04SRC Richiesta Regime Tributario Forfettaria

Prot.: 04/SRC
Cosenza, li 24.03.2014
All'Autorità Dirigente
Casa Circondariale
Cosenza
e, p.c.
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale
Cosenza
Al P.R.A.P. Calabria
c.a. Provveditore Regionale
Dr. Salvatore Acerra
c.a. Direttore dell’Ufficio Contabilità e Programmazione Economica
Dr. Giuseppe Pannuti
Catanzaro
Alla R.T.S.
Cosenza
Alla Segreteria Nazionale
UGL Polizia Penitenziaria
c.a. Segretario Generale
Dr. Giuseppe Moretti
c.a. Responsabile Osservatorio Scientifico
Dr. Vincenzo Lamonaca
c.a. Responsabile Nazionale Coordinamento N.T.P.
Sig.Umberto Di Stefano
c.a. Responsabile Nazionale Ufficio Legale
Dr. Andrea Ubaldini
Roma
Alle Segreteria Locale
UGL Polizia Penitenziaria
C o se n z a
Oggetto: Trattamento di missione del Corpo di Polizia Penitenziaria – Corretta applicazione
regime tributario del “c.d. rimborso forfettario”.
Com’e’ noto, la questione relativa alla corretta applicazione del regime tributario sul “c.d. rimborso
forfettario” è stata molto dibattuta nel corso degli ultimi anni in seguito al susseguirsi di circolari
UGL Polizia Penitenziaria Segreteria Regionale Calabria c/o U.T.L. Cosenza – Piazza Giacomo Mancini n° 1950 – 87100 Cosenza
Tel.: 0984/36133 Fax: 0984/857808 Cell.:338/3017189 Email: [email protected]
Posta elettronica certificata: [email protected]
1
dipartimentali, pareri ed interpretazioni (specie di M.E.F. ed Agenzia delle Entrate) , spesso discordanti ed
in antitesi tra loro.
In ultimo, è arrivato l’autorevole pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate, opportunamente
interpellata dal Comando Generale della Guardia di Finanza che, a tal riguardo, con nota n° 2013/86275 del
15.07.2013, ribadiva l’applicabilità al rimborso forfettario di cui all’art. 36 , comma 12 del D.P.R. 51/2009
(Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007) del medesimo trattamento fiscale di favore previsto per il rimborso analitico di spese
documentate relative al vitto e all’alloggio per missioni fuori dal territorio comunale di cui all’art. 51,
comma 5 , terzo periodo del D.P.R. 917/1986 (che, e’ bene sottolineare, non concorre per l’intera quota
parte alla formazione del reddito da lavoro dipendente, quindi non concorrente alla formazione del reddito
sottoponibile a ritenuta IRPEF) in modo, si legge testualmente, “da scongiurare indebite penalizzazzioni del
personale interessato che, anche in relazione alle particolari modalità e condizioni del servizio, potrebbe
trovarsi nell’impossibilità di ottenere la documentazione certificativa delle spese sostenute per vitto e
alloggio” .
A chiudere definitivamente la querelle, interveniva la circolare dipartimentale GDAP n° 03586112013 del 22.10.2013 che,
uniformandosi al cennato parere dell’Agenzia delle Entrate, revocava le
disposizioni impartite con la circolare dipartimentale n° 0011973 del 12.01.2012 che aveva, invero, indicato
quali assoggettabili a ritenuta IRPEF i rimborsi forfettari di cui sopra.
Fatta questa doversosa ricostruzione cronistorica dell’intera questione, viene segnalato a questa O.S.
che presso la Casa Circondariale da Lei diretta l’assoggettamento a ritenuta IRPEF delle somme percepite a
titolo di rimborso forfettario veniva attuato ben prima dell’entrata in vigore della circolare n° 0011973 del
12.01.2012, successivamente revocata. In almeno un caso (ma a questo punto ce ne potrebbero essere molti
altri non segnalati), in conseguenza della presentazione dei c.d. fogli di marcia relativi alla missione per la
partecipazione ad un concorso interno del marzo 2010 per il quale il dipendente ( e molti altri) era stato
autorizzato preventivamente a fruire del c.d. regime forfettario di cui all’art. 36 , comma 12, del D.P.R.
51/2009, l’Amministrazione operò , addirittura, la ripetizione ( a questo punto indebita) parziale delle
somme non assoggettate (correttamente) in precedenza a ritenuta IRPEF. A seguito di tale indebita
ripetizione di somme, il dipendente in questione con nota del 03.06.2011, assunta al protocollo di questa
direzione con nr. progressivo 011184 pari data, rivolse istanza di revisione con richiesta di restituzione
delle stesse somme senza , ad oggi, ricevere riscontro alcuno in barba ai dettami e alle tempistiche
perentoriamente indicate nella l. 241/90.
Alla luce di quanto sopra, la scrivente O.S. chiede, oltre alla risoluzione del caso
opportunamente segnalato, una rivisitazione generale di tutti quegli assoggettamenti ai fini della
ritenuta IRPEF che non andavano operati sulle spettanze relative a servizi di missione, per i quali era
stato autorizzato preventivamente il rimborso forfettario, a far data dal 24.03.2009. Tale
provvedimento si richiede tanto per la tutela dei legittimi diritti di quel personale eventualmente
penalizzato che come atto di autotela dell’Amministrazione medesima e dell’Erario ai sensi della l.
241/90 e s.m.i. , a seguito di ricorsi amministrativi che potrebbero essere intentati dagli interessati per
la restituzione di tali somme, gravate da interessi e spese legali.
All’uopo si allegano:
a) Riscontro ad interpello fornito dall’Agenzia delle Entrate al Comando Generale della G.d.F.;
b) Circolare dipartimentale attuativa n° 0358611-2013 del 22.10.2013.
UGL Polizia Penitenziaria Segreteria Regionale Calabria c/o U.T.L. Cosenza – Piazza Giacomo Mancini n° 1950 – 87100 Cosenza
Tel.: 0984/36133 Fax: 0984/857808 Cell.:338/3017189 Email: [email protected]
Posta elettronica certificata: [email protected]
2
In attesa di urgentissimo riscontro , l’occasione è gradita per porgere Distinti Saluti.
UGL Polizia Penitenziaria Segreteria Regionale Calabria c/o U.T.L. Cosenza – Piazza Giacomo Mancini n° 1950 – 87100 Cosenza
Tel.: 0984/36133 Fax: 0984/857808 Cell.:338/3017189 Email: [email protected]
Posta elettronica certificata: [email protected]
3
Lettera circolare
Ai Signori Direttori Generali
Al Signor Direttore
dell'Istituto Superiore di Studi penitenziari
Ai Signori Provveditori Regionali
Visto
Al Signor Direttore dell'Ufficio del Capo
del Dipartimento
II Capo dtl Dipartimento
Al Signor Direttore del Centro Amministrativo
"Giuseppe Altavista''
Al Signor Direttore del
2O13
^-QDAP-1a00.22/10/20l3-0358611.. 2013
Gruppo Operativo Mobile
Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione
Al S.A.D.A.V
LORO SEDI
er per conoscenza
Al Dipartimento Giustizia Minorile
ROMA
OGGETTO: Trattamento di missione del personale del Corpo di Polizia
Penitenziaria. d.P.R. n. 164/2002 - art. 7 commi 6 e 9.
Regime tributario del " rimborso forfetario e mancato pasto".
. Jt'>/'/;;ù>
/j//f///ru< r. éf;
f;// /r,//Ó6)
S r>f;:/f//f
>
S>/ f/>/.
/>/ S ?■?.)< //r//V: r- r/f
-S
S/rs/'•><://<■
§. 1
La
vertenza
interpretativa
sollevata
nel
recente
passato
dalle
amministrazioni del Comparto Sicurezza-Difesa sulla materia in oggetto, è stata
disciplinata da questo Generale Ufficio con lettera circolare 12 gennaio 2012,n.
0011973, disponendo a decorrere dal primo gennaio 2012, l'assoggettamento a
tassazione degli istituti e economici previsti dall'art 7, commi 6 e 9, del d.P.R. 18
giugno 2002, n. 164, riservandosi di fornire, nell'attesa di una condivisa linea
d'azione con le altre amministrazioni, successive indicazioni.
§2.
In relazione a tale regime tributario, il Comando Generale della Guardia di
Finanza ha proposto, alla Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle
Entrate, interpello ai sensi dell'ari 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212.
Tale istanza, concernente l'interpretazione del trattamento fiscale da
riservare all'istituto in esame, è stata formulata proponendo una soluzione
interpretativa volta a considerare il rimborso forfettario come non concorrente
alla formazione del reddito sottoponibile a ritenuta IRPEF, in analogia alle
fattispecie disciplinate dall'art. 51, comma 5,terzo periodo, del d.P.R. 22 dicembre
1986, 917, quali spese documentate relative al vitto e all'alloggio (in ipotesi di
missione al di fuori del territorio comunale).
L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto, in coerenza al quesito posto ed in
considerazione delle finalità specifiche dell'istituto in rassegna, di recepire la
linea interpretativa suggerita,considerando applicabile al rimborso forfettario di
cui all'art. 7, comma 9 del d.P.R. 164/2002 il medesimo trattamento fiscale di
previsto per il rimborso analitico di spese documentate relative al vitto e alloggio
per missioni fuori dal territorio comunale.
§3.
Conseguentemente, onde assicurare, nell'ambito delle procedure di cui
all'art. 8 del D. lgs. 12 maggio 1995, n. 195, la sostanziale omogeneità
nell'applicazione degli istituti di natura negoziale del Comparto, si revocano le
disposizioni impartite con la citata circolare 12 gennaio 2012, n. 0011973.
/r ^ P r>s
"
§4.
. y r-v/
Resta immutato il trattamento tributario del rimborso di cui all'art. 7,
comma 6 del d.P.R. 164/2002 (ed. mancato pasto) per il quale il previsto regime
tributario, attesa la natura del rimborso, continuerà ad operare nelle modalità
indicate nella circolare richiamata.
§5.
Con separata comunicazione saranno impartite disposizioni operative per
il conguaglio delle somme oggetto di tassazione con decorrenza primo gennaio
201*.
§6.
Vorranno codeste Articolazioni dare cortese diffusione delle presenti
istruzioni, per conoscenza e regola, agli uffici territoriali dipendenti.
Il Signor Direttore dell'Ufficio dell'Organizzazione e Relazioni del Capo
del Dipartimento vorrà cortesemente informare gli Uffici dello Staff e le strutture
operative.
Si confida nella consueta collaborazione e si rinnovano sensi di distinta
considerazione
IL DIRJETT0#t GENERALE
\irrini Vita
r/V' r f o///rr/////</