Dossier - Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER
PARERE su Deliberazione di Giunta n. 106 del 10/3/2014 recante:
"Rimodulazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnato con
delibere CIPE nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012 e 89/2012. Presa d''atto del
parere consiliare n. 65/9^ e integrazione della deliberazione della Giunta
regionale n. 396 del 31.10.2013"
relatore: C. IMBALZANO
DATI DELL'ITER
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA
26/3/2014
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE
12/5/2014
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO
SEDE
PARERE PREVISTO
NUMERO ARTICOLI
ultimo aggiornamento: 03/06/2014
II Comm.
Normativa nazionale
Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 – art. 16, comma 4
pag. 5
Misure urgenti per la crescita del Paese
Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 – art. 16, comma 2
pag. 6
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario
Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 – art. 25, comma 11 quinquies e
pag. 7
sexies
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
DELIBERA CIPE n. 29/1997
pag. 9
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
DELIBERA CIPE n. 166/2007
ATTUAZIONE DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE
2007-2013 PROGRAMMAZIONE DEL FONDO PER LE
SOTTOUTILIZZATE
pag. 26
(QSN)
AREE
DELIBERA CIPE n. 1/2009
pag. 108
AGGIORNAMENTO DELLA DOTAZIONE DEL FONDO AREE
SOTTOUTILIZZATE,
DELL’ASSEGNAZIONE
DI
RISORSE
AI
PROGRAMMI STRATEGICI REGIONALI, INTERREGIONALI E AGLI
OBIETTIVI DI SERVIZIO E MODIFICA DELLA DELIBERA 166/2007
DELIBERA CIPE n. 79/2010
pag. 114
RICOGNIZIONE PER IL PERIODO 2000-2006 DELLO STATO DI
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO PER LE
AREE
SOTTOUTILIZZATE
E
DELLE
RISORSE
LIBERATE
NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI COMUNITARI (OB.1)
DELIBERA CIPE n. 1/2011
pag. 120
OBIETTIVI, CRITERI E MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE DELLE
RISORSE PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE, SELEZIONE E
ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER I PERIODI 2000-2006 E
2007-2013
DELIBERA CIPE n. 62/2011
pag. 132
INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DI RISORSE AD INTERVENTI
DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERREGIONALE E DI RILEVANZA
STRATEGICA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO
NAZIONALE PER IL SUD
DELIBERA CIPE n. 78/2011
INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DI
INTERVENTI DI RILEVANZA STRATEGICA NAZIONALE E REGIONALE
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER IL SUD PRIORITA'
STRATEGICA "INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA'"
pag. 150
DELIBERA CIPE n. 7/2012
pag. 170
MODIFICA DELLA DELIBERA CIPE N. 78/2011 IN RELAZIONE AGLI
INVESTIMENTI A FAVORE DELLE UNIVERSITA' MERIDIONALI
DELIBERA CIPE n. 8/2012
pag. 175
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013.
ASSEGNAZIONE DI RISORSE A INTERVENTI DI CONTRASTO DEL
RISCHIO
IDROGEOLOGICO
DI
RILEVANZA
STRATEGICA
REGIONALE NEL MEZZOGIORNO
DELIBERA CIPE n. 41/2012
pag. 201
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE. MODALITA' DI
RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI 2000 - 2006 E
2007 - 2013
DELIBERA CIPE n. 78/2012
pag. 205
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE. RIPROGRAMMAZIONE
DELLE RISORSE REGIONALI RESIDUE 2007-2013 (MEZZOGIORNO)
DELIBERA CIPE n. 89/2012
FONDO SVILUPPO E COESIONE - REGIONE
PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE RESIDUE
MODIFICA DELIBERE N.78/2011 E N. 7/2012
pag. 210
CALABRIA 2000-2006 E
DELIBERA CIPE n. 107/2012
pag. 214
FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC). MODIFICA PUNTI 2.1 E 3.1
DELLA DELIBERA N. 41/2012
DELIBERA CIPE n. 14/2013
pag. 217
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 16 - COMMA 2 DEL DECRETO-LEGGE N. 95/2012
(RIDUZIONI DI SPESA PER LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO) E
DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEL
FONDO
DELIBERA CIPE n. 64/2013
pag. 223
FONDO
PER
LO
SVILUPPO
E
LA
COESIONE
(FSC):
RIPROGRAMMAZIONE DI RISORSE ASSEGNATE CON LA DELIBERA
62/2011 – REGIONE CALABRIA. COPERTURA DELLE ESIGENZE
DELLA SOCIETÀ FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L. (ART. 16, C. 4,
DEL D.L. 83/2012 CONVERTITO NELLA L. 134/2012)
Normativa regionale
Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3
pag. 229
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo
normativo e comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle
politiche comunitarie
Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
pag. 235
procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011).
Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002
DELIBERA GIUNTA REGIONALE n. 20 del 28 gennaio 2013
pag. 236
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Presa d'atto del
documento recante la descrizione del Sistema di gestione e controllo
(Si.Ge.Co.) degli Accordi di Programma Quadro (APQ) rafforzati,
approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico - DPS-UVER. Delibere
CIPE n. 166/2007 - n. 41/2012
DELIBERA GIUNTA REGIONALE n. 396 del 31 ottobre 2013
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Presa d’atto delle Delibere CIPE di
individuazione interventi ed assegnazione delle risorse FSC a valere sul
Programma Attuativo Regionale (PAR) Calabria FAS 2007/2013, sulle
riduzioni dei Programmi Attuativi Interregionali (PAIN) e Obiettivi di
Servizio (OdS) e delle risorse FSC 2000-2006. Rimodulazione degli
interventi
pag. 239
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Decreto - Legge 22 giugno 2012, n. 83
Misure urgenti per la crescita del Paese.
Art. 16 Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto (45)
4. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il trasferimento della
proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie
del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., rispettivamente alle Regioni Calabria
e Puglia, nonché per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento
e razionalizzazione della gestione aziendale, è autorizzata la spesa complessiva
di euro 40.000.000,00, a condizione che entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano
sottoscritti con le regioni interessate i relativi accordi di trasferimento entro il
31 dicembre 2012. A seguito del trasferimento della proprietà sociale, le
predette regioni, a copertura degli oneri necessari per la regolazione delle
partite debitorie delle società di cui al primo periodo, possono utilizzare, entro
il limite complessivo di euro 100 milioni, per ciascuna regione, le risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse assegnate. Per la regione Calabria,
le risorse di cui al secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione
del piano di interventi di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. Gli accordi di
trasferimento devono essere corredati di una dettagliata ricognizione della
situazione debitoria e creditoria delle società trasferite. (39)
(39) Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.
(45) Il presente articolo era stato modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) e c), D.L. 31 ottobre
2013, n. 126, non convertito in legge (Comunicato 31 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. 31
dicembre 2013, n. 305) e dall’ art. 3, comma 1, lett. a) e c), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151,
non convertito in legge (Comunicato 1° marzo 2014, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n.
50).
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Consiglio regionale della Calabria
D.L. 6 luglio 2012, n. 95
II Commissione
(1) (2)
.
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario. (3)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n.
135.
(3) Titolo così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
Precedentemente il titolo era il seguente: «Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini».
Titolo IV
RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI
Art. 16 Riduzione della spesa degli enti territoriali
In vigore dal 8 giugno 2013
2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario sono
rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno
2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.050 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna
regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal
commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31
gennaio di ciascun anno. In caso di mancata deliberazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato
entro il 15 febbraio di ciascun anno, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese
sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto
ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio
sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per l'importo
complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura
proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo.
La predetta riduzione è effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. In caso
di insufficienza delle predette risorse le regioni sono tenute a versare all'entrata del
bilancio dello Stato le somme residue.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
D.L. 21-6-2013 n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013, n. 144, S.O.
Art. 25 Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti
In vigore dal 31 ottobre 2013
11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, le regioni interessate, al fine di consentire la rimozione
dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi
bilanci regionali concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e
di applicare i criteri di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione previsti
dall'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il
31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e
delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le
necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da
conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato
articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il finanziamento del piano di
ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera del
CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera del
CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80
del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra
ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla
base del piano stesso. Per le regioni interessate sarà conseguentemente
sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Le regioni interessate, per
le medesime finalità, nonché per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio,
possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per
i medesimi anni, ivi comprese le residue disponibilità derivanti dall'applicazione
dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio
2013, in materia di proroga dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio
vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilità interno.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento
degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione di cui all'articolo 16-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, la regione Calabria è autorizzata, acquisito il parere del
Ministro per la coesione territoriale, del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, ad utilizzare le risorse
destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, nel limite di 40 milioni di euro per operazioni di potenziamento del
sistema di mobilità regionale su ferro, compreso l'acquisto di materiale rotabile
automobilistico e ferroviario. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto
limite di 40 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi
rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la
coesione.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
DELIBERA CIPE n. 29/1997
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
IL CIPE
VISTO l'articolo 2, commi 203, 204, 205, 206, 207, 209 e 214 della legge
28 dicembre 1996, n. 662, che, al fine di regolare gli interventi che
coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che
comportano attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle
risorse finanziarie, prevede la possibilità di attivare specifici strumenti di
programmazione negoziata quali: intese istituzionali di programma, accordi
di programma quadro, patti territoriali, contratti di programma e contratti
d'area, che implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico
delle amministrazioni statali, regionali e delle Province autonome, nonché
degli Enti locali;
RITENUTO che gli interventi di cui al comma 208 del medesimo articolo,
concernenti le modalità per l’individuazione, da parte del CIPE, delle aree
nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali dirette ad attrarre
investimenti in attività produttive e a favorire lo sviluppo delle stesse
attività, debbono essere definiti alla luce delle intese che verranno
raggiunte in sede comunitaria;
VISTO l’articolo 1, comma 78 della legge 28 dicembre 1995 n. 549;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 di delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa che prevede:
a) all’articolo 1, comma 2, per le regioni e per le autonomie locali la
potestà e la responsabilità dello svolgimento delle funzioni amministrative
relativamente agli interessi ed allo sviluppo del territorio regionale e delle
comunità locali;
b) all’articolo 3, comma 1, lettera c, il coordinamento, in sede regionale,
delle procedure e degli strumenti di raccordo e di cooperazione strutturale e
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
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funzionale che consentano la collaborazione e l’azione coordinata tra enti
locali, regione ed amministrazione centrale;
c) all’articolo 4, commi 3 e 4, lettera c, l’individuazione della regione
come momento decisionale in grado di assicurare livelli di responsabilità e
unicità, efficienza, omogeneità ed autonomia organizzativa;
VISTA la comunicazione della Commissione europea del 5 giugno 1996
che definisce l’ambito e gli obiettivi del patto europeo di fiducia
sull’occupazione, proponendo un impulso politico all’avvio dei patti
territoriali;
CONSIDERATO che la citata disciplina normativa ha innovato
profondamente l'assetto precedente, caratterizzandosi per due specifici
elementi:
a) possibilità di applicare gli strumenti negoziali su tutto il territorio
nazionale, ferma restando la riserva del finanziamento pubblico per le aree
depresse;
b) possibilità di attivare in via amministrativa nuove tipologie negoziali,
anche al di fuori di quelle previste dalla legge, flessibilizzando gli
strumenti in ragione delle concrete necessità;
RITENUTO che il nuovo assetto intende favorire la più estesa applicazione
degli istituti negoziali - anche attraverso i processi di concertazione tra le
forze sociali favoriti dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - in
vista di una crescita delle aree interessate, basata su politiche di sviluppo
della competitività e dell'occupazione coerenti con le prospettive di
sviluppo ecosostenibile, da attuarsi anche attraverso una semplificazione
delle modalità operative e una riqualificazione della spesa pubblica e
privata;
CONSIDERATO che l'obiettivo di accelerazione del processo di sviluppo
territoriale deve essere perseguito attraverso una più stretta cooperazione
tra Governo, Regioni e Province autonome, tale da consentire che le
politiche di intervento dirette di tali soggetti e quelle autonomamente
decise da altri soggetti pubblici o privati siano orientate verso una efficace
realizzazione di interventi complessi da attuarsi mediante tipologie
negoziali che, pur distinguendosi per le diverse ricadute territoriali e per i
differenti soggetti intervenienti, siano considerate come un complesso
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II Commissione
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unitario che concorre alla creazione di condizioni favorevoli ad una nuova
crescita economica e occupazionale;
CONSIDERATO il ruolo di riferimento programmatico per lo sviluppo del
territorio assegnato dalla legge all'intesa istituzionale di programma che
può quindi essere considerata come il momento di raccordo delle varie
tipologie negoziali poste in essere nell'ambito regionale;
RITENUTO, peraltro, che l'armonizzazione tra i diversi strumenti negoziali
possa realizzarsi gradualmente senza che il mancato avvio di alcuni
precluda l'attivazione degli altri;
CONSIDERATO che la legge demanda al CIPE l'approvazione delle
singole intese istituzionali di programma nonché la disciplina per l'approvazione ed il finanziamento dei patti territoriali, dei contratti di programma e
dei contratti d'area;
CONSIDERATO che l'attivazione delle intese istituzionali di programma e
dei conseguenti accordi di programma quadro presuppone una specifica attività ricognitiva, funzionale anche a quanto disposto dai commi 96 e
seguenti dell'articolo 2 della citata legge n. 662/96, in materia di
riprogrammazione delle risorse, con particolare riferimento alla loro
utilizzazione con gli strumenti della programmazione negoziata;
CONSIDERATO, altresì, che ai patti territoriali ed ai contratti d'area si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge per
l'accordo di programma quadro;
VISTO l'Accordo per il lavoro stipulato il 24 settembre 1996 tra il Governo
e le parti sociali e, in particolare, il ruolo centrale che l'accordo medesimo
attribuisce alla promozione dell'occupazione da perseguire anche attraverso
strumenti innovativi a carattere negoziale;
CONSIDERATO che il predetto Accordo per il lavoro assegna, in
particolare, al patto territoriale ed al contratto d'area una funzione trainante
per l'occupazione attraverso lo sviluppo e la modernizzazione del sistema
produttivo, la semplificazione amministrativa, la formazione dei giovani,
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II Commissione
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l'adozione di modalità flessibili di gestione dei rapporti di lavoro, affidata
agli accordi tra le parti sociali;
RITENUTO che in relazione alla necessità di assicurare in tutte le aree del
paese le più favorevoli condizioni ambientali, funzionali all'attrazione di
investimenti, siano auspicabili in alcuni territori, misure straordinarie in
tema di ordine e sicurezza e considerato che a tal fine sia auspicabile che
agli strumenti della programmazione negoziata si accompagnino protocolli
d'intesa con i soggetti istituzionalmente competenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica diretti ad assicurare, in termini di cooperazione
operativa, l'efficacia delle azioni connesse alla realizzazione degli obiettivi;
VISTE le precedenti deliberazioni con le quali sono state disciplinate le
modalità di approvazione dei contratti di programma e dei patti territoriali;
RITENUTO opportuno adottare per i patti territoriali una disciplina unitaria
sostitutiva di tutte le precedenti disposizioni, per l’intesa istituzionale e per
i contratti d’area una nuova disciplina, per i contratti di programma
integrare il dispositivo per quanto riguarda i soggetti proponenti
confermando la deliberazione adottata nella seduta del 25 febbraio 1994
(Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1994);
VISTI i pareri espressi dalle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente, in data 19 e 20
marzo 1997 ed il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome espresso in data 20 marzo 1997;
UDITA la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica
DELIBERA
La disciplina delle intese istituzionali di programma, dei patti territoriali,
dei contratti d'area e dei contratti di programma è regolata come segue.
1)
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
1.1 Finalità e oggetto
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II Commissione
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L'intesa costituisce lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente
tra il Governo e la Giunta di ciascuna Regione o Provincia autonoma gli
obiettivi da conseguire ed i settori nei quali è indispensabile l'azione
congiunta degli organismi predetti. Essa rappresenta l’ordinaria modalità
del rapporto tra Governo nazionale e Giunta di ciascuna Regione e
Provincia autonoma per favorire lo sviluppo, in coerenza con la prospettiva
di una progressiva trasformazione dello Stato in senso federalista.
Oggetto dell'intesa è la collaborazione finalizzata alla realizzazione di un
piano pluriennale di interventi di interesse comune e funzionalmente
collegati da realizzarsi nel territorio della singola Regione o Provincia
autonoma e nel quadro della programmazione statale e regionale.
1.2 Soggetti
Soggetti dell'intesa istituzionale di programma sono il Governo, le Giunte
delle Regioni e delle Province autonome.
1.3 Modalità attuative
Prima della stipula il Ministero del bilancio e della programmazione
economica procede, d’intesa con ciascuna Regione e Provincia autonoma,
alla ricognizione degli interventi e delle risorse finanziarie disponibili sul
bilancio dello Stato, delle amministrazioni regionali, degli Enti pubblici
interessati all’intesa, nonché delle risorse comunitarie in settori in cui siano
attivabili i fondi strutturali, e delle altre risorse pubbliche e private. In sede
di prima applicazione tale ricognizione va conclusa in tempi compatibili
con la stipula dell’intesa entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente
delibera.
Ogni intesa deve specificare, con riferimento ad un arco temporale
triennale:
a) i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi
attraverso la strumentazione di cui all’articolo 2, comma 203, lett. c), della
legge 662/96;
b) gli accordi di programma quadro da stipulare, i quali dovranno
coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato,
gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto
pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di
cui alla lettera c, comma 203, dell'articolo 2 della legge 662/1996;
c) i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione dei singoli accordi di
programma quadro;
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II Commissione
6
d) le modalità di periodica verifica e di aggiornamento degli obiettivi
generali nonché degli strumenti attuativi dell'intesa da parte dei soggetti
sottoscrittori che a tal fine danno vita ad un apposito Comitato istituzionale
di gestione, composto da rappresentanti del Governo e della Giunta della
Regione o della Provincia autonoma il quale si avvale di un Comitato
paritetico di attuazione, composto dai rappresentati delle amministrazioni
interessate secondo le modalità dettate nell’intesa medesima.
L'intesa deve essere approvata, prima della sottoscrizione, dal CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome. La Conferenza è altresì sentita sugli argomenti sui
quali si registri un dissenso tra le parti nel Comitato di gestione.
2) PATTI TERRITORIALI
2.1. Finalità e oggetto
Il patto territoriale, che è espressione del partenariato sociale, è l'accordo
tra i soggetti rientranti tra quelli di cui al successivo punto 2.4 per
l'attuazione di un programma di interventi nei settori dell’industria,
agroindustria, servizi, turismo ed in quello dell'apparato infrastrutturale, tra
loro integrati. Il patto territoriale deve essere caratterizzato da obiettivi di
promozione dello sviluppo locale in ambito subregionale compatibili con
uno sviluppo ecosostenibile.
2.2. Aree territoriali
I patti territoriali possono essere attivati in tutto il territorio nazionale,
fermo restando che le specifiche risorse destinate dal CIPE sono riservate a
quelli attivabili nelle aree depresse, intendendo per tali quelle ammissibili
agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, nonché quelle
rientranti nelle fattispecie dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato di Roma.
2.3 Soggetti promotori
Il patto territoriale può essere promosso da:
a) enti locali;
b) altri soggetti pubblici operanti a livello locale;
c) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori
interessate;
d) soggetti privati.
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Dell’iniziativa è data comunicazione alla Regione interessata.
2.4 Soggetti sottoscrittori
Il patto territoriale è sottoscritto dai soggetti promotori, dagli enti locali, da
altri soggetti pubblici locali coinvolti nell'attuazione del patto e da uno o
più soggetti rientranti in ciascuna delle categorie seguenti:
a) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori
interessate;
b) soggetti privati.
Il patto può essere, inoltre, sottoscritto:
a) dalla Regione o dalla Provincia autonoma nel cui territorio ricadono
gli interventi;
b) da banche e da finanziarie regionali;
c) da consorzi di garanzia collettiva fidi;
d) dai consorzi di sviluppo industriale operanti nel territorio oggetto del
patto.
La sottoscrizione del patto vincola i soggetti sottoscrittori al rispetto degli
specifici impegni e degli obblighi assunti per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza. La Regione, pertanto, inserisce il patto tra le
azioni e le iniziative attuative dei programmi regionali, compresi quelli di
rilevanza comunitaria. Le banche e le finanziarie regionali nei limiti dei
loro statuti, assumono l'impegno a sostenere finanziariamente gli interventi
produttivi per la parte di investimenti non coperta da risorse proprie o da
finanziamenti pubblici. I consorzi di garanzia collettiva fidi assumono
l'impegno a garantire i crediti concessi dalle banche.
Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici sottoscrittori si impegnano, in
particolare, a dare piena attuazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni e integrazioni e a tutte le altre norme di
semplificazione ed accelerazione procedimentale.
2.5. Soggetto responsabile
Ai fini del coordinamento e dell'attuazione del patto, i soggetti sottoscrittori
provvedono ad individuare, tra quelli pubblici, il soggetto responsabile
ovvero a costituire, a tal fine, società miste nelle forme di cui all'articolo
22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, o a partecipare
alle stesse.
Per il perseguimento delle finalità del patto il soggetto responsabile
provvede tra l'altro a:
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•
rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
•
attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il
cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ivi
compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali;
•
attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla
realizzazione del patto;
•
assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;
•
verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti
sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di
inadempimenti o ritardi;
•
verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di
sviluppo locale a cui è finalizzato il patto;
•
promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;
•
assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del patto.
Il soggetto responsabile presenta al Ministero del bilancio e della
programmazione economica ed alla Regione o Provincia autonoma o, se
costituito, al Comitato dell’intesa di cui al precedente punto 1.3, lettera d),
una relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto territoriale
evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella
relazione sono indicati i progetti non attivabili o non completabili ed è
conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate,
ove derivanti dalle specifiche somme destinate dal CIPE ai patti territoriali.
2.6 Contenuto
Il patto territoriale deve indicare:
a) lo specifico e primario obiettivo di sviluppo locale, cui è finalizzato ed
il suo raccordo con le linee generali della programmazione regionale;
b) il soggetto responsabile;
c) gli impegni e gli obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori per
l'attuazione del patto;
d) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti
attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;
e) il piano finanziario e i piani temporali di spesa relativi a ciascun
intervento e attività da realizzare, con indicazione del tipo e dell'entità degli
eventuali contributi e finanziamenti pubblici richiesti a valere sulle
specifiche risorse destinate dal CIPE ai patti territoriali, nonché su altre
risorse statali, regionali, locali e comunitarie.
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Il patto deve contenere un accordo tra i soggetti pubblici coinvolti
nell’attuazione del patto definito secondo le modalità di cui al successivo
2.8.
Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento delle condizioni di
sicurezza, ai patti potranno accompagnarsi, senza oneri a carico della
finanza di patto, specifici protocolli di intesa stipulati con gli organi
istituzionalmente preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
2.7 Protocolli aggiuntivi
Il patto territoriale può dare luogo a successivi protocolli aggiuntivi in
relazione a ulteriori iniziative di investimento, da assoggettare agli
accertamenti dei requisiti di cui al punto 2.10.1.
2.8 Accordo fra i soggetti pubblici
Per l’attuazione del patto i soggetti pubblici definiscono un accordo che
individua, in linea con quanto previsto dalla lettera c del comma 203
dell’articolo 2 della legge 662/96:
a) gli adempimenti di rispettiva competenza, ivi compresi quelli inerenti gli
interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione e allo
sviluppo degli investimenti;
b) gli atti da adottare - limitatamente alle aree di cui alla lett. f) del comma
203 del predetto art. 2 - in deroga alle norme ordinarie di amministrazione
e contabilità, per la finalità della massima accelerazione e semplificazione
dei procedimenti amministrativi ed in particolare di quelli di spesa, e di
evitare, tra l’altro passaggi superflui e provvedimenti adottati in sede
diversa da quella direttamente interessata dal patto territoriale;
c) i casi in cui, nelle aree di cui al precedente punto b), determinazioni
congiunte dei rappresentanti delle amministrazioni territorialmente
interessate e di quelle competenti in materia urbanistica comportano gli
effetti di variazione degli strumenti urbanistici e di sostituzione delle
concessioni edilizie;
d) i termini entro i quali devono essere espletati gli adempimenti, gli atti e
le determinazioni di cui alle lettere precedenti;
e) i rappresentanti dei predetti soggetti pubblici delegati ad esprimere, con
carattere di definitività, la volontà degli stessi per tutti gli adempimenti, gli
atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti.
2.9 Finanziamenti
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a) Il patto territoriale non può prevedere, a valere sulle specifiche risorse
destinate dal CIPE, l'utilizzo di somme superiori a 100 miliardi di lire.
b) Al finanziamento del medesimo patto, nei limiti per ciascun
intervento, previsti dalla normativa del settore, possono inoltre concorrere,
in aggiunta a risorse di privati, anche ulteriori risorse comunitarie, statali,
regionali e locali, per le quali sia accertata la disponibilità da parte delle
amministrazioni competenti.
c) Gli investimenti in infrastrutture devono essere strettamente funzionali
alle finalità ed agli obiettivi del patto territoriale, ed il relativo onere complessivo a carico delle specifiche risorse destinate dal CIPE ai patti
territoriali non deve superare il 30% delle risorse di cui al punto a).
d) La quota dei mezzi propri nelle iniziative imprenditoriali non può
essere inferiore al 30% del relativo investimento.
2.10 Procedure
Le procedure per l'attivazione, la sottoscrizione e le erogazioni si articolano
nelle seguenti fasi:
2.10.1 Attivazione
Requisiti per l'attivazione sono:
a) esistenza della concertazione fra le parti sociali. Tale concertazione
può essere promossa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro che verifica, inoltre, la coerenza della proposta
con le finalità di sviluppo locale perseguite. Tale concertazione è certificata
attraverso uno specifico protocollo d’intesa;
b) disponibilità di progetti di investimento per iniziative imprenditoriali
nei diversi settori e complessiva integrazione di tutte le iniziative contenute
nel patto, tale da rendere coerenti gli interventi con gli obiettivi individuati,
anche con riferimento ai programmi di cooperazione regionale nord-sud. In
caso di utilizzo delle specifiche somme assegnate dal CIPE ai patti
territoriali, i progetti devono essere positivamente istruiti sulla base delle
modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, da uno dei soggetti
convenzionati con il Ministero del bilancio e della programmazione
economica, selezionati mediante gara. Lo stesso soggetto, prescelto dai
promotori, provvede, altresì, a valutare la coerenza complessiva di tutte le
iniziative comprese nel patto.
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I soggetti di cui ai punti 2.4 e 2.5, possono chiedere agli uffici del
Ministero del bilancio e della programmazione economica assistenza
nell’approntamento di elementi utili a documentare i requisiti di cui alla
lettera b). Il Ministero del bilancio, anche attraverso apposite convenzioni
con società di servizi, fornisce a tal fine ogni utile supporto garantendo la
concretezza e l’operatività nella fase preparatoria della sottoscrizione del
patto. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica,
espletata la concertazione di cui alla lettera a), accerta la sussistenza dei
requisiti di cui alla lettera b) e acquisisce il parere, da rendersi entro trenta
giorni dalla richiesta del Ministero, della Regione interessata qualora
questa non sia compresa tra i soggetti sottoscrittori del patto. Il Ministero
del bilancio e della programmazione economica verifica la validità
complessiva del patto e accerta la disponibilità delle risorse occorrenti a
valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE. Il medesimo Ministero
approva, con decreto da emanarsi entro 45 giorni, il patto da stipulare.
2.10.2 Sottoscrizione
Il patto territoriale è stipulato entro 60 giorni dall’emanazione del decreto
di cui al punto 2.10.1.
2.11 Erogazioni
Il soggetto responsabile trasmette alla Cassa depositi e prestiti, a seguito
della sottoscrizione del patto territoriale e degli eventuali protocolli aggiuntivi di cui al precedente punto 2.7, l’elenco degli interventi previsti,
con l'indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi a
valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE ai patti territoriali,
congiuntamente alla documentazione finale relativa alle rispettive
istruttorie.
Sono a carico delle medesime somme gli oneri relativi alle convenzioni
stipulate dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.
La Cassa depositi e prestiti entro 30 giorni dalla ricezione dispone in favore
dei soggetti titolari dei progetti d'investimento l'erogazione degli importi
dovuti, ai sensi del comma 207 dell’articolo 2 della legge 662/96, secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera. Con il
medesimo decreto sono altresì disciplinati i rapporti finanziari con la Cassa
depositi e prestiti.
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3) CONTRATTI D'AREA
3.1 Finalità ed oggetto
Il contratto d'area è espressione del principio del partenariato sociale e
costituisce lo strumento operativo funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative
imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione nei settori dell'industria, agroindustria, servizi e turismo, attraverso condizioni di
massima flessibilità amministrativa ed in presenza di investimenti
qualificati da validità tecnica, economica e finanziaria, nonché di relazioni
sindacali e di condizioni di accesso al credito particolarmente favorevoli.
3.2. Aree territoriali
In sede di prima applicazione, le aree industriali nelle quali, sussistendo i
requisiti di cui al punto 3.7, può essere stipulato il contratto d'area devono
essere interessati da gravi crisi occupazionali e ricadere nell'ambito:
a) di aree di crisi situate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, nonché
di quelle individuate con Decreto del Ministro del lavoro in data 14 marzo
1995 in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 20 maggio 1993,
n.148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n.236, oggetto dell'attività del
Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, indicate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro del bilancio e
della programmazione economica, sentito il parere delle Commissioni
parlamentari competenti;
b) di aree di sviluppo industriale o nuclei di industrializzazione situate
nei territori di cui all'obiettivo 1, ovvero di aree industriali realizzate ai
sensi dell'articolo 32 della legge n. 219/1981.
3.3 Soggetti promotori
L'iniziativa del contratto d'area è assunta d'intesa dalle rappresentanze dei
lavoratori e dei datori di lavoro ed è comunicata alle Regioni interessate.
3.4 Soggetti sottoscrittori
Il contratto d’area è sottoscritto da rappresentanti delle amministrazioni
statali e regionali interessate, degli enti locali territorialmente competenti,
nonché da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, dai soggetti
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imprenditoriali titolari dei progetti di investimento proposti e dai soggetti
intermediari come definiti alla lettera c) del successivo punto 3.7.1. Il
contratto d'area può essere inoltre sottoscritto da altri enti pubblici, anche
economici, da società a partecipazione pubblica e da banche o altri operatori finanziari.
3.5 Responsabile unico
Il responsabile unico del contratto d'area, individuato tra i soggetti pubblici
firmatari dell'accordo di cui al punto 3.4, coordina l'attività dei responsabili
delle singole attività ed interventi programmati e assume i provvedimenti
necessari ad impedire il verificarsi di ritardi nell'esecuzione.
Il responsabile unico coincide con il soggetto cui competono i poteri
sostitutivi di cui al punto 5) della lettera c) del comma 203 dell'articolo 2
della legge 662/96 nonché le funzioni di arbitrato nei casi di divergenze tra
soggetti attuatori delle attività ed interventi. Assume altresì le informazioni
necessarie per le funzioni di coordinamento, indirizzo e verifica
dell'esecuzione delle attività e degli interventi previsti, segnalando
tempestivamente eventuali disfunzioni e impedimenti e formulando le
conseguenti proposte correttive.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 20
aprile 1994, n. 367, con particolare riferimento agli articoli 8 e 10.
Il responsabile unico presenta al Ministero del bilancio e della
programmazione economica, ovvero, se costituito, al Comitato dell’intesa
di cui al punto 1.3 lettera d), una relazione semestrale sullo stato di
attuazione del contratto evidenziando i risultati e le azioni di verifica e
monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non attivabili o
non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle
risorse non utilizzate, ove derivanti dalla somme destinate dal CIPE.
3.6 Contenuto del contratto d'area
Il contratto d'area deve indicare:
a) gli obiettivi inerenti la realizzazione delle nuove iniziative
imprenditoriali e gli eventuali interventi infrastrutturali funzionalmente
connessi alla realizzazione ed allo sviluppo delle iniziative stesse;
b) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti
attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;
c) il responsabile unico dell'attuazione e del coordinamento delle attività
e degli interventi;
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d) i costi e le risorse finanziarie occorrenti per i diversi interventi a valere
sulle specifiche somme destinate dal CIPE, su altre risorse pubbliche nei
limiti previsti dalle normative di settore, nonché di quelle reperite tramite
finanziamenti privati.
Il contratto d'area deve altresì contenere:
•
un'intesa tra le parti sociali qualificata dagli obiettivi e dai contenuti
indicati nell'Accordo per il lavoro sottoscritto il 24 settembre 1996;
•
un accordo fra le amministrazioni e gli enti pubblici coinvolti
nell'attuazione del contratto, definito secondo le modalità di cui al
successivo punto 3.9.
Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento delle condizioni di
sicurezza ai contratti d’area potranno accompagnarsi, senza oneri a carico
della finanza di contratto, specifici protocolli di intesa stipulati con gli
organi istituzionalmente preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica.
3.7 Procedure
3.7.1. Attivazione
Il contratto d'area può essere attivato in presenza della disponibilità di:
a) aree attrezzate per insediamenti produttivi;
b) progetti di investimento per una pluralità di nuove iniziative
imprenditoriali nei settori di cui al punto 3.1 che accrescano in modo
significativo il patrimonio produttivo dell’area e dell'intera Regione.
I progetti per la cui realizzazione sia previsto l'utilizzo delle specifiche
somme destinate dal CIPE ai contratti d'area, devono essere positivamente
istruiti sulla base delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, da
uno dei soggetti convenzionati con il Ministero del bilancio e della
programmazione economica selezionati mediante gara. Per gli investimenti
che prevedono il ricorso ad altre risorse pubbliche, nazionali e comunitarie,
i progetti devono essere stati positivamente istruiti secondo le modalità e i
criteri previsti dalle rispettive norme di incentivazione.
c) Un soggetto intermediario che abbia i requisiti per attivare
sovvenzioni globali da parte dell'U.E.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato di coordinamento delle
iniziative per l’occupazione - provvede al coordinamento e al
coinvolgimento delle amministrazioni statali interessate alla stipula del
contratto d'area, nonché all'assistenza in favore dei soggetti di cui al punto
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3.4 nell'approntamento degli elementi utili a documentare i predetti
requisiti e nella fase preparatoria della sottoscrizione del contratto.
Il Ministero del bilancio e della programmazione economica accerta la
sussistenza dei predetti requisiti e delle risorse occorrenti a valere sulle
specifiche somme destinate dal CIPE ai contratti di area. Il Ministero del
bilancio approva il contratto mediante la sottoscrizione.
3.7.2 Sottoscrizione
Il contratto d'area è stipulato, entro 60 giorni dall’accertamento della
sussistenza dei requisiti di cui al punto 3.7.1.
3.8 Protocolli aggiuntivi
Il contratto d'area può dare luogo a successivi protocolli aggiuntivi in
relazione a ulteriori iniziative d'investimento, da assoggettare agli
accertamenti dei requisiti di cui al punto 3.7.1.
3.9 Accordo fra le amministrazioni
Per l'attuazione del contratto d'area le amministrazioni e gli enti pubblici
definiscono un accordo che individua, in linea con quanto previsto dalla
lettera c del comma 203 dell'articolo 2 della legge 662/96:
a) gli adempimenti di rispettiva competenza, ivi compresi quelli inerenti
gli interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione e
allo sviluppo degli investimenti;
b) gli atti da adottare in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilità al fine di accelerare e semplificare i procedimenti
amministrativi, in particolare quelli di spesa, nonché di evitare, tra l'altro,
passaggi superflui e provvedimenti adottati in sede diversa da quella
direttamente interessata dal contratto d'area;
c) i casi in cui, nelle zone interessate da un contratto d'area,
determinazioni congiunte dei rappresentanti delle amministrazioni
territorialmente interessate e di quelle competenti in materia urbanistica
comportano gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici e di
sostituzione delle concessioni edilizie;
d) i termini entro i quali devono essere espletati gli adempimenti, gli atti e
le determinazioni di cui alle lettere precedenti;
e) i rappresentanti delle predette amministrazioni ed enti pubblici delegati
ad esprimere, con carattere di definitività, la volontà delle stesse per tutti
gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti.
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Le Amministrazioni statali e regionali sono chiamate ad assicurare, tra
l'altro, la coerenza del contratto con gli strumenti di programmazione e con
le disponibilità di risorse statali e regionali.
3.10 Erogazioni
Il responsabile unico trasmette alla Cassa depositi e prestiti, a seguito della
sottoscrizione del contratto d'area e degli eventuali protocolli aggiuntivi,
l'elenco degli interventi previsti, con l'indicazione delle risorse pubbliche
occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate dal
CIPE, congiuntamente alla documentazione finale relativa alle rispettive
istruttorie. Sono a carico delle medesime somme gli oneri per le
convenzioni stipulate dal Ministero del Bilancio e della programmazione
economica. La Cassa depositi e prestiti, entro 30 giorni dalla ricezione,
dispone in favore dei soggetti titolari dei progetti d'investimento
l'erogazione degli importi dovuti ai sensi del comma 207 art. 2 legge
662/96 secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
delibera. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinati i rapporti
finanziari con la Cassa depositi e prestiti.
4) CONTRATTI DI PROGRAMMA
Il punto 2 della deliberazione 25 febbraio 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1994, relativa alla disciplina dei contratti di
programma è integrato come segue:
c) rappresentanze di distretti industriali, per la realizzazione in aree definite
di organici piani di investimenti produttivi, operanti anche in più settori,
che potranno comprendere attività di ricerca ed attività di servizio a
gestione consortile.
5) FINANZIAMENTO
Per il finanziamento dei patti territoriali, dei contratti d'area e dei contratti
di programma il CIPE, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate
allo sviluppo delle aree depresse, determina le quote da riservare ai predetti
istituti. La Cassa depositi e prestiti invia al CIPE una relazione semestrale
sullo stato di utilizzazione delle risorse assegnate.
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6) NORME FINALI
Dal momento dell’attivazione degli strumenti regolati con le presenti
disposizioni cessa la validità della delibera 20 novembre 1995 in materia di
programmazione negoziata.
Alle proposte di patto territoriale pervenute al CIPE entro la data di
attivazione della presente deliberazione ed in particolare delle convenzioni
di cui al precedente punto 2.10.1, lettera b), si applicano, salva diversa
richiesta dei soggetti promotori, le disposizioni di cui alle delibere CIPE
del 10 maggio, 20 novembre 1995 e 12 luglio 1996, per le parti ammesse a
registrazione dalla Corte dei Conti.
Le disposizioni della presente deliberazione si applicano alle Regioni a
statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto
compatibili con le norme dei rispettivi ordinamenti.
Roma, lì 21 marzo 1997
IL PRESIDENTE DELEGATO
Carlo Azeglio Ciampi
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DELIBERA CIPE n. 166/2007
ATTUAZIONE DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE (QSN) 2007-2013
PROGRAMMAZIONE DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE
IL CIPE
VISTE le “Linee guida per l’elaborazione del Quadro strategico nazionale (QSN) per la
politica di coesione 2007-2013” e la relativa intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata in data 3 febbraio 2005, nelle quali è stato concordato il percorso di
definizione del QSN quale riferimento strategico del processo di programmazione della
politica regionale unitaria, comunitaria (finanziata con risorse comunitarie e di
cofinanziamento nazionale) e nazionale realizzata in base all’art.119, comma 5, della
Costituzione e finanziata attraverso il Fondo per le aree sottoutilizzate;
VISTI gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione, di cui alla decisione del
Consiglio europeo, del 12 luglio 2005, sugli orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell’occupazione (2005/600/CE) ed alla raccomandazione del
Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa agli indirizzi di massima per le politiche
economiche degli Stati membri e della Comunità (per il periodo 2005-2008)
(2005/601/CE) e viste altresì le priorità dell’Agenda sociale e della Strategia di sviluppo
sostenibile che, nel complesso, mirano a rilanciare la crescita, la competitività e
l’occupazione, a rafforzare la coesione sociale e la sostenibilità ambientale della
crescita e che devono trovare sostegno, laddove convergenti, anche nella politica di
coesione comunitaria e nazionale;
VISTA la decisione del Consiglio europeo del 6 ottobre 2006 (2006/702/CE) con la
quale sono stati adottati gli Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione,
che definiscono un contesto indicativo per i paesi beneficiari per l’elaborazione dei
quadri strategici nazionali ed i programmi operativi per il periodo 2007-2013;
VISTI il regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione, il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e il regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al
Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
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VISTI in particolare gli articoli 27 e seguenti del citato regolamento (CE) N. 1083/2006
che prevedono l’adozione di un quadro di riferimento strategico nazionale quale
strumento per preparare la programmazione dei fondi;
VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e
successiva rettifica (GU dell’Unione europea L 45/3 del 15 febbraio 2007), che
stabiliscono modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
VISTE le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (15 e 16
dicembre 2005), in cui il Consiglio ha raggiunto un accordo sulle prospettive finanziarie
per il periodo 2007–2013, nonché l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana
gestione finanziaria;
VISTE la decisione della Commissione del 4 agosto 2006 n. C(2006)3472, che fissa
una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo
dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013, la
decisione n. C(2006)3473, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli
stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il
periodo 2007-2013, la decisione n. C(2006)3474, che fissa una ripartizione indicativa
per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Convergenza»
per il periodo 2007-2013 e la decisione n. C(2006)3480 che fissa l’elenco delle regioni
ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali a titolo transitorio e
specifico nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il
periodo 2007-2013;
VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze
di questo Comitato in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando,
tra l’altro, al Comitato stesso, nell’ambito degli indirizzi fissati dal Governo,
l’elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l’azione italiana in sede
comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa
interessate e l’adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari,
sia comunitari che nazionali;
VISTI inoltre gli articoli 5 e seguenti della predetta legge n. 183/1987, che istituisce il
Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie disciplinandone le
relative erogazioni e l’informazione finanziaria;
VISTO l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che definisce gli
accordi che regolano gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici
e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli enti locali;
VISTE le successive delibere del 21 marzo 1997, n. 29 (G.U. n. 105/1997),
concernente la “Disciplina della programmazione negoziata” e 22 marzo 2006, n. 14
(G.U. n. 256/2006) relativa alla “Programmazione delle risorse del fondo per le aree
sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma
quadro”, adottate da questo Comitato in attuazione della citata legge n. 662/1996;
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II Commissione
VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che, nel dare attuazione al
disposto dell’art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, ridefinisce le competenze di questo
Comitato al quale, nell’ambito degli indirizzi fissati dal Governo, viene demandato il
compito di definire le linee generali di politica economica per la valorizzazione dei
processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree
depresse, ora aree sottoutilizzate;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n.38 che affida al
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS) del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, il compito, tra l’altro, di provvedere alle
iniziative in materia di utilizzazione dei Fondi strutturali comunitari secondo le direttive
generali di questo Comitato e di curare l’inoltro delle richieste di cofinanziamento agli
organismi comunitari;
VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003),
con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il
Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con
l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito
dall’art.19, comma 5, del decreto legislativo n.96/1993) nei quali si concentra e si dà
unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento
nazionale che, in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti
al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese e viene stabilita la possibilità che
questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze
espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall’uno all’altro
Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;
VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181 convertito nella
legge 17 luglio 2006, n.233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il
predetto DPS e le funzioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate;
VISTO il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 2007-2011,
approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2006 e recepito dal Parlamento il 26 luglio
2006, che demanda al QSN il compito di indirizzare la spesa in conto capitale diretta
ad obiettivi di riequilibrio economico-sociale in particolare nel Mezzogiorno, di ridurre la
persistente sottoutilizzazione di risorse nel Mezzogiorno e di contribuire alla ripresa
della competitività e della produttività dell’intero Paese;
VISTA la propria delibera n. 77 del 15 luglio 2005 (G.U. n.19 del 24 gennaio 2006) di
“Attuazione delle Linee Guida per l’impostazione del Quadro Strategico Nazionale”;
TENUTO CONTO dei documenti strategici elaborati, in base alle richiamate Linee
guida e alla citata delibera n. 77/2005, dalle singole Regioni e Province autonome
(Documenti strategici regionali), dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione
e dalle Regioni del Mezzogiorno (Documento strategico Mezzogiorno, dicembre 2005)
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II Commissione
e da dodici Amministrazioni centrali incaricate, raccolte in un Comitato coordinato dal
DPS in partenariato con le rappresentanze istituzionali degli Enti locali e con le parti
economiche e sociali (Documento strategico preliminare nazionale, novembre 2005);
VISTA la nota n. D(2006)1027 del 7 agosto 2006 con cui la Commissione europea ha
comunicato la ripartizione annuale delle risorse comunitarie assegnate all’Italia,
comprensive dell’indicizzazione;
VISTA la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 174 (G.U. n. 95 del 24 aprile 2007) di
“Approvazione del Quadro strategico nazionale” e relativo allegato, concernente “La
politica regionale nazionale del FAS nell’ambito della programmazione unitaria della
politica regionale per il 2007-2013”;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per il 2007) e in particolare i
seguenti commi dell’art.1:
•
863 e 864, i quali prevedono, fra l’altro, che il Fondo per le aree sottoutilizzate,
di cui all’art.61 della legge 27 dicembre 2002, n.289 e successive modificazioni,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è
incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni
2007 e 2008, 5000 milioni per l’anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015, per la
realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di
programmazione 2007-2013 e che il citato QSN costituisce lo strumento della
programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e
rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della
programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le
competenze regionali in materia;
•
1152, che prevede, per interventi di ammodernamento e di potenziamento
della viabilità secondaria esistente nelle Regioni Sicilia e Calabria non
comprese nelle strade gestite da ANAS S.p.A., l’assegnazione in sede di riparto
delle somme stanziate sul predetto Fondo di una quota rispettivamente pari a
350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
VISTO il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 2008-2011,
approvato dal Governo il 28 giugno 2007, che, nel richiamare obiettivi e priorità della
programmazione unitaria comunitaria e nazionale contenuta nel QSN 2007-2013,
richiede una forte complementarietà fra politica regionale e politica economica e la
conseguente collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità;
VISTA la propria delibera 28 giugno 2007 n. 36 (G.U. n. 241/2007), relativa ai criteri di
cofinanziamento nazionale degli interventi finanziati dal FESR per il periodo 20072013;
VISTA la propria delibera 28 giugno 2007 n. 37 (G.U. n. 229/2007), relativa ai criteri di
cofinanziamento nazionale degli interventi finanziati dal FEASR per il periodo 20072013;
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II Commissione
VISTA la propria delibera 23 novembre 2007 n.124, in corso di formalizzazione,
relativa ai criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi comunitari per il periodo
di programmazione 2007-2013 finanziati dal Fondo europeo pesca;
VISTA la propria delibera 28 giugno 2007, n. 50 (G.U. n. 253/2007) che ha destinato
alla copertura dei tagli e degli accantonamenti disposti dalla legge finanziaria 2007,
l’importo di 1.106 milioni di euro, relativo all’anno 2010, reperito nell’ambito dello
stanziamento recato dalla stessa legge finanziaria 2007 a favore del FAS ed aggiuntivo
rispetto a quanto previsto in sede di stesura del QSN;
VISTA la propria delibera 3 agosto 2007, n. 82 (G.U. n. 301/2007) relativa
all’approvazione delle “Regole di attuazione del meccanismo di incentivazione legato
agli obiettivi di servizio del QSN 2007-2013;
VISTA la propria delibera 9 novembre 2007, n. 122, in corso di formalizzazione, con la
quale si è provveduto a disporre, in attuazione del citato comma 1152 dell’art. 1 della
citata legge n. 296/2006, una prima assegnazione di 500 milioni di euro per interventi
di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria a favore delle
Regioni Calabria e Sicilia nella misura, rispettivamente di 150 e di 350 milioni di euro;
VISTA la decisione della Commissione del 13 luglio 2007 n. C(2007) 3329 def, che, a
norma del citato art. 28 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 dell'11 luglio
2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione, prende atto della strategia nazionale e dei
temi prioritari del Quadro strategico nazionale 2007-2013;
CONSIDERATO che il testo del Quadro strategico nazionale, modificato a seguito
dell’interlocuzione informale e formale con la Commissione europea e oggetto della
relativa presa d’atto della Commissione stessa – al quale è stata data adeguata
pubblicità anche attraverso la sua pubblicazione sul sito del Ministero dello sviluppo
economico - rispetta i contenuti fondamentali del testo approvato con la propria
delibera 22 dicembre 2006, n. 174 (G.U. n. 95/2007);
CONSIDERATO che la strategia di politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale,
definita nel QSN è finanziata con le risorse aggiuntive, comunitarie e nazionali,
provenienti, rispettivamente, dal bilancio dell’Unione europea (Fondi strutturali) e
nazionali (Fondo di cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali e Fondo per le aree
sottoutilizzate) e che il QSN rappresenta altresì, per le priorità individuate, il quadro di
riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le
competenze regionali in materia;
CONSIDERATO inoltre che il Fondo per le aree sottoutilizzate, quale Fondo nazionale
pluriennale per lo sviluppo, costituisce lo strumento con cui si concentra e si dà unità
programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento
nazionale che, in attuazione dell’art.119, comma 5, della Carta Costituzionale, sono
rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree del Paese;
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II Commissione
VISTA la proposta del Ministro dello sviluppo economico di cui alla nota n. 20540 del
17 dicembre 2007, con la quale è stato trasmesso il documento concernente
l’attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013;
ACQUISITO, su tale proposta, il parere favorevole della Conferenza unificata espresso
nella seduta del 20 dicembre 2007 e trasmesso con nota n. 6679 del 20 dicembre
2007, comprensivo delle osservazioni regionali riportate in allegato alla nota stessa;
VISTA la successiva nota del Ministero dello sviluppo economico n. 29695 del 20
dicembre 2007, con la quale sono state trasmesse delle modifiche alla citata proposta
del 17 dicembre 2007;
TENUTO CONTO dell’esito della discussione e delle esigenze emerse nel corso della
presente seduta concernenti, in primo luogo, la necessità di un coinvolgimento annuale
di questo Comitato sullo stato di attuazione della presente delibera per il suo intero
arco temporale di riferimento, in secondo luogo l’esigenza di una verifica di metà
periodo, sempre da parte di questo Comitato, sullo stato complessivo di attuazione
della presente programmazione ed, infine, la necessità di assicurare che sia rispettata
la riserva minima del 30%, a favore delle infrastrutture e dei servizi di trasporto nel
Mezzogiorno, prevista dall’art.1, comma 863, della legge finanziaria 2007, attraverso la
verifica da parte dello stesso CIPE, al 30 aprile 2008, in ordine al rispetto di tale quota
minima con eventuale ricorso prioritario alla c.d. “riserva di programmazione”;
DELIBERA
Il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e relativo allegato concernente “La
politica regionale nazionale del FAS nell’ambito della programmazione unitaria della
politica regionale per il 2007-2013” (nel seguito: “Allegato FAS-QSN”) di cui alle
premesse, sono acquisiti, così come modificati a seguito dell’interlocuzione informale e
formale con la Commissione europea, agli atti della odierna seduta di questo Comitato
e costituiscono il riferimento di carattere programmatorio della presente delibera.
La strategia di politica regionale unitaria attuata, esclusivamente o in parte, attraverso
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate rispetta i principi stabiliti dal QSN per
l’utilizzo delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale. Gli stessi principi
sono applicati secondo criteri di appropriatezza, flessibilità e proporzionalità al fine di
garantire l’unitarietà e la complementarietà delle due componenti di finanziamento e di
garantire la specificità di ogni strategia e le connesse esigenze di differenziazione dei
due strumenti.
Nel regime della programmazione unitaria definita dal QSN - tenuto conto del suo
carattere innovativo, della strategicità degli obiettivi e della ampia partecipazione
partenariale garantita nella definizione della programmazione e
sorveglianza
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II Commissione
dell’attuazione - possono rientrare anche quelle risorse già assegnate con precedenti
delibere di questo Comitato secondo i criteri e nei limiti di seguito specificati:
a) le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, ripartite con precedenti delibere di
questo Comitato e non ancora programmate o comunque riprogrammabili, possono
essere utilizzate come parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013 a
condizione che:
-
risultino assegnate ad Amministrazioni responsabili dell’attuazione della
strategia del QSN;
siano esplicitamente destinate, attraverso Accordo/i di programma quadro (ove
previsto dalle relative delibere di assegnazione delle risorse), all’attuazione
della strategia del QSN in conformità con gli indirizzi e i criteri della politica
regionale unitaria 2007-2013 e siano pertanto richiamate nei Documenti di
programmazione unitaria o di strategia specifica di cui al successivo punto 2.1
ovvero in appositi atti integrativi successivi da definirsi non oltre il 31 dicembre
2009.
Ad esse sono comunque estesi i requisiti di sorveglianza, informazione, monitoraggio e
valutazione previsti per la politica regionale unitaria. Tali risorse concorrono inoltre a
determinare l’ammontare su cui è calcolata la quota di impegni di spesa complessivi
per la programmazione unitaria di cui al successivo punto 7.3 della presente delibera.
b) Le risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere di questo
Comitato che risultino già programmate alla data odierna attraverso Accordi di
programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate parte integrante della
programmazione unitaria 2007-2013 se esplicitamente e puntualmente richiamate dai
Documenti di programmazione unitaria o di strategia specifica di cui al successivo
punto 2.1, ovvero in appositi atti integrativi successivi da definirsi non oltre il 31
dicembre 2009, a condizione che:
-
siano destinate a progetti già individuati, le cui finalità siano pienamente
assimilabili alla strategia del QSN e che rispettino i criteri di cui al punto 4.1 e
relativo Allegato 1 della presente delibera;
non sia stata realizzata spesa prima della data del 1 gennaio 2007.
Nell’attuazione di tali progetti andranno rispettate le regole proprie dei relativi strumenti
di programmazione e ad essi sono comunque estesi i requisiti di sorveglianza,
informazione, monitoraggio e valutazione previsti per la politica regionale unitaria. Ne
sarà assicurata adeguata riconoscibilità nel sistema di monitoraggio di cui al
successivo punto 8 della presente delibera.
Nel caso in cui tali progetti siano rendicontati sui programmi comunitari 2007-2013, le
risorse afferenti a tali progetti che si rendano così disponibili sono riprogrammate nei
medesimi ambiti secondo le regole stabilite dalla presente delibera e devono esser
oggetto di impegno di spesa entro i due anni successivi all’inserimento nella
programmazione comunitaria e comunque non oltre il 2016. Anche ad essi sono
comunque estesi i requisiti di sorveglianza, informazione, monitoraggio e valutazione
7
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II Commissione
previsti per la politica regionale unitaria. Ne sarà assicurata adeguata riconoscibilità nel
sistema di monitoraggio di cui al successivo punto 8 della presente delibera.
Le risorse del FAS assegnate con precedenti delibere di questo Comitato che
dispongano scadenze per l’assunzione dei relativi impegni di spesa e che, alle date
previste, non risultino oggetto di impegno sono considerate in detrazione dalle
assegnazioni già disposte qualora le date di scadenza siano precedenti al 1° gennaio
2007 mentre, se successive, sono considerate in detrazione dalle ulteriori quote da
assegnare alle Amministrazioni interessate da parte di questo Comitato, a valere sulla
riserva di programmazione di cui ai successivi punti 1.1.1 b), 1.2.1 b) e 7.3 della
presente delibera.
Tutte le scadenze per impegni di spesa disposte con la presente delibera che non
risultino rispettate alle date indicate saranno ugualmente considerate in detrazione
delle quote da assegnare alle Amministrazioni interessate in sede di riparto della
predetta riserva di programmazione. Resta fermo quanto disposto al successivo punto
7.2 in ordine alle date conclusive per l’assunzione di impegni di spesa e l’esecuzione di
pagamenti.
1.
Fondo per le aree sottoutilizzate: ripartizione delle risorse di cui alla
legge n. 296/2006
Con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, le risorse aggiuntive del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’art. 61 della legge n.289/2002, oggetto della
presente ripartizione sono pari a 63.273 milioni di euro. Tale importo costituisce infatti
l’ammontare ripartibile recato dalla legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007)
art.1 comma 863 pari a 64.379 milioni di euro, al netto dell’importo di 1.106 milioni di
euro già assegnato da questo Comitato con la delibera n. 50/2007 richiamata in
premessa.
La ripartizione di tali risorse per il citato periodo – in linea con la strategia, i criteri e le
finalità del QSN e nel rispetto del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del
Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell’85 per
cento - è riportata nei punti che seguono e nelle relative tavole.
Il riparto per annualità a favore delle Amministrazioni destinatarie e per strumento
attuativo è disposto - nel rispetto delle attribuzioni complessive per annualità disposte
dalla legge finanziaria 2007 - negli atti di approvazione della programmazione del FAS
di cui ai successivi punti 1.1, 1.2, 2 e 3.
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Consiglio regionale della Calabria
1.1
1.1.1
II Commissione
Ripartizione a favore del Mezzogiorno del Fondo per le aree sottoutilizzate
2007-2013
Assegnazione totale, quota accantonata per destinazioni particolari e riserva di
programmazione
Le risorse aggiuntive del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il periodo 20072013, destinate all’attuazione di programmi e interventi per il conseguimento degli
obiettivi del QSN nelle Regioni del Mezzogiorno ammontano complessivamente a
53.782 milioni di euro. La programmazione finanziaria complessiva di tali risorse è
riportata nella tavola 1.
In particolare tale programmazione prevede:
a)
La quantificazione delle risorse complessive disponibili per il Mezzogiorno;
b)
Le risorse del FAS accantonate sulla base degli orientamenti programmatici di cui
al punto 2 dell’allegato FAS-QSN, le cui modalità di utilizzo saranno definite ove
necessario con successiva delibera di questo Comitato, sono pari
complessivamente a 16.134,615 milioni di euro e sono destinate al
finanziamento:
1. del meccanismo incentivante per il raggiungimento degli “obiettivi di servizio”
individuati nel QSN e delle relative azioni di sostegno e accompagnamento
all’attuazione dello stesso, per un importo di 3.012 milioni di euro.
Tali risorse nell’ambito del Progetto “obiettivi di servizio”, sono destinate:
i) al finanziamento del meccanismo premiale di cui alla delibera CIPE n.
82/2007, punto 1, per 3.000 milioni di euro;
ii) alle attività di sostegno definite dal Gruppo tecnico di accompagnamento o
dal suo coordinamento, di cui al punto 2 della citata delibera, per 3,8 milioni
di euro;
iii) al “Progetto di azioni di assistenza tecnica e azioni di sistema a supporto
degli obiettivi di servizio”, di cui al punto 3 di tale delibera, per 7 milioni di
euro attribuiti alle linee operative attuate dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare (2 milioni di euro), dal Ministero della salute (1
milione di euro), dal Ministero della solidarietà sociale (2 milioni di euro) e
dal Dipartimento della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri (2 milioni di euro);
iv) alle attività relative alla disponibilità di informazione statistica funzionale al
monitoraggio e verifica del meccanismo premiale degli obiettivi di servizio,
di cui al punto 4 della citata delibera, per 1,2 milioni di euro.
2. di una riserva di premialità per progetti innovativi e di qualità, da individuare nel
corso del periodo di programmazione (1.500 milioni di euro);
3. di progetti strategici speciali (3.699,269 milioni di euro): “Progetto Salute,
sicurezza e sviluppo nel Mezzogiorno”, “Programma straordinario nazionale per il
recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati” e “Progetto
straordinario per la tutela delle collettività residenti in aree a rischio” con
l’inquadramento generale e le assegnazioni di seguito in dettaglio specificati.
9
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
I Progetti strategici speciali sono iniziative di particolare interesse strategico,
definite e attuate con modalità differenziate di governance adeguate alla natura
dei progetti stessi. Il Progetto strategico speciale prevede un pieno
coinvolgimento di tutti i soggetti responsabili a livello territoriale e si realizza
mediante la stipula di Accordo/i di programma quadro, sulla base dei contenuti di
massima stabiliti da appositi Protocolli d’intesa siglati dai Ministeri e dalle Regioni
interessati (le quali partecipano al progetto tenuto conto dei criteri di riparto
adottati per i programmi di interesse strategico regionale, ferma restando la
necessità di una verifica qualitativa adeguata delle proposte) e previa la
definizione di un Documento di Progetto che specifichi i contenuti di dettaglio, le
modalità di attuazione e di governance del progetto stesso. Una volta definito, il
Documento di Progetto è presentato al CIPE, previa istruttoria tecnica di
coerenza con le finalità del QSN da realizzarsi a cura del MISE-DPS, per
l’approvazione definitiva. Ai progetti strategici speciali sono estesi i requisiti di
sorveglianza, informazione, monitoraggio e valutazione previsti per la politica
regionale unitaria; ai progetti strategici speciali si applica quanto previsto al
successivo punto 4.2. Eventuali nuovi progetti strategici speciali potranno essere
attivati a valere sulle risorse della riserva di programmazione con le stesse
modalità previste dalla presente delibera.
Ai Progetti strategici speciali individuati sono assegnate le seguenti risorse:
• 1.500 milioni di euro al “Progetto Salute, sicurezza e sviluppo
Mezzogiorno” quale contributo all’attuazione del “Protocollo di intesa tra il
Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero della Salute e le Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Regione
Siciliana per un Quadro strategico per la Salute, sicurezza e sviluppo nel
Mezzogiorno “ del 17 aprile 2007 e del relativo Memorandum;
• 2.149,269 milioni di euro per la realizzazione nel Mezzogiorno del
“Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti
industriali inquinati” cui si aggiunge l'ulteriore ammontare (409,731 milioni di euro)
destinato al progetto a valere sulle risorse di interesse strategico nazionale per la
Priorità 3 (in coordinamento con la Priorità 7) del QSN (di cui alla successiva
Tavola 3);
• 50 milioni di euro al “Progetto straordinario per la tutela delle collettività
residenti in aree a rischio”.
4. di una riserva di programmazione da attribuire nel corso del periodo di
programmazione secondo quanto disposto dal successivo punto 7.3 della
presente delibera (7.923,346 milioni di euro). L’attribuzione della riserva di
programmazione a favore del complesso delle Amministrazioni regionali non è
inferiore per quota destinata a quella disposta con la presente delibera
sull’ammontare destinato all’attuazione dei programmi volti al conseguimento
degli obiettivi del QSN di cui al successivo punto c). La riserva di
programmazione di cui al presente punto include le risorse destinate in via
anticipata all’attuazione del comma 1152 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006
n.296, di cui alla delibera di questo Comitato n. 122/2007 richiamata in premessa.
c) le risorse per complessivi 37.647,435 milioni di euro che sono assegnate per
l’attuazione di programmi di interesse strategico regionale, nazionale e
interregionale volti al conseguimento degli obiettivi del QSN, di cui ai successivi
punti1.1.2, 1.1.3, 1.1.4.
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II Commissione
Tavola 1
Programmazione FAS 2007- 2013 - Mezzogiorno
(in milioni di euro)
TOTALE
A
Totale risorse disponibili Mezzogiorno
53.782,050
B
Accantonamento per particolari destinazioni e riserva di
programmazione
16.134,615
B1
B2
B3
Progetto "obiettivi di servizio"
Fondo premiale per progetti innovativi e di qualità
Destinazione a Progetti strategici speciali
B31 Progetto Salute, sicurezza e sviluppo nel Mezzogiorno (1)
Programma straordinario nazionale per il recupero economicoB32 produttivo di siti industriali inquinati (2)
Progetto straordinario per la tutela delle collettività residenti in aree a
B33 rischio (3)
B4
C
C1
C2
C3
Riserva di programmazione
Risorse Programmi FAS in attuazione Priorità del QSN 20072013
Programmi di interesse strategico nazionale
Programmi di interesse strategico regionale
Programmi interregionali
3.012,000
1.500,000
3.699,269
1.500,000
2.149,269
50,000
7.923,346
37.647,435
17.817,981
18.069,164
1.760,290
(1) Progetto speciale integrato “Salute, sicurezza e sviluppo nel Mezzogiorno” di attuazione del Protocollo d’intesa
sottoscritto in data 17 aprile 2007. Ai fini dell’avvio della fase attuativa del progetto il Ministro della Salute costituisce,
con proprio decreto entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, apposita Unità di coordinamento
progettuale e tecnico-amministrativo, incaricata di predisporre, entro i 90 giorni successivi alla sua costituzione e in
raccordo con le Regioni e le Amministrazioni centrali interessate al progetto, un APQ interregionale in uno con la
strumentazione programmatica ed operativa per l’attuazione del citato Memorandum.
(2) Il Progetto strategico speciale "Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti
industriali inquinati" è attribuito alla responsabilità del Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e attuato secondo le modalità di governance di cui al punto 1.1.1.
Le iniziative saranno attuate prioritariamente sui siti industriali inquinati inclusi nei siti di interesse nazionale e in quelli
di interesse regionale di particolare rilievo.
(3) Il Progetto straordinario per la tutela delle collettività residente in aree a rischio è attribuito alla responsabilità della
Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la protezione civile e attuato secondo le modalità di governance di cui al
punto 1.1.1.
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II Commissione
La tavola 2 riporta la ripartizione delle risorse FAS di cui al precedente punto c) ripartite
per Priorità del QSN e per programmazione di interesse strategico regionale,
nazionale e interregionale.
Il riparto delle risorse di interesse strategico regionale per Priorità ha natura indicativa e
globale e costituisce orientamento per la programmazione del FAS da parte delle
Regioni del Mezzogiorno complessivamente considerate. Il MISE-DPS, in
collaborazione con le Regioni del Mezzogiorno, assicurerà che la programmazione
complessiva delle risorse di interesse strategico regionale risulti al massimo coerente
con l’attuazione efficace della strategia del QSN. La successiva tavola 3 riporta
l'articolazione delle risorse di interesse strategico nazionale in Programmi di riferimento
per il conseguimento delle Priorità del QSN. La successiva tavola 5 riporta
l'articolazione delle risorse di interesse strategico interregionale in Programmi di
riferimento per il conseguimento delle Priorità del QSN.
Le amministrazioni interessate assicurano che, nel complesso, non meno del 30%
delle risorse attribuite per interventi nel Mezzogiorno, al netto della riserva di
programmazione di cui al punto B4 della tavola 1, sia destinato al finanziamento di
infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali ai sensi
dell’art. 1, comma 863, della legge n. 296 del 2006.
La verifica del rispetto di tale quota del 30% sarà effettuata da parte di questo Comitato
al 30 aprile 2008, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sulla base
dell’istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.
Qualora gli esiti della verifica evidenzino il mancato rispetto della soglia minima di cui al
predetto art. 1, comma 863, questo Comitato provvederà ad adottare provvedimenti
integrativi a favore della detta riserva di legge utilizzando prioritariamente le risorse
accantonate a titolo di riserva di programmazione.
12
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Tavola 2
Riparto delle risorse per Priorità del QSN - FAS 2007- 2013 Mezzogiorno
Priorità del QSN
Risorse
Programmi FAS in
attuazione Priorità
del QSN 2007-2013
-Totale (1)
milioni di euro
37.647,435
milioni di euro
di interesse
strategico
nazionale (2)
di interesse
strategico
regionale (3)
di interesse
strategico
interregional
e (4)
milioni di
euro
milioni di
euro
milioni di
euro
17.817,981
18.069,164
Quota
percentuale
100
Quota
percentuale
100
Quota
percentuale
100
1,5
-
Miglioramento e valorizzazione delle
1 risorse umane
di cui: istruzione
2.111,609
1.874,231
9,0
di cui: altro
237,378
1,3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promozione, valorizzazione e
diffusione della ricerca e
dell'innovazione per la competitività
Energia e ambiente:uso sostenibile
ed efficiente delle risorse per lo
sviluppo
di cui: energie rinnovabili e risparmio
energetico (interregionale)
Inclusione sociale e servizi per la
qualità della vita e l'attrattività
territoriale
Valorizzazione delle risorse naturali
e culturali per l'attrattività per lo
sviluppo
di cui: attrattori culturali, naturali e
turismo (interregionale)
Reti e collegamenti per la mobilità
Competitività dei sistemi produttivi
e occupazione
Competitività e attrattività delle città
e dei sistemi urbani
Apertura internazionale e attrazione
di investimenti, consumi e risorse
Governance, capacità istituzionali e
mercati concorrenziali e efficaci
1.760,290
5.247,900
22,1
7,3
-
6.031,610
7,9
21,1
-
813,999
46,2
3.352,134
8,3
10,3
2.700,561
5,0
4,8
-
946,291
53,8
8.055,172
22,6
22,3
5.997,600
20,2
13,3
3.372,009
-
449,820
2,5
329,020
1,1
18,7
0,7
(1) Il totale delle risorse considerate corrisponde alla voce C della Tabella 1. (2) Il totale delle risorse considerate corrisponde alla voce
C1 della Tavola 1. L'articolazione delle risorse sulla base delle indicazioni per Priorità in Programmi di riferimento è presentata nella Tavola
3. (3) Il totale delle risorse considerate corrisponde alla voce C2 della tavola 1. Il riparto delle risorse per Priorità ha natura indicativa e
globale e costituisce orientamento per la programmazione del FAS da parte delle Regioni del Mezzogiorno complessivamente considerate.
(4) Il totale delle risorse considerate corrisponde alla voce C3 della Tavola 1. L'articolazione delle risorse sulla base delle indicazioni per
Priorità in Programmi di riferimento è presentata nella Tavola 5.
13
Pagina 38 di 250
Consiglio regionale della Calabria
1.1.2
II Commissione
Destinazione delle risorse per la realizzazione di programmi di interesse
strategico nazionale nelle regioni del Mezzogiorno
La politica regionale unitaria si attua, per alcune Priorità del QSN, attraverso
Programmi di interesse strategico nazionale per il Mezzogiorno a responsabilità di una
o più Amministrazioni centrali, cui sono destinate risorse del FAS per 17.817,981
milioni di euro per il periodo 2007-2013.
La tavola 3 riporta l’articolazione di tale assegnazione in “programmi di riferimento”, le
risorse FAS destinate ad ognuno di tali programmi, l’indicazione delle Priorità cui ogni
programma dà attuazione, le Amministrazioni centrali interessate alla loro attuazione. Il
coordinamento del programma è affidato ad un'amministrazione di riferimento,
rimanendo ferme la responsabilità delle singole amministrazioni partecipanti al
programma per la parte di linee di intervento a queste attribuite e, per la definizione e
l’attuazione dei programmi, l’adozione delle modalità di governance già individuate nel
QSN per i programmi nazionali cofinanziati da risorse comunitarie (PON), così come
specificato al successivo punto 3 della presente delibera.
I Programmi negli ambiti tematici (a) “Istruzione”, b) “Ricerca e Competitività”, c)
“Sicurezza”, d) “Reti e servizi per la mobilità”, e) “Governance” di cui alla tavola 3 sono
finanziati, in un quadro strategico congiunto, da risorse dei fondi strutturali comunitari,
risorse di cofinanziamento nazionale e risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS). Per tali Programmi le risorse del FAS sono destinate sia al rafforzamento (per le
Regioni “Convergenza”) e all’estensione (per le Regioni in regime di “sostegno
transitorio” e per le Regioni “Competitività” Mezzogiorno) dell’azione del rispettivo
PON, sia al conseguimento di altri obiettivi delle Priorità cui il Programma è indirizzato.
Negli altri ambiti tematici di cui alla tavola 3 i programmi di interesse strategico
nazionale nelle Regioni del Mezzogiorno sono interamente finanziati a valere su risorse
del FAS.
14
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Tavola 3
Programmi di interesse strategico nazionale - FAS Mezzogiorno
Totale risorse per programmi
di interesse strategico
nazionale
17.817,981 (in milioni di euro)
Programma di riferimento:
ambito tematico
milioni di
euro
Istruzione
Risorse Umane
1.593,112
237,378
Priorità QSN
PON-FS
corrispondenti
Priorità 1
(*)
Amministrazioni centrali interessate
(**)
Ministero della pubblica istruzione
(**)
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
(**)
PCM - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità
Priorità 1
Ministero dell'università e ricerca
PCM - Dipartimento della funzione pubblica
Ministero ambiente e tutela del territorio e del mare
(*)
Ricerca e Competitività
Società informazione nella PA
Ambiente
6.634,395
Ministero dello sviluppo economico
Priorità 2
Ministero dell'università e ricerca
Priorità 7
Priorità 9
PCM - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
400,000
Priorità 2
1.000,000
Priorità 3
(**)
Ministero ambiente e tutela del territorio e del mare
Ministero politiche agricole, alimentari e forestali
Ministero del commercio internazionale
Ministero delle comunicazioni
Ministero dei beni e delle attività culturali
PCM - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
Ministero ambiente e tutela del territorio e del mare
(**)
(**)
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
contributo a "Programma
straordinario nazionale per il
recupero economico-produttivo di
siti industriali inquinati" (1)
409,731
Priorità 3 in
integrazione
con Priorità 7
Sicurezza
484,406
Priorità 4
Inclusione
1.000,000
Priorità 4
884,051
Priorità 5
4.027,586
Priorità 6
Competitività sistemi agricoli e
rurali
725,000
Priorità 7
Internazionalizzazione
224,910
Priorità 9
Risorse naturali, culturali per lo
sviluppo (2)
Reti e servizi per la mobilità
Governance
197,412
Ministero dello sviluppo economico
Ministero ambiente e tutela del territorio e del mare
(*)
Ministero dell'interno
(**)
Ministero ambiente e tutela del territorio e del mare
Ministero per la solidarietà sociale
(**)
Ministero della salute
PCM - Dipartimento per le politiche per la famiglia
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
PCM - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità
PCM - Dipartimento politiche giovanili e attività sportive
(*)
Ministero dei beni e delle attività culturali
Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare
PCM - Dipartimento del turismo
(**)
Ministero delle infrastrutture
Ministero dei trasporti
Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Ministero dello sviluppo economico
(**)
Ministero del commercio internazionale
Priorità 10
(*)
(**)
(**)
Ministero degli affari esteri
Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le
politiche di sviluppo e coesione
PCM - Dipartimento della funzione pubblica
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
(**)
(1) Le risorse per l'attuazione del suddetto progetto speciale nel Mezzogiorno derivano dal conferimento al progetto anche di una quota delle
risorse FAS di interesse strategico nazionale relative alla Priorità 3, da intendersi in aggiunta all’assegnazione a favore di tale progetto
disposta nell’ambito delle assegnazioni ai Progetti strategici speciali per il Mezzogiorno (vedi precedente Tavola 1).
(2) Il 30% del programma è destinato a contribuire agli obiettivi della Priorità 5 in tema di "Biodiversità".
(*) Programma FAS a complemento e integrazione del corrispondente programma FESR o FSE per le Regioni “Convergenza”
(**) Amministrazione di riferimento
15
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Consiglio regionale della Calabria
1.1.3
II Commissione
Destinazione delle risorse per la realizzazione di programmi di interesse
strategico regionale nelle Regioni del Mezzogiorno
La politica regionale unitaria si attua, per le Priorità del QSN, attraverso Programmi di
interventi di interesse strategico regionale a responsabilità delle amministrazioni
regionali del Mezzogiorno, cui sono destinate risorse del FAS per 18.069,2 milioni di
euro per il periodo 2007-2013.
La tavola 4 riporta il riparto delle risorse destinate a programmi di interesse strategico
regionale tra le otto regioni del Mezzogiorno sulla base della chiave di riparto contenuta
nell’allegato al QSN 2007-2013 approvato con la delibera CIPE n.174/2006.
Tavola 4
Riparto delle risorse attribuite alle Regioni - FAS Mezzogiorno
in milioni di euro
Totale risorse per programmi di interesse
strategico regionale
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
1.1.4
chiave di riparto
18.069,164
100
854,657
476,589
4.105,504
3.271,700
900,264
1.868,431
4.313,481
2.278,538
4,73
2,64
22,72
18,11
4,98
10,34
23,87
12,61
Destinazione delle risorse per i Programmi interregionali per il Mezzogiorno che
integrano i Programmi Operativi interregionali per l’area delle Regioni
Convergenza
La politica regionale unitaria si attua, per alcune Priorità del QSN, attraverso
Programmi Interregionali per il Mezzogiorno. Su tali Programmi, che il QSN prevede
siano riferiti al tema delle energie rinnovabili e risparmio energetico ed a quello degli
attrattori culturali, naturali e turismo, confluiscono, in un quadro strategico congiunto,
risorse dei fondi strutturali comunitari, risorse del cofinanziamento nazionale e risorse
del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).
Tali Programmi prevedono una quota di risorse FAS associata ai Programmi Operativi
Interregionali previsti per le Regioni dell’obiettivo Convergenza e diretta ad assicurare
un’azione congiunta e integrata per le relative aree tematiche prioritarie in favore
dell’insieme delle Regioni del Mezzogiorno.
16
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
La quota di risorse FAS programmabile per i programmi interregionali nazionali relativi
a tali aree tematiche è quella riportata, con riferimento all’intero periodo 2007-2013,
nella tavola 5, per un importo complessivo pari a 1.760,3 milioni di euro.
Tali risorse sono destinate sia al rafforzamento (per le Regioni “Convergenza”) e
all’estensione (per le Regioni in regime di “sostegno transitorio” e per le Regioni
“Competitività” Mezzogiorno) dell’azione dei Programmi Operativi Interregionali, sia al
conseguimento di altri obiettivi delle Priorità cui il Programma è indirizzato anche
qualora non siano oggetto dei Programmi Operativi Interregionali cofinanziati da risorse
comunitarie.
Tavola 5
Riparto delle risorse attribuite a Programmi interregionali - FAS Mezzogiorno
in milioni di
euro
Totale risorse per programmi interregionali
1.760,290
Energie rinnovabili e risparmio energetico
813,999
POI FS
(*)
Amministrazioni interessate
Regioni: Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Puglia (**), Calabria, Sicilia,
Sardegna
Ministero dello Sviluppo economico Direzione Energia
Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio e del mare
Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali
Regioni: Abruzzo, Molise, Campania (**),
Attrattori culturali, naturali e turismo
946,291
(*)
Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia,
Sardegna
Ministero dei beni e delle attività culturali
Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio e del mare
PCM- Dipartimento del turismo
(*) Programma FAS a complemento e integrazione del corrispondente programma FESR per le Regioni
“Convergenza”
(**) Amministrazione di riferimento
1.2
1.2.1
Assegnazione e destinazione del Fondo per le aree sottoutilizzate 20072013 per le Regioni del Centro Nord
Assegnazione totale quota accantonata per destinazioni particolari e riserva di
programmazione
Le risorse aggiuntive del Fondo per le aree sottoutilizzate recate dalla legge
n.296/2006 (legge finanziaria per il 2007), art.1 comma 863, destinate all’attuazione di
programmi e interventi per il conseguimento degli obiettivi del QSN nelle Regioni del
Centro-Nord ammontano, complessivamente a 9.490,9 milioni di euro per il periodo
17
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
2007-2013. La programmazione finanziaria complessiva di tali risorse è riportata nella
tavola 6. In particolare tale programmazione prevede:
a)
l’identificazione delle risorse complessive disponibili per il Centro-Nord;
b)
l’accantonamento di una quota di risorse pari a 1.728,190 milioni di euro, le cui
modalità di utilizzo saranno, ove necessario, compiutamente definite con atti
successivi alla presente delibera, destinata al finanziamento:
1. di progetti strategici speciali per un importo pari a 630 milioni di euro:
“Programma straordinario nazionale di bonifica dei siti industriali inquinati”;
“Progetto Valle del Fiume Po” con l’inquadramento generale e le assegnazioni
di seguito in dettaglio specificati.
I Progetti strategici speciali sono iniziative di particolare interesse strategico,
definite e attuate con modalità differenziate di governance adeguate alla natura
dei progetti stessi. Il Progetto strategico speciale prevede un pieno
coinvolgimento di tutti i soggetti responsabili a livello territoriale e si realizza
mediante la stipula di Accordo/i di programma quadro, sulla base dei contenuti di
massima stabiliti da appositi Protocolli d’intesa siglati dai Ministeri e dalle Regioni
interessati e previa la definizione di un Documento di Progetto che specifichi i
contenuti di dettaglio, le modalità di attuazione e di governance del progetto
stesso. Una volta definito, il Documento di Progetto è presentato al CIPE, previa
istruttoria tecnica di coerenza con le finalità del QSN da realizzarsi a cura del
MISE-DPS, per l’approvazione definitiva. Ai progetti strategici speciali sono estesi
i requisiti di sorveglianza, informazione, monitoraggio e valutazione previsti per la
politica regionale unitaria; ai progetti speciali si applica quanto previsto al
successivo punto 4.2. Eventuali nuovi progetti strategici speciali potranno essere
attivati a valere sulle risorse della riserva di programmazione con le stesse
modalità previste dalla presente delibera.
Ai progetti strategici speciali individuati sono assegnate le seguenti risorse:
• 450 milioni di euro per la realizzazione nel
Centro-Nord del
“Programma straordinario nazionale per il recupero economicoproduttivo di siti industriali inquinati”;
• 180 milioni di euro al “Progetto Valle del Fiume Po”.
2. della riserva di programmazione da attribuire nel corso del periodo di
programmazione, secondo quanto disposto dal successivo punto 7.3 della
presente delibera, per un importo pari a 1.098,2 milioni di euro. L’attribuzione
della riserva di programmazione a favore del complesso delle Amministrazioni
regionali non è inferiore per quota destinata a quella disposta con la presente
delibera sull’ammontare destinato all’attuazione dei programmi volti al
conseguimento degli obiettivi del QSN di cui al successivo punto c).
18
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Consiglio regionale della Calabria
c)
II Commissione
le risorse del FAS assegnate per l’attuazione di programmi di interesse strategico
nazionale e regionale volti al conseguimento degli obiettivi del QSN, di cui ai
successivi punti 1.2.2 e 1.2.3, e in particolare:
1. l’assegnazione di risorse per l’attuazione di programmi di interventi di interesse
strategico nazionale per un ammontare complessivo pari a 2.218,8 milioni di
euro per il periodo 2007-2013;
2. l’assegnazione delle risorse per l’attuazione di programmi di interventi di
interesse strategico regionale per un ammontare complessivo pari a 5.543,981
milioni di euro.
Tavola 6
Programmazione FAS 2007- 2013 - Centro-Nord
A
Totale risorse disponibili Centro-Nord
Accantonamento per destinazioni particolari e riserva di
programmazione
B1
Progetti strategici speciali
Programma straordinario nazionale per il recupero economicoB11
produttivo di siti industriali inquinati
B12 Progetto Valle del Fiume PO (1)
B2
Riserva di programmazione
B
C
C1
C2
Risorse Programmi FAS in attuazione Priorità del QSN 20072013
Programmi di interesse strategico nazionale
Programmi di interesse strategico regionale
(in milioni di euro)
9.490,950
1.728,190
630,000
450,000
180,000
1.098,190
7.762,760
2.218,779
5.543,981
(1) Il Progetto Valle del Fiume Po è attribuito alla responsabilità attuativa dell’Autorità di bacino del Fiume Po con il
coordinamento del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino e del MISE-DPS.
1.2.2
Destinazione delle risorse per la realizzazione di programmi di interesse
strategico nazionale nelle Regioni del Centro Nord
La politica regionale unitaria si attua, per alcune Priorità del Quadro, attraverso
Programmi di interesse strategico nazionale per le regioni del Centro Nord
unitariamente definiti negli ambiti “Risorse Umane, Istruzione e Inclusione sociale”,
“Ricerca, Competitività”, “Società dell’informazione nella PA”, “Qualità dell’ambiente,
biodiversità e risorse culturali” “ Sicurezza”, “Infrastrutture”, ”Competitività dei sistemi
agricoli e rurali” e “Governance” a responsabilità di una o più Amministrazioni centrali,
cui sono destinate risorse del FAS per 2.218,8 milioni di euro per il periodo 2007-2013.
Al fine di favorire l’utilizzo integrato ed unitario delle risorse assegnate ai programmi di
interesse strategico nazionale con i programmi regionali, le Regioni del Centro Nord
formulano entro tre mesi dall’adozione della presente delibera proposte tra loro
condivise per l’individuazione dei progetti cardine, di cui al successivo punto 2.5.
La tavola 7 riporta l’articolazione di tale assegnazione in “programmi di riferimento”, le
risorse FAS destinate ad ognuno di tali programmi, l’indicazione delle Priorità cui ogni
programma dà attuazione, le Amministrazioni centrali interessate alla loro attuazione.
19
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Tavola 7
Programmi di interesse strategico nazionale - FAS Centro-Nord
Totale risorse per programmi di
interesse strategico nazionale
2.218,779 (in milioni di euro)
Programma di riferimento: ambito
tematico
milioni di
euro
Priorità QSN
corrispondenti
Amministrazioni centrali interessate
(**)
Ministero della pubblica istruzione
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale
Risorse Umane, Istruzione e
Inclusione sociale
201,000
Priorità 1
Priorità 4
Priorità 2
Ricerca e Competitività
576,779
Priorità 7
Priorità 9
Società dell'informazione nella PA
85,000
Priorità 2
Qualità dell'ambiente, biodiversità e
risorse culturali
140,000
Priorità 3
Priorità 5
Sicurezza
200,000
Priorità 4
Infrastrutture
820,000
Priorità 6
Competitività sistemi agricoli e rurali
150,000
Priorità 7
46,000
Priorità 10
Governance
Ministero per la solidarietà sociale
PCM- Dipartimento per i diritti e le pari
opportunità
PCM- Dipartimento per le politiche giovanili
e le attività sportive
Ministero dell’ambiente e tutela del territorio
e del mare
Ministero dello sviluppo economico
Ministero dell'università e ricerca
(**)
PCM - Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie
Ministero dell'ambiente e tutela del territorio
e del mare
Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali
Ministero per il commercio estero
Ministero per gli affari esteri
Ministero delle comunicazioni
Ministero dei beni e delle attività culturali
PCM - Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie
(**)
Ministero dell'ambiente e tutela del territorio
e del mare
(**)
Ministero dei beni e delle attività culturali
Ministero dell'interno
Ministero delle infrastrutture
Ministero dei trasporti
Ministero dell'ambiente e tutela del territorio
e del mare
Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali
Ministero dello sviluppo economico
Ministero dello sviluppo economico – Dip.to
per le politiche di sviluppo e coesione
PCM-Dipartimento della funzione pubblica
(**) Amministrazione di riferimento
20
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(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Nel caso di responsabilità affidata a più amministrazioni centrali il coordinamento del
programma è affidato ad un'amministrazione di riferimento, rimanendo ferme la
responsabilità delle singole amministrazioni partecipanti al programma per la parte di
linee di intervento ed azioni a queste attribuite e, per la definizione e l’attuazione dei
programmi, l’adozione delle modalità di governance già individuate nel QSN per i
programmi nazionali cofinanziati (PON), così come specificato ai successivi punti 3.1.1
e 3.2 della presente delibera.
1.2.3
Destinazione delle risorse per la realizzazione di programmi di interesse
strategico regionale nelle Regioni del Centro Nord
La politica regionale unitaria si attua, per le Priorità del QSN, attraverso Programmi di
interventi di interesse strategico regionale a responsabilità delle amministrazioni
regionali del Centro-Nord, cui sono destinate risorse del FAS per 5.543,981 milioni di
euro per il periodo 2007-2013 (di cui al precedente punto 1.2.1, lettera c) - punto 2
della presente delibera).
La tavola 8 indica il riparto di tale importo tra le 11 Regioni e le 2 Province autonome
del Centro Nord sulla base di quanto stabilito nella nota 7 dicembre 2006 (prot.
N.4408/A2UE-FS) del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome concernente l’ipotesi di riparto delle risorse della politica regionale unitaria
per la programmazione 2007-2013 per le Regioni dell’obiettivo «Competitività regionale
e occupazione» e assunta quale riferimento per la relativa chiave di riparto contenuta
nell’allegato al QSN 2007-2013 approvato dal CIPE nella seduta del 22 dicembre 2006
(delibera CIPE n.174 del 22 dicembre 2006).
21
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Tavola 8
Riparto delle risorse attribuite alle Regioni - FAS Centro-Nord
in milioni di euro
Totale risorse per programmi di interesse strategico regionale
5.543,981
889,254
41,580
846,566
85,932
57,657
608,729
190,159
342,064
286,069
757,308
253,360
240,609
944,694
PIEMONTE
VALLE D'AOSTA
LOMBARDIA
BOLZANO
TRENTO
VENETO
FRIULI VG
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
chiave di riparto
100
16,04
0,75
15,27
1,55
1,04
10,98
3,43
6,17
5,16
13,66
4,57
4,34
17,04
1.3 Quadro finanziario complessivo della programmazione unitaria
La Tavola 9 riporta il quadro finanziario complessivo della politica regionale unitaria,
comunitaria e nazionale, così come definita nel QSN 2007-2013 al netto delle eventuali
ulteriori risorse del FAS assegnate da precedenti delibere del CIPE che le
amministrazioni interessate potranno destinare alla realizzazione della strategia della
programmazione unitaria della politica regionale 2007-2013 secondo quanto disposto
dalla presente delibera.
Le amministrazioni destinatarie delle risorse ripartite dalla presente delibera possono
assumere impegni pluriennali di spesa per l’intero importo delle singole assegnazioni
disposte a loro favore a partire: per i Programmi di interesse strategico nazionale e
interregionale, dalla data di approvazione dei Programmi stessi da parte del CIPE di
cui al successivo punto 3.1 della presente delibera; per i Programmi di interesse
strategico regionale dalla data del provvedimento del MISE-DPS di autorizzazione
all’utilizzo delle risorse in esito alle verifiche di cui al successivo punto 3.1 della
presente delibera.
22
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Tavola 9
Sintesi del quadro finanziario globale per la programmazione unitaria 2007-2013
(in milioni di euro)
Programmazione 2007-2013
FAS (1)
FS(2)
co-fin.FS (2)
24.311,049
Totale
Totale risorse disponibili Mezzogiorno
53.782,050 22.992,548
101.085,647
Accantonamento e riserva programmazione
16.134,615
Amministrazioni centrali
17.817,981
6.396,148
6.398,100
30.612,229
Regioni
18.069,164 15.276,931
16.593,480
49.939,575
16.134,615
Programmi interregionali
1.760,290
1.319,469
1.319,469
4.399,228
Totale risorse disponibili Centro-Nord
9.490,950
4.972,767
7.622,592
22.086,309
Accantonamento e riserva programmazione
1.728,190
Amministrazioni centrali (3)
2.218,779
Regioni
5.543,981
1.728,190
24,856
4.947,911
37,544
7.585,048
2.281,179
18.076,940
(1) L'Importo in Legge finanziaria 2007 è pari 64,379 miliardi di euro, di cui circa 1,106 è stato già destinato dal CIPE a copertura
dei tagli su precedenti assegnazioni in articolato alla medesima LF. L'importo al netto di tale destinazione è pari a 63,273 miliardi di
euro. La chiave di riparto tra macroaree è 85% Mezzogiorno, 15% Centro-Nord.
(2) Non comprende le risorse dell'Obiettivo Cooperazione territoriale.
(3) L'importo delle colonne relative ai Fondi strutturali e co-finanziamento Fondi Strutturali è riferito alla quota dell'unico PON
dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione attuato da Amministrazioni centrali nelle Regioni Centro-Nord. Tale importo è
pari ai 13/15 dell'ammontare del PON. I restanti 2/15 (relativi alle Regioni Abruzzo e Molise) sono attribuiti ai programmi attuati dalle
Amministrazioni centrali dell'area Mezzogiorno.
2.
2.1
Principi generali della programmazione strategica unitaria e criteri per la
programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate
Documenti unitari di programmazione e principi di governance e
sorveglianza della programmazione unitaria
2.1.1 Documenti unitari di programmazione strategica e di strategia specifica
Le Amministrazioni regionali e centrali che partecipano all’attuazione del QSN
definiscono la loro strategia territoriale di politica regionale unitaria nei rispettivi
Documenti Unitari di Programmazione (DUP) per le Amministrazioni regionali o
settoriale nei rispettivi Documenti Unitari Strategia Specifica (DUSS) per le
23
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Amministrazioni centrali. In tali documenti le Amministrazioni, con riferimento alle
rispettive competenze istituzionali, definiscono ed esplicitano le modalità di
conseguimento degli obiettivi generali di tale politica e delle Priorità del QSN, inclusa la
“Strategia di sviluppo locale integrata” (di cui anche all’Allegato 2) per le
Amministrazioni regionali, nel rispetto del principio di aggiuntività in rapporto alle
politiche ordinarie.
Il DUP/DUSS, completo dei contenuti e delle informazioni previsti nel QSN, è definito e
approvato secondo modalità formali proprie di ogni Amministrazione e nel rispetto degli
ordinamenti (nazionali e regionali) vigenti, entro cinque mesi dalla data di approvazione
della presente delibera.
Il DUP/DUSS è quindi trasmesso al MISE-DPS che ne prende atto e lo porta a
conoscenza delle altre amministrazioni quale condizione necessaria per la condivisione
istituzionale della strategia e per l’attivazione della cooperazione istituzionale nella fase
di attuazione.
In coerenza con le indicazioni del QSN, nelle Regioni in cui gli atti di programmazione
regionale e settoriale adottati secondo la normativa vigente già forniscono le indicazioni
richieste per il DUP dal QSN, questi possono costituire, previa eventuale integrazione,
il documento idoneo a declinare la strategia di politica regionale di coesione unitaria
2007-2013. In tal caso le Regioni trasmettono al MISE-DPS, secondo uno schema
concordato con il MISE-DPS stesso entro due mesi dall’approvazione della presente
delibera, un documento di sintesi, ricognitivo e riassuntivo delle principali scelte
operate in relazione alla programmazione unitaria 2007-2013, così come ricavabili da
tali atti.
I DUP delle Regioni del Mezzogiorno e i DUSS delle Amministrazioni centrali coinvolte
(e i relativi documenti di programmazione del FAS di cui al successivo punto 2.3)
contengono una parte dedicata al contributo della strategia al raggiungimento degli
“obiettivi di servizio” previsti dal QSN (par. III.4 Servizi essenziali e obiettivi misurabili)
e considerati dalla delibera di questo Comitato n. 82/2007 in relazione alle “Regole di
attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli obiettivi di servizio del QSN
2007-2013”.
Il DUP (o documenti equivalenti) /DUSS può essere aggiornato, secondo le stesse
procedure o comunque secondo procedure stabilite in sede di prima approvazione.
Nelle more dell’approvazione dei DUP/DUSS i programmi attuativi della strategia del
QSN si basano sugli indirizzi, i criteri e le regole della politica regionale unitaria così
come definiti nel Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 e nella presente delibera. In
tal caso la definizione dei DUP/DUSS terrà conto delle scelte programmatiche
effettuate prima della loro approvazione contribuendo così a rendere espliciti e
trasparenti, nel quadro di un contesto unitario di programmazione delle risorse della
politica regionale, i contenuti delle scelte effettuate od in corso di definizione.
L'approvazione, l’adozione e la diffusione del DUP/DUSS risultano comunque
presupposti necessari per il trasferimento delle risorse FAS a seguito delle procedure
di approvazione dei documenti di programmazione del FAS da parte del MISE-DPS di
cui al successivo punto 3.1.
24
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
2.1.2 Principi di governance della programmazione unitaria
In ogni Amministrazione, ai fini di massimizzare la coerenza e l’efficacia del concorso
al conseguimento degli obiettivi del QSN dei diversi Programmi della programmazione
regionale unitaria, sono istituite, secondo modalità specifiche individuate da ciascuna
Amministrazione, sedi per il coordinamento della politica regionale unitaria affidate alla
responsabilità di una struttura di riferimento per il coordinamento della stessa e che
prevedano la partecipazione dei responsabili dei singoli Programmi (per le Regioni) o
linee di azione (per le Amministrazioni centrali) nonché
sessioni annuali di
sorveglianza della politica regionale unitaria con la partecipazione di una
rappresentanza dei Comitati e degli organismi di sorveglianza dei singoli programmi
interessati.
La struttura di riferimento per il coordinamento è individuata dalle Amministrazioni sulla
base della propria organizzazione e può o meno essere coincidente con una struttura
responsabile anche dell’attuazione della programmazione. A tale struttura sono
assicurate condizioni di operatività adeguate a svolgere le proprie funzioni di
coordinamento, incluso l’utilizzo di parte delle risorse di assistenza tecnica di cui al
successivo punto 4.5. La struttura di coordinamento assicura la propria partecipazione
alle sedi di sorveglianza dei programmi, anche se distinte.
In coerenza con quanto previsto dal QSN (cap. VI), per garantire l’efficacia e
l’efficienza degli interventi finanziati, inclusi quelli del FAS e i progetti cardine (di cui al
successivo punto 2.5), le Amministrazioni responsabili, nazionali e regionali,
assicurano l’effettiva partecipazione delle autonomie locali alla definizione e attuazione
dei programmi sulla base di procedure codificate e appropriate misure organizzative.
A livello nazionale, il sistema di sorveglianza riguarderà l’insieme della politica
regionale unitaria, nazionale e comunitaria, e sarà attuato attraverso il “Comitato
nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria” (di cui
al par. VI.2.1 del QSN), quale riferimento unificato e di coordinamento
dell’accompagnamento e della sorveglianza di tutti i Programmi Operativi cofinanziati
con risorse dei fondi strutturali comunitari (ferme restando le competenze dell’Autorità
di Gestione e del Comitato di Sorveglianza previste nel Regolamento (CE) n.
1083/2006) e dei Programmi FAS Nazionali, Interregionali e Regionali che partecipano
all’attuazione della strategia di politica regionale unitaria.
Per assicurare anche una sede politica allo svolgimento del confronto partenariale, a
livello territoriale, ciascuna Regione e, a livello nazionale, il complesso delle
Amministrazioni responsabili di programma (centrali e regionali), prevedono, a livello
politico, una Sessione sulla politica di coesione ove confrontarsi, almeno una volta
l’anno, sull’impostazione e avanzamento strategico della politica regionale unitaria, sui
risultati conseguiti sul territorio, sull’avanzamento finanziario dei programmi e
sull’integrazione delle fonti finanziarie. Gli esiti di tale confronto sono resi pubblici
attraverso i canali istituzionali di comunicazione propri delle Amministrazioni
responsabili. La prima Sessione annuale nazionale sulla politica di coesione viene
convocata entro maggio 2008. Le successive Sessioni vengono convocate in tempo
25
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
utile prima dell’approvazione dei Documenti di programmazione economica e
finanziaria nazionali e regionali.
2.2
La condivisione
responsabilità
istituzionale
di
obiettivi,
priorità,
strumenti
e
In coerenza con quanto previsto nel QSN e con quanto indicato dalla normativa
istitutiva (legge n.662 / 96, art.2) l’Intesa Istituzionale di Programma costituisce il luogo
della condivisione della strategia di politica regionale unitaria e perviene, anche sulla
base del confronto della strategia regionale e delle strategie settoriali delle
Amministrazioni centrali delineate nei rispettivi DUP/DUSS, alla individuazione delle
priorità da conseguire in ambito di cooperazione istituzionale Stato-Regione e/o fra più
Regioni, nonché delle modalità e delle regole con cui si attua tale cooperazione e
dell’assunzione formale degli impegni reciproci compresa l’individuazione delle distinte
responsabilità attuative anche con riferimento alle politiche ordinarie rilevanti per
l’efficacia della politica regionale unitaria.
Con successiva delibera di questo Comitato si procederà, entro il 30 giugno 2008, a
integrare e modificare la disciplina delle precedenti delibere riguardanti l’Intesa
Istituzionale di Programma, con particolare riferimento alla delibere n. 29/1997 e
n.14/2006 al fine di tener conto delle necessità di adeguamento dell’Intesa agli indirizzi
indicati dal QSN con particolare riguardo alla previsione di modalità di gestione e
sorveglianza flessibili per l’aggiornamento e l’attualizzazione dell’Intesa, inclusa la
previsione di procedure di modifica e integrazione attivate a richiesta di una delle parti.
Nelle more della sottoscrizione delle nuove Intese Istituzionali di Programma,
l’attuazione del QSN avviene con riferimento alle indicazioni contenute nei Documenti
unitari di programmazione e di strategia specifica o, comunque, attraverso l’attivazione
degli strumenti di attuazione previsti dal QSN e dalla presente delibera, da recepire
successivamente nell’ambito dell’Intesa stessa.
2.3
La programmazione del FAS
2.3.1 Programmazione FAS: principi di base
La programmazione del FAS dovrà rispettare i principi, anche di rilievo costituzionale,
che sottendono al legittimo ed efficace utilizzo delle risorse aggiuntive nazionali. Tali
principi riguardano l'insieme dei Programmi FAS, sia nazionali e interregionali che
regionali, nonché tutti i territori interessati, sia quelli del Centro Nord che del
Mezzogiorno. In particolare si tratta del:
a)
principio di prevalente destinazione delle risorse ad obiettivi di riequilibrio
economico sociale, così come previsto dall'art.119, comma V della Costituzione
anche allo scopo di tener conto dell’opportunità di integrare gli obiettivi
conseguibili dalle Regioni dell’obiettivo “Competitività territoriale e occupazione”
26
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Consiglio regionale della Calabria
b)
c)
II Commissione
di cui al Reg. (CE) n.1080/2006, con obiettivi coerenti conseguibili specificamente
nell’ambito del Programma e delle risorse della politica regionale nazionale
finanziata a valere sulle risorse del FAS;
principio di addizionalità delle risorse, che non possono sostituirsi a quelle della
politica ordinaria;
principio di sussidiarietà e di adeguatezza territoriale del livello di
programmazione ed attuazione degli interventi, con conseguente adozione di
criteri di demarcazione del campo di intervento dei Programmi Nazionali e
Interregionali FAS, in particolare di quelli che integrano e complementano per la
stessa Priorità Programmi Operativi Nazionali e Interregionali cofinanziati da
risorse dei fondi strutturali, individuati in: i) criteri definiti e quindi desumibili dalle
specifiche finalità che il QSN assegna, per le Priorità in cui sono previsti,
all’azione dei programmi nazionali e interregionali; ii) criteri propri della specifica
missione di rafforzamento dell’azione di politiche ordinarie definite a livello
nazionale.
Saranno inoltre condivise tra il MISE- DPS e tutte le Amministrazioni responsabili
dell’attuazione della programmazione modalità per assicurare adeguata pubblicità e
conoscibilità da parte del pubblico degli interventi realizzati con il FAS.
2.3.2 Programmazione FAS: ambito di intervento
In via generale la programmazione FAS potrà intervenire, comunque in attuazione
della strategia del QSN:
a)
b)
sui medesimi ambiti e sulle medesime linee di intervento previste dalla
corrispondente programmazione operativa comunitaria (ove presente),
rafforzandone l’intensità di azione;
su ambiti diversi ai fini dell'integrazione territoriale o tematica di tali linee di
intervento.
La programmazione FAS Nazionale farà riferimento ad interventi su area vasta e
all'obiettivo di un forte radicamento di tali interventi nell'ambito delle politiche nazionali
di riferimento di settore, ne definisce il carattere unitario, comunque non configurabile
come mera addizione di diversi programmi corrispondenti ad ambiti regionali.
Anche al fine di rafforzare tale carattere unitario sono garantite condizioni adeguate di
cooperazione istituzionale nelle fasi di programmazione e individuazione delle azioni
da realizzare, attraverso la partecipazione delle Regioni nei “Comitati di indirizzo e di
attuazione” dei Programmi di cui al paragrafo VI.2.4 del QSN, che ne caratterizzano
pertanto la governance rafforzata.
La programmazione FAS potrà prevedere la programmazione e attuazione di azioni o
interventi coerenti con le Priorità di riferimento del QSN e la specifica programmazione
strategica e, conseguentemente, il finanziamento delle spese a tal fine sostenute in
quanto qualificabili come spese connesse allo sviluppo – anche come definite nella
27
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
prassi comunitaria - e finalizzate alla realizzazione di iniziative identificate in coerenza
con i criteri di cui al punto 4.1 e relativo Allegato 1 per il raggiungimento degli obiettivi
specifici del programma.
2.3.3 Programmazione FAS: caratteristiche e contenuti comuni
L’attuazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziati dal FAS è
realizzata attraverso la definizione, da parte delle Amministrazioni regionali e centrali
destinatarie delle risorse della presente delibera, di un documento di programmazione
attuativa (nel seguito Programma attuativo FAS Nazionale, Programma attuativo FAS
Interregionale o Programma attuativo FAS Regionale) contenente i profili operativi atti
a esplicitare, sul piano realizzativo e delle modalità di attuazione, i contenuti di
programmazione strategica definiti nel DUP/DUSS, i relativi obiettivi ed azioni e tale
quindi da consentire l'univoca interpretazione della relativa strategia e le necessarie
attività di valutazione in itinere ed ex post.
A tal fine lo schema di riferimento per la definizione dei Programmi attuativi FAS e per
la esplicitazione dei relativi contenuti, pur da adattare, anche secondo criteri di
appropriatezza e proporzionalità, in relazione ai caratteri specifici dei Programmi
attuativi FAS Nazionali, Interregionali e Regionali, è articolato nei seguenti punti
comuni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
inquadramento e/o richiamo del Programma attuativo FAS nell’ambito della
strategia di politica regionale unitaria per conseguire uno o più obiettivi specifici di
tale strategia;
articolazione di obiettivi, linee di azione, strumenti, tempistica e risultati attesi,
secondo le Priorità definite dal QSN;
integrazione di tali obiettivi e linee di azione, azioni e strumenti con quelli previsti
da un lato dalla programmazione comunitaria e dall'altro dalla politica ordinaria;
esplicitazione dei risultati attesi (con indicatori e target ovvero con altre modalità
che consentano comunque di apprezzare ex ante e valutare, in itinere ed ex post,
l'efficacia del programma);
proposta di linee di azione, con relativo accantonamento programmatico di
risorse, la cui attuazione richiede il ricorso alla cooperazione istituzionale ed è
quindi condizionata dalla stipula di APQ (di cui al successivo punto 2.4.2) e
indicazione e motivazione delle linee di azione, con le relative risorse, la cui
attuazione è prevista attraverso strumenti di attuazione diretta (di cui al
successivo punto 2.4.3);
individuazione e/o criteri di individuazione delle azioni cardine (di cui al
successivo punto 2.5 della presente delibera);
indicazione delle linee di azione, con le relative risorse, la cui attuazione richieda
l’attivazione di strumenti di incentivazione alle imprese;
esplicitazione delle modalità di attuazione, che, anche qualora diverse in
relazione alle caratteristiche degli obiettivi e degli interventi specifici del
Programma attuativo, devono risultare coerenti con quelle previste per l'utilizzo
dei Fondi strutturali.
28
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
I Programmi attuativi FAS Regionali, fermi restando i contenuti minimi comuni di cui
sopra, possono essere definiti nell’ambito dei DUP, quale distinto capitolo operativo di
attuazione della strategia ivi delineata attraverso le risorse FAS. Le procedure di presa
d’atto e diffusione del DUP (di cui al precedente punto 2.1 della presente delibera) e di
approvazione del Programma attuativo FAS (di cui al successivo punto 3.1 della
presente delibera) quale capitolo conclusivo del DUP rimangono distinte e specifiche.
2.4
Modalità e strumenti di attuazione
2.4.1 Principi generali di attuazione
La strategia di politica regionale unitaria si attua attraverso strumenti e modalità di
attuazione in grado di garantire, indipendentemente dalla fonte di finanziamento
(risorse della politica regionale comunitaria, nazionale o ordinaria): la migliore
realizzazione dei necessari livelli di cooperazione istituzionale; la più ampia e
funzionale partecipazione dei soggetti istituzionali coinvolti, tra i quali il sistema delle
autonomie locali; condizioni adeguate di efficienza ed efficacia nelle procedure e nelle
modalità attraverso le quali pervenire al conseguimento degli obiettivi e dei risultati.
Le linee di intervento previste nella programmazione FAS saranno attuate mediante
Accordi di Programma Quadro (APQ Stato – Regione e Interregionali) o tramite
strumenti di attuazione diretti, rientranti nella competenza dell’amministrazione
individuata come attuatrice.
Di norma gli interventi realizzati con risorse FAS assegnate alle Amministrazioni
centrali sono attuati in APQ. I Programmi Nazionali FAS quale eccezione motivata ed
esplicitamente assentita dal relativo Comitato di indirizzo e attuazione (di cui al
successivo punto 3.2) possono contenere anche opzioni a favore dell’attuazione
mediante strumenti diretti, che dovranno essere indicati espressamente fra quelli già
istituiti ovvero descritti nelle caratteristiche principali.
2.4.2 Accordi di programma quadro regionali o interregionali
In coerenza con le indicazioni del QSN, l’Accordo di Programma Quadro (APQ) StatoRegione è lo strumento di attuazione per i settori, programmi e/o progetti per i quali è
individuata come necessaria e/o opportuna e/o comunque più efficace una modalità
attuativa basata sulla cooperazione Stato-Regione.
L’Accordo di Programma Quadro Interregionale, quale variante dell’APQ StatoRegione, è lo strumento con cui si attueranno interventi a carattere sovraregionale e
interregionale, sia di iniziativa di un’Amministrazione centrale (quando l’azione è diretta
o comunque interessa il territorio di diverse Regioni) sia di iniziativa comune di più
Regioni (che potranno coinvolgere, se ritenuto efficace rispetto agli obiettivi, anche
Amministrazioni centrali).
Le modalità di passaggio al nuovo disegno degli Accordi di Programma Quadro
29
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
delineato nel QSN saranno definite in una delibera del CIPE, da assumere entro il 30
giugno 2008, e atta a stabilire le procedure amministrative e tecniche con le quali,
ferma restando la continuità amministrativa e programmatica fra i due periodi e quindi
la piena vigenza degli APQ in essere fino alla loro riforma in ogni realtà regionale, si
definiscano e stabilizzino disciplina ed effetti ad essa conseguenti.
2.4.3
Strumenti di attuazione diretta
Le linee di intervento dei programmi regionali, nazionali e interregionali che si ritiene
non necessitino in fase attuativa di un’azione di cooperazione interistituzionale saranno
attuati mediante strumenti di attuazione diretta e secondo procedure e regole adottate
in funzione della massima efficacia dell’azione pubblica.
2.5
Azioni cardine
Gli indirizzi strategici generali del QSN in relazione alle condizioni di efficacia della
strategia, valevoli se pur con modalità diverse per i Programmi regionali, interregionali
e nazionali, richiedono di adottare impegni stringenti e un criterio di forte
concentrazione delle risorse su quei progetti e azioni specifiche in grado di
corrispondere meglio in termini di impatto agli obiettivi della strategia complessiva e dei
programmi e degli strumenti con cui tale strategia viene attuata.
Tali azioni cardine sono individuate dalle amministrazioni quali azioni da cui si ritiene
dipenda l'effettiva possibilità di conseguire i cambiamenti strutturali voluti e attesi nei
territori interessati, così come enunciati dal Quadro Strategico Nazionale. Le azioni
cardine consistono quindi in progetti specificamente definiti e localizzati, ovvero
interventi complessi (intendendo per tali quelli articolati in una serie di componenti
progettuali distinte, ma connesse e riconducibili al medesimo obiettivo) dalla cui
realizzazione compiuta dipende in modo cruciale il raggiungimento degli obiettivi
specifici del programma.
La rilevanza che le azioni cardine dovranno rivestire nell'ambito della programmazione
2007-2013 richiede che a queste venga associata una quota significativa, in relazione
agli obiettivi perseguiti e alle Priorità di inquadramento, delle risorse assegnate a
ciascuna Amministrazione.
Per le azioni cardine, tendenzialmente caratterizzate sul piano attuativo da maggiore
complessità e dimensionamento finanziario, il MISE-DPS promuove meccanismi volti a
favorire l’efficace realizzazione delle azioni stesse e a garantire il concorso dei livelli di
cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione.
30
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
3.
Definizione, approvazione, governance e sorveglianza dei programmi FAS
3.1
FAS
Modalità e procedure per la definizione e approvazione dei programmi
3.1.1 Programmi attuativi FAS Nazionali
I Programmi attuativi FAS Nazionali sono presentati dalle Amministrazioni centrali di
riferimento indicate, per ciascuna Priorità, nelle tavole 3 e 7 di questa delibera e sono
programmati con il concorso delle Amministrazioni centrali interessate indicate nelle
stesse tavole. Ai fini di sostenere le amministrazioni interessate nella considerazione
dei principi del QSN e per promuovere un’adeguata collocazione delle scelte dei
programmi nel complesso della programmazione regionale unitaria e nella politica
economica generale, partecipano alle fasi di definizione della programmazione
attuativa rappresentati del MISE-DPS e del Ministero dell’Economia e delle Finanze
che sono anche componenti dei Comitati di indirizzo e attuazione dei Programmi (di
cui al successivo punto 3.2).
I Programmi attuativi FAS Nazionali, unitari e corrispondenti ai Programmi di
riferimento indicati dalle stesse tavole 3 e 7, possono essere eventualmente articolati al
loro interno in linee di intervento la cui attuazione, ferma restando la loro natura di
componente atta a conseguire uno o più obiettivi del relativo Programma attuativo
FAS, può essere affidata, su proposta dell’Amministrazione di riferimento approvata dal
Comitato di indirizzo e di attuazione (di cui al successivo punto 3.2), a una delle
Amministrazioni centrali interessate in ragione delle sue competenze istituzionali
specifiche o comunque per assicurare maggiori livelli di efficacia.
All’Amministrazione di riferimento è affidato il compito di coordinare le attività di
programmazione.
A tal fine l’Amministrazione centrale di riferimento:
a.
b.
c.
assume di norma la presidenza del Comitato d'indirizzo e d'attuazione (di cui al
successivo punto 3.2);
svolge funzioni propulsive e di coordinamento tecnico delle altre Amministrazioni
centrali interessate e quindi coinvolte nella redazione del programma;
presenta, in nome e per conto anche delle altre Amministrazioni centrali
interessate, il Programma al MISE-DPS ai fini delle successive fasi di verifica
propedeutiche all’approvazione da parte del CIPE.
Nel caso di Programmi attuativi FAS Nazionali articolati in linee di intervento affidate al
concorso attuativo di un’Amministrazione centrale diversa da quella di riferimento, le
risorse relative a tali linee di intervento sono imputate e trasferite all’Amministrazione
individuata nel Programma come attuatrice della relativa linea di intervento.
I Programmi attuativi FAS Nazionali sono inviati, acquisito il parere del Comitato di
indirizzo e di attuazione (di cui al successivo punto 3.2), dalle Amministrazioni
31
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
responsabili al MISE – DPS per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica e
attuativa rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria,
compresa l’effettiva applicazione del principio di partenariato istituzionale, alla strategia
del QSN, agli obiettivi dichiarati, alle altre linee di intervento finanziate da altre risorse
in conto capitale nei medesimi ambiti.
In esito alle istruttorie i Programmi attuativi FAS Nazionali sono trasmessi dal MISEDPS al CIPE per l’approvazione. A seguito dell’approvazione dei programmi è
autorizzato l'utilizzo delle risorse FAS per la parte attuata con strumenti diretti e viene
avviata la fase di cooperazione istituzionale per la parte da attuarsi tramite APQ.
3.1.2 Programmi attuativi FAS Interregionali Mezzogiorno
I Programmi attuativi FAS Interregionali, di cui alla tavola 5 della presente delibera,
sono programmati con il concorso, all’interno del Comitato tecnico congiunto (di cui al
successivo punto 3.2), delle Amministrazioni regionali e centrali interessate indicate
nella medesima tavola. In ciascun programma, l’Amministrazione di riferimento:
a. svolge, assieme alla presidenza del Comitato tecnico congiunto, funzioni
propulsive e di coordinamento tecnico delle altre Amministrazioni regionali e
centrali interessate e coinvolte ai fini della redazione del programma;
b. presenta il Programma, anche in nome e per conto delle altre Amministrazioni
interessate, al MISE-DPS, ai fini delle successive fasi istruttorie propedeutiche
all’approvazione da parte di questo Comitato.
I Programmi attuativi FAS Interregionali possono essere eventualmente articolati al loro
interno in linee di intervento la cui attuazione, ferma restando la loro natura di
componente atta a conseguire uno o più obiettivi del relativo Programma FAS, può
essere affidata, su proposta dell’Amministrazione di riferimento approvata dal Comitato
tecnico congiunto, alle diverse Amministrazioni regionali e centrali interessate in
ragione delle competenze istituzionali specifiche o comunque per assicurare maggiori
livelli di efficacia. Le risorse relative a tali linee di intervento sono imputate e trasferite
all’Amministrazione regionale o centrale individuata nel Programma come attuatrice
della relativa linea di intervento.
I Programmi attuativi FAS Interregionali sono inviati, acquisito il parere del Comitato
tecnico congiunto, dalle Amministrazioni responsabili al MISE – DPS per la verifica di
coerenza ed efficacia programmatica e attuativa rispetto ai criteri e alle regole generali
della politica regionale unitaria, compresa l’effettiva applicazione del principio di
partenariato istituzionale, alla strategia del QSN, agli obiettivi dichiarati, alle altre linee
di intervento finanziate da altre risorse in conto capitale nei medesimi ambiti.
In esito alle istruttorie i Programmi attuativi FAS Interregionali sono trasmessi dal
MISE-DPS al CIPE per l’approvazione. A seguito dell’approvazione dei programmi è
autorizzato l'utilizzo delle risorse FAS per la parte attuata con strumenti diretti e avviata
la fase di cooperazione istituzionale per la parte da attuarsi tramite APQ.
32
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
3.1.3 Programmi attuativi FAS Regionali
I Programmi attuativi FAS Regionali sono a titolarità delle Amministrazioni regionali
responsabili della loro definizione e attuazione e destinatarie delle risorse FAS
assegnate con la delibera.
I Programmi attuativi FAS Regionali sono inviati dalle Amministrazioni responsabili al
MISE – DPS per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica e attuativa rispetto
ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria, compresa l’effettiva
applicazione del principio di partenariato istituzionale, alla strategia del QSN, agli
obiettivi dichiarati, alle altre linee di intervento finanziate da altre risorse in conto
capitale nei medesimi ambiti.
In esito a tali verifiche, viene autorizzato, con provvedimento formale del MISE-DPS da
assumere entro due mesi dal ricevimento del programma, l'utilizzo delle risorse FAS
per la parte attuata con strumenti diretti e viene avviata la fase di cooperazione
istituzionale per la parte da attuarsi tramite APQ. Il programma viene trasmesso per
informativa a questo Comitato ai fini degli adempimenti di competenza nel quadro della
presente delibera. Con il provvedimento di approvazione del programma, lo Stato
assume nei confronti della Regione l’obbligazione per le quote annuali di risorse
finanziarie indicate nel programma stesso. L’effettivo trasferimento delle risorse è
regolato con le modalità e le procedure di cui al successivo punto 7.1.
3.2
Governance e sorveglianza dei programmi FAS
In coerenza con gli indirizzi contenuti nel QSN in ordine alle modalità di governance dei
programmi attuativi della strategia di politica regionale unitaria, i Programmi attuativi
FAS, Nazionali, Interregionali e Regionali, prevedono un modello di attuazione
caratterizzato dall’individuazione:
-
-
di un organismo responsabile della programmazione e dell’attuazione (di norma
corrispondente a un organismo dell’Amministrazione che presiede la sede dove si
esercitano le funzioni di sorveglianza sul programma o il Comitato di indirizzo e di
attuazione o il Comitato tecnico congiunto del relativo Programma);
di un organismo di certificazione, inteso quale autorità abilitata a richiedere i
pagamenti del FAS ;
di un sistema di gestione e controllo relativo all’intero Programma.
Per i Programmi attuativi FAS Regionali l’organismo di programmazione e attuazione,
e quello di certificazione sono individuati nell’ambito dell’amministrazione regionale.
Per la programmazione e l’attuazione dei Programmi attuativi FAS Nazionali è istituito il
Comitato di Indirizzo e di Attuazione, presieduto dall’Amministrazione di riferimento, di
cui al paragrafo VI.2.4 del QSN, con le funzioni di accompagnamento della
programmazione e attuazione e di espressione della cooperazione istituzionale ivi
previste. Per i Programmi attuativi FAS Nazionali e Interregionali che realizzano azioni
di rafforzamento e integrazione dei corrispondenti Programmi Operativi Nazionali
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
(PON) e Programmi Operativi Interregionali (POIN) delle Regioni dell’obiettivo
“Convergenza”, tali funzioni, con gli eventuali opportuni adeguamenti, sono svolte dai
relativi già istituiti Comitati di Indirizzo e di Attuazione (dei PON) e Comitati tecnici
congiunti (dei POIN).
Gli organismi di certificazione dei Programmi attuativi FAS Nazionali saranno
individuati nell’ambito di ogni Amministrazione centrale responsabile dell’attuazione
delle singole linee di intervento in cui ogni Programma è articolato.
Gli organismi di certificazione dei Programmi attuativi FAS Interregionali saranno
individuati nell’ambito di ogni Amministrazione regionale o centrale responsabile
dell’attuazione delle singole linee di intervento in cui ogni Programma è articolato.
Per tutti i Programmi attuativi FAS sono previste sedi per l’esercizio delle funzioni di
sorveglianza.
Nel caso dei Programmi attuativi FAS Regionali e dei Programmi attuativi FAS
Nazionali e Interregionali che realizzano azioni di rafforzamento e integrazione dei
corrispondenti PON e POIN delle Regioni dell’obiettivo “Convergenza”, tale sede può
essere costituita dai Comitati di sorveglianza operanti per i programmi operativi
comunitari, eventualmente opportunamente integrati nella composizione.
Nel caso degli altri Programmi attuativi FAS Nazionali l’esercizio e le funzioni di
sorveglianza sono svolte nell’ambito di specifiche sessioni del relativo Comitato di
Indirizzo e di Attuazione opportunamente allargata alla partecipazione del partenariato
istituzionale ed economico sociale.
4.
Indirizzi e criteri per l’attuazione delle Priorità del Quadro Strategico
Nazionale 2007-2013
4.1
Indirizzi, principi e criteri comuni di attuazione
La politica regionale unitaria si attua secondo modalità che prevedono, a livello di
singolo strumento di programmazione operativa e attuativa, l’individuazione e il
finanziamento di progetti caratterizzati, individualmente e nel loro complesso, da un
grado elevato di coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi generali e specifici in cui la
strategia si articola.
L’identificazione degli interventi va condotta in modo tale che essi, nel complesso,
risultino idonei a fornire un contributo efficace al raggiungimento dei macro obiettivi che
caratterizzano la strategia complessiva della Unione europea e ne rispettino le priorità
comuni (avanzamenti nei tassi di occupazione, in particolare nelle regioni dove essi
risultano molto lontani dagli obiettivi comuni; sostenibilità ambientale dello sviluppo, in
particolare in relazione agli impegni assunti dalla UE in tema di emissioni inquinanti e
di gas serra e di traguardi in tema di mobilità sostenibile; riduzione delle disparità
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II Commissione
territoriali; promozione di una società inclusiva).
Il conseguimento degli obiettivi delineati nel QSN richiede che sia assicurata l’effettiva
aggiuntività nell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla politica regionale
selezionando interventi che non si sostituiscano a quelli di natura ordinaria, ma che,
previa un’attenta considerazione dell’inquadramento strategico fornito per ciascuna
Priorità, accelerino in modo significativo il conseguimento di obiettivi condivisi con
l’azione ordinaria, o costituiscano esperienze innovative dirette a sperimentare linee di
azione che l’azione di ordinaria potrà assumere come proprie nel futuro, ovvero siano
in grado di consentire di cogliere compiutamente, entro l’arco di realizzazione del
programma, specifiche e aggiuntive opportunità, o più tempestiva risposta a bisogni di
natura territoriale (QSN, par. III.1). In tale ultimo caso, che costituisce peraltro ambito
specifico di azione della politica regionale, dovranno in particolare assicurarsi
condizioni di concentrazione delle risorse tali da rendere plausibili impatti significativi.
Ogni programma della strategia di politica regionale unitaria adotta pertanto procedure
efficaci di individuazione dei progetti da realizzare basate sull’identificazione e
applicazione di criteri di attuazione e selezione trasparenti, facilmente applicabili e
verificabili nella loro capacità di orientare le scelte al finanziamento degli interventi
migliori, per qualità e per capacità di conseguire risultati.
A tal fine nell’attuazione di ciascuno strumento di programmazione operativa e
attuativa sono indicate: a) le modalità da utilizzare per l’identificazione corretta di criteri
di selezione dei progetti (sia criteri di ammissibilità sia di priorità/selezione)
strettamente coerenti con la strategia, gli obiettivi e i risultati attesi dei singoli strumenti
di programmazione operativa e attuativa anche tenendo conto delle evidenze del
passato; b) le modalità di applicazione di tali criteri anche con riferimento alle concrete
condizioni di capacità amministrativa e gestionale proprie di ogni Amministrazione; c) le
misure previste per consentire che le procedure di selezione dei progetti siano
applicabili in tempi compatibili con le regole di attuazione dei programmi e con gli
obiettivi di tempestività ed efficacia dei relativi interventi; d) le misure di verifica intese
ad assicurare l’effettiva applicazione dei criteri di selezione in tutte le fasi del ciclo di
programmazione e attuazione.
Nella fase di attuazione, la cooperazione istituzionale (verticale e orizzontale)
costituisce il modello preferenziale attraverso il quale la realizzazione degli interventi
sul territorio promuove la partecipazione di più soggetti istituzionali - compresi gli enti
locali - al conseguimento degli obiettivi della politica regionale, in forme e con intensità
diverse. Ciò secondo criteri di proporzionalità, utilità ed efficacia dei livelli di
cooperazione necessari o più adeguati in relazione agli obiettivi da conseguire e al
settore e alla tipologia di intervento e non più riferibili, quindi, alla specifica fonte di
finanziamento. Tale modello, nei casi pertinenti, costituisce quindi anche riferimento
rilevante per l’individuazione e l’applicazione di efficaci criteri di selezione e attuazione
dei progetti.
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II Commissione
Ciascun programma dovrà adottare procedure improntate a principi di trasparenza e di
efficienza. Nel caso in cui siano previste procedure aperte di selezione dei progetti da
finanziare, tali intenzioni vanno rese note e pubblicizzate ai portatori di interessi,
possibilmente attraverso calendari almeno annuali, segnalando l’unicità ovvero
l’eventuale ricorrenza nel tempo delle opportunità offerte.
Ai fini di garantire condizioni adeguate di legalità e sicurezza nella fase di attuazione
dovranno essere definiti specifici Protocolli di cooperazione con il Ministero dell’Interno.
I principi e criteri di attuazione e di selezione indicati nella presente delibera quali criteri
comuni e per singola Priorità (di cui all’Allegato1) come desumibili dalle indicazioni già
contenute nel Quadro Strategico Nazionale definitivo di cui alle premesse, orientano
l’impostazione di dettaglio e l’attuazione concreta della strategia di politica regionale
unitaria e costituiscono base di riferimento per le procedure di verifica, approvazione e
autorizzazione, in relazione sia agli interventi attuati con strumenti diretti, sia per gli
interventi da attuarsi attraverso la cooperazione istituzionale.
4.2
Miglioramento della strategia di politica regionale unitaria e dell’efficacia
della programmazione
Le Amministrazioni impegnate nell’attuazione del QSN propongono ed elaborano,
confrontandosi con il MISE-DPS, azioni di miglioramento dell’impostazione strategica e
delle modalità di attuazione volte al conseguimento degli obiettivi della strategia e delle
singole Priorità (anche con riferimento agli indirizzi di cui agli ALLEGATI 2 e 3).
A tal fine elaborano, sulla base di specifici approfondimenti e dei risultati delle inerenti
valutazioni, proposte di miglioramento della strategia relativa ad ogni Priorità
riguardanti gli obiettivi, le modalità e i criteri di attuazione, le modalità di valutazione e
comunque qualunque tema inerente la migliore impostazione e attuazione della
strategia del QSN che abbia implicazioni rilevanti per l’insieme del sistema o per un
numero significativo di programmi e soggetti responsabili e attuatori.
A tal fine all’interno dei Programmi che attuano il QSN, in coerenza con i loro obiettivi e
contenuti e in particolare nel quadro degli obiettivi della Priorità 10, trovano
finanziamento azioni orizzontali volte a migliorare la strategia, la programmazione e
l’attuazione del QSN, quali, fra gli altri, le azioni per la diffusione delle conoscenze sulla
politica regionale e di sviluppo di iniziativa del MISE-DPS. Le risorse del Programma
Governance assegnate al MISE-DPS sono da questo utilizzate per il rafforzamento
operativo delle sue strutture di accompagnamento alla programmazione, valutazione,
monitoraggio, verifica e diffusione dei risultati conseguiti. Allo scopo il Dipartimento per
le politiche di sviluppo e coesione elabora specifiche linee di azione e progetti
finalizzati.
Il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e
coesione è autorizzato, in particolare, a porre in essere appropriati strumenti operativi e
procedimenti atti ad assicurare il più efficace coordinamento e l’unitarietà della
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II Commissione
programmazione, nonchè a promuovere la finalizzazione dei programmi finanziati dai
fondi strutturali e dal Fondo per le aree sottoutilizzate, in particolare dei progetti
strategici speciali del Mezzogiorno, verso il potenziamento del capitale sociale e delle
capacità relazionali, l’accrescimento significativo della produzione e dell’accessibilità di
beni e servizi a destinazione collettiva, l’affermazione di diritti sociali di sicurezza, di
legalità, ivi compresa la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, il
rafforzamento dello spirito civico e della cittadinanza sociale.
Sulla base delle proposte e delle indicazioni provenienti dal sistema di amministrazioni
impegnate nell’attuazione della strategia del QSN o anche di propria iniziativa il MISEDPS istituisce gruppi tecnici di analisi e consultazione con carattere temporaneo o
permanente per l’intero periodo di attuazione del Quadro strategico nazionale 20072013.
Il Laboratorio per le politiche di sviluppo del MISE-DPS costituisce la sede di
promozione, valutazione, analisi, approfondimento e confronto tecnico delle proposte di
miglioramento della strategia di iniziativa del MISE-DPS.
Ogni Programma attuativo FAS, analogamente a quanto previsto per i programmi
operativi cofinanziati da risorse dei fondi strutturali e nei casi pertinenti con modalità
complementari agli stessi, può prevedere, ove ne sussistano necessità e condizioni, il
finanziamento di azioni volte a migliorare la capacità del Programma di conseguire i
propri obiettivi. In questo ambito ogni programma attuativo FAS indica obiettivi, attività
e risorse eventualmente destinate ad azioni:
a.
di miglioramento della governance, ivi compreso il supporto tecnico alle funzioni e
alle sedi di coordinamento della politica regionale unitaria di cui al precedente
punto 2.1.2 della presente delibera;
b.
di miglioramento delle condizioni di attuazione della strategia prevista dal
Programma nel complesso, nel quadro della Priorità di riferimento e in relazione
all’accompagnamento specifico delle azioni cardine previste;
c.
per il miglioramento del sistema di monitoraggio in tutta la filiera di attuazione del
Programma attuativo FAS di riferimento;
d.
volte, unitamente alle analoghe risorse dei programmi operativi comunitari ove
presenti, alla realizzazione dei piani e delle attività di valutazione (di cui al
successivo punto 6), ivi compreso il supporto al finanziamento delle attività dei
rispettivi Nuclei di valutazione, ove coinvolti;
e.
di supporto e assistenza tecnica per le Amministrazioni responsabili
dell’attuazione del Programma o di singole linee di intervento e, eventualmente,
di Amministrazioni comunque interessate e coinvolte.
Le risorse di ogni Programma attuativo FAS relativo al QSN 2007-2013 (di cui alle
tavole 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente punto 1 della presente delibera) destinate
complessivamente a tali azioni sono programmate entro i seguenti limiti in relazione
alle dimensioni della dotazione complessiva del programma stesso:
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II Commissione
−
A) fino a 500 milioni di euro: max 4%;
−
B) quanto previsto per A + da oltre 500 milioni e fino a 2.000 milioni di euro: max
2%;
−
C) quanto previsto per B + da oltre 2.000 milioni e fino a 4.500 milioni di euro:
max 0,5%;
−
D) quanto previsto per C + oltre 4.500 milioni: 0%.
Per il perseguimento degli obiettivi di rafforzamento ed efficacia della capacità
amministrativa, indicati al paragrafo VI.2.6 del QSN, le Amministrazioni incaricate di
programmare, attuare, monitorare, verificare e valutare gli interventi, nonché di
promuovere la governance e la sorveglianza, multilivello e di settore, dei programmi
predispongono progetti operativi redatti in coerenza e nei limiti della disciplina dettata
dalla citata delibera di questo Comitato n. 156/2000, impiegando una quota delle
risorse ad esse assegnate in attuazione della Priorità 10 del QSN e per il
finanziamento delle azioni, di cui al presente punto, volte a migliorare la capacità del
programma di conseguire i propri obiettivi.
Per il rafforzamento del sistema dei Conti Pubblici Territoriali, dei Nuclei regionali Conti
pubblici territoriali e dell’Unità tecnica Conti Pubblici Territoriali lo 0,0008 di ciascun
programma attuativo FAS è destinato alla costituzione di un fondo premiale e di
sostegno (dell’ammontare complessivo di oltre 35 milioni di euro) le cui regole di
attribuzione saranno definite da specifica delibera di questo Comitato.
5.
Principi orizzontali per l’attuazione del Quadro Strategico Nazionale 20072013
5.1 Partenariato economico e sociale
La politica regionale unitaria si attua attraverso il pieno contributo del partenariato
socioeconomico. Le Amministrazioni individuano le modalità e gli strumenti più efficaci
a tal fine, in attuazione di quanto previsto dal QSN con riferimento a: i) definizione di
momenti di esplicazione dell’attività partenariale; ii) adozione delle migliori esperienze
su base nazionale quali benchmark di riferimento; iii) miglioramento della
partecipazione del partenariato nella fase attuativa anche attraverso procedure
codificate; iv) rafforzamento dell’efficienza ed efficacia delle sedi di confronto; v)
miglioramento dell’informazione messa a disposizione per le parti; vi) valorizzazione
dell’approccio partecipativo alla valutazione della politica regionale.
5.2
Principio di pari opportunità e di non discriminazione
Le Amministrazioni assicurano la parità di genere e le pari opportunità, in una logica di
mainstreaming, in tutte le fasi della programmazione, attuazione, sorveglianza e
valutazione dei programmi. Esse adottano le misure necessarie per prevenire ogni
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II Commissione
discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le
convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale durante le varie fasi
di attuazione dei Programmi, ed in particolare nell’accesso agli stessi. Al riguardo, le
Amministrazioni coinvolgono nel processo partenariale le istituzioni, gli organismi, le
associazioni e le parti sociali aventi competenza in materia, sfruttando la rete di
competenze, formale e informale, esistente a livello locale/settoriale.
Il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio
garantisce il supporto tecnico e metodologico alle Amministrazioni interessate, per
l’attuazione dei principi citati.
5.3
Principio di sostenibilità ambientale
Secondo quanto contenuto nel QSN, il principio di sostenibilità ambientale permea
l’intera strategia della politica regionale unitaria e si applica a tutte le Priorità del
Quadro Strategico Nazionale.
Le Amministrazioni responsabili dei Programmi assicurano l’integrazione degli aspetti
ambientali in tutte le fasi di programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione
degli interventi e l’applicazione del principio “chi inquina paga”.
Le Amministrazioni garantiscono, inoltre, una destinazione ambientalmente sostenibile
delle risorse allocate alla Priorità 3 del QSN, da tutelare anche nelle eventuali
riprogrammazioni.
In merito ai predetti principi si rinvia all’allegato 4, che costituisce parte integrante della
presente delibera.
6.
Valutazione
La funzione e le attività di valutazione sono organizzate secondo i principi e le modalità
espressi nel QSN (par. VI.2.3) e declinate nei seguenti indirizzi operativi per l’insieme
della politica regionale unitaria.
Piano di valutazione. Il Piano di valutazione rappresenta lo strumento attraverso cui
organizzare le valutazioni. Entro il febbraio 2008, ciascuna amministrazione definisce
un unico Piano per l’insieme della politica regionale unitaria per il periodo 2007-2013
negli ambiti di propria responsabilità e lo presenta, prima della sua definizione iniziale e
in occasione degli aggiornamenti, ai Comitati e/o altri organismi incaricati dell’attività di
Sorveglianza sulla programmazione. All’interno di ciascuna Amministrazione è
individuato il Responsabile del Piano di Valutazione cui vengono assicurate le
condizioni per assolvere alle proprie funzioni. Il Responsabile può essere affiancato da
un gruppo di coordinamento di referenti dei singoli programmi per la redazione del
Piano di Valutazione e le attività partenariali necessarie all’individuazione dei temi e
delle domande di valutazione, ne promuove l’attuazione e il periodico aggiornamento
e/o integrazione. I Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
sostengono le amministrazioni nello svolgimento delle funzioni di redazione,
aggiornamento ed attuazione del Piano di valutazione.
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II Commissione
Al fine di assicurare la qualità complessiva dei processi valutativi, il Sistema Nazionale
di Valutazione offre sostegno e orientamento in tutte le fasi dei processi di valutazione,
inclusa la definizione e l’aggiornamento dei Piani di valutazione.
Si rinvia in merito all’allegato 5, che costituisce parte integrante della presente delibera.
7.
Circuito finanziario, principi di utilizzazione e gestione delle risorse e
riserva di programmazione
7.1. Erogazione delle risorse e circuito finanziario per i Programmi FAS
Il MISE-DPS provvede al trasferimento delle risorse FAS alle Amministrazioni
responsabili della attuazione dei Programmi FAS (e alle Amministrazioni centrali o
regionali responsabili di singole linee di intervento/azioni) approvati secondo le
modalità di cui ai paragrafi precedenti.
Al fine di garantire, in tutto il periodo di programmazione e presso ciascuna
amministrazione, un livello di liquidità finanziaria che consenta il soddisfacimento delle
obbligazioni da questa assunte, i trasferimenti delle risorse saranno effettuati, ad
eccezione dell’ultima quota, a titolo di anticipazione ed avverranno, nei limiti delle
disponibilità assegnate con la legge finanziaria, per quote di pari importo, ciascuna pari
all’8% del valore complessivo del programma approvato o, per i programmi che
presentano il predetto concorso attuativo di più amministrazioni, del valore complessivo
delle linee di intervento/azioni a ciascuna di esse imputate.
La prima quota è trasferita sulla base di semplice richiesta formulata dall’organismo di
certificazione.
Le quote successive, sono trasferite, a seguito di richiesta corredata dall’attestazione
formulata dallo stesso organismo dell’ammontare delle spese sostenute, secondo le
modalità seguenti:
a)
b)
c)
la seconda quota è trasferita qualora la spesa sostenuta sia pari ad almeno il
75% della prima quota;
ciascuna quota successiva, ad eccezione dell’ultima, è trasferita qualora si attesti
un’ulteriore spesa sostenuta pari all’8% del valore complessivo del programma
ovvero, per i programmi che prevedono il concorso attuativo di più
amministrazioni, del valore complessivo delle azioni a ciascuna di esse imputate;
l’ultima quota del 4% è trasferita fino a concorrenza dell’intero valore del
programma, ovvero, per i programmi che prevedono il predetto concorso più
amministrazioni, del valore complessivo delle azioni a ciascuna di esse imputate.
Il MISE-DPS provvede al trasferimento delle risorse finanziarie sulla base della
predetta attestazione, previa verifica anche della coerenza di questa con i dati relativi
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II Commissione
all’avanzamento del programma (ovvero delle linee di intervento/azioni nel caso di
programmi che presentano il concorso attuativo di più amministrazioni) inseriti e
validati nel sistema di monitoraggio.
Le somme spese per progetti inizialmente approvati sul FAS che vengano riportati a
rendicontazione sui programmi comunitari rientrano nella disponibilità del Programma
FAS su cui erano stati eseguiti i relativi pagamenti una volta ottenuto il rimborso e sono
considerate quali risorse non spese ai fini dei valori soglia considerati per l’ottenimento
di ulteriori quote di trasferimento a titolo di anticipazione sul FAS.
Il MISE-DPS disciplinerà con proprio provvedimento criteri e modalità per la richiesta
dei trasferimenti e per l’individuazione dell’eventuale ulteriore documentazione
necessaria ai fini del trasferimento di risorse.
Con modalità che saranno definite successivamente si disciplineranno altresì contenuti
e modalità di redazione di un rapporto annuale di esecuzione al MISE-DPS sull’
avanzamento del Programma attuativo FAS che conterrà anche una rendicontazione
sintetica, a cura dell’Amministrazione responsabile, sull’impiego delle risorse
assegnate.
Tale rapporto sarà trasmesso anche a questo Comitato per assicurarne il
coinvolgimento annuale di competenza anche nel quadro della presente delibera.
Per le medesime finalità il Ministero dello sviluppo economico presenterà annualmente
a questo Comitato una relazione concernente l'attuazione dei singoli programmi e
l'esito delle verifiche condotte.
7.2
Tempistica per impegni e pagamenti sui Programmi FAS
Gli interventi ed i progetti inseriti nei programmi FAS rispettano i seguenti termini per
l’assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti e per l’esecuzione dei pagamenti:
Impegni di spesa
Impegni di spesa pari almeno al 20 per cento delle risorse assegnate con la presente
delibera dovranno essere assunti entro il 31 dicembre 2010. La quota residua a tale
data non impegnata sarà considerata in detrazione, nei confronti dell’amministrazione
interessata, dal riparto della riserva di programmazione di cui al successivo punto 7.3.
Tutti gli impegni di spesa sul complesso delle risorse assegnate dalla presente delibera
dovranno essere assunti entro il 31 dicembre 2015. Le somme assegnate e non
impegnate entro questa data sono automaticamente revocate.
Pagamenti
Le uscite di cassa a favore del beneficiario ovvero del soggetto realizzatore/fornitore
del bene o servizio dovranno essere effettuate:
41
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-
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entro il 31 dicembre 2017 nel caso di interventi/progetti inseriti in Strumenti di
attuazione diretta;
non oltre il triennio successivo alla conclusione dell’esecuzione finanziaria dei
Programmi comunitari per gli interventi inseriti in APQ e fermo restando il termine
fissato dal singolo APQ se precedente.
Le risorse assegnate a titolo di premialità in ragione del conseguimento dei target
connessi agli “obiettivi di servizio” previsti dal QSN per il Mezzogiorno nel 2013, di cui
al meccanismo incentivante definito dalla delibera CIPE n. 82 del 3 agosto 2007, e
richiamato nel precedente punto 1.1.1 b), sono trasferite senza vincoli temporali in
relazione al loro impegno e sono impiegate, per le destinazioni previste dalla citata
delibera, per pagamenti da effettuarsi non oltre il triennio successivo alla conclusione
dell’esecuzione finanziaria dei Programmi comunitari. Impegni e spesa a valere su tali
risorse sono oggetto di monitoraggio con le modalità previste per il complesso della
politica regionale. Ad esse sono comunque estesi i requisiti di sorveglianza,
informazione, monitoraggio e valutazione previsti per la politica regionale unitaria.
7.3
Riprogrammazione e programmazione delle risorse ulteriormente
assegnate sulla quota accantonata a titolo di riserva di programmazione
Le riprogrammazioni relative ai Programmi attuativi FAS sono approvate dal Comitato
di sorveglianza o dall’organismo assimilato e trasmesse al MISE-DPS. La
riprogrammazione dei Programmi attuativi FAS che comporti una modifica del riparto
delle risorse (ad es. tra le Priorità e/o Assi e/o linee di intervento in cui si articola il
programma stesso) viene portata a conoscenza del MISE-DPS, e, per quanto di
competenza, del CIPE, prima dell’approvazione della riprogrammazione stessa, per
l’esame della sua rilevanza in termini di impatto sull’attuazione della strategia del QSN
e, nel caso dei Programmi attuativi FAS nazionali, per l’eventuale approvazione.
Entro il primo semestre del 2011 e secondo le modalità previste in una successiva
delibera del CIPE:
questo Comitato procede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ad
una verifica di metà periodo sullo stato di attuazione della programmazione
complessiva;
le Amministrazioni procedono, alla luce delle valutazioni effettuate e dei dati e
conoscenze disponibili, all’eventuale aggiornamento dell’impostazione e
dell’attuazione della strategia del QSN;
questo Comitato procede, anche sulla base delle proposte di aggiornamento della
strategia e degli esiti della verifica del rispetto della congrua destinazione delle
risorse del FAS al potenziamento delle infrastrutture del Mezzogiorno di cui al
comma 863 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, all’allocazione delle quote
accantonate a titolo di riserva di programmazione, di cui ai precedenti punti 1.1.1
b) e 1.2.1 b) della presente delibera.
42
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Le risorse così assegnate sono programmate dalle Amministrazioni regionali e centrali
beneficiarie con le modalità previste per la definizione iniziale dei programmi.
Tutte le Amministrazioni che risultano destinatarie di tali risorse e che abbiano già in
corso di attuazione Programmi a valere sui Fondi Strutturali e sul FAS sono autorizzate
ad assumere impegni di spesa a valere sulle ulteriori risorse FAS assegnate dal
momento in cui superano una quota pari al 65 per cento degli impegni di spesa
sull’ammontare complessivo delle risorse ad esse assegnate per la programmazione
unitaria (sia a titolo del FAS, sia a titolo dei Fondi strutturali).
7.4
Modalità specifiche per i Programmi Operativi Interregionali per il
Mezzogiorno
Per i Programmi FAS Interregionali per il Mezzogiorno che integrano i Programmi
Operativi interregionali per l’area delle Regioni Convergenza (di cui al precedente
punto 1.1.4 della presente delibera), le relative risorse FAS saranno trasferite al Fondo
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, secondo le modalità che saranno
successivamente concordate tra Il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento
per le politiche di sviluppo e coesione e il Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE.
L’IGRUE provvederà, su indicazione dell’Amministrazione responsabile del
Programma, al trasferimento delle risorse ai beneficiari secondo le modalità di seguito
descritte:
a)
se beneficiario è una Amministrazione centrale, il Fondo di rotazione provvede
direttamente ad effettuare i pagamenti per conto dell'Amministrazione, su
richiesta della stessa, e nei limiti dell'importo autorizzato dall’Amministrazione
responsabile del Programma ovvero se l'Amministrazione è titolare di una
contabilità speciale, e se ne vuole avvalere, il Fondo trasferisce l'importo
autorizzato dall’Amministrazione responsabile del Programma al corrispondente
conto di tesoreria;
b)
se beneficiario è una Regione, il Fondo trasferisce l'importo autorizzato
dall’Amministrazione responsabile del Programma al conto di tesoreria della
Regione;
c)
se beneficiario è una Amministrazione diversa da quelle di cui ai punti a) e b) o è
un soggetto privato, il Fondo trasferisce l'importo autorizzato dall’Amministrazione
responsabile del Programma al corrispondente conto di tesoreria, se esistente,
ovvero al conto corrente indicato dall'amministrazione stessa o dal soggetto
privato.
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II Commissione
L’Ufficio competente provvede alla gestione delle risorse finanziarie assegnate al
Programma sulla base della legislazione amministrativa e contabile nazionale e
regionale e dei criteri di buona gestione finanziaria.
8.
Monitoraggio e sistemi di sorveglianza e verifica
8.1. Monitoraggio
L’unificazione della politica regionale aggiuntiva comporta l’unificazione dei sistemi
centrali di monitoraggio esistenti e l’adozione di regole e procedure comuni, per
migliorare l’efficacia delle attività atte a rilevare l’attuazione della programmazione e
per diminuire gli oneri connessi a tale rilevazione da parte di Amministrazioni
responsabili e soggetti attuatori.
Il sistema di monitoraggio della programmazione della politica regionale 2007-2013 si
avvale di una base informativa unitaria alimentata attraverso informazioni a contenuto
comune da parte di tutte le amministrazioni responsabili di programmi e titolari di
strumenti attuativi, con l’obiettivo di:
a.
permettere, attraverso la omogeneizzazione dei dati e delle procedure di controllo
degli stessi, la visione integrata dell’andamento complessivo della politica
regionale italiana e consentire l’osservazione delle azioni dirette al
raggiungimento degli “obiettivi specifici” del QSN;
b.
accrescere l’efficienza delle procedure di trasmissione dei dati dai sistemi
regionali e delle amministrazioni centrali al sistema centrale, razionalizzando e
omogeneizzando le stesse;
c.
fornire informazioni utili all’esercizio delle attività di sorveglianza, controllo e
valutazione, nonché alla discussione informata sull’andamento della politica
regionale.
Il soggetto responsabile della base informativa unitaria (MEF/RGS/IGRUE) assicura e
facilita il rispetto degli impegni di monitoraggio attraverso controlli di coerenza e
completezza delle informazioni e attraverso la diffusione di un apposito manuale
operativo recante le modalità e procedure per il corretto trasferimento dei dati. Tali
procedure contempleranno uno specifico trattamento delle indicazioni relative alle fonti
di copertura finanziaria in caso di inserimento di progetti, originariamente finanziati con
risorse FAS, nella rendicontazione prevista dai regolamenti comunitari con
conseguente liberazione di risorse del FAS.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, mediante le strutture del DPS, svolge un’azione
di supporto per il rispetto da parte delle Amministrazioni responsabili degli impegni di
monitoraggio. Tale azione è diretta ad assicurare la coerenza della relazione tra
avanzamento della spesa rilevata dal sistema di monitoraggio e trasferimento delle
risorse FAS.
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Consiglio regionale della Calabria
8.2.
II Commissione
Sistemi di gestione e controllo e di verifica
8.2.1 Sistemi di gestione e controllo
Con la programmazione 2007-2013, prosegue il processo di rafforzamento delle
procedure di gestione e di controllo degli interventi che le Amministrazioni sono
chiamate ad attivare al fine di assicurare maggiore efficacia e trasparenza alle modalità
di utilizzo delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie.
A tal fine, particolare rilievo dovrà tra l’altro essere assicurato all’interno dei programmi
alle procedure e agli strumenti di controllo per la verifica delle irregolarità, per la
trasmissione delle pertinenti informazioni ai vari organismi nazionali e comunitari, per il
trattamento degli importi recuperati.
8.2.2 Verifica
Il MISE, attraverso il DPS-Unità di verifica degli investimenti pubblici, nel rispetto
comunque del principio del contraddittorio con i soggetti responsabili, sottoporrà a
valutazione l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo (procedure,
struttura organizzativa, sistemi informatici e informativi) dell’attuazione dei programmi
nazionali e regionali FAS, nonché di singoli interventi e iniziative, sulla base di linee
guida condivise, e presenterà rapporti sulle risultanze di tale attività.
Sulla base delle verifiche condotte e nel caso in cui i programmi manifestino agli esiti
delle verifiche numerose e gravi irregolarità e criticità nella relativa attuazione, il
Ministero dello sviluppo economico provvederà tempestivamente a informare questo
Comitato, al fine di adottare le conseguenti misure di sospensione e di
riprogrammazione degli interventi. Il Ministero presenterà annualmente a questo
Comitato una relazione concernente l'attuazione dei singoli programmi e l'esito delle
verifiche condotte.
Si rinvia in merito all’allegato 6 che costituisce parte integrante della presente delibera.
9.
Quadro finanziario unico e aggiuntività dell’intervento della politica
regionale
9.1. Quadro Finanziario Unico e previsioni di spesa
Ai fini della verifica e aggiornamento del Quadro Finanziario Unico Pluriennale di cassa
(QFU) - finalizzato a sostenere, attraverso una trasparente rappresentazione, gli
obiettivi complessivi di investimento pubblico destinati allo sviluppo e la piena
aggiuntività dell’intervento della politica regionale e in attuazione a quanto in proposito
previsto dal QSN (par. V.1) - le Amministrazioni presentano al DPS annualmente, nel
mese di novembre, un crono-programma complessivo per annualità di spesa relativo a
tutte le risorse aggiuntive, di fonte comunitaria e nazionale, che risultino loro
assegnate, anche in ragione di assegnazioni precedenti il ciclo 2007-2013. Tale crono-
45
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
programma sarà aggiornato annualmente in relazione alla parte previsionale e a quella
di consuntivo.
Le Amministrazioni centrali forniranno tale crono-programma con dettaglio regionale.
Contestualmente le Amministrazioni presenteranno crono-programmi di spesa
aggregati per ciascun programma attuativo FAS con dimensione annuale e con un
dettaglio di percorso di impegni e spesa per le azioni cardine. I crono-programmi sono
presentati la prima volta entro il bimestre successivo all’approvazione dei Programmi
FAS. Le Amministrazioni centrali forniranno tale crono-programma con dettaglio
regionale.
9.2. Rispetto del principio di addizionalità
Il principio di addizionalità è sancito dall’art. 15 del Regolamento CE n. 1083/2006 e
stabilisce che, per assicurare un reale impatto economico, i contributi dei Fondi
Strutturali non debbono sostituire le spese pubbliche dello Stato membro.
La verifica dell' addizionalità ha luogo in tre momenti differenti: ex ante (al momento
della approvazione del programma), in itinere (31 dicembre 2011) e alla fine del
periodo (30 giugno 2016).
L’UVAL del MISE-DPS ha il compito istituzionale di effettuare la verifica della
addizionalità in ogni sua fase e di monitorarne in itinere lo stato di attuazione; di
predisporre la documentazione rilevante ai fini della discussione con la Commissione
europea; di redigere il rapporto finale sulla addizionalità.
Si rinvia in merito all’allegato 7, che costituisce parte integrante della presente delibera.
Roma, 21 dicembre 2007
IL SEGRETARIO DEL CIPE
Fabio GOBBO
IL PRESIDENTE
Romano PRODI
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
ALLEGATO 1
Indirizzi e criteri per Priorità del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013
Principi guida comuni per l’individuazione e l’adozione di criteri di selezione degli
interventi sono i seguenti:
•
•
•
•
•
per gli interventi infrastrutturali, il riferimento ai piani di settore approvati in
conformità con la normativa vigente e rispettosi dei requisiti previsti dal QSN;
in generale, modalità di verifica tempestiva dell’adeguatezza dei contenuti della
progettazione ai requisiti normativi e garanzia di condizioni di attuazione e di
chiara assunzione di responsabilità da parte dei beneficiari che ne rendano
possibile il completamento entro l’arco di attuazione del programma;
per gli interventi diretti a incrementare dotazioni funzionali e strumentali ovvero
all’erogazione di servizi, l’esistenza di condizioni per un loro effettivo utilizzo e
manutenzione;
per gli interventi di carattere immateriale e di servizio, la loro capacità di
soddisfare in maniera compiuta i fabbisogni di destinatari, collettività e soggetti
istituzionali chiaramente identificati, nonché la verifica di condizioni adeguate
per il loro funzionamento a regime;
per gli interventi di trasferimenti finanziari a imprese e individui, la coerenza
rispetto ai requisiti della normativa, nonché altre indicazioni specifiche previste
dal QSN, tra cui, in particolare, in coerenza con le specificità di ciascun
programma, il rispetto in aggregato del dimensionamento degli interventi di
incentivo alle imprese a valere su finanziamenti della politica regionale e la loro
funzionalità a complementare strategie di intervento più articolate.
Di seguito indirizzi e criteri sono meglio esplicitati in relazione alle Priorità del QSN.
Priorità 1. Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane
Principi guida per l’attuazione della Priorità sono i seguenti:
• centralità degli individui;
• significativa concentrazione di risorse finanziare da finalizzare al
raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi all’istruzione (riduzione della
dispersione e innalzamento delle competenze in lettura e matematica);
• integrazione tra sistemi e livelli istituzionali, cooperazione tra attori chiave e
chiara identificazione delle azioni da intraprendere da parte dei diversi attori e
delle diverse risorse;
• collegamento col territorio e attenzione ai relativi fabbisogni, coinvolgimento del
partenariato istituzionale e socioeconomico e condivisione delle buone prassi;
• riconoscimento reciproco e trasparente da parte dei sistemi attraverso un
sistema nazionale condiviso di definizione e riconoscimento delle qualifiche e di
certificazione delle competenze e di crediti formativi, tenendo conto del quadro
di riferimento europeo;
47
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Consiglio regionale della Calabria
•
•
•
•
•
II Commissione
accreditamento delle strutture formative basato su criteri di qualità del servizio
riferiti a standard minimi comuni definiti a livello nazionale;
definizione di standard qualitativi omogenei, per l’erogazione dei servizi pubblici
per l’impiego e previsione di attività permanenti di monitoraggio e valutazione
delle prestazioni rese;
evitare o limitare l’uso di sistemi di selezione basati sulla sola domanda;
coordinamento e diffusione delle buone prassi rispetto ad altri programmi
comunitari nel settore e rispetto ad azioni di cooperazione;
principio della neutralità tecnologica negli interventi per la società
dell’informazione e coerenza con i pertinenti obiettivi della Priorità 2.
Elementi di riferimento per la definizione dei criteri di selezione sono:
Per gli interventi sulle scuole:
•
•
•
•
•
•
•
diagnosi approfondita dei punti di forza e di debolezza delle singole istituzioni
scolastiche e del contesto socio-economico, allo scopo di costruire progetti
integrati e mirati;
adozione di una logica di sistema tesa a definire interventi collegati e integrati
con il territorio di riferimento, basati su metodi innovativi e condivisi da tutti i
soggetti presenti e interessati del territorio, anche capitalizzando le esperienze
della precedente programmazione;
capacità della scuola e del personale scolastico di instaurare partenariati con il
territorio circostante, in particolare attraverso il coordinamento con il sistema
della formazione professionale e del lavoro;
ampia complementarietà tra Programmi in fase di attuazione a livello regionale
con particolare riferimento a: a) l’offerta di servizi per migliorare l’accesso alle
scuole e la loro apertura pomeridiana in collegamento con le azioni della
Priorità 8 e 4 del QSN e per un migliore raccordo tra istruzione, formazione
professionale e centri per l’impiego; b) il coordinamento degli interventi relativi
all’efficentamento energetico ed alla promozione di energia con il Programma
Interregionale Energia;
risposta ad una domanda del territorio e selettività degli interventi in base ai
reali fabbisogni per gli interventi di natura infrastrutturale, rispettando i pertinenti
vincoli, in particolare la non eleggibilità del finanziamento di nuove strutture
scolastiche a valere sulle risorse comunitarie;
la sperimentazione di meccanismi incentivanti basati sulla valutazione dei
risultati dei progetti realizzati (anche attraverso il riconoscimento di ulteriori
risorse per le scuole che abbiano conseguito dei risultati attesi e sulla
valutazione dell’azione educativa in coerenza con gli indirizzi nazionali, ovvero
delle conoscenze e competenze degli studenti);
attivazione di iniziative per la valutazione degli impatti degli interventi e
inclusione nei Piani di valutazione di analisi relative ad ambiti tematici e
territoriali specifici.
48
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Inoltre, ove pertinenti rispetto agli obiettivi specifici da conseguire, la selezione degli
interventi dovrà considerare:
- iscrizione al sistema nazionale di valutazione dell’istruzione e contributo degli
interventi alla messa a regime di banche dati rilevanti (anagrafe degli edifici, dei
laboratori, degli studenti);
- previsione di una quota della formazione del personale scolastico correlata al piano
di intervento della scuola, ai risultati della fase di diagnosi e che introducano un
requisito relativo alla partecipazione dei docenti alle occasioni di formazione.
Per gli interventi per la formazione lungo tutto l’arco della vita, elementi per la
definizione dei criteri sono:
•
•
•
•
•
differenziazione degli interventi in modo che siano mirati per i diversi target di
utenza;
maggiore concentrazione sull’apprendimento per la popolazione adulta e sui
giovani che hanno abbandonato il sistema di istruzione formale;
ottimizzazione delle strutture esistenti e cooperazione tra attori nella formazione
permanente;
legame con i fabbisogni e le prospettive dei territori e realizzazione di reti nella
formazione superiore;
inclusione e rafforzamento delle attività formative in percorsi integrati per
l’inserimento e il reinserimento lavorativo.
Per gli interventi per la capacità di adattamento, innovazione e competitività,
elementi per la definizione dei criteri sono:
•
•
•
•
impiego di sistemi di osservazione dei cambiamenti e delle tendenze
nell’organizzazione del lavoro;
confronto con le parti sociali e coordinamento con i fondi interprofessionali;
previsione di pacchetti di politiche integrate e percorsi diversificati;
ampliamento della platea di destinatari, con priorità ai lavoratori a bassa
qualificazione, alle donne, alla promozione dell’invecchiamento attivo e alla non
discriminazione, anche attraverso la diffusione di interventi per la conciliazione.
Priorità 2.
Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e
dell’innovazione per la competitività
L’attuazione della Priorità e selezione degli interventi avviene in base ai seguenti
principi guida :
-
conformità alla normativa di settore applicabile;
49
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Consiglio regionale della Calabria
-
II Commissione
coerenza con gli obiettivi specifici perseguiti da ciascun programma;
aggiornamento delle Strategie Regionali per la Ricerca e Innovazione e Società
dell’Informazione a livello regionale (di cui anche all’Allegato 3 della presente
delibera).
Inoltre, gli interventi sostenuti da questa Priorità e collegati ad altre Priorità del QSN
rispettano anche i criteri indicati per la attuazione di dette Priorità, e sono conformi alle
programmazioni e obiettivi di settore.
Per la Ricerca e Innovazione, elementi per la definizione dei criteri di selezione
sono:
•
utilizzo di standard di selezione degli interventi coerenti con quelli praticati a livello
internazionale, quali ad esempio: i) merito tecnico-scientifico, sotto il profilo della
novità e originalità, rispetto allo stato dell’arte, delle conoscenze acquisibili, ivi
incluse quelle a carattere applicativo e sperimentale; ii) capacità tecnico-scientifica
del soggetto beneficiario di assicurare la corretta esecuzione delle attività
finanziate; iii) capacità economico-finanziaria del soggetto beneficiario in ordine alle
modalità di realizzazione del progetto; iv) ricadute economico-industriali derivanti
dalla realizzazione del progetto; v) prioritaria attenzione alle iniziative aventi un più
elevato profilo di rischiosità relativa e valore aggiunto - rispetto alle situazioni in
assenza d’intervento - e capacità di assicurare un impatto duraturo sulla
competitività;
•
utilizzo, per la selezione degli interventi, di procedure coerenti con quelle praticate
a livello internazionale, quali ad esempio: i) ricorso ad esperti esterni, riconosciuti
come autorevoli dalla comunità scientifica internazionale, privi di qualsiasi conflitto
d’interessi e selezionati con modalità trasparenti, che garantiscano, anche tramite
procedure di “peer-to-peer review”, indipendenza, alto profilo ed elevate
competenze tecnico-scientifiche dell’attività istruttoria e di selezione; ii) ricorso, per
ciascun progetto, a rigorose procedure di valutazione dei risultati, mediante un
definito sistema di indicatori, e di monitoraggio dello stato di avanzamento degli
interventi, con particolare riferimento, per i progetti di maggiore dimensione, alla
valutazione intermedia delle criticità superate e della possibilità residua di
raggiungere gli obiettivi realizzativi prefissati.
Inoltre, ove pertinenti rispetto agli obiettivi specifici da conseguire, assumono priorità gli
interventi che prevedono:
•
•
la promozione, nel sostegno alla ricerca svolta dalle università e dagli organismi
pubblici di ricerca, della collaborazione con le imprese, anche per garantire la
ricaduta economico-industriale dei progetti, per favorire l’assunzione di giovani
ricercatori, qualificare le risorse umane già utilizzate e accrescere i legami con il
territorio;
l’aumento della capacità di assorbimento dell’innovazione nelle imprese, valutata
anche in relazione alla capacità di favorire l’inserimento di ricercatori qualificati e
50
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Consiglio regionale della Calabria
•
II Commissione
innescare processi di generazione di conoscenze e competenze all’interno delle
imprese;
la comunicazione, diffusione e sfruttamento dei risultati e delle ricadute della
ricerca per la competitività del sistemi produttivi, anche con azioni di mediazione
della conoscenza che vanno dall’assessment del potenziale innovativo, alla
promozione dell’innovazione nelle PMI, ai servizi di informazione tecnologica.
Per la Società dell’informazione e le TIC, elementi per la definizione dei criteri di
selezione sono:
•
•
•
realizzazione di analisi puntuali e verificabili dei fabbisogni, derivanti da una chiara
identificazione dei beneficiari e destinatari finali, del contesto di intervento e degli
effetti previsti oltre alla congruenza dei costi;
sostenibilità organizzativa, gestionale e finanziaria, anche dopo il completamento
degli stessi;
capacità tecnico-gestionali dei beneficiari finali e/o proponenti e del loro
collegamento con azioni finalizzate all’accrescimento delle relative competenze.
Inoltre, ove pertinenti rispetto agli obiettivi specifici da conseguire, la selezione degli
interventi dovrà considerare:
• il contributo ad accrescere la domanda e l’utilizzo di servizi basati sulle TIC, nonché
favorirne forme di aggregazione;
• il contributo alla maggiore inclusione digitale (accesso e utilizzo diretto di TIC o
estensione indiretta o mediata dei benefici da esse derivanti);
• l’orientamento dei servizi digitali, in particolare quelli della Pubblica
Amministrazione, verso una maggiore interoperabilità, multicanalità e interattività,
in funzione della centralità dell’utenza, favorendo la trasferibilità e il riuso delle
applicazioni, nonché l’orientamento a accrescere l’efficienza e trasparenza della PA
in coerenza con il Piano nazionale.
Per gli interventi in banda larga (wireline e wireless) si fa riferimento a quanto già
specificato nel QSN e al quadro di regolamentazione nazionale e comunitario e alle
indicazioni pertinenti della Conferenza Unificata del 20 settembre 2007 per i Piani
territoriali.
Priorità 3. Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo
sviluppo
Principi guida per l’attuazione della Priorità sono i seguenti:
• le Amministrazioni centrali competenti assicurano certezza e stabilità del
quadro normativo e di regolazione ambientale, assumendo impegni espliciti e
relativa tempistica;
• le Amministrazioni regionali, nell’ambito delle proprie competenze, si
impegnano ad accelerare il rientro all’ordinarietà dando seguito alle previsioni
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
normative, completando e/o aggiornando la pianificazione di settore e
assumendo impegni espliciti e relativa tempistica;
• le Amministrazioni responsabili della programmazione operativa garantiscono
che le risorse finanziarie allocate alla Priorità mantengano, anche nelle
eventuali riprogrammazioni, una destinazione a diretta finalità ambientale o
comunque una loro destinazione ambientalmente sostenibile.
Per gli interventi relativi all’Energia, costituiscono condizioni per l’attuazione:
• la definizione dei Piani energetico-ambientali regionali;
• la limitazione dell’adeguamento infrastrutturale e gestionale delle reti di
distribuzione di energia nelle aree di dimostrata inefficienza del mercato.
Elementi per la definizione dei criteri di selezione sono la considerazione di:
•
•
•
•
vocazioni locali, ambientali e produttive;
massimizzazione del contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra;
minimizzazione degli impatti ambientali correlati alla realizzazione
adeguamento di impianti di produzione e distribuzione di energia;
ricadute occupazionali e sinergie con i sistemi produttivi locali.
e
Per gli interventi relativi alle Risorse idriche, costituiscono condizioni per l’attuazione:
•
•
•
gli adempimenti per l’attuazione della Direttiva 2000/60/CE, inclusa
l’applicazione, ove possibile, del principio del “recupero del costo pieno”;
la previsione e l’inserimento degli interventi nei Piani d’Ambito coerentemente
con i Piani di Tutela delle Acque e con i Piani di gestione del bacino/distretto
idrografico;
significativa concentrazione d risorse finanziare della Priorità per il “Servizio
Idrico Integrato” (Obiettivo di Servizio) e attuazione degli impegni assunti nel
Piano d’azione per il raggiungimento dei relativi target.
Elementi per la definizione dei criteri di selezione sono:
•
•
•
•
continuità e efficienza nella distribuzione delle risorse idriche per gli usi civili;
risparmio idrico e riduzione della quota di perdite idriche nella rete di
distribuzione comunale;
depurazione delle acque reflue;
depurazione dagli inquinanti per la protezione delle acque dall’inquinamento
diffuso.
Per gli interventi relativi alla Difesa del suolo, costituiscono condizioni
l’attuazione:
•
per
la previsione e l’inserimento degli interventi di prevenzione del rischio
idrogeologico nei Piani di Assetto Idrogeologico e negli altri rilevanti strumenti di
pianificazione;
52
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Consiglio regionale della Calabria
•
II Commissione
la previsione di interventi per la prevenzione dei rischi naturali (incluso sismico
e vulcanico) e dei rischi tecnologici individuati dalla pianificazione di settore.
Elementi per la definizione dei criteri di selezione sono:
•
•
priorità e concentrazione delle risorse nelle aree che presentano un maggiore
livello di rischio idrogeologico;
priorità ai territori individuati dalle mappe dei rischi naturali previste dalla
normativa di settore.
Per gli interventi relativi ai Rifiuti, costituiscono condizioni per l’attuazione:
•
•
•
organizzazione della gestione e rispetto del principio chi inquina paga;
la previsione e l’inserimento degli interventi individuati nei piani regionali,
provinciali e di ambito, in attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa
vigente, anche nel caso di gestioni commissariali;
significativa concentrazione di risorse finanziarie della Priorità per la “Gestione
dei rifiuti urbani” (Obiettivo di Servizio) e attuazione degli impegni assunti nel
Piano d’azione per il raggiungimento dei relativi target.
Elementi per la definizione dei criteri di selezione:
• interventi finalizzati a ridurre la quantità dei rifiuti urbani smaltiti in discarica;
• interventi finalizzati ad aumentare la quota dei rifiuti urbani oggetto di raccolta
differenziata;
• interventi finalizzati ad aumentare la quota di frazione umida trattata in impianti
di compostaggio.
Per gli interventi relativi alle Bonifiche, costituiscono condizioni per l’attuazione:
•
•
la previsione e l’inserimento degli interventi individuati nei Piani Regionali di
Bonifica, in attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente,
anche nel caso di gestioni commissariali;
il finanziamento pubblico è subordinato al rispetto del principio “chi inquina
paga” e alle aree di proprietà pubblica, dichiarate di pubblica utilità o sottoposte
a procedimenti espropriativi finalizzati a provvedimenti di recupero di qualità
ambientale.
Elementi per la definizione dei criteri di selezione:
• siti inquinati di interesse nazionale;
• siti individuati come prioritari nei Piani di Bonifica;
• prospettive di riutilizzo del sito con finalità produttive;
• ricadute occupazionali dirette, indirette e indotte del riutilizzo produttivo del sito.
53
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Priorità 4. Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività
territoriale
I principi guida per l’attuazione della Priorità sono :
•
•
•
•
•
forte connotazione territoriale e iniziative mirate della programmazione
operativa;
centralità del cittadino come beneficiario/utente dei servizi pubblici;
chiara caratterizzazione aggiuntiva della politica regionale unitaria e
integrazione con le politiche ordinarie di settore;
la valorizzazione delle opportunità offerte dalla Società dell’informazione, in
coordinamento con la Priorità 2;
condizioni di effettivo coordinamento, da parte delle varie Amministrazioni
responsabili, nell’attuazione degli interventi.
Per gli interventi di inclusione sociale, costituiscono condizioni per l’attuazione:
•
•
•
•
•
•
l’integrazione tra politiche, livelli di governo, fonti finanziarie, forme di intervento e
strumenti, prevedendo progetti integrati incentrati sui cittadini beneficiari di
pacchetti di servizi anche in coordinamento con gli interventi della Priorità 1;
la definizione di percorsi di integrazione e di piani di azione anche personalizzati
per l’inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati, assicurando
la collaborazione tra servizi per l’impiego, servizi socio-assistenziali e imprese;
il riferimento ai piani d’azione per i pertinenti Obiettivi di Servizio del QSN, in
funzione del raggiungimento dei relativi target per gli interventi relativi ai servizi di
cura per i bambini e gli anziani;
il riferimento, per gli interventi della politica regionale in campo sanitario nel
Mezzogiorno, al Protocollo d’Intesa del 17 aprile 2007 concernente il “Quadro
strategico di interventi per la salute, lo sviluppo e la sicurezza nel Mezzogiorno”;
chiarezza delle procedure, adeguata programmazione dell’azione amministrativa
e pubblicità presso i target di utenza e gli operatori interessati;
diffusione delle attività di monitoraggio e valutazione.
Elementi per la definizione dei criteri di selezione degli interventi di inclusione sociale
sono:
•
•
•
•
individuazione degli interventi sulla base di un’accurata diagnosi del reale
fabbisogno;
priorità alle aree degradate nelle città di maggiori dimensioni, aree interne, rurali,
aree montane e scarsamente abitate;
specifica attenzione alla popolazione immigrata ed alla parte debole della
popolazione;
capacità di valorizzare le opportunità offerte dalla Società dell’informazione.
Inoltre, ove pertinenti rispetto agli obiettivi specifici da conseguire, nelle aree
scarsamente popolate, per la selezione degli interventi sono prioritari:
54
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Consiglio regionale della Calabria
-
II Commissione
gli interventi che facilitano l’accessibilità ai servizi in favore dei diversi
gruppi- target;
le iniziative intercomunali per assicurare un bacino minimo di utenza.
Per gli interventi nell’ambito della Sicurezza, costituiscono condizioni
l’attuazione:
•
•
•
•
•
per
coordinamento istituzionale per assicurare la centralità della tutela della qualità
della vita e dei cittadini;
rafforzamento degli strumenti di cooperazione interistituzionale con le Regioni e
con le Amministrazioni centrali interessate, sia nella fase strategica di definizione
degli interventi che in quella attuativa;
concentrazione degli interventi nei territori e sugli ambiti tematici in cui i fenomeni
criminali frenano il potenziale di sviluppo;
individuazione di progetti e obiettivi comuni multitematici trasversali alle
competenze di singole istituzioni;
l’individuazione di target condivisi e misurabili.
Elementi per la definizione dei criteri di selezione degli interventi sono:
•
•
•
la valorizzazione degli interventi più innovativi del periodo di programmazione
precedente
l’individuazione delle priorità territoriali e tematiche nelle quali integrare il profilo
della sicurezza e costruire moduli di intervento dedicati;
l’orientamento dei moduli formativi verso l’integrazione di conoscenze utili per i
profili di prevenzione del crimine.
Priorità 5. Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo
sviluppo
Principi guida per l’attuazione della Priorità sono:
• piena integrazione tra le politiche di valorizzazione delle risorse naturali, culturali
e del paesaggio e tra queste e le politiche per il turismo e l’attrattività territoriale
• definizione delle condizioni per assicurare concentrazione finanziaria su priorità
territoriali e tematiche preliminarmente identificate e rendere fortemente selettive
le modalità di individuazione dei progetti finanziabili;
• definizione delle politiche fondata sull’analisi della domanda attuale e potenziale e
con un forte orientamento al mercato.
Nel complesso, condizioni generali di efficacia sono:
l’identificazione dei fabbisogni, in particolare per gli interventi formativi per lo sviluppo
delle competenze degli operatori e la promozione di attività imprenditoriali innovative.
55
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
In raccordo con le altre Priorità del QSN e con le politiche di sviluppo rurale, le politiche
in attuazione della Priorità esplicitano inoltre le modalità per favorire:
1. il mantenimento all’interno dell’area dei benefici economici generati dalla spesa
turistica (struttura e caratteristiche del sistema produttivo locale; capacità di spesa
e comportamenti di consumo del target di domanda turistica);
2. la minimizzazione dei costi ambientali e sociali indotti dalla pressione turistica.
Per gli interventi relativi alla Biodiversità, costituiscono condizioni per l’attuazione :
•
•
•
•
il completamento della pianificazione di settore (strumenti e/o piani di gestione), da
conseguire in un approccio partecipativo, in conformità con i criteri per la gestione
dei siti Natura 2000 e l’individuazione/istituzione, dei soggetti gestori laddove
richiesto dalla normativa;
l’esplicitazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità e il finanziamento dei
relativi Piani di Azione;
definizione, in attuazione della direttiva Habitat, delle linee guida per l’attivazione di
procedure di monitoraggio dello stato di conservazione di habitat e specie di
interesse comunitario;
il potenziamento delle strutture organizzative dei Soggetti gestori dei Siti natura
2000 attraverso interventi di innovazione tecnologica e di azioni formative.
Elementi per la definizione dei criteri di selezione sono:
•
•
•
•
l’inserimento in strategie di area vasta e di riqualificazione ambientale del territorio
nel suo complesso;
interventi di promozione di attività imprenditoriali e di potenziamento dei servizi di
fruizione compatibili con le esigenze di tutela;
la previsione di adeguate forme di informazione, educazione ambientale e
concertazione a livello locale;
l’orientamento degli interventi a destagionalizzare l’affluenza e la fruizione.
Per gli interventi relativi alle Risorse culturali costituiscono condizioni
l’attuazione:
•
•
per
la concentrazione delle risorse su poli e reti di eccellenza, in termini di qualità
dell’offerta;
la dimostrazione dell’integrazione territoriale, funzionale e intersettoriale.
Elementi di riferimento per la definizione dei criteri di selezione sono:
•
•
la sostenibilità finanziaria e organizzativa dei progetti nella fase a regime;
la coerenza dei contenuti progettuali con la domanda di fruizione culturale della
popolazione residente e del mercato turistico;
56
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Consiglio regionale della Calabria
•
II Commissione
la qualità dell’offerta culturale e dei servizi per la fruizione anche in relazione ai
livelli di innovazione tecnologica introdotti.
Per gli interventi relativi all’attrattività turistica costituiscono condizioni
l’attuazione:
•
•
•
per
l’orientamento al mercato e quindi la coerenza dei contenuti progettuali con le
specifiche vocazioni territoriali e la preliminare identificazione dei target di mercato;
l’aggregazione e la riqualificazione dell’offerta turistica locale, assumendo a
benchmark le eccellenze internazionali;
l’approccio integrato ai diversi segmenti dell’intera filiera turistica territoriale.
Elementi per la definizione dei criteri di selezione sono:
•
•
•
•
la destagionalizzazione dei flussi turistici per una loro migliore distribuzione sul
territorio;
l’introduzione e diffusione dell’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e
comunicazione;
adeguati standard di qualità anche attraverso certificazioni;
interventi compatibili con le esigenze di sostenibilità ambientale.
Priorità 6. Reti e collegamenti per la mobilità
Principi guida per l’attuazione della Priorità sono:
• cooperazione e coordinamento sinergico Stato-Regioni e tra le Autorità responsabili
dei Programmi e degli altri strumenti di livello regionale, in particolare nel
Mezzogiorno;
• centralità dell’intervento a livello nazionale (attraverso il Programma Operativo
Nazionale “Reti e mobilità” e l’omologo intervento FAS) per la realizzazione e
attuazione degli interventi di natura “sistemica” finalizzati a realizzare il sistema
logistico nazionale con il sostegno alla costruzione di una rete nazionale di terminali
di trasporto e logistica;
• contributo alla realizzazione di tale sistema degli interventi da attuare con i
Programmi e gli altri strumenti di livello regionale in un quadro di complementarietà,
coerenza e coordinamento in relazione alle proprie specificità territoriali;
• la previsione degli interventi fondati sul disegno contestuale dell’infrastruttura, della
sua manutenzione e del servizio offerto;
• la credibilità dei tempi di attuazione e la condivisione degli interventi selezionati, in
particolare per le grandi opere, da parte delle popolazioni interessate;
• l’integrazione tra politiche delle reti e politiche territoriali;
57
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Consiglio regionale della Calabria
•
•
II Commissione
il proseguimento e completamento dei piani a lungo termine, considerando
adeguatamente quelli da completare prima della identificazione di nuovi;
la cooperazione Stato-Regioni avviene tenuto conto dei programmi e piani nazionali
nel settore e degli indirizzi e proposte formulate dal Ministero delle Infrastrutture nel
proprio Documento Unitario di Strategia Specifica (di cui al punto 2.1.1.).
Costituiscono condizioni per l’attuazione:
•
disponibilità di una pianificazione nazionale strategico-operativa, concertata tra
Stato e Regioni;
•
la previsione di un monitoraggio continuo dell’attuazione, la diffusione pubblica dei
suoi risultati;
•
coerenza del disegno progettuale degli interventi con i vincoli della pianificazione
territoriale e paesistica;
per le Regioni della Competitività, inserimento degli interventi nei Piani di Mobilità
urbana
il completamento dei processi di pianificazione previsti dal D.lgs 422/97
relativamente agli interventi riguardanti il Trasporto Pubblico Locale;
•
•
•
la definizione e adozione di adeguati sistemi di selezione, coerenti con il sistema di
regole e condizionalità del QSN, preliminarmente alla selezione delle operazioni;
•
idonei meccanismi per realizzare e possibilmente anticipare le istruttorie per i
Grandi Progetti e/o assimilabili;
•
definizione di una chiara delimitazione degli interventi da realizzare nel PON e nei
POR, da assumere nelle sedi di partecipazione istituzionale alla attuazione del
PON;
•
identificazione comune, nell’ambito delle attività delle sedi di partecipazione
istituzionale alla attuazione del PON di priorità e sequenze realizzative, nonché di
uniformi modalità di selezione, anche al fine di valutare gli effetti locali delle scelte,
soprattutto, per progetti di forte rilievo ed interesse multiregionale;
•
evidenza chiara, in particolare da parte dei grandi centri di spesa nazionale,
dell’effettiva aggiuntività delle risorse allocate dalla politica regionale;
•
costruzione e rafforzamento di adeguate capacità di progettazione,
programmazione, attuazione e gestione della PA per la definizione di buoni progetti
basati sulla cooperazione fra gli attori, l’adozione di processi valutativi partenariali
e la realizzazione di attività di monitoraggio della politica ordinaria nazionale e dei
risultati dei grandi centri di progettazione di spesa del settore.
Costituiscono elementi di riferimento per i criteri di selezione :
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Consiglio regionale della Calabria
•
•
•
•
•
•
•
II Commissione
il contributo, attraverso l’attuazione di politiche infrastrutturali coerenti, agli obiettivi
europei di riduzione del 20% dell'emissione globale nel Mezzogiorno di CO2 entro il
2020 e, parallelamente, del 20% di combustibili fossili a pari consumo energetico e
del 20% del traffico stradale;
l’indicazione prioritaria per interventi riguardanti modalità di trasporto sostenibili e
per progetti attuativi delle linee strategiche già avviati e/o programmati da
completare;
la opportuna considerazione per gli interventi che, riguardando la modalità stradale,
contribuiscono alla riduzione dell’inquinamento;
la opportuna considerazione degli impegni europei per le reti TEN;
qualità del progetto e disegno contestuale dell’infrastruttura, della sua
manutenzione e del servizio offerto;
sostenibilità gestionale e finanziaria degli interventi, nonché loro tempistica di
realizzazione;
il miglioramento del servizio offerto in termini materiali e immateriali.
Inoltre, la selezione degli interventi privilegerà:
•
per la mobilità urbana, quelli inseriti nei Piani della mobilità urbana nelle regioni
della Convergenza;
•
l’accessibilità ai servizi essenziali della sanità, sociosanitari – inclusi gli asili
nido, servizi per l’infanzia e gli anziani, dell’istruzione – compresa la pratica
sportiva - a fini di inclusione sociale.
Priorità 7. Competitività dei sistemi produttivi e occupazione
Principi guida per l’attuazione della Priorità sono:
• la pertinenza della proposta rispetto alle condizioni di partenza dei territori in cui
realizzare gli interventi;
• l’integrazione, sul piano operativo, degli interventi di diversa natura;
• la previsione di interventi di capacitazione fondati sulla necessità di adeguamento
delle competenze nella diagnosi delle esigenze e opportunità dei territori;
• la trasparenza e certezza dell’informazione.
Costituiscono condizioni per l’attuazione:
• la conoscenza dei sistemi territoriali e la ricognizione degli attori che vi operano;
• l’inquadramento di singole azioni, laddove previste, in disegni più complessivi di
promozione di specifici sistemi territoriali.
Costituiscono elementi di riferimento per i criteri di selezione:
59
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Consiglio regionale della Calabria
•
•
II Commissione
la specializzazione, la reciproca funzionalità e la congruente tempistica di
attuazione dei diversi interventi;
la continuità delle esperienze che hanno prodotto risultati positivi sulla base di
valutazioni affidabili.
Inoltre, ove pertinenti rispetto agli obiettivi specifici da conseguire, la selezione degli
interventi premierà per gli interventi di capacitazione, la previsione e la credibilità di un
percorso di internalizzazione e consolidamento delle competenze all’interno delle
amministrazioni regionali e locali.
Principi guida per l’attuazione della Priorità relativamente agli incentivi per i sistemi
produttivi sono:
•
•
•
•
definizione di un quadro di certezza normativa, finanziaria, programmatoria e di
efficienza nell’erogazione degli incentivi;
adeguamento della strumentazione esistente in ragione dell’efficacia e della
selettività degli interventi con priorità per l’orientamento di sistemi di impresa;
definizione, a livello di programmazione operativa, di una strategia unitaria tra i
diversi livelli di governo per gli interventi a sostegno del sistema produttivo, anche
al fine di evitare effetti di spiazzamento e concorrenza tra territori ed incentivi;
conseguente esplicitazione motivata delle priorità (territoriali, settoriali e tematiche)
sulle quali intervenire.
Costituiscono condizioni di efficacia:
•
•
•
•
la riduzione degli strumenti incentivanti nel quadro dell’obiettivo di riequilibrio della
quantità e intensità degli interventi compensativi;
la razionalizzazione degli strumenti incentivanti;
la razionalizzazione tra incentivi e la prevenzione del loro reciproco piazzamento,
da ricercare su base territoriale;
per le risorse da allocare in modo competitivo, la prevedibilità dell’azione
amministrativa per assicurare agli operatori privati certezza dei tempi, obiettivi e
criteri attraverso la programmazione annuale anticipata, trasparente e accessibile.
Sono elementi di riferimento per la definizione dei criteri di selezione:
•
•
nelle regioni “Convergenza” e nel Mezzogiorno, la finalizzazione e la coerenza
degli interventi verso l’aumento complessivo delle convenienze localizzative e del
sostegno all’attrazione di investimenti;
nelle altre regioni, la finalizzazione e la coerenza degli interventi verso gli obiettivi di
loro consolidamento e modernizzazione.
Principi guida per l’attuazione della Priorità relativamente ai servizi alle imprese
sono:
60
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Consiglio regionale della Calabria
•
•
II Commissione
la ricognizione, su base territoriale, dell’efficienza e qualità dei servizi pubblici,
quale presupposto per le azioni di rafforzamento dei servizi pubblici sul territorio;
per l’offerta locale di servizi avanzati, la previsione di strumenti mirati, non
generalisti, di erogazione diretta o di sostegno alla domanda del settore privato,
indirizzando l’azione in via prioritaria a soggetti collettivi e PMI collegate lungo linee
orizzontali o di filiera.
Costituiscono condizioni per l’attuazione :
• la ricognizione del grado di utilizzo e sostenibilità ambientale delle aree ASI e PIP;
• la valutazione dell’efficienza delle funzioni di indirizzo e gestione di tali aree per
procedere a interventi di ottimizzazione e riutilizzo.
Principi guida relativamente agli interventi per il mercato dei capitali sono:
•
•
•
•
•
•
l’adozione di sistemi di incentivazione di natura più mirata e selettiva;
il maggior coinvolgimento degli operatori di mercato;
la promozione di più efficaci relazioni banca-impresa anche nell’intento di facilitare
la crescita dimensionale delle PMI;
la promozione del ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria;
l’accurata valutazione delle caratteristiche della domanda potenziale e delle
dimensioni del mercato destinatario degli interventi;
il rafforzamento dei sistemi e delle strutture di garanzia.
Principi guida relativamente agli interventi per l’occupazione sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sviluppo sul territorio di un sistema di rete pubblico-privata multiattore dei Servizi
per l’Impiego (SPI), valorizzando il ruolo di coordinamento dei servizi pubblici;
definizione e adozione di standard di qualità omogenei dei servizi erogati a livello
locale (sia da operatori pubblici che da operatori privati autorizzati ed in prospettiva
accreditati quali Università, Scuole,ecc);
promozione di un sistema integrato di Borsa lavoro (locale e nazionale, anche
come rete del servizio alle persone e alle aziende);
miglioramento delle competenze degli operatori dei centri pubblici, quale
condizione per l’adeguamento agli standard di qualità;
raccordo con i sistemi locali d’istruzione scolastica, professionale, universitaria e
con il sistema delle imprese;
promozione di reti di relazioni con i soggetti privati e le espressioni imprenditoriali;
diversificazione della gamma dei servizi in funzione delle specifiche esigenze del
territorio;
specializzazione dell’offerta di servizi per target di utenza e personalizzazione degli
interventi;
priorità alle modalità di intervento per l’inserimento lavorativo basate su un
approccio di azioni integrate;
61
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Consiglio regionale della Calabria
•
•
II Commissione
integrazione, differenziazione ed approccio di mainstreaming negli interventi volti a
favorire l’emersione e a contrastare l’irregolarità;
miglioramento della qualità del lavoro e promozione della mobilità geografica e
professionale.
Priorità 8. Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani
Principi guida per l’attuazione della Priorità sono:
• la programmazione operativa regionale individua le unità territoriali, amministrative
e operative per l’attuazione, tra: i) città metropolitane e altre città identificate dagli
strumenti di pianificazione territoriale e strategici regionali; ii) sistemi territoriali
rilevanti sotto il profilo economico-funzionale;
• la differenziazione delle soluzioni strategiche e operative tra città e sistemi
territoriali nell’individuazione degli obiettivi specifici della Priorità, della tipologia,
numerosità e estensione delle unità territoriali beneficiarie degli interventi e delle
risorse finanziarie disponibili, anche al fine di definire la strategia di concentrazione
di risorse e interventi richiesta dal QSN;
• l’attuazione, di norma in progetti integrati, definiti secondo schemi e disegni
progettuali flessibili indicati dalla programmazione regionale e individuati attraverso
modalità selettive in grado di garantire che i benefici attesi sostanzino il valore
aggiunto dell’approccio integrato e ne minimizzino i costi istituzionali, tecnicoprocedurali ed amministrativi;
• processi di individuazione e selezione di interventi e progetti integrati premianti le
proposte delle amministrazioni comunali che avviano, sin dalle prime fasi istruttorie
e di programmazione territoriale, le attività di progettazione delle opere pubbliche
anche attraverso: (i) iniziative finalizzate alla mobilitazione di fondi regionali, rotativi
e non, per la progettazione oppure accordi finalizzati con quelli esistenti (ad
esempio, i fondi di progettazione e progettualità della Cassa DDPP); (ii) criteri di
ammissibilità e di selezione per i progetti integrati che premiano la disponibilità di
progettazione definitiva o esecutiva per una parte significativa e prestabilita dei
singoli interventi in essi proposti;
• avvio da parte delle Amministrazioni regionali, già nelle fasi iniziali dell’attuazione,
di tavoli di confronto permanente con i Comuni capoluogo e con altri Comuni
ritenuti rilevanti per l’attuazione della Priorità;
• collegamento con gli obiettivi di servizio: la programmazione operativa delle
Regioni del Mezzogiorno indica come l’attuazione della Priorità può contribuire al
perseguimento degli Obiettivi di Servizio e, in particolare, come si attiva e incentiva,
nell’ambito dei progetti finanziati, il contributo delle Amministrazioni comunali al
raggiungimento dei target nei settori in cui la loro competenza amministrativa risulta
decisiva (in particolare, asili nido e servizi per l’infanzia, assistenza domiciliare,
rifiuti);
I sistemi di selezione − caratterizzati da semplicità, misurabilità, trasparenza e cogenza
− possono differenziarsi per singoli interventi e per progetti integrati, assumendo
comunque i seguenti standard e requisiti minimi per i criteri di selezione:
62
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Consiglio regionale della Calabria
•
•
•
•
•
II Commissione
disponibilità di piani esecutivi di gestione ad integrazione delle proposte progettuali
per interventi infrastrutturali e immateriali finalizzati alla creazione o ampliamento di
strutture per l’erogazione di servizi di interesse pubblico;
completamento e ottimizzazione di iniziative strategiche e progettuali che abbiano
già dimostrato il raggiungimento di risultati rilevanti nei singoli territori o aree
urbane;
solidità del soggetto proponente (in relazione all’efficienza amministrativa,
gestionale e finanziaria, e al livello di delega politico-amministrativa di cui è titolare)
come elemento rilevante ai fini dell’ammissibilità e approvazione dei progetti
integrati;
definizione, già in fase di impostazione del progetto, da parte dei beneficiari finali
(istituzioni comunali e uffici unici o altri organismi inter-comunali con responsabilità
di coordinamento o attuazione di progetti integrati), di meccanismi istituzionali e di
gestione operativa delle attività progettuali, anche attraverso l’assunzione di
impegni finanziari pluriennali per garantire continuità ed efficacia nelle diverse fasi
del ciclo di progetto;
priorità, in particolare per le città di maggiori dimensioni, per interventi (singoli o
pacchetti) che includono incentivi o requisiti minimi di cofinanziamento comunale
per singoli interventi o per pacchetti di interventi e/o che prevedano la
partecipazione finanziaria di operatori privati.
Priorità 9. Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse
I principi guida per l’attuazione degli interventi sostenuti dalla Priorità si fondano:
•
•
sul raccordo operativo tra soggetti, istituzioni ed enti destinatari di risorse pubbliche
per
l’internazionalizzazione allo scopo di valorizzare iniziative a carattere
interistituzionale rilevanti per l’immagine del Paese all’estero;
sulla costituzione di reti imprenditoriali ed istituzionali che prevedano il
coinvolgimento operativo dei soggetti attivi nelle politiche di sviluppo del territorio.
Costituiscono condizioni per l’attuazione:
l’elaborazione di organici percorsi di promozione di cui siano definiti obiettivi e
target;
- la previsione di modalità di monitoraggio e di valutazione dei risultati di tali percorsi;
- l’integrazione delle competenze disponibili in Italia e all’estero.
-
Inoltre, ove pertinenti rispetto agli obiettivi perseguiti, elementi per la definizione dei
criteri di selezione sono:
•
la funzionalità delle azioni rispetto a fabbisogni mirati, la capacità di scelta e
selezione dei destinatari nell’utilizzo di competenze specialistiche secondo i canoni
63
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Consiglio regionale della Calabria
•
•
•
II Commissione
della sussidiarietà, il ricorso a forme di compartecipazione finanziaria da parte dei
privati;
la valorizzazione dell’accompagnamento sui territori (italiani ed esteri) di reti di
piccole e micro imprese, sfruttando la capacità propulsiva e di presenza all’estero di
aziende di maggiore dimensione;
l’incentivazione di progetti di carattere innovativo, che integrano gli aspetti
economici con quelli culturali;
il sostegno alle azioni di riposizionamento internazionale, purché basate su di un
utilizzo virtuoso della localizzazione di impianti all’estero nel creare valore aggiunto
per il Paese.
Priorità 10. Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali efficaci
Principi guida per l’attuazione della Priorità sono:
•
•
•
•
•
inserimento delle azioni per il miglioramento dei sistemi di governance e delle
capacità istituzionali in un quadro di misure e riforme amministrative coerenti volte
a dare stabilità e durata ai progressi indotti;
adozione di meccanismi e procedure trasparenti e basati su un’informazione più
continua, sull’orientamento al risultato, sul maggiore coinvolgimento della società
civile e sull’apertura al confronto partenariale;
previsione di un sistema di regole e di prassi che specifichi chiaramente le
condizionalità dei trasferimenti
e contribuisca alla crescente capacità dei
dipendenti pubblici responsabili della gestione;
esplicitazione, in riferimento agli obiettivi, risultati attesi e conseguiti, dei processi di
rafforzamento delle capacità, delle competenze e delle condizioni di trasparenza
delle strutture amministrative e tecniche impegnate lungo la filiera della politica
regionale aggiuntiva, in raccordo con le politiche ordinarie per il completamento di
processi di riforma settoriale strategici per la politica regionale;
rafforzamento della capacità di sorveglianza e valutazione anche sulla base di
strumenti informativi a supporto trasversale al complesso del QSN.
Elementi di riferimento, da calibrare in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
interventi, per la definizione dei criteri di selezione sono:
•
•
•
rafforzamento dei meccanismi di governance multilivello indispensabili alla
programmazione e attuazione degli interventi della politica regionale;
valutazione specifica dei fabbisogni e orientamento delle azioni di rafforzamento al
conseguimento di obiettivi strutturali e permanenti di adeguamento delle
competenze operative della Pubblica Amministrazione;
esplicitazione e adozione di standard di efficienza ed efficacia degli apparati
pubblici più direttamente coinvolti lungo la filiera delle politiche di sviluppo,
misurabile in termini di beni pubblici e di servizi pubblici;
64
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Consiglio regionale della Calabria
•
•
•
•
•
•
•
II Commissione
obiettivi determinati e specifici in termini di miglioramento di capacità tecniche e
istituzionali della amministrazioni beneficiarie;
coinvolgimento dei “centri di competenza” riconosciuti capaci di conferire un
effettivo
valore aggiunto
rispetto
all’azione ordinariamente condotta
dall’Amministrazione;
coerenza degli interventi rispetto a specifici fabbisogni territoriali individuati;
integrazione e coerenza tra i profili di attività propri della missione dei diversi
strumenti finanziari, sia all’interno dei fondi strutturali comunitari (Azioni di sistema
FSE e Assistenza tecnica FESR), sia tra questi ed il FAS;
esplicitazione, stante la natura trasversale delle Priorità 10, delle altre Priorità che
beneficiano - in termini diretti o indiretti – dell’azione di capacity building e del
complesso delle attività condotte nell’ambito della Priorità 10;
previsione di procedure di valutazione e verifica che consentano la
possibilità/opportunità di applicare sistemi premiali alle azioni che conseguano i
migliori risultati;
valorizzazione del partenariato pubblico-privato quale forma specifica di
realizzazione di progetti rilevanti secondo criteri di cooperazione e di
partecipazione pubblico-privata.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
ALLEGATO 2
Elementi per la definizione della Strategia di sviluppo locale integrata
La “Strategia di sviluppo locale integrata” (di cui, in particolare, alla Priorità 7 del QSN)
riguarda le iniziative di progettazione integrata riferite a specifici ambiti territoriali subregionali finanziate all’interno della politica regionale, nazionale e comunitaria e quindi,
qualora esistenti, tutti i progetti integrati che, a prescindere dalle denominazioni
adottate, si propongano di coordinare fra loro tipologie di intervento di natura diversa
all’interno di un’area territoriale sub-regionale circoscritta.
Ciascuna Amministrazione regionale interessata definisce, ai fini dell’attivazione e
integrazione delle diverse fonti finanziarie necessarie all’attuazione di detti progetti
territoriali, all’interno del proprio DUP ovvero in un connesso documento di ““Strategia
di sviluppo locale integrata” le proprie scelte di metodo in attuazione della strategia
identificata.
In particolare, ciascuna strategia fornisce elementi atti a rendere trasparenti e
identificabili: il modello, i caratteri specifici e gli elementi qualificanti per il proprio
territorio; gli elementi e i criteri di concentrazione territoriale e settoriale; i meccanismi
operativi per la selezione dei progetti integrati da finanziare e le loro motivazioni; le
forme organizzative per la programmazione e l’attuazione; le modalità di individuazione
e coinvolgimento di compagini partenariali rappresentative della scala territoriale
pertinente.
Gli interventi per lo sviluppo locale integrato possono essere oggetto di specifici
Accordi di Programma Quadro volti a promuovere la realizzazione delle strategie
regionali di sviluppo locale integrando interventi (locali e sovralocali) di differente
competenza istituzionale e scala territoriale, nonché eventualmente relativi a
programmazioni e fonti finanziarie diverse.
Ai fini di consentire la piena realizzazione dei progetti secondo quanto indicato dal
QSN, le Amministrazioni indicano le date conclusive per l’individuazione dei progetti di
sviluppo locale (compresa la loro approvazione e l’assegnazione delle relative risorse),
ferma restando la possibilità di prevedere meccanismi per l’assegnazione successiva
di risorse tra i progetti già approvati sulla base dell’efficienza e l’efficacia dimostrate
nei primi anni di attuazione dei progetti.
Ciascuna Amministrazione regionale dovrà in ogni caso assicurare che la
progettazione integrata sia inserita nel sistema di monitoraggio unitario della politica
regionale (di cui al punto 8.1) secondo i requisiti previsti dallo stesso, nonché degli
eventuali ulteriori requisiti definiti per un complementare sistema specifico.
Le azioni nazionali di supporto all’attuazione della “Strategia di sviluppo locale
integrata” saranno assicurate, in accordo con le Amministrazioni regionali interessate,
dal MISE-DPS, che promuoverà un’informativa adeguata sullo stato di attuazione dei
progetti di sviluppo locale integrato all’interno della politica regionale unitaria.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
ALLEGATO 3
Aggiornamento delle Strategie Regionali per la Ricerca, l’Innovazione e la
Società dell’informazione
In coerenza con le indicazioni del QSN saranno aggiornate le Strategie Regionali per la
Ricerca, l’Innovazione e la Società dell’Informazione. Le Regioni definiranno, anche in
un unico documento di Strategia Regionale, le linee di intervento in tema di Ricerca,
Innovazione e Società dell’informazione.
L’aggiornamento delle Strategie Regionali, oltre a esplicitare collegamenti e coerenze
(obiettivi e priorità) con le Iniziative e i Programmi definiti a livello comunitario, farà
riferimento al complesso delle risorse della politica regionale unitaria, evidenziandone
anche le modalità di coordinamento più appropriate e le complementarietà con la
politica ordinaria, sulla base del seguente percorso:
- predisposizione di linee guida per la definizione delle Strategie Regionali entro
febbraio 2008. Le linee guida saranno definite dal DPS, in collaborazione con le
Amministrazioni centrali interessate e una rappresentanza delle Regioni, e
sottoposte all’approvazione del “Comitato nazionale per il coordinamento e la
sorveglianza della politica regionale unitaria” (“Comitato nazionale”) o di una sua
articolazione tematica/Sottocomitato. Esse declineranno ulteriormente i criteri di
selezione indicati sopra per gli ambiti di riferimento specifico;
- approvazione delle Strategie Regionali da parte delle Regioni entro il 30/6/2008 e
invio delle stesse al “Comitato Nazionale” che potrà formulare specifiche
raccomandazioni e/o richieste di adeguamento.
Le Strategie Regionali per la Società dell’Informazione individuano anche le forme più
appropriate di governance degli interventi, identificando funzioni e responsabilità di
coordinamento.
Nelle more dell’aggiornamento delle Strategie, le scelte regionali dovranno trovare
adeguata motivazione nell’ambito dei processi valutativi e nei criteri di selezione di cui
alle Priorità pertinenti (riportati nell’Allegato 1), avendo cura di dare priorità a interventi
propedeutici e rilevanti rispetto alle Strategie stesse.
In fase di attuazione degli interventi:
-
-
le Regioni invieranno al “Comitato nazionale” periodiche relazioni informative sullo
stato di attuazione delle Strategie regionali e l’avanzamento delle azioni,
segnalando eventuali criticità. Il “Comitato nazionale” potrà formulare
raccomandazioni (di indirizzo o specifiche) e/o richieste di adeguamento;
le Amministrazioni responsabili per la programmazione e attuazione degli
interventi, assicureranno, in ciascun contesto e per i diversi ambiti tematici, il
monitoraggio e la valutazione degli effetti e dei risultati dei progetti e il loro
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
contributo alla riduzione dei divari esistenti, utilizzando a tal fine le risorse
dell’assistenza tecnica dei singoli Programmi.
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II Commissione
ALLEGATO 4
Principi orizzontali per l’attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013
Partenariato economico e sociale
La politica regionale unitaria si attua attraverso il pieno contributo del partenariato
socioeconomico e trova una specifica individuazione all’interno dei Documenti unitari di
programmazione o di strategia specifica, di cui al precedente punto 2.1.1.
Le funzione di seguito descritte possono essere assunte da organismi e tavoli di
confronto istituzionale già attivi.
Le Amministrazioni responsabili dell’attuazione della programmazione applicano
operativamente i principi contenuti nel QSN sulla base degli indirizzi e dei criteri di
seguito indicati.
Protocolli d’intesa, o atti equivalenti, da stipulare entro il 31 marzo 2008 con le
organizzazioni che si candidano a rappresentare interessi collettivi. I Protocolli
contengono le finalità del coinvolgimento delle parti; i principi cui il partenariato si
ispira; l’oggetto del confronto partenariale; l’articolazione dei differenti livelli di
coinvolgimento; le sedi di confronto e ogni altra questione ritenuta rilevante, tenendo
conto del livello e delle prassi esistenti. In particolare, il protocollo definisce le fasi
principali del coinvolgimento partenariale (definizione della strategia e degli strumenti di
intervento, individuazione dei criteri di ammissibilità e selezione, monitoraggio e
valutazione degli interventi, ivi inclusi quelli finanziati con le risorse liberate) ed i
prodotti attesi per ciascuna fase. Ove tali Protocolli o atti equivalenti siano già esistenti,
sono eventualmente aggiornati, entro il 31 marzo 2008 , in coerenza con il par. VI.2.2.
del QSN.
Il contenuto dei Protocolli o atti equivalenti è reso pubblico attraverso i canali di
comunicazione istituzionale e sarà presentato alla sessione annuale sulla politica di
coesione.
Composizione del partenariato - Come indicato dal QSN, fanno complessivamente
parte del partenariato socio-economico le organizzazioni datoriali maggiormente
rappresentative, comprese quelle del credito; le organizzazioni di rappresentanza dei
lavoratori; le organizzazioni di rappresentanza del “terzo settore”, del volontariato e del
no-profit; le organizzazioni ambientaliste e quelle di promozione delle pari opportunità.
In attuazione degli articoli 11 e 64 del Reg.1083/2006, una idonea rappresentanza del
partenariato socio-economico partecipa ai lavori dei Comitati di Sorveglianza dei
programmi cofinanziati; analoga partecipazione è assicurata nelle sedi di sorveglianza
della politica regionale nazionale. Ogni Amministrazione responsabile assicura il
coinvolgimento ampio di tutte le organizzazioni interessate, attraverso momenti di
confronto collegiale e provvede all’eventuale estensione della rappresentanza
partenariale nelle sedi di sorveglianza sulla base di quanto stabilito dal QSN.
La partecipazione delle parti economiche e sociali alle funzioni di sorveglianza si ispira
ai principi di pariteticità tra impresa e lavoro dipendente; rappresentatività e prevalenza
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
degli interessi degli utenti rispetto agli interventi programmati; competenza; osservanza
dei principi di pari opportunità e sostenibilità ambientale.
Consultazioni - Sulla base di quanto stabilito dal QSN, le Amministrazioni promuovono
consultazioni con soggetti associativi ritenuti in grado di apportare valore aggiunto alla
costruzione ed alla messa in opera degli interventi nel rispetto dei tre criteri enunciati
dal QSN e, quindi, secondo procedure di consultazione definite, tali da assicurare la
massima trasparenza della consultazione, la responsabilizzazione dei soggetti
consultati e la pubblicità, anche attraverso i canali di comunicazione istituzionale,
dell’organizzazione e degli esiti della consultazione.
Integrazione del principio partenariale nel ciclo di programmazione e attuazione - Le
Amministrazioni individuano le modalità e gli strumenti più efficaci a tal fine, in
attuazione di quanto previsto dal QSN con riferimento a: i) definizione di momenti di
esplicazione dell’attività partenariale; ii) adozione delle migliori esperienze su base
nazionale quali benchmark di riferimento; iii) miglioramento della partecipazione del
partenariato nella fase attuativa anche attraverso procedure codificate; iv)
rafforzamento dell’efficienza ed efficacia delle sedi di confronto; v) miglioramento
dell’informazione messa a disposizione delle parti; vi) valorizzazione dell’approccio
partecipativo alla valutazione della politica regionale.
Sessione annuale sulla politica di coesione - Confronto sull’impostazione e
avanzamento strategico della politica regionale unitaria, sui risultati conseguiti sul
territorio, sull’avanzamento finanziario dei programmi e sull’integrazione delle fonti
finanziarie (di cui al precedente punto 2.1.2 della presente delibera).
Supporto al confronto fra le Amministrazioni e le parti - Ogni Amministrazione si dota di
una segreteria tecnico – organizzativa per supportare il confronto fra le Amministrazioni
e le parti con oneri anche a carico delle risorse di assistenza tecnica, e assicura una
sezione dedicata al partenariato nell’ambito del proprio sito istituzionale/web, ove
pubblicare le pertinenti informazioni e documentazioni.
Assistenza tecnica al partenariato - Le parti economiche e sociali potranno beneficiare
nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, di specifici progetti regionali di assistenza
tecnica rivolti al partenariato. Tali progetti avranno finalità di:
• consolidamento della cultura del partenariato, sia presso le amministrazioni
coinvolte, sia presso le stesse parti socio-economiche;
• animazione, informazione, crescita delle competenze e affiancamento del
partenariato economico e sociale;
• consulenza specialistica a supporto del partenariato.
I progetti regionali di assistenza tecnica al partenariato saranno affiancati da un
progetto nazionale, orientato al supporto alle parti economiche e sociali di livello
nazionale nel processo di attuazione del QSN, con particolare riferimento, tra l’altro,
all’integrazione della politica regionale nazionale e comunitaria, all’attuazione
dell’Obiettivo Cooperazione, alle attività di valutazione.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Principio di pari opportunità e non discriminazione
Le Amministrazioni assicurano la parità di genere e le pari opportunità, in una logica di
mainstreaming, in tutte le fasi della programmazione, attuazione, sorveglianza e
valutazione dei programmi. Esse adottano le misure necessarie per prevenire ogni
discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le
convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale durante le varie fasi
di attuazione dei Programmi, ed in particolare nell’accesso agli stessi. Al riguardo, le
Amministrazioni coinvolgono nel processo partenariale le istituzioni, gli organismi, le
associazioni e le parti sociali aventi competenza in materia, sfruttando la rete di
competenze, formale e informale, esistente a livello locale/settoriale. In attuazione di
questo principio le Amministrazioni coinvolte nell’attuazione della politica regionale
unitaria:
−
adottano, nell’ambito di ogni programma, procedure e criteri di progettazione e
selezione dei progetti in grado di incidere positivamente sulla piena realizzazione
del principio in oggetto. Adottano, nell’ambito delle procedure di aggiudicazione
di appalti pubblici, modalità attuative dei principi del presente punto compatibili
con la pertinente disciplina;
−
si dotano di modalità di gestione volte ad assicurare l’attuazione del principio in
oggetto. In questo ambito, esse comunicano i riferimenti dell’autorità preposta in
materia di pari opportunità ai Comitati di Sorveglianza dei Programmi Operativi o
agli analoghi Organismi di sorveglianza per i Programmi attuativi FAS ed al
Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio in
tempo utile e al massimo in occasione della prima riunione di tali Comitati e
organismi. Esse comunicano altresì gli aggiornamenti di tali informazioni;
−
forniscono ai Comitati di Sorveglianza ed agli analoghi Organismi di sorveglianza
una informativa annuale sull’attuazione del principio in oggetto;
−
tengono conto del principio di cui al presente punto nelle attività valutative.
Il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio
garantisce il supporto tecnico e metodologico alle Amministrazioni interessate, per
l’attuazione dei principi di cui al presente punto.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Principio di sostenibilità ambientale
Secondo quanto contenuto nel QSN, il principio di sostenibilità ambientale permea
l’intera strategia della politica regionale unitaria e si applica a tutte le Priorità del
Quadro Strategico Nazionale.
Le Amministrazioni responsabili dei Programmi assicurano l’integrazione degli aspetti
ambientali in tutte le fasi di programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione
degli interventi e l’applicazione del principio “chi inquina paga”.
Esse verificano ex ante e in itinere l’integrazione del principio di sostenibilità
ambientale, assicurano il monitoraggio degli effetti significativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione degli interventi ed informano periodicamente i Comitati di Sorveglianza
o gli organismi assimilati dei rispettivi Programmi riguardo l’andamento degli indicatori
ambientali nei territori di riferimento.
Le Amministrazioni devono assicurare le risorse, definire gli assetti organizzativi e
garantire le condizioni per lo svolgimento delle specifiche funzioni di orientamento e
sorveglianza per l’integrazione della componente ambientale e lo sviluppo sostenibile
descritte nel paragrafo VI.2.4 del QSN. Per lo svolgimento di tale funzioni si rende
opportuno utilizzare e valorizzare l’esperienza delle Autorità Ambientali sviluppata nel
periodo 2000-2006.
Le Amministrazioni garantiscono, inoltre, una destinazione ambientalmente sostenibile
delle risorse allocate alla Priorità 3 del QSN, da tutelare anche nelle eventuali
riprogrammazioni.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
ALLEGATO 5
Valutazione
La funzione e le attività di valutazione sono organizzate secondo i principi e le modalità
espressi nel QSN (par. VI.2.3) e declinate nei seguenti indirizzi operativi per l’insieme
della politica regionale unitaria.
Ambito e finalità delle attività di valutazione. Le attività di valutazione accompagnano
l’intero periodo della programmazione regionale unitaria e contribuiscono a rafforzare
la pratica di programmazione unitaria. I risultati delle valutazioni e le loro implicazioni
per la politica regionale e per i territori da esse interessati sono presi in conto nelle
decisioni riguardanti la predisposizione, approvazione, attuazione, e modifica dei
programmi; nelle discussioni dei Comitati o altri organismi incaricati dell’attività di
sorveglianza sulla programmazione; negli incontri annuali con il partenariato (di cui ai
precedenti punti 2.1.2 e 5.1 della presente delibera); nelle sedi di riflessione
organizzate nell’ambito del Laboratorio per le politiche di sviluppo (di cui al precedente
punto 4.2 della presente delibera); durante la fase di riconsiderazione complessiva
dell’attuazione del QSN (di cui al successivo punto 7.3).
A livello regionale e centrale, la definizione dei Documenti di Programmazione Unitaria
e di Strategia Specifica, la formulazione dei Programmi che li attuano, e la scelta e
definizione delle “azioni cardine” sono assistite da attività di valutazione ex ante,
nonché dalla valutazione ambientale strategica, ove pertinente secondo la normativa
vigente. Sin dai primi anni di attuazione saranno valutati in itinere ed ex post gli effetti
della politica regionale prodotti attraverso programmi e progetti - realizzati e in
realizzazione – finanziati, anche a titolo di precedenti fasi e cicli di programmazione,
dalle risorse della politica regionale aggiuntiva (comunitarie, nazionali, regionali),
nonché gli effetti di programmi di sviluppo rurale, considerando prioritariamente gli
interventi realizzati attraverso le risorse del FAS.
Responsabilità per l’organizzazione delle valutazioni. L’Amministrazione che ha la
responsabilità generale di coordinamento della strategia del QSN (MISE-DPS),
l’Amministrazione di coordinamento per gli interventi del FSE (MLPS), le Regioni e
Province autonome, e le Amministrazioni centrali di riferimento hanno la responsabilità
di coordinare ed organizzare processi valutativi sugli effetti della politica regionale
unitaria negli ambiti di propria pertinenza.
Le amministrazioni pianificano le valutazioni degli interventi in modo da disporre
tempestivamente di conoscenze utilizzabili su argomenti cruciali per le decisioni e a tal
fine mettono a disposizione dei valutatori i dati e le informazioni in loro possesso in
relazione ai temi oggetto di valutazione, inclusi i dati derivanti dal sistema di
monitoraggio della Politica Regionale Unitaria.
Piano di valutazione. Il Piano di valutazione rappresenta lo strumento attraverso cui
organizzare le valutazioni. Entro il febbraio 2008, ciascuna delle Amministrazioni prima
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
citate definisce un unico Piano per l’insieme della politica regionale unitaria per il
periodo 2007-2013 negli ambiti di propria responsabilità e lo presenta, prima della sua
definizione iniziale e in occasione degli aggiornamenti, ai Comitati e/o altri organismi
incaricati dell’attività di Sorveglianza sulla programmazione. All’interno di ciascuna
Amministrazione è individuato il Responsabile del Piano di Valutazione cui vengono
assicurate le condizioni per assolvere le proprie funzioni. Il Responsabile può essere
affiancato da un gruppo di coordinamento di referenti dei singoli Programmi per la
redazione del Piano di Valutazione e le attività partenariali necessarie all’individuazione
dei temi e delle domande di valutazione, ne promuove l’attuazione e il periodico
aggiornamento e/o integrazione.
Il Piano di Valutazione è flessibile ed esplicita le modalità per individuare le valutazioni
da intraprendere, le regole per modificare il Piano, il/i processo/i per definire le
domande di valutazione per ciascuna attività valutativa. Traccia l’assetto organizzativo,
inclusi i meccanismi per salvaguardare qualità ed autonomia di giudizio dei processi
valutativi. Individua, altresì, su quali temi verranno esercitate attività valutative (ex ante,
in itinere ed ex post), incluse autovalutazioni, ed indica orientativamente se ciascuna
attività sarà condotta internamente o esternamente. Ciascun piano include valutazioni
esterne.
Il Piano di Valutazione esplicita la tempistica, alla luce delle esigenze di utilizzazione
dei risultati di valutazione e individua le risorse organizzative, finanziarie ed umane,
incluse quelle del proprio Nucleo di Valutazione, necessarie per condurre le valutazioni
e divulgarne ed utilizzarne i risultati. Parte delle risorse potrà essere destinata ad
attività valutative che coinvolgano, anche nella conduzione, altre amministrazioni
responsabili dell’attuazione di interventi. Il piano definirà le regole di attivazione ed
eventuali attività di costruzione di capacità di valutazione.
Il Piano di Valutazione è reso pubblico ed è trasmesso al Sistema Nazionale di
Valutazione, al MISE-DPS, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alla
Commissione Europea. L’Amministrazione titolare del Piano di valutazione relaziona
sull’attuazione del piano stesso e sugli esiti delle valutazioni nelle sedi di sorveglianza
dei Programmi con cadenza almeno annuale.
Partenariato. Il partenariato istituzionale, economico e sociale ed altri attori rilevanti che
rappresentano interessi collettivi sono coinvolti nei processi valutativi con modalità
adeguate, in particolare nella definizione dei Piani di valutazione e nella individuazione
delle domande di valutazione. I soggetti menzionati possono partecipare a gruppi di
pilotaggio.
Trasparenza e divulgazione. Le Amministrazioni assicurano la divulgazione dei risultati
delle valutazioni al loro interno e all’esterno, in modo da consentirne ampia fruizione ed
utilizzazione. Di norma i rapporti di valutazione sono resi pubblici. Essi sono trasmessi
al Comitato e/o agli altri Organismi incaricati dell’attività di Sorveglianza sulla
programmazione, al Sistema Nazionale di Valutazione della politica regionale e al
MISE-DPS.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Sostegno alla qualità dei processi di valutazione. I Nuclei di valutazione, l’ISFOL Struttura nazionale di valutazione FSE e l’INEA – Struttura nazionale di valutazione per
lo sviluppo rurale - in qualità di strutture pubbliche di valutazione attive nell’ambito
della politica regionale operano congiuntamente, con il coordinamento dell’UVAL del
MISE-DPS, nel Sistema Nazionale di Valutazione della politica regionale (SNV). Al fine
di assicurare la qualità complessiva dei processi valutativi, il SNV offre sostegno e
orientamento in tutte le fasi dei processi di valutazione, inclusa la definizione e
l’aggiornamento dei Piani di valutazione.
Il SNV organizza le attività sulla base di un programma di lavoro pluriennale,
avvalendosi di risorse umane dedicate e di risorse finanziarie a valere sui programmi
della politica regionale dedicati alla governance e alla capacità amministrativa. Il
coordinamento del SNV provvede a formalizzare, attraverso Protocolli d’Intesa, le
modalità atte a regolare l’apporto diretto di risorse umane e organizzative con cui le
strutture di valutazione che ne fanno parte partecipano attivamente alle sue attività.
L’Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici (UVAL) del MISE-DPS assicura le
funzioni di coordinamento del SNV; sostiene il MISE-DPS nella definizione,
aggiornamento ed attuazione del Piano di valutazione della politica regionale unitaria;
propone e conduce direttamente valutazioni di programmi, progetti e “azioni cardine”
della politica regionale; sostiene la gestione tecnica delle valutazioni esterne collegate
al Piano di valutazione della politica regionale, anche attraverso la partecipazione a
Gruppi di Pilotaggio e ai processi di auto-valutazione.
I Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici sostengono le
amministrazioni nello svolgimento delle funzioni di redazione, aggiornamento ed
attuazione del Piano di valutazione. Essi, ove ne sussistano le condizioni di
competenza ed autonomia funzionale, conducono direttamente valutazioni interne,
propongono valutazioni, partecipano alle auto-valutazioni e sostengono la gestione
tecnica di valutazioni esterne anche attraverso la partecipazione a Gruppi di Pilotaggio
per le rispettive amministrazioni di riferimento. Possono collettivamente condurre
valutazioni per altre amministrazioni e individuano al loro interno le risorse umane che
partecipano alle attività a sostegno della qualità dei processi di valutazione condotte
dal SNV.
La Rete dei Nuclei di valutazione collabora con il SNV per la condivisione e
diffusione di metodi, esperienze e risultati.
la
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
ALLEGATO 6
Monitoraggio e sistemi di sorveglianza e verifica
Monitoraggio
L’unificazione della politica regionale aggiuntiva comporta l’unificazione dei sistemi
centrali di monitoraggio esistenti e l’adozione di regole e procedure comuni, per
migliorare l’efficacia delle attività atte a rilevare l’attuazione della programmazione e
per diminuire gli oneri connessi a tale rilevazione da parte di Amministrazioni
responsabili e soggetti attuatori.
Il sistema di monitoraggio unitario della programmazione della politica regionale 20072013 si avvale di una base informativa unitaria alimentata attraverso informazioni a
contenuto comune da parte di tutte le Amministrazioni responsabili di programmi e
titolari di strumenti attuativi, con l’obiettivo di:
a.
b.
c.
permettere, attraverso la omogeneizzazione dei dati e delle procedure di controllo
degli stessi, la visione integrata dell’andamento complessivo della politica
regionale italiana e consentire l’osservazione delle azioni dirette al
raggiungimento degli “obiettivi specifici” del QSN;
accrescere l’efficienza delle procedure di trasmissione dei dati dal sistema
regionale e delle Amministrazioni centrali al sistema centrale, razionalizzando e
omogeneizzando le stesse;
fornire informazioni utili all’esercizio delle attività di sorveglianza, controllo e
valutazione, nonché alla discussione informata sull’andamento della politica
regionale.
Le informazioni sono validate dalle Amministrazioni regionali e centrali sia a date fisse
comuni prestabilite e condivise, sia ogniqualvolta ritenuto opportuno da ciascuna
Amministrazione.
In coerenza con quanto previsto nel precedente punto 7.1, i dati rilevati e validati nel
sistema di monitoraggio costituiscono elemento di verifica dell’attestazione delle spese
sostenute dalle Amministrazioni ai fini del trasferimento delle risorse FAS.
Il soggetto responsabile della base informativa unitaria (MEF/RGS/IGRUE) assicura e
facilita il rispetto degli impegni di monitoraggio attraverso controlli di coerenza e
completezza delle informazioni e attraverso la diffusione di un apposito manuale
operativo recante le modalità e procedure per il corretto trasferimento dei dati.
Tali procedure contempleranno uno specifico trattamento delle indicazioni relative alle
fonti di copertura finanziaria in caso di inserimento di progetti, originariamente finanziati
con risorse FAS, nella rendicontazione prevista dai regolamenti comunitari con
conseguente liberazione di risorse del FAS.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Il Ministero dello Sviluppo Economico, mediante le strutture del DPS, svolge un’azione
di supporto per il rispetto da parte delle Amministrazioni responsabili degli impegni di
monitoraggio. Tale azione è diretta ad assicurare la coerenza della relazione tra
avanzamento della spesa rilevata dal sistema di monitoraggio e trasferimento delle
risorse FAS.
Il MISE, attraverso il DPS - Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
svilupperà un complesso di strumenti di analisi dei dati e di previsione della spesa,
inclusi indicatori di allerta di criticità degli interventi, anche per aggregati, per la
costruzione di un apparato conoscitivo tale da fornire un’informazione costantemente
aggiornata dello stato degli interventi sul territorio, al fine di contribuire a consentire la
valutazione condivisa dei risultati conseguiti dalle Amministrazioni destinatarie di
risorse FAS, in termini di efficienza nell’utilizzo delle risorse attribuite, di qualità della
spesa e di efficacia degli interventi realizzati.
L’azione di monitoraggio avrà per oggetto l’insieme della programmazione unitaria e da
questa scaturirà un’azione di accompagnamento svolta dal MISE attraverso il
Dipartimento, attivata in particolare dagli indicatori di allerta di criticità. L’azione di
accompagnamento avrà lo scopo di sostenere l’attuazione dei programmi e facilitare la
realizzazione degli interventi e la velocità di spesa, con particolare riguardo alle azioni
cardine di cui al precedente punto 2.5.
Sistemi di gestione e controllo e di verifica
- Sistemi di gestione e controllo
Con la programmazione 2007-2013, prosegue il processo di rafforzamento delle
procedure di gestione e di controllo degli interventi che le Amministrazioni sono
chiamate ad attivare al fine di assicurare maggiore efficacia e trasparenza alle modalità
di utilizzo delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie.
A tal fine, particolare rilievo dovrà, tra l’altro, essere assicurato all’interno dei Programmi
alle procedure e agli strumenti di controllo per la verifica delle irregolarità, per la
trasmissione delle pertinenti informazioni ai vari organismi nazionali e comunitari, per il
trattamento degli importi recuperati.
I Programmi, relativamente alle azioni per cui è prevista la cooperazione istituzionale,
daranno atto della traduzione operativa di tale criterio, prevedendo sistemi di
snellimento e facilitazione delle relazioni tra gli enti coinvolti nell’attuazione.
- Verifica
Il MISE, attraverso il DPS-Unità di verifica degli investimenti pubblici, nel rispetto
comunque del principio del contraddittorio con i soggetti responsabili, sottoporrà a
valutazione l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo (procedure,
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
struttura organizzativa, sistemi informatici e informativi) dell’attuazione dei Programmi
nazionali e regionali FAS, sulla base di linee guida condivise, presentando rapporti
sulle risultanze di tale attività.
Il MISE DPS-Unità di verifica degli investimenti pubblici, nel rispetto comunque del
principio del contraddittorio con i soggetti attuatori, sottoporrà a verifica singoli
interventi attuati sulla base dei Programmi nazionali e regionali FAS, con particolare
riguardo per quelli riferiti alle azioni-cardine. Tale attività di verifica, svolta secondo
linee guida condivise e in base a criteri preliminarmente resi noti, sarà diretta in
particolar modo a rilevare eventuali criticità di singoli interventi, considerando in
particolar modo, quali elementi idonei ad attivare specifiche verifiche, situazioni di
stallo nell’avanzamento degli interventi e il mancato aggiornamento dei dati di
monitoraggio, nonché a verificare la corrispondenza di questi ultimi alle situazioni di
avanzamento effettivamente riscontrate nei luoghi di realizzazione. Il permanere delle
situazioni di allerta determinerà opportune azioni intese a stabilire l’effettiva portata
delle criticità, a informarne gli enti competenti e a individuare le misure per superare i
fattori ostativi all’avanzamento degli interventi. La persistenza delle cause ostative
viene portata a evidenza del Comitato di sorveglianza o organismo assimilato, che
deciderà in merito alle iniziative da adottare, inclusa la proposta di revoche.
Nell’ipotesi in cui successivamente dovesse essere verificato il perdurare delle
criticità, lo stesso intervento, anche se formalmente non revocato, non potrà essere
portato a rendicontazione sul FAS, né potranno essere rendicontate le spese già
comunque effettuate.
La verifica riguarderà anche i risultati conseguiti dagli interventi, giunti a completa
realizzazione, attuati sulla base dei Programmi attuativi FAS Nazionali, Interregionali e
Regionali, con particolare riguardo per quelli riferiti alle azioni-cardine e con
particolare attenzione agli esiti della cooperazione istituzionale e allo scopo di
evidenziarne il risultato conseguito in termini di prodotto per i beneficiari destinatari e
l’impatto socio-economico e ambientale sul contesto territoriale. Anche tale attività
sarà effettuata sulla base di metodologie preliminarmente rese note, basate sulla
integrazione delle informazioni disponibili, con l’obiettivo di evidenziare la rispondenza
totale o parziale degli interventi agli obiettivi di realizzazione fisica e di risultato di
servizio che i Programmi si proponevano di conseguire attraverso la loro
realizzazione.
Le richieste di trasferimento di risorse e le attestazioni presentate dalle Autorità di
certificazione saranno altresì sottoposte a verifiche effettuate a campione, per
accertarne la corrispondenza ai presupposti richiesti.
Sulla base delle verifiche condotte e nel caso in cui i Programmi dovessero
manifestare agli esiti delle predette verifiche numerose e gravi irregolarità e criticità
nella relativa attuazione, il Ministero dello sviluppo economico provvederà
tempestivamente a informare il CIPE, al fine di adottare le conseguenti misure di
sospensione e di riprogrammazione degli interventi. Il Ministero dello sviluppo
economico presenterà annualmente a questo Comitato una relazione concernente
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
l'attuazione dei singoli programmi e l'esito delle verifiche condotte, così come previsto
al punto 7.1 del deliberato.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
ALLEGATO 7
Quadro finanziario unico e aggiuntività dell’intervento della politica regionale
Quadro Finanziario Unico e previsioni di pagamenti
Ai fini della verifica e aggiornamento del Quadro Finanziario Unico Pluriennale di cassa
(QFU) finalizzato a sostenere, attraverso una trasparente rappresentazione gli obiettivi
complessivi di investimento pubblico destinati allo sviluppo e la piena aggiuntività
dell’intervento della politica regionale e in attuazione a quanto in proposito previsto dal
QSN (par. V.1) annualmente, nel mese di novembre, le Amministrazioni presentano al
DPS un crono-programma complessivo per annualità di spesa relativo a tutte le
risorse aggiuntive, di fonte comunitaria e nazionale, che risultino loro assegnate, anche
in ragione di assegnazioni precedenti il ciclo 2007-2013. Tale crono-programma sarà
aggiornato annualmente in relazione alla parte previsionale e a quella di consuntivo.
Le Amministrazioni centrali forniranno tale crono-programma con dettaglio regionale.
Contestualmente le Amministrazioni presenteranno crono-programmi di spesa
aggregati per ciascun programma FAS con dimensione annuale e con un dettaglio di
percorso di impegni e spesa per le azioni cardine. I crono-programmi sono presentati la
prima volta entro il bimestre successivo all’approvazione dei Programmi FAS. Le
Amministrazioni centrali forniranno tale crono-programma con dettaglio regionale.
I crono-programmi dei Programmi FAS e i loro aggiornamenti annuali sono resi
disponibili nel mese di dicembre sul sito del QSN e sono oggetto di comunicazione al
“Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale
unitaria” che ne discute annualmente la capacità di sostenere l’ordinata esecuzione
finanziaria dei programmi.
Il MISE-DPS fornirà indicazioni, orientamento e supporto ai fini della costruzione di tali
crono-programmi e garantirà, anche attraverso i CPT, il monitoraggio e la sorveglianza
della piena aggiuntività finanziaria della politica regionale unitaria. Tale attività sarà
condizione necessaria anche per garantire il raggiungimento del livello di spesa
pubblica nazionale che l’Italia si impegna a mantenere nel corso del periodo 2007-2013
in base agli obblighi previsti dai Regolamenti comunitari e per consentire la formale
verifica del principio di addizionalità comunitaria di cui all’art. 15 del Regolamento CE
1083/2006 e di cui anche al successivo punto.
Rispetto del principio di addizionalità
Principio di addizionalità
Il livello di spese strutturali che deve essere mantenuto nelle Regioni che rientrano
nell'obiettivo «Convergenza», nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, è
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
stabilito nel QSN (par. V.6) ed è uno degli elementi interessati dalla decisione della
Commissione relativa al quadro di riferimento strategico nazionale (art. 28, par 3 del
Regolamento CE 1083/2006). Il principio di addizionalità è sancito dall’art. 15 del citato
Regolamento 1083/2006 e stabilisce che per assicurare un reale impatto economico i
contributi dei Fondi Strutturali non debbono sostituire le spese pubbliche dello Stato
membro.
La verifica dell' addizionalità ha luogo in tre momenti differenti: ex ante (al momento
della approvazione del programma), in itinere (31 dicembre 2011) e alla fine del
periodo (30 giugno 2016).
Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi di cui all’art. 15 par. 4 del
Regolamento 1083/2006, la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento
di tale obbligo, procedere ad una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o un parte
del contributo a titolo dei Fondi Strutturali. Il tasso applicabile alle rettifiche finanziarie è
stabilito nelle norme di attuazione secondo la procedura di cui all’art. 103 par. 3 .
Soggetto responsabile della verifica del principio di addizionalità
L’UVAL del MISE-DPS ha il compito istituzionale di effettuare la verifica della
addizionalità in ogni sua fase e di monitorarne in itinere lo stato di attuazione; di
predisporre la documentazione rilevante ai fini della discussione con la Commissione
Europea; di redigere il rapporto finale sulla addizionalità.
L'UVAL del MISE-DPS dirige il progetto Conti Pubblici Territoriali (CPT), banca dati
finalizzata alla misurazione tempestiva dei flussi finanziari sul territorio, facente parte
del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), che costituisce la base dati per la verifica di
addizionalità.
La Rete dei Nuclei Regionali CPT, coordinata dall’UVAL del MISE-DPS, collabora alla
predisposizione delle basi informative necessarie alla verifica di addizionalità e al
necessario miglioramento metodologico.
Ai fini del monitoraggio degli andamenti di spesa l’UVAL del MISE-DPS si avvarrà, tra
le altre fonti, dei risultati dei cronoprogrammi che le Amministrazioni forniranno al DPS
relativamente alle risorse aggiuntive, sia di fonte comunitaria che nazionale (di cui al
precedente punto).
Organizzazione della verifica.
La verifica in itinere della addizionalità consiste in una valutazione di conformità con i
requisiti dell’addizionalità ex ante. In particolare, il rispetto del principio
dell'addizionalità è considerato come verificato se la media annua della spesa pubblica
nazionale ammissibile degli anni dal 2007 al 2010 è tale da essere coerente, ossia da
non pregiudicare, il risultato finale relativo all’intero periodo 2007-2013. Nel quadro
della verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
decidere di modificare il livello richiesto di spese strutturali se la situazione economica
del Paese è cambiata in misura significativa rispetto a quella esistente al momento
della determinazione del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili di cui all’art.
15 paragrafo 2 del Regolamento CE 1083/2006. La decisione della Commissione di cui
all'articolo 28, paragrafo 3, è modificata in modo da rispecchiare questo adeguamento.
La verifica ex post, al cui esito è subordinata l’eventuale applicazione di sanzioni, viene
effettuata in cooperazione tra lo Stato membro e la Commissione. Essa consiste nella
verifica di conformità della spesa effettivamente realizzata con quanto stabilito ex ante
o modificato in itinere.
Al monitoraggio degli andamenti della spesa è dedicata forte e costante attenzione.
Benché non sia più previsto dai Regolamenti, l’Italia continua ad effettuare
annualmente, a fini interni, il monitoraggio del principio di addizionalità.
Eventuali scostamenti dal percorso di spesa e gli esiti di tutti gli stadi della verifica
vengono discussi ed approvati nel Comitato di Sorveglianza ovvero nell’organismo
assimilato.
82
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Consiglio regionale della Calabria
16-6-2009
II Commissione
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 137
ALLEGATO
Denominazione della prova
Norma / metodo
Acidi grassi liberi (acidità)
Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE
(delta K)
183/1993
Antimonio, Arsenico, Bario, Berillio, EPA 3040A 1996 + EPA 6010C 2007
Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese,
Nichel, Piombo, Rame, Vanadio
Composti polari
UNI EN ISO 661: 2005 + EN ISO 8420:2002
Contenuto di acqua
AOAC 984.20 1985
Esteri
metilici
degli
acidi
grassi Reg. CE 796/2002 allegato All XB + Reg. CEE
(composizione acidica)
2568/1991 allegato XA+ Reg. CEE 1429/1992
Multiresiduale dei fitofarmaci: Pesticidi UNI EN 1528-1/2/3/4 met F:1997
clorurati: a-HCH, b-HCH, aldrina, pp’DDE, op’-DDD, op’-DDE, op’-DDT, pp’DDD, pp’-DDT, lindano (g-HCH), dieldrin,
endrin,
eptacloro,
eptacloroepossido,
clordano
Fitofarmaci
fosforati:
clorpirifos,fenitrotion, malation, pirimifos
metile, paration etile, paration metile
Numero di Iodio
Reg. CEE 2568/1991 allegato XVI
Numero di perossidi
Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli totali (> 0,13 mg/Kg (come MP 67/C rev 5 2009 Rev. 5
Acido Caffeico)
Saggio di Kreiss
NGD C56 - 1979
09A06813
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delCOMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA le aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al FonDELIBERAZIONE 6 marzo 2009.
Aggiornamento della dotazione del fondo aree sottoutilizzate, dell’assegnazione di risorse ai programmi strategici
regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica
della delibera 166/2007. (Deliberazione n. 1/2009).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e
il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree
do istituito dall’art. 19, comma 5, del decreto legislativo
n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al
riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c)
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa
la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;
— 45 —
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Consiglio regionale della Calabria
16-6-2009
II Commissione
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto in particolare l’art. 6-quater della predetta legge
n. 133/2008, il quale, al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al
citato art. 61 prevede, fra l’altro, la revoca delle assegnazioni disposte dal CIPE a favore delle Amministrazioni
centrali per il periodo 2000-2006 con le delibere adottate
fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell’ammontare delle
risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono
state impegnate o programmate nell’ambito di Accordi
di programma quadro sottoscritti entro la medesima data,
con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca,
anche sanitaria;
Visto inoltre l’art. 6-quinquies della medesima legge
n. 133/2008 il quale istituisce nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall’anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria,
di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta
la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese e prevede che il fondo sia alimentato con
gli stanziamenti nazionali assegnati per l’attuazione del
Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in
favore di programmi di interesse strategico nazionale, di
progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse
che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate
all’attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82;
Visto in particolare il comma 3 del citato art. 6-quinquies che, ai sensi del principio fondamentale stabilito
dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, prevede
la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture
di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro
strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di
predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per
le aree sottoutilizzate, di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali
comunitari;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visto in particolare l’art. 18, comma 1, lettere a), b) e
b-bis) del citato decreto-legge n. 185/2008 il quale - in
considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri
Serie generale - n. 137
di ripartizione territoriale e le competenze regionali nonché quanto previsto, fra l’altro, dall’art. 6-quinquies della richiamata legge n. 133/2008 — dispone che il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, assegni una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo
infrastrutture di cui all’art. 6-quinquies, al Fondo sociale
per occupazione e formazione e al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all’art. 1, comma 841, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e considerato che il rispetto del vincolo di destinazione delle risorse a favore
del Mezzogiorno (85 %) e del Centro-Nord (15%) viene
assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte per
le finalità di cui al citato comma 1;
Vista la delibera di questo Comitato 28 giugno 2007,
n. 50 (Gazzetta Ufficiale n. 253/2007), recante l’assorbimento dei tagli e degli accantonamenti apportati dalla
legge finanziaria 2007 al Fondo per le aree sottoutilizzate ex art. 61 legge finanziaria 2003, la riassegnazione
parziale delle revoche ex delibera n. 179/2006 e nuove
assegnazioni;
Vista inoltre la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (Gazzetta Ufficiale n. 123/2008), recante
«Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 20072013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate» che, con riferimento al periodo di programmazione
2007-2013, ha ripartito le risorse del Fondo per un importo complessivo pari a 63.273 milioni di euro;
Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008,
n. 112, in corso di registrazione alla Corte di conti, con la
quale è stata, fra l’altro, aggiornata la dotazione del FAS
alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo
l’adozione della citata delibera n. 166/2007, per un importo complessivo di 52.768 milioni di euro disponibile
per il periodo 2007-2013;
Vista la presa d’atto, da parte della Conferenza Statoregioni nella seduta del 26 febbraio 2009, dell’Accordo
siglato tra il Governo, le regioni e le province autonome
il 12 febbraio 2009 con il quale sono state fra l’altro definite, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate
in via legislativa, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate disponibili in favore delle regioni e province autonome, valutate in 27.027 milioni di euro e delle Amministrazioni centrali, per un importo di 25.409 milioni
di euro, comprensivo dell’assegnazione di 7.356 milioni
di euro a favore del Fondo infrastrutture disposta con la
richiamata delibera n. 112/2008 e di una prima assegnazione di 1.200 milioni di euro a carico delle Amministrazioni centrali rinveniente dalla ricognizione prevista dal
citato art. 6-quater, la cui disponibilità è stata accertata
dal Ministero dello sviluppo economico nelle more della
conclusione della ricognizione medesima;
Vista la proposta del Ministro dello sviluppo economico n. 0006590 del 5 marzo 2009 con la quale, fra l’altro,
viene ulteriormente aggiornata la dotazione del Fondo
per le aree sottoutilizzate alla luce delle riduzioni inter-
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venute dopo l’adozione della predetta delibera n. 112/2008, per un importo complessivo di 45.080,8 milioni di euro
(comprensivo della quota di 1.200 milioni di euro sopra richiamata), con quantificazione delle risorse da assegnare a
favore delle Amministrazioni centrali (18.053 milioni di euro) e delle Regioni e Province autonome (27.027 milioni
di euro);
Considerato che la suddetta proposta prevede altresì la ripartizione dell’importo di 27.027 milioni di euro tra i
singoli Programmi di interesse strategico regionale e interregionale e gli obiettivi di servizio, nonché la modifica di
alcuni principi della citata delibera n. 166/2007;
Ritenuto di dover accogliere la proposta del Ministro dello sviluppo economico al fine di corrispondere con urgenza alle esigenze di intervento volte a fronteggiare la difficile situazione economica che attraversa il Paese;
Delibera:
1. Aggiornamento della dotazione del FAS.
1. La dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate ammonta a 45.080,8 milioni di euro come illustrato nella seguente
tavola 1:
Tavola 1 – Disponibilità a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate (Valori in milioni di euro)
Disposizione
Profilo 2007-2013 (tavola 5 delibera n. 112 del
18/12/08)
Art. 6 quater d.l. 112/08
Importo
53.874,0
1.200,0
Subtotale (A)
Preallocazioni (credito d’imposta occupazione, viabilità
provinciale Sicilia e Calabria, Evento G8 in Sardegna,
alluvioni Piemonte e Valle d’Aosta)
Copertura tagli delibera n. 50/2007 (Programmazione
2000-2006)
Riduzione ex art. 6 commi 4 bis e 4 ter dl 185/08
(Molise e Puglia)
Fondo Infrastrutture - Assegnazione Ministero
Infrastrutture e Trasporti (delibera 18/12/08)
Subtotale (B)
55.074,0
1.250,0
1.106,0
281,2
7.356,0
9.993,2
Totale disponibilità (A-B)
45.080,8
1.2 A fronte delle disponibilità accertate sul FAS, di cui al precedente punto 1, l’importo
di 45.080 milioni di euro è assegnato come segue:
¾ per 18.053 milioni di euro a favore delle Amministrazioni centrali, alla cui
ripartizione si provvede con altre delibere all’odierno esame di questo Comitato,
assicurando, nel complesso, il rispetto della ripartizione territoriale delle risorse
tra le macro aree del Mezzogiorno e del Centro-Nord, nella misura
rispettivamente dell85% e del 15%;
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¾ per 27.027 milioni di euro a favore dei programmi strategici di interesse
regionale, dei programmi interregionali e degli obiettivi di servizio, ripartiti come
illustrato nella seguente tavola 2:
Tavola 2 – Ripartizione tra i programmi di interesse strategico regionale e interregionale e
obiettivi di servizio
Nuovo valore
(milioni di euro)
Programmi di interesse strategico regionale e interregionale FAS Mezzogiorno
Programmi di
Abruzzo
interesse strategico Molise
regionale
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Progetti strategici di Energie rinnovabili e risparmio energetico
interesse
(interregionale)
interregionale
Attrattori culturali, naturali e turismo (interregionale)
Conseguimento obiettivi di servizio
21.831,494
811,128
452,316
3.896,401
3.105,064
854,412
1.773,267
4.093,784
2.162,486
772,541
898,095
3.012,000
Nuovo valore
Programmi di interesse strategico regionale FAS – Centro Nord
Programmi di
interesse strategico
regionale
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Bolzano
Trento
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
5.195,506
833,358
38,967
793,353
80,531
54,034
570,466
178,207
320,563
268,088
709,705
237,435
225,486
885,313
1.3 In conformità a quanto previsto dall’Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009, esaminato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 febbraio 2009, le risorse regionali rinvenienti dalla ricognizione di cui
all’art. 6-quater, commi 1 e 2, della legge n. 133/2008 sono riassegnate alle medesime Regioni e Province autonome
secondo le seguenti modalità:
a) le risorse assegnate alle regioni e province autonome con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006 non
poste a copertura delle riduzioni FAS con la delibera CIPE n. 112/2008, sono riassegnate alle medesime regioni e province autonome dalla data di adozione della presente delibera, in vista della sottoscrizione degli APQ la cui istruttoria
era stata sospesa a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 133/2008;
b) le risorse, pari a 276 milioni di euro, già poste a copertura delle riduzioni apportate al FAS con la delibera
n. 112/2008, saranno riassegnate alle regioni interessate utilizzando le risorse originate da disimpegni automatici previsti da precedenti delibere di questo Comitato relative alla programmazione 2000-2006.
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2. Modifica di alcuni principi della delibera n. 166/2007.
Alla luce delle innovazioni legislative introdotte
in particolare dall’art. 6-quinquies del decreto-legge
n. 112/2008, la delibera di questo Comitato n. 166/2007,
fermo restando quanto di essa non esplicitamente richiamato, è così modificata:
2.1 Le risorse del FAS assegnate con precedenti delibere di questo Comitato che non abbiano dato luogo all’assunzione di impegni di spesa giuridicamente vincolanti
alle scadenze previste e che non siano oggetto di revoca
ai sensi dell’art. 6-quater del decreto-legge n. 112/2008
sono revocate e considerate in detrazione dalle assegnazioni già disposte con le medesime delibere, fatto salvo
quanto stabilito al precedente punto 1.3.b) in ordine all’importo di 276 milioni di euro.
2.2 Le risorse del FAS assegnate con la presente delibera per le quali non risulteranno rispettate le scadenze
per gli impegni di spesa alle date indicate sono revocate.
2.3 Le risorse di cui al precedente punto 1 verranno
riprogrammate da questo Comitato, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione, nell’ambito del Quadro strategico
nazionale e nel rispetto della ripartizione delle risorse tra
le macro-aree del Mezzogiorno e del Centro-Nord nella
misura, rispettivamente, dell’85% e del 15%.
2.4 L’approvazione e la diffusione dei DUP/DUSS non
sono presupposti necessari per il trasferimento delle risorse FAS. Le Amministrazioni centrali presentano, entro
il 30 giugno 2009, la pianificazione degli interventi da
realizzare con le risorse assegnate, producendo una informativa specifica in cui siano evidenziati, distinti per
territorio, gli interventi che le Amministrazioni stesse e
le Agenzie ad esse collegate intendono realizzare, non
solo con le risorse aggiuntive, ma anche con le risorse
ordinarie di politica settoriale. Tale adempimento, in coerenza con le previsioni del QSN, consente l’informativa
alle Amministrazioni coinvolte sulle ricadute territoriali
degli interventi realizzabili con l’impiego delle risorse
disponibili.
2.5 Di norma l’attuazione dei Programmi attuativi nazionale e dei Programmi attuativi interregionali si realizza attraverso lo strumento dell’Accordo di programma
quadro allorché sia necessaria la cooperazione interistituzionale sia tra diversi livelli di governo che tra più Amministrazioni centrali e regioni, fermo restando quanto
disposto dal punto 2.4.1 della delibera di questo Comitato
n. 166/2007;
2.6 Il contenuto minimo delle nuove Intese che dovessero essere sottoscritte prima che si addivenga alla prevista revisione delle Intese e degli APQ, fatto salvo quanto
previsto dal punto 2.2 della delibera di questo Comitato
n. 166/2007, dovrà prevedere che per ogni priorità tematica siano almeno:
• sintetizzati e condivisi gli obiettivi strategici in comune tra Governo e regione/provincia autonoma ed indicate le risorse nazionali e regionali, comprese le relative
fonti di finanziamento, da programmare e gli Accordi di
Programma Quadro da attivare;
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• esplicitati gli obiettivi da perseguire attraverso modalità di intervento che non implichino forme di cooperazione istituzionale nella fase di attuazione, con l’indicazione delle risorse nazionali e regionali da programmare,
comprese le relative fonti di finanziamento;
• indicati gli obiettivi reciproci da assumere con riferimento alle politiche ordinarie.
2.7 Le Intese devono avere un orizzonte temporale in linea con la durata del QSN e la loro modifica o integrazione potrà essere richiesta da una delle parti sottoscrittrici.
2.8 Nei Programmi attuativi FAS nazionali, interregionali e regionali andranno necessariamente individuate le azioni cardine. Le azioni cardine possono essere
attuate attraverso la cooperazione Stato-regioni. Tenuto
conto di quanto previsto dall’art. 6-quinquies della legge n. 133/2008 relativamente alla concentrazione delle
risorse, alle azioni cardine dovrà essere destinato almeno il 60% delle risorse FAS assegnate nell’ambito della
programmazione 2007-2013. Ogni azione cardine, ove si
tratti di infrastruttura, ovvero ogni singola componente
progettuale infrastrutturale per gli interventi complessi,
dovrà disporre di un progetto preliminare approvato sulla
base del seguente schema:
• per almeno il 30 per cento del valore complessivo
delle azioni cardine, entro il 31 dicembre 2010;
• per un ulteriore 40 per cento del valore complessivo delle azioni cardine, entro il 31 dicembre 2012;
• per il rimanente 30 per cento del valore complessivo delle azioni cardine, entro il 31 dicembre 2014.
Il mancato rispetto delle soglie indicate comporta la
sospensione momentanea del programma nelle more del
raggiungimento delle soglie stesse.
Ogni progetto preliminare approvato dovrà essere completo degli elaborati e delle certificazioni previste dalla
normativa. Di norma, ogni azione cardine dovrà avere un
costo superiore a 25 milioni di euro. Per le azioni cardine
di valore inferiore a 25 milioni di euro dovrà essere dimostrata dall’Amministrazione competente l’effettiva portata strategica del progetto con riferimento alla possibilità
di conseguire gli obiettivi del programma, anche tenendo
conto della dimensione della dotazione finanziaria del
programma stesso.
2.9 I Programmi attuativi FAS regionali ed interregionali sono inviati dalle Amministrazioni responsabili
al MISE - DSC per la verifica di coerenza ed efficacia
programmatica ed attuativa. La verifica è effettuata, nei
termini previsti dalla delibera 166/2007, nel rispetto:
• dei criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria, compresa l’effettiva applicazione del principio di partenariato istituzionale;
• della strategia del QSN;
• di quanto disposto dal comma 3 del citato art. 6quinquies in ordine alla concentrazione delle risorse su
infrastrutture di interesse strategico regionale e dalla presente delibera;
• degli obiettivi dichiarati;
• delle altre linee di intervento finanziate da altre risorse in conto capitale nei medesimi ambiti.
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2.10 Il MISE-DSC esamina i programmi di cui al precedente punto 2.9 definiti nell’originario valore stabilito
dalla delibera di questo Comitato n. 166/2007, collegando l’impegnabilità annua delle somme eccedenti l’assegnazione delle risorse ora effettuata (pari a circa 1.300
milioni di euro) alla sussistenza di maggiori risorse destinate al FAS, a partire dal 2011, ovvero anticipatamente in
un quadro di finanza pubblica più favorevole, ovvero alla
disponibilità di risorse già programmate e non utilizzate.
2.11 Entro trenta giorni dall’esame con esito positivo
del programma ricevuto, il MISE-DSC trasmette il programma a questo Comitato per la relativa presa d’atto ai
fini degli adempimenti di sua competenza, anche alla luce
di quanto disposto dall’art. 6-quinquies soprarichiamato.
2.12 In conseguenza della presa d’atto da parte di questo Comitato, il MISE-DSC entro quindici giorni adotta il
provvedimento con il quale:
• lo Stato assume l’obbligazione per le quote annuali di risorse FAS indicate nel programma stesso nei
confronti della Regione/Provincia autonoma, nel rispetto
di quanto previsto dal precedente punto 10, sia per gli
strumenti di attuazione diretta che per gli APQ, fermo
restando che le erogazioni delle risorse saranno disposte
compatibilmente con le risorse disponibili sul FAS all’atto del provvedimento;
• viene avviata la fase di cooperazione istituzionale
per la parte da attuarsi tramite APQ, la cui stipula consentirà l’utilizzo delle risorse FAS ivi programmate;
• viene autorizzato l’utilizzo delle risorse FAS per la
parte attuata con strumenti diretti.
2.13 Le risorse di ogni Programma attuativo FAS relativo al QSN 2007-2013 destinate complessivamente alle
azioni di cui al punto 4.2 della delibera n. 166/2007 sono
programmate entro i seguenti limiti calcolati sulla base
dell’importo assegnato a ciascun programma dalla medesima delibera n. 166/2007:
- A) fino a 500 milioni di euro: max 3,00%;
- B) quanto previsto per A + da oltre 500 milioni e
fino a 2.000 milioni di euro: max 1,60%;
- C) quanto previsto per B + da oltre 2.000 milioni e
fino a 4.500 milioni di euro: max 0,5%;
- D) quanto previsto per C + oltre 4.500 milioni:
0%.
Per i Programmi attuativi FAS già esaminati alla data
della presente delibera, in caso di programmazione eccedente i suddetti limiti, il Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica provvederà ad effettuare una raccomandazione specifica all’Autorità di gestione del programma, assegnando un opportuno lasso temporale affinché gli importi siano ricondotti alle percentuali indicate
senza pregiudicare l’azione amministrativa che, nell’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti,
avrà cura di tener conto dei suddetti limiti più contenuti.
2.14 Sono ammissibili a finanziamento nei programmi
FAS gli interventi ed i progetti la cui spesa sia realizzata
a partire dal 1° gennaio 2007.
2.15 Per gli interventi ed i progetti inseriti nei programmi FAS dovranno essere rispettati i seguenti termini per
l’assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti:
• 10 per cento delle risorse FAS assegnate dalla presente delibera, entro il 31 dicembre 2010;
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• 40 per cento le risorse FAS assegnate dalla presente delibera, entro il 31 dicembre 2012;
• 80 per cento le risorse FAS assegnate dalla presente delibera, entro il 31 dicembre 2014;
• 100 per cento le risorse FAS assegnate dalla presente delibera, entro il 30 giugno 2016.
Il conseguimento delle suddette soglie è correlato alla
regolarità dei trasferimenti delle risorse alle Amministrazioni centrali ed alle Regioni e Province autonome.
La quota delle risorse non impegnata alle date indicate è automaticamente revocata e verrà riprogrammata da
questo Comitato con le modalità e le procedure di cui al
precedente punto 2.3.
2.16 L’Amministrazione beneficiaria delle risorse del
Fondo aree sottoutilizzate usate a copertura, anche parziale, degli interventi dovranno dare pubblicità a tale finanziamento. Il MISE-DSC con apposita circolare disciplinerà le modalità di applicazione di tale procedura.
2.17 Per quanto non espressamente modificato dalla
presente delibera restano ferme le disposizioni di cui alla
delibera n. 166/2007 richiamata in premessa.
Roma, 6 marzo 2009
Il Presidente: BERLUSCONI
Il segretario del CIPE: MICCICHÈ
Registrata alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 226
09A06843
AGENZIA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE 3 giugno 2009.
Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell’Ufficio provinciale di Roma Circ. Rm1 - Rm2
Civitavecchia e Velletri.
IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961 n. 770,
recante norme per la sistemazione di talune situazioni
dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli
Uffìci Finanziari;
Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge
21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di
irregolare e mancato funzionamento dell’Ufficio presso il
quale si è verificato l’evento eccezionale;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto l’art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell’Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il
quale è stato disposto: « Tutte le strutture, i ruoli e poteri
e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all’attivazione
delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui
al precedente art. 8, comma 1»;
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26-11-2010
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DELIBERAZIONE 30 luglio 2010.
Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal fondo per le aree sottoutilizzate e delle risorse liberate nell’ambito dei programmi comunitari (Ob. 1). (Deliberazione n. 79/2010).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio
europeo del 21 giugno 1999;
Vista la Decisione della Commissione europea n.
C(2000) 2050, del 1° agosto 2000, recante approvazione
del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni interessate
dall’obiettivo 1 in Italia;
Vista la decisione della Commissione europea n. C
(2004) 4689, del 30 novembre 2004, che approva il nuovo testo del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) per
gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni italiane
dell’obiettivo 1, modificato sulla base degli esiti della revisione di metà percorso;
Visto l’art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni,
che detta la disciplina della programmazione negoziata e prevede l’Intesa istituzionale di programma, quale
accordo tra le Amministrazioni centrali e le regioni o le
province autonome, con cui tali soggetti si impegnano a
collaborare sulla base di una ricognizione programmatica
delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la
realizzazione di un piano pluriennale di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati;
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e
il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree
sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall’art. 19, comma 5, del decreto legislativo
n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi
a finanziamento nazionale che, in attuazione dell’art. 119,
comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio
economico e sociale fra aree del Paese;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c)
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa
la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di
cui al citato art. 61;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Serie generale - n. 277
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;
Visto l’art. 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, che prevede fra l’altro la riduzione degli stanziamenti del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui si dovrà tenere conto nella fase di
riprogrammazione delle risorse dello stesso Fondo prevista dalla presente delibera;
Visto il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) per le
Regioni dell’obiettivo 1 2000-2006, di cui alle Decisioni
della Commissione europea n. C(2000) 2050 del 1° agosto 2000 e n. C (2004) 4689 del 30 novembre 2004;
Visto il Documento di programmazione economica e
finanziaria 2007-2011, approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2006 e recepito dal Parlamento il 26 luglio
2006, che affida al Quadro Strategico Nazionale (QSN)
il compito di indirizzare la spesa in conto capitale diretta
ad obiettivi di riequilibrio economico-sociale in particolare nel Mezzogiorno, di ridurre la persistente sottoutilizzazione di risorse nel Mezzogiorno e di contribuire alla
ripresa della competitività e della produttività dell’intero
Paese;
Visto il Documento di programmazione economicafinanziaria (DPEF) 2008-2011, approvato dal Governo il
28 giugno 2007, che, nel richiamare obiettivi e priorità
della programmazione unitaria comunitaria e nazionale
contenuta nel QSN 2007-2013, richiede una forte complementarietà fra politica regionale e politica economica e la conseguente collaborazione fra i diversi livelli di
responsabilità;
Vista la delibera di questo Comitato 22 marzo 2006,
n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 256/2006), concernente la disciplina della «Programmazione delle risorse del Fondo
per le aree sottoutilizzate mediante le Intese istituzionali
di programma e gli Accordi di programma quadro»;
Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006,
n. 174 (Gazzetta Ufficiale n. 95/2007), con la quale è stato
approvato il QSN 2007-2013;
Vista la delibera di questo Comitato 3 agosto 2007,
n. 82 (Gazzetta Ufficiale n. 301/2007) che definisce le
procedure e le modalità di attuazione del meccanismo
premiale collegato agli «obiettivi di servizio»;
Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007,
n. 166 (Gazzetta Ufficiale n. 123/2008) concernente l’attuazione del QSN e la programmazione del Fondo per le
aree sottoutilizzate per il periodo 2007-2013;
Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008,
n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 50/2009) con la quale è stata,
fra l’altro, aggiornata la dotazione del FAS per il periodo
2007-2013 alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l’adozione della citata delibera n. 166/2007;
Vista la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009,
n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 137/2009) che, in conseguenza di vari provvedimenti legislativi, prevede un ulteriore
aggiornamento della dotazione del FAS destinata ai Pro-
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grammi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi
di servizio di cui alla delibera n. 166/2007;
Viste le Decisioni del Comitato di sorveglianza del
QCS del 25 luglio 2008 e dell’8 ottobre 2009, che dispongono in merito alle modalità di utilizzo delle risorse liberate nell’ambito dei Programmi comunitari 2000-2006;
Vista la circolare del Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione
(ora Ministero dello sviluppo economico) del 9 ottobre
2003 relativa al monitoraggio degli interventi inseriti in
APQ;
Considerato che, in attuazione della politica di coesione comunitaria, il QSN 2007-2013 ha unificato la programmazione della politica regionale comunitaria e la
politica regionale nazionale, a cui è destinato il Fondo per
le aree sottoutilizzate, prevedendo un sistema multilivello
di governance, ed in particolare: a) livello della programmazione strategica specifica; b) livello della condivisione
istituzionale dell’Intesa istituzionale di programma; c) livello dell’attuazione, attraverso lo strumento dell’accordo di programma quadro, ovvero attraverso lo strumento
dell’attuazione diretta;
Attesi gli esiti della preliminare ricognizione avviata
dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione economica, anche ai sensi
dell’art. 6-quater della citata legge n. 133/2008 e considerato che gli esiti di tale ricognizione sono stati già forniti
alle Amministrazioni interessate ai fini di un riscontro tuttora in corso e suscettibile pertanto di modifiche dei dati
relativi alle Amministrazioni regionali e centrali;
Considerato che nell’ambito di tale ricognizione effettuata sulla base dei dati di monitoraggio al 31 dicembre
2009, tratti dal sistema di monitoraggio degli Accordi di
programma quadro attivo presso il Ministero dello sviluppo economico, è stata accertata l’esistenza di:
risorse non specificatamente destinate ad interventi
o che comunque non impegnate attraverso obbligazioni
giuridicamente vincolanti da parte dei soggetti attuatori;
risorse rinvenienti da economie e da accantonamenti;
interventi programmati prima del 31 dicembre 2008,
in fase progettuale e con avanzamento economico nullo;
interventi con avanzamento economico inferiore al
10%;
sanzioni maturate a valere sulle assegnazioni 2002,
2003, 2004 e 2005 per le quali non sono state previste
modalità di rientro finanziario nei termini della citata delibera n. 1/2009;
Considerato che il rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica impone che le risorse pubbliche, segnatamente
quelle destinate a investimenti, siano utilizzate in modo
ancor più efficiente ed efficace e che, conseguentemente,
sia svolta una più capillare attività di controllo per evitare
immobilizzazioni improduttive;
Considerato che, per il consolidarsi della ripresa economica, è ancor più necessario puntare alla ottimizzazione degli investimenti pubblici, garantendo che gli stessi:
siano concentrati per massimizzarne l’impatto;
Serie generale - n. 277
rispondano a una strategia di crescita dei territori;
siano indirizzati a migliorare la qualità della vita
dei cittadini e a ridurre i divari delle aree in ritardo di
sviluppo;
Riaffermata l’esigenza, in attuazione delle previsioni
di cui agli articoli 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies della
legge n. 133/2008, di concentrare su interventi di rilevanza strategica nazionale le risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate e le risorse ancora disponibili generate,
nell’ambito della programmazione comunitaria 20002006, da progetti originariamente finanziati con fonti diverse dai Fondi strutturali europei ed oggetto di rimborso
a carico del bilancio comunitario (c.d. risorse liberate);
Ritenuta la necessità di collegare l’attivazione delle risorse FAS relative alla programmazione attuativa regionale 2007/2013 alla preventiva ricognizione dello stato di
attuazione dei Programmi regionali FAS 2000-2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del
29 luglio 2010, nel quale si fa presente che le regioni, pur
essendosi espresse negativamente sulla proposta presentata dal Ministro per gli affari regionali e la coesione territoriale, hanno formulato, in un apposito documento allegato al detto parere, alcuni emendamenti il cui integrale
accoglimento consentirebbe di trasformare in favorevole
il parere medesimo;
Vista la proposta presentata dal Ministro per gli affari regionali e la coesione territoriale con la nota n. 2174/
Gab. F.270/3 del 29 luglio 2010 con la quale viene comunicato il parziale recepimento degli emendamenti
presentati dalle Regioni, sottolineando che la proposta
in esame costituisce una ricognizione preliminare anche
all’attuazione degli articoli 6-quater e 6-sexies della legge n. 133/2008, in relazione ai quali sarà chiesta l’intesa
della Conferenza Stato-regioni;
Udito l’intervento del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti che, in relazione alla destinazione delle risorse
liberate a progetti del proprio Dicastero, ha sottolineato
l’esigenza di tenere conto del Piano per il Mezzogiorno
trasmesso dallo stesso Dicastero al Ministero dello sviluppo economico e delle indicazioni contenute nell’Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica;
Udito altresì l’intervento del Ministro dell’economia
e delle finanze in ordine alla necessità di una puntuale
e contestuale ricognizione degli impegni in essere delle
regioni, delle province autonome e delle Amministrazioni
centrali, nell’ambito della programmazione 2000-2006,
al fine di verificare che le risorse che risulteranno disponibili dal monitoraggio effettuato dal Ministero dello sviluppo economico, siano riprogrammabili compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio;
Ritenuto di dover procedere con sollecitudine all’adozione della presente delibera;
Prende atto
degli esiti della preliminare ricognizione di cui alle premesse, svolta dal Ministero dello sviluppo economico,
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Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica,
in merito a:
l’utilizzo delle risorse FAS ripartite da questo Comitato
con delibere antecedenti la delibera n. 166/2007, ricognizione effettuata anche sulla base dei dati al 31 dicembre
2009 tratti dal sistema di monitoraggio degli Accordi di
programma quadro;
l’ammontare delle risorse liberate nell’ambito dei programmi operativi 2000-2006 dell’Obiettivo 1, cofinanziati dai Fondi strutturali, accertate e comunque da rideterminare sulla base dei rapporti finali di esecuzione da
presentare, a corredo delle domande di saldo finale, entro
il 30 settembre 2010.
I risultati di tale preliminare ricognizione sono sinteticamente riportati nei seguenti punti:
risorse FAS assegnate a regioni e province autonome
non programmate, non impegnate, o risultanti da economie ed accantonamenti per un valore pari a 1.443,9 milioni di euro, al lordo dei disimpegni automatici maturati;
risorse FAS assegnate a regioni e province autonome
relative a interventi con avanzamento inferiore al 10%,
per un valore pari a 6.870,2 milioni di euro;
risorse FAS assegnate ad Amministrazioni centrali
non impegnate o non inserite in Accordi di programma
quadro alla data del 31 maggio 2008 per un valore pari ad
oltre 4.043,7 milioni di euro, al lordo delle destinazioni
già operate per legge e delle assegnazioni disposte con
delibere di questo Comitato prima dell’esame della presente ricognizione;
risorse liberate sui Fondi comunitari (QCS, OB.1,
2000 - 2006) disponibili, per un valore pari a 10.978,5
milioni di euro;
risorse liberate sui Fondi comunitari (QCS, OB 1,
2000 - 2006) soggette a impegni giuridicamente vincolanti, per un valore pari a 5.642,4 milioni di euro.
Le risorse FAS assegnate a Regioni e Province autonome sono cosi sinteticamente suddivise:
Descrizione
FAS assegnato (*)
FAS programmate in Intese a)
FAS stato d’avanzamento b)
FAS risorse in sanzione c)
FAS risorse non programmate in APQ d)
FAS economie e accantonamenti e) ed f)
FAS risorse associate a interventi potenzialmente critici g) e h)
Importo
20.649,0
19.815,4
43,4%
628,5
557,7
886,2
6.870,2
(*) Importo comprensivo del finanziamento di ordinanze di protezione civile.
Serie generale - n. 277
Nelle tavole allegate sono individuate per ciascuna regione e provincia autonoma (allegato 1) e Amministrazione centrale (allegato 2):
a) le risorse FAS programmate nell’ambito delle Intese istituzionali di programma;
b) lo stato di avanzamento delle Intese istituzionali
di programma;
c) l’entità delle sanzioni maturate per ogni Intesa
istituzionale di programma a valere sulle assegnazioni
2002, 2003, 2004 e 2005 per le quali non sono state previste modalità di rientro finanziario nei termini della delibera CIPE n. 1/2009;
d) le risorse non programmate attraverso Accordi di
programma quadro;
e) le risorse programmate attraverso Accordi di programma quadro senza puntuale destinazione ad interventi
specifici;
f) le economie riprogrammabili generate dagli interventi finanziati;
g) gli interventi programmati prima del 31 dicembre
2008, in fase progettuale e con avanzamento economico
nullo;
h) gli interventi con avanzamento economico inferiore al 10%;
i) le risorse FAS di competenza regionale non impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti;
j) le risorse FAS di competenza delle Amministrazioni centrali non impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti;
k) le risorse liberate inerenti il QCS, come sopra
definite;
Delibera:
1. Risorse disponibili per la riprogrammazione.
1.1 Le risorse del FAS assegnate dal CIPE con delibere
di riparto antecedenti la delibera n.166/2007, che alla data
dell’entrata in vigore della manovra finanziaria di cui al
decreto-legge n. 78/2010, attualmente in corso di conversione, risultino:
a) non programmate e non impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti;
b) derivanti da economie e accantonamenti a qualunque titolo prodottisi:
sono oggetto di riprogrammazione secondo regole,
indirizzi e criteri da definire con successiva delibera di
questo Comitato, di cui al seguente punto 3, da adottare entro il mese di settembre 2010, compatibilmente con
gli stanziamenti di bilancio, restando sospese le attività
di programmazione, riprogrammazione e rimodulazione
delle risorse FAS assegnate dal CIPE con delibere di riparto del Fondo di cui alle premesse, fatta eccezione per
quelle risorse finalizzate alla copertura di sanzioni maturate, nell’ammontare individuato per ciascuna Amministrazione nelle tavole allegate.
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1.2 Le risorse liberate che, alla data di assunzione della
presente delibera, risultino non impegnate attraverso assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti sono
altresì oggetto della riprogrammazione secondo le medesime modalità di cui al punto 1.1. e, comunque, in conformità con le disposizioni del QCS, obiettivo 1, paragrafo
6.3.6, così come integrate dalle decisioni del Comitato di
sorveglianza del 25 luglio 2008 e dell’8 ottobre 2009.
Tale disposizione non si applica alla quota parte delle
suddette risorse destinata a finanziare il completamento
dei progetti non conclusi inseriti nelle certificazioni finali
di spesa dei programmi operativi 2000-2006 e indicati nei
rapporti finali di esecuzione, secondo quanto disposto con
decisione della Commissione europea COM(2006) 3424,
del 1° agosto 2006, recante «Orientamenti sulla chiusura
degli interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali».
2. Attività di monitoraggio e verifica per interventi critici.
Gli interventi finanziati con risorse FAS il cui stato di
avanzamento rilevato dal monitoraggio evidenzi la potenziale presenza di criticità in fase di attivazione e/o attuazione saranno oggetto di un apposito programma di
verifiche da parte dell’Unità di verifica degli investimenti
pubblici (UVER) del citato Dipartimento per lo sviluppo
e la coesione economica, sulla base di un piano di lavoro
condiviso dal detto Dipartimento e dalle Amministrazioni
interessate.
In particolare le verifiche saranno eseguite su campioni
di interventi comunicati alle Amministrazioni interessate
e verteranno prioritariamente su:
interventi con un avanzamento economico (costo realizzato) nullo o inferiore al 10%;
interventi con un avanzamento economico superiore
al 10% ma che denotano lentezze o ritardi nella prosecuzione dell’investimento.
Le verifiche accertano:
le cause del mancato avanzamento dell’intervento;
le azioni necessarie, con la stima dei conseguenti
tempi, per la rimozione delle criticità.
L’UVER entro il 31 ottobre 2010 procederà a effettuare
le predette verifiche con riferimento a un primo campione di interventi. Gli esiti di tali verifiche saranno definiti
dall’UVER, congiuntamente con un rappresentante del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, entro il 31 gennaio 2011.
Sulla base degli esiti di tali verifiche, le Amministrazioni titolari delle risorse valutano l’eventuale definanziamento, ovvero l’assunzione di azioni correttive. In
mancanza di tali adempimenti viene sottoposta al CIPE
la proposta di riduzione delle assegnazioni alle Amministrazioni per un importo pari alle risorse FAS allocate
sugli interventi, che verranno riprogrammate ai sensi del
successivo punto 3.
Serie generale - n. 277
L’UVER sottoporrà altresì ad accertamento documentale la natura delle obbligazioni giuridicamente vincolanti
assunte sulle risorse liberate anteriormente alla data della
presente delibera, fermi restando i controlli a campione
sul corretto reimpiego delle risorse stesse già previsti in
conformità con le disposizioni del Quadro comunitario di
sostegno, obiettivo 1, paragrafo 6.3.6, così come integrate
dalle richiamate decisioni del Comitato di sorveglianza.
3. Indirizzi e criteri generali per la programmazione delle
risorse.
Con delibera di questo Comitato, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni nelle ipotesi di cui agli articoli 6-quater e 6-sexies del decreto-legge n. 112/2008, da adottarsi
entro il mese di settembre, saranno definiti gli obiettivi, i
criteri e le modalità della riprogrammazione delle risorse FAS e delle risorse liberate riprogrammabili ai sensi
del precedente punto 1, compresi gli ulteriori rimborsi
generati da progetti con diversa copertura finanziaria rendicontati sui Programmi comunitari 2007-2013, nonché
delle risorse derivanti dal definanziamento di interventi
di cui al precedente punto 2, nel rispetto della originaria
destinazione settoriale e territoriale.
La riprogrammazione terrà inoltre conto dell’insieme
delle risorse ordinarie, nazionali e regionali, disponibili
per investimenti pubblici su ciascun territorio, ivi comprese quelle previste dai contratti di servizio degli Enti
nazionali, che dovranno assicurare il loro pieno coinvolgimento nelle modalità di attuazione.
4. Aggiornamento degli esiti della ricognizione.
Qualora nel corso delle attività di cui ai punti precedenti dovessero emergere, anche in conseguenza del confronto con le regioni, le province autonome e le Amministrazioni centrali, dati diversi da quelli riportati nelle
tavole allegate alla presente delibera, il Ministero dello
sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica, provvederà ad aggiornare le tavole e ad informarne questo Comitato per la formale presa
d’atto.
Resta ferma la necessità di una puntuale e contestuale
verifica della compatibilità delle risorse riprogrammabili
risultanti dal monitoraggio effettuato dal Ministero dello
sviluppo economico con gli stanziamenti di bilancio.
Roma, 30 luglio 2010
Il Presidente: BERLUSCONI
Il segretario: MICCICHÈ
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7, Economia e finanze, foglio n. 249
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696,6
BASILICATA
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886,2
557,7
557,7
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1.353,9
463,5
149,1
686,8
6.870,2
6.123,1
2.248,8
628,5
545,0
62,7
171,1
74,3
17,5
112,8
53,7
37,4
15,6
83,5
0,0
-
1,5
13,8
0,7
-
0,3
2,8
0,4
4,4
59,0
-
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.917,0
1.374,0
1.109,0
n.p
2.165,0
995,0
353,0
(6)
10.978,5
10.978,5
207,0
724,0
583,0
977,0
165,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.642,4
5.642,4
1.616,3
164,1
1.206,0
n.p
(7)
5.336,1
5.336,1
95,3
1.189,8
711,0
1.167,0
385,0
n.p
1.582,0
18,0
188,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(8) = (6) - (7)
6.780,0
6.690,0
95,3
1.189,8
1.174,5
1.316,1
509,0
15,8
1.792,8
370,3
194,4
32,1
90,0
3,8
0,3
15,6
11,2
16,1
-
2,5
10,4
3,1
7,9
14,7
1,1
3,2
(9) = (3) + (8)
Risorse già
Valore minimo su
soggette a impegni Risorse liberate "dati certi" (al
giuridicamente
disponibili
lordo disimpegni
vincolanti
automatici FAS)
12.512,6
11.765,5
1.616,3
164,1
3.454,8
893,8
1.788,0
143,6
1.584,5
1.521,6
465,0
133,8
747,1
67,2
3,7
91,1
94,1
101,1
-
1,9
91,1
21,4
23,1
180,5
28,4
43,7
(10) = (4) + (7)
Importi
p
da
sottoporre a
verifica
19.292,6
18.455,5
1.711,6
1.353,9
4.629,3
2.209,9
2.297,0
159,4
3.377,3
1.891,9
659,3
165,9
837,1
71,0
4,0
106,7
105,3
117,2
-
4,4
101,5
24,5
31,0
195,2
29,5
46,9
(11) = (3) + (4) + (6)
Valore massimo su
"dati da verificare"
(al lordo disimpegni
automatici FAS)
3
Si riferisce ai rimborsi già ottenuti e comunicati dalle Autorità di Gestione dei Programmi operativi
Comprende l'ammontare dei disimpegni automatici a valere sulle assegnazioni FAS dal 2002 al 2005, già deliberati o accertati, per la mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nei termini previsti. Al fine di dare una esaustiva e completa informazione, tale ammontare è
stato riportato al lordo della quota parte per la quale l'amm.ne regionale ha già provveduto alla relativa copertura finanziaria, definanziando gli interventi interessati, o utilizzando parte delle economie o delle risorse non programmate. Per tale motivo, gli importi riportati in tabella per queste due
ultime voci sono da intendersi al lordo di tale ammontare.
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2
Comprende tutte le risorse FAS a titolarità regionale assengnate alla IIP dal 1998 al 2006, ivi comprese quelle per le quali il CIPE non ha previsto l'obbligo della programmazione tramite Accordo di Programma Quadro (APQ); non comprende le risorse FAS utilizzate per il finanziamento di
Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non confluite in APQ.
1
38,2%
16.057,9
Totale Italia
796,2
-
137,7
1.064,0
(5)
1.711,6
23,9%
4.067,8
SICILIA
124,0
143,6
1.001,5
544,6
300,0
133,8
747,1
67,2
3,7
91,1
94,1
101,1
-
1,9
91,1
21,4
23,1
180,5
28,4
43,7
Risorse
liberate
3
acquisite
1.353,9
11,4
463,5
37,1%
1.591,0
SARDEGNA
-
15,8
210,8
352,3
6,4
32,1
90,0
3,8
0,3
15,6
11,2
16,1
-
2,5
10,4
3,1
7,9
14,7
1,1
(4)
Disimpegni
automatici sulle
assegnazioni dal
2002 al 20052
PON TRASPORTI
124,0
40,6%
2.681,3
PUGLIA
1,7
119,2
299,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,2
(3) = (1) + (2)
Risorse da
interventi con
avanz. < 10%
"da valutare"
PON SIL
14,1
60,7%
588,4
Mezzogiorno Totale
Mezzogiorno
91,6
48,2%
3.806,3
CAMPANIA
MOLISE
6,4
53,2
40,7%
30,3%
744,4
1.882,1
CALABRIA
Centro-Nord Totale
ABRUZZO
VENETO
VALLE D'AOSTA
UMBRIA
3,8
67,7%
517,1
TOSCANA
70,0%
11,2
68,5%
662,7
PIEMONTE
367,5
16,1
87,8%
21,3
0,3
2,5
-
84,0%
41,3
P.A. TRENTO
79,0%
10,4
44,2%
214,5
MARCHE
23,3
3,1
82,8%
359,2
LOMBARDIA
15,6
7,9
79,6%
361,3
LIGURIA
53,6%
14,7
51,1%
652,3
LAZIO
278,0
1,1
65,3%
108,3
FRIULI-VENEZIA GIULIA
-
(2)
(1)
3,2
Risorse non
programmate
Economie e
accantonamenti
62,5%
Avanzamento
economico
%
150,6
Importo
1
complessivo
EMILIA-ROMAGNA
Regione
g
Risorse Liberate sui Fondi Comunitari
Importi in milioni di euro
Totale risorse disponibili
(FAS + Risorse liberate)
26-11-2010
Centro-Nord P.A. BOLZANO
Macro Area
Risorse
p
disponibili
"certe" (al lordo
disimpegni
automatici)
FAS assegnato alle Intese Istituzionali di Programma (IIP)
Allegato 1 alla Delibera CIPE n. 79/2010
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Serie generale - n. 277
10A14099
— 70 —
Pagina 119 di 250
37.488.457.509
1.206.640.404
881.563.972
530.573.209
159.939.706
11.051.057
7.000.000
173.000.000
1.206.640.404
996.330.915
638.391.209
159.939.706
18.000.000
7.000.000
173.000.000
42.698.610.266
12.798.517.159
15.962.992.707
2.737.484.000
1.306.257.648
Disponibilità residua
2.111.484.000
626.000.000
Utilizzo disponibilità (3)
Importi in euro
4.043.741.648
0
114.194.173
107.818.000
0
6.376.173
0
0
2.700.868.977
0
3.532.190
0
183.708.485
77.091.000
0
121.436.823
842.910.000
Risorse non impegnate /
programmate alla data del
31/05/2008 (2)
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(1) I dati rappresentati, soggetti ad aggiornamento, per il MIT sono da ritenersi ancora parziali. Sono inclusi, inoltre, i dati del MIUR per il quale l’art. 6 quater prevede una deroga
(2) Il dato sulle risorse non impegnate/programmate non coincide sempre con le differenze fra assegnazioni e impegni per la mancata comunicazione degli impegni per alcune linee progettuali
(3) Parte delle disponibilità delle risorse non impegnate/programmate è stata utilizzata con Delibere CIPE nn. 112/08 e 2/09 e con il provvedimento su misure a sostegno settori industriali in crisi
(4) Il dato relativo alle risorse non impegnate/programmate è da considerarsi al netto della quota di 148.005.378 € riattributa all'intervento "Autostrada Salerno - Reggio Calabria"
(5) Il dato relativo alle risorse non impegnate/programmate è da considerarsi al netto di 21.463.923 € non più recuperabili in quanto hanno già costituito economie di bilancio
(6) Il dato degli impegni è comprensivo dell'importo di 463.000.000 € relativo a risorse perenti
(7) Il dato relativo alle risorse non impegnate/programmate è da considerarsi al netto di 463.607.184 € che hanno già costituito economie di bilancio, reltivi alla voce "Trasferimenti alle Regioni"
Totale
953.294.333
493.867.810
28.000.000
2.700.474.300
594.029.000
291.828.276
2.883.637.424
14.656.604.830
Impegni / APQ (1)
953.294.333
508.577.677
28.000.000
3.318.297.017
671.120.000
291.828.276
3.262.014.108
15.499.514.830
Assegnazioni
26-11-2010
Ministero dell'Interno
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero degli Affari Esteri
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (4)
Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (5)
Ministero dello Sviluppo Economico (6)
- Comunicazioni
- Commercio internazionale
Ministero dell'Economia e delle Finanze (7)
- Trasferimenti alle Regioni (L.64)
- Invitalia (Ex Sviluppo Italia)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie
- Dipartimento Funzione Pubblica
- Dipartimento per le Pari Opportunità
- Dipartimento per gli Affari Regionali
- Dipartimento Protezione Civile
Amministrazioni Centrali
Allegato 2 alla Delibera CIPE n. 79/2010
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Serie generale - n. 277
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
7-4-2011
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Serie generale - n. 80
COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 11 gennaio 2011.
Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli
investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013. (Deliberazione n. 1/2011).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
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Consiglio regionale della Calabria
7-4-2011
II Commissione
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Consiglio regionale della Calabria
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II Commissione
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II Commissione
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II Commissione
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II Commissione
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Serie generale - n. 80
Roma, 11 gennaio 2011
Il Presidente delegato: TREMONTI
Il segretario: FITTO
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 189
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Consiglio regionale della Calabria
7-4-2011
II Commissione
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11A04567
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Consiglio regionale della Calabria
31-12-2011
II Commissione
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Serie generale - n. 304
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Visto inoltre l’art. 7, commi 26 e 27, della citata legge
COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA n. 122/2010, che ha attribuito, tra l’altro, al Presidente
DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.
Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di
rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica
regionale per l’attuazione del piano nazionale per il Sud.
(Deliberazione n. 62/2011).
ILCOMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (legge Þnanziaria 2003) e successive modiÞcazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero
dell’economia e delle Þnanze e il Ministero delle attività
produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti
con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall’art. 19, comma 5,
del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra
e si dà unità programmatica e Þnanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a Þnanziamento nazionale che,
in attuazione dell’art. 119, comma 5, della Costituzione,
sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree
del Paese;
Visto l’art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006,
n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006,
n. 181, che ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione e le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)
di cui al citato art. 61;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
sempliÞcazione, la competitività, la stabilizzazione della
Þnanza pubblica e la perequazione tributaria;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega
al Governo in materia di federalismo Þscale, in attuazione
dell’art. 119 della Costituzione, ed in particolare l’art. 16
della stessa legge, che, in relazione agli interventi di cui
all’art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,
a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire
l’effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede
l’attuazione attraverso interventi speciali organizzati in
piani organici Þnanziati con risorse pluriennali, vincolate
nella destinazione;
Visto l’art. 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, il quale, tra l’altro, dispone, a decorrere dall’anno
2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni
Þnanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero,
tra le quali è compresa la Missione di spesa “Sviluppo e
riequilibrio territoriale”, alla quale afferisce il FAS;
del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e
Þnanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e
coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella
gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo
economico;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,
recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della richiamata legge
n. 42/2009 e in particolare l’art. 4 del medesimo decreto
legislativo, il quale, tra l’altro, dispone che il FAS di cui
all’art. 61 della legge n. 289/2002 assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, ed è Þnalizzato a dare unità programmatica e Þnanziaria all’insieme
degli interventi aggiuntivi a Þnanziamento nazionale, che
sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010 con il quale, in attuazione del
richiamato art. 7, commi 26 e 27, della legge n. 122/2010
è stato conferito al Ministro per i rapporti con le Regioni
l’incarico in materia di coesione territoriale;
Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006,
n. 174 (G. U. n. 95/2007), con la quale è stato approvato
il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013;
Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007,
n. 166 (G. U. n. 123/2008), relativa all’attuazione del citato QSN 2007-2013 e alla programmazione del FAS per
lo stesso periodo;
Vista inoltre la delibera di questo Comitato 6 marzo
2009, n. 1 (G.U. n. 137/2009), con la quale, a seguito
delle riduzioni apportate al FAS da vari provvedimenti
legislativi intervenuti successivamente all’adozione della
predetta delibera n. 166/2007, è stata aggiornata la dotazione del FAS per il periodo di programmazione 20072013, assegnando, tra l’altro, nuovi valori ai Programmi
attuativi di interesse regionale e interregionale rispetto a
quelli stabiliti dalla precedente delibera n. 166/2007;
Vista la delibera di questo Comitato 30 luglio 2010,
n. 79 (G.U n. 277/2010) concernente la ricognizione, per
il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi Þnanziati dal FAS e delle risorse liberate nell’ambito dei programmi comunitari (ob. 1), che individua le
risorse allo stato disponibili ai Þni della riprogrammazione e prevede l’adozione, da parte di questo Comitato, di
una successiva delibera che deÞnisca gli obiettivi, i criteri
e le modalità da seguire nella riprogrammazione di tali
risorse;
Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011,
n. 1 (G.U. n. 80/2011), concernente gli obiettivi, i criteri
e le modalità di programmazione delle risorse per le aree
sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti
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Consiglio regionale della Calabria
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II Commissione
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per i periodi 2000-2006 e 2007-2013, con la quale, per effetto della riduzione della dotazione Þnanziaria della missione di spesa “Sviluppo e riequilibrio territoriale” alla
quale afferisce il FAS, disposta dall’art. 2 della citata legge n. 122/2010, si è tra l’altro provveduto a rideterminare
il valore dei Programmi attuativi regionali (PAR) - FAS,
come da tabella allegata alla delibera stessa;
Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera
n. 1/2011, che prevede il Þnanziamento di progetti strategici, anche di carattere infrastrutturale, relativi ad interventi di rilievo nazionale, di rilievo interregionale, nonché di rilevanza strategica regionale;
Visto inoltre il punto 5 della richiamata delibera
n. 1/2011 che prevede che gli interventi strategici per il
Sud, prioritari e/o di maggiore complessità attuativa, siano oggetto di appositi atti negoziali denominati “contratti
istituzionali di sviluppo”, volti a deÞnire in particolare
responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi stessi, e condizionalità secondo quanto disciplinato con il richiamato decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88, di attuazione dell’art. 16 della legge n. 42/2009;
Visto, inoltre, il punto 8 della medesima delibera
n. 1/2011 che al Þne di sostenere l’aggiornamento degli
interventi strategici ed i processi di riprogrammazione
delle risorse prevede, anche in coerenza con i principi di
cui all’art. 30, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, l’attivazione di nuove modalità operative per il Þnanziamento di studi di fattibilità e progetti preliminari;
Condivisa l’esigenza, anche in attuazione del decreto
legislativo n. 88/2011, di concentrare su interventi infrastrutturali di rilevanza strategica le risorse del FAS (Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell’art. 4 del
medesimo decreto legislativo n. 88/2011) relative ai sopra
citati cicli di programmazione;
Considerato altresì che il Piano nazionale per il Sud
(PNS), approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2010, intende realizzare grandi progetti infrastrutturali a rete, materiali e immateriali, destinati principalmente al sistema dei collegamenti dorsali e trasversali, con
speciÞco riferimento al sistema ferroviario Alta Capacità/
Alta Velocità, alle opere logistiche ed in particolare ai seguenti sistemi ferroviari e viari:
a) i sistemi ferroviari Napoli - Bari - Lecce - Taranto,
Salerno - Reggio Calabria e Catania - Palermo;
b) i sistemi stradali Olbia - Sassari ed il completamento della autostrada Salerno - Reggio Calabria;
Tenuto conto che per il medesimo Piano Nazionale per
il Sud l’obiettivo infrastrutturale prioritario è la realizzazione nel Sud, entro il prossimo decennio, di un sistema
ferroviario moderno capace di favorire l’uniÞcazione nazionale del Paese e di accrescere le possibilità di sviluppo
del mercato interno e che il perno di questa strategia è la
realizzazione dell’Alta Capacità sulle tre linee Napoli –
Bari – Lecce – Taranto, Salerno – Reggio Calabria, Catania – Palermo ed il completamento dei progetti di minore
portata di cui alla decisione “Europa 2020”;
Rilevato che il collegamento stradale Olbia - Sassari
forma l’asse trasversale della conÞgurazione viaria fondamentale della Sardegna, imperniata sull’arteria longitudinale Cagliari-Oristano-Sassari-Porto Torres, e raccorda
Serie generale - n. 304
il principale punto di immissione dei ßussi provenienti
dal continente alle conurbazioni di Sassari e di Alghero
e ai centri turistici della costa nord-orientale dell’isola;
Tenuto conto della centralità strategica del completamento dell’asse autostradale Salerno - Reggio Calabria,
in correlazione con la rilevata priorità della realizzazione
del Corridoio 1 (Berlino – Palermo), sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, come emerge, tra l’altro, dal
Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013;
Ritenuto inoltre di dover condividere quanto prospettato dalle Regioni del Sud con riferimento agli ulteriori
interventi infrastrutturali dotati di una signiÞcativa rilevanza strategica regionale, ai sensi del punto 3 della richiamata delibera n. 1/2011, interventi che costituiscono
pertanto strumento prioritario per lo sviluppo del Mezzogiorno che si intende perseguire per mezzo del Piano
nazionale per il Sud;
Ritenuto in particolare che gli interventi previsti dalla
presente delibera rispondono all’esigenza di colmare rilevanti fabbisogni trasportistici oggi non adeguatamente
soddisfatti, favorendo in particolare il riequilibrio modale
a favore del trasporto su ferro rispetto a quello su gomma
sui percorsi di medio-lungo raggio fra le ripartizioni geograÞche del Paese, agendo sia sul comparto delle merci, ponendo i presupposti per lo sviluppo di un’offerta di
Alta Capacità ferroviaria anche nel Mezzogiorno, sia su
quello delle persone, con il decongestionamento di alcuni
assi stradali interni al Mezzogiorno e il concreto avvio,
in prospettiva, di alternative competitive al mezzo aereo;
Tenuto conto della necessità di assicurare la copertura
Þnanziaria di tali interventi, anche attraverso una riduzione delle risorse FAS assegnate in passato da questo
Comitato a favore dei Programmi attuativi interregionali
(PAIN) 2007-2013 “Attrattori culturali, naturali e turismo” e “Energie rinnovabili e risparmio energetico”;
Tenuto conto che per la copertura Þnanziaria di questi
interventi è necessario procedere anche a una ulteriore riduzione della riserva premiale concernente gli “Obiettivi
di servizio” rispetto a quanto stabilito con la propria delibera n. 1/2011, con la conseguente esigenza di prevedere
una nuova articolazione delle risorse residue tra i relativi
ambiti di riferimento;
Rilevata la necessità di alimentare un efÞcace ciclo di
programmazione e progettazione degli interventi strategici per migliorarne la qualità e accelerarne la realizzazione, rafforzando, anche attraverso una speciÞca azione
di sistema, i processi di collaborazione istituzionale fra
le amministrazioni interessate, con particolare riguardo
all’attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo;
Ritenuto di dover proseguire, anche per gli anni successivi al 2011, le iniziative tese all’accelerazione della
spesa dei fondi strutturali 2007-2013 già avviate con la
delibera n. 1/2011, attraverso l’individuazione, nei contratti istituzionali di sviluppo, di possibili clausole di
collegamento tra l’andamento della spesa dei programmi
coÞnanziati e l’erogazione delle risorse FAS assegnate
con la presente delibera alle infrastrutture strategiche interregionali e regionali;
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Consiglio regionale della Calabria
31-12-2011
II Commissione
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Serie generale - n. 304
Vista la proposta n. 2649/270/Alfa/Gab datata 27 luglio 2011 del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale che ha trasmesso il documento programmatico contenente gli interventi strategici nazionali di cui al
punto 4 della delibera n. 1/2011, condivisi con i Ministri dell’economia e delle Þnanze e delle infrastrutture e trasporti,
documento elaborato sulla base degli atti, della documentazione e delle informazioni forniti dai concessionari RFI
S.p.A e ANAS S.p.A e veriÞcati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Preso atto della copertura Þnanziaria degli interventi oggetto della presente delibera, con riferimento ai singoli
stralci e/o lotti che compongono le opere, e ritenuto di dover articolare tale copertura in prospetti sinottici che consentano l’individuazione delle risorse già disponibili per singoli interventi/lotti e per tipologia di fonte Þnanziaria, nonché
delle risorse necessarie per il completamento degli stralci e/o lotti funzionali indicati (con riferimento alla progettazione e/o realizzazione degli interventi);
Preso atto degli esiti del processo di concertazione istituzionale e tecnica intercorso con le Regioni interessate
riguardo gli interventi previsti dalla presente delibera;
Ritenuto pertanto di dover procedere con urgenza all’adozione della presente delibera che sarà trasmessa alla
Conferenza Stato – Regioni per acquisirne il relativo parere, tenuto conto che vengono apportate ulteriori riduzioni
alle dotazioni Þnanziarie concernenti i PAIN 2007 – 2013 “Attrattori culturali, naturali e turismo” e “Energie rinnovabili e risparmio energetico” e gli “Obiettivi di servizio”;
Condivisa con le Amministrazioni interessate l’individuazione dell’ordine di priorità secondo il quale debbono
essere rese disponibili le risorse - con riferimento sia alla progettazione degli interventi, sia alla loro realizzazione che ha portato, nell’ambito del Piano per il Sud, alla selezione degli interventi di cui alla presente delibera;
Delibera:
1. Riprogrammazione di assegnazione FAS 2007-2013
Tenuto conto dell’esigenza di destinare risorse all’attuazione del Piano nazionale per il Sud (PNS), le assegnazioni a carico del FAS (Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 88/2011) di cui
alle delibere di questo Comitato relative alla programmazione 2007-2013 sono ridotte per l’importo complessivo di
1.851,59 milioni di euro, come indicato alla tavola 1.
2. Individuazione e Þnanziamento delle infrastrutture strategiche del Piano Nazionale per il Sud
A) Infrastrutture strategiche nazionali
1. I seguenti interventi strategici nazionali sono individuati come prioritari per lo sviluppo del Mezzogiorno che
si intende perseguire per mezzo del Piano Nazionale per il Sud:
a) Direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto (potenziamento infrastrutturale);
b) Direttrice ferroviaria Catania-Palermo (potenziamento infrastrutturale);
c) Direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria (potenziamento tecnologico);
d) SS Olbia-Sassari;
e) Autostrada Salerno-Reggio Calabria (completamento interventi in corso).
2. Gli interventi strategici nazionali di cui al punto 1 presentano attualmente un fabbisogno stimato in 10.880,6
milioni di euro.
3. Al Þne di dare risposta alle esigenze infrastrutturali evidenziate in premessa, sono pertanto assegnate ai suddetti interventi risorse pari a 1.653,6 milioni di euro, come indicato nella tavola 2, per la cui copertura sono destinate
le risorse rivenienti dalle quote regionali della politica regionale unitaria nazionale 2007-2013.
Il relativo impegno Þnanziario è conseguentemente limitato alle predette assegnazioni disposte con la presente
delibera che sono Þnalizzate alla realizzazione di interventi, ovvero di singoli lotti, interamente Þnanziati.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
31-12-2011
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Serie generale - n. 304
Tavola 2. Piano Nazionale per il Sud – Assegnazione risorse
ad infrastrutture strategiche nazionali
(milioni di euro)
CIS
Finanziamenti
Ass. presente Ulteriore
disponibili
Fabbisogno
delibera
fabbisogno
Costo
Direttrice ferroviaria Catania - Palermo
7.700,0
2.057,0
5.643,0
0,0
5.643,0
Direttrice ferroviaria Napoli - Bari
Direttrice ferroviaria Salerno - Reggio
Calabria
7.091,0
2.717,0
4.374,0
790,0
3.584,0
200,0
0,0
200,0
200,0
0,0
850,0
443,5
406,5
406,5
0,0
270,0
230,0
40,0
40,0
0,0
3.586,8
3.369,7
217,1
217,1
0,0
19.697,8
8.817,2
10.880,6
1.653,6
9.227,0
S.S. Sassari - Olbia
Direttrice ferroviaria Salerno - Reggio
Calabria (potenziamento tecnologico)
Autostrada Salerno - Reggio Calabria
(completamento interventi in corso)
Totale complessivo
Per la Direttrice Catania - Palermo i finanziamenti disponibili, per un importo pari a 482 milioni di euro,
sono previsti a valere sulla quota destinata alla Regione Siciliana nell’ambito delle risorse nazionali e
comunitarie del PON Reti e Mobilità e del PO Fesr regionale 2007-2013.
4. Sulla base degli accordi intervenuti con le Regioni, le risorse assegnate di cui al precedente punto 3 provengono
dai seguenti coÞnanziamenti dei programmi attuativi regionali (PAR), e dalle riduzione di risorse di cui al punto 1 effettuate a carico dei programmi attuativi interregionali (PAIN) e degli obiettivi di servizio, come indicato alla tavola 3.
Tavola 3. Piano Nazionale per il Sud – Copertura finanziaria delle assegnazioni
ad infrastrutture strategiche nazionali
(milioni di euro)
CIS
Ass.
PAR PAR
presente PUG MOL
delibera
Direttrice ferroviaria Napoli - Bari
Direttrice ferroviaria Salerno - Reggio
Calabria
790,0 100,0
S.S. Sassari - Olbia
Direttrice ferroviaria Salerno - Reggio
Calabria (potenziamento tecnologico)
Autostrada Salerno - Reggio Calabria
(completamento interventi in corso)
406,5
PAR
CAM
PAR
SAR
PAR
SIC
PAR PAR Riduzione
CAL BAS PAIN/ODS
100,0
590,0
200,0
200,0
406,5
40,0
40,0
217,1
63,5
1.653,6 100,0
163,5
406,5
200,0
40,8
112,8
40,8
742,8
5. In particolare, ciascuna delle infrastrutture strategiche di cui alla precedente tavola 2 si compone del programma di interventi speciÞcati nelle successive tavole 4-8. Nell’ambito del contratto istituzionale di sviluppo relativo agli
interventi possono essere previste rimodulazioni dei Þnanziamenti, ferma restando la Þnalizzazione degli stessi alla
realizzazione di interventi, ovvero di singoli lotti, interamente Þnanziati. Le predette rimodulazioni sono oggetto di
informativa periodica a questo Comitato, con relazioni semestrali che saranno presentate, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, dal Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale.
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Serie generale - n. 304
Tavola 4. Direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto (potenziamento infrastrutturale)
(milioni di euro)
Tipo Intervento Intervento
Infrastruttur
ali
Oggetto del
finanziamento
Finanziamenti
Ass. presente Ulteriore
disponibili
Fabbisogno
delibera
fabbisogno
Bari Sud (Bari centrale-Bari Torre a
Mare)
Intera opera
391,0
391,0
0,0
0,0
Raddoppio Bari S. Andrea- Bitetto
Intera opera
220,0
220,0
0,0
0,0
Raddoppio Bovino-Orsara
Intera opera
300,0
300,0
0,0
0,0
Raddoppio Cancello-Frasso Telesino
Intera opera
730,0
530,0
200,0
200,0
0,0
Raddoppio Frasso Telesino Vitulano
Progettazione
definitiva
986,0
986,0
21,0
965,0
Raddoppio in variante Apice-Orsara
Progettazione
definitiva
2.676,0
10,0
2.666,0
47,0
2.619,0
0,0
0,0
Tratta Cervaro-Bovino
Intera opera
230,0
230,0
Variante Cancello-Napoli
Intera opera
813,0
612,0
201,0
201,0
0,0
6.346,0
2.293,0
4.053,0
469,0
3.584,0
18,0
18,0
0,0
85,0
85,0
0,0
Infrastrutturali Totale
Tecnologici
Costo
Completamento attrezzaggio BariTaranto
Intera opera
18,0
Completamento SCC Adriatica
Intera opera
78,0
78,0
Nodo di Bari (ACC Bari P.N.)
Intera opera
160,0
160,0
Nodo di Napoli: ACC Napoli centrale
Intera opera
85,0
Nodo di Napoli: potenziamento
capacità.
Intera opera
77,0
Nodo di Napoli: potenziamento
tecnologico- ulteriore fase
Intera opera
28,0
28,0
28,0
0,0
PRG e ACC Bari centrale
Intera opera
90,0
90,0
90,0
0,0
Intera opera
60,0
60,0
60,0
0,0
Intera opera
Intera opera
Intera opera
Intera opera
Intera opera
10,0
79,0
30,0
15,0
15,0
745,0
10,0
10,0
0,0
424,0
15,0
15,0
321,0
0,0
15,0
15,0
321,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.091,0
2.717,0
4.374,0
790,0
3.584,0
PRG e ACC Lecce
Ripristino itinerario merci Napoli Bari (a Foggia)
SCC Bari-Lecce
SCC Bari-Taranto
Velocizzazione Bari-Lecce
Velocizzazione Napoli-Bari
Tecnologici Totale
Totale complessivo
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77,0
79,0
30,0
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Serie generale - n. 304
Tavola 5. Direttrice ferroviaria Salerno Reggio Calabria
(milioni di euro)
Tipo Intervento Intervento
Nuove
Opere
Abbassamento piano binari ed
intubazione percorso
Costo
Intera opera
200,0
0,0
200,0
200,0
0,0
200,0
0,0
200,0
200,0
0,0
230,0
0,0
0,0
Nuove Opere Totale
Tecnologici
Finanziamenti
Ass. presente Ulteriore
disponibili
Fabbisogno
delibera
fabbisogno
Oggetto del
finanziamento
Velocizzazione Battipaglia-PaolaReggio Calabria
Intera opera
230,0
Velocizzazione principali linee
(upgrading) - interventi accessori
Intera opera
30,0
30,0
30,0
0,0
Velocizzazione principali linee:
upgrading
Intera opera
10,0
10,0
10,0
0,0
Tecnologici Totale
270,0
230,0
40,0
40,0
0,0
Totale complessivo
470,0
230,0
240,0
240,0
0,0
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Serie generale - n. 304
Tavola 6. Direttrice ferroviaria Catania – Palermo
(milioni di euro)
Tipo Intervento Intervento
Infrastruttur
ali
Nodo Catania / Interramento km 2
Oggetto del
finanziamento
Progettazione
definitiva
Ass.
presente
delibera
Ulteriore
fabbisogno
464,0
8,0
456,0
0,0
456,0
Nodo di Palermo
Intera opera
1.077,0
1.077,0
0,0
0,0
0,0
Raddoppio bivio Zurria-Catania
Acquicella
Intera opera
116,0
116,0
0,0
0,0
0,0
Tratta Bicocca-Motta
Intera opera
96,0
96,0
0,0
0,0
0,0
Progettazione
preliminare
1.446,0
6,0
1.440,0
0,0
1.440,0
Studio di
fattibilità
3.749,0
2,0
3.747,0
0,0
3.747,0
Tratta Catenanuova-Enna
Tratta Enna-Pollina-Castelbuono
Tratta Motta-Catenanuova
Intera opera
384,0
384,0
0,0
0,0
0,0
Tratto Catania Ognina-Catania
Centrale
Intera opera
116,0
116,0
0,0
0,0
0,0
Velocizzazione PA-CT - tratta
Roccapalumba-Marianopoli
Intera opera
62,0
62,0
0,0
0,0
0,0
7.510,0
1.867,0
5.643,0
0,0
5.643,0
Intera opera
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
Intera opera
28,0
28,0
0,0
0,0
0,0
Intera opera
132,0
132,0
0,0
0,0
0,0
190,0
190,0
0,0
0,0
0,0
7.700,0
2.057,0
5.643,0
0,0
5.643,0
Infrastrutturali Totale
Tecnologici
Costo Finanziamenti
Fabbisogno
disponibili
Potenziamento e velocizzazione
itinerario Palermo-Catania
Potenziamento e velocizzazione
Messina-Palermo e MessinaSiracusa
SCC Palermo-Messina e MessinaCatania-Siracusa
Tecnologici Totale
Totale complessivo
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Tavola 7. Autostrada Salerno – Reggio Calabria
(milioni di euro)
Tipo Intervento Intervento
Tronco 1 - Tratto 2 - Lotto 1 Completam
Stralcio 2 - dal Km 22+400 al Km
ento
23+000
Oggetto del
finanziamento
Costo
Finanziamenti
Ass. presente Ulteriore
disponibili
Fabbisogno
delibera
fabbisogno
Intera opera
42,3
38,1
4,2
4,2
0,0
Intera opera
1.040,3
958,7
81,6
81,6
0,0
Intera opera
301,1
278,1
23,0
23,0
0,0
Intera opera
374,1
339,6
34,5
34,5
0,0
Intera opera
978,5
953,2
25,3
25,3
0,0
Intera opera
562,1
532,1
30,0
30,0
0,0
Intera opera
288,5
270,0
18,5
18,5
0,0
Completamento Totale
3.586,8
3.369,7
217,1
217,1
0,0
Totale complessivo
3.586,8
3.369,7
217,1
217,1
0,0
MACROLOTTO 2 dal Km 108+000 al
Km 139+000
MACROLOTTO 3 Parte 3 - da
svincolo di Campotenese a svincolo
di Morano Castrovillari
MACROLOTTO 4B - da svincolo di
Altilia escluso a svincolo di Falerna
incluso
MACROLOTTO 5 da svincolo Gioia
Tauro (escluso) a svincolo di Scilla
(escluso)
MACROLOTTO 6 dallo Svincolo di
Scilla (incluso) a Reggio Calabria
Tronco 1 - Tratto 5 - Lotto 4 - da
svincolo Contursi a svincolo
Sicignano.
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Tavola 8. S.S. Olbia – Sassari
(milioni di euro)
B) Infrastrutture strategiche interregionali e regionali
6. Gli interventi strategici interregionali e regionali individuati come prioritari per lo sviluppo del Mezzogiorno
che si intende perseguire per mezzo del Piano Nazionale per il Sud sono riportati, per un costo complessivo pari a
10.227,3 milioni di euro, nell’elenco allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.
7. Gli interventi strategici di cui al punto 6 hanno attualmente un fabbisogno pari a 7.203 milioni di euro, alla
cui copertura sono destinate le risorse del FAS (Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell’art. 4 del decreto
legislativo n. 88/2011) rivenienti dalle quote regionali della politica regionale unitaria nazionale 2007-2013 ed inoltre
le risorse rivenienti dalle riduzioni di cui al precedente punto 1 apportate ai Programmi attuativi interregionali (PAIN)
2007-2013 “Attrattori culturali, naturali e turismo” e “Energie rinnovabili e risparmio energetico” e agli “Obiettivi di
servizio”.
8. Al Þne di dare risposta alle esigenze infrastrutturali evidenziate in premessa, sono pertanto assegnate ai suddetti interventi risorse pari a 5.817,7 milioni di euro come indicato nella tavola 9. Il relativo impegno Þnanziario è
conseguentemente limitato alle predette assegnazioni disposte con la presente delibera che sono Þnalizzate alla realizzazione di interventi, ovvero di singoli lotti, interamente Þnanziati.
Nell’ambito del contratto istituzionale di sviluppo relativo agli interventi possono essere previste rimodulazioni
dei Þnanziamenti, ferma restando la Þnalizzazione degli stessi alla realizzazione di interventi, ovvero di singoli lotti,
interamente Þnanziati. Le predette rimodulazioni sono oggetto di informativa periodica a questo Comitato, con relazioni semestrali, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, che saranno presentate dal Ministro per i rapporti con
le Regioni e la coesione territoriale.
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Tavola 9. Piano Nazionale per il Sud – Assegnazione risorse ad infrastrutture
strategiche interregionali e regionali
(milioni di euro)
Costo
CIS
Competenza re
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
Basilicata - Infrastrutture Stradali
1.359,5
202,7
1.156,8
206,5
950,3
Basilicata - Ferrovie
212,0
0,0
212,0
212,0
0,0
SS182 - Trasversale delle Serre
221,6
35,7
185,9
185,9
0,0
Calabria - Interventi complementari
244,0
4,0
240,0
240,0
0,0
Calabria - Corridoi stradali e autostradali
537,3
102,9
434,4
122,4
312,0
Calabria - Schemi idrici ed acquedotti
135,0
0,0
135,0
135,0
0,0
Autostrada Jonica E90 (completamento interventi in corso)
433,7
393,7
40,0
40,0
0,0
Campania - Opere ferroviarie
584,8
0,0
584,8
584,8
0,0
Campania - Opere viarie
523,0
523,0
523,0
0,0
73,8
73,8
73,8
0,0
Campania - Porti e interporti
MOLISE
Termoli-San Vittore
1.244,0
1.044,0
200,0
200,0
0,0
40,3
0,0
40,3
40,3
0,0
Molise - Sisma 2002
513,6
167,4
346,2
346,2
0,0
Puglia - Idrico
330,0
330,0
330,0
0,0
Puglia - adeguamento e potenziamento delle ferrovie
126,0
0,0
126,0
126,0
0,0
Puglia - Viabilità stradale
337,4
0,0
337,4
337,4
0,0
Puglia - Nodi aeroportuali
81,0
0,0
81,0
81,0
141,5
15,0
126,5
126,5
8,0
8,0
8,0
17,0
17,0
17,0
17,0
442,1
229,9
100,0
1.215,9
7.203,0
17,0
437,0
229,9
100,0
1.097,9
5.817,7
Molise - Danni alluvionali/eventi atmosferici
PUGLIA
Finanziamenti
Ass. presente Ulteriore
Fabbisogno
disponibili
delibera
fabbisogno
Puglia - sistemi di trasporto e logistica in ambito urbano
Puglia - Aree insidiamento produttivo
Puglia - Banda larga
Puglia - Turismo
Sardegna - Trasporti
Sardegna - Idrico
Circumetnea
SICILIA
Sicilia - Settore stradale
Totale complessivo
17,0
850,2
236,0
147,0
1.813,5
10.227,3
Sardegna
0,0
408,1
6,1
47,0
597,7
3.024,3
0,0
5,0
0,0
0,0
118,0
1.385,3
9. Sulla base degli accordi intervenuti con le Regioni richiamati in premessa, le risorse assegnate di cui al precedente punto 8 provengono dai seguenti coÞnanziamenti dei programmi attuativi regionali (PAR), e dalle riduzione di
risorse di cui al punto 1 effettuate a carico dei programmi attuativi interregionali (PAIN) e degli obiettivi di servizio,
come indicato alla tavola 10.
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Serie generale - n. 304
Tavola 10. Piano Nazionale per il Sud – Copertura finanziaria delle assegnazioni
alle infrastrutture strategiche interregionali e regionali
(milioni di euro)
D
CIS
Tipo C Competenza regionale
R
BASILICATA
Basilicata - Infrastrutture Stradali
Basilicata - Ferrovie
BASILICATA Totale
CALABRIA
SS182 - Trasversale delle Serre
Calabria - Interventi complementari
Calabria - Corridoi stradali e autostradali
Calabria - Schemi idrici ed acquedotti
Autostrada Jonica E90 (completamento interventi in
corso)
CALABRIA Totale
CAMPANIA
Campania - Opere ferroviarie
Campania - Opere viarie
Campania - Porti e interporti
CAMPANIA Totale
MOLISE
Termoli-San Vittore
Molise - Danni alluvionali/eventi atmosferici
Molise - Sisma 2002
MOLISE Totale
PUGLIA
Puglia - Idrico
Puglia - adeguamento e potenziamento delle ferrovie
Puglia - Viabilità stradale
Puglia - Nodi aeroportuali
Puglia - sistemi di trasporto e logistica in ambito urbano
Puglia - Aree insidiamento produttivo
Puglia - Banda larga
Puglia - Turismo
PUGLIA Totale
Sardegna
Sardegna - Trasporti
Sardegna - Idrico
Sardegna Totale
SICILIA
Circumetnea
Sicilia - Settore stradale
SICILIA Totale
Totale
Totale complessivo
a
ti
Ass.
PAR
presente PUG PAR
delibera
MOL
206,5
212,0
418,6
185,9
240,0
122,4
135,0
40,0
723,4
584,8
523,0
73,8
1.181,6
200,0
40,3
346,2
586,5
330,0
126,0
337,4
81,0
126,5
8,0
17,0
17,0
1.042,9
437,0
229,9
666,9
100,0
1.097,9
1.197,9
5.817,7
5.817,7
PAR
CAM PAR
SAR
0,0
0,0
Riduzione
PAR
SIC
PAR PAR PAIN/ODS
CAL BAS
206,5
0,0
12,0
200,0
218,6
200,0
185,9
0,0
220,0
20,0
122,4
0,0
135,0
0,0
663,4
584,8
523,0
73,8
1.181,6
0,0
0,0
330,0
126,0
244,9
81,0
91,5
8,0
17,0
17,0
915,4
437,0
229,9
666,9
915,4
915,4
100,0
992,9
1.092,9
0,0 1.181,6 666,9 1.092,9 663,4 218,6
0,0 1.181,6 666,9 1.092,9 663,4 218,6
40,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
40,3
346,2
586,5
0,0
0,0
92,5
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
127,5
0,0
0,0
0,0
0,0
105,0
105,0
1.079,0
1.079,0
10. Gli interventi che saranno completati entro il 2015 saranno rendicontati a valere sulla dotazione Þnanziaria
2007-2013 dei Fondi strutturali, se ammissibili secondo le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
C) Disposizioni comuni
11. L’attuazione dei suesposti interventi strategici prioritari nazionali e regionali avverrà attraverso appositi contratti istituzionali di sviluppo, come indicato nella delibera n. 1/2011, in particolare al punto 5), ed ai sensi dell’art. 6
del decreto legislativo n. 88/2011. Per quanto non previsto nella presente delibera si applicano le disposizioni normative vigenti in materia e le procedure e le modalità già consolidate nell’ambito del FAS.
12. Al Þne di assicurare il conseguimento degli obiettivi e delle priorità del Piano Nazionale per il Sud e promuovere l’attuazione di quanto previsto dalla delibera di questo Comitato n. 1/2011, in particolare dai punti 3), 5) e
8) e predisporre tutte le condizioni necessarie per concentrare le risorse e accelerare la realizzazione degli interventi
strategici, con particolare riguardo ai prescritti livelli di progettazione e alle necessarie analisi di fattibilità, anche in
vista dell’avvio del prossimo periodo di programmazione delle politiche di coesione, è istituita l’Azione di sistema
Piano nazionale per il Sud. L’Azione è realizzata d’intesa con le amministrazioni centrali e regionali e sostiene le
forme di cooperazione istituzionale tra le Amministrazioni direttamente impegnate nell’attuazione degli interventi del
Piano anche al Þne di assicurare la sussistenza dei criteri di cui all’art. 5, comma 4, lettera c) del decreto legislativo
n. 88/2011. Entro 30 giorni dalla presente delibera il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale
deÞnisce ed attiva l’Azione di sistema Piano nazionale per il Sud, cui è destinata una quota della riduzione di risorse di
cui al punto 1 per un ammontare non superiore allo 0,4 per cento del valore delle assegnazioni disposte con la presente
delibera pari a 7.471,3 milioni di euro.
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13.Tutte le risorse oggetto di assegnazione con la presente delibera saranno trasferite alle Regioni interessate ed
utilizzate dalle medesime nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno. Le risorse provenienti dai programmi
attuativi interregionali e dagli obiettivi di servizio saranno trasferite alle Regioni interessate nell’ambito del contratto
istituzionale di sviluppo. Per la quota delle risorse destinate alle infrastrutture strategiche di interesse nazionale detta
previsione potrà essere oggetto di riesame in coerenza con la legge di stabilità, nonché con la revisione del patto di
stabilità interno e con le regole europee.
Roma, 3 agosto 2011
Il Presidente: BERLUSCONI
Il Segretario: MICCICHÉ
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2011
UfÞcio controllo Ministeri economico-Þnanziari, registro n. 12 Economia e Þnanze foglio n. 33
Allegato – Elenco infrastrutture strategiche interregionali e regionali
(importi in milioni di euro)
Competenza
regionale
CIS
Basilicata Infrastrutture
BASILICATA Stradali
Infrastruttura
Stradale
Oggetto del
finanziamento
Intervento
S.S. n° 655 "Bradanica" II° tronco - III° lotto
"Del Capo Posto 1° stralcio"
- COMPLETAMENTO S.S. n° 658 "Nuovo itinerario PZ-Melfi" interventi di messa in sicurezza
S.S. n° 95 "adeguamento svincolo per
SATRIANO"
Intera opera
S.S. n° 95 "Tito-Brienza" - VI° Lotto "Variante
di Brienza"
Intera opera
COMPLETAMENTO - costruzione del 1°
Lotto, dalla S.S. 585 all’abitato di Lauria.
Intera opera
S.S. n° 18 "eliminazione pericolo di caduta
massi (Maratea)"
Intera opera
S.S. "Strada Fondo Valle Sauro" - Corleto
Perticara - S.P. Camastra 1°-2°-3° Lotto
Intera opera
Basilicata Ferrovie
Ferrovie
Intera opera
MURGIA-POLLINO - tratto: MateraFerrandina-Pisticci
Intera opera
MURGIA-POLLINO - tratto: Basentana-SS.
Sinnica (Pisticci-Tursi)
Intera opera
Intera opera
Itinerario
Linea Potenza – Foggia - Ammodernamento
ferroviario
Potenza - Foggia
Ulteriore
fabbisogno
15,0
8,5
6,6
6,6
0,0
200,0
10,0
190,0
35,1
154,9
17,0
0,0
17,0
0,3
16,8
10,0
0,0
10,0
0,3
9,8
125,7
96,0
29,7
29,7
0,0
6,8
3,2
3,6
3,6
0,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
85,0
85,0
0,0
0,0
0,0
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
300,0
0,0
300,0
2,5
297,5
300,0
0,0
300,0
2,5
297,5
100,0
0,0
100,0
55,1
44,9
130,0
0,0
130,0
1,0
129,0
8,8
0,0
8,8
8,8
0,0
3,2
0,0
3,2
3,2
0,0
Intera opera
SALERNO-POTENZA-BARI:
Tronco I: Valico di Pazzano: collegamento
S.S. 407 – S.S. 96 bis (circa 21 km);
Potenziamento e velocizzazione della tratta
Genzano – Basentello - Linea Altamura –
Avigliano Lucania delle Ferrovie Appulo
Lucane S.r.l.
Progetto di adeguamento e riqualificazione
del nodo logistico intermodale di Pisticci
Ass.
presente
delibera
Intera opera
Intera opera
Gioia del Colle-Matera
Finanziamenti
Fabbisogno
disponibili
Intera opera
S.S. n° 95 "Costruzione dello svincolo per
l'abitato di Tito in località Nuvolese"
Adeguamento strutturale e messa in
sicurezza dell'Itinerario Basentano
(compreso Raccordo Autostradale SicignanoPotenza) ed innalzamento dell'accessibilità
alla città capoluogo di regione
Costo
Intera opera
Intera opera
Intera opera
BASILICATA Totale
— 52 —
Pagina 143 di 250
200,0
0,0
200,0
200,0
0,0
1.571,6
202,7
1.368,9
418,6
950,3
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
31-12-2011
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Competenza
regionale
CALABRIA
CIS
Infrastruttura
Oggetto del
finanziamento
Intervento
Tronco 1° - Lotto 1° - 1° Stralcio
SS182 SS 182
Trasversale delle Trasversale delle completamento: Vazzano
serre
Serre
Tronco 5 - Lotto 4 - 1° Stralcio
Tronco 5 - Lotto 4 - 2° Stralcio
Tronco 5 - Lotto 5
SS 182 Trasversale delle Serre Superamento del colle dello Scornari
mobilità
Metropolitana di Reggio Calabria
sostenibile di
Reggio Calabria
Valorizzazione
Bonifica area archeologica
area
archeologica
antica Kroton
Autostrada
Jonica E90
(completamento
interventi in
corso)
Ass.
presente
delibera
Ulteriore
fabbisogno
6,5
6,5
0,0
95,3
36,1
0,0
33,7
95,3
36,1
0,0
33,7
0,0
0,0
0,0
0,0
35,7
14,4
0,0
14,4
14,4
0,0
124,0
4,0
120,0
120,0
0,0
85,7
0,0
85,7
85,7
0,0
4,8
0,0
4,8
4,8
0,0
9,5
0,0
9,5
9,5
0,0
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
102,9
102,9
0,0
0,0
0,0
70,0
0,0
70,0
70,0
0,0
334,0
0,0
334,0
22,0
312,0
8,0
0,0
8,0
8,0
0,0
5,4
0,0
5,4
5,4
0,0
17,0
0,0
17,0
17,0
0,0
122,0
0,0
122,0
122,0
0,0
13,0
0,0
13,0
13,0
0,0
Intera opera
Intera opera
Intera opera
Svincolo SP Decollatura - Svincolo S.Pietro
Apostolo
Svincolo S.Pietro Apostolo - SS280 dei Due
Mari
Completamento lavori di ampliamento ed
adeguamento S.S. 280 (Case Grimaldi Catanzaro Lido)
Completamento dei lavori per il collegamento
IV Lotto I Stralcio Strada Mirto- CrosiaLongobucco
6,5
95,3
36,1
35,7
33,7
Intera opera
Realizzazione teatro virtuale e Museo
Multisensoriale
Collegamento IV Lotto II Stralcio Strada
Mirto-Crosia-Longobucco
Sistema Menta
Intera opera
Intera opera
Intera opera
Intera opera
Completamento Svincolo SS 616 - Svincolo Decollatura
collegamenti
Calabria trasversali. SS
Corridoi stradali e Due Mari - Medio
autostradali
Savuto
Calabria - Schemi
idrici ed
acquedotti
Sistema Esaro
Intera opera
Realizzazione del parco archeologico
Porto Catanzaro Potenziamento del Porto di Catanzaro Lido
Lido
Viabilità
provinciale
Finanziamenti
Fabbisogno
disponibili
Intera opera
Tronco 2° - Lotto unico -Vazzano-Vallelonga
Calabria Interventi
complementari
Costo
Serie generale - n. 304
Intera opera
Intera opera
Intera opera
Intera opera
Intera opera
Intera opera
Intera opera
Costruzione corpo diga ( priorità I fase )
Intera opera
Lavori di completamento della galleria di
derivazione delle acque invasate dalla diga
Menta ( priorità I fase)
Megalotto 1 S. Ilario - Gioiosa Jonica
(priorità per integrazione finanziamento lavori
in corso)
Intera opera
Intera opera
Autostrada
Jonica E90
CALABRIA Totale
— 53 —
Pagina 144 di 250
433,7
393,7
40,0
40,0
0,0
1.571,6
536,3
1.035,3
723,4
312,0
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
31-12-2011
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Competenza
regionale
CAMPANIA
CIS
Infrastruttura
Campania - Opere
ferroviarie
ferroviarie
Intervento
Oggetto del
finanziamento
Ferrovia Circumvesuviana. Linea Napoli Torre Annunziata - Sorrento: raddoppio tratta
Pioppaino-Castellammare di Stabia
Intera opera
Ferrovia SEPSA. Bretella tra linea Cumana e
Circumflegrea-Soccavo-Mostra: tratta
Soccavo-Monte S. Angelo-Parco S. Paolo Terracina
Intera opera
Tratta Piscinola/Secondigliano/Capodichino
Aeroporto chiusura anello linea 1
Metropolitana Aversa-Capodichino
Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco Di
Vittorio - Capodichino Aeroporto - Centro
Direzionale . 1° lotto
Interramento circumvesuviana tratta SavianoFeudo Nola
Acquisto materiale rotabile dalla Società
FER della Regione Emilia Romagna
Campania - Opere
viarie
viarie
Itinerario Caianello (A1)- Benevento:
adeguamento a 4 corsie della SS 372
'Telesina' dal Km 0+000 al km 60+900.
N.B. Il costo di 90 milioni di euro costituisce
la quota pubblica cui va aggiunta
l'assegnazione ex delibera CIPE n.100/2006
Campania - Porti
e interporti
Porti e interporti
Intera opera
25,1
25,1
25,1
0,0
73,5
73,5
73,5
0,0
58,2
58,2
58,2
0,0
300,0
300,0
300,0
0,0
120,0
120,0
0,0
8,1
8,1
8,1
0,0
90,0
90,0
90,0
0,0
220,0
220,0
220,0
0,0
10,0
10,0
10,0
0,0
80,0
80,0
80,0
0,0
123,0
123,0
123,0
0,0
120,0
Infrastruttura
Collegamento nuova Base NATO di
Giugliano
Intera opera
Intera opera
Intera opera
Intera opera
73,8
Bretella di
collegamento
meridionale A1A14 (S. VittoreTermoli)
MOLISE
Termoli-San
Vittore
Molise - Danni
alluvionali/eventi
atmosferici
Molise
Oggetto del
finanziamento
Intervento
Costo
0,0
73,8
73,8
0,0
1.181,6
1.181,6
0,0
Finanziamenti
Fabbisogno
disponibili
Ass.
presente
delibera
Ulteriore
fabbisogno
Tratta A San Vittore-Campobasso
Intera opera
1.244,0
1.044,0
6,0
0,0
200,0
200,0
0,0
Danni alluvionali (DPCM 2210/10)
Intera opera
Danni alluvionali (OPCM 3268/03)
Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)
Molise - Sisma
2002
0,0
Intera opera
1.181,6
CIS
Ulteriore
fabbisogno
Intera opera
CAMPANIA Totale
Competenza
regionale
Ass.
presente
delibera
Intera opera
Intera opera
Collegamento tra Tangenziale di Napoli (via
Campana), rete viaria costiera e porto di
Pozzuoli
Finanziamenti
Fabbisogno
disponibili
Costo
Intera opera
Asse Nord/Sud Tirrenico-Adriatico: LauriaContursi-Grottaminarda-Termoli-Candela.
Tratta Lioni - Grottaminarda. 1° lotto
funzionale
Completamento del collegamento
dell'autostrada Salerno-Caserta con la
Salerno-Napoli (Via Pompei)
Potenziamento raccordo SA-AV SS7 e
SS7bis primo lotto Mercato San Severino.
N.B. Il costo di 123 milioni di euro costituisce
la quota pubblica.
Serie generale - n. 304
Sisma 2002 - percorso ricostruzione
Molise
Intera opera
Intera opera
Intera opera
MOLISE Totale
— 54 —
Pagina 145 di 250
6,0
6,0
0,0
16,6
16,6
0,0
0,0
17,7
17,7
0,0
513,6
167,4
346,2
346,2
0,0
1.797,9
1.211,4
586,5
586,5
0,0
16,6
17,7
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
31-12-2011
Competenza
regionale
PUGLIA
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CIS
Puglia - Idrico
Infrastruttura
(vuoto)
Oggetto del
finanziamento
Intervento
Riefficientamento della traversa Sauro
Raddoppio dello schema potabile del SINNI
Puglia adeguamento e
potenziamento
delle ferrovie
adeguamento e
potenziamento
delle ferrovie
Intera opera
Condotta sottomarina del depuratore di Bari
Sud-Est
Intera opera
Interventi sul sistema depurazione-recapito
finale previsti dalle misure del PTA
Intera opera
Interventi di ripristino di efficienza della
Galleria Pavoncelli
Completamento trasporto regionale, piazzale
ovest Bari centrale
Potenziamento e velocizzazione della linea
ferroviaria Bari-Matera e tratta metropolitana
Toritto-Bari
Realizzazione di fascio, presa e consegna
nella stazione di Incoronata ed
interconnessione con binari ASI
Completamento Quadruplicamento Bari
Parco Nord. Bari centrale
Shuttle Aeroporto di Brindisi – rete ferroviaria
Puglia - Viabilità
stradale
Intera opera
Intera opera
Costo
Serie generale - n. 304
Finanziamenti
Fabbisogno
disponibili
Ass.
presente
delibera
Ulteriore
fabbisogno
20,0
20,0
20,0
0,0
180,0
180,0
180,0
0,0
2,6
2,6
2,6
0,0
97,4
97,4
97,4
0,0
30,0
30,0
30,0
0,0
12,0
12,0
12,0
0,0
46,0
46,0
46,0
0,0
10,0
10,0
10,0
0,0
0,0
Intera opera
Intera opera
Intera opera
Intera opera
18,0
(vuoto)
18,0
18,0
40,0
40,0
14,0
14,0
14,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
0,0
24,8
24,8
24,8
0,0
36,0
36,0
0,0
54,7
54,7
54,7
0,0
50,4
50,4
50,4
0,0
40,0
0,0
Ampliamento della Sp 74 "Mesagne - San
Intera opera
Viabilità stradale Pancrazio Salentino".
Manduria-Mare (dal confine con la Provincia
di Brindisi ai pressi dell'abitato di San Pietro
in Bevagna).
SS.16. Tangenziale Est di San Severo Lotto
1
S.P.n.2 ( ex SP 231 ) Andria- Canosa di
Puglia- lavori di completamento per
l'ammodernamento, l'allargamento del piano
viabile e la realizzazione viabilità di servizio
dal KM 52+ 000 al Km 70+000
Strada statale 172 dei Trulli : adeguamento e
ammodernamento in sede ed in variante ,
costruzione della quarta corsia tra i Km 56 e
60,5 ed asse di penetrazione a Martina
Franca
SS 7 TER SALENTINA - Itinerario BradanicoSalentino - Tratto compreso tra S.S.V.
Taranto Grottaglie e Manduria - Lavori di
completamento funzionale del 3° Lottostralcio 2° e 3°
SS 7 TER SALENTINA - Itinerario Bradanico
Salentino. Lavori di ammodernamento del
tronco Manduria - Lecce. Completamento
funzionale della variante di San Pancrazio
Salentino 1° Lotto - 2° Stralcio
(vuoto)
Intera opera
Intera opera
Intera opera
36,0
Intera opera
Intera opera
Itinerario Gallipoli-Otranto. SP 361 - Variante
di Collepasso
Intera opera
Diramazione Sud itinerario Gallipoli-Otranto.
Variante all'abitato di Casarano - III lotto
SP.75 e viabilità di servizio alla zona
industriale. Potenziamento in sede della
SP.75, Recupero funzionale dello svincolo di
connessione con la zona idustriale e
completamento della viabilità per
l'interconnessione al nuovo casello di Foggia
Sud Incorona
Interventi sulla rete di accessibilità regionale
secondaria. Primo stralcio interventi di
potenziamento e messa in sicurezza degli
assi di penetrazione previsti dal nuovo
tracciato della SR1.
0,0
Intera opera
Itinerario Gallipoli-Otranto - SP 361 Variante di Alezio
Itinerario Gallipoli-Taranto con allaccio SS 7
ter - Variante di Nardò - III lotto
Itinerario Ionio-Adriatico Nord Completamento in sede e Variante Porto
Cesareo-Casalabate (compresa SP
Squinzano-Casalabate)
0,0
Intera opera
9,0
0,0
9,0
9,0
0,0
11,0
0,0
11,0
11,0
0,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
8,0
0,0
8,0
8,0
0,0
7,0
0,0
7,0
7,0
0,0
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
15,0
0,0
15,0
15,0
0,0
Intera opera
Intera opera
Intera opera
Intera opera
— 55 —
Pagina 146 di 250
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
31-12-2011
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Competenza
regionale
PUGLIA
CIS
Puglia - Viabilità
stradale
Puglia - Nodi
aeroportuali
Infrastruttura
Oggetto del
finanziamento
Intervento
S.P. n.2 ( ex S.P.231) Completamento della
tangenziale ovest di Andria dal Km 43+663
Viabilità stradale al Km 49+568
SS.N.172 DEI TRULLI /superamento del
Centro di Martina Franca
Aeroporto di Bari. Adeguamento
Infrastrutture di volo e prolungamento pista –
Nodi aeroportuali II FASE
Aeroporto di Bari. Riconversione area
militare
Aeroporto di Brindisi. RIFACIMENTO
PIAZZALE SOSTA AEROMOBILI E
RELATIVA VIABILITA’ CONNESSA
Aeroporto di Brindisi. CASERMA Vigili del
Fuoco
Puglia - Nodi
aeroportuali
Puglia - sistemi di sistemi di
trasporto e
trasporto e
logistica in
logistica in
ambito urbano
ambito urbano
Aeroporto di Brindisi. RICONVERSIONE
AREE MILITARI
Prolungamento della pista (Aeroporto di
Foggia)
Soppressione P.L. di Via Oberdan (Bari)
Realizzazione dell’orbitale urbana della città
di Foggia – I lotto
District Park Taranto - I stralcio funzionale
Puglia - Turismo
Puglia - Aree
insidiamento
produttivo
Puglia - Banda
larga
Turismo
Finanziamenti
Fabbisogno
disponibili
Ass.
presente
delibera
Ulteriore
fabbisogno
Intera opera
27,5
0,0
27,5
27,5
0,0
15,0
0,0
15,0
15,0
0,0
15,0
0,0
15,0
15,0
19,0
0,0
19,0
19,0
20,0
0,0
20,0
20,0
3,0
0,0
3,0
3,0
10,0
0,0
10,0
10,0
14,0
0,0
14,0
14,0
18,0
18,0
18,0
13,5
13,5
13,5
Intera opera
(vuoto)
(vuoto)
(vuoto)
(vuoto)
(vuoto)
(vuoto)
(vuoto)
Lavori di prolungamento del sottopasso
ferroviario con annesso nodo intersettoriale
per la mobilità e la sosta propedeutici al
ribaltamento della stazione ferroviaria di
Lecce
Puglia - Aree
insidiamento
produttivo
Puglia - Banda
larga
Costo
Serie generale - n. 304
Poligonale di Bari
Interventi di salvaguardia idraulica della zona
ASI di Bari-Molfetta, località Molfetta
Banda larga
(vuoto)
(vuoto)
Intera opera
Intera opera
30,0
30,0
35,0
30,0
35,0
30,0
8,0
8,0
8,0
17,0
17,0
17,0
15,0
0,0
(vuoto)
(vuoto)
Messa in sicurezza geomorfologica della
costa in agro di Mattinata
Salvaguardia e messa in sicurezza
geomorfologica della Costa Alta, compresa
Grotta di Polignano a Mare
30,0
50,0
30,0
Intera opera
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
Intera opera
Messa in sicurezza geomorfologica della
costa in agro di Brindisi
Intera opera
Messa in sicurezza geomorfologica delle
falesie costiere di territorio di Santa Cesarea
Terme
Intera opera
Protezione delle coste alte in territorio di
Gagliano del Capo
Intera opera
PUGLIA Totale
— 56 —
Pagina 147 di 250
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1.057,9
15,0
1.042,9
1.042,9
0,0
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
31-12-2011
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Competenza
regionale
Sardegna
CIS
Sardegna Trasporti
Infrastruttura
Oggetto del
finanziamento
Intervento
Sistema ferroviario - Passeggeri
Trasporti
Sistema metropolitano area vasta di Cagliari
filoviaria del Poetto (costo stimato 293,141
ml.) Progetto Definitivo
S.S.131 dal km 146,800 al km
209,462 (3°lotto omogeneo)
(costo stimato 736ML.)
Progetto Definitivo
Adeguamento S.S. 125/131 bis Nuoro- OlbiaS.Teresa di Gallura-Olbia-Palau
S.S.125 Cagliari - Tortolì
(Tronco Tertenia - Tortolì
4°lotto 2°stralcio)
S.S.125 Tronco Tertenia - San
Priamo: 1° lotto 1° stralcio
S.S.125 Tronco Tertenia - San
Priamo: 1° lotto 2° stralcio
Finanziamenti
Fabbisogno
disponibili
Ass.
presente
delibera
Ulteriore
fabbisogno
52,0
52,0
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0
8,0
8,0
0,0
9,0
0,0
9,0
9,0
0,0
172,0
129,0
43,0
43,0
0,0
32,8
13,8
19,0
19,0
0,0
70,0
30,0
40,0
40,0
0,0
90,0
40,0
50,0
50,0
0,0
37,0
1,8
35,2
35,2
0,0
166,2
110,5
55,7
55,7
0,0
67,0
0,0
67,0
67,0
0,0
45,0
0,0
45,0
45,0
0,0
5,0
0,0
5,0
0,0
5,0
48,1
24,6
23,5
23,5
0,0
Intera opera
Intera opera
Intera opera
Intera opera
Intera opera
Intera opera
Collegamento Burcei - Sinnai Maracalagonis - SS 125
S.S.554 (Asse attrezzato urbano) Eliminazione degli svincoli a raso
Sardegna - Idrico Idrico
Intera opera
Costo
Serie generale - n. 304
Intera opera
Intera opera
S.S.554 (Asse attrezzato urbano) Adeguamento asse viario
Intera opera
Interconnessione Asse Mediano di
Scorrimento di Cagliari con le S.S. 130, 131,
554, 195 - lotto funzionale
Intera opera
S. Antioco-Polo nautico (costo stimato
45.000.000) Progetto Definitivo
Intera opera
Aeroporto di Cagliari – Interventi
infrastrutturali e tecnologici
Intera opera
Aeroporto di Alghero Fertilia Adeguam.
infrastrutture volo ICAO, miglioramento
accessibilità aeroporto
Intera opera
Hub portuale di Porto Torres - I lotto
Intera opera
Interconnessione sistemi idrici: collegamento
Tirso- Flumendosa 4° lotto. Collegamento
Sulcis Iglesiente
Intera opera
Interventi di riassetto, adeguamento,
efficientamento di infrastrutture del servizio
idrico integrato
Intera opera
Schema idrico del Flumineddu per
l'alimentazione della Marmilla- Medio
Campidano
Intera opera
Sardegna Totale
— 57 —
Pagina 148 di 250
18,1
4,0
14,1
14,1
0,0
30,0
2,5
27,5
27,5
0,0
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
89,0
0,0
89,0
89,0
0,0
97,0
6,1
90,9
90,9
0,0
1.086,2
414,3
672,0
666,9
5,0
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
31-12-2011
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Competenza
regionale
CIS
Infrastruttura
Oggetto del
finanziamento
Intervento
Ferrovia Circumetnea - Tratte BorgoNesima-Misterbianco Centro
SICILIA
Circumetnea
Circumetnea
Sicilia - Settore
stradale
Autostrada PAMS
Gela-AgrigentoTrapani
Nord-Sud
Camastra-Gela
Finanziamenti
Fabbisogno
disponibili
Ass.
presente
delibera
Ulteriore
fabbisogno
Intera opera
Sicurezza delle autostrade gestite dal CAS
Tratto Trapani-Mazara Del Vallo
147,0
47,0
100,0
100,0
0,0
54,0
0,0
54,0
54,0
0,0
268,0
0,0
268,0
150,0
118,0
399,0
0,0
399,0
399,0
0,0
66,4
0,0
66,4
66,4
0,0
21,5
0,0
21,5
21,5
0,0
Intera opera
815,4
12,3
597,7
0,0
217,7
12,3
217,7
12,3
0,0
0,0
Intera opera
54,0
0,0
54,0
54,0
0,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
85,0
0,0
85,0
85,0
0,0
Intera opera
Intera opera
Lotto C1 dal km 51,2 della SS 117 a km 4,0
del tracciato in variante, incluso
collegamento Leonforte
Intera opera
Variante di Nicosia B5
Intera opera
Completamento lavoro di ammodernamento
e sistemazione tratto compreso tra km 38,7
e 42,6 (svincolo SS 120 e svincolo Nicosia
Nord - ex intercantieri)
Adeguamento SS 514 Chiaramonte e SS
194 Ragusana (svincolo con SS 115 e SS
Ragusa-Catania 114)
Settore Stradale Collegamento Bronte -SS 154
Bronte - Adrano
Autostrada CTMS
Costo
Serie generale - n. 304
Intera opera
Intera opera
Tangenziale S. Gregorio di Catania Siracusa - Messa a norma
Intera opera
Tangenziale interna di Palermo intersecante
fondo Luparello - raccordo al nuovo centro
direzionale
Intera opera
SS 154 Marineo - Corleone - Lotti 1-2 Tratto fino a Ficuzza
Intera opera
Autostrada Catania - Messina - Svincolo
Mascari-Giarre
Intera opera
SICILIA Totale
Totale complessivo
18,0
0,0
18,0
18,0
0,0
1.960,5
644,7
1.315,9
1.197,9
118,0
10.227,3
3.024,3
7.203,0
5.817,7
1.385,3
11A16656
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di alcune confezioni del medicinale per uso
umano «Cilapenem».
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di alcune confezioni del medicinale per uso
umano «Bicalutamide Excalibur Pharma».
Con la determinazione n. aRM - 116/2011-3072 del 2 dicembre
2011 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Excalibur Pharma
Limited l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale BICALUTAMIDE
EXCALIBUR PHARMA.
Confezioni:
A.I.C. n. 039272012 - «50 mg compresse rivestite con Þlm» 28
compresse in blister PVC/AL:
Con la determinazione n. aRM - 120/2011-2857 del 07/12/2011
è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Hospira Italia S.r.l. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale,
nelle confezioni indicate: medicinale CILAPENEM.
Confezioni:
A.I.C. n. 039450010 - «500 mg/500 mg polvere per soluzione
per infusione» 1 ßacone in vetro per infusione;
A.I.C. n. 039450022 - «500 mg/500 mg polvere per soluzione
per infusione» 10 ßaconi in vetro per infusione;
A.I.C. n. 039450034 - «500 mg/500 mg polvere per soluzione per
infusione» 1 ßaconcino in vetro con set di trasferimento per infusione.
11A16543
A.I.C. n. 039272024 - «50 mg compresse rivestite con Þlm» 30
compresse in blister PVC/AL;
Proroga dello smaltimento delle scorte
del medicinale «Exinef»
A.I.C. n. 039272036 - «50 mg compresse rivestite con Þlm» 90
compresse in blister PVC/AL.
Estratto provvedimento V&A.PC n. 414 del 21 novembre 2011
11A16542
Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.P.A.
Specialità medicinale: EXINEF.
Tipologia: proroga smaltimento scorte.
— 58 —
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
21-1-2012
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Dispone
E’ accertato l’irregolare funzionamento dell’UfÞcio
provinciale di Brescia il giorno 7 dicembre 2011 dalle
ore 8.00 alle ore 10.30, con esclusione delle sezioni di
Breno e Salò
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta UfÞciale della Repubblica italiana.
Milano, 5 gennaio 2012
Il direttore regionale: ORSINI
12A00690
COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 30 settembre 2011.
Individuazione ed assegnazione di risorse a favore di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per
l’attuazione del piano nazionale per il Sud - priorità strategica “innovazione, ricerca e competitivita’”. (Deliberazione
n. 78/2011).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (legge Þnanziaria 2003) e successive modiÞcazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero
dell’economia e delle Þnanze e il Ministero delle attività
produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla
legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall’articolo 19,
comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali
si concentra e si dà unità programmatica e Þnanziaria
all’insieme degli interventi aggiuntivi a Þnanziamento
nazionale che, in attuazione dell’articolo 119, comma 5,
della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico
e sociale fra aree del Paese;
Visto l’articolo 1, comma 2, della Legge 17 luglio
2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio
2006, n. 181, che ha trasferito al Ministero dello sviluppo
economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e
di coesione e le funzioni di cui all’articolo 24, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS) di cui al citato articolo 61;
Serie generale - n. 17
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modiÞcazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
sempliÞcazione, la competitività, la stabilizzazione della
Þnanza pubblica e la perequazione tributaria;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega
al Governo in materia di federalismo Þscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, ed in particolare
l’articolo 16 della stessa legge, che, in relazione agli interventi di cui all’articolo 119 della Costituzione, diretti
a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici
e sociali e a favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l’attuazione attraverso interventi
speciali organizzati in piani organici Þnanziati con risorse
pluriennali, vincolate nella destinazione;
Visto l’articolo 2 del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, il quale, tra l’altro, dispone, a decorrere
dall’anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni Þnanziarie delle missioni di spesa di ciascun
Ministero, tra le quali è compresa la Missione di spesa
«Sviluppo e riequilibrio territoriale», alla quale afferisce
il FAS;
Visto inoltre l’articolo 7, commi 26 e 27, della citata
legge n. 122/2010, che ha attribuito, tra l’altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, fatta
eccezione per le funzioni di programmazione economica
e Þnanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e
coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella
gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo
economico;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici
e sociali, a norma dell’articolo 16 della richiamata legge
n. 42/2009 e in particolare l’articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il quale, tra l’altro, dispone che il FAS
di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002 assume la
denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione,
ed è Þnalizzato a dare unità programmatica e Þnanziaria
all’insieme degli interventi aggiuntivi a Þnanziamento
nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
— 7 —
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Consiglio regionale della Calabria
21-1-2012
II Commissione
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 10 giugno 2010 con il quale, in attuazione del richiamato articolo 7, commi 26 e 27, della legge n. 122/2010
è stato conferito al Ministro per i rapporti con le Regioni
l’incarico in materia di coesione territoriale;
Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006,
n. 174 (Gazzetta UfÞciale n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;
Vista la delibera questo Comitato 21 dicembre 2007,
n. 166 (Gazzetta UfÞciale n. 123/2008), relativa all’attuazione del QSN 2007-2013 e alla programmazione del
FAS per lo stesso periodo;
Vista inoltre la delibera di questo Comitato 6 marzo
2009, n. 1 (Gazzetta UfÞciale n. 137/2009), con la quale, a seguito delle riduzioni apportate al FAS da vari
provvedimenti legislativi intervenuti successivamente
all’adozione della predetta delibera n. 166/2007, è stata
aggiornata la dotazione del FAS per il periodo di programmazione 2007-2013, assegnando, tra l’altro, nuovi valori ai Programmi attuativi di interesse regionale e
interregionale rispetto a quelli stabiliti dalla precedente
delibera n. 166/2007;
Vista la delibera di questo Comitato 30 luglio 2010,
n. 79 (Gazzetta UfÞciale n. 277/2010) concernente la ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi Þnanziati dal FAS e delle risorse
liberate nell’ambito dei programmi comunitari (ob. 1),
che individua le risorse allo stato disponibili ai Þni della
riprogrammazione e prevede l’adozione, da parte di questo Comitato, di una successiva delibera che deÞnisca gli
obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione di tali risorse;
Serie generale - n. 17
Visto inoltre il punto 5 della citata delibera n. 1/2011
che prevede che gli interventi strategici per il Sud,
prioritari e/o di maggiore complessità attuativa, siano
oggetto di appositi atti negoziali denominati «contratti
istituzionali di sviluppo», volti a deÞnire in particolare responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli
interventi stessi, e condizionalità secondo quanto disciplinato con il richiamato decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, di attuazione dell’articolo 16 della legge
n. 42/2009;
Visto, inoltre, in particolare, il punto 8 della medesima delibera n. 1/2011 che al Þne di sostenere l’aggiornamento degli interventi strategici ed i processi di riprogrammazione delle risorse prevede, anche in coerenza
con i principi di cui all’articolo 30 commi 8 e 9 della
legge n. 196/2009, l’attivazione di nuove modalità operative per il Þnanziamento di studi di fattibilità e progetti
preliminari;
Vista, la delibera di questo Comitato 3 agosto 2011
n. 62, in corso di formalizzazione, con la quale questo
Comitato ha individuato ed assegnato 1.653,6 milioni di euro a favore di interventi infrastrutturali di rilievo nazionale ed interregionale e 5.817,7 milioni di euro
per il Þnanziamento di interventi di rilevanza strategica
regionale;
Visto inoltre, il punto 1 della medesima delibera
62/2011 che, al Þne di assicurare maggiori risorse per
l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud riduce di
1.851,59 milioni di euro l’importo complessivo delle
risorse destinate ai PAIN «Attrattori culturali, naturali e
turismo» e «Energie rinnovabili e risparmio energetico»
2007 – 2013 e agli «Obiettivi di servizio» aggiornando la
dotazione Þnanziaria in 2.061,57 milioni di euro;
Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011
n. 1 (Gazzetta UfÞciale n. 80/2011), concernente l’individuazione degli obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione
e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006
e 2007-2013, con la quale sono state altresì ridotte le assegnazioni FAS di cui alle precedenti delibere relative ai
due citati periodi di programmazione, come da tabella allegata alla stessa delibera;
Condivisa l’esigenza, anche in attuazione del decreto
legislativo n. 88/2011, di concentrare su interventi infrastrutturali di rilevanza strategica le risorse del FAS (Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell’articolo 4 del
medesimo decreto legislativo n. 88/2011) relative ai sopra
citati cicli di programmazione;
Visto, in particolare, il punto 3 della suindicata delibera, n. 1/2011, che prevede il Þnanziamento di progetti
strategici, anche di carattere infrastrutturale, relativi ad
interventi di rilievo nazionale, di rilievo interregionale,
nonché di rilevanza strategica regionale;
Considerato altresì che il Piano Nazionale per il Sud,
approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre
2010, intende favorire lo sviluppo e consolidamento di
alcuni grandi centri di ricerca di livello internazionale;
— 8 —
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Consiglio regionale della Calabria
21-1-2012
II Commissione
Serie generale - n. 17
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Tenuto conto che per il medesimo Piano Nazionale per
il Sud l’obiettivo prioritario è l’accrescimento dell’efÞcacia dell’impiego delle risorse destinate al settore dell’innovazione, ricerca e competitività, che devono essere Þnalizzate ad interventi capaci di favorire le condizioni per
la valorizzazione delle attività di ricerca e di innovazione
realizzate nel Mezzogiorno;
Ritenuto di dover condividere quanto prospettato dalle
Regioni del Sud con riferimento agli interventi infrastrutturali dotati di una signiÞcativa rilevanza strategica nazionale e regionale, ai sensi del punto 3 della citata delibera
n. 1/2011, interventi che costituiscono pertanto strumento
prioritario per lo sviluppo del Mezzogiorno che si intende
perseguire attraverso il Piano Nazionale per il Sud;
Ritenuto di dover proseguire, anche per gli anni successivi al 2011, le iniziative tese all’accelerazione della
spesa dei fondi strutturali 2007-2013 già avviate con la
delibera n. 1/2011, attraverso l’individuazione, nei contratti istituzionali di sviluppo, di possibili clausole di
collegamento tra l’andamento della spesa dei programmi
coÞnanziati e l’erogazione delle risorse FAS assegnate
con la presente delibera alle infrastrutture strategiche interregionali e regionali;
Vista la nota n.3144/Gab/231 del 28 settembre 2011
con la quale il Ministro per i rapporti con le Regioni e la
coesione territoriale ha trasmesso il documento programmatico contenente gli interventi strategici nazionali di cui
al punto 4 della delibera CIPE 1/2011;
Ritenuto in particolare che gli interventi previsti dalla
presente delibera rispondono all’esigenza di favorire un
riposizionamento strutturale del sistema economico meridionale, aumentando la quota di valore aggiunto prodotto
in attività innovative e valorizzando le aree di qualità internazionale della ricerca;
Preso atto di quanto comunicato dall’Amministrazione
proponente in ordine agli esiti del processo di concertazione istituzionale e tecnica intercorso tra la medesima
Amministrazione proponente e le Amministrazioni Centrali e Regionali interessate riguardo gli interventi previsti
dalla presente delibera;
Tenuto conto della necessità di assicurare la copertura
Þnanziaria di questi interventi, anche attraverso la ulteriore riduzione, rispetto a quanto disposto dalla richiamata
delibera n. 62/2011, delle risorse FAS assegnate in passato da questo Comitato a favore dei Programmi attuativi interregionali (PAIN) 2007-2013 «Attrattori culturali,
naturali e turismo» e «Energie rinnovabili e risparmio
energetico»;
Considerato che l’Amministrazione proponente ha in
particolare condiviso con le Amministrazioni interessate
l’individuazione dell’ordine di priorità secondo il quale
debbono essere rese disponibili le risorse - con riferimento sia alla progettazione degli interventi, sia alla loro
realizzazione - che ha portato, nell’ambito del Piano per
il Sud, alla selezione degli interventi di cui alla presente
delibera;
Tenuto conto che per la copertura Þnanziaria di questi
interventi è necessario procedere anche a una ulteriore riduzione della riserva premiale concernente gli «Obiettivi
di servizio» rispetto a quanto stabilito con la propria delibera n. 1/2011, con la conseguente esigenza di prevedere
una nuova articolazione delle risorse residue tra i relativi
ambiti di riferimento;
Rilevata la necessità di alimentare un efÞcace ciclo di
programmazione e progettazione degli interventi strategici per migliorarne la qualità e accelerarne la realizzazione, rafforzando, anche attraverso una speciÞca azione di
sistema Università e Ricerca, i processi di collaborazione
istituzionale fra le amministrazioni interessate, con particolare riguardo all’attuazione dei contratti istituzionali
di sviluppo;
Preso atto della proposta di copertura Þnanziaria degli
interventi oggetto della presente delibera, che saranno veriÞcati dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca
in sede di stipula del contratto istituzionale di sviluppo;
Ritenuto pertanto di dover procedere con urgenza
all’adozione della presente delibera che sarà trasmessa
alla Conferenza Stato – Regioni per acquisirne il relativo
parere, tenuto conto che vengono apportate ulteriori riduzioni alle dotazioni Þnanziarie concernenti i PAIN «Attrattori culturali, naturali e turismo» e «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007 – 2013 e gli «Obiettivi
di servizio».
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Delibera:
Consiglio regionale della Calabria
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Serie generale - n. 17
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
1. Riprogrammazione di assegnazioni FAS 2007-2013
Tenuto conto dell’esigenza di destinare risorse all’attuazione del Piano Nazionale per il
Sud (PNS), le assegnazioni a carico del FAS (Fondo per lo sviluppo e la coesione ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 88/2011) di cui alle delibere di questo
Comitato relative alla programmazione 2007-2013 sono ridotte per l’importo
complessivo indicato alla tavola 1.
Tavola 1 - Piano Nazionale per il Sud. Riduzioni assegnazioni FAS 2007-2013
(in milioni di euro)
Programma
Obiettivi di Servizio
Delibera CIPE
n. 62/2011
Risorse da
destinare a PNS
Valore aggiornato
1.298,65
209,85
PAIN Attrattori
437,96
69,95
368,01
PAIN Energie
324,96
69,95
255,01
2.061,57
349,75
1.711,82
Totale
1.088,8
2. Individuazione e finanziamento delle infrastrutture strategiche del Piano
Nazionale per il Sud
A) Infrastrutture strategiche nazionali
2.1 I seguenti interventi costituiscono priorità di carattere nazionale quali grandi
attrattori di investimenti ed intelligenze su specifici ambiti scientifici. Si tratta di tre
grandi Poli integrati di Ricerca - Alta formazione - Innovazione, intorno ai quali
dare concreta attuazione alla priorità “innovazione, ricerca, competitività”
contenuta nel PNS.
2.2 Gli interventi strategici di cui al punto 2.1 presentano attualmente un fabbisogno
stimato in 150 milioni di euro alla cui copertura sono destinate le risorse
rivenienti dalle quote regionali della politica regionale unitaria nazionale
2007-2013 come specificato nella tavola 2.
— 10 —
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Consiglio regionale della Calabria
21-1-2012
II Commissione
Serie generale - n. 17
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Tavola 2 - Piano Nazionale per il Sud. Sistema Universitario. Assegnazione risorse
a infrastrutture strategiche nazionali
(in milioni di euro)
CIS
Polo di eccellenza
Calabria/Sicilia
Polo di eccellenza
Campania
Polo di eccellenza
Puglia
Totale complessivo
Costo
Finanziamenti
Ass. presente Ulteriore
Fabbisogno
disponibili
delibera
fabbisogno
50
-
50
50
-
50
-
50
50
-
50
-
50
50
-
150
-
150
150
-
2.3 Sulla base degli accordi intervenuti tra Amministrazione proponente e Regioni, le
risorse assegnate agli interventi di cui al precedente punto 2.2 provengono dalle
riduzione di risorse di cui al punto 1 effettuate a carico dei programmi attuativi
interregionali (PAIN) e degli obiettivi di servizio, come indicato alla tavola 3 e
costituiscono il limite massimo dell’impegno finanziario in favore degli stessi
interventi indicati nella tavola 2.
Tavola 3 - Piano Nazionale per il Sud. Sistema Universitario. Copertura finanziaria
delle assegnazioni alle infrastrutture strategiche nazionali
(in milioni di euro)
CIS
Polo di eccellenza
Calabria/Sicilia
Polo di eccellenza
Campania
Polo di eccellenza
Puglia
TOTALE
Ass.
presente
delibera
PAR
ABR
PAR
BAS
PAR
CAL
PAR
CAM
PAR
PUG
PAR
SAR
PAR
SIC
PAIN
/OBS
50
-
-
-
-
-
-
-
50
50
-
-
-
-
-
-
-
50
50
-
-
-
-
-
-
-
50
150
-
-
-
-
-
-
-
150
B) Infrastrutture strategiche regionali
2.4 Gli interventi strategici regionali individuati come prioritari per lo sviluppo del
Mezzogiorno che si intende perseguire per mezzo del Piano Nazionale per il Sud
sono riportati nell’allegato 1, per un costo complessivo pari a 1.060,7 milioni di
euro.
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2.5 Gli interventi strategici di cui al precedente punto 2.4 presentano attualmente un
fabbisogno pari a 877,4 milioni di euro, alla cui copertura sono destinate le
risorse del FAS (Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo n. 88/2011) rivenienti dalle quote regionali della politica
regionale unitaria nazionale 2007-2013 di cui alla successiva tav.4.
2.6 Al fine di dare risposta alle esigenze infrastrutturali evidenziate in premessa,
sono pertanto assegnate ai suddetti interventi risorse pari a 877,4 milioni di euro
come indicato nella tavola 4. Il relativo impegno finanziario è conseguentemente
limitato alle predette assegnazioni disposte con la presente delibera che sono
finalizzate alla realizzazione di interventi, ovvero di singoli lotti funzionali,
interamente finanziati.
Nell’ambito dei contratti istituzionali di sviluppo relativi agli interventi di cui alla
presente delibera possono essere previste rimodulazioni dei finanziamenti, ferma
restando la finalizzazione degli stessi alla realizzazione degli interventi stessi,
ovvero dei singoli lotti funzionali interamente finanziati. Le predette rimodulazioni
sono oggetto di informativa periodica a questo Comitato, con relazioni
semestrali, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, che saranno
presentate dal Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale.
Tavola 4 - Piano Nazionale per il Sud. Sistema Universitario. Assegnazione risorse
a infrastrutture strategiche regionali
(in milioni di euro)
CIS
Costo
Finanziamenti
disponibili
Fabbisogno
Ass.
presente
delibera
Ulteriore
fabbisogno
Sistema Univ. Abruzzo
Sistema Univ. Basilicata
Sistema Univ. Calabria
Sistema Univ. Campania
Sistema Univ. Puglia
Sistema Univ. Sardegna
Sistema Univ. Sicilia
Totale complessivo
5,0
22,0
100,0
68,7
315,0
415,2
134,8
1.060,7
23,4
113,9
46,0
(*)183,3
5,0
22,0
76,6
68,7
315,0
301,4
88,8
877,4
5,0
22,0
76,6
68,7
315,0
301,4
88,8
877,4
-
(*) La copertura dell’importo di 183,3 milioni di euro dovrà essere verificata in via definitiva in sede di
sottoscrizione dei contratti istituzionali di sviluppo, come stabilito al successivo punto 2.9 della delibera.
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2.7 Sulla base degli accordi intervenuti con le Regioni di cui alle premesse, le risorse
assegnate alle infrastrutture strategiche regionali, provengono dai seguenti
cofinanziamenti dei Programmi attuativi regionali (PAR), dei Programmi attuativi
interregionali (PAIN) e degli Obiettivi di servizio (OBS) come indicato alla tavola
5.
Tavola 5 - Piano Nazionale per il Sud. Sistema Universitario. Copertura finanziaria
delle assegnazioni alle infrastrutture strategiche regionali
(in milioni di euro)
CIS
Sistema Univ. Abruzzo
Sistema Univ. Basilicata
Sistema Univ. Calabria
Sistema Univ. Campania
Sistema Univ. Puglia
Sistema Univ. Sardegna
Sistema Univ. Sicilia
Totale complessivo
Ass.
presente
delibera
5,0
22,0
76,6
68,7
315,0
301,4
88,8
877,4
PAR PAR
ABR BAS
5,0
5,0
12,0
12,0
PAR
CAL
PAR
CAM
PAR
PUG
PAR
SAR
PAR
SIC
PAIN
/OBS
63,9
63,9
-
250,00
250,0
-
-
-
241,4
241,4
38,8
38,8
68,7
68,7
10,0
12,7
65,0
60,0
50,0
197,7
2.8 Gli interventi che saranno completati entro il 2015 potranno essere rendicontati a
valere sulla dotazione finanziaria 2007-2013 dei Fondi strutturali, se ammissibili
secondo le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
C) Disposizioni comuni
2.9 L’attuazione dei suesposti interventi strategici prioritari nazionali e regionali
avverrà attraverso appositi contratti istituzionali di sviluppo - come indicato nella
delibera n. 1/2011, in particolare al punto 5), e ai sensi dell’articolo 6 del decreto
legislativo n. 88/2011 – previa verifica dell’effettiva sussistenza dei finanziamenti
disponibili indicati nella tavola 4 della presente delibera. Sempre ai fini della
sottoscrizione dei predetti contratti di sviluppo, andrà confermata la rispondenza
degli interventi ai principi fondamentali della riforma universitaria di cui alla legge
n. 240/2010, nonché al soddisfacimento dei bisogni e dei criteri di valutazione
previsti dal citato decreto legislativo n. 88/2011.
I contratti istituzionali di sviluppo dovranno prevedere appropriati sistemi di
gestione e controllo e saranno sottoposti alla sorveglianza del Ministero dello
sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che
dovrà verificare l’efficace funzionamento di tali sistemi di gestione e controllo,
anche con riferimento all’ammissibilità delle spese.
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I Programmi attuativi regionali (PAR) interessati dal finanziamento degli interventi
di cui alla presente proposta dovranno essere integrati programmaticamente e
finanziariamente con tali finalizzazioni.
Per quanto non previsto nella presente delibera si applicano le disposizioni
normative vigenti in materia e le procedure e le modalità già consolidate
nell’ambito del FAS.
2.10 Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi e delle priorità del Piano
Nazionale per il Sud e di promuovere l'attuazione di quanto previsto dalla
delibera di questo Comitato n. 1/2011, in particolare dai punti 3), 5) e 8) e di
predisporre tutte le condizioni necessarie per concentrare le risorse e accelerare
la realizzazione degli interventi strategici, con particolare riguardo ai prescritti
livelli di progettazione e alle necessarie analisi di fattibilità, anche in vista
dell'avvio del prossimo periodo di programmazione delle politiche di coesione, è
istituita l'Azione di Sistema Piano nazionale per il Sud. L'Azione è realizzata
d'intesa con le amministrazioni centrali e regionali e sostiene le forme di
cooperazione istituzionale tra le Amministrazioni direttamente impegnate
nell'attuazione degli interventi del Piano anche al fine di assicurare la
sussistenza dei criteri di cui all'articolo 5, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 31
maggio 2011, n. 88. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera il
Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale definisce ed attiva
l'Azione di Sistema Università e Ricerca, cui è destinata una quota della
riduzione di risorse di cui al punto 1 per un ammontare non superiore allo 0,2 per
cento del valore delle assegnazioni totali disposte con la presente delibera pari a
1.027,4 milioni di euro, dandone informativa a questo Comitato.
2.11 Tutte le risorse oggetto di assegnazione con la presente delibera saranno
trasferite alle Regioni interessate ed utilizzate dalle medesime nel rispetto dei
vincoli del patto di stabilità interno. Le risorse provenienti dai PAR, dai PAIN e
dagli OBS saranno trasferite alle Regioni interessate nell'ambito del contratto
istituzionale di sviluppo. Per la quota delle risorse destinate alle infrastrutture
strategiche di interesse nazionale detta previsione potrà essere oggetto di
riesame in coerenza con la legge di stabilità, nonché con la revisione del patto di
stabilità interno e con le regole europee.
Roma, 30 settembre 2011
Il Presidente delegato: TREMONTI
Il segretario: GELMINI
Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2012
UfÞcio controllo Ministeri economico-Þnanziari, registro n. 1 Economia e Þnanze, foglio n. 20
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ALLEGATO 1
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12A00586
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Serie generale - n. 95
12A04589
DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.
Modifica della delibera Cipe n. 78/2011 in relazione agli investimenti a favore delle università meridionali. (Deliberazione
n. 7/2012).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge
n. 208/1998 e al Fondo istituito dall’art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà
unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione
dell’art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;
Visto l’art. 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d’investimento pubblico debba
essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);
Visto l’art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006,
n. 181, che ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la
gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’art. 119 della Costituzione, ed in particolare l’art. 16 della stessa legge, che, in relazione agli interventi di cui
all’art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a
rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l’at— 86 —
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tuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani
organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella
destinazione;
Visto l’art. 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, il quale, tra l’altro, dispone, a decorrere dall’anno
2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni
finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero,
tra le quali è compresa la Missione di spesa «Sviluppo e
riequilibrio territoriale», alla quale afferisce il FAS;
Visto inoltre l’art. 7, commi 26 e 27, della citata legge
n. 122/2010, che ha attribuito, tra l’altro, al Presidente
del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e
finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e
coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella
gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo
economico;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,
recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della richiamata legge
n. 42/2009 e in particolare l’art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale, tra l’altro, dispone che il FAS di
cui all’art. 61 della legge n. 289/2002 assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
ed è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria
all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento
nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare
gli articoli 3 e 6 che, per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della
sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la
delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l’altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della
legge n. 122/2010, comprensive della gestione del FSC;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta
Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale
n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il
sistema per l’attribuzione del Codice unico di progetto
(CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili
di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta
Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha
stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici,
relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere
utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi,
comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006,
n. 174 (Gazzetta Ufficiale n. 95/2007), con la quale è stato
approvato il QSN 2007-2013;
Serie generale - n. 95
Vista la delibera questo Comitato 21 dicembre 2007,
n. 166 (Gazzetta Ufficiale n. 123/2008), relativa all’attuazione del QSN 2007-2013 e alla programmazione del
FSC per lo stesso periodo;
Vista inoltre la delibera di questo Comitato 6 marzo
2009, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 137/2009), con la quale, a seguito delle riduzioni apportate al FSC da vari
provvedimenti legislativi intervenuti successivamente
all’adozione della predetta delibera n. 166/2007, è stata
aggiornata la dotazione del FSC per il periodo di programmazione 2007-2013, assegnando, tra l’altro, nuovi valori ai Programmi attuativi di interesse regionale e
interregionale rispetto a quelli stabiliti dalla precedente
delibera n. 166/2007;
Vista la delibera di questo Comitato 30 luglio 2010,
n. 79 (Gazzetta Ufficiale n. 277/2010) concernente la ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal FSC e delle risorse
liberate nell’ambito dei programmi comunitari (ob. 1),
che individua le risorse allo stato disponibili ai fini della
riprogrammazione e prevede l’adozione, da parte di questo Comitato, di una successiva delibera che definisca gli
obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione di tali risorse;
Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011
n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 80/2011), concernente l’individuazione degli obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione
e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006
e 2007-2013, con la quale sono state altresì ridotte le assegnazioni FSC di cui alle precedenti delibere relative ai
due citati periodi di programmazione, come da tabella allegata alla stessa delibera;
Visto, in particolare, il punto 3 della suindicata delibera, n. 1/2011, che prevede il finanziamento di progetti
strategici, anche di carattere infrastrutturale, relativi ad
interventi di rilievo nazionale, di rilievo interregionale,
nonché di rilevanza strategica regionale;
Visto inoltre il punto 5 della citata delibera n. 1/2011
che prevede che gli interventi strategici per il Sud, prioritari e/o di maggiore complessità attuativa, siano oggetto
di appositi atti negoziali denominati «contratti istituzionali di sviluppo», volti a definire in particolare responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi
stessi, e condizionalità secondo quanto disciplinato con il
richiamato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di
attuazione dell’art. 16 della legge n. 42/2009;
Visto inoltre il punto 8 della medesima delibera
n. 1/2011 che al fine di sostenere l’aggiornamento degli
interventi strategici ed i processi di riprogrammazione
delle risorse prevede, anche in coerenza con i principi di
cui all’art. 30, commi 8 e 9 della legge n. 196/2009, l’attivazione di nuove modalità operative per il finanziamento
di studi di fattibilità e progetti preliminari;
Vista la delibera di questo Comitato 30 settembre 2011,
n. 78 (Gazzetta Ufficiale n. 17/2012) con cui sono stati
assegnati 1.027 milioni al sistema universitario meridionale, di cui 150 milioni per le infrastrutture strategiche
nazionali — poli di eccellenza di Calabria/Sicilia, Campania e Puglia — e 877,4 miliardi per le infrastrutture
strategiche regionali di sei regioni meridionali;
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Serie generale - n. 95
Condivisa l’esigenza, anche in attuazione del decreto legislativo n. 88/2011, di concentrare su interventi infrastrutturali di rilevanza strategica le risorse del FSC relative ai sopra citati cicli di programmazione;
Tenuto conto che obiettivo prioritario delle assegnazioni di cui alla citata delibera n. 78/2011 e delle modifiche in
esame è l’accrescimento dell’efficacia dell’impiego delle risorse destinate al settore dell’innovazione, ricerca e competitività, che devono essere finalizzate a interventi capaci di favorire le condizioni per la valorizzazione delle attività
di ricerca e di innovazione realizzate nel Mezzogiorno;
Vista la nota n. 634 del 12 gennaio 2012 del Capo di Gabinetto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca con la quale è stata richiesta la modifica di alcuni interventi approvati con la citata delibera di questo Comitato
n. 78/2011 a seguito di un’integrazione dell’istruttoria delle schede progetto originariamente presentate e della rivisitazione delle priorità da parte delle regioni Campania e Calabria e delle università interessate, con invarianza delle
assegnazioni totali definite dalla predetta delibera;
Vista la relazione esplicativa e le relative tabelle allegate alla predetta nota nelle quali viene data puntuale indicazione dei nuovi interventi proposti e di quello espunto rispetto alla delibera n. 78/2011;
Preso atto della proposta di finanziamento degli interventi di cui alla presente delibera che saranno oggetto di una
verifica finale da parte del Ministero dell’istruzione, università e ricerca in sede di stipula, ove necessaria, del contratto
istituzionale di sviluppo;
Vista la nota del 19 gennaio 2012, n. 245, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione
economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze e posta a base
dell’odierna seduta del Comitato;
Udita la proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca formulata in accordo con il Ministro per
la coesione territoriale e il Ministro per lo sviluppo economico e le infrastrutture e i trasporti;
Delibera:
1. Sistema universitario nelle regioni meridionali: rimodulazione delle risorse a favore delle infrastrutture strategiche nazionali.
1.1. Al fine di finanziare alcuni interventi di seguito individuati, ritenuti prioritari per le università localizzate
nelle regioni Campania e Calabria, vengono ridotte, per un importo di 66.080.305 euro, le assegnazioni a carico del
Fondo per lo sviluppo e la coesione a favore delle infrastrutture strategiche nazionali relative ai poli di eccellenza
Calabria/Sicilia e Campania inizialmente previste dalla delibera di questo Comitato n. 78/2011, come indicato nella
seguente tavola 1:
Tavola 1 - Piano Nazionale per il Sud. Sistema Universitario.
Modifica assegnazione risorse a infrastrutture strategiche nazionali
Programma
Polo di eccellenza
Calabria/Sicilia
Polo di eccellenza Campania
Polo di eccellenza Puglia
Totale
Assegnazione
delibera CIPE n.
78/2011
(euro)
Riduzione risorse
Valore
con la presente a g g i o r n a t o
delibera
50.000.000
16.080.305
33.919.695
50.000.000
50.000.000
150.000.000
50.000.000
0
66.080.305
0
50.000.000
83.919.695
1.2. Ferma restando l’assegnazione complessiva totale di 1.072 milioni di euro stabilita con la delibera di questo
Comitato n. 78/2011, sono assegnati 66.080.305 euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione, cifra corrispondente
alla riduzione disposta al precedente punto 1, a favore degli interventi concernenti i sistemi universitari delle regioni
Calabria e Campania indicati, con i relativi importi, rispettivamente nelle seguenti tavole 2 e 3:
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Serie generale - n. 95
Tavola 2 - Sistema Universitario della Calabria.
Nuove assegnazioni e sostituzione intervento
Assegnazioni
Università della Calabria, realizzazione delle Residenze
Rocchi, Comune di Rende (CS)
Università della Calabria, stabulario della Facoltà di
Farmacia
Università della Calabria, impermeabilizzazione Residenze
studenti del quartiere Arcavacata, Comune di Rende (CS)
Università della Calabria, Facoltà di ingegneria,
realizzazione di aule
Università della Calabria, eliminazione barriere
architettoniche
Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro,
Biblioteca
Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro,
progetto di ospedale veterinario sostituito
Totale
Nuova
assegnazione
Nuova
assegnazione
Nuova
assegnazione
Nuova
assegnazione
Nuova
assegnazione
Nuova
assegnazione
Precedente
assegnazione
(euro)
Importi
2.085.190
1.546.800
713.933
3.474.849
8.259.533
10.000.000
-10.000.000
16.080.305
Nell’ambito delle risorse per infrastrutture strategiche regionali già assegnate al sistema universitario della Calabria
con la delibera n. 78/2011, pari a 76,6 milioni di euro, l’intervento concernente l’ospedale veterinario dell’Università
«Magna Græcia» di Catanzaro, finanziato per un importo di 10 milioni di euro, viene sostituito dall’intervento concernente la realizzazione di una biblioteca nella stessa Università «Magna Græcia», finanziato per un pari importo.
Tavola 3 - Sistema Universitario della Campania. Nuove assegnazioni
(euro)
Assegnazioni
Importi
Realizzazione nel quartiere Scampia della Facoltà di Medicina
dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Ampliamento dell'intervento relativo all'Università degli Studi di
Napoli "Federico II", area di San Giovanni
Nuova
assegnazione
Nuova
assegnazione
Allargamento dei progetti relativi all'Università degli Studi di
Salerno
Nuova
assegnazione
8.500.000
Ampliamento dell'intervento relativo all'Università degli Studi di
Napoli "L'Orientale"
Nuova
assegnazione
3.500.000
Ampliamento intervento Seconda Università degli Studi di
Napoli, complesso del Viale Ellittico
Nuova
assegnazione
3.000.000
Totale
20.000.000
15.000.000
50.000.000
2. Monitoraggio e pubblicità degli interventi.
2.1. Conformemente a quanto previsto dalla delibera n. 78/2011, possono essere previste rimodulazioni dei finanziamenti, ove necessario nell’ambito dei contratti istituzionali di sviluppo relativi agli interventi di cui alla presente
delibera, ferma restando la finalizzazione degli stessi alla realizzazione degli interventi stessi, ovvero dei singoli lotti
funzionali interamente finanziati. Le predette rimodulazioni sono oggetto di informativa periodica a questo Comitato,
con relazioni semestrali, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, che saranno presentate dal Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale.
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Consiglio regionale della Calabria
23-4-2012
II Commissione
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2.2. Il CUP assegnato agli interventi di cui alla presente delibera va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e
contabile riguardante i detti interventi.
2.3. A cura del Dipartimento per il coordinamento
della politica economica e del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica sarà data adeguata pubblicità
agii interventi di cui alla presente delibera, nonché alle
informazioni periodiche sull’avanzamento dei suddetti
interventi, come risultanti dal monitoraggio di cui al precedente punto 2.1.
2.4. Per quanto non espressamente disciplinato con
la presente delibera, restano applicabili le disposizioni di
cui alla delibera di questo Comitato n. 78/2011.
Roma, 20 gennaio 2012
Il Presidente: MONTI
Il segretario: BARCA
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 44
12A04590
Serie generale - n. 95
Vista la delibera del 30 marzo 2012 con la quale il
Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio parere circa i rilievi formulati dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca in sede di controllo ai sensi dell’art. 6 della legge n. 168/1989;
Vista la delibera del 30 marzo 2012 con la quale il Senato Accademico ha deliberato in merito ai suddetti rilievi ministeriali con le maggioranze previste dalla legge
n. 168/1989;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della legge 9 maggio 1968 n. 168 è emanato lo “Statuto
dell’Università degli Studi di Firenze, nel testo allegato al
presente decreto di cui costituisce parte integrante”.
Art. 2.
Lo Statuto di cui al comma 1 entra in vigore quindici
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Firenze, 6 aprile 2012
Il rettore: TESI
UNIVERSITÀ DI FIRENZE
DECRETO RETTORALE 6 aprile 2012.
STATUTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Emanazione del nuovo Statuto.
IL RETTORE
TITOLO I
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare
l’articolo 6 rubricato “Autonomia delle Università”;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze
emanato con decreto rettorale n. 577, del 20 giugno 1995
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio
1995, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario” ed in particolare l’articolo 2;
Visto il testo del nuovo Statuto d’Ateneo predisposto
dall’apposita Commissione istituita ai sensi dell’art. 2,
comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole
del Consiglio di Amministrazione, in data 25 luglio 2011;
Vista la nota prot. n. 48422 del 27 luglio 2011 con
la quale il testo suddetto è stato inviato al Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca perché
esercitasse il controllo previsto dal comma 10 del citato
art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la nota prot. n. 348/segr/DGUS/U con la quale il
suddetto Ministero ha rinviato all’Ateneo lo statuto con la
richiesta di riesame di alcune norme;
Tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5;
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Natura e finalità
1. L’Università di Firenze è un’istituzione pubblica, espressione
della comunità scientifica, dotata di autonomia garantita dalla Costituzione, che ha per fine la libera elaborazione e trasmissione delle conoscenze e la formazione superiore, in attuazione delle libertà di ricerca, di
insegnamento e di apprendimento di cui al successivo articolo 2.
2. Afferma il proprio carattere pluralistico, indipendente da ogni
condizionamento religioso, ideologico, nonché politico o economico.
3. Favorisce, con il concorso responsabile della comunità di docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo, lo sviluppo
di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni ed alla cooperazione ed interazione delle culture, quale fattore di progresso e strumento
per contribuire all’affermazione della dignità di tutti gli uomini ed alla
giusta e pacifica convivenza tra i popoli.
4. Promuove l’internazionalizzazione di programmi scientifici
e formativi. Coopera con le altre istituzioni universitarie dell’Unione
Europea nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo della
ricerca e dell’insegnamento superiore.
5. Coopera con le altre Università a livello regionale, nazionale e
internazionale al fine di migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza
delle proprie attività istituzionali.
6. Assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio
come definito e garantito dall’articolo 34 della Costituzione.
7.Assume la ricerca di nuove conoscenze come carattere qualificante delle proprie attività e come fondamento della formazione culturale e professionale. Promuove la formazione alla ricerca.
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Serie generale - n. 121
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
all’art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo
COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,
DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno.
(Deliberazione n. 8/2012).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (Þnanziaria 2003) e successive modiÞcazioni, con
i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle Þnanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con
l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge
n. 208/1998 e al Fondo istituito dall’art. 19, comma 5, del
decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e
si dà unità programmatica e Þnanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a Þnanziamento nazionale che,
in attuazione dell’art. 119, comma 5, della Costituzione,
sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree
del paese;
Visto l’art. 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale
prevede che ogni progetto d’investimento pubblico debba
essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);
Visto l’art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006,
n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006,
n. 181, che ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione e le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)
di cui al citato art. 61;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
sempliÞcazione, la competitività, la stabilizzazione della
Þnanza pubblica e la perequazione tributaria;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega
al Governo in materia di federalismo Þscale, in attuazione
dell’art. 119 della Costituzione, ed in particolare l’art. 16
della stessa legge, che, in relazione agli interventi di cui
a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire
l’effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede
l’attuazione attraverso interventi speciali organizzati in
piani organici Þnanziati con risorse pluriennali, vincolate
nella destinazione;
Visto l’art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre
2009, n. 191 (Þnanziaria 2010) che prevede la destinazione di risorse ai piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a più elevato rischio idrogeologico, individuate
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare sentiti le autorità di bacino ed il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nonché la possibilità di utilizzo delle risorse
tramite accordo di programma tra la regione interessata e
il Ministero dell’ambiente, deÞnendo altresì la quota di
coÞnanziamento regionale a valere sull’assegnazione di
risorse del FSC che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale;
Visto l’art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito, tra l’altro,
al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del
FSC, fatta eccezione per le funzioni di programmazione
economica e Þnanziaria non ricomprese nelle politiche di
sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente
del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero
dello sviluppo economico;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli
articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei ßussi Þnanziari a
Þni antimaÞa, prevedono che gli strumenti di pagamento
riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione
di detto codice;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive
ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali in attuazione del sopra richiamato art. 16
della legge n. 42/2009, il quale, tra l’altro, dispone che
il FAS di cui all’art. 61 della legge n. 289/2002 assume
la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione
(FSC);
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Serie generale - n. 121
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U.
n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta UfÞciale
n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha deÞnito
il sistema per l’attribuzione del codice unico di progetto
(CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili
di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
Visto, in particolare, il punto 3 della suindicata delibera
di questo Comitato n. 1/2011, che prevede il Þnanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia
di carattere immateriale, relativi ad interventi di rilievo
nazionale, di rilievo interregionale, nonché di rilevanza
strategica regionale;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U.
n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito
che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a
progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato
nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque
interessati ai suddetti progetti;
Vista la delibera di questo Comitato 3 agosto 2011,
n. 62 (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011), con la quale
sono stati individuati e assegnati 1.653,6 milioni di euro
a favore di interventi infrastrutturali di rilievo nazionale
e 5.817,7 milioni di euro per il Þnanziamento di interventi di rilevanza strategica interregionale e regionale nel
settore trasporti e 29,8 milioni di euro a favore di azioni
di sistema, a valere sul FSC assegnato ai programmi regionali per 5.649,6 milioni di euro e sulle risorse dei Programmi attuativi interregionali (PAIN) e degli obiettivi
servizio per 1.851,6 milioni di euro, ridotte per il medesimo importo;
Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006,
n. 174 (G.U. n. 95/2007), con la quale è stato approvato
il QSN 2007-2013;
Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007,
n. 166 (G.U. n. 123/2008), relativa all’attuazione del
QSN 2007-2013 e alla programmazione del FSC per lo
stesso periodo;
Vista la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 1
(G.U. n. 137/2009), con la quale, a seguito delle riduzioni
apportate al FSC da vari provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all’adozione della predetta delibera n. 166/2007, è stata aggiornata la dotazione del FSC
per il periodo di programmazione 2007-2013, assegnando, tra l’altro, nuovi valori ai programmi attuativi di interesse regionale e interregionale rispetto a quelli stabiliti
dalla precedente delibera n. 166/2007;
Vista la delibera di questo Comitato 30 luglio 2010,
n. 79 (G.U. n. 277/2010) concernente la ricognizione, per
il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi Þnanziati dal FSC e delle risorse liberate nell’ambito
dei programmi comunitari (obiettivo 1), che individua le
risorse allo stato disponibili ai Þni della riprogrammazione, rinviando ad un successivo atto deliberativo di questo
Comitato la deÞnizione di obiettivi, criteri e modalità da
seguire nella riprogrammazione di tali risorse;
Vista la successiva delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (G.U. n. 80/2011), la quale, nell’aggiornare la dotazione del FSC per il periodo di programmazione
2007-2013 a seguito delle riduzioni di risorse disposte
con l’art. 2 del citato decreto-legge n. 78/2010, ha deÞnito
obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e di selezione e attuazione
degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013;
Vista la delibera 30 settembre 2011, n. 78 (G.U. n. 17
del 21 gennaio 2012) con cui questo Comitato ha individuato e assegnato 150 milioni di euro a favore di interventi infrastrutturali di rilievo nazionale e interregionale,
877,4 milioni di euro per il Þnanziamento di interventi
di rilevanza strategica regionale nel settore innovazione,
ricerca e competitività e 4,1 milioni di euro a favore di
azioni di sistema, a valere sul FSC 2007-2013 assegnato
ai programmi regionali per 679,8 milioni di euro e sulle
risorse dei PAIN e degli obiettivi servizio per 351,8 milioni di euro, ridotte per il medesimo importo;
Considerato che il Piano nazionale per il sud, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2010, individua, tra gli obiettivi prioritari, una maggiore efÞcacia
nell’impiego delle risorse destinate all’ambiente, con particolare riferimento a un piano straordinario di azione per
la riduzione del dissesto idrogeologico nel Mezzogiorno,
al superamento delle procedure di infrazione in atto nel
settore idrico e alla boniÞca dei siti inquinati di interesse
nazionale;
Considerato che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate, sulla
base delle veriÞche svolte dalle medesime amministrazioni sullo Stato della progettazione funzionale all’attuazione degli interventi nei tre settori ambientali sopra richiamati, hanno individuato nella mitigazione del rischio
idrogeologico nel Mezzogiorno l’obiettivo prioritario cui
dare immediato corso con la presente delibera;
Visto il piano di azione coesione, concordato con le
regioni del Mezzogiorno e inviato alla Commissione eu-
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Serie generale - n. 121
ropea il 15 novembre 2011, per il rilancio dello sviluppo
nelle regioni del Sud;
fra l’altro, delle risorse del FSC 2007-2013 attualmente
disponibili, destinate alla programmazione regionale;
Considerato che, dai dati disponibili presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che
emergono dai piani per l’assetto idrogeologico elaborati
dalle autorità di bacino e dalle regioni sull’intero territorio nazionale, risulta che il 9,8% del paese è interessato da
aree ad alta criticità idrogeologica e che 540 chilometri di
costa risultano a potenziale rischio di erosione per i beni
esposti e considerato che tale fragilità territoriale costituisce un grave fattore di rischio per l’incolumità umana e
compromette la fruibilità dei beni, con forti ricadute negative sull’assetto economico e sociale del paese;
Considerato che tali risorse - ai sensi dell’art. 10, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 come modiÞcato dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertiti rispettivamente dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e 14 settembre 2011, n. 148 - sono state escluse dalle riduzioni di spesa disposte a carico dello
stesso Fondo da vari provvedimenti legislativi intervenuti
nel corso dell’anno 2011 in quanto riferite alla programmazione regionale;
Considerato che presso il Ministero dell’ambiente è
in corso l’aggiornamento dei predetti piani per l’assetto
idrogeologico al Þne di tenere conto degli effetti dei cambiamenti climatici e di considerare misure di adattamento,
come richiesto anche dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2007/60/CE del 23 ottobre 2007,
relativa alla valutazione e alla gestione del rischio alluvioni, così come recepita dal decreto legislativo n. 23 febbraio 2010, n. 49;
Considerato che, nell’immediato, occorre attuare speciÞci interventi prioritari e urgenti volti alla mitigazione
del rischio idrogeologico;
Tenuto conto che il Ministero dell’ambiente e le regioni del Mezzogiorno interessate, ai sensi dell’art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Þnanziaria
2010), hanno sottoscritto, nel corso del 2010 e del 2011,
accordi di programma e relativi atti integrativi Þnalizzati alla programmazione e al Þnanziamento di interventi
prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico, procedendo alla loro individuazione anche
d’intesa con il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le autorità di
bacino interessate, prevedendo che gli stessi interventi
siano Þnanziati, in parte, con le risorse del FSC;
Considerato che per ciascuno dei predetti accordi di
programma sono stati nominati Commissari straordinari
delegati per la gestione e l’attuazione degli interventi in
essi previsti ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decretolegge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modiÞcazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 26;
Considerata la necessità e l’urgenza di intervenire per
mitigare le situazioni di dissesto idrogeologico rilevate
nei predetti accordi di programma e relativi atti integrativi, garantendo l’attivazione degli interventi ricompresi
nei medesimi, la cui copertura Þnanziaria è posta a carico,
Vista la proposta del Ministro per la coesione territoriale del 13 gennaio 2012 e l’allegata documentazione nella
quale si dà evidenza all’ulteriore processo di concertazione svolto con il Ministero dell’ambiente e con le regioni
meridionali volto a confermare gli interventi urgenti destinati alla riduzione del rischio idrogeologico già ricompresi nell’ambito dei predetti accordi di programma, ai
quali si aggiunge quello per la base NATO di Giugliano
(Napoli), con rideÞnizione del relativo quadro Þnanziario
alla luce della riduzione degli stanziamenti relativi alla
programmazione nazionale nel frattempo intervenuta;
Considerato che tale proposta prevede il Þnanziamento
dei citati interventi, compresa un’azione di sistema, per un
costo complessivo di 754.475.407,26 euro, la cui copertura viene assicurata attraverso l’utilizzo delle risorse del
FSC assegnate ai PAR per un importo di 352.089.936,80
euro, nonché attraverso l’ulteriore riduzione, per un importo di 262.632.313,81 euro, delle risorse del FSC assegnate da questo Comitato con la citata delibera n. 78/2011
a favore dei PAIN 2007-2013 «Attrattori culturali, naturali e turismo» e «Energie rinnovabili e risparmio energetico» ed inÞne attraverso ulteriori risorse disponibili nel
bilancio del Ministero dell’ambiente per un importo di
139.753.156,65;
Considerato che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Þnanziaria 2006), all’art. 1 comma 432, ha previsto l’iscrizione presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a partire dall’anno 2006, del Fondo
per le esigenze di tutela ambientale, con riserva del 50%
da destinare ad interventi urgenti di difesa del suolo nelle
aree a rischio idrogeologico e considerato in particolare
che, per il triennio 2012-2014, sono iscritte, sul bilancio
del detto Ministero, risorse pari a 16.128.808 euro per
il 2012 e a 31.290.422 euro per ciascuno dei due anni
successivi;
Considerato che l’art. 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (stabilità 2012), assegna al Ministero
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Consiglio regionale della Calabria
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II Commissione
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
da ultimo citato risorse pari a 100 milioni di euro per il
2012, per interventi in materia di dissesto idrogeologico e
altri interventi urgenti;
Considerato che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha confermato che le risorse
a titolarità dello stesso Ministero, per l’importo di 65 milioni di euro, da destinare all’attuazione degli interventi in
esame sono rese disponibili, quanto a 15 milioni di euro, a
valere sulle previsioni della richiamata legge n. 266/2005
(Þnanziaria 2006) e, quanto a 50 milioni di euro, a valere
sulla dotazione di cui all’art. 33, comma 8, della citata
legge n. 183/2011;
Vista la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 19 gennaio 2012, in cui si
precisa che la copertura Þnanziaria di 74,7 milioni di euro
attualmente disponibile per gli interventi di contrasto al
rischio idrogeologico nelle regioni del Sud viene posta a
carico dell’assegnazione di 100 milioni di euro, di cui alla
delibera di questo Comitato 6 novembre 2009, n. 83, già
trasferita al detto Ministero;
Rilevata la necessità di alimentare un efÞcace ciclo di
programmazione e progettazione degli interventi prioritari volti a migliorarne la qualità e accelerarne la realizzazione, rafforzando, anche attraverso una speciÞca azione
di sistema in materia ambientale, i processi di collaborazione istituzionale fra le amministrazioni interessate,
con particolare riguardo alle modalità attuative degli
interventi;
Considerato che nelle date 9, 10, 11 e 12 gennaio 2012
sono stati siglati singoli accordi tra il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell’ambiente e i Presidenti delle regioni meridionali interessate, volti a deÞnire il
quadro delle coperture Þnanziarie da assicurare per l’attivazione degli interventi sin qui cennati;
Considerato, in particolare, che nell’accordo con la regione Campania del 10 gennaio 2012 trova conferma il
precedente accordo del 14 dicembre 2011 tra il Governo
e la regione medesima, nel quale è sancito l’impegno di
assegnare una quota parte delle risorse del FSC a titolarità
regionale per il periodo 2007-2013, per complessivi 437
milioni di euro, destinata al Þnanziamento di interventi
connessi alle procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale che interessano il territorio campano e
considerato che la detta quota di 437 milioni di euro viene
accantonata con la presente delibera nelle more della deÞnizione del dettaglio degli interventi da realizzare, in vista
della prossima adozione di una speciÞca delibera da parte
Serie generale - n. 121
di questo comitato al Þne di superare le dette procedure
di infrazione;
Considerato che, sempre nel citato accordo con la regione Campania del 10 gennaio 2012, è inoltre esposto
un fabbisogno di 26.236.095 euro per il Þnanziamento di
interventi infrastrutturali, segnatamente opere idrauliche
e reti fognarie per la regimazione delle acque superÞciali
a servizio della nuova base Nato in Giugliano (Napoli),
località Lago Patria, e che tale fabbisogno, destinato a un
intervento di urgente attuazione in considerazione della
dimensione internazionale degli interessi coinvolti, avrà
copertura Þnanziaria a valere sulle risorse provenienti dal
Programma attuativo regionale della regione Campania;
Dato atto che con la presente delibera si dispone una
prima assegnazione di risorse, a carico del FSC, prevalentemente a favore del settore «Frane e versanti» in coerenza
con la priorità «Ambiente» del QSN, per il Þnanziamento
di vari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tra cui quello da Þnanziare in base al citato accordo
con la regione Campania del 10 gennaio 2012, e che alla
presente delibera seguiranno altri atti deliberativi di questo Comitato in materia, anche relativi alle procedure di
infrazione, ove presenti, e alle altre tematiche ambientali;
Vista la nota del 19 gennaio 2012, n. 245, predisposta
congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione
economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dal Ministero dell’economia e delle Þnanze e posta a base
dell’odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Ritenuto pertanto, alla luce delle suesposte motivazioni e tenuto conto degli esiti istruttori condivisi con le
varie regioni interessate, di dover procedere con urgenza
all’adozione della presente delibera che sarà trasmessa
alla Conferenza Stato - Regioni per acquisirne il relativo parere, tenuto conto che vengono apportate ulteriori
riduzioni alle dotazioni Þnanziarie concernenti i PAIN
«Attrattori culturali, naturali e turismo» e «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007-2013;
Delibera:
1. Riprogrammazione di assegnazione FSC 2007-2013
Al Þne di garantire la copertura Þnanziaria della presente delibera, le assegnazioni a carico del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui alle delibere CIPE relative
alla programmazione interregionale 2007-2013 sono ridotte per l’importo complessivo indicato nella Tavola 1.
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Serie generale - n. 121
Tavola 1 - Riduzioni assegnazioni FSC 2007-2013
(milioni di euro)
Programma
Risorse residue ex
delibera CIPE n.
78/2011
Risorse da destinare
a “Frane e Versanti”
Valore Aggiornato
PAIN Attrattori
368,01
8,00
360,01
PAIN Energie
255,01
254,60
0,41
623,02
262,60
360,42
Totale
2. Individuazione e Þnanziamento degli interventi strategici a carattere regionale - Area Mezzogiorno
2.1 In accordo con le singole regioni del Mezzogiorno interessate, sono individuati gli interventi di «carattere
strategico regionale» prioritari e urgenti ai Þni della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico, per un costo pari a 723,24 milioni di euro, interventi che sono riportati nell’elenco allegato che costituisce
parte integrante della presente delibera. A tali interventi si aggiungono quelli concernenti le opere idrauliche e le reti
fognarie connesse alla nuova sede Joint Force Command HQ della NATO in Giugliano (Napoli), in Campania, per un
importo di 26,23 milioni di euro, anch’essi di urgente attuazione. Il costo complessivo degli interventi rimane pertanto
determinato in 749,47 milioni di euro, come indicato nella seguente tavola 2.
2.2 La copertura Þnanziaria di tale fabbisogno è assicurata, quanto ad euro 74,75 milioni di euro con le risorse
attualmente già disponibili sul bilancio del Ministero dell’ambiente e quanto ad euro 674,72 milioni di euro tramite la
riduzione dei PAIN e dei PAR interessati. Quest’ultimo importo è comprensivo del fabbisogno di 26,23 milioni di euro
per i predetti interventi connessi alla Base NATO in Campania, da Þnanziare integralmente a valere sul Programma
attuativo regionale della Campania, secondo quanto esposto nella tavola 2, dettagliata per singola regione.
Tavola 2 – Assegnazione risorse per Regione
(euro)
Regione
Numero
interventi
Basilicata
76
Calabria
Costo totale
28.469.000,00
Risorse
disponibili
4.520.703,60
Fabbisogno
residuo
23.948.296,40
Assegnazione
presente delibera
23.948.296,40
185
220.000.000,00
21.092.048,16 198.907.951,84
198.907.951,84
Campania
57
204.244.309,65
19.793.139,59 184.451.170,06
184.451.170,06
Campania
(Giugliano)
1
26.236.095,00
0,00
26.236.095,00
26.236.095,00
Molise
87
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
27.000.000,00
Puglia
84
194.690.000,00
19.123.953,29 175.566.046,71
175.566.046,71
Sardegna
17
36.080.000,00
10.223.312,01
25.856.687,99
25.856.687,99
Sicilia
11
12.756.002,61
0,00
12.756.002,61
12.756.002,61
518
749.475.407,26
74.753.156,65 674.722.250,61
674.722.250,61
Totale
3. Fabbisogno complessivo
Al fabbisogno residuo di cui alla tavola 2 si aggiungono ulteriori 5 milioni di euro per l’azione di sistema di cui
al successivo punto 5, ultimo capoverso, con copertura a carico del bilancio del Ministero dell’ambiente.
Pertanto, con la presente delibera, sono assegnate per il Þnanziamento dei suddetti interventi e dell’azione di
sistema risorse pari a 679,72 milioni di euro, rinvenienti dalle quote regionali della politica regionale unitaria nazionale 2007-2013 assegnate ai singoli Programmi attuativi regionali, dalle riduzioni delle assegnazioni di cui al punto 1
disposte a carico dei PAIN e dal coÞnanziamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
pari a 65 milioni di euro. Tale importo, quanto a 15 milioni di euro, è posto a carico della legge n. 166/2005 (Þnanziaria 2006) e, per un importo di 50 milioni di euro, della legge n. 183/2011 richiamata in premessa, come indicato nella
tavola 3.
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Tavola 3 – Copertura finanziaria delle assegnazioni agli interventi individuati
(euro)
Assegnazione
presente
delibera
Regione
Di cui:
Quota MATTM
(L.266/2005 e L.
183/2011)
Di cui:
Riduzione PAIN
Di cui:
PAR
Basilicata
23.948.296,40
2.164.667,23
10.891.814,58
10.891.814,59
Calabria
198.907.951,84
17.979.129,60
70.928.822,24
110.000.000,00
Campania
184.451.170,06
16.672.392,74
73.534.467,67
94.244.309,65
Campania
(Giugliano)
26.236.095,00
0,00
0,00
26.236.095,00
Molise
27.000.000,00
2.440.508,26
10.559.491,74
14.000.000,00
Puglia
175.566.046,71
17.253.132,16
79.156.457,28
79.156.457,27
Sardegna
25.856.687,99
2.337.165,21
11.759.761,39
11.759.761,39
Sicilia
12.756.002,61
1.153.004,80
5.801.498,91
5.801.498,90
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
679.722.250,61
65.000.000,00
262.632.313,81
352.089.936,80
Azioni di sistema
Totale
4. Accantonamenti
Al Þne di consentire l’attuazione di quanto previsto nell’accordo tra Governo e regione Campania del 14 dicembre 2011 di cui in premessa, viene disposto un accantonamento Þnanziario di 437 milioni di euro a valere sulle risorse
del FSC assegnate a favore del PAR della regione Campania 2007-2013, per Þnanziare alcuni interventi collegati alle
procedure di infrazione comunitaria in corso, relative al territorio regionale, il cui utilizzo è subordinato all’esito di
speciÞca istruttoria - da sottoporre all’approvazione di questo Comitato da parte del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro per la coesione territoriale - sulla rispondenza dei suddetti interventi al superamento delle procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale in atto e ai requisiti di effettiva
cantierabilità.
5. Modalità attuative
5.1 Al Þne di poter dare urgente attuazione agli interventi oggetto della presente delibera, l’Amministrazione
regionale responsabile procede in attuazione diretta, ai sensi del punto 2.4 della delibera CIPE n. 166/2007 e in conformità con gli indirizzi e i criteri per l’attuazione delle Priorità del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 di cui al
paragrafo 4.1 della stessa delibera.
5.2 È istituito il Gruppo tecnico di sorveglianza, presieduto dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale, composto da rappresentati del Dipartimento
medesimo, del Ministero dell’ambiente e delle regioni interessate, con poteri di impulso e veriÞca sull’avanzamento
degli interventi, anche ai Þni della proposta, fermo restando il vincolo di destinazione settoriale, di eventuali rimodulazioni dei predetti interventi e di riprogrammazione di eventuali economie, sentiti i comitati di indirizzo previsti nei
singoli accordi di programma citati in premessa, per gli interventi di competenza.
Le predette rimodulazioni e/o riprogrammazioni saranno oggetto di informativa periodica a questo Comitato, per
la relativa presa d’atto, su proposta del Ministro per la coesione territoriale.
Al Þne di garantire il rispetto dei cronoprogrammi e l’avanzamento della spesa come risultanti dal sistema di
monitoraggio di cui al successivo punto 8, nonché l’implementazione degli indicatori di realizzazione e di risultato, il
gruppo tecnico di sorveglianza porrà in essere, con cadenza almeno semestrale, opportune azioni di veriÞca periodica
e di valutazione in itinere, avvalendosi anche del Nucleo di valutazione e veriÞca degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.
5.3 Gli interventi che saranno completati entro il 2015 potranno essere rendicontati a valere sulla dotazione Þnanziaria 2007-2013 dei Fondi strutturali, se ammissibili secondo le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, in applicazione delle proprie delibere n. 166/2007, V° capoverso della parte dispositiva, e n. 1/2011, punto 5, cui si fa rinvio.
5.4 Al Þne di assicurare il conseguimento degli obiettivi e delle priorità della presente delibera e di promuovere, ove necessarie, le opportune misure acceleratorie e di veriÞca, un ammontare pari a 5 milioni di euro è destinato
al Þnanziamento di un’apposita azione di sistema, per assistenza tecnica e accompagnamento all’attuazione, avente
come amministrazione di riferimento il Ministero dell’ambiente che entro 30 giorni dalla presente delibera presenterà
al gruppo tecnico il relativo piano di azione di sistema. Le risorse imputate a tale azione sono strumentali e funzionali
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rispetto all’attuazione degli interventi previsti nella presente delibera. Il Ministero dell’ambiente adotterà gli atti
necessari a valere sulle autorizzazioni di spesa così come
esposto nella tavola 3 della presente delibera.
6. Tempistica per impegni giuridicamente vincolanti
Coerentemente con gli obiettivi di urgenza e di accelerazione della spesa le risorse assegnate con la presente delibera non impegnate entro il termine del 30 giugno
2013 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti
da parte delle amministrazioni destinatarie saranno revocate, su proposta del gruppo tecnico di sorveglianza di cui
al precedente punto 5.2, con delibera di questo Comitato.
7. Trasferimento delle risorse
7.1 Le risorse oggetto di assegnazione con la presente delibera già nella disponibilità del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare saranno
trasferite alle strutture commissariali preposte ai sensi
dell’art. 17 del decreto legge n. 195/2009, convertito dalla legge n. 26/2010, sulle rispettive contabilità speciali e
alle altre amministrazioni di riferimento, per le quote di
competenza.
7.2 Per quanto riguarda le risorse regionali rinvenienti
dai PAR e dai PAIN, oggetto di assegnazione della presente delibera, esse saranno trasferite alle regioni interessate e da queste ultime, nel rispetto dei vincoli del patto
di stabilità interno, ai commissari straordinari delegati e
alle altre amministrazioni competenti, per la gestione e
l’attuazione degli interventi.
7.3 Il citato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvede al trasferimento delle risorse del
FSC secondo le seguenti modalità.
Al Þne di garantire, presso ciascuna amministrazione,
un livello di liquidità Þnanziaria che consenta il soddisfacimento delle obbligazioni assunte, la prima quota sarà
trasferita a titolo di anticipazione per un importo pari
al 20% del valore del Þnanziamento, subordinatamente
all’inserimento dei dati informativi nel sistema di monitoraggio di cui al punto successivo.
La seconda e la terza quota, di importo pari al 25%
del valore, saranno trasferite su certiÞcazione della spesa sostenuta, allorquando questa avrà raggiunto il 75%
del valore della prima quota ai Þni dell’erogazione della
seconda quota; il 100% della prima quota e il 75% della
seconda quota, ai Þni dell’ erogazione della terza quota.
L’ultima quota, di importo pari al 30%, è trasferita su
certiÞcazione della spesa sostenuta pari al 100% della prime due quote, e del 75% della terza quota.
7.4 In ogni caso, i trasferimenti sono subordinati alla
veriÞca della coerenza dei dati certiÞcati con quelli inseriti e validati nel sistema di monitoraggio di cui al punto
successivo e all’esito favorevole delle attività di controllo
di cui al successivo punto 10. Nei casi di spese sostenute
dalle strutture commissariali, le certiÞcazioni dovranno
altresì essere trasmesse per il tramite del richiamato Ministero dell’ambiente.
Serie generale - n. 121
8. Monitoraggio
8.1 Gli interventi oggetto della presente delibera sono
monitorati in aderenza alle previsioni della propria delibera n. 166/2007 e successivi aggiornamenti attraverso
il sistema unico nazionale di monitoraggio per la politica regionale in ambito QSN 2007-2013, costituito dalla
Banca Dati unitaria presso il Ministero dell’economia e
delle Þnanze.
L’inserimento degli aggiornamenti sui singoli progetti
avviene a ciclo continuo e aperto secondo le modalità e
procedure di monitoraggio delle risorse del FSC.
8.2 Il CUP assegnato agli interventi di cui alla presente
delibera va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera
n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.
9. Pubblicità
9.1 L’elenco degli interventi allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, sarà pubblicato
nella Gazzetta UfÞciale della Repubblica italiana unitamente alla medesima delibera.
9.2 A cura del Dipartimento per il coordinamento della
politica economica e del Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica sarà data adeguata pubblicità al citato elenco degli interventi, nonché alle informazioni periodiche sull’avanzamento dei suddetti interventi, come
risultanti dal sistema di monitoraggio.
10. Norme Þnali
10.1 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le
procedure vigenti nell’ambito del Fondo per lo sviluppo
e la coesione.
10.2 Nella predisposizione ed attuazione degli interventi dovranno essere rispettate tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia. In
particolare, i Commissari straordinari delegati e le altre
amministrazioni competenti per la gestione e l’attuazione
degli interventi ovvero i responsabili degli accordi di programma, dovranno garantire la qualità e la completezza
delle elaborazioni progettuali, con riferimento anche alla
necessaria base informativa, in termini di indagini e analisi specialistiche, nonché l’attenta e puntuale veriÞca delle
condizioni di esecuzione degli interventi, attesa la delicatezza e la particolarità degli stessi, richiedenti costante
assistenza e veriÞca specialistica.
10.3 Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica veriÞcherà l’efÞcace funzionamento dei sistemi
di gestione e controllo che i soggetti attuatori dovranno
porre in essere, anche con riferimento all’ammissibilità
delle spese.
Roma, 20 gennaio 2012
Il Presidente: MONTI
Il Segretario: BARCA
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2012
UfÞcio controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle Þnanze, registro n. 4, Economia e Þnanze, foglio n. 351
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12A05959
DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.
Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino tratta 4 Lingotto - Bengasi (CUP
J34C03000000001). ModiÞca soggetto aggiudicatore. (Deliberazione n. 24/2012).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all’art. 1,
ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli
insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo
del paese, vengano individuati dal Governo attraverso un
programma formulato secondo i criteri e le indicazioni
procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando
a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all’art. 13
ha recato modiÞche al menzionato art. 1 della legge
n. 443/2001 ed ha autorizzato limiti d’impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere
incluse nel programma approvato da questo Comitato;
Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»
che, all’art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio
2003 ogni progetto d’investimento pubblico deve essere
dotato di un Codice unico di progetto (CUP);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18
Infratrasporti.To /CE»), e s.m.i. e visti, in particolare:
la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori
relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi», e speciÞcatamente l’art. 163, che conferma la responsabilità dell’istruttoria e la funzione di supporto alle
attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata
la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti
della relazione istruttoria e la relativa documentazione a
supporto;
l’art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190, concernente l’«Attuazione della
legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture
e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modiÞcato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici», che
all’art. 41, comma 4, come modiÞcato dall’art. 22, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede
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Art. 33.
DeÞnizione delle procedure
1. Su proposta del Segretario generale, il Consiglio deÞnisce le
procedure interne aventi rilevanza esterna.
2. Le disposizioni concernenti le procedure di cui al comma 1 sono
raccolte in un apposito manuale, da rendere disponibile al pubblico.
TITOLO IV
REDISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 6, DELLA
LEGGE N. 249/97
Art. 34.
Redistribuzione delle competenze di cui all’art. 1, comma 6, della
legge n. 249/97
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 249/97, le competenze attribuite all’Autorità sono così redistribuite: al Consiglio sono
attribuite le competenze di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), nn. 1, 2, 5 e
6, precedentemente attribuite alla Commissione per le infrastrutture e le
reti e le competenze di cui all’art. 1, comma 6, lettera b), nn. 2, 10 e 15,
precedentemente attribuite alla Commissione per i servizi e i prodotti.
2. Tutte le funzioni diverse da quelle previste nella legge n. 249/97
e non speciÞcamente assegnate alle Commissioni sono esercitate dal
Consiglio.
TITOLO V
RELAZIONI CON ALTRE AUTORITÀ INDIPENDENTI
Art. 35.
Relazioni con altre Autorità
1. L’Autorità favorisce ogni opportuno coordinamento con altre
Autorità indipendenti previste dalla legge e la collaborazione con le Autorità e le Amministrazioni competenti degli Stati esteri.
12A06693
COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.
Fondo per lo sviluppo e la coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013.
(Deliberazione n. 41/2012).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (legge Þnanziaria 2003) e successive modiÞcazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero
dell’economia e delle Þnanze e il Ministero delle attività
produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla
legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall’art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993;
Serie generale - n. 138
Visto l’art. 11 della legge 1° gennaio 2003 n. 3, il quale
prevede che ogni progetto d’investimento pubblico debba
essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);
Visto l’art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006,
n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006,
n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa
la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di
cui al citato art. 61;
Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modiÞcazioni, il decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
Þnanziaria e di competitività economica;
Visto l’art. 7, commi 26 e 27, della citata legge
n. 122/2010, che ha attribuito al Presidente del Consiglio
dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del
Ministero dello sviluppo economico;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli
articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei ßussi Þnanziari a
Þni antimaÞa, prevedono che gli strumenti di pagamento
riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione
di detto codice;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici
e sociali, in attuazione dell’art. 16 della legge 5 maggio
2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di
federalismo Þscale e visto in particolare l’art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di
cui all’art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e
sia Þnalizzato a dare unità programmatica e Þnanziaria
all’insieme degli interventi aggiuntivi a Þnanziamento
nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la
delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l’altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della
legge n. 122/2010 relative, fra l’altro, alla gestione del
FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta
UfÞciale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta UfÞciale
n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha deÞnito il
sistema per l’attribuzione del Codice unico di progetto
(CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili
di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta
UfÞciale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha
stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici,
relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere
utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi,
comunque interessati ai suddetti progetti;
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Consiglio regionale della Calabria
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Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006,
n. 174 (G. U. n. 95/2007), con la quale è stato approvato
il QSN 2007-2013;
Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007,
n. 166 (Gazzetta UfÞciale n. 123/2008), relativa all’attuazione del QSN e alla programmazione del FAS (ora FSC)
per il periodo 2007-2013;
Vista la delibera di questo Comitato 30 luglio 2010,
n. 79 (Gazzetta UfÞciale n. 277/2010) concernente la ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi Þnanziati dal FSC e delle risorse
liberate nell’ambito dei programmi comunitari (obiettivo
1), che individua le risorse allo stato disponibili ai Þni
della riprogrammazione e prevede l’adozione, da parte di
questo Comitato, di una successiva delibera che deÞnisca
gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione di tali risorse;
Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011,
n. 1 (Gazzetta UfÞciale n. 80/2011), concernente gli
obiettivi, i criteri e le modalità di programmazione delle
risorse in questione, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013;
Vista la delibera di questo Comitato del 30 settembre
2011, n. 80 (Gazzetta UfÞciale n. 20/2012) che, in esito
alle veriÞche effettuate dall’Unità di veriÞca degli investimenti pubblici (UVER) ai sensi della citata delibera
n. 79/2010, ha disposto il deÞnanziamento di alcuni interventi, prevedendo che le risorse deÞnanziate fossero
riprogrammate da questo Comitato secondo i criteri previsti dalle delibere n. 79/2010 e n. 1/2011;
Considerato che, dalle suddette veriÞche UVER, è
emersa la presenza di criticità Þnanziarie che hanno determinato il mancato avvio o completamento di alcuni interventi oggetto di veriÞca;
Vista la precedente delibera adottata in data odierna da
questo Comitato concernente la ricognizione delle risorse regionali relative al periodo 2000-2006 interessate da
disimpegni automatici e il contestuale accertamento delle
risorse disponibili per la riprogrammazione, pari a 86,48
euro al netto dei reimpieghi indicati nella stessa delibera;
Vista la proposta del Ministro per la coesione territoriale n. 577 del 7 marzo 2012 e l’allegata nota informativa
concernente la ricognizione delle risorse regionali 20002006 e 2007-2013 disponibili sul Fondo per lo sviluppo
e la coesione, nonché le modalità di riprogrammazione
delle stesse;
Ritenuto di dover salvaguardare la Þnalizzazione territoriale delle risorse oggetto dei disimpegni automatici, attribuendole alle singole Regioni e /o Province autonome
pro-quota in ragione del peso percentuale dei rispettivi
disimpegni automatici;
Ritenuto altresì di dover speciÞcare, per il ciclo di
programmazione 2000-2006, le modalità attuative delle
attività di riprogrammazione delle risorse regionali disponibili indicate nella detta proposta, salvaguardando, in via
preliminare, l’esigenza di assicurare copertura Þnanziaria
a favore degli interventi, di competenza delle Regioni e
Province autonome, oggetto di disimpegni automatici e a
favore degli interventi in corso che abbiano evidenziato
altre criticità di natura Þnanziaria;
Serie generale - n. 138
Ritenuto necessario precisare, per il periodo 20072013, le modalità attuative delle eventuali attività di riprogrammazione già previste al punto 7.3 della delibera
di questo Comitato n. 166/2007;
Considerato che, nella citata proposta viene altresì
previsto, a favore della Regione Abruzzo, il ristoro del
taglio del 5% (quantiÞcato in 42,73 milioni di euro) sulle
pertinenti risorse FSC 2007-2013, disposto con la citata
delibera di questo Comitato n. 1/2009;
Considerato che sul punto, in sede di Conferenza uniÞcata del 16 dicembre 2010, nel documento che sancisce
l’Intesa, è riportata la condivisione unanime da parte delle
Regioni e delle Province autonome in ordine all’opportunità che il citato taglio del 5% non sia applicato a carico
della Regione Abruzzo, tenuto conto della speciÞca situazione di difÞcoltà legata alla ricostruzione post-terremoto, documento che prevede altresì che il detto taglio
sia posto, pro-quota, a carico di tutte le altre Regioni, in
assenza di risorse nazionali disponibili;
Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi
del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della
delibera 13 maggio 2010, n. 58);
Vista la nota n. 1229-P del 22 marzo 2012, predisposta
congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’economia e delle Þnanze e posta a base dell’odierna seduta
del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni
da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;
Delibera:
1. Programmazione 2000-2006
1.1 A fronte delle pregresse assegnazioni disposte da
questo Comitato a carico del FSC Þno all’anno 2006, le
risorse complessivamente disponibili per la riprogrammazione risultano pari a 2.046,79 milioni di euro, secondo l’articolazione tra le Regioni e le Province autonome
riportata nella tavola allegata alla presente delibera di cui
costituisce parte integrante (colonna h).
1.2 A fronte della disponibilità complessiva di cui al
precedente punto 1.1, è assegnato a favore della Regione Abruzzo, a titolo di reintegro del taglio del 5% di cui
alla delibera CIPE n. 1/2009 disposto a carico della programmazione regionale del FSC 2007-2013, l’importo di
42,73 milioni di euro. La copertura di tale onere viene
imputata a carico delle singole disponibilità regionali (colonna i dell’allegato) secondo la chiave di riparto del FSC
2007/2013.
1.3 A carico della predetta disponibilità di cui al precedente punto 1.1 è inoltre assegnato l’importo complessivo
di 454,71 milioni di euro a favore delle Regioni per le
quali, in occasione della ricognizione svolta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, è emerso
un fabbisogno Þnanziario residuo per la copertura degli
interventi interessati dai disimpegni automatici a fronte
delle pregresse assegnazioni del FSC 2000-2006 (colonna l dell’allegato).
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1.4 Al netto delle assegnazioni di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3, le risorse disponibili per la riprogrammazione
sono pertanto complessivamente pari a 1.549,35 milioni
di euro, secondo l’articolazione tra le Regioni e le Province autonome (colonna m dell’allegato). Tali risorse saranno riprogrammate dalle stesse Regioni e Province autonome, secondo le modalità Þssate nei punti successivi sulla
base degli esiti dell’istruttoria condotta dal Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione economica.
1.5 Nei casi nei quali le risorse disponibili per la riprogrammazione, per ciascuna Intesa istituzionale di programma, eccedano il 5 per cento delle assegnazioni FSC
2000-2006 a favore delle Amministrazioni di riferimento
(ivi comprese le somme derivanti dalle assegnazioni a valere sui disimpegni automatici di cui al precedente punto
1.3) e, comunque, ove tali risorse eccedano l’importo di
100 milioni di euro, le relative riprogrammazioni saranno
sottoposte alle decisioni di questo Comitato.
1.6 Qualora gli importi delle risorse disponibili per la
riprogrammazione siano inferiori alla percentuale del 5
per cento come sopra deÞnita, le riprogrammazioni saranno sottoposte alle decisioni del Tavolo dei sottoscrittori
di cui alla delibera di questo Comitato n. 14/2006, sotto
il coordinamento del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica.
1.7 Ai Þni dell’istruttoria, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica avrà cura di veriÞcare
preliminarmente che ciascuna Regione e/o Provincia
autonoma interessata abbia garantito integrale copertura
Þnanziaria:
ai rispettivi disimpegni automatici di cui al precedente punto 1.3;
agli interventi previsti in APQ che necessitino di ulteriori risorse rispetto alla dotazione originaria, in modo
da consentirne il completamento ovvero la messa in funzione, superando le criticità Þnanziarie registrate in corso
d’opera, previa veriÞca da parte dell’UVER.
1.8 Le riprogrammazioni avverranno sempre nel rispetto del principio di concentrazione delle risorse su interventi di rilevanza strategica per il territorio, sulla base
degli indirizzi e criteri di cui alla precedente delibera di
questo Comitato n. 1/2011, degli indirizzi che governano
la politica regionale comunitaria nel quadro di una strategia unitaria dei Fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ivi compresi quelli che hanno ispirato il
recente Piano di azione coesione.
2. Programmazione 2007-2013
2.1 In applicazione del punto 7.3 della delibera
n. 166/2007, dopo l’approvazione del Comitato/Organismo di sorveglianza, sono sottoposte al CIPE, per la relativa presa d’atto, le proposte di riprogrammazione delle
risorse del FSC 2007-2013 che determinino, all’interno
dei Programmi attuativi delle Regioni e delle Province autonome, scostamenti Þnanziari superiori al 20 per
cento del valore delle risorse del FSC programmate per
ciascuna azione cardine/progetto strategico, ovvero scostamenti Þnanziari per ciascun asse/priorità di riferimento
superiore al 20 per cento del valore delle risorse del FSC
programmate.
Serie generale - n. 138
3. Strumenti di attuazione
3.1 Ai Þni dell’attuazione degli interventi previsti nelle
delibere di questo Comitato n. 62/2011 e 78/2011, nelle
ipotesi nelle quali i soggetti attuatori siano costituiti da
concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si
procede attraverso lo strumento del Contratti istituzionali
di sviluppo; in tutti gli altri casi si procede mediante la
stipula di speciÞci Accordi di programma quadro (APQ)
contenenti, fra l’altro, la deÞnizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la veriÞca della
sostenibilità Þnanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere e ex post. Tali APQ
devono altresì prevedere appropriati sistemi di gestione
e controllo degli interventi e sono sottoposti alla sorveglianza del Ministro per la coesione territoriale attraverso
il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica,
che deve veriÞcare l’efÞcace funzionamento di tali sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all’ammissibilità delle spese.
3.2 Ai Þni dell’attuazione dei programmi delle Regioni
e Province autonome, nel caso delle azioni cardine e negli altri casi previsti nelle relative delibere CIPE di presa
d’atto, si procede mediante la sottoscrizione degli speciÞci APQ come sopra descritti, integrati dalle valutazioni ex
ante e dall’indicazione dei criteri di selezione e ammissione degli interventi.
4. Risorse FSC relative ad interventi portati a rendicontazione sui Programmi Þnanziati con fondi europei
4.1 Le Regioni e Province Autonome sono tenute a comunicare al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, ai Þni del relativo reimpiego nel rispetto delle
norme europee e nazionali, l’ammontare delle risorse del
FSC resesi disponibili a seguito della rendicontazione su
Programmi comunitari 2000-2006 e/o 2007/2013 di interventi Þnanziati originariamente con risorse del Fondo per
lo sviluppo e coesione.
Roma, 23 marzo 2012
Il Presidente: MONTI
Il segretario: BARCA
Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2012
UfÞcio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle Þnanze registro n. 6 Economie e Þnanze, foglio n. 89.
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Serie generale - n. 138
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22-10-2012
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Serie generale - n. 247
Visto in particolare l’art. 16 della predetta legCOMITATO INTERMINISTERIALE
ge
n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 11 luglio 2012.
Fondo per lo sviluppo e la coesione. Riprogrammazione
delle risorse regionali residue 2007-2013 (Mezzogiorno).
(Delibera n. 78/2012).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (legge Þnanziaria 2003) e successive modiÞcazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero
dell’economia e delle Þnanze e il Ministero delle attività
produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti
con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall’art. 19, comma 5,
del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra
e si dà unità programmatica e Þnanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a Þnanziamento nazionale che,
in attuazione dell’art. 119, comma 5, della Costituzione,
sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree
del Paese;
Visto l’art. 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale
prevede che ogni progetto d’investimento pubblico debba
essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);
Visto l’art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006,
n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006,
n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa
la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di
cui al citato art. 61;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modiÞcazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la sempliÞcazione, la competitività, la stabilizzazione della Þnanza pubblica e la perequazione tributaria;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha convertito,
con modiÞcazioni, il decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro strategico nazionale (QSN);
Visto in particolare l’art. 18 della citata legge n. 2/2009,
come modiÞcato dall’art. 7-quinquies, commi 10 e 11,
della legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione, con modiÞcazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, che
prevede l’assegnazione, da parte del CIPE, di una quota
delle risorse nazionali disponibili del FAS a favore del
Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito
presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del Fondo infrastrutture di cui al richiamato
art. 6-quinquies della legge n. 133/2008 e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega
al Governo in materia di federalismo Þscale, in attuazione
dell’art. 119 della Costituzione;
all’art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,
a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire
l’effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede
l’attuazione attraverso interventi speciali organizzati in
piani organici Þnanziati con risorse pluriennali, vincolate
nella destinazione;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e Þnanza pubblica;
Visto l’art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio
2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo
stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del
Ministero dello sviluppo economico;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare
gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei ßussi Þnanziari
a Þni antimaÞa, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione
di detto codice;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici
e sociali, in attuazione dell’art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l’art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di
cui all’art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e
sia Þnalizzato a dare unità programmatica e Þnanziaria
all’insieme degli interventi aggiuntivi a Þnanziamento
nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);
Visto in particolare l’art. 33, comma 2, della citata
legge di stabilità, il quale prevede che le risorse del FSC
siano assegnate dal CIPE con indicazione delle relative
quote annuali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la
delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l’altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della
legge n. 122/2010 relative, fra l’altro, alla gestione del
FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;
Visto il Piano di azione coesione concernente, tra l’altro, il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud,
concordato con le regioni del Mezzogiorno e inviato alla
Commissione europea il 15 novembre 2011;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta
UfÞciale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta UfÞciale
n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha deÞnito il
sistema per l’attribuzione del Codice unico di progetto
(CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili
di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
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22-10-2012
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Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta
UfÞciale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha
stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici,
relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere
utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi,
comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006,
n. 174 (Gazzetta UfÞciale n. 95/2007), con la quale è stato
approvato il QSN 2007-2013;
Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007,
n. 166 (Gazzetta UfÞciale n. 123/2008), relativa all’attuazione del QSN e alla programmazione dell’ora denominato FSC per il periodo 2007-2013;
Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (Gazzetta UfÞciale n. 80/2011) concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i
periodi 2000-2006 e 2007-2013» con la quale questo Comitato ha rideterminato in 24.023,100 milioni di euro le
risorse per il periodo 2007-2013 destinate ai Programmi
attuativi regionali (PAR), ai Programmi attuativi interregionali (PAIN) e al meccanismo premiale degli «Obiettivi di servizio», come da tabella allegata alla medesima
delibera;
Viste le delibere di questo Comitato 3 agosto 2011,
n. 62 (Gazzetta UfÞciale n. 304/2011), 30 settembre 2011,
n. 78 (Gazzetta UfÞciale n. 17/2012), 20 gennaio 2012,
n. 7 (Gazzetta UfÞciale n. 95/2012), 20 gennaio 2012,
n. 8 (Gazzetta UfÞciale n. 121/2012) e 30 aprile 2012,
n. 60 (Gazzetta UfÞciale n. 160/2012) con le quali, sono
state disposte assegnazioni a valere sulla quota regionale
del FSC 2007-2013;
Vista la delibera 31 luglio 2009, n. 66 (Gazzetta UfÞciale n. 218/2009) con la quale questo Comitato ha preso
atto del PAR 2007-2013 della regione Sicilia in data antecedente alla citata delibera n. 1/2011 che ha fra l’altro
individuato nuovi criteri e modalità di programmazione
delle risorse del FSC con particolare riferimento alla programmazione regionale e considerato che alla data odierna risultano risorse residue, assegnate alla detta regione,
ancora da programmare;
Viste le delibere 3 agosto 2011, n. 63 (Gazzetta UfÞciale n. 9/2012) e 30 settembre 2011, n. 79 (Gazzetta UfÞciale n. 47/2012) con le quali questo Comitato ha preso atto
dei PAR 2007-2013 rispettivamente delle regioni Molise
e Abruzzo predisposti in coerenza con le richiamate modalità e criteri di cui alla citata delibera n. 1/2011;
Viste le delibere di questo Comitato 23 marzo 2011,
n. 3 (Gazzetta UfÞciale n. 233/2011), 3 agosto 2011,
n. 77 (Gazzetta UfÞciale n. 285/2011) 2011, 20 gennaio
2012, n. 12 (Gazzetta UfÞciale n. 89/2012), concernenti il ripiano dei disavanzi sanitari nelle regioni Abruzzo,
Campania, Lazio, Sicilia e Molise, a valere sulle relative
dotazioni FSC - PAR 2007-2013;
Considerato che, a seguito degli utilizzi disposti con le
sopra richiamate delibere nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012,
8/2012 e 60/2012, risulta completamente esaurita la dotazione del PAIN «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007-2013;
Serie generale - n. 247
Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012,
n. 41 (Gazzetta UfÞciale n. 138/2012) recante le modalità
di riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e
2007-2013;
Vista la proposta del Capo di Gabinetto, d’ordine del
Ministro per la coesione territoriale, n. 1464 del 18 giugno 2012 e l’allegata nota informativa, concernente la riprogrammazione delle risorse regionali residue del Fondo
per lo sviluppo e la coesione;
Considerato che la nota informativa contiene la ricognizione delle residue risorse regionali 2007-2013 (PAR
e PAIN) di cui alla delibera n. 1/2011, disponibili per le
regioni del Mezzogiorno a fronte degli utilizzi già disposti
con le richiamate delibere nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012,
8/2012 e 60/2012 e degli ulteriori utilizzi Þnalizzati con delibere nn. 3/2011, 77/2011, 81/2011 e 12/2012, con decreto-legge n. 196/2010, art. 3, convertito in legge n. 1/2011,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
16 febbraio 2012 e con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3613/2007, 3634/2007, 3742/2009,
3792/2009,
3815/2010,
3849/2010,
3851/2010,
3865/2010, 3868/2010, 3887/2010 e 3961/2011;
Considerato che con le richiamate delibere di questo
Comitato nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/12 e 60/2012
sono stati disposti utilizzi da parte di alcune regioni meridionali a valere sui PAIN «Energie rinnovabili e risparmio
energetico» e «Attrattori culturali, naturali e turismo» per
importi superiori alle singole quote spettanti alle medesime regioni in base alla chiave di riparto consolidata delle
risorse del FSC adottata con la delibera n. 166/2007;
Considerato pertanto che la proposta prevede la ripartizione delle risorse residue del PAIN «Attrattori culturali,
naturali e turismo», pari a oltre 355,01 milioni di euro a
favore delle sole regioni Abruzzo, Campania, Sardegna
e Sicilia secondo un meccanismo di riequilibrio verso la
detta chiave di riparto consolidata delle risorse del FSC,
non essendo possibile ridurre le assegnazioni già disposte
a favore delle altre regioni meridionali con le richiamate
delibere;
Considerato inÞne che la citata proposta prevede per
le risorse residue, oggetto della ricognizione, nuove
modalità di programmazione da parte delle regioni interessate rispetto a quanto previsto dalle citate delibere
nn. 166/2007 e 1/2011, modalità che tengono conto della
necessità di accelerare e sempliÞcare l’utilizzo delle medesime risorse;
Considerato che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni
nella seduta del 6 giugno 2012;
Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi
del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della
delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la odierna nota n. 2956-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’economia e
delle Þnanze e posta a base presente seduta del Comitato;
Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;
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Delibera:
1. Disponibilità Þnanziarie residue del FSC 2007-2013 per le regioni meridionali.
Il quadro delle residue disponibilità delle dotazioni delle regioni meridionali a carico del FSC, originariamente
assegnate ai PAR 2007-2013 con la richiamata delibera n. 166/2007 e da ultimo quantiÞcate con la delibera n. 1/2011,
al netto degli utilizzi richiamati in premessa, è riportato nella seguente tabella 1:
TABELLA 1
(milioni di euro)
Regioni
Risorse PAR residue
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
0,000
454,479
355,872
327,731
0,000
1.352,951
462,533
1.036,782
Totale
3.990,348
2. Ripartizione delle risorse residue derivanti dalla dotazione del PAIN «Attrattori culturali, naturali e turismo» 20072013.
La disponibilità residua della dotazione del PAIN «Attrattori culturali, naturali e turismo» 2007-2013 di cui alla
richiamata delibera n. 1/2011, al netto degli utilizzi di cui alle premesse disposti dopo l’adozione di tale delibera, è
pari a 355,01 milioni di euro.
Tale dotazione, per le motivazioni sopra richiamate, viene ripartita tra le sole regioni Abruzzo, Campania, Sardegna e Sicilia secondo un meccanismo di riequilibrio verso la chiave di riparto consolidata delle risorse del FSC, come
riportato nella seguente tabella 2:
TABELLA 2
(milioni di euro)
Regioni
Ripartizione risorse residue PAIN “Attrattori”
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
48,913
161,416
58,641
86,040
Totale
355,010
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3. Complessive disponibilità regionali residue del FSC 2007-2013 e relative modalità di programmazione.
3.1. Disponibilità complessive regionali.
Le residue risorse regionali del FSC 2007-2013 complessivamente disponibili per le regioni meridionali sono
riportate nella seguente tabella 3:
TABELLA 3
(milioni di euro)
Regioni
Risorse complessivamente disponibili
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
48,913
454,479
355,872
489,147
0,000
1.352,951
521,174
1.122,822
Totale
4.345,358
A valere sulle risorse indicate nella precedente tabella 3, ovvero sulle disponibilità dei programmi attuativi regionali di tutte le regioni e province autonome già oggetto di presa d’atto da parte di questo Comitato, le dette amministrazioni assicureranno, secondo le percentuali regionali della chiave di riparto del FSC, il Þnanziamento della quota pari
allo 0,8 per mille, calcolata sulle complessive risorse regionali di cui alla delibera n. 1/2011 corrispondenti a 24.023,1
milioni di euro, destinata ad alimentare il sistema dei conti pubblici territoriali ai sensi della delibera n. 166/2007
richiamata in premessa.
3.2. Modalità di programmazione.
A. Individuazione degli interventi.
Le risorse di cui alla presente delibera saranno Þnalizzate e concentrate su interventi caratterizzati da:
coerenza con gli indirizzi di politica regionale unitaria nel quadro sinergico tra Fondi strutturali e Fondo per
lo sviluppo e la coesione;
coerenza con le linee di intervento previste dal piano d’azione per la coesione volte a massimizzare gli effetti
sul territorio degli interventi proposti, attraverso forme di integrazione o coÞnanziamento delle iniziative;
coerenza con ulteriori priorità strategiche nazionali/interregionali/regionali, anche nello scenario di programmazione per il periodo 2014-2020, rispetto a quelle già oggetto delle delibere di questo Comitato nn. 62/2011, 78/2011,
7/2012, 8/2012, 60/2012;
chiara identiÞcazione dei risultati da raggiungere attraverso le realizzazioni previste;
nell’ambito di proposte relative a:
interventi settorializzati in ambiti tematici strategici prioritari nazionali/interregionali/regionali;
interventi in ambiti strategici regionali, ivi compreso:
speciÞci progetti pilota, in preparazione della programmazione comunitaria 2014-2020, volti a soddisfare
le condizionalità da questa previste;
proposte integrative atte a risolvere speciÞche problematicità di attuazione di interventi programmati con le
citate delibere tematiche del Comitato.
Alle medesime Þnalità possono essere destinate anche le risorse FSC provenienti dal ciclo 2000-2006, di cui alla
propria delibera n. 41/2012, punto 1.5, fermo restando quanto previsto al punto 1.7 della medesima delibera.
B. Modalità di presentazione, approvazione e attuazione delle proposte.
B.1. Proposte relative ad interventi in ambiti tematici strategici nazionali/interregionali/regionali.
Con successiva delibera di questo Comitato saranno individuati e Þnanziati, secondo le modalità già sperimentate
con le delibere nn. 62 e 78/2011 e nn. 7, 8 e 60/2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, d’intesa con
i Ministeri di settore e le regioni interessate, gli interventi settorializzati in ambiti tematici strategici, ritenuti prioritari,
di carattere nazionale/interregionale/regionale, con articolazione pluriennale dell’assegnazione a carico del FSC.
Gli interventi saranno attuati mediante lo strumento dell’APQ «rafforzato», con i contenuti previsti al punto 3.1
della delibera di questo Comitato n. 41/2012 richiamata in premessa.
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B.2. Proposte relative a interventi in ambiti strategici
regionali.
A valere sulle risorse di cui alla presente delibera, non
utilizzate per il Þnanziamento degli interventi strategici prioritari di cui al punto B.1, le regioni presentano
all’istruttoria del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica le proprie proposte di interventi strategici in ambito regionale, come sopra deÞniti. Tali proposte,
sottoposte dal Ministro per la coesione territoriale all’esame di questo Comitato per il relativo Þnanziamento, debbono contenere, secondo un modello predeÞnito dallo
stesso Dipartimento, i seguenti elementi minimi:
sintetico quadro motivazionale delle priorità di programmazione e dei criteri di selezione;
chiara identiÞcazione dei risultati da raggiungere attraverso le realizzazioni previste;
sostenibilità Þnanziaria; cronoprogramma con articolazione pluriennale dell’assegnazione a carico del FSC;
modalità di attuazione e di accelerazione;
sistemi di gestione, controllo e monitoraggio.
Gli interventi sono attuati, di norma, mediante lo strumento dell’APQ «rafforzato», ovvero in attuazione diretta, d’intesa con il Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica che veriÞca i sistemi di gestione e
controllo.
Le proposte regionali devono essere presentate al predetto Dipartimento entro il 30 settembre 2012.
B.3. Impiego di eventuali economie e proposte di
riprogrammazione.
Ove, nel corso dell’attuazione degli interventi previsti dalle richiamate delibere nn. 62 e 78/2011, nn. 7, 8 e
60/2012 e da quelle che saranno adottate da questo Comitato in applicazione della presente delibera, si evidenzino
minori necessità Þnanziarie rispetto a quelle previste, ovvero esigenze di rideÞnizione degli interventi, le regioni,
ove gli interventi siano inclusi in CIS o APQ, presentano,
all’esame ed all’approvazione degli organismi di governance previsti dalla disciplina dei due citati strumenti,
proposte di impiego delle risorse stesse per il Þnanziamento di nuovi interventi, individuati secondo quanto
previsto dal precedente punto 3.2, lettera A.
Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, concluse le procedure previste dai citati strumenti
(CIS/APQ) per l’approvazione delle proposte, le sottopone all’esame di questo Comitato, per la decisione Þnale,
nei seguenti casi:
proposte di riprogrammazione che eccedano il 10%
dell’assegnazione regionale complessiva disposta con
ciascuna delle predette delibere e comunque in tutti i casi
in cui da ciascun singolo intervento derivino economie
riprogrammabili eccedenti i 5 milioni di euro;
proposte di riprogrammazione che comportino, per
la singola regione interessata, spostamenti tra i diversi
settori prioritari individuati da ciascuna delle medesime
delibere per un ammontare superiore al 20%.
Prima dell’adozione di tale delibera è sospesa ogni attuazione delle proposte di cui trattasi. Allorquando le suddette soglie non siano raggiunte, il citato Dipartimento
informa, semestralmente, questo Comitato delle decisioni
adottate dagli organismi di governance di cui sopra.
Per gli interventi realizzati attraverso strumenti di attuazione diretta, la regione informa il detto Dipartimento
delle operazioni di riprogrammazione che intende realizzare. Lo stesso Dipartimento, in relazione all’entità delle riprogrammazioni proposte, ne autorizza la decisione,
Serie generale - n. 247
informando questo Comitato, ovvero le sottopone allo
stesso per la relativa approvazione, ove si superino le suindicate soglie.
4. Disposizioni relative ai PAR già oggetto di presa d’atto
da parte del Comitato.
Per le regioni e le province autonome, il cui PAR sia
stato già oggetto di presa d’atto da parte di questo Comitato, la sottoscrizione degli APQ, di cui al punto 3.2 della
propria delibera n. 41 del 2012, è richiesta esclusivamente nei casi in cui, in sede di presa d’atto, questo Comitato
aveva già prescritto il ricorso all’accordo di programma
quadro.
5. Trasferimento delle risorse.
Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvede ad attivare il trasferimento delle risorse del
FSC, utilizzate dal complesso delle delibere nn. 62 e 78
del 2011, nn. 7, 8 e 60 del 2012 e quelle conseguenti alla
presente deliberazione, in coerenza con quanto disposto
dal punto 7 della richiamata delibera n. 166/2007.
Le risorse assegnate alle regioni con la presente delibera saranno da queste utilizzate nel rispetto dei vincoli del
patto di stabilità interno.
6. Monitoraggio e pubblicità.
Gli interventi oggetto della presente delibera sono monitorati nella Banca Dati unitaria per le politiche regionali
Þnanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali
in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero
dell’economia e delle Þnanze.
L’inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti
modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle
risorse del FSC, utilizzando il «Sistema di gestione dei
progetti» (SGP) realizzato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.
A cura del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica e del citato
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
sarà data adeguata pubblicità all’elenco degli interventi, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato
di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di
monitoraggio.
Tutti gli interventi saranno oggetto di particolare e speciÞca attività di comunicazione al pubblico secondo le
modalità di cui al progetto «Open data».
7. Norma Þnale.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente
delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la
coesione.
Roma, 11 luglio 2012
Il Presidente: MONTI
Il segretario: BARCA
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2012
UfÞcio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
Þnanze, registro n. 9 Economie e Þnanze, foglio n. 232
12A11168
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23-11-2012
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DECRETO 6 novembre 2012.
Revoca parziale del decreto 11 giugno 2012 nella parte
relativa allo scioglimento della «Domus Flegrea 90 società
cooperativa edilizia di abitazione S.r.l.», in Quarto.
IL DIRIGENTE
DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI E GLI ENTI
COOPERATIVI
Serie generale - n. 274
Considerato che non sussistono pertanto i presupposti
per l’applicazione dell’art. 2545-septiesdecies del codice
civile, per le motivazioni sopra esposte;
Ritenuto pertanto di poter accogliere l’istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa;
Ritenuto che risulta dimostrato l’interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Decreta:
Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197
del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione
del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale
è stata disciplinata l’attribuzione delle competenze degli
ufÞci di livello dirigenziale non generale;
Visto il decreto dirigenziale n. 04/SC/2012 dell’11 giugno 2012 (Gazzetta UfÞciale n. 173 del 26 luglio 2012)
con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Domus Flegrea 90 società cooperativa edilizia
di abitazione S.r.l.», con sede in Quarto (Napoli);
Tenuto conto che con istanza del 2 novembre 2012 il
legale rappresentante della società ha richiesto la revoca
del provvedimento in quanto la cooperativa è attiva, compie atti di gestione, è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita ed ha depositato i bilanci degli
esercizi relativi agli anni 2003-2010 presso il competente
registro delle imprese;
Art. 1.
Il decreto dirigenziale n. 04/SC/2012 dell’11 giugno
2012 emesso da questo ufÞcio è revocato nella parte in
cui dispone lo scioglimento della società cooperativa
«Domus Flegrea 90 società cooperativa edilizia di abitazione S.r.l.», con sede in Quarto (Napoli), codice Þscale
n. 06058940633, per le motivazioni indicate in premessa.
Art. 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta UfÞciale della Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2012
Il dirigente: DI NAPOLI
12A12274
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si
COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA dà unità programmatica e Þnanziaria all’insieme degli in-
terventi aggiuntivi a Þnanziamento nazionale che, in attuazione dell’art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;
DELIBERA 3 agosto 2012.
Fondo sviluppo e coesione - Regione Calabria - Programmazione delle risorse residue 2000-2006 e modiÞca delibere
n. 78/2011 e n. 7/2012. (Delibera n. 89/2012).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (legge Þnanziaria 2003) e successive modiÞcazioni,
con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle Þnanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con
l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge
n. 208/1998 e al Fondo istituito dall’art. 19, comma 5, del
Visto l’art. 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale
prevede che ogni progetto d’investimento pubblico debba
essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);
Visto l’art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006,
n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006,
n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa
la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di
cui al citato art. 61;
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23-11-2012
II Commissione
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Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che,
al comma 863, provvede al riÞnanziamento, per il periodo di programmazione 2007-2013, del Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della citata legge
n. 289/2002 e che, al successivo comma 866, come modiÞcato dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
comma 537, prevede che le somme di cui al comma 863
sono interamente ed immediatamente impegnabili e che
le somme non impegnate nell’esercizio di assegnazione
possono essere mantenute in bilancio, quali residui, Þno
alla chiusura dell’esercizio 2013;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modiÞcazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la sempliÞcazione, la competitività, la stabilizzazione della Þnanza pubblica e la perequazione tributaria;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega
al Governo in materia di federalismo Þscale, in attuazione
dell’art. 119 della Costituzione;
Visto in particolare l’art. 16 della predetta legge
n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all’art. 119
della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli
squilibri economici e sociali e a favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l’attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici Þnanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e Þnanza pubblica;
Visto l’art. 7, commi 26 e 27, della citata legge
n. 122/2010, che ha attribuito al Presidente del Consiglio
dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del
Ministero dello sviluppo economico;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli
articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei ßussi Þnanziari a
Þni antimaÞa, prevedono che gli strumenti di pagamento
riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione
di detto codice;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici
e sociali, in attuazione dell’art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l’art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di
cui all’art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e
sia Þnalizzato a dare unità programmatica e Þnanziaria
all’insieme degli interventi aggiuntivi a Þnanziamento
nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);
Serie generale - n. 274
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la
delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l’altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della
legge n. 122/2010 relative, fra l’altro, alla gestione del
FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta
UfÞciale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta UfÞciale
n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha deÞnito il
sistema per l’attribuzione del Codice unico di progetto
(CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili
di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta
UfÞciale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha
stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici,
relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere
utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi,
comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006,
n. 174 (Gazzetta UfÞciale n. 95/2007), con la quale è stato
approvato il QSN 2007-2013;
Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007,
n. 166 (Gazzetta UfÞciale n. 123/2008), relativa all’attuazione del QSN e alla programmazione dell’ora denominato FSC per il periodo 2007-2013;
Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (Gazzetta UfÞciale n. 80/2011) concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i
periodi 2000-2006 e 2007-2013»;
Viste le delibere di questo Comitato 3 agosto 2011,
n. 62 (Gazzetta UfÞciale n. 304/2011), 30 settembre 2011,
n. 78 (Gazzetta UfÞciale n. 17/2012), 20 gennaio 2012,
n. 7 (Gazzetta UfÞciale n. 95/2012), 20 gennaio 2012,
n. 8 (Gazzetta UfÞciale n. 121/2012) e 30 aprile 2012,
n. 60 (Gazzetta UfÞciale n. 160/2012) con le quali, sono
state disposte assegnazioni a valere sulla quota regionale
del FSC 2007-2013;
Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012,
n. 41 (Gazzetta UfÞciale n. 138/2012) con la quale sono
state quantiÞcate in 1.549,35 milioni di euro le risorse
regionali del FSC relative al periodo 2000-2006 disponibili per la riprogrammazione, di cui 311,27 milioni di
euro relative alla regione Calabria, e sono state deÞnite
le modalità di programmazione di tali risorse e di quelle
relative al periodo 2007-2013;
Vista la delibera di questo Comitato 11 luglio 2012,
n. 78 (in corso di formalizzazione) che prevede, tra l’altro,
al punto 3.2 lettera A, la possibilità di applicare le nuove
modalità di programmazione ivi deÞnite anche alle risorse FSC 2000-2006 di cui alla citata delibera n. 41/2012;
Visto il Piano di azione coesione concordato con le regioni del Mezzogiorno e inviato alla Commissione europea il 15 novembre 2011, nonché i successivi aggiornamenti del 3 febbraio e dell’11 maggio 2012, di cui questo
Comitato ha preso atto nella seduta odierna;
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
23-11-2012
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Vista la proposta del capo di Gabinetto, d’ordine del
Ministro per la coesione territoriale, n. 2000 del 1° agosto
2012 e l’allegata documentazione, concernente, fra l’altro, la programmazione di una quota delle risorse residue
del FSC 2000-2006 a favore della regione Calabria, predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica all’esito dell’istruttoria svolta dallo stesso con
la medesima regione sulla base delle schede informative
trasmesse al Dipartimento medesimo;
Considerato che la citata proposta, con riferimento al
periodo di programmazione regionale 2000-2006, quantiÞca in 189,72 milioni di euro le risorse oggetto della
presente riprogrammazione, al netto della quota di circa
68,25 milioni di euro oggetto di altra delibera all’odierno
esame di questo Comitato a favore di interventi per la manutenzione straordinaria del territorio;
Tenuto conto che la proposta in esame prevede inoltre, nell’ambito delle assegnazioni disposte dalle citate
delibere n. 78/2011 e n. 7/2012 in favore dell’Università
di Reggio Calabria, la riprogrammazione di un importo
complessivo di 6.155.200,80 euro per il Þnanziamento di
quattro progetti, da realizzare sempre nell’ambito della
stessa Università, relativi alle facoltà di giurisprudenza
(816.432,00 euro), ingegneria (2.745.600,00 euro), architettura (2.003.880,00 euro) e agraria (589.288,80 euro),
in sostituzione dell’intervento, di pari importo, relativo al
recupero della ex caserma Duca d’Aosta da destinare ad
alloggi universitari;
Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi
del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della
delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota n. 3324-P del 2 agosto 2012, predisposta
congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’economia e delle Þnanze, con le osservazioni e prescrizioni
poste a base della presente delibera;
Su proposta del Ministro per la coesione territoriale
sulla quale viene acquisito in seduta l’accordo dei Ministri e Vice Ministri presenti;
Delibera:
1. Programmazione delle risorse residue FSC 2000-2006
e riprogrammazione delibere n. 78/2011 e n. 7/2012.
1.1. È approvata la programmazione di una quota delle
risorse residue del FSC 2000-2006 relative alla regione
Calabria, per un importo complessivo di oltre 189,720
milioni di euro, secondo l’articolazione Þnanziaria per
ambiti strategici riportata nella tabella seguente:
(milioni di euro)
Ambiti strategici
Promozione d’impresa
Riqualificazione urbana
Sostegno alle scuole e Università
Altre infrastrutture
Totale risorse FSC 2000-2006
(*) Importi arrotondati a un decimale.
Importi FSC
2000-2006 (*)
7,0
105,6
6,0
71,1
189,7
Serie generale - n. 274
1.2. Le azioni/interventi Þnanziati con le risorse di cui
al precedente punto 1.1 sono indicati, con puntuale quantiÞcazione dei relativi importi, nell’elenco allegato che
costituisce parte integrante della presente delibera.
Per quanto concerne l’intervento relativo alla strada
comunale Acri-La Mucone-Serricella (Cosenza), l’assegnazione di 30 milioni di euro riveste carattere programmatico, tenuto conto che la relativa richiesta della regione
Calabria è al momento fondata su uno studio di fattibilità,
a fronte di un impegno Þnanziario rilevante, che comporta
l’esigenza di una valutazione tecnica congiunta da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per la coesione territoriale. Ai Þni della deÞnitiva
assegnazione delle risorse il Ministro per la coesione territoriale renderà informativa a questo Comitato in ordine
all’esito della detta valutazione.
1.3. È approvata, nell’ambito delle richiamate delibere
n. 78/2011 e n. 7/2012, la riprogrammazione dell’importo
di 6.155.200,80 euro assegnato a favore dell’Università
di Reggio Calabria per l’intervento di recupero della ex
caserma Duca d’Aosta da adibire ad alloggi universitari,
importo che viene ora destinato al Þnanziamento di quattro nuovi progetti, da realizzare sempre nell’ambito della
medesima Università, per la rifunzionalizzazione integrale delle facoltà di giurisprudenza (816.432,00 euro), ingegneria (2.745.600,00 euro), architettura (2.003.880,00
euro) e agraria (589.288,80 euro).
2. Modalità attuative.
2.1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, nell’ambito degli adempimenti di competenza
relativi alle programmazioni regionali del FSC all’odierno esame di questo Comitato, è chiamato a garantire:
il ricorso, in via generale, all’accordo di programma
quadro rafforzato (punto 3.2 della delibera n. 41/2012 e
punto 3.2.B2 della delibera n. 78/2012) per l’attuazione
degli interventi, in particolare, in materia di sanità, grandi
infrastrutture (portuali, viarie e altre), università e ricerca,
beni culturali, nonché altre infrastrutture le cui caratteristiche richiedono la veriÞca della sostenibilità gestionale;
con riferimento al sistema di governance, la previsione dell’autorità di audit per l’attuazione degli interventi
Þnanziati dal FSC, in analogia con quanto previsto per i
programmi comunitari e per gli altri programmi FSC già
esaminati da questo Comitato;
la veriÞca dell’efÞcace funzionamento dei sistemi di
gestione e controllo, anche con riferimento al rispetto delle norme nazionali e regionali relative all’ammissibilità e
congruità delle spese.
2.2. L’approvazione delle programmazioni regionali
del FSC all’odierno esame di questo Comitato è riferita esclusivamente a richieste delle regioni in ordine alla
necessità di assegnare risorse a una determinata opera/
fornitura, in relazione agli obiettivi da conseguire attraverso la sua realizzazione. Non sono pertanto oggetto di
approvazione da parte di questo Comitato riferimenti al
Þnanziamento di perizie/atti aggiuntivi/Þnanziamenti integrativi, relativi ad afÞdamenti in essere, anche in ambito di project-Þnancing.
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II Commissione
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 274
3. Trasferimento delle risorse.
Le risorse assegnate con la presente delibera sono trasferite alla regione Calabria con le modalità previste dal
punto 7.1 della richiamata delibera n. 166/2007 e utilizzate dalla medesima regione — unitamente alle altre risorse
assegnate con le delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012 e n. 60/2012 — nel rispetto dei vincoli del Patto
di stabilità interno.
4. Monitoraggio e pubblicità.
4.1. Gli interventi oggetto della presente delibera sono monitorati nella Banca dati unitaria per le politiche regionali Þnanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero
dell’economia e delle Þnanze.
L’inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC, utilizzando il «Sistema di gestione dei progetti»
(SGP) realizzato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.
4.2. A cura del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del citato
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica sarà data adeguata pubblicità all’elenco degli interventi, nonché
alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio.
Tutti gli interventi saranno oggetto di particolare e speciÞca attività di comunicazione al pubblico secondo le
modalità di cui al progetto «Open data».
5. Assegnazione del codice unico di progetto (CUP).
Il CUP assegnato agli interventi di cui alla presente delibera va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera
n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.
6. Norma Þnale.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
Roma, 3 agosto 2012
Il Presidente: MONTI
Il segretario: BARCA
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2012
UfÞcio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle Þnanze, registro n. 10 Economie e Þnanze, foglio n. 184
ALLEGATO
12A12347
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23-1-2013
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del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3589/2007 e
successive modiÞche ed integrazioni, che viene intestata
al Direttore generale del medesimo Dipartimento regionale per sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione
della presente ordinanza nella Gazzetta ufÞciale della
Repubblica italiana. Alla predetta contabilità speciale
sono, altresì, imputati gli oneri relativi alle spese del personale impiegato per le Þnalità di cui al presente articolo,
da sostenere entro il 30 aprile 2013, quantiÞcate in euro
28.596,79.
4. Ai Þni del completamento degli interventi relativi al
potenziamento della rete idrica del comune di Pantelleria, il Direttore di cui al comma 3 provvede a trasferire la
somma di euro 924.904,20, presente nella contabilità speciale al medesimo intestata, al predetto Comune, a fronte
di un Þnanziamento complessivo di euro 5.877.172,42
già assentito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di cui alla convenzione n. 1356 dell’11 febbraio
2009 per il potenziamento della rete idrica comunale. Le
eventuali economie realizzatesi sono trasferite dal Comune di Pantelleria al predetto Dicastero.
5. Qualora a seguito del compimento delle iniziative
cui al comma 3, residuino delle risorse sulla contabilità
speciale, il Direttore generale del Dipartimento regionale della protezione civile può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente Þnalizzati al
superamento della situazione di criticità, da realizzare
a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo
le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali
fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 e successive modiÞcazioni. Tale Piano deve essere
sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento
della protezione civile, che ne veriÞca la rispondenza alle
Þnalità sopra indicate.
Serie generale - n. 19
6. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di
cui al comma 5 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue sulla contabilità speciale sono
trasferite al bilancio della Regione Siciliana ovvero, ove
si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al
presente comma.
7. Non è consentito l’impiego delle risorse Þnanziarie
di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi
da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento
della Protezione Civile.
8. All’esito delle attività realizzate ai sensi dei commi
3 e 6 del presente articolo, le eventuali somme residue
sono versate al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza,
che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di
provenienza.
9. Il Direttore generale di cui al comma 3 ed il Sindaco
di Pantelleria all’esito della attività di rispettiva competenza trasmettono al Dipartimento della protezione civile
una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna.
10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui
all’art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
UfÞciale della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2013
Il Capo del dipartimento: GABRIELLI
13A00480
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
gli interventi aggiuntivi a Þnanziamento nazionale che,
COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA in attuazione dell’art. 119, comma 5, della Costituzione,
sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree
del Paese;
DELIBERA 26 ottobre 2012.
Fondo sviluppo e coesione (FSC). ModiÞca punti 2.1 e 3.1
della delibera n. 41/2012. (Delibera n. 107/2012)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (legge Þnanziaria 2003) e successive modiÞcazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero
dell’economia e delle Þnanze e il Ministero delle attività
produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti
con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall’art. 19, comma 5,
del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra
e si dà unità programmatica e Þnanziaria all’insieme de-
Visto l’art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006,
n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006,
n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa
la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di
cui al citato art. 61;
Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che,
al comma 863, provvede al riÞnanziamento, per il periodo di programmazione 2007-2013, del Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della citata legge
n. 289/2002 e che, al successivo comma 866 - come modiÞcato dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
comma 537 prevede che le somme di cui al comma 863
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Consiglio regionale della Calabria
23-1-2013
II Commissione
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
sono interamente ed immediatamente impegnabili e che
le somme non impegnate nell’esercizio di assegnazione
possono essere mantenute in bilancio, quali residui, Þno
alla chiusura dell’esercizio 2013;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modiÞcazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la sempliÞcazione, la competitività, la stabilizzazione della Þnanza pubblica e la perequazione tributaria;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega
al Governo in materia di federalismo Þscale, in attuazione
dell’art. 119 della Costituzione;
Visto in particolare l’art. 16 della predetta legge n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui
all’art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,
a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire
l’effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede
l’attuazione attraverso interventi speciali organizzati in
piani organici Þnanziati con risorse pluriennali, vincolate
nella destinazione;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e Þnanza pubblica;
Visto l’art. 7, commi 26 e 27, della citata legge
n. 122/2010, che ha attribuito al Presidente del Consiglio
dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del
Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici
e sociali, in attuazione dell’art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l’art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di
cui all’art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e
sia Þnalizzato a dare unità programmatica e Þnanziaria
all’insieme degli interventi aggiuntivi a Þnanziamento
nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la
delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l’altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della
legge n. 122/2010 relative, fra l’altro, alla gestione del
FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;
Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 174
(G.U. n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN
2007-2013;
Serie generale - n. 19
Vista la propria delibera 21 dicembre 2007, n. 166
(G.U. n. 123/2008), relativa all’attuazione del QSN e alla
programmazione dell’ora denominato FSC per il periodo
2007-2013;
Viste le proprie delibere 3 agosto 2011, n. 62 (G.U.
n. 304/2011), 30 settembre 2011, n. 78 (G.U. n. 17/2012),
con le quali, sono state disposte assegnazioni a valere
sulla quota regionale del FSC 2007-2013, nonché le successive delibere 20 gennaio 2012, n. 7 (G.U. n. 95/2012)
e 3 agosto 2012, numeri 89, 92 e 93, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con le quali sono state
parzialmente modiÞcate le dette assegnazioni;
Vista la propria delibera 23 marzo 2012, n. 41 (G.U.
n. 138/2012) con la quale sono state determinate le risorse regionali del FSC relative al periodo 2000-2006
disponibili per la riprogrammazione e sono state deÞnite
le modalità di programmazione di tali risorse e di quelle
relative al periodo 2007-2013;
Visto in particolare il punto 2.1 della predetta delibera
n. 41/2012, il quale, in applicazione del punto 7.3 della
delibera n. 166/2007, prevede che dopo l’approvazione
del Comitato/Organismo di sorveglianza siano sottoposte
all’esame di questo Comitato, per la relativa presa d’atto, le proposte di riprogrammazione delle risorse del FSC
2007-2013 che determinino, all’interno dei Programmi
attuativi delle Regioni (PAR) e delle Province autonome,
scostamenti Þnanziari superiori al 20 per cento del valore
delle risorse del FSC programmate per ciascuna azione
cardine/progetto strategico, ovvero scostamenti Þnanziari
per ciascun asse/priorità di riferimento superiore al 20 per
cento del valore delle risorse del FSC programmate;
Visto inoltre il punto 3.1 della stessa delibera, il quale,
ai Þni dell’attuazione degli interventi previsti nelle delibere n. 62/2011 e n. 78/2011, prevede che nelle ipotesi in
cui i soggetti attuatori siano costituiti da concessionari di
pubblici servizi di rilevanza nazionale si proceda attraverso lo strumento del Contratti istituzionali di sviluppo e in
tutti gli altri casi mediante la stipula di speciÞci Accordi
di programma quadro (APQ, cosiddetti «rafforzati»);
Visto il Piano di azione coesione concordato con le
Regioni del Mezzogiorno e inviato alla Commissione europea il 15 novembre 2011, nonché i successivi aggiornamenti del 3 febbraio e dell’11 maggio 2012, di cui questo Comitato ha preso atto con la delibera 3 agosto 2012,
n. 96, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti;
Vista la proposta del Capo di Gabinetto, d’ordine del
Ministro per la coesione territoriale, n. 2724 del 24 ottobre
2012 e l’allegata nota informativa del Dipartimento per
lo sviluppo e la coesione economica, concernente l’applicazione del punto 2.1 della citata delibera n. 41/2012
ai Þni della rimodulazione dei Programmi attuativi FSC
2007-2013 delle Regioni e delle Province autonome, con
particolare riferimento all’asse «Governance e assistenza
tecnica»;
Considerato in particolare che la citata proposta prevede che, nell’applicazione del punto 2.1 della delibera
41/2012, le riprogrammazioni in diminuzione del valore
dell’asse «Governance e assistenza tecnica», nell’ambito
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Consiglio regionale della Calabria
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II Commissione
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
dei detti Programmi attuativi, non siano sottoposte alla
presa d’atto di questo Comitato;
Considerato, altresì, che la medesima proposta prevede di non sottoporre alla presa d’atto di questo Comitato le riprogrammazioni cosiddette «non volontarie» dei
Programmi attuativi FSC, in quanto non autonomamente
promosse dalle Regioni e dalle Province autonome, ma
derivanti da cause esterne e in particolare dalla riduzione
del 5% disposta con la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1
(G.U. n. 137/2009) a carico della quota regionale del FSC
2007-2013, riduzione che non è stato possibile reintegrare da parte del Governo permanendo un quadro di Þnanza
pubblica non favorevole;
Ritenuto di dover accogliere la detta proposta concernente le riprogrammazioni in diminuzione dell’asse «Governance e assistenza tecnica» al Þne di garantire maggiore snellezza procedurale nell’attuazione dei Programmi,
tenuto altresì conto che tali riprogrammazioni non hanno
impatto sulla strategia del QSN e risultano inoltre rispondenti ad un indirizzo ormai consolidato volto a contenere
il più possibile le risorse destinate a tale asse;
Ritenuto altresì opportuno che di tali riprogrammazioni venga comunque resa informativa a questo Comitato
unitamente a quelle determinate dalle richiamate cause
«esterne», al Þne di consentire l’acquisizione delle complessive riprogrammazioni regionali;
Vista la ulteriore proposta del Capo di Gabinetto, d’ordine del Ministro per la coesione territoriale, n. 2737 del
24 ottobre 2012 e l’allegata nota informativa del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che, al Þne
di agevolare l’attuazione delle soprarichiamate delibere
di questo Comitato n. 62/2011 e n. 78/2011, prevede una
modiÞca del punto 3.1 della citata delibera n. 41/2012,
concernente la limitazione del ricorso allo strumento del
Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) alle sole ipotesi
di infrastrutture strategiche nazionali, ferma restando la
necessità che i soggetti attuatori siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale;
Ritenuto di poter accogliere la citata proposta modiÞcativa del punto 3.1 della delibera n. 41/2012, al Þne
di assicurare una maggiore speditezza nell’attuazione, in
particolare, delle richiamate delibere n. 62 e n. 78/2011
ed in considerazione del carattere innovativo del CIS che
è da intendersi principalmente riferito al futuro ciclo di
programmazione FSC 2014-2020, fermo restando, per
tutti gli altri casi, il ricorso alla stipula di speciÞci Accordi
di programma quadro (APQ) «rafforzati» di cui vengono
deÞnite le caratteristiche nello stesso punto 3.1 della delibera 41/2012;
Tenuto conto dell’esame delle citate proposte, svolto ai
sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3
della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota n. 4353-P del 25 ottobre 2012, predisposta
congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’economia e delle Þnanze, con le osservazioni e prescrizioni
poste a base della presente delibera;
Serie generale - n. 19
Su proposta del Ministro per la coesione territoriale
sulla quale viene acquisito in seduta l’accordo dei Ministri e Vice Ministri presenti;
Delibera:
A modiÞca di quanto previsto ai punti 2.1 e 3.1 della
delibera di questo Comitato n. 41/2012 richiamata in premessa, viene stabilito quanto segue:
1. La previsione di cui al punto 2.1 della delibera
n. 41/2012, relativa alla presa d’atto da parte di questo
Comitato delle proposte di riprogrammazione dei Programmi attuativi FSC 2007-2013 delle Regioni e delle
Province autonome, non si applica nel caso di riprogrammazione in diminuzione dei valori dell’asse «Governance
e assistenza tecnica».
Di tali riprogrammazioni sarà resa comunque informativa a questo Comitato unitamente a quelle determinate
dalle circostanze cosiddette «esterne» richiamate in premessa, al Þne di consentire l’acquisizione delle complessive riprogrammazioni regionali.
2. Lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo
(CIS), di cui al punto 3.1 della delibera 41/2012, viene
utilizzato nelle ipotesi in cui i soggetti attuatori siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza
nazionale, per le sole infrastrutture classiÞcate come «infrastrutture strategiche nazionali».
Resta fermo che, in tutti gli altri casi, si proceda mediante la stipula di speciÞci Accordi di programma quadro
(APQ) «rafforzati», contenenti, fra l’altro, la deÞnizione
di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione,
la veriÞca della sostenibilità Þnanziaria e gestionale, le
modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed
ex post. Tali APQ prevedono altresì appropriati sistemi
di gestione e controllo degli interventi e sono sottoposti
alla sorveglianza del Ministro per la coesione territoriale
attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, che deve veriÞcare l’efÞcace funzionamento
di tali sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all’ammissibilità delle spese.
Roma, 26 ottobre 2012
Il Presidente: MONTI
Il Segretario: BARCA
Registrato alla Corte dei conti l’11 gennaio 2013
UfÞcio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle Þnanze, registro n. 1, Economia e Þnanze, foglio n. 47
13A00495
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Consiglio regionale della Calabria
17-6-2013
II Commissione
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto,
rilevante ai Þni del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa
tecnica - Divisione XIV.
3. Nel caso in cui, nel corso dell’attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno
anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali
proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione
con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell’autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Tutti gli atti relativi alla attività di valutazione, ivi
comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.
Serie generale - n. 140
Art. 5.
1. Alle procedure relative all’attività di notiÞca degli
organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi,
si applicano le disposizioni dell’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.
Art. 6.
1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta UfÞciale della Repubblica italiana
ed è notiÞcato alla Commissione europea. Il medesimo
è efÞcace dalla notiÞca al soggetto che ne è destinatario.
Roma, 28 maggio 2013
Il direttore generale: VECCHIO
13A05083
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante dispoCOMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA sizioni in materia di contabilità e Þnanza pubblica;
DELIBERA 8 marzo 2013.
Fondo per lo sviluppo e la coesione - attuazione dell’articolo 16 - comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di
spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la
disciplina del funzionamento del fondo. (Delibera n. 14/2013).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (legge Þnanziaria 2003) e successive modiÞcazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero
dell’economia e delle Þnanze e il Ministero delle attività
produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate coincidenti
con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall’art. 19,
comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
Visto l’art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006,
n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006,
n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa
la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di
cui al citato art. 61;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega
al Governo in materia di federalismo Þscale, in attuazione
dell’art. 119 della Costituzione e, in particolare, l’art. 16
relativo agli interventi diretti a promuovere lo sviluppo
economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona;
Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, che all’art. 7,
commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei
Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del
Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, emanato in attuazione dell’art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009, recante disposizioni in materia di risorse
aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali;
Visto in particolare l’art. 4 del predetto decreto legislativo n. 88/2011, il quale dispone che il FAS di cui
all’art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e
sia Þnalizzato a dare unità programmatica e Þnanziaria
all’insieme degli interventi aggiuntivi a Þnanziamento
nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
Visto inoltre l’art. 6 del medesimo decreto legislativo,
il quale, allo scopo di accelerare la realizzazione degli
interventi e di assicurare la qualità della spesa pubblica,
istituisce lo strumento del “Contratto istituzionale di sviluppo” che destina le risorse del FSC assegnate dal CIPE
e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione
degli interventi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra
l’altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge
n. 122/2010 relative, fra l’altro, alla gestione del FSC;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto in particolare l’art. 16, comma 2, del citato decreto-legge n. 95/2012, come modiÞcato dall’art. 1, comma 117, delle legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013), il quale, nel rideterminare gli obiettivi del
patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario
per il periodo 2012-2014 e a decorrere dall’anno 2015,
prevede, tra l’altro, che l’ammontare del concorso Þnanziario di ciascuna Regione sia determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) e recepito con decreto del Ministero
dell’economia e delle Þnanze (MEF);
Considerato che lo stesso art. 16, comma 2 prevede inoltre che, sempre con decreto del MEF, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, siano individuate le risorse a
qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni statuto
ordinario - incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del FSC ed escluse quelle destinate al
Þnanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale
e del trasporto pubblico locale - che vengono ridotte per
l’importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.050 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2015;
Considerato altresì che il medesimo comma 2 indica
che la predetta riduzione sia effettuata per ciascuna Regione in misura proporzionale agli importi stabiliti sulla
base di quanto determinato in sede di Conferenza StatoRegioni e con decreto del MEF, prioritariamente a valere
su risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione
(FSC), prevedendo inoltre che, in caso di insufÞcienza
delle predette risorse, le Regioni versino all’entrata del
bilancio dello Stato le somme residue;
Considerato che - in applicazione della citata disposizione di legge ed in attesa della deÞnizione, mediante
la procedura ivi prevista, delle effettive fonti di copertura delle indicate riduzioni - la dotazione del FSC è stata
prudenzialmente decurtata, in sede di predisposizione del
disegno di legge di stabilità per l’anno 2013, per l’intero
importo delle riduzioni medesime, nella misura rispettivamente di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e di 1.050 milioni di euro per l’anno 2015;
Considerato pertanto che la dotazione del FSC a legislazione vigente, indicata nella tabella E della predetta
legge di stabilità 2013, risulta esposta già al netto delle
predette decurtazioni relative al periodo 2013 - 2015;
Visto inoltre l’art. 1, comma 122, della predetta legge
di stabilità per l’anno 2013, che attribuisce, per il corrente
esercizio, alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione
Siciliana e alla Regione Sardegna un contributo, anche
destinato alla parziale estinzione del relativo debito, nei
limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro
in misura pari all’83,33 per cento degli spazi Þnanziari,
validi ai Þni del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai Comuni e alle Province ricadenti
nel proprio territorio, nei limiti degli importi indicati per
ciascuna Regione nella tabella 1 allegata alla stessa legge;
Serie generale - n. 140
Visto il successivo comma 123, il quale prevede che gli
importi del contributo, per ciascuna Regione, di cui alla
tabella relativa al comma 122, possano essere modiÞcati
mediante accordo da sancire entro il 30 aprile 2013 in
sede di Conferenza Stato-Regioni, assicurando comunque I’invarianza del contributo complessivo di 200 milioni di euro con riferimento agli spazi Þnanziari ceduti
alle Province e di 600 milioni di euro con riferimento agli
spazi Þnanziari ceduti ai Comuni;
Visto inoltre il comma 125 dello stesso art. 1, il quale
stabilisce che entro il termine perentorio del 31 maggio
2013 le Regioni comunichino al Ministero dell’economia e delle Þnanze, con riferimento a ciascun ente
beneÞciario, gli elementi informativi occorrenti per la
veriÞca del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di
Þnanza pubblica;
Considerato che, in sede di Conferenza Stato-Regioni
del 24 gennaio 2013, le Regioni hanno fra l’altro concordato l’ammontare del concorso Þnanziario di ciascuna di
esse alle riduzioni disposte per l’anno 2013 dal predetto
art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, per un
importo complessivo di 1.000 milioni di euro;
Considerato che con l’accordo sancito tra Governo e
Regioni nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del
7 febbraio 2013 è stata modiÞcata la ripartizione tra le
Regioni a statuto ordinario e le Regioni Sicilia e Sardegna del predetto contributo di 800 milioni di euro per il
cosiddetto “patto di stabilità verticale incentivato”, di cui
alla tabella 1 allegata alla legge di stabilità per il 2013,
che risulta pertanto distribuito nella misura di complessivi 628.927.713 euro per le Regioni a statuto ordinario e
complessivi 171.072.287 euro per la Sicilia e la Sardegna;
Vista la nota n. 868 del 14 febbraio 2013, con la quale, in esito alle determinazioni della Conferenza StatoRegioni nelle richiamate sedute del 24 gennaio 2013 e
del 7 febbraio 2013, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha rappresentato
la disponibilità delle Regioni ad utilizzare il contributo
ad esse spettante nell’anno 2013 per il “patto di stabilità
incentivato” al Þne di ridurre la quota del FSC da porre a copertura delle riduzioni di spesa disposte per l’anno 2013 dal citato art. 16, comma 2, del decreto-legge
n. 95/2012 (complessivi 1.000 milioni di euro);
Considerato che l’utilizzo di tale contributo consente
alle Regioni a statuto ordinario interessate dai tagli disposti ope legis di ridurre di complessivi euro 628.927.713
la copertura da porre a carico delle risorse FSC regionali, che conseguentemente è rideterminata in complessivi
371.072.287 euro per l’anno 2013;
Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006,
n. 174 (Gazzetta UfÞciale n. 95/2007), con la quale è
stato approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013;
Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007,
n. 166 (Gazzetta UfÞciale n. 123/2008), relativa all’attuazione del QSN e alla programmazione dell’ora denominato FSC per il periodo 2007-2013;
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17-6-2013
II Commissione
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Viste le proprie delibere 3 agosto 2011, n. 62 (Gazzetta
UfÞciale n. 304/2011), 30 settembre 2011, n. 78 (Gazzetta UfÞciale n. 17/2012) e 20 gennaio 2012, n. 7 (G.U.
n. 95/2012), con le quali sono state disposte assegnazioni
di risorse del FSC 2007-2013, per interventi di rilevanza
strategica, rispettivamente nel settore delle infrastrutture
e dell’innovazione e della ricerca e competitività;
Viste inoltre le proprie delibere 20 gennaio 2012, n. 8
(Gazzetta UfÞciale n. 121/2012) e 30 aprile 2012, n. 60
(Gazzetta UfÞciale n. 160/2012) recanti assegnazione di
risorse FSC 2007-2013 a favore di interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno concernenti rispettivamente il contrasto del rischio idrogeologico ed i
settori ambientali della depurazione delle acque e delle
boniÞche di discariche, con le quali è stabilita la data del
30 giugno 2013 quale termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;
Viste altresì le delibere di questo Comitato 23 marzo
2012, n. 41 (Gazzetta UfÞciale n. 138/2012) e 26 ottobre
2012, n. 107 (Gazzetta UfÞciale n. 19/2013), che, rispettivamente ai punti 3.1 e 2, prevedono che per l’attuazione degli interventi previsti nelle sopracitate delibere
n. 62/2011 e 78/2011 si proceda attraverso lo strumento
del Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) nei casi in cui
i soggetti attuatorí siano costituitì da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, per le sole infrastrutture classiÞcate come “infrastrutture strategiche nazionali”;
Vista la nota n. 531 del 7 marzo 2013, con la quale il
Capo di Gabinetto, d’ordine del Ministro per la coesione
territoriale, propone a questo Comitato l’adozione di una
delibera concernente l’attuazione dell’art. 16, comma 2,
del soprarichiamato decreto-legge n. 95/2012, per quanto
concerne la copertura Þnanziaria delle richiamate riduzioni legislative da porre a carico del FSC, nonché alcune disposizioni per la disciplina di funzionamento dello
stesso Fondo;
Vista la nota informativa predisposta dal Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) e allegata
alla predetta proposta, con la quale, con riferimento alle
riduzioni di spesa disposte dalla citata disposizione di
legge, viene previsto che:
per l’annualità 2013, a fronte del taglio cautelativo di
1.000 milioni di euro operato a valere sul FSC e recepito
nella legge di stabilità 2013, sia stabilita in 371.072.287
euro la riduzione effettiva da porre a carico di tale Fondo
concordata da parte delle Regioni a statuto ordinario, a
seguito della Conferenza Stato-Regioni (CSR) del 7 febbraio 2013, sulla base dell’individuazione di una fonte
alternativa di copertura rappresentata dal menzionato
contributo per il cosiddetto “patto di stabilità incentivato”, con conseguente ricostituzione in bilancio - attraver-
Serie generale - n. 140
so procedure da concordare con il MEF - della dotazione
aggiornata del Fondo alla luce di tale minore impatto per
l’anno 2013;
per le annualità 2014 e 2015, venga al momento confermata l’imputazione integrale a carico del FSC delle riduzioni, rispettivamente per 1.000 milioni di euro e 1.050
milioni di euro, già operate in via prudenziale nell’ambito
della legge di stabilità 2013, prevedendo comunque la
possibilità, da parte di ciascuna Regione ed ín relazione ai
successivi accordi annuali, di utilizzare, a copertura delle
riduzioni di propria spettanza, risorse diverse dal FSC,
ovvero, in caso di insufÞcienza di ogni altra risorsa - incluso il FSC - di effettuare versamenti diretti al bilancio
dello Stato;
con riguardo all’intero periodo 2013-2015, la partecipazione di ciascuna Regione alle riduzioni da imputare
al FSC sia determinata secondo la ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario del taglio prudenziale di 1.000
milioni di euro inizialmente previsto per l’annualità 2013
concordata nell’ambito della citata Conferenza Stato Regioni del 24 gennaio 2013;
relativamente all’anno 2013, sia Þssato un termine
di 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera
per la comunicazione fra l’altro, da parte delle Regioni
al DPS, degli interventi FSC che le stesse Regioni intendano deÞnanziare, mentre per gli anni 2014 e 2015
tale termine di 60 giorni decorra dall’inizio di ciascun
esercizio Þnanziario;
relativamente alle Regioni “incapienti”, per le quali
cioè le relative disponibilità FSC ancora da trasferire siano nulle ovvero insufÞcienti ad assicurare la copertura del
taglio di pertinenza, siano individuati idonei meccanismi
di rialimentazione del FSC da parte di tali Regioni;
sia attribuita alle Regioni la possibilità di impiegare
le eventuali future risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020 per assicurare copertura Þnanziaria agli interventi che ne risultassero privi al termine
del presente ciclo di programmazione;
Considerato che, con la predetta nota informativa predisposta dal DPS, vengono inoltre formulate proposte
volte a garantire il rafforzamento della disciplina relativa
all’attuazione, al monitoraggio ed alla veriÞca degli interventi Þnanziati con il FSC, nonché la proroga al 31 dicembre 2013 del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti previsto dalle delibere di
questo Comitato n. 8/2012 e n. 60/2012 in materia ambientale e l’estensione di tale nuovo termine anche alle
delibere nn. 62 e 78/2011 e n. 7/2012;
Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi
del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della
delibera 30 aprile 2012, n. 62);
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Considerato che nel corso della riunione preparatoria
del 5 marzo 2013 si è convenuto sull’esigenza che gli
interventi inseriti nei CIS siano comunque esclusi dai
predetti deÞnanziamenti da individuare da parte dalle Regioni interessate dai tagli e che, per gli anni 2013, 2014 e
2015, il richiamato termine di 60 giorni decorra dalla data
di emanazione del decreto del Ministro dell’economia e
delle Þnanze previsto dal citato art. 16, comma 2, del decreto legge n. 95/2012;
Ritenuto di poter accogliere la citata proposta complessiva, sia con riferimento all’attuazione a carico del FSC
dell’art. 16, comma 2, del decreto legge n. 95/2012, sia
con riferimento alle disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo;
Vista la nota n. 1096-P del 7 marzo 2013, predisposta
congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’economia e delle Þnanze, con le osservazioni e prescrizioni
poste a base della presente delibera;
Considerato in particolare che, sulla base di quanto
segnalato dal Ministero dell’economia e delle Þnanze
e recepito nella predetta nota congiunta n. 1096/2013,
l’utilizzo da parte di ciascuna Regione delle risorse relative al cosiddetto “patto verticale incentivato” consente
di ridurre corrispondentemente il taglio a carico del FSC
esclusivamente a condizione che la singola Regione ceda
gli spazi Þnanziari a valere sul patto agli entí locali del
proprio territorio e riduca il proprio debito, ai sensi del richiamato art. 1, comma 125, della legge di stabilità 2013;
Ritenuto pertanto di adottare la presente delibera, la
cui efÞcacia - relativamente all’imputazione a carico del
FSC delle riduzioni di spesa disposte dal più volte citato
art. 16, comma 2 - è subordinata all’emanazione del decreto del MEF previsto dallo stesso articolo e che sarà
nuovamente sottoposta all’esame di questo Comitato, ove
necessario, per garantirne piena coerenza con quanto previsto dall’emanando decreto;
Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;
Delibera:
1. Attuazione dell’art. 16, comma 2, del decreto-legge
n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012
In applicazione dell’art. 16, comma 2, del decreto-legge
n. 95/2012, come modiÞcato dall’art. 1, comma 117, delle
legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), alle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) assegnate
alle Regioni a statuto ordinario sono imputate-riduzioni
per un importo complessivo di 2.421.072.287 euro per
il triennio 2013-2015, articolate per singola annualità e
per Regione nella misura indicata nella colonna (e) della tabella allegata alla presente delibera di cui costituisce
Serie generale - n. 140
parte integrante, in linea con le percentuali derivanti dalla
ripartizione concordata tra le Regioni nell’ambito della
Conferenza Stato - Regioni del 24 gennaio 2013 richiamata in premessa.
1.1 Riduzioni del FSC per l’annualità 2013
Con riferimento all’anno 2013, a fronte del taglio prudenziale di 1.000 milioni di euro integralmente operato
a valere sul FSC dalla legge di stabilità 2013, viene disposta a carico delle risorse FSC delle Regioni a statuto
ordinario la riduzione complessiva di 371.072.287 euro.
La rimanente copertura delle riduzioni relative all’anno 2013 è assicurata dalle Regioni a statuto ordinario, per
un importo di 628.927.713 euro, attraverso l’utilizzo del
contributo per il cosiddetto “patto di stabilità incentivato” richiamato nelle premesse, previsto dall’art. 1, comma 122, della predetta legge di stabilità 2013, nei termini
e nella misura concordata in sede di Conferenza StatoRegioni del 7 febbraio 2013. Tale modalità di copertura e
la corrispondente riduzione della quota inizialmente posta a carico del FSC rimangono tuttavia condizionate alla
cessione, da parte di ciascuna Regione, degli spazi Þnanziari a valere sul patto agli enti locali del proprio territorio
e alla riduzione del proprio debito, ai sensi del richiamato
art. 1, comma 125, della legge di stabilità 2013.
Attraverso modalità procedurali da concordare con il
Ministero dell’economia e delle Þnanze, sarà assicurato il reintegro, per il predetto importo di 628.927.713
euro, della dotazione del FSC per l’anno 2013, già decurtata in via prudenziale per l’intero importo di 1.000
milioni di euro.
Viene stabilito in 60 giorni dalla emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle Þnanze previsto dal
citato art. 16, comma 2, del decreto legge n. 95/2012 il
termine entro il quale ciascuna Regione dovrà comunicare al DPS gli interventi/azioni da deÞnanziare, totalmente
o parzialmente, a copertura della riduzione complessiva
di 2.421.072.287 euro di cui al precedente punto 1.
Non potranno comunque costituire oggetto di deÞnanziamento gli interventi/azioni inseriti nei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), di cui all’art. 6 del decreto
legislativo n. 88/2011 e alle delibere di questo Comitato
n. 41 e n. 107/2012 citate in premessa.
1.2 Riduzioni del FSC per le annualità 2014 e 2015
Sempre in applicazione dell’art. 16, comma 2 del
decreto-legge n. 95/2012 viene al momento confermata
l’imputazione integrale a carico del FSC delle riduzioni
cautelativamente disposte nell’ambito della legge di stabilità 2013, rispettivamente per 1.000 milioni di euro per
il 2014 e 1.050 milioni di euro per il 2015, che vengono
pertanto ripartite tra le Regioni a statuto ordinario nella
misura indicata nella tabella allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
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Tali importi rappresentano pertanto il valore massimo
delle riduzioni poste a carico del FSC, con possibilità, per
ciascuna Regione, di utilizzare a copertura delle riduzioni
di propria pertinenza ed in relazione ai successivi accordi annuali in sede di Conferenza Stato - Regioni, risorse
diverse dal FSC. Viene stabilito in 60 giorni dalla emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle
Þnanze ai sensi del citato art. 16, comma 2, del decreto
legge n. 95/2012 il termine entro il quale le Regioni dovranno comunicare al DPS gli interventi/azioni eventualmente riammessi al Þnanziamento.
Sono esclusi in ogni caso da eventuali deÞnanziamenti
gli interventi inseriti nei contratti istituzionali di sviluppo
(CIS), come indicato al precedente punto 1.1.
Per le regioni Lazio e Lombardia che, in relazione alla
ripartizione di cui alla tabella allegata alla presente delibera, risultano “incapienti” essendo le relative disponibilità FSC ancora da trasferire rispettivamente nulle ovvero
insufÞcienti ad assicurare la copertura del taglio di pertinenza, dovranno essere individuati idonei meccanismi di
rialimentazione del FSC da parte di tali due Regioni.
Le eventuali risorse FSC che dovessero rendersi disponibili per il periodo di programmazione 2014-2020
potranno essere impiegate dalle Regioni interessate dalle
riduzioni di cui alla presente delibera per assicurare copertura Þnanziaria agli interventi che ne risultassero privi
al termine del presente ciclo di programmazione.
2. Rafforzamento della disciplina relativa all’attuazione, al monitoraggio ed alla veriÞca degli interventi Þnanziati con il FSC
Entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente delibera le Amministrazioni responsabili degli interventi
da realizzare attraverso Accordi dí Programma Quadro,
Contratti istituzionali di sviluppo, ovvero mediante attuazione diretta sono tenute ad alimentare, con i relativi dati
di monitoraggio, la Banca Dati Unitaria. corredando peraltro le schede inserite con cronoprogrammi vincolanti
sui tempi di esecuzione di ciascuna fase, in conformità
con quanto previsto per i detti Contratti istituzionali di
sviluppo e gli Accordi di Programma Quadro.
Nell’ambito della citata Banca Dati Unitaria ed in
conformità con la relativa disciplina, le informazioni
di monitoraggio devono essere aggiornate con cadenza bimestrale. Nei casi di mancato inserimento o aggiornamento delle informazioni, il Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica (Direzione generale
per la politica regionale unitaria nazionale e l’Unità di
veriÞca degli investimenti pubblici-UVER) disporrà lo
svolgimento di sopralluoghi per accertare le cause del
mancato monitoraggio.
Serie generale - n. 140
Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica è autorizzato, in assenza di giustiÞcato motivo o di
circostanze non imputabili ai soggetti responsabili, a disporre una sanzione a valere sulle risorse già assegnate
alle Regioni per Þnalità di assistenza tecnica e, in caso
di mancato rispetto dei cronoprogrammi, ad irrogare una
sanzione di importo massimo pari a quello dell’intervento
a valere sulle risorse relative alla programmazione FSC
2014-2020. Nei rapporti con i soggetti attuatori e con i
terzi incaricati della realizzazione, le Regioni possono
adottare opportune misure atte a rivalersi in relazione a
sanzioni originate da comportamenti degli stessi.
Viene inÞne disposta la proroga al 31 dicembre 2013
del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, previsto dalle delibere di questo Comitato n. 8/2012 e n. 60/2012 in materia ambientale. Tale
termine viene esteso anche alle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte sulla base delle delibere nn. 62
e 78/2011 e n. 7/2012.
3.Trasferimento delle risorse
In attesa della deÞnizione del decreto del Ministero
dell’economia e delle Þnanze relativo all’individuazione di risorse di pertinenza regionale, diverse dal FSC, da
assoggettare a riduzione, i trasferimenti delle risorse del
FSC in favore delle Regioni a statuto ordinario interessate
dai sopracitati tagli potranno essere disposti, in relazione
allo stato di avanzamento della relativa spesa, dal competente DPS nei limiti delle disponibilità, per ciascuna
Regione, di risorse FSC non ancora trasferite, così come
quantiÞcate nella colonna (i) della citata tabella allegata
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.
4. Norma Þnale
L’efÞcacia della presente deliberazione, con esclusivo
riferimento a quanto disposto dai precedente punto 1 in
ordine all’imputazione a carico del FSC delle riduzioni
di spesa disposte dal più volte citato art. 16, comma 2,
è subordinata all’emanazione del decreto del Ministro
dell’economia e delle Þnanze previsto dal citato art. 16,
comma 2, del decreto-legge n. 95/2012. La presente delibera sarà nuovamente sottoposta all’esame di questo Comitato, ove necessario, per garantirne piena coerenza con
quanto previsto dall’emanando decreto.
Roma, 8 marzo 2013
Il Presidente: MONTI
Il segretario: BARCA
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2013
UfÞcio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
Þnanze, registro n. 5 Economia e Þnanze, foglio n. 118
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17-6-2013
II Commissione
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Allegato
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Serie generale - n. 140
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II Commissione
DELIBERA CIPE 64/2013
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC):
RIPROGRAMMAZIONE DI RISORSE ASSEGNATE CON LA DELIBERA N. 62/2011 REGIONE CALABRIA. COPERTURA DELLE ESIGENZE DELLA SOCIETA’ FERROVIE
DELLA CALABRIA S.R.L. (ARTICOLO 16, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE N.
83/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 134/2012)
IL CIPE
VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e
successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e
delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate
(coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al
Fondo istituito dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si
concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a
finanziamento nazionale che, in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione,
sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;
VISTO l’articolo 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto
d’investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);
VISTO l’articolo 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto
legge 8 maggio 2006, n. 181, che ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico il
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all’articolo 24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del
Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato articolo 61;
VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, ed in particolare
l’articolo 16 della stessa legge, che, in relazione agli interventi di cui all’articolo 119 della
Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona, ne prevede l’attuazione attraverso interventi speciali organizzati in
piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;
VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 e in particolare l’articolo 7, commi 26 e 27, che attribuisce al
Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del
citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) del
Ministero dello sviluppo economico;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la
tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento
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II Commissione
riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la
mancata apposizione di detto codice;
VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di
risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a
norma dell’articolo 16 della richiamata legge n. 42/2009 e in particolare l’articolo 4 del
medesimo decreto legislativo, il quale, tra l’altro, dispone che il FAS di cui all’articolo 61
della legge n. 289/2002 assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione
(FSC);
VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2013, n.
134, e in particolare l’articolo 16, comma 4, che nell’autorizzare la spesa per consentire
l’attivazione delle procedure di trasferimento alla Regione Calabria della proprietà sociale
dello Stato delle Ferrovie della Calabria S.r.l., prevede la sottoscrizione con la Regione di
un accordo per il trasferimento entro il 31 dicembre 2012 di detta proprietà;
VISTO in particolare il secondo periodo dell’articolo 16, comma 4, del citato decreto legge
n. 83/2012, il quale prevede che la Regione, a seguito del trasferimento della proprietà
sociale dello Stato di cui al primo periodo del medesimo articolo 16, comma 4, possa
utilizzare a copertura degli oneri necessari per la regolazione delle partite debitorie delle
società Ferrovie della Calabria S.r.l., entro il limite complessivo di euro 100 milioni, le
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ad essa assegnate;
CONSIDERATO che, per la Regione Calabria, ai sensi del terzo periodo dell’articolo 16,
comma 4 del citato decreto legge n.83/2012, le risorse del FSC ad essa assegnate da
utilizzare per la regolazione delle partite debitorie delle Ferrovie della Calabria S.r.l., sono
rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera CIPE n. 62
del 3 agosto 2011 (G.U. n. 304/2011);
VISTA la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n.
140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l’attribuzione del codice
unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto
1.4 della delibera stessa;
VISTA la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo
Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e
contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere
utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti
progetti;
VISTA la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (G. U. n. 123/2008),
relativa all’attuazione del citato QSN 2007-2013 e alla programmazione del FAS per lo
stesso periodo;
VISTO il punto 3 della delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (G.U. n.
80/2011), che prevede il finanziamento di progetti strategici relativi ad interventi di rilievo
nazionale, di rilievo interregionale, nonché di rilevanza strategica regionale;
VISTA la citata delibera di questo Comitato n. 62/2011, concernente l’individuazione e
l’assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza
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strategica regionale per l’attuazione del Piano nazionale per il Sud, con la quale è stata fra
l’altro disposta l’assegnazione di risorse per il finanziamento nella Regione Calabria di
schemi idrici e acquedotti, in particolare del Sistema Esaro-costruzione corpo diga (priorità
prima fase) per 122 milioni di euro e del Sistema Menta - lavori di completamento della
galleria di derivazione delle acque invasate dalla Diga del Menta (priorità I fase) per 13
milioni;
CONSIDERATO che l’articolo 2 della delibera di questo Comitato n. 14 dell’8 marzo 2013
proroga al 31 dicembre 2013 il termine ultimo entro il quale assumere gli impegni
giuridicamente vincolanti con riferimento anche agli interventi finanziati con la citata
delibera n. 62/2011;
VISTA la nota n. 20939 del Capo di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 3 luglio 2013 con la quale è stata richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno del CIPE, tra
le altre, della proposta di rimodulazione delle risorse per il Sistema Esaro e della Diga del
Menta di cui alla nota n. 20963, in pari data, del Ministero delle infrastrutture - Struttura
tecnica di missione;
CONSIDERATO che in allegato alla citata nota della Struttura tecnica di missione è stata
trasmessa la lettera n. 70878 del 28 febbraio 2013 con la quale il Presidente della Regione
Calabria ha richiesto ai Ministri competenti la rimodulazione del piano degli interventi
relativo agli “schemi idrici e acquedotti” della Regione, di cui alla citata delibera n. 62/2011,
quantificando in 65 milioni le risorse da destinare alla copertura delle posizioni debitorie
della Società Ferrovie della Calabria S.r.l. e in 12 milioni l’importo da destinare al
completamento del Sistema Menta;
PRESO ATTO che con la successiva nota n. 21928 del 10 luglio 2013 il citato Ministero Struttura tecnica di missione ha integrato la documentazione trasmessa con la precedente
nota del 3 luglio, evidenziando con allegata nota della Direzione generale per il trasporto
pubblico locale l’esigenza di assegnazione delle risorse in relazione all’avvenuta stipula, in
data 8 novembre 2012, dell’accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
Regione Calabria, con trasferimento della proprietà sociale in data 20 dicembre 2012, ai
sensi dell’articolo 16, comma 4 del decreto legge 83/2012;
CONSIDERATO che con la successiva nota n. 23788 del 31 luglio 2013, indirizzata al
Ministero dello sviluppo economico - DPS, la Regione Calabria - Dipartimenti dei lavori
pubblici e della programmazione nazionale e comunitaria – ha confermato le priorità di
destinazione delle risorse FSC alla ricapitalizzazione della Società Ferrovie della Calabria
s.r.l. per 65 milioni di euro e al completamento dello schema del Menta per 12 milioni,
precisando inoltre che la copertura finanziaria di dette priorità può essere assicurata,
nell’interezza, mediante la riduzione dello stanziamento di 122 milioni già destinato al
sistema Esaro dalla citata delibera 62/2011, stanziamento che viene conseguentemente
ridotto di 77 milioni di euro;
VISTA la nota del Capo di gabinetto del Ministro della coesione territoriale del 6 agosto
2013 n. 585, con la quale si esprime il nulla osta all’esame da parte di questo Comitato
della richiesta della Regione Calabria formulata d’intesa con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti di cui alle citate note del luglio 2013, richiesta concernente fra l’altro la
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riprogrammazione di un importo di 65 milioni di euro di risorse del FSC a titolarità
regionale per assicurare copertura finanziaria alle esigenze della Società Ferrovie della
Calabria S.r.l.;
CONSIDERATO che, con la medesima nota, viene precisato che la rimodulazione delle
risorse FSC a favore della Regione Calabria comporta la riduzione di 77 milioni di euro
delle somme originariamente assegnate per un importo di 122 milioni di euro al Sistema
Esaro - Costruzione corpo diga (priorità prima fase), in quanto oltre alla citata
finalizzazione di 65 milioni di euro a favore della Società Ferrovie della Calabria S.r.l. va
considerata anche l’assegnazione di 12 milioni di euro a favore del Sistema del Menta
come richiesto dalla medesima Regione con la nota n. 23788/2013;
CONSIDERATO che, nella medesima nota, si ravvisa la necessità che la Regione
Calabria, al fine di vedersi confermata l’assegnazione residua per l’intervento relativo al
Sistema Esaro assoggettato a riduzione, presenti adeguati elaborati progettuali finalizzati a
dimostrare la piena funzionalità dell’intervento da realizzarsi pur con la ridotta
assegnazione;
PRESO ATTO che con la nota n. 0262492 del 7 agosto 2013 del Capo di gabinetto della
Regione Calabria, d’ordine del Presidente, viene espressa la piena condivisione del
contenuto della citata nota n. 23788 del 31 luglio 2013 a firma dei responsabili dei
Dipartimenti dei lavori pubblici e della programmazione della medesima Regione;
TENUTO CONTO che la detta richiesta di rimodulazione, come riformulata dalla Regione
Calabria con nota 23788 del 31 luglio 2013, comporta la riduzione di 77 milioni di euro
delle somme originariamente assegnate al “Sistema Esaro–Costruzione corpo diga
(priorità 1 Fase)”, pari a 122 milioni di euro;
TENUTO CONTO dell’esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di
questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
VISTA la nota n. 3342-P del 7 agosto 2013, predisposta congiuntamente dal Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze, con le osservazioni e le
prescrizioni da recepire nella presente delibera;
SU PROPOSTA formulata in seduta dal Ministro per la coesione territoriale in accordo
con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
DELIBERA
1. Riprogrammazione delle assegnazioni disposte a favore del “Sistema Esaro”
1.1 A valere sull’assegnazione di 122.000.000 di euro a favore dell’intervento concernente
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la realizzazione del corpo diga del “Sistema Esaro (priorità 1° fase)” di cui alla delibera di
questo Comitato n. 62/2011, è disposta per le motivazioni richiamate in premessa la
riprogrammazione di un importo di 77.000.000 di euro che viene destinato, quanto a
65.000.000 di euro, alla copertura degli oneri necessari per la regolazione delle partite
debitorie della “Società Ferrovie della Calabria S.r.l” e, quanto a 12.000.000 di euro, alla
realizzazione di opere di completamento del “Sistema del Menta”.
1.2 La dotazione finanziaria del “Sistema Esaro” si riduce conseguentemente a 45.000.000
di euro che restano assegnati allo stesso intervento con la prescrizione di cui al
successivo punto 2.2.
1.3 L’originaria assegnazione di 135.000.000 di euro a favore degli Schemi idrici della
Calabria di cui alla delibera di questo Comitato n. 62/2011 è pertanto riprogrammata
secondo il seguente quadro riepilogativo:
Delibera n. 62/2011
Interventi originari
Importo
originario
(in meuro)
“Sistema Esaro”
Costruzione corpo diga
(priorità I fase)
122,00
“Sistema Menta”
Lavori di completamento
della galleria di derivazione
delle acque invasate dalla
diga Menta (priorità I fase)
Totale
13,00
Nuova destinazione risorse
Importo
Nuove finalizzazioni
aggiornato
Note
(in meuro)
“Società Ferrovie della
65,00
Importo rimodulato
Calabria S.r.l.”
“Sistema Esaro”
45,00 *
Importo residuo
“Sistema Menta”
13,00
Importo originario
“Sistema Menta”
Opere integrative
sistema idropotabile
12,00
Importo aggiuntivo
135,00
135,00
* Importo accantonato ai sensi del successivo punto 2.2.
2. Prescrizioni
2.1 Il trasferimento dell’importo di 65.000.000 di euro è subordinato alla presentazione, da
parte della Regione Calabria, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell’economia e delle finanze e al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione della presente delibera, del piano di rientro dei disavanzi
pregressi della Società delle Ferrovie della Calabria S.r.l..
2.2 L’importo residuo di euro 45.000.000 a favore del “Sistema Esaro” (costruzione corpo
diga - priorità I fase) resta accantonato in attesa che la Regione Calabria presenti
adeguati elaborati progettuali idonei a dimostrare la piena funzionalità dell’intervento, pur
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con la ridotta assegnazione di risorse di cui alla presente delibera.
3. Trasferimento delle risorse
Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2.1, l’importo di 65.000.000 di euro
sarà trasferito alla Regione Calabria, dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica del Ministero dello sviluppo economico, in linea con le esigenze del richiamato
piano di rientro dei disavanzi pregressi che la Regione stessa è chiamata a presentare.
Il trasferimento alla Regione Calabria delle risorse del FSC a favore dei Sistemi dell’Esaro
e del Menta avverrà, a cura del detto Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, secondo le procedure vigenti nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la
coesione.
4. Monitoraggio e pubblicità
Gli interventi oggetto della presente delibera sono monitorati attraverso il sistema unico
nazionale di monitoraggio per la politica regionale in ambito QSN 2007-2013, costituito dal
“Sistema di gestione dei progetti” presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica e dalla Banca Dati unitaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze
per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali.
L’inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto
secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC.
A cura del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica e del citato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica sarà data
adeguata pubblicità agli interventi di cui alla presente delibera, nonché alle informazioni
periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di
monitoraggio.
5. Assegnazione del codice unico di progetto (CUP)
Il CUP assegnato agli interventi di cui alla presente delibera va evidenziato, ai sensi della
richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile
riguardante i detti interventi.
Roma, 8 agosto 2013
IL SEGRETARIO DELEGATO
Rocco GIRLANDA
IL PRESIDENTE
Enrico LETTA
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II Commissione
LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2007, n. 3
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario
e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche comunitarie.
(BUR n 24 del 30 dicembre 2006, supplemento straordinario n. 4 del 12/1/2007)
CAPO I
Partecipazione della Regione al processo normativo comunitario
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari
e le modalità di adempimento degli obblighi di competenza della Regione derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di
proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.
Art. 2
(Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario)
1. La Giunta e il Consiglio regionale definiscono d’intesa la posizione della Regione sulle proposte
di atto comunitario di cui all’art. 3, comma 1 e 2, della legge 4 febbraio 2005 n. 11, recante:
“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”.
2. La posizione, della Regione è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le
modalità disciplinate dall’art. 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Art. 3
(Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche
europee)
1. La Regione dà tempestiva attuazione alle direttive comunitarie adottate nelle materie di propria
competenza
2. Al fine di garantire il periodico adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti
dall’emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il primo
giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di legge
comunitaria regionale, dal titolo “legge comunitaria regionale” con l’indicazione dell’anno di
riferimento.
3. Nell’ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale riferisce
sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie e sullo stato delle
eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.
Art. 4
(Contenuti della legge comunitaria regionale)
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
1. La legge comunitaria regionale:
a) recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione europea nelle materie di competenza
regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie, e dispone quanto ritenuto
necessario per il completamento dell’attuazione dei regolamenti comunitari;
b) detta le disposizioni per l’attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni
della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
c) contiene, le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie
all’attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);
d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta regionale
è autorizzata a provvedere invia amministrativa, dettando i relativi princìpi e criteri direttivi.
2. L’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello comunitario deve in ogni modo avvenire
tramite legge comunitaria regionale nel caso in cui esso comporta:
a) nuove spese o minori entrate;
b) l’istituzione di nuovi organi amministrativi.
3. Alla legge comunitaria regionale sono allegati:
a) l’elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione perché
direttamente applicabili, per il loro contenuto sufficientemente specifico ovvero in quanto
l’ordinamento regionale è già conforme ad esse, ovvero perché lo Stato abbia già adottato
provvedimenti attuativi delle stesse e la Regione non intende discostarsene;
b) una relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento
comunitario.
Art. 5
(Rispetto della normativa comunitaria)
1. La Giunta regionale effettua una verifica costante della normativa comunitaria adottata in
relazione a materie di propria competenza, al fine di garantire lo stato di conformità
dell’ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione
europea e delle Comunità europee, secondo quanto previsto all’art. 8, comma 3, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
2. Nell’ambito della relazione di accompagnamento alla legge comunitaria regionale di cui al
precedente articolo, la Giunta riferisce al Consiglio sulle risultanze di tale verifica.
Art. 6
(Sessione comunitaria del Consiglio regionale)
1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio regionale convoca la sessione comunitaria
dedicando ad essa una o più sedute, al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi attivati
a livello regionale e definire gli indirizzi regionali in materia di politiche comunitarie.
2. In occasione della sessione comunitaria, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione
concernente la partecipazione della Regione alla attuazione delle politiche comunitarie nella quale
sono esposte:
a) le posizioni sostenute dalla Regione nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni di cui all’art. 17
della legge 4 febbraio2005, n. 11 e del Comitato delle Regioni di cui agli articoli 263, 264 e 265 del
trattato istitutivo della Comunità europea;
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Consiglio regionale della Calabria
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b) le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie
all’attuazione di programmi regionali cofinanziati dall’Unione europea adottate dalla Giunta
regionale nell’anno di riferimento;
c) lo stato di attuazione dei programmi e delle iniziative comunitarie e degli altri programmi
regionali cofinanziati con risorse sempre comunitarie, con l’aggiornamento dei dati finanziari
almeno al 30 giugno dell’anno di riferimento a quello in cui viene presentata la relazione.
Art. 7
(Sessione comunitaria della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, una sessione comunitaria
della Giunta stessa allo scopo di verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali di
interesse comunitario, i risultati conseguiti, le linee di azione prioritarie volte ad assicurare una
corretta e tempestiva attuazione dei programmi e degli interventi cofinanziati dall’Unione europea.
2. Gli orientamenti adottati dalla Giunta regionale sono trasmessi al Consiglio regionale che
esercita, al riguardo, la propria funzione di indirizzo e controllo.
Art. 8
(Partecipazione degli enti locali alla formazione degli atti comunitari)
1. In attuazione delle finalità della presente legge, il Consiglio regionale e la Giunta regionale,
nell’ambito del procedimento di formazione della legge comunitaria annuale e dei lavori previsti
nelle rispettive sessioni comunitarie, assicurano adeguate forme di partecipazione e di consultazione
degli enti locali al processo normativo comunitario.
Art. 9
(Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee)
1. Nelle materie di competenza legislativa della Regione, il Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione conforme della stessa, può richiedere al Governo, ai sensi del secondo comma
dell’art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131, di promuovere ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia
delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi.
Art. 10
(Misure urgenti)
1. A fronte di atti normativi comunitari o sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità
europee, comunicate dal Governo alla Regione, che comportano obblighi regionali di adempimento
all’ordinamento comunitario ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore
della legge comunitaria regionale relativa all’anno in corso, la Giunta regionale presenta al
Consiglio regionale la relativa proposta di legge indicando nella relazione la data entro la quale il
provvedimento deve essere approvato.
2. Nei casi di particolare urgenza il Presidente della Giunta e/o il Consiglio regionale attivano gli
strumenti previsti dal Regolamento interno in materia di proposte prioritarie e di procedura
redigente per l’esame del provvedimento da parte della Commissione consiliare competente.
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CAPO II
Programmazione comunitaria
Art. 11
(Competenze del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano, di programma
operativo regionale concernenti l’attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi dell’art. 42 dello
Statuto.
2. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio, la Giunta
regionale assicura a quest’ultimo una adeguata informazione in ordine alla elaborazione delle
proposte relative agli atti di cui al comma 1.
3. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approvale proposte di atto di cui al comma 1
contiene gli indirizzi per la Giunta regionale da seguire nel corso dell’attività di negoziato con lo
Stato e con la Commissione europea, nonché l’autorizzazione a concordare gli adeguamenti
necessari per la concessione del cofinanziamento.
4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull’andamento delle procedure di negoziato
con lo Stato e con la Commissione europea.
5. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 1 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per
l’approvazione definitiva.
6. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell’Unione
europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte sono approvate dalla Giunta
regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.
Art. 12
(Modifiche agli atti di programmazione comunitaria)
1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all’art. 11, comma 1, sono
approvate dal Consiglio regionale.
2. Per modifiche sostanziali si intendono:
a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità
strategiche interne al programma diversa da quella originaria;
b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni o la
soppressione di operazioni esistenti;
c) le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente
Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro 15 giorni dalla acquisizione
dell’atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.
Art. 13
(Ruolo del Consiglio regionale in merito alla programmazione ,alla gestione e al monitoraggio
degli Accordi di Programma Quadro)
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1. Laddove la programmazione delle risorse nazionali e regionali per l’attuazione dell’Intesa
Istituzionale di Programma richieda la definizione di Accordi di Programma Quadro cofinanziati
con risorse comunitarie, il Consiglio regionale deliberagli atti di indirizzo, di programmazione, di
piano concernenti l’attuazione degli Accordi di Programma Quadro.
2. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio, la Giunta
regionale assicura a quest’ultimo una adeguata informazione in ordine alla elaborazione delle
proposte relative agli atti di cui al comma 1.
3. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approvale proposte di atto di cui al comma 1
contiene gli indirizzi per la Giunta regionale da seguire nel corso dell’attività di negoziato con lo
Stato, nonché l’autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del
cofinanziamento.
4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull’andamento delle procedure di negoziato
con lo Stato in merito alle modalità attuative delle Intese con cadenza semestrale in modo da
favorire l’espletamento delle attività di monitoraggio sull’attuazione degli Accordi di Programma
Quadro.
5. Al termine del negoziato e prima di ogni modifica agli Accordi presentata al negoziato con lo
Stato, gli atti di cui al comma1 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l’approvazione
definitiva.
Art. 14
(Modifiche agli Accordi di Programma Quadro)
1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all’art. 13, comma 1, sono
approvate dal Consiglio regionale.
2. Per modifiche sostanziali si intendono:
a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità
strategiche interne al programma diversa da quella originaria;
b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni o la
soppressione di operazioni esistenti;
c) le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente
Commissione consiliare,la quale esprime il proprio parere entro 15 giorni dalla acquisizione
dell’atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 15
(Modifiche al Regolamento interno del Consiglio)
1. Il Consiglio adegua il proprio Regolamento interno alle prescrizioni contenute nella presente
legge entro il termine di 60giorni dalla pubblicazione, definendo, in particolare, i tempi, le modalità
di esame e di votazione della legge comunitaria regionale e degli atti di programmazione di cui alla
presente legge.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Art. 16
(Disposizioni di rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla
legge 4 febbraio 2005, n. 11.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla
manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n.
8/2002.
(BUR n. 24 del 31 dicembre 2010, supplemento straordinario n. 1 del 31 dicembre 2010)
Articolo 6
(Interventi per assicurare la realizzazione
della Cittadella Regionale)
1. Al fine di garantire la necessaria ulteriore copertura del fabbisogno finanziario per la
realizzazione delle opere di completamento relative alla costruzione della Cittadella
Regionale, la Giunta regionale, previa verifica della ulteriore disponibilità di risorse a
valere sui fondi per le Aree sotto utilizzate da destinare a tale scopo, è autorizzata a
ricorrere all'indebitamento sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III della legge
regionale 8 febbraio 2002, n. 8.
2. Il mutuo o prestito obbligazionario per spese di investimento a carico del bilancio
regionale è contratto per un importo massimo di euro 34.200.000,00, per una durata
massima di 20 anni, in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dagli atti di erogazione e quietanza di volta in volta
previsti per gli interessi e rate di ammortamento si provvede mediante iscrizione delle
somme necessarie nei rispettivi bilanci di previsione, in specifici capitoli di spesa.
4. Il mutuo o prestito obbligazionario può essere contratto solo dopo che la Giunta
regionale fornisce dettagliata informativa alla Commissione consiliare permanente che
rende parere non vincolante da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del
provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso
favorevole.
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Consiglio regionale della Calabria
1-3-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 5
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 gennaio 2013 n. 20
II Commissione
7599
nell’individuare gli elementi necessari in materia di governance
e sorveglianza degli APQ, prevede un modello di gestione nel
quale:
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Presa
d’atto del documento recante la descrizione del Sistema di
gestione e controllo (SiGe.Co.) degli Accordi di Programma
Quadro (APQ) rafforzati, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico - DPS-UVER. Delibere CIPE n. 166/2007 n. 41/2012.
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che:
— le risorse FSC (ex FAS) 2007-2013 assegnate alla Regione
Calabria ai sensi della Delibera CIPE n. 166/2007 per la definizione del Programma Attuativo Regionale (PAR) sono state,
nelle annualità 2009 e 2011 (ai sensi delle Delibere CIPE n.
1/2009 e n. 1/2011) ridotte complessivamente del 15%;
— la Delibera CIPE del 23 marzo 2012, n. 41 ha precisato,
per il periodo 2007-2013, le modalità attuative delle attività di
riprogrammazione - già previste al punto 7.3 della delibera Cipe
166/2007 - secondo le quali in tutti i casi in cui i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di
rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici
Accordi di Programma Quadro, che devono contenere, oltre che
la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria
e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post, anche appropriati sistemi di gestione e controllo
degli interventi, mediante le cui procedure accertare la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità e
l’ammissibilità della spesa, da sottoporre all’approvazione dell’UVER;
— il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
del Ministero dello Sviluppo Economico, dopo un’ampia consultazione con le Strutture Regionali, ha adottato uno schema di
APQ c.d. rafforzato finalizzato a disciplinare gli adempimenti a
carico delle Amministrazioni centrali competenti e della Regione nella realizzazione degli interventi finanziati, il cui articolo 16 «Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO)» individua
gli elementi che devono essere necessariamente descritti nel documento descrittivo del sistema di gestione e controllo da allegare a ciascun APQ rafforzato che sarà sottoscritto;
— la Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 89 «Fondo per lo sviluppo e la coesione - Regione Calabria - Programmazione delle
risorse residue 2000-2006 e modifica delibere n. 78/2011 e n.
7/2012» al punto 2.1 ha previsto espressamente che il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, nell’ambito
degli adempimenti di competenza relativi alle programmazioni
regionali del FSC è chiamato a garantire con riferimento al sistema di governance, la previsione dell’autorità di audit per l’attuazione degli interventi finanziati dal FSC, in analogia con
quanto previsto per i programmi comunitari e per gli altri programmi FSC già esaminati dal CIPE;
PRESO ATTO di quanto sopra la Regione Calabria ha elaborato il documento recante il «Sistema di gestione e controllo»
che ha inviato al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica - per la prescritta valutazione di adeguatezza da parte dell’UVER, con nota
prot. n. 417175 del 14/12/2012;
ATTESA:
— la necessità di garantire un’efficace e corretta attuazione
degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, il suddetto Sistema di gestione e controllo,
— le funzioni di coordinamento di tutti gli Accordi di Programma Quadro sono assegnate al Comitato Regionale di Coordinamento dell’Intesa Istituzionale di Programma, già istituito
con deliberazione della Giunta regionale n. 243 del 23 aprile
2007 a seguito della delibera CIPE 14/2006, e che, composto dal
Dirigente generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria - Coordinatore dello stesso, dal Dirigente
generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, dai Responsabili degli APQ, dal Direttore del Nucleo di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici della Regione Calabria, dall’Autorità Ambientale della Regione Calabria, è in grado di assicurare
il coordinamento della programmazione, valutazione, attuazione
e monitoraggio degli Accordi stessi;
— le funzioni di gestione e quelle di controllo sono assegnate
nel rispetto del principio di separazione tra gestione e controllo e
in coerenza con la struttura organizzativa della Giunta regionale
e la sua regolamentazione;
DATO ATTO che il documento suddetto prevede espressamente che il sistema di gestione e controllo in esso descritto
trova applicazione non solo agli APQ rafforzati finanziati con
risorse FSC 2007/2013 ma anche a quelli da sottoscrivere per gli
interventi finanziati con le Delibere CIPE 87/2012 e 89/2012 a
valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 20002006.
PRESO ATTO che con nota del 7/01/2013, acquisita agli atti
della Regione Calabria al n. prot. 5822 dell’8/01/2013, l’UVER
del Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato la prescritta valutazione preliminare di adeguatezza del SI.GE.CO dichiarando che «l’organizzazione e le procedure descritte consentono un efficace funzionamento del sistema di gestione e
controllo regionale»;
VISTI:
— la legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modifiche e integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi»;
— il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;
— il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996
e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni
in materia di valutazione di impatto ambientale;
— l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n.
662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata ed, in particolare, la lettera
c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della
programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;
— l’articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo
1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lettera b), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del
DPR 20 aprile 1994, n. 367;
— la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni
e integrazioni, recente «Delega al Governo per il conferimento
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Consiglio
regionale della Calabria
7600
1-3-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 5
di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
— la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e
controllo»;
— il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
— la legge 30 giugno 1998, n. 208 «Attivazione delle risorse
preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di
realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo
rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse»;
— gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti
con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge
n.208/1998 e al Fondo istituito dall’articolo 19, comma 5, del
decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità
programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che in attuazione dell’articolo
119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;
— la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 concernente la
disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il
punto 1 sull’Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla
lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da
stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli
organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali,
gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996;
— l’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si
prevede, tra l’altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio
degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da
costituire presso il CIPE;
— il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
— la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati
investimenti pubblici: codifica) che prevede l’approfondimento
delle problematiche connesse all’adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;
— la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime del sistema
CUP in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 3/2002 «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»;
— la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e in particolare l’articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data dell’1
gennaio 2003 sia dotato di un «Codice unico di progetto» che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
— il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forni-
II Commissione
ture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e
successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
— la legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione», ed, in particolare, l’art. 22, comma 2, che prevede
l’individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all’interno del programma
da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21
dicembre 2001, n. 443;
— la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e
finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n.
39;
— l’articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio
2010, n. 122, che attribuisce, tra l’altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate
(ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo
stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero
dello sviluppo economico;
— la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia, ed in particolare l’art. 3 riguardante la
«tracciabilità dei flussi finanziari»;
— D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 «Regolamento di esecuzione
ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ;
— il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione
dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare
l’art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il
FAS di cui all’art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme
degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono
rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del
Paese;
— la Delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono
state definite le procedure da seguire per la programmazione
degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l’attribuzione
delle risorse FAS da ricomprendere nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;
— la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante «Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013
Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate»;
— la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il «Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse
FAS», trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;
— la Delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante «Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e
agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007»;
— la Delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 recante obiettivi,
criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree
sotto utilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i
periodi 2000/2006 e 2007/2013;
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Consiglio regionale della Calabria
1-3-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 5
— la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 «Fondo per lo
sviluppo e la coesione - modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013»;
— la Delibera CIPE 11 luglio 2012, n. 78 «Fondo per lo sviluppo e la coesione. Riprogrammazione delle risorse regionali
residue 2007/2013 (Mezzogiorno)»;
— il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito,
con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;
— il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con
modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007 n. 244;
— il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
2008, n. 197, «Regolamentato di riorganizzazione del Ministero
dello sviluppo economico»;
— il Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
2008, n. 211, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»;
— il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti
2 aprile 2009, n. 307, inerente l’organizzazione degli Uffici di
livello non generale - Divisioni - del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
— il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7
maggio 2009 inerente l’organizzazione degli Uffici di livello
non generale - Divisioni - del Ministero dello sviluppo economico;
— il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
— la legge 12 novembre 2011, n 183, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2012)»;
II Commissione
7601
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
— di prendere atto del documento recante la descrizione del
Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) degli Accordi di Programma Quadro (APQ) rafforzati con i relativi allegati nel testo
approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico - DPSUVER con la nota citata in premessa del 7/01/2013, acquisita
agli atti del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria al n. prot. 5822 dell’8/01/2013, e allegato alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale sub «A»;
— di notificare la presente deliberazione ai componenti del
Comitato Regionale di Coordinamento dell’Intesa Istituzionale
di Programma, nonché ai Dipartimenti interessati alla sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro rafforzati;
— di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, ai sensi della legge regionale 4/09/2001,
n. 1.
Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza F.F.
F.to Bianco
Il V. Presidente
F.to Stasi
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 gennaio 2013 n. 21
Lavori «Linea ferroviaria Metaponto – Sibari − bivio Sant’Antonello». Progetto Definitivo relativo al terzo lotto Presa d’atto ai fini dell’assenso all’intesa Stato - Regione ai
sensi dell’art. 81 del D.P.R. 616/1977 e dell’art. 3 del D.P.R.
383/1994.
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che:
— con nota n. prot. ASI.RB.0025921.12.U del 21/05/2012,
acquisita in atti di questo Dipartimento al prot. gen. SIAR n.
179862 del 22/05/2012, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
«ITALFERR» ha trasmesso il progetto definitivo, al fine di ottenere l’approvazione ai fini Urbanistici ed edilizi, relativo ai lavori dell’opere in oggetto;
VISTI, inoltre:
— il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
— la legge regionale del 13/05/1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
— il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999 relativo alla separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella
gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n.
206 del 5/12/2000;
— la deliberazione di Giunta regionale n. 521 del 12/07/
2010, con la quale è stato rimodulato l’ordinamento generale
delle Strutture Organizzative della Giunta Regionale, e
ss.mm.ii.;
— la legge regionale del 4/02/2002, n. 8 recante «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria»;
— con nota prot. gen. SIAR n. 259666 del 26/07/2012 questo
Dipartimento ha richiesto ai comuni di: Cassano allo Ionio, San
Lorenzo del Vallo, Altomonte, Tarsia, Roggiano Gravina, Torano Castello e Bisignano, tutti nella provincia di Cosenza, interessati dall’intervento di esprimersi in merito;
— i suddetti comuni hanno espresso il loro assenso, trasmettendo ognuno, per la parte di propria competenza, la delibera di
consiglio comunale ed il Comune di Bisignano una nota favorevole dell’ufficio tecnico;
VISTO:
— la legge regionale del 5/01/2007, n. 3 recante «Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo
normativo e comunitario e sulle procedure relative all’attuazione
delle politiche comunitarie;
Su proposta dell’Assessore al Bilancio e alla Programmazione, On. Giacomo Mancini, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta dalla relativa struttura il cui dirigente generale si
è espresso sulla regolarità amministrativa dell’atto.
— la relazione istruttoria del 18/12/2012 prot. gen. SIAR n.
419981 predisposta dal competente ufficio del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, con la quale viene espresso
parere favorevole sulla localizzazione dell’opera;
— il D.lgs. n. 443/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale;
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Consiglio
regionale della Calabria
8328
1-2-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 3
II Commissione
5. Di far gravare gli oneri derivanti dal presente provvedimento sul capitolo di competenza del bilancio del Consiglio regionale, che presenta la necessaria disponibilità;
Regione Calabria
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretariato Generale, al Settore Risorse Umane ed al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
31 ottobre 2013 n. 396
7. Di notificare il presente decreto all’interessato.
Reggio Calabria, lì 19 dicembre 2013
Il Presidente
Francesco Talarico
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
30 dicembre 2013, n. 17
Tribunale amministrativo di Reggio Calabria – Ricorso
promosso dalla Società Bart s.r.l. contro Regione Calabria –
Consiglio Regionale della Calabria.
IL PRESIDENTE
VISTO il ricorso proposto dalla Società Bart s.r.l. dinanzi il
Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria, notificato in data
13/12/2013, per l’annullamento e la sospensione, previa concessione delle misure cautelari, della determinazione dirigenziale n.
718 del 14 novembre 2013 e della nota prot. n. 48679 del 14
novembre 2013, di tutti i verbali di gara e di ogni altro atto conseguente, presupposto e comunque collegato a quelli indicati;
RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
al fine di eccepire l’infondatezza del ricorso de quo;
VISTO lo Statuto regionale approvato con L.R. n. 25 del 19
ottobre 2004;
VISTO il comma 3 dell’art. 8 del Regolamento interno del
Consiglio regionale della Calabria, approvato con deliberazione
del Consiglio regionale della Calabria n. 5 del 27 maggio 2005 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il curriculum dell’Avv. Rosario Maria Infantino;
DECRETA
n.q. di legale rappresentante pro-tempore del Consiglio regionale della Calabria, di costituirsi nel suindicato giudizio proposto davanti il Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria
per resistere al ricorso promosso dalla Società Bart s.r.l. nominando, a tal fine, procuratore e difensore l’Avv. Rosario Maria
Infantino, del libero foro, con studio legale sito in Reggio Calabria, via S. Caterina, Trav. Privata n. 21.
Reggio Calabria, lì 30 dicembre 2013
Il Presidente
On. Francesco Talarico
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Presa d’atto delle
Delibere CIPE di individuazione interventi ed assegnazione
delle risorse FSC a valere sul Programma Attuativo Regionale (P AR) Calabria FAS 2007/2013, sulle riduzioni dei Programmi Attuativi Interregionali (PAIN) e Obiettivi di Servizio (OdS) e delle risorse FSC 2000-2006. Rimodulazione
interventi.
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO CHE:
— le risorse FSC (ex FAS) 2007-2013 assegnate alla Regione
Calabria ai sensi della Delibera CIPE n. 166/2007 per la definizione del Programma Attuativo Regionale (P AR) sono state ridotte, nelle annualità 2009 e 2011 (ai sensi delle Delibere CIPE
n. 1/2009 e n. 1/2011) complessivamente del 15% e che il CIPE
non ha mai assunto la delibera di preso d’atto del P AR Calabria
FAS 2007/2013 che era stato approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 564 del 24/8/2009;
— la Delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, ha definito, tra
l’altro, gli obiettivi, i criteri e le modalità per la programmazione
delle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010 e
per la selezione e attuazione degli investimenti finanziati con le
risorse FSC 2007-2013;
— con Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 «Individuazione e assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale
ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del piano nazionale per il Sud» sono stati individuati, tra
gli altri, gli interventi di competenza della Regione Calabria per
un importo complessivo di 1.076,13 milioni di euro di risorse
FSC 2007/2013, di cui 863,33 milioni di euro a valere sul PAR
FAS Calabria e 212,8 milioni di euro a valere sulle riduzioni dei
PAIn e delle risorse assegnate agli Obiettivi di Servizio;
— con Delibera CIPE 30 settembre 2011, n. 78 «Individuazione ed assegnazione di risorse a favore di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per l’attuazione del piano
nazionale per il Sud – priorità strategica innovazione, ricerca e
competitività» e successive integrazioni e modifiche ai sensi
delle Delibere CIPE n. 7/2012 e 89/2012 sono stati individuati,
tra gli altri, gli interventi di competenza della Regione Calabria
per un valore complessivo di risorse FSC 2007/2013 di 101,6
milioni di euro, di cui 63,85 milioni di euro a valere sul PAR
FAS Calabria 2007/2013 e 37,75 milioni di euro a valere sulle
riduzioni dei PAIn e delle risorse assegnate agli Obiettivi di Servizio;
— con Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8 riguardante
«Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione
di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di
rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno» sono stati individuati, tra l’altro, gli interventi di competenza della Regione
Calabria per un valore complessivo di risorse FSC 2007/2013 di
180,93 milioni di euro, ripartite tra assegnazioni al PAR FAS
Calabria 2007/2013, 110 milioni di euro, e riduzioni dei PAIn,
70,93 milioni di euro;
— la Delibera CIPE del 23 marzo 2012, n. 41, come integrata
e modificata dalla Delibera CIPE del 26 ottobre 2012, n. 107, ha
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precisato per il periodo 2007-2013 le modalità attuative delle
attività di riprogrammazione - già previste al punto 7.3 della
Delibera CIPE 166/2007 – secondo le quali in tutti i casi in cui i
soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale e non si tratti di infrastrutture
classificate come «infrastrutture strategiche nazionali», si procede mediante la stipula di specifici Accordi di Programma
Quadro «rafforzati», che devono contenere, oltre alla definizione
di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le
modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post,
appropriati sistemi di gestione e controllo degli interventi che
sono sottoposti alla sorveglianza del Ministro per la coesione
territoriale attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica per la verifica dell’efficace funzionamento di
tali sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all’ammissibilità delle spese;
— la stessa Delibera CIPE del 23 marzo 2012, n. 41 ha stabilito l’ammontare delle risorse FSC del periodo 2000/2006 riassegnato alla Regione e, quindi riprogrammabile per un totale di
c 311,27 milioni di euro, al netto dei disimpegni per sanzioni a
carico della Regione e di altri tagli, ripartito in quote: «risorse
non programmate» corrispondenti ai cosiddetti rientri finanziari
FSC, «economie e accantonamenti», «definanziamenti UVER»,
«risorse riassegnate su disimpegni automatici» e di cui era rimasta sospesa ogni possibilità di rimodulazione ai sensi della
Delibera CIPE n. 79/2010, punto 1.1;
— per la completa riprogrammazione delle risorse FSC
2000/2006 definite con Delibera CIPE n. 41/2012, il Dipartimento Programmazione ha avviato un’attività di ricognizione
con tutti i Dipartimenti regionali interessati i cui esiti, trasmessi
al Ministero dello Sviluppo Economico nel luglio 2012 per
l’istruttoria di approvazione di puntuali Delibere CIPE, hanno
anche determinato la parziale modifica della DGR n. 158/2010
che aveva stabilito, prima della sospensione di cui alla Delibera
CIPE n. 79/2010, il riparto settoriale delle risorse FSC derivanti
dai cosiddetti «rientri finanziari»;
— con Delibera CIPE n. 89 del 3 agosto 2012 «Fondo Sviluppo e Coesione- Regione Calabria Programmazione delle risorse residue 2000-2006 e modifica delibere n. 78/2011 e n.
7/2012», è stata definita, tra l’altro, la riprogrammazione di una
parte delle risorse FSC 2000/2006 accertate, per 189,72 milioni
di euro attraverso l’indicazione delle azioni/interventi finanziati;
CONSIDERATO CHE:
— l’art. 16, comma 2, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n.
95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135,
così come modificato dall’art. 1, comma 117, delle legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013 ), prevede che:
− l’ammontare del concorso finanziario di ciascuna Regione agli obiettivi di finanza pubblica sia determinato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza StatoRegioni) e recepito con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze;
− con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuate le
risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni statuto
ordinario – incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del FSC ed escluse quelle destinate al finanziamento
corrente del servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico
II Commissione
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locale – che vengono ridotte per l’importo complessivo di 1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.050
milioni di euro a decorrere dall’anno 2015;
— la Delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 14 ha stabilito, al punto
1, in applicazione dell’art. 16, comma 2, del decreto-legge n.
95/2012, come modificato dall’art. 1, comma 117, delle legge n.
228/2012 (legge di stabilità 2013):
− le riduzioni imputate alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) assegnate alle Regioni a statuto ordinario per un importo complessivo di 2.421,07 milioni di euro per
il triennio 2013-2015, articolate per singola annualità e per Regione, quantificando il taglio prudenziale delle risorse assegnate
alla Regione Calabria in 117,43 milioni di euro;
− le modalità e i termini entro cui ciascuna Regione dovrà
comunicare al MiSE/DPS gli interventi/azioni da definanziare,
totalmente o parzialmente, a copertura della riduzione complessiva disposta;
DATO ATTO CHE:
— con nota n. 122043 del 10/4/2013 il Presidente della
giunta regionale, sulla scorta dei contenuti condivisi nel corso
delle diverse riunioni e dei diversi Tavoli di verifica, ha comunicato la destinazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2007/2013 (quota ex PAR FAS) ancora disponibili per la Regione Calabria e non programmate, pari a 355,872
milioni di euro, così come accertate con Delibera CIPE n. 78/
2012 alla copertura del debito sanitario;
— con nota n. 206843 del 19/6/13, il Dipartimento Tutela
della Salute ha comunicato che nel Verbale del Tavolo tecnico di
verifica per gli adempimenti regionali (c.d. Massicci) dell’8
aprile 2013 è stato quantificato il debito sanitario regionale al
31/12/2007 in 688 milioni di euro;
— di conseguenza l’ulteriore fabbisogno per la copertura del
debito sanitario pregresso è aggiornato a 333 milioni di euro;
RILEVATO CHE in ragione delle diverse norme legislative e
regolamentari e degli specifici impegni assunti nelle diverse sedi
istituzionali, l’Amministrazione regionale deve partecipare al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nonché deve
contribuire al ripianamento del debito sanitario pregresso attraverso le fonti finanziarie di cui può disporre e, specificatamente,
mediante una compiuta rimodulazione delle risorse del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) assegnate;
CONSIDERATO CHE
— l’art. 25, comma 11-quinquies, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9
agosto 2013, n. 98 prevede che: «Fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 11, commi 6 e. 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, nonché quanto disposto dall’articolo 16, commi 4 e 9, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le regioni interessate, al
fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali
concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di
applicare i criteri di incremento dell’efficienza e di razionalizzazione previsti dall’articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, predispongono
un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre
2012, da sottoporre, entro il31 ottobre 2013, all’approvazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
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regionale della Calabria
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dell’economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del
debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione
e di incremento dell’efficienza da conseguire attraverso l’adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-bis,
comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il finanziamento del
piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e
2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n.
1/2011 dell’11 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell’importo che sarà
concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base del piano stesso.
Per le regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all’esame del CIPE, per la presa d’atto, la nuova programmazione
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione»;
— l’art. 25, comma 11-sexies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto
2013, n. 98 prevede che: «Per il biennio 2013-2014, al fine di
consentire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e
razionalizzazione di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, la regione Calabria è autorizzata, acquisito
il parere del Ministro per la coesione territoriale, del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e
delle finanze, ad utilizzare le risorse destinate alla programma-
zione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per operazioni di potenziamento del
sistema di mobilità regionale su ferro, compreso l’acquisto di
materiale rotabile automobilistico e ferroviario. Le risorse sono
rese disponibili, entro il predetto limite di 40 milioni di euro,
previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione»;
VISTO l’art. 1 della legge regionale 30 settembre 2013, n. 46
Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2013, ai sensi
del quale «Per l’esercizio finanziario 2013, la Giunta regionale
provvede alle finalità di cui all’articolo 41, comma 5, della legge
regionale n. 69/2012, utilizzando le risorse di cui all’articolo 25,
comma 11 quinquies, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con medificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98»;
PRESO ATTO CHE:
— sulla base della ricognizione dei Dipartimenti regionali responsabili sono emerse ulteriori criticità finanziarie e priorità di
intervento che richiedono un sostegno finanziario – già in parte
rappresentate dal Presidente della Regione con nota n. 196904
dell’11/6/13 – per come esposte nella tabella successiva unitamente ai già citati fabbisogni finanziari derivanti dalla partecipazione della Regione al raggiungimento agli obiettivi di finanza
pubblica e dalla necessità di ripianare il debito sanitario regionale pregresso:
Criticità Finanziarie e priorità di Intervento
Importo (milioni di euro)
Attuazione Decreto-legge n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012
Art. 16, comma 2
Ulteriore fabbisogno per la copertura del Debito Sanitario pregresso
A
99,43
333,00
Fabbisogno biennale del Servizio di Trasporto Pubblico Locale (in via
subordinata all’approvazione di specifica norma di legge)
60,00
Art. 25, comma 11 quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla Legge agosto 2013, n. 98
116,00
Art. 25, comma 11 sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98
30,00
Ricapitalizzazione Ferrovie della Calabria: Decreto Legge n. 83/2012
convertito in legge n. 134/2012- Art. 16, comma 4 (in via subordinata alla
definizione della procedura di verifica avviata dalla CE)
65,00
Ricostruzione del Ponte del Savuto – Nuovo Intervento
72,31
Spese per la redazione del Progetto preliminare per l’adeguamento e messa in
sicurezza del tracciato storico della S.S. 106 da Crotone (Passo Vecchio) a
Sibari
3,40
Completamento del Sistema del Menta -Perizia di variante o nuovo intervento
12,00
TOTALE
93,71
797,14
— il CIPE in data 8/08/2013, con propria Delibera da pubblicare, ha approvato, con prescrizioni, la riprogrammazione di risorse di cui alla delibera CIPE n. 62/2011, assegnate alla Regione Calabria, per un importo di 77 milioni di euro, al fine di
garantire la copertura delle esigenze finanziarie della Società
Ferrovie della Calabria S.r.l. (65 milioni) e per il completamento
della Diga del Menta (12 milioni);
703,43
6
Piano degli Interventi per la Sistemazione Idrogeologica e Idraulica degli Alvei
B
II Commissione
797,14
DATO ATTO CHE
— la tabella che segue, tenuto conto degli APQ «rafforzati»
già sottoscritti dalla Regione le cui risorse FSC poste a copertura
non possono essere decurtate in ragione degli obblighi già assunti, rappresenta il volume delle risorse finanziarie del FSC
2007/2013 programmate con le Delibere CIPE 62 e 78 del 2011,
7, 8 e 89 del 2012:
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Assegnazioni e disponibilità
Delibera n. 62/2011
FSC 2007-2013
FSC 2000-2006
II Commissione
8331
Totale FSC
1.076,13
1.076,130
Delibere n. 78/2011 e 7/2012
101,60
101,600
Delibera n. 8/2012
180,93
180,929
Delibera n. 89/2012
189,720
— il Presidente della Giunta regionale, con la succitata nota,
ha demandato ai Dipartimenti LL.PP. e Programmazione, nell’esercizio delle rispettive competenze, e con il coinvolgimento
degli ulteriori Dipartimenti responsabili, di provvedere a rimodulare il piano di interventi finanziato con le risorse FSC di cui
alle Delibere CIPE succitate, al fine di individuare gli interventi
da sospendere e quelli da espungere temporaneamente dal
quadro attuativo di dette Delibere;
— il Dipartimento Lavori Pubblici, con nota n. 201562 del
14.06.13, ha trasmesso al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria la proposta di rimodulazione degli interventi;
— a seguito delle disposizioni introdotte dalla Delibera CIPE
14/2013, il Dipartimento Lavori Pubblici ha effettuato la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi finanziati con
le Delibera CIPE 62 e 78 del 2011, 7, 8 e 89 del 2012, al fine di
individuare quelli avviati o in fase di avvio, quelli che vanno
assoggettati ad ulteriori verifiche istruttorie, quelli che presentano criticità tali da potersi considerare sospesi e quelli che, per
lo stato della progettazione, possono considerarsi programmati,
anche in funzione dell’utilizzo delle risorse FSC per il periodo
2014/2020;
— sulla base degli esiti della ricognizione suddetta, il Dipartimento Lavori Pubblici ha definito gli elenchi allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;
VISTI:
— la Legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modifiche e
integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi»;
— il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;
— il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996
e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni
in materia di valutazione di impatto ambientale;
— l’articolo 2, comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n.
662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata ed, in particolare, la lettera
e) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della
programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;
189,720
— l’articolo 15, comma 4, del Decreto 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61,
che integra l’articolo 2, comma 203, lettera b), della Legge 23
dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20
aprile 1994, n. 367;
— la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni
e integrazioni, recente «Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
— la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e
controllo»;
— il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge
15 marzo 1997, n. 59»;
— la Legge 30 giugno 1998, n. 208 «Attivazione delle risorse preordinate dalla Legge finanziaria per l’anno 1998 al fine
di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un
Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse»;
— gli articoli 60 e 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti
con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla Legge
n.208/1998 e al Fondo istituito dall’articolo 19, comma 5, del
Decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà
unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi
aggiuntivi a finanziamento nazionale che in attuazione dell’articolo 119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio
economico e sociale fra aree del Paese;
— l’articolo 1 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si
prevede, tra l’altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio
degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da
costituire presso il CIPE;
— il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante
«Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
— la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati
investimenti pubblici: codifica) che prevede l’approfondimento
delle problematiche connesse all’adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;
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— la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime del sistema
CUP in attuazione dell’articolo 11 della Legge n. 3/2002 «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»;
— la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e in particolare l’articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1
gennaio 2003 sia dotato di un «Codice unico di progetto» che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
— il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente
il «Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e
successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
— il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito,
con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;
— il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con
modificazioni in Legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre
2007 n. 244;
— la Legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119
della Costituzione», ed, in particolare, l’art. 22, comma 2, che
prevede l’individuazione degli interventi considerati utili ai fini
del superamento del deficit infrastrutturale all’interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, della
Legge 21 dicembre 2001, n. 443;
— la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e
finanza pubblica», come modificata dalla Legge 7 aprile 2011,
n. 39;
— l’articolo 7, commi 26 e 27, del Decreto-Legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni con Legge 30 luglio
2010, n. 122, che attribuisce, tra l’altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate
(ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo
stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero
dello sviluppo economico;
— la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia, ed in particolare l’art. 3 riguardante la
«tracciabilità dei flussi finanziari»;
— D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 «Regolamento di esecuzione
ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
— il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali
II Commissione
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della Legge 5 maggio 2009, n. 42», e in particolare l’art.
4 del medesimo Decreto legislativo, il quale dispone che il FAS
di cui all’art. 61 della Legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli
interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti
al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
— la Legge 12 novembre 2011, n 183, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2012)»;
— il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante» e in particolare l’art. 16, comma 2, come modificato dall’art. 1, comma 117,
delle legge 24 dicembre 2012, n. 228;
— Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2013)»;
— la Delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 concernente la
disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il
punto l sull’Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli
organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali,
gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell’articolo 2 della Legge n. 662/1996;
— la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante «Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 –
Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate»;
— la Delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante «Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e
agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007»;
— la Delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 recante «Obiettivi,
criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree
sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i
periodi 2000/2006 e 2007/2013»;
— la Delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62 «Individuazione ed
assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione
del piano nazionale per il Sud»;
— la Delibera CIPE 30 settembre 2011, n. 78 «Individuazione ed assegnazione di risorse a favore di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per l’attuazione del piano
nazionale per il Sud - priorità strategica innovazione, ricerca e
competitività» e successive integrazioni e modifiche ai sensi
delle Delibere CIPE n. 7/2012 e 89/2012;
— la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8 riguardante
«Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione
di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di
rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno»;
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II Commissione
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— la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 «Fondo per lo
sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013»;
VISTI, INOLTRE:
— la Delibera CIPE 11 luglio 2012, n. 78 «Fondo per lo sviluppo e la coesione. Riprogrammazione delle risorse regionali
residue 2007/2013 (Mezzogiorno)» con cui è stato individuato
per la Regione Calabria l’importo ancora disponibile per
355,872 milioni di euro;
— la Legge regionale del 13/5/1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
— la Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 89 «Fondo sviluppo e
coesione – Regione Calabria Programmazione delle risorse residue 2000-2006 e modifica delibere n. 78/2011 e n. 7/2012»;
— la Delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 107 «Fondo sviluppo
e coesione (FSC). Modifica punti 2.1 e 3.1 della delibera n. 41/
2012»;
— la Delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 14 «Fondo per lo sviluppo e la coesione – attuazione dell’articolo – comma 2 del
Decreto – Legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a
statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo»;
— la Deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 28 febbraio 2010 avente oggetto «Intesa Istituzionale di Programma
Governo – Regione Calabria. Definanziamento degli Interventi
che non hanno assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti ai
sensi della Delibera CIPE 14 del 2006, Punto 5.1. e riparto delle
risorse finanziarie programmabili derivanti dai rientri finanziari
ai sensi del Punto 15 dell’Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio
2009 – modifica della DGR n. 185/2009;
— la Deliberazione della Giunta regionale n. 564 del 24
agosto 2009 avente oggetto «Programmazione Regionale Unitaria 2007-2013. Approvazione del Programma Attuativo Regionale cofinanziato dal Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR Calabria FAS 2007/2013). Modifiche ed integrazioni della Deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 31 marzo 2009»;
— la Deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio
2013, n. 20 avente oggetto «Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2007-2013. Presa d’atto del documento recante la descrizione
del Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) degli Accordi di
Programma Quadro (APQ) rafforzati, approvato dal Ministero
dello Sviluppo Economico – DPS-UVER. Delibere CIPE n. 166/
2007 – n. 41/2012»;
— la Deliberazione della Giunta regionale del 29 marzo
2013, n. 104 avente oggetto «Progetti Integrati per la Riqualificazione, Recupero e Valorizzazione dei Centri Storici della Calabria – Delibera CIPE n. 89 del 3/8/2012. Avvio procedure attuative. Impegno di spesa sul capitolo 33020207»;
— la Deliberazione della Giunta Regionale del 4 luglio 2013,
n. 245 avente oggetto «Delibera CIPE 62/2011 – Intervento di
Recupero e Valorizzazione Antica Kroton – Individuazione del
Dipartimento responsabile dell’APQ e Istituzione di una Cabina
di Regia per la sorveglianza sull’attuazione»;
— la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 luglio
2013, n. 273 «Assegnazione risorse del Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione- FSC 2007/2013 ai sensi della Delibera CIPE n. 62
del 3 agosto 2011. Rimodulazione dell’azione – intervento Valorizzazione Archeologica Antica Kroton;
— il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
— il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 relativo alla separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella
gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n.
206 del 5/12/2000;
— la Deliberazione di Giunta regionale del 12 luglio 2010, n.
521 con la quale è stato rimodulato l’ordinamento generale delle
Strutture Organizzative della Giunta Regionale, e ss.mm.ii;
— la Legge regionale del 4/2/2002, n. 8 recante «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria»;
— la Legge regionale del 5/1/2007, n. 3 recante «Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo
normativo e comunitario e sulle procedure relative all’attuazione
delle politiche comunitarie»;
— gli elenchi allegati, definiti dal Dipartimento Lavori Pubblici, che riportano gli interventi previsti dalle Delibere CIPE 62
e 78 del 2011, 7, 8 e 89 del 2012 distinti in: interventi avviati o in
fase di avvio e interventi programmati;
Su proposta congiunta dell’Assessore al Bilancio e alla Programmazione, On. Giacomo Mancini, dell’Assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici, On. Giuseppe Gentile, formulata
sulla base dell’istruttoria compiuta dalle relative strutture i cui
dirigenti generali si sono espressi sulla regolarità amministrativa
dell’atto;
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
— di prendere atto delle Delibere CIPE n. 62/2011, n. 78/
2011 così come modificata e integrata con Delibere CIPE n.
7/2012 e n. 89/2012, n. 8/2012 e n. 89/2012;
— di approvare gli elenchi definiti dal Dipartimento Lavori
Pubblici e allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, che riportano gli interventi previsti dalle Delibere CIPE 62 e 78 del 2011, 7, 8 e 89 del 2012 distinti in:
interventi avviati o in fase di avvio e interventi programmati;
— di approvare la conseguente rimodulazione delle risorse
FSC di cui alle Delibere CIPE succitate che comporta una decurtazione complessiva pari a 707,23 milioni di euro rispetto l’originaria previsione;
— di autorizzare il Dipartimento Lavori Pubblici a finanziare
provvisoriamente, nelle more della stipula degli APQ, gli interventi avviati o in fase di avvio, al fine di accelerare la tempistica
di attuazione degli stessi e consentire l’assunzione degli impegni
giuridicamente vincolanti nel rispetto dei rispettivi cronoprogrammi di realizzazione;
— di prendere atto delle criticità e delle priorità di intervento
indicate nella tabella seguente alla cui copertura sono destinate
le risorse rivenienti dalla rimodulazione FSC approvata con la
presente deliberazione:
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Criticità Finanziarie e priorità di Intervento coperte con le risorse FSC rimodulate
Attuazione Decreto-legge n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012- Art.
16, comma 2
A
Importo (milioni di euro)
99,43
Ulteriore fabbisogno per la copertura del Debito Sanitario pregresso
333,00
Art. 25, comma 11 quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
116,00
Ricapitalizzazione Ferrovie della Calabria: Decreto Legge n. 83/2012
convertito in legge n. 134/2012- Art. 16, comma 4 (in via subordinata alla
definizione della procedura di verifica avviata dalla CE)
613,43
65,00
Ricostruzione del Ponte del Savuto – Nuovo Intervento
6,00
Piano degli Interventi per la Sistemazione Idrogeologica e Idraulica degli Alvei
B
II Commissione
72,31
Spese per la redazione del Progetto preliminare per l’adeguamento e messa in
sicurezza del tracciato storico della S.S. 106 da Crotone (Passo Vecchio) a
Sibari
3,4
Completamento del Sistema del Menta -Perizia di variante o nuovo intervento
12,00
TOTALE
93,71
707,14
707,14
— di stabilire che gli interventi programmati potranno essere
oggetto di finanziamento con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) che saranno assegnate alla Calabria
per il periodo 2014/2020 e con le risorse FSC dell’attuale periodo di programmazione derivanti dalla copertura delle riduzioni imputate al FSC dall’art. 16, comma 2, del decreto-legge n.
95/2012, come modificato dall’art. 1, comma 117, delle legge n.
228/2012 (legge di stabilità 2013), mediante l’adesione della
Regione al patto verticale incentivato;
del Comitato Regionale di Coordinamento dell’Intesa Istituzionale di Programma, ai Dipartimenti interessati alla sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro rafforzati, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento Tutela della Salute;
— di demandare ai Dipartimenti regionali competenti per
settore la predisposizione delle schede descrittive e tecniche dei
nuovi interventi proposti pari a 93,71 milioni di euro (gruppo B),
e di quelli che, pur originariamente previsti, subiscono delle modifiche sostanziali ai fini della relativa trasmissione al MiSE, per
il tramite del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, e la presa d’atto del CIPE;
— di trasmettere la presente deliberazione alla competente
Commissione del Consiglio Regionale a cura della Segreteria di
Giunta;
— di rinviare a successiva deliberazione l’approvazione
della rimodulazione delle risorse FSC per fare fronte alle ulteriori criticità indicate in premessa;
— di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria al Ministero
dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica;
— di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento
Proponente.
Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza
— di notificare la presente deliberazione a cura del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria ai componenti
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Il Presidente
(segue allegato)
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