Via L. Serra, 31 – 00153 Roma Tel. 06 83966800 - Fax 06 5883440 Via Rovereto, 11 – 00198 Roma Tel. 06 8840772 - Fax 06 8844977 Via Umbria, 15 - 00187 Roma Tel. 06 4870125 - Fax 06 87459039 Roma, 25 marzo 2014 Prot. n. 98/2014 flcgil DP/MV-stm Alla Direzione Generale Università degli Studi Via Savonarola, 9 44121 FERRARA e p.c. Al Presidente CODAU Al Presidente CRUI OGGETTO: Verbale Collegio Revisori dei conti n. 225 del 25.2.14 – Decorrenza PEO Alle scriventi OO.SS. risulta che nella riunione citata in oggetto, il rappresentante del MEF nel Collegio ha informato di aver effettuato un approfondimento circa la possibilità di retrodatare le progressioni di carriera orizzontali, acquisendo pareri della Funzione Pubblica, dell’ARAN e della Ragioneria Generale dello Stato. Tale approfondimento, si legge nel verbale, “ha condotto a rilevare che le progressioni economiche orizzontali non possono essere retrodatate oltre il 1° gennaio dell’annualità nel corso della quale l’amministrazione individua i vincitori della progressione medesima. “ La risposta pervenuta dalla Ragioneria, riportando un parere Aran riferito al Comparto Enti Locali, in maniera irragionevole ed in contrasto ai normali canoni di correttezza nell’applicazione della normativa disciplinante la materia in questione, non tiene conto delle disposizioni contenute nel CCNL Comparto Università ed in particolare dall’art. 79, co. 5. Infatti la stessa Aran, con riferimento agli orientamenti applicativi UNI_011 riferisce che: “ Si ritiene opportuno rilevare che l’art. 79, comma 5, del ccnl del 16 ottobre 2008 è chiaro nella sua interpretazione logico-letterale in base alla quale i passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori decorrono dal 01 gennaio dell’anno di riferimento e, tale decorrenza, non è nella disponibilità della contrattazione integrativa”. Tale orientamento viene confermato dall’ARAN anche in occasione del quesito relativo al Comparto Ministeri (orientamenti applicativi M_13): “ Secondo l’art. 18, comma 2 del CCNL, le progressioni economiche decorrono dal 01 gennaio dell’anno di riferimento”.. Risulta evidente come i CCNNLL citati dall’Aran abbiano descritto in maniera chiara, nei due articoli citati – art. 79, co. 5 per l’Università e art. 18, co. 2 per i Ministeri) le modalità applicative dell’istituto delle PEO e la loro decorrenza. Inoltre, per quanto concerne il CCNL Università, avendo fissato con chiarezza anche i criteri e le ponderazioni da applicare nelle procedure per le valutazioni che si svolgono annualmente, garantisce a tutti i lavoratori dipendenti la loro conoscenza anche se tale valutazione dovesse avvenire a posteriori rispetto all’anno di competenza. In relazione a quanto sopra, le scriventi OO.SS. invitano e diffidano l’Amministrazione in indirizzo indicata di applicare quanto previsto dai contratti integrativi regolarmente sottoscritti dalle parti, provvedendo ad applicare la decorrenza giuridica dal 01 gennaio di ciascun anno le nuove posizioni acquisite dal personale. Diversamente, si provvederà ad adire l’autorità giudiziaria competente al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nonchè quelli dei lavoratori propri iscritti anche ai fini risarcitori. Distinti saluti. FLC CGIL Domenico Pantaleo CISL Federazione Università Antonio Marsilia UIL RUA Alberto Civica FLC CGIL CISL Federazione Università UIL RUA www.flcgil.it [email protected] www.universita.cisl.it [email protected] www.uilrua.it [email protected]
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