“PIANO TERRITORIALE REGIONALE” –PTR

Allo stesso tempo, l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Legale Comunali e la Soprintendenza ai
BB.AA.CC hanno strutturato l’interpretazione della normativa urbanistica e
paesaggistica sulla esclusiva lettura dogmatica del P.U.T., quale norma prevalente su
tutte le Leggi Nazionali, Europee e Speciali (es. L.219/81) e addirittura prevalente
anche sullo stesso P.R.G. vigente adeguato al P.U.T.
Questa rigida interpretazione delle norme non consente, assolutamente, la
concretizzazione delle prospettive di sviluppo dettate dall’Amministrazione e
addirittura, riesce a rendere complesse le più ordinarie attività edilizie (Non è possibile
realizzare una nuova stanza d’albergo, un nuovo ristorante, un nuovo negozio, una
nuova attività produttiva e neanche le ultime opere della ricostruzione post sisma).
Negli ultimi anni, molti imprenditori, incoraggiati dalle indicazioni programmatiche
dell’Amministrazione Comunale, hanno deciso di operare in città nel settore del
terziario produttivo turistico e commerciale.
Purtroppo noi professionisti siamo costretti a dover spiegare agli imprenditori
interessati che l’attuale applicazione della normativa urbanistica e paesaggistica
vigente, effettuata dall’Ufficio Tecnico e Ufficio legale del Comune di Castellammare di
Stabia nonché dalla Soprintendenza, non permette di ottenere le necessarie
autorizzazioni amministrative.
Come unica alternativa, per poter sperare di raggiungere lo scopo siamo costretti a
suggerire ai committenti di percorrere la “via giudiziaria” : ottenere un diniego da parte
del Comune e/o della Soprintendenza per poter effettuare un ricorso al T.A.R, avendo il
50% delle possibilità di un successo.
Questa equivoca “procedura” risulta incomprensibile a molti operatori economici,
sia per l’imprevedibilità dei tempi, sia per le spese raddoppiate, ma soprattutto per
l’incertezza del risultato. Molto spesso gli imprenditori abbandonano l’intrapresa, nella
convinzione che nell’area Stabiese non è più possibile investire capitale privato ed
esercitare un’attività.
Non è superfluo sottolineare che questa condizione paradossale:
incide pesantemente sulla credibilità dei professionisti in quanto mette in
discussione la capacità tecnica degli stessi;
incide pesantemente sulla credibilità delle varie Amministrazioni Comunali che, fino
ad oggi si sono trincerate su un vago principio “Vorrei, ma non posso”, addossando
responsabilità ad indefinite autorità sovra comunali che opprimono lo sviluppo
cittadino. I professionisti del settore sono convinti che questa interpretazione rigida
delle norme urbanistiche e paesaggistiche è retaggio di vecchie e sommarie valutazioni,
fatte su presupposti non precisi, che si sono consolidati nella prassi ordinaria.
Il principale assioma consolidato è il seguente:
Le norme del P.U.T. sono norme di carattere paesaggistico e sono valide su tutti i
territori comunali compresi nel P.U.T. e proprio perché sono norme di carattere
paesaggistico sono prevalenti su tutte le norme urbanistiche locali, regionali, nazionali,
europee e anche speciali (es. L. 219/81).
L’associazione dei professionisti stabiesi “AssoA.I.G.”,
RITIENE CHE:
Tutte le elaborazioni legislative in materia urbanistica e paesaggistica effettuate
nell’ultimo decennio dalla Regione, Provincia e Soprintendenza, concretizzate in forma
legale con la Legge Regionale 13/2008 –Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e nella
Proposta del P.T.C.P., resa operativa nelle “Linee Strategiche”individuate nella D.G.P. n°
628 dell’11.10.2013, hanno chiarito in maniera inequivocabile il quadro normativo in
materia urbanistica e paesaggistica di carattere sovra comunale applicabile al territorio
del Comune di Castellammare di Stabia.
In questo nuovo quadro generale vengono finalmente
chiarite le varie
interpretazioni del P.U.T. che negli ultimi decenni hanno inciso pesantemente
sull’operatività urbanistica nella nostra città.
Con questa consapevolezza e in un ottica assolutamente collaborativa l’associazione
dei professionisti Stabiesi “AssoA.I.G.”,
PROPONE:
La formazione di un Laboratorio di pianificazione partecipata (ai sensi dell’art. 7
della L.R.13/08 P.T.R) con l’Assessore all’urbanistica, i rappresentanti degli Uffici
Tecnico e Legale del Comune ed allargata a rappresentanti degli organi istituzionali,
finalizzato alla redazione di un documento condiviso, da rappresentare alla Regione,
alla Provincia e alla Direzione Regionale del Mibac nei modi e nelle forme dell’art.4
”Attività di copianificazione” e art.5 “ Conferenza permanente di Copianificazione”
della Legge Regionale n° 13/08 (P.T.R.).
TEMA DEL LABORATORIO DI PIANIFICAZIONE PARTECIPATA:
Definizione del quadro normativo in materia urbanistica e paesaggistica vigente sul
Territorio Stabiese, in sintonia e congruenza con le nuove linee di politica urbanistica e
paesaggistica dettate dal Piano Territoriale Regionale –P.T.R. Legge Regionale n° 13 del
13 ottobre 2008. A Tale scopo, come bozza di discussione trasmette in allegato i
seguenti documenti:
Allegato 1
VALUTAZIONI GENERALI SULLE CONTRADDIZIONI TRA IPOTESI DI SVILUPPO E NORME BUROCRATICHE
CAPACI DI ATTUARLE;
Allegato 2
OSSERVAZIONI SULLE INCERTEZZE INTERPRETATIVE DELLA NORMATIVA URBANISTICA E
PAESAGGISTICA VIGENTE , ANCHE ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI CHIARIFICATRICI DELLA LEGGE
REGIONALE N° 13 DEL 13 OTTOBRE 2008 “PIANO TERRITORIALE REGIONALE” –P.T.R. ;
Allegato 3
MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEL PIANO A.S.I. IN SINTONIA CON LE PREVISIONI DELLA
PROPOSTA DEL P.T.C.P. E MODIFICA DELLE FUNZIONI AMMISSIBILI NELLA ZONA A.S.I. IN COERENZA
CON LE LEGGI NAZIONALI ED EUROPEE IN MATERIA;
Allegato 4
NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO E FOGNATURE PER LO SNELLIMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE
PROCEDURE AUTORIZZATIVE - S.U.E. E SUAP.
Alla luce di quanto esposto invitiamo l’A.C. a farsi promotore presso le Autorità
Regionali e Provinciali per chiarire il dubbio interpretativo sulla Legge Regionale n.
35/87, di fare leva sul Consorzio ASI di Napoli affinché modifichi il proprio Piano
Regolatore Territoriale, conceda nuove opportunità di insediamento anche alle piccole
aziende che operano nel settore artigianale e del terziario in genere. Sicuri che per
quanto concerne il funzionamento degli uffici comunali, Ella adotti le opportune azioni
amministrative, chiediamo in tempi brevi di essere convocati per un incontro presso la
sede comunale al fine di avviare un confronto costruttivo sull’argomento.
Castellammare di Stabia, 11-06-2014
Con osservanza
Il Presidente dell’AssoA.I.G.
(Geom. Massimo Santaniello)
Allegato 1
VALUTAZIONI
GENERALI SULLE CONTRADDIZIONI TRA IPOTESI DI
SVILUPPO E NORME BUROCRATICHE CAPACI DI ATTUARLE
L’associazione dei professionisti stabiesi “AssoA.I.G.”, operante nel settore edile,
esprime il disagio lavorativo per l’effetto della crisi economica, ma soprattutto per gli
effetti dell’interpretazione della Legge Regionale n. 35/87. La grave crisi economica che
ha colpito il nostro Paese fa registrare in Campania e nella nostra Città i suoi effetti
peggiori. Negli ultimi anni stiamo assistendo inermi allo smantellamento del tessuto
industriale cittadino, al crollo delle attività commerciali e al collasso del mercato
immobiliare. Ciò sta determinando un lento ed inesorabile declino della Città, cui fa
seguito una inevitabile e graduale riduzione della popolazione, che tende a spostarsi
verso il nord o in aree limitrofe che offrono maggiori opportunità di lavoro e migliore
qualità della vita. Purtroppo anche l’Amministrazione Pubblica sta contribuendo al
fenomeno di impoverimento della nostra Città, con il trasferimento della direzione
dell’ASL NA 3 SUD, della sede distaccata del Tribunale di Torre Annunziata (peraltro
uffici strategici in piena zona rossa a rischio Vesuvio) e probabilmente nell’immediato
futuro anche dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, le note vicende delle Terme di Stabia e
della Fincantieri completano il quadro del momento drammatico che attraversa
Castellammare di Stabia. Ora più che mai sono necessarie azioni concrete per tentare il
rilancio della Città.
L’Associazione AssoA.I.G., che riunisce professionisti che operano nell’area stabiese,
desidera essere propositiva ed offrire idee e progetti da tradurre in provvedimenti o
leggi in breve tempo.
Uno degli effetti negativi sull’economia cittadina riguarda l’aspetto urbanistico per
effetto dell’interpretazione “errata e restrittiva” della Legge Regionale n. 35/87.
Infatti, gli effetti devastanti dovuti al P.U.T. sono causati , principalmente dall’art. 10
della suddetta Legge, che per il terziario privato prevede un parametro di 3 mq per
abitante, ovvero per Castellammare (calcolato su una popolazione di 66.213 abitanti) il
terziario previsto è pari a 198.639,00 mq.
Nella variante al piano regolatore di Castellammare di Stabia, approvato nel 2007, in
base all’anagrafe edilizia per il terziario privato sono stati
attribuiti 263.370,00 mq, di gran lunga superiori a quelli calcolati in base all’art. 10 del
P.U.T. .Non è superfluo sottolineare che da una lettura della relazione accompagnatoria
al P.U.T. non si rileva un solo dato tecnico che definisca la genesi del parametro
adottato di 3mq per Abitante.
Nel computo sono stati inseriti anche 55.000 mq circa del Porto Turistico di Marina
di Stabia, i cui lavori iniziati diversi anni fa con la realizzazione delle opere marittime,
non risultano ancora ultimati.
Da questi elementi si può evincere che occorrerebbe un aumento della popolazione
fino a 90.000 abitanti per poter autorizzare nuove attività terziarie.
C’è da chiedersi se località turistiche come Sorrento, Amalfi e Positano non avessero
già realizzato le strutture turistiche alla data di entrata in vigore della Legge Regionale
n. 35/87 e delle varianti al P.R.G. di adeguamento al P.U.T., oggi su quale modello di
sviluppo potrebbero contare?
L’art. 10 del P.U.T. è il vero freno allo sviluppo economico di Castellammare di
Stabia, che non riesce ad avviare la ripresa economica per diversi fattori.
Non può incrementare il settore turistico, perché trova impedimento nel
superamento dei parametri dell’art. 10 del P.U.T.; non può incrementare l’industria,
perché non trovano spazio le nuove aziende e non è possibile ampliare quelle esistenti;
non può avere uno sviluppo demografico perché secondo il P.U.T. anche i vani
residenziali sono stati saturati; non può sviluppare il commercio perché sempre in base
all’art. 10 del P.U.T. è impossibile aprire nuove attività commerciali o di terziario
produttivo. Emerge quindi un dato che deve far riflettere, perché se la Legge n. 35/87 è
stata concepita considerando una crescita costante della popolazione, allora nell’ultimo
ventennio si registra un decremento, non certo a causa della carenza delle nascite, ma
per effetto della forte emigrazione. Se la Legge intendeva tutelare il territorio
paralizzando tutte le attività economiche allora l’obiettivo è stato raggiunto.
Quale tutela paesaggistica si può avere se all’abbandono del territorio fa seguito la
crescita della criminalità? Purtroppo sono solo le forze sane quelle che si trasferiscono
altrove. Non è un caso che comuni limitrofi come Gragnano, Santa Maria la Carità,
Sant’Antonio Abate, Scafati e Angri hanno aumentato la loro popolazione negli ultimi
venti anni, anche grazie al trasferimento di molti cittadini stabiesi, impossibilitati
all’acquisto di un alloggio. Da ciò ne deriva che città prive di servizi e infrastrutture
adeguate si siano sovrappopolate, mentre una città come Castellammare di Stabia, che
possiede già una presenza importante di servizi pubblici e di infrastrutture (es.: scuole,
sedi di enti pubblici, ferrovie, trasporto urbano su gomma, viabilità, impianto di
depurazione, industrie, alberghi, ecc…) già consolidate da anni, è costretta al lento
declino. Ciò significa che lo Stato deve investire danaro pubblico per realizzare nuovi
servizi in città che non hanno avuto uno sviluppo demografico naturale e investire altro
danaro pubblico per smantellare i servizi che già esistono in una città condannata al
declino. Il tutto è aggravato dalla graduale chiusura delle attività produttive e
dall’impossibilità di adottare misure in grado di invertire il trend negativo, perché se la
popolazione è in costante decrescita il parametro dell’art. 10 non potrà mai essere
superato.
A questo punto è necessaria una considerazione. Si parla tanto di evitare il consumo
del suolo, però la politica messa in atto è in controtendenza, perché si costruisce a
dismisura nei piccoli comuni e si lascia morire la città, ottenendo come risultato il forte
degrado urbano costituito da resti di fabbricati abbandonati, il cui suolo è stato già
irrimediabilmente compromesso.
A Castellammare di Stabia, dopo l’approvazione della Variante al P.R.G., avvenuta
nel 2007, è iniziata una lunga fase di stallo dell’economia, che impedisce tutta una serie
di possibili attività che in qualche modo contribuirebbero a rimettere in moto il settore
produttivo.
Si riportano solo alcuni esempi degli attuali limiti del nostro P.R.G.:
non è possibile effettuare i cambi di destinazione d’uso degli immobili, per cui un
locale ad uso deposito o un’abitazione siti al piano terra di un edificio, non possono
essere trasformati in negozio e bottega per l’artigianato o in laboratorio;
un fabbricato per civile abitazione non può essere trasformato in una struttura
turistica ricettiva;
un immobile destinato a deposito non può essere trasformato in strutture per lo
sport, per il tempo libero, per l’istruzione o per il commercio;
pur prevedendo il P.R.G. aree destinate allo sport, non è possibile realizzare novi
impianti sportivi da parte dei privati per i limiti imposti dall’art. 10 del P.U.T., anche se
le poche strutture esistenti sono costituite dalle palestre annesse alle scuole pubbliche;
non è possibile abbattere e ricostruire immobili con modifiche della destinazione
d’uso;
non è possibile trasformare un ufficio in abitazione o un’abitazione in ufficio
direzionale;
non è possibile frazionare un box o frazionare un locale commerciale.
il progetto PIU’ EUROPA è in fase di stallo, per il susseguirsi di amministrazioni e
per una diversa visione dello sviluppo della città;
il “Piano Casa” è inapplicabile per la stessa Legge 35/87, mentre la sua attuazione
consentirebbe la riqualificazione di intere zone degradate della città, senza consumo di
suolo;
l’area sottoposta al vincolo del Consorzio ASI di Napoli, che con insistenza si
chiede di aprire anche alle attività artigianali, commerciali e terziarie in genere, invece
di creare sviluppo delle attività produttive ne sta decretando la chiusura e il fallimento,
pur di non modificare un piano obsoleto e non più attuabile;
Il condono edilizio di cui alla Legge 326/2003 è inapplicabile per il vincolo
paesaggistico che grava su tutto il territorio comunale.
Allegato 2
OSSERVAZIONI SULLE INCERTEZZE INTERPRETATIVE DELLA NORMATIVA
URBANISTICA E PAESAGGISTICA VIGENTE , ANCHE ALLA LUCE DELLE
INDICAZIONI CHIARIFICATRICI DELLA L.R. N° 13 DEL 13 OTTOBRE 2008
“PIANO TERRITORIALE REGIONALE” –P.T.R.
Premessa
Negli ultimi 10 anni, la Regione Campania ha sviluppato una minuziosa analisi delle
caratteristiche tipologiche delle diverse aree e delle relative potenzialità di sviluppo
socioeconomico. Nello stesso tempo è stata effettuato un monitoraggio dettagliato
degli ambiti paesaggistici di pregio da tutelare, individuati in accordo con il Ministero
BB AA, ora MiBAC.
Tutte le analisi fatte sono indicate nei corposi ed esaustivi documenti della “ L.R. n° 13
del 13.10.2008 - Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)”.
Questa Legge Regionale costituisce il principale documento di Politica Urbanistica
Regionale e definisce e specifica le principali innovazioni nella metodica di formazione
della pianificazione urbanistica regionale, provinciale e comunale.
In sintesi si riportano le principali innovazioni:
-In materia urbanistica
Il P.T.R. ha definito e specificato i criteri, gli indirizzi e i contenuti strategici della
pianificazione urbanistica regionale e in particolare, attraverso i quadri territoriali di
riferimento (Q.T.R) indirizza i principi informatori della la pianificazione territoriale
provinciale (P.T.C.P.) e la pianificazione urbanistica comunale (P.U.C.);
-In materia paesaggistica
Nella stessa Legge Regionale n° 13/08 (P.T.R.) vengono indicate le “Linee Guida del
Paesaggio” nelle quali vengono monitorati gli ambiti paesaggistici esistenti e vengono
definiti i principi per la formazione del nuovo “Piano Paesaggistico Regionale” (P.P.R.)
in concertazione con il MiBAC secondo le procedure e le competenze definite nel
protocollo d’intesa sul paesaggio;
-In materia procedurale
La Legge Regionale n° 13/08 (P.T.R.) , definisce all’art.4 ”l’Attività di copianificazione”.
La copianificazione è l’attività di concertazione integrata tra i soggetti istituzionali
titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto del principio di
sussidiarietà di cui alla Legge Regionale n° 16/2004, art. 8., modificando in maniera
sostanziale le norme procedurali per la formazione dei Piani urbanistici dei diversi livelli
di competenza.
Sulla base del principio di compartecipazione integrata previsto nell’art. 4 della L.R.
13/08 sull’”Attività di Copianificazione” , il Comune di Castellammare di Stabia è
titolato a formulare delle osservazioni e/o considerazioni tese ad assicurare la
congruenza e la coerenza tra gli strumenti di pianificazione urbanistica di diverso
livello.
In particolare il Comune di Castellammare ai sensi della lettera d) del citato art. 4 della
L.R. è titolato a …definire delle proposte di aggiornamento della pianificazione
territoriale regionale, anche in relazione alla flessibilità della pianificazione
sovraordinata di cui alla L.R. n° 16/2004, art.11.
In base a questo principio l’Amministrazione Comunale dovrebbe formulare un
documento da sottoporre all’attenzione della Regione, della Provincia e della
Soprintendenza per ottenere un’ ACCORDO DI PIANIFICAZIONE ai sensi dell’art. 6 della
stessa Legge Regionale n° 13/08 (P.T.R.).
Il documento operativo comunale proveniente dal laboratorio di pianificazione
partecipata dovrebbe essere impostato sulla base delle seguenti OSSERVAZIONI
SULL’ATTUALE NORMATIVA URBANISTICA E PAESAGGISTICA VIGENTE SUL
TERRITORIO DELL’AREA STABIESE.
Per fornire gli elementi di chiarezza sui presupposti e sulle determinazioni legislative
che hanno portato alle contraddizioni attuali , di seguito si riportano le particolari
procedure tenute nella formazione del P.U.T. e le disposizioni legislative del P.T.R che
precisano le contraddizioni procedurali.
 PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL P.U.T. PIANO URBANISTICO TERRITORIALE DELLA
PENISOLA SORRENTINA-AMALFITANA APPROVATO CON LEGGE REGIONALE
27.06.1987 N°35.
 LINEE GUIDA DEL PAESAGGIO DELLA LEGGE REGIONALE N° 13/08 (P.T.R.) nelle quali
vengono monitorati e individuati gli ambiti paesaggistici e vengono definiti i principi
per la formazione del nuovo “Piano Paesaggistico Regionale” (P.P.R.) in
concertazione con il MiBAC secondo il protocollo d’intesa sul paesaggio, allegato al
P.T.R
 QUADRI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO (QTR) DELLA LEGGE REGIONALE N° 13/08
(P.T.R.) che definiscono e specificano i criteri, gli indirizzi e i contenuti strategici per la
pianificazione territoriale provinciale (P.T.C.P.) e la pianificazione urbanistica
comunale (P.U.C.).
PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL P.U.T. PIANO URBANISTICO TERRITORIALE DELLA
PENISOLA SORRENTINA-AMALFITANA APPROVATO CON LEGGE REGIONALE
27.06.1987 N°35
L’attività urbanistica del Comune di Castellammare di Stabia, attualmente, è regolata
da un P.R.G.- Piano regolatore Generale adeguato alla normativa urbanistica
territoriale dettata dalla Legge Regionale 27.06.1987 n° 35 Piano Urbanistico
Territoriale dell’area Sorrentino-Amalfitana “.
La Regione Campania, con una procedura insolita, negli anni ‘80 del secolo scorso, ha
compendiato nella Legge Regionale 35/87, il piano paesaggistico della Penisola
Sorrentina e il piano territoriale di coordinamento dell’area Sorrentino-Amalfitana.
Questa particolare strutturazione legislativa ha generato negli ultimi decenni una
enorme quantità di incertezze interpretative con conseguenti contenziosi legali che
hanno prodotto una vasta giurisprudenza spesso contraddittoria.
I due piani di natura diversa. presentavano finalità e principi informatori chiaramente
diversi e agivano su ambiti territoriali ben distinti.
Brevemente di seguito si indicano le diverse caratteristiche tra il piano di natura
paesaggistica e il Piano Territoriale di natura urbanistica inserite nella stessa Legge
35/87.
Finalità, principi informatori e ambiti territoriali del Piano Paesaggistico della
Penisola Sorrentina
Nel 1984 il Ministero dei B.B. AA. con D.M. 21.06.84 “Decreto Galasso” ha identificato
gli ambiti paesaggistici di maggiore e specifica tutela in applicazione dell’art. 5 della
Legge 1497/39 .
Successivamente, con i D.M. 28.03.1985 , questi particolari ambiti con simili e
specifiche caratteristiche, venivano sottoposti all’obbligo di redazione di piani
paesaggistici con relative norme di tutela delle specifiche caratteristiche dei luoghi
identificati dal Ministero .
Per gran parte dei comuni della penisola Sorrentina e dei Monti lattari gli ambiti
paesaggistici fissati dai D.M. 28.03.1985 coincidevano con l’intero territorio comunale,
invece per il territorio di Castellammare di Stabia l’ambito da normare
obbligatoriamente con il Piano paesaggistico della Penisola Sorrentina era limitato alla
sola zona montana a sud ovest della città in diretto contatto con la penisola Sorrentina
e i monti Lattari.
Si allegano:
 Allegato 1A-grafico dell’area individuata dalla Soprintendenza BB.AA .AA di Napoli e
Provincia, in applicazione del “Decreto Galasso” D.M. 21.06.84
 Allegato 1B-Testo del D.M. 28.03.1985 (G.U. 26.04.85pag 44) integrativo del D.M.
28.07.1965 di vincolo ex 1497/39 che ribadiva il territorio individuato in precedenza
come ambito da sottoporre a norme di piano paesaggistico.
Con un piano paesistico sono definite specifiche norme tendenti alla tutela dei Beni
Ambientali e Paesaggistici con caratteristiche simili . Nel nostro caso il Piano Paesistico
era riferito ai territori con caratteristiche omogenee della Penisola Sorrentina. In
questa logica furono definiti dettagliatamente dal Ministero BB.AA nei D.M. 28.03.1985
specifici ambiti di applicazione. Questa operazione di dettaglio fu fatta in applicazione
dell’art. 5 della Legge 1497/39, e codificate anche nell’art. 1 quinques del Legge
08.08.1985 n°431 ( Legge Galasso) ed ancora oggi la procedura applicata è prevista nel
Capo III del Codice dei Beni Culturali D.lvo 42/2004 e s.m.i., cosi come previsto dagli
art.li 143-144-145 del medesimo D.lvo 42/2004 e s.m.i.
Per quanto detto, le norme di natura paesaggistica inserite nel Piano
Paesaggistico della Penisola Sorrentina, nato esclusivamente per ambiti ben definiti,
non possono essere estese dalla Regione al di fuori dei detti ambiti,
nemmeno per aree adiacenti, di notevole interesse paesaggistico indicate nei D.M. ai
sensi della Legge ex 1497/39.
Infatti, tale possibilità costituisce specifica competenza del MiBAC e, nel corso di questi
ultimi decenni, il Ministero competente non ha emesso nessun Decreto Ministeriale
mirato a tale scopo.
L’estensione di queste norme di natura paesaggistica al di fuori degli ambiti
paesaggistici definiti dai D.M. 28.03.1985 rientra nelle possibilità della Regione, ma
tecnicamente tali norme assumono caratteristiche di norme urbanistiche territoriali.
Infatti nella formazione della Legge 35/87 si è attuata questa procedura.
Finalità, principi informatori e ambiti territoriali del Piano territoriale di coordinamento
di natura urbanistica con valenza paesaggistica della Legge 431/85.
La Regione Campania aveva già da tempo commissionato uno studio per la redazione
di un piano paesistico della penisola Sorrentino-Amalfitana
Per cui tecnicamente era molto più facile accoppiare le norme paesistiche nate per
le aree individuate dai D.M. 28.03.1985 alle norme urbanistiche territoriali estese agli
interi ambiti comunali. Tale possibilità del resto era prevista nell’art.1 bis della Legge
08.08.1985 n°431,
…Le Regioni sottopongono a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale
il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanisticoterritoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali…
In questa dizione era prevista la possibilità di redigere un piano urbanisticoterritoriale e la specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali era riferita
alle norme Paesaggistiche da individuare per le specifiche caratteristiche agli ambiti
paesaggistici individuati dal Ministero BB.AA (oggi MiBAC) nel D.M. 28.03.1985.
Infatti, la “ Legge Regionale 27.06.1987 n° 35 Piano Urbanistico Territoriale
dell’area Sorrentino-Amalfitana “, come dispone all’art. 1, è stato redatto ai sensi
dell’art.1 bis della Legge 08.08.1985 n°431 e come dispone all’art.2 l’ambito
d’applicazione del piano urbanistico territoriale veniva esteso agli interi territori
comunali, e quindi anche alle zone esterne agli ambiti paesaggistici individuati dai D.M.
28.03.1985 ed addirittura veniva esteso anche a parti di territori comunali (Pagani,
Nocera, Angri) che non avevano neanche il vincolo ex 1497/39.
La necessità di estendere agli interi territori comunali la normativa del piano
urbanistico territoriale di coordinamento era dovuta al rispetto burocratico dell’art. 5
della L. 17.08.1942 n° 1150, prima Legge in materia urbanistica di riferimento allora
vigente che prevedeva l’obbligo all’adeguamento dei rispettivi Piani Regolatori Generali
alle norme sovraordinate del nuovo Piano Urbanistico Territoriale.
Questa impostazione legislativa, pur essendo corretta dal punto di vista legale, è
criticabile dal punto di vista tecnico urbanistico e paesaggistico per come è stata
strutturata.
Le originarie norme del P.U.T. erano prevalentemente di natura paesaggistica ed
erano orientate alla tutela degli ambiti individuati dal Ministero con i D.M. 28.03.1985
(che comprendeva tutti i comuni della penisola Sorrentina, della penisola Amalfitana e
dei monti Lattari e varie porzioni di territorio montano di molti Comuni della valle del
Sarno, tra i quali anche Castellammare di Stabia).
Le norme paesaggistiche dell’originale studio paesaggistico, acriticamente, sono
state estese come norme urbanistico-territoriali anche agli ambiti esterni alle
perimetrazioni di tutela paesistica.
Questa impostazione tecnica è risultata il vizio d’origine che ha provocato enormi
ed incomprensibili contraddizioni.
LINEE GUIDA DEL PAESAGGIO DELLA LEGGE REGIONALE N° 13/08 (P.T.R.)
In questo documento vengono monitorati e individuati gli ambiti paesaggistici
e vengono definiti i principi per la formazione del nuovo “Piano Paesaggistico
Regionale” (P.P.R.) in concertazione Tra la Regione Campania il MIbac secondo il
protocollo d’intesa sul paesaggio,
La Regione ha effettuato in concerto con il MIBAC l’ Analisi degli strumenti di
pianificazione paesistica vigenti in Campania operando la “Verifica di compatibilità tra
gli strumenti di pianificazione paesistica e l’accordo Stato Regioni del 19.04.2001”.
Ebbene, questo studio è stato riportato nelle “Linee Guida del Paesaggio”
elaborato della Legge Regionale n° 13/08 (P.T.R.) .
In tale documento, infatti, nell’elenco degli ambiti dei Piani Paesistici della
Campania, risulta che per il Comune di Castellammare l’estensione di tale ambito e
definita “parziale” limitatamente alla zona a monte del Territorio e non è un caso che
tale delimitazione coincide con le aree definite nel D.M. 28.03.1985.
In conclusione le “Linee Guida del Paesaggio” elaborate della L.R. n° 13/08
(P.T.R.) chiariscono che le norme di natura Paesaggistica del P.U.T. sono applicabili
solo ed esclusivamente negli ambiti paesaggistici individuati dal Ministero BB AA (ora
MiBac) con D.M. 28.03.1985.
In coerenza con questa valutazione, il territorio degli ambiti paesaggistici
nell’area della Penisola , nel P.T.R. coincide con il territorio della S.T.S. F4 – Penisola
Sorrentina-Monti Lattari .
Si allegano:

Allegato 1A - grafico con la delimitazione in rosso del Piano Urbanistico
Territoriale e delimitazione in blu degli ambiti paesaggistici dove le norme del P.U.T.
sono di carattere paesaggistico;

Allegato1 B - stralcio del documento ufficiale della L.R. 13/08 di
identificazione degli ambiti paesaggistici (per Castellammare risulta: “Parziale
limitatamente alla zona a monte del territorio”;
QUADRI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO (QTR) DELLA LEGGE REGIONALE N°
13/08 (P.T.R.) che definiscono e specificano i criteri, gli indirizzi e i contenuti strategici
per la pianificazione territoriale provinciale (P.T.C.P.) e la pianificazione urbanistica
comunale (P.U.C.).
I Quadri territoriali di riferimento (QTR) definiscono e specificano i criteri, gli
indirizzi e i contenuti strategici per la pianificazione territoriale provinciale (P.T.C.P.) e
la pianificazione urbanistica comunale (P.U.C.). In particolare, il 3° Q.T.R. -Sistemi
Territoriali di Sviluppo- definisce, nella cartografia ufficiale del P.T.R, i diversi ambiti con
medesime caratteristiche di sviluppo e simili caratteristiche ambientali. Ebbene, per il
territorio di Castellammare : la porzione alle pendici di Monte Faito è inserita nella
S.T.S. F4 - Penisola Sorrentina –Monti Lattari, (porzione che coincide con il territorio
identificato nel D.M. BB AA del 28.03.1985); invece, gran parte del territorio
pianeggiante di Castellammare è inserito nella S.T.S. F3 – Miglio d’Oro Torrese
Stabiese. La proposta del P.T.C.P ampiamente pubblicata ha tenuto conto degli indirizzi
e dei criteri indicati nei QTR e ha tenuto conto, in particolare, delle limitazioni
territoriali riportate nella cartografia di Piano sui diversi sistemi di sviluppo S.T.S. La
proposta di P.T.C.P ha addirittura inserito il territorio pianeggiante di Castellammare di
Stabia nell’Area Programma 11 -Riqualificazione dell’area costiera Torrese-Stabiese
quale area di interesse prioritario per lo svolgimento di attività di copianificazione tra la
provincia e i comuni interessati e detta le finalità e gli obbiettivi da perseguire in via
prioritaria. In questa definizione “in progress” della politica urbanistica dell’area sono
stati avviati studi, progetti e iniziative (non ultimo il PIU’ Europa di Castellammare ) in
perfetta coerenza con le finalità dell’Area Programma 11.
Dalla lettura congiunta di questi documenti si evincono le seguenti
considerazioni:
Le norme del P.U.T. sono di carattere paesaggistico, esclusivamente negli
ambiti paesaggistici, chiaramente indicati nei D.M. 28.03.1985 e riconfermati nelle
Linee Guida del Paesaggio della L.R. 13/08 P.T.R. elaborate sulla base dell’intesa
istituzionale tra Regione Campania e MIbac del 27.10.2006. Territorio inserito nella
STS F4 Penisola Sorrentina –Monti Lattari della L.R. 13/08 del P.T.R..
Le norme del P.U.T. sono di carattere Urbanistico Territoriale nelle parti di
territorio al di fuori degli ambiti paesaggistici. Per la città di Castellammare di Stabia
tutto il territorio comunale ad esclusione della area montana a monte della statale
145 (Panoramica), Territorio inserito nella STS F3 Miglio d’oro Torrese Stabiese della
L.R. 13/08 del P.T.R.
Le norme del P.U.T. di carattere Urbanistico Territoriale ancora vigenti su gran
parte del territorio cittadino, già attualmente, sono state sostituite dalle norme
Urbanistico Territoriali della proposta del P.T.C.P, costruito in coerenza con i quadri
territoriali di riferimento –Q.T.R. della L.R. 13/08 P.T.R.. Queste nuove norme
Urbanistiche Territoriali sono vigenti anche in forza della Delibera di Giunta
Provinciale n° 628 dell’11.10.2013 che detta le Linee Strategiche del P.T.C.P. e
consente l’esame da parte della Provincia dei nuovi P.U.C. e piani attuativi cittadini
adeguati e coerenti con dette Linee Strategiche.
Allegato 3
MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEL PIANO A.S.I. IN SINTONIA CON LE
PREVISIONI DELLA PROPOSTA DEL P.T.C.P. E MODIFICA DELLE FUNZIONI
AMMISSIBILI NELLA ZONA A.S.I. IN COERENZA CON LE LEGGI NAZIONALI
ED EUROPEE IN MATERIA
Uno dei nodi spinosi degli ultimi anni è dato dall’ostruzionismo che il consorzio
ASI ha messo in atto nei confronti dell’A.C. di Castellammare di Stabia. Infatti,
inspiegabilmente la variante al piano ASI, il cui iter è iniziato nel 2001 ad oggi non viene
approvata. Inoltre, le continue pressioni che ogni amministrazione effettua nei
confronti del Consorzio ASI per la modifica del piano non sortiscono alcun effetto.
Chiediamo che con forza si ottenga dal Consorzio ASI di concedere la possibilità di
insediamento anche alle piccole imprese, operanti nei diversi settori dell’economia. Di
approvare la variante ASI dove è previsto il definitivo annullamento del tracciato di una
strada consortile non più realizzabile.
Allegato 4
NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO E FOGNATURE PER LO SNELLIMENTO E
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE - S.U.E. E S.U.A.P.
Per rendere più rapida la macchina comunale è necessario che tra il S.U.E e il
S.U.A.P. si crei un maggiore coordinamento. Infatti, la documentazione allegata al
Permesso di Costruire, in numero di copie sufficienti per tutti gli Enti, dopo aver
superato l’esame istruttorio, dovrebbe essere trasmessa contestualmente a tutti gli
organi preposti al rilascio dei pareri, evitando inutili sovrapposizioni e il moltiplicarsi dei
tempi di attesa.
Infatti, alla Soprintendenza ai B.B.A.A. di Napoli si sovrappongono molti altri enti,
come la Soprintendenza Archeologica di Pompei, l’Autorità di Bacino del fiume Sarno,
l’Ente Parco del Fiume Sarno, il Consorzio ASI, l’Ente Parco dei Monti Lattari. Nel caso in
cui gli enti coinvolti nel procedimento sono più di due, sarebbe opportuno fare ricorso
alla Conferenza dei Servizi, strumento poco utilizzato nel settore dell’edilizia privata.
Inoltre, è necessario procedere alla modifica di alcuni regolamenti vigenti nel
comune di Castellammare di Stabia, come quello per le fognature e quello edilizio, che
risalgono rispettivamente al 1931 e al 1960, che ovviamente non tengono conto di tutti
gli aggiornamenti normativi in materia di igiene ed edilizia emanati fino ad oggi.
Chiediamo poi alla S.V.I. di potenziare gli uffici con professionalità adeguate,
mettendo finalmente in pratica quello che è lo spirito del D.P.R. n. 447 del 1998
aggiornato con il D.P.R. n. 160 del 2010 e s. m. e i. con il quale sono stati istituiti il
S.U.E e il S.U.A.P.
Infine, crediamo che snellendo alcune procedure, almeno per le opere di
modesta entità, ciò potrebbe tradursi in un risparmio per i cittadini, costretti a
sostenere costi elevati per il pagamento dei diritti di segreteria e di istruttoria per la
presentazione di D.I.A., S.C.I.A. e C.I.L.