Rubrica giurisprudenziale sull’istituto del “concorso di persone nel reato” ex art. 110 c.p. Cass. Pen., sez. VI, 16 febbraio 2012, n. 6214. La configurazione del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e, cioè, che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto configurabile il concorso anomalo per il mandante di una gambizzazione che non aveva partecipato all'organizzazione dell'agguato, affidata ad altri con piena autonomia nella scelta dei partecipi, dei ruoli e delle armi da utilizzarsi, e che, nella fase esecutiva, per la reazione della vittima ed il conseguente conflitto a fuoco, si era evoluta in un tentativo di omicidio); Cass. Pen., sez. I, 1 febbraio 2012, n. 4330. La responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il concorso ordinario nel tentato omicidio di un agente di una pattuglia della polizia, intervenuta per sventare un furto trasmodato in rapina impropria alla luce della reazione violenta di tutti i partecipi contro gli agenti operanti, in quanto, pur essendo il fatto stato commesso da uno dei compartecipi facendo uso della pistola sottratta durante la colluttazione, l'episodio più grave doveva comunque considerarsi innestato in una condivisa violenta reazione all'intervento della polizia); Cass. Pen., sez. V, 9 ottobre 2009, n. 39339. Sussiste la responsabilità a titolo di concorso anomalo, ex art. 116 cod. pen., in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto qualora vi sia la volontà di partecipare con altri alla realizzazione di un determinato fatto criminoso ed esista un nesso causale nonché psicologico tra la condotta del soggetto che ha voluto solo il reato meno grave e l'evento diverso, nel senso che quest'ultimo deve essere oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, di quello concordato, senza peraltro che l'agente abbia effettivamente previsto ed accettato il relativo rischio, poiché in tal caso ricorrerebbe l'ipotesi di concorso ex art. 110 cod. pen.; inoltre, la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va effettuata in concreto, valutando la personalità dell'imputato e le circostanze ambientali nelle quali si è svolta l'azione. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità dell'imputato - che si era rivolto al "clan" per reclamare la punizione di soggetto che aveva esploso colpi d'arma da fuoco contro il proprio esercizio commerciale - ai sensi dell'art. 116 cod. pen., in ordine al reato di cui all'art. 575 cod. pen., pur avendo evidenziato che mancavano elementi per affermare che l'imputato fosse stato informato della deliberazione dei concorrenti di usare le armi e pur essendo il mandato a punire la vittima specifico -rottura di una mano- e proveniente da soggetto con posizione di superiorità nei confronti degli esecutori materiali); Cass. Pen., sez. II, 5 dicembre 2006, n. 40156. In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe in relazione al reato diverso va affermata nel caso in cui, pur non avendo previsto la commissione del diverso reato da parte dei concorrenti, avrebbe potuto rappresentarsene l'eventualità facendo uso della dovuta diligenza, e resta esclusa soltanto se il reato diverso consiste in un evento atipico, con conseguente eccezionalità ed imprevedibilità delle circostanze che lo hanno cagionato; Cass. Pen., sez. I, 17 novembre 2006, n. 37940. La responsabilità per concorso anomalo è ravvisabile solo quando l'evento diverso e più grave di quello voluto dal compartecipe costituisca uno sviluppo logicamente prevedibile quale possibile conseguenza della condotta concordata da parte di un soggetto di normale intelligenza e cultura media, secondo regole di ordinaria coerenza dello svolgersi dei fatti umani, non interrotta da fattori accidentali e imprevedibili. Sono quindi necessarie due condizioni negative: che l'evento diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale, perché altrimenti sussisterebbe la responsabilità di cui all'art. 110 cod. pen., e che l'evento più grave concretamente realizzato non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, non prevedibili da parte dell'agente. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto sussistere un quadro indiziario grave, ex art. 273 cod. proc. pen., del delitto di concorso in omicidio volontario a carico di un soggetto che aveva inseguito con altri due complici una persona per «darle una lezione» — per un'offesa asseritamente subita proprio da esso indagato — partecipando alla colluttazione all'esito della quale uno dei complici aveva fatto precipitare la vittima dalla rampa delle scale, provocandone la morte). Cass. Pen., sez. I, 25 maggio 1996, n. 5188. In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ai sensi dell’art. 116 cod. pen. (concorso «anomalo») richiede, anzitutto, l’adesione di tutti ad un reato concorsualmente voluto ad un evento diverso che costituisce un altro reato, voluto e cagionato da uno, soltanto, dei concorrenti nel reato voluto da tutti; richiede, poi, un rapporto di causalità materiale tra i due reati ed, infine, un nesso di causalità psichica tra la condotta dei compartecipi che hanno voluto solo il reato concordato e l’evento diverso voluto e cagionato da altro concorrente, nel senso che il reato diverso deve potersi rappresentare, nei suoi elementi essenziali, alla psiche del concorrente come sviluppo logicamente prevedibile del reato concordato e voluto. Ne consegue che qualora l’evento diverso materialmente cagionato da uno dei concorrenti, non sia rimasto nella sola prevedibilità, ma sia stato non solo previsto concretamente, ma anche accettato come rischio pur di realizzare l’obiettivo concordato da tutti, si versa non nell’ipotesi del concorso anomalo, bensì in quelle del concorso pieno. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto correttamente configurato il concorso ordinario, e non quello anomalo, anche per i reati di omicidio e tentato omicidio commessi in occasione di una rapina a mano armata); Cass. Pen., sez. I, 15 gennaio 1991, n. 331. In caso di rapina a mano armata, il compartecipe che non ha commesso l’azione tipica dell’omicidio non può rispondere di tale reato a titolo di responsabilità ex art. 110 cod. pen. sull’erroneo ed apodittico rilievo che chi ha voluto una rapina a mano armata risponde anche dell’omicidio commesso da uno dei correi contro la vittima della rapina e che tale più grave evento «deve essere ragionevolmente previsto» ma, secondo i casi, risponderà ex art. 116 cod. pen. se sussiste la rappresentazione in concreto di detto evento come possibile conseguenza dell’azione concordata, delle modalità effettive di esecuzione e di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti, oppure non ne risponderà se tale rappresentazione è ritenuta insussistente. (Nella fattispecie questa Corte ha annullato per vizio di motivazione la sentenza del giudice d’appello sul punto concernente la qualificazione del concorso di persone nel delitto di omicidio volontario nel corso di una rapina, per aver omesso di indicare gli elementi che lo ha indotto a precisare l’esistenza nel compartecipe non autore materiale dell’evento, della volontà di porlo in essere sia pure nella forma del dolo eventuale).
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