Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 Analisi norme, limiti e divieti di raccolta delle piante spontanee Andrea Lancioni Facoltà di Agraria UNIVPM Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 Introduzione Non sono previste specifiche normative da rispettare nell’atto del raccogliere le erbe spontanee, ma è necessario attenersi ad una serie di regole di tutela del patrimonio naturalistico insito in un determinato territorio Nello specifico la salvaguardia della flora spontanea si esplica nel rispetto di leggi regionali, nazionali o comunitarie attualmente in vigore Durante la raccolta è sempre bene rispettare alcune regole non scritte che garantiscano la sopravvivenza delle piante ed il non danneggiamento dei popolamenti Nel raccogliere le piante è bene inoltre porre attenzione ad altri fattori dovuti al possibile effetto tossico di determinate specie o individui, legato tanto al contenimento di principi attivi, quanto all’habitat in cui le piante stesse crescono Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 La lista rossa delle specie minacciate di estinzione L’Unione Mondiale per la Conservazione (IUCN), che riunisce 75 stati, 108 agenzie governative, più di 750 ONG e oltre 10000 scienziati da 181 paesi, redige periodicamente un rapporto (il Libro Rosso) a livello mondiale che evidenzia il pericolo di estinzione per specie animali e vegetali e habitats Il Libro Rosso delle Piante d’Italia è stato redatto da WWF Italia e Società Botanica Italiana nel 1992 Per ciò che riguarda la fauna sono presenti il Libro Rosso dei vertebrati e degli invertebrati Nel 2005 è stato pubblicato il Libro Rosso degli habitat minacciati In Italia sono minacciati circa 1/3 degli habitat che l’Unione Europea chiede di proteggere I più vulnerabili sono aree umide, dune costiere, macchia mediterranea Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 La lista rossa delle specie minacciate di estinzione L’ultima lista rossa è stata formulata nel 2006 ed include oltre 16000 specie tra animali e piante a livello mondiale Le specie incluse in lista sono suddivise in varie categorie: EX (estinte): specie di cui non sono più presenti individui vivi EW (estinte in natura): specie di cui sono presenti individui solo in cattività o fuori dall’areale storico CR (gravemente minacciata): specie con altissimo rischio di estinzione in natura nel brevissimo periodo EN (minacciata): specie ad altissimo rischio di estinzione in natura nel prossimo futuro V (vulnerabile): specie nei confronti delle quali si è in presenza di un alto rischio di estinzione in natura nel medio termine NT (quasi a rischio): nel caso in cui la specie può diventare minacciata di estinzione nel prossimo futuro LR (basso rischio): nel caso di specie a basso rischio di estinzione DD (dati insufficienti): specie per le quali i dati disponibili sono insufficienti ad accertarne il grado di minaccia di estinzione NE (non valutata): categoria che raggruppa specie per le quali non è stato possibile effettuare valutazioni in riguardo all’appartenenza ad una delle categorie sopra elencate Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 La lista rossa delle specie minacciate di estinzione Specie endemiche delle Marche e a rischio di estinzione Moehringia papulosa (EN) Polygala pisaurensis (LR) Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 La lista rossa delle specie minacciate di estinzione Specie non esclusive delle Marche ma a rischio di estinzione o già estinte Iris pseudacorus (EN) Ononis variegata (EN) Suaeda maritima (EN) Viola magellensis (EW) Otanthus maritimus (EN) Rorippa palustris (EN) Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 La lista rossa delle specie minacciate di estinzione Importanti specie di segnalazione relativamente recente (Brilli-Cattarini e Gubellini) per le Marche o le immediate vicinanze Cirsium alpis-lunae Cardamine monteluccii Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 Il sistema di aree protette delle Marche La rete di aree protette della Regione Marche occupa quasi il 10% del territorio complessivo ed è costituito da: 2 Parchi Nazionali (Sibillini e Gran Sasso Laga) 4 Parchi Naturali Regionali (San Bartolo, Sasso Simone e Simoncello, Conero, Gola della Rossa e Frasassi) 3 Riserve Naturali Statali (Gola del Furlo, Abbadia di Fiastra, Montagna di Torricchio) 3 Riserve Naturali Regionali (Ripa Bianca di Jesi, Monte San Vicino e Canfaito, Sentina) Inoltre vanno considerati anche: 80 SIC (Siti di Interesse Comunitario, Dir. Habitat 92/43 CEE) 29 ZPS (Zone di Protezione Speciale, Dir. Uccelli 79/409 CEE) 109 Aree Floristiche Protette 28 Oasi di Protezione della Fauna 14 Foreste Demaniali La superficie di queste ultime tipologie non va a sommarsi direttamente a quella di parchi e riserve, poichè i regimi di tutela si possono sovrapporre Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 Il sistema di aree protette delle Marche Le Aree Floristiche Protette Sono state istituite ai sensi della Legge Regionale 30 dicembre 1974, n.52, “Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali” Sono distribuite in tutto il territorio regionale e permettono la tutela di ambienti aventi ruolo strategico nella conservazione della biodiversità all’interno dell’intero sistema di aree protette In queste 109 aree, delimitate tra il 1997 e il 2001 sono proibite “la raccolta, l’estirpazione e il danneggiamento di tutte le piante che vi crescono spontaneamente”, ma sono comunque consentite le normali pratiche colturali, la fienagione, il pascolo Con l’istituzione delle Aree Floristiche le piante vengono protette all’interno del loro habitat Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 Il sistema di aree protette delle Marche La Legge Quadro sulle Aree Protette (n.394, 6/12/1991) Detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese (articolo 1, comma 1) I territori con rilevante valore naturalistico e ambientale sono sottoposti ad uno speciale regime di gestione e tutela ai fini della conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali […] (articolo 1, comma 2) I tipi di aree protette sono definiti nell’articolo 2: I Parchi Nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future I Parchi Naturali Regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali Le Riserve Naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 Parchi e Riserve delle Marche PNR San Bartolo PNR Sasso Simone e Simoncello RNS Gola del Furlo RNR Ripa Bianca PNR Conero PNR Gola della Rossa e Frasassi RNR Monte San Vicino e Canfaito RNS Montagna di Torricchio RNS Abbadia di Fiastra RNR Sentina PNN Monti Sibillini PNN Gran Sasso-Laga Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 Il sistema di aree protette delle Marche La Legge Quadro sulle Aree Protette (n.394, 6/12/1991) Nei Parchi Nazionali la tutela dei valori naturali ed ambientali è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, che sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, è predisposto dall’Ente Parco e adottato dalla Regione (articolo 12, comma 3) Per mezzo del piano il territorio viene suddiviso in base al diverso grado di protezione (articolo 12 comma 2), prevedendo: Riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità Riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti […] Aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente Parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità […] Aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori Anche i Parchi Naturali Regionali hanno come strumento di attuazione delle finalità il piano per il parco; questo è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla Regione (articolo 25, commi 1 e 2) Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 Il sistema di aree protette delle Marche La Legge Quadro sulle Aree Protette (n.394, 6/12/1991) Tutte le aree protette devono adottare un regolamento del parco che disciplini le attività consentite all’interno del territorio del parco stesso (artt. 11, 17, 23) In particolare il comma 3 dell’articolo 11 definisce le attività non consentite: […] Nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: La cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale L'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali La modificazione del regime delle acque Lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco L'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici L'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati L'uso di fuochi all'aperto Il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo Il regolamento spesso non esprime un divieto assoluto nella raccolta delle specie vegetali aromatiche o alimentari, ma fissa delle norme di limitazione nel prelievo Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 Il sistema di aree protette delle Marche Esempio: Il Regolamento del Parco Naturale Regionale del Conero art. 8.11. Raccolta di fronde o frutti La raccolta di frutti di corbezzolo (Arbutus unedo) è limitata a 500 gr.; la raccolta di turioni di asparago (Asparagus acutifolius ) e di steli di finocchio selvatico (Foenicolum officinale ) è limitata a venti per ciascuno di essi. Le quantità indicate sono intese per persona e al giorno La raccolta di specie aromatiche escluse dall'elenco delle specie particolarmente protette di cui al successivo art. 8.14 è ammessa sino a cinque steli pro-capite al giorno Per le specie vegetali, o parti di esse, e per quanto non espressamente indicato nel presente articolo la raccolta è vietata […] art. 8.12. Divieti Durante la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco, è vietato danneggiare l’ambiente naturale in qualunque sua componente, è inoltre vietato l’uso di rastrelli e attrezzi da taglio Durante le fasi di ricerca e raccolta è vietato causare danni al manto vegetale erbaceo e, salvo lo scavo temporaneo di buche nella raccolta dei tartufi, creare sommovimenti al suolo È vietato estirpare, o comunque danneggiare entità vegetali erbacee, arbustive e arboree È vietato l’abbandono di rifiuti di qualsiasi genere in ogni area di raccolta del Parco È vietata la raccolta di ogni specie vegetale, anche per singole parti, non espressamente indicata dal presente regolamento È vietata la raccolta di piante, o parti di esse, nell’area di riserva integrale È vietato danneggiare, anche soltanto parzialmente, ogni specie di corpi fruttiferi non raccolti Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 Il sistema di aree protette delle Marche Esempio: Il Regolamento del Parco Naturale Regionale del Conero art. 8.14. Specie vegetali particolarmente protette Nel Parco sono vietate l’introduzione e la reintroduzione di qualsiasi specie vegetale che non sia stata preventivamente autorizzata dai competenti organi tecnici, sentito il Comitato Tecnico di cui all’articolo 6 della legge regionale R.M. 28 aprile 1994 n. 15. Ai fini della conservazione dei valori naturalistici del Parco, all’interno dei suoi confini, sono considerate specie botaniche particolarmente protette quelle previste dalla Lista rossa regionale per le Marche, redatta dalla Società Botanica Italiana nel 1997 con gli eventuali aggiornamenti contenuti nel piano naturalistico del Parco. Sono altresì valutate quali specie particolarmente protette le entità floristiche contenute nell’allegato 3: Aceras antropophorum Adiantum capillus-veneris Alisma plantago acquatica Allium chamaemoly Althea officinalis Anacamptis pyramidalis Andachne telephioides Anemone coronaria Anthyllis barba-jovis Agyrolobium zanonii Asphodeline liburnica Astragalus sasameus Atriplex alimus Atropa belladonna Bellevalia dubia Brassica oleracea ssp. robertiana Cakile maritima ssp. maritima Calendula suffruticosa ssp. fulgida Calystegia soldanella Cephalanthera damasonium Cephalanthera longifolia Cephalanthera rubra Cladium mariscus Clematis viticella Colchicum lusitanum Convolvolus elegantissimus Coronilla emerus ssp. emeroides Coronilla valentina Crithmum maritimum Crocus biflorus Crucianella latifolia Cyclamen hederifolium Cyclamen repandum Dactylorhiza fuchsii Epipactis helleborine Epipactis microphylla Epipactis muelleri Eryngium ametystinum Eryngium maritimum Euphorbia characias ssp. wulfenii Euphorbia dendroides Euphorbia paralias Euphorbia taerracina Fumana arabica Glaucium flavum Gymnadenia conopsea Ilex aquifolium Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa Lilium bulbiferum ssp. creceum Limodorum abortivum Listera ovata Lolium loliaceum Lonicera caprifolium Lonicera etrusca Lonicera implexa Matthiola incana Medicago marina Monotropa hypopitys Narcissus pseudonarcissus Narcissus tazzetta Neotinea maculata Neottia nidus-avis Oprys apifera Oprys bertolonii Oprys bomyliflora Oprys fructiflora Oprys fusca Oprys incubacea Oprys sphecodes Orchis coriphora Orchis laxiflora Orchis laxiflora Orchis morio Orchis pauciflora Orchis provincialis Orchis purpurea Orchis simia Orchis tridentata Otanthus maritimus Platanthera bifolia Platanthera chlorantha Ranunculus baudotii Ranunculus tricophyllus Rapistrum rugosum ssp. linneanum Rosa ssp. Ruscus aculeatus Ruscus hypoglossum Ruta chalepensis ssp. latifolia Serapias parviflora Sonchus maritimus Spiranthes spiralis Trigonella gladiata Trigonella monspeliaca Vinca minor Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 Il sistema di aree protette delle Marche La Rete Natura 2000 La Rete Natura 2000 è costituita dal complesso delle aree protette dell’Unione Europea ai sensi delle direttive Uccelli (79/409 CEE) e Habitat (92/43/CEE) Le aree protette istituite ai sensi della Direttiva Uccelli sono denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e includono aree la cui tutela assume importanza fondamentale ai fini delle specie avicole indicate nell’allegato 1 della stessa direttiva Le aree protette istituite ai sensi della Direttiva Habitat sono denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nell’ambito delle stesse deve essere garantita la tutela o il ripristino di condizioni di conservazione soddisfacenti in determinati habitat preventivamente individuati L’Unione Europea richiede che nell’ambito della Rete Natura 2000 sia garantito un utilizzo del territorio compatibile con le necessità di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario per cui sono state designate tali aree La Rete Natura 2000 interessa diffusamente anche gli agroecosistemi, tanto che in Italia il 30% della superficie della stessa è interessata da terreni agricoli Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 Il sistema di aree protette delle Marche La Rete Natura 2000 + Aree ZPS Aree SIC = Rete Natura 2000 Nelle Marche le ZPS sono 29 ed occupano complessivamente 130894 ha, cioè il 13,5% della superficie regionale I SIC sono invece 80 per un totale di 98943 ha, il 10,2% del totale Complessivamente la Rete Natura 2000 nelle Marche include una superficie di 144957 ha, corrispondente al 14,9 % del territorio regionale Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 Il sistema di aree protette delle Marche La Direttiva Habitat (92/43/CEE) Definisce “habitat di interesse comunitario” (allegato 1) quegli habitat che: Rischiano di scomparire Sono presenti su aree limitate o ristrette a seguito della regressione della loro distribuzione naturale Costituiscono esempi di una o più regioni biogeografiche europee Gli habitat prioritari (contrassegnati da asterisco) sono quelli per la cui conservazione l’Unione Europea ha una responsabilità particolare per l’importanza della parte della loro area di distribuzione naturale Con la dicitura “specie di interesse comunitario” (allegato 2) si definiscono le entità vegetali o animali (ad esclusione di quelle ornitiche, di cui alla Direttiva Uccelli) che possono essere considerate “in pericolo”, “vulnerabili”, “rare”, “endemiche” Anche tra le specie vengono definite quelle prioritarie (contrassegnate da asterisco) come quelle nei confronti della cui conservazione l’Unione Europea ha maggiori responsabilità Gli stati di conservazione di habitat e specie vengono definiti come l’effetto dei fattori che influiscono sugli stessi e la tutela di habitat e specie deve essere garantita per mezzo del rispetto delle esigenze ecologiche (fattori abiotici e biotici necessari alla loro conservazione) e della coerenza di rete Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 Il sistema di aree protette delle Marche La Direttiva Habitat (92/43/CEE) La Direttiva Habitat viene recepita dagli stati membri, mentre i Siti di Interesse Comunitario sono proposti da Regioni e Province Autonome, relativamente al proprio territorio di competenza Nei SIC la tutela delle specie avviene dunque all’interno del loro habitat di appartenenza, definito secondo la nomenclatura fitosociologica Nei SIC sono comunque consentite le attività agro-silvo-pastorali tradizionali e le pratiche in grado di non causare un peggioramento dello stato di conservazione degli habitat stessi Le misure di gestione sono definite in appositi piani di gestione, predisposti dagli organismi di gestione, al fine di regolamentare l’utilizzo del territorio in tali aree Di fatto nella Regione Marche non è stato ancora formulato nessuno di tali strumenti di pianificazione, dunque la gestione delle aree SIC è regolamentata solo nel caso in cui il territorio delle stesse si sovrapponga ad altri ambiti di tutela (ad esempio Parchi Nazionali, Parchi Naturali Regionali, Riserve Naturali) Uno strumento fondamentale alla conservazione dei siti Natura 2000 è la Valutazione di Incidenza (articolo 6) alla quale deve essere sottoposto preventivamente ogni progetto o piano che possa avere un impatto significativo su habitat e specie definiti negli allegati 1 e 2 Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 Il Bosco di Tecchie e le Serre di Burano L’area delle Serre di Burano si estende per circa 38 Km al confine tra Marche ed Umbria e raggiunge l’altitudine massima di 1020 m La conformazione geologica arenacea determina la formazione di suoli subacidi e con elevato tenore di umidità La vegetazione presente è costituita di pascoli mesofili a Cynosurus cristatus e garighe di sostituzione aCalluna vulgaris (le brughiere più meridionali d’Europa), sui settori sommitali delle Serre, e boschi freschi a cerro e faggio (che scende fino a raggiungere i 600 m di quota) lungo i versanti Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 Il Bosco di Tecchie e le Serre di Burano Ai sensi delle normative illustrate precedentemente, l’area interessata dall’escursione, il Bosco di Tecchie, è protetta all’interno dell’Area Floristica delle Serre di Burano e del Sito di Interesse Comunitario IT53100018 Serre di Burano (con organismi gestori la Comunità Montana del Catria e del Nerone e la Provincia di Perugia) Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 Il Bosco di Tecchie e le Serre di Burano Nell’area del Bosco di Tecchie è stata istituita nel 1986, con delibera comunale, una Riserva Naturale a gestione provinciale Questa si estende per 195 ha in territorio di Cantiano ed ha fini didattici, scientifici e naturalistici L’area protetta è dotata di un sintetico regolamento di uso e gestione, tra le cui misure sono previsti: Il mantenimento dei boschi ad alto fusto e la conversione dei cedui in alti fusti Il mantenimento di pascoli, siepi e formazioni arbustive allo stato naturale L’utilizzo di sole specie autoctone in rimboschimenti La possibilità di utilizzo controllato delle risorse del bosco, quali ginepro, ribes, more, fragole, funghi e tartufi Il divieto di raccogliere e uccidere qualsiasi specie animale e vegetale (eccetto ciò che è specificato al punto precedente) Il divieto di costruire strade, captare acque, praticare attività venatoria, utilizzare mezzi a motore e radio Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 Regole di raccolta delle piante alimentari Da quanto appena esposto è evidente come non ci siano regole specifiche per quanto concerne la raccolta di piante ad utilizzo alimentare e che anzi, in alcuni contesti (aree naturali protette), quest’ultima risulti a tutti gli effetti vietata Eppure in alcuni casi utilizzare determinate specie botaniche significherebbe anche valorizzarle e incentivarne la conoscenza, e ciò assumerebbe significato positivo nei confronti della loro conservazione all’interno degli specifici habitat naturali (soprattutto negli agroecosistemi) Inoltre l’uso delle specie vegetali di interesse alimentare potrebbe costituire una ottima opportunità di produzione e commercio per aziende agricole che puntino ad operare in un contesto di agricoltura a basso impatto ambientale o biologica, in quanto le medesime avrebbero la possibilità di usufruire di prodotti spontanei a costo molto ridotto e senza l’apporto di inputs esterni Tutto ciò seguendo il principio dell’”utilizzazione conservativa” e della valorizzazione culturale della biodiversità, poiché l’utilizzo consapevole e regolamentato della flora spontanea favorirebbe appunto la conoscenza e la conservazione della stessa Volendo promuovere la raccolta e l’utilizzo delle piante alimentari sarebbe comunque di fondamentale importanza sia stilare una lista delle piante verso le quali sia consentita la raccolta che fissare delle regole di prelievo (tanto nelle modalità quanto nelle quantità) Tali regolamenti di raccolta andrebbero differenziati ovviamente a seconda dei contesti e potrebbero essere previsti anche per le aree protette, considerando l’attività di prelievo delle piante alimentari alla stregua di quelle riguardanti funghi, tartufi e prodotti del sottobosco Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 Regole di raccolta delle piante alimentari I principi generali da seguire nella raccolta delle erbe spontanee: Raccogliere solo le piante che si è in grado di riconoscere Non danneggiare l’ambiente con l’utilizzo di attrezzi non idonei Evitare categoricamente di raccogliere piante protette Alcune semplici procedure da rispettare al fine di ottenere un prodotto di buona qualità: Raccogliere preferibilmente con tempo asciutto e sereno, in modo che le piante non siano bagnate Evitare la raccolta di piante parassitate, deteriorate o alterate, scegliendo gli esemplari fra i migliori Non usare contenitori di plastica o altro materiale impermeabile che non consenta la traspirazione e la dispersione dell'acqua che evapora dall'erba fresca Non tenere ammassate le erbe per lungo tempo, perché l'umidità presente in esse darebbe luogo a fenomeni di fermentazione che deteriorerebbero tutto il raccolto Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 Regole di raccolta delle piante alimentari Per quanto riguarda le norme di sicurezza è bene ricordare che non è opportuno raccogliere in determinate situazioni: Nelle vicinanze di strade o zone particolarmente trafficate o inquinate, in quanto le piante possono accumulare metalli pesanti (es. piombo) o altre sostanze nocive in seguito all’assorbimento sia per via stomatica che radicale In zone concimate o particolarmente ricche di nutrienti, in quanto le piante possono assorbire e immagazzinare temporaneamente nelle foglie una notevole quantità di nitrati In aree in cui siano visibili gli effetti di diserbo (è comunque buona regola accertarsi sempre che la zona di raccolta non sia stata trattata con erbicidi) Bisogna tenere presente poi che è bene Limitare la raccolta e l’alimentazione a base di piante contenenti principi attivi tossici o alcaloidi ed appartenenti a determinate famiglie (ad esempio Ranunculaceae, Umbelliferae, Boraginaceae) Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello Cantiano (PS), 13-14/03/2010 Regole di raccolta delle piante alimentari Le parti di pianta che si utilizzano a scopo alimentare sono essenzialmente le foglie, ma possono essere utilizzati anche germogli, fiori e ovviamente semi La maggior parte delle piante erbacee commestibili sono emicriptofite, cioè dotate di gemme posizionate al livello del terreno che ne permettono lo sviluppo ogni anno a partire dalla primavera Per non compromettere la sopravvivenza delle piante emicriptofite da cui vengono prelevate le parti commestibili è necessario rispettare alcune regole durante la raccolta: Non sradicare e non strappare la pianta ma limitarsi al taglio corretto e netto delle rosette (o delle altre parti commestibili), pratica che consente il successivo ricaccio dalle gemme basali Non eccedere nella raccolta e non danneggiare eccessivamente i popolamenti Effettuare la raccolta prevalentemente in primavera ed autunno (periodi nei quali del resto la qualità del prodotto è migliore) e limitare il prelievo durante i periodi di fioritura e fruttificazione in modo da permettere alla pianta di accestire e completare il ciclo riproduttivo
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