TRIBUNALE DI MILANO Sezione Specializzata in

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Nel procedimento cautelare promosso con ricorso ex artt. 700, 669-bis e ss c.p.c. e 131 c.p.i.
da
DYSON Ltd e DYSON S.r.l.
-ricorrenti-
nei confronti di
GROUPE SEB ITALIA S.p.a.
-resistenteP.Q.M.
- accoglie il ricorso proposto da Dyson ltd e Dyson srl e per l’effetto inibisce a Gruppo Seb
Italia spa ogni ulteriore utilizzo e diffusione, con qualsiasi modalità, del video delle
“olimpiadi delle scope elettriche senza filo” allegato quale documento n. 4 di parte ricorrente
nonché ogni ulteriore utilizzo di riferimenti, in qualsiasi lingua e con qualsiasi modalità, alla
c.d. “durata media di una sessione di pulizia”, nei termini meglio specificati in motivazione,
trattandosi di forme illecite di pubblicità comparativa;
- fissa la penale di € 20.000,00 per ogni violazione eventualmente accertata della presente
inibitoria;
- fissa la penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del presente
provvedimento a decorrere dalla sua notifica;
- ordina la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza, pubblicazione da effettuare
sul sito internet www.rowenta.it per quindici giorni consecutivi e sul quotidiano Corriere
della Sera per una sola volta, su due colonne e a caratteri doppi del normale, a cura e spese di
Gruppo Seb Italia spa entro quindici giorni dalla notificazione della presente ordinanza, con
facoltà per i ricorrenti di provvedervi a loro cura, in caso di incompleto o intempestivo
adempimento da parte della resistente, ripetendo da questi le spese a semplice presentazione
della fattura;
- condanna Gruppo Seb Italia spa al pagamento di € 6.000,00, oltre Iva e Cp se e per quanto
dovuti, per compenso delle prestazioni professionali forensi a favore di Dyson ltd e Dyson srl.
Milano, 28.2.2014
Il Giudice Designato
Dott. Perrotti