Prot.: 04/SRC Cosenza, li 24.03.2014 All'Autorità Dirigente Casa Circondariale Cosenza e, p.c. Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Cosenza Al P.R.A.P. Calabria c.a. Provveditore Regionale Dr. Salvatore Acerra c.a. Direttore dell’Ufficio Contabilità e Programmazione Economica Dr. Giuseppe Pannuti Catanzaro Alla R.T.S. Cosenza Alla Segreteria Nazionale UGL Polizia Penitenziaria c.a. Segretario Generale Dr. Giuseppe Moretti c.a. Responsabile Osservatorio Scientifico Dr. Vincenzo Lamonaca c.a. Responsabile Nazionale Coordinamento N.T.P. Sig.Umberto Di Stefano c.a. Responsabile Nazionale Ufficio Legale Dr. Andrea Ubaldini Roma Alle Segreteria Locale UGL Polizia Penitenziaria C o se n z a Oggetto: Trattamento di missione del Corpo di Polizia Penitenziaria – Corretta applicazione regime tributario del “c.d. rimborso forfettario”. Com’e’ noto, la questione relativa alla corretta applicazione del regime tributario sul “c.d. rimborso forfettario” è stata molto dibattuta nel corso degli ultimi anni in seguito al susseguirsi di circolari UGL Polizia Penitenziaria Segreteria Regionale Calabria c/o U.T.L. Cosenza – Piazza Giacomo Mancini n° 1950 – 87100 Cosenza Tel.: 0984/36133 Fax: 0984/857808 Cell.:338/3017189 Email: [email protected] Posta elettronica certificata: [email protected] 1 dipartimentali, pareri ed interpretazioni (specie di M.E.F. ed Agenzia delle Entrate) , spesso discordanti ed in antitesi tra loro. In ultimo, è arrivato l’autorevole pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate, opportunamente interpellata dal Comando Generale della Guardia di Finanza che, a tal riguardo, con nota n° 2013/86275 del 15.07.2013, ribadiva l’applicabilità al rimborso forfettario di cui all’art. 36 , comma 12 del D.P.R. 51/2009 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007) del medesimo trattamento fiscale di favore previsto per il rimborso analitico di spese documentate relative al vitto e all’alloggio per missioni fuori dal territorio comunale di cui all’art. 51, comma 5 , terzo periodo del D.P.R. 917/1986 (che, e’ bene sottolineare, non concorre per l’intera quota parte alla formazione del reddito da lavoro dipendente, quindi non concorrente alla formazione del reddito sottoponibile a ritenuta IRPEF) in modo, si legge testualmente, “da scongiurare indebite penalizzazzioni del personale interessato che, anche in relazione alle particolari modalità e condizioni del servizio, potrebbe trovarsi nell’impossibilità di ottenere la documentazione certificativa delle spese sostenute per vitto e alloggio” . A chiudere definitivamente la querelle, interveniva la circolare dipartimentale GDAP n° 03586112013 del 22.10.2013 che, uniformandosi al cennato parere dell’Agenzia delle Entrate, revocava le disposizioni impartite con la circolare dipartimentale n° 0011973 del 12.01.2012 che aveva, invero, indicato quali assoggettabili a ritenuta IRPEF i rimborsi forfettari di cui sopra. Fatta questa doversosa ricostruzione cronistorica dell’intera questione, viene segnalato a questa O.S. che presso la Casa Circondariale da Lei diretta l’assoggettamento a ritenuta IRPEF delle somme percepite a titolo di rimborso forfettario veniva attuato ben prima dell’entrata in vigore della circolare n° 0011973 del 12.01.2012, successivamente revocata. In almeno un caso (ma a questo punto ce ne potrebbero essere molti altri non segnalati), in conseguenza della presentazione dei c.d. fogli di marcia relativi alla missione per la partecipazione ad un concorso interno del marzo 2010 per il quale il dipendente ( e molti altri) era stato autorizzato preventivamente a fruire del c.d. regime forfettario di cui all’art. 36 , comma 12, del D.P.R. 51/2009, l’Amministrazione operò , addirittura, la ripetizione ( a questo punto indebita) parziale delle somme non assoggettate (correttamente) in precedenza a ritenuta IRPEF. A seguito di tale indebita ripetizione di somme, il dipendente in questione con nota del 03.06.2011, assunta al protocollo di questa direzione con nr. progressivo 011184 pari data, rivolse istanza di revisione con richiesta di restituzione delle stesse somme senza , ad oggi, ricevere riscontro alcuno in barba ai dettami e alle tempistiche perentoriamente indicate nella l. 241/90. Alla luce di quanto sopra, la scrivente O.S. chiede, oltre alla risoluzione del caso opportunamente segnalato, una rivisitazione generale di tutti quegli assoggettamenti ai fini della ritenuta IRPEF che non andavano operati sulle spettanze relative a servizi di missione, per i quali era stato autorizzato preventivamente il rimborso forfettario, a far data dal 24.03.2009. Tale provvedimento si richiede tanto per la tutela dei legittimi diritti di quel personale eventualmente penalizzato che come atto di autotela dell’Amministrazione medesima e dell’Erario ai sensi della l. 241/90 e s.m.i. , a seguito di ricorsi amministrativi che potrebbero essere intentati dagli interessati per la restituzione di tali somme, gravate da interessi e spese legali. All’uopo si allegano: a) Riscontro ad interpello fornito dall’Agenzia delle Entrate al Comando Generale della G.d.F.; b) Circolare dipartimentale attuativa n° 0358611-2013 del 22.10.2013. UGL Polizia Penitenziaria Segreteria Regionale Calabria c/o U.T.L. Cosenza – Piazza Giacomo Mancini n° 1950 – 87100 Cosenza Tel.: 0984/36133 Fax: 0984/857808 Cell.:338/3017189 Email: [email protected] Posta elettronica certificata: [email protected] 2 In attesa di urgentissimo riscontro , l’occasione è gradita per porgere Distinti Saluti. UGL Polizia Penitenziaria Segreteria Regionale Calabria c/o U.T.L. Cosenza – Piazza Giacomo Mancini n° 1950 – 87100 Cosenza Tel.: 0984/36133 Fax: 0984/857808 Cell.:338/3017189 Email: [email protected] Posta elettronica certificata: [email protected] 3 Lettera circolare Ai Signori Direttori Generali Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore di Studi penitenziari Ai Signori Provveditori Regionali Visto Al Signor Direttore dell'Ufficio del Capo del Dipartimento II Capo dtl Dipartimento Al Signor Direttore del Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista'' Al Signor Direttore del 2O13 ^-QDAP-1a00.22/10/20l3-0358611.. 2013 Gruppo Operativo Mobile Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione Al S.A.D.A.V LORO SEDI er per conoscenza Al Dipartimento Giustizia Minorile ROMA OGGETTO: Trattamento di missione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria. d.P.R. n. 164/2002 - art. 7 commi 6 e 9. Regime tributario del " rimborso forfetario e mancato pasto". . Jt'>/'/;;ù> /j//f///ru< r. éf; f;// /r,//Ó6) S r>f;:/f//f > S>/ f/>/. />/ S ?■?.)< //r//V: r- r/f -S S/rs/'•><://<■ §. 1 La vertenza interpretativa sollevata nel recente passato dalle amministrazioni del Comparto Sicurezza-Difesa sulla materia in oggetto, è stata disciplinata da questo Generale Ufficio con lettera circolare 12 gennaio 2012,n. 0011973, disponendo a decorrere dal primo gennaio 2012, l'assoggettamento a tassazione degli istituti e economici previsti dall'art 7, commi 6 e 9, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, riservandosi di fornire, nell'attesa di una condivisa linea d'azione con le altre amministrazioni, successive indicazioni. §2. In relazione a tale regime tributario, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha proposto, alla Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, interpello ai sensi dell'ari 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Tale istanza, concernente l'interpretazione del trattamento fiscale da riservare all'istituto in esame, è stata formulata proponendo una soluzione interpretativa volta a considerare il rimborso forfettario come non concorrente alla formazione del reddito sottoponibile a ritenuta IRPEF, in analogia alle fattispecie disciplinate dall'art. 51, comma 5,terzo periodo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, 917, quali spese documentate relative al vitto e all'alloggio (in ipotesi di missione al di fuori del territorio comunale). L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto, in coerenza al quesito posto ed in considerazione delle finalità specifiche dell'istituto in rassegna, di recepire la linea interpretativa suggerita,considerando applicabile al rimborso forfettario di cui all'art. 7, comma 9 del d.P.R. 164/2002 il medesimo trattamento fiscale di previsto per il rimborso analitico di spese documentate relative al vitto e alloggio per missioni fuori dal territorio comunale. §3. Conseguentemente, onde assicurare, nell'ambito delle procedure di cui all'art. 8 del D. lgs. 12 maggio 1995, n. 195, la sostanziale omogeneità nell'applicazione degli istituti di natura negoziale del Comparto, si revocano le disposizioni impartite con la citata circolare 12 gennaio 2012, n. 0011973. /r ^ P r>s " §4. . y r-v/ Resta immutato il trattamento tributario del rimborso di cui all'art. 7, comma 6 del d.P.R. 164/2002 (ed. mancato pasto) per il quale il previsto regime tributario, attesa la natura del rimborso, continuerà ad operare nelle modalità indicate nella circolare richiamata. §5. Con separata comunicazione saranno impartite disposizioni operative per il conguaglio delle somme oggetto di tassazione con decorrenza primo gennaio 201*. §6. Vorranno codeste Articolazioni dare cortese diffusione delle presenti istruzioni, per conoscenza e regola, agli uffici territoriali dipendenti. Il Signor Direttore dell'Ufficio dell'Organizzazione e Relazioni del Capo del Dipartimento vorrà cortesemente informare gli Uffici dello Staff e le strutture operative. Si confida nella consueta collaborazione e si rinnovano sensi di distinta considerazione IL DIRJETT0#t GENERALE \irrini Vita r/V' r f o///rr/////</
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