OPERE PIE RIUNITE DI PERUGIA VIA CAMPO DI MARTE N. 9 PERUGIA codice fiscale 02681720542 AVVISO D’ASTA il Presidente Premesso: 1) che le Opere Pie Riunite di Perugia (di seguito “Ente”) sono proprietarie di un’azienda agraria, su cui esercitano in prima persona attività agricola con mezzi e risorse proprie; 2) che l'Ente, nell'ambito di detta attività, dispone di terreni e fabbricati rurali per la produzione agricola nei comuni di Torgiano, Deruta, Perugia, Bastia Umbra e Montefalco; 3) che l’Ente possiede un capitale scorte, costituito da macchine e attrezzi; 4) che l’Ente esercita la propria attività agricola utilizzando 9 unità di personale, delle quali 8 operai a tempo indeterminato e un impiegato con funzioni tecniche; 5) che l’Ente dispone di n. 404 titoli all’aiuto ai sensi del Reg. Ce 73/2009 per un valore totale di € 325.217,75; 6) che l’Ente, per ragioni economiche e finanziarie, intende cessare l’attività agricola sin qui svolta mediante gestione diretta, dismettendo il capitale agrario ed una parte del capitale fondiario; 7) che, in ragione di quanto al punto che precede, con delibera n. 67 del 5 luglio 2013 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha attivato una procedura ad evidenza pubblica andata deserta; 8) che il presente avviso è il secondo esperimento finalizzato ad individuare un soggetto (di seguito “Aggiudicatario” o “Affittuario”) al quale: concedere in affitto il fondo rustico costituito da terreni, fabbricati rurali, titoli all’aiuto; cedere il capitale scorte, costituito da macchine e attrezzi; cedere il diritto di proprietà di alcuni terreni; Visto il R.D. 23.05.1924 n. 827 nonché l'art. 38 del D.Lgs. 163/06 1 RENDE NOTO Che il giorno 11 aprile 2014 alle ore 12,00 avrà luogo presso la sede dell'Ente in Perugia, Via Campo di Marte n. 9, l'esperimento di asta pubblica per l'aggiudicazione del lotto unico di seguito descritto: Art. 1: OGGETTO DELL'AVVISO 1.1) Il presente avviso ha ad oggetto il lotto unico costituito da: A) Affitto di fondo rustico, comprensivo di: - 475,31 ettari (superficie catastale) di terreno agricolo, identificati all’Allegato 1, siti in Deruta, Torgiano e Perugia; - di n. 404 titoli all’aiuto per un valore totale di € 325.217,75 ai sensi del Reg. Ce 73/2009, come da Registro Nazionale Titoli, identificati all’Allegato 2; La base d’asta per detta voce è pari a 240.000 euro/anno quale canone di affitto per detti beni. La durata del contratto è di 15 anni a decorrere dal 01/06/2014 al 31/05/2029. B) Vendita di scorte aziendali, la cui consistenza e valore sono costituiti da macchine agricole, identificati all’Allegato 3, per un valore di 349.981,21 euro iva esclusa. C) Cessione della piena proprietà dei terreni in Comune di Montefalco, loc. Alzatura, foglio 56, particelle 47, 49, 50, 555, 67, 57, 104, 107, 30, 31, 33, 46, 66, 89, 90, 577; Foglio 63 particelle 220, 225, 226, 65, 219, 218: Foglio 64 particelle 9 e 509 per una superficie pari 371.409,00 mq di cui la maggior parte vitati con relativi diritti di impianto, per un valore di 1.100.000,00 euro. Tali terreni sono attualmente in affitto dall’Ente all’Az. Agr. Pennacchi Domenico fino al 10 novembre 2014, meglio identificati all’Allegato 4, al quale si rinvia. D) Rimborso delle anticipazioni colturali per 76.000 euro sostenute fino alla data di aggiudicazione e delle anticipazioni colturali sostenute dalla data di aggiudicazione alla stipula del contratto di affitto la cui quantificazione sarà concordata in contraddittorio da un incaricato dell’Aggiudicatario e da un incaricato dell’Ente prima dell'immissione nel possesso dei terreni. 2 1.2) Si precisa che il presente avviso è finalizzato alla cessione unitaria di un lotto unico e quindi di tutti i diritti descritti al punto che precede. Art. 2: DESCRIZIONE DEI TERRENI E FABBRICATI OGGETTO DI AFFITTO E CONDIZIONI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE DEGLI STESSI. 2.1) I terreni, idonei alla coltivazione ed attualmente coltivati, oggetto del bando, sono di proprietà dell’Ente e vengono ceduti in affitto allo scopo di coltivazione agricola. 2.2) La superficie catastale complessiva dei terreni oggetto del presente avviso da cedersi in affitto è di Ha 475,31 ripartiti nei Comuni di Torgiano, Deruta e Perugia come indicato nell'Allegato 1, che è da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente avviso. 2.3) Il contratto di affitto di fondo rustico verrà stipulato nelle forme dell’accordo in deroga secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 29 della L. 11 del 11.02.1971 nonché dagli artt. 45 e 58 della L. 203 del 3.05.1982. 2.4) Il contratto di affitto, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1-22 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, decorre dal 01/06/2014 al 31/05/2029, data in cui il contratto sarà da intendersi automaticamente e definitivamente risolto senza proroga tacita e senza la necessità, per le parti, di comunicare la propria intenzione di disdire il contratto. Le parti, prevedendone l’automatica risoluzione, con la sottoscrizione del contratto rinunceranno a tutte le facoltà ed i diritti ad Esse concesse dagli artt. 4, 5 e 43 della Legge 3 maggio 1982, n. 203. 2.5) Quale corrispettivo per l’affitto viene previsto un canone annuo di affitto a base d'asta pari ad € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) – oltre imposte di legge se dovute. Il canone sarà soggetto ad adeguamento annuale in misura pari al 50% dell’indice di rivalutazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato sullo scostamento per l'anno precedente in riferimento al mese di settembre. L’adeguamento si applicherà dal secondo anno di affitto. Il canone annuo d’affitto sarà fissato, in sede di stipula del contratto di affitto, in base agli esiti del procedimento di evidenza pubblica conseguente al 3 presente avviso d’asta e sarà previsto, in sede di contratto, come da pagarsi all'Ente in rate annuali anticipate, la prima delle quali dovrà essere corrisposta alla sottoscrizione del contratto di affitto di fondo rustico. 2.6) L’affittuario si obbliga, una volta giunto a conclusione il contratto di affitto, a riconsegnare il fondo e gli edifici rurali liberi da persone, animali e cose nonché liberi da qualsivoglia gravame e/o vincolo, fatto salvo il raccolto dei frutti pendenti. L'affittuario non potrà sollevare alcuna eccezione se non successivamente e conseguentemente alla consegna dei terreni una volta giunto a scadenza il contratto nonché subordinatamente all'esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte in sede di contratto di affitto. 2.7) Le imposte sui terreni saranno ripartite tra le parti come per legge. Le spese di registrazione del contratto di affitto sono ripartite al 50% tra le parti. 2.8) L’Affittuario potrà subaffittare a terzi i terreni e i fabbricati sopra descritti, subordinatamente alla previa autorizzazione scritta dell'Ente che, a fronte della richiesta dell’Affittuario, dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla medesima fermo restando che, in caso di mancata risposta, l’autorizzazione sarà da intendersi per concessa. 2.9) L’Affittuario si impegna, contestualmente alla stipula del contratto di affitto, ad assumere n. 9 unità di personale, identificate nell’Allegato 5 con lo stesso inquadramento contrattuale del precedente rapporto di lavoro tra tale personale e l’Ente, fermo restando che il TFR dei detti dipendenti farà carico all'Ente per quanto maturato sino alla decorrenza iniziale del contratto di affitto. 2.10) Il contratto di affitto sarà stipulato dinanzi a Notaio individuato dall’affittuario, e con oneri e spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario medesimo, entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui verrà comunicata l'aggiudicazione decorsi inutilmente i quali l'aggiudicatario decadrà da ogni diritto ad Esso derivante dall'aggiudicazione. 2.11) Il contratto di affitto sarà sospensivamente condizionato, con riguardo ai terreni attualmente concessi in affitto dall'Ente a terzi (ed evidenziati nell'allegato 1 citato), al mancato esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 4 bis della L. 203/82 con oneri e spese a carico dell'Ente. Ove e per quanto terzi attuali 4 affittuari dovessero esercitare il detto diritto di prelazione, l'aggiudicatario sarà comunque tenuto alla stipula del contratto di affitto con riguardo ai terreni per i quali il detto diritto non sarà esercitato nonché a vedersi riconosciuta una diminuzione del canone di affitto proporzionale alla superficie dei terreni oggetto di prelazione da parte dei terzi attuali affittuari ed in ragione dell’importo per ciascun terreno indicato nell’allegato 1 per ciascun ettaro oggetto di prelazione. 2.12) E’ fatto divieto all’affittuario di apportare modifiche allo stato dei luoghi, e di attuare addizioni o miglioramenti se non preventivamente autorizzati per iscritto da parte dell’Ente. In caso contrario i miglioramenti eseguiti resteranno a beneficio del fondo, con espressa dichiarata rinuncia dell’affittuario ai diritti di legge in materia da inserirsi nel contratto di affitto. In ordine ai miglioramenti preventivamente autorizzati per iscritto dall’Ente, lo stesso riconoscerà all’affittuario, quale valore del migliorato al termine della scadenza naturale del contratto, il costo deprezzato al netto degli ammortamenti in deroga all’articolo 17 della legge n. 203 del 1982. La definizione del costo valore netto del migliorato, del periodo di ammortamento ed il valore del costo deprezzato a fine locazione, dovranno essere oggetto di accordo preventivo delle parti in sede di contestuale approvazione del miglioramento. In caso di risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell’affittuario, ogni miglioramento sarà acquisito dall’Ente, senza alcuno indennizzo in deroga alla normativa vincolistica ed in particolare agli articoli 17 e 20 della legge n. 203 del 1982. 2.13) L'affittuario dovrà consegnare all'Ente polizza fideiussoria a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di affitto, stipulata con Istituto bancario o assicurativo di primaria importanza, per un importo pari ad € 480.000,00 (quattrocentoottantamila/00), a prima richiesta con esenzione dell'obbligo di previa escussione del debitore garantito. La detta garanzia dovrà essere mantenuta per tutta la durata del rapporto e rinnovata di anno in anno almeno 2 mesi prima della scadenza fermo restando che, ove detta garanzia dovesse venire meno in tutto e/o in parte per qualunque ragione e/o non fosse annualmente rinnovata nel rispetto di quanto 5 sopra, il contratto di affitto dovrà intendersi risolto di diritto, con facoltà per l'Ente di escutere la fideiussione. 2.14) In alternativa alla consegna di polizza fideiussioria di cui al comma che precede, l'Affittuario potrà costituire, al momento della stipula del contratto di affitto, una cauzione dell'importo di € 480.000,00 (quattrocentottantamila/00) mediante versamento sul conto corrente n. 40814561 intestato all'Ente presso Unicredit Banca IBAN: IT 58 X 02008 03033 000040814561. Il detto importo sarà trattenuto dall’Ente a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni tutte previste con detto contratto e verrà restituito, con lo svincolo della cauzione, al termine del contratto medesimo, senza maggiorazioni per interessi e/o rivalutazione monetaria. L'Ente provvederà ad incamerare definitivamente detta cauzione in caso di inadempimento dell'affittuario salvo il diritto di azione risarcitoria per il maggior danno. 2.15) Nel contratto di affitto verrà altresì previsto: a) l'obbligo per l'Aggiudicatario di condurre i terreni nel pieno rispetto della loro vocazione agricola, secondo le normali tecniche agrarie nonché nel pieno rispetto della normativa ambientale; b) l’esonero dell’Ente dall'obbligo di corrispondere compensi e/o emolumenti di qualsivoglia natura per le opere e/o le migliorie che l'aggiudicatario dovesse eseguire senza il previo consenso scritto dell'Ente ferma restando la possibilità per l'Affittuario di effettuare opere di messa in sicurezza dei beni concessi in affitto senza il previo consenso scritto dell'Ente solo e esclusivamente in caso di conclamato pericolo a persone e/o cose; c) l'esonero dell'Ente da ogni responsabilità inerente e/o conseguente all'esercizio dell'attività di coltivazione e l'utilizzo dei fabbricati rurali; d) il diritto dell'Ente di compiere ispezioni sui terreni anche per il tramite di propri incaricati al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al contratto di affitto; e) l'obbligo per l'Affittuario di dare sollecito avviso all'Ente di qualunque fatto e/o circostanza possa arrecare, direttamente o indirettamente, danni ai beni concessi in affitto; f) obbligo da parte dell’affittuario di stipulare una polizza assicurativa per danni e responsabilità civile contro terzi relativa a tutti i beni che saranno oggetto di affitto g) la specifica indicazione della quota parte di canone di affitto da corrispondersi per i 6 terreni attualmente concessi in affitto dall'Ente a terzi, ove e per quanto su detti terreni dovesse essere esercitata la prelazione da parte degli attuali affittuari, quantificata in ragione dell’importo per ciascun terreno indicato nell’allegato 1 per ciascun ettaro oggetto di prelazione; h) l’impegno dell’Ente a bandire nuova procedura ad evidenza pubblica per l’affitto dei terreni entro i 6 mesi precedenti la scadenza naturale del contratto ove non decida di tornare nel possesso dei terreni dandone avviso all’affittuario entro il medesimo termine. Art. 3: DESCRIZIONE DEI TITOLI ALL’AIUTO - CONDIZIONI RIGUARDANTI LA CESSIONE. 3.1) I titoli all’aiuto ai sensi del Reg. CE 73/2009, come da Registro Nazionale Titoli, identificati all’Allegato 2, saranno ceduti in affitto insieme ai terreni, utilizzando, se del caso, l’art. 24, par. 8 del Reg. Ue 1307/2013. 3.2) La cessione in affitto dei titoli avverrà congiuntamente al contratto di affitto di cui all’art. 2 e sarà comunicata ad Agea nonché ad ogni altro ente e/o soggetto a ciò competente a cura e spese dall’Affittuario. 3.3) L’Affittuario non potrà subaffittare e/o cedere a terzi i titoli sopra descritti, salva autorizzazione scritta dell'Ente. 3.4) L'Affittuario si dichiara edotto che è in atto la riforma della Politica Agricola Comunitaria che prevede alla scadenza dell’annata agraria 2013-2014 la cancellazione dei diritti all’aiuto disaccoppiato concessi ai sensi del Reg. CE n. 1782/2003 sostituito dal Reg. CE dell'health check della PAC n. 73/2009 e successivi regolamenti attuativi, registrati a nome dell’Ente nel Registro Nazionale Titoli istituito da AGEA nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e l’assegnazione di nuovi diritti appositamente creati in favore dei conduttori dei terreni nella campagna 2014-2015. A tal proposito l'Ente trasferirà, contestualmente al contratto di affitto, ai sensi dell’art. 24, par. 8 del Reg. Ue 1307/2013, il diritto a ricevere i nuovi diritti all'aiuto disaccoppiato assegnati in forza dei terreni concessi con il presente contratto. Contestualmente alla suddetta cessione l'Affittuario si impegnerà a trasferire, alla risoluzione del rapporto per qualunque causa essa avvenga, i nuovi diritti se ed in quanto assegnati per i 7 terreni concessi in affitto mettendo in atto, a propria cura e spese, tutte le procedure che saranno richieste per favorire tale trasferimento in capo all'Ente, senza nulla pretendere a detto riguardo avendo tenuto conto di tale onere nella formulazione dell'offerta. 3.5) L'Affittuario provvederà, a propria cura e spese, a dare corso a tutte le pratiche ed ai procedimenti necessari per beneficiare dei titoli all’aiuto, nonché al compimento di tutti gli adempimenti per addivenire alla cessione all’Ente di tali titoli al termine del contratto di affitto. Art. 4: DESCRIZIONE DELLE SCORTE AZIENDALI CONDIZIONI RIGUARDANTI LA CESSIONE. 4.1) L'affittuario acquista le scorte aziendali costituite da macchine agricole, identificate all’Allegato 3, per un valore di 349.981,21 euro; il suddetto valore si intende al netto di Iva. 4.2) La consistenza delle scorte, come sopra descritte, verrà verificata in contraddittorio da un incaricato dell’Aggiudicatario e da un incaricato dell’Ente prima dell'immissione nel possesso. 4.3) Nel caso in cui, in occasione della redazione del verbale di consegna, dovessero risultare delle differenze rispetto alla consistenza delle scorte aziendali per come descritte nell’allegato 3, il valore delle scorte verrà rideterminato in ragione dei valori indicati nel detto allegato. 4.4) Il corrispettivo per la vendita delle scorte sarà pagato dall’Affittuario, in un’unica soluzione, contestualmente alla immissione nel possesso delle scorte medesime dietro presentazione della relativa fattura da parte dell’Ente. 4.5) L'Affittuario provvederà, a propria cura e spese, a dare corso a tutte le pratiche ed ai procedimenti necessari per il passaggio di proprietà delle scorte e per la formale intestazione a sé della titolarità dei beni componenti le scorte. Art. 5: DESCRIZIONE DEI TERRENI OGGETTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' CONDIZIONI DI CESSIONE DEL DIRITTO SUGLI STESSI. 8 5.1) L’area oggetto di cessione della piena proprietà è costituita da terreni in Comune di Montefalco, loc. Alzatura, foglio 56, particelle 47, 49, 50, 555, 67, 57, 104, 107, 30, 31, 33, 46, 66, 89, 90, 577; Foglio 63 particelle 220, 225, 226, 65, 219, 218: Foglio 64 particelle 9 e 509 per una superficie pari 371.409,00 mq di cui la maggior parte vitati con relativi diritti di impianto, per un valore di 1.100.000,00 euro. Tali terreni sono attualmente in affitto dall’Ente all’Az. Agr. Pennacchi Domenico fino al 10 novembre 2014, meglio identificati all’Allegato 4, al quale si rinvia. 5.2) Il possesso dei terreni verrà ceduto subordinatamente al verificarsi della condizione di cui al punto 5.7 che segue nonché al pagamento del saldo del prezzo per come sopra previsto. La detenzione dei terreni verrà acquisita dall'Aggiudicatario comunque a muovere dall'11 novembre 2014 data in cui giungerà a scadenza il contratto di affitto in essere tra l'Ente e l’Az. Agr. Pennacchi Domenico. 5.3) Quale corrispettivo della cessione della proprietà viene previsto un prezzo fisso pari a € 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00) a corpo. 5.4) Il prezzo sarà corrisposto come segue: a) quanto ad € 300.000,00 (trecentomila/00) al momento della stipula del contratto di affitto di cui all’art. 2, a titolo di acconto sul maggior prezzo al momento del verificarsi della condizione di cui al punto 5.7 che segue; b) quanto al saldo del prezzo - pari ad € 800.000,00 (ottocentomila/00) entro 60 giorni da quando l'Ente avrà comunicato all'Aggiudicatario il verificarsi della condizione di cui al punto 5.7 che segue; 5.5) I terreni verranno ceduti in proprietà a corpo, con tutte le accessioni e pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le servitù attive e passive apparenti e non apparenti e con tutti i diritti, obblighi, oneri, azioni e ragioni con onere in capo agli offerenti di acquisire autonomamente ogni informazioni ulteriore rispetto a quelle di cui al presente avviso. 5.6) La stipula dell'atto di cessione del diritto di proprietà dovrà avvenire dinanzi a Notaio individuato dall'aggiudicatario, con oneri e spese a suo esclusivo carico, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva decorsi 9 inutilmente i quali l'aggiudicatario decadrà da ogni diritto ad esso derivante dall'aggiudicazione. 5.7) Il contratto di vendita dei terreni sarà sospensivamente condizionato al mancato esercizio della prelazione agraria ex legge n. 590 del 26.05.1965 e ss.mm.ii.. A tale riguardo l'Ente provvederà, entro 5 giorni dalla comunicazione dell'Aggiudicazione, ad effettuare le comunicazioni necessarie nei confronti dei terzi eventualmente aventi diritto. Rimane inteso che, ove dovesse essere esercitato dai detti eventuali terzi il diritto di prelazione, l'aggiudicatario sarà comunque tenuto all'acquisto dei terreni per i quali il detto diritto non sarà esercitato nonché a vedersi riconosciuta una diminuzione del prezzo di acquisto proporzionale alla superficie dei terreni oggetto di prelazione da parte dei ridetti terzi. 5.8) Rimane inteso che qualora, in ragione dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione, l'Ente dovesse provvedere a restituire in tutto o in parte la somma ricevuta a titolo di acconto secondo quanto previsto al punto 5.4 che precede, non saranno dovute maggiorazioni a titolo di interessi o altro sulle somme da restituirsi. Art. 6: MODALITA' DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 6.1) La procedura d'asta è unica, riguarda l'aggiudicazione di un lotto unico soggetto ad un unica offerta e ad un unica aggiudicazione alla quale provvederà una Commissione composta di tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente che sarà incaricata dell'espletamento di tutta la procedura di gara. 6.2) L'offerta aggiudicataria verrà individuata con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi esclusivamente con riguardo al prezzo a base d'asta indicato all'art. 2 del presente avviso per il canone di affitto, di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del R.D. 827 del 23.05.1924 e secondo quanto previsto dall'art. 76 del medesimo R.D.. 6.3) L'aggiudicazione interverrà a favore dell'offerente che avrà proposto il canone di affitto più alto per i terreni di cui all'art. 2 che precede fermo restando 10 che i prezzi sopra stabiliti per l'acquisto delle scorte di cui all'art. 4 che precede e dei terreni di cui all'art. 5 che precede sono fissi ed invariabili e non soggetti ad offerta. Art. 7: SOGGETTI AMMESSI. 7.1) Sono ammessi a partecipare all'asta tutti i soggetti di cui all’art. 34 del DLgs. 163/2006 e ss.mm.ii. costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 3 e 37 del D.lgs. 1 3 del 200 e ss.mm.ii. nonch operatori economici costituiti secondo la legislazione vigente nei rispettivi stati membri di appartenenza. 7.2) I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D.Lgs. 1 3/200 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a pi di un consorzio stabile. 7.3) Per le imprese stabilite in altri stati aderenti all’Unione Europea i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 7.4) Sono ammessi a partecipare all'asta tutte le persone fisiche e/o giuridiche in possesso della capacità di contrarre con le amministrazioni pubbliche in capo ai quali: a) non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.; b) non si trovino in alcuna delle condizioni ostative a contrarre con amministrazioni pubbliche ai sensi del D.Lgs. 490/94 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di lotta alla mafia). Art. 8: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 8.1) I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione all'asta, la documentazione allegata alla domanda e l'offerta economica. 11 8.2) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA: 8.2.1) la domanda di partecipazione all'asta, da redigersi secondo il modello di dichiarazione allegato al presente avviso e con firma non autenticata (Allegato A), con indicazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00, a pena di esclusione: 1) per le persone fisiche: del nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale e codice fiscale dell'offerente; 2) per le persone giuridiche (società o enti) della denominazione / ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, generalità delle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza e che sottoscrivono l'offerta. 8.2.2) La domanda dovrà contenere, altresì, pena l’esclusione, dichiarazione esplicita del sottoscrittore e di tutti i soggetti offerenti: a) di condurre i terreni da cedersi in affitto nel pieno rispetto della loro vocazione agricola, secondo le normali tecniche agrarie nonché nel pieno rispetto della normativa ambientale nonché di mantenere i requisiti di ruralità dei fabbricati concessi in affitto, sia con riguardo a quelli abitativi sia con riguardo a quelli serventi allo svolgimento dell'attività di coltivazione; b) di essere consapevole che ogni operazione di miglioramento ed ogni miglioria ai terreni condotti in affitto potrà essere effettuata soltanto se comunicata preventivamente ed espressamente autorizzata dall’Ente; c) di esonerare l’Ente dal dover corrispondere alcun onere per le opere che l’aggiudicatario ritiene di eseguire nel corso della locazione sino alla riconsegna dei terreni; d) di esonerare l'Ente da ogni responsabilità inerente e/o conseguente all'esercizio dell'attività di coltivazione; e) di riconoscere il diritto dell'Ente a compiere ispezioni sui terreni anche per il tramite di propri incaricati al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al contratto di affitto; f) di custodire i beni oggetto del contratto di affitto con la diligenza del buon padre di famiglia nonché di coltivare e curare i medesimi terreni secondo le regole della buona tecnica agraria e con esonero dell'Ente da ogni responsabilità e/o pretesa di terzi di riguardo; g) di curare la regimazione dello scolo delle acque e la manutenzione ordinaria delle strade poderali; h) di non accendere o far accendere servitù passive, di non trasferire ad altri direttamente o indirettamente il contratto 12 di affitto per nessun titolo o ragione; i) di non destinare i terreni concessi in affitto ad uso diverso da quello per i quali sono stati concessi; j) di curare la perfetta conservazione dei confini di tutti i terreni e fabbricati concessi in affitto; k) di avere preso visione di tutta la documentazione posta a base di gara nonché di avere esaminati i terreni, le scorte e tutti i beni oggetto del presente avviso nonch le posizioni lavorative di cui all’allegato 5 e di essere compiutamente edotti delle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i medesimi beni attualmente si trovano nonché di accettare dette condizioni, così come tutte le altre condizioni previste per la cessione di diritti oggetto del presente bando, sotto ogni profilo, ritenendole idonee all'acquisizione dei diritti conseguenti alla eventuale aggiudicazione. 8.2.3) La domanda dovrà contenere, inoltre, sempre a pena di esclusione: A) nel caso in cui il concorrente sia una persona fisica: dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato B), con la quale il concorrente dichiari: 1) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.; 3) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 490 / 1994 e ss.mm.); B) nel caso in cui il concorrente sia una impresa individuale: dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato C), con la quale il concorrente dichiari: 1) di essere Titolare dell’Impresa; 2) che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese; 3) che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; 4) che il titolare e/o la persona giuridica rappresentata non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’ art. 38 del D. Lgs. 1 3/200 e ss.mm. e in alcuna delle situazioni ostative alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi 13 delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 490 / 1994 e ss.mm.); C) nel caso in cui il concorrente sia una impresa esercitata in forma societaria: dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, utilizzando il modulo allegato al presenta avviso (Allegato D), con la quale il concorrente dichiari: 1) di essere legale rappresentante della Società; 2) che la Società è iscritta al Registro delle Imprese; 3) i nominativi degli amministratori e dei legali rappresentanti della Società con l'indicazione dei relativi poteri; 4) che la Società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; 5) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società e/o la persona giuridica rappresentata non si trovano in alcuna delle cause di esclusione di cui all’ art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e in alcuna delle situazioni ostative alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 490 / 1994 e ss.mm.); D) nel caso in cui il concorrente sia un Ente privato diverso dalle Società: dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato E), con la quale il concorrente dichiari: 1) di essere legale rappresentante dell’Ente; 2) i nominativi delle persone designate a rappresentare legalmente la persona giuridica con l'indicazione dei relativi poteri; 3) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Ente non si trovano in alcuna delle cause di esclusione di cui all’ art. 38 del D. Lgs. 1 3/200 e ss.mm. e in alcuna delle situazioni ostative alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 490 / 1994 e ss.mm.); E) nel caso in cui a concorrere siano soggetti con sede in uno Stato straniero, i dati relativi all’iscrizione al Registro delle Imprese dovranno essere sostituiti con i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. Inoltre, le dichiarazioni ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 saranno sostituite con 14 idonea dichiarazione equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 8.2.4) Nel caso in cui l'offerta venga formulata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario o GEIE, le dichiarazioni di cui al punto che precede dovranno essere sottoscritte da ciascuno dei soggetti offerenti e rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo i moduli allegati al presente avviso. Nel caso in cui l'offerta venga presentata da altri consorzi le dichiarazioni dovranno essere rilasciare, secondo le dette modalità, anche da parte del consorziato per conto del quale il consorzio dichiara di concorrere. 8.3) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 8.3.1) Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 1) assegno circolare da versarsi a titolo di cauzione come previsto al seguente art. 10; 2) fotocopia di documento di identità valido, del sottoscrittore della domanda. 8.3.2) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti prima della presentazione dell’offerta: i) dovranno allegare, pena esclusione, il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dalle mandanti, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, o copia di essa autenticata. Detta rappresentanza dovrà essere conferita a chi è legale rappresentante della Società capogruppo; ii) La domanda di partecipazione all'asta dovrà essere compilata e firmata a cura della sola mandataria; iii) la sottoscrizione dovrà essere quella del legale rappresentante o del suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in conformità a quanto disposto dall’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 8.3.3) I Raggruppamenti temporanei di concorrenti non costituiti prima della presentazione dell’offerta: i) dovranno allegare i documenti e le dichiarazioni di cui sopra sottoscritti, pena l'esclusione dalla gara, da tutti i componenti il raggruppamento; ii) La sottoscrizione dovrà essere quella del legale 15 rappresentante di ciascuno dei componenti il raggruppamento, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in conformità a quanto disposto dall’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Nel caso in cui la domanda venga sottoscritta dal procuratore (speciale) la sottoscrizione dovrà altresì a pena di esclusione, essere accompagnata da copia autenticata della procura notarile. 8.3.4) I consorzi di cui all'art. 34, c. 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii dovranno inserire nell'offerta anche l'atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia autenticata. Nel caso di consorzio ordinario di concorrenti le dichiarazione di cui sopra devono essere rese e sottoscritte dai singoli soggetti che costituiscono o costituiranno il consorzio. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lettere b) e c) del DLgs. n. 1 3/0 e s.m.i., le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese e sottoscritte sia dal consorzio che dai singoli consorziati per cui questo concorre. 8.4) OFFERTA ECONOMICA: 8.4.1) L’offerta economica, redatta secondo il modello allegato all'avviso (Allegato F), unica per tutti i diritti oggetto d’asta dovrà contenere, a pena di esclusione e con indicazione in cifra ed in lettere (fermo restando che in caso di non corrispondenza tra le due indicazioni verrà presa in considerazione la formulazione in lettere): 1) il prezzo offerto per l’affitto dei terreni descritti all'art. 2 che precede in aumento sul prezzo posto a base d’asta; 2) l'impegno irrevocabile ad acquistare, in caso di aggiudicazione, le scorte di cui all'art. 4 che precede al prezzo ivi indicato ed a tutti i patti e le condizioni di cui al presente avviso; 3) l'impegno irrevocabile ad acquistare, in caso di aggiudicazione, i terreni descritti all'art. 5 che precede al prezzo ed a tutti i patti e le condizioni previste con il presente avviso. 8.4.2) L'offerta economica dovrà essere, a pena di esclusione, datata e sottoscritta dall'offerente o dal legale rappresentante della persona giuridica offerente o dal procuratore in caso di offerta cumulativa. 16 8.4.3) Non saranno ritenute ammissibili le offerte condizionate, indeterminate e/o con prezzi offerti inferiori rispetto a quello posto a base d'asta nonché le offerte recanti cancellature, correzioni e/o aggiunte. Art. 9: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. 9.1) L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere contenuta in una busta, debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e non potrà contenere altra documentazione e dovrà essere contenuta in altra busta più grande contenente tutti gli altri documenti richiesti per la partecipazione alla gara. Ad entrambe le buste dovrà essere apposta all'esterno l'indicazione del mittente nonch la dicitura “offerta per l'affitto di fondo rustico e per l'acquisto di scorte aziendali e terreni”. 9.2) Il plico contenente l’offerta e tutta la documentazione sopra descritta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 11,00 del giorno 11 aprile 2014 presso la sede delle Opere Pie Riunite di Perugia in Perugia, ia Campo di arte n. 9. Il plico deve essere, sempre pena esclusione, idoneamente sigillato con strumenti e modalità tali da garantire l’assoluta segretezza della documentazione ivi contenuta ed in modo che ne sia garantita la non manomissibilità, controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno l’intestazione del mittente (denominazione, P.IVA, C.F., tel. e fax., e-mail) e l’indirizzo dello stesso. 9.3) Non saranno presi in considerazione i plichi consegnati successivamente alla scadenza per la presentazione degli stessi. ART. 10: CAUZIONE. 10.1) Ciascun offerente, pena l'esclusione dalla procedura, dovrà costituire una cauzione dell'importo di € 100.000,00 (centomila/00) mediante consegna di assegno circolare intestato ad Opere Pie Riunite di Perugia a garanzia degli adempimenti conseguenti all'aggiudicazione e degli obblighi conseguenti alla partecipazione alla gara. 10.2) La cauzione versata dall'aggiudicatario sarà incassata dall'Ente a titolo di acconto sul maggior prezzo dovuto per la cessione dei diritti ed a garanzia della 17 stipula di tutti i contratti e verrà definitivamente incamerata nel caso in cui l'aggiudicatario rinunci a stipulare il contratto o non si presenti alla stipula dei contratti dopo formale convocazione dell'Ente. La cauzione verrà svincolata e restituita agli offerenti non aggiudicatari, senza l'aggiunta di interessi, entro 10 giorni dalla data dell'aggiudicazione. Art. 11: CONDIZIONI GENERALI 11.1) Non saranno ritenute ammissibili offerte parziali e verranno pertanto valutate esclusivamente offerte aventi ad oggetto tutti i diritti oggetto del presente avviso. 11.2) All'aggiudicazione, che verrà definita con un unico incanto per tutti i diritti oggetto dell'avviso, si procederà anche in presenza di una sola offerta valida, purché recante un prezzo superiore rispetto a quello stabilito a base d'asta per l'affitto dei terreni di cui all'art. 2 del presente avviso. 11.3) Qualora dovessero pervenire offerte uguali si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77 del R.D. 827/24. 11.4) L'aggiudicazione proclamata in sede di esperimento dell'asta, mediante redazione di apposito verbale di gara, avrà natura provvisoria e sarà impegnativa per l'aggiudicatario provvisorio ma non per l'Ente sino all'aggiudicazione definitiva che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione entro 7 giorni dalla proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria. 11.5) L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione nonché a tutte le altre condizioni previste dal presente avviso. 11.6) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia al R.D. 827/24. Art. 12 INFORMAZIONI 12.1) Tutte le informazioni inerenti l'avviso potranno essere richieste alla dott.ssa Mara Castrini, presso la sede delle Opere Pie Riunite di Perugia previo appuntamento. 18 12.2) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. 241/90, il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona della dott.ssa Mara Castrini. 12.3) Il presente avviso verrà pubblicato mediante affissione all’Albo dell'Ente, sul sito internet: www.operepieriunite.it nonché, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. Art. 13: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 13.1) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ( e ss.mm.ii.) si precisa che il trattamento dei dati personali sarà eseguito nel pieno rispetto della normativa in materia e nella piena tutela dei diritti degli offerenti e della loro riservatezza. I dati acquisiti nell'ambito della procedura di gara saranno trattati solo ed esclusivamente al fine di consentire l'accertamento dell'idoneità degli offerenti a partecipare alla stessa. Allegati: 1) descrizione terreni e fabbricati oggetto di affitto; 2) elenco titoli all'aiuto ex Reg. Ce 73/2009; 3) elenco macchine agricole; 4) descrizione terreni di Montefalco; 5) elenco unità di personale. Perugia, 18 febbraio 2014 Il Presidente Prof. Angelo Frascarelli 19
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