Osservazioni PDL Cave - Ordine dei Geologi della Toscana

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
Firenze, 13 ottobre 2014
prot.471 /RT/mtf
Trasmissione a mezzo Email
[email protected]
Alla Terza Commissione consiliare "Sviluppo economico"
Consiglio Regionale della Toscana
via Cavour 2 - 50129 Firenze
Facendo seguito alla vostra cortese convocazione trasmettiamo le osservazioni alla
proposta di Legge oltre a delle note di indirizzo.
Di seguito le note.
Distinti saluti.
Il Presidente
dott. geol. Maria - Teresa Fagioli
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COMMISSIONE CAVE
Osservazioni alla Proposta di Legge “Norme in materia di cave”
PREMESSE
La Proposta di legge 356 (di seguito Pdl), già nel preambolo, ha un atteggiamento
innovativo e propositivo laddove introduce il concetto s.l. di “risorsa mineraria” e
sintetizza le funzioni di pianificazione mediante un solo piano di livello regionale (Piano
regionale cave - PRC), salvo poi all’art. n°1 speci ficare che questa Pdl tratta delle
sostanze minerali appartenenti alla categoria “cave”.
Il concetto di risorsa mineraria non è un termine “d’antan” anzi, oltre ad essere un
riconoscimento alla tradizione storica estrattiva della Regione, rappresenta, nel
concetto olistico di risorsa mineraria, un riallineamento con l’UE dove non esiste una
differenziazione amministrativa tra cave e miniere (con il termine mining si indica
l’industria estrattiva in senso generale) per poi ricadere nella conservativa
differenziazione tra cava e miniera stilata per le motivazioni geopolitiche del periodo
autarchico ma che nell’epoca della globalizzazione ha poco senso.
Una pianificazione “verticistica” è senz’altro positiva dato che permette un
atteggiamento di terzietà che i contesti periferici non sono in grado di garantire laddove
si manifestano inevitabili interferenze dovute al proliferare di movimenti di opposizione
spesso solo strumentali raramente propositivi. Ben vengano quindi le valorizzazioni e
l’incentivazione dei sistemi produttivi locali, delle pietre pregiate e di quant’altro il
patrimonio minerario regionale può offrire; l’attività estrattiva deve essere
progettualmente ed operativamente corretta, dotarsi possibilmente di sistemi di
ecogestione ed audit, seguire la cogenza normativa, ma, allo stesso tempo, disporre di
gradi di libertà che non sempre le tempistiche autorizzative, pesantemente
condizionate dai vincoli ambientali, possono garantire. E’ quindi necessario incentivare
i progetti di qualità, non solo attraverso sistemi comunitari di ecogestione ed audit, ma
dando garanzie di tempistiche autorizzative prive di vincoli temporali.
Nei metaobbiettivi questa Pdl si adopera per snellire ed unificare le procedure tuttavia,
nella lettura puntuale del testo, sembra emergere un’antinomia dove da un lato il
Legislatore si attiva per la riduzione degli oneri amministrativi e dall’altro tollera
duplicati di norme di cui diventa difficile comprendere il livello di priorità delle une sulle
altre.
Nel preambolo della Pdl, di cui abbiamo sottolineato il carattere innovativo, vorremmo
suggerire come OGT di dare un impulso affinché il testo contribuisca a modificare
nella percezione collettiva la sensazione generalmente diffusa che l’industria estrattiva
regionale sia un sistema unicamente caratterizzato da un bilancio ad impatto negativo
sul territorio mentre è sicuramente in grado di proporre qualcosa di diversamente
funzionale grazie al connubio industria, cultura, turismo che già annovera proseliti nella
comunità scientifica. La Pdl quindi potrebbe valutare ed incentivare, laddove ci sono
ovviamente le condizioni, forme di ripristino diverse dalla attuali in cui il dogma
imperante è ricoprire lo scavato (spesso non importa come) e piantumare il tutto
assecondato da sostanziose polizze fidejussorie a garanzia.
Oggi sono possibili nuove tecniche come il “restoration blasting” il cui scopo è quello di
sostituire fronti di cava uniformemente “ingegnerizzati” con sequenze di pendii aventi
un aspetto più naturale oppure tecniche di recupero del tipo landform replication. Non
sempre un ripristino e/o recupero indifferenziato è auspicabile laddove la coltivazione
ha messo a giorno affioramenti che di fatto rappresentano a tutti gli effetti un geosito
altrimenti non percepibile senza il concorso dell’attività estrattiva; ripristinare e/o
recuperare in maniera “non ragionata” produce un danno alla cultura e quindi, in ultima
analisi, alla collettività nel suo insieme.
OSSERVAZIONI ALL’ARTICOLATO
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Di seguito vengono analizzati una serie di articoli relativi ai vari Titoli del corpo
normativo in esame che riteniamo di interesse generale e che ben sottolineano, a
nostro parere, i contenuti di criticità al fine di costituire una base di discussione tra gli
stakeholders ed il Legislatore prima di licenziare il testo finale.
Un’attenzione specifica è rivolta all’ Articolo n°17 ed all’ Articolo n°35 trattandosi di
quelli che coinvolgono più direttamente e più comunemente l’attività dei geologi
progettisti e dei geologi direttori nelle attività estrattive per il quale si è ritenuto utile
fornire un’analisi circostanziata e proporne una migliore formulazione.
Titolo I
Art.n°1 – Oggetto
Non comprendiamo la strategia del Legislatore, una volta introdotto il concetto di
“risorsa mineraria”, di istituire un nuovo testo di legge per le cave, allineato con le
normative concorrenti entrate in vigore successivamente alla L.R. 78/1998, e
demandare, come si può dedurre dall’art.n°66 della Pdl, all’ormai obsoleta L.R.
78/1998 la legiferazione in materia di miniere. Al fine di ribadire l’europizzazione di
questa Pdl rispetto al TU trattando di risorse minerarie sarebbe forse preferibile che il
Titolo VII (Miniere) del TU venga inserito direttamente nel corpo della Pdl abrogando
quindi in toto la L.R. 78/98 e modificando l’attuale titolo della Pdl in “Norme in materia
di cave e miniere” sempre che il Legislatore non abbia in previsione un TU dedicato ai
materiali di prima categoria.
Art.n°2 - Definizioni
Con l’introduzione delle “definizioni” è stata finalmente colmata una lacuna presente
nelle precedenti normative di settore; tuttavia, al fine di migliorarne il contenuto,
riteniamo doveroso introdurre le terminologie riserva, riserva strategica, struttura di
deposito, rettificare il termine materiali per usi ornamentali e meglio espletare le
definizioni di attività di prima lavorazione, attività di seconda lavorazione e pertinenza
come di seguito specificato:
• riserva: si deve intendere la parte di una risorsa ben caratterizzata ed estraibile
in modo economicamente conveniente e legale; la riserva per essere
caratterizzata necessita di una conoscenza ottenibile attraverso un programma
circostanziato di indagini “on site” che preveda una verifica degli aspetti
geologici e morfologici, un campionamento ed una stima del volume sotteso e
di quello progettualmente estraibile in ragione dell’utilizzo finale dei materiali;
• riserva strategica: questo termine ripropone tecnicamente il concetto
precedente, ma in presenza di materiali di comprovato interesse industriale tali
da garantire a lungo termine la sopravvivenza di bacini e del relativo indotto ad
elevato livello occupazionale
Riserva e riserva strategica vanno a sostituire la definizione “giacimento”;
proporre al Legislatore di introdurre i termini “riserva” e “riserva strategica” al
posto di giacimento significa disporre di un grado di conoscenza più
approfondito su una certa risorsa che necessita comunque di una
perimetrazione urbanistica prima di diventare cava.
•
•
struttura di deposito: è la denominazione che in osservanza al D.Lgs.
n°117/2008 sostituisce i termini impropri discarica di cava e ravaneto; trovare
questo termine nella normativa di settore, oltre ad eliminare un “vulnus”,
contribuirebbe alla diffusione ed al definitivo recepimento del Decreto
sopraccitato da parte degli addetti ai lavori;
materiali per usi ornamentali: non è corretto parlare di materiali per usi
ornamentali (anche i pavimenti di gres lo sono), ma è più esatto parlare di
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•
•
lapidei ornamentali o pietre da taglio come la comunità scientifica insegna;
attività di prima lavorazione / attività di seconda lavorazione: nelle due
definizioni non si capisce quale sia la differenza tra “materiale estratto idoneo
all’utilizzazione” e “prodotto finito”; l’operazione di estrazione s.s. fa parte delle
attività di prima lavorazione o no?
pertinenza: l’inserimento del periodo “...da cui i rifiuti provengono e in cui
devono essere ricollocati...(sic)” non è pertinente con la definizione e
comunque l’asserto “...e in cui devono essere ricollocati...(sic)” è valido solo se
si rispettano le condizioni fissate all’art.n°10 co mma 1 del D.Lgs. n°117/2008.
Art.n°3 - Funzioni della Regione Toscana
Comma 1) lettera e
E’ necessario richiamare le modifiche alla L.R. 10/2010 proposte negli articoli finali
della Pdl per meglio chiarire quando la Verifica di Assoggettabilità e la Valutazione
d’Impatto Ambientale sono di competenza della Regione. Inoltre niente si afferma in
relazione alla Valutazione Paesaggistica che deve essere svolta nell’ambito del
procedimento autorizzativo come previsto dal Piano Paesaggistico del PIT.
Art.n°4 - Funzioni dei Comuni
Comma 1) lettera f
E’ necessario richiamare le modifiche alla L.R. 10/2010 proposte negli articoli finali
della Pdl per meglio chiarire quando la Verifica di Assoggettabilità e la Valutazione
d’Impatto Ambientale sono di competenza del Comune. Inoltre niente si afferma in
relazione alla Valutazione Paesaggistica che deve essere svolta nell’ambito del
procedimento autorizzativo come previsto dal Piano Paesaggistico del PIT.
Art.n°5 – Regolamento di attuazione
Comma 1) lettera a
Occorre sostituire la locuzione “piano di coltivazione” con “progetto definitivo”.
Titolo II
Art.n°7 - Contenuti del PRC
Comma 1) lettera e
L’elaborazione del PRC non deve essere eccessivamente condizionato dalla stima dei
fabbisogni in uno scenario economico come l’attuale in cui non ci saranno più cicli
lunghi che rendono facile la programmazione del fabbisogno reale; è ipotizzabile il
susseguirsi di serie economiche a “denti di sega” con picchi e regressioni che si
alterneranno in maniera disordinata per cui le previsioni di oggi possono non essere
più valide già domani.
Comma 2)
Riteniamo un concetto epocale e veramente innovativo il giacimento (riserva e/o
riserva strategica) che costituisce Invariante Strutturale; nelle specifico le “riserve
minerarie” non possono non costituire “invarianti strutturali” ai sensi dell’art.n°4 della
L.R. 1/2005. Confidiamo che questa “credenziale” crei il presupposto affinché questa
invariante abbia una coesistenza meno problematica con la componente
paesaggistica.
Art.n°9 - Adeguamento degli strumenti urbanistici c omunali
Comma 3)
Le pertinenze, soprattutto quando“... esterne al sito estrattivo (sic)”, come devono
essere perimetrate nel PRC e nei RU comunali? Devono avere la medesima
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destinazione urbanistica della cava o possono disporre di un’altra zonizzazione?
Titolo III
Art.16 - Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva
Comma 2)
ll Legislatore dovrebbe dettagliare e/o codificare i requisiti che determinano l’idoneità
tecnica e professionale delle imprese che inoltrano domanda di autorizzazione.
Comma 4)
Non è chiaro in cosa il Comune sia competente e neppure come quelli in subordine
intervengano nella Conferenza dei Servizi (CDS) e nella composizione dei contenuti
dell’autorizzazione.
Comma 6)
Non è chiaro come il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione possa essere
avviato senza prima aver concluso almeno la procedura della Verifica di
Assoggettabilità ai sensi della L.R. 10/2010 e quella relativa alla Valutazione
Paesaggistica.
Art.17 - Domanda di autorizzazione
Si osserva che nella Pdl sussistono significative carenze nelle disposizioni essenziali
che regolano la progettazione definitiva e che, inaspettatamente, è completamente
assente l’ ufficio di direzione dei lavori.
Quanto alla progettazione definitiva riteniamo opportuno modificare ed integrare le
disposizioni dell’ articolo 17 così da renderle realmente più efficaci negli obiettivi
previsionali di corretta gestione dell’attività estrattiva e di tutela del territorio.
Il problema principale è l’assoluta mancanza di riferimento ad aspetti fondamentali
quali la “stabilità e sicurezza di sito” e la “valutazione di rischio geoambientale”
(quest’ultima con riferimento a porzioni di territorio esterne al “sito estrattivo” per le
quali possono esservi interrelazioni fisiche di carattere dinamico legate agli effetti
dell’attività).
Inoltre non si comprende l’utilità della ripetizione generica di elaborati – cioè quelli
relativi ad aspetti “vegetazionali” e “paesaggistici” (Comma 1 lettera a) – tenuto
presente che dette analisi sono già presenti e ben meglio codificate nella normativa in
materia ambientale e paesaggistica.
Altro problema appare altresì legato ad un vecchio e superato approccio progettuale
ove si producevano separatamente – e spesso disorganicamente – un “piano di
coltivazione” ed alcune “analisi” (geologiche, geomorfologiche, idrografiche,
vegetazionali, ecc.) sullo stato inziale dell’area oggetto di intervento.
La progettazione di interventi in contesto geologico e geotecnico predominante –
secondo le attuali cognizioni e canoni tecnico-scientifici – comporta un’analisi integrata
ed un elevato grado di sviluppo tecnico per cui la locuzione “piano di coltivazione”
risulta obsoleta ed è necessariamente sostituita, in materia di georisorse minerarie, dal
termine “progetto di coltivazione”
Quanto alla direzione dei lavori – normalmente e storicamente presente per tutte le
opere od interventi, modesti o eccezionali, che hanno ricadute sul territorio (edilizia,
infrastrutture, cave, bonifiche, ecc.) e realizzata “sul campo” da tecnici dotati di
competenza specifica – costituisce per l’attività estrattiva, evidentemente, un elemento
imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, di tutela dell’ambiente
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e del territorio nonché di qualità del processo produttivo.
Si osserva altresì che i lavori di “coltivazione” e di “risistemazione” non possono oggi
ritenersi disciplinati, sotto il profilo tecnico ed operativo, da quel che resta della
normativa nazionale in materia di polizia mineraria (anche a seguito dell’applicazione
del D. Lgs. 179/2009 c.d. “taglia-leggi”) o dalle altre normative più recenti riguardanti i
soli aspetti della sicurezza nei luoghi di lavoro.
A tal fine la normativa non può non essere integrata con la previsione dell’ufficio di
“Direzione dei lavori” con relative precisazioni.
Ove ritenuto opportuno sarà possibile inserire nella norma le principali funzioni della
DDLL e precisare, nel regolamento di attuazione, le specifiche attività anche in
rapporto alle differenti tipologie di cava.
Nell’elenco della documentazione afferente la domanda di autorizzazione è stato
altresì soppresso, rispetto al TU in vigore, lo Schema di DSS.
Riteniamo che la conservazione dello schema di DSS possa essere importante; i
continui aggiornamenti e correzioni che la legislazione nazionale in materia di
sicurezza su i luoghi di lavoro ha subito dal 2008 ad oggi non hanno tuttavia preso in
considerazione le attività specifiche nelle unità estrattive, per le quali si deve far tuttora
riferimento al D.Lgs. n°624/1996 ormai inadeguato a sostenere gli elementi innovativi
introdotti dal D.Lgs. n°81/2008; uno schema di DSS ben strutturato crea i presupposti
per un DSS ben organizzato ed efficace.
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PROPOSTA DI MODIFICA
Art.17 Domanda di autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione è corredata da un progetto definitivo, coordinato da
(1)
professionista competente in materia di gestione delle georisorse , costituito dai
seguenti elaborati specialistici:
a) analisi e modellazioni geologiche e giacimentologiche, geotecniche,
geomorfologiche, idrogeologiche, idrologiche e meteo-climatiche relative
al luogo di intervento (stato ante operam);
b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano i contenuti progettuali
anche in relazione alla destinazione urbanistica e agli altri vincoli e limitazioni
d’uso del territorio interessato, con particolare riferimento alle risorse naturali
e paesaggistiche, nonché i criteri adottati per il loro rispetto e le misure di
tutela sanitaria e ambientale previste;
c) progetto di coltivazione di cui costituiscono contenuti essenziali:
1) la descrizione dell’area dell’intervento e delle singole fasi di coltivazione;
2) il metodo di coltivazione, le principali tecnologie adottate e
l’organizzazione del lavoro, i tempi di attuazione e gli schemi funzionali
delle varie fasi di coltivazione;
3) le tipologie ed i quantitativi dei materiali da estrarre;
4) le verifiche di stabilità e sicurezza di sito e la valutazione di rischio
geoambientale in relazione agli interventi previsti (stato intra operam
e stato post operam);
d) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza ed il
reinserimento ambientale dell’area, anche articolato per fasi, compreso lo
smantellamento degli eventuali impianti di lavorazione dei materiali, dei
servizi di cantiere e delle strade di servizio, con indicazione delle modalità e
dei tempi di attuazione;
e) piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al d.lgs. 117/2008;
f) piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti ai sensi della legge
regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento) e del decreto del Presidente della Giunta regionale 8
settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale
31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento");
g) progetto delle opere di urbanizzazione primaria necessarie e di quelle per
l’allacciamento ai pubblici servizi, delle opere per il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché delle ulteriori opere a
tutela degli interessi collettivi connessi con l’attività estrattiva;
h) perizia di stima del progetto di risistemazione;
i) programma economico-finanziario di copertura degli investimenti;
j) eventuali ulteriori allegati previsti dalla normativa per il rilascio di
autorizzazioni, nulla osta e assensi, comunque denominati.
2. Il titolare dell’attività estrattiva dovrà nominare un direttore dei lavori di
coltivazione e di risistemazione in possesso dei requisiti di cui all’Art. 27 del
D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 e s.m.i..
Il direttore dei lavori cura che i lavori per cui è preposto siano eseguiti in
conformità al progetto definitivo approvato assumendo in carico tutte le attività
e compiti particolari a lui espressamente demandati da Leggi e Regolamenti in
materia di attività estrattiva.
La nomina e l’accettazione dell’incarico devono risultare da idoneo atto formale
da trasmettersi al Comune prima dell’effettivo inizio dei lavori.
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3. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente è definito il modello di
domanda per il rilascio dell’autorizzazione e quello per la nomina del Direttore dei
Lavori.
Note
(1) Potendosi avere una progettazione multidisciplinare occorre individuare almeno un
professionista
responsabile
dell’integrazione
progettuale;
questo
professionista, ovviamente, può anche essere il redattore di parti specialistiche ove
rientranti nelle proprie competenze professionali.
Comma 1) lettera l
E’ necessario non sovraccaricare i procedimenti con duplicati di norme ambientali di
cui diventa difficile comprendere il livello di priorità delle une sulle altre, ci riferiamo in
particolare alla Verifica di Assoggettabilità richiesta dalla L.R. 10/2010 (Norme in
materia di valutazione ambientale) che in qualche modo collide con la Valutazione
Paesaggistica recentemente introdotta dal Piano Paesaggistico; in sostanza può
succedere che si arrivi con le due procedure a conclusioni diverse ed a questo punto ci
chiediamo, non senza preoccupazione, quale iter prevarrà sull’altro e quale
turbamento tale discrasia potrà produrre nel Decisore.
Invitiamo pertanto il Legislatore ad approfondire queste argomentazioni ed effettuare le
opportune verifiche per armonizzare la Norma.
Art.18 - Oggetto e contenuto dell’autorizzazione
Comma 1) “...Non rientrano tra gli interventi soggetti ad autorizzazione (all’esercizio
estrattivo) l’installazione degli impianti di seconda lavorazione dei materiali e le
eventuali altre opere soggette alle norme edilizie...(sic)”.
Riteniamo tale disposizione particolarmente penalizzante per l’attività estrattiva, in
quanto incrementa notevolmente gli oneri amministrativi (in termini di costi, tempi e
condizioni produttive), rispetto a quanto già utilmente riportato nelle istruzioni tecniche
del TU vigente (rif. DGRT n°138 § 4.2.1 comma h) in cui, per i servizi et alium, non era
richiesta autorizzazione e/o concessione edilizia perché rientranti nell’autorizzazione
all’attività estrattiva e smantellati al fine del ciclo operativo.
Art.19-Procedimento di rilascio dell’autorizzazione
Comma 2)
Non è comprensibile come può il SUAP indire la CDS se non è ancora conclusa la
procedura della L.R.10/2010.
Art.20 - Durata dell’autorizzazione
Limitare la durata delle Autorizzazioni a 20 anni è un termine che se per talune
tipologie di cava può avere un senso per altre è del tutto improponibile; preferibile
sarebbe condizionare la durata all’entità della “riserva” o della “riserva strategica” e
dare la possibilità di continuare i lavori fino all’esaurimento della riserva/riserva
strategica previo presentazione di un nuovo progetto e relativa documentazione
afferente come prevede il TU vigente.
Art.23 - Varianti all’autorizzazione
Comma 1 lettera a)
L’ampliamento delle volumetrie di scavo indicate (1% del volume totale autorizzato e
comunque non oltre il limite massimo di 1.000 mc ), se può avere un senso per una
cava di pietre da taglio, è poco significativo per una grande cava d’inerti dove i volumi
autorizzati superano facilmente i 5.000.000 di mc per cui è opportuno che il Legislatore
differenzi i quantitativi in relazione alla tipologia di cava.
Art.27 - Contributo di estrazione
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Commi 1, 4 e 5)
In relazione ai contributi da versare (limite max del 10,50% del valore medio di mercato
per i materiali ad uso industriale, limite max del 5,25% del valore medio di mercato per
i materiali da taglio e limite max anche oltre il 10,50% del valore medio di mercato ma
comunque non superiore a 4,20 €/ton per i derivati) questi sono eccessivi e molto
penalizzanti per le imprese se si considera quanto è la redditività dell’impresa con il
regime fiscale in essere in un contesto di crisi conclamata; il contributo di estrazione
potrebbe essere diminuito in relazione agli investimenti fatti dalle aziende per
migliorare il ciclo produttivo e la sicurezza nello spazio temporale dell’anno di
riferimento.
Comma 9) Siffatto comma non tiene conto né delle tempistiche di versamento di cui al
comma successivo né delle mutevoli dinamiche commerciali che si possono registrare
durante la durata di un’autorizzazione (diminuzione dei materiali commercializzati,
cambio del valore di mercato dei materiali ecc.): in pratica se un comune impone la
realizzazione di un’opera del valore di 100.000 € ed il totale del contributo versato,
nell’arco dell’autorizzazione, è pari a 50.000 €, la differenza come viene resa al
gestore dell’attività estrattiva?
Comma 10)
Questo criterio può essere condivisibile, ma inserendo una forma di acconto alternativa
per i primi sei mesi dell’anno nel caso che vi sia un vistoso calo delle vendite rispetto a
quelle occorse nell’anno precedente a cui si fa riferimento per il calcolo del contributo
dovuto.
Art.29 - Permesso di ricerca
La procedura per il permesso di ricerca nella sostanza ha la complessità di un progetto
definitivo comprensivo delle verifiche ambientali e degli obblighi fidejussori, ma a
differenza delle informazioni richieste al progetto definitivo non obbliga ad indicare i
quantitativi dei materiali che si posso estrarre che riteniamo essere una informazione
essenziale considerando la durata dello stesso (due anni non prorogabili).Nel caso che
la ricerca sia fatta solo utilizzando dei sondaggi gli obblighi amministrativi rimangono
gli stessi?
Art.30 - Obblighi del ricercatore
Comma 1)
Tra gli obblighi del ricercatore è fatto divieto di non commercializzare il materiale
estratto; tale materiale in alternativa come deve essere utilizzato? E’ presumibile che
con i quantitativi recuperati da una ricerca non si riescano a compensare nemmeno
metà delle spese per l’iter autorizzativo e per gli obblighi concorrenti.
Art.31 - Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi
Comma 2)
Riteniamo arduo e di scarsa efficacia il recupero di cave in abbandono in ragione del
30% del materiale estratto in passato: a livello imprenditoriale è impensabile mettere in
moto un iter di questo tipo senza la garanzia di ritorni economici. E’ una norma
fallimentare già proposta nei piani regionali e provinciali di settore e del tutto
inaccettabile in un contesto economico come l’attuale.
Comma 3)
Visto che la domanda è corredata anche dalle verifiche ambientali, non sono chiari le
finalità ed i contenuti dello studio sulle condizioni naturalistiche del sito.
Art.35 – Procedimento per il rilascio della concessione
PROPOSTA DI MODIFICA
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1. Ai fini del rilascio della concessione, il comune emette un pubblico avviso per
individuare il soggetto interessato all’ottenimento della stessa sulla base di un progetto
preliminare.
2. Il progetto preliminare contiene almeno:
a) progetto di coltivazione comprensivo dell’analisi e modellazione
giacimentologica;
b) piano economico finanziario degli investimenti;
c) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il
reinserimento ambientale dell’area;
d) perizia di stima del progetto di risistemazione;
e) indicazione delle opere di urbanizzazione;
f) progettazione preliminare degli impianti di prima lavorazione.
Titolo V
Art.48 - Funzioni di polizia e di vigilanza
Il controllo esercitato dai Comuni sulle attività estrattive è spesso problematico a causa
di organici limitati e privi di competenze specifiche per cui le verifiche sono inesistenti o
poco efficaci anche se esistono Comuni che dispongono di strutture deputate all’uopo
che eseguono controlli adeguati. Il Legislatore specifichi quali sono i compiti dei
Comuni, delle ASL e dell’ARPAT; tra i soggetti preposti alla vigilanza non viene
indicato il CFS (Corpo Forestale dello Stato) che tuttavia autonomamente compie
ispezioni e può applicare sanzioni. Laddove sono stati approvati i PAERP le provincie
talvolta prevedono monitoraggi specifici e nel preambolo di questa Pdl al punto 24 si
afferma che la Regione intende assumere un ruolo centrale mediante una funzione di
controllo e vigilanza: considerata la situazione riteniamo sia necessario che il
Legislatore stabilisca nel Regolamento di Attuazione una gerarchia nelle verifiche per
evitare inutili e dannose sovrapposizioni se non conflitti di competenze.
Titolo VII
Art.51 - Obblighi informativi dei comuni
Comma 1) lettera a “...nonché i volumi dei materiali estratti in ciascuna cava nell’anno
(sic)”, manca la specifica “precedente” al termine della frase.
Art.57 - Disposizioni transitorie
Comma 2)
Per non equivocare, visto che l’art.n°12 della L.R. 78/1998 facente parte del Titolo III
viene abrogato secondo quanto previsto dall’art.n°6 6 della Pdl, non è più opportuno
fare riferimento direttamente alla D.G.R. 138/2002?
Art.58 - Sanzioni per inadempimento della Regione
Le sanzioni sono irrilevanti rispetto al danno che questi ritardi possono creare
soprattutto per la mancata approvazione, nei tempi previsti, del Regolamento di
Attuazione che rappresenta un’indispensabile linea guida nella progettazione; sarebbe
preferibile che il Regolamento di Attuazione fosse licenziato immediatamente dopo la
Legge.
Art.66 - Modifiche alla L.R. 78/1998
Nel caso in cui il Legislatore intenda mantenere il Titolo VII (Miniere) della L.R.
78/1998 e non abbia in previsione un TU dedicato ai materiali di prima categoria, lo
stesso deve fornire spiegazioni in merito alle funzioni di polizia e di vigilanza nelle
miniere ed alla gestione dei rifiuti di estrazione visto che l’attuale TU non legifera in
merito a tali argomentazioni.
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Altro
Il termine “piano di coltivazione”, poiché citato in altri articoli (es. art.2 c.1, art.18 c.9,
at.26 c.4 e c.5, art.44 c.1) deve quindi essere sostituito con il termine “progetto di
coltivazione”.
ASPETTI CONCLUSIVI
La PdL è condivisibile laddove si parla di:
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risorse minerarie in s.l.;
PRC (piano regionale cave) di livello regionale;
PRC con validità a tempo indeterminato che può essere modificato ogni
qualvolta se ne ravveda la necessità;
consapevolezza che il settore delle attività estrattive si contraddistingue per la
rilevanza economica e sociale;
poteri sostitutivi della Regione nei confronti dei Comuni inadempienti a recepire i
siti individuati dal PRC;
i giacimenti (riserve e/o riserve strategiche) costituiscono “invarianti strutturali”.
E’ perfettibile nella disciplina proposta dagli articoli precedentemente analizzati
tanto che talvolta la Pdl sembra regredire rispetto ai contenuti del TU
attualmente in essere.
La PdL non è condivisibile in generale quando:
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introduce il concetto s.l. di “risorsa mineraria” specificando poi che questa Pdl
tratta delle sostanze minerali appartenenti alla categoria cave rimandando
all’ormai obsoleta L.R. 78/1998 la legiferazione in materia di miniere;
si verticalizzano le procedure amministrative sovrapponendo la Verifica di
Assoggettabilità e la Valutazione Paesaggistica senza stabilire delle priorità;
il Legislatore non prende iniziative per modificare la percezione collettiva sul
sistema estrattivo regionale che dovrebbero valorizzare non solo l’importanza
economica ma anche quella culturale;
la Valutazione Paesaggistica è ritenuta assenso comunque dominante anche nei
confronti di una “invariante strutturale”;
si dichiara che la durata dell’autorizzazione non può superare i venti anni ed
elimina la deroga già prevista nel vigente TU (art.n°18 comma 2) laddove si
afferma “fino all’esaurimento del giacimento (riserva/riserva strategica) esistente
all’interno dell’area di cava può essere richiesto il rinnovo dell’autorizzazione ...”
l’iter del permesso di ricerca è eccessivamente complicato e privo di indicazioni
sui volumi da ricercare;
l’iter del permesso di ricerca non fornisce indicazioni sull’utilizzo dei materiali
ricercati pur escludendone la commercializzazione.
La PdL non è condivisibile in particolare quando:
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fa riferimento ad un approccio di progetto superato tralasciando altresì
l’indicazione di aspetti essenziali per il buon governo del territorio quali la stabilità
e sicurezza di sito e l’analisi di rischio geoambientale;
sopprime la Direzione dei Lavori quale elemento di controllo tecnico-operativo
fondamentale in qualsiasi intervento di trasformazione del territorio.
via V. Fossombroni 11 – 50136 Firenze tel. 055 2340878 fax 2269589
Email: [email protected]
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
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