poteri e funzioni del giudice nazionale nelle procedure

“POTERI E FUNZIONI DEL
GIUDICE NAZIONALE NELLE
PROCEDURE PREGIUDIZIALI
ED AMMISSIBILITÀ DI ALTRE
PROCEDURE SEMPLIFICATE”
PROF.SSA MARIA TERESA STILE
Università Telematica Pegaso
Poteri e funzioni del giudice nazionale nelle
procedure pregiudiziali ed ammissibilità
di altre procedure semplificate
Indice
1
POTERI E FUNZIONI DEL GIUDICE NAZIONALE A SEGUITO DI PRONUNCE PREGIUDIZIALI - 3
2
NOZIONE DI GIURISDIZIONE NAZIONALE IDONEA AD EFFETTUARE IL RINVIO
PREGIUDIZIALE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
3
RINVIO PREGIUDIZIALE - SCHEDA RIEPILOGATIVA -------------------------------------------------------- 8
4
PROCEDURE SEMPLIFICATE ------------------------------------------------------------------------------------------ 10
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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Poteri e funzioni del giudice nazionale nelle
procedure pregiudiziali ed ammissibilità
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1 Poteri e funzioni del giudice nazionale a seguito
di pronunce pregiudiziali
Profondamente distinta è la funzione esercitata dal giudice UE rispetto a quella del giudice
nazionale. Mentre, infatti, al primo spetta esclusivamente pronunciarsi sull’interpretazione e la
validità delle disposizioni di diritto UE, la cui applicazione viene in rilievo nella controversia
pendente dinanzi al giudice nazionale; è a quest’ultimo, che, invece, spetta la competenza esclusiva
per la soluzione della causa1.
Invero, la richiesta di sottoporre la questione alla Corte di giustizia può essere avanzata sia dalle
parti che dal pubblico ministero, ma il potere di rinvio spetta ai soli giudici nazionali aditi, che
devono assumere la responsabilità dell’emananda decisione giudiziale, valutare, tenuto conto delle
peculiarità di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale, al fine di statuire nel
merito, sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte,senza che le parti possano modificare
il tenore di tali questioni. Il giudice nazionale può sollevare questione pregiudiziale anche di propria
iniziativa.
Spettando alla Corte di giustizia unicamente l’interpretazione dei Trattati e il giudizio circa la
validità degli atti e ai giudici nazionali l’applicazione del diritto dell’Unione, pronunciatasi la
Corte di giustizia, la causa viene rimessa al giudice a quo per la definizione del caso.
Per quanto riguarda gli effetti delle sentenze interpretative, è da osservare che spesso, nel
formulare la domanda per l’interpretazione dei trattati o del diritto derivato, i giudici nazionali
richiedono alla Corte di giustizia UE di pronunciarsi sulla compatibilità della normativa
nazionale con il diritto UE. Quando il giudice dell’Unione abbia rilevato un’incompatibilità, il
giudice interno, conformemente al principio del primato del diritto UE, sarà tenuto a disapplicare
la normativa interna configgente.
1
Di conseguenza, a differenza di quanto i Trattati e il regolamento di procedura della Corte
prevedono per i procedimenti contenziosi, nel procedimento pregiudiziale non è consentito
l’intervento in giudizio, dinanzi alla Corte di Giustizia, di soggetti privati che non rivestono il ruolo
di parte nel processo a quo, né è ammissibile la richiesta, formulata alla Corte da una delle parti, di
provvedimenti provvisori quale la sospensione dell’applicazione di un provvedimento nazionale
sospettato di incompatibilità con norme UE.
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La sentenza ha, dunque, valore ex tunc, anche se in alcuni casi la Corte di giustizia può limitare la
portata di tale principio.
Per quanto attiene, invece, agli effetti delle sentenze di validità nell’ambito del rinvio
pregiudiziale, esse non determinano l’annullamento ma l’inapplicabilità, con la conseguenza
che l’atto non è eliminato dall’ordinamento giuridico, ma solo inapplicabile al caso di specie.
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2 Nozione di giurisdizione nazionale idonea ad
effettuare il rinvio pregiudiziale
Dal punto di vista soggettivo, legittimata a sollevare la questione pregiudiziale deve essere
necessariamente una giurisdizione appartenente ad uno degli Stati membri (art. 267, par. 2, TFUE).
La nozione di “giurisdizione” è, tuttavia, di origine comunitaria e spetta alla Corte di giustizia
verificare la sussistenza degli elementi caratterizzanti la nozione stessa, in mancanza dei quali il
ricorso sarà irricevibile. In particolare, secondo un criterio sostanzialistico, è idoneo ai fini del
rinvio ogni organo che soddisfa le caratteristiche della - precostituzione per legge, vale dire,
l’origine legale e non convenzionale dell’organo remittente; - dell’indipendenza, - della terzietà,
rispetto alle parti del giudizio, - dell’imparzialità, - il carattere permanente dell’organo, ossia la
circostanza che questo non eserciti funzioni giurisdizionali in via occasionale; - l’obbligatorietà
della sua giurisdizione, che comporta l’esclusione di rimedi alternativi; - il rispetto del principio del
contraddittorio tra le parti, e, ancora, - che l’organo applichi norme giuridiche.
Seguendo tali parametri e detta impostazione sostanzialistica è accaduto, infatti, che organismi
inquadrabili certamente tra le giurisdizioni di uno Stato membro siano stati esclusi dalla possibilità
di rimettere la questione alla Corte di giustizia in ragione delle peculiarità delle funzioni esercitate
in una specifica procedura. Le maggiori difficoltà interpretative sorgono, infatti, di fronte ad organi
nazionali che si collocano al confine tra potere esecutivo e giudiziario. Es. Corte dei Conti italiana
qualora eserciti funzioni di natura amministrativa nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di
valutazione e controllo dell’attività amministrativa.
Quanto alle Autorità Indipendenti, la Corte di giustizia ha, in taluni casi, ritenuto ricevibili rinvii
pregiudiziali (come nel caso del rinvio proposto dall’organismo spagnolo antitrust).
La problematica ha origine dal fatto che, in taluni casi, le Autorità indipendenti, come ad es.
l’AGCM, in Italia, avendo uno stretto legame con l’esecutivo, non sarebbero caratterizzate da quel
requisito essenziale di indipendenza dell’organo così come ritenuto necessario ai fini
dell’inquadramento nella nozione di giurisdizione nazionale idonea ad effettuare il rinvio
pregiudiziale.
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Per quanto concerne la posizione delle Corti costituzionali, poche sono state quelle che hanno
attivato rinvii di questioni alla Corte di giustizia (è il caso della Cour d’Arbitrage, ora Corte
costituzionale belga, della Corte costituzionale austriaca, della Corte costituzionale lituana, nonché
della Corte costituzionale di un Land tedesco).
La Corte costituzionale italiana per lungo tempo non ha mai azionato lo strumento pregiudiziale,
pur facendo riferimento, in particolare nella sentenza Giampaoli dell’aprile 1991, alla «facoltà di
sollevare anch’essa questione pregiudiziale di interpretazione ai sensi dell’art. 177 CE, attuale art.
267 TFUE. Secondo l’opinione della prevalente dottrina occorre distinguere in proposito il giudizio
incidentale di costituzionalità dai giudizi in via principale. Nel primo caso la Corte costituzionale
non è, in effetti, giudice della controversia, ed il procedimento dinanzi ad essa non è che un
incidente nell’ambito del processo principale dinanzi al giudice a quo. Per questa ragione compete a
quest’ultimo, e non alla Corte costituzionale, sollevare eventuali questioni pregiudiziali alla Corte
di giustizia, salva la possibilità della prima di pronunciarsi successivamente ex artt. 11 e 117 Cost.
nella medesima causa (c.d. “doppia pregiudizialità”) qualora dalla pronuncia della Corte di giustizia
si palesino profili di conflitto della norma UE con i principi supremi dell’ordinamento o i diritti
inalienabili dell’individuo riconosciuti dalla Costituzione (teoria dei c.d. controlimiti), ovvero
qualora dalla risposta fornita dalla Corte di giustizia risulti che la norma UE invocata come
parametro indiretto di costituzionalità non sia dotata di efficacia diretta (è il caso, ad esempio, delle
direttive invocate nei rapporti interprivatistici) per cui il giudice nazionale non potrebbe risolvere
egli stesso il conflitto con la norma interna secondo il meccanismo della disapplicazione (o non
applicazione) prefigurato dalla sentenza Simmenthal del 1978 della Corte di giustizia e dalla
sentenza Granital del 1984 della Corte costituzionale.
Al contrario, allorché la Corte costituzionale sia chiamata a pronunciarsi in via principale, essendo
essa stessa giudice a quo, non solo sarebbe competente a sollevare il rinvio pregiudiziale ma, ai
sensi dell’art. 267, par. 3, TFUE, sarebbe anche obbligata a farlo, in quanto giudice di ultima
istanza.
E’, tuttavia, solo in tempi recenti che con l’ordinanza n. 103/2008, la Corte costituzionale,
nell’ambito di un giudizio in via principale, avente ad oggetto la legittimità di una serie di imposte
sul lusso fissate dalla Regione Sardegna solo per le imprese non aventi domicilio fiscale in
Sardegna, ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. In particolare, il quesito
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pregiudiziale era stato sollevato dalla Corte Costituzionale nell’ambito di un giudizio di legittimità
costituzionale in via principale, attivato su ricorso diretto dello Stato (in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri), volto a far dichiarare l’incostituzionalità della legge regionale sarda
istitutiva di imposte previste, specificamente, sullo scalo degli aereomobili e unità da diporto per i
soli operatori non aventi domicilio fiscale in Sardegna, per sapere se queste imposte introducessero
una discriminazione potenzialmente lesiva della libera prestazione dei servizi, della libera
concorrenza e del divieto di aiuti di Stato.
L’impiego dello strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stato reso possibile in
quanto la Corte Cost. è stata investita a titolo principale e diretto di una questione di conflitto tra
diritto comunitario (oggi dell’Unione europea) e principi costituzionali, (mancando dunque la figura
del giudice a quo “intermediario” presso la Corte di giustizia) operando, in tal modo, quale giudice
non delle leggi ma della controversia.
La Corte Costituzionale, pertanto, -nella sua peculiare posizione di supremo organo di garanzia
costituzionale nell’ordinamento interno, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via
principale è legittimata a proporre questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia, rientrando
in quella nozione di giurisdizione nazionale idonea ad effettuare rinvio ex art. 267 TFUE (già art.
234 CE). In tali giudizi di legittimità costituzionale, a differenza di quelli promossi in via
incidentale, la Corte Costituzionale è l’unico giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia.
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3 Rinvio pregiudiziale - Scheda riepilogativa
Ricorso indiretto.
Rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.
Oggetto: “interpretazione” del diritto primario (Trattati istitutivi, modificativi, integrativi) e del
diritto derivato (atti adottati da istituzioni, organi e organismi UE); “validità” del diritto derivato.
Obiettivi: uniforme interpretazione ed applicazione del diritto dell’Unione, in particolare:
- garanzia dell’uniformità interpretativa;
- controllo diffuso di validità degli atti UE;
- controllo di compatibilità della normativa nazionale con la normativa dell’Unione.
Legittimazione attiva: le autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro (d’ufficio o su
richiesta delle parti).
Procedura: rinvio pregiudiziale “facoltativo” da parte dei giudici nazionali di prima istanza o di
appello; rinvio pregiudiziale “obbligatorio” da parte dei giudici nazionali di ultima istanza (ad
eccezione dei casi limitati in cui gli stessi possono evitare di rimettere la questione alla Corte di
giustizia: Corte giust. sent. CILFIT2, in presenza, cioè, di una giurisprudenza costante; allorché
un’identica questione sia già stata oggetto di pronuncia della Corte in un precedente procedimento;
quando la portata delle norme UE abbia un senso chiaro ed univoco da non lasciare adito a dubbi
interpretativi).
• Effetti sentenze pregiudiziali interpretative e di validità.
1) Effetti della sentenza interpretativa della Corte di giustizia: essi vincolano il giudice nazionale,
che dovrà eventualmente disapplicare la norma nazionale configgente con la norma UE.
La sentenza, tuttavia, avrà efficacia anche al di fuori di quel contesto, avendo portata vincolante nei
confronti di tutti gli altri giudici, che saranno tenuti ad applicarla in futuro.
2
Corte giust., sent. 6 ottobre 1982, causa C- 283/81, CILFIT, in Racc., 3415, punto 16.
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2) Effetti della sentenza di validità della Corte di giustizia: essi sono limitati alla controversia in
esame.
Con riferimento, dunque, alla pronuncia pregiudiziale sulla validità degli atti UE, si tratta di una
procedura in base alla quale la Corte accerta la validità o meno dell’atto; i criteri utilizzati sono i
medesimi applicati nell’ambito dell’azione di annullamento ex art. 263 TFUE.
Se l’atto è dichiarato invalido, le istituzioni si comportano come se fosse intervenuto un
annullamento dell’atto e, in genere, provvedono a modificarlo o a sostituirlo.
Invero, nell’ipotesi di riscontro dell’illegittimità di un atto nell’ambito di un ricorso in
annullamento, l’atto è annullato ed eliminato direttamente dall’ordinamento giuridico, mentre,
nell’ipotesi prevista ex art. 267 TFUE, l’atto è dichiarato invalido e gli effetti di tale pronuncia
sono limitati alla controversia in esame.
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4 Procedure semplificate
Una novità introdotta con il Trattato di Lisbona riguarda l’ultimo comma aggiunto all’art.
267 TFUE, secondo cui la Corte statuisce il più rapidamente possibile qualora una questione
pregiudiziale sia sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e
riguardante una persona in stato di detenzione. Si tratta, in sostanza, del procedimento
pregiudiziale d’urgenza, a cui ora vien fatto riferimento direttamente nel testo del TFUE (una
forma di procedimento, applicabile allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che era stata già
adottata nel 2008 dalla Corte come modifica al suo regolamento di procedura).
Nella medesima ottica di celerità processuale e snellimento procedurale – in coerenza anche con il
principio del giusto processo e dei tempi di durata ragionevole dello stesso - sono previste ulteriori
procedure specifiche.
Procedimenti specifici sono:
1. il procedimento semplificato;
2. il procedimento accelerato;
3. il procedimento pregiudiziale d’urgenza (Ppu), a cui si appena fatto cenno (in apertura
paragrafo);
4. il procedimento sommario.
1) Il procedimento semplificato: si ha allorché una questione pregiudiziale risulti identica ad una
questione sulla quale la Corte di giustizia UE si sia già pronunziata, nonché qualora la soluzione
della questione medesima possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza. In tal caso, la
Corte, dopo aver sentito l’Avvocato Generale, può emettere un’ordinanza motivata con una relatio
alla precedente sentenza o alla giurisprudenza pertinente.
2) Il procedimento accelerato: consente alla Corte di giustizia UE di pronunziarsi rapidamente
nelle cause di particolare urgenza, accordando alle stesse precedenza assoluta e riducendo al
massimo i termini.
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Spetterà al Presidente della Corte, su domanda di una delle parti e su proposta del giudice relatore,
sentito, inoltre, l’Avvocato Generale, verificare la sussistenza dei motivi d’urgenza accordando la
priorità.
Il procedimento accelerato è previsto anche nel caso di rinvii pregiudiziali.
In quest’ultima ipotesi, la domanda sarà formulata dal giudice nazionale, che rimette la questione
alla Corte di giustizia, chiarendone i motivi d’urgenza.
3) Il procedimento pregiudiziale d’urgenza (Ppu): consente alla Corte di giustizia UE -che
giudica, nella specie, in una composizione di cinque giudici- di trattare in via abbreviata questioni
particolarmente “sensibili” concernenti lo “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”(cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale e civile, nonché visti, asilo, immigrazione e le altre politiche
connesse alla libera circolazione delle persone).
Il procedimento pregiudiziale d’urgenza è una delle novità – come precedentemente accennato introdotte dal Trattato di Lisbona, con espresso riferimento all’ultimo comma dell’art. 267 TFUE, ai
sensi del quale la Corte statuisce il più rapidamente possibile, qualora una questione pregiudiziale
sia sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad un giudice nazionale e riguardante una persona in
stato di detenzione.
Nel procedimento pregiudiziale d’urgenza la fase della trattazione della causa risulta estremamente
ridotta sia temporalmente che per la limitata partecipazione dei soggetti ammessi a presentare le
osservazioni scritte, svolgendosi, la fase scritta, essenzialmente per via telematica.
Nella fase orale del procedimento, risulta, invece, obbligatoria la partecipazione delle parti
coinvolte.
4) Il procedimento sommario:
mira alla sospensione dell’esecuzione di un atto di diritto derivato, che sia oggetto di un ricorso,
nonché ad ottenere qualsiasi altro provvedimento provvisorio, necessario ad evitare un danno grave
ed irreparabile per una delle parti.
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