REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA (SEZIONE SECONDA) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4657 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: (Omissis) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. (Omissis), con domicilio eletto in (Omissis), (Omissis); contro Il Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. (Omissis), con domicilio eletto in (Omissis), piazza (Omissis); nei confronti di (Omissis), rappresentato e difeso dall'avv. (Omissis), con domicilio eletto in (Omissis), via (Omissis); per l'annullamento del permesso di costruire n. 63/2004 riguardante la realizzazione di un fabbricato destinato a chiesa in zona (Omissis) – destinata ad attrezzature; e sui motivi aggiunti depositati il 15.2.2011 per l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 rilasciato in data 19.10.2010 dal Comune di Casalnuovo per il manufatto in esame. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo di Napoli e di (Omissis); Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Vincenzo Blanda e uditi l’avv. (Omissis) per la ricorrente, l’avv. (Omissis) per il Comune di Casalnuovo di Napoli e l’avv. (Omissis)per il controinteressato (Omissis); Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO La società "(Omissis) S.r.l." è proprietaria di un suolo in Casalnuovo di Napoli in (Omissis) ricadente in zona (Omissis) del vigente P.R.G., riportata nel catasto edilizio del Comune con i seguenti dati: foglio (Omissis), particella (Omissis), foglio (Omissis), particella (Omissis), avente una superficie pari a mq. 2.117. Premette la società ricorrente che il fondo di proprietà confina con il complesso parrocchiale della "(Omissis)", la cui realizzazione è stata assentita con P.d.C. n. 63 rilasciato al Comune di Casalnuovo di Napoli il 23.6.2004. Avverso tale atto ha quindi proposto impugnativa l’interessata deducendo i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.p.r. n. 380/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 41 sexies della l. 17.8.1942, n. 1150; violazione dello strumento urbanistico locale; violazione dell'art. 26 N.T.A. al P.R.G. parcheggi inerenti le costruzioni; violazione e falsa applicazione dell'art. 869 c.c.; art. 872, comma 2, codice civile. L'art. 41 sexies della L. 17 sposto 1942, 1150, modificato dall'art. 2 della L. 10.2.1989, n. 122 prescrive che nella edificazione delle nuove costruzioni devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione. Tale disposizione è stata recepita nell’art. 26 delle N.T.A. al P.R.G., con specifico riferimento alla Z.T.O. "(Omissis)" in cui ricade l'intervento edilizio in esame. Il permesso di costruire sarebbe viziato perché non prevederebbe la riserva di cui all'art. 41 sexies della legge 17 sposto 1942, 1150, e violerebbe l'art. 12 del D.P.R. 380/2001, perché non conforme alla previsione dello strumento urbanistico locale che impone la realizzazione di parcheggi secondo il rapporto di 0,1 mq/mc; 2) violazione dello strumento urbanistico locale; violazione dell'art. 26 delle N.T.A. sui limiti di altezza dei fabbricati; violazione dell'art. 61 regolamento edilizio comunale; violazione e falsa applicazione dell'art. 869 codice civile. Il P.d.C. n. 63 del 23.6.2004 rilasciato in favore del controinteressato autorizza un’altezza massima di m. 12,00. Il fabbricato del complesso parrocchiale avrebbe un’altezza di m. 16,85, in contrasto con l'art. 26 delle N.T.A. al P.R.G. che prevede, per la Z.T.O. "(Omissis)" in cui ricade l'intervento edilizio un’altezza massima di m. 12,00 e dell’art. 61 del Regolamento Edilizio Comunale che sancisce i criteri di misurazione dell'altezza del fabbricato; 3) violazione dello strumento urbanistico locale; violazione dell'art. 26 delle n.t.a. al p.r.g. – rapporto massimo di copertura; violazione e falsa applicazione dell’art. 869 codice civile. La superficie massima realizzata di 1610 mq. sarebbe superiore a quella di 1.596 mq. consentita dall’art. 26 delle N.T.A. al P.R.G. locale, secondo cui nella zona urbanistica in questione può aversi un rapporto massimo di copertura pari al 35% del lotto d'intervento; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 25-26 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere, sviamento. Mancherebbe il certificato di agibilità e di collaudo statico; 5) violazione e falsa applicazione dell'art. 27 d.p.r. n. 380/2001 - eccesso di potere, sviamento. Il Comune di Casalnuovo non avrebbe esercitato le verifiche di compatibilità edilizia, omettendo di rilevare la rispondenza dell'intervento alle norme di legge ed alla strumentazione urbanistica; 6) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. l. 241/1990; lesione dei diritti partecipativi al procedimento amministrativo. La società ricorrente non ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio del P.d.C., pur avendo la ricorrente un concreto interesse alla partecipazione ai relativi provvedimenti amministrativi. In data 19.10.2010 il Comune di Casalnuovo ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 per il manufatto in esame; tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti depositati il 15.2.2011 con i quali è stato dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del n. 380/2001; violazione dello strumento urbanistico locale; violazione dell'art. 26 delle n.t.a. al p.r.g.; violazione e falsa applicazione dell'art. 78 regolamento edilizio comunale, dell'art. 41-sexies della l. n 17.8.1942, n. 1180; dell'art. 3 del d.m. 1444/1968, dell'art. 3 della l. 241/1990, dell'art. 869 c.c.; istanza di riduzione in pristino ex art. 872 comma 2 c.c.; violazione e falsa applicazione delle norme sul giusto procedimento amministrativo; eccesso di potere per difetto dei presupposti; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta, sviamento di potere; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Nel caso di specie non sussisterebbe la compatibilità urbanistica delle opere abusive sia al momento della loro realizzazione, sia a quello della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità necessaria ad ottenere il permesso di costruire ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Dette opere contrasterebbero con l'art. 26 delle N.T.A. al P.R.G. nella parte in cui recepisce il disposto di cui all'art. 43 sexies della legge L. 17 agosto 1942 n. 1150 secondo cui il rapporto di spazio per parcheggi in aree pertinenziali non deve essere inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metti cubi di costruzione. Anche a voler ritenere che l'area oggetto d'intervento edilizio ricada in Z.T.O. "F" destinato a servizi, non sarebbe stata osservata la riserva di spazi da destinarsi a parcheggio prevista dall’'art. 78, comma 3, del Regolamento Edilizio Comunale. Sarebbe stato violato anche l'art. 3 del D.M. l444/1968 che, nel disciplinare i rapporti massimi degli spazi da destinarsi agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, prescrive, al comma 2, lett. d), che una superficie minima di mq. 2,50 di superficie debba essere destinala a parcheggi. In disparità di trattamento con altra situazione in cui il Comune di Casalnuovo avrebbe negato alla ricorrente il titolo edilizio per la realizzazione dì un parcheggio; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.p.r. n. 380/2001; violazione dello strumento urbanistico locale; violazione dell'art. 26 n.t.a. sui limiti di altezza dei fabbricati; violazione dell'art. 61 del regolamento edilizio comunale, dell'art. 5 d.m. 1444/1968, dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 869 c.c.; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, violazione dell'art. 97 della Costituzione. Non sussisterebbe la cd. doppia conformità urbanistica rispetto alla realizzazione del manufatto e alla presentazione dell'istanza di accertamento di conformità. Il fabbricato del complesso parrocchiale avrebbe un'altezza di m. 16,85 superiore a quella massima prevista dall'art. 26 delle N.T.A. al P.R.G. per la Z.T.O. "(Omissis)" (di m. 12,00) e ciò in violazione dell'art. 61 del Regolamento Edilizio Comunale su i criteri di misurazione dell'altezza del fabbricato. L'altezza del fabbricato non sarebbe conforme ai criteri indicati dall'art. 5 DM 1444/1968 e ciò in violazione dell'art. 869 cc che impone ai soggetti che eseguono costruzioni o riedificazioni di rispettare le norme dei piani regolatori; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.p.r. n. 380/21001; violazione dello strumento urbanistico locale, dell'art. 26 delle n.t.a. al p.r.g. in relazione al rapporto massimo di copertura; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 869 c.c.; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, violazione dell'art. 97 Cost. La superficie massima realizzata di 1610 mq. sarebbe superiore a quella di 1.596 mq. consentita dall’art. 26 delle N.T.A. al P.R.G. locale secondo cui nella zona urbanistica in questione può aversi un rapporto massimo di copertura pari al 35% del lotto d'intervento; 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 lett. q del d.p.r. n. 380/2001; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/1991); eccesso di potere per difetto dei presupposti, per difetto di istruttoria e violazione dell'art. 97 Cost. Il Comune ha disposto l’esonero del pagamento del contributo di cui all'art. 16 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 in quanto l'intervento edilizio ricade nei casi di cui all'art. 17, comma 2, lettera "c" del d.P.R. 380/2001, tuttavia non ricorrerebbero i presupposti per l'esonero totale in quanto (in relazione all'elemento soggettivo) il controinteressato, pur avendo realizzato un'opera di interesse pubblico, non agirebbe per conto della pubblica amministrazione, né avrebbe un collegamento giuridicamente rilevante con la stessa P.A. come richiesto dalle norme; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss, 241/1990, lesione dei diritti partecipativi al procedimento amministrativo. Il Comune avrebbe omesso la comunicazione di avvio del procedimento; 6) istanza risarcitoria responsabilita' per danno da disturbo ex art. 2043 c.c.; violazione dei principi del giusto procedimento amministrativo; violazione degli artt. 41, 42 e 97 Cost. È chiesto il risarcimento del danno derivante dalla asserita illegittima attività del Comune. Il Comune di Casalnuovo di Napoli si è costituito in giudizio con memoria depositata il 28.2.2011 in cui eccepisce la irricevibilità del ricorso e dei motivi aggiunti e la loro infondatezza nel merito. Si è costituito anche il controinteressato (Omissis), parroco della chiesa della "(Omissis)", che ha dedotto la irricevibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per tardività, chiedendo infine la loro reiezione per infondatezza. Le parti hanno presentato memorie in cui ribadiscono le rispettive tesi. All’udienza pubblica del 9 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO 1. In via preliminare, il Collegio rileva di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di irricevibilità del ricorso e dei motivi aggiunti sollevate dalla difesa del Comune di Casalnuovo di Napoli e del controinteressato, in quanto sia il ricorso che i motivi aggiunti sono infondati nel merito. 2. Con il primo motivo del ricorso introduttivo e con il primo dei motivi aggiunti la società (Omissis) S.r.l. deduce l'illegittimità del permesso di costruire per la violazione dell'art. 41 sexies della L. 17.8.1942, n.1150 per l’omessa previsione di appositi spazi per parcheggi nella misura di un metro quadrato per ogni metro cubo di costruzione. La tesi non merita adesione. Dall'istanza ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 risulta che l'area ha una superficie di complessivi mq. 5398.00 occupati dall'edificio per il 29,65%, mentre il restante 70% circa è costituito da un’area scoperta "pavimentata con manto bituminoso" adibita a parcheggio. Inoltre dalla relazione tecnica del 4.2.2011 degli architetti (Omissis) e (Omissis), si evince che "l'ingresso dalla Via (Omissis), al piazzale antistante la chiesa, avviene tramite due percorsi di propria proprietà; il primo confinante ad est con il bar (Omissis) a nord con via (Omissis) ad ovest con la proprietà (Omissis) S.r.l., il secondo invece confina ad est con la proprietà (Omissis) S.r.l. a nord con Via (Omissis) ad ovest con l'albergo (Omissis) (vedasi planimetria catastale allegato 2); le aree destinate a parcheggio sono ben evidenziate, sia nel Permesso di Costruire n. 63/2004 rilasciato dal Comune di Casalnuovo di Napoli (rappresentate nella Tav. N. lA allegata al progetto approvato), sia nelle tavole del Permesso di Costruire n. 1812004 dell'Accertamento di Conformità ai sensi dell'art. 36 del DPR". 2.1 Quanto alla dedotta disparità di trattamento con altra situazione in cui il Comune avrebbe negato il permesso di costruire per realizzare il parcheggio, si osserva che la decisione di questa Sezione n. 2398/2010 (menzionata dalla ricorrente) attiene a fattispecie non identica a quella in esame, posto che in tale decisione si fa riferimento al diniego da parte del Comune di Casalnuovo del permesso di costruire una casa albergo – centro benessere in zona (Omissis) del PRG sull’assunto (ritenuto erroneo da questo TAR) del venir meno dei vincoli preordinati all’esproprio, per cui l’area interessata doveva considerarsi quale zona bianca ai fini del calcolo dei parametri urbanistici. Ciò è sufficiente a rilevare la non pertinenza delle deduzioni di parte ricorrente, atteso che la contraddittorietà per disparità di trattamento può ravvisarsi solo rispetto a situazioni del tutto identiche che, peraltro, la ricorrente non ha nemmeno evidenziato limitandosi a richiamare il precedente di questa Sezione sopra indicato. 3. Con il secondo motivo di ricorso, riproposto nei motivi aggiunti, la società (Omissis) sostiene che il complesso parrocchiale realizzato avrebbe un'altezza di mt. 16,85 superiore a quella consentita nelle N.T.A. del Vigente P.G.R. per la sottozona "(Omissis) attrezzature collettive — attrezzature religiose" (mt. 12.00), in violazione dell'art. 61 del Regolamento edilizio comunale che stabilisce i criteri di misurazione dei fabbricati. Al riguardo si osserva che nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti non viene indicato quale sia il parametro di riferimento utilizzato dalla ricorrente per calcolare l'altezza dell'edificio, posto che la censura si limita a riportare un'altezza di 16.85 mt.-. Ad ogni modo l'art. 26 delle NTA per la sottozona (Omissis) del P.R.G. del Comune di Casalnuovo di Napoli stabilisce un’altezza massima degli edifici pari a m 12,00, mentre l'art. 3, comma 11, delle NTA definisce altezza del fabbricato ((Omissis)) come "la differenza fra la quota media del terreno e la quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano praticabile, qualora terreno e strada siano orizzontali alla medesima quota. Qualora terreno e strada non siano orizzontali o siano orizzontali a quote diverse, l'altezza è riferita al punto più basso del terreno interessato dalla costruzione; qualora il soffitto dell'ultimo piano praticabile, non sia orizzontale, l'altezza è riferita al punto medio del suo intradosso". Poiché il complesso parrocchiale in esame si articola su 3 livelli (piano seminterrato, piano terra, primo piano) appare logico -come eccepito dal controinteressato - che ai fini del calcolo dell’altezza si faccia riferimento non alla quota del seminterrato (come sembra sostenere parte ricorrente nella censura genericamente esposta), ma al "punto più basso del terreno interessato dalla costruzione" come prescritto dalle NTA. Così come persuasiva appare l’eccezione del controinteressato sulle modalità con cui calcolare l'altezza dell'edificio, secondo cui occorre riferirsi all’altezza media determinata con una media ponderata tra le altezze presenti nelle varie parti dell'edificio, attesa la irregolarità geometrica della copertura, come si evince dalla nota redatta dal Comune di Casainuovo, Settore 5° Edilizia Pubblica Privata, Settore 7° Lavori Pubblici a seguito del sopralluogo del 23.6.2010 in cui si afferma che "...la forma geometrica di tale copertura (della chiesa) è irregolare tendente a quella tronco elicoidale, a superficie sghemba, a mezzo della zona absidale che è a cupola…". Da quanto sopra consegue che non emergono elementi idonei a contestare quanto eccepito dal Comune e dal controinteressato, secondo cui l’altezza del complesso parrocchiale è pari a m. 11,66, inferiore a quella di m. 12,00 prevista per la sottozona (Omissis), sulla base della nota prot. n. 1026 del 15.7.2010 dell’area tecnica del Comune di Casalnuovo, in cui si afferma che "l'altezza massima del complesso parrocchiale risulta essere di mt. 11.66 misurata dalla quota media del terreno così come misurata nella fase di istruttoria relativamente al rilascio del permesso di costruire n. 63/2004…". Quanto poi alla maggiore altezza del campanile occorre ribadire l’assoluta genericità della censura, posto che come già evidenziato la ricorrente non ha indicato in base a quale parametro ha calcolato l’altezza. Tutto ciò non senza considerare che anche a voler ritenere sussistente il denunciato incremento di altezza del campanile (m. 1,5), esso appare di dimensioni tali (considerata l’altezza del complesso parrocchiale) da non comportare alcun aggravio sul piano urbanistico, in quanto si tratta di un elemento accessorio legato in modo strumentale alla parrocchia, non suscettibile di autonoma utilizzabilità per fini diversi da quelli strettamente legati alle esigenze della comunità religiosa. Infatti, come risulta dal già citato sopralluogo dei tecnici comunali, "l’estremità del campanile è costituita da tubolari in acciaio destinati a sostenere le campane, elemento questo che non appare tale da incidere significativamente sul contesto urbanistico del territorio". Da quanto sopra consegue che la costruzione realizzata appare conforme al progetto originario, per cui l'Amministrazione risulta aver agito legittimamente non solo nel rilasciare l'originario permesso di costruire n. 63 del 23.6.2004, ma anche nel concedere il permesso di costruire in sanatoria n. 18 del 19.10.2010 ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 380/2010. 4. Con il terzo motivo di ricorso, ripetuto nel terzo motivo aggiunto, la società ricorrente deduce la violazione del'art. 26 delle N.T.A. del P.G.R. del Comune di Casalnuovo di Napoli sotto il profilo del superamento del rapporto massimo di copertura (fissato al 35% del lotto di intervento) calcolato facendo riferimento ad una superficie di mq. 4560. La censura non convince in quanto dagli atti di causa emerge che l'area interessata dai lavori è individuata al N.C.E.U. di Casalnuovo di Napoli al foglio 4 particelle nn. 1117 e 1118, che hanno una superficie pari rispettivamente a mq. 4908 e mq. 490 per complessivi mq 5398,00. Né al riguardo l’interessata ha indicato gli elementi in base ai quali ha individuato una superficie inferiore rispetto a quella che risulta dai dati catastali. 5. Nel quarto motivo di ricorso, ripetuto nei quinto dei motivi aggiunti, la ricorrente sostiene che l'amministrazione non avrebbe valutato l'agibilità del complesso, in violazione degli artt. 25, 26 e 27 del d.P.R. n. 380 del 2001. Nella vicenda in esame l'Amministrazione sta ancora svolgendo l’istruttoria necessaria per verificare l’agibilità del fabbricato, tuttavia tale situazione (e quindi la mancanza del certificato di agibilità) non incide sulla legittimità del permesso di costruire e su quello in sanatoria rilasciato dal Comune, posto che l’agibilità costituisce requisito che può essere accertato soltanto dopo la realizzazione delle opere. Ne consegue che la società ricorrente, allo stato, è priva di un interesse qualificato e differenziato a censurare l'assenza di un atto in via di adozione, che non determina alcuna lesione diretta della propria sfera giuridica. 5.1. Pur avendo rilevato l’infondatezza della censura, appare comunque opportuno osservare che l’assenza, allo stato, di una definitiva valutazione della agibilità del compendio immobiliare debba indurre l’Amministrazione comunale (e tutti gli altri enti preposti) a verificare l’esistenza delle condizioni di sicurezza necessarie per lo svolgimento delle funzioni religiose, anche in considerazione del fatto che queste ultime coinvolgono usualmente un numero consistente di persone. 6. Sulla base di quanto appena considerato deve essere disatteso anche il quinto motivo di ricorso in ordine alla omessa vigilanza sull'attività urbanistico edilizia nel territorio comunale da parte del Comune, in violazione dell'art. 27 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380. Il Comune di Casalnuovo, a seguito del sopralluogo effettuato il 23.6.2010 al termine dei lavori, ha riscontrato delle difformità rispetto a quanto assentito con il permesso di costruire n. 63/2004, variazioni che sono state valutate come non essenziali rispetto al progetto approvato, tanto da poter essere considerate favorevolmente nel permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 380/2001. 7. Non merita adesione anche l’ultimo motivo di ricorso in ordine alla mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 riguardante il rilascio del permesso di costruire. Secondo un ormai costante orientamento della giurisprudenza amministrativa "non sussiste alcun obbligo per il Comune di dare comunicazione ai proprietari frontisti o vicini dell'avvio del procedimento diretto al rilascio di concessione edilizia, in quanto gli interessi coinvolti dal provvedimento con cui si consente la trasformazione edilizia del territorio sono di tale varietà ed ampiezza da rendere difficilmente individuabili tutti i soggetti che dall'emanazione dell'atto potrebbero ricevere nocumento" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4847 del 31.07.2009; TAR Toscana, Sez. III, 31 maggio 2005, n. 2689). Invero, la comunicazione di avvio del procedimento deve essere inviata ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, tra i quali non rientrano i proprietari di immobili confinanti con quello oggetto di concessione edilizia, i quali subiscono dal provvedimento in questione soltanto effetti riflessi. Sulla base di quanto appena detto la ricorrente non rientra tra i soggetti destinatari della comunicazione dell'avvio di un procedimento per il rilascio di un titolo edilizio, perché l'invocata estensione della predetta comunicazione avrebbe comportato un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività amministrativa (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 12.04.2010, n. 1918; TAR Toscana, Sez. III, 31 maggio 2005, n. 2689 cit.). 8. Occorre a questo punto soffermarsi sulle censure non ancora esplorate. In particolare con il quarto dei motivi aggiunti si denuncia la presunta illegittimità del permesso di costruire in sanatoria n. 18 del 19.10.2010 sull’assunto del mancato pagamento degli oneri concessori di cui all'art. 16 e seguenti del d.P.R. 6.6.2001, n. 380. Al fine di valutare la fondatezza della censura occorre richiamare il quadro normativo vigente. In primo luogo l'art. 17, comma 3, lettera c) del d.P.R. 380/2001 dispone che "il contributo di costruzione non e' dovuto: …c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici". La legge Regionale della Campania n. 9 del 5.3.1990, avente ad oggetto la "riserva di standards urbanistici per attrezzature religiose" ha previsto all'art. 1, comma 1, che "i Comuni sono obbligati ad includere negli strumenti urbanistici generali ed attuativi le previsioni necessarie per la realizzazione di attrezzature religiose" chiarendo, altresì, al successivo comma 5 che "le dotazioni minime di aree di cui al presente articolo in ogni caso non possono essere inferiori a mq 5.000". Sulla base di quanto riportato si evince la sussistenza nel caso di specie dei requisiti necessari per l'esonero dal contributo di costruzione, atteso il carattere pubblico dell'opera qualificata dalla legge regionale quale opera necessaria (di urbanizzazione) da ricondurre nell’ambito delle "attrezzature religiose", realizzata da un soggetto privato in attuazione di strumenti urbanistici come previsto dal combinato disposto dall'art. 17 comma 3, lett. c) del d.P.R. 380/2001 e dell'art. 1. comma 1, della Legge Regionale della Campania n. 9 del 5.3.1990. Sussistono, quindi, entrambe le condizioni per accordare l’esenzione del contributo di costruzione: sia sotto il profilo oggettivo, in quanto il complesso ecclesiastico, quale opera destinata alla fruizione collettiva, soddisfa un interesse generale; sia sotto il profilo soggettivo quale è quello secondo cui le opere devono essere eseguite da un "ente istituzionalmente competente". Infatti secondo un’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa deve considerarsi "ente istituzionalmente competente" sia un ente pubblico che agisca nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, sia un soggetto privato che operi per conto di un ente pubblico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9.9.2008, n. 4296; idem, Sez. IV, 10.5.2005, n. 2226), come è nel casso di specie l'ente ecclesiastico, al quale certo non può essere disconosciuto lo svolgimento di una funzione di interesse generale o collettivo. Tanto è vero che le chiese sono usualmente annoverate tra le opere di urbanizzazione secondaria (cfr. art. 3, comma 2, lett. b), del D.M. n. 1444/1968. Ad ogni modo il P.R.G. vigente presso il Comune conferma la caratteristica di opera di urbanizzazione del complesso ecclesiastico, in quanto per l'area interessata prevede la destinazione urbanistica "(Omissis)" corrispondente ad "attrezzature collettive — attrezzature religiose", sicché la realizzazione dell’edificio parrocchiale deve ritenersi operata in attuazione dei vigenti strumenti urbanistici. 9. In conclusione il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere respinti perché infondati. 10. Per tale ragione deve essere respinta anche la richiesta di risarcimento del danno avanzata nei motivi aggiunti. 11. Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) dispone quanto segue: respinge il ricorso introduttivo; respinge i motivi aggiunti depositati il 15.2.2011; compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati: Leonardo Pasanisi, Presidente FF Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore Brunella Bruno, Primo Referendario DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 06/02/2014.
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