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Roma, 25 marzo 2014
Prot. n. 98/2014 flcgil DP/MV-stm
Alla Direzione Generale
Università degli Studi
Via Savonarola, 9
44121 FERRARA
e p.c.
Al Presidente CODAU
Al Presidente CRUI
OGGETTO: Verbale Collegio Revisori dei conti n. 225 del 25.2.14 – Decorrenza PEO
Alle scriventi OO.SS. risulta che nella riunione citata in oggetto, il rappresentante del MEF nel Collegio ha informato
di aver effettuato un approfondimento circa la possibilità di retrodatare le progressioni di carriera orizzontali, acquisendo
pareri della Funzione Pubblica, dell’ARAN e della Ragioneria Generale dello Stato.
Tale approfondimento, si legge nel verbale, “ha condotto a rilevare che le progressioni economiche orizzontali non
possono essere retrodatate oltre il 1° gennaio dell’annualità nel corso della quale l’amministrazione individua i vincitori della
progressione medesima. “
La risposta pervenuta dalla Ragioneria, riportando un parere Aran riferito al Comparto Enti Locali, in maniera irragionevole ed
in contrasto ai normali canoni di correttezza nell’applicazione della normativa disciplinante la materia in questione, non tiene
conto delle disposizioni contenute nel CCNL Comparto Università ed in particolare dall’art. 79, co. 5.
Infatti la stessa Aran, con riferimento agli orientamenti applicativi UNI_011 riferisce che: “ Si ritiene opportuno rilevare che
l’art. 79, comma 5, del ccnl del 16 ottobre 2008 è chiaro nella sua interpretazione logico-letterale in base alla quale i passaggi
alle posizioni economiche immediatamente superiori decorrono dal 01 gennaio dell’anno di riferimento e, tale decorrenza, non
è nella disponibilità della contrattazione integrativa”.
Tale orientamento viene confermato dall’ARAN anche in occasione del quesito relativo al Comparto Ministeri (orientamenti
applicativi M_13): “ Secondo l’art. 18, comma 2 del CCNL, le progressioni economiche decorrono dal 01 gennaio dell’anno di
riferimento”..
Risulta evidente come i CCNNLL citati dall’Aran abbiano descritto in maniera chiara, nei due articoli citati – art. 79, co. 5 per
l’Università e art. 18, co. 2 per i Ministeri) le modalità applicative dell’istituto delle PEO e la loro decorrenza.
Inoltre, per quanto concerne il CCNL Università, avendo fissato con chiarezza anche i criteri e le ponderazioni da applicare
nelle procedure per le valutazioni che si svolgono annualmente, garantisce a tutti i lavoratori dipendenti la loro conoscenza
anche se tale valutazione dovesse avvenire a posteriori rispetto all’anno di competenza.
In relazione a quanto sopra, le scriventi OO.SS. invitano e diffidano l’Amministrazione in indirizzo indicata di applicare quanto
previsto dai contratti integrativi regolarmente sottoscritti dalle parti, provvedendo ad applicare la decorrenza giuridica dal 01
gennaio di ciascun anno le nuove posizioni acquisite dal personale.
Diversamente, si provvederà ad adire l’autorità giudiziaria competente al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nonchè
quelli dei lavoratori propri iscritti anche ai fini risarcitori.
Distinti saluti.
FLC CGIL
Domenico Pantaleo
CISL Federazione Università
Antonio Marsilia
UIL RUA
Alberto Civica
FLC CGIL
CISL Federazione Università
UIL RUA
www.flcgil.it
[email protected]
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