REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
(SEZIONE SECONDA)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4657 del 2010, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
(Omissis) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall'avv. (Omissis), con domicilio eletto in (Omissis), (Omissis);
contro
Il Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del Sindaco in carica,
rappresentato e difeso dall'avv. (Omissis), con domicilio eletto in (Omissis),
piazza (Omissis);
nei confronti di
(Omissis), rappresentato e difeso dall'avv. (Omissis), con domicilio eletto in
(Omissis), via (Omissis);
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 63/2004 riguardante la realizzazione di un
fabbricato destinato a chiesa in zona (Omissis) – destinata ad attrezzature;
e sui motivi aggiunti depositati il 15.2.2011
per l’annullamento
del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001
rilasciato in data 19.10.2010 dal Comune di Casalnuovo per il manufatto in
esame.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo di Napoli e
di (Omissis);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Vincenzo
Blanda e uditi l’avv. (Omissis) per la ricorrente, l’avv. (Omissis) per il Comune
di Casalnuovo di Napoli e l’avv. (Omissis)per il controinteressato (Omissis);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società "(Omissis) S.r.l." è proprietaria di un suolo in Casalnuovo di Napoli
in (Omissis) ricadente in zona (Omissis) del vigente P.R.G., riportata nel
catasto edilizio del Comune con i seguenti dati: foglio (Omissis), particella
(Omissis), foglio (Omissis), particella (Omissis), avente una superficie pari a
mq. 2.117.
Premette la società ricorrente che il fondo di proprietà confina con il complesso
parrocchiale della "(Omissis)", la cui realizzazione è stata assentita con P.d.C.
n. 63 rilasciato al Comune di Casalnuovo di Napoli il 23.6.2004.
Avverso tale atto ha quindi proposto impugnativa l’interessata deducendo i
seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.p.r. n. 380/2001; violazione
e falsa applicazione dell’art. 41 sexies della l. 17.8.1942, n. 1150; violazione
dello strumento urbanistico locale; violazione dell'art. 26 N.T.A. al P.R.G.
parcheggi inerenti le costruzioni; violazione e falsa applicazione dell'art. 869
c.c.; art. 872, comma 2, codice civile.
L'art. 41 sexies della L. 17 sposto 1942, 1150, modificato dall'art. 2 della L.
10.2.1989, n. 122 prescrive che nella edificazione delle nuove costruzioni
devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad
un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione. Tale disposizione è
stata recepita nell’art. 26 delle N.T.A. al P.R.G., con specifico riferimento alla
Z.T.O. "(Omissis)" in cui ricade l'intervento edilizio in esame.
Il permesso di costruire sarebbe viziato perché non prevederebbe la riserva di
cui all'art. 41 sexies della legge 17 sposto 1942, 1150, e violerebbe l'art. 12 del
D.P.R. 380/2001, perché non conforme alla previsione dello strumento
urbanistico locale che impone la realizzazione di parcheggi secondo il rapporto
di 0,1 mq/mc;
2) violazione dello strumento urbanistico locale; violazione dell'art. 26 delle
N.T.A. sui limiti di altezza dei fabbricati; violazione dell'art. 61 regolamento
edilizio comunale; violazione e falsa applicazione dell'art. 869 codice civile.
Il P.d.C. n. 63 del 23.6.2004 rilasciato in favore del controinteressato autorizza
un’altezza massima di m. 12,00. Il fabbricato del complesso parrocchiale
avrebbe un’altezza di m. 16,85, in contrasto con l'art. 26 delle N.T.A. al P.R.G.
che prevede, per la Z.T.O. "(Omissis)" in cui ricade l'intervento edilizio
un’altezza massima di m. 12,00 e dell’art. 61 del Regolamento Edilizio
Comunale che sancisce i criteri di misurazione dell'altezza del fabbricato;
3) violazione dello strumento urbanistico locale; violazione dell'art. 26 delle
n.t.a. al p.r.g. – rapporto massimo di copertura; violazione e falsa applicazione
dell’art. 869 codice civile.
La superficie massima realizzata di 1610 mq. sarebbe superiore a quella di
1.596 mq. consentita dall’art. 26 delle N.T.A. al P.R.G. locale, secondo cui
nella zona urbanistica in questione può aversi un rapporto massimo di
copertura pari al 35% del lotto d'intervento;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 25-26 del d.p.r. n. 380/2001;
eccesso di potere, sviamento.
Mancherebbe il certificato di agibilità e di collaudo statico;
5) violazione e falsa applicazione dell'art. 27 d.p.r. n. 380/2001 - eccesso di
potere, sviamento.
Il Comune di Casalnuovo non avrebbe esercitato le verifiche di compatibilità
edilizia, omettendo di rilevare la rispondenza dell'intervento alle norme di
legge ed alla strumentazione urbanistica;
6) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. l. 241/1990; lesione dei
diritti partecipativi al procedimento amministrativo.
La società ricorrente non ha ricevuto la comunicazione di avvio del
procedimento per il rilascio del P.d.C., pur avendo la ricorrente un concreto
interesse alla partecipazione ai relativi provvedimenti amministrativi.
In data 19.10.2010 il Comune di Casalnuovo ha rilasciato il permesso di
costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 per il manufatto
in esame; tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti depositati il 15.2.2011
con i quali è stato dedotto:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del n. 380/2001; violazione dello
strumento urbanistico locale; violazione dell'art. 26 delle n.t.a. al p.r.g.;
violazione e falsa applicazione dell'art. 78 regolamento edilizio comunale,
dell'art. 41-sexies della l. n 17.8.1942, n. 1180; dell'art. 3 del d.m. 1444/1968,
dell'art. 3 della l. 241/1990, dell'art. 869 c.c.; istanza di riduzione in pristino ex
art. 872 comma 2 c.c.; violazione e falsa applicazione delle norme sul giusto
procedimento amministrativo; eccesso di potere per difetto dei presupposti;
difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, illogicità e
ingiustizia manifesta, sviamento di potere; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
Nel caso di specie non sussisterebbe la compatibilità urbanistica delle opere
abusive sia al momento della loro realizzazione, sia a quello della
presentazione dell'istanza di accertamento di conformità necessaria ad ottenere
il permesso di costruire ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Dette opere
contrasterebbero con l'art. 26 delle N.T.A. al P.R.G. nella parte in cui recepisce
il disposto di cui all'art. 43 sexies della legge L. 17 agosto 1942 n. 1150
secondo cui il rapporto di spazio per parcheggi in aree pertinenziali non deve
essere inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metti cubi di costruzione.
Anche a voler ritenere che l'area oggetto d'intervento edilizio ricada in Z.T.O.
"F" destinato a servizi, non sarebbe stata osservata la riserva di spazi da
destinarsi a parcheggio prevista dall’'art. 78, comma 3, del Regolamento
Edilizio Comunale.
Sarebbe stato violato anche l'art. 3 del D.M. l444/1968 che, nel disciplinare i
rapporti massimi degli spazi da destinarsi agli insediamenti residenziali e gli
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi,
prescrive, al comma 2, lett. d), che una superficie minima di mq. 2,50 di
superficie debba essere destinala a parcheggi.
In disparità di trattamento con altra situazione in cui il Comune di Casalnuovo
avrebbe negato alla ricorrente il titolo edilizio per la realizzazione dì un
parcheggio;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.p.r. n. 380/2001; violazione
dello strumento urbanistico locale; violazione dell'art. 26 n.t.a. sui limiti di
altezza dei fabbricati; violazione dell'art. 61 del regolamento edilizio comunale,
dell'art. 5 d.m. 1444/1968, dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 869 c.c.; eccesso di
potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, violazione dell'art. 97
della Costituzione.
Non sussisterebbe la cd. doppia conformità urbanistica rispetto alla
realizzazione del manufatto e alla presentazione dell'istanza di accertamento di
conformità.
Il fabbricato del complesso parrocchiale avrebbe un'altezza di m. 16,85
superiore a quella massima prevista dall'art. 26 delle N.T.A. al P.R.G. per la
Z.T.O. "(Omissis)" (di m. 12,00) e ciò in violazione dell'art. 61 del
Regolamento Edilizio Comunale su i criteri di misurazione dell'altezza del
fabbricato.
L'altezza del fabbricato non sarebbe conforme ai criteri indicati dall'art. 5 DM
1444/1968 e ciò in violazione dell'art. 869 cc che impone ai soggetti che
eseguono costruzioni o riedificazioni di rispettare le norme dei piani regolatori;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.p.r. n. 380/21001; violazione
dello strumento urbanistico locale, dell'art. 26 delle n.t.a. al p.r.g. in relazione
al rapporto massimo di copertura; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l.
241/1990, dell'art. 869 c.c.; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto
di istruttoria, violazione dell'art. 97 Cost.
La superficie massima realizzata di 1610 mq. sarebbe superiore a quella di
1.596 mq. consentita dall’art. 26 delle N.T.A. al P.R.G. locale secondo cui
nella zona urbanistica in questione può aversi un rapporto massimo di
copertura pari al 35% del lotto d'intervento;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 lett. q del d.p.r. n. 380/2001;
violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/1991); eccesso di potere per
difetto dei presupposti, per difetto di istruttoria e violazione dell'art. 97 Cost.
Il Comune ha disposto l’esonero del pagamento del contributo di cui all'art. 16
e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 in quanto l'intervento edilizio ricade nei casi
di cui all'art. 17, comma 2, lettera "c" del d.P.R. 380/2001, tuttavia non
ricorrerebbero i presupposti per l'esonero totale in quanto (in relazione
all'elemento soggettivo) il controinteressato, pur avendo realizzato un'opera di
interesse pubblico, non agirebbe per conto della pubblica amministrazione, né
avrebbe un collegamento giuridicamente rilevante con la stessa P.A. come
richiesto dalle norme;
5) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss, 241/1990, lesione dei diritti
partecipativi al procedimento amministrativo.
Il Comune avrebbe omesso la comunicazione di avvio del procedimento;
6) istanza risarcitoria responsabilita' per danno da disturbo ex art. 2043 c.c.;
violazione dei principi del giusto procedimento amministrativo; violazione
degli artt. 41, 42 e 97 Cost.
È chiesto il risarcimento del danno derivante dalla asserita illegittima attività
del Comune.
Il Comune di Casalnuovo di Napoli si è costituito in giudizio con memoria
depositata il 28.2.2011 in cui eccepisce la irricevibilità del ricorso e dei motivi
aggiunti e la loro infondatezza nel merito.
Si è costituito anche il controinteressato (Omissis), parroco della chiesa della
"(Omissis)", che ha dedotto la irricevibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per
tardività, chiedendo infine la loro reiezione per infondatezza.
Le parti hanno presentato memorie in cui ribadiscono le rispettive tesi.
All’udienza pubblica del 9 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio rileva di poter prescindere dall’esame delle
eccezioni di irricevibilità del ricorso e dei motivi aggiunti sollevate dalla difesa
del Comune di Casalnuovo di Napoli e del controinteressato, in quanto sia il
ricorso che i motivi aggiunti sono infondati nel merito.
2. Con il primo motivo del ricorso introduttivo e con il primo dei motivi
aggiunti la società (Omissis) S.r.l. deduce l'illegittimità del permesso di
costruire per la violazione dell'art. 41 sexies della L. 17.8.1942, n.1150 per
l’omessa previsione di appositi spazi per parcheggi nella misura di un metro
quadrato per ogni metro cubo di costruzione.
La tesi non merita adesione.
Dall'istanza ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 risulta che l'area ha una superficie di
complessivi mq. 5398.00 occupati dall'edificio per il 29,65%, mentre il restante
70% circa è costituito da un’area scoperta "pavimentata con manto bituminoso"
adibita a parcheggio.
Inoltre dalla relazione tecnica del 4.2.2011 degli architetti (Omissis) e
(Omissis), si evince che "l'ingresso dalla Via (Omissis), al piazzale antistante la
chiesa, avviene tramite due percorsi di propria proprietà; il primo confinante ad
est con il bar (Omissis) a nord con via (Omissis) ad ovest con la proprietà
(Omissis) S.r.l., il secondo invece confina ad est con la proprietà (Omissis)
S.r.l. a nord con Via (Omissis) ad ovest con l'albergo (Omissis) (vedasi
planimetria catastale allegato 2); le aree destinate a parcheggio sono ben
evidenziate, sia nel Permesso di Costruire n. 63/2004 rilasciato dal Comune di
Casalnuovo di Napoli (rappresentate nella Tav. N. lA allegata al progetto
approvato), sia nelle tavole del Permesso di Costruire n. 1812004
dell'Accertamento di Conformità ai sensi dell'art. 36 del DPR".
2.1 Quanto alla dedotta disparità di trattamento con altra situazione in cui il
Comune avrebbe negato il permesso di costruire per realizzare il parcheggio, si
osserva che la decisione di questa Sezione n. 2398/2010 (menzionata dalla
ricorrente) attiene a fattispecie non identica a quella in esame, posto che in tale
decisione si fa riferimento al diniego da parte del Comune di Casalnuovo del
permesso di costruire una casa albergo – centro benessere in zona (Omissis) del
PRG sull’assunto (ritenuto erroneo da questo TAR) del venir meno dei vincoli
preordinati all’esproprio, per cui l’area interessata doveva considerarsi quale
zona bianca ai fini del calcolo dei parametri urbanistici.
Ciò è sufficiente a rilevare la non pertinenza delle deduzioni di parte ricorrente,
atteso che la contraddittorietà per disparità di trattamento può ravvisarsi solo
rispetto a situazioni del tutto identiche che, peraltro, la ricorrente non ha
nemmeno evidenziato limitandosi a richiamare il precedente di questa Sezione
sopra indicato.
3. Con il secondo motivo di ricorso, riproposto nei motivi aggiunti, la società
(Omissis) sostiene che il complesso parrocchiale realizzato avrebbe un'altezza
di mt. 16,85 superiore a quella consentita nelle N.T.A. del Vigente P.G.R. per
la sottozona "(Omissis) attrezzature collettive — attrezzature religiose" (mt.
12.00), in violazione dell'art. 61 del Regolamento edilizio comunale che
stabilisce i criteri di misurazione dei fabbricati.
Al riguardo si osserva che nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi
aggiunti non viene indicato quale sia il parametro di riferimento utilizzato dalla
ricorrente per calcolare l'altezza dell'edificio, posto che la censura si limita a
riportare un'altezza di 16.85 mt.-.
Ad ogni modo l'art. 26 delle NTA per la sottozona (Omissis) del P.R.G. del
Comune di Casalnuovo di Napoli stabilisce un’altezza massima degli edifici
pari a m 12,00, mentre l'art. 3, comma 11, delle NTA definisce altezza del
fabbricato ((Omissis)) come "la differenza fra la quota media del terreno e la
quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano praticabile, qualora terreno e
strada siano orizzontali alla medesima quota. Qualora terreno e strada non
siano orizzontali o siano orizzontali a quote diverse, l'altezza è riferita al punto
più basso del terreno interessato dalla costruzione; qualora il soffitto
dell'ultimo piano praticabile, non sia orizzontale, l'altezza è riferita al punto
medio del suo intradosso".
Poiché il complesso parrocchiale in esame si articola su 3 livelli (piano
seminterrato, piano terra, primo piano) appare logico -come eccepito dal
controinteressato - che ai fini del calcolo dell’altezza si faccia riferimento non
alla quota del seminterrato (come sembra sostenere parte ricorrente nella
censura genericamente esposta), ma al "punto più basso del terreno interessato
dalla costruzione" come prescritto dalle NTA.
Così come persuasiva appare l’eccezione del controinteressato sulle modalità
con cui calcolare l'altezza dell'edificio, secondo cui occorre riferirsi all’altezza
media determinata con una media ponderata tra le altezze presenti nelle varie
parti dell'edificio, attesa la irregolarità geometrica della copertura, come si
evince dalla nota redatta dal Comune di Casainuovo, Settore 5° Edilizia
Pubblica Privata, Settore 7° Lavori Pubblici a seguito del sopralluogo del
23.6.2010 in cui si afferma che "...la forma geometrica di tale copertura (della
chiesa) è irregolare tendente a quella tronco elicoidale, a superficie sghemba, a
mezzo della zona absidale che è a cupola…".
Da quanto sopra consegue che non emergono elementi idonei a contestare
quanto eccepito dal Comune e dal controinteressato, secondo cui l’altezza del
complesso parrocchiale è pari a m. 11,66, inferiore a quella di m. 12,00
prevista per la sottozona (Omissis), sulla base della nota prot. n. 1026 del
15.7.2010 dell’area tecnica del Comune di Casalnuovo, in cui si afferma che
"l'altezza massima del complesso parrocchiale risulta essere di mt. 11.66
misurata dalla quota media del terreno così come misurata nella fase di
istruttoria relativamente al rilascio del permesso di costruire n. 63/2004…".
Quanto poi alla maggiore altezza del campanile occorre ribadire l’assoluta
genericità della censura, posto che come già evidenziato la ricorrente non ha
indicato in base a quale parametro ha calcolato l’altezza. Tutto ciò non senza
considerare che anche a voler ritenere sussistente il denunciato incremento di
altezza del campanile (m. 1,5), esso appare di dimensioni tali (considerata
l’altezza del complesso parrocchiale) da non comportare alcun aggravio sul
piano urbanistico, in quanto si tratta di un elemento accessorio legato in modo
strumentale alla parrocchia, non suscettibile di autonoma utilizzabilità per fini
diversi da quelli strettamente legati alle esigenze della comunità religiosa.
Infatti, come risulta dal già citato sopralluogo dei tecnici comunali, "l’estremità
del campanile è costituita da tubolari in acciaio destinati a sostenere le
campane, elemento questo che non appare tale da incidere significativamente
sul contesto urbanistico del territorio".
Da quanto sopra consegue che la costruzione realizzata appare conforme al
progetto originario, per cui l'Amministrazione risulta aver agito legittimamente
non solo nel rilasciare l'originario permesso di costruire n. 63 del 23.6.2004,
ma anche nel concedere il permesso di costruire in sanatoria n. 18 del
19.10.2010 ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 380/2010.
4. Con il terzo motivo di ricorso, ripetuto nel terzo motivo aggiunto, la società
ricorrente deduce la violazione del'art. 26 delle N.T.A. del P.G.R. del Comune
di Casalnuovo di Napoli sotto il profilo del superamento del rapporto massimo
di copertura (fissato al 35% del lotto di intervento) calcolato facendo
riferimento ad una superficie di mq. 4560.
La censura non convince in quanto dagli atti di causa emerge che l'area
interessata dai lavori è individuata al N.C.E.U. di Casalnuovo di Napoli al
foglio 4 particelle nn. 1117 e 1118, che hanno una superficie pari
rispettivamente a mq. 4908 e mq. 490 per complessivi mq 5398,00. Né al
riguardo l’interessata ha indicato gli elementi in base ai quali ha individuato
una superficie inferiore rispetto a quella che risulta dai dati catastali.
5. Nel quarto motivo di ricorso, ripetuto nei quinto dei motivi aggiunti, la
ricorrente sostiene che l'amministrazione non avrebbe valutato l'agibilità del
complesso, in violazione degli artt. 25, 26 e 27 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Nella vicenda in esame l'Amministrazione sta ancora svolgendo l’istruttoria
necessaria per verificare l’agibilità del fabbricato, tuttavia tale situazione (e
quindi la mancanza del certificato di agibilità) non incide sulla legittimità del
permesso di costruire e su quello in sanatoria rilasciato dal Comune, posto che
l’agibilità costituisce requisito che può essere accertato soltanto dopo la
realizzazione delle opere.
Ne consegue che la società ricorrente, allo stato, è priva di un interesse
qualificato e differenziato a censurare l'assenza di un atto in via di adozione,
che non determina alcuna lesione diretta della propria sfera giuridica.
5.1. Pur avendo rilevato l’infondatezza della censura, appare comunque
opportuno osservare che l’assenza, allo stato, di una definitiva valutazione
della agibilità del compendio immobiliare debba indurre l’Amministrazione
comunale (e tutti gli altri enti preposti) a verificare l’esistenza delle condizioni
di sicurezza necessarie per lo svolgimento delle funzioni religiose, anche in
considerazione del fatto che queste ultime coinvolgono usualmente un numero
consistente di persone.
6. Sulla base di quanto appena considerato deve essere disatteso anche il quinto
motivo di ricorso in ordine alla omessa vigilanza sull'attività urbanistico
edilizia nel territorio comunale da parte del Comune, in violazione dell'art. 27
del d.P.R. 6.6.2001, n. 380.
Il Comune di Casalnuovo, a seguito del sopralluogo effettuato il 23.6.2010 al
termine dei lavori, ha riscontrato delle difformità rispetto a quanto assentito
con il permesso di costruire n. 63/2004, variazioni che sono state valutate come
non essenziali rispetto al progetto approvato, tanto da poter essere considerate
favorevolmente nel permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai sensi dell'art.
36 del d.P.R. 380/2001.
7. Non merita adesione anche l’ultimo motivo di ricorso in ordine alla mancata
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n.
241/1990 riguardante il rilascio del permesso di costruire.
Secondo un ormai costante orientamento della giurisprudenza amministrativa
"non sussiste alcun obbligo per il Comune di dare comunicazione ai proprietari
frontisti o vicini dell'avvio del procedimento diretto al rilascio di concessione
edilizia, in quanto gli interessi coinvolti dal provvedimento con cui si consente
la trasformazione edilizia del territorio sono di tale varietà ed ampiezza da
rendere difficilmente individuabili tutti i soggetti che dall'emanazione dell'atto
potrebbero ricevere nocumento" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4847 del
31.07.2009; TAR Toscana, Sez. III, 31 maggio 2005, n. 2689).
Invero, la comunicazione di avvio del procedimento deve essere inviata ai
soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti, tra i quali non rientrano i proprietari di immobili confinanti con quello
oggetto di concessione edilizia, i quali subiscono dal provvedimento in
questione soltanto effetti riflessi.
Sulla base di quanto appena detto la ricorrente non rientra tra i soggetti
destinatari della comunicazione dell'avvio di un procedimento per il rilascio di
un titolo edilizio, perché l'invocata estensione della predetta comunicazione
avrebbe comportato un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di
economicità e di efficienza dell'attività amministrativa (cfr. T.A.R. Campania
Napoli, Sez. VIII, 12.04.2010, n. 1918; TAR Toscana, Sez. III, 31 maggio
2005, n. 2689 cit.).
8. Occorre a questo punto soffermarsi sulle censure non ancora esplorate.
In particolare con il quarto dei motivi aggiunti si denuncia la presunta
illegittimità del permesso di costruire in sanatoria n. 18 del 19.10.2010
sull’assunto del mancato pagamento degli oneri concessori di cui all'art. 16 e
seguenti del d.P.R. 6.6.2001, n. 380.
Al fine di valutare la fondatezza della censura occorre richiamare il quadro
normativo vigente.
In primo luogo l'art. 17, comma 3, lettera c) del d.P.R. 380/2001 dispone che
"il contributo di costruzione non e' dovuto: …c) per gli impianti, le
attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite
anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici".
La legge Regionale della Campania n. 9 del 5.3.1990, avente ad oggetto la
"riserva di standards urbanistici per attrezzature religiose" ha previsto all'art. 1,
comma 1, che "i Comuni sono obbligati ad includere negli strumenti urbanistici
generali ed attuativi le previsioni necessarie per la realizzazione di attrezzature
religiose" chiarendo, altresì, al successivo comma 5 che "le dotazioni minime
di aree di cui al presente articolo in ogni caso non possono essere inferiori a mq
5.000".
Sulla base di quanto riportato si evince la sussistenza nel caso di specie dei
requisiti necessari per l'esonero dal contributo di costruzione, atteso il carattere
pubblico dell'opera qualificata dalla legge regionale quale opera necessaria (di
urbanizzazione) da ricondurre nell’ambito delle "attrezzature religiose",
realizzata da un soggetto privato in attuazione di strumenti urbanistici come
previsto dal combinato disposto dall'art. 17 comma 3, lett. c) del d.P.R.
380/2001 e dell'art. 1. comma 1, della Legge Regionale della Campania n. 9 del
5.3.1990.
Sussistono, quindi, entrambe le condizioni per accordare l’esenzione del
contributo di costruzione: sia sotto il profilo oggettivo, in quanto il complesso
ecclesiastico, quale opera destinata alla fruizione collettiva, soddisfa un
interesse generale; sia sotto il profilo soggettivo quale è quello secondo cui le
opere devono essere eseguite da un "ente istituzionalmente competente".
Infatti secondo un’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza
amministrativa deve considerarsi "ente istituzionalmente competente" sia un
ente pubblico che agisca nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, sia
un soggetto privato che operi per conto di un ente pubblico (cfr. Consiglio di
Stato, Sez. VI, 9.9.2008, n. 4296; idem, Sez. IV, 10.5.2005, n. 2226), come è
nel casso di specie l'ente ecclesiastico, al quale certo non può essere
disconosciuto lo svolgimento di una funzione di interesse generale o collettivo.
Tanto è vero che le chiese sono usualmente annoverate tra le opere di
urbanizzazione secondaria (cfr. art. 3, comma 2, lett. b), del D.M. n.
1444/1968.
Ad ogni modo il P.R.G. vigente presso il Comune conferma la caratteristica di
opera di urbanizzazione del complesso ecclesiastico, in quanto per l'area
interessata prevede la destinazione urbanistica "(Omissis)" corrispondente ad
"attrezzature collettive — attrezzature religiose", sicché la realizzazione
dell’edificio parrocchiale deve ritenersi operata in attuazione dei vigenti
strumenti urbanistici.
9. In conclusione il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere
respinti perché infondati.
10. Per tale ragione deve essere respinta anche la richiesta di risarcimento del
danno avanzata nei motivi aggiunti.
11. Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la integrale compensazione
delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)
dispone quanto segue:
respinge il ricorso introduttivo;
respinge i motivi aggiunti depositati il 15.2.2011;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente FF
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Brunella Bruno, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 06/02/2014.