TRIBUNALE DI MILANO Sezione Specializzata in Materia di Impresa Nel procedimento cautelare promosso con ricorso ex artt. 700, 669-bis e ss c.p.c. e 131 c.p.i. da DYSON Ltd e DYSON S.r.l. -ricorrenti- nei confronti di GROUPE SEB ITALIA S.p.a. -resistenteP.Q.M. - accoglie il ricorso proposto da Dyson ltd e Dyson srl e per l’effetto inibisce a Gruppo Seb Italia spa ogni ulteriore utilizzo e diffusione, con qualsiasi modalità, del video delle “olimpiadi delle scope elettriche senza filo” allegato quale documento n. 4 di parte ricorrente nonché ogni ulteriore utilizzo di riferimenti, in qualsiasi lingua e con qualsiasi modalità, alla c.d. “durata media di una sessione di pulizia”, nei termini meglio specificati in motivazione, trattandosi di forme illecite di pubblicità comparativa; - fissa la penale di € 20.000,00 per ogni violazione eventualmente accertata della presente inibitoria; - fissa la penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del presente provvedimento a decorrere dalla sua notifica; - ordina la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza, pubblicazione da effettuare sul sito internet www.rowenta.it per quindici giorni consecutivi e sul quotidiano Corriere della Sera per una sola volta, su due colonne e a caratteri doppi del normale, a cura e spese di Gruppo Seb Italia spa entro quindici giorni dalla notificazione della presente ordinanza, con facoltà per i ricorrenti di provvedervi a loro cura, in caso di incompleto o intempestivo adempimento da parte della resistente, ripetendo da questi le spese a semplice presentazione della fattura; - condanna Gruppo Seb Italia spa al pagamento di € 6.000,00, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti, per compenso delle prestazioni professionali forensi a favore di Dyson ltd e Dyson srl. Milano, 28.2.2014 Il Giudice Designato Dott. Perrotti
© Copyright 2024 ExpyDoc