Non sempre un ripristino e/o recupero indifferenziato è auspicabile laddove la coltivazione ha messo a giorno affioramenti che di fatto rappresentano a tutti gli effetti un geosito altrimenti non percepibile senza il concorso dell’attività estrattiva; ripristinare e/o recuperare in maniera “non ragionata” produce un danno alla cultura e quindi, in ultima analisi, alla collettività nel suo insieme. OSSERVAZIONI ALL’ARTICOLATO via V. Fossombroni 11 – 50136 Firenze tel. 055 2340878 fax 2269589 Email: [email protected] ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA Di seguito vengono analizzati una serie di articoli relativi ai vari Titoli del corpo normativo in esame che riteniamo di interesse generale e che ben sottolineano, a nostro parere, i contenuti di criticità al fine di costituire una base di discussione tra gli stakeholders ed il Legislatore prima di licenziare il testo finale. Un’attenzione specifica è rivolta all’ Articolo n°17 ed all’ Articolo n°35 trattandosi di quelli che coinvolgono più direttamente e più comunemente l’attività dei geologi progettisti e dei geologi direttori nelle attività estrattive per il quale si è ritenuto utile fornire un’analisi circostanziata e proporne una migliore formulazione. Titolo I Art.n°1 – Oggetto Non comprendiamo la strategia del Legislatore, una volta introdotto il concetto di “risorsa mineraria”, di istituire un nuovo testo di legge per le cave, allineato con le normative concorrenti entrate in vigore successivamente alla L.R. 78/1998, e demandare, come si può dedurre dall’art.n°66 della Pdl, all’ormai obsoleta L.R. 78/1998 la legiferazione in materia di miniere. Al fine di ribadire l’europizzazione di questa Pdl rispetto al TU trattando di risorse minerarie sarebbe forse preferibile che il Titolo VII (Miniere) del TU venga inserito direttamente nel corpo della Pdl abrogando quindi in toto la L.R. 78/98 e modificando l’attuale titolo della Pdl in “Norme in materia di cave e miniere” sempre che il Legislatore non abbia in previsione un TU dedicato ai materiali di prima categoria. Art.n°2 - Definizioni Con l’introduzione delle “definizioni” è stata finalmente colmata una lacuna presente nelle precedenti normative di settore; tuttavia, al fine di migliorarne il contenuto, riteniamo doveroso introdurre le terminologie riserva, riserva strategica, struttura di deposito, rettificare il termine materiali per usi ornamentali e meglio espletare le definizioni di attività di prima lavorazione, attività di seconda lavorazione e pertinenza come di seguito specificato: • riserva: si deve intendere la parte di una risorsa ben caratterizzata ed estraibile in modo economicamente conveniente e legale; la riserva per essere caratterizzata necessita di una conoscenza ottenibile attraverso un programma circostanziato di indagini “on site” che preveda una verifica degli aspetti geologici e morfologici, un campionamento ed una stima del volume sotteso e di quello progettualmente estraibile in ragione dell’utilizzo finale dei materiali; • riserva strategica: questo termine ripropone tecnicamente il concetto precedente, ma in presenza di materiali di comprovato interesse industriale tali da garantire a lungo termine la sopravvivenza di bacini e del relativo indotto ad elevato livello occupazionale Riserva e riserva strategica vanno a sostituire la definizione “giacimento”; proporre al Legislatore di introdurre i termini “riserva” e “riserva strategica” al posto di giacimento significa disporre di un grado di conoscenza più approfondito su una certa risorsa che necessita comunque di una perimetrazione urbanistica prima di diventare cava. • • struttura di deposito: è la denominazione che in osservanza al D.Lgs. n°117/2008 sostituisce i termini impropri discarica di cava e ravaneto; trovare questo termine nella normativa di settore, oltre ad eliminare un “vulnus”, contribuirebbe alla diffusione ed al definitivo recepimento del Decreto sopraccitato da parte degli addetti ai lavori; materiali per usi ornamentali: non è corretto parlare di materiali per usi ornamentali (anche i pavimenti di gres lo sono), ma è più esatto parlare di via V. Fossombroni 11 – 50136 Firenze tel. 055 2340878 fax 2269589 Email: [email protected] ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA • • lapidei ornamentali o pietre da taglio come la comunità scientifica insegna; attività di prima lavorazione / attività di seconda lavorazione: nelle due definizioni non si capisce quale sia la differenza tra “materiale estratto idoneo all’utilizzazione” e “prodotto finito”; l’operazione di estrazione s.s. fa parte delle attività di prima lavorazione o no? pertinenza: l’inserimento del periodo “...da cui i rifiuti provengono e in cui devono essere ricollocati...(sic)” non è pertinente con la definizione e comunque l’asserto “...e in cui devono essere ricollocati...(sic)” è valido solo se si rispettano le condizioni fissate all’art.n°10 co mma 1 del D.Lgs. n°117/2008. Art.n°3 - Funzioni della Regione Toscana Comma 1) lettera e E’ necessario richiamare le modifiche alla L.R. 10/2010 proposte negli articoli finali della Pdl per meglio chiarire quando la Verifica di Assoggettabilità e la Valutazione d’Impatto Ambientale sono di competenza della Regione. Inoltre niente si afferma in relazione alla Valutazione Paesaggistica che deve essere svolta nell’ambito del procedimento autorizzativo come previsto dal Piano Paesaggistico del PIT. Art.n°4 - Funzioni dei Comuni Comma 1) lettera f E’ necessario richiamare le modifiche alla L.R. 10/2010 proposte negli articoli finali della Pdl per meglio chiarire quando la Verifica di Assoggettabilità e la Valutazione d’Impatto Ambientale sono di competenza del Comune. Inoltre niente si afferma in relazione alla Valutazione Paesaggistica che deve essere svolta nell’ambito del procedimento autorizzativo come previsto dal Piano Paesaggistico del PIT. Art.n°5 – Regolamento di attuazione Comma 1) lettera a Occorre sostituire la locuzione “piano di coltivazione” con “progetto definitivo”. Titolo II Art.n°7 - Contenuti del PRC Comma 1) lettera e L’elaborazione del PRC non deve essere eccessivamente condizionato dalla stima dei fabbisogni in uno scenario economico come l’attuale in cui non ci saranno più cicli lunghi che rendono facile la programmazione del fabbisogno reale; è ipotizzabile il susseguirsi di serie economiche a “denti di sega” con picchi e regressioni che si alterneranno in maniera disordinata per cui le previsioni di oggi possono non essere più valide già domani. Comma 2) Riteniamo un concetto epocale e veramente innovativo il giacimento (riserva e/o riserva strategica) che costituisce Invariante Strutturale; nelle specifico le “riserve minerarie” non possono non costituire “invarianti strutturali” ai sensi dell’art.n°4 della L.R. 1/2005. Confidiamo che questa “credenziale” crei il presupposto affinché questa invariante abbia una coesistenza meno problematica con la componente paesaggistica. Art.n°9 - Adeguamento degli strumenti urbanistici c omunali Comma 3) Le pertinenze, soprattutto quando“... esterne al sito estrattivo (sic)”, come devono essere perimetrate nel PRC e nei RU comunali? Devono avere la medesima via V. Fossombroni 11 – 50136 Firenze tel. 055 2340878 fax 2269589 Email: [email protected] ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA destinazione urbanistica della cava o possono disporre di un’altra zonizzazione? Titolo III Art.16 - Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva Comma 2) ll Legislatore dovrebbe dettagliare e/o codificare i requisiti che determinano l’idoneità tecnica e professionale delle imprese che inoltrano domanda di autorizzazione. Comma 4) Non è chiaro in cosa il Comune sia competente e neppure come quelli in subordine intervengano nella Conferenza dei Servizi (CDS) e nella composizione dei contenuti dell’autorizzazione. Comma 6) Non è chiaro come il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione possa essere avviato senza prima aver concluso almeno la procedura della Verifica di Assoggettabilità ai sensi della L.R. 10/2010 e quella relativa alla Valutazione Paesaggistica. Art.17 - Domanda di autorizzazione Si osserva che nella Pdl sussistono significative carenze nelle disposizioni essenziali che regolano la progettazione definitiva e che, inaspettatamente, è completamente assente l’ ufficio di direzione dei lavori. Quanto alla progettazione definitiva riteniamo opportuno modificare ed integrare le disposizioni dell’ articolo 17 così da renderle realmente più efficaci negli obiettivi previsionali di corretta gestione dell’attività estrattiva e di tutela del territorio. Il problema principale è l’assoluta mancanza di riferimento ad aspetti fondamentali quali la “stabilità e sicurezza di sito” e la “valutazione di rischio geoambientale” (quest’ultima con riferimento a porzioni di territorio esterne al “sito estrattivo” per le quali possono esservi interrelazioni fisiche di carattere dinamico legate agli effetti dell’attività). Inoltre non si comprende l’utilità della ripetizione generica di elaborati – cioè quelli relativi ad aspetti “vegetazionali” e “paesaggistici” (Comma 1 lettera a) – tenuto presente che dette analisi sono già presenti e ben meglio codificate nella normativa in materia ambientale e paesaggistica. Altro problema appare altresì legato ad un vecchio e superato approccio progettuale ove si producevano separatamente – e spesso disorganicamente – un “piano di coltivazione” ed alcune “analisi” (geologiche, geomorfologiche, idrografiche, vegetazionali, ecc.) sullo stato inziale dell’area oggetto di intervento. La progettazione di interventi in contesto geologico e geotecnico predominante – secondo le attuali cognizioni e canoni tecnico-scientifici – comporta un’analisi integrata ed un elevato grado di sviluppo tecnico per cui la locuzione “piano di coltivazione” risulta obsoleta ed è necessariamente sostituita, in materia di georisorse minerarie, dal termine “progetto di coltivazione” Quanto alla direzione dei lavori – normalmente e storicamente presente per tutte le opere od interventi, modesti o eccezionali, che hanno ricadute sul territorio (edilizia, infrastrutture, cave, bonifiche, ecc.) e realizzata “sul campo” da tecnici dotati di competenza specifica – costituisce per l’attività estrattiva, evidentemente, un elemento imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, di tutela dell’ambiente via V. Fossombroni 11 – 50136 Firenze tel. 055 2340878 fax 2269589 Email: [email protected] ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA e del territorio nonché di qualità del processo produttivo. Si osserva altresì che i lavori di “coltivazione” e di “risistemazione” non possono oggi ritenersi disciplinati, sotto il profilo tecnico ed operativo, da quel che resta della normativa nazionale in materia di polizia mineraria (anche a seguito dell’applicazione del D. Lgs. 179/2009 c.d. “taglia-leggi”) o dalle altre normative più recenti riguardanti i soli aspetti della sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine la normativa non può non essere integrata con la previsione dell’ufficio di “Direzione dei lavori” con relative precisazioni. Ove ritenuto opportuno sarà possibile inserire nella norma le principali funzioni della DDLL e precisare, nel regolamento di attuazione, le specifiche attività anche in rapporto alle differenti tipologie di cava. Nell’elenco della documentazione afferente la domanda di autorizzazione è stato altresì soppresso, rispetto al TU in vigore, lo Schema di DSS. Riteniamo che la conservazione dello schema di DSS possa essere importante; i continui aggiornamenti e correzioni che la legislazione nazionale in materia di sicurezza su i luoghi di lavoro ha subito dal 2008 ad oggi non hanno tuttavia preso in considerazione le attività specifiche nelle unità estrattive, per le quali si deve far tuttora riferimento al D.Lgs. n°624/1996 ormai inadeguato a sostenere gli elementi innovativi introdotti dal D.Lgs. n°81/2008; uno schema di DSS ben strutturato crea i presupposti per un DSS ben organizzato ed efficace. via V. Fossombroni 11 – 50136 Firenze tel. 055 2340878 fax 2269589 Email: [email protected] ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA PROPOSTA DI MODIFICA Art.17 Domanda di autorizzazione 1. La domanda di autorizzazione è corredata da un progetto definitivo, coordinato da (1) professionista competente in materia di gestione delle georisorse , costituito dai seguenti elaborati specialistici: a) analisi e modellazioni geologiche e giacimentologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrologiche e meteo-climatiche relative al luogo di intervento (stato ante operam); b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano i contenuti progettuali anche in relazione alla destinazione urbanistica e agli altri vincoli e limitazioni d’uso del territorio interessato, con particolare riferimento alle risorse naturali e paesaggistiche, nonché i criteri adottati per il loro rispetto e le misure di tutela sanitaria e ambientale previste; c) progetto di coltivazione di cui costituiscono contenuti essenziali: 1) la descrizione dell’area dell’intervento e delle singole fasi di coltivazione; 2) il metodo di coltivazione, le principali tecnologie adottate e l’organizzazione del lavoro, i tempi di attuazione e gli schemi funzionali delle varie fasi di coltivazione; 3) le tipologie ed i quantitativi dei materiali da estrarre; 4) le verifiche di stabilità e sicurezza di sito e la valutazione di rischio geoambientale in relazione agli interventi previsti (stato intra operam e stato post operam); d) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza ed il reinserimento ambientale dell’area, anche articolato per fasi, compreso lo smantellamento degli eventuali impianti di lavorazione dei materiali, dei servizi di cantiere e delle strade di servizio, con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione; e) piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al d.lgs. 117/2008; f) piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti ai sensi della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"); g) progetto delle opere di urbanizzazione primaria necessarie e di quelle per l’allacciamento ai pubblici servizi, delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché delle ulteriori opere a tutela degli interessi collettivi connessi con l’attività estrattiva; h) perizia di stima del progetto di risistemazione; i) programma economico-finanziario di copertura degli investimenti; j) eventuali ulteriori allegati previsti dalla normativa per il rilascio di autorizzazioni, nulla osta e assensi, comunque denominati. 2. Il titolare dell’attività estrattiva dovrà nominare un direttore dei lavori di coltivazione e di risistemazione in possesso dei requisiti di cui all’Art. 27 del D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 e s.m.i.. Il direttore dei lavori cura che i lavori per cui è preposto siano eseguiti in conformità al progetto definitivo approvato assumendo in carico tutte le attività e compiti particolari a lui espressamente demandati da Leggi e Regolamenti in materia di attività estrattiva. La nomina e l’accettazione dell’incarico devono risultare da idoneo atto formale da trasmettersi al Comune prima dell’effettivo inizio dei lavori. via V. Fossombroni 11 – 50136 Firenze tel. 055 2340878 fax 2269589 Email: [email protected] ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 3. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente è definito il modello di domanda per il rilascio dell’autorizzazione e quello per la nomina del Direttore dei Lavori. Note (1) Potendosi avere una progettazione multidisciplinare occorre individuare almeno un professionista responsabile dell’integrazione progettuale; questo professionista, ovviamente, può anche essere il redattore di parti specialistiche ove rientranti nelle proprie competenze professionali. Comma 1) lettera l E’ necessario non sovraccaricare i procedimenti con duplicati di norme ambientali di cui diventa difficile comprendere il livello di priorità delle une sulle altre, ci riferiamo in particolare alla Verifica di Assoggettabilità richiesta dalla L.R. 10/2010 (Norme in materia di valutazione ambientale) che in qualche modo collide con la Valutazione Paesaggistica recentemente introdotta dal Piano Paesaggistico; in sostanza può succedere che si arrivi con le due procedure a conclusioni diverse ed a questo punto ci chiediamo, non senza preoccupazione, quale iter prevarrà sull’altro e quale turbamento tale discrasia potrà produrre nel Decisore. Invitiamo pertanto il Legislatore ad approfondire queste argomentazioni ed effettuare le opportune verifiche per armonizzare la Norma. Art.18 - Oggetto e contenuto dell’autorizzazione Comma 1) “...Non rientrano tra gli interventi soggetti ad autorizzazione (all’esercizio estrattivo) l’installazione degli impianti di seconda lavorazione dei materiali e le eventuali altre opere soggette alle norme edilizie...(sic)”. Riteniamo tale disposizione particolarmente penalizzante per l’attività estrattiva, in quanto incrementa notevolmente gli oneri amministrativi (in termini di costi, tempi e condizioni produttive), rispetto a quanto già utilmente riportato nelle istruzioni tecniche del TU vigente (rif. DGRT n°138 § 4.2.1 comma h) in cui, per i servizi et alium, non era richiesta autorizzazione e/o concessione edilizia perché rientranti nell’autorizzazione all’attività estrattiva e smantellati al fine del ciclo operativo. Art.19-Procedimento di rilascio dell’autorizzazione Comma 2) Non è comprensibile come può il SUAP indire la CDS se non è ancora conclusa la procedura della L.R.10/2010. Art.20 - Durata dell’autorizzazione Limitare la durata delle Autorizzazioni a 20 anni è un termine che se per talune tipologie di cava può avere un senso per altre è del tutto improponibile; preferibile sarebbe condizionare la durata all’entità della “riserva” o della “riserva strategica” e dare la possibilità di continuare i lavori fino all’esaurimento della riserva/riserva strategica previo presentazione di un nuovo progetto e relativa documentazione afferente come prevede il TU vigente. Art.23 - Varianti all’autorizzazione Comma 1 lettera a) L’ampliamento delle volumetrie di scavo indicate (1% del volume totale autorizzato e comunque non oltre il limite massimo di 1.000 mc ), se può avere un senso per una cava di pietre da taglio, è poco significativo per una grande cava d’inerti dove i volumi autorizzati superano facilmente i 5.000.000 di mc per cui è opportuno che il Legislatore differenzi i quantitativi in relazione alla tipologia di cava. Art.27 - Contributo di estrazione via V. Fossombroni 11 – 50136 Firenze tel. 055 2340878 fax 2269589 Email: [email protected] ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA Commi 1, 4 e 5) In relazione ai contributi da versare (limite max del 10,50% del valore medio di mercato per i materiali ad uso industriale, limite max del 5,25% del valore medio di mercato per i materiali da taglio e limite max anche oltre il 10,50% del valore medio di mercato ma comunque non superiore a 4,20 €/ton per i derivati) questi sono eccessivi e molto penalizzanti per le imprese se si considera quanto è la redditività dell’impresa con il regime fiscale in essere in un contesto di crisi conclamata; il contributo di estrazione potrebbe essere diminuito in relazione agli investimenti fatti dalle aziende per migliorare il ciclo produttivo e la sicurezza nello spazio temporale dell’anno di riferimento. Comma 9) Siffatto comma non tiene conto né delle tempistiche di versamento di cui al comma successivo né delle mutevoli dinamiche commerciali che si possono registrare durante la durata di un’autorizzazione (diminuzione dei materiali commercializzati, cambio del valore di mercato dei materiali ecc.): in pratica se un comune impone la realizzazione di un’opera del valore di 100.000 € ed il totale del contributo versato, nell’arco dell’autorizzazione, è pari a 50.000 €, la differenza come viene resa al gestore dell’attività estrattiva? Comma 10) Questo criterio può essere condivisibile, ma inserendo una forma di acconto alternativa per i primi sei mesi dell’anno nel caso che vi sia un vistoso calo delle vendite rispetto a quelle occorse nell’anno precedente a cui si fa riferimento per il calcolo del contributo dovuto. Art.29 - Permesso di ricerca La procedura per il permesso di ricerca nella sostanza ha la complessità di un progetto definitivo comprensivo delle verifiche ambientali e degli obblighi fidejussori, ma a differenza delle informazioni richieste al progetto definitivo non obbliga ad indicare i quantitativi dei materiali che si posso estrarre che riteniamo essere una informazione essenziale considerando la durata dello stesso (due anni non prorogabili).Nel caso che la ricerca sia fatta solo utilizzando dei sondaggi gli obblighi amministrativi rimangono gli stessi? Art.30 - Obblighi del ricercatore Comma 1) Tra gli obblighi del ricercatore è fatto divieto di non commercializzare il materiale estratto; tale materiale in alternativa come deve essere utilizzato? E’ presumibile che con i quantitativi recuperati da una ricerca non si riescano a compensare nemmeno metà delle spese per l’iter autorizzativo e per gli obblighi concorrenti. Art.31 - Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi Comma 2) Riteniamo arduo e di scarsa efficacia il recupero di cave in abbandono in ragione del 30% del materiale estratto in passato: a livello imprenditoriale è impensabile mettere in moto un iter di questo tipo senza la garanzia di ritorni economici. E’ una norma fallimentare già proposta nei piani regionali e provinciali di settore e del tutto inaccettabile in un contesto economico come l’attuale. Comma 3) Visto che la domanda è corredata anche dalle verifiche ambientali, non sono chiari le finalità ed i contenuti dello studio sulle condizioni naturalistiche del sito. Art.35 – Procedimento per il rilascio della concessione PROPOSTA DI MODIFICA via V. Fossombroni 11 – 50136 Firenze tel. 055 2340878 fax 2269589 Email: [email protected] ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 1. Ai fini del rilascio della concessione, il comune emette un pubblico avviso per individuare il soggetto interessato all’ottenimento della stessa sulla base di un progetto preliminare. 2. Il progetto preliminare contiene almeno: a) progetto di coltivazione comprensivo dell’analisi e modellazione giacimentologica; b) piano economico finanziario degli investimenti; c) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell’area; d) perizia di stima del progetto di risistemazione; e) indicazione delle opere di urbanizzazione; f) progettazione preliminare degli impianti di prima lavorazione. Titolo V Art.48 - Funzioni di polizia e di vigilanza Il controllo esercitato dai Comuni sulle attività estrattive è spesso problematico a causa di organici limitati e privi di competenze specifiche per cui le verifiche sono inesistenti o poco efficaci anche se esistono Comuni che dispongono di strutture deputate all’uopo che eseguono controlli adeguati. Il Legislatore specifichi quali sono i compiti dei Comuni, delle ASL e dell’ARPAT; tra i soggetti preposti alla vigilanza non viene indicato il CFS (Corpo Forestale dello Stato) che tuttavia autonomamente compie ispezioni e può applicare sanzioni. Laddove sono stati approvati i PAERP le provincie talvolta prevedono monitoraggi specifici e nel preambolo di questa Pdl al punto 24 si afferma che la Regione intende assumere un ruolo centrale mediante una funzione di controllo e vigilanza: considerata la situazione riteniamo sia necessario che il Legislatore stabilisca nel Regolamento di Attuazione una gerarchia nelle verifiche per evitare inutili e dannose sovrapposizioni se non conflitti di competenze. Titolo VII Art.51 - Obblighi informativi dei comuni Comma 1) lettera a “...nonché i volumi dei materiali estratti in ciascuna cava nell’anno (sic)”, manca la specifica “precedente” al termine della frase. Art.57 - Disposizioni transitorie Comma 2) Per non equivocare, visto che l’art.n°12 della L.R. 78/1998 facente parte del Titolo III viene abrogato secondo quanto previsto dall’art.n°6 6 della Pdl, non è più opportuno fare riferimento direttamente alla D.G.R. 138/2002? Art.58 - Sanzioni per inadempimento della Regione Le sanzioni sono irrilevanti rispetto al danno che questi ritardi possono creare soprattutto per la mancata approvazione, nei tempi previsti, del Regolamento di Attuazione che rappresenta un’indispensabile linea guida nella progettazione; sarebbe preferibile che il Regolamento di Attuazione fosse licenziato immediatamente dopo la Legge. Art.66 - Modifiche alla L.R. 78/1998 Nel caso in cui il Legislatore intenda mantenere il Titolo VII (Miniere) della L.R. 78/1998 e non abbia in previsione un TU dedicato ai materiali di prima categoria, lo stesso deve fornire spiegazioni in merito alle funzioni di polizia e di vigilanza nelle miniere ed alla gestione dei rifiuti di estrazione visto che l’attuale TU non legifera in merito a tali argomentazioni. via V. Fossombroni 11 – 50136 Firenze tel. 055 2340878 fax 2269589 Email: [email protected] ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA Altro Il termine “piano di coltivazione”, poiché citato in altri articoli (es. art.2 c.1, art.18 c.9, at.26 c.4 e c.5, art.44 c.1) deve quindi essere sostituito con il termine “progetto di coltivazione”. ASPETTI CONCLUSIVI La PdL è condivisibile laddove si parla di: • • • • • • risorse minerarie in s.l.; PRC (piano regionale cave) di livello regionale; PRC con validità a tempo indeterminato che può essere modificato ogni qualvolta se ne ravveda la necessità; consapevolezza che il settore delle attività estrattive si contraddistingue per la rilevanza economica e sociale; poteri sostitutivi della Regione nei confronti dei Comuni inadempienti a recepire i siti individuati dal PRC; i giacimenti (riserve e/o riserve strategiche) costituiscono “invarianti strutturali”. E’ perfettibile nella disciplina proposta dagli articoli precedentemente analizzati tanto che talvolta la Pdl sembra regredire rispetto ai contenuti del TU attualmente in essere. La PdL non è condivisibile in generale quando: • • • • • • • introduce il concetto s.l. di “risorsa mineraria” specificando poi che questa Pdl tratta delle sostanze minerali appartenenti alla categoria cave rimandando all’ormai obsoleta L.R. 78/1998 la legiferazione in materia di miniere; si verticalizzano le procedure amministrative sovrapponendo la Verifica di Assoggettabilità e la Valutazione Paesaggistica senza stabilire delle priorità; il Legislatore non prende iniziative per modificare la percezione collettiva sul sistema estrattivo regionale che dovrebbero valorizzare non solo l’importanza economica ma anche quella culturale; la Valutazione Paesaggistica è ritenuta assenso comunque dominante anche nei confronti di una “invariante strutturale”; si dichiara che la durata dell’autorizzazione non può superare i venti anni ed elimina la deroga già prevista nel vigente TU (art.n°18 comma 2) laddove si afferma “fino all’esaurimento del giacimento (riserva/riserva strategica) esistente all’interno dell’area di cava può essere richiesto il rinnovo dell’autorizzazione ...” l’iter del permesso di ricerca è eccessivamente complicato e privo di indicazioni sui volumi da ricercare; l’iter del permesso di ricerca non fornisce indicazioni sull’utilizzo dei materiali ricercati pur escludendone la commercializzazione. La PdL non è condivisibile in particolare quando: • • fa riferimento ad un approccio di progetto superato tralasciando altresì l’indicazione di aspetti essenziali per il buon governo del territorio quali la stabilità e sicurezza di sito e l’analisi di rischio geoambientale; sopprime la Direzione dei Lavori quale elemento di controllo tecnico-operativo fondamentale in qualsiasi intervento di trasformazione del territorio. via V. Fossombroni 11 – 50136 Firenze tel. 055 2340878 fax 2269589 Email: [email protected] ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA via V. Fossombroni 11 – 50136 Firenze tel. 055 2340878 fax 2269589 Email: [email protected]
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