Capitolato Lotto 1 - Parco dei Nebrodi

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – Polizza R.C.G.
Assicurazione R.C.G. – Responsabilità Civile Generale dell’Ente
Regione Siciliana
ENTE PARCO DEI NEBRODI
C.da Pietragrossa/S.S. 113 – 98072 CARONIA (ME)
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.G.
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
DELL’ENTE
(LOTTO 1)
Edizione 28/04/2014
Il presente capitolato consta di n. 05 pagine, inclusa la presente.
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Polizza RCG
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – Polizza R.C.G.
Norme tecniche che regolano l’assicurazione
La garanzia assicurativa a copertura della Responsabilità Civile dell’Ente (garanzia R.C.T.), dovrà comprendere, nel
limite del massimale di € 1.000.000,00 per ciascun sinistro, le somme che esso sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati
a terzi per: morte, lesioni personali; distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale
verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività che istituzionalmente competono all’Ente Parco dei Nebrodi (ME)
per legge, regolamenti e delibere -, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e necessario, per l'esercizio ed il
funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono erogati esclusivamente nell'ambito della
propria sede di C.da Pietragrossa/S.S. 113 – 98072 CARONIA (ME), nonché per la proprietà del fabbricato e dei
relativi impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne
radiotelevisive, nonchè degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato stesso anche se tenuti a giardino o parco.
Dovranno essere espressamente garantiti esclusivamente nell’ambito del fabbricato sopra descritto anche i danni
derivanti da:
- Allagamenti derivanti da fuoriuscita acqua e/o liquami e/o da rigurgito di fognature, relativamente ai soli danni
conseguenti a rottura accidentale di impianti e condutture. Questa estensione di garanzia è prestata con uno
scoperto dei 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per
anno assicurativo di € 100.000,00
- Proprietà e/o conduzione di piante ed alberi (compresi quelli d’alto fusto) e/o caduta di rami in genere, esclusi i
danni imputabili esclusivamente ad avversità atmosferiche.
Ad esplicitazone di quanto sopra, sono compresi in garanzia i danni derivanti da caduta di cornicioni e/o
distacco di intonaco e rivestimenti in genere e/o parti murarie per ogni causa.
Per danni derivanti da spargimento di acque, la garanzia è prestata limitatamente ai casi di rottura di
condutture, serbatoi, vasche, termosifoni e simili. Sono comunque esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio
ed insalubrità dei locali. L'assicurazione copre, fino ad un massimo risarcimento per sinistro e per anno
assicurativo di € 500.000,00, la responsabilità civile derivante all'Ente Contraente nella sua qualità di
committente, ai sensi dei D. Lgs, 81/2008 e relative modifiche o integrazioni, di lavori di manutenzione,
trasformazione o ampliamento di fabbricati a condizione che tali lavori siano dati in appalto in base a regolare
contratto e sempre che sia stato nominato il Responsabile dei lavori. Relativamente alla proprietà e
conduzione di musei, cinema, teatri, discoteche, piscine, stadi e palazzetti dello sport la garanzia è operante
con il massimo risarcimento per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo pari ad €
500.000,00.
- organizzazione e lo svolgimento di attività di formazione e/o addestramento e/o di aggiornamento
professionale e/o tirocini e/o stages nell’ambito del fabbricato sopra descritto
- Organizzazione di manifestazioni nell’ambito del fabbricato sopra descritto, a condizione che la manifestazione
venga organizzata in conformità alle disposizioni, se richieste, emanate dalle Autorità (licenze, permessi
autorizzazioni, ecc.). Si intende compreso in garanzia:
- il rischio derivante dall'esercizio delle attrezzature, degli impianti e dei materiale necessario per lo
svolgimento delle manifestazioni organizzate, nonché, il loro montaggio e smontaggio;
- il rischio derivante dallo smercio e somministrazione di cibi e bevande smerciate e vendute nel corso della
manifestazione, esclusi comunque i danni dovuti a vizio originario dei prodotti. Per i generi alimentari di
produzione propria somministrati o venduti nel corso della manifestazione, l'assicurazione vale anche per
i danni dovuti a difetto originario dei prodotti.
Per dette estensioni, il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo
annuo o di minor durata della polizza.
Relativamente alle manifestazioni sportive, non sono terzi tra loro gli atleti partecipanti, nonchè gli eventuali
animali in concorso.
E’ escluso il rischio derivante:
dalla detenzione ed uso di materiale pirotecnico; dalla proprietà ed uso di mongolfiere, palloni aerostatici,
deltaplani o ultraleggeri, aeromodelli; da gare o percorsi effettuati da veicoli a motore e natanti; dalla
partecipazione ed uso di cavalli e carri carnevaleschi; da atti di vandalismo.
- Esercizio di parcheggi per danni ai veicoli di dipendenti e/o terzi parcheggiati nelle aree di pertinenza del
fabbricato sopra descritto. Tale garanzia, che esclude comunque i danni da incendio e furto dei veicoli stessi
nonchè delle cose in essi contenute, è prestata con il massimo risarcimento per uno o più sinistri verificatisi in
uno stesso periodo assicurativo annuo pari ad € 25.000,00.
L'assicurazione dovrà valere anche esclusivamente nell’ambito del fabbricato sopra descritto:
- per la responsabilità civile che possa derivare all'Ente Contraente da fatto delle persone di cui debba
rispondere, compresi i lavoratori interinali, borsisti, corsisti, stager, volontari impiegati anche in attività di
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protezione civile, ausiliari del traffico, lavoratori impiegati in A.S.U. (Attività Socialmente Utili, personale non
immesso nei ruoli dell’Ente, precari in genere;
per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri), dei lavoratori parasubordinati
e dei lavoratori interinali di cui si avvalga l'Ente Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi ,
escluso l’Ente Contraente, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia
sono inoltre considerati terzi tra di loro i dipendenti dell'Ente Contraente, i lavoratori interinali ed i lavoratori
parasubordinati, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite
dall'art. 583 dei Codice Penale;
per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che,
in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante
oggetto dell'assicurazione;
per la responsabilità civile che possa ricadere sull'Ente, in qualità di committente, per i danni cagionati a terzi
dalle ditte appaltatrici e subappaltatrici mentre eseguono lavori e servizi per suo conto dell'Ente Contraente, in
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione; sono
escluse dalla garanzia attività o competenze delle A.S.L. o degli Enti e\o Società incaricati della gestione di
pubblici servizi;
Tra le esclusioni di polizza non dovranno essere menzionate quelle connesse o derivanti dalle seguenti fattispecie di
danno, verificatesi esclusivamente nell’ambito del fabbricato sopra descritto, che, se presenti, pertanto si
intenderanno comprese in garanzia alle seguenti condizioni:
- Danni a cose di terzi movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
Questa estensione è prestata nell'ambito dei massimale per danni a cose e comunque per una somma non
superiore a € 25.823,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.
- Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette
operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso.
Questa estensione è prestata nell'ambito dei massimale per danni a cose e comunque per una somma non
superiore a € 25.823,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.
- Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso non possono essere rimosse.
Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 100.000,00 per uno o più sinistri
verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.
- Danni a cose, compresi i fabbricati, cagionati da cedimento o franamento dei terreno purché non direttamente
conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive; qualora il
cedimento o franamento dei terreno cagioni danni a condutture ed impianti sotterranei si intendono compresi,
oltre a questi, anche i danni ad essi conseguenti.
La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Ente Contraente dei 10% con il minimo di € 1.500,00 e
con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 100.000,00.
- Danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o dei suolo, congiuntamente o disgiuntamente
provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di
impianti e condutture (Inquinamento accidentale).
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto dei 10% per ogni sinistro con il minimo di €
1.500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 100.000,00
- Danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Ente Contraente o da lui detenute.
Questa garanzia è prestata, entro il massimale per danni a cose e con il limite di € 200.000,00, per uno o più
sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Resta inteso che, qualora l'Ente
Contraente fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI" la presente opererà in
secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
- Danni da sospensioni, totali o parziali, di attività commerciali, industriali, agricole o di servizi, purché
conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia è prestata, entro il massimale per
danni a cose e con il limite di € 100.000,00, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo
assicurativo annuo, con uno scoperto dei 10% con il minimo di € 2.500,00.
Il novero dei terzi, ai fini assicurativi, dovrà essere esteso ai seguenti soggetti almeno per la morte le lesioni personali
gravi o gravissime come definite dall'art. 583 dei Codice Penale:
- titolari ed ai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Ente Contraente - quali aziende
di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari
all'attività formante oggetto dei l'assicurazione;
- appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro;
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dipendenti non soggetti al l'assicurazione infortuni di legge, limitatamente i danni corporali conseguenti ad
infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza all’espletamento delle mansioni cui sono adibiti,
nei limiti dei massimale previsto per la garanzia di R.C.O.;
lavoratori interinali per danni subiti in occasione di lavoro o di servizio. A maggior precisazione sono escluse le
malattie professionali. Ai fini di tale copertura la garanzia R.C.T.: - si intende prestata nel limite dei 50% dei
massimale di polizza R.C.T.;
amministratori dell'Ente Contraente, subiti in quanto utenti delle strutture e servizi erogati dall'Ente stesso.
Norme di gestione dei sinistri
La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà mettere a punto un efficiente servizio di liquidazione danni per i sinistri
generati dall’Ente Contraente, in relazione alla loro frequenza ed entità ed alle conseguenti quotidiane necessità di
contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse
del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati.
I sinistri potranno essere denunciati entro 30 (trenta) giorni da quando l’Ente Contraente ne abbia avuta la possibilità, a
deroga dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
La Società assicuratrice si impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, alla scadenza di ogni periodo di assicurazione
annuo, il dettaglio dei sinistri così impostato per ciascuna garanzia:
• elencazione dei sinistri Denunciati;
• sinistri Riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti
magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza
seguito” del sinistro stesso;
• sinistri Liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
• sinistri Respinti.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società assicuratrice, di data di
accadimento del sinistro denunciato, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o
altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione
della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed
utilizzabile dalla Contraente stessa.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un
aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diversa da quella indicata.
Recesso in caso di sinistro - Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società
e/o l’Amministrazione possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso la Società
Assicuratrice, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta,
relativa al periodo di rischio non corso.
Franchigia fissa per ogni sinistro - La garanzia assicurativa di R.C.T è operante con la franchigia fissa per danni a cose
ed animali di € 250,00 eventualmente espressa dalla Società Assicuratrice in sede di gara, salva l'applicazione di
eventuali franchigie di importo più elevato disciplinate dalle norme sopra riportate del Capitolato.
Recupero della franchigia (in quanto applicabile) - La Società assicuratrice, in caso di pagamento diretto dei sinistro
nei confronti dei terzo danneggiato avvenuto a richiesta e con il consenso dell’Ente Contraente, ai sensi e nelle
modalità previste dall'art. 1917 C.C. secondo comma, provvederà al pagamento dell'importo stabilito per la
liquidazione dei danno senza applicazione delle eventuali franchigie e\o scoperti previste dal contratto.
Tali franchigie e\o scoperti anticipate dalla Società assicuratrice verranno recuperate mediante emissione di due
apposite appendici aventi periodicità semestrale, contenenti il riepilogo dei sinistri pagati dell'annualità assicurativa ed il
dettaglio dei relativi importi dovuti dall' Ente Contraente.
L'Ente Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data dei ricevimento della suddetta appendice da parte
della Società assicuratrice.
La sopra descritta modalità di recupero delle franchigie e\o scoperti rimarrà operativa anche per quei sinistri che
dovessero essere gestiti e liquidati dalla Società assicuratrice successivamente alla cessazione della polizza.
La presente disposizione normativa non si applica alle esclusioni di operatività della garanzia ed ai limiti di indennizzo
previsti dal contratto, che potranno essere opposti e valorizzati dalla Società assicuratrice sia nei confronti dell'Ente
Contraente che dei terzi danneggiati.
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Norme di gestione del contratto
E’ ammessa ogni comunicazione a mezzo telefax, anche ai fini dell’adempimento dell’avviso di sinistro.
Il contratto decorre dalle ore 24 del 31.05.2014 e scadrà alle ore 24 del 31/05/2015. La presente polizza non prevede il
tacito rinnovo e pertanto non occorre disdetta fra le Parti.
Il pagamento del premio avverrà in rate semestrali anticipate, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione
dell'Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il
premio, avverrà in via anticipata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto e per le rate successive
entro 60 (sessanta) giorni dalla loro scadenza.
Anche le eventuali variazioni comportanti un aumento di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni
dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.
Fermo quanto sopra è facoltà dell’Amministrazione di chiedere alla Società Assicuratrice la proroga temporanea del
contratto fino ad ulteriori 12 mesi, in corrispettivo del solo rateo di premio determinato in base alla tariffa scontata del
contratto scaduto e senza alcuna maggiorazione e/o sovrappremio per la durata temporanea della garanzia.
Clausola di Buona fede - L’omissione della dichiarazione da parte dell’Ente Contraente di una circostanza
eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della
presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali
omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Ente Contraente avrà l'obbligo di
corrispondere alla Società assicuratrice il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva dal momento
in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Interazione di clausole - A deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dalle Clausole
Integrative, si conviene fra le Parti che qualora Condizione e/o Clausola di questa polizza preveda l'esclusione e/o
limitazione per alcuni rischi e/o eventi e/o circostanze e per tali rischi e/o eventi e/o circostanze così escluse e/o limitati
sia altrimenti prevista copertura in questa stessa polizza o in altra ad essa collegata, il sinistro si intenderà coperto con
applicazione delle eventuali franchigie e/o limiti di capitale indennizzabile previsti dalla specifica Condizione e/o
Clausola estensiva.
In ordine alla presente assicurazione, il Contraente dichiara di avvalersi della collaborazione - ai sensi del D.Lgs. n°
209/2005 – del broker di assicurazione sig. Alessandro Flaccomio – Via XII Gennaio, 1/g - Palermo. In tal senso si da
atto che ogni comunicazione fatta dalla Società Contraente al broker s'intenderà fatta come alla Società assicuratrice.
La Società assicuratrice aggiudicataria del contratto e le eventuali coassicuratrici s'impegnano pertanto a riconoscere
al broker le commissioni d’uso sui premi.
Ai sensi del Dlgs. 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che
ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
In caso di controversie di natura amministrativa e/o contrattuale connesse al presente appalto – comprese le
procedure arbitrali previste dai capitolati -, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Ente Contraente.
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n° 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al. Governo in materia di normativa antimafia”), la stazione appaltante, l’impresa assicuratrice
aggiudicataria, il suo coverholder o agente ed il broker dell’Ente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3 commi 8
e 9.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite
senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato
rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.
La Stazione Appaltante, l’impresa assicuratrice aggiudicataria, il suo coverholder o agente, il broker dell’Ente e
comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la
volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la stazione appaltante e/o
l’appaltatore, e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si rimanda alle leggi vigenti in materia di assicurazione, di
pubblici appalti, nonché alle norme generali che regolano la materia dei contratti.
Il contenuto del presente capitolato speciale d’appalto diverrà parte integrante delle condizioni generali di
assicurazione dell’impresa aggiudicataria.
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